La stabile organizzazione Evoluzione normativa dellistituto fino allart. 162 TUIR.

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La stabile organizzazione Evoluzione normativa dell’istituto fino all’art. 162 TUIR

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La stabile organizzazione

Evoluzione normativa dell’istituto fino all’art. 162 TUIR

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Evoluzione dell’istituto

• Prima della riforma del TUIR non esisteva una disposizione interna (ai fini II DD o ai fini IVA) che desse la definizione di s.o.

• La s.o. veniva richiamata, però, varie volte sia nel TUIR che nel DPR n. 633/1972 per l’iva

• Pertanto x definire tale istituto occorreva identificarne le fonti. Queste erano - e sono, in parte, tuttora - da ricercare nelle seguenti disposizioni: - artt. 5 e 7 Modello OCSE (a cui si rifanno tutte le

convenzioni contro le doppie imposizioni) - diritto comunitario: VI Direttiva Iva e giurisprudenza della CGCE

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Art. 162

• Con riforma TUIR art. 162 definizione di stabile organizzazione :

- solo per imposte dirette ed IRAP

- ricalca il Modello OCSE tranne qualche differenza lieve

- per iva vale il diritto comunitario: nonc’è ancora una definizione nel DPR n. 633

quindi diversa concezione dell’istituto per le due imposte?

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MODELLO OCSE(artt. 5 e 7)

Art. 7

consente di capire perché è importante definire la s.o. ?

ai fini dell’imponibilità

Infatti :

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….Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che l’impresa non svolga la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa esercita la sua attività in tal modo, gli utili dell’impresa sono imponibili nell’altro Stato, ma soltanto nella misura in cui sono attribuibili alla stabile organizzazione. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un’impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell’altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno imputati a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un’impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe, in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall’impresa di cui costituisce stabile organizzazione. ……………..

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Art. 5

fornisce la definizione

è possibile distinguere tre ipotesi di s.o. :

stabile organizzazione MATERIALE,

stabile organizzazione DA CANTIERE,

stabile organizzazione DA AGENTE

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Stabile organizzazione materiale

la norma è strutturata in modo da fornire

- una definizione:

1. Ai fini della presente convenzione, l’espressione stabile organizzazione designa una sede fissa di affari in cui l’impresa estera esercita in tutto o in parte la sua attività .

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- una positiv e una negativ list:hp che costituiscono sempre o non costituiscono mai s.o. 2. L’espressione “stabile organizzazione” comprende in particolare: a) una sede di direzione, b) una succursale; c) un ufficio; d) un’officina; e) un laboratorio; f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali.

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4. Nonostante le precedenti disposizioni di questo articolo, non si considera che vi sia una “stabile organizzazione” se: a) si fa uso di un’installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna merci appartenenti all’impresa; b) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione e di consegna; c) le merci appartenenti all’impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un’altra impresa;

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d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l’impresa; e) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di esercitare, per l’impresa, ogni altra attività di carattere preparatorio o ausiliario; f) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini dell’esercizio cumulativo delle attività menzionate ai paragrafi da a) ad e), purchè l’attività della sede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di carattere preparatorio o ausiliario.

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Dalla norma si evincono tre presupposti dell’ipotesi materiale:

1) esistenza della sede

2) esistenza di una sede fissa: FISSITA’

3) svolgimento dell’attività per mezzo della sede: ATTIVITA’ – STRUMENTALITA’

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1) esistenza di una SEDE DI AFFARI

La sede deve essere intesa come

area, luogo, locale o anche complesso di macchinari e attrezzature

ovvero

bene materiale o spazio fisico

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2) esistenza di una sede fissa – FISSITA’ la sede deve essere situata in un luogo e con un certo grado di permanenza la fissità va valutata a) dal punto di vista oggettivo: connessione col territorio b) dal punto di vista soggettivo: volontà di costituire la sede c) grado di permanenza: scopo della sede

