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Da 1 ONERI DETRAIBILI INTRODUZIONE Agevolazioni fiscali Nel Tuir sono elencate le agevolazioni fiscali collegate a oneri e spese sostenute dal contribuente nel corso dell’anno d’imposta considerato. Queste agevolazioni fiscali si riferiscono a: oneri detraibili, cioè spese per le quali il contribuente può usufruire di una de- trazione dall’imposta IRPEF dovuta, pari al 19% della spesa effettivamente sostenuta; oneri deducibili, cioè spese che sono direttamente deducibili dal reddito complessivo; spese per intervento di recupero del patrimonio edilizio e per interventi di ri- sparmio energetico per i quali sono previste detrazioni più elevate; oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 55%; altre detrazioni per le quali il meccanismo di calcolo del beneficio e la misura del- la detrazione sono totalmente diversi dai precedenti casi. Oneri detraibili Sono detti oneri detraibili le spese che danno diritto a una detrazione dall’imposta IRPEF dovuta. Riferimenti Riferimenti legislativi: Art. 15, comma1, DPR 22.12.1986, N.917, Tuir. La detrazione del 19% Le spese che consentono di poter usufruire della detrazione del 19% sono indica- te nel Tuir e sono relative a: spese sanitarie interessi passivi su mutui assicurazioni spese per istruzione spese funebri altri oneri quali: - spese per assistenza personale - erogazioni liberali di vario tipo - contributi associativi dei soci alle società di mutuo soccorso - spese per manutenzione, protezione e restauro di beni culturali vincolati - spese veterinarie - spese per attività sportive dei ragazzi - spese per intermediazione immobiliare - spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari - spese per servizi di interpretariato ai sordomuti - spese di frequenza asili nido - spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei familiari a carico. La documen- tazione Tutti gli oneri sostenuti devono essere documentati e la documentazione deve essere conservata, a cura del contribuente, per 4 anni dalla presentazione della dichiarazione per successivi controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Il contribuente che presenta la dichiarazione ad un CAF tramite il modello 730, deve inoltre presentare allo stesso anche tutta la documentazione relativa agli oneri detraibili e deducibili per consentire l’apposizione del visto di conformità e quindi la verifica delle condizioni previste dalla norma per usufruire di tali benefi- ci.

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ONERI DETRAIBILI

INTRODUZIONE

Agevolazioni fiscali

Nel Tuir sono elencate le agevolazioni fiscali collegate a oneri e spese sostenute dal contribuente nel corso dell’anno d’imposta considerato. Queste agevolazioni fiscali si riferiscono a: • oneri detraibili, cioè spese per le quali il contribuente può usufruire di una de-trazione dall’imposta IRPEF dovuta, pari al 19% della spesa effettivamente sostenuta;

• oneri deducibili, cioè spese che sono direttamente deducibili dal reddito complessivo;

• spese per intervento di recupero del patrimonio edilizio e per interventi di ri-sparmio energetico per i quali sono previste detrazioni più elevate;

• oneri per i quali è riconosciuta la detrazione d’imposta del 55%; • altre detrazioni per le quali il meccanismo di calcolo del beneficio e la misura del-

la detrazione sono totalmente diversi dai precedenti casi.

Oneri detraibili Sono detti oneri detraibili le spese che danno diritto a una detrazione dall’imposta IRPEF dovuta.

Riferimenti Riferimenti legislativi: Art. 15, comma1, DPR 22.12.1986, N.917, Tuir.

La detrazione del 19%

Le spese che consentono di poter usufruire della detrazione del 19% sono indica-te nel Tuir e sono relative a: • spese sanitarie

• interessi passivi su mutui

• assicurazioni

• spese per istruzione

• spese funebri

• altri oneri quali: - spese per assistenza personale - erogazioni liberali di vario tipo - contributi associativi dei soci alle società di mutuo soccorso - spese per manutenzione, protezione e restauro di beni culturali vincolati - spese veterinarie - spese per attività sportive dei ragazzi - spese per intermediazione immobiliare - spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari - spese per servizi di interpretariato ai sordomuti - spese di frequenza asili nido - spese relative ai contributi versati per il riscatto degli anni di laurea dei

familiari a carico.

La documen-tazione

Tutti gli oneri sostenuti devono essere documentati e la documentazione deve essere conservata, a cura del contribuente, per 4 anni dalla presentazione della dichiarazione per successivi controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Il contribuente che presenta la dichiarazione ad un CAF tramite il modello 730, deve inoltre presentare allo stesso anche tutta la documentazione relativa agli oneri detraibili e deducibili per consentire l’apposizione del visto di conformità e quindi la verifica delle condizioni previste dalla norma per usufruire di tali benefi-ci.

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Chi ha diritto alla detrazione

Usufruisce della detrazione il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spe-sa. A seconda della tipologia dell’onere il beneficio spetta al contribuente: • se la spesa è stata sostenuta soltanto nel proprio interesse; • in taluni casi, se sostenuta nell’interesse dei familiari a carico; • e in casi limitati anche se sostenuta per familiari non fiscalmente a carico.

Onere soste-nuto per altri soggetti

Quando l’onere è sostenuto nell’interesse di soggetti diversi dal contribuente ad esempi figli o altri familiari il documento può essere intestato sia al familiare che allo stesso contribuente. Se il documento è intestato al contribuente, in genere, soltanto lui potrà usufrui-re della detrazione. Se il documento è intestato al figlio la detrazione può essere suddivisa tra i geni-tori in relazione al loro effettivo sostenimento. In questo caso sul documento di spesa dovranno essere indicate le percentuali di spettanza della detrazione, ove diversa dal 50%. Per taluni oneri, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, quest’ultimo può considerare la spesa interamente sostenuta da lui, anche se il documento è inte-stato al coniuge a carico. Analogamente a quanto succede per i documenti intestati ai figli, anche in presenza di un documento intestato ad un familiare, se la spesa è stata sostenuta da più soggetti sarà necessario indicare sul documento la percentuale di spettanza di ognuno. La percentuale di spettanza della detrazione deve essere indicata e sottoscritta dal contribuente. L’importo delle spese da considerare ai fini del calcolo della detrazione è com-prensivo, quando presente, di IVA o del costo del bollo applicato.

Principio di cassa

Tutte le spese che danno diritto a detrazione seguono il principio di cassa, e quindi devono essere incluse nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno nel quale sono state sostenute. Unica eccezione sono le spese sostenute in anni precedenti per i quali è prevista la rateizzazione. Un errore ricorrente è quello di considerare la spesa sostenuta per competenza anziché per cassa, quando il docu-mento di spesa presenta una data di scadenza di pagamento. Un esempio sono gli interessi passivi relativi alla rata di mutuo con scadenza al 31 dicembre (competenza) e pagati nei primi giorni di gennaio (cassa).

L’importo della detrazione

La percentuale di detrazione degli oneri è pari al 19% indipendentemente dalla a-liquota IRPEF applicabile allo scaglione di reddito del contribuente.

Alcuni oneri danno diritto a una detrazione di imposta calcolata sull’intero am-montare dell’onere sostenuto, mentre per altri è prevista una franchigia sulla qua-le non opera alcun beneficio.

La compila-zione del 730

Gli oneri detraibili vanno indicati nel quadro E del modello 730, in diversi righi a seconda della tipologia di onere. Nella compilazione dei righi è necessario tenere presente che vanno considerate e quindi sommate anche le spese eventualmente riportate nelle annotazioni del CUD, identificate da appositi codici.

Riferimenti Vedi anche tabella “A”: oneri per i quali spetta la detrazione del 19%, inserita nell’approfondimento “La certificazione CUD 2012”

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Il controllo del CAF

Il CAF verifica gli importi indicati nei vari righi e, se necessario, procede alla corre-zione o all’applicazione di riduzioni o abbattimenti, se previsti dalla normativa. Le riduzioni degli importi che concorrono alla base di calcolo della detrazione ven-gono comunicate al contribuente mediante un messaggio che viene visualizzato nella sezione “messaggi” del modello 730-3.

Il calcolo della detrazione

Il calcolo della detrazione spettante avviene moltiplicando la somma delle spe-se diminuite di eventuali franchigie per il 19%. L’importo della detrazione è riportato nel prospetto di liquidazione, modello 730-3, nella sezione “calcolo detrazioni e crediti d’imposta”. Tutti i calcoli sono effettuati dal CAF.

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LE SPESE MEDICHE

INDICAZIONI GENERALI

Le spese medi-che detraibili

Le spese sanitarie per le quali compete la detrazione d’imposta nella misura del 19%, sono quelle sostenute per: • prestazioni rese da un medico generico (comprese quelle di medicina omeo-

patica) e acquisto di medicinali (anche omeopatici); • prestazioni specialistiche, analisi e terapie;

• prestazioni chirurgiche e ricoveri;

• acquisto o affitto di protesi o attrezzature sanitarie;

• spese di assistenza specifica;

• spese per patologie esenti di familiari non a carico;

• spese per mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione, il sollevamento, e per sussidi tecnici informatici per soggetti portatori di handicap;

• spese per acquisto di autovetture o motoveicoli per soggetti portatori di handicap:

• spese per acquisto cani guida per non vedenti. Se le spese sopra elencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale la detrazione compete anche per l’importo del Ticket pagato. La detrazione compete anche se tali spese sono state sostenute all’estero pur-ché opportunamente documentate.

La documenta-zione

La documentazione necessaria per usufruire della detrazione per le spese mediche sostenute è costituita da: • fatture, ricevute e scontrini fiscali. In aggiunta, se richiesto dalla tipologia di spesa: • prescrizione del medico; • certificazione rilasciata dalla ASL di appartenenza che attesti l’esenzione

dal ticket per patologia; • certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap da parte di una

commissione medica pubblica, ovvero autocertificazione, rilasciata nei modi e nei termini previsti dalla legge, attestante la sussistenza delle condizioni risultanti da tale documentazione.

Spese mediche sostenute all’estero

Le spese mediche sostenute all’estero seguono lo stesso regime previsto per quelle sostenute in Italia. In questo ambito non risultano però detraibili le spese re-lative al trasferimento ed al soggiorno all’estero (anche se dovuto a gravi motivi di salute). Se la documentazione è in lingua straniera è necessaria la traduzione, che può es-sere eseguita dallo stesso contribuente se trattasi di documentazione scritta in in-glese, francese, tedesco e spagnolo. In caso diverso è necessaria una traduzione giurata. Sono esentati dalla traduzione i contribuenti residenti in Valle d’Aosta per la docu-mentazione scritta in francese e quelli residenti nella provincia di Bolzano se la do-cumentazione è scritta in tedesco.

Riferimenti Riferimenti normativi: C.M. 01.06.1999, n. 122 e C.M. 9.5.1987 n. 9, parte 5^

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Chi ha diritto al-la detrazione

Il contribuente può usufruire delle detrazioni per le spese sostenute per sé stesso o per i propri familiari a carico.

Diritto di detra-zione per casi particolari

Ci sono però due casi in cui un soggetto può portare in detrazione spese sanitarie sostenute per familiari non a carico. Si tratta delle : • spese pagate da un erede per una persona deceduta e sostenute dopo il suo

decesso; • spese sanitarie sostenute nell'interesse di familiari affetti da patologie che

danno diritto all'esenzione dal ticket sanitario.

Oneri sostenuti per altri sogget-ti

Quando la spesa è sostenuta per i familiari fiscalmente a carico la detrazione compete al contribuente al quale è intestata la fattura o la ricevuta. Compete al contribuente che ha sostenuto la spesa anche quando il documento è intestato direttamente al familiare fiscalmente a carico. Se il familiare è a carico di più soggetti che hanno contribuito al pagamento della spesa, sul documento il contribuente dovrà indicare la quota di spesa sostenuta da ciascuno di essi. Se l’onere è sostenuto per i figli a carico la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento. Se il documento è intestato direttamente ai figli la de-trazione deve essere suddivisa tra i genitori in relazione al loro effettivo soste-nimento. In questo caso devono essere indicate, dal contribuente, sul documento le percentuali di spettanza della detrazione, se diversa dal 50%.

Onere sostenu-to per soggetti NON a carico

Le spese mediche intestate al genitore e sostenute per il figlio, che nel corso dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a ca-rico, non danno diritto alla detrazione, né alla persona che ha sostenuto l’onere, né alla persona che ha beneficiato della prestazione.

La compilazio-ne del 730

Le spese sanitarie sono indicate nella prima sezione del quadro E; esse vanno indicate in diversi righi a seconda della tipologia di spesa sostenuta. Alle spese da riportare in questi righi vanno sommate anche le spese indicate nelle annotazioni del CUD. I righi devono essere compilati indicando l’intero ammontare delle spese soste-nute tendo presente che:

• sulle spese mediche generiche, per assistenza specifica, mediche chi-rurgiche, specialistiche, per protesi sanitarie e per patologie esenti o-pera la franchigia di 129,11 euro e pertanto se il totale delle spese è infe-riore non deve essere compilato il rigo;

• per le spese sanitarie per patologie esenti sostenute per familiari non a carico opera la franchigia di 129,11 euro ed è previsto un tetto massimo di spesa su cui spetta la detrazione, pari a 6.197,48 euro;

• per le spese per acquisto di autovetture o motoveicoli per soggetti por-tatori di handicap è previsto un tetto massimo di spesa di 18.075,99 eu-ro, su cui viene calcolata la detrazione.

Il calcolo della detrazione

Il CAF effettuando i calcoli provvederà a: • sottrarre dal totale delle spese sulle quali opera la franchigia la quota

sulla quale non opera la detrazione, cioè 129,11 euro; • ricondurre le spese nei limiti previsti dalle norme, cioè nei limiti del tetto

massimo spettante; • applicare al totale delle spese così determinate la percentuale prevista

del 19%. Riferimenti Riferimenti: vedi anche l’approfondimento: “l’applicazione della franchigia sulle spese mediche”

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LE SPESE MEDICHE GENERICHE

Tipologie di spese medi-che generiche

Le spese mediche considerate generiche sono di varie tipologie. Le più ricorrenti sono: • quelle inerenti a prestazioni rese da un medico “generico”;

• quelle rese da un medico specialista in branca diversa da quella inerente al-la prestazione;

• le spese per il rilascio di certificati medici per usi sportivi, per la patente, ecc… ;

• le spese per l’acquisto di farmaci. Le spese per i farmaci comprendono l’acquisto di specialità medicinali e di farmaci generici, la cui vendita è autorizzata dal Ministero della sanità e di medicinali o-meopatici. Condizione necessaria è che tutti questi prodotti siano stati acquistati in farmacia o in negozi autorizzati.

Riferimenti Riferimenti legislativi:art.15, comma1, lettera c), DPR 22.12.1986 n. 917, Tuir

Acquisto di prodotti erbo-ristici

Anche se avvenuto in farmacia, l’acquisto di prodotti curativi naturali (erbo-ristici) non dà invece diritto alla detrazione perché non sono considerati me-dicinali.

Acquisto di medicinali

Relativamente all’acquisto dei medicinali è utile precisare che è necessario che lo scontrino rilasciato dalla farmacia riporti natura, qualità e quantità del farmaco acquistato. Inoltre, è necessario che sullo scontrino sia riportato il codice fiscale del soggetto che ha necessità del farmaco.

La qualità del farmaco.

In relazione all’acquisto di farmaci, a partire dal 2010, i documenti di spesa devo-no soddisfare specifici requisiti informativi:

- la qualità del prodotto sarà definita dal numero di autorizzazione all’im-missione in commercio (AIC);

- la natura del prodotto dovrà contenere la dizione generica di “farmaco” o di “medicinale” o sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci quali: • “Med.” o “F.co”, • “SOP”: medicinali senza obbligo di prescrizione medica, • “OTC”: medicinale da banco.

La natura di medicinale è soddisfatta anche se il documento di spesa, in luogo della dicitura “farmaco” o “medicinale”, riporta la dicitura “omeopatico”. Le preparazioni galeniche, ossia i medicinali preparati in farmacia in base ad una prescrizione medica sono certificate da fattura contenente l’indicazione della:

- natura del prodotto venduto (farmaco o medicinale), - qualità dello stesso (preparazione galenica), - quantità, - codice fiscale del destinatario.

Infine, la dicitura ticket soddisfa l’indicazione della natura del prodotto acquistato, in quanto riferita soltanto a medicinali erogati dal servizio sanitario; il contribuente non

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è più obbligato a conservare la fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di

base.

Riferimenti Riferimento normativo: Circolare AE n.40E del 30.7.2009; Risoluzione n. 10E del 17.2.2010 Circolare 21E del 23.4.2010 Risoluzione n. 218E del 12.8.2009

Acquisto di medicinali all’estero

Nel caso di spese per farmaci sostenute all’estero sarà necessaria una documen-tazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime indicazioni sopra riporta-te. In particolare nel caso in cui il farmacista estero abbia rilasciato un documento di spesa da cui non risultino tali indicazioni, il codice fiscale potrà essere ripor-tato a mano sullo stesso e la natura, qualità, e quantità del farmaco dovranno ri-sultare da una documentazione rilasciata dalla farmacia recante le predette indi-cazioni.

Riferimenti Riferimento normativo: Circolare 34E del 4.4.2008.

Chi ha diritto alla detrazione

La spesa può essere portata in detrazione dal contribuente che l’ha sostenuta per sé o per i suoi familiari a carico

La documen-tazione

La documentazione da esaminare e da sottoporre a controllo è la seguente: • per acquisto di Farmaci (anche omeopatici), scontrino parlante o fattura in cui

devono essere riportati e specificati la natura (codice AIC), la qualità e la quantità dei beni acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario.

• per prestazioni rese da medici generici (anche omeopati) o per la richiesta di

certificati medici per usi sportivi, per la patente, per apertura e chiusura malattie o infortuni, per pratiche assicurative e legali, la ricevuta fiscale o fattura rila-sciata dal medico.

Il calcolo della detrazione

L’importo delle spese mediche generiche viene sommato alle eventuali altre spese specialistiche, chirurgiche, per acquisto di protesi, per assistenza speci-fica e per patologie esenti. Sul risultato totale il CAF applica una riduzione di Euro 129,11 e sulla differenza viene calcolato il 19% di detrazione.

(Totale spese mediche – €. 129,11) X 19% La compila-zione del 730

Le spese mediche generiche vanno indicate nella sezione I del quadro “E” del modello 730.

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LE SPESE MEDICHE SPECIALISTICHE

Tipologie di spese mediche specialistiche

Come le spese generiche anche le spese mediche considerate specialistiche sono di varie tipologie. Le più ricorrenti sono: • spese sostenute per prestazioni di un medico specialista, cioè in possesso

del diploma di specializzazione rilasciato da un’università; • spese per cure odontoiatriche, terapie gengivali, estrazioni ecc.; • particolari esami e terapie, esami di laboratorio di ogni genere eseguite in cen-

tri autorizzati e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (vedi tabella in calce); • spese sostenute per la redazione di una perizia medico-legale, oltre che le

eventuali spese mediche ad essa finalizzate, quali le spese sostenute per visite mediche, analisi, indagini radioscopiche, ecc..;

• spese per cure termali, con eccezione delle spese relative al soggiorno termale.

Riferimenti Riferimento legislativo: art. 15, comma 1, lettera c), DPR 22.12.1986, n. 917, Tuir

Sedute di psi-coterapia

Il Ministero della Salute ritiene che le prestazioni professionali dello psico-logo e dello psicoterapeuta siano equiparabili alle prestazioni sanitarie rese da un medico È pertanto possibile ammettere alla detrazione le prestazioni sanitarie rese da psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche senza prescrizione medica.

Riferimenti Circolare A.E. n. 20E del 13.5.2011 – risposta 5.15

Chi ha diritto della detrazione

La spesa può essere portata in detrazione dal contribuente che l’ha sostenuta per sé o per i suoi familiari a carico.

La documenta-zione

La documentazione da esaminare e da sottoporre a controllo è la seguente: • per le prestazioni mediche specialistiche, la ricevuta fiscale o fattura rila-

sciata dallo specialista o la ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;

• per esami di laboratorio, analisi e terapie la ricevuta fiscale o fattura rilascia-ta dall’ospedale o dal centro sanitario che ha effettuato la prestazione, oppure la ricevuta fiscale o fattura relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale;

• per le cure termali la ricevuta relativa al ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale oppure la prescrizione medica e la ricevuta attestante l’importo della spesa sostenuta se le cure sono rese diretta-mente dalla struttura termale.

Il calcolo della detrazione

L’importo delle spese mediche specialistiche viene sommato alle eventuali al-tre spese generiche, chirurgiche, per acquisto di protesi, per assistenza speci-fica e per patologie esenti. Sul risultato totale il CAF applica una riduzione di Euro 129,11 e sulla differenza viene calcolato il 19% di detrazione.

Totale spese mediche specialistiche - €.129,11 x 19%

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La compilazio-ne del 730

Le spese mediche specialistiche vanno indicate nella sezione I del quadro E del mo-dello 730.

Tabella

Elenco esami e terapie - controlli ordinari sulla salute della persona, ricerche e applicazioni - elettrocardiogrammi; ecocardiografia - elettroencefalogrammi - TAC (tomografia assiale computerizzata) - risonanza magnetica nucleare - ecografie - indagini laser - altri esami complessi - seduta di neuropsichiatria - dialisi - cobaltoterapia - iodio-terapia - altre particolari terapie - psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all’albo - anestesia epidurale (forma di anestesia locale tramite il canale dell’osso sacro) - inseminazione artificiale - amniocentesi - villocentesi - altre analisi di diagnosi prenatale.

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SPESE MEDICHE PER PRESTAZIONI CHIRURGICHE E PER

RICOVERI. Spese chirurgi-che detraibili.

Le spese chirurgiche sono quelle direttamente imputabili ad interventi chirurgi-ci, compresi quelli di piccola chirurgia, che possono cioè essere eseguiti anche ambulatorialmente da parte di un medico chirurgo senza necessità di alcuna de-genza. Sono detraibili le spese sostenute per “interventi chirurgici ritenuti necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona”. Sono esclusi, quindi, tutti gli interventi di chirurgia estetica tendenti semplicemen-te a rendere più gradevole l’aspetto della persona.

