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Riciclaggio © Laurus Robuffo 1. D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella L. 5 luglio 1991 n. 197. Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’uti- lizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. ––––––––––– Secondo quanto disposto dall’art. 5 D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 319, le disposizioni dettate dal D.L. 143/91 conv. in L. 197/91, dal D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, dalla L. 7 marzo 1996, n. 108 e dal D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153, vanno intese nel senso che i compiti da esse attribuite all’Ufficio ita- liano dei cambi sono svolti a titolo principale e di- retto, a decorrere dal 1° ottobre 1998. Le disposizioni concernenti gli obblighi di identifi- cazione, registrazione e segnalazione previste dal pre- sente D.L. si applicano anche alle operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 D.L. 25 settembre 2001, n. 350 conv., con modif., dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 recante «disposizioni urgenti in vista dell’introduzio- ne dell’euro in materia di tassazione dei redditi di na- tura finanziaria, di emersione di attività detenute al- l’estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni fi- nanziarie» (riportato alla voce Economia pubblica). CAPO I Art. 1. Limitazione dell’uso del contante e dei ti- toli al portatore. 1. È vietato il trasferimento di dena- ro contante o di titoli al portatore in lire o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore da trasferire è complessivamente su- periore a lire venti milioni (pari a euro 10.329,13). Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il trami- te degli intermedi abilitati [di cui all’articolo 4] ( 1 ); per il denaro contante vanno osservate le modalità indica- te ai commi 1 bis e 1 ter. ( 2 ) 1 bis. Il trasferimento per contanti per il tramite di intermediario abilitato deve essere effettuato me- diante disposizione accettata per iscritto dall’inter- mediario, previa consegna allo stesso della somma in contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativo successivo a quello dell’accettazione il beneficiano ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia del proprio domicilio. 1 ter. La comunicazione da parte del debitore al creditore dell’accettazione di cui al comma 1 bis produce l’effetto di cui al primo comma dell’art. 1277 del codice civile e, nei casi di mora del credi- tore, anche gli effetti del deposito previsti dall’art. 1210 dello stesso codice. 2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali, bancari e circolari per importi superiori a lire venti milioni (pari a euro 10.329,13) devono recare l’indi- cazione del nome o della ragione sociale del benefi- ciano e la clausola di non trasferibilità. Il Ministro del tesoro può stabilire limiti per l’utilizzo di altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utiliz- zati a scopo di riciclaggio. 2 bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve es- sere superiore a e 12.500. i libretti con saldo supe- riore a e 12.500, esistenti alla data di entrata in vi- gore della presente disposizione, devono essere estinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005. ( 3 ) 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si ap- plicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o più intermediari abilitati, nonché ai trasferimenti tra gli stessi effettuati in proprio o per il tramite di vettori specializzati. 4. Restano ferme le disposizioni relative ai paga- menti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici ed alle erogazioni da questi comunque disposte verso altri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità di versamento prevista dall’articolo 494 del codice di procedura civile. 5.-6. (Soppressi dalla legge di conversione). 7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cam- biario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola «non trasferibile», può chie- dere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente. 8. (Soppresso dalla legge di conversione). ––––––––––– (1) Parole soppresse dall’art. 6, comma 1, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56. (2) Per effetto di quanto disposto dall’art. 4, D.Lgs. n. 56/2004 cit., all’effettuazione delle opera- zioni di trasferimento previste dal comma 1 del pre- sente articolo sono abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, i soggetti (e le relative succur- sali italiane) indicati dalla lettera a) alla lettera l) dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 56/2004 cit. (3) Comma così sostituito dall’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 56/2004 cit.

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Riciclaggio

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1.

D.L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella L.5 luglio 1991 n. 197. Provvedimenti urgentiper limitare l’uso del contante e dei titoli alportatore nelle transazioni e prevenire l’uti-lizzazione del sistema finanziario a scopo diriciclaggio.–––––––––––

Secondo quanto disposto dall’art. 5 D.Lgs. 26agosto 1998, n. 319, le disposizioni dettate dal D.L.143/91 conv. in L. 197/91, dal D.Lgs. 1° settembre1993, n. 385, dalla L. 7 marzo 1996, n. 108 e dalD.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153, vanno intese nelsenso che i compiti da esse attribuite all’Ufficio ita-liano dei cambi sono svolti a titolo principale e di-retto, a decorrere dal 1° ottobre 1998.

Le disposizioni concernenti gli obblighi di identifi-cazione, registrazione e segnalazione previste dal pre-sente D.L. si applicano anche alle operazioni di cuiagli articoli 12, 15 e 16 D.L. 25 settembre 2001, n. 350conv., con modif., dalla L. 23 novembre 2001, n. 409recante «disposizioni urgenti in vista dell’introduzio-ne dell’euro in materia di tassazione dei redditi di na-tura finanziaria, di emersione di attività detenute al-l’estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni fi-nanziarie» (riportato alla voce Economia pubblica).

CAPO I

Art. 1. Limitazione dell’uso del contante e dei ti-toli al portatore. 1. È vietato il trasferimento di dena-ro contante o di titoli al portatore in lire o in valutaestera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,quando il valore da trasferire è complessivamente su-periore a lire venti milioni (pari a euro 10.329,13). Iltrasferimento può tuttavia essere eseguito per il trami-te degli intermedi abilitati [di cui all’articolo 4] (1); peril denaro contante vanno osservate le modalità indica-te ai commi 1 bis e 1 ter. (2)

1 bis. Il trasferimento per contanti per il tramite diintermediario abilitato deve essere effettuato me-diante disposizione accettata per iscritto dall’inter-mediario, previa consegna allo stesso della sommain contanti. A decorrere dal terzo giorno lavorativosuccessivo a quello dell’accettazione il beneficianoha diritto di ottenere il pagamento nella provinciadel proprio domicilio.

1 ter. La comunicazione da parte del debitore alcreditore dell’accettazione di cui al comma 1 bisproduce l’effetto di cui al primo comma dell’art.1277 del codice civile e, nei casi di mora del credi-tore, anche gli effetti del deposito previsti dall’art.1210 dello stesso codice.

2. I vaglia postali e cambiari e gli assegni postali,bancari e circolari per importi superiori a lire ventimilioni (pari a euro 10.329,13) devono recare l’indi-cazione del nome o della ragione sociale del benefi-ciano e la clausola di non trasferibilità. Il Ministrodel tesoro può stabilire limiti per l’utilizzo di altrimezzi di pagamento ritenuti idonei ad essere utiliz-zati a scopo di riciclaggio.

2 bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve es-sere superiore a e 12.500. i libretti con saldo supe-riore a e 12.500, esistenti alla data di entrata in vi-gore della presente disposizione, devono essereestinti dal portatore entro il 31 gennaio 2005. (3)

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si ap-plicano ai trasferimenti in cui siano parte uno o piùintermediari abilitati, nonché ai trasferimenti tra glistessi effettuati in proprio o per il tramite di vettorispecializzati.

4. Restano ferme le disposizioni relative ai paga-menti effettuati allo Stato o agli altri enti pubblici edalle erogazioni da questi comunque disposte versoaltri soggetti. È altresì fatta salva la possibilità diversamento prevista dall’articolo 494 del codice diprocedura civile.

5.-6. (Soppressi dalla legge di conversione). 7. Il richiedente di assegno circolare, vaglia cam-

biario o mezzo equivalente, intestato a terzi edemesso con la clausola «non trasferibile», può chie-dere il ritiro della provvista previa restituzione deltitolo all’emittente.

8. (Soppresso dalla legge di conversione).–––––––––––

(1) Parole soppresse dall’art. 6, comma 1, D.Lgs.20 febbraio 2004, n. 56.

(2) Per effetto di quanto disposto dall’art. 4,D.Lgs. n. 56/2004 cit., all’effettuazione delle opera-zioni di trasferimento previste dal comma 1 del pre-sente articolo sono abilitati, nei limiti delle proprieattività istituzionali, i soggetti (e le relative succur-sali italiane) indicati dalla lettera a) alla lettera l)dell’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 56/2004 cit.

(3) Comma così sostituito dall’art. 6, comma 2,D.Lgs. n. 56/2004 cit.

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Il termine di efficacia delle disposizioni previstedal comma 6-bis del successivo art.5 - che rinvia alpresente comma 2-bis - è stato differito al 1° luglio2005 dall’art. 6-nonies, D.L. 30 dicembre 2004, n.314 conv., con modif., dalla L. 1° marzo 2005, n. 26.

Art. 2. Obblighi di identificazione e di registra-zione. 1. L’articolo 13 del decreto-legge 15 dicem-bre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dal-la legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dal-l’articolo 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990,n. 55, è sostituito dal seguente:

Omissis.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 13 del decretolegge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15,come da ultimo sostituito dal comma 1 del presentearticolo, e le relative norme di attuazione trovanoapplicazione anche con riferimento ai trasferimentidi cui all’articolo i del presente decreto e hanno ef-fetto dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vi-gore della legge di conversione del presente decreto.Gli strumenti tecnici di cui al comma 3 del medesi-mo articolo 13 del D.L. 625 del 1979 devono esseremessi a disposizione del personale incaricato entroun anno dalla data di entrata in vigore della legge diconversione del presente decreto.

3. Il Ministro del tesoro presenta alle competenticommissioni parlamentari, entro il 31 dicembre diogni anno, una relazione sull’applicazione delle nor-me relative all’obbligo di registrazione delle transa-zioni di cui al citato articolo 13 del D.L. 625 del1979, come da ultimo sostituito dal comma 1 delpresente articolo.

Art. 3. (1) (2) (3) Segnalazioni di operazioni. Il re-sponsabile della dipendenza, dell’ufficio o di altropunto operativo [di uno dei soggetti di cui all’artico-lo 4, indipendentemente dall’abilitazione ad effettua-re le operazioni di trasferimento di cui all’articolo 1,](4) ha l’obbligo di segnalare senza ritardo al titolaredell’attività o al legale rappresentante o a un suo de-legato ogni operazione che per caratteristiche, entità,natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciu-ta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto an-che della capacità economica e dell’attività svolta dalsoggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base aglielementi a sua disposizione, che il danaro, i beni o leutilità oggetto delle operazioni medesime possanoprovenire dai delitti previsti dagli articoli 648 bis e648 ter del codice penale. Tra le caratteristiche di cuial periodo precedente è compresa, in particolare, l’ef-fettuazione di una pluralità di operazioni non giustifi-cata dall’attività svolta da parte della medesima per-sona, ovvero, ove se ne abbia conoscenza, da parte dipersone appartenenti allo stesso nucleo familiare o di-pendenti o collaboratori di una stessa impresa o co-munque da parte di interposta persona.

2. Il titolare dell’attività, il legale rappresentante oun suo delegato esamina le segnalazioni pervenute-gli e, qualora le ritenga fondate tenendo conto del-l’insieme degli elementi a sua disposizione, anchedesumibili dall’archivio di cui all’articolo 2, comma1, le trasmette senza ritardo, ove possibile prima dieseguire l’operazione, anche in via informatica e te-lematica, all’ufficio italiano dei cambi senza alcunaindicazione dei nominativi dei segnalanti.

3. Il Ministro del tesoro, sentita la commissione dicui all’articolo 3 ter, di concerto con i Ministri del-l’interno, di grazia e giustizia e delle finanze, emanacon proprio decreto disposizioni sull’utilizzo delleprocedure informatiche o telematiche per la trasmis-sione delle segnalazioni all’ufficio italiano dei cam-bi. L’ufficio italiano dei cambi emana le relativeistruzioni applicative.

4. L’ufficio italiano dei cambi:a) effettua i necessari approfondimenti sulle se-

gnalazioni di cui al comma 2, ivi compresi quelli re-lativi ad omesse segnalazioni di cui sia venuto a co-noscenza in base alle informazioni e ai dati conte-nuti nei propri archivi;

b) può avvalersi ove necessario, secondo le mo-dalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro,sentita la commissione di cui all’articolo 3 ter, diconcerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giu-stizia e dell’interno, dei dati contenuti nell’anagrafedei conti e dei depositi di cui all’articolo 20, comma4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

c) può acquisire ulteriori dati e informazionipresso i soggetti tenuti alle segnalazioni; (5)

d) può utilizzare i risultati delle analisi effettuateai sensi dell’articolo 5, comma 10, della presentelegge, nonché delle analisi concernenti anche singo-le anomalie, utilizzando ove necessario informazio-ni che possono essere chieste ai soggetti tenuti allesegnalazioni; (5)

e) effettua gli approfondimenti che coinvolgonole competenze delle autorità di vigilanza di settorecon la partecipazione di rappresentanti delle Auto-rità medesime, le quali integrano le segnalazioni congli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loropossesso;

f) fermo restando quanto previsto dall’articolo331 del codice di procedura penale, trasmette senzaindugio le segnalazioni, completate ai sensi del pre-sente comma e corredate di una relazione tecnica,alla direzione investigativa antimafia e al nucleospeciale di polizia valutaria della Guardia di finan-za, che ne informano il procuratore nazionale anti-mafia, qualora siano attinenti alla criminalità orga-nizzata ovvero le archivia, informandone gli stessiorgani investigativi. Per effettuare i necessari ap-profondimenti e per il controllo previsto dall’artico-lo 5, comma 10, gli appartenenti al nucleo specialedi polizia valutaria esercitano anche i poteri loro at-tribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali po-

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teri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria deinuclei regionali e provinciali di polizia tributariadella Guardia di finanza, ai quali il nucleo specialedi polizia valutaria può demandare l’assolvimentodei compiti di cui al presente decreto (6).

5. Ferme restando le disposizioni sul segreto pergli atti di indagine, qualora la segnalazione non ab-bia ulteriore corso gli organi investigativi di cui alcomma 4, lettera f), informano l’ufficio italiano deicambi, che ne da notizia al titolare dell’attività, al le-gale rappresentante o al suo delegato. Le autorità in-quirenti informano l’ufficio italiano dei cambi diogni altra circostanza in cui emergano fatti e situa-zioni la cui conoscenza può essere comunque utiliz-zata per prevenire l’uso del sistema finanziario ascopo di riciclaggio (7 ).

6. L’ufficio italiano dei cambi, anche su richiestadegli organi investigativi di cui al 4° co., lettera f),può sospendere l’operazione per un massimo di qua-rantotto ore, sempre che ciò non possa determinarepregiudizio per il corso delle indagini e per l’opera-tività corrente degli intermediari, dandone immedia-ta notizia agli organi investigativi medesimi.

7. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli effettidel presente articolo non costituiscono violazione diobblighi di segretezza. Le segnalazioni e i provvedi-menti di cui al comma 6, posti in essere in conformitàdel presente articolo e per le finalità da esso previste,non comportano responsabilità di alcun tipo.

8. È fatto, in ogni caso, divieto ai soggetti tenuti al-le segnalazioni di cui al comma 1, e a chiunque nesia comunque a conoscenza, di darne comunicazio-ne fuori dai casi previsti dal presente articolo.

[9. I soggetti di cui all’articolo 4 devono dotarsi,nel rispetto dei criteri che potranno essere impartiticon le disposizioni di attuazione dello stesso artico-lo 4, comma 3, lettera c), di adeguate procedure vol-te a prevenirne il coinvolgimento in operazioni di ri-ciclaggio, potenziando a tal fine il sistema dei con-trolli e dei riscontri interni e attuando programmispecifici di addestramento e di formazione del per-sonale.] (8)

10. Tutte le informazioni in possesso dell’ufficioitaliano dei cambi e degli altri organi di vigilanza edi controllo, relative all’attuazione del presente de-creto, sono coperte dal segreto d’ufficio anche neiconfronti delle pubbliche amministrazioni. L’ufficioitaliano dei cambi può comunque scambiare infor-mazioni in materia di operazioni sospette con le al-tre autorità di vigilanza di cui all’art. 11 della pre-sente legge, nonché con analoghe autorità di altriStati che perseguono le medesime finalità, a condi-zioni di reciprocità anche per quanto riguarda la ri-servatezza delle informazioni. Restano ferme le di-sposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675, inmateria di trattamento dei dati personali. Gli organiinvestigativi di cui al comma 4, lettera f), fornisco-no all’Ufficio italiano dei cambi le notizie in proprio

possesso necessarie per integrare le informazioni datrasmettere alle medesime autorità di altri Stati; al difuori dei casi di cui al presente comma, restano ap-plicabili le disposizioni di cui agli articoli 9 e 12 del-la legge 1 aprile 1981, n. 121 (9).

11. Tutti i flussi informativi di cui al presente arti-colo avvengono di regola con l’utilizzo di procedu-re informatiche o telematiche.–––––––––––

(1) L’art. 3 è stato prima sostituito dal D.Lgs. 26maggio 1997, n. 153 recante «Integrazione dell’at-tuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di ri-ciclaggio dei capitali di provenienza illecita» e poimodificato dalla L. 23 dicembre 2000, n. 388. Pereffetto dell’art. 2 del D.Lgs. n. 153/97, le disposizio-ni dell’art. 3 entrano in vigore dal 10 settembre1997 e si applicano alle segnalazioni effettuate do-po tale data.

(2) Per le attività svolte dall’Ufficio italiano deicambi in materia di prevenzione e contrasto dellacriminalità economica, vedi anche la L. 23 dicembre2000, n. 388, riportata in questa stessa Voce.

(3) Per l’indicazione dei soggetti ai quali si appli-cano gli obblighi di segnalazione delle operazionisospette e le disposizioni contenute negli artt.3, 3-bis e 10 del presente D.L. n. 143/1991 ovvero perderoghe al citato obbligo di segnalazione, vedi l’art.2, commi 2 e 3, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.

(4) Parole soppresse dall’art. 6, comma 3, D.Lgs.n. 56/2004 cit.

(5) Lettera così modificata dall’art. 6, comma 4,D.Lgs. n. 56/2004 cit.

(6) Comma così modificato dall’art. 151, co. 2lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(7) Comma così modificato dall’art. 150, co. 4, L.23 dicembre 2000, n. 388.

(8) Comma abrogato dall’art. 6, comma 11,D.Lgs. n. 56/2004 cit.

(9) Comma così modificato dall’art. 151, co. 2lett. b), L. 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 3 bis. (1) (2) Riservatezza delle segnalazioni.1. In caso di denuncia o di rapporto ai sensi degli ar-ticoli 331 e 347 c.p.p., l’identità delle persone e de-gli intermediari [di cui all’articolo 4] (3) che hannoeffettuato le segnalazioni, anche qualora sia cono-sciuta, non è menzionata.

2. L’identità delle persone e degli intermediari puòessere rivelata solo quando l’Autorità giudiziaria,con decreto motivato, lo ritenga indispensabile ai fi-ni dell’accertamento dei reati per i quali si procede.

3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 2, in caso disequestro di atti o documenti si adottano le necessa-rie cautele per assicurare la riservatezza dell’identitàdei soggetti che hanno effettuato le segnalazioni.

4. Gli intermediari [di cui all’articolo 4], (3) nel-l’ambito della loro autonomia organizzativa, assi-curano omogeneità di comportamento del personalenell’individuazione delle operazioni di cui all’arti-

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colo 3, comma 1, e possono predisporre proceduredi esame delle operazioni, anche con l’utilizzo distrumenti informatici e telematici, di ausilio del per-sonale stesso, sulla base delle evidenze dell’archiviounico informatico previsto dall’articolo 2 e secondole istruzioni applicative emanate dalla Banca d’Ita-lia, sentito l’ufficio italiano dei cambi, d’intesa conle autorità di vigilanza di settore nell’ ambito dellerispettive competenze.

5. Gli intermediari [di cui all’articolo 4] (3) adotta-no adeguate misure per assicurare la massima riser-vatezza dell’identità delle persone che effettuano lesegnalazioni. Gli atti e i documenti in cui sono indi-cate le generalità di tali persone sono custoditi sottola diretta responsabilità del titolare dell’attività o dellegale rappresentante o del loro delegato. –––––––––––

(1) Articolo introdotto dal D.Lgs. 26 maggio 1997,n. 153 già cit. in nota all’art. 3.

(2) Per l’indicazione dei soggetti ai quali si appli-cano gli obblighi di segnalazione delle operazionisospette e le disposizioni contenute negli artt.3, 3-bis e 10 del presente D.L. n. 143/1991 ovvero perderoghe al citato obbligo di segnalazione, vedi l’art.2, commi 2 e 3, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.

(3) Parole soppresse dall’art. 6, comma 5, D.Lgs.n. 56/2004 cit.

Art. 4. Disposizioni applicative. [1. Gli interme-diari abilitati, nei limiti delle proprie attività istitu-zionali, ad effettuare le operazioni di trasferimentodi cui all’art. 1 sono gli uffici della pubblica am-ministrazione, ivi compresi gli uffici postali, glienti creditizi, gli istituti di moneta elettronica, lesocietà di intermediazione mobiliare, le societàcommissionarie ammesse agli antirecinti alle gridadelle borse valori, gli agenti di cambio, le societàautorizzate al collocamento a domicilio di valorimobiliari, le società di gestione di fondi comuni diinvestimento mobiliare, le società fiduciarie, le im-prese e gli enti assicurativi e le società Monte Tito-li S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289nonché gli altri intermediari abilitati ai sensi delcomma 2.] (1) (2)

[2. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Mi-nistri dell’interno, di grazia e giustizia, delle fi-nanze e dell’industria, del commercio e dell’arti-gianato, sentite la Banca d’Italia e la Commissio-ne nazionale per le società e la borsa (CONSOB),determina le condizioni in presenza delle quali al-tri intermediari possono, su richiesta, essere abili-tati dal Ministro del tesoro ad effettuare le opera-zioni di trasferimento di cui all’articolo 1. Tali in-termediari devono comunque avere per oggettoprevalente o svolgere in via prevalente una o piùdelle seguenti attività: concessione di finanzia-menti sotto qualsiasi forma, compresa la locazionefinanziaria; assunzione di partecipazioni; interme-diazione in cambi; servizi di incasso, pagamento e

trasferimento di fondi anche mediante emissione egestione di carte di credito.] (2)

3. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Mini-stri dell’interno, di grazia e giustizia, delle finanze,dell’industria, del commercio e dell’artigianato e delcommercio con l’estero, ha facoltà di provvederecon proprio decreto, di cui viene data comunicazio-ne alle competenti commissioni parlamentari, a:

a) modificare i limiti d’importo indicati nell’arti-colo 1 del presente decreto e nell’articolo 13 del de-creto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n.15, come da ultimo sostituito dall’art. 2, comma 1,del presente decreto;

b) stabilire i casi in cui la circolazione dei titolidi cui all’articolo 1, comma 2, non sia condizionataalla clausola di non trasferibilità;

c) emanare disposizioni applicative delle normedel presente capo, sentito il Comitato interministe-riale per il credito ed il risparmio, prevedendo ade-guate forme di pubblicità dei soggetti di cui ai com-mi 1 e 2.

4. Per le materie riguardanti gli uffici postali, ledisposizioni di cui al comma 3 sono emanate di con-certo anche con il Ministro delle poste e delle tele-comunicazioni.–––––––––––

(1) Il riferimento agli istituti di moneta elettroni-ca è stato inserito dall’art. 56 D.L. 1° marzo 2002,n. 39.

(2) Comma abrogato dall’art. 6, comma 11,D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.

Art. 5. Sanzioni, procedure, controlli. 1. Fattasalva l’efficacia degli atti, alle infrazioni delle di-sposizioni di cui all’articolo 1 si applica, a decorre-re dalla data di entrata in vigore del presente decre-to, una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1per cento al 40 per cento dell’importo trasferito. (1)

[2. I funzionari delle amministrazioni pubbliche, ipubblici ufficiali e gli intermediari abilitati ai sensidell’articolo 4, che, in relazione ai loro compiti diservizio, e nei limiti delle loro attribuzioni, hannonotizie delle infrazioni di cui all’articolo 1, commi 1e 2, ne riferiscono entro trenta giorni al Ministro deltesoro per la contestazione e gli altri adempimentiprevisti dall’articolo 14 della legge 24 novembre1981, n. 689. In caso di infrazioni riguardanti asse-gni bancari, assegni circolari o titoli similari, le se-gnalazioni devono essere effettuate dall’azienda dicredito che li accetta in versamento e da quella chene effettua l’estinzione.] (2)

[3. La violazione dell’obbligo indicato al comma 2 èpunita con la sanzione amministrativa pecuniaria finoal 30 per cento dell’importo dell’operazione.] (2)

4. L’omessa istituzione dell’archivio di cui all’ar-ticolo 2, comma 1, è punita con l’arresto da sei me-si ad un anno e con l’ammenda da lire dieci milioni(euro 5.164) a lire cinquanta milioni (euro 25.822).

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5. Salvo che il fatto costituisca reato, l’omissio-ne delle segnalazioni previste dall’articolo 3 èpunita con una sanzione amministrativa pecunia-ria dal 5 per cento fino alla metà del valore del-l’operazione. (1)

6. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazionedel divieto cui all’articolo 3, comma 8, è punita conl’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda dalire dieci milioni (euro 5.164) a lire cento milioni(euro 51.645). (1)

6-bis. La violazione della prescrizione di cui al-l’articolo 1, comma 2-bis, per un importo fino a e250.000,00 è punita con la sanzione amministrativapecuniaria fino al 20 per cento del saldo. La viola-zione il cui importo sia superiore a euro 250.000,00è punita con la sanzione amministrativa pecuniariadal 20 al 40 per cento del saldo. (3)

7. Alle infrazioni delle disposizioni impartite conil decreto previsto dall’articolo 4, comma 3, letterae), si applica una sanzione amministrativa pecunia-ria fino a lire cento milioni (euro 51.645).

8. All’irrogazione delle sanzioni provvede, conproprio decreto, il Ministro del tesoro, udito il pare-re della commissione prevista dall’articolo 32 del te-sto unico delle norme di legge in materia valutaria,approvato con decreto del Presidente della Repub-blica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le dispo-sizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. L’ar-ticolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, siapplica solo per le violazioni dell’articolo 1, commi1 e 2, il cui importo non sia superiore a e250.000,00. il pagamento in misura ridotta non èesercitatile da chi si è già avvalso della medesimafacoltà per altra violazione dell’articolo 1, commi 1e 2, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dal-l’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezionedell’atto di contestazione concernente l’illecito percui si procede. (1)

9. Il Ministro del tesoro determina con proprio de-creto i compensi per i componenti della commissio-ne di cui al comma 8.

10. L’ufficio italiano dei cambi, d’intesa con le au-torità preposte alla vigilanza di settore, verifica l’os-servanza da parte degli intermediari abilitati dellenorme in tema di trasferimento di valori di cui alpresente capo, nonché, sulla base di criteri selettivi,il rispetto e l’adeguatezza delle procedure di segna-lazione di cui all’articolo 3 da parte dei soggetti adesse tenuti. Il Ministro del tesoro determina con pro-prio decreto, i criteri generali con cui l’ufficio italia-no dei cambi effettua, allo scopo di far emergereeventuali fenomeni di riciclaggio nell’ambito di de-terminate zone territoriali, analisi dei dati aggregaticoncernenti complessivamente l’operatività di cia-scun intermediario abilitato.

L’ufficio italiano dei cambi è autorizzato a racco-gliere i dati predetti, anche mediante accesso diret-to, dall’archivio di cui all’articolo 2, comma 1.

L’ufficio italiano dei cambi, sulla base di criterigenerali stabiliti con decreto del Ministro del teso-ro stabilisce le prescrizioni attuative di caratteretecnico, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficialedella Repubblica italiana, che gli intermediari abi-litati sono tenuti ad osservare. Fermo restandoquanto previsto dall’articolo 331 c.p.p., qualoraemergano anomalie rilevanti per l’eventuale indi-viduazione di fenomeni di riciclaggio, l’ufficio ita-liano dei cambi, effettuati i necessari approfondi-menti di carattere finanziario, d’intesa con l’auto-rità di vigilanza di settore, ne informa gli organiinvestigativi di cui all’articolo 3, comma 4, letteraf). Al controllo dell’osservanza delle disposizionidi cui al presente capo nei riguardi di ogni altrosoggetto provvede il nucleo speciale di polizia va-lutaria della Guardia di finanza (4).

11. Informazioni e dati relativi a soggetti nei cuiconfronti sia stata effettuata contestazione di infra-zioni alle disposizioni del presente decreto sonoconservati nel sistema informativo dell’Ufficio ita-liano dei cambi sino alla definizione del procedi-mento.

12. Informazioni e dati relativi a soggetti, nei cuiconfronti sia stato emanato provvedimento sanzio-natorio definitivo in base al presente articolo, sonoconservati nel sistema informativo dell’Ufficio ita-liano dei cambi per il periodo di cinque anni dalladata di emanazione del decreto di cui al comma 8.

13. Qualora le irregolari operazioni di trasferimen-to di valori siano state effettuate per il tramite di en-ti creditizi ovvero di altri intermediari abilitati iscrit-ti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrati-va, i provvedimenti con i quali sono state irrogate lesanzioni amministrative pecuniarie previste dal pre-sente decreto sono comunicati alle autorità vigilantie, se del caso, agli ordini professionali per le inizia-tive di rispettiva competenza.

14. Nel primo comma dell’articolo 63 del decretodel Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, come sostituito dall’articolo 7 del decreto delPresidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463,le parole: «acquisiti nei confronti dell’imputato nel-l’esercizio dei poteri e facoltà di polizia giudiziariae valutaria» sono sostituite dalle seguenti: «acquisi-ti nei confronti dell’imputato, direttamente o riferitied ottenuti dalle altre Forze di polizia, nell’eserciziodei poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori deicasi di deroga previsti dall’art. 51 bis».

15. Nel terzo comma dell’articolo 33 del decretodel Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 600, come sostituito dall’articolo 2 del decreto delPresidente della Repubblica 15 luglio 1982, n. 463,le parole: «acquisiti nei confronti dell’imputato nel-l’esercizio di poteri di polizia giudiziaria e valuta-ria» sono sostituite dalle seguenti: «acquisiti neiconfronti dell’imputato, direttamente o riferiti ed ot-tenuti dalle altre Forze di polizia, nell’esercizio dei

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poteri di polizia giudiziaria, anche al di fuori dei ca-si di deroga previsti dall’articolo 35».–––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 6, comma 6,D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.

(2) Comma abrogato dall’art. 6, comma 11,D.Lgs. n. 56/2004 cit.

(3) Comma aggiunto dall’art. 6, comma 6, D.Lgs.n. 56/2004 cit.

Il termine di efficacia delle disposizioni di cui alpresente comma 6-bis è stato differito al 1° luglio2005 dall’art. 6-nonies, D.L. 30 dicembre 2004, n.314 conv., con modif., dalla L. 1° marzo 2005, n. 26.

(4) Il comma 10 è stato così sostituito dal D.Lgs.26 maggio 1997, n. 153 recante «Integrazione del-l’attuazione della direttiva 91/308/CEE in materiadi riciclaggio dei capitali di provenienza illecita».

Art. 6. Elenco di intermediari operanti nel set-tore finanziario.

1. Abrogato. (1)2. Abrogato. (1)2-bis. Abrogato.(1)3. Le cariche di presidente del consiglio di ammi-

nistrazione, di amministratore delegato e di diretto-re generale, o che comunque comportino l’eserciziodi funzioni equivalenti presso gli intermediari di cuiai commi 2 e 2 bis possono essere ricoperte a decor-rere dal secondo anno dalla data di entrata in vigoredella legge di conversione del presente decreto, soloda persone che abbiano maturato un’adeguata espe-rienza per uno o più periodi complessivamente noninferiori a tre anni mediante esercizio di attività pro-fessionale in materie attinenti al settore giuridico,economico e finanziario o di insegnamento nellemedesime materie, ovvero mediante svolgimento difunzioni di amministrazione o dirigenziali pressoenti pubblici economici o presso imprese del settorefinanziario o società di capitali. (2)

4. A decorrere dal secondo anno dalla data di en-trata in vigore della legge di conversione del pre-sente decreto almeno uno dei sindaci effettivi ed unodei sindaci supplenti degli intermediari di cui aicommi 2 e 2 bis deve essere iscritto nell’albo dei ra-gionieri o dei dottori commercialisti o nel ruolo deirevisori ufficiali dei conti.

La presidenza del collegio viene attribuita a unodei sindaci aventi i requisiti anzidetti (2)

4 bis. Abrogato. (1)5. Abrogato. (1)6. Abrogato. (1)7. (Soppresso dalla legge di conversione).8. Abrogato. (1)9. Abrogato. (1)10. Abrogato. (1)11-12. (Soppressi dalla legge di conversione).

–––––––––––(1) Comma abrogato dall’art. l61 D.Lgs. 1° set-

tembre 1993, n. 385.

(2) Il comma è stato abrogato dall’art. l61 D.Lgs. 1°settembre 1993, n. 385, ma le norme in esso contenutecontinuano a trovare applicazione fino alla data di en-trata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autoritàcreditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo.

Art. 7. Elenco speciale. Abrogato (1).–––––––––––

(1) Articolo abrogato dall’art. 161 D.Lgs. 1 set-tembre 1993, n. 385.

Art. 8. Onorabilità dei soci e degli esponenti. 1.Ai partecipanti al capitale delle società di cui al pre-sente capo si applicano le disposizioni dell’art. 7 deldecreto del Presidente della Repubblica 27 giugno1985, n. 350 (1).

2. Agli amministratori, sindaci, direttori generali edirigenti muniti di rappresentanza dei soggetti di cuial presente capo si applicano le disposizioni dell’art.5 del decreto del Presidente della Repubblica 27giugno 1985, n. 350 (1).

2 bis. La decadenza dalle cariche di cui al com-ma 2 è dichiarata dal consiglio di amministrazio-ne ovvero dall’organo, comunque denominato, ti-tolare di funzione equivalente entro trenta giornidal momento in cui ne ha avuto conoscenza. L’o-messa dichiarazione di decadenza è punita con lareclusione fino ad un anno e con la multa da lirecinquecentomila (euro 258) a lire cinque milioni(euro 2.582) (1).

2 ter. [Le disposizioni del presente capo non si ap-plicano qualora l’attività esercitata dagli interme-diari di cui all’art. 4, comma 2, sia sottoposta a spe-cifiche norme di vigilanza sulla base di leggi spe-ciali] (2).–––––––––––

(1) Vedi nota (2) sub art. 6.(2) Cfr. nota (1) sub art. 6.

Art. 9. Sospensione delle cariche. 1.-2.-3. (Sop-pressi dalla legge di conversione).

4. La condanna con sentenza non definitiva peruno dei reati di cui all’art. 5, n. 3, del citato de-creto del Presidente della Repubblica n. 350 del1985 o l’applicazione provvisoria della misurainterdittiva prevista dal comma 3 dell’art. 10 del-la legge 31 maggio 1965, n. 575, da ultimo sosti-tuito dell’ art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 35,comportano la sospensione dalle funzioni di am-ministratore, sindaco e direttore generale eserci-tate presso enti creditizi e presso ogni interme-diario di cui all’art. 6, commi 2 e 2 bis. La so-spensione è dichiarata dal consiglio di ammini-strazione ovvero dall’organo, comunque denomi-nato, titolare di funzione equivalente, entro tren-ta giorni dal momento in cui ne ha avuto cono-scenza. L’omessa dichiarazione di sospensione èpunita con la reclusione fino ad un anno e con lamulta da lire cinquecentomila (euro 258) a lirecinque milioni (euro 2.582). Per gli enti creditizi

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la sospensione è dichiarata con le modalità di cuiall’art. 6 del citato decreto del Presidente dellaRepubblica n. 350 del 1985 (1).–––––––––––

(1) Articolo abrogato dall’art. 161 D.Lgs. 1° set-tembre 1993, n. 385, ma le norme in esso contenutecontinuano a trovare applicazione fino alla data dientrata in vigore dei provvedimenti emanati dalleautorità creditizie ai sensi dello stesso decreto legi-slativo.

Art. 10. Doveri del collegio sindacale. 1. Fer-mi le disposizioni del codice civile e delle leggispeciali, i sindaci degli intermediari [di cui al-l’articolo 4] (1) vigilano sull’osservanza dellenorme contenute nel presente decreto. Gli accer-tamenti e le contestazioni del collegio sindacaleconcernenti violazioni delle norme di cui al capoI del presente decreto sono trasmessi in copia en-tro dieci giorni al Ministro del tesoro. L’omessatrasmissione è punita con la reclusione fino ad unanno e con la multa da lire duecentomila (euro103) a lire duemilioni (euro 1.032). (2) (3)–––––––––––

(1) Parole soppresse dall’art. 6, comma 8, D.Lgs.20 febbraio 2004, n. 56.

(2) Articolo così sostituito dall’art. 156 del D.Lgs.1 settembre 1993, n. 385.

(3) Per l’indicazione dei soggetti ai quali si appli-cano gli obblighi di segnalazione delle operazionisospette e le disposizioni contenute negli artt.3, 3-bis e 10 del presente D.L. n. 143/1991 ovvero perderoghe al citato obbligo di segnalazione, vedi l’art.2, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 56/2004 cit.

[Art. 11. Collaborazione fra le autorità di vi-gilanza. 1. In deroga all’obbligo del segreto d’uffi-cio, le autorità amministrative che esercitano la vi-gilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, societàe ditte indicati nell’art. 4 possono scambiarsi infor-mazioni e collaborare tra loro, nonché scambiateinformazioni e collaborare a condizioni di recipro-cità con le competenti autorità amministrative diStati esteri, per il perseguimento dei fini del pre-sente decreto.]–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 6, comma 11, D.Lgs.20 febbraio 2004, n. 56.

Art. 12. Carte di credito, di pagamento e do-cumenti che abilitano al prelievo di denaro con-tante. 1. Chiunque, al fine di trarne profitto persé o per altri, indebitamente utilizza, non essen-done titolare, carte di credito o di pagamento,ovvero qualsiasi altro documento analogo cheabiliti al prelievo di denaro contante o all’acqui-sto di beni o alla prestazione di servizi, è punitocon la reclusione da uno a cinque anni e con lamulta da lire seicentomila (euro 309) a lire tremilioni (euro 1.549). Alla stessa pena soggiace

chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri,falsifica o altera carte di credito o di pagamentoo qualsiasi altro documento analogo che abiliti alprelievo di denaro contante o all’acquisto di be-ni o alla prestazione di servizi, ovvero possiede,cede o acquisisce tali carte o documenti di pro-venienza illecita o comunque falsificati o altera-ti, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Art. 13. Applicazione delle sanzioni. 1. Le san-zioni di cui all’art. 5 si applicano a partite dalla da-ta di entrata in vigore della legge di conversione delpresente decreto.

Art. 14. Entrata in vigore. 1. Il presente decretoentra in vigore il giorno successivo a quello dellasua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re-pubblica italiana e sarà presentato alle Camere per laconversione in legge.

2.

Direttiva 10 giugno 1991. Direttiva del Con-siglio delle Comunità europee relativa allaprevenzione dell’uso del sistema finanziarioa scopo di riciclaggio dei proventi di attivitàillecite (91/308/CEE) (G.U. delle Comunitàeuropee 28 giugno 1991, L 166).–––––––––––

Vedi, ora, la DIRETTIVA 2005/60/CE DEL PAR-LAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO (relati-va alla prevenzione dell’uso del sistema finanziarioa scopo di riciclaggio dei proventi di attività crimi-nose e di finanziamento del terrorismo) che, all’art.44, ha abrogato la direttiva del 10 giugno 1991(91/308/CEE).

3.

D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. Testo uni-co delle leggi in materia bancaria e crediti-zia (Stralcio) (in S.O. alla G.U. 30 settembre1993, n. 230). –––––––––––

L’art. 1, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 ha dispostoche le espressioni «Ministro del tesoro» e «Ministrodel tesoro, del bilancio e della programmazione eco-nomica», ovunque ricorrano, sono sostituite dalleparole: «Ministro dell’economia e delle finanze» e leparole: «Ministero del tesoro» e: «Ministero del te-soro, del bilancio e della programmazione economi-ca», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole:«Ministero dell’economia e delle finanze».

Art. 1. Definizioni. 1. Nel presente decreto legi-slativo l’espressione:

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a) «autorità creditizie» indica il Comitato inter-ministeriale per il credito e il risparmio, il Ministrodell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia;

b) «banca» indica l’impresa autorizzata all’eser-cizio dell’attività bancaria;

c) «CICR» indica il Comitato interministerialeper il credito e il risparmio;

d) «CONSOB» indica la Commissione naziona-le per le società e la borsa;

d-bis) «COVIP» indica la commissione di vigi-lanza sui fondi pensione (1);

e) «ISVAP» indica l’Istituto per la vigilanza sul-le assicurazioni private e di interesse collettivo;

f) «UIC» indica l’Ufficio italiano dei cambi; g) «Stato comunitario» indica lo Stato membro

della Comunità Europea; h) «Stato extracomunitario» indica lo Stato non

membro della Comunità Europea; i) «legge fallimentare» indica il regio decreto 16

marzo 1942, n. 267; l) «autorità competenti» indica, a seconda dei ca-

si, uno o più fra le autorità di vigilanza sulle banche,sulle imprese di investimento, sugli organismi di in-vestimento collettivo del risparmio, sulle imprese diassicurazione e sui mercati finanziari (2);

m) «Ministro dell’economia e delle finanze» in-dica il Ministro dell’economia e delle finanze (2).

2. Nel presente decreto legislativo si intendono per: a) «banca italiana»: la banca avente sede legale

in Italia; b) «banca comunitaria»: la banca avente sede le-

gale e amministrazione centrale in un medesimoStato comunitario diverso dall’Italia;

c) «banca extracomunitaria»: la banca avente se-de legale in uno Stato extracomunitario;

d) «banche autorizzate in Italia»: le banche ita-liane e le succursali in Italia di banche extracomuni-tarie;

e) «succursale»: una sede che costituisce parte,sprovvista di personalità giuridica, di una banca eche effettua direttamente, in tutto o in parte, l’atti-vità della banca;

f) «attività ammesse al mutuo riconoscimento»:le attività di:

1) raccolta di depositi o di altri fondi con ob-bligo di restituzione;

2) operazioni di prestito (compreso in partico-lare il credito al consumo, il credito con garanziaipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro so-luto e pro solvendo, il credito commerciale inclusoil «forfaiting»);

3) leasing finanziario; 4) servizi di pagamento; 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento

(carte di credito, «travellers cheques», lettere di cre-dito);

6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;

7) operazioni per proprio conto o per conto del-la clientela in:

- strumenti di mercato monetario (assegni,cambiali, certificati di deposito, ecc.);

- cambi; - strumenti finanziari a termine e opzioni; - contratti su tassi di cambio e tassi d’interesse; - valori mobiliari; 8) partecipazione alle emissioni di titoli e pre-

stazioni di servizi connessi; 9) consulenza alle imprese in materia di strut-

tura finanziaria, di strategia industriale e di questio-ni connesse, nonché consulenza e servizi nel campodelle concentrazioni e del rilievo di imprese;

10) servizi di intermediazione finanziaria deltipo «money broking»;

11) gestione o consulenza nella gestione di pa-trimoni;

12) custodia e amministrazione di valori mobi-liari;

13) servizi di informazione commerciale; 14) locazione di cassette di sicurezza; 15) altre attività che, in virtù delle misure di

adattamento assunte dalle autorità comunitarie, sonoaggiunte all’elenco allegato alla seconda direttiva inmateria creditizia del Consiglio delle Comunità eu-ropee n. 89/646/CEE del 15 dicembre 1989;

g) «intermediari finanziari»: i soggetti iscrittinell’elenco previsto dall’art. 106;

h) «stretti legami»: i rapporti tra una banca e unsoggetto italiano o estero che:

1) controlla la banca; 2) è controllato dalla banca; 3) è controllato dallo stesso soggetto che con-

trolla la banca; 4) partecipa al capitale della banca in misura

pari almeno al 20% del capitale con diritto di voto; 5) è partecipato dalla banca in misura pari al-

meno al 20% del capitale con diritto di voto (2); h-bis) «istituti di moneta elettronica»: le impre-

se, diverse dalle banche, che emettono moneta elet-tronica (3);

h-ter) «moneta elettronica»: un valore monetariorappresentato da un credito nei confronti dell’emit-tente che sia memorizzato su un dispositivo elettro-nico, emesso previa ricezione di fondi di valore noninferiore al valore monetario emesso e accettato co-me mezzo di pagamento da soggetti diversi dall’e-mittente (3).

h-quater) ‘partecipazioni’: le azioni, le quote egli altri strumenti finanziari che attribuiscono dirittiamministrativi o comunque i diritti previsti dall’ar-ticolo 2351, ultimo comma, del codice civile (4);

h-quinquies) ‘partecipazioni rilevanti’: le parte-cipazioni che comportano il controllo della società ele partecipazioni individuate dalla Banca d’Italia inconformità alle deliberazioni del CICR, con riguar-do alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo con-

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to dei diritti di voto e degli altri diritti che consento-no di influire sulla società (4).