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Quindi si richiede

- dimensione temporale:

non precarietà - permanenza nel tempo dell’installazione

- dimensione territoriale:

fissità che non significa rimanere sempre nello stesso luogo

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3) svolgimento dell’attività per mezzo occorre chiarire i concetti di:

attività – giuridicamente la s.o. non è indipendente dalla

casa madre ma ai fini fiscali è considerata avere una propria autonomia economica e gestionale (per una logica di funzionamento diversa da quella della casa madre) - economicamente attività della s.o. deve essere

valutabile in modo autonomo e deve essere idonea a produrre reddito tassabile

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strumentalità

- business principale presso la s.o.

- svolgimento di un’attività che sia principale e non di attività ausiliarie alla principale (art. 5, paragrafo 4, lettera f))

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Stabile organizzazione da cantiere

3. Un cantiere di costruzione o di montaggio è considerato “stabile organizzazione” se la sua durata oltrepassa i dodici mesi

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Va valutata in base non ad un elemento materiale, come la sede, ma in base ad un elemento temporale :

il fattore tempo – la durata

il cantiere di montaggio o costruzione è considerato s.o. se e solo se oltrepassa i dodici mesi

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stabile organizzazione da agente dipendente o indipendente

- si basa sul potere abituale di un soggetto (persona fisica) di agire in nome e per conto dell’impresa estera (potere di rappresentanza): potere di concludere contratti per conto ed in nome dell’impresa estera

- Agente dipendente o indipendente (paragrafi 5 e 6)

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5. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2, quando una persona – diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 6 – agisce per conto di un’impresa e dispone in uno Stato contraente di poteri che essa esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell’impresa, si può considerare che tale impresa abbia una “stabile organizzazione” in quello Stato in relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l’impresa, a meno che le attività di detta persona non siano limitate a quelle citate al paragrafo 4, le quali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerare questa sede fissa una “stabile organizzazione” ai sensi delle disposizioni di detto paragrafo.

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6. Non si considera che un’impresa abbia una stabile organizzazione in uno Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell’ambito della loro ordinaria attività.

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Inoltre si precisa che:

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli una società residente dell’altro Stato contraente o sia da questa controllata, o sia controllata da una società che svolga la propria attività in questo altro Stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle società una stabile organizzazione dell’altra.

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DIRITTO COMUNITARIO

• In realtà nel diritto comunitario non si parla di s.o.: la VI direttiva parla di luogo di prestazione del servizio identificandola tra l’altro nel centro di attività stabile (da ciò problema: s.o. è sinonimo di centro di attività stabile?)

• L’argomento va correlato alle libertà fondamentali quindi alla libertà di stabilimento

• Inoltre va anche detto che in ambito comunitario la questione è trattata solo ai fini IVA.

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quindi occorre rilevare la differenza delle due fonti

Modello OCSE

affronta il problema dal punto di vista della doppia imposizione (quindi nell’ambito dell’imposizione diretta – sul reddito)

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DOPPIA IMPOSIZIONE può essere :

interna/internazionale; giuridica / economica→ interna :

riguarda un medesimo ente impositore che sottopone due volte ad imposta lo stesso presupposto

→ internazionale : due imposizioni che provengono da due Stati diversi, possono riguardare tributi identici o simili e colpiscono

per lo stesso presupposto lo stesso soggetto

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→ in senso giuridico : le due imposizioni colpiscono un unico soggetto (è quella

presa in considerazione dalle norme contro la doppia imposizione)

→ in senso economico: le due imposizioni colpiscono per uno stesso fatto

economico soggetti diversi

problemi di doppia imposizione si pongono in quanto lo stesso rd può essere tassato sia dallo stato di residenza sia dallo Stato alla fonte oppure perché il soggetto risulta residente fiscalmente in più Stati

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Diritto comunitario • La VI direttiva IVA parla di luogo di stabilimento

per il prestatore di un servizio (vedi art. 9), senza darne poi una definizione

• Soprattutto è stata la giurisprudenza comunitaria che ha definito il centro di attività stabile facendo riferimento a due elementi:

1 minimo di organizzazione

2 consistenza minima

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• Minimo di organizzazioneinsieme di beni o mezzi a disposizione dell’impresa

• Consistenza minima insieme e/o complesso di beni e strumenti sufficiente a consentire all’impresa estera di esercitare tramite essa attività d’impresa. Quindi:- la base fissa non è solo un luogo, un locale o un

magazzino, ma anche un complesso di beni o persone: una struttura organizzata con attrezzature, strumenti nonchè personale - rileva anche l’elemento personale

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Esempi

CGCE, sentenza 4/7/1985, C-168/84 (Berkholz)Un’impresa, di cui è titolare il Sig. Berkholz, è un’agenzia pubblicitaria ma si occupa anche dell’installazione e della gestione di macchine automatiche per giochi di azzardo, ossia di apparecchi che, secondo l’andamento del gioco, trattengono la posta inseritavi dall’utente o gliela restituiscono moltiplicata. Alla fine del 1980, essa gestiva 66 macchine del genere di cui 55 collocate a terra e 11 poste su due navi traghetto della Deutsche Bundesbahn che collegano il porto tedesco di Puttgarden e quello danese di Rodbyhavn.

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Su tali navi e per due giorni la settimana la ditta impiega due collaboratori il cui compito è: - conservare in buono stato, riparare e sostituire gli apparecchi - prelevare il denaro e conteggiarlo.

in alto mare tale apparecchio è centro di attività stabile? no perché non ha - né consistenza minima- né minimo di organizzazione

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CGCE, sentenza 2/5/1996, C-231/94 (Faarborg)

Una società di diritto danese, la Faarborg, con sede in Danimarca, gestisce un traghetto che effettua il collegamento tra Germania e Danimarca . Nel corso della navigazione sono messi a disposizione dei passeggeri, per essere consumati in loco, cibi e bevande.

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è centro di attività stabile? la fornitura di cibi e bevande da consumarsi in loco a bordo di una nave traghetto che effettua il collegamento tra due Stati membri, accompagnata da un servizio di ristorazione, costituisce prestazione di servizi ai sensi degli artt. 6, n. 1, e 9, n. 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE. La prestazione di tali servizi è soggetta ad imposta nello stato membro in cui si trova la sede dell’attività economica del prestatore.

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CGCE, sentenza C-260/1995 (DFDS A/S) Una società danese con sede a Copenaghen, la DFDSA/S, svolge tra le sue diverse attività quella di organizzare giri turistici. Tale società detiene la totalità del capitale sociale della società di diritto inglese DFDS Ltd che opera ad Harwich e svolge attività di agente commerciale a favore della casa madre, vendendo viaggi “tutto – compreso” da questa organizzati. Tra la casa madre e la controllata si è concluso un contratto di agenzia con il quale la società inglese è stata nominata agente generale e portuale della società danese.

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….Tale controllata è centro di attività stabile in Gran Bretagna della casa-madre danese? Allorchè un organizzatore di giri turistici ha la sua sede centrale nello stato membro A, ma fornisce servizi in forma di viaggi tutto compreso tramite l’attività di una società che opera come suo agente nello Stato membro B, la fornitura di detti servizi da parte dell’organizzatore di giri turistici è soggetta all’iva nello stato B, semprechè la società che svolge attività di agente non abbia caratteri di indipendenza ed autonomia rispetto all’organizzatore di giri turistici ma costituisca un mero ausiliario di quest’ultimo, e sia dotata di una struttura comprendente mezzi sia umani che tecnici, atta ad erogare le prestazioni di servizi di cui si tratta. (conclusioni Avvocato generale)

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Giurisprudenza italiana

• Caso Philip Morris Grande gruppo multinazionale che concede all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la licenza di produrre sigarette con il suo marchio. La Guardia di Finanza intravede in un terzo soggetto una s.o. in Italia della multinazionale : quindi imponibilità a capo di tale soggetto ai fini iva

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perché la sentenza è importante: - cerca di fornire una corretta nozione di s.o.