Gli interventi di chirurgia esteti-ca

Quando gli interventi di chirurgia estetica sono necessari per acquistare il recupe-ro della normalità sanitaria e funzionale della persona le spese relative sono de-traibili. In questo caso però è necessario che la documentazione medica in pos-sesso del contribuente attesti la necessità dell’intervento.

Riferimenti Riferimento normativo: C.M. 23.4.1981, n. 14

Tipologia di spesa

Oltre alle spese direttamente imputabili all’intervento chirurgico, cioè la parcel-la del medico chirurgo e del medico anestesista, sono da ricomprendere in questa tipologia di spesa anche le altre spese sostenute, ad esempio per: • l’utilizzo della sala operatoria • l’anestesia • l’acquisto del plasma sanguigno o del sangue necessario all’operazione • le spese della eventuale degenza ospedaliera. Le rette di degenza e le spese di cura rientrano tra le spese mediche detraibili, anche senza alcuna relazione con un intervento chirurgico. Nelle rette di degenza sono comprese anche le differenze di classe, relative, ad esempio, alla presenza o meno del bagno in camera, ovvero a taluni bisogni di ordi-ne sanitario conseguente all’intervento subito, mentre sono da escludere le spese relative a servizi extra, che rispondono al comfort, ovvero a taluni bisogni di ordi-ne sanitario conseguente all’intervento subito (quali, per esempio, le spese di per-nottamento di congiunti del malato, addebiti per apparecchio telefonico o televisivo installati nella stanza di ricovero, per l'aria condizionata, ecc.). Le spese relative al trapianto di organi, comprese quelle necessarie a trasferire (anche dall’estero) l’organo da trapiantare sul luogo dell’intervento, sono detraibili a condizione che le relative fatture siano intestate al contribuente che ne ha soste-nuto le spese.

Trasporto in ambulanza

Non rientrano tra le spese detraibili quelle spese sostenute per il trasporto in ambulanza, mentre lo sono le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto.

Riferimenti Riferimenti legislativo e normativo: - Art. 15, comma 1, lettera c), DPR 22.12.1986 n.917, Tuir - C.M. 03.05.1996, n. 108

- C.M. 01.06.1999, n. 122

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Chi ha diritto al-la detrazione

La spesa può essere portata in detrazione dal contribuente che l’ha sostenuta per sé o per i suoi familiari a carico.

La documenta-zione delle spese

La documentazione da esaminare e da sottoporre a controllo è la seguente: • per le prestazioni chirurgiche la ricevuta fiscale o fattura rilasciata

dall’ospedale inerente le spese sanitarie sostenute per un intervento chirurgico; • per le degenze ospedaliere la ricevuta fiscale o fattura rilasciata

dall’ospedale o dalla casa di cura; • per le spese relative al trapianto di organi le ricevute fiscali o fatture rilascia-

te da ospedali, case di cura, medici, ecc. e le ricevute delle spese di trasporto dell’organo da trapiantare intestate al contribuente;

• per i ricoveri di anziani in istituto di assistenza e ricovero la ricevuta fiscale o fattura rilasciata dall’istituto nella quale sia separatamente indicato l’importo relativo alle spese mediche.

Riferimenti Riferimenti normativi: C.M. 12.5.2000, n. 95

Il calcolo della detrazione

L’importo delle spese mediche per prestazioni chirurgiche viene sommato alle eventuali altre spese generiche, specialistiche, per acquisto di protesi, per as-sistenza specifica e per patologie esenti.

Sul risultato totale il CAF applica una riduzione di Euro 129,11 e sulla differen-za viene calcolato il 19% di detrazione.

Totale spese mediche per prestazioni chirurgiche – €. 129,11 x 19% La compilazio-ne del 730

Le spese mediche per prestazioni chirurgiche o per ricoveri vanno indicate nel-la sezione I del quadro “E”.

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SPESE PER ACQUISTO DI PROTESI O ATTREZZATURE SA-

NITARIE. Le protesi e le attrezzature sanitarie.

Si considerano protesi non solo le sostituzioni di un organo naturale o di parti dello stesso, ma anche i mezzi correttivi o ausiliari di un organo carente o meno-mato nella sua funzionalità. Si considerano attrezzature sanitarie tutti gli strumenti necessari ai fini della somministrazione di un farmaco, quali siringhe aghi, apparecchio per aerosol, o di misurazione dei valori, quali termometro, misuratore della pressione.

Riferimenti Riferimenti legislativo: art. 15, comma 1 lett. c) D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, Tuir.

Tipologie di protesi o at-trezzature sani-tarie

Rientrano nella categoria delle spese per acquisto di protesi e attrezzature sani-tarie molti tipi di spese, tra cui le più ricorrenti sono: • gli apparecchi di protesi dentaria, indipendentemente dal materiale impiegato,

quali ad esempio le dentiere, le capsule e gli elementi mancanti, e anche gli ap-parecchi ortodontici, mediante i quali si provvede alla correzione di talune mal-formazioni stomatologiche o della masticazione;

• gli apparecchi di protesi oculistica (occhi e cornee artificiali), di protesi fone-tica e simili;

• gli occhiali da vista e le lenti a contatto, con esclusione delle spese sostenute per l’impiego di metalli preziosi nella montatura, inclusi gli oneri sostenuti per l’acquisto del liquido per le lenti a contatto;

• gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi, comprese le spese sostenute per l’acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche;

• gli arti artificiali e gli apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche e le scarpe e i tacchi ortopedici;

• gli apparecchi per fratture (garza e gesso), busti, stecche, ecc. sempre appo-sitamente prescritti per la correzione o cura di malattie o malformazioni fisiche;

• stampelle, bastoni canadesi, carrozzelle, ecc., anche se presi in affitto; • gli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o

un’infermità (stimolatori e protesi cardiache, pacemakers, ecc.); • le spese sostenute per l’acquisto o l’affitto di attrezzature sanitarie, quali ad

esempio, la macchina per aerosolterapia, l’apparecchio per la misurazione della pressione del sangue, siringhe, aghi e termometri.

Riferimenti Riferimenti normativi:

- C.M. 03.05.1996 n. 108

Dispositivi me-dici

Sono dispositivi medici: • i prodotti, le apparecchiature e le strumentazioni che rientrano nella defi-

nizione di “dispositivo medico” (abbreviato “DM”) contenuta negli articoli 1, comma 2, dei tre decreti legislativi di settore (decreti legislativi n. 507/92 – n. 46/97 – n. 332/00);

• e che sono dichiarati conformi, con dichiarazione / certificazione di confor-mità, in base a dette normative ed ai loro allegati e, perciò, vengono marcati “CE” dal fabbricante in base alle direttive europee di settore.

ATTENZIONE Non esiste un elenco dei dispositivi medici detraibili che si possa consultare.

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La generica dicitura “dispositivo medico” sullo scontrino fiscale non consente

la detrazione della relativa spesa (cfr. risoluzione n. 253 del 2009). Per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:

� dallo scontrino o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;

� è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi me-dici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.

Riferimenti Circolare A.E. n. 20E del 13.5.2011, risposta 5.16

Chi ha diritto al-la detrazione.

La spesa può essere portata in detrazione dal contribuente che l’ha sostenuta per sé o per i suoi familiari a carico.

La documenta-zione.

La documentazione da esaminare e da sottoporre a controllo è la seguente: ♦ per protesi sanitarie e loro manutenzione:

� la fattura rilasciata da soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria del-la professione medica (optometristi per occhiali e lenti a contatto; odontotec-nici per gli apparecchi ortodontici e per protesi dentarie; ecc.), oppure atte-stazione del medesimo sul documento che certifichi di aver eseguito la pre-stazione;

� gli scontrini fiscali accompagnati da attestazione del soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della professione medica dalla quale risulti che l’acquisto o la manutenzione della protesi è necessario a sopperire ad una patologia del contribuente o dei suoi familiari a carico;

� solo per l’acquisto delle protesi è necessaria anche la fattura e la prescri-zione medica, oppure una autocertificazione attestante la necessità della protesi per il contribuente o per i suoi familiari a carico, se la fattura non è ri-lasciata da soggetto autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria della profes-sione medica.

♦ per le attrezzature sanitarie, la ricevuta fiscale o fattura rilasciata dalla far-

macia o dal negozio che vende articoli sanitari.

Il calcolo della detrazione.

L’importo delle spese mediche per acquisto di protesi o attrezzature sanitarie viene sommato alle eventuali altre spese generiche, chirurgiche, specialistiche, per assistenza specifica e per patologie esenti. Sul risultato totale il CAF applica una riduzione di Euro 129,11 e sulla differenza viene calcolato il 19% di detrazione.

Totale spese mediche x acquisto protesi e attrezzature sanitarie- €.129,11 x 19% La compilazio-ne del 730.

Le spese mediche per l’acquisto di protesi o attrezzature sanitarie vanno indicate nella sezione I del quadro “E”.

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SPESE MEDICHE PER ASSISTENZA SPECIFICA E SPESE PER

PRESTAZIONI RESE da OPERATORI ABILITATI all’ESERCIZIO del le PROFESSIONI SANITARIE RIABILITATIVE.

Che cos’è l’assistenza specifica

Con il termine “assistenza specifica” si intende l’assistenza resa da personale in possesso di qualifica professionale.

Tipologia di spesa

In particolare sono spese di assistenza specifica quelle sostenute per: • assistenza infermieristica e riabilitativa (es.: fisioterapia, kinesiterapia, laserte-

rapia, ecc.); • le spese per prestazioni fornite da soggetti in possesso di qualifica profes-

sionale di addetto all’assistenza di base, di operatore tecnico assistenziale dedicato unicamente alla assistenza diretta alla persona, di educatore profes-sionale, di addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale;

• le spese per prestazioni fornite da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo.

Riferimenti Riferimento normativo: art. 15, comma 1, lettera c), DPR 22.12.1986 n. 917.

Quali sono le professioni sa-nitarie riabilita-tive.

Le prestazioni sanitarie riabilitative sono individuate dall’art. 3 del D.M. 29 marzo 2001 (Ministero della Sanità). Si tratta di prestazioni fornite da operatori abilitati quali:

- podologo, - fisioterapista, - logopedista, - ortottista - assistente di oftalmologia, - terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, - tecnico della riabilitazione psichiatrica, - terapista occupazionale, - educatore professionale,

e, in via generale, da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sa-nitaria.

Chi ha diritto della detrazione

La spesa può essere portata in detrazione dal contribuente che l’ha sostenuta per sé o per i suoi familiari a carico.

La documenta-zione

La documentazione da sottoporre a controllo è data da fattura o da quietanza emessa dal soggetto, in possesso di una delle qualifiche previste dalla norma, che ha prestato assistenza e ha erogato la prestazione. La detraibilità è consentita a condizione che la prestazione sia prescritta da un medico.

Riferimenti Circolare n. 39E del 1.7.2010

Le prestazioni chiropratiche.

Le prestazioni di chiroprassi rientrano tra le prestazioni sanitarie detraibili a condizione che siano eseguite in centri all’uopo autorizzati e sotto la responsabi-lità tecnica di uno specialista. Il chiropratico che sia anche dottore in medicina può eseguire la prestazione di

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chiroprassi sotto la propria responsabilità.

Riferimenti Circolare n. 21E del 23.4.2010

Il calcolo della detrazione

L’importo delle spese:

• mediche per assistenza specifica;

• per prestazioni rese da operatori abilitati all'esercizio delle professioni sani-tarie riabilitative;

viene sommato alle eventuali altre spese generiche, chirurgiche, specialisti-che, per acquisto di protesi o attrezzature sanitarie e per patologie esenti. Sul risultato totale il CAF applica una riduzione di Euro 129,11 e sulla differen-za viene calcolato il 19% di detrazione.

Totale spese mediche di assistenza specifica – €. 129,11 x 19% La compilazio-ne del 730

Le spese mediche per assistenza specifica vanno indicate nella sezione I del quadro “E”

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SPESE MEDICHE PER PATOLOGIE ESENTI

Che cos’è una patologia e-sente.

Per patologie esenti si intendono le malattie croniche e invalidanti, individuate da appositi decreti legislativi, per le quali si ha diritto all’esenzione dalla partecipazio-ne alla spesa sanitaria pubblica.

Riferimenti Riferimenti legislativi e normativi: - art. 15, comma 2, DPR 22.12.1986 n. 917, Tuir

- DM 28.05.1999, n. 329, successivamente modificato dal decreto di aggiornamento DM 21.05.2001 n.296 e dal regolamento delle malattie rare DM 18.05.2001, N. 279

- Articolo 15 co.2 del DPR 917/86 - D.M. 329/1999

Chi ha diritto alla detrazione

Il contribuente può portare in detrazione le spese sostenute per sé, o per i suoi fa-miliari a carico, ma anche quelle sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico, per le quali, le relative detrazioni, non trovano capienza nell’imposta da questi ultimi dovuta.

Riferimenti Circolare A.E. del 14.6.2001 n. 55E, risposta 1.2.8

La compila-zione del 730

Le spese per patologia esente sostenute per sé o per i familiari a carico devono essere indicate nel quadro E del modello 730, al rigo E1, colonna 1. Le spese per patologia esente sostenute per familiari non a carico devono esse-re indicate nel quadro E del modello 730, al rigo E2, colonna 2.

Spese per fa-miliari non a carico

Nel totale delle spese sanitarie riportato a colonna 2 del rigo E1 non devono es-sere comprese le spese per patologia esente indicate a colonna 1. Le spese sostenute per familiari non a carico sono ammesse alla detrazione sol-tanto per la parte di spese che non ha trovato capienza nell’IRPEF dovuta dal familiare affetto dalla patologia e nel limite massimo di 6.197,48 euro annui. L’ammontare delle spese, che non hanno trovato capienza nell’imposta dovuta dal familiare, deve essere desunto dalla dichiarazione dei redditi presentata da quest’ultimo: nello spazio relativo ai messaggi del modello 730-3 o nel quadro RN del Modello UNICO. Se il familiare, affetto dalla patologia esente, non presenta la dichiarazione perché non possiede redditi o possiede redditi tali da non determinare un’imposta dovuta, il contribuente, che ha sostenuto la spesa, potrà indicare l'intero onere sostenuto.

Riferimenti Circolare A.E. del 14.6.2001, n. 55E, risposta 1.2.7

La documen-tazione

Le spese per patologia esente devono essere documentate da fatture e ricevute fi-scali. Tali documenti possono essere intestati al soggetto affetto dalla patologia, o al familiare che ha sostenuto le spese. Nel caso in cui il documento sia intestato al familiare che ha effettuato il pagamento, deve contenere anche l'indicazione del soggetto a favore del quale la spesa medica è stata sostenuta. Nel caso in cui il documento sia intestato al soggetto affetto dalla patologia, questi deve annotare sullo stesso, in funzione di autocertificazione, quale parte del-la spesa è stata sostenuta dal familiare.

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E’ inoltre necessario acquisire:

� la certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione

dell’eventuale codice numerico identificativo della patologia; • il certificato medico, o l’autocertificazione del soggetto affetto da patologia,

che attesti il collegamento tra le spese e la patologia; � copia della dichiarazione dei redditi del familiare affetto da patologia, se pre-

sentata, in caso di spese sostenute a favore di quest’ultimo. Tutti questi documenti devono essere verificati dal CAF ai fini dell’apposizione del visto di conformità.

Riferimenti - Circolare Agenzia Entrate 14.6.2001, n. 55E, riposa 1.2.9 - Circolare Agenzia Entrate 14.6.2001, n. 55E, risposta 1.2.7 - Circolare Agenzia Entrate 14.6.2001, n. 55E, risposta 1.2.8

Il calcolo della detrazione

La detrazione del 19% è calcolata soltanto sulla parte che eccede l’importo di 129,11 euro. L’importo della detrazione è riportato nel modello 730-3, nella sezione “Calcolo dell’IRPEF” . Tutti questi calcoli sono effettuati dal CAF.

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SPESE SANITARIE PER PORTATORI DI HANDICAP

Chi è conside-rato portatore di handicap.

Sono portatori di handicap o disabili coloro che presentano una minorazione fi-sica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determina-re un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

Riferimenti. Riferimenti legislativi: - Legge 05.02.1992 n. 104

- Art. 15, comma 1, lettera c), DPR 22.12.1986 n. 917, Tuir

I portatori di handicap o di-sabili.

Ai fini della detraibilità delle spese sono considerati portatori di handicap: • i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica

istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n.104 del 1992; • i soggetti che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pub-

bliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.;

• i grandi invalidi di guerra ed i soggetti ad essi equiparati che sono in pos-sesso della documentazione rilasciata loro dai ministeri competenti al mo-mento della concessione dei benefici pensionistici.

Mezzi necessa-ri alla deambu-lazione.

Tra i mezzi necessari alla deambulazione dei portatori di handicap sono compresi i mezzi necessari per l’accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento. Rientrano in questa tipologia di spesa: • il trasporto in ambulanza del portatore di handicap; • l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi

per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della co-lonna vertebrale;

• l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;

• la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche ester-ne ed interne alle abitazioni;

• la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;

• la manutenzione della pedana di sollevamento installata nell’abitazione del soggetto portatore di handicap.

Tra le spese sanitarie che facilitano l’autosufficienza e le possibilità di integra-zione dei portatori di handicap rientrano anche le spese sostenute per sussidi tecnici ed informatici quali: • computer, fax, modem, telefono a viva voce, schermo a tocco, tastiera e-

spansa o altro sussidio telematico; • il telefonino per sordomuti; • l’abbonamento al servizio che consente l’invio di una richiesta rapida di

soccorso mediante la linea telefonica. Riferimenti normativi: - Circolare Ministeriale 15.05.1997, n. 137, risposta 2.1 - Circolare Ministeriale 12.05.2000, n. 95, risposta 1.1.2

- Circolare Agenzia Entrate 14.06.2001, n. 55E, risposta 1.2.5

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Acquisto pisci-na per fini tera-peutici

Le spese sostenute per l’acquisto e la realizzazione di una piscina, anche se uti-lizzata per scopi terapeutici, non risultano inquadrabili tra le spese sanitarie per le quali è riconosciuta la detrazione d’imposta. L’agevolazione può riguardare, infatti, il trattamento sanitario ma non anche la realizzazione o l’acquisto della strutture nella quale tale trattamento può essere svolto.

Riferimenti Circolare A.E. n. 20E del 13.5.2011, risposta 4.2

Chi ha diritto al-la detrazione

Il contribuente può beneficiare della detrazione per le spese sanitarie sostenute per sé stesso o per i propri familiari a carico.

La documenta-zione.

Le spese devono essere documentate da fatture e ricevute fiscali. E’ inoltre necessario acquisire la certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap da parte di una commissione medica pubblica, o l’autocertificazione del portatore di handicap. In caso di spese sostenute per sussidi tecnici ed informatici è necessario acqui-sire una specifica certificazione del medico che attesti la valenza di tale sussi-dio. Tutti questi documenti devono essere verificati dal CAF ai fini dell’apposizione del visto di conformità.

La compilazio-ne del 730

Le spese sostenute per facilitare la deambulazione, l’auto-sufficienza e le pos-sibilità di integrazione dei portatori di handicap devono essere indicate nel qua-dro E del modello 730.

Il calcolo della detrazione

La detrazione del 19% relativa alle spese indicate nel rigo E3 è calcolata sull’intero importo. La detrazione spettante, sommata alle detrazioni relative alle altre spese della se-zione I del quadro E, è riportata nel prospetto liquidazione, 730-3, nella sezione “Calcolo dell’Irpef”. Il calcolo è effettuato dal CAF.

Le eccezioni

Le spese per: • la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche ester-

ne ed interne alle abitazioni; • per la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carroz-

zella; non possono essere incluse contemporaneamente tra le spese mediche e le spese per ristrutturazione edilizia (41% o 36%) indicate nella terza sezione del quadro E del mod. 730.

Da 20

L’APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA SULLE SPESE MEDICHE (dalla Circolare dei Calcoli)

Spese sanitarie Righi E1 – E2 L’importo dichiarato dal contribuente nel rigo E2 non può superare il limite di euro 6.197. Se superiore deve essere ricondotto al suddetto limite. L’applicazione della franchigia di euro 129,11 deve essere effettuata sulla somma degli im-porti indicati nel rigo E1 colonna 1 e colonna 2 e nel rigo E2. Ai fini dell’abbattimento di euro 129,11 gli importi da utilizzare fino a capienza sono nell’ordine: 1. l’importo indicato nella colonna 2 del rigo E1; 2. l’importo del rigo E2; 3. l’importo indicato nella colonna 1 del rigo E1 (relativo a patologie che danno diritto

all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica). Ad esempio: E1 col.1

E1 col.2 E2 Totale

= = = =

45 55 65 165

A seguito dell’applicazione della franchigia il contenuto dei campi sarà il seguente: E1 col.2

E2 E1 col. 1 Totale

= = = =

0 0 36 36

(*)

(*) = importo che costituisce la base di calcolo delle detrazioni per oneri

AP

PR

OF

ON

DIM

EN

TO

La riduzione dell’importo che concorre alla base del calcolo della detrazione deve essere co-municato al contribuente mediante il messaggio: “per il calcolo della detrazione del 19% le spese sanitarie indicate nei righi E1 e/o E2 sono state ridotte di euro 129 ai sensi di legge”. Tali importi, così ridotti, devono essere riportati nella fornitura da trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate.

Da 21

SPESE PER L’ACQUISTO DI VEICOLI PER PORTATORI DI HANDICAP

I soggetti am-messi alla a-gevolazione.

I soggetti ammessi a godere delle agevolazioni per l’acquisto di veicoli per portatori di handicap, sono:

• i disabili con ridotte o impedite capacità motorie. Sono tali, sia i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalla commissione medica, isti-tuita ai sensi della legge n. 104 del 1992, sia tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche, incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavo-

ro, di guerra, ecc.

• i non vedenti;

• i sordomuti;

• i soggetti con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;

• gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;

• i soggetti affetti da pluriamputazioni.

Tipologie di spesa.

Si tratta di spese sostenute per l'acquisto:

• di motoveicoli e autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle limitazioni permanenti alle capacità motorie dei portatori di handicap. Gli adattamenti devono sempre risultare dalla carta di circolazione, a seguito del collaudo, effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti ter-restre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

• di autoveicoli, anche non adattati, per il trasporto dei non vedenti, sordomu-ti, soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da avere deter-minato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, invalidi con grave limitazioni della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazione.

