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LA CAMBIALEPROF. GIANCARLO LAURINI

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““LLAA CCAAMMBBIIAALLEE””

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Università Telematica Pegaso La bambiale

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente

vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore

(L. 22.04.1941/n. 633)

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Indice

1 LA CAMBIALE E I SUOI REQUISITI ----------------------------------------------------------------------------------- 3

2 LA CAMBIALE IN BIANCO ------------------------------------------------------------------------------------------------ 5

3 LA RAPPRESENTANZA CAMBIARIA ---------------------------------------------------------------------------------- 6

4 LA GIRATA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7

5 L’ACCETTAZIONE DELLA CAMBIALE TRATTA ----------------------------------------------------------------- 9

6 L’AVALLO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10

7 LA CAMBIALE IPOTECARIA E LA CAMBIALE AGRARIA ---------------------------------------------------- 11

8 LA SCADENZA E IL PAGAMENTO ------------------------------------------------------------------------------------ 12

9 IL MANCATO PAGAMENTO E L’AZIONE CAMBIARIA -------------------------------------------------------- 13

10 LE ECCEZIONI CAMBIARIE -------------------------------------------------------------------------------------------- 15

11 L’AZIONE DERIVANTE DAL RAPPORTO FONDAMENTALE E L’AZIONE DI ARRICCHIMENTO

16

12 L’AMMORTAMENTO ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 17

13 L’ASSEGNO BANCARIO -------------------------------------------------------------------------------------------------- 18

13.1. I LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE: LA CLAUSOLA “NON TRASFERIBILE”; L’ASSEGNO SBARRATO E L’ASSEGNO

TURISTICO --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19

14 LA FEDE DI CREDITO ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 21

15 L’ASSEGNO CIRCOLARE ------------------------------------------------------------------------------------------------ 22

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1 La cambiale e i suoi requisiti

La cambiale è il documento contenente l’obbligazione dell’emittente di pagare, ovvero

l’ordine di pagare a una determinata persona o al suo ordine ed è regolata dal r.d. 14 dicembre

1933 n. 1669 attuativa della legge uniforme, formalizzata dalle Convenzioni internazionali di

Ginevra del 7 giugno 1930.

La cambiale che contiene la promessa di pagamento è denominata “vaglia cambiario”,

ovvero anche “pagherò cambiario” o “cambiale” (art. 100 l.c.); mentre quella contenente l’ordine

di pagamento (art. 1 l.c.) è denominata “cambiale tratta”.

Nel vaglia cambiario vi sono due soggetti, l’emittente e il prenditore, mentre nella

cambiale tratta figurano tre soggetti: il traente, che dà l’ordine di pagare; il trattario, al quale

l’ordine di pagare è rivolto; il prenditore, a cui favore l’ordine di pagamento è dato.

Lo schema della cambiale tratta si presta al regolamento dei rapporti di credito – debito fra

più persone: un debitore che sia a sua volta creditore di altra persona, emettendo una cambiale, può

estinguere il suo debito dando ordine al suo debitore (trattario) di pagare al suo creditore

(prenditore). I due rapporti traente-trattario e traente-prenditore sono rispettivamente il rapporto di

provvista e il rapporto di valuta che, ovviamente, non emergono dal contesto del titolo e possono

addirittura mancare nel caso della c.d. cambiale di favore, che un soggetto emette al solo scopo di

consentirne lo sconto in banca al prenditore, che riesce così a procurarsi un finanziamento.

Le caratteristiche salienti della cambiale sono le seguenti:

a) è un titolo all’ordine e pertanto, salva l’apposizione della clausola “non all’ordine”

(nel qual caso è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria

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- art. 15 l.c.), la circolazione con lo strumento della girata è un suo effetto naturale,

ma non essenziale;

b) è un titolo astratto, nel quale manca qualsiasi menzione del rapporto fondamentale

ed è rigidamente formale, con contenuto tipico: denominazione del titolo, ordine o

promessa incondizionata di pagare, il nome di chi è designato a pagare e di chi deve

ricevere il pagamento, la scadenza, il luogo di pagamento, la sottoscrizione del

traente o dell’emittente.

