ultime novità in materia di lavoro: detassazione e DL. 76/2013 · Art. 49 TUIR Sono redditi di...

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ultime novità in materia di lavoro: detassazione e DL. 76/2013 A cura di Luca Caratti Consulente del lavoro in Vercelli

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ultime novità in materia di lavoro: detassazione e DL. 76/2013

A cura di Luca Caratti

Consulente del lavoro in Vercelli

Detassazione 2013

Le fontiLegge 24/12/2013 n. 228

DPCM 22 gennaio 2013 Prassi: Circolare MLPS n. 15/2013 Circolare A.E. n.11/E/2013

Le origini…

• Art. 5 Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 • Art. 2 Legge 24 luglio 2008 n. 126 • Circolare congiunta Agenzia Entrate e Ministero del

Lavoro n. 49/E dell’11 giugno 2008 • Circolare congiunta Agenzia Entrate e Ministero del

Lavoro n. 59/E dell’22 ottobre 2008

Requisito essenzialePer poter detassare nel 2013

SOMME EROGATE A TITOLO DI RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITA’ IN ESECUZIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI DI II° LIVELLO

Ambito di applicazione soggettiva

Lavoratori del settore privato indipendentemente dal contratto di lavoro il cui reddito ex art. 49 TUIR non superi nel 2012 i 40.000,00 euro.

Al fine del limite non rileva l’eventuale superamento dovuto a redditi diversi da quelli previsti nell’art. 49 TUIR e deve escludersi quanto percepito soggetto a tassazione separata.

Art. 49 TUIRSono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da

rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.

Costituiscono altresì redditi di lavoro dipendente: a) Pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; b) Le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del codice di

procedura civile.

Esclusioni soggettive• Lavoratori con reddito superiore a 40.000€ nel 2012 • Lavoratori titolari di reddito assimilato al lavoro

dipendente

• Lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione

Pubblica amministrazione (art. 1 c.2 Dlgs 165/01): • Amministrazioni dello stato • Istituti e scuole di ogni ordine e grado • Aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento

autonomo • Regioni, Province, Comuni, Comunità montane • Istituzioni universitarie • Camere Commercio, ind., art. e agricoltura • Amministrazioni e enti del SSN • ARAN • Agenzie di cui al Dlgs 30/07/99 n.300

Periodo di applicazione

• Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013: si devono considerare le somme erogate nel periodo

indicato anche se maturate antecedentemente. A valere è il principio di cassa.

Misura dell’imposta• imposta del 10% sostitutiva dell’irpef e delle

addizionali regionali e comunali

• L’imposta potrà essere compensata con le altre ritenute alla fonte

Limite somme detassabiliImporto pari a max 2.500,00 € a lordo della ritenuta del 10% e al netto delle trattenute previdenziali. Il limite è da considerarsi quale massimo per ogni lavoratore quindi non può essere superato nemmeno in presenza di più rapporti di lavoro L‘importo che supera il limite sarà tassato ordinariamente

Misura del beneficio• l’importo di 2.500,00€ deve intendersi riferito per

l’intero anno

• Queste somme non possono beneficiare di altri incentivi fiscali comprese le detrazioni di imposta

• Quindi anche vantaggio indiretto: minor reddito imponibile e maggiori detrazioni

Il sostituto di imposta

Detassazione

Automatica se il dipendente è stato in forza per tutto il 2012

Detassazione eventuale

Se il lavoratore stato assunto nel 2012 o 2013

Occorre autocertificazione del rispetto del limite reddituale

Requisito essenziale Sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda.

CONTRATTO COLLETTIVO DI II° LIVELLO

I contenutiLa retribuzione di produttività: • Voci retributive (nessuna indicazione puntuale) erogate con

espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione

• o In alternativa almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento individuate dal DPCM 22/01/2013

Voci retributive• Premi • Straordinari • Maggiorazioni • Clausole elastiche e flessibili • Indennità legate alla presenza

Purchè contenuti nei contratti collettivi di 2° livello

In alternativaAlmeno una misura in almeno tre aree su quattro: • Ridefinizione sistemi di orari • Introduzione distribuzione flessibile ferie • Compatibilità nuove tecnologie con tutela

diritti lavoratori • Fungibilità delle mansioni

Adempimenti • L’accordo deve essere depositato entro 30

giorni dalla sottoscrizione; • Se sottoscritto ante DPCM il deposito deve

avvenire entro il 13 maggio 2013; • Occorre il deposito anche di

un’autodichiarazione del datore di lavoro che autocertifichi il rispetto della norma.

Deposito necessario al fine del monitoraggio!