Adattamento dei veicoli.

In relazione al solo handicap motorio, per il quale è richiesto l’adattamento del vei-colo, oltre al cambio automatico di serie sono considerati adattamenti, purché prescritti dalla commissione medica locale, e risultanti dalla carta di circolazione:

• la pedana sollevatrice;

• lo scivolo a scomparsa;

• il braccio sollevatore;

• il paranco;

• il sedile scorrevole-girevole;

• il sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;

• lo sportello scorrevole;

• altri adattamenti funzionali a risolvere il problema motorio collegato al l’handicap.

Riferimenti normativi:

- Circolare Agenzia delle Entrate 11.05.2001, n. 46E - Circolare Agenzia delle Entrate 20.4.2005 n. 15E

Acquisto auto-vetture all’estero

Le spese mediche per l’acquisto dei mezzi necessari all'accompagnamento, alla de-ambulazione, alla locomozione ed al sollevamento dei soggetti portatori di handicap sostenute all’estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, sono soggette allo stesso regime applicabile a quelle sostenute in Italia.

Riferimenti Circolare A.E. n. 20E del 13.5.2011, risposta 4.3

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Chi ha diritto alla detrazio-ne.

Il contribuente può riportare in dichiarazione le spese sostenute per se stesso o per i propri familiari a carico, se l’acquisto è stato effettuato a loro favore. La detrazione spetta a prescindere dal possesso di una qualsiasi patente di gui-da sia da parte del portatore di handicap che dei soggetti cui risulta a carico. Dal 2007 l’agevolazione è subordinata al fatto che l’autoveicolo venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap stesso.

Condizioni per la detraibilità

Lo stato di soggetto portatore di handicap deve sussistere al momento dell'ac-quisto del veicolo. Esistono poi delle condizioni legate alla tipologia di handicap dei soggetti, e in particolare: � per i disabili con ridotte o impedite capacità motorie:

� che non risultano anche affetti da grave limitazione della capacità di deambu-lazione, le ridotte o impedite capacità motorie permanenti sussistono ogni qualvolta l’invalidità accertata comporti di per sé l’impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori. In tal caso non si rende necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impe-dita capacità motoria sul certificato di invalidità;

� con patologie per le quali la valutazione relativa alle ridotte o impedite capacità motorie permanenti richiede specifiche conoscenze mediche, è necessaria una certificazione aggiuntiva, rilasciata dalla Commissione di cui alla legge. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui ri-sulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie perma-nenti;

� per i non vedenti è necessaria la certificazione che attesti la cecità assoluta o un

residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione;

� per i sordomuti è necessaria la certificazione che attesti la sordità dalla nascita o

prima dell’apprendimento della lingua parlata; � per i soggetti con handicap psichico o mentale sono necessari il certificato di

attribuzione dell’indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l’accertamento dell’invalidità civile nonché la certificazione di handicap grave rila-sciata dalla commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992;

� per gli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione, per i

soggetti affetti da pluriamputazioni, la certificazione di handicap grave rilascia-ta dalla commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992 derivante da patologie (comprese le pluriamputazioni) che compor-tano una limitazione permanente della deambulazione.

Se si modifica la condizione di disabilità, successivamente all'acquisto, le eventua-li rate residue continuano ad essere detraibili.

Riferimenti normativi: Circolare Agenzia delle Entrate 10.06.2004, n. 24E, risposta 3.2

La cessione del veicolo agevo-lato

Se, entro due anni dall’acquisto, il contribuente trasferisce a titolo oneroso o gratui-to l’autoveicolo per il quale è stata applicata la detrazione, è dovuta la differenza

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tra l’imposta dovuta in assenza di agevolazione e quella risultante dalla appli-

cazione dell’agevolazione stessa. Tale disposizione non si applica nel caso in cui il disabile per mutate necessità dovute al proprio handicap, ceda il proprio autoveicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Il limite di spe-sa.

La detrazione spetta per un solo veicolo nel corso di quattro anni, nel limite massimo di 18.075,99 euro ( indipendentemente dalla cilindrata) salvo i casi in cui risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato dal pubblico registro automobi-listico. In presenza di assicurazioni contro il furto, dal suddetto limite va detratto l’eventuale rimborso erogato dall’assicurazione. Si può fruire dell’intera detrazione per il primo anno, ovvero si può optare, alter-nativamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari im-porto. Il limite massimo di spesa è riferito al solo veicolo e non anche alle appa-recchiature montate ad esempio pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, ecc

Riferimenti Circolare del 20.4.2005, n. 15E, risposte 6.1 e 6.2

Particolari tipo-logie di spesa.

Entro il limite massimo di spesa di 18.075,99 euro rientrano anche:

• le riparazioni, purché non si tratti di manutenzione ordinaria (sono esclusi i normali costi di esercizio quali, ad esempio, il carburante, il lubrificante, i pneuma-tici, ecc.);

• le prestazioni di servizio rese da officine per l'adattamento dei veicoli, anche usati, alla minorazione del disabile e l’acquisto di accessori e strumenti per le rela-tive prestazioni di adattamento.

Queste spese devono essere detratte in un’unica soluzione, senza alcuna possi-bilità di rateizzazione. Se un soggetto intende presentare queste spese per usufruire della detrazione di imposta e ha precedentemente scelto la rateizzazione o intende farlo per la dichiara-zione dell’anno in corso, dovrà utilizzare due modelli 730 ed indicare in uno l’importo da rateizzare, e nell’altro le spese per manutenzione.

Apparecchiatu-re necessarie per inabili psi-chici

Nel caso in cui il soggetto portatore di handicap sia un inabile psichico con indenni-tà di accompagnamento, invalido con gravi limitazioni alla capacità di deambu-lazione o pluriamputato, le eventuali apparecchiature montate sul veicolo (la pe-dana sollevatrice, lo scivolo a scomparsa, ecc.) sono da considerarsi mezzi neces-sari al sollevamento dei disabili, con diritto alla detrazione del 19%. Di tali even-tuali spese non si deve tener conto nel computo del limite di euro 18.075,99.

Riferimenti Riferimenti normativi: risoluzione 113 del 9.4.2002 e Circolare AE n. 24E/2004, risposta 3.2

Il furto del vei-colo

La detrazione spetta per un solo veicolo, per quattro rate di pari importo, se si è optato per la suddivisione delle spese. Nel caso il veicolo sia stato rubato e non ritrovato, il contribuente può fruire di una nuova detrazione anche prima della fine del quadriennio per un importo da calco-lare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dal-la assicurazione. La norma, concedendo il nuovo beneficio non pregiudica il diritto all’agevolazione precedentemente acquisita. Pertanto, in questo caso, il soggetto, per alcuni anni, compilerà due distinti modelli di dichiarazione, uno per la prima rateizzazione e l’altro per il nuovo veicolo, e quindi usufruirà sia delle rate di detrazione relative al veicolo rubato che della detrazione relativa al nuovo veicolo.

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Riferimenti Riferimento normativo: Circolare Agenzia Entrate n. 15 del 20.4.2005 risposta 6.3

Non presentata la dichiarazione durante la ra-teizzazione

A fronte di un acquisto di veicolo avente titolo alla detrazione fiscale per il quale è sta-to optato per la rateizzazione della detrazione e, durante tale periodo, in corrispon-denza di una rata, non è stata presentata la relativa dichiarazione dei redditi, la normativa consente la seguente procedura:

• la rata della detrazione non inserita in dichiarazione dei redditi, perché questa ul-tima non presentata, potrà essere recuperata mediante richiesta di rimborso all’Agenzia delle Entrate (ovviamente se c’è IRPEF versata ad esempio se sono presenti ritenute nel CUD);

• la successiva rata verrà regolarmente e progressivamente indicata nella dichiara-zione dei redditi dell’anno d’imposta corrispondente.

La documenta-zione

Le spese devono essere documentate da fatture che devono riportare in dettaglio il tipo di adattamento nel caso di adattamenti per i quali non è necessario il collaudo o in caso di cambio automatico. E’ inoltre necessario acquisire: - la certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap da parte di una

commissione medica pubblica, o autocertificazione del portatore di handicap; - l’autocertificazione che attesti (per la prima o unica rata) che il contribuente nei

quattro anni precedenti non ha fruito di tale detrazione; - la prescrizione della commissione medica locale di cui all’art. 119 del Decreto

Legge 285/92 per l’utilizzo del cambio automatico. Per le spese relative alla manutenzione del veicolo è necessario acquisire la fattu-ra relativa alla spesa e la fattura relativa all’acquisto del veicolo per verificare di non aver superato la soglia di detraibilità. Tutti questi documenti devono essere verificati dal CAF ai fini dell’apposizione del visto di conformità.

La compilazio-ne del 730

Le spese per l’acquisto di veicoli devono essere indicate, per l’intero ammontare sostenuto, nel quadro E del modello 730. Se il contribuente intende usufruire della rateizzazione dovrà indicare nel rigo an-che il numero della rata. Per le spese sostenute nel 2011 indicherà come numero di rata 1 ma, ad esem-pio, per le spese sostenute nel 2008 indicherà come numero di rata 4.

Il calcolo della detrazione

L’importo indicato dal contribuente in ogni singolo rigo, non può superare il li-mite di euro 18.076,00. Se risulta superiore deve essere ricondotto a tale limite.

Se non è stato indicato il numero della rata, sull’intero importo sarà calcolata la detrazione del 19%.

Se è stato indicato il numero della rata, l’ammontare della spesa sarà diviso in quattro rate di pari importo. Sulla rata così ottenuta sarà calcolata la detrazione del 19%. Con un apposito messaggio, nello spazio relativo ai messaggi del mod. 730-3, è se-gnalata al contribuente l’entità della rata spettante che è stata calcolata dal CAF. La detrazione spettante è riportata nel prospetto liquidazione, 730-3, nella se-zione “calcolo dell’IRPEF”. Tutti i calcoli sono effettuati dal CAF.

Da 25

CATEGORIE DI VEICOLI AGEVOLABILI

Autovetture (*)

Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo

nove posti, compreso quello del conducente.

Tabella dei vei-coli ammessi alla agevola-zione per disa-bili

Autoveicoli per trasporto promiscuo (*)

Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti, compre-

so quello del conducente.

Autoveicoli Specifici (*)

Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di perso-

ne per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature

relative a tale scopo.

Autocaravan (*) (1)

Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati perma-nentemente per essere adibiti al trasporto e allo alloggio di

7 persone al massimo, compreso il conducente

Motocarrozzette

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del

conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria.

Motoveicoli per trasporto promi-

scuo

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello

del conducente

Motoveicoli per trasporti specifi-

ci

Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose

o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature

relative a tale scopo.

(*) – Per i non vedenti e sordomuti le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l’asterisco

(1) – Per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione IRPEF 19% e non delle altre agevolazioni

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SPESE PER L’ACQUISTO DEL CANE GUIDA

Chi è conside-rato non veden-te.

I non vedenti sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un re-siduo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. La legge distingue i non vedenti fra ciechi totali, ciechi parziali ed i-povedenti . A questi soggetti viene riconosciuta una detrazione sulle spese sostenute per l’acquisto di un cane guida.

Chi ha diritto della detrazione

La detrazione compete soltanto al contribuente, non vedente, che l’ha sostenuta per se stesso, o al familiare di cui risulta fiscalmente a carico.

L’importo della detrazione.

La detrazione spetta sull’intero costo dell’animale, senza alcuna limitazione. La detrazione spetta una volta in un periodo di quattro anni, salvo il caso di perdita dell’animale.

Detrazione ra-teizzata.

La detrazione spetta per l’acquisto di un solo cane e può essere ripartita in quattro rate annuali di pari importo. Si può pertanto fruire dell’intera detrazione da far valere nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stato effettuato lo acquisto, o si può optare, alterna-tivamente, per la ripartizione della stessa in quattro quote annuali di pari impor-to.

La documenta-zione.

Le spese devono essere documentate da fatture. E’ inoltre necessario acquisire:

• la certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap da parte di una commissione medica pubblica, o autocertificazione del portatore di handicap

• l’autocertificazione che attesti (per la prima o unica rata) che il contribuente nei quattro anni precedenti non ha fruito di tale detrazione.

Tutti questi documenti devono essere verificati dal CAF ai fini dell’apposizione del visto di conformità.

La compilazio-ne del 730.

La spesa per l’acquisto del cane guida deve essere indicata, per l’intero ammonta-re sostenuto, tra gli oneri detraibili del modello 730. Se il contribuente intende usufruire della rateizzazione dovrà indicare il numero della rata nell’apposita colonna.

L’importo della detrazione

Se non è stato indicato il numero della rata nella relativa casella di rigo E5, sull’intero importo sarà calcolata la detrazione del 19%. Se è stato indicato il numero della rata, nell’apposita casella, l’ammontare della spesa sarà diviso in quattro rate di pari importo. Sulla rata così ottenuta sarà calcolata la detrazione del 19%. Con un apposito messaggio, nello spazio relativo ai messaggi del modello 730-3, è segnalata al contribuente l’entità della rata spettante che è stata calcolata dal CAF. Tutti i calcoli sono effettuati dal CAF.

Da 27

LA RATEIZZAZIONE DELLE SPESE SANITARIE

La rateizzazio-ne delle spese sanitarie

La rateizzazione delle spese sanitarie è stata introdotta dal periodo d’imposta 2001 e consente al contribuente di optare per la suddivisione di tali spese in quat-tro quote annuali costanti di pari importo.

Condizione per la rateizzazione

La rateizzazione è consentita se il totale delle spese mediche, indicate dal contri-buente nei righi E1, E2, ed E3, supera il limite di Euro 15.493,71.

Applicazione della rateizza-zione

L’opzione si realizza barrando l’apposita casella in corrispondenza dei righi relativi a:

• spese mediche;

• spese per patologie esenti anche per familiari non a carico;

• spese sanitarie per portatori di handicap. Il soggetto che presta l’assistenza fiscale opererà, di conseguenza, la rateizza-zione e attribuirà la detrazione spettante.

Il calcolo della rata

Se la casella per la rateizzazione delle spese sanitarie è stata barrata, il soggetto che presta l’assistenza dovrà effettuare i seguenti calcoli:

• sommare gli importi relativi alle spese mediche appena elencate, al lordo della franchigia;

• verificare se la somma ottenuta è superiore a 15.494 euro. Se la somma è inferiore o eguale a tale importo non sarà riconosciuta la ripartizione in rate e tale circostanza sarà comunicata al contribuente mediante apposito messag-gio;

• se la somma è superiore a euro 15.494, l’importo, ridotto dell’eventuale franchigia di 129 euro, sarà diviso in quattro rate di pari importo. La rata ot-tenuta concorrerà a formare la base di calcolo per le detrazioni per oneri.

Con apposito messaggio sarà comunicata al contribuente l’entità della rata spet-tante, presa a base per il calcolo della detrazione del 19%. Nel prospetto di liquidazione, nella sezione “altri dati” sarà riportato il totale delle spese che è stato rateizzato.

Esempio Per comprendere meglio il meccanismo di calcolo facciamo un esempio.

Contribuente che ha riportato: - spese sanitarie per euro 10.000; - spese sanitarie per portatori di handicap per euro 6. 000 Sommare gli importi indicati nei righi spese mediche e per patologie esenti anche per familiari non a carico, spese sanitarie per portatori di handicap e verificare se il totale è superiore a 15.494 euro: - 10.000 + 6.000 = 16.000 Se l’importo è superiore a euro 15.494, ridurlo dell’eventuale franchigia di 129 euro, e dividerlo in quattro rate di pari importo 16.000 – 129 = 15.871 15.871 . 4 = 3.967,75 arrotondata a 3.968

Spese mediche già rateizzate

I contribuenti che nelle dichiarazioni dei redditi, presentate nei tre anni precedenti, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, han-no optato per la rateizzazione di tali spese, dovranno indicare la spesa rateizzata anche nel modello 730 dell’anno corrente. Ciò per consentire, al soggetto che presta l’assistenza, di includere una quota di tale spesa nella somma presa a base per il calcolo della detrazione del 19%.

Da 28

La compilazio-ne del 730

Il totale delle spese sanitarie, sostenute in anni precedenti, per le quali il contribuente ha optato per la rateizzazione, deve essere indicato tra gli oneri detraibili del modello 730. Nello stesso rigo, nell’apposita casella, è necessario indicare il numero della rata di cui il contribuente fruirà.

Esempio: Un contribuente ha sostenuto nel 2008 una spesa sanitaria di euro 17.500, al netto della franchigia, e nella dichiarazione presentata nel 2009 ha optato per la rateizzazione. Nel modello 730 presentato nel 2012 dovrà riportare nel rigo E6 l’intero importo delle spese rateizzate (17.500 euro), indicando nella relativa casella che si tratta della quarta rata.

Se il contribuente, in più di una delle precedenti dichiarazioni, ha optato per la ra-teizzazione, deve compilare più righi utilizzando distinti modelli.

La documenta-zione

La documentazione utile per la corretta compilazione è costituita:

• dalle precedenti dichiarazioni dei redditi dalle quali si desume il totale delle spese sanitarie rateizzate

• da tutti i documenti necessari al riconoscimento della detraibilità della spe-sa: pertanto fatture, ricevute e scontrini fiscali e ove richiesto dalla tipolo-gia di spesa, prescrizione del medico, certificazione che attesti l’esenzione dal ticket per patologia, certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap.

Tutti questi documenti devono essere verificati dal CAF ai fini dell’apposizione del visto di conformità.

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ENTI e CASSE AVENTI ESCLUSIVAMENTE FINE ASSISTENZIALE.

L’assistenza sanitaria inte-grativa.

L’assistenza sanitaria integrativa si basa sulle prestazioni fornite da: 1. Enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale; 2. Fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale.

L’ambito di operatività delle Casse Sanitarie e dei Fondi integrativi:

• è rappresentato da prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla Sa-nità pubblica;

• si concretizza nel rimborso parziale o totale delle spese sanitarie sostenute dal contribuente che ha aderito alle stesse.

Contributi ver-sati alle casse di assistenza sanitaria.

I contributi di assistenza sanitaria versati alle casse:

• dal datore di lavoro

• dal lavoratore non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Tale beneficio compete se:

• i contributi vengono versati in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale; si tratta, quindi, di forme di contribu-zione riservate ai lavoratori dipendenti e assimilati;

• gli enti o casse destinatari dei contributi hanno esclusivamente fine assi-stenziale e operano negli ambiti di intervento stabiliti dal Ministero della Salute.

Limiti previsti. L'importo massimo dei contributi deve essere complessivamente non superiore

ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo di tale limite si deve tener conto anche dei versamenti eseguiti a titolo personale dai lavoratori ai Fondi Integrativi del Servizio Sanitario Nazionale (Vedi anche, nel settore “oneri deducibili” - “altri oneri” - “ contributi versati ai fondi integrativi del SSN”).

ATTENZIONE: Tali contributi non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente anche se versati in favore di familiari dello stesso ancorché fiscalmente non a carico.

Riassumendo La tabella riassume le condizioni applicate agli Enti e Casse aventi esclusivamente fine assistenziale e ai fondi sanitari integrativi.

ENTI, CASSE, SOCIETA’ di MUTUO SOCCORSO FONDI SANITARI INTEGRATIVI SSN

Beneficiari

Lavoratori dipendenti Beneficiari Tutti i titolari di reddito

Beneficio

Non concorrenza al reddito di lavoro dipendente

Beneficio Deducibilità dei contributi dal reddito complessivo

Limite

Euro 3.615,20 comprensivi di eventuali contributi ai Fondi Sanitari integrativi

Limite Euro 3.615,20 comprensivi di eventuali contributi alle Casse sanitarie

Modalità

In busta paga (CUD) Modalità In dichiarazione dei redditi

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LE SPESE MEDICHE OGGETTO DI RIMBORSO

Condizioni di detraibilità.

La detraibilità e/o la deducibilità degli oneri è subordinata alla condizione che siano effettivamente rimasti a carico del contribuente che li ha sostenuti. Quindi è necessario ridurre l’ammontare delle spese sostenute nell’anno d’imposta per un importo pari alle eventuali somme corrisposte al contribuente nel medesimo periodo a titolo di rimborso. Pertanto, non danno diritto alla detrazione le spese sanitarie che hanno dato luogo, nello stesso anno, ad un rimborso da parte di terzi quali:

1. le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alle persone arrecati da terzi;

2. le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sa-

nitaria versati dal sostituto d’imposta o dal dipendente, ad enti o cas-se aventi esclusivamente fini assistenziali, in conformità a disposi-zioni di contratti, accordi o regolamenti aziendali che, fino ad un im-porto di 3.615,20 euro non hanno concorso a formare il reddito im-ponibile di lavoro dipendente.

ATTENZIONE

In caso di rimborso parziale delle spese mediche la quota di spese non rimborsa-ta può essere considerata ai fini del calcolo della detrazione spettante.

Il CUD e i con-tributi alle cas-se sanitarie.

L’ammontare dei contributi versati dal datore di lavoro e/o dal lavoratore sono indicati al punto 129 del CUD 2011

Contributi versati a enti e casse

aventi esclusivamente fini assistenziali

129

Limiti di detrai-bilità

In presenza del Punto 129 del CUD compilato il sostituto d’imposta indica nelle an-notazioni (cod. AU) che

• non può essere presentata la dichiarazione dei redditi per far valere de-duzioni o detrazioni d’imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi

ATTENZIONE

Se nelle annotazioni (cod. AU) viene indicata la quota di contributi sanitari ecce-dente il limite di 3.615,20 euro, possono essere proporzionalmente detratte le spese sanitarie eventualmente rimborsate.

Esempio Per comprendere meglio quali calcoli effettuare in questo caso facciamo un esempio:

Da 31

Totale spese mediche 3.500,00 euro

rimborso ottenuto sulle spese 1.500,00 euro Contributi per assistenza sanitaria riportati nel CUD 3.750,00 euro Quota di contributi riportata nelle annotazioni del CUD 134,80 euro Spese detraibili = Spese sostenute – spese rimborsate

3.500,00 – 1.500,00 = 2.000 Ulteriore quota detraibile =

spese rimborsate x quota contributi annotazioni CUD contributi riportati nel CUD

1.500,00 x 134,80 = 53,92

3.750,00 Spese mediche su cui spetta la detrazione:

2.000,00 + 53,92 = 2.053,92

Rimborsi relati-vi a precedenti periodi d’imposta.