Da segnalare che nella cambiale, all’obbligazione originaria si aggiungono via via, durante

la circolazione, quella solidale dell’accettante (se il trattario accetta), quella di ciascun girante (salva

la clausola “senza garanzia”), quella eventuale dell’avallante. Si tratta di obbligazioni autonome,

cioè valide indipendentemente l’una dall’altra, legate però dal vincolo di solidarietà.

c) è titolo esecutivo, nel senso che il portatore della cambiale può, cioè, senza bisogno

di passare attraverso un giudizio di cognizione, agire esecutivamente contro il

debitore per ottenere il pagamento del debito (art. 474 ss. c.p.c.) È assistita da un

particolare rigore processuale, ai sensi dell’art. 615 c.p., in virtù del quale

l’opposizione al precetto di regola non è causa valida di sospensione del processo di

esecuzione.

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2 La cambiale in bianco

La cambiale che circola senza uno o più dei suoi requisiti essenziali si denomina “cambiale

in bianco” e chi la possiede ha il potere di completarla, ad eccezione della firma che non può mai

mancare, come la possibilità di desumere dal contesto del documento la volontà di obbligarsi

cambiariamente.

La cambiale in bianco è accompagnata, normalmente, da un contratto di riempimento, la cui

mancanza la trasformerebbe in cambio in una cambiale incompleta (quando la cambiale entra in

circolazione senza o contro la volontà del debitore).

Da notare che l’inosservanza della convenzione di riempimento può essere opposta, come

eccezione personale dall’emittente solo al primo prenditore e non anche ai successivi giratari,

secondo il generale regime delle eccezioni.

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3 La rappresentanza cambiaria

L’obbligazione cambiaria può essere assunta anche a mezzo di un rappresentante il quale,

qualora abbia agito sfornito di procura, resta obbligato cambiariamente come se avesse firmato

in proprio e risponde negli stessi limiti in cui doveva rispondere il rappresentante, con la possibilità

di avvalersi di tutte le eccezioni che a quest’ultimo sarebbero spettate.

Trattasi di una norma molto rigorosa che rafforza ed agevola la circolazione cambiaria.

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4 La girata

Ai sensi dell’art. 15 c.c. co. 1 della legge cambiaria, la cambiale si trasferisce, di regola, a

mezzo girata in virtù della quale il giratario acquista dal girante la cambiale a titolo derivativo,

mentre il diritto incorporato nel titolo di credito si acquista dal giratario in maniera autonoma, come

effetto dell’acquisto della proprietà del titolo stesso.

La girata, accanto alla funzione di trasferimento della legittimazione, ha l’ulteriore

funzione di garanzia: il girante, infatti, girando la cambiale, diviene obbligato cambiario ed è

solidalmente responsabile per l’accettazione e per il pagamento della cambiale, salvo che tale

seconda funzione venga esclusa dal girante apponendo alla girata la clausola “senza garanzia”.

Questa clausola esclude ogni e qualsiasi responsabilità del girante nei confronti di tutti i successivi

giratari, mentre quella “non all’ordine” mantiene ferma la responsabilità del girante soltanto verso il

suo giratario.

La girata può essere fatta anche a favore di un precedente obbligato cambiario oppure del

traente o dell’emittente. È questa la c.d. “girata di ritorno”.

L’apposizione di condizione non rende nulla la girata, ma si ha per non scritta. È nulla

invece la girata “parziale”.

La girata fatta dopo la levata del protesto produce solo gli effetti di una cessione

ordinaria (art. 24 l.c.), trasferendosi al giratario non i diritti inerenti alla cambiale, ma i diritti

cambiari del cedente, pertanto esposto a tutte quelle eccezioni che avrebbero potuto opporsi al

girante.

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Infine va segnalata la possibilità che la cambiale venga trasmessa mediante cessione con atto

separato o con accordo verbale.

a) la girata in bianco – Quando il girante apponga soltanto la firma senza indicare il

nome del giratario si ha “la girata in bianco” che il portatore può riempire col nome

proprio o di un terzo o girare a sua volta in bianco o, addirittura, trasmetterla a un

terzo senza riempirla e senza girarla (art. 18 l.c.). In questo caso, la cambiale circola

come un tiolo al portatore, ma senza per questo diventarlo, in quanto il portatore per

esigerla deve legittimarsi con una serie continua di girate e in ogni momento può

completare la girata col nome di un giratario. Inoltre, in caso di smarrimento, può

avvalersi della procedura di ammortamento propria dei titoli all’ordine ed esclusa per

i titoli al portatore.

b) la girata per procura – Il girante può apporre alla girata la clausola “per procura”,

nel qual caso il giratario assume la figura di un mandatario e può esercitare tutti i

diritti inerenti alla cambiale, in rappresentanza del girante e può girare a sua volta la

cambiale solo per procura.

c) la girata in garanzia – Il girante può apporre alla girata la clausola “valuta in

garanzia” e il giratario acquista così la cambiale a garanzia di un suo credito,

assumendo la posizione di un creditore pignoratizio e la somma che incassa servirà a

soddisfarlo del suo credito, ma non può girarla, a sua volta, tranne che per procura.

