Valutazione, gestione e controllo dei
rischi di riciclaggio e finanziamento
del terrorismo nel nuovo quadro
normativo
Federica Lelli
Servizio Tutela dei clienti e Antiriciclaggio
Centro Studi Europeo Antiriciclaggio e Anticorruzione
(Udine, 3 dicembre 2018)
Agenda
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Le principali novità introdotte dal D.lgs. 90/2017 e dai nuovi
Provvedimenti Secondari
Come cambia l’azione di Vigilanza
Cosa è richiesto agli intermediari vigilati
In prospettiva: il dibattito europeo sul rafforzamento
dell’attività antiriciclaggio
Il nuovo quadro normativo
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AMLD4, pubblicata nel giugno 2015, allinea il quadro
comunitario all’ultima versione delle Raccomandazioni
del GAFI;
recepimento in Italia ad opera del D.lgs. 90/2017;
il 13 aprile 2018 sono stati posti in consultazione i nuovi
Provvedimenti secondari Banca d’Italia su adeguata
verifica della clientela e organizzazione, procedure e
controlli in materia antiriciclaggio;
il 31 luglio 2018 sono state poste in consultazione le
disposizioni specifiche per la conservazione e l’utilizzo
dei dati e delle informazioni a fini antiriciclaggio.
L’approccio basato sul rischio
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Il recepimento della IV Direttiva porta a compimento il percorso avviato
nel 2007 → implementazione di un sistema integrato di contrasto al
riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in cui l’approccio in base al
rischio è elevato a principio cardine.
1. Analisi del rischio
Scelte di politica legislativa
Modalità di conduzione
dell’attività di Vigilanza
Profondità ed estensione degli
adempimenti AR dei soggetti obbligati
L’approccio basato sul rischio
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2014 National Risk Assessment (NRA)
2016 Modello di vigilanza risk-based
2015 Autovalutazione ML/TF
Art. 14, co. 1, «Analisi nazionale del rischio»
Il Comitato di Sicurezza Finanziaria identifica, analizza e valuta il
rischio nazionale di riciclaggio di denaro e di finanziamento del
terrorismo.
Art. 7, co. 2, «Autorità di vigilanza di settore»
Le Autorità di vigilanza di settore basano la frequenza e
l’intensità dei controlli e delle ispezioni di vigilanza in funzione
del profilo di rischio, delle dimensioni e della natura del soggetto
obbligato vigilato.
Art. 15 «Valutazione del rischio da parte dei soggetti
obbligati»
Le Autorità di vigilanza di settore dettano criteri e metodologie,
commisurati alla natura dell’attività svolta e alle dimensioni dei
soggetti obbligati, per l’analisi e la valutazione dei rischi di
riciclaggio e di finanziamento del terrorismo cui sono esposti
nell’esercizio della loro attività.
Stato
Autorità di Vigilanza
Soggetti obbligati
La IV Direttiva Antiriciclaggio (2015/849)
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1. mutano alcune modalità di conduzione dell’adeguata verifica,
semplificata e rafforzata → approccio in base al rischio;
3. viene meno il riferimento in normativa primaria all’obbligatoria
tenuta dell’Archivio Unico Informatico (AUI);
4. ha rafforzato in misura significativa l’apparato sanzionatorio e i poteri
delle Autorità del settore antiriciclaggio.
Le principali novità
2. misure più incisive sul Titolare Effettivo e sull’accessibilità delle
relative informazioni: rafforzamento obblighi per le società e per i
soggetti obbligati, registro centralizzato;
1. L’adeguata verifica
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SEMPLIFICATA (art. 23)
Eliminazione delle fattispecie a basso rischio
presunto (rapporti con PA, società quotate,
altri intermediari) → nel nuovo testo tali
fattispecie sono solo «indicatori» di basso
rischio. Eccezione per le carte prepagate di
importo ridotto.