Le ultime novità

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.150 del 28 giugno 2013, il Decreto Legge 28 giugno 2013, n.76 – c.d. Decreto Lavoro – in vigore dalla medesima data, contenente interventi urgenti volti ad incentivare le assunzioni.

Bonus assunzioniAssunzione di giovani tra i 18 e 29 anni che siano: • Privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6

mesi; • Privi di diploma di scuola media superiore o professionale • Vivano soli o con una o più persone a carico

Requisiti da rilevarsi alternativamente al momento dell’assunzione

Bonus assunzioni: destinatariDatori di lavoro che assumono, con incremento occupazionale netto, dal 29/06/13 al 30/06/2015: ①Lavoratori a tempo indeterminato ②Lavoratori trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato + ulteriore assunzione

L’incremento viene calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori, rilevato in ciascun mese, e il numero dei lavoratori mediamente occupato nei 12 mesi precedenti.

Bonus assunzioni: incentivi ①1/3 della retribuzione mensile lorda per 18 mesi ②1/3 della retribuzione mensile lorda per 12 mesi

L’incentivo non potrà essere superiore a 650€ mensili, sarà conguagliato, tramite uniemens o DMAG, con i contributi mensili.

Non entrerà in vigore sino a quando non verranno approvati gli atti di riprogrammazione. Per il Mezzogiorno è prevista l’attivazione delle regioni entro 28 luglio 2013

Oltre alle note circolari inps….

Principi generali per incentivi (comma 12 art.4 L. n. 92/2012)

Gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce l'attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o di contrattazione collettiva: •art. 13 L. n. 68/1999 •art. 8 L. n. 223/1991 (assetti sociali sostanzialmente coincidenti) •Rispetto dei diritti di precedenza (lav.a tempo determinato/stagionali/somministrati/licenziati da meno di 6 mesi…) •Se il datore di lavoro ha in atto una sospensione da lavoro connesse alla crisi o riorganizzazione aziendale

Incentivo per assunzione lavoratori titolari aspi

Il datore di lavoro che assume a tempo pieno e a tempo indeterminato, senza esserne obbligato, un lavoratore che gode di ASpI potrà usufruire di un contributo pari alla metà dell’indennità residua del lavoratore.

Max= 576,45€ (per mese intero retribuito) Il contributo spetta mensilmente e non sarà riconosciuta se viola i principi generali (slide precedente) necessaria dichiarazione del DDL.

ASpI: durata

Anni (compresi anni di regime transitorio)

Età anagrafica

< 50 anni => 50 anni < 55 anni

=> 55 anni

2013 8 mesi 12 mesi 12 mesi

2014 8 mesi 12 mesi 14 mesi

2015 10 mesi 12 mesi 16 mesi

2016 12 mesi 12 mesi 18 mesi

Incentivo per assunzione lavoratori titolari aspi

Immediatamente operativo…….. ………..ma mancano le istruzioni operative

Il contratto a termine

Si conferma l’eccezionalità del contratto

acausale rispetto alla regole di carattere generale che prevede indicazione delle ragioni.

Il contratto a termine

Il contratto acausale presupposti di utilizzo: a) Primo rapporto a TD tra un datore di lavoro o

utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualsiasi mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato sia nel caso di prima missione nell’ambito della somministrazione.

b) In ogni altra ipotesi individuata dai CC.

Anche con “allungamento” della durata? È delega completa?

Il contratto a termine

Dlgs 368/2001: Art. 4 c 2-bis. Il contratto a tempo

determinato di cui all’articolo 1, comma 1-bis, non può essere oggetto di proroga.

(abrogato dal DL n. 76/2013)

Si ritiene comunque nei limiti dei 12 mesi del primo contratto

Il contratto a termine

Dlgs 368/2001: Art 5 c. 2: Se il rapporto di lavoro, instaurato anche

ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli

altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini

Prosecuzione di fatto senza più obbligo di comunicazione preventiva al CPO

Il contratto a termine: intervalli temporali

Se contratto inferiore a 6 mesi 10 giorni Se contratto superiore a 6 mesi 20 giorni

Il contratto a termine esclusione intervalli temporali

Gli intervalli non si applicano:

• Attività stagionali DPR n.1525/63

• Ogni altro caso previsto dalla contrattazione collettivo

Il contratto a termine

• Il rapporto a termine costituito ai sensi art. 8 c.2 L.n. 223/91 è escluso dall’applicazione del dlgs n. 368/2001;

• Limiti di contingentamento applicabile

anche al contratto acausale (art. 10 c. 7 D.Lgs. N. 368/2001).

Casi di ricorso a lavoro intermittente

Lavoratori con età compresa tra 24 e 55 anni:

Prestazioni di carattere Discontinuo o intermittente

Esigenze individuate Da CCNL

In assenza di CC: DM 23/10/2004

…rinvio alla tabella RD n. 2657/23

Contratto intermittente

“in ogni caso il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nel corso di tre anni solari.”