3. La Banca d’Italia, può ulteriormente qualificare,in conformità delle deliberazioni del CICR, la defi-nizione di stretti legami prevista dal comma 2, lette-ra h), al fine di evitare situazioni di ostacolo all’ef-fettivo esercizio delle funzioni di vigilanza (5).

3-bis). Se non diversamente disposto, le norme delpresente decreto legislativo che fanno riferimento alconsiglio di amministrazione, all’organo ammini-strativo e agli amministratori si applicano anche alconsiglio di gestione ed ai suoi componenti (6).

3-ter). Se non diversamente disposto, le norme delpresente decreto legislativo che fanno riferimento alcollegio sindacale, ai sindaci ed all’organo che svol-ge la funzione di controllo si applicano anche alconsiglio di sorveglianza ed al comitato per il con-trollo sulla gestione e ai loro componenti (6).–––––––––––

(1) Lettera aggiunta dall’art. 1, D.Lgs. 4 agosto1999, n. 333.

(2) Lettera aggiunta dall’art. 1, D.Lgs. n. 333/99cit.

L’originario testo della lettera («“Ministro del te-soro” indica il Ministro del tesoro, del bilancio edella programmazione economica.») risulta cosìmodificato per effetto di quanto disposto dall’art. 1,D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37. Vedi, in proposito,nota in calce all’epigrafe del D.Lgs. n. 385/93.

(3) Lettera aggiunta dall’art. 55, L. 1° marzo2002, n. 39.

(4) Lettera aggiunta dall’art.9.1, D.Lgs. 17 gen-naio 2003, n. 6 come inserito dall’art. 2, D.Lgs. 6febbraio 2004, n. 37.

(5) Comma aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. n. 333/99cit.

(6) Comma aggiunto dall’art.9.1, D.Lgs. 17 gen-naio 2003, n. 6 come inserito dall’art. 2, D.Lgs. 6febbraio 2004, n. 37.

Art. 7. Segreto d’ufficio e collaborazione tra au-torità. 1. Tutte le notizie, le informazioni e i dati inpossesso della Banca d’Italia in ragione della sua at-tività di vigilanza sono coperti da segreto d’ufficioanche nei confronti delle pubbliche amministrazio-ni, a eccezione del Ministro dell’economia e delle fi-nanze, Presidente del CICR. Il segreto non può es-sere opposto all’autorità giudiziaria quando le infor-mazioni richieste siano necessarie per le indagini, oi procedimenti relativi a violazioni sanzionate pe-nalmente (1).

2. I dipendenti della Banca d’Italia, nell’eserciziodelle funzioni di vigilanza, sono pubblici ufficiali ehanno l’obbligo di riferire esclusivamente al Gover-natore tutte le irregolarità constatate, anche quandoassumano la veste di reati.

3. I dipendenti della Banca d’Italia sono vincolatidal segreto d’ufficio.

4. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubbliciforniscono le informazioni e le altre forme di colla-borazione richieste dalla Banca d’Italia, in confor-mità delle leggi disciplinanti i rispettivi ordinamenti.

5. La Banca d’Italia, la CONSOB, la COVIP, l’I-SVAP e l’UIC collaborano tra loro, anche mediantescambio di informazioni, al fine di agevolare le ri-spettive funzioni. Detti organismi non possono reci-procamente opporsi il segreto d’ufficio (2).

6. La Banca d’Italia collabora, anche mediantescambio di informazioni, con le autorità competentidegli Stati comunitari, al fine di agevolare le rispet-tive funzioni. Le informazioni ricevute dalla Bancad’Italia possono essere trasmesse alle autorità italia-ne competenti, salvo diniego dell’autorità dello Sta-to comunitario che ha fornito le informazioni (2).

7. Nell’ambito di accordi di cooperazione e di equi-valenti obblighi di riservatezza, la Banca d’Italia puòscambiare informazioni preordinate all’esercizio del-le funzioni di vigilanza con le autorità competentidegli Stati extracomunitari; le informazioni che laBanca d’Italia ha ricevuto da un altro Stato comuni-tario possono essere comunicate soltanto con l’as-senso esplicito delle autorità che le hanno fornite (2).

8. La Banca d’Italia può scambiare informazionicon autorità amministrative o giudiziarie nell’ambi-to di procedimenti di liquidazione o di fallimento, inItalia o all’estero, relativi a banche, succursali dibanche italiane all’estero o di banche comunitarie oextracomunitarie in Italia, nonché relativi a soggettiinclusi nell’ambito della vigilanza consolidata. Neirapporti con le autorità extracomunitarie lo scambiodi informazioni avviene con le modalità di cui alcomma 7 (2).

9. La Banca d’Italia può comunicare ai sistemi digaranzia italiani e, a condizione che sia assicurata lariservatezza, a quelli esteri informazioni e dati insuo possesso necessari al funzionamento dei sistemistessi (2).

10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle di-rettive comunitarie applicabili alle banche, la Bancad’Italia può scambiare informazioni con altre auto-rità e soggetti esteri indicati dalle direttive medesi-me (2). –––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 2, D.Lgs. 4agosto 1999, n. 333.

(2) Gli attuali commi da 5 a 10 così sostituisconogli originari commi 5, 6, 7, 8, 9, 9-bis (quest’ultimoera stato aggiunto dall’art. 1, D.Lgs. 4 dicembre1996, n. 659) e 10, per effetto di quanto dispostodall’art. 2, D.Lgs. n. 333/99 cit.

Art. 11. Raccolta del risparmio. 1. Ai fini delpresente decreto legislativo è raccolta del risparmiol’acquisizione di fondi con obbligo di rimborso, siasotto forma di depositi sia sotto altra forma.

2. La raccolta del risparmio tra il pubblico è vieta-ta ai soggetti diversi dalle banche.

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2-bis. Non costituisce raccolta del risparmio tra ilpubblico la ricezione di fondi connessa all’emissio-ne di moneta elettronica (1).

3. Il CICR stabilisce limiti e criteri, anche con ri-guardo all’attività ed alla forma giuridica del sog-getto che acquisisce fondi, in base ai quali non co-stituisce raccolta del risparmio tra il pubblico quellaeffettuata presso specifiche categorie individuate inragione di rapporti societari o di lavoro (2).

4. Il divieto di raccolta del risparmio tra il pubbli-co non si applica:

a) agli Stati comunitari, agli organismi interna-zionali ai quali aderiscono uno o più Stati comunita-ri, agli enti pubblici territoriali ai quali la raccoltadel risparmio è consentita in base agli ordinamentinazionali degli Stati comunitari;

b) agli Stati extracomunitari ed ai soggetti esteriabilitati da speciali disposizioni del diritto italiano;

c) alle società, per la raccolta effettuata ai sensidel codice civile mediante obbligazioni, titoli di de-bito od altri strumenti finanziari;

d) alle altre ipotesi di raccolta espressamenteconsentite dalla legge, nel rispetto del principio ditutela del risparmio (2).

4-bis. Il CICR determina i criteri per l’individua-zione degli strumenti finanziari, comunque denomi-nati, la cui emissione costituisce raccolta del rispar-mio (3).

4-ter. Se non disciplinati dalla legge, il CICR fissalimiti all’emissione e, su proposta formulata dallaBanca d’Italia sentita la CONSOB, può determinaredurata e taglio degli strumenti finanziari, diversi dal-le obbligazioni, utilizzati per la raccolta tra il pub-blico (4).

4-quater. Il CICR, ai fini di tutela della riserva del-l’attività bancaria, stabilisce criteri e limiti, anche inderoga a quanto previsto dal codice civile, per laraccolta effettuata dai soggetti che esercitano neiconfronti del pubblico attività di concessione di fi-nanziamenti sotto qualsiasi forma (4).

4- quinquies. A fini di tutela del risparmio, gli in-vestitori professionali, che ai sensi del codice civilerispondono della solvenza della società per le obbli-gazioni, i titoli di debito e gli altri strumenti finan-ziari emessi dalla stessa, devono rispettare idonei re-quisiti patrimoniali stabiliti dalle competenti auto-rità di vigilanza (4).

5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere c) e d),sono comunque precluse la raccolta di fondi a vistaed ogni forma di raccolta collegata all’emissione odalla gestione di mezzi di pagamento a spendibilitàgeneralizzata (2). ___________

(1) Comma aggiunto dall’art. 55, L. 1° marzo2002, n. 39.

(2) Comma così sostituito dall’art.9.2, D.Lgs. 17gennaio 2003, n. 6 come inserito dall’art. 2, D.Lgs.6 febbraio 2004, n. 37.

(3) Il comma 4-bis, aggiunto dall’art. 64, D.Lgs. 23luglio 1996, n. 415 e poi modificato dall’art. 2, D.Lgs.4 agosto 1999, n. 342, è stato da ultimo così sostitui-to dall’art.9.2, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 come in-serito dall’art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(4) Comma inserito dall’art.9.2, D.Lgs. 17 gen-naio 2003, n. 6 come inserito dall’art. 2, D.Lgs. 6febbraio 2004, n. 37.

CAPO III

PARTECIPAZIONI AL CAPITALE DELLE BANCHE

Art. 19. Autorizzazioni (1). 1. La Banca d’Italiaautorizza preventivamente l’acquisizione a qualsiasititolo di partecipazioni rilevanti in una banca e inogni caso l’acquisizione di azioni o quote di bancheda chiunque effettuata quando comporta, tenutoconto delle azioni o quote già possedute, una parte-cipazione superiore al 5 per cento del capitale dellabanca rappresentato da azioni o quote con diritto divoto.

2. La Banca d’Italia autorizza preventivamente levariazioni delle partecipazioni rilevanti quandocomportano il superamento dei limiti dalla medesi-ma stabiliti e, indipendentemente da tali limiti,quando le variazioni comportano il controllo dellabanca stessa.

3. L’autorizzazione prevista dal comma 1 è neces-saria anche per l’acquisizione del controllo di unasocietà che detiene le partecipazioni di cui al me-desimo comma.

4. La Banca d’Italia individua i soggetti tenuti arichiedere l’autorizzazione quando i diritti deri-vanti dalle partecipazioni rilevanti spettano o so-no attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare del-le partecipazioni stesse.

5. La Banca d’Italia rilascia l’autorizzazione quan-do ricorrono condizioni atte a garantire una gestionesana e prudente della banca; l’autorizzazione puòessere sospesa o revocata.

6. I soggetti che, anche attraverso società control-late, svolgono in misura rilevante attività d’impresain settori non bancari né finanziari non possono es-sere autorizzati ad acquisire partecipazioni quandola quota dei diritti di voto complessivamente dete-nuta sia superiore al 15 per cento o quando ne con-segua, comunque, il controllo della banca. A tali fi-ni, la Banca d’Italia individua i diritti di voto e glialtri diritti rilevanti.

7. La Banca d’Italia nega o revoca l’autorizza-zione in presenza di accordi, in qualsiasi formaconclusi, da cui derivi durevolmente, in capo aisoggetti indicati nel comma 6, una rilevante con-centrazione di potere per la nomina o la revoca del-la maggioranza degli amministratori o dei compo-nenti del consiglio di sorveglianza della banca, ta-

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le da pregiudicare la gestione sana e prudente del-la banca stessa.

8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 par-tecipano soggetti appartenenti a Stati extracomuni-tari che non assicurano condizioni di reciprocità, laBanca d’Italia comunica la domanda di autorizza-zione al Ministro dell’economia e delle finanze, suproposta del quale il Presidente del Consiglio deiMinistri può vietare l’autorizzazione.

8-bis. Le autorizzazioni prviste dal presente artico-lo e il divieto previsto dal comma 6 si applicano an-che all’acquisizione, in via diretta o indiretta, delcontrollo derivante da un contratto con la banca o dauna clausola del suo statuto (2).

9. La Banca d’Italia, in conformità delle delibera-zioni del CICR, emana disposizioni attuative delpresente articolo.–––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 9.5, D.Lgs. 17gennaio 2003, n. 6 come inserito dall’art. 2, D.Lgs.6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Comma inserito dall’art. 39, D.Lgs. 28 dicem-bre 2004, n. 310.

Art. 20. Obblighi di comunicazione. 1. Chiunqueè titolare di una partecipazione rilevante in una ban-ca ne dà comunicazione alla Banca d’Italia ed allabanca. Le variazioni della partecipazione sono co-municate quando superano la misura stabilita dallaBanca d’Italia (1).

2. Ogni accordo, in qualsiasi forma concluso, com-presi quelli aventi forma di associazione, che regolao da cui comunque possa derivare l’esercizio con-certato del voto in una banca, anche cooperativa, oin una società che la controlla deve essere comuni-cato alla Banca d’Italia dai partecipanti ovvero dailegali rappresentanti della banca o della società cuil’accordo si riferisce entro cinque giorni dalla stipu-lazione ovvero, se non concluso in forma scritta, dalmomento di accertamento delle circostanze che nerivelano l’esistenza. Quando dall’accordo derivi unaconcertazione del voto tale da pregiudicare la ge-stione sana e prudente della banca, la Banca d’Italiapuò sospendere il diritto di voto dei [soci] (2) parte-cipanti all’accordo stesso.

3. La Banca d’Italia determina presupposti, moda-lità e termini delle comunicazioni previste dal com-ma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il dirittodi voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal ti-tolare della partecipazione. La Banca d’Italia deter-mina altresì le modalità delle comunicazioni previ-ste dal comma 2 (3).

4. La Banca d’Italia, al fine di verificare l’osservan-za degli obblighi indicati nei commi 1 e 2, può chie-dere informazioni ai soggetti comunque interessati. –––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 9.6, D.Lgs. 17gennaio 2003, n. 6 come inserito dall’art. 2, D.Lgs.6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Parola soppressa dall’art. 9.6, D.Lgs. n.6/2003 cit.

(3) Comma così modificato dall’art. 9.6, D.Lgs. n.6/2003 cit.

Art. 21. Richiesta di informazioni. 1. La Bancad’Italia può richiedere alle banche ed alle società edagli enti di qualsiasi natura che possiedono parteci-pazioni nelle banche medesime l’indicazione nomi-nativa dei titolari delle partecipazioni secondo quan-to risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ri-cevute o da altri dati a loro disposizione.

2. La Banca d’Italia può altresì richiedere agli am-ministratori delle società e degli enti titolari di par-tecipazioni in banche l’indicazione dei soggetti con-trollanti.

3. Le società fiduciarie che abbiano intestato a pro-prio nome partecipazioni in società appartenenti aterzi comunicano alla Banca d’Italia, se questa lo ri-chieda, le generalità dei fiducianti.

4. Le notizie previste dal presente articolo pos-sono essere richieste anche a soggetti stranieri.

5. La Banca d’Italia informa la CONSOB delle ri-chieste che interessano società ed enti con titoli ne-goziati in un mercato regolamentato.–––––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 9.7, D.Lgs. 17gennaio 2003, n. 6 come inserito dall’art. 2, D.Lgs.6 febbraio 2004, n. 37.

Art. 24. Sospensione del diritto di voto e deglialtri diritti, obbligo di alienazione (1) (2). 1. Nonpossono essere esercitati i diritti di voto e gli altri di-ritti che consentono di influire sulla società inerentialle partecipazioni per le quali le autorizzazioni pre-viste dall’articolo 19 non siano state ottenute ovve-ro siano state sospese o revocate. I diritti di voto egli altri diritti, che consentono di influire sulla so-cietà, non possono essere altresì esercitati per le par-tecipazioni per le quali siano state omesse le comu-nicazioni previste dall’articolo 20.

2. In caso di inosservanza del divieto, la delibera-zione o il diverso atto, adottati con il voto o il con-tributo determinanti delle partecipazioni previste dalcomma 1, sono impugnabili secondo le previsionidel codice civile. L’impugnazione può essere pro-posta anche dalla Banca d’Italia entro centottantagiorni dalla data della deliberazione ovvero, se que-sta è soggetta a iscrizione nel registro delle impre-se, entro centottanta giorni dall’iscrizione o, se e’soggetta solo a deposito presso l’ufficio del registrodelle imprese, entro centottanta giorni dalla data diquesto. Le partecipazioni per le quali non può esse-re esercitato il diritto di voto sono computate ai finidella regolare costituzione della relativa assemblea.

3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazionipreviste dall’articolo 19 non sono state ottenute osono state revocate, nonché quelle possedute in vio-lazione dell’articolo 19, comma 6, devono essere

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alienate entro i termini stabiliti dalla Banca d’Italia.Per le partecipazioni possedute in violazione del-l’articolo 19, comma 6, in caso di inosservanza del-l’obbligo di alienazione, il tribunale, su richiestadella Banca d’Italia, ordina la vendita delle parteci-pazioni stesse.

3-bis. Non possono essere esercitati i diritti deri-vanti dai contratti o dalle clausole statutarie per iquali le autorizzazioni previste dall’articolo 19 nonsiano state ottenute ovvero siano state sospese o re-vocate (3).–––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 9.10, D.Lgs. 17gennaio 2003, n. 6 come inserito dall’art. 2, D.Lgs.6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Rubrica così sostituita dall’art. 41, D.Lgs. 28dicembre 2004, n. 310.

(3) Comma aggiunto dall’art. 41, D.Lgs. n.310/2004 cit.

Art. 63. Partecipazioni (1). 1. Alle società finan-ziarie capogruppo si applicano le disposizioni del ti-tolo II, capi III e IV (2).

2. Nei confronti delle altre società appartenenti algruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nellemedesime società sono attribuiti alla Banca d’Italiai poteri previsti dall’articolo 21.–––––––––––

(1) Articolo così sostituito dall’art. 9.20, D.Lgs. 17gennaio 2003, n. 6 come inserito dall’art. 2, D.Lgs.6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Comma così modificato dal’art. 45, D.Lgs. 28dicembre 2004, n. 310.

TITOLO VSOGGETTI OPERANTI

NEL SETTORE FINANZIARIO

Art. 106. Elenco generale. 1. L’esercizio nei con-fronti del pubblico delle attività di assunzione dipartecipazioni, di concessione di finanziamenti sot-to qualsiasi forma, di prestazione di servizi di paga-mento e di intermediazione in cambi è riservato a in-termediari finanziari iscritti in un apposito elenco te-nuto dall’UIC (1).

2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1possono svolgere esclusivamente attività finanziarie,fatte salve le riserve di attività previste dalla legge.

3. L’iscrizione nell’elenco è subordinata al ricorre-re delle seguenti condizioni:

a) forma di società per azioni, di società in acco-mandita per azioni, di società a responsabilità limi-tata o di società cooperativa;

b) oggetto sociale conforme al disposto del com-ma 2;

c) capitale sociale versato non inferiore a cinquevolte il capitale minimo previsto per la costituzionedelle società per azioni;

d) possesso, da parte dei titolari di partecipazio-ni e degli esponenti aziendali, dei requisiti previstidagli articoli 108 e 109 (2).

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sen-titi la Banca d’Italia e l’UIC:

a) specifica il contenuto delle attività indicate nelcomma 1, nonché in quali circostanze ricorra l’eser-cizio nei confronti del pubblico. Il credito al consu-mo si considera comunque esercitato nei confrontidel pubblico anche quando sia limitato all’ambitodei soci;

b) per gli intermediari finanziari che svolgonodeterminati tipi di attività, può, in deroga a quantoprevisto dal comma 3, vincolare la scelta della for-ma giuridica, consentire l’assunzione di altre for-me giuridiche e stabilire diversi requisiti patrimo-niali (3).

5. L’UIC indica le modalità di iscrizione nell’elen-co e dà comunicazione delle iscrizioni alla Bancad’Italia e alla CONSOB (4).

6. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti perl’iscrizione nell’elenco, l’UIC può chiedere agli in-termediari finanziari dati, notizie, atti e documenti e,se necessario, può effettuare verifiche presso la sededegli intermediari stessi, anche con la collaborazio-ne di altre autorità (4).

7. I soggetti che svolgono funzioni di amministra-zione, direzione e controllo presso gli intermediarifinanziari comunicano all’UIC, con le modalità dal-lo stesso stabilite, le cariche analoghe ricoperte pres-so altre società ed enti di qualsiasi natura (5). –––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 20, D.Lgs. 4agosto 1999, n. 342. Con D.M. 11 dicembre 1995sono stati fissati modalità e termini per l’iscrizionenell’elenco generale.

(2) Lettera così sostituita dall’art. 9.34, D.Lgs. 17gennaio 2003, n. 6 come inserito dall’art. 2, D.Lgs.6 febbraio 2004, n. 37.

(3) Con D.M. 2 aprile 1999, sono stati determinatii requisiti patrimoniali relativi agli intermediari chesvolgono in via esclusiva o prevalente attività di rila-scio di garanzie ed agli intermediari in cambi senzaassunzione di rischio in proprio (money brokers).

(4) Comma così sostituito dall’art. 20, D.Lgs. 4agosto 1999, n. 342.

(5) Per l’estensione alle attività previste dal pre-sente articolo delle disposizioni dell’art. 13, D.L. 15dicembre 1979, n. 625 e del D.L. 3 maggio 1991, n.141 vedi l’art. 1, D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374.

Art. 107. Elenco speciale. 1. Il Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, sentite la Banca d’Italia e laCONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili al-l’attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra in-debitamento e patrimonio, in base ai quali sono in-dividuati gli intermediari finanziari che si devonoiscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Bancad’Italia (1).

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2. La Banca d’Italia, in conformità delle delibera-zioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell’e-lenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l’ade-guatezza patrimoniale e il contenimento del rischionelle sue diverse configurazioni nonché l’organizza-zione amministrativa e contabile e i controlli interni.La Banca d’Italia può adottare, ove la situazione lorichieda, provvedimenti specifici nei confronti disingoli intermediari per le materie in precedenza in-dicate. Con riferimento a determinati tipi di attività laBanca d’Italia può inoltre dettare disposizioni voltead assicurarne il regolare esercizio (2).

3. Gli intermediari inviano alla Banca d’Italia, conle modalità e nei termini da essa stabiliti, segnala-zioni periodiche, nonché ogni altro dato e documen-to richiesto.

4. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni confacoltà di richiedere l’esibizione di documenti e gliatti ritenuti necessari.

4-bis. La Banca d’Italia può imporre agli inter-mediari il divieto di intraprendere nuove operazioniper violazione di norme di legge o di disposizioniemanate ai sensi del presente decreto (3).

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elencospeciale restano iscritti anche nell’elenco generale; aessi non si applicano i commi 6 e 7 dell’art. 106.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elencospeciale, quando siano stati autorizzati all’eserciziodi servizi di investimento ovvero abbiano acquisitofondi con obbligo di rimborso per un ammontare su-periore al patrimonio, sono assoggettati alle disposi-zioni previste nel titolo IV, capo I, sezione I e III; inluogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1,si applica l’articolo 57, commi 4 e 5, del testo unicodelle disposizioni in materia di mercati finanziari,emanato ai sensi dell’articolo 21 della legge 6 feb-braio 1996, n. 52 (4).

7. Agli intermediari iscritti nell’elenco previsto dalcomma 1 che esercitano l’attività di concessione difinanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano ledisposizioni dell’articolo 47 (5) (6). –––––––––––

(1) Vedi, anche, D.M. 13 maggio 1996 ed art. 3,D.M. 14 novembre 2003, n. 104702.

(2) Comma così sostituito dall’art. 64, D.Lgs. 23luglio 1996, n. 415. Con Del. CICR 25 luglio 2000è stata stabilita l’organizzazione amministrativa,contabile ed i controlli interni degli intermediari fi-nanziari inseriti nell’elenco speciale di cui al pre-sente articolo.

(3) Comma aggiunto dall’art. 64, D.Lgs. n. 415/96cit.

(4) Comma aggiunto dall’art. 211, D.Lgs. 24 feb-braio 1998, n. 58.

(5) Comma aggiunto dall’art. 21, D.Lgs. 4 agosto1999, n. 342.

(6) vedi anche l’art. 13, comma 57, D.L. 30 set-tembre 2003, n. 269, conv., con modif., dalla L. 24

novembre 2003, n. 326, che ha previsto la possibi-lità, entro il limite di diciotto mesi dalla data di en-trata in vigore del decreto medesimo, di chiedere l’i-scrizione provvisoria nell’elenco speciale previstodall’art. 107, per i confidi che hanno un volume diattività finanziaria pari o superiore a 51 milioni dieuro o mezzi patrimoniali pari o superiori a2.600.000,00 euro.

Art. 108. Requisiti di onorabilità dei parteci-panti. 1. Il Ministro dell’economia e delle finanze,sentiti la Banca d’Italia e l’UIC, determina, con re-golamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i requi-siti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rile-vanti in intermediari finanziari.

2. Con il regolamento previsto dal comma 1, ilMinistro dell’economia e delle finanze stabiliscele soglie partecipative ai fini dell’applicazionedel medesimo comma 1. A questo fine si consi-derano anche le partecipazioni possedute per iltramite di società controllate, società fiduciarie oper interposta persona.

3. In mancanza dei requisiti non possono essereesercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che con-sentono di influire sulla società, inerenti alle parte-cipazioni eccedenti il suddetto limite. In caso diinosservanza del divieto, la deliberazione o il diver-so atto, adottati con il voto o il contributo determi-nanti delle partecipazioni previste dal comma 1, so-no impugnabili secondo le previsioni del codice ci-vile. L’impugnazione della deliberazione è obbliga-toria da parte dei soggetti che svolgono funzioni diamministrazione e controllo. Le partecipazioni perle quali non può essere esercitato il diritto di votosono computate ai fini della regolare costituzionedella relativa assemblea.

4. Le partecipazioni in intermediari finanziariiscritti nell’elenco speciale, possedute da soggettiprivi dei requisiti di onorabilità in eccedenza rispet-to alle soglie previste dal comma 2, devono esserealienate entro i termini stabiliti dalla Banca d’Italia.–––––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 9.35, D.Lgs. 17gennaio 2003, n. 6 come inserito dall’art. 2, D.Lgs.6 febbraio 2004, n. 37.

Art. 109. Requisiti di professionalità, onorabi-lità ed indipendenza degli esponenti aziendali (1).1. Con regolamento del Ministro dell’economia edelle finanze adottato, sentiti la Banca d’Italia el’UIC, ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, vengono determinati i requisitidi professionalità, onorabilità e indipendenza deisoggetti che svolgono funzioni di amministrazione,direzione e controllo presso gli intermediari finan-ziari (2) (3).

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenzadall’ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di ammi-

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nistrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal con-siglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina odalla conoscenza del difetto sopravvenuto (4).

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabiliscele cause che comportano la sospensione temporaneadalla carica e la sua durata. La sospensione è dichia-rata con le modalità indicate nel comma 2.

4. In caso di inerzia del consiglio di amministra-zione, del consiglio di sorveglianza o del consigliodi gestione, la Banca d’Italia pronuncia la decaden-za o la sospensione dei soggetti che svolgono fun-zioni di amministrazione, direzione e controllo pres-so gli intermediari finanziari inseriti nell’elenco spe-ciale (4).

4-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipen-denza stabiliti dal codice civile o dallo statuto del-l’intermediario finanziario si applicano i commi 2 e4. (5)–––––––––––

(1) Rubrica così sostituita dall’art. 9.36, D.Lgs.17 gennaio 2003, n. 6 come inserito dall’art. 2,D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Comma così modificato dall’art. 9.36, D.Lgs.n. 6/2004 cit.

(3) I requisiti previsti dal presente comma sonostati stabiliti con D.M. 30 dicembre 1998, n. 516.

(4) Comma così sostituito dall’art. 9.36, D.Lgs. n.6/2004 cit.

(5) Comma aggiunto dall’art. 9.36, D.Lgs. n.6/2004 cit.

Art. 110. Obblighi di comunicazione. 1. Chiun-que, anche per il tramite di società controllate, di so-cietà fiduciarie o per interposta persona, è titolare dipartecipazioni rilevanti in un intermediario finanzia-rio ne dà comunicazione all’intermediario finanzia-rio nonché all’UIC ovvero, se è iscritto nell’elencospeciale, alla Banca d’Italia. Le variazioni dellapartecipazione sono comunicate quando superanola misura stabilita dalla Banca d’Italia. (1)

2. La Banca d’Italia determina presupposti, mo-dalità e termini delle comunicazioni previste dalcomma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui ildiritto di voto spetta o è attribuito a soggetto di-verso dal socio.

3. L’UIC, ovvero la Banca d’Italia per gli interme-diari finanziari iscritti nell’elenco speciale, possonochiedere informazioni ai soggetti comunque interes-sati al fine di verificare l’osservanza degli obblighiindicati nel comma 1.

4. I diritti di voto e gli altri diritti, che consentonodi influire sulla società, inerenti alle partecipazioniper le quali siano state omesse le comunicazioni,non possono essere esercitati. In caso di inosservan-za del divieto, la deliberazione od il diverso atto,adottati con il voto o il contributo determinanti del-le partecipazioni previste dal comma 1, sono impu-gnabili secondo le previsioni del codice civile. Pergli intermediari finanziari iscritti nell’elenco spe-

ciale l’impugnazione può essere proposta anche dal-la Banca d’Italia entro centottanta giorni dalla datadella deliberazione ovvero, se questa è soggetta aiscrizione nel registro delle imprese, entro centot-tanta giorni dall’iscrizione o, se è soggetta solo adeposito presso l’ufficio del registro delle imprese,entro centottanta giorni dalla data di questo. Le par-tecipazioni per le quali non può essere esercitato ildiritto di voto sono computate ai fini della regolarecostituzione della relativa assemblea. (1)–––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 9.37, D.Lgs.17 gennaio 2003, n. 6 come inserito dall’art. 2,D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

Art. 112. Comunicazioni del collegio sindacale.1. Il collegio sindacale informa senza indugio l’UIC,ovvero la Banca d’Italia qualora si tratti di un inter-mediario iscritto nell’elenco speciale, di tutti gli attiod i fatti, di cui venga a conoscenza nell’eserciziodei propri compiti, che possano costituire una irre-golarità nella gestione od una violazione delle nor-me che disciplinano l’attività degli intermediari fi-nanziari. A tali fini lo statuto dell’intermediario, in-dipendentemente dal sistema di amministrazione econtrollo adottato, assegna all’organo che svolge lafunzione di controllo i relativi compiti e poteri. (1)

[2. La trasmissione del verbale deve avvenire, en-tro dieci giorni dalla data dell’atto, a cura del presi-dente del collegio sindacale.] (2) –––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 9.39, D.Lgs.17 gennaio 2003, n. 6 come inserito dall’art. 2,D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Comma abrogato dall’art. 9.39, D.Lgs. n.6/2004 cit.

Art. 113. Soggetti non operanti nei confronti delpubblico. 1. L’esercizio in via prevalente, non neiconfronti del pubblico, delle attività indicate nel-l’art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti inuna apposita sezione dell’elenco generale. Il Ministrodell’economia e delle finanze emana disposizioni at-tuative del presente comma.

2. Si applicano l’articolo 108, commi 1, 2 e 3 , conesclusivo riferimento ai requisiti di onorabilità e di in-dipendenza, l’articolo 109. (1) –––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 9.40, D.Lgs. 17gennaio 2003, n. 6 come inserito dall’art. 2, D.Lgs. 6febbraio 2004, n. 37.

Art. 114. Norme finali. 1. Fermo quanto dispostodall’art. 18, il Ministro dell’economia e delle finanzedisciplina l’esercizio nel territorio della Repubblica,da parte di soggetti aventi sede legale all’estero, del-le attività indicate nell’art. 106, comma 1.

2. Le disposizioni del presente titolo non si appli-cano ai soggetti già sottoposti, in base alla legge, aforme di vigilanza sostanzialmente equivalenti sul-

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l’attività finanziaria svolta. Il Ministro dell’econo-mia e delle finanze, sentiti la Banca d’Italia el’UIC, verifica se sussistono le condizioni per l’e-senzione.

[3. La Banca d’Italia e l’UIC collaborano tra loro,anche mediante scambio di informazioni, al fine diagevolare le rispettive funzioni]. –––––––––––

(1) Comma abrogato dall’art. 4, D.Lgs. 4 agosto1999, n. 333.

TITOLO V-bisISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA

–––––––––––Il Titolo, comprendente gli articoli dal 114-bis a

114-quinquies, è stato inserito dall’art. 55, L. 1°marzo 2002, n. 39.

Art. 114-bis. Emissione di moneta elettronica. 1.L’emissione di moneta elettronica è riservata allebanche e agli istituti di moneta elettronica. Gli istitu-ti possono svolgere esclusivamente l’attività di emis-sione di moneta elettronica, mediante trasformazioneimmediata dei fondi ricevuti. Nei limiti stabiliti dallaBanca d’Italia, gli istituti possono svolgere altresì at-tività connesse e strumentali, nonché prestare servizidi pagamento; è comunque preclusa la concessione dicrediti in qualunque forma.

2. La Banca d’Italia iscrive in un apposito albo gliistituti di moneta elettronica italiani e le succursali inItalia di quelli con sede legale in uno Stato comunita-rio o extracomunitario.

3. Il detentore di moneta elettronica ha diritto di ri-chiedere all’emittente, secondo le modalità indicatenel contratto, il rimborso al valore nominale dellamoneta elettronica in moneta legale ovvero medianteversamento su un conto corrente, corrispondendo al-l’emittente le spese strettamente necessarie per l’ef-fettuazione dell’operazione. Il contratto può prevede-re un limite minimo di rimborso non superiore al-l’importo stabilito dalla Banca d’Italia in conformitàalla disciplina comunitaria. ________

Vedi nota sub Titolo V-bis.

Art. 114-ter. Autorizzazione all’attività e operati-vità transfrontaliera. 1. La Banca d’Italia autorizzagli istituti di moneta elettronica all’esercizio dell’atti-vità quando ricorrono le condizioni previste dall’arti-colo 14, comma 1, fatta eccezione per quanto previ-sto dall’articolo 19, commi 6 e 7. Agli istituti di mo-neta elettronica si applicano altresì i commi 2, 2-bis e3 dell’articolo 14.

2. Gli istituti di moneta elettronica italiani possonooperare:

a) in uno Stato comunitario, anche senza stabilir-vi succursali, nel rispetto delle procedure fissate dal-la Banca d’Italia;

b) in uno Stato extracomunitario, anche senza sta-bilirvi succursali, previa autorizzazione della Bancad’Italia.

3. Agli istituti di moneta elettronica con sede legalein un altro Stato comunitario, che intendono operarein Italia, si applicano gli articoli 15, comma 3, e 16,comma 3. Agli istituti di moneta elettronica con sedelegale in uno Stato extracomunitario che intendonooperare in Italia, si applicano gli articoli 14, comma4, 15, comma 4, e 16, comma 4. –––––––––––

Vedi nota sub Titolo V-bis.

Art. 114-quater. Vigilanza. 1. Agli istituti di mo-neta elettronica si applicano, in quanto compatibili, ledisposizioni contenute nel Titolo II, Capi III, fatta ec-cezione per l’articolo 19, commi 6 e 7, e IV; nel Tito-lo III, fatta eccezione per l’articolo 56; nel Titolo IV,Capo I, fatta eccezione per la Sezione IV; nel TitoloVI, Capi I e III; nel Titolo VIII, articoli 134, 139 e140.

2. Ai fini dell’applicazione del Titolo III, Capo II,gli istituti di moneta elettronica sono assimilati allesocietà finanziarie previste dall’articolo 59, comma 1,lettera b). La Banca d’Italia può emanare disposizio-ni per sottoporre a vigilanza su base consolidata gliistituti e i soggetti che svolgono attività connesse ostrumentali o altre attività finanziarie, non sottopostia vigilanza su base consolidata ai sensi del Titolo III,Capo II, Sezione II.

3. La Banca d’Italia può stabilire, a fini prudenziali,un limite massimo al valore nominale della monetaelettronica. La Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo146, emana disposizioni volte a favorire lo sviluppodella moneta elettronica, ad assicurarne l’affidabilitàe a promuovere il regolare funzionamento del relati-vo circuito. –––––––––––

Vedi nota sub Titolo V-bis.

Art. 114-quinquies. Deroghe. 1. La Banca d’Ita-lia può esentare gli istituti di moneta elettronicadall’applicazione di disposizioni previste dal pre-sente titolo, quando ricorrono una o più delle se-guenti condizioni:

a) l’importo complessivo della moneta elettronicaemessa dall’istituto di moneta elettronica non è supe-riore all’ammontare massimo stabilito dalla Bancad’Italia in conformità alla disciplina comunitaria;

b) la moneta elettronica emessa dall’istituto dimoneta elettronica è accettata in pagamento esclusi-vamente da soggetti controllati dall’istituto, che svol-gono funzioni operative o altre funzioni accessorieconnesse con la moneta elettronica emessa o distri-buita dall’istituto, da soggetti controllanti l’istitutoemittente e da altri soggetti controllati dal medesimocontrollante;

c) la moneta elettronica emessa dall’istituto dimoneta elettronica è accettata in pagamento solo da

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un numero limitato di imprese, individuate in base al-la loro ubicazione o al loro stretto rapporto finanzia-rio o commerciale con l’istituto.

2. Ai fini dell’esenzione prevista dal comma 1, gliaccordi contrattuali devono prevedere un limite mas-simo al valore nominale della moneta elettronica a di-sposizione di ciascun cliente non superiore all’impor-to stabilito dalla Banca d’Italia in conformità alla di-sciplina comunitaria.

3. Gli istituti di moneta elettronica esentati ai sensidel comma 1 non beneficiano delle disposizioni per ilmutuo riconoscimento. –––––––––––

Vedi nota sub Titolo V-bis.

TITOLO VIIALTRI CONTROLLI

Art. 129. Emissione di valori mobiliari (1). 1. Leemissioni di valori mobiliari e le offerte in Italia divalori mobiliari esteri di importo non superiore acento miliardi di lire o al maggiore importo deter-minato dalla Banca d’Italia sono liberamente effet-tuabili ove i valori mobiliari rientrino in tipologiepreviste dall’ordinamento e presentino le caratteri-stiche individuate dalla Banca d’Italia in confor-mità delle deliberazioni del CICR. Nel computo de-gli importi concorrono tutte le operazioni relative almedesimo emittente effettuate nell’arco dei dodicimesi precedenti.

2. Le emissioni di valori mobiliari e le offerte in Ita-lia di valori mobiliari esteri non liberamente effettua-bili ai sensi del comma 1 sono comunicate alla Ban-ca d’Italia a cura degli interessati.

3. La comunicazione indica le quantità e le caratte-ristiche dei valori mobiliari nonché le modalità e itempi di svolgimento dell’operazione. Entro quindicigiorni dal ricevimento della comunicazione la Bancad’Italia può chiedere informazioni integrative.

4. L’operazione può essere effettuata decorsiventi giorni dal ricevimento della comunicazioneovvero, se richieste, delle informazioni integrati-ve. Al fine di assicurare la stabilità e l’efficienzadel mercato dei valori mobiliari, la Banca d’Italia,entro il medesimo termine di venti giorni, può, inconformità delle deliberazioni del CICR, vietarele operazioni non liberamente effettuabili ai sensidel comma 1 ovvero differire l’esecuzione delleoperazioni di importo superiore al limite determi-nato ai sensi del medesimo comma 1.

5. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2, 3, 4 e6 non si applicano:

a) ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato; b) ai titoli azionari, sempreché non rappresentati-

vi della partecipazione a organismi d’investimentocollettivo di tipo chiuso o aperto;

b-bis) agli strumenti finanziari partecipativi; (2)

c) all’emissione di quote o titoli rappresentatividella partecipazione a organismi d’investimento col-lettivo nazionali;

d) alla commercializzazione in Italia di quote otitoli rappresentativi della partecipazione a organi-smi d’investimento collettivo situati in altri paesidell’Unione Europea e conformi alle disposizionidell’Unione.

6. La Banca d’Italia, in conformità delle delibera-zioni del CICR, può individuare, in relazione allaquantità e alle caratteristiche dei valori mobiliari, allanatura dell’emittente o alle modalità di svolgimentodell’operazione, tipologie di operazioni sottratte al-l’obbligo di comunicazione ovvero assoggettate a unaprocedura semplificata di comunicazione.

7. La Banca d’Italia può richiedere agli emittenti eagli offerenti segnalazioni consuntive riguardanti ivalori mobiliari collocati in Italia o comunque emes-si da soggetti italiani. Tali segnalazioni possono ri-guardare anche operazioni non soggette a comuni-cazione ai sensi dei commi 1, 5 e 6.

8. La Banca d’Italia emana disposizioni attuativedel presente articolo. ___________

(1) Articolo così sostituito dall’art. 64, D.Lgs. 23luglio 1996, n. 415.

(2) Lettera inserita dall’art. 9.41, D.Lgs. 17 gen-naio 2003, n. 6 come inserito dall’art. 2, D.Lgs. 6 feb-braio 2004, n. 37.

TITOLO VIIISANZIONI

–––––––––––Si riportano i commi 1 e 3 dell’art. 39, L. 28 di-

cembre 2005, n. 262 (recante «Disposizioni per latutela del risparmio e la disciplina dei mercati fi-nanziari»):

«Art. 39. Aumento delle sanzioni penali e ammi-nistrative. 1. Le pene previste dal testo unico di cuial decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, daltesto unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, edal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sonoraddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo dipena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale.

2. Omissis.3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste

dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° set-tembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al de-creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla leg-ge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo21 aprile 1993, n. 124, che non sono state modifica-te dalla presente legge, sono quintuplicate.

4 - 5. Omissis.».

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CAPO IABUSIVISMO BANCARIO E FINANZIARIO

–––––––––––Intestazione così modificata dall’art. 64, D.Lgs.

23 luglio 1996, n. 415.

Art. 130. Abusiva attività di raccolta del rispar-mio. 1. Chiunque svolge l’attività di raccolta del ri-sparmio tra il pubblico in violazione dell’art. 11 èpunito con l’arresto da sei mesi a tre anni e conl’ammenda da lire venticinque milioni (euro 12.911)a lire cento milioni (euro 51.645).

Art. 131. Abusiva attività bancaria. 1. Chiunquesvolge l’attività di raccolta del risparmio tra il pub-blico in violazione dell’art. 11 ed esercita il creditoè punito con la reclusione da sei mesi a quattro annie con la multa da lire quattro milioni (euro 2.065) alire venti milioni (euro 10.329). –––––––––––

Per l’aumento delle pene e delle sanzioni ammi-nistrative previste dalle presenti disposizioni, vedil’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, riportato innota al presente Titolo VIII.

Art. 131-bis. Abusiva emissione di moneta elet-tronica. 1. Chiunque emette moneta elettronica sen-za essere iscritto nell’albo previsto dall’articolo 13 oin quello previsto dall’articolo 114-bis, comma 2, èpunito con la reclusione da sei mesi a quattro anni econ la multa da 2.066 euro a 10.329 euro. –––––––––––

Articolo inserito dall’art. 55, L. 1° marzo 2002,n. 39.

Per l’aumento delle pene e delle sanzioni ammi-nistrative previste dalle presenti disposizioni, vedil’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, riportato innota al presente Titolo VIII.

Art. 132. Abusiva attività finanziaria. 1.Chiunque svolge, nei confronti del pubblico, una opiù delle attività finanziarie previste dall’articolo106, comma 1, senza essere iscritto nell’elencoprevisto dal medesimo articolo è punito con la re-clusione da sei mesi a quattro anni e con la multada lire quattro milioni (euro 2.065) a lire venti mi-lioni (euro 10.329). [La pena pecuniaria è aumen-tata fino al doppio quando il fatto è commessoadottando modalità operative tipiche delle bancheo comunque idonee a trarre in inganno il pubblicocirca la legittimazione allo svolgimento dell’atti-vità bancaria] (1). La stessa pena si applica a chiun-que svolge l’attività riservata agli intermediari fi-nanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’arti-colo 107, in assenza dell’iscrizione nel medesimoelenco (2).