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5 L’accettazione della cambiale tratta

Con la dichiarazione di accettazione, il trattario si obbliga cambiariamente, aggiungendo la

sua responsabilità solidale a quella dell’emittente (art. 30 l.c.).

In genere la tratta circola senza l’accettazione, essendo facoltativa, e viene apposta dal

trattario su richiesta del portatore e può essere limitata a una parte della somma.

Se il trattario rifiuta di accettare, il rifiuto deve essere accertato mediante protesto, che

legittima il prenditore all’azione di regresso nei confronti dei giranti e del traente. In caso di

mancata accettazione da parte del trattario è possibile l’accettazione per intervento da parte di un

terzo che può essere indicato dal traente, o da un girante o da un avallante (e tale persona dicesi

indicata al bisogno o bisognatario).

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6 L’avallo

L’avallo è una dichiarazione cambiaria prestata da un terzo per il traente, l’emittente,

l’accettante o un girante. Trattasi di una garanzia accessoria come la fideiussione dalla quale però

differisce in quanto è autonoma rispetto alle obbligazioni cambiarie garantite cui accede, laddove la

fideiussione è caratterizzata dall’accessorietà totale rispetto all’obbligazione principale, di cui segue

le sorti, ivi compresa l’eventuale invalidità.

L’avallo, dunque, deve formalmente appoggiarsi ad un’altra obbligazione cambiaria, ma

l’autonomia delle obbligazioni cambiarie fa sì che l’avallo sussista anche se l’obbligazione cui si

appoggia è nulla e il portatore della cambiale può richiedere la prestazione cambiaria all’avallante,

anche senza prima di rivolgersi all’avallato, essendo l’avallante obbligato nello stesso modo di

colui per il quale l’avallo è stato dato (art. 37 c. 1 l.c.).

L’avallante che paga la cambiale, acquista i diritti ad essa inerenti contro l’avallato e contro

coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest’ultimo (art. 37 c. 3 l.c.).

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7 La cambiale ipotecaria e la cambiale agraria

Quando il credito portato dalla cambiale è garantito da ipoteca si ha la cambiale ipotecaria,

a tergo della quale viene annotata l’ipoteca iscritta presso i registri immobiliari che si trasmette ai

successivi prenditori senza bisogno di annotazione presso gli stessi e si acquista a titolo derivativo

(art. 2831, co. 2).

Nella cambiale agraria, disciplinata dalla legge 5 luglio 1920 n. 1760, il privilegio concesso

alla banca mutuante e prima prenditrice della cambiale sui frutti raccolti dal mutuatario ed emittente

della cambiale nell’annata agraria di scadenza del prestito (art. 8 l.c.) si ritiene circoli, insieme alla

legittimazione all’esercizio del diritto principale cartolare, in virtù della girata; ma conservi natura

extra-cartolare.

Ulteriore forma di garanzia del credito cambiario è la cessione del credito di provvista,

spettante al traente nei confronti del trattario.

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8 La scadenza e il pagamento

Il pagamento della cambiale deve essere effettuato dal debitore a fronte della presentazione

da parte del possessore del titolo nel giorno della scadenza o in uno dei due giorni feriali seguenti

(art. 43 l.c.), salvo che sia un giorno festivo, nel qual caso è prorogata al primo giorno feriale

successivo.

Il termine di scadenza della cambiale è termine essenziale tanto per il creditore che per il

debitore cambiario, per il quale il creditore non può presentare la cambiale per il pagamento prima

della scadenza, né il debitore può pretendere di pagare prima di tale data.