E’ rimessa ai soggetti obbligati la valutazione
in ordine all’applicabilità del regime
semplificato, che in nessun caso può tradursi
in esenzione dagli obblighi di CDD.
RAFFORZATA (artt. 24 e 25)
In linea generale, è rimessa agli intermediari
la valutazione circa la sussistenza di un più alto
rischio di riciclaggio.
Permangono 3 ipotesi di AVR obbligatoria:
• rapporti di corrispondenza;
• rapporti con PEP;
• rapporti con clienti residenti in Paesi terzi
ad alto rischio individuati dalla
Commissione Europea.
• scompare la distinzione tra PEP esteri e PEP domestici;
• ampliamento del «mondo PEP» fino alle cariche regionali e ai sindaci di Comuni con non meno di
15.000 abitanti (esponenti partecipate locali, direttori ASL…);
• nella definizione sono compresi anche i familiari e i soggetti che intrattengono «stretti legami»
con un PEP.
1. Focus sull’adeguata verifica semplificata
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La nuova adeguata verifica semplificata implica una riduzione dell’estensione e
della frequenza di tutti gli adempimenti di adeguata verifica → non rappresenta
più una forma di «esenzione».
Modulazione
dei tempi
es. immediata
acquisizione
dati e rinvio
dell’acquisizion
e di copia
documento
fino a un max.
di 30 gg.
Riduzione
della
quantità di
informazioni
es. verifica del
titolare
effettivo
tramite
dichiarazione
sottoscritta dal
cliente
Utilizzo di
presunzioni
ove il prodotto
è destinato a
uno specifico
utilizzo (es.
credito al
consumo)
Riduzione
frequenza e
profondità
delle analisi
es. fissando
soglie
quantitative
coerenti con lo
scopo e la
natura del
rapporto
Riduzione
frequenza di
aggiorname
nto
individuando
eventi-trigger
(es. apertura
nuovo
rapporto,
operazioni
sopra soglia)
Scelte operate nel nuovo provvedimento adeguata verifica
2. Il registro dei titolari effettivi
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Viene istituito un registro centrale dei titolari effettivi di società di capitali,
persone giuridiche private costituite in Italia nonché trust.
Il registro sarà sempre accessibile alle Autorità competenti, alla UIF e ai soggetti
destinatari degli obblighi antiriciclaggio → sarà disciplinato con apposito decreto
del MEF.
Accesso «limitato» per tutti gli altri soggetti che dimostrino di avere un interesse
legittimo, diretto, concreto e attuale.
Art. 21 ultimo co. → «la consultazione dei registri non esonera i soggetti obbligati
dal valutare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui sono esposti
nell’esercizio della loro attività e dall’adottare misure adeguate al rischio
medesimo».
2. Focus sul titolare effettivo sub 2)
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Art. 20
Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona
fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta
o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
Partecipazione diretta/indiretta >25%
50%+1 dei voti o influenza dominante
Amministrazione o direzione
+ disposizioni specifiche per le persone giuridiche private e per i trust.
Società di
capitali
E per gli enti privi di personalità giuridica?
NUOVE DISPOSIZIONI BDI: Applicabilità dei criteri a società di persone e altri
soggetti giuridici pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica.
3. L’Archivio Unico Informatico
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E’ scomparso in normativa primaria il riferimento all’obbligatoria tenuta dell’AUI → gli intermediari rimangono soggetti agli obblighi di conservazione, ma sono liberi di scegliere il sistema più idoneo al fine di garantire completezza e integrità dei dati, nonché un’accessibilità completa e tempestiva agli stessi. Superamento della visione dell’AUI come strumento strettamente necessario ai fini investigativi per l’attività di contrasto al riciclaggio? Tuttavia, negli ultimi 10 anni l’AUI è entrato nella cultura aziendale degli intermediari, diventando uno strumento organizzativo e di monitoraggio su cui sono stati calibrati i principali applicativi informatici in uso presso il sistema.