2. Chiunque svolge in via prevalente, non nei con-fronti del pubblico, una o più delle attività finanzia-rie previste dall’articolo 106, comma 1, senza esse-re iscritto nell’apposita sezione dell’elenco generale

indicata nell’articolo 113 è punito con l’arresto dasei mesi a tre anni (3) (4). –––––––––––

(1) Periodo soppresso dall’art. 28, D.Lgs. 4 ago-sto 1999, n. 342.

(2) Periodo aggiunto dall’art. 38, L. 28 dicembre2005, n. 262.

(3) Articolo così sostituito dall’art. 64, D.Lgs. 23luglio 1996, n. 415.

(4) Per l’aumento delle pene e delle sanzioni am-ministrative previste dalle presenti disposizioni,vedi l’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, ripor-tato in nota al presente Titolo VIII.

Art. 132-bis. Denunzia al pubblico ministero ed altribunale. 1. Se vi è fondato sospetto che una societàsvolga attività di raccolta del risparmio, attività banca-ria, attività di emissione di moneta elettronica o atti-vità finanziaria in violazione degli articoli 130, 131,131-bis e 132, la Banca d’Italia o l’UIC possono de-nunziare i fatti al pubblico ministero ai fini dell’ado-zione dei provvedimenti previsti dall’articolo 2409 delcodice civile, ovvero possono richiedere al tribuna-le l’adozione dei medesimi provvedimenti. Le speseper l’ispezione sono a carico della società.–––––––––––

L’articolo, aggiunto dall’art. 29, D.Lgs. 4 agosto1999, n. 342 e poi sostituito dall’art. 55, L. 1° mar-zo 2002, n. 39, è stato da ultimo così sostituito dal-l’art. 9.42, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 come in-serito dall’art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

Per l’aumento delle pene e delle sanzioni ammi-nistrative previste dalle presenti disposizioni, vedil’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, riportato innota al presente Titolo VIII.

Art. 133. Abuso di denominazione (1). 1. L’uso,nella denominazione o in qualsivoglia segno distin-tivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle paro-le «banca», «banco», «credito», «risparmio» ovverodi altre parole o locuzioni, anche in lingua straniera,idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allosvolgimento dell’attività bancaria è vietato a sogget-ti diversi dalle banche.

1-bis. L’uso, nella denominazione o in qualsivo-glia segno distintivo o comunicazione rivolta alpubblico, dell’espressione «moneta elettronica»ovvero di altre parole o locuzioni, anche in linguastraniera, idonee a trarre in inganno sulla legitti-mazione allo svolgimento dell’attività di emissio-ne di moneta elettronica è vietato a soggetti diver-si dagli istituti di moneta elettronica e dalle ban-che. (2)

2. La Banca d’Italia determina in via generale leipotesi in cui, per l’esistenza di controlli ammini-strativi o in base a elementi di fatto, le parole o le lo-cuzioni indicate nei commi 1 e 1-bis possono essereutilizzate da soggetti diversi dalle banche e dagliistituti di moneta elettronica. (3)

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3. Chiunque contravviene al disposto del comma 1è punito con la sanzione amministrativa pecuniariada lire due milioni (euro 1.032) a lire venti milionieuro 10.329). La stessa sanzione si applica a chi, at-traverso informazioni e comunicazioni in qualsiasiforma, induce in altri il falso convincimento di esse-re sottoposto alla vigilanza della Banca d’Italia aisensi dell’articolo 107. (4) (5)–––––––––––

(1) Rubrica così sostituita dall’art. 55, L. 1° mar-zo 2002, n. 39.

(2) Comma aggiunto dall’art. 55, L. n. 39/2002 cit. (3) Comma così modificato dall’art. 55, L. n.

39/2002 cit. (4) Comma da ultimo così modificato dall’art. 30,

D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342. (5) Per l’aumento delle pene e delle sanzioni am-

ministrative previste dalle presenti disposizioni,vedi l’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, ripor-tato in nota al presente Titolo VIII.

CAPO IIATTIVITÀ DI VIGILANZA

–––––––––––Intestazione così modificata dall’art. 64, D.Lgs.

23 luglio 1996, n. 415.

Art. 134. Tutela dell’attività di vigilanza banca-ria e finanziaria. Omissis.–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 8, D.Lgs. 11 aprile2002, n. 61.

CAPO IIIBANCHE E GRUPPI BANCARI

_______

Intestazione così modificata dall’art. 64, D.Lgs.23 luglio 1996, n. 415.

Art. 135. Reati societari. 1. Le disposizioni con-tenute nel titolo XI del libro V del codice civile siapplicano a chi svolge funzioni di amministrazione,direzione e controllo presso banche, anche se noncostituite in forma societaria.–––––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 9.43, D.Lgs. 17gennaio 2003, n. 6 come inserito dall’art. 2, D.Lgs.6 febbraio 2004, n. 37.

Per l’aumento delle pene e delle sanzioni ammi-nistrative previste dalle presenti disposizioni, vedil’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, riportato innota al presente Titolo VIII.

Art. 136. Obbligazioni degli esponenti bancari.1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzio-ne e controllo presso una banca non può contrarreobbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti dicompravendita, direttamente od indirettamente, con

la banca che amministra, dirige o controlla, se nonprevia deliberazione dell’organo di amministrazio-ne presa all’unanimità e col voto favorevole di tuttii componenti dell’organo di controllo, fermi restan-do gli obblighi previsti dal codice civile in materiadi interessi degli amministratori. (1)

2-bis. Per l’applicazione dei commi 1 e 2 rilevanoanche le obbligazioni intercorrenti con società con-trollate dai soggetti di cui ai medesimi commi opresso le quali gli stessi soggetti svolgono funzionidi amministrazione, direzione o controllo, nonchécon le società da queste controllate o che le con-trollano o sono ad esse collegate. (2)

2. Le medesime disposizioni si applicano anche achi svolge funzioni di amministrazione, direzione econtrollo, presso una banca o società facenti parte diun gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli at-ti indicati nel comma 1 posti in essere con la societàmedesima o per le operazioni di finanziamento po-ste in essere con altra società o con altra banca delgruppo. In tali casi l’obbligazione o l’atto sono deli-berati, con le modalità previste dal comma 1, dagliorgani della società o banca contraente e con l’as-senso della capogruppo.

3. L’inosservanza delle disposizioni dei commi 1,2 e 2-bis è punita con la reclusione da uno a tre an-ni e cpon la multa da 206 a 2.066 euro. (3) (4)–––––––––––

(1) Comma così sostituito dall’art. 9.44, D.Lgs. 17gennaio 2003, n. 6 come inserito dall’art. 2, D.Lgs.6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Comma inserito dall’art. 8, co. 2, L. 28 dicem-bre 2005, n. 262.

(3) Comma prima sostituito dall’art. 9.44, D.Lgs.n.6/2003 cit. e poi così modificato dall’art. 8, co. 2,L.n.262/2005 cit.

(4) Per l’aumento delle pene e delle sanzioni am-ministrative previste dalle presenti disposizioni,vedi l’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, ripor-tato in nota al presente Titolo VIII.

Art. 137. Mendacio e falso interno bancario. [1.Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, alfine di ottenere concessioni di credito per sé o per leaziende che amministra, o di mutare le condizionialle quali il credito venne prima concesso, forniscedolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla co-stituzione o sulla situazione economica, patrimonia-le e finanziaria delle aziende comunque interessatealla concessione del credito, è punito con la reclu-sione fino a un anno e con la multa fino a lire diecimilioni] (1).

1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato più grave,chi, al fine di ottenere concessioni di credito per séo per le aziende che amministra, o di mutare le con-dizioni alle quali il credito venne prima concesso,fornisce dolosamente ad una banca notizie o dati fal-si sulla costituzione o sulla situazione economica,patrimoniale o finanziaria delle aziende comunque

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interessate alla concessione del credito, è punito conla reclusione fino a un anno e con la multa fino adeuro 10.000. (2)

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chisvolge funzioni di amministrazione o di direzionepresso una banca nonché i dipendenti di banche che,al fine di concedere o far concedere credito ovverodi mutare le condizioni alle quali il credito venneprima concesso ovvero di evitare la revoca del cre-dito concesso, consapevolmente omettono di segna-lare dati o notizie di cui sono a conoscenza o utiliz-zano nella fase istruttoria notizie o dati falsi sullacostituzione o sulla situazione economica, patrimo-niale e finanziaria del richiedente il fido, sono puni-ti con l’arresto da sei mesi a tre anni e con l’am-menda fino a lire venti milioni (euro 10.329). (3)–––––––––––

(1) Comma abrogato dall’art. 8, D.Lgs. 11 aprile2002, n. 61.

(2) Comma inserito dall’art. 33, L. 28 dicembre2005, n. 262.

(3) Per l’aumento delle pene e delle sanzioni am-ministrative previste dalle presenti disposizioni,vedi l’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, ripor-tato in nota al presente Titolo VIII.

Art. 138. Aggiotaggio bancario. Omissis.–––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 8, D.Lgs. 11 aprile2002, n. 61.

In tema di aggiotaggio, vedi l’art. 2637 cod. civ.(come sostituito dall’art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2002,n. 61 che ha interamente sostituito il Titolo XI del li-bro V del codice civile contenente gli articoli da2621 a 2641).

Sezione IVPartecipazioni

–––––––––––La rubrica, già modificata dall’art. 64, D.Lgs. 23

luglio 1996, n. 415, è stata poi così sostituita dal-l’art. 9.45, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 come in-serito dall’art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

Art. 139. Partecipazioni in banche, in società fi-nanziarie capogruppo e in intermediari finanzia-ri (1). 1. L’omissione delle domande di autorizzazio-ne previste dall’articolo 19, la violazione degli obbli-ghi di comunicazione previsti dall’articolo 20, com-ma 2, nonché la violazione delle disposizioni del-l’articolo 24 commi 1 e 3, dell’articolo 25, commi 3e 4, dell’articolo 108, commi 3 e 4, e dell’articolo110, comma 4, sono punite con la sanzione ammini-strativa pecuniaria da 5.164 a 51.645 euro. (1)

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave,chiunque nelle domande di autorizzazione previstedall’articolo 19 o nelle comunicazioni previstedall’articolo 20, comma 2, fornisce false indica-zioni è punito con l’arresto fino a tre anni.

3. La sanzione amministrativa pecuniaria previstadal comma 1 e la pena prevista dal comma 2 si ap-plicano per le medesime violazioni in materia dipartecipazioni nelle società finanziarie capogruppo(1) (2).–––––––––––

(1) La rubrica ed i commi 1 e 3 sono stati così sosti-tuiti dall’art. 9.46, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 co-me inserito dall’art. 2, D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Per l’aumento delle pene e delle sanzioni am-ministrative previste dalle presenti disposizioni,vedi l’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, ripor-tato in nota al presente Titolo VIII.

Art. 140. Comunicazioni relative alle partecipa-zioni in banche, in società appartenenti ad ungruppo bancario ed intermediari finanziari (1). 1.L’omissione delle comunicazioni previste dagli arti-coli 20, commi 1, 3, primo periodo, e 4, 21, commi1, 2, 3 e 4, 63 e 110, commi 1, 2 e 3, è punita con lasanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci mi-lioni a lire cento milioni (2).

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave,chiunque nelle comunicazioni indicate nel comma 1fornisce indicazioni false è punito con l’arresto finoa tre anni (3) (4). –––––––––––

(1) Rubrica così sostituita dall’art. 9.47, D.Lgs.17 gennaio 2003, n. 6 come inserito dall’art. 2,D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37.

(2) Comma così sostituito dall’art. 32, D.Lgs. 4agosto 1999, n. 342.

(3) Così sostituito dall’art. 64, D.Lgs. 23 luglio1996, n. 415.

(4) Per l’aumento delle pene e delle sanzioni am-ministrative previste dalle presenti disposizioni,vedi l’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, ripor-tato in nota al presente Titolo VIII.

CAPO VALTRE SANZIONI (1)

–––––––––––Intestazione così modificata dall’art. 64, D.Lgs.

23 luglio 1996, n. 415.

Art. 141. False comunicazioni relative a inter-mediari finanziari. 1. Salvo che il fatto costituiscareato più grave, per le comunicazioni previste dal-l’articolo 106, commi 6 e 7, contenenti indicazionifalse si applica la pena dell’arresto fino a tre anni. –––––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 64, D.Lgs. 23 lu-glio 1996, n. 415.

Per l’aumento delle pene e delle sanzioni ammi-nistrative previste dalle presenti disposizioni, vedil’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, riportato innota al presente Titolo VIII.

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Art. 142. Requisiti di onorabilità degli esponen-ti di intermediari finanziari: omessa dichiarazio-ne di decadenza o di sospensione. –––––––––––

Articolo abrogato dall’art. 64, D.Lgs. 23 luglio1996, n. 415.

Art. 143. Emissione di valori mobiliari. 1. L’i-nosservanza delle disposizioni di cui all’articolo129, commi 2 e 4, è punita con la sanzione ammi-nistrativa pecuniaria da lire dieci milioni (euro5.164) sino alla metà del valore totale dell’opera-zione; nel caso di inosservanza delle disposizionidi cui ai commi 3, 6 e 7 del medesimo articolo, siapplica la sanzione amministrativa pecuniaria dalire un milione (euro 516) a lire cinquanta milioni(euro 25.822). –––––––––––

Articolo così sostituito dall’art. 64, D.Lgs. 23 lu-glio 1996, n. 415.

Per l’aumento delle pene e delle sanzioni ammi-nistrative previste dalle presenti disposizioni, vedil’art. 39, L. 28 dicembre 2005, n. 262, riportato innota al presente Titolo VIII.

4.

D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 153. Integrazionedell’attuazione della direttiva 91/308/CEEin materia di riciclaggio dei capitali di pro-venienza illecita.–––––––––––

Per effetto dell’art. 5 D.Lgs. 26 agosto 1998, n.319 le disposizioni dettate dal D.Lgs. 153/97 vannointese nel senso che i compiti da esse attribuite al-l’Ufficio italiano dei cambi sono svolti a titolo prin-cipale e diretto, a decorrere dal 1° ottobre 1998.

Artt. 1-4. Omissis.

Art. 5. 1. Ai soggetti che svolgono, ai sensi del-l’articolo 15, comma 1, lettera c), della legge 6 feb-braio 1996, n. 52, le attività individuate nei decretidi cui al medesimo articolo, in quanto particolar-mente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclag-gio per il fatto di realizzare l’accumulazione o il tra-sferimento di ingenti disponibilità economiche o fi-nanziarie o di risultare comunque esposte a infiltra-zioni da parte della criminalità organizzata è estesa,nei limiti di cui ai successivi commi, l’applicazionedelle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991,n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5luglio 1991, n. 197.

2. Ai fini delle attività individuate ai sensi delcomma 1 è istituito un elenco di operatori, suddivi-so per categorie, tenuto dal Ministro del tesoro, chesi avvale dell’Ufficio italiano dei cambi. Ove l’eser-

cizio delle predette attività sia subordinato all’iscri-zione in ruoli o albi tenuti da pubbliche autorità, daordini o da consigli professionali, tali ruoli o albi so-stituiscono l’elenco di cui sopra tenuto dal Ministrodel tesoro.

3. Chiunque esercita le attività individuate dai de-creti legislativi emanati ai sensi dell’articolo 15,comma 1, lettera c), della legge 6 febbraio 1996, n.52, senza essere iscritto nell’elenco di cui al comma2, è punito con la reclusione da sei mesi a quattroanni e con la multa da lire quattro milioni a lire ven-ti milioni.

Art. 6. 1. Ai fini dell’applicazione delle disposi-zioni contenute nell’articolo 13 del decreto-legge 13dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ulti-mo sostituito dall’articolo 2 del decreto-legge 3 mag-gio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dal-la legge 5 luglio 1991, n. 197, il potere di identifica-zione da parte dell’autorità consolare italiana di sog-getti operanti all’estero è riservato alle rappresentan-ze diplomatiche e consolari di prima categoria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti nor-mativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo achiunque spetti di osservarla e di farlo osservare.–––––––––––

– La legge 6 febbraio 1996, n. 52 reca disposizio-ni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’ap-partenenza dell’Italia alle Comunità europee-leggecomunitaria per il 1994.

L’art. 15, comma 1, lettere a), b) e c), della sud-detta legge così recita:

«Art. 15 (Riciclaggio dei capitali di provenienzaillecita e circolazione transfrontaliera dei capitali:criteri di delega). – 1. L’integrazione dell’attuazio-ne della direttiva 91/308/CEE del Consiglio saràinformata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere al riordino del regime di segnala-zione delle operazioni di cui all’art. 15 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modi-ficazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, al fine difavorire le segnalazioni stesse garantendo, ancheattraverso il ricorso a procedure informatizzate, lamassima efficacia e tempestività nella organizzazio-ne, trasmissione, ricezione ed analisi delle segnala-zioni, rendendo altresì effettiva la possibilità di so-spensione dell’operazione senza pregiudizio per ilcorso delle indagini e l’operatività corrente degliintermediari finanziari;

b) prevedere adeguate misure dirette alla prote-zione in favore dei soggetti che effettuano le segna-lazioni, in particolare garantendo la tutela della ri-servatezza delle stesse in ogni sede, comprese quel-la aziendale, investigativa e giudiziaria, anche al fi-ne di evitare il pericolo di ritorsioni;

c) estendere, ai sensi dell’art. 12 della direttiva91/308/CEE, in tutto o in parte, l’applicazione delle

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disposizioni di cui al citato decreto-legge 3 maggio1991, n. 143, convertito, con modificazioni dallalegge 5 luglio 1991, n. 197, a quelle attività parti-colarmente suscettibili di utilizzazione a fini di rici-claggio per il fatto di realizzare l’accumulazione oil trasferimento di ingenti disponibilità economicheo finanziarie o risultare comunque esposte ad infil-trazioni da parte della criminalità organizzata. Laformazione o l’integrazione dell’elenco di tali atti-vità e categorie di imprese, con gli eventuali requi-siti con onorabilità e misure di controllo, avverràcon uno o più decreti legislativi da emanare, su pro-posta del Ministro del tesoro, di concerto con i Mi-nistri di grazia e giustizia, dell’interno e delle fi-nanze, entro due anni dalla data di entrata in vigo-re del decreto attuativo della presente delega, con laprocedura di cui al comma 4 dell’art. 1 della pre-sente legge».

5.

D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 319. Riordino del-l’Ufficio italiano dei cambi a norma dell’ar-ticolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre1997, n. 433. (G.U. 4 settembre 1998).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;Visto il decreto legislativo luogotenenziale 17

maggio 1945, n. 331, relativo alla costituzione del-l’Ufficio italiano dei cambi;

Visto il decreto del Ministro del tesoro in data 25febbraio 1946, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.117 del 21 maggio 1946, con il quale è stato appro-vato lo statuto dell’Ufficio italiano dei cambi;

Visto l’articolo 1 della legge l7 dicembre 1997, n.433, recante delega al Governo per assicurare lacompatibilità dell’ordinamento nazionale con quan-to disposto dall’articolo 108 del Trattato che istitui-sce la Comunità europea;

Visto l’articolo 109 F, paragrafo 6, del Trattato cheistituisce la Comunità europea;

Vista la decisione del Consiglio dell’Unione euro-pea n. 93/717/CE del 22 novembre 1993;

Vista la preliminare deliberazione del Consigliodei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno1998;

Acquisito il parere della Banca centrale europea;Acquisiti i pareri delle competenti commissioni

della Camera dei deputati e del Senato della Repub-blica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,adottata nella riunione del 6 agosto 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio deiMinistri e del Ministro del tesoro, del bilancio e del-la programrnazione economica, di concerto con iMinistri degli affari esteri e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Definizioni. 1. Nel presente decreto legi-slativo si intendono per:

a) «Ufficio»: l’Ufficio italiano dei cambi;b) «Banca»: la Banca d’Italia;c) «Statuto»: lo statuto dell’Ufficio italiano dei

cambi.

Art. 2. Funzioni dell’Ufficio. 1. L’Ufficio italia-no dei cambi, in regime di convenzione con la Ban-ca, svolge, quale ente strumentale della Banca stes-sa, compiti attuativi della gestione delle riserve uffi-ciali in valuta estera. Svolge altresì l’attività di rac-colta di informazioni per l’elaborazione delle stati-stiche sulla bilancia dei pagamenti e sulla posizionepatrimoniale verso l’estero. All’Ufficio si applicanole norme stabilite per la Banca in materia di ordina-mento e di giurisdizione.

2. L’Ufficio svolge, sotto l’alta vigilanza del Mini-stro del tesoro, del bilancio e della programmazioneeconomica, le funzioni ad esso assegnate dalle leggivigenti in materia di antiriciclaggio, di usura e di in-termediari finanziari. Presenta al Ministro una rela-zione annuale sui risultati raggiunti nello svolgi-mento delle funzioni indicate nel presente comma.

3. L’Ufficio svolge gli altri compiti che gli sono at-tribuiti dalla legge e quelli che la Banca ritenga op-portuno demandargli.

Art. 3. Organizzazione. 1. L’Ufficio è retto da unConsiglio, composto dal Governatore della Banca,che lo presiede, dal direttore generale della Banca eda tre- componenti, nominati dal Governatore, di cuialmeno uno scelto tra il personale di grado superio-re della Banca.

2. I componenti del Consiglio esterni alla Bancadurano in carica cinque anni. Ad essi si applicano, inmateria di incompatibilità e di conflitti di interesse,le disposizioni stabilite per i componenti del Consi-glio superiore della Banca.

3. Alle riunioni del Consiglio partecipa, senza di-ritto di voto, il direttore generale dell’Ufficio.

4. Lo statuto dell’Ufficio disciplina il funziona-mento, la gestione finanziaria, la composizione e icriteri di nomina del collegio dei revisori dei conti egli interventi in materia previdenziale e di utilità so-ciale e determina le modalità e i criteri per la nomi-na del direttore generale. Lo statuto è approvato dalConsiglio superiore della Banca, previa deliberazio-ne del Consiglio, su proposta del Presidente.

5. L’ordinamento del personale è disciplinato dalConsiglio, in conformità dell’ordinamento stabilito

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per i dipendenti della Banca, fatte salve le specificitàorganizzative dell’Ufficio.

Art. 4. Bilancio. 1. Il bilancio dell’Ufficio è alle-gato al bilancio della Banca e si uniforma ai criteriadottati per la redazione di quest’ultimo. Il fondo didotazione è conferito integralmente dalla Banca.

2. La contabilità e il bilancio annuale sono sotto-posti a verifica da parte della stessa società di revi-sione cui è affidata la revisione del bilancio dellaBanca.

3. Alla fine di ogni esercizio gli utili netti sono as-segnati alla Banca. Le eventuali perdite sono a cari-co della Banca stessa.

Art. 5. Abrogazioni e norme interpretative,transitorie e finali. 1. Sono abrogati il decreto legi-slativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, adeccezione dell’art. 2, comma 3, e la nota (a) del qua-dro I allegato alla legge 12 agosto 1962, n. 1289.

2. Le disposizioni dettate dal decreto legge 3 mag-gio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dal-la legge 5 luglio 1991, n. 197, dal decreto legislati-vo 1° settembre 1993, n. 385, dalla legge 7 marzo1996, n. 108 e dal decreto legislativo 26 maggio1997, n. 153, vanno intese nel senso che i compiti daesse attribuite all’Ufficio sono svolti a titolo princi-pale e diretto.

3. In caso di liquidazione dell’Ufficio, la Bancasuccede in tutti i rapporti giuridici, compresi quellidi lavoro, nonché nella titolarità dei diritti reali. Pergli utili netti o le eventuali perdite si applica il com-ma 3 dell’articolo 4.

4. Alla stipula della convenzione prevista dall’articolo 2, comma 1, si provvede, in sede di prima ap-plicazione, non oltre trenta giorni dalla data di en-trata in vigore del presente decreto. Entro sessantagiorni dalla stessa data è approvato lo statuto del-l’Ufficio.

5. Per l’esercizio 1998 l’utile netto dell’Ufficio, fer-ma restando l’attribuzione alla Banca della quota del25 per cento, è attribuito al Tesoro dello Stato.

6. Le disposizioni del presente decreto entrano vi-gore il 1° ottobre 1998.

6.

D.M. 30 dicembre 1998, n. 516. Regolamen-to recante norme per la determinazione deirequisiti di professionalità e di onorabilitàdei soggetti che svolgono funzioni di ammi-nistrazione, direzione e controllo presso gliintermediari finanziari, ai sensi dell’art. 109del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385. (in Gazz. Uff., 8 aprile, n. 81)

Art. 1. Requisiti di professionalità dei soggettiche svolgono funzioni di amministrazione e dire-

zione di intermediari finanziari. 1. I consiglieri diamministrazione degli intermediari finanziari devo-no essere scelti secondo criteri di professionalità ecompetenza fra persone che abbiano maturato unaesperienza complessiva di almeno un triennio attra-verso l’esercizio di:

a) attività di amministrazione o di controllo ov-vero compiti direttivi presso imprese;

b) attività professionali in materia attinente alsettore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurati-vo o, comunque, funzionali all’attività dell’interme-diario finanziario;

c) attività di insegnamento universitario in mate-rie giuridiche o economiche;

d) funzioni amministrative o dirigenziali pressoenti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi at-tinenza con il settore creditizio, finanziario, mobilia-re o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pub-bliche amministrazioni che non hanno attinenza coni predetti settori purché le funzioni comportino la ge-stione di risorse economico-finanziarie.

2. Il presidente del consiglio di amministrazionedeve essere scelto secondo criteri di professionalitàe competenza fra persone che abbiano maturatoun’esperienza complessiva di almeno un quinquen-nio attraverso l’esercizio dell’attività o delle funzio-ni indicate nel comma 1.

3. L’amministratore delegato, l’amministratore uni-co ed il direttore generale devono essere in possessodi una specifica competenza in materia creditizia, fi-nanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraver-so esperienze di lavoro in posizione di adeguata re-sponsabilità per un periodo non inferiore ad un quin-quennio. La medesima esperienza può essere statamaturata in imprese aventi una dimensione compara-bile con quella dell’intermediario finanziario pressoil quale la carica deve essere ricoperta. Analoghi re-quisiti sono richiesti per le cariche che comportanol’esercizio di funzioni equivalenti a quella di diretto-re generale.

4. Il consiglio di amministrazione, nel verificare,ai sensi dell’art. 109, comma 2, del testo unico, lasussistenza dei requisiti previsti dai commi 2 e 3,sentito l’interessato, previa contestazione dei requi-siti mancanti da effettuarsi almeno quindici giorniprima dell’audizione, valuta l’esperienza anche inrelazione alle esigenze gestionali dell’intermediariofinanziario, indicando nel verbale della riunione levalutazioni effettuate.

Art. 2. Requisiti di professionalità dei soggettiche svolgono funzioni di controllo. 1. I soggetticompetenti al controllo dei conti di intermediari fi-nanziari devono essere iscritti nel registro dei revi-sori contabili.

Art. 3. Situazioni impeditive. 1. Non possono ri-coprire cariche di amministratori, direttori generali esindaci in intermediari finanziari coloro che, almeno

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per i due esercizi precedenti l’adozione dei relativiprovvedimenti, hanno svolto funzioni di ammini-strazione, direzione o controllo in imprese sottopo-ste a fallimento, a liquidazione coatta amministrati-va o a procedure equiparate. Le frazioni superiori asei mesi nell’ultimo esercizio equivalgono a un eser-cizio intero.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica an-che a coloro che:

a) hanno svolto funzioni di amministrazione,direzione o controllo in imprese operanti nel setto-re creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativosottoposte alla procedura di amministrazionestraordinaria;

b) nell’esercizio della professione di agente dicambio, non abbiano fatto fronte agli impegni previ-sti dalla legge, o si trovino in stato di esclusione dal-le negoziazioni in un mercato regolamentato. 3. Ildivieto di cui ai commi 1 e 2 ha la durata di tre annidall’adozione dei provvedimenti. Il periodo è ridottoad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento siastato adottato su istanza dell’imprenditore o degli or-gani amministrativi dell’impresa.

Art. 4. Requisiti di onorabilità. 1. Le cariche,comunque denominate, di amministratore, sindaco edirettore generale negli intermediari finanziari nonpossono essere ricoperte da coloro che:

a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibi-lità o decadenza previste dall’art. 2382 del codice ci-vile;

b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione di-sposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della legge27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio1965, n. 575, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile,salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dallenorme che disciplinano l’attività bancaria, finanzia-ria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materiadi mercati e valori mobiliari, di strumenti di paga-mento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel ti-tolo XI del libro V del codice civile e nel regio de-creto del 16 marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore adun anno per un delitto contro la pubblica ammini-strazione, contro la fede pubblica, contro il patri-monio, contro l’ordine pubblico, contro l’econo-mia pubblica ovvero per un delitto in materia tri-butaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a dueanni per un qualunque delitto non colposo.

2. Le cariche, comunque denominate, di ammini-stratore, sindaco e direttore generale in intermediarifinanziari non possono essere ricoperte da coloro aiquali sia stata applicata su richiesta delle parti unadelle pene previste dal comma 1, lettera c), salvo ilcaso dell’estinzione del reato; le pene previste dal

comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), non rilevano seinferiori ad un anno.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate intutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verificadell’insussistenza delle condizioni previste dai com-mi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione diequivalenza sostanziale.

Art. 5. Sospensione dalle cariche. 1. Costituisco-no cause di sospensione dalle funzioni di ammini-stratore, sindaco e direttore generale:

a) la condanna con sentenza non definitiva peruno dei reati di cui al precedente art. 4, comma 1,lettera c);

b) l’applicazione su richiesta delle parti di una del-le pene di cui al precedente art. 4, comma 2, consentenza non definitiva;

c) l’applicazione provvisoria di una delle misurepreviste dall’art. 10, comma 3, della legge 31 mag-gio 1965, n. 575 e successive modificazioni e inte-grazioni, da ultimo sostituito dall’art. 3 della legge19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni eintegrazioni;

d) l’applicazione di una misura cautelare di tipopersonale.

2. Il consiglio di amministrazione iscrive l’even-tuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato lasospensione fra le materie da trattare nella primaassemblea utile successiva al verificarsi di unadelle cause di sospensione indicate nel comma 1.La revoca è dichiarata, sentito l’interessato neiconfronti del quale è effettuata la contestazione,almeno quindici giorni prima della sua audizione.La sospensione del direttore generale nominatodagli amministratori non può durare oltre quaran-tacinque giorni, trascorsi i quali il consiglio diamministrazione deve deliberare se procedere allarevoca. L’esponente non revocato è reintegrato nelpieno delle funzioni. Nei casi previsti dalle letterec) e d) del comma 1, la sospensione si applica inogni caso per l’intera durata delle misure ivi pre-viste.

Art. 6. Norme transitorie. 1. Per i soggetti chesvolgono funzioni di amministrazione e direzione diintermediari finanziari alla data di entrata in vigoredel presente regolamento, la mancanza dei requisitidi cui al precedente art. 1 non previsti dalla norma-tiva previgente non rileva.

2. Per gli esponenti in carica alla data di entrata invigore del presente regolamento la mancanza dei re-quisiti di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5 non pre-visti dalla normativa previgente non rileva se verifi-catasi antecedentemente alla data stessa.

3. Gli intermediari finanziari costituiti in forma disocietà cooperativa si adeguano alle disposizioni delprecedente art. 2 entro dodici mesi dall’entrata in vi-gore del presente regolamento.

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7.

D.M. 30 dicembre 1998, n. 517. Regola-mento recante norme per la determinazio-ne dei requisiti di onorabilità dei parteci-panti al capitale degli intermediari finan-ziari, ai sensi dell’art. 108 del decreto legi-slativo 1° settembre 1993, n. 385 (G.U. 9aprile, n. 82).

Art. 1. Onorabilità dei partecipanti al capita-le di intermediari finanziari. 1. Chiunque parte-cipa in un intermediario finanziario in misura su-periore al 5 per cento del capitale rappresentato daazioni con diritto di voto non può esercitare il di-ritto di voto, inerente alle azioni o quote eccedenti,qualora:

a) sia stato sottoposto a misure di prevenzionedisposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della leg-ge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni edintegrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sia stato condannato con sentenza irrevocabi-le, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per un tempo non inferiore asei mesi per uno dei reati previsti dalle norme chedisciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobi-liare, assicurativa e dalle norme in materia di mer-cati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per un tempo non inferiore a seimesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del li-bro V del codice civile e nel regio decreto del 16marzo 1942, n. 267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore adun anno per un delitto contro la pubblica ammini-strazione, contro la fede pubblica, contro il patri-monio, contro l’ordine pubblico, contro l’econo-mia pubblica ovvero per un delitto in materia tri-butaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore adue anni per un qualunque delitto non colposo;

c) sia stato condannato con sentenza che appli-ca la pena su richiesta delle parti, salvo il caso diestinzione del reato, ad una delle pene indicate al-la lettera b). Le pene di cui alla lettera b), n. 1) e n.2), non rilevano se inferiori ad un anno.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applicaanche a chiunque, indipendentemente dall’entitàdella partecipazione posseduta, controlla l’inter-mediario finanziario ai sensi dell’art. 23 del testounico. In tal caso la sospensione del diritto di votointeressa l’intera partecipazione.

3. Qualora il partecipante sia una persona giuridi-ca, i requisiti di cui al comma 1 devono essere pos-seduti dagli amministratori e dal direttore.

4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate daordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza

dei requisiti previsti dal presente articolo è effet-tuata sulla base di una valutazione di equivalenzasostanziale.

5. Spetta al presidente dell’assemblea dei soci, inrelazione ai suoi compiti di verifica della regolarecostituzione dell’assemblea e della legittimazionedei soci, ammettere o non ammettere al voto i sog-getti che, sulla base delle informazioni disponibili,sono tenuti a comprovare il possesso del requisitodi onorabilità.

Art. 2. Norme transitorie. 1. Per i soggetti chepartecipano al capitale di un intermediario finan-ziario alla data di entrata in vigore del presenteregolamento la mancanza dei requisiti di cui al-l’art. 1 non previsti dalla normativa previgentenon rileva, se verificatasi antecedentemente alladata stessa, limitatamente alla partecipazione giàdetenuta.

8.

D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374. Estensionedelle disposizioni in materia di riciclaggiodei capitali di provenienza illecita ed attivitàfinanziarie particolarmente suscettibili diutilizzazione a fini di riciclaggio, a normadell’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996,n. 52. (G.U. 27 ottobre 1999, n. 253)

Art. 1. Ambito di applicazione. 1. Le disposizio-ni dell’articolo 13 del decreto legge 15 dicembre1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dal-l’articolo 2, comma 1, del decreto legge 3 maggio1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 luglio 1991, n. 197, e quelle del predetto de-creto legge n. 143 del 3 maggio 1991, d’ora in avan-ti complessivamente indicati come: «legge n.197/1991» si applicano, nei limiti e con le modalitàindicati negli articoli 3 e 4, alle seguenti attività, ilcui esercizio resta subordinato al possesso delle li-cenze, autorizzazioni iscrizioni in albi e registri, ov-vero alla preventiva dichiarazione di inizio di atti-vità specificamente richiesti dalle norme a fianco diesse riportate:

a) recupero di crediti per conto terzi, alla licenzadi cui all’articolo 115 del testo unico delle leggi dipubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18giugno 1931, n. 773, di seguito indicato come:«T.U.L.P.S.»;

b) custodia e trasporto di denaro contante e di ti-toli o valori a mezzo di guardie particolari giurate,alla licenza di cui all’articolo 134 del T.U.L.P.S.;

c) il trasporto di denaro contante, titoli o valorisenza l’impiego di guardie particolari giurate, all’i-

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scrizione nell’albo delle persone fisiche e giuridicheche esercitano l’autotrasporto di cose per conto diterzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;

d) agenzia di affari in mediazione immobiliare,all’iscrizione nell’apposita sezione del ruolo istitui-to presso la camera di commercio, industria, artigia-nato e agricoltura, ai sensi della legge 3 febbraio1989, n. 39;

e) commercio di cose antiche, alla dichiarazionepreventiva di cui all’articolo 126 del T.U.L.P.S.;

f) esercizio di case d’asta o gallerie d’arte, alla li-cenza di cui all’articolo 115 del T.U.L.P.S.;

g) commercio, comprese l’esportazione e l’im-portazione, di oro per finalità industriali o di inve-stimento, alle autorizzazioni di cui all’articolo 15del decreto del Presidente della Repubblica 31 mar-zo 1988, n. 148;

h) fabbricazione, mediazione e commercio, com-prese l’esportazione e l’importazione di oggetti pre-ziosi, alla licenza di cui all’articolo 127 delT.U.L.P.S.;

i) gestione di case da gioco, alle autorizzazioniconcesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito dicui all’articolo 5, comma 3, del decreto legge 30 di-cembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni,dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30;

l) la fabbricazione di oggetti preziosi da parte diimprese artigiane, all’iscrizione nel registro degliassegnatari dei marchi di identificazione tenuto dal-le camere di commercio, industria, artigianato eagricoltura;

m) mediazione creditizia, all’iscrizione all’albodei mediatori creditizi di cui all’articolo 16 dellalegge 7 marzo 1996, n. 108;

n) agenzia in attività finanziaria prevista dall’ar-ticolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993n. 385, recante il testo unico delle leggi in materiabancaria e creditizia, di seguito indicato come: «te-sto unico bancario», all’iscrizione all’elenco previ-sto dall’articolo 3.

2. Le autorità competenti al rilascio delle autoriz-zazioni o licenze, alla ricezione delle dichiarazionidi inizio attività, ovvero alla tenuta di albi o registridi cui al comma 1, comunicano, senza ritardo, anchecon mezzi informatici o telematici all’Ufficio italia-no dei cambi (UIC) i dati relativi agli operatori e al-l’attività esercitata, ogni successiva variazione, non-ché i provvedimenti di sospensione o revoca del ti-tolo autorizzatorio o di cancellazione eventualmenteadottati, indicandone i motivi. L’UIC utilizza i datiraccolti a fini di antiriciclaggio.

Art. 2. Requisiti di onorabilità. 1. Quando nonsono espressamente previsti da specifiche norme disettore o dal presente decreto, costituiscono requisi-ti di onorabilità per l’esercizio delle attività di cui al-l’articolo 1 quelli di cui all’articolo 11 del regio de-creto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 3. Agenzia in attività finanziaria. 1. L’eser-cizio professionale nei confronti del pubblico dell’a-genzia in attività finanziaria, indicata nell’articolo 1,comma 1, lettera n), è riservato ai soggetti iscritti inun elenco istituito presso l’UIC.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-grammazione economica, con regolamento, adottatosentito I’UIC, specifica il contenuto dell’attività in-dicata al comma 1, stabilisce le condizioni di com-patibilità con lo svolgimento di altre attività profes-sionali, prevede in quali circostanze ricorra l’eserci-zio nei confronti del pubblico e ne disciplina l’eser-cizio nel territorio della Repubblica da parte di sog-getti aventi sede legale all’estero.

3. L’UIC procede all’iscrizione nell’elenco quandoricorrono le condizioni seguenti:

a) per le persone fisiche:1) cittadinanza italiana o di uno Stato dell’U-

nione europea ovvero di Stato diverso secondo le di-sposizioni dell’articolo 2 del decreto legislativo 25luglio 1998, n. 286;

2) domicilio nel territorio della Repubblica;3) diploma di scuola media superiore o titolo

equipollente a tutti gli effetti di legge;4) possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti

nel regolamento emanato ai sensi dell’articolo 109del testo unico bancario;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche:1) previsione nell’oggetto sociale dello svolgi-

mento dell’attività di agenzia in attività finanzia-ria;

2) i partecipanti al capitale e i soggetti che svol-gono funzioni di amministrazione, direzione e con-trollo abbiano i requisiti di onorabilità stabiliti neiregolamenti emanati rispettivamente ai sensi degliarticoli 108 e 109 del testo unico bancario;

3) la sede legale e la sede amministrativa sianosituate nel territorio della Repubblica;

4) siano rispettati i requisiti patrimoniali e diforma giuridica stabiliti dal Ministro del tesoro, delbilancio e della programmazione economica con re-golamento adottato su proposta dell’UIC.

4. Nei casi di perdita dei requisiti di onorabilità incapo ai soggetti indicati nella lettera b), numero 2),del comma 3, si applicano gli articoli 108, comma 3,e 109, comma 2, del testo unico bancario.

5. I soggetti indicati nella lettera b) del comma 3svolgono la propria attività esclusivamente per iltramite di persone fisiche iscritte nell’elenco.

6. L’UIC esercita il controllo sui soggetti iscrittinell’elenco per verificare l’osservanza delle dispo-sizioni del presente decreto. A tal fine, può richie-dere la comunicazione di dati e notizie e la tra-smissione di dati e documenti fissando i relativitermini. Esso può, altresì, chiedere la collabora-zione del nucleo speciale di polizia valutaria dellaGuardia di finanza.

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7. L’UIC disciplina la procedura e i termini per l’i-scrizione nell’elenco, nonché le forme di pubblicitàdell’elenco stesso.

8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-grammazione economica, su proposta dell’UIC, di-spone la cancellazione dall’elenco per gravi viola-zioni di norme di legge, delle norme del presente de-creto legislativo o delle disposizioni emanate ai sen-si di esso. Il Ministro del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica, sentito l’UIC, discipli-na la procedura per la sospensione cautelare dall’e-lenco.–––––––––––

Con D.M. 13 dicembre 2001, n. 485 è stato ema-nato il Regolamento in materia di agenzia in attivitàfinanziaria previsto dal presente articolo.

Art. 4. Obblighi di identificazione, registrazio-ne e segnalazione di operazioni sospette. [1. Aisoggetti che esercitano, ai sensi dell’articolo 1, com-ma 1, le attività indicate alle lettere a), b), c), d) g),i), e m), nonché ai soggetti indicati nell’articolo 3, siapplicano gli obblighi di identificazione e di regi-strazione previsti nell’articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4,del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980,n. 15, come sostituito dall’articolo 2 della legge n.197/1991, e gli obblighi di segnalazione previstidall’articolo 3, commi 1 e 2, della legge n.197/1991.] (1)

[2. Ai soggetti che esercitano ai sensi dell’articolo1, comma 1, le attività indicate alle lettere e), f), h)e l), si applicano gli obblighi di identificazione e re-gistrazione, previsti nell’articolo 13, commi 1, 2, 3 e4, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio1980, n. 15, come sostituito dall’articolo 2 della leg-ge n. 197/1991.] (1)

3. Per i soggetti che esercitano le attività previstenell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), e), f), h) edl), gli obblighi di identificazione dei clienti e di re-gistrazione delle operazioni si assolvono integrandoi dati richiesti in applicazione degli articoli 119, 120,128 e 135 del T.U.L.P.S. e quelle del relativo rego-lamento di esecuzione approvato con regio decreto 6maggio 1940, n. 635. Per i soggetti che esercitano leattività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d), gliobblighi di identificazione dei clienti e di registra-zione delle operazioni si assolvono integrando i da-ti richiesti a norma dell’articolo 1760, n. 3, del codi-ce civile e comportano l’indicazione del valore cata-stale dell’immobile oggetto della mediazione e del-le parti interessate.

4. Gli obblighi di identificazione e di registra-zione si applicano ai soggetti che esercitano l’atti-vità indicata nell’articolo 1, comma 1, lettera i),anche per le operazioni di acquisto o di cambio di«fiches» o altri mezzi di gioco di valore pari o su-periore a 1.500 euro. Si osservano le disposizioni

dell’articolo 3-bis della legge n. 197/1991 e del-l’articolo 16 del regolamento di esecuzione delT.U.L.P.S., approvato con regio decreto 6 maggio1940, n. 635.

5. Alle segnalazioni di operazioni sospette effet-tuate ai sensi del comma 1 si applicano le disposi-zioni dell’articolo 3 della legge n. 197/1991 e il re-gime di riservatezza previsto nell’articolo 3 bis del-la stessa legge.

6. Negli approfondimenti che coinvolgono lecompetenze di altre pubbliche amministrazioni edenti pubblici questi collaborano con l’UIC inte-grando le segnalazioni con gli elementi utili desu-mibili dagli archivi in loro possesso. Rimane fer-mo il regime di riservatezza previsto per gli ar-chivi di polizia.

