ultime novità in materia di lavoro: detassazione e DL. 76/2013 · Art. 49 TUIR Sono redditi di...
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ultime novità in materia di lavoro: detassazione e DL. 76/2013
A cura di Luca Caratti
Consulente del lavoro in Vercelli
Le fontiLegge 24/12/2013 n. 228
DPCM 22 gennaio 2013 Prassi: Circolare MLPS n. 15/2013 Circolare A.E. n.11/E/2013
Le origini…
• Art. 5 Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 • Art. 2 Legge 24 luglio 2008 n. 126 • Circolare congiunta Agenzia Entrate e Ministero del
Lavoro n. 49/E dell’11 giugno 2008 • Circolare congiunta Agenzia Entrate e Ministero del
Lavoro n. 59/E dell’22 ottobre 2008
Requisito essenzialePer poter detassare nel 2013
SOMME EROGATE A TITOLO DI RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITA’ IN ESECUZIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI DI II° LIVELLO
Ambito di applicazione soggettiva
Lavoratori del settore privato indipendentemente dal contratto di lavoro il cui reddito ex art. 49 TUIR non superi nel 2012 i 40.000,00 euro.
Al fine del limite non rileva l’eventuale superamento dovuto a redditi diversi da quelli previsti nell’art. 49 TUIR e deve escludersi quanto percepito soggetto a tassazione separata.
Art. 49 TUIRSono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da
rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.
Costituiscono altresì redditi di lavoro dipendente: a) Pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; b) Le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del codice di
procedura civile.
Esclusioni soggettive• Lavoratori con reddito superiore a 40.000€ nel 2012 • Lavoratori titolari di reddito assimilato al lavoro
dipendente
• Lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione
Pubblica amministrazione (art. 1 c.2 Dlgs 165/01): • Amministrazioni dello stato • Istituti e scuole di ogni ordine e grado • Aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento
autonomo • Regioni, Province, Comuni, Comunità montane • Istituzioni universitarie • Camere Commercio, ind., art. e agricoltura • Amministrazioni e enti del SSN • ARAN • Agenzie di cui al Dlgs 30/07/99 n.300
Periodo di applicazione
• Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013: si devono considerare le somme erogate nel periodo
indicato anche se maturate antecedentemente. A valere è il principio di cassa.
Misura dell’imposta• imposta del 10% sostitutiva dell’irpef e delle
addizionali regionali e comunali
• L’imposta potrà essere compensata con le altre ritenute alla fonte
Limite somme detassabiliImporto pari a max 2.500,00 € a lordo della ritenuta del 10% e al netto delle trattenute previdenziali. Il limite è da considerarsi quale massimo per ogni lavoratore quindi non può essere superato nemmeno in presenza di più rapporti di lavoro L‘importo che supera il limite sarà tassato ordinariamente
Misura del beneficio• l’importo di 2.500,00€ deve intendersi riferito per
l’intero anno
• Queste somme non possono beneficiare di altri incentivi fiscali comprese le detrazioni di imposta
• Quindi anche vantaggio indiretto: minor reddito imponibile e maggiori detrazioni
Il sostituto di imposta
Detassazione
Automatica se il dipendente è stato in forza per tutto il 2012
Detassazione eventuale
Se il lavoratore stato assunto nel 2012 o 2013
Occorre autocertificazione del rispetto del limite reddituale
Requisito essenziale Sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda.
CONTRATTO COLLETTIVO DI II° LIVELLO
I contenutiLa retribuzione di produttività: • Voci retributive (nessuna indicazione puntuale) erogate con
espresso riferimento a indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione
• o In alternativa almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento individuate dal DPCM 22/01/2013
Voci retributive• Premi • Straordinari • Maggiorazioni • Clausole elastiche e flessibili • Indennità legate alla presenza
Purchè contenuti nei contratti collettivi di 2° livello
In alternativaAlmeno una misura in almeno tre aree su quattro: • Ridefinizione sistemi di orari • Introduzione distribuzione flessibile ferie • Compatibilità nuove tecnologie con tutela
diritti lavoratori • Fungibilità delle mansioni
Adempimenti • L’accordo deve essere depositato entro 30
giorni dalla sottoscrizione; • Se sottoscritto ante DPCM il deposito deve
avvenire entro il 13 maggio 2013; • Occorre il deposito anche di
un’autodichiarazione del datore di lavoro che autocertifichi il rispetto della norma.
Deposito necessario al fine del monitoraggio!
Le ultime novità
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.150 del 28 giugno 2013, il Decreto Legge 28 giugno 2013, n.76 – c.d. Decreto Lavoro – in vigore dalla medesima data, contenente interventi urgenti volti ad incentivare le assunzioni.