L’art. 34, co.3, prevede che le Autorità di settore possano adottare disposizioni
specifiche per la conservazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni.
NUOVE DISPOSIZIONI BDI
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Il D.lgs. 90/2017 prevede un significativo rafforzamento dei poteri, anche
sanzionatori, delle Autorità competenti → allineamento rispetto a CRD4.
Creazione di un impianto che mira ad essere efficace, proporzionale e
dissuasivo: accanto alle sanzioni pecuniarie vengono introdotte misure
ulteriori, da applicare per violazioni non gravi o con scarsa offensività.
4. Apparato sanzionatorio e poteri della Vigilanza
convocazione organi di amministrazione, direzione e controllo;
adozione di provvedimenti aventi ad oggetto il divieto di nuove
operazioni nelle ipotesi di gravi carenze o violazioni;
richiesta invio di segnalazioni periodiche;
notevole incremento delle sanzioni pecuniarie (per le persone
giuridiche e per le persone fisiche);
“Temporary ban” degli amministratori;
“Public statement” e “cease and desist order”.
Il regime transitorio
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Le previgenti disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza di settore
sono state abrogate a far data dal 31 marzo 2018.
Febbraio 2018: Comunicazione della Banca d’Italia in materia di
obblighi AML per gli intermediari bancari e finanziari.
• individua quali disposizioni, contenute nei provvedimenti della Banca
d’Italia emanati in base alle vecchie previsioni di legge, siano
compatibili con la nuova disciplina di legge e, dunque, applicabili;
• fornisce agli intermediari indicazioni sulle modalità con le quali
adempiere ai nuovi obblighi previsti dal D.lgs. 90/2017;
• si riferisce sia al periodo transitorio previsto dalla legge (fino al 31
marzo 2018), sia al periodo successivo, fino all’entrata in vigore della
nuova normativa di attuazione della Banca d’Italia.
Agenda
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Le principali novità introdotte dal D.lgs. 90/2017 e dai nuovi
Provvedimenti Secondari
Come cambia l’azione di Vigilanza
Cosa è richiesto agli intermediari vigilati
In prospettiva: il dibattito europeo sul rafforzamento
dell’attività antiriciclaggio
Profili organizzativi
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Organi con funzione di supervisione strategica:
Definizione di indirizzi e policy
Organi con funzione di gestione:
Attuazione delle strategie
Scelte su organizzazione e controlli
Funzione Antiriciclaggio:
Centro di competenze specialistiche
Responsabile dell’autovalutazione
Rapporti con le altre funzioni di controllo
Adeguata verifica e profilatura
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La IV Direttiva valorizza l’autonomia dei destinatari nella
calibrazione di estensione, frequenza e intensità degli
adempimenti AML, in base alla valutazione del rischio.
Il D.lgs. 90/2017:
individua criteri di valutazione connessi a tipologie di
rapporto o operazioni, area geografica di riferimento e
caratteristiche e/o comportamenti della clientela;
rimette alle Autorità di settore l’individuazione di ulteriori
criteri per l’adozione di misure rafforzate o semplificate,
nonché di procedure e metodologie per la valutazione
del rischio ML/FT cui gli intermediari sono esposti.
L’esercizio di autovalutazione dei rischi
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Obiettivi
anticipazione delle logiche della nuova normativa, affinamento
dell’approccio in base al rischio;
garantire maggiore consapevolezza degli intermediari circa la
propria esposizione ai rischi R/FT e le proprie vulnerabilità → in base
alle evidenze raccolte, favorire adozione di interventi correttivi
tempestivi;
potenziamento quadro conoscitivo della Banca d’Italia anche
nell’ottica del modello di analisi;
calibrazione interventi di vigilanza secondo un approccio basato sul
rischio.
L’esercizio di autovalutazione dei rischi
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Primi risultati
1. Il commitment degli Organi aziendali:
L’esercizio è stato accolto con piena consapevolezza sull’importanza degli
obiettivi e sulla rilevanza dei risultati ai fini di un rafforzamento dei presidi.