[7. Le autorità competenti a norma dell’articolo 1,comma 2, gli organi cui sono demandate le attivitàdi controllo e il Nucleo speciale di polizia valutariadella Guardia di finanza, nell’ambito delle rispettivecompetenze, segnalano all’UIC le ipotesi di omis-sione delle segnalazioni previste dall’articolo 3 del-la legge n. 197/1991, rilevate nell’effettuazione diispezioni o nell’esercizio di altre forme di controllonei confronti dei soggetti che svolgono le attività in-dicate nell’articolo 1.] (1)

[8. Avendo riguardo alla diversa natura delle atti-vità indicate nell’articolo 1, il Ministro del tesoro,del bilancio e della programmazione economica, diconcerto con le altre amministrazioni interessate, suproposta dell’UIC, stabilisce:

a) le modalità di identificazione della clientelae di registrazione delle operazioni e dei rapporticon essa intrattenuti, anche con riferimento alleipotesi di frazionamento e all’individuazione didati ulteriori rispetto a quelli richiesti dalle dispo-sizioni contenute nel presente decreto e nella leg-ge n. 197/1991 e alle modalità della loro tenuta;

b) le linee di indirizzo per l’individuazione delleoperazioni di cui all’articolo 3 della legge n.197/1991.] (1)–––––––––––

(1) Comma abrogato dall’art. 6, comma 11,D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.

Art 5. Controlli. 1. Ferme restando le competen-ze delle autorità competenti a norma dell’articolo 1,comma 2, e degli organi cui sono demandate le atti-vità di controllo, l’UIC, ai fini dell’analisi dei flussifinanziari relativi al settore interessato, può indicarei dati, registrati ai sensi dell’articolo 4, che i sogget-ti che svolgono le attività indicate nell’articolo 1 de-vono comunicare periodicamente. L’UIC può, altre-sì, accedere direttamente ai dati registrati ai sensidell’articolo 2 della legge n. 197/1991 ed effettuarei trattamenti necessari.

2. Fermo restando il disposto dell’articolo 331 delcodice di procedura penale, l’UIC comunica senzaritardo alla Direzione investigativa antimafia e al

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Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia difinanza, che ne informano il Procuratore nazionaleantimafia, qualora siano attinenti alla criminalità or-ganizzata, i dati, le notizie e le analisi raccolte e ela-borate nell’esercizio delle funzioni previste dal pre-sente decreto, che possono interessare l’attività dicontrasto al riciclaggio.

3. Ferme restando le competenze delle autorità in-dicate all’articolo 1, comma 2, e degli organi cui so-no demandate le attività di controllo, il Nucleo spe-ciale di polizia valutaria della Guardia di finanza,svolge i compiti di cui all’articolo 5, comma 10, del-la legge n. 197/1991, con le facoltà di delega di cuiall’articolo 3, comma 4, lettera f), della medesimalegge.

Art. 6. Sanzioni. 1. Alle violazioni degli obblighidi identificazione e di registrazione, previsti dall’ar-ticolo 4, si applicano le sanzioni previste dall’artico-lo 13, commi 7 e 8, del decreto legge 15 dicembre1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dal-l’articolo 2, comma 1, della legge n. 197/1991. Alleviolazioni degli obblighi di segnalazione di opera-zioni sospette, previsti dall’articolo 4, si applicanole sanzioni previste dall’articolo 5, comma 5, dellalegge n. 197/1991.

2. Si applicano le disposizioni contenute nell’arti-colo 5, commi 11, 12 e 13 della legge n. 197/1991.

[3. Per la violazione prevista nell’articolo 5, com-ma 5, della legge n. 197/1991, l’UIC contesta gliaddebiti agli interessati, valuta le deduzioni presen-tate entro trenta giorni e propone al Ministro del te-soro, del bilancio e della programmazione economi-ca l’irrogazione della sanzione.] (1)

4. L’UIC comunica alle amministrazioni che eser-citano la vigilanza od il controllo sulle attività di cuiall’articolo 1, le eventuali violazioni delle disposi-zioni contenute nel presente decreto, nonché le san-zioni comminate dal Ministro del tesoro, del bilan-cio e della programmazione economica, al sensi del-l’articolo 5 della legge n. 197/1991, per i provvedi-menti di competenza.

5. Le amministrazioni che esercitano la vigilan-za od il controllo sulle attività di cui all’articolo 1attivano il procedimento di cancellazione dall’al-bo o dal ruolo o di revoca della licenza, anche pergravi violazioni degli obblighi imposti dal presen-te decreto legislativo, anche su segnalazione del-l’UIC.–––––––––––

(1) Comma abrogato dall’art. 6, comma 11,D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.

Art. 7. Disposizioni finali e transitorie. 1. Il col-legio sindacale dei soggetti indicati all’articolo 1,verifica il rispetto delle disposizioni contenute nelpresente decreto e nei provvedimenti emanati ai sen-si di esso. Il collegio sindacale informa senza indu-

gio l’UIC di tutti gli atti o fatti, di cui venga a cono-scenza nell’esercizio dei propri compiti, che costi-tuiscono una violazione delle disposizioni medesi-me. L’UIC, d’intesa con le autorità competenti, sta-bilisce modalità e termini per la trasmissione delleinformazioni.

2. Ai promotori finanziari previsti dall’articolo 31del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e agliagenti di assicurazione iscritti nell’albo previsto dal-la legge 7 febbraio 1979, n. 48, si applica l’obbligodi segnalazione previsto dall’articolo 3 della leggen. 197/1991. Le segnalazioni di operazioni sospettevanno trasmesse All’intermediario per il quale il se-gnalante agisce.

3. I regolamenti ministeriali previsti dal presentedecreto sono adottati ai sensi dell’articolo 17, com-ma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. I provvedimenti attuativi delle disposizioni con-tenute nel presente decreto sono emanati, in sede diprima applicazione, entro centoventi giorni dalla da-ta di entrata in vigore del decreto stesso.

9.

L. 17 gennaio 2000, n. 7. Nuova disciplinadel mercato dell’oro, anche in attuazionedella direttiva 98/80/CE del Consiglio, del12 ottobre 1998. (G.U. 21 gennaio 2000).(Stralcio)

Art. 1. Commercio dell’oro. Ai fini della presen-te legge con il termine «oro» si intende:

a) l’oro da investimento, intendendo per tale l’o-ro in forma di lingotti o placchette di peso accettatodal mercato dell’oro, ma comunque superiore ad 1grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesi-mi, rappresentato o meno da titoli; le monete d’orodi purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniatedopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legalenel Paese di origine, normalmente vendute a unprezzo che non supera dell’80 per cento il valore sulmercato libero dell’oro in esse contenuto, inclusenell’elenco predisposto dalla Commissione delleComunità europee ed annualmente pubblicato nellaGazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C,nonché le monete aventi le medesime caratteristi-che, anche se non ricomprese nel suddetto elenco;con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio edella programmazione economica sono stabilite lemodalità di trasmissione alla Commissione delleComunità europee delle informazioni in merito allemonete negoziate nello Stato italiano che soddisfa-no i suddetti criteri;

b) il materiale d’oro diverso da quello di cui al-la lettera a), ad uso prevalentemente industiale, siain forma di semilavorati di purezza pari o superiore

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a 325 millesimi, sia in qualunque altra forma e pu-rezza.

2. Chiunque dispone o effettua il trasferimento dioro da o verso l’estero, ovvero il commercio di oronel territorio nazionale ovvero altra operazione inoro anche a titolo gratuito, ha l’obbligo di dichiara-re l’operazione all’Ufficio italiano dei cambi, qualo-ra il valore della stessa risulti di importo pari o su-periore a 20 milioni di lire. All’obbligo di dichiara-zione sono tenuti anche gli operatori professionali dicui al comma 3, sia che operino per conto proprio,sia che operino per conto di terzi. Dalla presente di-sposizione sono escluse le operazioni effettuate dal-la Banca d’Italia.

3. L’esercizio in via professionale del commerciodi oro, per conto proprio o per conto di terzi, può es-sere svolto da banche e, previa comunicazione al-l’Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possessodei seguenti requisiti:

a) forma giuridica di società per azioni, o di societàin accomandita per azioni, o di società a responsabilitàlimitata, o di società cooperativa, aventi in ogni casocapitale sociale interamente versato non inferiore aquello minimo previsto per le società per azioni;

b) oggetto sociale che comporti il commercio dioro;

c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale,degli amministratori e dei dipendenti investiti difunzioni di direzione tecnica e commerciale, dei re-quisiti di onorabilità previsti dagli articoli 108, 109e 161, comma 2, del testo unico delle leggi in mate-ria bancaria e creditizia, emanato con decreto legi-slativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. Sono comunque esclusi dalla disciplina di cui alcomma 3 gli operatori che acquistano oro al fine didestinarlo alla propria lavorazione industriale o arti-gianale o di affidarlo, esclusivamente in conto lavo-razione, ad un titolare del marchio di identificazionedi cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

5. I dati oggetto delle dichiarazioni di cui al com-ma 2 sono posti a disposizione delle competenti am-ministrazioni a fini fiscali, antiriciclaggio, di ordinee di sicurezza pubblica, in conformità alle leggi vi-genti e con modalità concordate con dette ammini-strazioni.

6. I contenuti e le modalità di effettuazione della di-chiarazione prevista dal comma 2 sono definiti dal-l’Ufficio italiano dei cambi con provvedimento dapubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblicaitaliana. L’Ufficio italiano dei cambi concorda con leamministrazioni competenti le modalità di trasmis-sione dei dati contenuti nella dichiarazione stessa.

7. La verifica della sussistenza dei requisiti previ-sti dal comma 3 è demandata, per gli intermediaridiversi dalle banche, all’Ufficio italiano dei cambi.

8. L’Ufficio italiano dei cambi fissa, coerentemen-te con gli standard in uso nei principali mercati in-ternazionali, gli standard cui deve rispondere l’oro

grezzo per avvalersi della qualifica di «buona con-segna» del mercato nazionale.

9. L’Ufficio italiano dei cambi:a) sulla base di tariffe e modalità predefinite cer-

tifica con apposito provvedimento l’idoneità alla«buona consegna» delle aziende che ne facciano ri-chiesta e risultino in grado, anche sul piano della ca-pacità tecnica, dell’affidabilità e dell’onorabilità, dirispettare gli standard di cui al comma 8;

b) vigila sulla permanenza dei presupposti dellacertificazione, in difetto dei quali provvede alla re-voca del relativo provvedimento;

c) individua sulla base di criteri predefiniti isoggetti, pubblici o privati, dai quali potranno es-sere rilasciate alle aziende interessate le attesta-zioni tecniche e merceologiche necessarie alla cer-tificazione.

10. Restano ferme le vigenti disposizioni in mate-ria di titoli e marchi dei metalli preziosi.

11. Fatta eccezione per la Banca d’Italia, per l’Uf-ficio italiano dei cambi e per le banche, continuanoad applicarsi le vigenti disposizioni di legge di pub-blica sicurezza in materia di commercio di oro.

Art. 2. Operazioni finanziarie in oro. 1. L’eser-cizio in via professionale di attività aventi ad ogget-to operazioni finanziarie sull’oro, rappresentato omeno da titoli, ivi comprese le monete d’oro, è ri-servato alle banche e agli intermediari abilitati, aisensi dell’articolo 18 del testo unico delle disposi-zioni in materia di intermediazione finanziaria, ema-nato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,all’effettuazione dei servizi di investimento.

2. Quando le operazioni di cui al comma 1 dannoluogo alla consegna materiale dell’oro, le medesimeoperazioni sono soggette all’obbligo di dichiarazio-ne di cui all’articolo 1, comma 2.

Art. 4. Sanzioni. Chiunque svolge l’attività di cuiall’articolo 1, comma 3, senza averne dato comuni-cazione all’Ufficio italiano dei cambi, ovvero in as-senza dei requisiti richiesti, è punito con la reclusio-ne da sei mesi a quattro anni e con la multa da lirequattro milioni (euro 2.065) a lire venti milioni (eu-ro 10.329). Alla stessa pena soggiace chiunque svol-ga l’attività prevista dall’articolo 2, comma 1, senzaesservi legittimato.

2. Le violazioni dell’obbligo di dichiarazione dicui all’articolo 1, comma 2, sono punite con la san-zione ammininistrativa da un minimo del 10 percento ad un massimo del 40 per cento del valore ne-goziato. Per l’accertamento delle violazioni previstedal presente comma e per l’irrogazione delle relati-ve sanzioni si applicano le disposizioni del testo uni-co delle norme di legge in materia valutaria, appro-vato con decreto del Presidente della Repubblica 31marzo 1988, n. 148, e successive modificazioni.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposi-zioni della legge 24 novembe 1981, n. 689, e suc-

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cessive modificazıoni. Non è ammesso il pagamen-to in misura ridotta previsto dall’articolo 16 dellamedesima legge.

10.

Decisione del Consiglio dell’Unione Europeadel 17 ottobre 2000 (2000/642/GAI) concer-nente le modalità di cooperazione fra le unitàdi informazione finanziaria degli Stati mem-bri per quanto riguarda lo scambio di infor-mazioni. (in G.U. 24 ottobre 2000, n. L. 271).

Il Consiglio dell’Unione europea, visto il trattato sul-l’Unione europea, in particolare l’articolo 34, para-grafo 2, lettera c), vista l’iniziativa della Repubblicadi Finlandia, visto il parere del Parlamento europeo,considerando quanto segue:

1) Il piano d’azione contro la criminalità organizza-ta è stato approvato dal Consiglio europeo di Amster-dam il 16/17 giugno 1997. Esso raccomandava, inparticolare nella raccomandazione n. 26, lettera e), ilmiglioramento della cooperazione tra punti di contat-to competenti a ricevere le segnalazioni di operazionisospette a norma della direttiva 91/308/CEE del Con-siglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzionedell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggiodei proventi di attività illecite.

2) Tutti gli Stati membri hanno istituito delle unitàdi informazione finanziaria (UIF) per raccogliere eanalizzare le informazioni ricevute a norma della di-rettiva 91/308/CEE, allo scopo di stabilire collega-menti tra operazioni finanziarie sospette e attività cri-minali soggiacenti per prevenire e combattere il rici-claggio di denaro.

3) Il miglioramento dei meccanismi di scambio del-le informazioni tra le UIF è uno degli obiettivi indivi-duati dal gruppo di esperti in materia di riciclaggio didenaro istituito nell’ambito del gruppo pluridiscipli-nare «Criminalità organizzata», assieme al migliora-mento dello scambio di informazioni tra le UIF e leautorità inquirenti negli Stati membri e dell’organiz-zazione pluridisciplinare delle UIF attraverso l’inte-grazione di conoscenze sui settori finanziario, del-l’applicazione della legge e giudiziario.

4) Le conclusioni del Consiglio del marzo 1995 evi-denziano il fatto che il rafforzamento dei sistemi dilotta contro il riciclaggio di denaro dipende da unapiù stretta cooperazione tra le varie autorità impegna-te in tale lotta.

5) La seconda relazione della Commissione al Par-lamento europeo e al Consiglio sull’attuazione delladirettiva 91/308/CEE individua le difficoltà che paio-no tuttora ostacolare la comunicazione e lo scambiodi informazioni fra determinate unità con diverso sta-tus giuridico.

6) È necessario che le autorità competenti degli Sta-ti membri impegnate nella lotta contro il riciclaggiodi denaro cooperino strettamente e che si preveda unacomunicazione diretta fra di esse.

7) Gli Stati membri hanno già adottato con succes-so modalità al riguardo, basate essenzialmente suiprincipi stabiliti nel modello di memorandum d’inte-sa proposto dalla rete mondiale informale delle UIF,denominata «Gruppo Egmont».

8) Gli Stati membri devono organizzare le UIF inmodo da garantire che le informazioni e i documentisiano presentati entro un lasso di tempo ragionevole.

9) La presente decisione lascia impregiudicate leconvenzioni o modalità concernenti l’assistenza giu-diziaria in materia penale stipulate tra autorità giudi-ziarie,

HA ADOTTATO

LA SEGUENTE DECISIONE:

Art. 1. 1. Gli Stati membri si assicurano che leUIF istituite o designate per ricevere informazionifinanziarie nel quadro della lotta al riciclaggio deiproventi di attività illecite cooperino per raccoglie-re, analizzare e sottoporre a investigazione le infor-mazioni nell’ambito delle UIF relative a ogni fattoche possa costituire indizio di riciclaggio, confor-memente alle loro competenze nazionali.

2. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri si assi-curano che le UIF si scambino, spontaneamente o arichiesta, ai sensi della presente decisione o inconformità di memorandum d’intesa esistenti o futu-ri, tutte le informazioni disponibili che possano risul-tare utili per il trattamento o l’analisi di informazionio per l’investigazione, da parte delle UIF, di opera-zioni finanziarie connesse con il riciclaggio di denaroe delle persone fisiche o giuridiche in esse implicate.

3. Lo Stato membro che designa come UIF una au-torità di polizia può stabilire che le informazioni daessa detenute possono essere scambiate, conforme-mente alla presente decisione, con un’autorità delloStato membro ricevente, designata a tal fine e com-petente per le materie di cui al paragrafo 1.

Art. 2. Gli Stati membri si assicurano che, ai finidella presente decisione, le UIF costituiscano un’u-nità singola per ciascuno Stato membro e corrispon-dano alla seguente definizione: «Un’unità centralenazionale che, al fine di combattere il riciclaggio didenaro, è incaricata di ricevere (e, nella misura incui ciò sia consentito, di richiedere), analizzare e di-vulgare presso le competenti autorità le informazio-ni finanziarie comunicate relativamente a sospettiproventi di reato o richieste dalle leggi o dai regola-menti nazionali.».

2. Ai fini del paragrafo 1 uno Stato membro ha lafacoltà di istituire un’unità centrale allo scopo di ri-cevere informazioni da organismi decentrati o di tra-smetterle agli stessi.

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3. Gli Stati membri indicano l’unità che costituisceuna UIF ai sensi del presente articolo. Essi comuni-cano per iscritto tale informazione al Segretario ge-nerale del Consiglio. Tale comunicazione non incidesulle attuali relazioni di cooperazione tra le UIF.

Art. 3. Gli Sati membri si assicurano che l’as-solvimento delle funzioni delle UIF ai sensi dellapresente decisione non sia ostacolato dal loro sta-tuto interno, che si tratti di autorità amministrati-ve, di applicazione della legge o giudiziarie.

Art. 4. 1. Ogni domanda inoltrata ai sensi dellapresente decisione è accompagnata da una succintaesposizione dei pertinenti elementi noti all’UIF ri-chiedente. L’UIF specifica nella domanda l’uso chesarà fatto delle informazioni richieste.

2. Allorché una domanda è inoltrata in confor-mità della presente decisione, l’UIF richiesta for-nisce tutte le informazioni pertinenti, tra cui leinformazioni finanziarie disponibili e i dati ine-renti all’applicazione della legge richiesti nelladomanda, senza che sia necessaria una lettera for-male di richiesta ai sensi delle convenzioni o degliaccordi applicabili tra gli Stati membri.

3. Un’UIF può rifiutare di comunicare le informa-zioni che potrebbero compromettere sostanzialmen-te indagini di carattere penale in corso nello Statomembro richiesto o, in circostanze eccezionali,quando tale comunicazione sarebbe palesementesproporzionata rispetto agli interessi legittimi di unapersona fisica o giuridica o dello Stato membro inquestione ovvero non conforme ai principi fonda-mentali di diritto nazionale. Un siffatto rifiuto è ade-guatamente circostanziato all’UIF richiedente.

Art. 5. 1. Le informazioni o i documenti ottenutiai sensi della presente decisione sono destinati allefinalità previste all’articolo 1, paragrafo 1.

2. Nel trasmettere informazioni o documenti invirtù della presente decisione l’UIF mittente può su-bordinare a limitazioni o condizioni l’uso delle infor-mazioni per finalità non previste al paragrafo 1.L’UIF ricevente rispetta tali limitazioni o condizioni.

3. Se uno Stato membro intende usare le informa-zioni o i documenti trasmessigli per indagini o azio-ni penali ai fini di cui all’articolo 1, paragrafo 1, loStato membro mittente non può rifiutare il consensoa tale uso, a meno che le limitazioni previste dallasua normativa nazionale o le condizioni di cui al-l’articolo 4, paragrafo 3 non glielo consentano. Il ri-fiuto del consenso è adeguatamente circostanziato.

4. Le UIF adottano tutte le misure necessarie, ivicomprese quelle di sicurezza, per garantire che leinformazioni comunicate ai sensi della presente de-cisione non siano accessibili ad altre autorità, orga-nismi o servizi.

5. Le informazioni fornite sono protette, confor-memente alla convenzione del Consiglio d’Europa,del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone

rispetto al trattamento automatizzato di dati di carat-tere personale e tenuto conto della raccomandazionen. R(87)15 del Consiglio d’Europa, del 15 settembre1987, tesa a regolamentare l’utilizzo dei dati a ca-rattere personale nel settore della polizia, da regoledi riservatezza e di protezione dei dati personali al-meno equivalenti a quelle vigenti nella normativanazionale applicabile all’UIF richiedente.

Art. 6. 1. Le UIF possono scambiarsi informazionipertinenti entro i limiti imposti dalla normativa nazio-nale applicabile e senza bisogno di apposita richiesta.

2. L’articolo 5 si applica alle informazioni tra-smesse a norma del presente articolo.

Art. 7. Gli Stati membri assicurano e concordanocanali di comunicazione adeguati e protetti tra le UIF.

Art. 8. La presente decisione si applica fatti salvigli obblighi degli Stati membri nei confronti del-l’Europol, stabiliti nella convenzione Europol.

Art. 9. 1. La presente decisione lascia impregiu-dicato il livello di cooperazione tra le UIF quale de-finito nei memorandum d’intesa che le autorità degliStati membri hanno tra loro concluso o conclude-ranno sempre che sia compatibile con la presentedecisione o vada oltre le disposizioni in essa previ-ste. Qualora le disposizione della presente decisio-nevadano oltre quelle di un memorandum d’intesaconcluso fra autorità degli Stati membri, la presentedecisione prevarrà su detti meorandum d’intesa dueanni dopo che la presente decisione ha preso effetto.

2. Gli Stati membri assicurano che saranno in gra-do di cooperare pienamente, in conformità delle di-sposizioni della presente decisione, al massimo treanni dopo che la presente decisione ha preso effetto.

3. Il Consiglio valuta il rispetto della presente de-cisione da parte degli Stati membri entro quattro an-ni a partire dalla data in cui essa ha effetto e può de-cidere di continuare ad effettuare tali valutazioni adintervalli periodici.

Art. 10. La presente decisione si applica a Gi-bilterra. A tal fine, e fatto salvo l’articolo 2, il Re-gno Unito può notificare al Segretariato generaledel Consiglio l’esistenza di una UIF a Gibilterra.

Art. 11. La presente decisione ha effetto a decor-rere dal 17 ottobre 2000.

11.

L. 23 dicembre 2000, n. 388. Disposizioni perla formazione del bilancio annuale e plu-riennale dello Stato (Legge finanziaria2001) (G.U. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O. n.219/L). (Stralcio).

Art. 150. Attività dell’Ufficio italiano dei cam-bi in materia di prevenzione e contrasto della

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criminalità economica. 1. L’Ufficio italiano deicambi svolge attività consultiva nei confronti delParlamento e del Governo in materia di prevenzio-ne e contrasto sul piano finanziario della criminalitàeconomica. Allo scopo di contribuire ad una piùcompleta attività di prevenzione del riciclaggio,l’Ufficio italiano dei cambi individua i casi di par-ticolare rilevanza nei quali norme di legge o di re-golamento o provvedimenti amministrativi di carat-tere generale possono introdurre condizioni favore-voli all’attività di riciclaggio e li segnala al Mini-stro del tesoro, del bilancio e della programmazio-ne economica, alle Commissioni parlamentari com-petenti e al Procuratore nazionale antimafia, espri-mendo, ove ne ravvisi l’opportunità, pareri circa leiniziative da adottare.

2. Nello svolgimento delle proprie funzioni inmateria di usura ed antiriciclaggio, l’Ufficio italianodei cambi, anche sulla base delle informazioni tra-smesse dagli organi investigativi ai sensi dell’artico-lo 3, comma 5, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 lu-glio 1991, n. 197, come sostituito dall’articolo 1 deldecreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, fornisceagli intermediari tenuti alle segnalazioni di cui al-l’articolo 3 dello stesso decreto-legge indicazioniper la rilevazione di operazioni sospette.

[3. Le autorità di vigilanza indicate nell’articolo11 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio1991, n. 197, informano l’Ufficio italiano dei cam-bi delle operazioni, rilevate nello svolgimento del-l’attività di vigilanza, riconducibili ad ipotesi di ri-ciclaggio.] (1)

4. Nell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 3maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, come sostituitodall’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio1997, n. 153, le parole: «I predetti organi investiga-tivi informano altresi’» sono sostituite dalle seguen-ti: «Le autorità inquirenti informano».–––––––––––

(1) Comma abrogato dall’art. 6, comma 11,D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56.

Art. 151. Costituzione delle unità di informa-zione finanziaria e modifiche al decreto-legge n.143 del 1991. 1. Per ottemperare al disposto del-l’articolo 2, comma 3, della decisione2000/642/GAI, del Consiglio dell’Unione europeadel 17 ottobre 2000, concernente le modalita’ dicooperazione tra le unità di informazione finanzia-ria degli Stati membri per quanto riguarda lo scam-bio di informazioni, l’unità di informazione finan-ziaria di cui alla predetta decisione è costituita, perl’Italia, presso l’Ufficio italiano dei cambi. Il Mini-stro del tesoro, del bilancio e della programmazio-ne economica comunica per iscritto l’avvenuta co-

stituzione della predetta unità al Segretario genera-le del Consiglio dell’Unione europea.

2. All’articolo 3 del decreto-legge 3 maggio1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modifi-cazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, lettera f), dopo le parole: «qualorasiano attinenti alla criminalita’ organizzata» sono in-serite le seguenti: «ovvero le archivia, informando-ne gli stessi organi investigativi»;

b) al comma 10, è aggiunto, in fine, il seguente pe-riodo: «Gli organi investigativi di cui al comma 4,lettera f) forniscono all’Ufficio italiano dei cambi lenotizie in proprio possesso necessarie per integrarele informazioni da trasmettere alle medesime autori-ta’ di altri Stati; al di fuori dei casi di cui al presen-te comma, restano applicabili le disposizioni di cuiagli articoli 9 e 12 della legge 1° aprile 1981, n.121».

12.

D.L. 25 settembre 2001, n. 350. Disposizioniurgenti in vista dell’introduzione dell’euroin materia di tassazione dei redditi di natu-ra finanziaria, di emersione di attività dete-nute all’estero, di cartolarizzazione e di al-tre operazioni finanziarie (1). (G.U. 26 set-tembre 2001, n. 224) conv. con modif. dalla L.23 novembre 2001, n. 409 (in G.U. 24 novem-bre 2001, n. 274).–––––––––––

(1) Riportato alla voce Economia Pubblica.

Art. 17. Disposizioni in materia di antiriciclag-gio. 1. Alle operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16si applicano le disposizioni concernenti gli obblighidi identificazione, registrazione e segnalazione pre-visti dal decreto-legge n. 143 del 1991 e tutte le al-tre disposizioni in materia penale, di lotta alla crimi-nalità organizzata e al terrorismo.

2. Le operazioni di cui agli articoli 12, 15 e 16 noncostituiscono di per sé elemento sufficiente ai finidella valutazione dei profili di sospetto per la segna-lazione di cui all’articolo 3 dei decreto-legge n. 143del 1991, ferma rimanendo la valutazione degli altrielementi previsti dal medesimo articolo 3 del decre-to-legge n. 143.

2-bis. L’utilizzo delle modalità di cui agli articoli12, 15 e 16 per effettuare il rimpatrio o la regolariz-zazione di attività detenute all’estero derivanti dareati diversi da quelli per i quali è esclusa la punibi-lità ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera c), nonproduce gli effetti di cui al medesimo articolo 14 edè punito con una sanzione amministrativa pecuniaria

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pari al 100 per cento del valore corrente delle atti-vità oggetto della dichiarazione riservata.

2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis non siapplicano ai casi di reati già estinti, non punibili onon più previsti come tali dall’ordinamento, salvoche per i delitti di associazione per delinquere di ti-po mafioso. di corruzione, di concussione, di estor-sione, di sequestro di persona a scopo di estorsione,di usura, di traffico di armi, di tratta e commercio dischiavi, di alienazione e acquisto di schiavi, di pro-duzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti epsicotrope, di associazione finalizzata al traffico il-lecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di asso-ciazione per delinquere finalizzata al contrabbandodi tabacchi lavorati esteri, nonché dei delitti aggra-vati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e comunqueper i delitti puniti con l’ergastolo ovvero con penaedittale non inferiore nel massimo a quindici anni direclusione. (1)–––––––––––

(1) Comma aggiunto dall’art. 2 D.L. 22 febbraio2002, n. 12. conv., con modif., dalla L. 23 aprile2002, n. 73.

13.

Direttiva 2001/97/CE del 4 dicembre 2001.Direttiva del Parlamento europeo e delConsiglio dell’unione europea recante mo-difica della direttiva 91/308/CEE del Consi-glio relativa alla prevenzione dell’uso del si-stema finanziario a scopo di riciclaggio deiproventi di attività illecite (G.U. delle Co-munità europee 28 dicembre 2001, L 344).

Art. 1. Omissis.–––––––––––

Reca modificazioni alla direttiva 91/308/CEE delConsiglio delle Comunità europee del 10 giugno1991.

Art. 2. Tre anni dall’entrata in vigore della presentedirettiva, la Commissione procede, nel contesto dellarelazione prevista dall’articolo 17 della direttiva91/308/CEE, ad un esame particolare degli aspetticoncernenti l’attuazione del quinto trattino dell’artico-lo 1, lettera e, il trattamento specifico degli avvocati edegli altri liberi professionisti legali, l’identificazionedei clienti nelle operazioni a distanza e le possibili im-plicazioni per il commercio elettronico.

Art. 3. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le di-sposizioni legislative, regolamentari ed amministra-tive necessarie per conformarsi alla presente diretti-

va entro il 15 giugno 2003. Essi ne informano im-mediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizio-ni, queste contengono un riferimento alla presentedirettiva o sono corredate di un siffatto riferimentoall’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità ditale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissioneil testo delle principali disposizioni di diritto internoche essi adottano nel settore disciplinato dalla pre-sente direttiva.

Art. 4. La presente direttiva entra in vigore il gior-no della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delleComunità europee.

Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della pre-sente direttiva.

14.

D.M. 13 dicembre 2001, n. 485. Regolamen-to emanato ai sensi dell’articolo 3 del decre-to legislativo 25 settembre 1999, n. 374, inmateria di agenzia in attività finanziaria.(G.U. 16 febbraio 2002, n. 40).

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Art. 1. Definizioni. 1. Ai fini del presente regola-mento:

a) per «decreto legislativo» si intende il decretolegislativo 25 settembre l999, n. 374;

b) per «testo unico bancario» si intende il decre-to legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

e) per «UIC» si intende l’Ufficio italiano deicambi;

d) per «intermediari finanziari» si intendono gliintermediari iscritti nell’elenco generale previstodall’articolo 106 del testo unico bancario e gli, in-termediari iscritti nell’elenco speciale previsto dal-l’articolo 107 del testo unico bancario, operanti neiconfronti del pubblico.

Art. 2. Contenuto dell’attività. 1. Ai fini del de-creto legislativo e del presente regolamento, eserci-ta nei confronti del pubblico l’attività di agente inattività finanziaria chi viene stabilmente incaricatoda uno o più intermediari finanziari di promuovere econcludere contratti riconducibili all’esercizio delleattività finanziarie previste dall’articolo 106, com-ma 1, del testo unico bancario, senza disporre di au-tonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre con-dizioni contrattuali.

2. Ai fini del presente regolamento, non integraesercizio di agenzia in attività finanziaria:

a) la distribuzione di carte di pagamento;

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b) la promozione e la conclusione, da parte difornitori di beni e servizi, di contratti compresi nel-l’esercizio delle attività finanziarie previste dall’ar-ticolo 106, comma 1, del testo unico bancario uni-camente per l’acquisto di propri beni e servizi sullabase di apposite convenzioni stipulate con interme-diari finanziari.

Art. 3. Elenco. 1. L’esercizio professionale neiconfronti del pubblico dell’attività di agenzia in at-tività finanziaria è riservato, ai soggetti iscritti nel-l’elenco istituito presso l’UIC ai sensi dell’articolo 3del decreto.

2. Possono iscriversi nell’elenco le persone fisichein possesso dei requisiti previsti nell’articolo 3,comma 3, lettera a), del decreto legislativo e le so-cietà in possesso dei requisiti previsti nell’articolo 3,comma 3, lettera b), del decreto legislativo. Rileva-no, per le società, i requisiti patrimoniali e di formagiuridica previsti nel codice civile.

3. Le persone fisiche di cui si avvalgono le societàitaliane e i soggetti esteri di cui all’articolo 4 per losvolgimento dell’attività di cui al comma 1 devonoessere iscritte nell’elenco tenuto dall’UIC.

4. La permanenza dell’iscrizione nell’elenco ècondizionata all’effettivo svolgimento dell’attivitàdi agenzia in attività finanziaria. A tal: fine, entro unanno dall’iscrizione nell’elenco, i soggetti di cui alcomma 1 devono presentare, a pena di decadenza,apposita dichiarazione all’UIC.

5. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore delpresente, regolamento, l’UIC disciplina con proprioprovvedimento la procedura e i termini per l’iscrizio-ne nell’elenco, per la comunicazione delle variazionie per la dichiarazione di cui al comma 4, nonché leforme di pubblicità dell’elenco stesso, ai sensi del-l’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo.

Art. 4. Soggetti esteri. 1. L’esercizio nel territo-rio della Repubblica dell’agenzia in attività finan-ziaria da parte di soggetti aventi sede legale all’este-ro, diversi dalle persone fisiche, è subordinato allaiscrizione nell’elenco previsto dall’articolo 3.

2. L’UIC procede all’iscrizione nell’elenco deisoggetti diversi dalle persone fisiche aventi sede le-gale in uno Stato dell’Unione europea al ricorreredelle condizioni seguenti:

a) previsione, nell’oggetto sociale, dello svolgi-mento dell’attività di’agenzia in attività finanziariao di attività di natura finanziaria:

b) costituzione in Italia di una stabile organizza-zione;

c) possesso dei requisiti di onorabilità previstidall’articolo 109 del testo unico bancario in capo aisoggetti che svolgono funzioni di direzione dell’or-ganizzazione operante in Italia.

3. L’UIC procede all’iscrizione nell’elenco deisoggetti aventi sede legale in Paesi extracomunitari,previo riscontro della sussistenza delle condizioni

indicate nel comma 2 e dell’adeguamento del Paesed’origine ai principi e alle cautele espressi nelle rac-comandazioni emesse, dal Gruppo di azione finan-ziaria internazionale (GAFI) in materia di riciclag-gio di denaro proveniente da attività illecite.

4. Con riferimento alle fattispecie disciplinate intutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verificadella sussistenza dei requisiti di onorabilità è effet-tuata sulla base di una valutazione di equivalenzasostanziale.

Art. 5. Altre attività esercitabili. 1. I soggettiiscritti nell’elenco previsto dall’articolo 3 possonosvolgere attività strumentali e connesse a quella diagenzia in attività finanziaria. È strumentale l’atti-vità che ha rilievo esclusivamente, ausiliario . aquella di agenzia; è connessa l’attività, accessoria,che consente di sviluppare l’attività di agenzia.

2. Sono compatibili con l’agenzia in attività finan-ziaria, svolta dai soggetti iscritti nell’elenco Previstodall’articolo 3, le attività seguenti:

a) attività di agenzia per la promozione di con-tratti stipulati da banche nell’esercizio delle attivitàindicate nell’articolo 106, comma 1, del testo unicobancario;

b) altre attività professionali per le quali sia richiesta l’iscrizione in altri elenchi, ruoli o albi te-nuti da pubbliche autorità, ordini o consigli profes-sionali, secondo il regime proprio di ciascuna.

3. Le disposizioni di cui al commi 1 e 2 non si ap-plicano agli agenti in attività finanziaria iscritti nel-l’elenco previsto dall’articolo 3 che offrono esclusi-vamente il servizio di pagamento consistente nel tra-sferimento di fondi attraverso la raccolta e la conse-gna delle disponibilità da trasferire.

Art. 6. Cancellazione e sospensione cautelaredall’elenco. 1. Nei casi di gravi violazioni di legge,di norme del decreto o delle disposizioni emanate alsensi di esso, l’UIC contesta gli addebiti all’interes-sato e, valutate le deduzioni presentate entro trentagiorni dalla contestazione, propone la cancellazionedall’elenco al Ministro dell’economia e delle finan-ze, che la dispone con provvedimento motivato. Lacancellazione non può essere disposta trascorsi di-ciotto mesi dalla notificazione dell’atto di contesta-zione.

2. La cancellazione dall’elenco è disposta dal-l’UIC, su istanza di parte, nel caso dì cessazione del-l’attività di agenzia in attività finanziaria ovverod’ufficio in caso di accertata inattività protrattasi peroltre un anno e nell’ipotesi prevista. nell’articolo 3,comma 4.

3 Il Ministro dell’economia e delle finanze, a se-guito della contestazione degli addebiti di cui alcomma 1, su proposta dell’UIC, può disporre la so-spensione cautelare dall’elenco per un . periodomassimo di sessanta giorni, salvo quanto previstodai commi 4 e 5.

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4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, suproposta dell’UIC e previa comunicazione dellaproposta stessa all’interessato, può disporre la so-spensione delle persone fisiche iscritte nell’elencoqualora sia emesso decreto di rinvio a giudizio peruno dei reati che, se accertato con sentenza irrevo-cabile, comporta la perdita dei requisiti di onorabi-lità, ovvero qualora sia stata applicata, con provve-dimento non , definitivo, una misura di prevenzioneal sensi, della legge 31, maggio 1965, n. 575 e suc-cessive modificazioni e integrazioni.La sospensione conserva la sua efficacia fino alladefinizione del giudizio.

5. La sospensione di cui al comma 4 cessa nel casoin cui sia emessa sentenza, anche se non passata ingiudicato, di non doversi procedere, di assoluzione odi annullamento della precedente condanna, ancor-ché con rinvio, ovvero nel caso di provvedimento direvoca della misura di prevenzione.

Art. 7. Disposizioni finali. 1. Ai sensi dell’articolo5, comma 3, del decreto legislativo 26 maggio 1907.n. 153, chiunque esercita professionalmente nei con-fronti del pubblico l’attività di agenzia in attività fi-nanziaria senza essere iscritto nell’elenco di cui al-l’articolo 3, comma 1, del decreto è punito con la re-clusione da sei mesi a quattro anni, e della multa dalire quattro milioni a lire venti milioni.

2. Le disposizioni contenute nel presente regola-mento non si applicano alle banche, alle imprese diinvestimento, alle società di gestione del risparmio,alle SICAV, alle Poste italiane S.p.a.

15.

D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56. Attuazionedella direttiva 2001/97/CE in materia diprevenzione dell’uso del sistema finanzia-rio a scopo di riciclaggio dei proventi da at-tività illecite (in S.O. alla G.U. 28 febbraio2004, n. 49).–––––––––––

L’art. 5-sexies D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 conv.,con modif., dalla L. 31 marzo 2005, n. 43 ha proro-gato al 15 gennaio 2008 l’entrata in vigore del pre-sente D.Lgs. n.56/2004 per le case da gioco sogget-te a controllo pubblico le quali, fino a tale data, ri-spetteranno il disposto dell’art. 3, paragrafo 6, del-la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giu-gno 1991 e succ. modif.

Art. 1. Definizioni. 1. Nel presente decreto legi-slativo l’espressione:

a) «autorità di vigilanza di settore» indica le au-torità preposte, ai sensi della normativa vigente, al-la vigilanza o al controllo dei soggetti indicati nel-l’articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera n);

b) «amministrazioni interessate» indica le auto-rità competenti al rilascio delle autorizzazioni o li-cenze, alla ricezione delle dichiarazioni di inizio atti-vità, ovvero alla tenuta di albi o registri dei soggettiindicati nell’articolo 2, comma 1, dalla lettera a) al-la lettera o), ovvero i consigli nazionali per i sogget-ti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere q) e r);

c) «UIC» indica l’Ufficio italiano dei cambi;d) «testo unico bancario» indica il decreto le-

gislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successivemodificazioni;

e) «testo unico dell’intermediazione finanziaria»indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

f) «legge antiriciclaggio» indica il decreto-legge3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successivemodificazioni.

Art. 2. Ambito di applicazione. 1. Gli obblighiindicati dall’articolo 3 si applicano:

a) alle banche;b) a Poste Italiane S.p.a.;c) agli istituti di moneta elettronica;d) alle società di intermediazione mobiliare

(SIM);e) alle società di gestione del risparmio (SGR);f) alle società di investimento a capitale variabi-

le (SICAV);g) alle imprese di assicurazione;h) agli agenti di cambio;i) alle società fiduciarie;l) alle società che svolgono il servizio di ri-

scossione dei tributi;m) agli intermediari finanziari iscritti nell’e-

lenco speciale previsto dall’articolo 107 del testounico bancario;

n) agli intermediari finanziari iscritti nell’elen-co generale previsto dall’articolo 106 del testo uni-co bancario;

o) ai soggetti operanti nel settore finanziarioiscritti nelle sezioni dell’elenco generale previstedagli articoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo uni-co bancario;

p) alle società di revisione iscritte nell’albo spe-ciale previsto dall’articolo 161 del testo unico del-l’intermediazione finanziaria;

q) ai soggetti che esercitano, ai sensi dell’artico-lo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 settembre1999, n. 374, le attività ivi indicate;

r) alle succursali italiane dei soggetti indicatialle lettere precedenti aventi sede legale in unoStato estero nonché le succursali italiane dellesocietà di gestione del risparmio armonizzate;

s) ai soggetti iscritti nell’albo dei ragionieri edei periti commerciali, nel registro dei revisoricontabili, nell’albo dei dottori commercialisti e nel-l’albo dei consulenti del lavoro;

s-bis) a ogni altro soggetto che rende i serviziforniti da revisori contabili, periti, consulenti ed al-

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tri soggetti che svolgono attività in materia di am-ministrazione, contabilità e tributi (1);

t) ai notai e agli avvocati quando, in nome o perconto di propri clienti, compiono qualsiasi opera-zione di natura finanziaria o immobiliare e quandoassistono i propri clienti nella progettazione o nellarealizzazione di operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beniimmobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari oaltri beni;

3) l’apertura o la gestione di conti bancari,libretti di deposito e conti di titoli;

4) l’organizzazione degli apporti necessari allacostituzione, alla gestione o all’amministrazione disocietà;

5) la costituzione, la gestione o l’ammini-strazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

2. Gli obblighi di segnalazione delle operazioni so-spette e le disposizioni contenute negli articoli 3, 3-bis e 10 della legge antiriciclaggio si applicano:

a) ai soggetti indicati nel comma 1;b) alle società di gestione accentrata di strumen-

ti finanziari;c) alle società di gestione dei mercati regolamen-

tati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestisco-no strutture per la negoziazione di strumenti finan-ziari e di fondi interbancari;

d) alle società di gestione dei servizi di liqui-dazione delle operazioni su strumenti finanziari;

e) alle società di gestione dei sistemi di com-pensazione e garanzia delle operazioni in strumentifinanziari;

f) agli uffici della pubblica amministrazione. 3. Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge

antiriciclaggio non si applicano ai soggetti indicatinell’articolo 2, comma 1, lettere s) e t), per le infor-mazioni che essi ricevono da un loro cliente o otten-gono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame del-la posizione giuridica del loro cliente o dell’espleta-mento dei compiti di difesa o di rappresentanza delmedesimo in un procedimento giudiziario o in rela-zione a tale procedimento, compresa la consulenzasull’eventualità di intentare o evitare un procedi-mento, ove tali informazioni siano ricevute o otte-nute prima, durante o dopo il procedimento stesso.–––––––––––

(1) Lettera inserita dall’art. 21, L. 25 gennaio2006, n. 29.