(desumibile dall’art. 5 Mod OCSE) - cerca di individuare quelli che sono gli elementi

costitutivi della s.o. : elemento soggettivo elemento oggettivo elemento funzionale

- cerca di fornire la prova della s.o. quale unità aziendale in termini di costi, personale, c/c bancari - da importanza allo svolgimento di un’attività di carattere principale rispetto a quella svolta dall’impresa non residente

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Giurisprudenza internazionale

• Corte Federale tedesca caso dell’oloedotto – pipeline

Oleodotto olandese che partendo dall’Olanda serve clienti all’estero, in particolare in

Germania. Il giudice tedesco non ha riscontrato alcuna organizzazione minima e sufficiente di persone e strumenti, ma in base all’attività oleodotto ha affermato l’esistenza della s.o. L’attività è sempre (in Olanda e Germania) trasporto di greggio per conto terzi

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Art. 162 TUIR

• Ambito di applicazione ai fini IIDD e IRAP quindi non ai fini IVA: due concetti diversi di tale istituto (anche se le due imposte sono diverse)?

• Riproduce l’art. 5 Modello OCSE tranne qualche lieve differenza

• Infatti delinea, con la struttura1. ipotesi base : s.o. materiale con positiv e negativ list 2. hp da cantiere

differenza: bastano tre mesi per individuare una s.o. 3. hp da agente

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• Problema per s.o. on line (che a livello OCSE è riportata solo nel Commentario all’art. 5)

non è s.o. la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi. (art. 162, comma V, TUIR)

problema di identificazione rispetto al Commentario:

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non si parla di server ma di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi. questa è la traduzione del termine inglese server? perché il server costituisca s.o. occorre che - sia nella piena disponibilità dell’impresa non residente per un periodo di tempo sufficiente - svolga funzioni di natura principale e rilevanti per la stessa impresa estera (non basta se l’attività svolta è di raccolta e trasmissione dati).

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Attualità della questione

• In ambito convenzionale

modifica al Commentario all’art. 5 MOD. OCSE (2000)

attenzione: è una modifica al Commentario non al Modello OCSE

- perché

- quindi è differente dalla situazione italiana (TUIR)

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….• In ambito comunitario

- Direttiva n. 31/2000 società dell’informazione art. 2 prestatore stabilito art. 5 obblighi di informazione

- Direttiva n. 38/2002 prestatore non stabilito

- Reg. CE 798/2002 scambio d’informazioni elettroniche

- Direttiva 2008/8/Ce che modifica la Direttiva 2006/112/CE rettiva 2008/8/Ce che modifica la Direttiva 2006/112/CE per per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di serviziquanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi

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Direttiva Iva sull’e-commerce 2002/38/CE

fornisce la definizione di luogo di prestazione di servizi in un caso specifico:

quando il servizio è prestato da un soggetto passivo con sede o centro di attività stabile fuori della Comunità nei cfr di persone non soggetti passivi residenti in uno Stato membro si fa riferimento al destinatario del servizio: “luogo in cui la persona che non è soggetto passivo è stabilita, domiciliata o abitualmente residente” soggetto passivo extra UE: “soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica né ha costituito un centro di attività stabile nel territorio della Comunità né è tenuto altrimenti ad identificarsi ai fini fiscali ai sensi dell’art.22” .