2. L’impianto metodologico:
L’immediatezza e la semplicità della metodologia hanno facilitato la conduzione
dell’esercizio in tempi relativamente contenuti. Limitate criticità che sono state
prese in considerazione nella realizzazione della nuova normativa secondaria.
3. Il nuovo modello di relazione antiriciclaggio:
Diventa il luogo dove trasfondere i risultati dell’autovalutazione. Trasformazione
da mero adempimento burocratico di resoconto a documento di lavoro per
coinvolgere tutte le funzioni aziendali in una attività di elaborazione strategica.
4. Le misure di adeguamento intraprese:
In esito all’autovalutazione, molte banche hanno varato piani per rafforzare i
propri presidi, correggendo, ove necessario, le manchevolezze emerse.
«Ripensamento» della Funzione AML
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L’implementazione dell’approccio in base al rischio richiede agli intermediari di
sviluppare una vera e propria cultura organizzativa del rischio (che tenga conto
anche del presidio dei rischi legali e reputazionali).
L’esercizio di autovalutazione consente alle banche di verificare autonomamente la
presenza di presidi organizzativi proporzionati, ma è solo il punto di partenza: pone
le basi per un’adeguata gestione anche della quota di rischio residuo che la banca
decide di sostenere, quale emerge dal self-assessment.
Occorre perfezionare una visione strategica di tutti i rischi, con l’obiettivo di
delineare all’interno del RAF la propensione al rischio anche per il comparto AML, in
termini di concreti obiettivi di rischio e relative soglie di tolleranza, e definire politiche
di assunzione e governo dei rischi coerenti con le policy prescelte.
«Ripensamento» della Funzione AML
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Il Responsabile AML diventa interlocutore centrale per i vertici aziendali
consentendo loro di valutare in modo consapevole tutti i rischi -
compresi quelli antiriciclaggio - che incombono sull’impresa bancaria.
Da Compliance officer verso logiche da risk officer. Rispettare tutti gli obblighi normativi non garantisce, di per sé, la terzietà
rispetto alle operazioni di riciclaggio.
Approccio tipico di
Compliance
Approccio tipico di
risk management
Analizza il grado di conformità dei processi
operativi interni rispetto alla normativa
Interpreta il rischio di riciclaggio come rischio di
essere coinvolto, anche indirettamente, in
fenomeni illeciti (rischio di condotta)
Agenda
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Le principali novità introdotte dal D.lgs. 90/2017 e dai nuovi
Provvedimenti Secondari
Come cambia l’azione di Vigilanza
Cosa è richiesto agli intermediari vigilati
In prospettiva: il dibattito europeo sul rafforzamento
dell’attività antiriciclaggio
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Il nuovo percorso di analisi
La Vigilanza – in collaborazione con la UIF – ha sviluppato un percorso di analisi
antiriciclaggio risk-based, volto a determinare il grado di esposizione ai rischi
ML/TF (rischio residuo) di ogni intermediario, per poi determinare la conseguente
azione di Vigilanza.
è basato sulle fonti informative esistenti
(segnalazioni vigilanza, SARA, SOS);
utilizza un set di indicatori che tiene
conto di dimensione, operatività e
livello di conformità degli intermediari;
valuta l’adeguatezza dei presidi
AML/CTF degli intermediari;
attribuisce un punteggio sintetico
combinando una valutazione
quali/quantitativa;
il punteggio – in una scala da 1 a 4 -
determina una specifica azione di
vigilanza.
1. Analisi del
rischio
2. Interventi di
vigilanza
3. Monitoraggio e follow-up
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Il nuovo percorso di analisi
La fase di individuazione e analisi dei rischi mira a determinare il grado di
esposizione ai rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (rischio
residuo) di ogni intermediario, in esito ad una valutazione che combina
una componente quantitativa e una qualitativa.