Alle somme conseguite a titolo di rimborso per oneri detraibili o deducibili per i quali si è fruito dei benefici fiscali in precedenti periodi d’imposta, si applica la tas-sazione separata, con possibilità di opzione per la tassazione ordinaria.

Condizioni di detraibilità.

Si considerano rimaste a carico del contribuente e quindi detraibili:

• le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie per malattia da lui versati;

• le spese sanitarie rimborsate a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente.

Nel Punto 131 del CUD 2012 Il CUD e le as-

sicurazioni sa-nitarie. Assicurazioni

sanitarie

131

In presenza di assicurazioni sanitarie stipulate dal sostituto d’imposta o semplice-

mente pagate dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente viene bar-rata la casella. L’importo dei premi pagati concorre a formare il reddito e per lo stesso non è ri-conosciuta alcuna detrazione. Nelle annotazioni (cod. AV) va indicato che può essere presentata la dichiara-zione dei redditi per far valere deduzioni o detrazioni d’imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di dette assicurazioni.

La documenta-zione

In genere il rimborso è riportato direttamente sulle fatture o sulle ricevute fi-scali relative alla spesa stessa. Può essere documentato anche da apposita certificazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il rimborso. In presenza di spese sanitarie rimborsate è indispensabile verificare il modello CUD.

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Il controllo La Finanziaria 2007 ha previsto che Enti e Casse aventi finalità esclusivamente di

tipo assistenziale debbano comunicare all’Anagrafe tributaria gli elenchi dei sog-getti ai quali sono state rimborsate le spese sanitarie a seguito dei contributi ver-sati. ATTENZIONE

Ciò consentirà all’Amministrazione finanziaria di effettuare controlli sulla corret-tezza dei dati riportati in dichiarazione dei redditi dai contribuenti che hanno goduto di rimborsi relativi ad oneri detraibili e deducibili di tale fattispecie.

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I MUTUI FONDIARI

GLI INTERESSI PASSIVI – NOZIONI GENERALI

La definizione. Il mutuo è un contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata

quantità di denaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità.

Riferimenti Riferimenti legislativi: art. 1813 e 1815 del Codice Civile

Caratteristiche del mutuo.

Nei casi che ci riguardano, la parte che presta il denaro è una banca, la parte che restituisce è una o più persone fisiche. Il contratto di mutuo è in genere un contratto oneroso e pertanto la parte che resti-tuisce non si limita a restituire soltanto la somma ricevuta, ma corrisponde anche degli interessi che costituiscono la remunerazione del capitale ricevuto in pre-stito. Pertanto, ad ogni scadenza prevista, il mutuatario (colui che ha ricevuto la somma in prestito) corrisponderà al mutuante (colui che ha concesso il prestito): • una quota del capitale ricevuto in prestito • una quota di interessi • e una somma a titolo di oneri accessori quali ad esempio:

� la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione; � gli oneri fiscali; � la cosiddetta “provvigione” per scarto rateizzato, ecc.

Tipologie di in-teressi non de-traibili.

Non danno comunque diritto alla detrazione : • gli interessi pagati a seguito di aperture di credito bancarie; • gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio; • gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli relativi a con-

tratti di mutuo, anche se con garanzia ipotecaria su immobili; • gli interessi pagati a fronte di un prefinanziamento acceso per finanziare un

mutuo ipotecario in corso di stipula per l’acquisto della casa di abitazione.

Tipologie di mutui detraibili

I mutui finalizzati all’acquisto che beneficiano dell’agevolazione fiscale sono: • mutui ipotecari stipulati fino al 31 dicembre 1990 per lo acquisto di qualun-

que immobile (anche non residenziale); • mutui ipotecari stipulati nel 1991 e nel 1992 per l’acquisto di immobili da a-

dibire a propria abitazione, diversa da quella principale; • mutui ipotecari stipulati a partire dal 1993 per l’acquisto dell’abitazione

principale; • mutui ipotecari stipulati anteriormente al 1993 per l’acquisto dell’unità im-

mobiliare adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994.

Importo della detrazione.

La detrazione del 19 % non spetta sul totale degli interessi passivi e oneri ac-cessori pagati, ma sono previsti dei limiti che variano a seconda dell’anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo e del tipo di finalità. La detrazione, inoltre, compete soltanto sulla spesa rimasta effettivamente a ca-rico del contribuente e pertanto, in caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi statali o erogati da altri Enti pubblici, non in conto capitale, ai fini del calcolo della detrazione, i contributi erogati dovranno essere sottratti dagli inte-ressi passivi pagati.

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Gli oneri ac-cessori.

Tra gli oneri accessori al mutuo devono essere comprese, anche se non riporta-te sull’attestazione bancaria, tutte le spese assolutamente necessarie alla stipu-la del mutuo, quali: � l’onorario del notaio e le spese che il notaio sostiene per conto del cliente; � l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca; � le spese di istruttoria; � le spese di perizia tecnica; � la commissione richiesta dagli istituti di credito per l’attività di intermedia-

zione; � la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti; � la penalità per estinzione anticipata del mutuo; � le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione; � le perdite su cambio, per mutui contratti in valuta estera; � l’imposta sostitutiva sul capitale prestato.

Riferimenti Riferimento normativo: Circolare ministeriale n. 15 del 20.04.2005, punto 4.4

Oneri accessori non ammessi alla detrazione

Non sono ammesse alla detrazione: � le spese di assicurazione dell’immobile; � le spese di intermediazione immobiliare; � l’onorario del notaio per il contratto di compravendita; � le imposte di registro, l’IVA, le imposte ipotecarie e catastali.

Chi ha diritto al-la detrazione

In linea generale la detrazione degli interessi passivi spetta al titolare del con-tratto di mutuo. Nel caso di mutuo intestato a più soggetti, la detrazione spetta ad ogni contitola-re del contratto con riferimento alla propria quota di spettanza. Perciò se il mutuo è intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno fruirà della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

Mutuo cointe-stato con il co-niuge a carico

C’è un’eccezione a questa regola generale: in caso di mutuo ipotecario, stipulato per l’acquisto della abitazione principale, intestato ad entrambi i coniugi, in presenza di un coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote.

Decesso del ti-tolare del mu-tuo

In caso di decesso del titolare del mutuo, il coniuge superstite o gli eredi pos-sono usufruire della detrazione degli interessi passivi a condizione che gli stessi provvedano ad effettuare l’accollo del mutuo.

La compilazio-ne del 730

Gli interessi passivi ed oneri accessori relativi a mutui ipotecari stipulati per l’acquisto di immobili devono essere riportati nel quadro degli oneri detraibili ed in particolare vanno indicati: � gli interessi pagati in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto

dell’abitazione principale; � gli interessi pagati in dipendenza di mutui ipotecari stipulati prima del 1993 su

immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale; � gli interessi pagati in dipendenza di mutui - anche non ipotecari – contratti nel

1997 per interventi di manutenzione, restauro e ristrutturazione degli edifi-ci;

� gli interessi pagati in dipendenza di mutui ipotecari, contratti dal 1998, per la costruzione e ristrutturazione edilizia di immobili da adibire ad abitazione principale;

� gli interessi pagati in dipendenza di prestiti e mutui agrari di ogni genere.

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MUTUI PER ACQUISTO DELLA ABITAZIONE PRINCIPALE

INDICAZIONI GENERALI

L’abitazione principale

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi fa-miliari dimorano abitualmente.

A chi spetta la detrazione

La detrazione spetta perciò al contribuente acquirente ed intestatario del con-tratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado). Nel caso di separazione legale, anche il coniuge separato rientra tra i familiari, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio. In caso di divorzio, al coniuge che ha trasferito la propria dimora abituale spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza, se presso l’immobile hanno la propria dimora abituale i suoi familiari. Si considera dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari la residenza che risulta dai registri anagrafici. Il contribuente può comunque attestare, attra-verso un’autocertificazione, che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.

Riferimenti Riferimento normativo: - Circolare Agenzia Entrate 29/01/2001, n. 7/E - Circolare Agenzia Entrate 14/06/2001, n. 55/E - Art. 15, comma 1, lett. B) del Tuir

Limiti sulla sti-pula di più mu-tui

A fronte della stipula di due mutui, uno per l’acquisto della abitazione principale e l’altro per l’acquisto di abitazione nella quale vivono altri familiari, la detrazio-ne compete soltanto per gli interessi pagati in corrispondenza dell’immobile adibi-to a propria abitazione.

Riferimenti Riferimento normativo: Circolare Agenzia delle Entrate del 12.06.2002, n. 50E

Oggetto della detrazione

La detrazione spetta per contratti di mutui ipotecari stipulati per acquistare una unità immobiliare da adibire ad abitazione principale e sue pertinenze. E’ esclusa la detraibilità degli interessi nel caso di acquisto della sola pertinen-za dell’abitazione principale.

Riferimenti Riferimento legislativo: C.M. 3.5.1996 n. 108

Agevolazioni per il personale delle Forze Ar-mate Riferimenti

I soggetti che appartengono al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, possono usufruire della detrazione per gli interessi passivi a prescindere dal requisito della dimora abituale, purché l’immobile costituisca l’unica abitazione di proprietà. Il beneficio non compete se, al momento dell’acquisto dell’unità immobiliare per la quale intende fruire della norma agevolativa, il contribuente è già proprieta-rio di un altro immobile, a nulla rilevando che su quest’ultimo gravi un even-tuale diritto reale di godimento. Circolare AE n. 20E del 13.5.2011

Da 36

Acquisto di ul-teriori quote

La detrazione compete anche in caso di acquisto di una ulteriore quota di pro-prietà dell’unità immobiliare.

Condizioni per la detraibilità

I mutui ipotecari devono essere stipulati con soggetti residenti nel territorio del-lo Stato o di uno Stato membro della Comunità Europea, ovvero con stabili or-ganizzazioni, nel territorio dello Stato, di soggetti non residenti.

Chi ha diritto al-la detrazione

Il beneficiario della detrazione deve coincidere con il proprietario dell’unità immobiliare; il requisito congiunto di “acquirente e mutuatario” è pertanto sempre necessario. La detrazione spetta soltanto al soggetto che dall’atto di acquisto risulti essere “proprietario” o “nudo proprietario”, al verificarsi di tutti i requisiti richiesti, e non spetta mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista la proprietà dell’unità immobiliare.

Riferimenti Riferimento normativo: - Circolare Ministeriale 03/05/1996, n. 108 - Circolare Ministeriale 12.05.2000, n. 95

- Circolare Agenzia Entrate 29/01/2001, n. 7/E

L’ipoteca sull’immobile

Non è necessario che l’ipoteca emessa a garanzia del mutuo debba trovare coincidenza tra immobile acquistato ed immobile ipotecato. Gli interessi passivi sono detraibili anche se l’immobile su cui risulta iscritta l’ipoteca non coincide con quello acquistato e adibito ad abitazione principale.

Riferimenti Riferimento normativo: Circolare Agenzia Entrate 29/01/2001, n. 7E

Mutuo contratto da Cooperativa

La detrazione per interessi passivi spetta anche per le somme pagate dagli ac-quirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all’impresa costruttrice, a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di ri-valutazione, relativi a mutui ipotecari contratti dalla cooperativa stessa e ancora indivisi.

Riferimenti Vedi anche l’approfondimento: “sintesi interessi passivi su mutui”.

Mutui contratti da usufruttuari

Gli interessi passivi su mutui ipotecari contratti per l’acquisto di immobili ad uso abi-tativo, sostenuti da usufruttuari, non sono mai deducibili.

Riferimenti Circolare AE n. 95 del 12.5.2000, risposta 1.2.7.

Da 37

MUTUI PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

CONDIZIONI DI DETRAIBILITÀ

La detrazione per l’acquisto dell’abitazione principale

Ai contribuenti che hanno stipulato mutui ipotecari per l’acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione del 19% da calcolare sugli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clauso-le di indicizzazione.

Condizioni temporali per ottenere la detrazione

La detrazione spetta se sono rispettate due condizioni temporali: • la prima è collegata alla data in cui l’immobile è stato adibito ad abitazione

principale; • la seconda al lasso di tempo trascorso tra la stipula del mutuo e l’acquisto

dell’immobile. In entrambi i casi, per verificare che le condizioni temporali siano rispettate, biso-gna prestare attenzione alla data di stipula del contratto di mutuo perché, dal 1992 ad oggi, la normativa ha subito diverse modifiche. Per i mutui stipulati anteriormente al 1993 l’unità immobiliare deve essere stata a-dibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993. Non è prevista al-cuna condizione temporale tra acquisto e stipula del mutuo. Per i soli mutui stipulati nel corso dell’anno 1993 l’unità immobiliare deve essere stata adibita ad abitazione principale entro l’8 giugno 1994. Non è prevista alcuna condizione temporale tra acquisto e stipula del mutuo. Per i mutui stipulati dal 1 gennaio 1993 fino al 31 dicembre del 2000 l’unità im-mobiliare deve essere stata adibita ad abitazione principale entro 6 mesi dalla da-ta di acquisto. L’acquisto deve essere avvenuto nei 6 mesi antecedenti o suc-cessivi alla data di stipula del mutuo. Per i mutui stipulati dal 1 gennaio del 2001 l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale entro un anno dalla data di acquisto. L’acquisto deve essere avvenuto nell’anno antecedente o successivo alla data di stipula del mutuo.

Acquisto di immobile da ristrutturare.

Quando l’immobile acquistato da adibire ad abitazione principale, è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, con apertura di una DIA comprovata dalla rela-tiva concessione comunale, ancor prima della variazione della residenza, la de-trazione sugli interessi passivi pagati a fronte del mutuo spetta a decorrere dalla da-ta in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale e sempre a condizione che:

• l’utilizzo come abitazione principale avvenga entro due anni dall’acquisto, • la ristrutturazione sia comprovata da concessione edilizia o atto equivalente.

Qualora non fosse possibile fissare la dimora abituale presso l’unità abitativa en-tro 2 anni dall’acquisto per cause imputabili al Comune che non provvede in tempo utile al rilascio delle abilitazioni amministrative richieste, si potrà comunque usufruire della detrazione d’imposta.

Da 38

Riferimenti Circolare AE del 1.7.2010 n. 39E, punto 1.3

Circolare AE del 20.4.2005 n. 15E, punto 4.3 Circolare AE del 29.1.2001 n.7, punto 2.9

Le eccezioni Nel passaggio della condizione temporale dai sei mesi all’anno è prevista

un’eccezione che riguarda quei contribuenti per i quali al 1° gennaio 2001 non era già decorso il termine semestrale previsto dalla precedente disciplina, che po-tranno applicare la nuova normativa.

Riferimenti Riferimento normativo: Circolare ministeriale 27.05.1994 n. 73, risposta 1.1.3

Perdita del diritto alla detrazione

Il diritto alla detrazione si perde a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Tuttavia, se il contribuente torna ad adibire l’immobile ad abitazione principale è possibi-le fruire nuovamente della detrazione, in relazione alle rate pagate a decorrere da tale momento. Si mantiene la detraibilità degli interessi anche se l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale a causa di un trasferimento per motivi di lavoro o a seguito di ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari purché, in quest’ultimo caso, l’unità immobiliare non risulti locata.

Riferimenti - Circolare Ministeriale 03/05/1996, n. 108, risposta 2.3.3

- Circolare Agenzia Entrate 14/06/2001, n. 55/E, risposta 1.3.1

Acquisto di immobile in ristrutturazione

In caso di acquisto di immobile oggetto di ristrutturazione edilizia (ristruttura-zione già approvata prima dell’acquisto) la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale che comunque deve avvenire entro due anni dall’acquisto stesso. I lavori di ristrutturazione edilizia su citati devono fare riferimento all’articolo 31, com-ma 1, lettera d), della legge 457/1978. Qualora non fosse possibile fissare la dimora abituale presso l’unità abitativa en-tro 2 anni dall’acquisto per cause imputabili al Comune che non provvede in tempo utile al rilascio delle abilitazioni amministrative richieste, si potrà comunque usufrui-re della detrazione d’imposta.

Acquisto di immobile locato

In caso di acquisto di immobile locato, la detrazione spetta, a decorrere dalla prima rata di mutuo corrisposta, a condizione che, entro tre mesi dall’acquisto, l’acquirente notifichi al locatario l’intimazione di sfratto per finita locazione e che entro l’anno dal rilascio l’immobile sia adibito ad abitazione principale.

Riferimenti - Circolare Agenzia delle Entrate 12.06.2002 n. 50E, risposta 4.3

Contempo-ranea di-sponibilità di due immobili da adibire ad

Se un soggetto si trova nella condizione di potersi avvalere contemporaneamente della detrazione in riferimento ad un primo immobile acquistato con mutuo ed adibito ad abitazione principale e ad un secondo immobile acquistato con mutuo ma locato e da destinare ad abitazione principale, gli spetterà la detra-

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abitazione principale

zione per uno solo degli immobili e, nel periodo in cui il nuovo immobile acquistato è ancora occupato dal conduttore e fino a quando verrà rilasciato e adibito ad abitazione principale, potrà applicare la detrazione agli interessi pagati per il mutuo contratto per l’acquisto del primo immobile effettivamente adibito ad abitazione principale.

Riferimenti Riferimento normativo: Circolare Agenzia Entrate 12/06/2002, n. 50/E, risposta 4.4

Acquisto immobili da cooperativa

In caso di acquisto di unità immobiliari di nuova costruzione da una cooperativa, se il contratto di mutuo ipotecario stipulato dalla cooperativa è ancora indiviso, per definire quando il contribuente può far valere il diritto alla detrazione è necessario far riferimento al momento della delibera di assegnazione dell’alloggio, con conseguente assunzione dell’obbligo di pagamento del mutuo e di immissione in possesso e non al momento del formale atto di assegnazione redatto dal notaio o a quello dell’acquisto.

Riferimenti Circolare ministeriale 01.06.1999 n. 122, risposta 1.2.2

Le eccezioni Il contribuente che ha acquistato l’immobile dall’impresa o tramite una

cooperativa edilizia, perde il diritto alla detrazione degli interessi se non riesce a trasferire la propria residenza entro 12 mesi, anche se la causa è imputabile al Comune a seguito, ad esempio, dei ritardi nella concessione dell’abitabilità.

Riferimenti Circolare Agenzia delle Entrate 14.06.2001, n.55E

Estinzione, surrogazione, rinegoziazione del mutuo.

Non si tiene conto del periodo intercorrente tra la data di acquisto e quella del mutuo, se l’originario contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale viene estinto e ne viene stipulato uno nuovo, anche con una banca diversa, compresa l’ipotesi di surrogazione per volontà del debitore, prevista dall’art.8 del decreto legge n.7 del 31/01/2007. In tale ipotesi, come pure in caso di rinegoziazione del mutuo, il diritto alla detrazione compete per un importo non superiore a quello che risulterebbe con riferimento alla quota residua di capitale del vecchio mutuo maggiorata delle spese ed oneri accessori correlati con l’estinzione del vecchio mutuo e l’accensione del nuovo.

Casi particolari Se si estingue l’originario contratto di mutuo e si stipula un nuovo mutuo si continua a beneficiare della detrazione anche se il soggetto mutuante è diverso da quello originario.

Mutuo per ristrutturazione

Per quanto concerne l’ipotesi in cui l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, per individuare la categoria di opere che permette la detrazione su interessi versati per mutuo contratto per il pagamento di dette opere, dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto, è necessario far riferimento all’articolo 31, comma 1, lettera d), della legge 457 del 1978. L’agevolazione sarà pertanto esclusa nel caso in cui l’immobile sia soggetto ad opere differenti da quelle individuate dalla citata norma.

Riferimenti Circolare n. 7 del 26.1.2001

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MUTUI PER L’ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE

LIMITI DI DETRAIBILITÀ

Limiti di detraibilità

Il legislatore, che ha previsto vincoli temporali per il riconoscimento della detraibilità della spesa, ha introdotto anche dei limiti massimi di detraibilità.

Il limite della detrazione

Così come per i vincoli temporali di detraibilità, anche per definire il limite mas-simo di detraibilità è necessario far riferimento alla data di stipula del contratto di mutuo. Per i mutui stipulati anteriormente al 1993, la detrazione spetta su un importo mas-simo di euro 4.000,00 per ciascun intestatario del mutuo ed è ammessa a condi-zione che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell’8 dicembre 1993 e che, nella rimanente parte dell’anno e negli anni successivi, il contribuente non abbia variato l’abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro. Per i mutui stipulati a partire dal 1993, la detrazione spetta su un importo massimo di euro 4.000,00. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite, è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. Ad esempio i coniugi non fiscalmente a carico l’uno dell’altro, cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in compro-prietà, possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno. La detrazione spetta a condizione:

• per i mutui stipulati dal 1993 al 30 dicembre 2000, che l’unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall’acquisto e che l’acquisto sia avvenuto sei mesi antecedenti o successivi alla stipula del con-tratto di mutuo;

• per i mutui stipulati a partire dal 1 gennaio 2001, che l’immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto e che l’acquisto sia avve-nuto nell’anno antecedente o successivo alla stipula del contratto di mutuo.

Non si tiene conto delle variazioni dell’abitazione principale dipendenti da rico-veri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato.

Riferimenti - Art. 15, comma 1, del DPR 22.12.1986, n. 917, TUIR

- Circolare Agenzia Entrate 29/01/2001, n. 7/E, risposta 2.1.

Oggetto della detrazione

Il beneficio fiscale è riconosciuto per l’acquisto dell’abitazione principale. Nel caso in cui il costo sostenuto per l’acquisto dell’immobile sia inferiore alla somma indicata sul contratto di mutuo, l’agevolazione deve essere limitata all’ammontare del costo di acquisto, risultante dal costo dell’immobile riportato sul rogito e dagli altri oneri accessori debitamente documentati

Riferimenti Riferimento normativo: Circolare Agenzia Entrate 20/04/2005, n. 15/E, risposta 4.1

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Il calcolo della detrazione

Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere utilizzata la seguente formula:

costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati capitale dato in mutuo Le spese connesse all’acquisto dell’immobile.