All’atto del pagamento il debitore ha diritto di chiedere la consegna della cambiale

quietanzata (art. 45 l.c.); se esegue un pagamento parziale può esigere che ne sia fatta menzione

sulla cambiale e gliene sia data quietanza (art. 45 co. 3 l.c.). Come in caso di mancata accettazione

può aversi intervento, anche in caso di mancato pagamento alla scadenza può aversi intervento (per

mancato pagamento). E può intervenire a pagare sia un bisognatario, sia un terzo non indicato nel

testo cambiario.

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9 Il mancato pagamento e l’azione cambiaria

In caso di mancato pagamento del titolo alla scadenza, il portatore ha la possibilità di agire

direttamente nei confronti degli obbligati principali e di regresso esercitando l’azione cambiaria,

che non ha bisogno, per essere esercitata di alcun giudizio di cognizione né sentenza di

accertamento essendo un titolo esecutivo.

Tutti coloro che hanno apposto la firma sulla cambiale sono obbligati cambiari e solidali.

Non sono però tutti obbligati nello stesso modo, in quanto i soggetti tenuti al pagamento, i cd.

obbligati cambiari, si distinguono in: obbligati in via diretta (l’emittente e i suoi avallanti nella

cambiale propria, l’accettante e i suoi avallanti nella tratta) ed obbligati di regresso (i giranti e i loro

avallanti nella cambiale propria, il traente, i giranti e i loro avallanti nella tratta).

Nei confronti dei primi il portatore del titolo può agire addirittura senza bisogno di alcuna

particolari formalità, a cominciare dal protesto.

L’azione cambiaria contro l’accettante o l’emittente si prescrive in tre anni dalla scadenza,

mentre le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente si prescrivono in un anno dalla data

del protesto levato in tempo utile o da quella della scadenza se vi sia la clausola “senza spese” (art.

94 l.c. co. 1 e 2).

Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si prescrivono in sei

mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l’azione di

regresso è stata promossa contro di lui (art. 94 co. 3)

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Il protesto – Nei confronti, invece, degli obbligati di regresso l’esercizio dell’azione è

subordinata all’accertamento del mancato pagamento da parte di un pubblico ufficiale (notaio,

ufficiale giudiziario, segretario comunale), che redigono in forma pubblica l’atto di protesto

regolato dagli artt. 51 e ss. della legge cambiaria, nel quale si fanno constare la richiesta di

pagamento al debitore e la ragione del suo rifiuto.

Il protesto va levato in uno dei due giorni feriali successivi alla scadenza, salvo causa di

forza maggiore nei casi previsti dalla legge (art. 61 legge cambiaria).

I protesti per mancato pagamento vengono sottoposti ad una particolare forma di pubblicità,

al fine di render noto ai terzi le manifestazioni di insolvenza da parte di persone che, spesso,

esercitano attività commerciali o che comunque le pongono in rapporto di affari con quanti è

opportuno conoscano le condizioni economiche dei propri interlocutori. E così, ogni mese i pubblici

ufficiali che svolgono il servizio, trasmettono alla Camera di Commercio competente per territorio,

l’elenco dei protesti levati nel mese precedente. La legge prevede una particolare procedura per la

cancellazione del protesto nell’elenco in caso di successivo pagamento.

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10 Le eccezioni cambiarie

L’art . 65 della legge cambiaria prevede una sola delle eccezioni reali previste dall’art. 1993

c.c. sulla disciplina generale dei titoli di credito: l’eccezione di difetto di forma, oltre alla categoria

delle eccezioni fondate sui rapporti personali, qualora i possessori successivi, estranei al rapporto

fondamentale abbiano acquistato il titolo agendo “scientemente” (e non già “intenzionalmente”,

come dice l’art. 1993 c.c. co 2) a danno del debitore.

In generale si ritiene, però, che la disciplina delle eccezioni cambiarie si riporti al sistema

generale delle eccezioni cartolari. L’unica differenza che può ravvisarsi fra la disciplina delle

eccezioni cambiarie e il sistema generale delle eccezioni cartolari consiste in ciò: le prime possono

essere oggetto di distinzione non solo dal punto di vista del soggetto a cui possono essere opposte

(ed è la distinzione, testé ricordata, tra eccezioni reali e eccezioni personali), ma anche dal punto di

vista del soggetto da cui possono essere opposte, a seconda che siano opponibili da qualunque

debitore, o solo da un determinato debitore. Una distinzione peculiare alle cambiali, in quanto solo

in queste si riscontra una pluralità di obbligazioni cartolari.