Art. 3. Obblighi di identificazione e di conser-vazione delle informazioni. 1. Gli obblighi previstinell’articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostituito dal-l’articolo. 30, comma 1, della legge 19 marzo 1990,n. 55, e poi dall’articolo 2, comma 1, della legge an-tiriciclaggio, anche con riguardo alle operazionifrazionate di cui al comma 2 del medesimo artico-

lo 13, si applicano ai soggetti indicati nell’articolo 2,comma 1.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze, senti-ti l’UIC, le competenti autorità di vigilanza di setto-re e le amministrazioni interessate, avendo riguardoalle peculiarità operative dei soggetti obbligati, al-l’esigenza di contenere gli oneri gravanti sui mede-simi e alla tenuta dell’archivio nell’ambito dei grup-pi, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro240 giorni dalla data di entrata in vigore del pre-sente decreto legislativo, il contenuto e le modalitàdi esecuzione degli obblighi di cui al presente arti-colo e le modalità di identificazione in caso di in-staurazione di rapporti o di effettuazione di opera-zioni a distanza.–––––––––––

Ai sensi del comma 2 del presente articolo sonostati emanati i decreti ministeriali 3 febbraio 2006,nn. 141, 142 e 143.

Art. 4. Abilitazione. 1. I soggetti indicati nel-l’articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera l),e le relative succursali italiane sono abilitati, nei li-miti delle proprie attività istituzionali, ad effettuarele operazioni di trasferimento previste dall’artico-lo 1 della legge antiriciclaggio.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, sen-tito l’UIC, determina con decreto le condizioni inpresenza delle quali gli enti indicati nell’articolo 2,comma 1, lettere m), n) e o) e le relative succursaliitaliane, possono essere abilitati dallo stesso Mini-stero dell’economia e delle finanze ad effettuare leoperazioni di trasferimento di cui al comma 1.

Art. 5. Collaborazione tra autorità. 1. In derogaall’obbligo del segreto d’ufficio, le autorità di vigi-lanza di settore collaborano, anche mediante scam-bio di informazioni, con l’UIC al fine di agevolarele rispettive funzioni.

2. In deroga all’obbligo del segreto d’ufficio,l’UIC può scambiare informazioni e collaborare conanaloghe autorità di altri Stati che perseguono lemedesime finalità, anche a seguito di protocollid’intesa.

3. Le amministrazioni interessate e gli organismilocali delle professioni interessate forniscono al-l’UIC le informazioni e le altre forme di collabora-zione richieste.

4. Le autorità di vigilanza di settore, le ammi-nistrazioni interessate e gli organismi locali delleprofessioni interessate informano l’UIC delle ipote-si di omissione delle segnalazioni di operazioni pre-viste dall’articolo 3 della legge antiriciclaggio, ri-levate nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 2.

Art. 6. Modifiche e abrogazioni di disposizionilegislative. 1 – 6. Omissis. (1)

7. Le autorità di vigilanza di settore, le ammini-strazioni interessate, l’UIC e la Guardia di finanzaaccertano, in relazione ai loro compiti di servizio e

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nei limiti delle loro attribuzioni, violazioni dellalegge antiriciclaggio e provvedono alla contesta-zione ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

8. Omissis. (1)9. L’articolo 4, comma 4, del decreto legislati-

vo 25 settembre 1999, n. 374, è sostituito dal se-guente: Omissis

10. Nel comma 2 dell’articolo 150 della legge 23dicembre 2000, n. 388, la parola: «intermediari» èsostituita dalla seguente: «soggetti».

11. Sono abrogati:a) gli articoli 3, comma 9; 4, commi 1 e 2; 5,

commi 2 e 3; 11 della legge antiriciclaggio;b) gli articoli 4, commi 1, 2, 7 e 8; 6, comma

3, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374;c) l’articolo 150, comma 3, della legge 23 di-

cembre 2000, n. 388.–––––––––––

(1) I commi da 1 a 6 nonché il comma 8, recanomodificazioni al D.L. 3 maggio 1991, n. 143.

Art. 7. Sanzioni amministrative. 1. I soggettiindicati nell’articolo 2 che, in relazione ai lorocompiti di servizio, e nei limiti delle loro attribu-zioni, hanno notizia di infrazioni alle disposizionidi cui all’articolo 1 della legge antiriciclaggio neriferiscono entro trenta giorni al Ministero dell’e-conomia e delle finanze per la contestazione e glialtri adempimenti previsti dall’articolo 14 dellalegge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di infra-zioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari,libretti al portatore o titoli similari, le segnalazio-ni devono essere effettuate dalla banca che li ac-cetta in versamento e da quella che ne effettua l’e-stinzione.

2. La violazione dell’obbligo di comunicazioneprevisto dal comma 1 è punita con una sanzione pe-cuniaria amministrativa dal 3 per cento al 30 percento dell’importo dell’operazione.

3. Per la violazione dell’obbligo di segnalazione dioperazioni sospette previsto dall’articolo 3 della leg-ge antiriciclaggio, i verbali di contestazione sonotrasmessi anche all’UIC che fornisce un parere alMinistero dell’economia e delle finanze;

4. I soggetti indicati nell’articolo 2 che violanogli obblighi informativi previsti dall’articolo 3,comma 4, della legge antiriciclaggio e dall’articolo8, comma 6, del presente decreto, gli obblighi di se-gnalazione di dati previsti nell’articolo 5, comma10, della legge antiriciclaggio, nell’articolo 5 com-ma 1, del decreto legislativo 25 settembre 1999, n.374, nonché nelle rispettive disposizioni di attuazio-ne, sono puniti con sanzione amministrativa pecu-niaria da Euro 500 a Euro 25.000.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato ri-spetto del provvedimento di sospensione adottato aisensi dell’articolo 3, comma 6, della legge antirici-claggio è punito con una sanzione amministrativapecuniaria da Euro 5.000 a Euro 200.000.

6. All’irrogazione delle sanzioni previste dai com-mi 2, 3, 4 e 5 provvede, con proprio decreto, il Mi-nistero dell’economia e delle finanze, udito il pare-re della Commissione prevista dall’articolo 32 deltesto unico delle norme di legge in materia valutaria,approvato con decreto del Presidente della Repub-blica 31 marzo 1988, n. 148. Si applicano le dispo-sizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, adesclusione di quelle contenute nell’articolo 16.

7. Ai fini della ripartizione delle somme riscosseper le sanzioni amministrative previste dalla leggeantiriciclaggio si applicano i criteri sanciti dalla leg-ge 7 febbraio 1951, n. 168.

Art. 8. Disposizioni transitorie e finali. 1. I sog-getti indicati nell’articolo 2 adottano adeguate proce-dure volte a prevenire e impedire la realizzazione dioperazioni di riciclaggio, in particolare istituendo mi-sure di controllo interno e assicurando un’adeguataformazione dei dipendenti e dei collaboratori.

2. Gli intermediari richiamati nella legge antirici-claggio rientrano tra i soggetti di cui all’articolo 2,commi 1 e 2.

3. Nell’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 15dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazio-ni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come sostitui-to dall’articolo 30, comma 1, della legge 19 marzo1990, n. 55, e poi dall’articolo 2, comma 1, della leg-ge antiriciclaggio, il riferimento ai soggetti in essoindicati è sostituito ai sensi dell’articolo 3, comma 1.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze, senti-ti l’UIC e le competenti amministrazioni interessa-te, al fine di assicurare omogeneità di comporta-menti, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro240 giorni dalla data di entrata in vigore del presen-te decreto legislativo, le norme per l’individuazionedelle operazioni di cui all’articolo 3 della legge an-tiriciclaggio da parte dei soggetti indicati nell’arti-colo 2, comma 1, lettere p), s), s-bis) e t) (1).

5. Gli obblighi previsti dall’articolo 2, comma 2, edall’articolo 3, comma 1, non si applicano ai sog-getti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere s) e t)fino alla data di entrata in vigore dei regolamentiprevisti dall’articolo 3, comma 2, e dall’articolo 8,comma 4.

6. L’UIC adotta disposizioni applicative sentite lecompetenti autorità di vigilanza di settore e le am-ministrazioni interessate. Per lo svolgimento di ap-profondimenti sul piano finanziario, l’UIC può ac-quisire dati, notizie e documenti presso i soggettiindicati nell’articolo 2.

7. L’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n689, si applica anche ai procedimenti amministrati-vi relativi alla violazione dell’articolo 1, commi 1 e2, della legge antiriciclaggio, il cui importo non siasuperiore a euro 250.000, per i quali, alla data di en-trata in vigore del presente decreto legislativo, nonsia ancora stato emesso il relativo decreto ovvero lostesso sia stato impugnato ai sensi dell’articolo 32

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del decreto del Presidente della Repubblica 31 mar-zo 1988, n. 148, ma non sia stata emessa sentenzapassata in giudicato. Tale facoltà potrà essere eser-citata entro 120 giorni dalla data di entrata in vigoredel presente decreto legislativo. È escluso da talefacoltà chi si è già avvalso del pagamento in misu-ra ridotta per altra violazione dell’articolo 1, com-mi 1 e 2, della legge antiriciclaggio, il cui atto dicontestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di con-testazione concernente l’illecito per cui si procede.

8. È fatta salva l’efficacia degli atti posti in essere,ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge anti-riciclaggio, prima della data di entrata in vigore delpresente decreto legislativo.

9. Le disposizioni emanate in attuazione di nor-me abrogate o sostituite continuano a essere appli-cate, in quanto compatibili, fino alla data di entratain vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dell’ar-ticolo 3, comma 2, dell’articolo 4, comma 2, e del-l’articolo 8, comma 4.

10. Dall’attuazione del presente decreto legislativonon devono derivare nuovi o maggiori oneri a cari-co del bilancio dello Stato.–––––––––––

(1) Comma così modificato dall’art. 21, L. 25 gen-naio 2006, n. 29.

Ai sensi del comma 8 del presente articolo sonostati emanati i decreti ministeriali 3 febbraio 2006,nn. 141 e 143.

16.

L. 17 agosto 2005, n. 166. Istituzione di un si-stema di prevenzione delle frodi sulle cartedi pagamento (G.U. 22 agosto 2005, n. 194).

Art. 1. Sistema di prevenzione. 1. È istituito pres-so il Ministero dell’economia e delle finanze un siste-ma di prevenzione, sul piano amministrativo, dellefrodi sulle carte di pagamento.

2. Con il termine “carte di pagamento” si intendonoquei documenti che si identificano con le carte di cre-dito e le carte di debito e con le altre carte definite nel-la normativa di attuazione.

3. Partecipano al sistema di prevenzione, sul pianoamministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento, lesocietà, le banche e gli intermediari finanziari cheemettono carte di pagamento e gestiscono reti com-merciali di accettazione di dette carte, di seguito de-nominati "società segnalanti", individuati nel decretodel Ministro dell’economia e delle finanze di cui al-l’articolo 7.

4. Le società segnalanti comunicano al Ministerodell’economia e delle finanze i dati e le informazioni

di cui agli articoli 2 e 3. I dati e le informazioni ali-mentano un apposito archivio informatizzato.

5. Titolare dell’archivio informatizzato e responsabi-le della sua gestione è l’Ufficio centrale antifrode deimezzi di pagamento del Ministero dell’economia edelle finanze che, nell’ambito del Dipartimento del te-soro, esercita funzioni di competenza statale in mate-ria di prevenzione, sul piano amministrativo, delle fro-di sui mezzi di pagamento, e che può designare ancheulteriori soggetti responsabili ai sensi dell’articolo 29del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

6. Il personale di cui all’articolo 9 del decreto-legge15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni,dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, può essere asse-gnato all’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di paga-mento.

7. Nell’ambito del sistema di prevenzione opera,senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Sta-to, un gruppo di lavoro, con funzioni consultive, per latrattazione delle problematiche di settore. 8. Il sistemadi prevenzione di cui alla presente legge si informa aiprincipi e alla disciplina previsti dall’ordinamento co-munitario.

Art. 2. Dati che alimentano l’archivio informatiz-zato. 1. L’archivio informatizzato è alimentato da:

a) dati identificativi dei punti vendita e dei legalirappresentanti degli esercizi commerciali nei cui con-fronti è stato esercitato il diritto di revoca della con-venzione che regola la negoziazione delle carte di pa-gamento per motivi di sicurezza o per condotte frau-dolente denunciate all’autorità giudiziaria;

b) dati identificativi degli eventuali contratti di rin-novo della convenzione stipulati con gli esercenti dicui alla lettera a);

c) dati identificativi delle transazioni non ricono-sciute dai titolari delle carte di pagamento ovvero da-gli stessi denunciate all’autorità giudiziaria;

d) dati identificativi relativi agli sportelli automaticifraudolentemente manomessi.

Art. 3. Informazioni relative al rischio di frodeche alimentano l’archivio informatizzato. 1. Lesingole società segnalanti comunicano altresì, pre-via notifica al titolare dell’archivio, le informazionirelative ai punti vendita e alle transazioni che confi-gurano un rischio di frode. Tali informazioni sonoconservate nell’archivio per il tempo necessario allepredette società ad accertare l’effettiva sussistenzadel rischio di frode.

2. Decorso il periodo di cui al comma 1, è fatto ob-bligo alla società segnalante di comunicare al titola-re dell’archivio l’esito del monitoraggio.

3. I risultati di specifico interesse, corredati dei ne-cessari elementi conoscitivi, sono comunicati altre-sì, anche di iniziativa, secondo le modalità stabilitedal decreto di cui all’articolo 7, agli uffici del Di-partimento della pubblica sicurezza del Ministerodell’interno competenti in materia di analisi dei fe-

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nomeni criminali e di cooperazione, anche interna-zionale, di polizia, finalizzata alla prevenzione e re-pressione dei reati commessi mediante carte di cre-dito o altri mezzi di pagamento.

Art. 4. Accesso all’archivio informatizzato daparte delle società segnalanti. 1. Relativamente aidati di cui all’articolo 2, le società segnalanti hannoaccesso all’archivio informatizzato per l’iscrizionedei dati di loro competenza e per la consultazione diquelli forniti dalle altre società.

2. Relativamente alle informazioni di cui all’arti-colo 3 e fermo restando l’obbligo di notifica di cuial comma 1 dello stesso articolo 3, le società segna-lanti hanno accesso all’archivio informatizzato perl’immissione delle informazioni di loro competenza.L’accesso alla consultazione delle informazioni for-nite dalle altre società può essere autorizzato di vol-ta in volta dal titolare dell’archivio alle società chene fanno espressa richiesta.

Art. 5. Scambio di dati con la Banca d’Italia. 1.L’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamentopuò richiedere alla Banca d’Italia l’accesso all’ar-chivio di cui all’articolo 10-bis della legge 15 di-cembre 1990, n. 386, introdotto dall’articolo 36 deldecreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, per laconsultazione dei dati sulle carte di pagamento ru-bate o smarrite.

2. La Banca d’Italia, nell’esercizio della funzioneprevista dall’articolo 146 del testo unico di cui al de-creto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può ri-chiedere all’Ufficio di cui al comma 1 aggregazionifra i dati contenuti nell’archivio informatizzato dicui all’articolo 1, comma 4.

Art. 6. Disposizioni finanziarie. 1. Per la realiz-zazione dell’archivio informatizzato di cui all’arti-colo 1, comma 4, è autorizzata la spesa di 260.000euro per l’anno 2005 e di 70.000 euro per ciascunodegli anni 2006 e 2007. Al relativo onere si prov-vede mediante corrispondente riduzione dello stan-ziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale2005-2007, nell’ambito dell’unità previsionale dibase di conto capitale "Fondo speciale" dello statodi previsione del Ministero dell’economia e dellefinanze per l’anno 2005, allo scopo parzialmenteutilizzando l’accantonamento relativo al medesimoMinistero.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è au-torizzato ad apportare, con propri decreti, le occor-renti variazioni di bilancio.

Art. 7. Termini, modalità e condizioni per la ge-stione del sistema di prevenzione. 1. Con appositodecreto del Ministro dell’economia e delle finanze,da adottare, entro due mesi dalla data di entrata invigore della presente legge, di concerto con i Mini-stri dell’interno, della giustizia, delle attività produt-tive, per l’innovazione e le tecnologie, e previo esa-

me congiunto con la Banca d’Italia, sono precisatele competenze e l’organizzazione dell’Ufficio cen-trale antifrode dei mezzi di pagamento, sono stabili-ti i criteri di individuazione delle società segnalantie sono specificate le singole voci da comunicare a ti-tolo di dati di cui all’articolo 2 e di informazioni dicui all’articolo 3.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 so-no stabilite le modalità relative all’accesso ai dati ealle informazioni in possesso dell’Ufficio centraleantifrode dei mezzi di pagamento da parte del Di-partimento della pubblica sicurezza del Ministerodell’interno per l’esercizio delle funzioni di cui agliarticoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121,nonché da parte degli uffici competenti delle Forzedi polizia di cui all’articolo 16, primo comma, dellastessa legge.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono in-dividuati e fissati i termini e le modalità secondo cuii dati e le informazioni ivi previsti devono essere co-municati e gestiti. Sono inoltre definiti i parametriche configurano il rischio di frode di cui all’articolo3, gli obblighi delle società segnalanti e la strutturadell’archivio informatizzato, la composizione e leregole di funzionamento del gruppo di lavoro di cuiall’articolo 1, comma 7, i livelli di accesso all’archi-vio informatizzato e le modalità di consultazione deidati e delle informazioni ivi contenuti, nonché glieventuali costi del servizio.

4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì lemodalità di attuazione dello scambio dei dati tral’Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamentoe la Banca d’Italia ai fini di cui all’articolo 5.

5. Per il personale eventualmente assegnato ai sen-si del comma 6 dell’articolo 1 sono organizzati cor-si di formazione, nell’ambito dell’ordinaria pro-grammazione dei percorsi formativi, secondo le mo-dalità stabilite nel decreto di cui al comma 1 senzaoneri aggiuntivi per lo Stato.

6. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degliutenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, può ri-chiedere, in qualsiasi momento, di essere ascoltatodal gruppo di lavoro di cui all’articolo 1, comma 7,in ordine all’applicazione della presente legge.

Art. 8. Modifica all’articolo 24 del decreto legi-slativo 30 luglio 1999, n. 300. 1. All’articolo 24,comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo leparole: “diversi dalla moneta” sono inserite le se-guenti: “nonché sugli strumenti attraverso i qualiviene erogato il credito al consumo”.

Art. 9. Entrata in vigore. 1. La presente legge en-tra in vigore il giorno successivo a quello della suapubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 3 si applicanodecorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigoredel decreto di cui all’articolo 7, comma 1.

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17.

Direttiva 26 ottobre 2005. Direttiva2005/60/CE del Parlamento Europeo e delConsiglio relativa alla prevenzione dell’usodel sistema finanziario a scopo di riciclaggiodei proventi di attività criminose e di finan-ziamento del terrorismo (G.U. dell’U.E. 25novembre 2005, L 309).

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSI-GLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, prima e ter-za frase, e l’articolo 95,

vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale

europeo, visto il parere della Banca centrale europea, deliberando secondo la procedura di cui all’artico-

lo 251 del trattato, considerando quanto segue: (1) Flussi ingenti di denaro proveniente da attività

criminose possono danneggiare la stabilità e la re-putazione del settore finanziario e minacciare ilmercato unico; il terrorismo scuote le fondamentastesse della nostra società. Oltre ad affrontare il pro-blema con gli strumenti di diritto penale, si possonoottenere risultati con un impegno di prevenzione alivello del sistema finanziario.

(2) La solidità, l’integrità e la stabilità degli enticreditizi e finanziari, nonché la fiducia nel sistemafinanziario nel suo complesso, potrebbero esseregravemente compromesse dagli sforzi compiuti daicriminali e dai loro complici per mascherare l’origi-ne dei proventi di attività criminose o per incanala-re fondi di origine lecita o illecita a scopo di finan-ziamento del terrorismo. Per evitare che gli Statimembri adottino misure incompatibili con il funzio-namento del mercato interno e con le regole delloStato di diritto e dell’ordine pubblico comunitarioper proteggere i loro sistemi finanziari, è necessariaun’azione comunitaria in questo ambito.

(3) Qualora non si adottino misure di coordina-mento a livello comunitario, i soggetti che riciclanodenaro e i soggetti che finanziano il terrorismo po-trebbero tentare di approfittare della libertà dei mo-vimenti di capitale e della libertà di prestare servizifinanziari, che il mercato finanziario integrato com-porta, per esercitare più agevolmente le proprie atti-vità criminose.

(4) Per rispondere a queste preoccupazioni in ma-teria di riciclaggio di denaro è stata adottata la diret-tiva 91/308/CEE [1]del Consiglio, del 10 giugno1991, relativa alla prevenzione dell’uso del sistemafinanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di at-tività illecite. Conformemente alle sue disposizioni,

ogni Stato membro è tenuto a proibire il riciclaggiodei proventi di attività criminose e ad imporre al set-tore finanziario, compresi gli enti creditizi edun’ampia gamma di altri enti finanziari, di identifi-care i propri clienti, di conservare le opportune regi-strazioni, di organizzare programmi interni di for-mazione del personale e di prevenzione del riciclag-gio e di segnalare ogni indizio di riciclaggio alle au-torità competenti.

(5) Il riciclaggio dei proventi di attività criminosee il finanziamento del terrorismo avvengono soven-te a livello internazionale. Misure adottate esclusi-vamente a livello nazionale o anche comunitario,senza coordinamento né cooperazione internaziona-li, avrebbero effetti molto limitati. Di conseguenza,le misure adottate in materia dalla Comunità do-vrebbero essere coerenti con le altre iniziative intra-prese in altre sedi internazionali. In particolare, laComunità dovrebbe continuare a tenere conto delleraccomandazioni del gruppo d’azione finanziaria in-ternazionale (in seguito denominato “GAFI”), che èil principale organismo internazionale per la lottacontro il riciclaggio e contro il finanziamento delterrorismo. Dato che le raccomandazioni del GAFIsono state notevolmente riviste e ampliate nel 2003,occorrerebbe allineare la presente direttiva a talinuovi standard internazionali.

(6) L’accordo generale sul commercio dei servizi(GATS) consente ai suoi membri di adottare i prov-vedimenti necessari per proteggere la morale pub-blica e prevenire le frodi e di prendere misure per ra-gioni prudenziali, tra l’altro per garantire la stabilitàe l’integrità del sistema finanziario.

(7) Sebbene la definizione di riciclaggio fosse ini-zialmente ristretta ai proventi dei reati connessi aglistupefacenti, negli anni più recenti è emersa la ten-denza ad una definizione molto più ampia, fondatasu una gamma più vasta di reati-base. L’ampliamen-to della gamma dei reati-base agevola la segnalazio-ne delle operazioni sospette e la cooperazione inter-nazionale in questo settore. Pertanto è opportuno al-lineare la definizione di "reato grave" a quella con-tenuta nella decisione quadro 2001/500/GAI delConsiglio, del 26 giugno 2001, concernente il rici-claggio di denaro, l’individuazione, il rintraccia-mento, il congelamento o sequestro e la confisca de-gli strumenti e dei proventi di reato.

(8) Inoltre, il fatto di sfruttare il sistema finanzia-rio per trasferire fondi di provenienza criminosa oanche denaro pulito a scopo di finanziamento delterrorismo minaccia chiaramente l’integrità, il fun-zionamento regolare, la reputazione e la stabilità ditale sistema. Di conseguenza, è opportuno che lemisure preventive previste dalla presente direttivacoprano non soltanto la manipolazione di fondi diprovenienza criminosa, ma anche la raccolta di be-ni o di denaro pulito a scopo di finanziamento delterrorismo.

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(9) Pur imponendo un obbligo di identificazionedel cliente, la direttiva 91/308/CEE conteneva relati-vamente poche indicazioni quanto alle procedure daapplicare a tal fine. Considerando l’importanza de-terminante di questo aspetto della prevenzione del ri-ciclaggio e del finanziamento del terrorismo, è op-portuno introdurre disposizioni più specifiche e det-tagliate sull’identificazione e la verifica dell’identitàdel cliente e dell’eventuale titolare effettivo, inconformità ai nuovi standard internazionali. Di con-seguenza è indispensabile una definizione precisa di“titolare effettivo”. Nei casi in cui i singoli benefi-ciari di un’entità giuridica quale una fondazione o diun istituto giuridico quale un trust debbano ancoraessere determinati e sia pertanto impossibile identifi-care un singolo quale titolare effettivo, sarebbe suffi-ciente identificare la categoria di persone intese qua-li beneficiarie della fondazione o del trust. Questaprescrizione non comporterebbe l’identificazione deisingoli all’interno di tale categoria di persone.

(10) Gli enti e le persone soggette alla presente di-rettiva dovrebbero, in conformità con la presente di-rettiva, identificare e verificare l’identità del titolareeffettivo. Per soddisfare questo requisito, spettereb-be a questi enti e persone decidere se far ricorso a re-gistri disponibili al pubblico contenenti informazio-ni sui titolari effettivi, chiedere ai loro clienti i datipertinenti ovvero ottenere le informazioni in altromodo, tenendo presente che la portata di tali obbli-ghi di adeguata verifica della clientela si riferisce alrischio del riciclaggio dei proventi da attività crimi-nose e di finanziamento del terrorismo, che dipendedal tipo di cliente, dal rapporto d’affari, dal prodot-to o dalla transazione.

(11) I contratti di credito nell’ambito dei quali ilconto di credito serve esclusivamente a liquidare ilprestito e il rimborso del prestito viene effettuato apartire da un conto che è stato aperto a nome delcliente con un ente creditizio soggetto alla presentedirettiva, a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lette-re a), b) e c), dovrebbero essere generalmente consi-derati come esempio di un tipo di transazione menorischiosa.

(12) Nella misura in cui esercita un controllo si-gnificativo sull’uso dei beni, il soggetto che conferi-sce beni ad un’entità giuridica o ad un istituto giuri-dico dovrebbe essere identificato come titolare ef-fettivo.

(13) I rapporti fiduciari sono ampiamente utilizza-ti nei prodotti commerciali come una caratteristicainternazionalmente riconosciuta dei mercati all’in-grosso dei servizi finanziari sottoposti a una super-visione globale. L’obbligo di identificare il titolareeffettivo non deriva dalla mera esistenza di un rap-porto fiduciario nel caso particolare.

(14) La presente direttiva si dovrebbe applicareanche alle attività degli enti e delle persone soggettialla presente direttiva esercitate su Internet.

(15) Dato che l’intensificazione dei controlli nelsettore finanziario ha indotto i soggetti che riciclanodenaro e i soggetti che finanziano il terrorismo asperimentare metodi alternativi al fine di occultarel’origine dei proventi di attività criminose e che sif-fatti canali possono essere impiegati per il finanzia-mento del terrorismo, gli obblighi in materia di lot-ta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismodovrebbero essere estesi agli intermediari assicurati-vi del ramo vita e ai prestatori di servizi relativi asocietà e trust.

(16) I soggetti che già ricadono sotto la responsa-bilità legale di un’impresa di assicurazione e che,pertanto, rientrano già nell’ambito di applicazionedella presente direttiva non dovrebbero essere com-presi nella categoria degli intermediari assicurativi.

(17) Il fatto che un soggetto eserciti la funzione didirigente o di amministratore di una società non è diper sé sufficiente a far diventare tale soggetto pre-statore di servizi relativi a società e trust. Pertanto ladefinizione abbraccia soltanto coloro che esercitanola funzione di dirigente o di amministratore per con-to di terzi e a titolo professionale.

(18) Il ricorso ad operazioni in contanti di importoelevato si è ripetutamente dimostrato estremamentesuscettibile ad essere utilizzato a fini di riciclaggio edi finanziamento del terrorismo. Pertanto, negli Sta-ti membri che permettono pagamenti in contanti su-periori alla soglia fissata, tutte le persone fisiche ogiuridiche che negoziano beni a titolo professionaledovrebbero rientrare nell’ambito di applicazionedella presente direttiva quando accettano pagamentiin contanti. I commercianti di oggetti di valore ele-vato quali pietre o metalli preziosi o opere d’arte ele case d’asta rientrano comunque nell’ambito di ap-plicazione della presente direttiva nella misura incui vengono loro effettuati pagamenti in contanti perun importo pari o superiore a 15 000 EUR. Per assi-curare un controllo efficace dell’ottemperanza allapresente direttiva da parte di questo gruppo poten-zialmente esteso di persone ed enti, gli Stati membripossono incentrare l’attività di controllo in partico-lare sulle persone fisiche e giuridiche, che negozia-no beni, esposte ad un rischio relativamente elevatodi riciclaggio o di finanziamento del terrorismo se-condo il principio della vigilanza basata sul rischio.Considerato che le situazioni differiscono nei variStati membri, questi ultimi possono decidere diadottare disposizioni più rigorose per fronteggiareadeguatamente il rischio che comportano i paga-menti in contanti di importo elevato.

(19) La direttiva 91/308/CEE ha incluso i notai ealtri liberi professionisti legali nell’ambito di appli-cazione del regime comunitario antiriciclaggio; lapresente direttiva non dovrebbe apportare variazionisotto questo profilo; i predetti professionisti legali,quali definiti dagli Stati membri, sono soggetti alledisposizioni della presente direttiva quando parteci-

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pano ad operazioni di natura finanziaria o societaria,inclusa la consulenza tributaria, per le quali è parti-colarmente elevato il rischio che i servizi di tali pro-fessionisti legali vengano utilizzati a scopo di rici-claggio dei proventi di attività criminose o a scopodi finanziamento del terrorismo.

(20) Quando i liberi professionisti che fornisconoconsulenza legale, purché siano legalmente ricono-sciuti e controllati come ad esempio gli avvocati,esaminano la posizione giuridica di un cliente o rap-presentano un cliente in un procedimento giudizia-rio, non sarebbe appropriato che per quanto riguar-da tali attività la presente direttiva imponesse lorol’obbligo di segnalare eventuali operazioni sospettedi riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. De-ve sussistere l’esenzione da qualsiasi obbligo di co-municare le informazioni ottenute prima, durante odopo il procedimento giudiziario o nel corso dell’e-same della posizione giuridica di un cliente. Di con-seguenza, è necessario che la consulenza legale siasoggetta al vincolo del segreto professionale a menoche il consulente legale partecipi alle attività di rici-claggio o di finanziamento del terrorismo, la consu-lenza sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanzia-mento del terrorismo o l’avvocato sia a conoscenzache il cliente chiede la consulenza a scopo di rici-claggio o di finanziamento del terrorismo.

(21) I servizi direttamente comparabili dovrebberoessere trattati allo stesso modo quando vengono for-niti da un professionista soggetto alla presente diretti-va. Al fine di preservare i diritti sanciti dalla Conven-zione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uo-mo e delle libertà fondamentali e dal trattato sull’U-nione europea, nel caso dei revisori dei conti, conta-bili esterni e consulenti tributari che, in alcuni Statimembri, possono difendere o rappresentare un clien-te nell’ambito di procedimenti giudiziari o accertarela posizione giuridica di un cliente, le informazioniche questi ottengono nell’espletamento di tali compi-ti non dovrebbero essere soggette all’obbligo di se-gnalazione a norma della presente direttiva.

(22) Occorre riconoscere che il rischio di riciclag-gio e di finanziamento del terrorismo non è semprelo stesso in ogni caso. Secondo un approccio basatosul rischio, è opportuno introdurre nella normativacomunitaria il principio secondo il quale in determi-nati casi si applicano obblighi semplificati di ade-guata verifica della clientela.

(23) È opportuno che la deroga riguardante l’iden-tificazione dei titolari effettivi di conti collettivi ge-stiti da notai o altri liberi professionisti legali lasciimpregiudicati gli obblighi che incombono a dettinotai o altri liberi professionisti legali in conformitàdella presente direttiva. Tali obblighi comprendonola necessità che gli stessi notai o gli altri liberi pro-fessionisti legali identifichino i titolari effettivi deiconti collettivi da essi gestiti.

(24) Analogamente, la normativa comunitaria do-

vrebbe riconoscere che alcune situazioni comporta-no un maggiore rischio di riciclaggio o di finanzia-mento del terrorismo. Fermo restando che è indi-spensabile stabilire l’identità ed il profilo economi-co di tutti i clienti, esistono casi nei quali sono ne-cessarie procedure d’identificazione e di verificadell’identità dei clienti particolarmente rigorose.

(25) Ciò vale in particolare per i rapporti d’affaricon persone che ricoprono o che hanno ricoperto ca-riche pubbliche importanti, specie nei paesi in cui lacorruzione è fenomeno diffuso. Tali rapporti possonoesporre il settore finanziario a notevoli rischi di re-putazione e/o legali. Gli sforzi condotti sul piano in-ternazionale per combattere la corruzione giustifica-no inoltre che si presti particolare attenzione a tali ca-si e che si applichino tutti i normali obblighi di ade-guata verifica della clientela nei confronti delle per-sone politicamente esposte a livello nazionale o ob-blighi rafforzati di adeguata verifica della clientelanei confronti delle persone politicamente esposte re-sidenti in un altro Stato membro o in un paese terzo.

(26) Ottenere l’autorizzazione dei massimi diri-genti per avviare un rapporto d’affari non dovrebbeimplicare di ottenere l’autorizzazione del consigliod’amministrazione ma del livello gerarchico imme-diatamente superiore alla persona che chiede l’auto-rizzazione.

(27) Per evitare il ripetersi delle procedure d’iden-tificazione dei clienti, che sarebbe fonte di ritardi edi inefficienze nelle transazioni, è opportuno con-sentire che vengano accettati clienti la cui identifi-cazione sia già stata realizzata altrove, fatte salvegaranzie adeguate. Nei casi in cui l’ente o la perso-na cui si applica la presente direttiva ricorre a terzi,la responsabilità finale per la procedura di adeguataverifica della clientela spetta all’ente o alla personache ha accettato il cliente. I terzi dovrebbero mante-nere inoltre la propria responsabilità in relazione atutte le prescrizioni della presente direttiva, compre-so l’obbligo di segnalare le operazioni sospette e diconservare i documenti, nella misura in cui hannocon il cliente un rapporto che rientra nell’ambito diapplicazione della presente direttiva.

(28) In caso di relazioni d’agenzia o di assegna-zione esterna di lavoro su base contrattuale fra entio persone soggetti alla presente direttiva e personefisiche o giuridiche esterne che non rientrano nel-l’ambito di applicazione della stessa, qualunque ob-bligo volto a evitare il riciclaggio di denaro e il fi-nanziamento del terrorismo per tali agenti o fornito-ri esterni quale parte degli enti o persone soggetti al-la presente direttiva può derivare unicamente dalcontratto, e non dalla presente direttiva. La respon-sabilità relativa all’ottemperanza della presente di-rettiva dovrebbe incombere all’ente o alla personache rientra nel suo ambito di applicazione.

(29) Le operazioni sospette dovrebbero essere se-gnalate all’unità di informazione finanziaria (UIF)

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che funge da centro nazionale per ricevere, analiz-zare e comunicare alle autorità competenti le segna-lazioni di operazioni sospette ed altre informazioniche riguardano casi potenziali di riciclaggio o finan-ziamento del terrorismo. Ciò non dovrebbe obbliga-re gli Stati membri a modificare i loro attuali siste-mi di segnalazione se la segnalazione è fatta tramiteil pubblico ministero o altre autorità delle forze del-l’ordine e se le informazioni sono trasmesse pronta-mente e non filtrate alle UIF, consentendo loro disvolgere correttamente la loro attività, tra cui lacooperazione internazionale con altre UIF.

(30) In deroga al divieto generale di eseguire ope-razioni sospette, gli enti e le persone soggetti allapresente direttiva possono eseguire operazioni so-spette prima di informare le autorità competentiqualora l’astensione dall’esecuzione non sia possibi-le o possa impedire il perseguimento dei beneficiaridi un’operazione sospetta di riciclaggio o di finan-ziamento del terrorismo. Questo, tuttavia, non do-vrebbe pregiudicare gli obblighi internazionali ac-cettati dagli Stati membri di congelare senza indugioi fondi o altri beni dei terroristi, delle organizzazio-ni terroristiche o di coloro che finanziano il terrori-smo, conformemente alle pertinenti risoluzioni delConsiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

(31) Qualora decida di ricorrere alle deroghe di cuiall’articolo 23, paragrafo 2, uno Stato membro puòconsentire o richiedere all’organismo di autoregola-mentazione che rappresenta le persone ivi contem-plate di non trasmettere all’UIF qualsiasi informa-zione ottenuta da tali persone nei casi previsti da ta-le articolo.

(32) Numerosi dipendenti che hanno segnalato iloro sospetti di riciclaggio sono stati vittime di mi-nacce o di atti ostili. Benché la presente direttivanon possa interferire con le procedure giudiziariedegli Stati membri, si tratta di una questione crucia-le per l’efficacia del regime antiriciclaggio e di re-pressione del finanziamento del terrorismo. Gli Sta-ti membri dovrebbero essere coscienti di tale pro-blema e compiere ogni sforzo per proteggere i di-pendenti da tali minacce o atti ostili.

(33) La comunicazione di informazioni di cui al-l’articolo 28 dovrebbe essere in conformità con lenorme sul trasferimento dei dati personali a paesiterzi di cui alla direttiva 95/46/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relati-va alla tutela delle persone fisiche con riguardo altrattamento dei dati personali, nonché alla libera cir-colazione di tali dati. Inoltre, l’articolo 28 non puòinterferire con la legislazione nazionale sulla prote-zione dei dati personali e sul segreto professionale.

(34) Coloro che si limitano a convertire documen-ti cartacei in dati elettronici e operano in base a uncontratto stipulato con un istituto di credito o finan-ziario non rientrano nell’ambito di applicazione del-la presente direttiva, né vi rientrano le persone fisi-

che o giuridiche che forniscano a un istituto di cre-dito o finanziario unicamente un messaggio o un al-tro sistema di supporto per la trasmissione di fondiovvero un sistema di compensazione e regolamento.

(35) Il riciclaggio ed il finanziamento del terrori-smo sono problemi di portata internazionale e oc-correrebbe pertanto combatterli su scala mondiale.Se gli enti creditizi e finanziari della Comunità han-no succursali e controllate in paesi terzi la cui legi-slazione in materia è carente, è opportuno applicareanche in tali succursali o controllate lo standard co-munitario o avvertire le autorità competenti del loroStato membro d’origine qualora ciò sia impossibile,onde evitare l’applicazione di standard molto diver-si nell’ambito di uno stesso ente o gruppo di enti.

(36) Gli enti creditizi e finanziari dovrebbero esse-re in grado di rispondere rapidamente alle richiested’informazione riguardanti gli eventuali rapportid’affari intrattenuti con determinate persone. Alloscopo di identificare tali rapporti d’affari, per poterfornire tali informazioni velocemente, gli enti credi-tizi e finanziari dovrebbero essere dotati di sistemiefficaci proporzionati alla dimensione e alla naturadegli affari. In particolare, per gli enti creditizi e glienti finanziari di grandi dimensioni sarebbe oppor-tuna la disponibilità di sistemi elettronici. La pre-sente disposizione è di particolare importanza nelcontesto delle procedure che conducono a misurequali il congelamento o il sequestro dei beni, com-presi i beni delle organizzazioni terroristiche, inconformità con la legislazione nazionale o comuni-taria relativa alla lotta al terrorismo.

(37) La presente direttiva introduce norme detta-gliate in materia di obblighi di adeguata verifica del-la clientela, incluse misure rafforzate della stessa incaso di clientela o rapporti d’affari ad alto rischio,come procedure appropriate per determinare se unapersona sia politicamente esposta, nonché taluni re-quisiti supplementari più dettagliati, come l’esisten-za di strategie e procedure volte a garantire l’osser-vanza delle pertinenti disposizioni. Tutti questi re-quisiti devono essere soddisfatti da ciascuno deglienti e delle persone soggetti alla presente direttiva,mentre gli Stati membri dovrebbero adeguare l’ap-plicazione dettagliata delle disposizioni alle peculia-rità delle varie professioni e alle differenze in scalae dimensione degli enti e delle persone soggetti allapresente direttiva.

(38) Per mantenere l’impegno degli enti e degli al-tri operatori soggetti alla normativa comunitaria inquesto settore, si dovrebbe, per quanto possibile, as-sicurare loro un riscontro sull’utilità delle segnala-zioni fatte e sul seguito loro dato. A tal fine e per po-ter verificare l’efficacia dei loro sistemi di lotta al ri-ciclaggio e al finanziamento del terrorismo, gli Sta-ti membri dovrebbero continuare a tenere statistichein materia e dovrebbero provvedere al loro miglio-ramento.

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(39) All’atto della registrazione o dell’autorizza-zione di un ufficio di cambio, di un prestatore di ser-vizi relativi a società e trust o di una casa da gioco alivello nazionale, le autorità competenti dovrebberoassicurarsi che le persone che dirigono o dirigeran-no effettivamente l’attività di tali soggetti e i loro ti-tolari effettivi siano persone dotate di competenzaed onorabilità. I criteri per determinare se una per-sona abbia o meno la necessaria competenza ed ono-rabilità dovrebbero essere stabiliti in conformità conil diritto interno. È opportuno che tali criteri rifletta-no almeno la necessità di tutelare tali soggetti dal-l’essere sfruttati dai loro direttori o titolari economi-ci per scopi criminosi.

(40) Tenendo conto del carattere internazionale delriciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sidovrebbero incoraggiare al massimo il coordina-mento e la cooperazione tra le UIF previsti nella de-cisione 2000/642/GAI del Consiglio, del 17 ottobre2000, concernente le modalità di cooperazione tra leUIF degli Stati membri per quanto riguarda loscambio di informazioni, inclusa l’istituzione di unarete delle UIF dell’Unione europea. A tal fine laCommissione dovrebbe prestare l’assistenza neces-saria per facilitare tale coordinamento, compresal’assistenza finanziaria.

(41) L’importanza di combattere il riciclaggio ed ilfinanziamento del terrorismo dovrebbe indurre gliStati membri a prevedere nel diritto nazionale san-zioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso diviolazione delle disposizioni nazionali adottate inattuazione della presente direttiva. È opportuno pre-vedere sanzioni per le persone fisiche e giuridiche.Dato che le persone giuridiche sono spesso coinvol-te in operazioni complesse di riciclaggio o di finan-ziamento del terrorismo, le sanzioni dovrebbero es-sere altresì calibrate in modo da tenere conto del-l’attività svolta da persone giuridiche.

(42) Le persone fisiche che esercitano le attività dicui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) eb) nella struttura di una persona giuridica, ma su ba-se indipendente, dovrebbero restare indipendente-mente responsabili dell’ottemperanza delle disposi-zioni della presente direttiva, ad eccezione delle di-sposizioni di cui all’articolo 35.

(43) Può rendersi necessario un chiarimento degliaspetti tecnici delle norme stabilite dalla presentedirettiva per garantire un’efficace e sufficiente-mente coerente applicazione della presente diretti-va, tenendo conto dei vari strumenti finanziari,professioni e rischi nei vari Stati membri e deglisviluppi tecnici nella lotta contro il riciclaggio deiproventi di attività criminose e il finanziamento delterrorismo. La Commissione dovrebbe essere quin-di abilitata ad adottare misure di attuazione, comead esempio taluni criteri per l’identificazione di si-tuazioni a basso ed elevato rischio rispetto allequali obblighi semplificati di adeguata verifica del-

la clientela potrebbero essere sufficienti o possanoessere più opportuni obblighi rafforzati di adegua-ta verifica della clientela, purché non modifichinogli elementi essenziali della presente direttiva e laCommissione agisca in conformità con i principi inessa stabiliti, previa consultazione del comitato inmateria di prevenzione del riciclaggio dei proventida attività criminose e del finanziamento del terro-rismo.

(44) Le misure necessarie per l’attuazione dellapresente direttiva sono adottate secondo la decisione1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, re-cante modalità per l’esercizio delle competenze diesecuzione conferite alla Commissione. A tal fineoccorre istituire un nuovo comitato in materia diprevenzione del riciclaggio dei proventi da attivitàcriminose e del finanziamento del terrorismo che so-stituisce il comitato di contatto istituito dalla diretti-va 91/308/CEE.