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Direttiva 2000/31/Ce - esclude dal proprio ambito di applicazione la materia fiscale - ma importante – anche ai fini fiscali - sotto diversi punti di

vista: 1 per identificare il luogo di stabilimento fa riferimento alla giurisprudenza comunitaria 2 definisce prestatore stabilito il soggetto che esercita effettivamente e a tempo indeterminato un’attività economica mediante un’installazione stabile 3 precisa che la presenza e l’uso di mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono di per sé uno stabilimento del prestatore Tuttavia non fornisce la definizione di installazione stabile o di stabilimento del prestatore

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Direttiva 2008/8/CE che modifica la Direttiva 2006/112/CE

• per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi

- fa riferimento alla possibilità di prestare servizi a distanza - pone la regola generale che per tutte le prestazioni di servizi il luogo d’imposizione è il luogo in cui avviene il consumo effettivo - per i servizi prestati a soggetti passivi il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo in cui è stabilito il destinatario e non quello in cui è stabilito il prestatore - per i servizi prestati a soggetti che non sono soggetti passivi il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica

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….tratta delle prestazioni di servizi elettronici : Sottosezione 8 Prestazioni di servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi Articolo 58 Il luogo delle prestazioni di servizi prestati per via elettronica, in particolare quelli di cui all’allegato II, resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che fuori della Comunità abbia stabilito la sede della propria attività economica o ivi disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono stati resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente è il luogo in cui la persona non soggetto passivo è stabilita o domiciliata o abitualmente residente. Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio elettronico.

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….Sottosezione 9 Prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi fuori della Comunità Articolo 59 Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo stabilita, domiciliata o abitualmente residente al di fuori della Comunità è il luogo in cui detta persona è stabilita, domiciliata o abitualmente residente: a) cessioni e concessioni di diritti d’autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi; b) prestazioni pubblicitarie; c) prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi,avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché elaborazione di dati e fornitura d’informazioni;

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….d) obblighi di astenersi interamente o parzialmente dall’ esercitare un’attività professionale o un diritto di cui al presente articolo; e) operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione, ad eccezione della locazione di casseforti; f) messa a disposizione di personale; g) locazione di un bene mobile materiale, ad esclusione di qualsiasi mezzo di trasporto; h) fornitura dell’accesso a sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, nonché del servizio di trasporto o trasmissione mediante gli stessi, e fornitura di altri servizi direttamente collegati; i) servizi di telecomunicazione; j) servizi di teleradiodiffusione; k) servizi prestati per via elettronica, in particolare quelli di cui all’allegato II. Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio prestato per via elettronica.

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….• Articolo 368

Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità che si avvale del presente regime speciale non può effettuare detrazioni ai sensi dell’articolo 168 della presente direttiva. Nonostante l’articolo 1,paragrafo 1, della direttiva 86/560/CEE, a tale soggetto passivo viene concesso un rimborso ai sensi di detta direttiva. Ai rimborsi riguardanti i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici contemplati dal presente regime speciale non si applicano l’articolo 2,paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE.»; 14) all’articolo 369, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità tiene una documentazione delle operazioni effettuate nell’ambito del presente regime speciale. Tale documentazione deve essere sufficientemente dettagliata per consentire all’amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.»; 15) al titolo XII, capo 6, è aggiunta la seguente sezione: «Sezione 3 Regime speciale per i servizi di tele comunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello stato membro di consumo

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….• Articolo 369 bis

Ai fini della presente sezione e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, si intende per: 1) “soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo” un soggetto passivo che ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione nel territorio della Comunità ma non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro di consumo; 2) “Stato membro di identificazione” lo Stato membro nel cui territorio il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o, se non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, lo Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione. Qualora il soggetto passivo non abbia fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, ma disponga ivi di più di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro con una stabile organizzazione in cui il soggetto passivo notifica che intende avvalersi del presente regime speciale. Il soggetto passivo è vincolato a tale decisione per l’anno civile interessato e i due anni civili successivi.

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….• Articolo 369 ter

Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che presta servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a una persona che non sia soggetto passivo e sia stabilita o domiciliata o abitualmente residente in tale Stato membro ad utilizzare il presente regime speciale. Questa disposizione si applica a tutte le suddette prestazioni di servizi all’interno della Comunità.

• Articolo 369 quater Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo dichiara allo Stato membro di identificazione l’inizio e la cessazione delle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale,nonché eventuali cambiamenti a seguito dei quali non soddisfi più le condizioni per avvalersi del presente regime speciale. Tale dichiarazione è effettuata elettronicamente.