Bonus assunzioniAssunzione di giovani tra i 18 e 29 anni che siano: • Privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6
mesi; • Privi di diploma di scuola media superiore o professionale • Vivano soli o con una o più persone a carico
Requisiti da rilevarsi alternativamente al momento dell’assunzione
Bonus assunzioni: destinatariDatori di lavoro che assumono, con incremento occupazionale netto, dal 29/06/13 al 30/06/2015: ①Lavoratori a tempo indeterminato ②Lavoratori trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato + ulteriore assunzione
L’incremento viene calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori, rilevato in ciascun mese, e il numero dei lavoratori mediamente occupato nei 12 mesi precedenti.
Bonus assunzioni: incentivi ①1/3 della retribuzione mensile lorda per 18 mesi ②1/3 della retribuzione mensile lorda per 12 mesi
L’incentivo non potrà essere superiore a 650€ mensili, sarà conguagliato, tramite uniemens o DMAG, con i contributi mensili.
Non entrerà in vigore sino a quando non verranno approvati gli atti di riprogrammazione. Per il Mezzogiorno è prevista l’attivazione delle regioni entro 28 luglio 2013
Oltre alle note circolari inps….
Principi generali per incentivi (comma 12 art.4 L. n. 92/2012)
Gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce l'attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o di contrattazione collettiva: •art. 13 L. n. 68/1999 •art. 8 L. n. 223/1991 (assetti sociali sostanzialmente coincidenti) •Rispetto dei diritti di precedenza (lav.a tempo determinato/stagionali/somministrati/licenziati da meno di 6 mesi…) •Se il datore di lavoro ha in atto una sospensione da lavoro connesse alla crisi o riorganizzazione aziendale
Incentivo per assunzione lavoratori titolari aspi
Il datore di lavoro che assume a tempo pieno e a tempo indeterminato, senza esserne obbligato, un lavoratore che gode di ASpI potrà usufruire di un contributo pari alla metà dell’indennità residua del lavoratore.
Max= 576,45€ (per mese intero retribuito) Il contributo spetta mensilmente e non sarà riconosciuta se viola i principi generali (slide precedente) necessaria dichiarazione del DDL.
ASpI: durata
Anni (compresi anni di regime transitorio)
Età anagrafica
< 50 anni => 50 anni < 55 anni
=> 55 anni
2013 8 mesi 12 mesi 12 mesi
2014 8 mesi 12 mesi 14 mesi
2015 10 mesi 12 mesi 16 mesi
2016 12 mesi 12 mesi 18 mesi
Incentivo per assunzione lavoratori titolari aspi
Immediatamente operativo…….. ………..ma mancano le istruzioni operative
Il contratto a termine
Si conferma l’eccezionalità del contratto
acausale rispetto alla regole di carattere generale che prevede indicazione delle ragioni.
Il contratto a termine
Il contratto acausale presupposti di utilizzo: a) Primo rapporto a TD tra un datore di lavoro o
utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualsiasi mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato sia nel caso di prima missione nell’ambito della somministrazione.
b) In ogni altra ipotesi individuata dai CC.
Anche con “allungamento” della durata? È delega completa?
Il contratto a termine
Dlgs 368/2001: Art. 4 c 2-bis. Il contratto a tempo
determinato di cui all’articolo 1, comma 1-bis, non può essere oggetto di proroga.
(abrogato dal DL n. 76/2013)
Si ritiene comunque nei limiti dei 12 mesi del primo contratto
Il contratto a termine
Dlgs 368/2001: Art 5 c. 2: Se il rapporto di lavoro, instaurato anche
ai sensi dell'articolo 1, comma 1-bis, continua oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, nonché decorso il periodo complessivo di cui al comma 4-bis, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli
altri casi, il contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini
Prosecuzione di fatto senza più obbligo di comunicazione preventiva al CPO
Il contratto a termine: intervalli temporali
Se contratto inferiore a 6 mesi 10 giorni Se contratto superiore a 6 mesi 20 giorni
Il contratto a termine esclusione intervalli temporali
Gli intervalli non si applicano:
• Attività stagionali DPR n.1525/63
• Ogni altro caso previsto dalla contrattazione collettivo
Il contratto a termine
• Il rapporto a termine costituito ai sensi art. 8 c.2 L.n. 223/91 è escluso dall’applicazione del dlgs n. 368/2001;
• Limiti di contingentamento applicabile
anche al contratto acausale (art. 10 c. 7 D.Lgs. N. 368/2001).
Casi di ricorso a lavoro intermittente
Lavoratori con età compresa tra 24 e 55 anni:
Prestazioni di carattere Discontinuo o intermittente
Esigenze individuate Da CCNL
In assenza di CC: DM 23/10/2004
…rinvio alla tabella RD n. 2657/23
Contratto intermittente
“in ogni caso il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nel corso di tre anni solari.”