(45) Data la necessità di apportare modifiche mol-to consistenti alla direttiva 91/308/CEE, ragioni dichiarezza ne impongono l’abrogazione.

(46) Poiché l’obiettivo della presente direttiva, va-le a dire la prevenzione dell’uso del sistema finan-ziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivitàcriminose e di finanziamento del terrorismo, nonpuò essere realizzato in misura sufficiente dagli Sta-ti membri e può dunque, a causa delle dimensioni edegli effetti dell’azione proposta, essere realizzatomeglio a livello comunitario, la Comunità può inter-venire in base al principio di sussidiarietà sancito al-l’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limi-ta a quanto è necessario per conseguire tale obietti-vo in ottemperanza al principio di proporzionalitàenunciato nello stesso articolo.

(47) Nell’esercizio dei suoi poteri di esecuzione anorma della presente direttiva, la Commissione do-vrebbe osservare i seguenti principi: l’esigenza dielevati livelli di trasparenza e di consultazione congli enti e le persone soggetti alla presente direttivae con il Parlamento europeo ed il Consiglio; l’esi-genza di assicurare che le autorità competenti sia-no in grado di assicurare l’applicazione coerentedelle norme; in ogni misura di attuazione, l’equili-bro a lungo termine dei costi e dei benefici per glienti e le persone soggetti alla presente direttiva;l’esigenza di rispettare la necessaria flessibilitànell’applicazione delle misure di attuazioneconformemente ad un approccio basato sulla valu-tazione del rischio esistente; l’esigenza di assicura-re la coerenza con le altre norme comunitarie rela-tive al settore in questione; l’esigenza di protegge-re la Comunità, gli Stati membri e i loro cittadinidalle conseguenze del riciclaggio e del finanzia-mento del terrorismo.

(48) La presente direttiva rispetta i diritti fonda-mentali e osserva i principi riconosciuti in particola-re dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione

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europea. Nessuna disposizione della presente diret-tiva dovrebbe essere interpretata o applicata in mo-do incompatibile con la Convenzione europea deidiritti dell’uomo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTI-VA:

CAPO I

OGGETTO, AMBITO D’APPLICAZIONE EDEFINIZIONI

Articolo 11. Gli Stati membri assicurano che il riciclaggio

dei proventi di attività criminose e il finanziamentodel terrorismo siano vietati.

2. Ai fini della presente direttiva, le seguenti azio-ni, se commesse intenzionalmente, costituiscono ri-ciclaggio:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effet-tuati essendo a conoscenza che essi provengono daun’attività criminosa o da una partecipazione a taleattività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origi-ne illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunquesia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conse-guenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l’occultamento o la dissimulazione della realenatura, provenienza, ubicazione, disposizione, mo-vimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi,effettuati essendo a conoscenza che tali beni pro-vengono da un’attività criminosa o da una parteci-pazione a tale attività;

c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di be-ni essendo a conoscenza, al momento della loro ri-cezione, che tali beni provengono da un’attività cri-minosa o da una partecipazione a tale attività;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle let-tere precedenti, l’associazione per commettere taleatto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, isti-gare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fattodi agevolarne l’esecuzione.

3. Il riciclaggio è considerato tale anche se le atti-vità che hanno generato i beni da riciclare si sonosvolte nel territorio di un altro Stato membro o di unpaese terzo.

4. Ai fini della presente direttiva, per "finanzia-mento del terrorismo" si intende la fornitura o la rac-colta di fondi, in qualunque modo, direttamente oindirettamente, con l’intenzione di utilizzarli, in tut-to o in parte, per compiere uno dei reati di cui agliarticoli da 1 a 4 della decisione quadro2002/475/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002,sulla lotta contro il terrorismo, o sapendo che saran-no utilizzati a tal fine.

5. La conoscenza, l’intenzione o la finalità, chedebbono costituire un elemento degli atti di cui aiparagrafi 2 e 4, possono essere dedotte da circostan-ze di fatto obiettive.

Articolo 21. La presente direttiva si applica: 1. agli enti creditizi; 2. agli enti finanziari; 3. alle seguenti persone giuridiche o fisiche quan-

do agiscono nell’esercizio della loro attività profes-sionale:

a) revisori dei conti, contabili esterni e consulen-ti tributari;

b) notai e altri liberi professionisti legali, quandoprestano la loro opera o partecipando in nome e perconto del loro cliente ad una qualsiasi operazione fi-nanziaria o immobiliare o assistendo i loro clientinella progettazione o nella realizzazione di opera-zioni riguardanti:

i) l’acquisto e la vendita di beni immobili oimprese;

ii) la gestione di denaro, strumenti finanziari oaltri beni dei clienti;

iii) l’apertura o la gestione di conti bancari, li-bretti di risparmio o conti titoli;

iv) l’organizzazione degli apporti necessari al-la costituzione, alla gestione o all’amministrazionedi società;

v) la costituzione, la gestione o l’amministra-zione di trust, società o strutture analoghe;

c) prestatori di servizi relativi a società o trust di-versi da quelli di cui alle lettere a) o b);

d) agenti immobiliari; e) altre persone fisiche o giuridiche che negozia-

no beni, soltanto quando il pagamento è effettuato incontanti per un importo pari o superiore a 15 000EUR, indipendentemente dal fatto che la transazio-ne sia effettuata con un’operazione unica o con di-verse operazioni che appaiono collegate;

f) case da gioco. 2. Gli Stati membri possono decidere di non inclu-

dere nell’ambito di applicazione dell’articolo 3,punto 1) o 2) le persone giuridiche e le persone fisi-che che esercitano un’attività finanziaria in modooccasionale o su scala limitata e quando i rischi di ri-ciclaggio o di finanziamento del terrorismo sonoscarsi.

Articolo 3Ai fini della presente direttiva si intende per: 1. “ente creditizio”: un ente definito a norma del-

l’articolo 1, punto 1), primo comma della direttiva2000/12/CE, del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 20 marzo 2000, relativa all’accesso all’atti-vità degli enti creditizi ed al suo esercizio, nonchéuna succursale, quale definita all’articolo 1, punto 3)della direttiva suddetta, situata nella Comunità di unente creditizio avente la sede amministrativa princi-pale all’interno o al di fuori della Comunità;

2. “ente finanziario”: a) un’impresa diversa da un ente creditizio, la cui

attività principale consista nell’effettuare una o più

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operazioni menzionate ai punti da 2 a 12 e al punto14 dell’allegato I della direttiva 2000/12/CE, inclu-se le attività degli uffici dei cambiavalute (“bureauxde change”) e delle società di trasferimento di fondi;

b) un’impresa di assicurazione debitamente auto-rizzata a norma della direttiva 2002/83/CE del Par-lamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre2002, relativa all’assicurazione sulla vita, nella mi-sura in cui svolga attività che rientrano nell’ambitodi applicazione di detta direttiva;

c) un’impresa di investimento, quale definitanell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1) della direttiva2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati deglistrumenti finanziari;

d) un organismo di investimento collettivo checommercializzi le sue quote o azioni;

e) un intermediario assicurativo, quale definitonell’articolo 2, punto 5) della direttiva 2002/92/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 di-cembre 2002, sulla intermediazione assicurativa,fatta eccezione per gli intermediari di cui all’artico-lo 2, punto 7) di detta direttiva, quando si occupanodi assicurazione vita e di altri servizi legati ad inve-stimenti;

f) le succursali, situate nella Comunità, degli en-ti finanziari di cui alle lettere da a) a e) che hanno lasede amministrativa principale all’interno o al difuori della Comunità;

3. “beni” i beni di qualsiasi tipo, materiali o im-materiali, mobili o immobili, tangibili o intangibili,e i documenti o gli strumenti legali, in qualsiasi for-ma compresa quella elettronica o digitale, che atte-stano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni me-desimi;

4. “attività criminosa”: qualsiasi tipo di coinvolgi-mento criminale nella perpetrazione di un reato gra-ve;

5. costituiscono “reati gravi” almeno: a) gli atti definiti agli articoli da 1 a 4 della deci-

sione quadro 2002/475/GAI; b) ognuno dei reati definiti nell’articolo 3, para-

grafo 1, lettera a) della convenzione delle NazioniUnite contro il traffico illecito di stupefacenti e so-stanze psicotrope del 1988;

c) le attività delle organizzazioni criminali qualidefinite nell’articolo 1 dell’azione comune98/733/GAI del Consiglio, del 21 dicembre 1998,relativa alla punibilità della partecipazione a un’or-ganizzazione criminale negli Stati membri dell’U-nione europea;

d) la frode, perlomeno la frode grave, quale defi-nita nell’articolo 1, paragrafo 1 e nell’articolo 2 del-la convenzione relativa alla tutela degli interessi fi-nanziari delle Comunità europee;

e) la corruzione; f) i reati punibili con una pena privativa della li-

bertà o con una misura di sicurezza privativa della

libertà di durata massima superiore ad un anno ov-vero, per gli Stati il cui ordinamento giuridico pre-vede una soglia minima per i reati, i reati punibilicon una pena privativa della libertà o con una misu-ra di sicurezza privativa della libertà di durata mini-ma superiore a sei mesi;

6. “titolare effettivo”: la persona o le persone fisi-che che, in ultima istanza, possiedono o controllanoil cliente e/o la persona fisica per conto delle qualiviene realizzata un’operazione o un’attività. Il tito-lare effettivo comprende almeno:

a) in caso di società: i) la persona fisica o le persone fisiche che, in

ultima istanza, possiedano o controllino un’entitàgiuridica, attraverso il possesso o il controllo direttoo indiretto di una percentuale sufficiente delle azio-ni o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica,anche tramite azioni al portatore, purché non si trat-ti di una società ammessa alla quotazione su unmercato regolamentato e sottoposta ad obblighi dicomunicazione conformi alla normativa comunitariao a standard internazionali equivalenti; tale criteriosi ritiene soddisfatto ove la percentuale corrispondaal 25 % più una azione;

ii) la persona fisica o le persone fisiche cheesercitano in altro modo il controllo sulla direzionedi un’entità giuridica;

b) in caso di entità giuridiche, quali le fondazio-ni, e di istituti giuridici, quali i trust, che ammini-strano e distribuiscono fondi:

i) se i futuri beneficiari sono già stati determi-nati, la persona fisica o le persone fisiche beneficia-rie del 25 % o più del patrimonio di un istituto giu-ridico o di un’entità giuridica;

ii) se le persone che beneficiano dell’istitutogiuridico o dell’entità giuridica non sono ancora sta-te determinate, la categoria di persone nel cui inte-resse principale è istituito o agisce l’istituto giuridi-co o l’entità giuridica;

iii) la persona fisica o le persone fisiche cheesercitano un controllo sul 25 % o più del patrimo-nio di un istituto giuridico o di un’entità giuridica;

7. “prestatori di servizi relativi a società e trust”:ogni persona fisica o giuridica che fornisca, a titoloprofessionale, uno dei servizi seguenti a terzi:

a) costituire società o altre persone giuridiche; b) occupare la funzione di dirigente o di ammi-

nistratore di una società, di socio di un’associazione(partnership) o una funzione analoga nei confrontidi altre persone giuridiche o provvedere affinchéun’altra persona occupi tale funzione;

c) fornire una sede legale, un indirizzo commer-ciale, amministrativo o postale e altri servizi con-nessi a una società, un’associazione o qualsiasi altrapersona giuridica o istituto giuridico;

d) occupare la funzione di fiduciario in un trustespresso o in un istituto giuridico simile o provve-dere affinché un’altra persona occupi tale funzione;

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e) esercitare il ruolo d’azionista per conto diun’altra persona o provvedere affinché un’altra per-sona occupi tale funzione purché non si tratti di unasocietà ammessa alla quotazione su un mercato re-golamentato e sottoposta ad obblighi di comunica-zione conformemente alla normativa comunitaria oa norme internazionali equivalenti;

8. “persone politicamente esposte”: le persone fisi-che che occupano o hanno occupato importanti cari-che pubbliche come pure i loro familiari diretti o co-loro con i quali tali persone intrattengono notoria-mente stretti legami;

9. “rapporto d’affari”: un rapporto d’affari, profes-sionale o commerciale che sia correlato con le atti-vità professionali svolte dagli enti o dalle personesoggetti alla presente direttiva e del quale si presu-ma, al momento in cui viene allacciato, che avrà unacerta durata;

10. “banca di comodo”: un ente creditizio, o un en-te che svolge attività equivalenti, che sia stato costi-tuito in un paese in cui non ha alcuna presenza fisi-ca che consenta di esercitare una direzione ed unagestione reale e che non sia collegato ad alcun grup-po finanziario regolamentato.

Articolo 41. Gli Stati membri provvedono a estendere, in tut-

to o in parte, le disposizioni della presente direttivaad attività professionali e categorie di imprese di-verse dagli enti e dalle persone di cui all’articolo 2,paragrafo 1, le quali svolgono attività particolar-mente suscettibili di essere utilizzate a fini di rici-claggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Qualora uno Stato membro decida di estenderele disposizioni della presente direttiva ad attivitàprofessionali e categorie di imprese ulteriori rispet-to a quelle di cui all’articolo 2, paragrafo 1, ne infor-ma la Commissione.

Articolo 5Per impedire il riciclaggio e il finanziamento del

terrorismo, gli Stati membri possono adottare omantenere disposizioni più rigorose nel settore di-sciplinato dalla presente direttiva.

CAPO II

OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICADELLA CLIENTELA

Sezione 1

Disposizioni di carattere generale

Articolo 6Gli Stati membri proibiscono ai loro enti creditizi

e finanziari di tenere conti o libretti di risparmioanonimi. In deroga all’articolo 9, paragrafo 6, gliStati membri richiedono in tutti i casi che i titolari e

i beneficiari dei conti o libretti di risparmio anonimiesistenti siano assoggettati al più presto agli obbli-ghi di adeguata verifica della clientela, e in ogni ca-so prima dell’utilizzo dei conti o dei libretti di ri-sparmio.

Articolo 7Gli enti e le persone soggetti alla presente diretti-

va applicano gli obblighi di adeguata verifica dellaclientela nei casi seguenti:

a) quando instaurano rapporti d’affari; b) quando eseguono transazioni occasionali il cui

importo sia pari o superiore a 15 000 EUR, indipen-dentemente dal fatto che siano effettuate con un’o-perazione unica o con diverse operazioni che ap-paiono collegate;

c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finan-ziamento del terrorismo, indipendentemente daqualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’a-deguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai finidell’identificazione di un cliente.

Articolo 81. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela

comprendono le attività seguenti: a) identificare il cliente e verificarne l’identità

sulla base di documenti, dati o informazioni ottenu-ti da una fonte affidabile e indipendente;

b) se necessario, identificare il titolare effettivoed adottare misure adeguate e commisurate al ri-schio per verificarne l’identità, in modo tale chel’ente o la persona soggetti alla presente direttivasiano certi di conoscere chi sia il titolare effettivo, ilche implica per le persone giuridiche, i trust ed isti-tuti giuridici simili adottare misure adeguate e com-misurate alla situazione di rischio per comprenderela struttura di proprietà e di controllo del cliente;

c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natu-ra prevista del rapporto d’affari;

d) svolgere un controllo costante nel rapportod’affari, in particolare esercitando un controllo sulletransazioni concluse durante tutta la durata di talerapporto in modo da assicurare che tali transazionisiano compatibili con la conoscenza che l’ente o lapersona in questione hanno del proprio cliente, del-le sue attività commerciali e del suo profilo di ri-schio, avendo riguardo, se necessario, all’origine deifondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o leinformazioni detenute.

2. Gli enti e le persone soggetti alla presente diret-tiva applicano tutti gli obblighi di adeguata verificadella clientela previsti nel paragrafo 1, ma possonocalibrare tali obblighi in funzione del rischio asso-ciato al tipo di cliente, rapporto d’affari, prodotto otransazione di cui trattasi. Gli enti e le persone sog-getti alla presente direttiva devono essere in grado didimostrare alle autorità competenti di cui all’artico-

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lo 37, compresi gli organismi di autoregolamenta-zione, che la portata delle misure è adeguata all’en-tità del rischio di riciclaggio e di finanziamento delterrorismo.

Articolo 91. Gli Stati membri impongono che la verifica del-

l’identità del cliente e del titolare effettivo avvengaprima dell’instaurazione del rapporto d’affari o del-l’esecuzione della transazione.

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri pos-sono consentire che la verifica dell’identità delcliente e del titolare effettivo avvenga durante l’in-staurazione del rapporto d’affari se ciò è necessarioper non interrompere la normale conduzione degliaffari e se vi è scarso rischio di riciclaggio o di fi-nanziamento del terrorismo. In tali situazioni questeprocedure sono completate il più presto possibiledopo il primo contatto.

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membripossono consentire, in relazione alle attività di assi-curazione sulla vita, che la verifica dell’identità delbeneficiario della polizza avvenga dopo l’instaura-zione del rapporto d’affari. In questo caso la verifi-ca ha luogo all’atto del pagamento, o anteriormentead esso, o nel momento in cui il beneficiario inten-de esercitare i diritti conferitigli dalla polizza, oppu-re prima di esso.

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membripossono consentire l’apertura di un conto bancariopurché vi siano adeguate garanzie atte ad assicurareche non vengano effettuate transazioni dal cliente oper suo conto finché non si sia ottenuto il pieno ri-spetto delle disposizioni sopra citate.

5. Gli Stati membri impongono che quando gli en-ti o le persone in questione non sono in grado di ri-spettare l’articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c),essi non possono effettuare una transazione attraver-so un conto bancario, non possono avviare il rap-porto d’affari o effettuare la transazione in questio-ne ovvero devono porre fine al rapporto d’affari inquestione e devono prendere in considerazione dieffettuare una segnalazione del cliente interessatoalla UIF, a norma dell’articolo 22.

Gli Stati membri non sono obbligati ad applicareil comma precedente ai notai, ai liberi professioni-sti legali, ai revisori dei conti, ai contabili esterni eai consulenti tributari nel corso dell’esame dellaposizione giuridica del loro cliente o dell’espleta-mento dei compiti di difesa o di rappresentanza diquesto cliente in un procedimento giudiziario o inrelazione a tale procedimento, compresa la consu-lenza sull’eventualità di intentare o evitare un pro-cedimento.

6. Gli Stati membri impongono agli enti e alle per-sone soggetti alla presente direttiva di applicare gliobblighi di adeguata verifica della clientela non sol-tanto a tutti i nuovi clienti, ma anche, al momento

opportuno, alla clientela esistente, sulla base dellavalutazione del rischio presente.

Articolo 101. Gli Stati membri impongono che si proceda al-

l’identificazione e alla verifica dell’identità di ognicliente di una casa da gioco che acquisti o venda get-toni da gioco di valore pari o superiore a 2 000 EUR.

2. L’obbligo di applicare gli obblighi di adeguataverifica della clientela si considera comunque assol-to dalle case da gioco soggette a controllo pubblicose procedono alla registrazione, all’identificazione ealla verifica dell’identità dei clienti fin dal momen-to dell’ingresso o prima di esso, indipendentementedall’importo dei gettoni da gioco acquistati.

Sezione 2

Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela

Articolo 111. In deroga all’articolo 7, lettere a), b) e d), al-

l’articolo 8 e all’articolo 9, paragrafo 1, gli enti e lepersone che rientrano nell’ambito di applicazionedella presente direttiva non sono soggetti agli obbli-ghi di cui a detti articoli se il cliente è un ente credi-tizio o finanziario soggetto alla presente direttiva,oppure un ente creditizio o finanziario situato in unpaese terzo, che imponga obblighi equivalenti aquelli previsti dalla presente direttiva e preveda ilcontrollo del rispetto di tali obblighi.

2. In deroga all’articolo 7, lettere a), b) e d), al-l’articolo 8 e all’articolo 9, paragrafo 1, gli Statimembri possono autorizzare gli enti e le personesoggetti alla presente direttiva a non applicare gliobblighi di adeguata verifica della clientela, in rela-zione:

a) alle società quotate i cui valori mobiliari sonoammessi alla negoziazione su un mercato regola-mentato ai sensi della direttiva 2004/39/CE in uno opiù Stati membri e alle società quotate di paesi terziche sono soggette ad obblighi di comunicazioneconformi alla normativa comunitaria;

b) ai titolari effettivi di conti collettivi gestiti danotai o altri liberi professionisti legali di uno Statomembro o di un paese terzo, purché siano soggettiad obblighi in materia di lotta al riciclaggio e al fi-nanziamento del terrorismo conformi agli standardinternazionali e al controllo del rispetto di tali obbli-ghi e purché le informazioni sull’identità del titola-re effettivo siano accessibili, a richiesta, agli enti cheoperano quali enti di deposito dei conti collettivi;

c) alle autorità pubbliche nazionali; o a qualunque altro cliente caratterizzato da uno

scarso rischio di riciclaggio o di finanziamento delterrorismo che soddisfi i criteri tecnici stabiliti anorma dell’articolo 40, paragrafo 1, lettera b).

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3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, gli enti e le per-sone soggetti alla presente direttiva raccolgono co-munque informazioni sufficienti a stabilire se ilcliente possa beneficiare di un’esenzione menziona-ta in tali paragrafi.

4. Gli Stati membri si informano reciprocamente einformano la Commissione dei casi in cui ritengonoche un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai pa-ragrafi 1 o 2 o in altri casi in cui siano soddisfatti icriteri tecnici stabiliti a norma dell’articolo 40, para-grafo 1, lettera b).

5. In deroga all’articolo 7, lettere a), b) e d), al-l’articolo 8 e all’articolo 9, paragrafo 1, gli Statimembri possono autorizzare gli enti e le personesoggetti alla presente direttiva a non applicare gliobblighi di adeguata verifica della clientela, in rela-zione:

a) ai contratti di assicurazione vita il cui premioannuale non ecceda i 1 000 EUR o il cui premio uni-co sia di importo non superiore a 2 500 EUR;

b) ai contratti di assicurazione-pensione, a condi-zione che essi non comportino clausole di riscatto enon possano servire da garanzia di un prestito;

c) ai regimi di pensione o sistemi simili che ver-sino prestazioni di pensione ai dipendenti, per i qua-li i contributi siano versati tramite deduzione dal sa-lario e le cui regole non permettano ai beneficiari ditrasferire i propri diritti;

d) alla moneta elettronica quale definita nell’ar-ticolo 1, paragrafo 3, lettera b) della direttiva2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consi-glio, del 18 settembre 2000, riguardante l’avvio, l’e-sercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degliistituti di moneta elettronica, nel caso in cui, se il di-spositivo non è ricaricabile, l’importo massimo me-morizzato sul dispositivo non ecceda 150 EUR, op-pure nel caso in cui, se il dispositivo è ricaricabile,sia imposto un limite di 2 500 EUR sull’importo to-tale trattato in un anno civile, fatta eccezione per ilcaso in cui un importo pari o superiore a 1 000 EURsia rimborsato al detentore nello stesso anno civileai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2000/46/CE;

o a qualunque altro prodotto o transazione caratte-rizzato da uno scarso rischio di riciclaggio o di fi-nanziamento del terrorismo che soddisfi i criteri tec-nici stabiliti a norma dell’articolo 40, paragrafo 1,lettera b).

Articolo 12Quando la Commissione adotta una decisione a

norma dell’articolo 40, paragrafo 4, gli Stati membrivietano agli enti e alle persone soggetti alla presen-te direttiva di applicare obblighi semplificati di ade-guata verifica della clientela agli enti creditizi e fi-nanziari o società quotate del paese terzo in questio-ne o ad altri soggetti in base a situazioni che rispet-tano i criteri tecnici stabiliti a norma dell’articolo40, paragrafo 1, lettera b).

Sezione 3

Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela

Articolo 131. Gli Stati membri impongono agli enti e alle per-

sone soggetti alla presente direttiva di applicare, ol-tre agli obblighi di cui agli articoli 7, 8 e all’articolo9, paragrafo 6, obblighi rafforzati di adeguata verifi-ca della clientela, sulla base della valutazione del ri-schio esistente, nelle situazioni che per loro naturapossono presentare un rischio più elevato di rici-claggio o finanziamento del terrorismo e comunquenei casi indicati ai paragrafi 2, 3 e 4 e in altre situa-zioni che presentano un elevato rischio di riciclag-gio o finanziamento del terrorismo, e che soddisfa-no i criteri tecnici definiti a norma dell’articolo 40,paragrafo 1, lettera c).

2. Quando il cliente non è fisicamente presente afini di identificazione, gli Stati membri impongonoa tali enti e persone di adottare misure specifiche edadeguate per compensare il rischio più elevato, adesempio applicando una o più fra le misure indicatein appresso:

a) garantire l’accertamento dell’identità delcliente tramite documenti, dati o informazioni sup-plementari;

b) adottare misure supplementari per la verifica ola certificazione dei documenti forniti o richiederedi una certificazione di conferma di un ente crediti-zio o finanziario soggetto alla presente direttiva;

c) garantire che il primo pagamento relativo al-l’operazione sia effettuato tramite un conto intestatoal cliente presso un ente creditizio.

3. In caso di conti di corrispondenza con enti cor-rispondenti di paesi terzi, gli Stati membri impongo-no ai loro enti creditizi:

a) di raccogliere sull’ente corrispondente infor-mazioni sufficienti per comprendere pienamente lanatura delle sue attività e per determinare, sulla basedelle informazioni disponibili al pubblico, la sua re-putazione e la qualità della vigilanza cui è soggetto;

b) di valutare i controlli in materia di lotta al ri-ciclaggio e al finanziamento del terrorismo applica-ti dall’ente corrispondente;

c) di ottenere l’autorizzazione dei massimi diri-genti prima di aprire nuovi conti di corrispondenza;

d) di precisare per iscritto le rispettive responsa-bilità di ogni ente;

e) per quanto riguarda i conti di passaggio(“payable-through accounts”), di assicurarsi chel’ente di credito corrispondente abbia verificato l’i-dentità dei clienti aventi un accesso diretto a taliconti ed abbia costantemente assolto gli obblighi diadeguata verifica della clientela e che, su richiesta,possa fornire i dati ottenuti a seguito dell’assolvi-mento di tali obblighi all’ente controparte.

4. Per quanto riguarda le operazioni o i rapporti

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d’affari con persone politicamente esposte residentiin un altro Stato membro o in un paese terzo, gli Sta-ti membri impongono agli enti e alle persone sog-getti alla presente direttiva:

a) di disporre di adeguate procedure basate sulrischio per determinare se il cliente sia una personapoliticamente esposta;

b) di ottenere l’autorizzazione dei massimi diri-genti prima di avviare un rapporto d’affari con taliclienti;

c) di adottare ogni misura adeguata per stabilirel’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nelrapporto d’affari o nell’operazione;

d) di assicurare un controllo continuo e rafforza-to del rapporto d’affari.

5. Gli Stati membri vietano agli enti creditizi diaprire o mantenere conti di corrispondenza con unabanca di comodo e richiedono agli enti creditizi diadottare misure atte a garantire che non venganoaperti o mantenuti conti di corrispondenza con unabanca che consenta notoriamente ad una banca dicomodo di utilizzare i propri conti.

6. Gli Stati membri assicurano che gli enti e le per-sone soggetti alla presente direttiva prestino un’at-tenzione particolare a qualsiasi rischio di riciclaggioo di finanziamento del terrorismo connesso a pro-dotti o transazioni atti a favorire l’anonimato e cheessi adottino le misure eventualmente necessarie perimpedirne l’utilizzo per scopi di riciclaggio o di fi-nanziamento del terrorismo.

Sezione 4

Esecuzione da parte di terzi

Articolo 14Gli Stati membri possono permettere agli enti ed

alle persone soggetti alla presente direttiva di ricor-rere a terzi per l’assolvimento degli obblighi di cuiall’articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c). Tutta-via, responsabili finali dell’assolvimento di tali ob-blighi continuano a essere gli enti e le persone sog-getti alla presente direttiva che ricorrono a terzi.

Articolo 151. Nei casi in cui uno Stato membro permette che

si ricorra, quali terzi, a livello nazionale, agli enticreditizi e finanziari di cui all’articolo 2, paragrafo 1,punti 1) o 2) situati sul suo territorio, tale Stato mem-bro permette in qualsiasi circostanza agli enti e allepersone di cui all’articolo 2, paragrafo 1, situati sulsuo territorio, di riconoscere ed accettare, ai sensidelle disposizioni di cui all’articolo 14, i risultati de-gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cuiall’articolo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c), eseguitia norma della presente direttiva da un ente di cui al-l’articolo 2, paragrafo 1, punti 1) o 2) in un altro Sta-to membro -fatta eccezione per gli uffici dei cambia-

valute e le imprese di trasferimento di fondi - e chesoddisfano i requisiti di cui agli articoli 16 e 18, an-che se i documenti o i dati sui quali sono basati talirequisiti sono diversi da quelli richiesti nello Statomembro nel quale il cliente viene introdotto.

2. Nei casi in cui uno Stato membro permette chesi faccia ricorso, quali terzi, a livello nazionale, agliuffici dei cambiavalute e alle imprese di trasferi-mento di fondi di cui all’articolo 3, punto 2), letteraa), situati sul suo territorio, tale Stato membro per-mette in qualsiasi circostanza a tali uffici dei cam-biavalute e imprese di trasferimento di fondi di rico-noscere ed accettare, a norma dell’articolo 14, i ri-sultati degli obblighi di adeguata verifica dellaclientela di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a),b) e c), eseguiti a norma della presente direttiva dal-la stessa categoria di enti che sono situati sul territo-rio di un altro Stato membro e che soddisfino i re-quisiti di cui agli articoli 16 e 18, anche se i docu-menti o i dati sui quali sono basati tali requisiti sonodiversi da quelli richiesti nello Stato membro nelquale il cliente viene introdotto.

3. Nei casi in cui uno Stato membro permette chesi ricorra, quali terzi, a livello nazionale, alle perso-ne di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), letterea), b) e c) situate sul suo territorio, tale Stato mem-bro permette in qualsiasi circostanza a tali personedi riconoscere ed accettare, a norma dell’articolo 14,i risultati degli obblighi di adeguata verifica dellaclientela di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere a),b) e c), eseguiti a norma della presente direttiva dauna persona di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto3), lettere a), b) e c) che è situata nel territorio di unaltro Stato membro e soddisfa i requisiti di cui agliarticoli 16 e 18, anche se i documenti o i dati suiquali sono basati tali requisiti sono diversi da quellirichiesti nello Stato membro nel quale il cliente vie-ne introdotto.

Articolo 161. Ai fini della presente sezione, si intendono per

“terzi” gli enti o le persone enumerati nell’articolo2, o enti e persone equivalenti situati in un paese ter-zo, che soddisfino le condizioni seguenti:

a) siano soggetti a registrazione professionaleobbligatoria, riconosciuta dalla legge;

b) applichino misure di adeguata verifica dellaclientela e obblighi di conservazione dei documenticonformi o equivalenti a quelli previsti dalla presen-te direttiva e siano soggetti alla sorveglianza intesaa garantire il rispetto dei requisiti della presente di-rettiva secondo il capo V, sezione 2, o siano situatiin un paese terzo che imponga obblighi equivalentia quelli previsti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri si informano reciprocamente einformano la Commissione dei casi in cui ritengonoche un paese terzo soddisfi le condizioni di cui al pa-ragrafo 1, lettera b).

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Articolo 17Quando la Commissione adotta una decisione a

norma dell’articolo 40, paragrafo 4, gli Stati membrivietano agli enti e alle persone che rientrano nel-l’ambito di applicazione della presente direttiva diricorrere a soggetti terzi del paese terzo in questioneper l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo8, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

Articolo 181. I terzi mettono immediatamente a disposizione

dell’ente o della persona soggetti alla presente diret-tiva ai quali il cliente viene introdotto le informa-zioni richieste in virtù degli obblighi di cui all’arti-colo 8, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

2. Le copie necessarie dei dati d’identificazione edi verifica e di qualsiasi altro documento pertinenteriguardante l’identità del cliente o del titolare effet-tivo vengono trasmesse senza ritardo, su richiesta,dal terzo all’ente o alla persona soggetti alla presen-te direttiva ai quali il cliente viene introdotto.

Articolo 19La presente sezione non si applica ai rapporti di

esternalizzazione o di agenzia nel quadro dei quali ilfornitore del servizio esternalizzato o l’agente devonoessere considerati, ai sensi del contratto, parte inte-grante dell’ente o della persona soggetti alla presentedirettiva.

CAPO III

OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 20Gli Stati membri impongono agli enti e alle persone

soggetti alla presente direttiva di prestare particolareattenzione a ogni attività che essi considerino partico-larmente atta, per sua natura, ad avere una connessio-ne con il riciclaggio o con il finanziamento del terrori-smo e, in particolare, alle operazioni complesse o diimporto insolitamente elevato, nonché a tutti gli sche-mi insoliti di operazione che non hanno uno scopoeconomico evidente o che non hanno uno scopo chia-ramente lecito.

Articolo 211. Ciascuno Stato membro istituisce una UIF per

combattere efficacemente il riciclaggio e il finanzia-mento del terrorismo

2. L’UIF è un’unità nazionale centrale. Essa è inca-ricata di ricevere (e nella misura consentita di richie-dere), di analizzare e di comunicare alle autorità com-petenti le informazioni che riguardano un possibile ri-ciclaggio, un possibile finanziamento del terrorismo o

che sono richieste dalle disposizioni legislative o re-golamentari nazionali. Ad essa vengono fornite le ri-sorse adeguate per espletare i propri compiti.

3. Gli Stati membri garantiscono che l’UIF abbia ac-cesso, direttamente o indirettamente, in maniera tem-pestiva, alle informazioni finanziarie, amministrativee investigative necessarie per assolvere i propri com-piti in modo adeguato.

Articolo 221. Gli Stati membri impongono agli enti e alle per-

sone soggetti alla presente direttiva e, se del caso, ailoro amministratori e dipendenti di collaborare piena-mente:

a) informando prontamente l’UIF, di propria ini-ziativa, quando sanno, sospettano o hanno motivi ra-gionevoli per sospettare che siano in corso o che sianostate compiute o tentate operazioni di riciclaggio o difinanziamento del terrorismo;

b) fornendo prontamente all’UIF, su sua richiesta,tutte le informazioni necessarie secondo le proceduredi cui alla legislazione vigente.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono tra-smesse all’UIF dello Stato membro nel cui territorio èsituato l’ente o la persona che trasmette le informazio-ni stesse. Tale trasmissione è effettuata di regola dallapersona o dalle persone designate secondo le procedu-re di cui all’articolo 34.

Articolo 231. In deroga all’articolo 22, paragrafo 1, nel caso del-

le persone di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3),lettere a) e b), gli Stati membri possono designare unidoneo organismo di autoregolamentazione della pro-fessione in questione come autorità cui trasmettere leinformazioni in prima battuta in luogo dell’UIF. Fattosalvo il paragrafo 2, l’organismo di autoregolamenta-zione designato trasmette in questi casi le informazio-ni all’UIF, tempestivamente e senza alcun filtro.

2. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare gliobblighi di cui all’articolo 22, paragrafo 1 ai notai, ailiberi professionisti legali, ai revisori dei conti, ai con-tabili esterni e ai consulenti tributari con riferimentoalle informazioni che essi ricevono da, o ottengono su,un loro cliente, nel corso dell’esame della posizionegiuridica del loro cliente o dell’espletamento dei com-piti di difesa o di rappresentanza di questo cliente inun procedimento giudiziario o in relazione a tale pro-cedimento, compresa la consulenza sull’eventualità diintentare o evitare un procedimento, ove tali informa-zioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopoil procedimento stesso.

Articolo 241. Gli Stati membri impongono agli enti e alle per-

sone soggetti alla presente direttiva di astenersi dall’e-seguire le operazioni che sanno o sospettano abbianouna relazione con il riciclaggio o con il finanziamento

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del terrorismo prima di avere completato l’azione ne-cessaria a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, letteraa). In conformità della legislazione degli Stati membri,si può impartire l’istruzione di non eseguire l’opera-zione.

2. Qualora si sospetti che l’operazione in questionedia luogo a riciclaggio o finanziamento del terrorismoe detta astensione non sia possibile o possa impedire ilperseguimento dei beneficiari di tale operazione, glienti e le persone di cui trattasi informano l’UIF imme-diatamente dopo aver eseguito l’operazione in que-stione.

Articolo 251. Gli Stati membri assicurano che le autorità com-

petenti di cui all’articolo 37 informino prontamentel’UIF qualora nel corso di ispezioni da esse effettuatepresso gli enti e le persone soggetti alla presente diret-tiva, oppure in qualsivoglia altro modo, scoprano fattiche potrebbero essere correlati a riciclaggio o finan-ziamento del terrorismo.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità di vi-gilanza cui una legge o un regolamento conferisce lafacoltà di vigilare sulla borsa, sul mercato dei cambi esui mercati dei derivati finanziari informino l’UIFqualora vengano a conoscenza di fatti che possano es-sere correlati a riciclaggio o a finanziamento del terro-rismo.

Articolo 26La comunicazione in buona fede, quale prevista al-

l’articolo 22, paragrafo 1 e all’articolo 23, delle infor-mazioni di cui agli articoli 22 e 23 da parte degli entio delle persone soggetti alla presente direttiva, ovveroda parte dei loro dipendenti o amministratori, non co-stituisce violazione di eventuali restrizioni alla comu-nicazione di informazioni imposte in sede contrattua-le o da disposizioni legislative, regolamentari o ammi-nistrative, e non comporta responsabilità di alcun tipoper gli enti o le persone ovvero per i loro dipendenti oamministratori.

Articolo 27Gli Stati membri adottano misure appropriate per

proteggere da qualsiasi minaccia o atto ostile i dipen-denti degli enti o delle persone soggetti alla presentedirettiva che segnalano, all’interno dell’impresa o al-l’UIF, un caso sospetto di riciclaggio o di finanzia-mento del terrorismo.

Sezione 2

Divieto di comunicazione

Articolo 281. Gli enti e le persone soggetti alla presente diretti-

va nonché i loro amministratori e dipendenti non pos-sono comunicare al cliente interessato o a terzi che so-no state trasmesse informazioni in applicazione degli

articoli 22 e 23 o che è in corso o può essere svoltaun’inchiesta in materia di riciclaggio o di finanzia-mento del terrorismo.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 non comprende lacomunicazione alle autorità competenti di cui all’arti-colo 37, compresi gli organismi di autoregolamenta-zione, né la comunicazione a fini di accertamento in-vestigativo.

3. Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce lacomunicazione tra gli enti degli Stati membri o di pae-si terzi appartenenti allo stesso gruppo come definitoall’articolo 2, punto 12) della direttiva 2002/87/CE delParlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enticreditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle impre-se di investimento appartenenti ad un conglomerato fi-nanziario, a condizione che rispettino le condizioni dicui all’articolo 11, paragrafo 1.

4. Il divieto di cui al paragrafo 1 non impedisce lacomunicazione tra le persone di cui all’articolo 2, pa-ragrafo 1, punto 3), lettere a) e b) di Stati membri o dipaesi terzi che impongano obblighi equivalenti a quel-li previsti dalla presente direttiva, che svolgono la pro-pria attività professionale, in qualità di dipendenti omeno, all’interno di una stessa persona giuridica o diuna organizzazione. Ai fini del presente articolo si in-tende per "organizzazione" la struttura più vasta a cuila persona appartiene e che condivide proprietà, ge-stione o controllo dell’osservanza delle disposizioni.

5. Per gli enti o le persone di cui all’articolo 2, para-grafo 1, punti 1) e 2) e punto 3), lettere a) e b) in casirelativi allo stesso cliente e alle stesse operazioni checoinvolgono due o più enti o persone, il divieto di cuial paragrafo 1 non impedisce la comunicazione tra glienti o le persone in questione, a condizione che sianosituati in uno Stato membro o in un paese terzo cheimpone obblighi equivalenti a quelli previsti dalla pre-sente direttiva e che siano della stessa categoria pro-fessionale e che siano soggetti a obblighi equivalentiin materia di segreto professionale e di protezione deidati di carattere personale. Le informazioni scambiatesono utilizzate esclusivamente ai fini della prevenzio-ne del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

6. Quando le persone di cui all’articolo 2, paragrafo1, punto 3), lettere a) e b) tentano di dissuadere uncliente dal porre in atto un’attività illegale, non si hacomunicazione ai sensi del paragrafo 1.

7. Gli Stati membri si informano reciprocamente einformano la Commissione dei casi in cui ritengonoche un paese terzo soddisfi le condizioni di cui ai pa-ragrafi 3, 4 o 5.

Articolo 29Quando la Commissione adotta una decisione a nor-

ma dell’articolo 40, paragrafo 4, gli Stati membri vie-tano la comunicazione tra enti e persone soggetti allapresente direttiva e enti e persone dei paesi terzi inte-ressati.

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CAPO IV

TENUTA DELLE REGISTRAZIONI E DATISTATISTICI

Articolo 30Gli Stati membri impongono agli enti e alle perso-

ne soggetti alla presente direttiva di conservare i do-cumenti e le informazioni seguenti affinché possanoessere utilizzati per qualsiasi indagine su eventualioperazioni di riciclaggio o di finanziamento del ter-rorismo o per corrispondenti analisi effettuate dal-l’UIF o da qualsiasi altra autorità competente, inconformità del diritto nazionale:

a) per quanto riguarda gli obblighi di adeguataverifica della clientela, la copia o i riferimenti deidocumenti richiesti, per un periodo di almeno cin-que anni dalla fine del rapporto d’affari con il lorocliente;

b) per quanto riguarda i rapporti d’affari e le ope-razioni, le scritture e le registrazioni, consistenti neidocumenti originali o nelle copie aventi analoga ef-ficacia probatoria nei procedimenti giudiziari in ba-se al diritto nazionale, per un periodo di almeno cin-que anni dall’esecuzione delle operazioni o dallacessazione del rapporto d’affari.

Articolo 311. Gli Stati membri impongono agli enti creditizi e

finanziari soggetti alla presente direttiva di applica-re, se del caso, nelle loro succursali e filiali control-late a maggioranza situate in paesi terzi misurequanto meno equivalenti a quelle previste nella pre-sente direttiva per quanto riguarda gli obblighi diadeguata verifica della clientela e di conservazionedei documenti.

Quando la legislazione del paese terzo non con-sente l’applicazione di misure equivalenti, gli Statimembri impongono agli enti creditizi e finanziari in-teressati di informare le autorità competenti delloStato membro d’origine.

2. Gli Stati membri e la Commissione si informa-no reciprocamente dei casi in cui la legislazione delpaese terzo non consente l’applicazione delle misu-re di cui al paragrafo 1, primo comma, e può essereprevista un’azione coordinata al fine di pervenire aduna soluzione.

3. Gli Stati membri esigono che, nei casi in cui lalegislazione del paese terzo non consenta l’applica-zione delle misure di cui al paragrafo 1, primo com-ma, gli enti creditizi e finanziari adottino misure sup-plementari per far fronte in modo efficace al rischiodi riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Articolo 32Gli Stati membri impongono ai loro enti creditizi e

finanziari di disporre di sistemi che consentano lorodi rispondere pienamente e rapidamente a qualsiasidomanda di informazioni dell’UIF o di qualsiasi al-

tra autorità, in conformità del loro diritto nazionale,volta a determinare se mantengano o abbiano man-tenuto nel corso degli ultimi cinque anni un rappor-to d’affari con determinate persone fisiche o giuridi-che e quale sia o sia stata la natura di tale rapporto.

Articolo 331. Gli Stati membri assicurano di essere in grado di

valutare l’efficacia dei loro sistemi per combattere ilriciclaggio e il finanziamento del terrorismo, produ-cendo statistiche complete sulle questioni rilevantiper la misurazione dell’efficacia di tali sistemi.

2. Tali statistiche riguardano quanto meno il nu-mero di segnalazioni di operazioni sospette presen-tate all’UIF ed il seguito dato a tali segnalazioni,nonché, su base annuale, il numero di casi investi-gati, di persone perseguite, di persone condannateper reati connessi al riciclaggio o al finanziamentodel terrorismo e gli importi dei beni congelati, se-questrati o confiscati.

3. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazionedi una revisione consolidata delle loro relazioni sta-tistiche.