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11 L’azione derivante dal rapporto fondamentale e l’azione di arricchimento

Il creditore cambiario, oltre ad avere a disposizione l’azione cambiaria quale portatore

legittimo del titolo, può anche esercitare l’azione derivante dal rapporto fondamentale che, come

abbiamo visto trattando della disciplina generale dei titoli di credito, può essere fatta valere solo nei

confronti dell’emittente e comunque verso l’altra parte del rapporto fondamentale, ovviamente

senza pregiudizio per lo svolgimento dell’azione cambiaria ed evitando che si possano esercitare

contemporaneamente ambedue. Il creditore può esercitare l’azione derivante dal rapporto

fondamentale offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la

cancelleria del giudice competente, salvo che l’azione cambiaria sia prescritta o la cambiale sia

andata distrutta.

L’azione di arricchimento. Qualora il creditore abbia perduto l’azione cambiaria e sia privo

all’origine dell’azione causale, al fine di evitare un indebito arricchimento del o degli obbligati

cambiari (emittente, accettante o girante) a suo danno, la legge attribuisce al portatore una speciale

“azione di arricchimento” per la somma di cui l’emittente, il traente, l’accettante o il girante si siano

ingiustamente arricchiti a suo danno (art. 61 l.c.).

L’azione di arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita

dell’azione cambiaria (art. 94 l.c.).

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12 L’ammortamento

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione della cambiale, il portatore può chiederne

l’ammortamento. La procedura di ammortamento e gli effetti sono disciplinati dagli artt. 89 e 93

della legge cambiaria, con disposizioni che il nuovo codice civile ha poi sostanzialmente riprodotte

per i titoli all’ordine in generale. (vedi retro, sub. I titoli di credito in generale, § 8, a)

l’ammortamento).

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13 L’assegno bancario

L’assegno bancario è un titolo di credito contenente l’ordine incondizionato, diretto a un

banchiere, di pagare a vista una somma determinata all’ordine di una determinata persona o anche

al portatore ed è disciplinato dal r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, emanato conformemente alle

convenzioni di Ginevra il 19 marzo 1931.

Esso ha la struttura della cambiale tratta a vista, dalla quale si differenzia per la funzione

economica, in quanto l’assegno bancario è uno strumento di pagamento, mentre la cambiale è uno

strumento di credito.

Questo è il motivo per il quale l’assegno non può essere accettato. L’accettazione, infatti,

da parte del trattario farebbe sorgere un’obbligazione da parte sua, svuotando il titolo, che ha come

presupposto che al momento dell’emissione, l’emittente abbia i fondi sul conto corrente. L’assenza

di tali presupposti implica l’applicazione di sanzioni amministrative (art. 116 co. 1 nn. 1 e 2 l.a.) e

tributario (art. 119 l.a.), ma il titolo (c.d. assegno emesso a vuoto) vale ugualmente come assegno

bancario (art. 3 co. 2 l.a.), rimanendo sempre strumento di pagamento e non di credito.

Come la cambiale, l’assegno è un titolo astratto e la sua validità non dipende né dal rapporto

di provvista né da quello di valuta. Il c.d. “bene-fondi”, col quale la banca trattaria comunica, se

richiesto, l’esistenza dei fondi sul c/c, ha una funzione meramente informativa e non di garanzia,

non impegnando i fondi fino alla presentazione dell’assegno per l’incasso.

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Quanto alla natura giuridica dell’assegno, la tesi più accreditata lo conferma come una

“delegazione di pagamento” con la quale il traente assume un’obbligazione di pagamento al pari

dell’emittente della tratta e, ovviamente, subordinatamente al mancato pagamento del trattario.

L’assegno è pagabile a vista e ogni contraria disposizione si ha per non scritta (art. 31 l.a.).

Esso deve essere presentato alla banca trattaria per il paga- mento da un minimo di otto giorni, se è

pagabile nello stesso comune in cui fu emesso ad un massimo di sessanta giorni, se il luogo di

emissione e quello di pagamento siano in diversi continenti (art. 32 l.a.).

Per questo è obbligatorio indicare la data di emissione sull’assegno e qualora sia indicata

una data successiva (il c.d. assegno post-datato), l’assegno è comunque esigibile immediatamente,

rimanendo ferma l’applicazione di sanzioni amministrative e fiscali.