In caso di superamento il contratto si considera a tempo pieno e indeterminato!!
Contratto intermittenteLa sanzione amministrativa introdotta dalla L. n.
92/2012 (da 400 a 2400€ ) non trova applicazione qualora dagli adempimenti di carattere contributivo precedentemente assolti si evidenzi la volontà di non occultare la prestazione di lavoro.
Focus la comunicazione:
Modello uni-intermittente
Email: [email protected]
www.cliclavoro.gov.it
Dal 3 luglio 2013
Focus la comunicazione:
• In forma residuale rimane la possibilità di comunicare l’inizio della prestazione tramite SMS contenente almeno il codice fiscale del lavoratore.
Questa modalità però sarà utilizzabile esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.
n. tel. 339 9942256
Contratto intermittenteI contratti di lavoro intermittente stipulati con la
previgente normativa potranno proseguire sino al 31/12/2013.
Cessazione o conversione al 1/01/2014
Lavoro a progetto
• Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi.
Nuovo c. 1 Art. 61 D.Lgs. n. 276/2003
Entrata in vigore: 28 giugno 2013
Forma scritta ad substantiam
Lavoro accessorio
Legge n. 92/2012 •Riscrive art. 70 dlgs n. 276/2003 riducendone il campo di intervento:
•Limitazione a 5000€ per la totalità dei committenti (prima era 5000 per ogni committente), 2000€ a favore imprenditori commerciali, 3000€.
Lavoro accessorio
• Art. 70 DLgs n. 276/2003: Si elimina: la meramente occasionale del
rapporto. Quindi rimane solo il limite economico.
Entrata in vigore 28 giugno 2013
Tirocini Formativi
Fino al 31/12/2015 per i tirocini formativi e di orientamento nelle Regioni e Prov.autonome ove non è adottata la relativa disciplina, il ricorso è ammesso nel rispetto delle disposizioni di cui art. 18 L. 24/6/1997, n. 196 e Decreto Interministeriale 142/98.
Viene prevista la possibilità di prorogare di un
mese i tirocini previsti dal DM 142/98
Durata (art. 7 D.M. 142/1998)Inoccupati, disoccupati ivi compresi gli iscritti alle liste di mobilità
Massimo 6 mesi
Rivolto a soggetti diversamente abili
Massimo 24 mesi
A favore di immigrati richiedenti asilo politico
Documenti di politica migratoria
A favore di persone a rischio di esclusione sociale
Massimo 12 mesi
Extracurriculari max 4 mesi studenti scuola secondaria, max 12 mesi studenti diploma universitari
Curriculari Stabilita dal promotore del progetto
Tirocini Formativi
apprendistatoLa Conferenza Stato-Regioni-Province autonome, entro il
30 settembre 2013, dovrà adottare nuove linee guida per disciplinare, in modo uniforme sul territorio nazionale quanto meno la formazione trasversale e regolamentare ulteriormente il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere al fine di incentivare le assunzioni, con tale tipologia contrattuale, da parte delle micro, piccole e medie imprese.
Se non viene rispettato il termine del 30/9/13 le modifiche
(vedi slide successive) saranno operative dal 1/10/2013 anche per assunzioni avvenute dopo il 28/6/2013 ed entro 31/12/2015
apprendistato
• Microimprese: organico inferiore a 10 persone e fatturato o totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro;
• Piccole imprese: organico inferiore a 50 persone e fatturato o totale di bilancio annuale non superiore a 10 milioni di euro;
• Medie imprese: organico inferiore a 250 persone e fatturato inferiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuale non superiore a 43 milioni di euro
Apprendistato: le modifiche• Il piano formativo individuale sarà obbligatorio solo
nell’ambito dell’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche
• La registrazione della formazione e della qualifica professionale a fini contrattuali è registrata su un documento avente i contenuti minimi del modello del libretto formativo del cittadino
• nel caso di imprese multilocalizzate, la formazione può avvenire nel rispetto delle disposizioni normative della Regione, o della Provincia Autonoma, ove insiste la sede legale dell’impresa.
Apprendistato: 1+1
• possibilità, successivamente al conseguimento della qualifica o diploma professionale, di proseguire con un rapporto di apprendistato c.d. di secondo livello finalizzato al conseguimento della qualifica professionale.
• Tale previsione consentirebbe di poter beneficiare, da parte del datore di lavoro, di agevolazioni normative, contributive e fiscali per la durata massima stabilita dalla contrattazione collettiva.
Convalida dimissioni
Dal 28 giugno 2013: Le disposizioni relative alla convalida delle
dimissioni trovano applicazione, per quanto compatibili, anche alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati con contratti Co.co.co, co.co.pro, associazione in partecipazione.