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….• Articolo 369 quinquies

Un soggetto passivo che si avvalga del presente regime speciale è identificato ai fini dell’IVA per le operazioni imponibili che rientrano indetto regime esclusivamente nello Stato membro di identificazione. Al riguardo lo Stato membro utilizza il numero individuale d’identificazione IVA già attribuito al soggetto passivo in relazione agli obblighi che gli derivano dal sistema interno. Sulla base delle informazioni utilizzate per tale identificazione, gli Stati membri di consumo possono ricorrere ai propri sistemi di identificazione.

• Articolo 369 sexies Lo Stato membro di identificazione esclude il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo dal presente regime speciale nei casi seguenti: a) se notifica di non fornire più servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici; b) se si può altrimenti presupporre che le sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale siano cessate; c) se non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale; d) se persiste a non osservare le norme relative al regime speciale.

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….

• Articolo 369 septies Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che sia stato fornito o meno un servizio di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronico. La dichiarazione IVA è presentata entro venti giorni dal termine del periodo di riferimento a cui la dichiarazione si riferisce.

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….• Articolo 369 octies

La dichiarazione IVA contiene il numero di identificazione di cui all’articolo 369 quinquies e, per ogni Stato membro di consumo in cui è dovuta l’IVA, l’importo totale, meno l’IVA, delle forniture di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici per il periodo di riferimento e l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote. Devono essere altresì indicati le aliquote IVA applicabili el’importo totale dell’IVA dovuta. Qualora il soggetto passivo disponga di una o più stabili organizzazioni, diverse da quella situata nello Stato membro di identificazione, a partire dalle quali i servizi sono prestati, la dichiarazione IVA indica, oltre alle informazioni di cui al primo comma,l’importo totale dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici che rientrano nel presente regime speciale, in relazione a ciascuno Stato membro in cui disponga di un’organizzazione, unitamente al numero individuale d’identificazione IVA o al numero di registrazione fiscale della stessa, suddiviso per Stato membro di consumo.

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….• Articolo 369 nonies

1. La dichiarazione IVA è effettuata in euro. Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere che la dichiarazione IVA sia effettuata nelle loro valute nazionali. Se le forniture sono state effettuate in altre valute, il soggetto passivo non residente nello Stato membro di consumo utilizza, ai fini della dichiarazione IVA, il tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione. 2. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.

• Articolo 369 decies Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo paga l’IVA, facendo riferimento alla pertinente dichiarazione IVA, al momento della presentazione della dichiarazione e comunque, al più tardi, alla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione. Il pagamento è effettuato su un conto bancario espresso in euro,indicato dallo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario espresso nella propria valuta.

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….• Articolo 369 undecies

Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che si avvale del presente regime speciale non può effettuare, in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni IVA a norma dell’articolo 168 della presente direttiva. Nonostante l’articolo 2, punto 1, e l’articolo 3 della direttiva2008/9/CE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tale direttiva. Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che si avvale del presente regime speciale, se esercita nello Stato membro di consumo anche attività che non rientrano nel presente regime speciale per le quali è tenuto a identificarsi ai fini dell’IVA, effettua le detrazioni IVA in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale nel quadro della dichiarazione IVA che deve presentare a norma dell’articolo 250.

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….• Articolo 369 duodecies

1. Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo conserva una documentazione delle operazioni effettuate nel quadro del presente regime speciale. Essa deve essere sufficientemente dettagliata per consentire all’amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA. 2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve essere fornita elettronicamente, su richiesta, allo Stato membro di consumo e allo Stato membro di identificazione. Detta documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata.»; 16) il titolo dell’allegato II è sostituito dal seguente: «ELENCO INDICATIVO DEI SERVIZI FORNITI PER VIA ELETTRONICA DI CUI ALL’ARTICOLO 58, PRIMO COMMA, LETTERA C)».