CAPO V

MISURE DI ESECUZIONE

Sezione 1

Procedure interne, formazione e riscontro di informazioni

Articolo 341. Gli Stati membri impongono agli enti e alle per-

sone soggetti alla presente direttiva di introdurreidonee e appropriate politiche e procedure in mate-ria di obblighi di adeguata verifica della clientela, disegnalazione di casi sospetti, di conservazione deidocumenti, di controllo interno, di valutazione e digestione del rischio, di garanzia dell’osservanza del-le pertinenti disposizioni e di comunicazione perprevenire e impedire la realizzazione di operazioniconnesse con il riciclaggio e il finanziamento delterrorismo.

2. Gli Stati membri impongono agli enti creditizi efinanziari soggetti alla presente direttiva di comuni-care le pertinenti linee di condotta e procedure ap-plicabili a succursali e filiali controllate a maggio-ranza situate in paesi terzi.

Articolo 351. Gli Stati membri impongono agli enti e alle per-

sone soggetti alla presente direttiva di adottare mi-sure adeguate affinché il personale interessato sia aconoscenza delle disposizioni adottate sulla basedella presente direttiva.

Dette misure comprendono la partecipazione delpersonale addetto a specifici programmi di forma-

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zione per aiutarli a riconoscere le attività che po-trebbero essere connesse al riciclaggio o al finanzia-mento del terrorismo e per istruirli sul modo di pro-cedere in tali casi.

Quando una delle persone fisiche di cui all’artico-lo 2, paragrafo 1, punto 3), svolge la propria attivitàprofessionale quale dipendente di una persona giuri-dica, gli obblighi previsti nella presente sezione siapplicano a detta persona giuridica anziché alla per-sona fisica.

2. Gli Stati membri assicurano che gli enti e le per-sone soggetti alla presente direttiva possano accederea informazioni aggiornate sulle prassi seguite dai rici-clatori e dai finanziatori del terrorismo e sugli indiziche consentono di riconoscere operazioni sospette.

3. Gli Stati membri assicurano che, ogni qualvoltaciò sia praticabile, venga garantito un riscontro tem-pestivo sull’efficacia delle segnalazioni di casi so-spetti di riciclaggio o di finanziamento del terrori-smo e sul seguito dato a tali segnalazioni.

Sezione 2

Vigilanza

Articolo 361. Gli Stati membri prevedono che gli uffici di cam-

bio ed i prestatori di servizi relativi a società e trustdebbano ottenere un’autorizzazione o essere registratie che le case da gioco debbano ottenere un’autorizza-zione per poter esercitare legalmente la loro attività.Fatta salva la futura normativa comunitaria, gli Statimembri prevedono che le imprese di trasferimento difondi ottengano un’autorizzazione o siano registrateper poter esercitare legalmente la loro attività.

2. Gli Stati membri impongono alle autorità com-petenti di rifiutare l’autorizzazione o la registrazio-ne dei soggetti di cui al paragrafo 1 se non sono con-vinte della competenza e dell’onorabilità delle per-sone che dirigono o dirigeranno effettivamente l’at-tività di tali soggetti o dei loro titolari economici.

Articolo 371. Gli Stati membri impongono alle autorità com-

petenti, almeno di controllare in modo efficace e diadottare le misure necessarie per garantire che glienti e le persone soggetti alla presente direttiva neosservino gli obblighi.

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità com-petenti dispongano di poteri adeguati, compresa lafacoltà di esigere la comunicazione di ogni informa-zione pertinente per il controllo dell’osservanza de-gli obblighi prescritti e di effettuare verifiche, e sia-no dotate di risorse adeguate per l’assolvimento del-le loro funzioni.

3. Per quanto concerne gli enti creditizi e finanzia-ri e le case da gioco, le autorità competenti dispon-gono di poteri di controllo rafforzati, fra cui la fa-coltà di effettuare ispezioni sul posto.

4. Per quanto concerne le persone fisiche e giuri-diche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), let-tere da a) ad e), gli Stati membri possono consentireche le funzioni di cui al paragrafo 1 siano assolte inbase alla valutazione del rischio esistente.

5. Per quanto concerne le persone di cui all’artico-lo 2, paragrafo 1, punto 3), lettere a) e b), gli Statimembri possono consentire che le funzioni di cui alparagrafo 1 siano assolte da organismi di autorego-lamentazione, purché rispettino il paragrafo 2.

Sezione 3

Cooperazione

Articolo 38La Commissione presta l’assistenza necessaria per

facilitare il coordinamento nonché lo scambio diinformazioni tra le UIF all’interno della Comunità.

Sezione 4

Sanzioni

Articolo 391. Gli Stati membri assicurano che le persone fisi-

che e giuridiche soggette alla presente direttiva pos-sano essere chiamate a rispondere delle violazionidelle disposizioni nazionali adottate in attuazionedella presente direttiva. Le sanzioni devono essereeffettive, proporzionate e dissuasive.

2. Fatto salvo il diritto degli Stati membri di im-porre sanzioni penali, gli Stati membri provvedono,conformemente al loro diritto nazionale, affinchépossano essere adottate le opportune misure ammi-nistrative o possano essere inflitte sanzioni ammini-strative agli enti creditizi e finanziari che si rendonoresponsabili di una violazione delle disposizioniadottate in attuazione della presente direttiva. GliStati membri provvedono affinché dette misure esanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

3. Per quanto riguarda le persone giuridiche, gliStati membri assicurano che esse possano almenoessere chiamate a rispondere delle violazioni di cuial paragrafo 1, commesse a loro vantaggio da qual-siasi persona che agisca a titolo individuale o inquanto membro di un organo della persona giuridi-ca e che detenga una posizione preminente in senoalla persona giuridica, basata:

a) sul potere di rappresentanza della persona giu-ridica,

b) sul potere di prendere decisioni per conto del-la persona giuridica, oppure

c) sul potere di esercitare controlli all’internodella persona giuridica.

4. Oltre ai casi già previsti al paragrafo 3, gli Statimembri assicurano che la responsabilità delle perso-ne giuridiche possa essere chiamata in causa qualo-

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ra la mancata sorveglianza o il mancato controllo daparte di una persona tra quelle descritte al paragrafo3 abbia reso possibile la commissione, a vantaggiodi una persona giuridica, di una delle violazioni dicui al paragrafo 1 da parte di una persona sottopostaalla sua autorità.

CAPO VI

MISURE DI ATTUAZIONE

Articolo 401. Per tenere conto degli sviluppi tecnici nel setto-

re della lotta contro il riciclaggio e il finanziamentodel terrorismo e per garantire l’applicazione unifor-me della presente direttiva, la Commissione puòadottare, secondo la procedura di cui all’articolo 41,paragrafo 2, le seguenti misure di attuazione:

a) chiarimento degli aspetti tecnici delle defini-zioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e d),e paragrafi 6,7, 8, 9 e 10;

b) adozione di criteri tecnici per valutare se de-terminate situazioni presentino un basso rischio diriciclaggio o finanziamento del terrorismo di cui al-l’articolo 11, paragrafi 2 e 5;

c) adozione di criteri tecnici per valutare se de-terminate situazioni presentino un elevato rischio diriciclaggio o finanziamento del terrorismo di cui al-l’articolo 13;

d) fissazione di criteri tecnici per valutare se, anorma dell’articolo 2, paragrafo 2, sia giustificato nonapplicare la presente direttiva a determinate personefisiche o giuridiche che esercitano un’attività finan-ziaria in modo occasionale o su scala molto limitata.

2. In ogni caso, la Commissione adotta le primemisure di attuazione per dare effetto al paragrafo 1,lettere b) e d), entro il 15 giugno 2006.

3. La Commissione adegua, secondo la procedura dicui all’articolo 41, paragrafo 2, gli importi di cui al-l’articolo 2, paragrafo 1, punto 3), lettera e), all’arti-colo 7, lettera b), all’articolo 10, paragrafo 1, e all’ar-ticolo 11, paragrafo 5, lettere a) e d), tenendo contodella normativa comunitaria, degli sviluppi economi-ci e delle modifiche dei parametri internazionali.

4. Qualora la Commissione rilevi che un paese ter-zo non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 11,paragrafo 1 o 2, all’articolo 28, paragrafi 3, 4 o 5, oalle misure definite a norma del paragrafo 1, lettera b)del presente articolo o dell’articolo 16, paragrafo 1,lettera b) o che la legislazione di tale paese terzo nonconsente l’applicazione delle misure richieste all’arti-colo 31, paragrafo 1, primo comma, essa adotta unadecisione di accertamento di tale situazione, secondola procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 2.

Articolo 411. La Commissione è assistita da un comitato in

materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi

di attività criminose e del finanziamento del terrori-smo, in seguito denominato “il comitato”.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente pa-ragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisio-ne 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizionidell’articolo 8 della stessa e a condizione che le mi-sure di esecuzione adottate secondo la presente pro-cedura non modifichino le disposizioni fondamenta-li della presente direttiva.

Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6 delladecisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento inter-no.

4. Fatte salve le misure di attuazione già adottate,l’applicazione delle disposizioni della presente di-rettiva per quanto riguarda l’adozione di norme tec-niche e decisioni secondo la procedura di cui al pa-ragrafo 2 è sospesa per quattro anni successivamen-te all’entrata in vigore della presente direttiva. Suproposta della Commissione, il Parlamento europeoe il Consiglio possono rinnovare le disposizioni inquestione secondo la procedura di cui all’articolo251 del trattato e, a tal fine, rivederle prima dellascadenza del periodo di quattro anni.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42La Commissione elabora entro il 15 dicembre

2009, e in seguito almeno ogni tre anni, una relazio-ne sull’applicazione della presente direttiva e la sot-topone al Parlamento europeo e al Consiglio. Per laprima di queste relazioni, la Commissione inserisceun esame specifico del trattamento di avvocati ed al-tri liberi professionisti legali.

Articolo 43Entro il 15 dicembre 2010, la Commissione pre-

senta una relazione al Parlamento europeo ed alConsiglio sulle percentuali di soglia di cui all’arti-colo 3, punto 6), prestando particolare attenzione al-l’opportunità e alle conseguenze possibili di una ri-duzione dal 25 % al 20 % della percentuale di cui al-l’articolo 3, punto 6), lettera a), punto i), e lettera b),punti i) e iii). Sulla base della relazione la Commis-sione può sottoporre una proposta di modifiche del-la presente direttiva.

Articolo 44La direttiva 91/308/CEE è abrogata. I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono

fatti alla presente direttiva e si leggono secondo latavola di concordanza contenuta nell’allegato.

Articolo 451. Gli Stati membri mettono in vigore le disposi-

zioni legislative, regolamentari e amministrative ne-

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cessarie per conformarsi alla presente direttiva entroil 15 dicembre 2007. Essi comunicano immediata-mente alla Commissione il testo di tali disposizioninonché una tabella di corrispondenza tra queste ulti-me e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizio-ni, queste contengono un riferimento alla presentedirettiva o sono corredate di un siffatto riferimentoall’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità ditale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissioneil testo delle disposizioni essenziali di diritto internoche essi adottano nel settore disciplinato dalla pre-sente direttiva.

Articolo 46La presente direttiva entra in vigore il ventesimo

giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzettaufficiale dell’Unione europea.

Articolo 47Gli Stati membri sono destinatari della presente di-

rettiva. Fatto a Strasburgo, addì 26 ottobre 2005.

Si omettono le tabelle.

18.

D.M. (Economia e Finanze) 3 febbraio 2006,n. 141. Regolamento in materia di obblighidi identificazione, conservazione delle infor-mazioni a fini antiriciclaggio e segnalazionedelle operazioni sospette a carico degli av-vocati, notai, dottori commercialisti, reviso-ri contabili, società di revisione, consulentidel lavoro, ragionieri e periti commerciali,previsto dagli articoli 3, comma 2, e 8, com-ma 4, del decreto legislativo 20 febbraio2004, n. 56, recante attuazione della diretti-va 2001/97/CE in materia di prevenzionedell’uso del sistema finanziario a scopo diriciclaggio dei proventi di attività illecite (inS.O. alla G.U. 7 aprile 2006, n. 82). –––––––––––

Nel medesimo S.O. alla G.U. 7 aprile 2006, n. 82,sono anche stati pubblicati i seguenti provvedimen-ti dell’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC):

– «Istruzioni applicative in materia di obblighi diidentificazione, registrazione e conservazione delleinformazioni nonché di segnalazione delle operazio-ni sospette per finalità di prevenzione e contrastodel riciclaggio sul piano finanziario a carico di av-vocati, notai, dottori commercialisti, revisori conta-

bili, società di revisione, consulenti del lavoro, ra-gionieri e periti commerciali.»;

– «Istruzioni applicative per gli intermediari inmateria di obblighi di identificazione, registrazionee conservazione delle informazioni per finalità diprevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano fi-nanziario.»;

– «Istruzioni applicative in materia di obblighi diidentificazione, registrazione e conservazione delleinformazioni nonché di segnalazione delle operazio-ni sospette per finalità di prevenzione e contrastodel riciclaggio sul piano finanziario a carico deglioperatori non finanziari.».

CAPO I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 1, comma 1 della legge 3 febbraio2003, n. 14, recante: “Disposizioni per l’adempimen-to di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italiaalle Comunità europee. Legge comunitaria 2002”;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56,concernente: “Attuazione della Direttiva2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consigliodel 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione del-l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggiodei proventi da attività illecite”;

Visto in particolare, l’articolo 3, comma 2, e l’arti-colo 8, comma 4, del citato decreto legislativo 20febbraio 2004, n. 56;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, re-cante: “Provvedimenti urgenti per limitare l’uso delcontante e dei titoli al portatore nelle transazioni eprevenire l’utilizzazione del sistema finanziario ascopo di riciclaggio” convertito, con modificazioni,dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive mo-dificazioni;

Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n.374, recante: “Estensione delle disposizioni in mate-ria di riciclaggio di capitali di provenienza illecitaad attività non finanziarie particolarmente suscetti-bili di utilizzazione ai fini di riciclaggio, a normadell’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,recante: “Codice in materia di protezione dei datipersonali”;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 ago-sto 1988, n. 400;

Udito il parere del Comitato Antiriciclaggioespresso nella seduta del 28 luglio 2004;

Udito il parere delle competenti autorità di vigi-lanza di settore e le amministrazioni interessate;

Udito il parere del Garante per la protezione deidati personali espresso nella riunione del 12 maggio2005;

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Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dal-la Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adu-nanza del 29 agosto 2005;

Vista la comunicazione della Presidenza del Con-siglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata connota n. DAGL-27419-10.2.2.1/2/2005 del 23 dicem-bre 2005;

A d o t t ail seguente regolamento:

Art. 1. Definizioni. 1. Nel presente regolamento siintendono per:

a) “direttiva”: la direttiva del Consiglio delle co-munità europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991,modificata dalla direttiva del Parlamento europeo edel Consiglio dell’Unione europea n. 2001/97/CEdel 4 dicembre 2001;

b) “legge antiriciclaggio”: il decreto-legge 3maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,in legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modifi-cazioni e integrazioni;

c) “decreto”: il decreto legislativo 20 febbraio2004, n. 56; d) "codice in materia di protezione deidati personali": il decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196;

e) “UIC”: l’Ufficio italiano dei cambi;f) "libero professionista": il soggetto iscritto ai

relativi collegi, ordini, albi ed elenchi come indivi-duato all’articolo 2, comma 1, lettere s) e t) del de-creto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004, anchequando svolge l’attività professionale in forma so-cietaria o associativa;

g) “prestazione professionale”: la prestazionefornita dal libero professionista che si sostanzia nel-la diretta trasmissione, movimentazione o gestionedi mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o perconto del cliente ovvero nell’assistenza al clienteper la progettazione o realizzazione della trasmis-sione, movimentazione, verifica o gestione di mezzidi pagamento, beni o utilità e della costituzione, ge-stione o amministrazione di società, enti, trust ostrutture analoghe;

h) “cliente”: il soggetto al quale il libero profes-sionista presta assistenza professionale, in seguito alconferimento di un incarico;

i) “operazione frazionata”: un’operazione unita-ria sotto il profilo economico di valore superiore a12.500 euro posta in essere attraverso più operazio-ni, effettuate in momenti diversi e in un circoscrittoperiodo di tempo, singolarmente di valore non supe-riore a 12.500 euro;

l) “dati identificativi”: il nome e il cognome, illuogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice fi-scale e gli estremi del documento di identificazioneo, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, ladenominazione, la sede legale ed il codice fiscale;

m) “mezzi di pagamento”: il denaro contante, gliassegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli al-tri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vagliapostali, gli ordini di accreditamento o di pagamento,le carte di credito e le altre carte di pagamento, ognialtro strumento o disposizione che permetta di tra-sferire o movimentare o acquisire, anche per via te-lematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie.

Art. 2. Destinatari. 1. Il presente regolamento siapplica ai seguenti soggetti nello svolgimento dellapropria attività professionale in forma individuale,associata o societaria:

a) ai soggetti iscritti nell’albo dei dottori com-mercialisti, nel registro dei revisori contabili, nel-l’albo dei ragionieri e dei periti commerciali e nel-l’albo dei consulenti del lavoro;

b) ai notai e agli avvocati quando, in nome o perconto di propri clienti, compiono qualsiasi operazio-ne di natura finanziaria o immobiliare e quando as-sistono i propri clienti nella progettazione o nellarealizzazione di operazioni riguardanti:

1) il trasferimento a qualsiasi titolo di beni im-mobili o attività economiche;

2) la gestione di denaro, strumenti finanziari oaltri beni;

3) l’apertura o la gestione di conti bancari, li-bretti di deposito e conti di titoli;

4) l’organizzazione degli apporti necessari allacostituzione, alla gestione o all’amministrazione disocietà;

5) la costituzione, la gestione o l’amministra-zione di società, enti, trust o strutture analoghe.

2. Il presente regolamento, fatta eccezione per gliarticoli 10 e 11, si applica altresì alle società di revi-sione iscritte nell’albo speciale previsto dall’artico-lo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, alle quali si estendono tutte le disposizioni pre-viste di seguito per i liberi professionisti.

CAPO II

OBBLIGHI DI IDENTIFICAZIONE E CONSERVAZIONE

Art. 3. Obblighi di identificazione. 1. Il liberoprofessionista identifica ogni cliente qualora la pre-stazione professionale fornita abbia ad oggetto mez-zi di pagamento, beni o utilità di valore superiore aEuro 12.500.

2. L’obbligo di identificazione sussiste anche inpresenza di operazioni frazionate.

3. L’obbligo di identificazione sussiste tutte le vol-te che l’operazione è di valore indeterminato o nondeterminabile.

4. Ai fini dell’obbligo di identificazione, la costi-tuzione, gestione o amministrazione di società, enti,trust o strutture analoghe costituisce in ogni casoun’operazione di valore non determinabile.

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5. Il cliente che si avvale della prestazione profes-sionale del libero professionista per conto di terzideve indicare per iscritto, sotto la propria personaleresponsabilità, i dati identificativi dei soggetti perconto dei quali opera. Qualora il cliente operi in no-me o per conto di una società, di un ente, trust ostrutture analoghe, il libero professionista verifical’esistenza del potere di rappresentanza.

Art. 4. Modalità dell’identificazione. 1. L’identi-ficazione viene effettuata dal libero professionista inpresenza del cliente al momento in cui inizia la pre-stazione professionale a favore del cliente, anche at-traverso propri collaboratori, mediante un documen-to valido per l’identificazione non scaduto. Sonoconsiderati validi per l’identificazione i documentid’identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e35 del decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445.

2. La presenza fisica non è necessaria per i clientii cui dati identificativi e le altre informazioni da ac-quisire risultino da:

a) precedente identificazione effettuata dal libe-ro professionista in relazione ad altra attività profes-sionale;

b) atti pubblici, scritture private autenticate o do-cumenti recanti la firma digitale ai sensi dell’artico-lo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 28dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

c) dichiarazione dell’autorità consolare italiana,così come indicata nell’articolo 6 del decreto legi-slativo 26 maggio 1997, n. 153;

d) attestazione di un altro professionista residen-te in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea,che, in applicazione della normativa di recepimentodella Direttiva 2001/97/CE, ha identificato di perso-na e registrato i dati del cliente e dei soggetti terziper conto dei quali opera.

3. La presenza del cliente non è altresì necessariaper l’identificazione quando viene fornita idonea at-testazione da parte di uno dei soggetti seguenti,presso il quale il cliente sia stato identificato di per-sona:

a) intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 4del decreto;

b) enti creditizi o enti finanziari di Stati membridell’Unione europea, così come definiti nell’artico-lo 1, lettera A) e lettera B), n. 2), 3) e 4) della diret-tiva;

c) banche aventi sede legale e amministrativa inpaesi non appartenenti all’Unione europea purchéaderenti al Gruppo di azione finanziaria internazio-nale (GAFI) e succursali in tali paesi di banche ita-liane e di altri Stati aderenti al GAFI.

4. In nessun caso l’attestazione può essere rilascia-ta da soggetti che non hanno insediamenti fisici inalcun paese. Per “insediamento fisico” s’intende unluogo destinato allo svolgimento dell’attività istitu-zionale, con stabile indirizzo, diverso da un sempli-

ce indirizzo elettronico, in un paese nel quale il sog-getto è autorizzato a svolgere la propria attività. Intale luogo il soggetto deve impiegare una o più per-sone a tempo pieno, deve mantenere evidenze rela-tive all’attività svolta, deve essere soggetto ai con-trolli effettuati dall’autorità che ha rilasciato l’auto-rizzazione a operare.

5. L’UIC può indicare ulteriori forme e modalitàparticolari dell’attestazione, anche tenendo contodell’evoluzione delle tecniche di comunicazione adistanza, in applicazione di quanto disposto dall’ar-ticolo 8, comma 6, del decreto.

6. Nel caso in cui il libero professionista acquisi-sca in qualunque momento elementi di incertezzasull’identità del cliente compie una nuova identifi-cazione che dia certezza sull’identità del medesi-mo.

Art. 5. Obblighi di conservazione. 1. Il liberoprofessionista, negli stessi casi in cui è tenuto ad as-solvere all’obbligo di identificazione dei clienti, ri-porta a propria cura nell’archivio dedicato alla rac-colta e conservazione di informazioni a fini antirici-claggio i seguenti dati:

a) le complete generalità (nome, cognome, luo-go, data di nascita e indirizzo di residenza o domici-lio per le persone fisiche; la denominazione e la se-de legale in caso di altri soggetti), il codice fiscaleove disponibile e gli estremi del documento di iden-tificazione per le persone fisiche;

b) i dati identificativi della persona per contodella quale il cliente opera;

c) l’attività lavorativa svolta dal cliente e dallapersona per conto della quale agisce;

d) la data dell’avvenuta identificazione;e) la descrizione sintetica della tipologia di pre-

stazione professionale fornita;f) il valore dell’oggetto della prestazione profes-

sionale di cui all’articolo 1 del presente regolamen-to, se conosciuto.

2. Quando il conferimento dell’incarico è compiu-to congiuntamente da più clienti, gli obblighi diidentificazione, registrazione e conservazione deidati devono essere assolti nei confronti di ciascunodi essi.

3. Nel caso di una nuova operazione o di un con-ferimento di incarico compiuti da un cliente giàidentificato è sufficiente annotare nell’archivio leinformazioni contenute nei punti b), c), e) ed f) delprimo comma.

4. Il libero professionista, entro trenta giorni dalmomento in cui venga a conoscenza di modifichedei dati identificativi e delle altre informazioni, mo-difica il contenuto dell’archivio, conservando evi-denza dell’informazione precedente.

5. I dati e le informazioni contenute nell’archiviosono conservati per dieci anni dalla conclusione del-la prestazione professionale, a cura del libero pro-fessionista.

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Art. 6. Modalità di tenuta dell’archivio. 1. I da-ti identificativi e le informazioni sono inseriti nel-l’archivio tempestivamente e, comunque, non oltreil trentesimo giorno dall’identificazione del cliente.

2. Per i dati di cui alle lettere e) ed f) del primocomma dell’articolo 5, il termine decorre dalla datadell’avvenuta esecuzione della prestazione profes-sionale.

3. L’archivio è unico per ogni libero professionistaed è tenuto in maniera trasparente e ordinata, in mo-do tale da facilitare la consultazione, la ricerca e iltrattamento dei dati, nonché garantire la storicitàdelle informazioni e la loro conservazione secondocriteri uniformi.

4. Le registrazioni sono conservate nell’ordinecronologico d’inserimento nell’archivio in manierada rendere possibile la ricostruzione storica delleoperazioni effettuate.

5. L’archivio è formato e gestito a mezzo di stru-menti informatici, salvo quanto disposto dal commasuccessivo. L’UIC può indicare criteri e modalitàper la registrazione e la conservazione dei dati e del-le informazioni, in applicazione di quanto dispostodall’articolo 8, comma 6, del decreto.

6. In sostituzione dell’archivio informatico, il libe-ro professionista, ove non disponga di una strutturainformatizzata, può tenere un registro cartaceo, nu-merato progressivamente e siglato in ogni pagina acura del libero professionista o di un suo collabora-tore autorizzato per iscritto, con l’indicazione, allafine dell’ultimo foglio, del numero delle pagine dicui è composto il registro e l’apposizione della fir-ma delle suddette persone. Il registro cartaceo deveessere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bian-chi e abrasioni.

7. È possibile avvalersi, per la tenuta e la gestionedell’archivio informatico, di un autonomo centro diservizio che comunque garantisca la distinzione lo-gica e la separazione delle registrazioni relative aciascun libero professionista. Restano ferme le spe-cifiche responsabilità previste dalla legge a caricodel libero professionista e deve essere assicurato aquest’ultimo l’accesso diretto e immediato all’archi-vio stesso.

8. I liberi professionisti non sono tenuti a istituirel’archivio qualora non vi siano dati da registrare.

Art. 7. Obblighi di conservazione in forma sem-plificata. 1. I liberi professionisti obbligati, in forzadi altre disposizioni di legge o regolamentari, a te-nere un registro della clientela, possono avvalersidello stesso per assolvere agli obblighi di conserva-zione purché tale registro contenga o venga comple-tato con tutte le indicazioni richieste dal presente re-golamento.

2. Nel caso di svolgimento dell’attività professio-nale in forma associata ovvero societaria è consenti-to tenere un unico archivio per tutto lo studio pro-fessionale. In tal caso, è necessaria l’individuazione

nell’archivio, per ogni cliente, del libero professio-nista responsabile degli adempimenti concernentigli obblighi di identificazione e conservazione.

3. È fatta salva la facoltà per ogni componentel’associazione o la società di formare un proprio ar-chivio ai sensi dell’articolo precedente.

Art. 8. Protezione dei dati e delle informazioni.1. Agli obblighi di identificazione e registrazioneprevisti nel presente regolamento si applicano le di-sposizioni contenute nell’articolo 11 del decreto le-gislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice inmateria di protezione dei dati personali. I liberi pro-fessionisti devono rilasciare ai clienti informativaidonea ad assolvere agli obblighi previsti dall’arti-colo 13 del codice in materia di protezione dei datipersonali.

2. L’adempimento degli obblighi di identificazio-ne, conservazione e segnalazione costituisce "tratta-mento dei dati", come definito nel primo comma,lettera a), dell’articolo 4 del codice in materia diprotezione dei dati personali. Le operazioni di trat-tamento sono effettuate dagli incaricati del tratta-mento che operano sotto la diretta autorità del tito-lare o del responsabile, attenendosi alle istruzioni daquesti impartite. L’individuazione degli incaricatidel trattamento è effettuata con le modalità di cui al-l’articolo 30 del codice in materia di protezione deidati personali.

3. Nella tenuta dell’archivio previsto all’articolo 5,formato e gestito tramite strumenti elettronici ovve-ro in forma cartacea, i liberi professionisti sono te-nuti al rispetto degli obblighi e delle misure di sicu-rezza contenuti negli articoli da 31 a 36 del codicein materia di protezione dei dati personali.

CAPO III

SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE

Art. 9. Obbligo di segnalazione di operazionisospette. 1. I liberi professionisti hanno l’obbligodi segnalare all’UIC ogni operazione che per carat-teristiche, entità, natura, o per qualsivoglia altracircostanza conosciuta a ragione delle funzioniesercitate, tenuto conto anche della capacità econo-mica e dell’attività svolta dal soggetto cui è riferi-ta, induca a ritenere, in base agli elementi a sua di-sposizione, che il danaro, i beni o le utilità oggettodelle operazioni medesime possano provenire daidelitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter delcodice penale.

2. Le segnalazioni devono essere effettuate senzaritardo, ove possibile prima del compimento dell’o-perazione, appena il professionista sia venuto a co-noscenza degli elementi che fanno sospettare la pro-venienza del denaro, beni e utilità da un delitto noncolposo.

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3. Le segnalazioni effettuate ai sensi e per gli ef-fetti dell’articolo 3 della legge antiriciclaggio noncostituiscono violazione del segreto professionale e,se poste in essere in buona fede e per le finalità ivipreviste, non comportano responsabilità di alcun ti-po per i liberi professionisti ovvero per i loro dipen-denti o collaboratori.

Art. 10. Esenzione dall’obbligo di segnalazione.1. Gli obblighi di segnalazione di operazioni so-spette non si applicano per le informazioni ricevutedal cliente o ottenute riguardo allo stesso nel corsodell’esame della posizione giuridica del cliente odell’espletamento dei compiti di difesa o di rappre-sentanza del medesimo in un procedimento giudi-ziario o in relazione a tale procedimento, compresala consulenza sull’eventualità di intentare o evitareun procedimento, ove tali informazioni siano rice-vute o ottenute prima, durante o dopo il procedi-mento stesso.

2. L’esenzione prevista al primo comma si applicaanche per i giudizi arbitrali o per la risoluzione dicontroversie innanzi a organismi di conciliazioneprevisti dalla legge.

Art. 11. Criteri generali per l’individuazionedelle operazioni sospette. 1. Ai fini dell’assolvi-mento dell’obbligo di segnalazione delle operazionisospette, i liberi professionisti adoperano le infor-mazioni in proprio possesso, acquisite nell’ambitodell’attività professionale prestata.

2. I liberi professionisti valutano complessivamen-te, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti, ri-levando eventuali incongruenze rispetto alla capa-cità economica, alle attività svolte e al profilo di ri-schio di riciclaggio.

3. I liberi professionisti adottano le misure di for-mazione necessarie affinché anche i propri collabo-ratori siano in grado di adoperare le informazioni inproprio possesso per avere un’adeguata conoscenzadella clientela ed evidenziare al libero professionistasituazioni di sospetto.

4. Nel caso in cui il cliente agisca per conto di unaltro soggetto, il professionista verifica, in base alleinformazioni disponibili, anche la reale titolaritàdell’operazione per individuare elementi utili ai finidella segnalazione di cui all’articolo 3 della leggeantiriciclaggio.

5. Nell’individuazione delle operazioni sospettedeve aversi riguardo in particolare ai criteri conte-nuti nelle disposizioni applicative dell’UIC, adotta-te ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del decreto.

Art. 12. Modalità della segnalazione. 1. Alle se-gnalazioni di operazioni sospette si applicano il re-gime di riservatezza e, ove compatibili, le procedu-re di segnalazione previste negli articoli 3 e 3-bisdella legge antiriciclaggio.

2. È fatto divieto al libero professionista e a chiun-que ne abbia conoscenza di comunicare le segnala-

zioni al cliente e a qualunque altro soggetto, fuoridai casi di legge.

3. I liberi professionisti che assistono il cliente informa congiunta possono adempiere gli obblighi dicui all’articolo 9 del presente regolamento segnalan-do congiuntamente l’operazione all’UIC.

4. L’UIC può stabilire le modalità di produzione edi trasmissione delle segnalazioni, anche preveden-do l’utilizzo di procedure informatiche e telemati-che, in applicazione di quanto disposto dall’articolo8, comma 6, del decreto.

5. L’UIC, anche su richiesta degli organi investi-gativi, può sospendere le operazioni segnalate comesospette per un massimo di quarantotto ore, dando-ne immediata comunicazione agli organi investiga-tivi medesimi, sempre che ciò non determini pregiu-dizi per le indagini e per l’adempimento dei propriobblighi di legge da parte dei liberi professionisti.

Art. 13. Disposizioni finali. 1. Gli obblighi delpresente regolamento si applicano a tutti i liberi pro-fessionisti abilitati ad operare in Italia, così come in-dividuati nell’articolo 2 del presente regolamento, esussistono anche per le operazioni realizzate all’e-stero.

2. Gli obblighi di identificazione e conservazionenon si applicano in relazione all’attività professio-nale per la quale è stato conferito incarico dal clien-te prima dell’entrata in vigore del presente regola-mento.

3. Nel caso di rapporti tra cliente e professionistaistituitisi con un incarico conferito prima dell’entra-ta in vigore del presente regolamento e ancora in es-sere dopo dodici mesi da tale data, il libero profes-sionista provvederà entro quest’ultimo termine agliobblighi di identificazione e conservazione.

19.

D.M. (Economia e Finanze) 3 febbraio 2006,n. 142. Regolamento in materia di obblighidi identificazione e di conservazione delleinformazioni per gli intermediari finanziariprevisto dall’articolo 3, comma 2, del decre-to legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, recan-te attuazione della direttiva 2001/97/CE inmateria di prevenzione dell’uso del sistemafinanziario a scopo di riciclaggio dei pro-venti di attività illecite (in S.O. alla G.U. 7aprile 2006, n. 82).–––––––––––

Nel medesimo S.O. alla G.U. 7 aprile 2006, n. 82,sono anche stati pubblicati i seguenti provvedimen-ti dell’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC):

– «Istruzioni applicative in materia di obblighi diidentificazione, registrazione e conservazione delle

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informazioni nonché di segnalazione delle operazio-ni sospette per finalità di prevenzione e contrastodel riciclaggio sul piano finanziario a carico di av-vocati, notai, dottori commercialisti, revisori conta-bili, società di revisione, consulenti del lavoro, ra-gionieri e periti commerciali.»;

– «Istruzioni applicative per gli intermediari inmateria di obblighi di identificazione, registrazionee conservazione delle informazioni per finalità diprevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano fi-nanziario.»;

– «Istruzioni applicative in materia di obblighi diidentificazione, registrazione e conservazione delleinformazioni nonché di segnalazione delle operazio-ni sospette per finalità di prevenzione e contrastodel riciclaggio sul piano finanziario a carico deglioperatori non finanziari.».

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 1, comma 1, della legge 3 febbraio2003, n. 14, recante: “Disposizioni per l’adempimen-to di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italiaalle Comunità europee. Legge comunitaria 2002»;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56,concernente: “Attuazione della Direttiva2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consigliodel 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione del-l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggiodei proventi da attività illecite”;

Visto in particolare l’articolo 3, comma 2, del cita-to decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, re-cante “Provvedimenti urgenti per limitare l’uso delcontante e dei titoli al portatore nelle transazioni eprevenire l’utilizzazione del sistema finanziario ascopo di riciclaggio”, convertito, con modificazioni,dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive mo-dificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,recante “Codice in materia di protezione dei datipersonali”;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 ago-sto 1988, n. 400;

Udito il parere del Comitato antiriciclaggio espres-so nella seduta del 13 luglio 2004;

Udito il parere delle competenti autorità di vigi-lanza di settore e le amministrazioni interessate;

Udito il parere del Garante per la protezione deidati personali espresso nella riunione del 12 maggio2005;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dal-la Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adu-nanza del 29 agosto 2005;

Vista la comunicazione della Presidenza del Con-siglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata connota n. DAGL-27419-10.2.2.l/2/2005 del 23 dicem-bre 2005;

A d o t t ail seguente regolamento:

Art. 1. Definizioni. 1. Nel presente regolamento siintendono per:

a) “direttiva”, la direttiva del Consiglio delle Co-munità europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991,modificata dalla direttiva del Parlamento europeo edel Consiglio dell’Unione europea n. 2001/97/CEdel 4 dicembre 2001;

b) “legge antiriciclaggio”, il decreto-legge 3maggio 1991, n. 143, convertito in legge, con modi-ficazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e suc-cessive modificazioni;

c) “decreto”, il decreto legislativo 20 febbraio2004, n. 56, recante: "Attuazione della direttiva2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso delsistema finanziario a scopo di riciclaggio dei pro-venti da attività illecite";

d) “codice in materia di protezione dei dati per-sonali”: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;

e) “UIC”, l’Ufficio italiano dei cambi;f) “intermediari”, i soggetti indicati nell’articolo

2 del presente regolamento;g) “intermediari abilitati”, i soggetti abilitati ai

sensi dell’articolo 4 del decreto;h) “gruppo”, il gruppo bancario di cui all’artico-

lo 60 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385 (Testo unico de1le leggi in materia bancaria ecreditizia) e disposizioni applicative, il gruppo di cuiall’articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in mate-ria di intermediazione finanziaria) e disposizioni ap-plicative e il gruppo individuato ai sensi del decretolegislativo 17 aprile 2001, n. 239;

i) “personale incaricato”, il personale dipenden-te, i promotori finanziari iscritti nell’albo previstodall’articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio1998, n. 58, gli agenti in attività finanziaria iscrittinell’elenco previsto dall’articolo 3 del decreto legi-slativo 25 settembre 1999, n. 374 e gli agenti assi-curativi iscritti, fino all’istituzione del registro degliintermediari assicurativi e riassicurativi previstodall’art. 109 del decreto legislativo 7 settembre2005, n. 209, nell’albo previsto dall’articolo 1 dellalegge 7 febbraio 1979, n. 48;

l) “cliente”, il soggetto che compie operazioni oinstaura rapporti con gli intermediari;

m) “dati identificativi”, il nome e il cognome, illuogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice fi-scale e gli estremi del documento di identificazione

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o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, ladenominazione, la sede legale ed il codice fiscale;

n) “mezzi di pagamento”, il denaro contante, gliassegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli al-tri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vagliapostali, gli ordini di accreditamento o di pagamento,le carte di credito e le altre carte di pagamento, ognialtro strumento o disposizione che permetta di trasfe-rire, movimentare o acquisire, anche per via telemati-ca, fondi, valori o disponibilità finanziarie;

o) “operazione frazionata”, un’operazione unita-ria sotto il profilo economico di valore superiore a12.500 euro posta in essere attraverso più operazio-ni, effettuate in momenti diversi e in un circoscrittoperiodo di tempo, singolarmente di valore non supe-riore a 12.500 euro;

p) “archivio unico informatico”, un archivio, for-mato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nelquale gli intermediari conservano in modo accentra-to tutte le informazioni acquisite nell’adempimentodegli obblighi di identificazione e registrazione, se-condo le modalità previste nel presente regolamento.

Art. 2. Destinatari. 1. Il presente regolamento siapplica a:

a) banche;b) Poste italiane S.p.A.;c) istituti di moneta elettronica;d) società di intermediazione mobiliare (SIM);e) società di gestione del risparmio (SGR);f) società di investimento a capitale variabile

(SICAV);g) imprese di assicurazione;h) agenti di cambio;i) società fiduciarie;l) società che svolgono il servizio di riscossione

di tributi;m) intermediari finanziari iscritti nell’elenco spe-

ciale previsto dall’articolo 107 del testo unico ban-cario;

n) intermediari finanziari iscritti nell’elenco ge-nerale previsto dall’articolo 106 del testo unico ban-cario;

o) soggetti operanti nel settore finanziario iscrit-ti nelle sezioni dell’elenco generale previste dagliarticoli 113 e 155, commi 4 e 5, del testo unico ban-cario;

p) succursali italiane dei soggetti indicati alle let-tere precedenti aventi sede legale in uno stato esterononché succursali italiane delle società di gestionedel risparmio armonizzate.

Art. 3. Obblighi applicabili. 1. Gli obblighi diidentificazione, registrazione e conservazione si ap-plicano in relazione alle operazioni e ai rapporti ine-renti allo svolgimento dell’attività istituzionale oprofessionale degli intermediari.

2. Gli intermediari devono:a) identificare i clienti in relazione ai rapporti e

alle operazioni indicati negli articoli 4 e 5 del pre-sente regolamento;

b) istituire l’archivio unico informatico;c) registrare e conservare nell’archivio unico

informatico i dati identificativi e le altre informazio-ni relative alle operazioni e ai rapporti.

3. Gli intermediari, al fine di prevenire e impedirela realizzazione di operazioni di riciclaggio, devonoistituire misure di controllo interno e assicurareun’adeguata formazione dei dipendenti e dei colla-boratori, anche per approfondire la conoscenza deipropri clienti.

4. L’attività dei clienti deve essere valutata concontinuità nel corso del rapporto, sulla base di evi-denze aggiornate, individuando eventuali incon-gruenze rispetto al profilo di rischio di riciclaggio.

5. Gli intermediari non sono tenuti ad istituire l’ar-chivio unito informatico qualora non vi siano dati daregistrare.

Art. 4. Rapporti. 1. Gli obblighi di identificazio-ne, registrazione e conservazione, sussistono in sededi accensione, variazione e chiusura di conti, depo-siti e altri rapporti continuativi, sia nominativi che alportatore.

2. Il termine “conto” va inteso nel senso di contimovimentabili dal cliente, quali il conto corrente econti analoghi, fra cui i depositi di risparmio. Sono,quindi, esclusi conti quali i conti di evidenza ed iconti transitori.

3. Il termine “deposito” comprende la custodia e laamministrazione di strumenti finanziari anche informa “dematerializzata”, i depositi chiusi, la loca-zione delle cassette di sicurezza.

4. L’espressione “altro rapporto continuativo” vaintesa come rapporto di durata che rientra nell’eser-cizio di attività istituzionali, quali ad esempio:

a) la concessione di finanziamenti sotto qualsia-si forma, compreso il leasing finanziario ed il rila-scio di garanzie e di impegni di firma;

b) la prestazione di servizi di pagamento;c) l’assunzione di partecipazioni;d) la prestazione di servizi di investimento;e) le assicurazioni sulla vita di cui all’art. 1, com-

ma 1, lettera b), del decreto legislativo 7 settembre2005, n. 209;

f) l’amministrazione di beni.5. Costituisce altresì rapporto continuativo ogni

rapporto che si instauri in relazione alla ricezione diun incarico o mandato, anche fiduciario.

6. Non costituiscono rapporti continuativi le quotedi organismi di investimento collettivo del risparmio(OICR), i contratti assicurativi contro i danni, glistrumenti finanziari derivati, i pronti contro termine,i certificati di deposito e i titoli analoghi nonché irapporti che si sostanziano in una sola operazione.

7. Il Ministero dell’economia e delle finanze, conpropria circolare, potrà fornire indicazioni esplicati-ve sul contenuto del presente articolo.

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Art. 5. Operazioni. 1. Gli obblighi di identifica-zione dei clienti, di registrazione e di conservazionesussistono altresì per ogni operazione, anche frazio-nata, disposta dai clienti che comporti la trasmissio-ne o la movimentazione di mezzi di pagamento diimporto superiore a 12.500 euro.

2. Gli intermediari devono dotarsi di strumenti tec-nici idonei a conoscere in tempo reale le operazionieseguite dal cliente nel giorno dell’operazione e neisette giorni precedenti, al fine di valutare se si trattidi parti di un’unica operazione. Nel caso di ordini dipagamento o di accreditamento, ciascun intermedia-rio effettua le aggregazioni con riferimento al clien-te per il quale interviene.

3. Gli intermediari, nell’ambito della loro autono-mia organizzativa, possono individuare classi dioperazioni e di importo non significative ai fini del-la rilevazione delle operazioni frazionate.

4. Gli obblighi sussistono altresì nei casi in cui gliintermediari abilitati agiscano da tramite ai sensidell’articolo 1 della legge antiriciclaggio, o sianocomunque parte nel trasferimento di denaro contan-te o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effet-tuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di impor-to complessivamente superiore a 12.500 euro.

5. Ai fini dell’individuazione del valore delle ope-razioni e della registrazione delle stesse nell’archi-vio unico informatico non deve procedersi alla com-pensazione di operazioni di segno contrario poste inessere dallo stesso cliente.

Parte II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

TITOLO I

IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI E DEISOGGETTI PER CONTO DEI QUALI

QUESTI OPERANO

Art. 6. Identificazione diretta. 1. Salvo quantoprevisto negli articoli 7 e 8 del presente regolamen-to, l’identificazione deve essere effettuata dagli in-termediari, anche attraverso il personale incaricato,volta per volta, in presenza del cliente, attraverso undocumento valido per l’identificazione, non scadu-to. Si considerano validi per l’identificazione, i do-cumenti d’identità e di riconoscimento di cui agli ar-ticoli 1 e 35 del decreto del Presidente della Repub-blica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. I clienti forniscono tutte le informazioni neces-sarie per l’identificazione. All’atto dell’identifica-zione i clienti forniscono per iscritto, sotto la propriapersonale responsabilità, tutte le informazioni ne-cessarie per l’identificazione dei soggetti per contodei quali operano.