In caso di falsificazione della firma dell’emittente, il rischio ricade sul tratta- rio (banca),

salvo che dimostri la colpa dell’emittente. Le clausole di esonero in genere contenute nei contratti

banca/cliente, son valide purché non riguardino anche la responsabilità della banca per dolo o colpa

grave.

13.1. I limiti alla circolazione: la clausola “non trasferibile”; l’assegno sbarrato e l’assegno turistico

Al fine di limitare, per quanto possibile, i danni derivati da furti o smarrimenti del titolo, la

legge prevede la possibilità di usufruire di determinate clausole da far emergere dal contesto

dell’assegno. E così l’emittente può stabilire che l’assegno non possa essere girato, apponendovi la

clausola “non trasferibile” (obbligatoria per gli assegni superiori a 3mila euro, per ragioni di

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antiriciclaggio), nel qual caso può essere pagato o accreditato soltanto al primo prenditore o al

banchiere cui sia stato “girato per l’incasso”.

L’emittente può anche stabilire che l’assegno venga pagato solo ad un banchiere o ad un

cliente del trattario apponendo due sbarre parallele sulla faccia anteriore dell’assegno (il c.d.

assegno sbarrato). In aggiunta l’emittente può anche indicare tra le due sbarre il nome del

banchiere cui il pagamento deve essere effettuato, dando cosi vita al c.d. sbarramento speciale, che

si distingue da quello generale, di cui sopra.

Molto diffuso, soprattutto fra i turisti è l’assegno turistico (traveller’s check) al riparo da

furti e smarrimenti, in quanto il pagamento è subordinato all’esistenza sul titolo, al momento della

presentazione, di una doppia firma conforme del prenditore, il quale appone la prima firma

sull’assegno al momento in cui gli viene rilasciato dalla sua banca e la seconda nel momento in cui

lo incassa o lo gira.

La doppia firma, dunque, deve esistere sul titolo al momento della presentazione, ma non

deve necessariamente essere apposta al momento della presentazione. Può essere apposta al

momento in cui viene girato e, in tal caso, a partire da quel momento, circolerà come un normale

titolo all’ordine. Trattasi di un tipo di assegno molto usato nei viaggi all’estero e utilizzato per

qualunque “acquisto”.

Università Telematica Pegaso La bambiale

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente

vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore

(L. 22.04.1941/n. 633)

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14 La fede di credito

La fede di credito è un titolo di credito all’ordine, le cui origini risalgono agli albori del

sistema bancario, e veniva emessa dal Banco di Napoli e dal Banco di Sicilia. Essa contiene la

premessa di pagare a vista una somma determinata presso qualunque filiale del banco (art. 108 l.a.),

con la particolarità che la girata può contenere l’indicazione della causale del pagamento,

subordinato ad una o più condizioni (art. 110 co. 1 l.a.).

Una possibilità, quella di “condizionare” il pagamento facendo emergere la causale dello

stesso che, soprattutto negli ultimi decenni, non è stata sfruttata appieno neanche nel Mezzogiorno

d’Italia dove, in passato, la fede di credito aveva avuto notevole diffusione. Non a caso si è scritto

che nelle fedi di credito conservate negli archivi dei due Banchi è documentata la secolare storia

economica del Mezzogiorno d’Italia, proprio grazie alla possibilità di documentare nel contesto del

titolo, la causale della sua emissione, così risalendo al negozio sottostante.

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Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente

vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore

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15 L’assegno circolare

L’assegno circolare è un titolo di credito all’ordine pagabile a vista presso tutti i recapiti

indicati dall’emittente e viene emesso dagli istituti di credito autorizzati a fronte della contestuale

fornitura della provvista da parte del richiedente (art. 82 co. 1 l.a.).

La banca emittente deve, da parte sua, costituire un fondo a garanzia degli assegni, sul quale

i portatori dei titoli hanno privilegio speciale (art. 82 co. 2 l.a.).

L’assegno circolare quindi, a differenza del semplice assegno bancario, è a copertura

garantita e viene correntemente usato nella pratica degli affari quando chi riceve un determinato

pagamento vuole la certezza che il titolo sarà onorato al momento della presentazione allo sportello

della banca emittente o comunque in esso indicata.

Qualora il titolo venga girato ad altro soggetto, il girante risponde in caso (raro) di

insolvenza della banca, ma decade dall’azione di regresso se non presenta il titolo per il pagamento

entro trenta giorni dall’emissione (art. 84 l.a.).