In caso di superamento il contratto si considera a tempo pieno e indeterminato!!

Contratto intermittenteLa sanzione amministrativa introdotta dalla L. n.

92/2012 (da 400 a 2400€ ) non trova applicazione qualora dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.

Focus la comunicazione:

Modello uni-intermittente

Email: [email protected]

www.cliclavoro.gov.it

Dal 3 luglio 2013

Focus la comunicazione:

• In forma residuale rimane la possibilità di comunicare l’inizio della prestazione tramite SMS contenente almeno il codice fiscale del lavoratore.

Questa modalità però sarà utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.

n. tel. 339 9942256

Contratto intermittenteI contratti di lavoro intermittente stipulati con la

previgente normativa potranno proseguire sino al 31/12/2013.

Cessazione o conversione al 1/01/2014

Lavoro a progetto

• Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi.

Nuovo c. 1 Art. 61 D.Lgs. n. 276/2003

Entrata in vigore: 28 giugno 2013

Forma scritta ad substantiam

Lavoro accessorio

Legge n. 92/2012 •Riscrive art. 70 dlgs n. 276/2003 riducendone il campo di intervento:

•Limitazione a 5000€ per la totalità dei committenti (prima era 5000 per ogni committente), 2000€ a favore imprenditori commerciali, 3000€.

Lavoro accessorio

• Art. 70 DLgs n. 276/2003: Si elimina: la meramente occasionale del

rapporto. Quindi rimane solo il limite economico.

Entrata in vigore 28 giugno 2013

Tirocini Formativi

Fino al 31/12/2015 per i tirocini formativi e di orientamento nelle Regioni e Prov.autonome ove non è adottata la relativa disciplina, il ricorso è ammesso nel rispetto delle disposizioni di cui art. 18 L. 24/6/1997, n. 196 e Decreto Interministeriale 142/98.

Viene prevista la possibilità di prorogare di un

mese i tirocini previsti dal DM 142/98

Durata (art. 7 D.M. 142/1998)Inoccupati, disoccupati ivi compresi gli iscritti alle liste di mobilità

Massimo 6 mesi

Rivolto a soggetti diversamente abili

Massimo 24 mesi

A favore di immigrati richiedenti asilo politico

Documenti di politica migratoria

A favore di persone a rischio di esclusione sociale

Massimo 12 mesi

Extracurriculari max 4 mesi studenti scuola secondaria, max 12 mesi studenti diploma universitari

Curriculari Stabilita dal promotore del progetto

Tirocini Formativi

apprendistatoLa Conferenza Stato-Regioni-Province autonome, entro il

30 settembre 2013, dovrà adottare nuove linee guida per disciplinare, in modo uniforme sul territorio nazionale quanto meno la formazione trasversale e regolamentare ulteriormente il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere al fine di incentivare le assunzioni, con tale tipologia contrattuale, da parte delle micro, piccole e medie imprese.

Se non viene rispettato il termine del 30/9/13 le modifiche

(vedi slide successive) saranno operative dal 1/10/2013 anche per assunzioni avvenute dopo il 28/6/2013 ed entro 31/12/2015

apprendistato

• Microimprese: organico inferiore a 10 persone e fatturato o totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro;

• Piccole imprese: organico inferiore a 50 persone e fatturato o totale di bilancio annuale non superiore a 10 milioni di euro;

• Medie imprese: organico inferiore a 250 persone e fatturato inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuale non superiore a 43 milioni di euro

Apprendistato: le modifiche• Il piano formativo individuale sarà obbligatorio solo

nell’ambito dell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche

• La registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali è registrata su un documento avente i contenuti minimi del modello del libretto formativo del cittadino

• nel caso di imprese multilocalizzate, la formazione può avvenire nel rispetto delle disposizioni normative della Regione, o della Provincia Autonoma, ove insiste la sede legale dell’impresa.

Apprendistato: 1+1

• possibilità, successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale, di proseguire con un rapporto di apprendistato c.d. di secondo livello finalizzato al conseguimento della qualifica professionale.

• Tale previsione consentirebbe di poter beneficiare, da parte del datore di lavoro, di agevolazioni normative, contributive e fiscali per la durata massima stabilita dalla contrattazione collettiva.

Convalida dimissioni

Dal 28 giugno 2013: Le disposizioni relative alla convalida delle

dimissioni trovano applicazione, per quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti Co.co.co, co.co.pro, associazione in partecipazione.

Ma non sono rapporti di lavoro autonomo???