3. L’identificazione deve essere effettuata all’attodell’operazione o dell’apertura del rapporto.

4. Qualora cliente sia una società o un ente, ovve-ro qualora il cliente operi per conto di una società odi un ente, deve essere verificata l’effettiva esisten-za del potere di rappresentanza e devono essere ac-quisite informazioni necessarie per individuare gliamministratori e i proprietari effettivi di tale societào ente.

5. Nel caso di rapporti continuativi relativi all’ero-gazione di credito al consumo e ad altre tipologieoperative indicate dall’UIC, l’identificazione puòessere effettuata da collaboratori esterni legati al-l’intermediario da apposita convenzione, nella qua-le siano specificati gli obblighi previsti dal decreto edal presente regolamento e ne siano conformementeregolate le modalità di adempimento.

6. È in ogni caso necessario procedere all’identifi-cazione diretta qualora si abbia motivo di ritenereche l’identificazione effettuata ai sensi degli articoli7 e 8 del presente regolamento non sia attendibileovvero qualora essa non consenta l’acquisizionedelle informazioni necessarie.

Art. 7. Identificazione indiretta. 1. Non è neces-sario procedere all’identificazione diretta nei se-guenti casi:

a) per i clienti già identificati in relazione ad unrapporto in essere;

b) in relazione ad operazioni che, a valere su unconto o un altro rapporto, sono effettuate con siste-mi di cassa continua o di sportelli automatici, percorrispondenza o attraverso soggetti che svolgonoattività di trasporto di valori o mediante carte dipagamento; tali operazioni sono imputate al sog-getto titolare del conto o del rapporto al quale ine-riscono;

c) per i clienti i cui dati identificativi e le altreinformazioni da acquisire risultino da atti pubblici,da scritture private autenticate o da documenti re-canti la firma digitale ai sensi dell’articolo 23 deldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445 e successive modificazioni;

d) per i clienti i cui dati identificativi risultino dadichiarazione della rappresentanza e dell’autoritàconsolare italiana, così come indicata nell’articolo 6del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

2. Per i clienti, il cui contatto è avvenuto attraver-so l’intervento di un mediatore creditizio e di un me-diatore di assicurazione o di riassicurazione iscritto,fino all’istituzione del registro degli intermediari as-sicurativi e riassicurativi previsto dall’art. 109 deldecreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nell’al-bo previsto dall’articolo 2 della legge 28 novembre1984, n. 792, l’intermediario può procedere all’i-dentificazione, in relazione al rapporto per il quale èstata compiuta la mediazione, acquisendo dal me-diatore le informazioni necessarie, anche senza lapresenza contestuale del cliente.

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Art. 8. Identificazione a distanza. 1. Non è ne-cessario procedere all’identificazione di cui agli ar-ticoli 6 e 7 qualora ai clienti sia stata rilasciata atte-stazione da soggetti presso i quali gli stessi sono ti-tolari di conti, depositi o altri rapporti continuativi ein relazione ai quali sono stati già identificati di per-sona.

2. L’attestazione deve essere idonea a confermarel’identità tra il soggetto che deve essere identificatoe il soggetto titolare del conto o del rapporto pressol’intermediario attestante, nonché l’esattezza delleinformazioni comunicate a distanza.

3. L’attestazione può essere rilasciata dai seguentisoggetti:

a) intermediari abilitati;b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membri

dell’Unione europea, così come definiti nell’artico-lo 1, lettera A) e lettera B), n. 2), n. 3) e n. 4), delladirettiva;

c) banche aventi sede legale e amministrativa inPaesi non appartenenti all’Unione europea purchéaderenti al gruppo di azione finanziaria internazio-nale (GAFI) e succursali in tali Paesi di banche ita-liane e di altri Stati aderenti al GAFI;

4. L’attestazione può consistere in un bonifico ese-guito a valere sul conto per il quale il cliente è statoidentificato di persona, che contenga un codice rila-sciato al cliente dall’intermediario che deve proce-dere all’identificazione.

5. L’UIC può indicare ulteriori forme e modalitàparticolari dell’idonea attestazione anche tenendoconto dell’evoluzione delle tecniche di comunica-zione a distanza.

6. In nessun caso l’attestazione può essere rilascia-ta da soggetti che non hanno insediamenti fisici inalcun Paese. Per “insediamento fisico” si intende unluogo destinato allo svolgimento dell’attività istitu-zionale, con stabile indirizzo, diverso da un sempli-ce indirizzo elettronico, in un Paese nel quale il sog-getto è autorizzato a svolgere la propria attività; intale luogo il soggetto deve impiegare una o più per-sone a tempo pieno, deve mantenere evidenze rela-tive all’attività svolta, deve essere soggetto ai con-trolli effettuati dall’autorità che ha rilasciato l’auto-rizzazione ad operare.

TITOLO IIACQUISIZIONE, REGISTRAZIONE E

CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Art. 9. Modalità della registrazione. 1. Le infor-mazioni relative ai dati identificativi del cliente e delsoggetto per conto del quale questo opera, alla data,all’importo e alla tipologia delle operazioni e deimezzi di pagamento devono essere registrate nell’ar-chivio unico informatico tempestivamente e, comun-que, non oltre il trentesimo giorno successivo al

compimento dell’operazione. Le stesse informazionidevono essere registrate entro trenta giorni dall’aper-tura, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto.

2. Nell’indicazione dell’importo delle operazionideve essere evidenziata, mediante apposito codice,la parte in contanti. Le registrazioni degli importiespressi in valuta estera vanno effettuate nel contro-valore in euro al cambio di effettiva negoziazioneovvero, in mancanza, al cambio indicativo del gior-no precedente l’operazione; in ogni caso, deve esse-re conservata evidenza della valuta estera in cui l’o-perazione è espressa.

3. Le operazioni relative a rapporti intestati a piùsoggetti vanno riferite a tutti gli intestatari. Per la re-gistrazione, può essere indicato il solo numero delrapporto, in presenza di un’anagrafe che comunqueconsenta di individuare tutti i cointestatari e garanti-sca la possibilità di trarre evidenze aziendali integra-te. Devono essere comunque registrati i dati identifi-cativi dei soggetti che eseguono le operazioni.

4. I dati identificativi e le altre informazioni relati-ve a conti, depositi o altri rapporti continuativi, pos-sono anche essere contenuti in archivi informatici,diversi dall’archivio unico, a condizione che sia co-munque assicurata la possibilità di trarre, con un’u-nica interrogazione, evidenze aziendali integrate e lastoricità dei dati e delle informazioni.

5. Per le imprese e gli enti assicurativi il termine dicui al comma 1 del presente articolo, decorre dalgiorno in cui hanno ricevuto i dati da parte degliagenti e degli altri collaboratori autonomi, i quali, aloro volta, devono inoltrare i dati stessi entro trentagiorni. Nell’intervallo di tempo eventualmente in-tercorrente fra l’effettuazione delle operazioni el’immissione dei dati e delle informazioni nell’ar-chivio, al fine di assicurarne la facile reperibilità, gliintermediari devono istituire apposite evidenze, an-che presso le unità e gli operatori distaccati.

Art. 10. Caratteristiche dell’archivio unicoinformatico. 1. L’archivio unico informatico è for-mato e gestito a cura di ogni intermediario, secondogli standard e le compatibilità informatiche stabilitedall’UIC.

2. L’intermediario può avvalersi, per la tenuta egestione dell’archivio unico informatico, di un auto-nomo centro di servizio, ferme restando le specifi-che responsabilità previste dalla legge a carico del-l’intermediario e purché sia assicurato a quest’ulti-mo l’accesso diretto e immediato all’archivio stesso.

3. Gli intermediari facenti parte di un medesimogruppo possono avvalersi, per la tenuta e gestionedei propri archivi, di un unico centro di servizio af-finché un delegato possa trarre evidenze integrate alivello di gruppo anche ai sensi di quanto previstoall’articolo 3 della legge antiriciclaggio. Deve esse-re comunque garantita la distinzione logica e la se-parazione delle registrazioni relative a ciascun inter-mediario.

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4. L’archivio unico informatico deve essere strut-turato in modo tale da assicurare la chiarezza e lacompletezza delle informazioni, la loro conserva-zione secondo criteri uniformi, il mantenimento del-la storicità delle informazioni, la possibilità di desu-mere evidenze integrate, la facilità di consultazione.

5. Qualora vi sia necessità di modificare informa-zioni già acquisite nell’archivio unico informatico, aseguito della modifica di elementi di fatto o di veri-fiche effettuate dopo la registrazione, occorre evi-denziare con chiarezza le modifiche apportate con-servando evidenza dell’informazione precedente.

6. Le informazioni registrate nell’archivio unicoinformatico devono essere conservate per dieci annisuccessivi al compimento dell’operazione o allachiusura del rapporto.

7. Per l’accertamento dei fatti in un procedimentopenale o in un procedimento per l’applicazione dimisure di prevenzione, le informazioni e i dati, con-tenuti nell’archivio tenuto dall’intermediario, sonoacquisiti per ordine dell’autorità giudiziaria.

Art. 11. Informazioni da acquisire, registrare econservare. 1. Le informazioni da registrare e con-servare sono:

a) con riferimento all’operazione, la data e lacausale, l’importo e i dati identificativi;

b) con riferimento a conti, depositi o altri rap-porti continuativi, la data, i dati identificativi del ti-tolare unitamente alle generalità dei delegati ad ope-rare per conto del titolare del rapporto, il codice delrapporto.

2. Ai fini del presente articolo:a) per “data” si intende quella di effettuazione

dell’operazione direttamente presso l’intermediarioovvero, negli altri casi, la data in cui si acquisisconogli elementi necessari alla contabilizzazione dell’o-perazione;

b) per “causale” si intende la tipologia dell’ope-razione in base al codice attribuito dall’UIC, causaleanalitica, nelle note tecniche dallo stesso emanate;

c) per “importo” dell’operazione si intende l’am-montare complessivo dei mezzi di pagamento, conevidenza della parte in contanti.

3. I dati identificativi vanno acquisiti e registraticon riferimento a chi effettua l’operazione in pro-prio o per conto terzi e con riferimento all’eventua-le soggetto per conto del quale l’operazione stessaviene eseguita.

4. La registrazione relativa a conti depositi ed altrirapporti continuativi va tenuta unicamente dall’in-termediario cui è imputato il rapporto, ancorché l’i-dentificazione sia effettuata presso l’intermediarioche viene in contatto con la clientela.

5. Le registrazioni delle operazioni di importo su-periore a 12.500 euro vanno tenute dall’intermedia-rio che viene in contatto con la clientela.

6. Nel caso in cui le operazioni vengano eseguitesulla base di ordini di pagamento o accreditamento,

gli obblighi di registrazione incombono sugli inter-mediari di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b)e c) del presente regolamento che curano il trasferi-mento. In presenza di ordini di pagamento a favoree/o d’ordine degli intermediari di cui all’articolo 2,comma 1, lettere da d) a h) e da l) a o) del presenteregolamento in contropartita di clientela, tali inter-mediari sono comunque tenuti a registrare nel pro-prio archivio unico informatico gli estremi dell’ope-razione disposta dalla clientela in forma semplifica-ta secondo le modalità definite dall’UIC. I dati con-cernenti le suddette operazioni non dovranno essereinseriti nelle segnalazioni mensili aggregate da in-viare all’UIC.

7. Nel caso di transazioni regolate mediante ordinidi pagamento o di accreditamento, gli intermediaridi cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) delpresente regolamento che operano per conto dell’or-dinante e quelli che operano per conto del benefi-ciario registrano gli ordini di pagamento o di accre-ditamento; i soggetti che si interpongono nell’esecu-zione dei trasferimenti si limitano a curare la tra-smissione dei dati informativi necessari per la regi-strazione.

8. L’intermediario che interviene per conto delsoggetto ordinante è tenuto a registrare:

a) i dati identificativi di chi effettua l’operazionein proprio o per conto di terzi e dell’eventuale sog-getto per conto del quale l’operazione stessa vieneeseguita (ordinante);

b) gli estremi (nome, cognome o denominazionesociale e, ove noti, indirizzo, sede o paese estero)del beneficiario;

c) l’intermediario (denominazione e localizza-zione o paese estero) presso il quale deve essere ef-fettuato il pagamento o l’accredito dell’importo.

9. L’intermediario che interviene per conto del be-neficiario registra:

a) i dati identificativi del beneficiario dell’opera-zione in proprio o per conto terzi e dell’eventualesoggetto per conto del quale l’operazione stessa vie-ne eseguita;

b) gli estremi (nome, cognome o denominazionesociale e, ove noti, indirizzo, sede o paese estero)dell’ordinante;

c) l’intermediario (denominazione e localizza-zione o paese estero) presso il quale l’ordine è statodisposto.

10. Nel caso di ordini di pagamento o di accredita-mento provenienti dall’estero, l’intermediario italia-no tenuto alla registrazione, oltre ad acquisire i datiidentificativi del beneficiario, deve comunque indi-care l’intermediario estero intervenuto per contodell’ordinante e, ove noti, il paese e le generalità diquest’ultimo.

11. Qualora un’operazione venga disposta, con unordine di pagamento o di accreditamento avvalen-dosi di conti, depositi o altri rapporti continuativi

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esistenti all’estero, l’obbligo di registrazione gravasull’intermediario italiano ordinante o beneficiario.

Art. 12. Protezione dei dati e delle informazio-ni. 1. Agli obblighi di identificazione e registrazioneprevisti nel presente regolamento si applicano le di-sposizioni previste dall’articolo 11 del codice in ma-teria di protezione dei dati personali.

2. Gli intermediari devono rilasciare ai clientiinformativa idonea ad assolvere agli obblighi previ-sti dall’articolo 13 del codice in materia di protezio-ne dei dati personali.

3. L’adempimento degli obblighi di identificazio-ne, conservazione e segnalazione costituisce "tratta-mento dei dati", come definito nel primo comma,lettera a) dell’articolo 4 del codice in materia di pro-tezione dei dati personali. Le operazioni di tratta-mento sono effettuate dagli incaricati del trattamen-to che operano sotto la diretta autorità del titolare odel responsabile, attenendosi alle istruzioni da que-sti impartite. L’individuazione degli incaricati deltrattamento è effettuata con le modalità di cui all’ar-ticolo 30 del codice in materia di protezione dei da-ti personali.

4. Nella tenuta dell’archivio previsto all’articolo 9,gli intermediari sono tenuti al rispetto degli obblighie delle misure di sicurezza contenuti negli articoli da31 a 36 del codice in materia di protezione dei datipersonali.

Art. 13. Vicende dell’archivio unico informaticonei processi di trasformazione. 1. Nei casi di ces-sione di dipendenze, di cessione di rami di azienda,di scissione nonché di fusione, il cessionario, il sog-getto risultante dalla fusione ed i soggetti derivantidalla scissione non devono procedere ad una nuovaidentificazione in relazione all’apertura dei rapportitrasferiti, salvi i casi di dubbio sull’identità dellaclientela e ferma restando la responsabilità per i ca-si di omessa o inesatta identificazione.

2. I soggetti cedenti di dipendenze o di rami diazienda devono registrare la chiusura dei rapportitrasferiti entro due mesi dalla data di esecutività del-l’atto. Qualora da parte di detti soggetti cessi l’atti-vità rilevante per l’applicazione del decreto, entrosei mesi dalla data di esecutività dell’atto devonotrasferire il proprio archivio unico al cessionario chegarantirà la conservazione delle registrazioni ricevu-te e la integrazione delle stesse con le proprie regi-strazioni.

3. Il soggetto che si scinde deve registrare la chiu-sura dei rapporti trasferiti entro due mesi dalla datadi esecutività dell’atto. Qualora il soggetto che siscinde cessi l’attività rilevante per l’applicazione deldecreto, deve trasferire l’archivio unico, entro seimesi dalla data di esecutività dell’atto, al soggettoderivante dalla scissione che eserciti detta attività, ilquale garantirà la conservazione delle registrazioniricevute e la integrazione delle stesse con le proprie

registrazioni; in caso di pluralità, le informazioniconservate nell’archivio unico saranno trasferite atutti i soggetti derivanti dalla scissione.

4. In caso di fusione il soggetto che cessa l’attivitàdeve registrare, entro due mesi dalla data di esecuti-vità dell’atto, la chiusura dei rapporti e trasferire,entro sei mesi dalla stessa data, l’archivio unico al-l’intermediario incorporante o risultante dalla fusio-ne, il quale garantirà la conservazione delle registra-zioni ricevute e la integrazione delle stesse con leproprie registrazioni.

5. L’UIC può adottare disposizioni applicative perle modalità della tenuta dell’archivio unico nei casidi trasformazione dei soggetti indicati nell’articolo 2del presente regolamento in una diversa forma giu-ridica ovvero in un diverso soggetto ugualmentecompreso tra quelli indicati nell’articolo 2.

6. Al di fuori delle ipotesi previste nei commi pre-cedenti, gli intermediari, nei casi di liquidazione, diprocedure concorsuali o in qualsiasi altro evento checomporti la cessazione dell’attività, registrano lachiusura dei rapporti entro due mesi e trasferisconol’archivio unico informatico all’UIC entro i succes-sivi quattro mesi.

Art. 14. Eccezioni agli obblighi di identificazio-ne, registrazione e conservazione. 1. Gli obblighi,nei termini sopra riportati, non sussistono per le ope-razioni e i rapporti posti in essere tra intermediariabilitati quando operano esclusivamente in nome eper conto proprio; l’esenzione opera per ambeduegli intermediari abilitati.

2. Parimenti gli obblighi non sussistono per gli in-termediari abilitati in relazione alle operazioni e airapporti posti in essere con enti creditizi e finanzia-ri e le imprese di assicurazioni che esercitano l’atti-vità di assicurazione diretta diversa dall’assicurazio-ne sulla vita debitamente autorizzate ai sensi del de-creto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le relati-ve succursali, così come definiti all’articolo 1, lette-ra A) e lettera B), n. 2), n. 3) e n. 4) della direttiva,situati in Stati membri dell’Unione europea, nonchécon soggetti cui sia stato attribuito dall’UIC il codi-ce di corrispondente bancario estero.

3. In ogni caso, per le materiali movimentazioni dicontante e di titoli al portatore, effettuate anche peril tramite di vettori specializzati, vanno acquisiti eregistrati il codice dell’anagrafe dei corrispondentibancari esteri di banche italiane attribuito dall’UIC,la data, la causale, il codice Paese estero e l’impor-to dell’operazione, distinguendo mediante appositocodice la parte in contante.

4. Le deroghe di cui al comma 2 non si applicanoalle operazioni e rapporti posti in essere con e dasoggetti privi di insediamenti fisici in alcun paesesecondo quanto previsto dall’articolo 8, comma 6,del presente regolamento.

5. Gli intermediari non sono tenuti agli obblighi diidentificazione e di registrazione per i rapporti in-

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trattenuti e per le operazioni poste in essere dai sog-getti di cui all’articolo 2, comma 2, dalla lettera b)alla lettera f) del decreto. Resta peraltro fermo in ca-po agli intermediari l’obbligo di identificazione delcliente, e di registrazione delle operazioni da questicompiute in contropartita con i suddetti soggetti.

6. Gli obblighi sono altresì esclusi per i conti, i de-positi e gli altri rapporti continuativi intrattenuti da-gli intermediari con le sezioni di tesoreria provin-ciale dello Stato, la Banca d’Italia e l’UIC.

7. Non sono sottoposte a registrazione le operazio-ni contabili di accredito e addebito relative ai Titolidi Stato, effettuate, presso lo stesso intermediario,tra rapporti recanti l’identica intestazione.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15. Abrogazioni e disposizioni finali e tran-sitorie. 1. Sono abrogati il decreto del Ministro deltesoro del 19 dicembre 1991 e del 29 ottobre 1993,nonché gli articoli da 1 a 5 del decreto del Ministrodel tesoro del 7 luglio 1992.

2. Fino all’emanazione di nuove disposizioni ap-plicative ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del de-creto, continuano ad essere applicate in quanto com-patibili, le disposizioni vigenti contenute in decretiministeriali e in altri provvedimenti attuativi.

20.

D.M. (Economia e Finanze) 3 febbraio 2006, n.143. Regolamento in materia di identifica-zione e di conservazione delle informazioniper gli operatori non finanziari previsto dal-l’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo20 febbraio 2004, n. 56, recante attuazionedella direttiva 2001/97/CE in materia di pre-venzione dell’uso del sistema finanziario ascopo di riciclaggio dei proventi di attività il-lecite (in S.O. alla G.U. 7 aprile 2006, n. 82).–––––––––––

Nel medesimo S.O. alla G.U. 7 aprile 2006, n. 82,sono anche stati pubblicati i seguenti provvedimen-ti dell’Ufficio Italiano dei Cambi (UIC):

– «Istruzioni applicative in materia di obblighi diidentificazione, registrazione e conservazione delleinformazioni nonché di segnalazione delle operazio-ni sospette per finalità di prevenzione e contrastodel riciclaggio sul piano finanziario a carico di av-vocati, notai, dottori commercialisti, revisori conta-bili, società di revisione, consulenti del lavoro, ra-gionieri e periti commerciali.»;

– «Istruzioni applicative per gli intermediari inmateria di obblighi di identificazione, registrazionee conservazione delle informazioni per finalità diprevenzione e contrasto del riciclaggio sul piano fi-nanziario.»;

– «Istruzioni applicative in materia di obblighi diidentificazione, registrazione e conservazione delleinformazioni nonché di segnalazione delle operazio-ni sospette per finalità di prevenzione e contrastodel riciclaggio sul piano finanziario a carico deglioperatori non finanziari.».

PARTE I

DISPOSIZIONI GENERALI

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l’articolo 1, comma 1 della legge 3 febbraio2003, n. 14, recante: “Disposizioni per l’adempi-mento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’I-talia alle Comunità europee. Legge comunitaria2002”;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56,concernente: “Attuazione della Direttiva2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consigliodel 4 dicembre 2001 in materia di prevenzione del-l’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggiodei proventi da attività illecite”;

Visto in particolare, l’articolo 3, comma 2, e l’arti-colo 8, comma 4, del citato decreto legislativo 20febbraio 2004, n. 56;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, re-cante: “Provvedimenti urgenti per limitare l’uso delcontante e dei titoli al portatore nelle transazioni eprevenire l’utilizzazione del sistema finanziario ascopo di riciclaggio”, convertito, con modificazioni,dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive mo-dificazioni;

Visto il decreto legislativo 25 settembre 1999, n.374 recante “Estensione delle disposizioni in mate-ria di riciclaggio di capitali di provenienza illecitaad attività non finanziarie particolarmente suscetti-bili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma del-l’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52”;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,recante: “Codice in materia di protezione dei datipersonali”;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 ago-sto 1988, n. 400;

Udito il parere del Comitato antiriciclaggio espres-so nella riunione del 13 luglio 2004;

Udito il parere delle competenti autorità di vigi-lanza di settore e le amministrazioni interessate;

Udito il parere del Garante per la protezione deidati personali espresso nella riunione del 12 maggio2005;

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Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dal-la Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adu-nanza del 29 agosto 2005;

Vista la comunicazione della Presidenza del Con-siglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17, comma3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata connota n. DAGL-27419-10.2.2.1/2005 del 23 dicem-bre 2005;

A d o t t ail seguente regolamento:

Art. 1. Definizioni. 1. Nel presente regolamento siintendono per:

a) “direttiva”, la direttiva del Consiglio delle Co-munità europee n. 91/308/CEE del 10 giugno 1991,modificata dalla direttiva del Parlamento europeo edel Consiglio dell’Unione europea n. 2001/97/CEdel 4 dicembre 2001;

b) “legge antiriciclaggio”, il decreto-legge 3maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive mo-dificazioni;

c) “decreto”, il decreto legislativo 20 febbraio2004, n. 56, recante: “Attuazione della direttiva2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso delsistema finanziario a scopo di riciclaggio dei pro-venti da attività illecite”;

d) “codice in materia di protezione dei dati per-sonali” il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

e) “UIC”, l’Ufficio italiano dei cambi;f) “operatori”, i soggetti indicati nell’articolo 2

del presente regolamento;g) “personale incaricato”, il personale dipenden-

te e i collaboratori esterni dei quali gli operatori siavvalgono per lo svolgimento dell’attività;

h) “cliente”, il soggetto che compie operazionicon gli operatori;

i) “dati identificativi”, il nome e il cognome, illuogo e la data di nascita, l’indirizzo, il codice fi-scale e gli estremi del documento di identificazioneo, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, ladenominazione, la sede legale ed il codice fiscale;

l) “mezzi di pagamento”, il denaro contante, gliassegni bancari e postali, gli assegni circolari e glialtri assegni ad essi assimilabili o equiparabili, i va-glia postali, gli ordini di accreditamento o di paga-mento, le carte di credito e le altre carte di paga-mento, ogni altro strumento o disposizione che per-metta di trasferire, movimentare o acquisire, ancheper via telematica, fondi, valori o disponibilità fi-nanziarie;

m) “operazione frazionata”, un’operazione unita-ria sotto il profilo economico di valore superiore a12.500 euro posta in essere attraverso più operazio-ni, effettuate in momenti diversi e in un circoscrittoperiodo di tempo, singolarmente di valore non supe-riore a 12.500 euro;

n) “archivio unico”, un archivio nel quale i sog-getti conservano in modo accentrato tutte le infor-mazioni acquisite nell’adempimento degli obblighidi identificazione e registrazione, secondo le moda-lità previste nel presente regolamento.

Art. 2. Destinatari. 1. Il presente regolamento siapplica agli operatori che esercitano, ai sensi del-l’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 25 set-tembre 1999, n. 374, le seguenti attività:

a) recupero di crediti per conto terzi;b) custodia e trasporto di denaro contante, di ti-

toli o valori a mezzo di guardie particolari giurate;c) trasporto di denaro contante e di titoli o valori

senza l’impiego di guardie particolari giurate;d) agenzia di affari in mediazione immobiliare;e) commercio di cose antiche;f) esercizio di case d’asta o gallerie d’arte;g) commercio, comprese l’esportazione e l’im-

portazione, di oro per finalità industriali o di inve-stimento;

h) fabbricazione, mediazione e commercio, com-prese l’esportazione e l’importazione, di oggetti pre-ziosi;

i) gestione di case da gioco;l) fabbricazione di oggetti preziosi da parte di

imprese artigiane;m) mediazione creditizia;n) agenzia in attività finanziaria.

2. Il presente regolamento si applica altresì allesuccursali italiane degli operatori indicati alle lette-re precedenti aventi sede legale in uno stato estero.

Art. 3. Obblighi applicabili. 1. Gli obblighi diidentificazione, registrazione e conservazione si appli-cano in relazione alle operazioni inerenti allo svolgi-mento professionale delle attività di cui all’articolo 2.

2. Tenendo conto delle disposizioni particolari for-mulate per ciascuna categoria, gli operatori devono:

a) identificare i clienti in relazione alle operazio-ni che comportino la trasmissione o la movimenta-zione di mezzi di pagamento di importo superiore a12.500 euro salvo quanto previsto dall’articolo 17,comma 1, del presente regolamento;

b) istituire l’archivio unico;c) registrare e conservare nell’archivio unico i

dati identificativi e le altre informazioni relative al-le operazioni.

3. Gli operatori devono inoltre segnalare le opera-zioni sospette di cui all’articolo 3 della legge antiri-ciclaggio, con particolare riguardo alle operazionifrazionate, secondo le indicazioni e le modalità for-mulate dall’UIC.

4. Gli operatori, al fine di prevenire e impedire larealizzazione di operazioni di riciclaggio, devonoistituire misure di controllo interno e assicurareun’adeguata formazione dei dipendenti e dei colla-boratori, anche per approfondire la conoscenza deipropri clienti.

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5. L’attività dei clienti deve essere valutata concontinuità nel corso del rapporto, individuandoeventuali incongruenze rispetto al profilo di rischiodi riciclaggio.

6. Gli operatori devono dotarsi di strumenti tecni-ci idonei a conoscere le operazioni eseguite dalcliente nel giorno dell’operazione e nei sette giorniprecedenti, al fine di valutare se si tratti di parti diun’unica operazione.

7. Ai fini dell’individuazione del valore delle ope-razioni e della registrazione delle stesse nell’archi-vio unico non deve procedersi alla compensazionedi operazioni di segno contrario poste in essere dal-lo stesso cliente.

8. Gli operatori non sono tenuti all’istituzione del-l’archivio unico qualora non vi siano dati da regi-strare.

PARTE II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

TITOLO I

IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI

Art. 4. Identificazione diretta. 1. Salvo quantoprevisto negli articoli 5 e 6 del presente regolamen-to, l’identificazione deve essere effettuata dagli ope-ratori, anche attraverso il personale incaricato, voltaper volta, all’atto dell’operazione, in presenza delcliente, attraverso un documento valido per l’identi-ficazione, non scaduto. Si considerano validi per l’i-dentificazione i documenti d’identità e di riconosci-mento di cui agli articoli 1 e 35 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

2. I clienti forniscono tutte le informazioni neces-sarie per l’identificazione. All’atto dell’identifica-zione i clienti forniscono per iscritto, sotto la propriapersonale responsabilità, tutte le informazioni ne-cessarie per l’identificazione dei soggetti per contodei quali operano.

3. Qualora cliente sia una società o un ente, ovve-ro qualora il cliente operi per conto di una società odi un ente, deve essere verificata l’effettiva esisten-za del potere di rappresentanza e devono essere ac-quisite informazioni necessarie per individuare gliamministratori e i proprietari effettivi di tale societào ente.

4. Qualora cliente sia uno dei soggetti previsti nel-l’articolo 2, comma 1, dalla lettera a) alla lettera l)del decreto, la disposizione di cui al precedentecomma non si applica e, ai fini dell’identificazione,è sufficiente l’acquisizione dei dati identificativi.

5. È in ogni caso necessario procedere all’identifi-cazione diretta qualora si abbia motivo di ritenereche l’identificazione effettuata ai sensi degli articoli

5 e 6 del presente regolamento non sia attendibileovvero qualora essa non consenta l’acquisizionedelle informazioni necessarie.

Art. 5. Identificazione indiretta. 1. Non è neces-sario procedere all’identificazione diretta nei se-guenti casi:

a) per i clienti già identificati in relazione ad unaoperazione in precedenza posta in essere, semprechéle informazioni già acquisite siano aggiornate;

b) in relazione ad operazioni che sono effettuatecon sistemi di cassa continua o di sportelli automa-tici, per corrispondenza o attraverso soggetti chesvolgono attività di trasporto di valori o mediantecarte di pagamento; tali operazioni sono imputate alsoggetto titolare del rapporto al quale ineriscono;

c) per i clienti i cui dati identificativi e le altreinformazioni da acquisire risultino da atti pubblici,da scritture private autenticate o da documenti re-canti la firma digitale ai sensi dell’articolo 23 deldecreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre2000, n. 445 e successive modificazioni;

d) per i clienti i cui dati identificativi risultino dadichiarazione della rappresentanza e dell’autoritàconsolare italiana, così come indicata nell’art. 6 deldecreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153.

Art. 6. Identificazione a distanza. 1. Non è ne-cessario procedere all’identificazione di cui agli ar-ticoli 4 e 5 qualora ai clienti sia stata rilasciata atte-stazione da uno dei soggetti indicati al comma 3 delpresente articolo presso i quali gli stessi sono titola-ri di conti o rapporti e in relazione ai quali sono sta-ti già identificati di persona.

2. L’attestazione deve essere idonea a confermarel’identità tra il soggetto che deve essere identificatoe il soggetto titolare del conto o del rapporto pressol’intermediario attestante, nonché l’esattezza delleinformazioni comunicate a distanza.

3. L’attestazione può essere rilasciata dai seguentisoggetti:

a) intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 4del decreto;

b) enti creditizi ed enti finanziari di Stati membridell’Unione europea, così come definiti nell’artico-lo 1, lettera A) e lettera B), numeri 2), 3) e 4), delladirettiva;

c) banche aventi sede legale e amministrativa inPaesi non appartenenti all’Unione europea purchéaderenti al Gruppo di azione finanziaria internazio-nale (GAFI) e succursali in tali Paesi di banche ita-liane e di altri Stati aderenti al GAFI.

4. L’attestazione può consistere in un bonifico ese-guito a valere sul conto per il quale il cliente è statoidentificato di persona, che contenga un codice rila-sciato al cliente dal soggetto che deve procedere al-l’identificazione.

5. L’UIC può indicare ulteriori forme e modalitàparticolari dell’idonea attestazione anche tenendo

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conto dell’evoluzione delle tecniche di comunica-zione a distanza.

6. In nessun caso l’attestazione può essere rilascia-ta da soggetti che non hanno insediamenti fisici inalcun Paese. Per "insediamento fisico" si intende unluogo destinato allo svolgimento dell’attività istitu-zionale, con stabile indirizzo, diverso da un sempli-ce indirizzo elettronico, in un Paese nel quale il sog-getto è autorizzato a svolgere la propria attività; intale luogo il soggetto deve impiegare una o più per-sone a tempo pieno, deve mantenere evidenze rela-tive all’attività svolta, deve essere soggetto ai con-trolli effettuati dall’autorità che ha rilasciato l’auto-rizzazione ad operare.

TITOLO II

ACQUISIZIONE, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Art. 7. Modalità della registrazione. 1. Le infor-mazioni relative ai dati identificativi del cliente e delsoggetto per conto del quale questo opera, alla data,all’importo e alla tipologia delle operazioni e deimezzi di pagamento devono essere registrate nel-l’archivio unico tempestivamente e, comunque, nonoltre il trentesimo giorno successivo al compimentodell’operazione.

2. Nell’indicazione dell’importo delle operazionideve essere evidenziata la parte in contanti. Le regi-strazioni degli importi espressi in valuta estera van-no effettuate nel controvalore in euro al cambio dieffettiva negoziazione ovvero, in mancanza, al cam-bio indicativo del giorno precedente l’operazione; inogni caso, deve essere conservata evidenza della va-luta estera in cui l’operazione è espressa.

Art. 8. Protezione dei dati e delle informazioni.1. Agli obblighi di identificazione e registrazioneprevisti nel presente regolamento si applicano le di-sposizioni previste dall’articolo 11 del codice in ma-teria di protezione dei dati personali.

2. Gli operatori devono rilasciare ai clienti infor-mativa idonea ad assolvere agli obblighi previstidall’articolo 13 del codice in materia di protezionedei dati personali.

3. L’adempimento degli obblighi di identificazio-ne, conservazione e segnalazione costituisce “tratta-mento dei dati”, come definito nell’articolo 4, com-ma 1, lettera a), del codice in materia di protezionedei dati personali. Le operazioni di trattamento sonoeffettuate dagli incaricati del trattamento che opera-no sotto la diretta autorità del titolare o del respon-sabile, attenendosi alle istruzioni da questi imparti-te. L’individuazione degli incaricati del trattamentoè effettuata con le modalità di cui all’articolo 30 delcodice in materia di protezione dei dati personali.

4. Nella tenuta dell’archivio previsto all’articolo 9,

gli operatori sono tenuti al rispetto degli obblighi edelle misure di sicurezza contenuti negli articoli da31 a 36 del codice in materia di protezione dei datipersonali.

Art. 9. Archivio unico. 1. L’archivio unico è for-mato e gestito a cura di ciascun operatore. L’UIC in-dica standard e criteri per la registrazione e la con-servazione tramite procedure informatiche.

2. È possibile avvalersi, per la tenuta e la gestionedell’archivio unico, di un autonomo centro di servi-zio, ferme restando le specifiche responsabilità pre-viste dalla legge a carico dell’operatore e purché siaassicurato a quest’ultimo l’accesso diretto e imme-diato all’archivio stesso.

3. L’archivio unico deve essere gestito in modo ta-le da assicurare la chiarezza e la completezza delleinformazioni, la loro conservazione secondo criteriuniformi, il mantenimento della storicità delle infor-mazioni, la possibilità di desumere evidenze inte-grate, la facilità di consultazione. Deve essere co-munque garantita la distinzione logica e la separa-zione delle registrazioni relative a ciascun operatorenon finanziario.

4. Qualora vi sia necessità di modificare informa-zioni già acquisite nell’archivio unico, a seguito del-la modifica di elementi di fatto o di verifiche effet-tuate dopo la registrazione, occorre evidenziare conchiarezza le modifiche apportate conservando evi-denza dell’informazione precedente.

5. Le informazioni registrate nell’archivio unicodevono essere conservate per dieci anni successivial compimento dell’operazione.

6. Per l’accertamento dei fatti in un procedimentopenale o in un procedimento per l’applicazione dimisure di prevenzione, le informazioni e i dati, con-tenuti nell’archivio unico tenuto dall’operatore nonfinanziario, sono acquisiti per ordine dell’autoritàgiudiziaria.

7. L’UIC adotta disposizioni applicative per le mo-dalità della tenuta dell’archivio unico nei casi di ces-sione di dipendenze, di cessione di rami di azienda,di scissione, di fusione, nonché nei casi di trasfor-mazione degli operatori in una diversa forma giuri-dica ovvero in un diverso operatore ugualmentecompreso tra quelli indicati nell’articolo 2.

8. Gli operatori indicati nell’articolo 2, comma 1,lettere a), e), f), g), h) e l), del presente regolamentopossono assolvere agli obblighi di identificazione edi registrazione richiamati dall’articolo 3, comma 1,del presente regolamento, utilizzando i registri edintegrando i dati richiesti ai sensi degli articoli 119,120 e 128 del testo unico delle leggi di pubblica si-curezza approvato con regio decreto 18 giugno1931, n. 773, e delle relative disposizioni di attua-zione contenute nel regolamento di esecuzione ap-provato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

9. Gli operatori indicati nell’articolo 2, comma 1,lettera d), del presente regolamento possono assol-

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vere agli obblighi di identificazione e di registrazio-ne integrando i dati richiesti a norma dell’articolo1760, n. 3, del codice civile.

Art. 10. Recupero di crediti. 1. Gli operatori cheesercitano l’attività di recupero di crediti, indicatinell’articolo 2, comma 1, lettera a), del presente re-golamento, devono identificare il cliente che confe-risce 1’incarico e devono acquisire e registrare nel-l’archivio unico le informazioni relative:

a) all’identità del cliente e, se diverso, del credi-tore;

b) alla data del conferimento dell’incarico;c) al valore complessivo dei crediti da recupera-

re;d) all’importo dei crediti e alle generalità dei de-

bitori, per i crediti di valore superiore a 12.500 euro.2. Per le riscossioni di valore superiore a 12.500

euro devono essere registrati, entro trenta giorni, legeneralità del debitore o di chi provvede al paga-mento, la data della riscossione e i mezzi di paga-mento utilizzati.

Art. 11. Custodia e trasporto di contante, titoli ovalori. 1. Gli operatori che svolgono le attività di cu-stodia e trasporto di denaro contante, titoli o valori,indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere b) e c), delpresente regolamento, devono identificare il sogget-to che conferisce l’incarico. In caso di custodia, deveessere identificato anche il soggetto che richiede larestituzione dei beni, se diverso dal soggetto che haconferito l’incarico o dall’effettivo titolare.

2. Devono essere acquisite e registrate nell’archi-vio unico le informazioni relative:

a) all’identità del cliente che conferisce l’incari-co;

b) alle generalità del mittente e del destinatario,acquisite direttamente o fornite dal cliente;

c) alla data dell’operazione;d) al valore e al tipo dei beni oggetto dell’incari-

co.

Art. 12. Agenzia di affari in mediazione immo-biliare. 1. Gli operatori che svolgono l’attività diagenzia di affari in mediazione immobiliare, indica-ti nell’articolo 2, comma 1, lettera d), del presenteregolamento, devono identificare le parti dei con-tratti per i quali intervengono.

2. Devono essere acquisite e registrate nell’archi-vio unico le informazioni relative:

a) ai dati identificativi delle parti;b) alla data di conclusione del contratto prelimi-

nare o, in mancanza, di quello definitivo di compra-vendita;

c) al prezzo convenuto dell’immobile oggettodella mediazione.

3. Gli obblighi di identificazione e di registrazionesi applicano solo nei casi in cui vi sia stata la con-clusione del contratto di compravendita preliminareo, in mancanza, di quello definitivo.

Art. 13. Commercio di cose antiche e eserciziodi case d’asta o gallerie d’arte. 1. Gli operatori chesvolgono le attività di commercio di cose antiche edi esercizio di case d’asta o gallerie d’arte, indicatinell’articolo 2, comma 1, lettere e) e f), del presenteregolamento, devono identificare le controparti, ac-quirenti e venditori.

2. Devono essere acquisite e registrate nell’archi-vio unico le informazioni relative:

a) ai dati identificativi delle controparti;b) alla data dell’operazione;c) all’importo dell’operazione;d) ai mezzi di pagamento impiegati.

Art. 14. Commercio di oro e di oggetti preziosi.1. Gli operatori che svolgono le attività di commer-cio di oro e di fabbricazione, mediazione e commer-cio, compresa l’importazione e l’esportazione, dioggetti preziosi, indicati nell’articolo 2, comma 1,lettere g), h) e l), del presente regolamento, devonoacquisire e registrare nell’archivio unico le informa-zioni relative:

a) ai dati identificativi delle controparti;b) alla data dell’operazione;c) al tipo dell’operazione;d) all’importo dell’operazione e ai mezzi di pa-

gamento impiegati.2. Per l’adempimento degli obblighi di cui al pre-

sente regolamento, gli operatori di cui al comma 1possono avvalersi delle informazioni acquisite aisensi dell’art. 1, comma 2, della legge 17 gennaio2000, n. 7, e delle relative disposizioni di attuazione.

Art. 15. Gestione di case da gioco. 1. Gli opera-tori che svolgono l’attività di gestione di case dagioco, indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera i),del presente regolamento, devono identificare i sog-getti che compiono operazioni di acquisto e di cam-bio di “fiches” o di altri mezzi di gioco per importosuperiore a 1.500 euro.

2. L’identificazione dei clienti non va rinnovataqualora già identificati al momento dell’ingresso,salvi i casi di dubbio sui dati identificativi rilasciati.

3. Devono essere acquisite e conservate nell’archi-vio unico le informazioni relative:

a) ai dati identificativi;b) alla data e alla tipologia dell’operazione;c) al valore dell’operazione e ai mezzi di paga-

mento utilizzati.

Art. 16. Mediazione creditizia. 1. Gli operatoriche svolgono l’attività di mediazione creditizia, in-dicati nell’articolo 2, comma 1, lettera m), del pre-sente regolamento, devono identificare il soggettoche richiede il finanziamento.

2. Devono essere acquisite e conservate nell’archi-vio unico le informazioni relative:

a) ai dati identificativi;b) agli estremi dell’intermediario con il quale il

cliente viene messo in contatto;

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c) alla data della concessione del finanziamento;d) all’ammontare e al tipo del finanziamento ac-

cordato.3. I mediatori creditizi forniscono all’intermedia-

rio, con il quale mettono in contatto il potenzialecliente, le informazioni necessarie per l’identifica-zione di quest’ultimo.

Art. 17. Agenzia in attività finanziaria. 1. Glioperatori che svolgono l’agenzia in attività finanzia-ria, indicati nell’articolo 2, comma 1, lettera n), delpresente regolamento, devono identificare i soggettinei confronti dei quali svolgono l’attività di promo-zione e conclusione dei contratti.

2. Devono essere acquisite e conservate nell’archi-vio unico le informazioni relative:

a) ai dati identificativi;

b) alla data della consegna dei mezzi di paga-mento;

c) all’ammontare e al tipo dei mezzi di paga-mento.

PARTE III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18. Disposizioni finali e transitorie. 1. Il re-gistro previsto dall’articolo 9, commi 8 e 9, deve es-sere costituito o integrato entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il termine per la costituzione dell’archivio uni-co tramite strumenti informatici è di sessanta giornidall’emanazione delle indicazioni previste dall’arti-colo 9, comma 1.

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