Ma non sono rapporti di lavoro autonomo???
Contratti di prossimità
Modifica art.8 c. 2 bis L. n. 148/2011: I contratti di prossimità sottoscritti dal
28/06/2013, per essere efficaci, dovranno essere depositatiti presso la DTL competente per territorio.
Stato di disoccupazione
• Ripristino del comma a) art. 4 D.Lgs n. 181/2000: conservazione stato disoccupazione – Attività da lavoro dipendente 8000€/anno – Attività da lavoro autonomo 4800€/anno
Pluriefficacia comunicazioni obbligatorie
Le comunicazioni obbligatorie saranno efficaci nei confronti di:
• INPS
•INAIL
•DRL-DTL
•PREFETTURA UTG
Si conferma l’abrogazione modello Q
Gruppi imprese agricole
Assunzione “congiunta Imprese agricole (anche cooperative), appartenenti
allo stesso gruppo, ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o in caso di imprese legate da contratto di rete (almeno 50% da imprese agricole) possono assumere congiuntamente lavoratori dipendenti.
In attesa di DM per definire le modalità assunzione
Procedura art. 7 L. n. 604/66
Art. 7 DL n. 76/2013: La procedura non trova applicazione nei
licenziamenti per: • Superamento periodo di comporto; • In conseguenza di cambi di appalto ai quali siano
succeduti assunzioni presso altri datori di lavoro; • Interruzione di rapporti a T.IND. nel settore delle
costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
In vigore dal 28/06/2013
Sanzioni in materia di igiene, salute e sicurezza
Dal 1 luglio 2013: Tutte le ammende e le sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 81/2008 e da tutte le altre disposizioni normative sono rivalutate del 9,6%.
Somministrazione e sicurezza
• Stante le previsioni dell’art. 23 D.Lgs. 276/2003: i lavoratori somministrati hanno diritto a condizioni di base e di occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore a parità di mansioni.
Viene precisato che anche ai somministrati si applica integralmente il DLgs n. 81/2008
Assunzione straniero
Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve, preliminarmente, verificare presso il CPI l’indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio italiano fornendo idonea documentazione.
Idonea documentazione dell’indisponibilità
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con circ. 7/2013 fornisce una guida:
• Presentazione a CPI istanza per la figura
ricercata (pec, raccomandata, a mani); • Acquisizione dal CPI (20gg) dichiarazione
di indisponibilità (vale anche il silenzio assenso?)
Tirocini, formazione per soggetti extracomunitari
• Ogni 3 anni (il 30 giugno dell’anno successivo al triennio) verrà fissato il massimale del numero degli ingressi in Italia per formazione tramite DM del Lavoro, Interno sentito il parere della Conferenza per i rapporti Stato-Regione.
• Periodo transitorio: fino all’emanazione del primo decreto ingresso senza limiti
Regolarizzazione extracomunitari
ANNO 2012 (dlgs n 109/2012): Datori di lavoro che impiegavano lavoratori
irregolari almeno dal 9 maggio 2012 potevano regolarizzarsi, senza sanzioni, presentando la c.d. dichiarazione di emersione dal 15/9 al 15/10/2013, con pagamento di contributo a forfait e almeno 6 mesi di retribuzione.
Regolarizzazione extracomunitari
Nel caso in cui la domanda sia rigettata per cause imputabili al datore di lavoro o nel caso in cui il rapporto sia cessato nelle more della procedura :
• Al lavoratore viene rilasciato il permesso di
soggiorno per attesa di occupazione; • I procedimenti penali e amministrativi saranno
sospesi.
Acconto Irpef
Per la seconda rata di acconto scad. 30/11/13:
Persone fisiche 99% 100% Società di capitali 100% 101% Società di persone 99% 101%
Fondi di solidarietà bilateraleTipologie di fondi Obbligatori Facoltativi alternativiDestinatari >15 dip privi di cig/
cigs>15 dipendenti con cig/cigs
Ove sia operante sistema di bilateralità consolidato (no cig)
Tutele Istituzionali (c4) e aggiuntive
Tutela sostitutiva Cig e integrativa AsPI
Tutela integrativa Cig
Prestazioni minime ass.ordinario di importo pari alla Cig almeno pari 1/8 ore lavorabili nel biennio mobile
ass.ordinario di importo pari alla Cig almeno pari 1/8 ore lavorabili nel biennio mobile
Tipologie di prestazioni in funzione della disponibilità del fondo
Finanziamento Stabilito da fondo, posso versare anche art.118 L388/00
Stabilito da fondo, posso versare anche art.118 L388/00 +0,30% L.223/91
Stabilito dal fondo: non <0,20% Contributo fondo interprofessionale
Se non attivati entro il 31/10/13, DM per fondo residuale presso INPS dal 1/01/2014