PARTE QUANTITATIVA
Identifica il livello di rischio
inerente (da 1 a 4), usando un set
di indicatori relativi all’operatività,
alle dimensioni, alla clientela, al
contesto geografico di riferimento.
PARTE QUALITATIVA
Valuta le vulnerabilità dei presidi
organizzativi e dei controlli interni
dell’intermediario, sulla base delle
informazioni disponibili.
GIUDIZIO FINALE (scala 1-4)
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Il nuovo percorso di analisi
L’azione di vigilanza deve essere commisurata e proporzionale al rischio
residuo associato a ogni intermediario:
1. Favorevole Azione di Vigilanza
2. In prevalenza
favorevole
3. Parzialmente
sfavorevole
4. Sfavorevole
Azione di Vigilanza
Azione di Vigilanza
Azione di Vigilanza
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Il nuovo percorso di analisi
L’ultima fase del percorso di analisi richiede di:
Monitorare e verificare l’efficace e tempestiva
attuazione delle misure di rimedio richieste
all’intermediario;
Mantenere aggiornato il modello: il livello di rischio
residuo di ogni intermediario viene rivisto annualmente,
al fine di assicurare una pronta identificazione di
sviluppi del profilo di rischio e garantire una
conseguente revisione dell’azione di vigilanza.
Agenda
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Le principali novità introdotte dal D.lgs. 90/2017 e dai nuovi
Provvedimenti Secondari
Come cambia l’azione di Vigilanza
Cosa è richiesto agli intermediari vigilati
In prospettiva: il dibattito europeo sul rafforzamento
dell’attività antiriciclaggio
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La Quinta Direttiva Antiriciclaggio
Il 30 maggio 2018 è stata adottata la Direttiva UE 2018/843 (c.d. Quinta
Direttiva AML) → da recepire a livello nazionale.
Quali novità?
a. VALUTE VIRTUALI: gli exchanger di valute virtuali e i c.d. wallet
providers sono stati inclusi tra i destinatari degli obblighi AML;
b. CARTE PREPAGATE ANONIME: ulteriore restringimento dei limiti di
operatività;
c. REGISTRO CENTRALE dei conti correnti bancari, dei conti di
pagamento e delle cassette di sicurezza;
d. misure rafforzate su rapporti d’affari o operazioni con PAESI TERZI
AD ALTO RISCHIO AML identificati dalla Commissione Europea;
e. obbligo di COOPERAZIONE e di SCAMBIO INFORMATIVO tra
Autorità AML e Autorità prudenziali.
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Il dibattito a livello europeo
I recenti scandali antiriciclaggio hanno sollevato un dibattito a livello
europeo sul rafforzamento della Vigilanza AML.
Settembre 2018 → Action Plan della Commissione per il rafforzamento
dei presidi antiriciclaggio.
Alcune iniziative possono essere realizzate a normativa invariata:
• Maggiore integrazione delle valutazioni sui rischi di riciclaggio nel
processo prudenziale;
• Accordo per lo scambio di informazioni tra autorità nazionali AML e
BCE ai sensi della Quinta Direttiva;
• Istituzione di supervisory colleges in ambito antiriciclaggio (Guidelines
EBA attualmente in consultazione).
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Il dibattito a livello europeo
Proposta legislativa per il rafforzamento poteri EBA in materia AML
• definizione di standard comuni in materia antiriciclaggio;
• coordinamento dell’azione dell’UE in casi di riciclaggio caratterizzati
da una dimensione internazionale;
• risk assessments e peer reviews delle autorità competenti;
• poteri di intervento indiretto;
• poteri sostitutivi delle autorità competenti in caso di inerzia;
• mediazioni obbligatorie.
Ulteriori riflessioni su iniziative di più lungo periodo
• sostituzione della Direttiva AML con un Regolamento;
• autorità europea unica antiriciclaggio?
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