Tra le spese accessorie connesse all'acquisto rientrano : • l’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita; • le eventuali spese di mediazione; • l’IVA, le imposte di registro, ipotecarie e catastali; • le spese sostenute per la stipula del contratto di mutuo, come l'onorario del

notaio con riferimento al contratto di mutuo, l'iscrizione e la cancellazione della ipoteca, la imposta sostitutiva sul capitale prestato;

• le spese sostenute per eventuali autorizzazioni del Giudice tutelare per il provvedimento che autorizza un soggetto (minore, inabilitato, interdetto, ecc.) alla compra vendita di un immobile;

• le eventuali spese affrontate nel caso di acquisto effettuato nell'ambito di una procedura esecutiva individuale o concorsuale;

• le eventuali autorizzazioni, richieste dalla legge, per la stipula dell'atto di compravendita.

Riferimenti Riferimento normativo: Circolare Agenzia Entrate 31/05/2005 n. 26, punto 3.

Esempio Un contribuente ha acquistato un immobile stipulando un mutuo ipotecario per la somma di 130.000,00 euro.

Il prezzo di acquisto dell’immobile indicato sul contratto è pari a 50.000,00 euro. Il contribuente presenta inoltre un modello F23 con pagamento dell’imposta di registro di euro 3.900,00 una fattura ri-lasciata dal notaio per il rogito dell’acquisto di 1.800,00 euro ed una fattura per il rogito del mutuo di 2.400,00 euro. Nell’anno di imposta di riferimento gli interessi passivi pagati sono stati 3.150,00 euro. Prima di applicare la formula, che consente di stabilire la quota di interessi per i quali è possibile usufruire della detra-zione, è necessario determinare il costo totale relativo all’acquisto, sommando al prezzo di acquisto, riportato sul contratto, l’importo delle due fatture.

50.000,00 + 3.900,00 + 1.800,00 + 2.400,00 = 58.100,00

Quindi applichiamo la formula

costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati capitale dato in mutuo

58.100,00 x 3.150,00 = 1.407,81 130.000,00

La detrazione spettante in relazione al costo dell’immobile sarà quindi calcolata sull’importo di 1.408 euro

La documen-tazione.

Il CAF per riconoscere la detrazione deve esaminare la seguente documentazio-ne: • ricevute, quietanzate dalla banca, relative alle rate di mutuo pagate

nell’anno considerato; • contratto di mutuo dal quale deve risultare che il finanziamento è stato con-

cesso per l’acquisto dell’immobile ( o di una ulteriore quota della abitazione) che è stato adibito ad abitazione principale;

• contratto di acquisto dell’immobile per verificare i vincoli temporali previsti ed il costo di acquisto;

• fatture ed altra certificazione utile a documentare altre spese connesse all’acquisto;

• autocertificazione nella quale il contribuente attesta che l’immobile acqui-stato è stato adibito ad abitazione principale nei termini previsti dalla nor-ma.

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Estinzione e stipula nuovo mutuo

Se un soggetto estingue il contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e ne stipula un altro per lo stesso immobile, può continuare a detrarre gli interessi. Se il nuovo contratto è stipulato per un importo superiore al capitale residuo del mu-tuo precedente, la detrazione degli interessi pagati in dipendenza del nuovo contratto non può essere calcolata sull’intero importo degli stessi ma può essere riconosciuta in proporzione allo importo residuo del capitale del primo mutuo stipulato. La documentazione da esibire, quindi è costituita da: � contratto di acquisto, � entrambi i contratti di mutuo (sia quello estinto che il nuovo mutuo) � tutte le spese e gli oneri sostenuti.

Esempio Un contribuente ha acquistato un immobile stipulando un mutuo ipotecario. Dopo due anni, il contribuente estingue l’originario contratto di mutuo (quota capitale residua 95.000 euro) e ne stipula un altro per la somma di 104.000 eu-ro, sostenendo oneri e spese varie per una somma di euro 5.000. Il contribuente potrà usufruire della detrazione per interessi passivi sul secondo mutuo su una percentuale calcolata mediante la seguente formula:

quota capitale residua del primo mutuo + oneri e spese importo del secondo mutuo

95000,00 + 5000,00 = 0,9615 104.000,00

Il soggetto potrà quindi usufruire della detrazione sul 96,15% degli interessi pagati.

La compilazione del 730.

Gli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale vanno indicati tra gli oneri detraibili del modello 730. Devono essere compresi in questo rigo anche eventuali importi indicati nelle anno-tazioni del modello CUD. Eventuali valori, che risultino superiori a quelli spettanti in base alla documenta-zione presentata e all’applicazione della normativa, dovranno essere ricondotti, dal CAF, al limite effettivamente spettante.

Riferimenti Vedi anche l’approfondimento: “sintesi interessi passivi su mutui”

Riportiamo di seguito alcune precisazioni dell’Agenzia delle Entrate. Detrazione degli interessi a seguito di accollo interno.

Gli interessi passivi sul mutuo ipotecario stipulato per l’abitazione principale da entrambi i coniugi comproprietari dell’immobile possono essere detratti intera-mente dal coniuge che, a seguito di separazione, per effetto dell’“atto di trasferi-mento di diritti immobiliari in esecuzione di decreto di omologazione di separa-zione consensuale tra coniugi”:

• è diventato proprietario esclusivo dell’immobile, • si è accollato – secondo lo schema del cd. ”accollo interno” – le residue ra-

te di mutuo, ancorché non sia intervenuta alcuna modifica del contratto di mutuo stipulato con l’Istituto di credito erogante, che continua a risultare coin-testato ad entrambi i coniugi.

ATTENZIONE L’accollo deve:

• essere formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenti-cata,

• le quietanze relative al pagamento degli interessi devono essere integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge pro-prietario, anche per la quota riferita all’ex coniuge.

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Riferimenti Circolare AE del 31.5.2011 n. 20E, punto 1.1

Detrazione degli interessi a seguito di separazione legale e mancato accollo.

Se nella sentenza di separazione l’obbligo di assolvere il debito relativo al mu-tuo contratto per l’abitazione risulta (a titolo esemplificativo) in capo al marito, questi può detrarre gli interessi che corrisponde in relazione a detto impegno, an-che se il mutuo è intestato all’altro coniuge, sempre che:

• nei confronti del primo ricorrano le condizioni previste dalla norma per fruire del beneficio,

• l’accollo risulti formalizzato in un atto pubblico o in una scrittura privata autenticata

• le quietanze relative al pagamento degli interessi siano integrate dall’attestazione che l’intero onere è stato sostenuto dal coniuge pro-prietario.

Riferimenti Circolare AE del 31.5.2011 n. 20E, punto 1.2

Mutuo misto: acquisto e ristrutturazione abitazione principale.

Come già chiarito dalla risoluzione n. 147/E del 22/12/2006 per fruire della detra-zione degli interessi passivi dovuti in relazione a mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, se la moti-vazione:

• non è contenuta nel contratto di compravendita dell’immobile; • ovvero nel contratto di mutuo; • e qualora la banca mutuante non sia in grado di rilasciare una espressa

dichiarazione in cui sia attestata la motivazione del mutuo. il contribuente potrà ricorrere alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 (consentendo al CAF di ricono-scere la detrazione degli interessi passivi sulla base della predetta dichiarazione). Anche nell’ipotesi di mutui misti, il contribuente può produrre una dichiarazione so-stitutiva di atto di notorietà, nella quale sia attestato:

• quale somma sia imputabile, ai fini agevolativi, all’acquisto dell’abitazione, • quale, ai fini agevolativi, alla ristrutturazione.

Riferimenti Circolare AE del 31.5.2011 n. 20E, punto 1.3

Mutuo cointestato: decesso di uno degli intestatari.

Il coniuge superstite può usufruire della detrazione per gli interessi passivi rela-tivi al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'abitazione principale di cui è contitolare insieme al coniuge deceduto, a condizione che provveda a regola-rizzare l'accollo del mutuo (e sempreché sussistano gli altri requisiti). Ciò vale anche nel caso di subentro nel rapporto di mutuo da parte degli eredi. In questa ipotesi è possibile che legittimamente il reddito dell'unità immobiliare sia dichiarato da un soggetto diverso, ad esempio, dal coniuge superstite, titola-re del diritto di abitazione, e ciò non impedisce agli eredi di fruire della detrazione. Considerato che la moglie e gli eventuali altri eredi subentrano comunque nel debito verso la banca, la detrazione per interessi passivi può essere riconosciuta agli e-redi anche nel periodo che precede la regolarizzazione del contratto di mutuo tra gli stessi e la banca (accollo). L’eventuale pagamento dell’intera quota del mutuo da parte di un solo erede, consente a questi la detrazione degli interessi nella misura massima consentita, a condizione che tra gli eredi intervenga un accordo, nella forma della scrittura privata

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autenticata o dell’atto pubblico, da cui risulti il soggetto che assume l’obbligo del

pagamento dell’intero debito relativo a detto mutuo.

Riferimenti Circolare AE del 31.5.2011 n. 20E, punto 1.4

Mutuo per l’acquisto della “nuda proprietà”

Il nudo proprietario che ha contratto il mutuo per l’acquisto della piena proprietà di una unità immobiliare concedendone l’usufrutto al figlio, può esercitare la detrazio-ne in relazione a tutti gli interessi pagati, rapportati all’intero valore dell’immobile, sempre che, naturalmente, risultino soddisfatte le altre condizioni ri-chieste dalla disposizione agevolativa.

Riferimenti Circolare AE del 31.5.2011 n. 20E, punto 1.5

Interessi passivi derivanti da C/C accessorio

Sono detraibili gli interessi passivi relativi all’acquisto, alla costruzione ed alla ri-strutturazione dell’abitazione principale risultanti dal piano di ammortamento del mu-tuo originario, indipendentemente dalla circostanza che siano corrisposti me-diante il conto corrente ordinario nonché quelli derivanti dal conto corrente ac-cessorio, nel limite, naturalmente dell’importo di euro 4.000 previsto dalla legge. Gli istituti bancari, nel compilare l’attestazione relativa al pagamento degli interessi passivi, dovranno certificare l’importo degli interessi risultanti dal mutuo originario e di quelli risultanti dal conto accessorio.

Riferimenti Risoluzione AE n. 43E del 12.4.2011

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MUTUI PER ACQUISTO DI IMMOBILI DIVERSI DALLA ABITA-

ZIONE PRINCIPALE.

Mutui per acquisto di immobili diversi

La normativa prevede la detraibilità degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari, stipulati prima del 1993, per l’acquisto di immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale.

Riferimenti Riferimenti legislativi: art. 15, comma 1, lettera b), del DPR 22.12.1986, n. 917, Tuir

La data di stipula del contratto di mutuo.

Per i mutui ipotecari stipulati nel 1991 e 1992 la detrazione spetta soltanto se fi-nalizzati all’acquisto di immobili da adibire a propria abitazione, diversa da quella principale, e per i quali non sia variata tale condizione. Ad esempio l’immobile non sia concesso in locazione. Per i mutui ipotecari contratti prima del 1991 la detrazione spetta se finalizzato all’acquisto di qualsiasi tipo di immobile. Il beneficio fiscale è riconosciuto per l’acquisto e se il contratto è precedente al 1991 anche per la costruzione o ristrutturazione dell’immobile. Nel caso in cui il costo sostenuto per l’acquisto o la costruzione o ristrutturazione dell’immobile sia inferiore alla somma indicata sul contratto di mutuo, l’agevolazione deve essere limitata all’ammontare delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Riferimenti Riferimento normativo: Circolare Agenzia Entrate 20/04/2005, n. 15/E

Importo detraibile

L’importo massimo detraibile è pari a 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.

Rinegoziazione del mutuo.

Se un soggetto estingue il contratto di mutuo per l’acquisto dell’abitazione princi-pale e ne stipula un altro per lo stesso immobile, può continuare a detrarre gli interessi. Se il nuovo contratto è stipulato per un importo superiore al capitale residuo del mutuo precedente, la detrazione degli interessi pagati in dipendenza del nuovo contratto non può essere calcolata sull’intero importo degli stessi ma può essere riconosciuta in proporzione all’importo residuo del capitale del primo mutuo sti-pulato.

Accollo del mutuo

In caso di accollo di mutui stipulati in data antecedente al 1993 occorre pre-stare attenzione alla data del secondo contratto. Se un contribuente si è accollato un mutuo, anche per successione a causa di morte, successivamente al 1° gennaio 1993, ha diritto alla detrazione se ricorrono nei suoi confronti le condizioni previste per i mutui stipulati a partire da quella data. In questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

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Il calcolo della detrazione

Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere utilizzata la seguente formula:

costo di acquisizione dell’immobile x interessi pagati capitale dato in mutuo

Tra le spese accessorie connesse all'acquisto rientrano : • l’onorario del notaio per la stipula del contratto di compravendita; • le eventuali spese di mediazione; • l’IVA, le imposte di registro, ipotecarie e catastali; • le spese sostenute per la stipula del contratto di mutuo, come l'onorario

del notaio con riferimento al contratto di mutuo, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca, l'imposta sostitutiva sul capitale prestato;

• le spese sostenute per eventuali autorizzazioni del Giudice tutelare per il provvedimento che autorizza un soggetto (minore, inabilitato, interdetto, eccetera) alla compravendita di un immobile;

• le eventuali spese affrontate nel caso di acquisto effettuato nell'ambito di una procedura esecutiva individuale o concorsuale;

• le eventuali autorizzazioni, richieste dalla legge, per la stipu-la dell'atto di compravendita.

Riferimenti Riferimento normativo: Circolare Agenzia Entrate 31/05/2005 n. 26

Mutuo intestato a più soggetti

In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni intestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi.

La documenta-zione.

Il CAF per riconoscere la detrazione deve esaminare la seguente documentazio-ne: • ricevute, quietanzate dalla banca, relative alle rate di mutuo pagate

nell’anno d’imposta considerato; • contratto di mutuo per verificare la data di stipula e l’indicazione della

somma ricevuta; • contratto di acquisto dell’immobile per verificare il costo di acquisto; • fatture ed altra certificazione utile a documentare altre spese connesse

all’acquisto; • autocertificazione nella quale il contribuente attesta che l’immobile acqui-

stato è stato adibito a propria abitazione diversa da quella principale. Per i soli mutui stipulati prima del 1991 e relativi a costruzione e ristrutturazione degli immobili la documentazione è costituita da: • ricevute, quietanzate dalla banca, relative alle rate di mutuo pagate

nell’anno d’imposta considerato; • contratto di mutuo per verificare la data di stipula e l’indicazione della

somma ricevuta; • fatture ed altra certificazione utile a documentare le spese sostenute.

La compilazione del modello 730.

Gli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale vanno indicati nel quadro E, tra gli oneri detraibili. Devono essere compresi in questo rigo anche eventuali importi indicati nelle an-notazioni del modello CUD dell’anno d’imposta considerato.

I casi particolari Devono essere anche gli interessi relativi a mutui stipulati anteriormente al 1993, relativi all’acquisto di un immobile divenuto abitazione principale entro

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l’8 dicembre 1993, se nel corso dell’anno d’imposta considerato, l’immobile

non è più utilizzato come abitazione principale (per motivi diversi da quelli di lavo-ro). In questo caso pertanto la detrazione spetta solo sull’importo massimo di 2.065,83 euro per ciascun intestatario del mutuo.

Compresenza di più mutui.

Eventuali valori, indicati nel rigo E8, che risultino superiori a quelli spettanti in base alla documentazione presentata e all’applicazione della normativa, dovranno essere ricondotti, dal CAF, al limite effettivamente spettante. Nel caso in cui si verifichi la compresenza di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e di mutuo su immobili diversi dall’abitazione principale � se l’importo del rigo relativo al mutuo per abitazione principale è maggiore o

uguale a € 2.065,83 (≥ 2065,83) l’importo del rigo relativo al mutuo diverso dall’abitazione principale non concorre al calcolo della detrazione;

� se l’importo del rigo relativo al mutuo per abitazione principale è minore a € 2.065,83, (<2065,83) la somma degli importi dei righi relativi al mutuo per abita-zione principale e al mutuo per altra abitazione non può superare € 2.065,83.

Riferimenti Vedi anche l’approfondimento: “sintesi interessi passivi su mutui”

Da 48

MUTUI PER RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI, STIPULATI

NELL’ANNO 1997

Interventi di ristrutturazione ammessi alla detrazione

La normativa prevede una detrazione sugli interessi pagati su contratti di mu-tui, anche non ipotecari, stipulati nel 1997 per effettuare interventi di manuten-zione, restauro e ristrutturazione degli edifici. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che consentono la detraibilità degli interessi sono quelli definiti dalle lettere a), b), c) e d), art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978 n. 457. Riferimento legislativo e normativo: - art. 1, comma 4, DL 31.12.1986, n.669, convertito nella legge 28.02.1997, n.30

- decreto ministeriale 22.03.1997

Riferimenti Vedi anche l’approfondimento:” Norme per l’edilizia residenziale”

Tipologia del mutuo

In questo caso il mutuo può non essere ipotecario. Non sono però ammessi altri tipi di finanziamento come ad esempio aperture di credito, cambiali ipotecarie, ecc.

Riferimenti Riferimento legislativo: art. 31 comma 1, lettere a), b), c) e d) Legge 5.8.1978 n. 457.

Condizioni per la detraibilità.

Il diritto alla detrazione spetta a condizione che il contratto di mutuo sia stato stipulato con lo specifico scopo di finanziare i predetti interventi di recupero edi-lizio che possono riguardare qualsiasi tipo di immobile (abitazione principale, al-tro tipo di abitazione, box, cantine, uffici, negozi, ecc.), semprechè gli interventi siano effettuati nel rispetto della normativa che disciplina l’attività edilizia.

Riferimenti Riferimento normativo: Circolare ministeriale 01.06.1999, n.122

Rinegoziazione del mutuo

La detrazione non spetta più nel caso in cui il mutuo, contratto nel 1997 per inter-venti di recupero edilizio, sia stato successivamente rinegoziato.

Chi ha diritto alla detrazione

La detrazione spetta al contribuente che abbia effettuato interventi sugli immo-bili di proprietà o su quelli di proprietà di terzi, utilizzati dal contribuente sulla base di un contratto a titolo oneroso o gratuito o di altro titolo idoneo. In caso di mutuo intestato a più soggetti, il totale della detrazione deve essere suddiviso in parti uguali e ogni intestatario potrà fruire della detrazione unica-mente per la sua quota. Se il contratto di mutuo è stipulato da un condominio la detrazione spetta a ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.

Riferimenti Riferimento normativo: Circolare Agenzia Entrate 14/06/2001, n. 55/E

Limite della detrazione

La detrazione spetta su un importo massimo di € 2.582,28. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo detto limite è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti.

Il calcolo della detrazione

La detrazione spetta limitatamente agli interessi relativi al l’ammontare del mutuo effettivamente utilizzato per la copertura dell’importo delle spese documentate;

Da 49

quindi la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte del mutuo

eccedente l’ammontare delle stesse. Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere utilizzata la seguente formula:

spese sostenute per la ristrutturazione x interessi pagati capitale dato in mutuo

Spese su cui calcolare gli interessi

L’ammontare delle spese effettivamente sostenute è quello che risulta al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione del l’unità immobiliare. Ciò significa che fino a quella data gli interessi spettano per intero senza alcuna riparametrazione.

Riferimenti Riferimento normativo: Circolare Agenzia Entrate, 03/05/2005, n. 17/E

Spese sostenute inferiori al mutuo contratto

Qualora al termine dei lavori risulti che le spese sostenute sono inferiori al capita-le dato in mutuo è necessario verificare se negli anni precedenti il contribuente ha usufruito di una detrazione non interamente spettante. Se il contribuente ha fruito di una quota di detrazione non spettante, perché ri-ferita alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle spese, sarà necessario di-chiarare questi interessi nel quadro relativo ai redditi a tassazione separata.

Compresenza di più mutui

La detrazione può coesistere con quella relativa ai mutui per l’acquisto della abi-tazione principale e ai mutui per la costruzione dell’abitazione principale.

La documenta-zione.

Il CAF per riconoscere la detrazione deve esaminare la seguente documentazio-ne: • ricevute, quietanzate dalla banca, relative alle rate di mutuo pagate

nell’anno d’imposta considerato; • contratto di mutuo per verificare la data di stipula, l’indicazione della

somma ricevuta e che lo stesso è stato stipulato per realizzare gli interventi di recupero sopra descritti;

• fatture ed altra certificazione utile a documentare le spese sostenute.

Riferimenti

Riferimento legislativo: Art. 3 del D.M. 22 marzo 1997

La compilazione del modello 730

Gli interessi passivi pagati su mutui contratti nel 1997, per interventi di recu-pero edilizio, vanno indicati tra gli oneri detraibili del modello 730. Devono essere compresi in questo rigo anche eventuali importi indicati nelle anno-tazioni del modello CUD.

Riferimenti Vedi anche l’approfondimento: “sintesi interessi passivi su mutui”.

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MUTUI PER COSTRUZIONE E RISTRUTTURAZIONE DELLA

ABITAZIONE PRINCIPALE, STIPULATI DAL 1998

La definizione Per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in

conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia. Attenzione a non confondere gli interventi di ristrutturazione edilizia con quelli ad esempio relativi alla manutenzione straordinaria! Per interventi di ristrutturazione edilizia si intendono quelli rivolti alla trasformazione degli organismi preesistenti tali da renderli in tutto o in parte diversi dai precedenti. Si intendono ad esempio quelli relativi al ripristino o sostituzione di elementi costitutivi dell’edificio o all’inserimento o sostituzione di nuovi elementi o impianti. Per l’individuazione degli interventi di ristrutturazione edilizia è necessario far riferimento al comma 1, lettera d), dell’articolo 31 legge 5 agosto 1978 n. 457

Riferimenti - art. 15 comma 1ter DPR 22.12.1986 n.917 Tuir - Decreto ministeriale 30.07.1999 n.311

La concessione edilizia.

La detrazione degli interessi passivi, in caso di ristrutturazione edilizia, compete in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale (concessione edilizia o DIA) nel quale sia indicato che l’autorizzazione riguarda i lavori di cui all’articolo 31, comma 1, lettera d) della legge 5 agosto 1978 n. 457 ovvero, in carenza di tale indicazione, se il contribuente è in possesso di analoga dichiara-zione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale.