Contratti di prossimità

Modifica art.8 c. 2 bis L. n. 148/2011: I contratti di prossimità sottoscritti dal

28/06/2013, per essere efficaci, dovranno essere depositatiti presso la DTL competente per territorio.

Stato di disoccupazione

• Ripristino del comma a) art. 4 D.Lgs n. 181/2000: conservazione stato disoccupazione – Attività da lavoro dipendente 8000€/anno – Attività da lavoro autonomo 4800€/anno

Pluriefficacia comunicazioni obbligatorie

Le comunicazioni obbligatorie saranno efficaci nei confronti di:

• INPS

•INAIL

•DRL-DTL

•PREFETTURA UTG

Si conferma l’abrogazione modello Q

Gruppi imprese agricole

Assunzione “congiunta Imprese agricole (anche cooperative), appartenenti

allo stesso gruppo, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o in caso di imprese legate da contratto di rete (almeno 50% da imprese agricole) possono assumere congiuntamente lavoratori dipendenti.

In attesa di DM per definire le modalità assunzione

Procedura art. 7 L 604/66

Procedura art. 7 L. n. 604/66

Art. 7 DL n. 76/2013: La procedura non trova applicazione nei

licenziamenti per: • Superamento periodo di comporto; • In conseguenza di cambi di appalto ai quali siano

succeduti assunzioni presso altri datori di lavoro; • Interruzione di rapporti a T.IND. nel settore delle

costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.

In vigore dal 28/06/2013

Sanzioni in materia di igiene, salute e sicurezza

Dal 1 luglio 2013: Tutte le ammende e le sanzioni

amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 81/2008 e da tutte le altre disposizioni normative sono rivalutate del 9,6%.

Somministrazione e sicurezza

• Stante le previsioni dell’art. 23 D.Lgs. 276/2003: i lavoratori somministrati hanno diritto a condizioni di base e di occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore a parità di mansioni.

Viene precisato che anche ai somministrati si applica integralmente il DLgs n. 81/2008

Assunzione straniero

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve, preliminarmente, verificare presso il CPI l’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio italiano fornendo idonea documentazione.

Idonea documentazione dell’indisponibilità

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con circ. 7/2013 fornisce una guida:

• Presentazione a CPI istanza per la figura

ricercata (pec, raccomandata, a mani); • Acquisizione dal CPI (20gg) dichiarazione

di indisponibilità (vale anche il silenzio assenso?)

Tirocini, formazione per soggetti extracomunitari

• Ogni 3 anni (il 30 giugno dell’anno successivo al triennio) verrà fissato il massimale del numero degli ingressi in Italia per formazione tramite DM del Lavoro, Interno sentito il parere della Conferenza per i rapporti Stato-Regione.

• Periodo transitorio: fino all’emanazione del primo decreto ingresso senza limiti

Regolarizzazione extracomunitari

ANNO 2012 (dlgs n 109/2012): Datori di lavoro che impiegavano lavoratori

irregolari almeno dal 9 maggio 2012 potevano regolarizzarsi, senza sanzioni, presentando la c.d. dichiarazione di emersione dal 15/9 al 15/10/2013, con pagamento di contributo a forfait e almeno 6 mesi di retribuzione.

Regolarizzazione extracomunitari

Nel caso in cui la domanda sia rigettata per cause imputabili al datore di lavoro o nel caso in cui il rapporto sia cessato nelle more della procedura :

• Al lavoratore viene rilasciato il permesso di

soggiorno per attesa di occupazione; • I procedimenti penali e amministrativi saranno

sospesi.

Acconto Irpef

Per la seconda rata di acconto scad. 30/11/13:

Persone fisiche 99% 100% Società di capitali 100% 101% Società di persone 99% 101%

Fondi di solidarietà bilateraleTipologie di fondi Obbligatori Facoltativi alternativiDestinatari >15 dip privi di cig/

cigs>15 dipendenti con cig/cigs

Ove sia operante sistema di bilateralità consolidato (no cig)

Tutele Istituzionali (c4) e aggiuntive

Tutela sostitutiva Cig e integrativa AsPI

Tutela integrativa Cig

Prestazioni minime ass.ordinario di importo pari alla Cig almeno pari 1/8 ore lavorabili nel biennio mobile

ass.ordinario di importo pari alla Cig almeno pari 1/8 ore lavorabili nel biennio mobile

Tipologie di prestazioni in funzione della disponibilità del fondo

Finanziamento Stabilito da fondo, posso versare anche art.118 L388/00

Stabilito da fondo, posso versare anche art.118 L388/00 +0,30% L.223/91

Stabilito dal fondo: non <0,20% Contributo fondo interprofessionale

Se non attivati entro il 31/10/13, DM per fondo residuale presso INPS dal 1/01/2014