Riferimenti Riferimenti normativi: Circolare ministeriale del 12.5.2000 n. 95, risposta 1.3.1

Costruzione e ristrutturazione di fabbricato rurale

La detrazione degli interessi passivi spetta anche per la costruzione e la ristrut-turazione edilizia di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto. Se l’immobile, prima dell’intervento edilizio era ancora inserito nel catasto terreni, dopo l’intervento sarà inserito nel catasto fabbricati.

Riferimenti Riferimenti normativi: Circolare ministeriale del 12.5.2000, n. 95, risposta 1.3.2.

Chi ha diritto alla detrazione

La detrazione compete al titolare del contratto di mutuo ipotecario se sono ri-spettate alcune condizioni previste dalla legge. Il beneficio fiscale è riconosciuto per i mutui stipulati con soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità Europea, ovve-ro con stabili organizzazioni, nel territorio dello Stato, di soggetti non residen-ti.

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Condizioni di detraibilità

Per fruire della detrazione è necessario che vengano rispettate le seguenti condi-zioni: • l’unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contri-

buente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente; • il mutuo deve essere stipulato entro i 6 mesi antecedenti o i 18 mesi suc-

cessivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione o ristrutturazione; • l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dal

termine dei lavori; • il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il posses-

so dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale; • i lavori di costruzione devono essere ultimati entro il termine riportato nel

provvedimento amministrativo previsto dalla vigente legislazione in materia edilizia che ha consentito la costruzione dell’immobile stesso, salva la pos-sibilità di proroga.

L’eccezione Attenzione: Prima del 1° dicembre 2007 per poter usufruire della detrazione sugli

interessi la stipula del contratto di mutuo doveva avvenire non oltre sei mesi, antecedenti o successivi, alla data di inizio dei lavori di costruzione.

Ritardi imputabili all’Amministrazione comunale.

La detrazione spetta anche se i termini relativi all’inizio e alla fine dei lavori non sono rispettati a causa di ritardi imputabili esclusivamente all’Amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia.

Perdita del diritto alla detrazione

Il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui l’immobile non è più utilizzato come abitazione principale, ad eccezione delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro, per le quali si conserva il diritto.

Personale militare in servizio permanente

La detrazione spetta anche per gli interessi passivi corrisposti da soggetti appartenenti al personale in servizio permanente delle Forze armate e Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché a quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in riferimento ai mutui ipotecari per la costruzione di un immobile costituente unica abitazione di proprietà, prescindendo dal requisito della dimora abituale.

L’importo della detrazione

La detrazione spetta su un importo massimo di € 2.582,28. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo questo limi-te è riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni intestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. La detrazione spetta limitatamente agli interessi relativi all’ammontare del mutuo effettivamente utilizzato per la copertura dell’importo delle spese documentate; quindi la detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte del mutuo eccedente l’ammontare delle stesse.

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Il calcolo della detrazione

Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere utilizzata la seguente formula:

spese sostenute per la ristrutturazione x interessi pagati capitale dato in mutuo

L’ammontare delle spese effettivamente sostenute è quello che risulta al termine dei lavori di costruzione o ristrutturazione dell’unità immobiliare. Ciò significa che fino a quella data gli interessi spettano per intero senza alcuna riparametrazione.

Riferimenti Riferimento normativo: Circolare Agenzia Entrate, 03.05.2005, n. 17E

Quota di detrazione non spettante.

Qualora al termine dei lavori risulti che le spese sostenute sono inferiori al capitale dato in mutuo è necessario verificare se negli anni precedenti il contribuente ha usufruito di una detrazione non interamente spettante. Se il contribuente ha fruito di una quota di detrazione non spettante, perché riferita alla parte di mutuo eccedente l’ammontare delle spese, sarà necessario dichiarare questi interessi nel quadro relativo ai redditi a tassazione separata.

Presenza di più mutui.

La detrazione è cumulabile con quella prevista per gli interessi passivi relativi ai mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale soltanto per tut-to il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare, nonché per il periodo di 6 mesi successivi al termine dei lavori stessi.

Estinzione e successiva stipula mutuo

Come per il mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale la detraibilità de-gli interessi passivi è consentita anche nel caso di estinzione e successiva stipu-la di un mutuo contratto per la costruzione dell’abitazione principale. Qualora l’importo del secondo mutuo risulta essere superiore alla residua quota di capitale, maggiorata delle spese e degli oneri correlati, è necessario determinare la percentuale che deriva dal rapporto tra l’importo della quota residua del mutuo origi-nario, maggiorati delle spese e oneri correlati e l’importo del nuovo mutuo che dovrà essere applicata agli interessi pagati.

La documenta-zione.

Il CAF per riconoscere la detrazione deve esaminare la seguente documentazio-ne: • le ricevute, quietanzate dalla banca, relative alle rate di mutuo pagate

nell’anno d’imposta considerato; • il contratto di mutuo per verificare la data di stipula, l’indicazione della

somma ricevuta e che sia stato stipulato per la costruzione o la ristruttura-zione dell’immobile da adibire ad abitazione principale;

• le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia; • l’autocertificazione che attesti che sia stato adibito ad abitazione principale

nei termini previsti; • le fatture ed altra certificazione utile a documentare le spese sostenute.

La compilazione del modello 730.

Gli interessi passivi pagati su mutui contratti, a partire dal 1998, per la costru-zione o la ristrutturazione dell’abitazione principale vanno indicati tra gli oneri detraibili del modello 730. Devono essere compresi in questo rigo anche eventuali importi indicati nelle annotazioni del modello CUD.

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PRESTITI E MUTUI AGRARI

La definizione Il prestito o mutuo agrario prevede che l’ipoteca o altra garanzia sia costituita

su un fondo agricolo, inteso sia come terreno che come costruzione rurale che insi-ste sul fondo. I prestiti o mutui agrari possono essere di conduzione, di dotazione e di miglioramento, e possono avere una durata di breve, medio e lungo termine.

Riferimenti Riferimento legislativo: art. 15, comma 1, lettera a), DPR 22.12.1986, n.917, Tuir

Tipologia di mutui agrari

La normativa prevede che siano detraibili gli interessi passivi relativi a prestiti e mutui agrari di ogni specie.

Le condizioni per la detraibilità

Per i mutui agrari, la detrazione spetta indipendentemente dalla data di stipula del mutuo. Per i prestiti di dotazione e miglioramento il riferimento per la decorrenza dell'a-gevolazione è collegato alla data dell'atto scritto. Nel caso di contratti di conduzione, erogati mediante la sottoscrizione di cambiali agrarie e senza necessità di documenti, la data a decorrere dalla quale può fruirsi della detrazione è collegata alla stessa cambiale agraria.

L’importo della detrazione.

Per i mutui agrari la detrazione spetta su un importo non superiore a quello dei redditi rivalutati dei terreni, dominicali e agrari. La detrazione non spetta sugli interessi che si riferiscono alla parte del mutuo ecce-dente tale limite.

Il calcolo della detrazione

Se il mutuo è di importo superiore al limite previsto è necessario determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione attraverso la seguente formula:

reddito rivalutato del terreno x interessi pagati capitale dato in mutuo Chi ha diritto alla detrazione

La detrazione spetta al titolare del contratto di mutuo o prestito agrario. In caso di mutuo intestato a più soggetti, ogni intestatario può fruire della detra-zione unicamente per la propria quota di interessi.

La docu-mentazione

Il CAF per riconoscere la detrazione deve esaminare la seguente documentazio-ne : • ricevute, quietanzate dalla banca, relative alle rate di mutuo pagate

nell’anno d’imposta considerato; • contratto di mutuo o prestito agrario.

Dove indicare gli interessi nel 730

Gli interessi passivi per prestiti e mutui agrari vanno indicati tra gli oneri de-traibili del modello 730. Devono essere compresi in questo rigo anche eventuali importi indicati nelle an-notazioni del modello CUD.

Riferimenti Vedi anche l’approfondimento: “sintesi interessi passivi su mutui”

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APPROFONDIM

ENTO

NORME PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE. Relativamente a mutui contratti nel 1997 per effettuare interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 31, della Legge 5.8.1978 n. 457 è consentita una detrazione del 19% dell’ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28 degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativamente ai quali compete la predetta de-trazione, elencati nella Legge 457 citata, sono i seguenti: a) interventi di manutenzione ordinaria: quelli che riguardano opere di riparazione, rinno-

vamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o man-tenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche necessarie per rinno-

vare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempreché non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;

c) interventi di restauro e di risanamento conservativo: quelli rivolti ad assicurare le fun-

zionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipolo-gici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti ri-chiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edili-zio;

d) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi me-

diante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sosti-tuzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

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SINTESI della normativa sugli INTERESSI PASSIVI pagati su MUTUI Oneri accessori e quote di rivalutazione ISTAT pagati a residenti o stabili organizzazioni su:

1 MUTUI AGRARI Nel limite del reddito dei terreni dichiarati per i mutui dal 1.1.90, senza limite per quelli precedenti

2a

MUTUI IPOTECARI stipulati dal 1993 al 30 giugno 2000 (*) per abitazione principale entro 6 mesi dall’acquisto o che questo sia avvenuto nei 6 mesi pre-cedenti o successivi alla stipula del mutuo.

Dal 2001 il mutuo è detraibile anche se nello immobile vi abitano i familiari del proprietario.

La detrazione cessa dall’anno successivo alla variazione di “abitazione principale”, salvo modifica per motivi di lavoro. Per contitolarità del mu-tuo la detrazione viene suddivisa. Per più contratti il limite rimane unico e complessivo (€. 4.000,00)

Dal 2001 è possibile detrarsi quota del coniuge a carico.

2b MUTUI IPOTECARI stipulati anteriormente al 1993 su immobili destinati ad abitazione principale entro l’8.12.93, alle condizioni come al punto 2a

Il limite di detrazione di €. 3.615,20 va applicato su ogni intestatario del mutuo

2c MUTUI IPOTECARI stipulati negli anni 1991 e 1992 su abitazioni anche diverse da quella principale

Il limite di €. 3.615,20 è riferito ad ogni intestatario di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e €. 2.065,83 per l’acquisto di un’abitazione diversa da quella principale, purché non affittata.

2d MUTUI IPOTECARI stipulati dal 25.1.1982 al 31.12.1990 su immobili anche non abitativi

Il limite di €. 3.615,20 vale per ogni intestatario di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e €. 2.065,83 per qualsiasi tipo di immobile

2e MUTUI stipulati nel 1997 per il recupero e manutenzio-ne su qualsiasi immobile, anche se non sono mutui ipo-tecari

Il limite unico è di €. 2.582,28, anche per più contratti e in caso di conti-tolarità. Il mutuo non rinegoziabile.

2f MUTUI IPOTECARI stipulati dal 1998, per la costruzio-ne e la ristrutturazione dell’abitazione principale

Il limite unico è di €. 2.582,28, anche per più contratti e in caso di conti-tolarità. La stipula del contratto deve avvenire 6 mesi prima o dopo la data dì inizio lavori. A partire dal 1.12.2007 la stipula deve avvenire nei 6 mesi prima o 18 mesi dopo.

2g (1)

MUTUI IPOTECARI stipulati dal 1 luglio 2000 (*), per l’acquisto dell’abitazione principale per sé o i suoi fami-liari, entro 1 anno dall’acquisto e che questo sia avve-nuto entro l’anno precedente o successivo alla stipula del contratto di mutuo.

Il limite unico della detrazione è di €. 4.000,00. Per contitolarità del mu-tuo la detrazione viene suddivisa o, fra coniugi, recuperata da una delle parti se l’altra risulta a carico. Il coniuge separato, fino al divorzio, rien-tra tra i familiari. Al divorziato trasferito spetta la quota di detrazione se nell’immobile dimorano stabilmente i suoi familiari.

DATA DI STIPULA

DEL CONTRATTO DI MUTUO

ABITAZIONE PRINCIPALE

ABITAZIONE di-versa da quella PRINCIPALE

ALTRI IMMOBILI RESTAURO o MANUTEN-

ZIONE EDIFICI

COSTRUZIONE o ristruttu-razione immobile da adibire ad abitazione principale

dal 25.1.1982 al 31.12.1990

3.615,20 2.065,83 2.065,83 2.065,83 2.065,83

dal 01.01.1991 al 31.12.1992

3.615,20 2.065,83 ----- ----- -----

dal 01.01.1993 al 30.06.2000(2)

4.000,00 ----- ----- ----- -----

dal 01.01.1997 al 31.12.1997(3)

----- ----- ----- 2.582,28 -----

dal 01.01.1998 e continua (4)

----- ----- ----- ----- 2.582,28

TABELLA RIASSUNTIVA

dal 01.07.2000 e continua (5)

4.000,00 ----- ----- ----- -----

ATTENZIONE: per costruzione di unità immobiliare si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazio-ne comunale che autorizzi una nuova costruzione, compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art.31, comma 1, lett. d), della Legge 5.8.1973 n.457. (*) Nel passaggio della condizione temporale da sei mesi all’anno è prevista un’eccezione che riguarda quei contribuenti per i quali al primo gennaio 2001 non era già decorso il termine semestrale previsto dalla precedente disciplina: tali contribuenti potranno applicare la nuova normativa.

1 Non si tiene conto di variazioni dell’abitazione principale dipendenti da ricoveri permanenti in Istituti di ricovero o sanitari, se l’immobile

non viene locato. Per ristrutturazione edilizia la detrazione spetta dalla data in cui l’immobile è adibito ad abitazione principale, co-munque entro due anni dall’acquisto. Se l’immobile, all’acquisto, è locato la detrazione spetta se entro tre mesi dall’acquisto venga notificato al locatario l’intimazione di sfratto e che entro un anno dal rilascio sia adibito ad abitazione principale

2 Vedere la normativa indicata al punto 2a. 3 Vedere la normativa indicata al punto 2e. 4 Vedere la normativa indicata al punto 2f. 5 Vedere la normativa indicata al punto 2g.

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PREMI di ASSICURAZIONE

CONTRATTI STIPULATI PRIMA DELL’ANNO 2001

I contratti sti-pulati entro il 31.12.2000

I contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000, danno diritto alla detrazione del 19% da calcolarsi sui relativi premi. La detrazione per questa tipologia di contratti compete anche se i premi sono stati pagati a compagnie assicurative estere. Riferimenti legislativi e normativi:

- art. 15, comma 1, lettera f), del Tuir - Circolare ministeriale del 16.06.1997, n. 137

Le condizioni per la detraibi-lità

La detrazione è ammessa sui contratti di assicurazione vita che: • prevedono una durata non inferiore a cinque anni; • non consentono la concessione di prestiti per il periodo di durata minima.

Chi ha diritto alla detrazione

La detrazione compete al contribuente in relazione ai contratti di assicurazione stipulati per sé e per i propri familiari a carico.

Riferimenti Vedi anche l’approfondimento: sintesi delle detrazioni fiscali di polizze assicurative.

Il contraente e l’assicurato

Nei contratti di assicurazione in genere si fa riferimento a tre soggetti: il contraente, l’assicurato ed il beneficiario. Il contraente è colui che stipula la polizza e ne paga i premi, l’assicurato è il soggetto la cui vita è assicurata, mentre il beneficiario è il soggetto al quale è dovuta la prestazione al verificarsi dell’evento assicurato. Ai fini della detraibilità dei premi i soggetti a cui fare riferimento sono il contraente e l’assicurato. In genere per usufruire della detrazione è necessario che ci sia coincidenza tra contraente e assicurato. Unica eccezione a questa regola è che l’assicurato sia un familiare fiscalmente a carico del contraente. Riferimento normativo: Circolare A.E. del 18.5.2006, n. 17, punto 4

L’importo del-la detrazione

La detrazione compete sui premi versati nel periodo d’imposta considerato e viene calcolata sull’importo massimo complessivo di 1.291,14 euro. L’importo sul quale viene calcolata la detrazione è dato dalla somma dei premi di as-sicurazione relativi a contratti stipulati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000 e di quelli relativi a contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001(vedi capitolo suc-cessivo).

La documen-tazione

La documentazione che il CAF deve esaminare ai fini del riconoscimento della de-trazione è la seguente: • ricevuta di pagamento dei premi versati nell’anno d’imposta considerato; • contratto d’assicurazione oppure certificazione rilasciata dalla compagnia

assicuratrice in cui siano indicati il nome del contraente e dell’assicurato, la tipologia del contratto, la sua decorrenza e la presenza delle condizioni ri-chieste ai fini della detraibilità dei premi (durata minima e nessuna concessio-ne di prestiti durante la durata minima del contratto).

Da 57

La compila-zione del 730

I premi di assicurazione vita e infortuni stipulati o rinnovati entro il 31/12/2000 vanno indicati tra gli oneri detraibili del modello 730, assieme ai premi relativi ai con-tratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001 (vedi capitolo successivo) Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nella annotazioni del modello CUD.

Riferimento Vedi anche l’approfondimento: “Sintesi delle detrazioni fiscali di polizze assicurative”

Da 58

PREMI di ASSICURAZIONE

CONTRATTI STIPULATI DOPO IL 1° GENNAIO 2001

I contratti di assicurazione stipulati dopo il 01.01.2001

I premi pagati in dipendenza di assicurazioni stipulate a partire dal 1° gennaio 2001 sono detraibili soltanto se l’assicurazione ha per oggetto: � il rischio di morte, � l’invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), � la non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. In relazione a quest’ultima ipotesi la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto. Riferimenti legislativi: - art. 15, comma 1, lettera f) del Tuir - decreto ministeriale del 22.12.2000 - art. 15, comma 2, D.Lgs 18.02.2000, n. 47

Contratti a co-pertura mista

I contratti che prevedono la copertura non soltanto di invalidità permanente superio-re al 5%, ma anche una invalidità inferiore a tale percentuale vengono definiti “con-tratti misti” ed in genere riguardano anche l’erogazione della prestazione sia in caso di morte, sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato. In questi casi il premio detraibile è solamente quello riferibile al rischio previsto dalla normativa. La suddivisione del premio, sulla base dei diversi rischi oggetto della polizza, deve essere certificata dalla compagnia assicuratrice.

Chi ha diritto alla detrazione

La detrazione compete al contribuente in relazione ai contratti di assicurazione stipulati per sé e per i propri familiari a carico.

Il contraente e l’assicurato

Nei contratti di assicurazione in genere si fa riferimento a tre soggetti: il contraen-te, l’assicurato ed il beneficiario. Il contraente è colui che stipula la polizza e ne paga i premi, l’assicurato è il soggetto la cui vita è assicurata, mentre il beneficiario è il soggetto al quale è do-vuta la prestazione al verificarsi dell’evento assicurato. Ai fini della detraibilità dei premi i soggetti a cui fare riferimento sono il contraente e l’assicurato. In genere per usufruire della detrazione è necessario che ci sia coincidenza tra contraente e assicurato. Unica eccezione a questa regola è che l’assicurato sia uno dei familiari di cui all’art. 433 C.C fiscalmente a carico del contraente (ad esempio polizza assicura-zione vita per il figlio minorenne stipulata dal padre).

L’importo della detrazione

La detrazione viene calcolata su un importo massimo di euro 1.291,14, per i premi di assicurazione versati nell’anno di imposta. L’importo sul quale viene calcolata la detrazione è dato dalla somma dei premi di assicurazione relativi contrat-ti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001 e di quelli relativi a contratti stipu-lati o rinnovati sino al 31 dicembre 2000 (vedi capitolo precedente).

La documen-tazione

La documentazione da esaminare e da sottoporre a controllo è la seguente: • ricevuta di pagamento del premio versato;

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• contratto d’assicurazione oppure certificazione rilasciata dalla compagnia as-sicuratrice in cui siano indicati: - il nome del contraente e quello dell’assicurato; - la tipologia del contratto e la sua decorrenza; - gli importi fiscalmente rilevanti.

La compila-zione del 730

I premi di assicurazione stipulati a partire dal 1° gennaio 2001 che hanno per oggetto rischio morte, invalidità permanente superiore al 5% o non autosuffi-cienza vanno indicati tra gli oneri detraibili del modello 730. Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nelle annotazioni del modello CUD.

Riferimenti Vedi anche l’approfondimento: “sintesi delle detrazioni fiscali di polizze assicurative”.

Da 60

SINTESI delle DETRAZIONI FISCALI di POLIZZE

ASSICURATIVE Deducibilità dal reddito

Tipologia contratto

Contratti stipulati o rinno-vati entro il 31/12/2000

Contratti stipulati o rinnovati dal 01/01/2001

Contratti di assicurazione sulla vita, unit linked, index linked

SI Il premio pagato può esser detratto dall’imposta lorda nella misura del 19% e co-munque fino a un max. di Eu-ro 245,32 annuali. La durata del contratto non può essere inferiore a 5 anni e non pos-sono essere consentiti presti-

ti nei primi 5 anni.

NO

Contratti di assicurazione solo caso morte

SI Il premio pagato può esser detratto dall’imposta lorda nella misura del 19% e co-munque fino a un max. di Eu-

ro 245,32 annuali.

SI Il premio pagato può esser detratto

dall’imposta lorda nella misura del 19% e comunque fino a un max. di Euro 245,32 annuali. Nei contratti “misti” e “di rischio morte a vita intera” la detrazione spetterà solo per la parte di premio riferibile al ri-

schio morte. Contratti di

assicurazione contro gli infor-tuni (copertura del rischio morte e/o ri-schio invalidità permanente)

SI Il premio pagato può esser detratto dall’imposta lorda nella misura del 19% e co-munque fino a un max. di Eu-

ro 245,32 annuali.

IN PARTE È detraibile dall’imposta lorda nella misura del 19% e comunque fino a un max. di Euro 245,32 annuali solo la parte del premio rife-ribile al rischio di invalidità permanente (mi-

nimo 5%).

Contratti di assicurazione

contro le malattie

NO

IN PARTE È detraibile dall’imposta lorda nella misura del 19% e comunque fino a un max. di Euro 245,32 annuali solo la parte del premio rife-ribile al rischio di invalidità permanente (mi-

nimo 5%).

Long term care (contratti contro

la perdita della autosuffi-

cienza)

NO

SI Il premio pagato può esser detratto

dall’imposta lorda nella misura del 19% e comunque fino a un max. di Euro 245,32 annuali (se l’impresa non ha la facoltà di re-

cesso).

Piani individuali di

previdenza (assicurazioni di pensione integrativa)

NO

SI Sono deducibili entro il 12% del reddito

complessivo e comunque entro il limite as-soluto di Euro 5.164,57 (deduzione si cu-mula con i contributi versati alle forme pen-sionistiche complementari istituite su base contrattuale collettiva e ai fondi pensione aperti cui si aderisce individualmente).

Contratti RC auto

SI per una piccola parte È deducibile dal reddito il contributo versato al SSN.

SI per una piccola parte È deducibile dal reddito il contributo versato

al SSN. *La detrazione fiscale non è un vero risparmio se si considera che nella fase dell'erogazione della prestazione la rendi-ta è sottoposta all'IRPEF.

APPROFONDIMENTO

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SPESE per ISTRUZIONE

Le tipologie di spese detraibi-li

Le spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universi-taria e di specializzazione universitaria, presso istituti o università italiane o straniere pubbliche o private, rientrano tra gli oneri per i quali spetta una detrazio-ne del 19%. La detrazione compete anche se la spese è riferibile a più anni, compresa all’iscrizione ad anni fuori corso Riferimenti legislativi: art. 15, comma 1, lettera e), D.P.R. 22.12.1986 n. 917, Tuir.

Spese am-messe alla de-trazione

Le spese ammesse alla detrazione sono quelle relative a: • iscrizione e immatricolazione • soprattasse per esami di profitto e laurea (previste per tutte le università) • tassa regionale per il diritto allo studio universitario • frequenza • corsi di specializzazione

Sono inoltre ammesse al beneficio fiscale in esame anche:

• le spese per frequenza al corso SSIS (scuola di specializzazione per l’insegnamento secondario);

• il contributo versato per partecipare alla prova di preselezione previsto dalla facoltà (test di ammissione), poiché indispensabile per accedere al corso scelto.

Non rientrano tra le spese detraibili: � quelle sostenute per acquisto di libri di testo e cartoleria, per le uscite didat-

tiche (ad esempio le gite), per il comitato genitori; � i contributi pagati all’Università pubblica relativamente al riconoscimento del

titolo di studio (laurea) conseguito all’estero in quanto non rientrano nel concetto di “spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e uni-versitaria”

Per gli istituti e le università private la spesa è detraibile in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani

Riferimenti Circolare A.E. n. 39E del 01.07.2010

Le spese per corsi presso Università pri-vate.

in caso di corsi frequentati presso università private, l’importo detraibile è pari alla tassa d’iscrizione richiesta per lo stesso corso di laurea dall’università pubblica ubicata nella località più vicina alla sede dell’università privata: ad esempio, per i contributi pagati presso la L.U.I.S.S. di Roma l’equiparazione potrà essere fatta con gli analoghi corsi (Giurisprudenza, Economia e commercio, etc.) tenuti presso l’ateneo statale La Sapienza di Roma.

Le spese per i master univer-sitari

I master universitari e i corsi per dottorato di ricerca sono detraibili qualora, per durata e struttura di insegnamento, siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione, e sempre che siano gestiti da istituti universitari, pubblici o privati.

Riferimenti Circolare Ministeriale del 19.5.2000 n. 101, punto 8.2

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Limite di spe-sa detraibile

Non esiste un limite massimo di spesa detraibile. Per quanto riguarda istituti o università private o straniere, sia per corsi di laurea che per i master, la misura massima dell’importo detraibile non può superare quella stabilita per le tasse ed i contributi versati per analoghe prestazioni rese da istituti statali italiani. Riferimenti normativi: - Circolare ministeriale 23.05.1987, n.11 - circolare ministeriale 19.05.200, n. 101

Chi ha diritto alla detrazio-ne

La detrazione compete al contribuente per le spese sostenute per sé e per i propri familiari a carico.

Periodo fisca-le di riferi-mento

Le tasse universitarie pagate nell’anno d’imposta ma relative ad anni accademici pre-cedenti vanno comprese negli oneri detraibili correnti, perché si segue sempre il cri-terio di cassa quindi non é rilevante il periodo di riferimento per il quale le tasse sono pagate, né esiste limite all’importo detraibile

La documen-tazione

La documentazione da esaminare e da sottoporre a controllo è la seguente: • per spese di istruzione sostenute presso istituti pubblici, le ricevute o quie-

tanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nell’anno d’imposta;

• per spese di istruzione sostenute presso istituti privati le ricevute o quie-tanze di pagamento recanti gli importi sostenuti a tale titolo nell’anno d’imposta, e un documento che attesti l’importo delle tasse e contributi previ-sti per analogo corso di studi presso l’università pubblica.

La compila-zione del 730

Le spese per istruzione vanno indicate tra gli oneri detraibili del modello 730 nel quadro E. Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nelle annotazioni del modello CUD.

Conservatori di musica

Si possono comprendere tra le spese di istruzione, le spese sostenute per l’iscrizione ai conservatori di musica in quanto “La legge n. 508 del 1999 di riforma delle Accademie di Belle Arti, Accademia nazionale di danza …. dei Conservatori di musica e istituti musicali pareggiati, ha posto il settore artistico allo stesso livello delle università, qualificando tali istituzioni sedi primarie di alta formazione, di spe-cializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale”. ATTENZIONE “La legge equipara ai Conservatori di Musica solamente gli Istituti musicali pa-reggiati e sono pertanto da escludere le spese per l’iscrizione agli istituti musi-cali privati”.

Riferimenti Circolare A.E. n. 20E del 13.5.2011, punto 5.3

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SPESE FUNEBRI

Le tipologie di spese detrai-bili

Sono detraibili le spese funebri sostenute per i familiari indicati nell’articolo 433 del codice civile. Riferimenti legislativi: - art. 433 del Codice Civile - art. 15, comma 1, lettera d) del D.P.R. 22.12.1986, n. 917, Tuir

La definizione Per “spese funebri” si intendono tutte le spese sostenute a seguito del decesso di

un familiare come ad esempio la spesa relativa alla bara, all’avello, al trasporto, al necrologio, ecc.

Le condizioni per la detrai-bilità.

Le spese funebri devono rispondere a un criterio di attualità rispetto all’evento cui sono finalizzate e sono pertanto escluse quelle sostenute anticipatamente dal contribuente in previsione delle future onoranze funebri ad esempio l’acquisto di un loculo prima della morte. Riferimenti normativi: RM 28.07.1976, n.944

L’importo del-la detrazione

Per il decesso spetta una detrazione pari al 19% della spesa sostenuta. L’importo massimo detraibile, per decesso, è di 1.549,37 euro. E’ quindi necessario prima di tutto esaminare la documentazione per verificare se le spese sono inerenti a uno o a più decessi. In caso siano relative a un solo decesso, vanno ricondotte al limite massimo di Euro 1549,37.

Chi ha diritto alla detrazio-ne

Il beneficio fiscale spetta al contribuente che ha effettivamente sostenuto la spesa. Se la spesa è sostenuta da più persone, anche se la ricevuta o fattura quietanza-ta è intestata o rilasciata ad una sola persona, la detrazione può essere fraziona-ta a condizione che nel documento contabile originale sia annotata la riparti-zione della spesa, sottoscritta dallo stesso intestatario del documento. Riferimenti normativi: Circolare ministeriale del 25.05.1979, n. 26

La documen-tazione

La documentazione da esaminare e da sottoporre a controllo del CAF è la se-guente: • fatture e/o ricevute fiscali riconducibili al singolo funerale;

quindi la fattura dell’agenzia di pompe funebri, del fiorista (se la spesa è fatturata a parte), la ricevuta di versamento effettuata al comune per i diritti cimiteriali, le fatture relative agli annunci funebri, ecc...

• autocertificazione attestante che la spesa è stata sostenuta per uno dei familiari di cui all’art. 433 C.C., o per un affiliato od affidato.

La compila-zione del 730

Le spese funebri vanno indicate tra gli oneri detraibili del modello 730. Nel caso di più eventi, per ciascun decesso occorre compilare un nuovo modu-lo, indicandone nell’apposita casella, il numero progressivo. Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nelle annotazioni del modello CUD.

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SPESE PER ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE.

Le spese per addetti alla assistenza

La normativa prevede la detrazione del 19% delle spese pagate dal contribuente agli addetti alla propria assistenza personale, o di quella dei familiari (indicati nell'articolo 433 del codice civile), nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Riferimenti normativi: art. 15, comma 1, lettera i-septies del Tuir

La qualifica dell’addetto all’assistenza.

Le spese per l’assistenza personale, da non confondere con le spese per l’assistenza specifica dei portatori di handicap, possono essere rese anche da personale privo di alcuna qualifica professionale, come ad esempio da una badante.

Chi ha diritto alla detrazione

La detrazione pertanto spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa ovvero a co-lui che è titolare del contratto di assunzione del personale addetto all’assistenza. In particolare: • al soggetto non autosufficiente se ha sostenuto direttamente le spese di as-

sistenza; • al contribuente che sostiene tali spese per familiari non autosufficienti an-

che se non fiscalmente a carico. Se più familiari hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso fami-liare, l’importo massimo di spesa agevolabile dovrà essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

Chi sono i soggetti non autosufficienti

Sono considerati non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quoti-diana i soggetti che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambu-lare, di indossare gli indumenti. Inoltre, può essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. La detrazione non compete pertanto per le spese di assistenza sostenute a benefi-cio di soggetti come ad esempio i bambini, quando la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di patologie.

Condizioni per la detraibilità

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

Tipologie di assistenza.

E’ possibile beneficiare della detrazione oltre che per le prestazioni di assisten-za rese da collaboratrici familiari ( es. Badanti) anche per quelle rese da: • una casa di riposo o di cura; • parte di una cooperativa di servizi resa da proprio personale.

L’importo della detrazione

La detrazione spetta a fronte di spese effettivamente sostenute fino a un impor-to di 2.100,00 euro. La detrazione massima è quindi pari a euro 399,00. Può usufruire dell’agevolazione solo il soggetto che ha un reddito complessivo che non supera euro 40.000,00. Nel limite di reddito deve essere computato anche il reddito dei fabbricati as-soggettato alla cedolare secca sulle locazioni.

Spese Nel caso di spese di assistenza sostenute per più familiari, il limite di euro 2.100,00

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sostenute per più familiari.

deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a pre-scindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l’assistenza. Ad esempio, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l’importo da indicare non può essere comunque superiore a euro 2.100,00.

Rapporto con oneri per assi-stenza specifi-ca

Si ricorda per il costo per le prestazioni di assistenza rese da una casa di riposo o da una cooperativa di servizi, se ricorrono le condizioni (ad es. se svolte da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale), possono essere “spese di assistenza specifica” che invece di questa detrazione possono usufruire della detrazione o della deduzione per spese di assistenza specifica.

La documen-tazione

Il CAF, ai fini del riconoscimento della detrazione, deve esaminare la documentazio-ne atta a dimostrare il sostenimento della spesa, che può anche consistere in una ricevuta debitamente firmata, rilasciata dall’addetto all’assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e del soggetto che presta l’assistenza In caso di prestazioni resa dalla casa di riposo la documentazione deve certificare distintamente i corrispettivi riferiti all’assistenza rispetto a quelli riferibili ad altre pre-stazioni fornite dall’istituto ospitante. In caso di prestazioni rese da cooperative (che intrattiene il rapporto contrattuale di assistenza) la documentazione deve contenere i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, i dati identificativi della cooperativa e la specifi-cazione della natura del servizio reso. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest’ultimo.

La compila-zione del 730.

La detrazione per l’assistenza di soggetti non autosufficienti va indicata nel quadro E del modello 730, sezione I, nel rigo “Spese per addetti all’assistenza perso-nale”.

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SPESE PER ATTIVITÀ SPORTIVE PER RAGAZZI.

La detrazione sulle spese per attività sportive.

E’ possibile detrarre il 19% delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e im-pianti destinati alla pratica sportiva dilettantistica di ragazzi dai 5 ai 18 anni.

Le associazio-ni sportive, le palestre ed al-tre strutture

Per associazioni sportive devono intendersi le società ed associazioni spor-tive dilettantistiche le quali recano nella propria denominazione sociale l'espres-sa indicazione della finalità sportiva e della ragione o denominazione sociale dilettantistica. Per palestre, piscine, altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, devono intendersi tutti gli impianti, comunque organizzati, destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non agonistica, ivi compresi gli impianti polisportivi, che siano gestiti da sog-getti giuridici diversi dai precedenti, pubblici o privati, anche in forma di im-presa. Riferimenti legislativi: - Art.15 comma 1 lett. I-quinquies TUIR - Decreto interministeriale 28 marzo 2007

- Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art.90, commi 17

Chi ha diritto alla detrazio-ne

La detrazione spetta al contribuente che sostiene la spesa: • per se stesso, se di età inferiore o uguale a 18 anni; • per i familiari a carico di età compresa dai 5 ai 18 anni fiscalmente a carico.

Il requisito dell’età.

Per beneficiare della detrazione è sufficiente che il requisito dell’età l’età sia presente anche per una sola parte indipendentemente dal momento in cui viene effettuato il pagamento. Ad esempio se il pagamento viene effettuato il 31 marzo 2011, quando il bambino non ha ancora compiuto 5 anni, ma l’età minima viene raggiunta nel corso dello stesso 2011, non esistono dubbi sulla detraibilità della somma. Analogamente, se nel corso del periodo d’imposta il ragazzo ha compiuto 18 anni, sarà possibile bene-ficiare della detrazione anche se al momento del pagamento il ragazzo aveva già compiuto 18 anni.

Riferimenti Circolare A.E. n. 34 del 4.4.2008, punto 14.

La documen-tazione

La documentazione da esaminare e da sottoporre a controllo è la seguente: • bollettino bancario o postale ovvero fattura, ricevuta o quietanza di pagamen-

to con l’indicazione: o della ditta, denominazione o ragione sociale, sede legale o, se perso-

na fisica, del nome, cognome, residenza e codice fiscale; o della causale di pagamento; o dell’attività sportiva esercitata; o dell’importo corrisposto per la prestazione resa; o dei dati anagrafici di chi pratica l’attività sportiva; o del codice fiscale di chi effettua il pagamento.

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L’importo della detrazione

L’importo massimo della spesa sulla quale effettuare la detrazione è fissato in € 210 l’anno. La detrazione massima è quindi pari ad un importo di euro 39,90, per cia-scun soggetto iscritto alle attività sportive.

La compila-zione del 730

Le spese per l’attività sportiva di ragazzi tra 5 e 18 anni vanno indicate nel quadro E del modello 730, sezione I, nel rigo “Spese per attività sportive praticate dai ragazzi”. Se la spesa è stata sostenuta con riferimento ad un solo ragazzo l’importo va indicato nella colonna 1 del rigo E16. Se la spesa riguarda due ragazzi nelle colonne 1 e 2 del rigo E16 va riportato l’ammontare della spesa sostenuta con riferimento a ciascun ragazzo.

Pagamenti ef-fettuati ai Co-muni

Anche in presenza di pagamenti effettuati nei confronti dei comuni che abbiano stipulato apposite convenzioni con strutture sportive, al fine di beneficiare della detrazione, è necessario che la spesa sostenuta sia certificata nei modi indicati dal-la norma in commento. Pertanto, il bollettino bancario o postale intestato al comune, ovvero la ricevuta ri-lasciata dall’associazione sportiva, dovranno riportare l’indicazione: � della ditta, denominazione o ragione sociale e della sede legale ovvero, se

persona fisica, nome, cognome, residenza e codice fiscale delle associazioni sportive;

� della causale del pagamento; � dell’attività sportiva esercitata; � dell’importo corrisposto per la prestazione resa; � dei dati anagrafici del praticante l’attività sportiva e del codice fiscale del

soggetto che effettua il pagamento.

Riferimenti Circolare A.E. n. 20/E del 13.05.2011, punto 5.9

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Gli ALTRI ONERI DETRAIBILI

INDICAZIONI GENERALI

Altri oneri per i quali spetta la detrazione

La normativa stabilisce che nella dichiarazione dei redditi possano essere inserite le spese per oneri per i quali non è previsto uno specifico rigo del modello 730. Questi oneri, che sono chiamati “altri oneri per i quali spetta la detrazione”, sono indicati tramite un codice numerico che va da 17 a 34. Si tratta di una categoria residuale di oneri che raggruppa mol-ti casi. In particolare si tratta di :

Tipo spesa Codice Compensi Agenzie immobiliari 17 Canoni locazione. Studenti universitari 18 Erogazioni liberali Movimenti e partiti politici 19 Erogazioni liberali ONLUS 20 Erogazioni liberali Associazioni sportive dilettantistiche 21 Contributi associativi Società di Mutuo Soccorso 22 Erogazioni liberali Associazioni di promozione sociale 23 Erogazioni liberali Società di Cultura “La biennale di Venezia” 24 Manutenzione, prote-

zione e restauro Beni culturali vincolati 25

Erogazioni liberali Attività culturali ed artistiche 26 Erogazioni liberali Enti operanti nello spettacolo 27 Erogazioni liberali Fondazioni del settore musicale 28 Spese veterinarie Animali da compagnia e pratica sportiva 29 Spese interpretariato Soggetti sordomuti 30 Erogazioni liberali Istituti scolastici di ogni ordine e grado 31 Contributi per riscatto

anni di laurea Familiari a carico del contribuente 32

Spese per la frequen-za in asili nido

Contribuente per la frequenza dei figli in asili nido

33

Altri oneri 19% a favore del contribuente 34

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COMPENSI ad AGENZIE IMMOBILIARI.

Compensi a soggetti di in-termediazione immobiliare

La normativa prevede la detrazione del 19% degli oneri sostenuti per i compensi cor-risposti ai soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’unità immobi-liare da adibire ad abitazione principale. Riferimenti normativi: Art. 15 comma 1 lettera b-bis TUIR

Chi ha diritto alla detrazione

Usufruisce della detrazione il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa re-lativamente alla propria quota di possesso.

Le condizioni per la detraibi-lità

Per poter usufruire di questa detrazione è necessario: • acquistare quella che diventerà la propria abitazione principale; • servirsi per l’acquisto dell’ausilio di agenzia immobiliare o agente immobilia-

re; • fare un compromesso conforme al rogito; • farsi rilasciare le fatture; • dichiarare al momento del rogito i dati dell’agenzia o del l’agente, gli assegni

con i quali si è pagato e le fatture.

Spese corri-sposte sul pre-liminare di vendita.

A seguito di stipula di un preliminare di vendita di una casa in costruzione, da adibire ad abitazione principale, ma con rogito da contrarre nel periodo d’imposta successi-vo, per il compenso corrisposto all’agenzia immobiliare spetta la detrazione a condi-zione che: � il compromesso sia stato regolarmente registrato, � il rogito venga poi effettivamente stipulato, � l’immobile venga adibito ad abitazione principale. Pertanto, nel caso in cui non venga stipulato il contratto d’acquisto definitivo, la detrazione operata sulla dichiarazione dei redditi dovrà essere restituita.

La documen-tazione

La documentazione da sottoporre a controllo è data dalla fattura dell’agenzia o a-gente immobiliare e dal rogito notarile.

L’importo della detrazione

L’importo massimo sul quale calcolare la detrazione è pari a € 1000. Se l’acquisto è effettuato da più proprietari, la detrazione dovrà essere ripartita tra i comproprietari in base alla % di proprietà nel limite massimo di € 1000.

Limite di spe-sa detraibile

L’agenzia delle Entrate chiarisce che: 1) Nel caso di acquisto di immobile da parte di due soggetti e fattura per in-

termediazione immobiliare intestata ad uno solo di essi: Al fine di ammettere pro-quota al beneficio della detrazione anche il compro-prietario che non è indicato nella fattura, sarà necessario integrare il docu-mento annotandovi i dati di quest’ultimo

2) Nel caso di acquisto di immobile da parte di un solo proprietario e fattura per intermediazione cointestata all’acquirente e ad un altro soggetto: Al fine di consentire la detrazione dell’intero importo all’unico proprietario sarà necessario integrare la fattura, annotando che l’onere per l’intermediazione è stato sostenuto interamente da quest’ultimo.

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3) Nel caso di fattura per intermediazione intestata esclusivamente ad un

soggetto (ad esempio il coniuge) che non sia proprietario dell’immobile; Le spese per l’intermediazione non potranno essere detratte neanche dal pro-prietario dell’immobile..

Riferimenti Circolare A.E. n. 20/E del 13.05.2011 punto 5.8

La compila-zione del 730

Le spese per compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare vanno indicate nel quadro E del modello 730, sezione I, in uno dei tre righi denominati “al-tre spese”, con il codice 17.

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SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE A FAVORE DI STUDENTI

UNIVERSITARI. La detrazione per canoni di locazione di studenti uni-versitari

E’ prevista una detrazione per i canoni di locazione a favore di studenti universi-tari a condizione che il contratto di locazione sia:

• stipulato per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha se-de l’università o in comuni limitrofi;

• stipulato in base alla legge 431/98; • intestato allo studente.

Lo studente universitario deve essere iscritto a un corso di laurea in un ateneo privato o statale ubicato in un comune diverso da quello di residenza e distante dal comune di residenza almeno 100 Km e comunque in una provincia diversa.

I contratti di ospitalità.

A partire dall’anno d’imposta 2008 è possibile usufruire della detrazione anche per i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché gli atti di assegnazione in godi-mento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. Attenzione: non è richiesto che il contratto di ospitalità sia stato stipulato nell’anno 2008. Può essere infatti stato sottoscritto anche in anni precedenti.

Chi ha diritto alla detrazione

La detrazione spetta allo studente intestatario del contratto o al familiare di cui è fiscalmente a carico.

Contratto inte-stato al genito-re

Se il contratto di locazione è intestato al genitore, che effettivamente sostiene la spe-sa, e dal contratto stesso si evince che l’immobile è destinato al figlio studente, spetta la detrazione d’imposta al genitore stesso, purché il figlio rispetti tutte le condizioni ri-chieste dalla norma.

La documen-tazione

Il CAF, ai fini del riconoscimento della detrazione, deve esaminare il contratto di lo-cazione e l’autocertificazione nella quale il contribuente dichiari di essere studente universitario e di aver rispettato tutte le condizioni per beneficiare della detrazione.

L’importo della detrazione

La detrazione d’imposta per canoni derivanti da contratti di locazione per stu-denti universitari è pari al 19% del canone risultante dal contratto. La detrazione sarà calcolata su un importo massimo di euro 2.633.

Esempio Esempio n. 1. Due coniugi hanno sostenuto nel 2011 la spesa di € 3.600,00 relativa al pagamento dei canoni d’affitto per l’appartamento in cui vive il figlio studente universitario che risulta fiscalmente a carico (50%). Il limite massimo di spesa detraibile è di € 2.633,00; pertanto, entrambi i coniugi possono beneficiare della detrazione d’imposta (19%) sull’importo di € 2.633,00 x 50% = € 1.316,5. Ciascun genitore compila quindi il uno dei 3 righi “Altre spese” codice 18, della propria dichiarazione, indicando € 1.317,00, perché ricondotto al limite massimo di spesa ammesso in detrazione, pari a € 2.633,00.

Esempio n. 2. Un contribuente ha sostenuto nel 2011 la spesa di € 3.600,00 relativa al pagamento dei canoni d’affitto per l’appartamento in cui vive il figlio studente universitario che risulta fiscalmente a carico (100%). Inoltre, nel 2011 anche la moglie risultava fiscalmente a carico del marito. Poiché il coniuge è fiscalmente a suo carico, il contribuente può beneficiare della detrazione d’imposta sull’intero im-porto pagato € 3.600,00, nel rispetto del limite di € 2.633,00. Pertanto, compila uno dei tre righi “Altre spese” – codi-ce 18, indicando il limite massimo di spesa € 2.633,00. La differenza € 967,00, non risulta detraibile.

La compila-zione del 730

Le spese per canoni di locazione a favore di studenti universitari vanno indicate nel quadro E del modello 730, sezione I, in uno dei tre righi denominati “altre spe-se”, con il codice 18:

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Limite di spe-sa detraibile

Se i genitori hanno a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione (magari in due città diverse), la detrazione prevista per tali contratti può essere fruita per intero da ciascun genitore.

Riferimenti Circolare A.E. n. 20/E del 13.05.2011, punto 5.10

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EROGAZIONI a PARTITI e MOVIMENTI POLITICI

Le erogazioni liberali a mo-vimenti e parti-ti politici

Costituiscono onere detraibile le erogazioni liberali in denaro in favore di movi-menti e partiti politici effettuate tramite bonifico bancario o postale. I contributi per il tesseramento non possono essere considerati erogazioni libe-rali. Riferimenti legislativi:

- art. 15, comma 1bis, DPR 22.12.1986, n. 917, Tuir

- C.M. 10/6/2004 n. 24E

Tipologie di erogazioni ammissibili

Le erogazioni liberali, che consentono di usufruire della detrazione d’imposta, devo-no riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che nel periodo di impo-sta in cui è effettuata l’erogazione abbiano almeno un parlamentare eletto alla Ca-mera dei Deputati o al Senato della Repubblica. Le erogazioni possono essere raccolte dai movimenti e partiti politici sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che attraverso conti correnti diversi. Riferimenti normativi: - Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 15E del 15.2.2005

Chi ha diritto alla detrazione

Le erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici sono detraibili solamente dal soggetto che ha effettuato i versamenti e il cui nominativo compare sul docu-mento di versamento da effettuare tramite bonifico bancario o postale. Non può usufruire della detrazione il contribuente che nel modello Unico relativo ai redditi dell’anno precedente ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo.

Limite della detrazione.

Le erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici possono essere portate in detrazione per importi compresi tra un minimo di € 51,65 e un massimo di € 103.291,38.

Calcolo della detrazione

Ai fini del calcolo della detrazione il CAF effettua le seguenti operazioni: • se nel quadro E è indicato un importo inferiore a euro 51,65 tale importo sarà

azzerato; • se nel quadro E è indicato un importo superiore a euro 103.291,38, l’importo

sarà ricondotto al limite massimo previsto e su tale importo sarà calcolata la detrazione;

• se l’importo è compreso tra euro 51,65 e 103.291,98 sarà calcolata diretta-mente la quota di detrazione spettante.

La documen-tazione

La documentazione da esaminare e da sottoporre a controllo sono i versamenti postali o bancari effettuati a favore dei movimenti o dei partiti politici.

La compila-zione del 730

Le spese per erogazioni ai movimenti e partiti politici vanno indicate nella prima se-zione del quadro “E” in uno dei tre righi denominati “altre spese” e vanno contraddi-stinte dal codice 19. Nel rigo vanno comprese anche le spese indicate con il codice 19 nelle annotazioni del modello CUD.

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EROGAZIONI A ONLUS

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Le erogazioni liberali alle ONLUS

Costituiscono onere detraibile le erogazioni liberali, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che operano nei paesi non appartenenti alla Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Riferimenti normativi: art.15, comma 1bis DPR 22.12.1986 n. 917 Tuir.

Cosa sono le ONLUS

Le ONLUS, o organizzazioni non lucrative di utilità sociale, sono organizzazioni di natura privata ad esempio fondazioni, associazioni o enti, operanti nei campi del-l'assistenza sociale e socio – sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela artistica e dell'ambiente, promozione di cultura e arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica, con finalità solidaristica e con rigidissi-mi requisiti statutari.

Riferimenti Vedi anche l’approfondimento: ”ONLUS e associazioni di promozione sociale”

Le erogazioni per adozioni a distanza

Sono detraibili le somme erogate a favore delle ONLUS per adozioni a distanza se la stessa ONLUS che percepisce l’erogazione certifica la spettanza della detrazio-ne d’imposta. Riferimento normativo: Circolare Agenzia Entrate n. 55E del 14.6.2001

Le erogazioni liberali a favo-re delle popo-lazioni colpite da calamità

La detrazione compete anche per le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite: • ONLUS; • organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro; • fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia

redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che tra le pro-prie finalità prevedono interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità;

• amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti non economici; • associazioni sindacali di categoria.

L’importo della detrazione

Le erogazioni liberali alle ONLUS sono detraibili per un importo non superiore a 2.065,83 euro. Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l’importo è riportato al suddetto limite dal CAF.

Il libro elenco delle ONLUS

Un elenco completo delle ONLUS operanti sul territorio nazionale non è disponibi-le in quanto la relativa anagrafe, costituita presso il Ministero delle Finanze non è an-cora implementata dei dati relativi alle cosiddette ONLUS di diritto, cioè alle coopera-tive sociali iscritte nei registri prefettizi, alle associazioni di volontariato iscritte nei pubblici registri regionali e alle ONG riconosciute dal Ministero degli Esteri. Bisogna ricordare però che ai fini della detrazione è sufficiente che l'organismo destinatario della liberalità sia identificabile attraverso l'acronimo ONLUS.

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La compila-zione del 730

Le erogazioni liberali alle ONLUS vanno indicate nella prima sezione del quadro E, in uno dei tre righi denominati “altre spese”, contraddistinti dal codice 20. Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nelle annotazioni del modello CUD.

Erogazioni li-berali ad as-sociazioni sportive dilet-tantistiche e di promozione sociale

Costituiscono onere detraibile anche le erogazioni liberali in denaro effettuate da parte delle persone fisiche in favore delle

• società ed associazioni sportive dilettantistiche • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle vi-

genti disposizioni di legge Riferimenti legislativi e normativi: art. 15, comma 1, lettera i-ter, i-quater D.P.R. 22.12.1986, n.917 Tuir

Le società sportive dilet-tantistiche

Sono definite società o associazioni sportive dilettantistiche i soggetti ricono-sciuti ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che hanno per oggetto l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro, comprese le attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamen-to nelle attività sportive, e che non inquadrano atleti qualificati professionisti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Le associazio-ni di promo-zione sociale

Con associazioni di promozione sociale si intendono le associazioni riconosciu-te e non riconosciute, i movimenti, i gruppi ed i loro coordinamenti o federazio-ni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

L’importo della detrazione

Gli importi massimi sui quali calcolare le detrazioni sono: � 1.500,00 euro per le erogazioni liberali a società ed associazioni dilettanti-

stiche. � 2.065,83 euro per le erogazioni liberali ed associazioni di promozione socia-

le Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l’importo è riportato ai suddetti limiti dal CAF.

Dove indicare le erogazioni nel 730.

Queste erogazioni vanno indicate nella prima sezione del quadro E, in uno dei tre righi denominati “altre spese”, contraddistinti dal codice: � 21 se si tratta di erogazioni liberali a società ed associazioni dilettantistiche � 23 se si tratta erogazioni liberali ed associazioni di promozione sociale Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nelle annotazioni del modello CUD.

Chi ha diritto alla detrazio-ne.

La detrazione relativa alle erogazioni liberali spetta unicamente al soggetto che ha effettuato il versamento, non può essere quindi riconosciuta per conto dei familia-ri fiscalmente a carico.

Modalità di versamento delle eroga-zioni.

Per essere detraibili, queste erogazioni, devono essere effettuate mediante versa-mento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. Per le erogazioni effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta della amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

La documen-tazione

Il CAF, ai fini del riconoscimento della detrazione, deve esaminare le ricevute del versamento bancario o postale ovvero, se il versamento è stato effettuato tramite bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari, la rice-vuta del versamento rilasciata dall’Ente beneficiario nella quale risulti la modali-tà di versamento utilizzata.

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APPROFONDIMENTO

ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE.

Testo: in vigore dal 24/12/1998 - modificato da: DLG del 19/11/1998 n. 422 art. 5

1. Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura pri-vata autenticata o registrata, prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: 1) assistenza sociale e sociosanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili; 11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riser-ve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura; e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istitu-zionali e di quelle ad esse direttamente connesse; f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qua-lunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge; g) l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale; h) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della parteci-pazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il dirit-to di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; i) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ON-LUS". 2. Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le cessioni di beni e le presta-

zioni di servizi relative alle attività statutarie nei settori dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, del-la formazione, dello sport dilettantistico, della promozione della cultura e dell'arte e della tutela dei diritti civili non sono rese nei confronti di soci, associati o partecipanti, nonché degli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, ma dirette ad arrecare benefici a: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o fa-

miliari; b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.

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APPROFONDIMENTO

3. Le finalità di solidarietà sociale s'intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie dell'organizzazione vi siano i propri soci, associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla lettera a) del comma 6, se costoro si trovano nelle condizioni di svantag-gio di cui alla lettera a) del comma 2. 4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle co-se d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblio-teche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e rici-claggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 feb-braio 1997, n. 22, della ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidate ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento go-vernativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché le attivi-tà di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell'amministrazione centrale dello Stato. 5. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività statutarie di assistenza sanitaria, istruzione, formazione, sport dilettantistico, promozione della cultura e dell'arte e tu-tela dei diritti civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni previste ai commi 2 e 3, nonché le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L'esercizio delle attività connesse e' consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell'ambito di ciascuno dei settori elencati alla lettera a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi pro-venti non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione. 6. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore del-l'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità. Sono fatti salvi, nel caso delle attività svolte nei settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma 1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai loro familia-ri, aventi significato puramente onorifico e valore economico modico; b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano su-periori al loro valore normale; c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti indivi-duali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repub-blica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla leg-ge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del colle-gio sindacale delle società per azioni; d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento ri-spetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche. 7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1 non si applicano alle fondazioni, e quelle di cui alle lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli enti riconosciuti dalle con-fessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel rispetto della loro struttura e delle loro finalità, gli organismi di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dal-le regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 nonché i consorzi di cui all'articolo 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano la base sociale formata per il cento per cento da cooperative so-ciali.

Da 78

APPROFONDIMENTO

Sono fatte salve le previsioni di maggior favore relative agli organismi di volontariato, alle or-ganizzazioni non governative e alle cooperative sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi n. 266 del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. 9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accor-di o intese e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano rico-nosciute dal Ministero dell'interno, sono considerati ONLUS limitatamente all'esercizio delle at-tività elencate alla lettera a) del comma 1; fatta eccezione per la prescrizione di cui alla lettera c) del comma 1, agli stessi enti e associazioni si applicano le disposizioni anche agevolative del presente decreto, a condizione che per tali attività siano tenute separatamente le scritture contabili.

Da 79

APPROFONDIMENTO

EROGAZIONI a POPOLAZIONI COLPITE da CALAMITA’

D.P.C.M. 20 giugno 2000 (estratto) Art. 1 1. Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all'art.27, comma 3 della Legge 13 maggio 1999, n.133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari avvenuti in Stati diversi da quello italiano [...] sono così individuati: • organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 4 di-

cembre 1997, n, 460; • organizzazioni non lucrative di cui l'Italia è membro; • altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto

redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;

• amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

• associazioni sindacali e di categoria.1 …….omissis

1 Lettera aggiunta dall’art. 1, D.P.C.M. 10 novembre 2000

Da 80

APPROFONDIMENTO

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Art. 1. Finalità e oggetto della legge 1. La Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua au-tonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere socia-le, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale. 2. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione, detta princìpi fondamentali e norme per la valorizzazione dell'asso-ciazionismo di promozione sociale e stabilisce i princìpi cui le regioni e le province au-tonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associa-zioni di promozione sociale nonché i criteri cui debbono uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti. 3. La presente legge ha, altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti che rispondono agli obiettivi di cui al presente articolo.

Art. 2. Associazioni di promozione sociale 1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. 2. Non sono considerate associazioni di promozione sociale, ai fini e per gli effetti della presente legge, i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di la-voro, le associazioni professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno co-me finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati. 3. Non costituiscono altresì associazioni di promozione sociale i circoli privati e le as-sociazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che, infine, collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Capo II - Registri e osservatori dell'associazionismo. Sezione I - Registri nazionale, regionali e provinciali

Art. 7 .(Registri) 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali e' istitui-

to un registro nazionale al quale possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente legge, le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, costituite ed operanti da almeno un anno. Alla tenuta del registro si provvede con le ordinarie risorse finanziarie, umane e strumentali del Dipartimento per gli affari sociali.

2. Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle che svol-gono attività' in almeno cinque regioni ed in almeno venti province del territorio nazionale.

3. L'iscrizione nel registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta il dirit-to di automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi livelli di organizzazione terri-toriale e dei circoli affiliati, mantenendo a tali soggetti i benefici connessi alla iscrizione nei registri di cui al comma 4.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, re-gistri su scala regionale e provinciale, cui possono iscriversi tutte le associazioni in pos-sesso dei requisiti di cui all'articolo 2, che svolgono attività, rispettivamente, in ambito re-gionale o provinciale.

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CONTRIBUTI alle SOCIETÀ di MUTUO SOCCORSO

Cosa sono le Società di mu-tuo soccorso

Le società di mutuo soccorso sono delle associazioni che si occupano di vari ambiti, tra cui quello della assistenza, della disoccupazione, della invalidità, con-cedendo sussidi ai loro soci che si trovano in situazione di necessità.

Le quote as-sociative

Il finanziamento delle società di mutuo soccorso avviene tramite versamento di quote annuali che hanno la valenza di contributi associativi. La normativa ha previsto la possibilità di detrarre gli importi versati dai soci delle società di mutuo soccorso operanti in particolari settori, indicati dalla legge, ai fi-ni di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, impotenza al lavoro, vecchiaia, ovvero in caso di decesso, in aiuto alle loro famiglie. Riferimenti legislativi: Art. 15, comma 1, lettera ibis, DPR 22.12.1986 n.917, Tuir

Chi ha diritto alle detrazioni.

I contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso sono detraibili sola-mente dal socio e con riferimento esclusivamente alla propria posizione.

Le modalità di versamento

Le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni ban-cari e circolari. Per le erogazioni effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta della amministrazione finanziaria, dell’estratto conto della società che gestisce la carta di credito.

L’importo della detrazione

I contributi associativi alle società di mutuo soccorso sono detraibili per un importo non superiore a € 1.291,14. Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l’importo viene riportato al sud-detto limite. Il calcolo è effettuato dal CAF.

La documen-tazione

Il CAF, ai fini del riconoscimento della detrazione, deve esaminare • le ricevute del versamento bancario o postale ovvero, se il versamento è stato

effettuato tramite bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari,

• la ricevuta del versamento rilasciata dall’Ente beneficiario nella quale risulti la modalità di versamento utilizzata.

La compila-zione del 730

I contributi associativi alle società di mutuo soccorso vanno indicate nella prima sezione del quadro E, in uno dei tre righi denominati “altre spese”, contraddi-stinte dal codice 22 Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nella annotazioni del modello CUD .

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EROGAZIONI :

* a “La BIENNALE di VENEZIA” * per ATTIVITÀ CULTURALI e ARTISTICHE * per ENTI OPERANTI nel SETTORE dello SPETTACOLO * per FONDAZIONI del SETTORE MUSICALE

Le erogazioni alla Biennale di Venezia.

Costituiscono onere detraibile le erogazioni in denaro, a favore della Società di cultura ”La Biennale di Venezia”. Riferimento legislativo: art. 1, comma 1 legge 18.2.1999 n. 28

La Biennale organismo no profit.

La Biennale di Venezia è un organismo no profit, sostenuto dallo Stato italiano, nato come società di cultura nel 1985 con l’idea di stimolare, nella città di Venezia, l'attività artistica e il mercato dell'arte. La Biennale organizza esposizioni d'arte varia, musica, cinema, teatro, danza e architettura.

L’importo del-la detrazione.

La detrazione spetta su un importo non superiore al 30 per cento del reddito complessivo. Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l’importo è riportato al suddetto limite dal CAF

La compila-zione del 730.

Le erogazioni a favore della Società di cultura ”La Biennale di Venezia” vanno nella prima sezione del quadro E, in uno dei tre righi denominati “altre spese”, contraddistinti dal codice 24. Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nella annotazioni del modello CUD.

Le erogazioni per Attività culturali ed artistiche.

Costituiscono onere detraibile le erogazioni liberali per attività culturali ed artisti-che. Si tratta del costo specifico o, in mancanza, del valore normale dei beni ceduti gratuitamente, o delle somme in denaro devolute a favore di soggetti che svolgo-no o promuovono attività di studio, ricerca, restauro e documentazione di rile-vante valore culturale e artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, ef-fettuate in base ad apposita convenzione, per l’acquisto, la manutenzione, la prote-zione o il restauro di alcuni beni individuati dalla legge. Tali soggetti sono:

� Stato, Regioni, Enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche; � Comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto ministeria-

le, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro.

Sono comprese anche le erogazioni effettuate per la organizzazione in Italia e all’estero di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari, nonché per ogni altra mani-festazione di rilevante interesse scientifico-culturale. Le iniziative culturali devono essere autorizzate. Riferimento legislativo: art. 15, comma 1, lettera h) DPR 22.12.1986, n.917, Tuir.

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L’importo della detrazione

La detrazione spetta sull’intero importo.

La compila-zione del 730

Le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche vanno nella prima sezio-ne del quadro E, in uno dei tre righi denominati “altre spese”, contraddistinti dal codice 26 Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nella annotazioni del modello CUD .

Enti che svol-gono attività nello spetta-colo e nel settore musi-cale

Costituiscono onere detraibile le erogazioni liberali: • a favore di Enti, fondazioni, associazioni legalmente riconosciute e non

lucrative che svolgono solo attività nello spettacolo effettuate per la realiz-zazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento delle strutture esistenti nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo;

• a favore di Enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale, per i quali è prevista la trasformazione in fondazioni di diritto privato ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. n. 367/1996.

Riferimenti normativi: art. 15, comma 1,lettera i) del Tuir

L’importo della detrazione

Le erogazioni liberali • a favore di Enti, fondazioni, associazioni che svolgono attività nello spet-

tacolo • a favore di Enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore

musicale spettano su un importo non superiore al 2 % del reddito complessivo. Nel caso di enti operanti nel settore musicale, tali importo è elevabile al 30% per particolari erogazioni effettuate al patrimonio della fondazione o come contribu-to alla gestione. Se il contribuente ha indicato una somma superiore, l’importo è riportato al suddet-to limite dal CAF.

La compila-zione del 730

Le erogazioni liberali vanno indicate nella prima sezione del quadro E, in uno dei tre righi denominati “altre spese”, contraddistinte dal codice:

• 27 per enti che operano nello spettacolo • 28 per fondazioni del settore musicale

Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nella annotazioni del modello CUD.

Chi ha diritto alla detrazione

Tutte le erogazioni liberali presentate in questo capitolo sono detraibili solamente dal soggetto al quale sono intestati i versamenti.

La documen-tazione

Il CAF, ai fini del riconoscimento della detrazione, deve esaminare le ricevute dei pagamenti effettuati. Si ricorda che per queste tipologie di erogazioni il versamento può avvenire con qualunque mezzo.

Da 84

MANUTENZIONE, PROTEZIONE E RESTAURO DI BENI

CULTURALI VINCOLATI

I beni culturali soggetti a vin-colo dello Sta-to.

Sono definiti beni culturali le parti mobili e immobili del territorio oggetto di specia-le regime conservativo e che per caratteristiche intrinseche e irripetibili vengono di-chiarate inalienabili al pubblico godimento. Si dice che questi beni sono soggetti a vincolo dello Stato perché, per eseguire particolari operazioni su di essi quali vendita, affitto o esportazione, c’è necessità di una autorizzazione statale. I proprietari di tali beni inoltre sono soggetti ad obblighi di manutenzione e con-servazione, nonché all’obbligo di protezione.

La disciplina dei beni cultu-rali e ambien-tali.

La disciplina dei beni culturali ed ambientali è contenuta nelle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e del DPR 30 settembre 1963, n. 1409 e successive modificazioni). La legge 1089, stabilisce, tra l’altro, che “Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o et-nografico compresi:

• le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

• le cose di interesse numismatico;

• i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, incunaboli, non-ché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio”.

“Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre 50 anni”.

Tipologie di spese detraibi-li.

Sono detraibili le spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate. La necessità di effettuare la spesa, quando non è obbligatoria per legge, deve es-sere certificata dalla competente sovrintendenza, mentre il controllo di congruità è affidato all’ufficio dell’Agenzia del territorio competente. Riferimenti legislativi e normativi: • Art. 15, comma 1, lettera g, D.P.R. 22.12.1986 n.917, Tuir • Legge 1° giugno 1939, n. 1089 • D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409

• Circolare ministeriale 15/05/1997, n. 137

Chi ha diritto alla detrazio-ne.

Le spese relative alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate sono detraibili solamente dal soggetto che ha sostenuto la spesa, non posso-no pertanto essere detratte per conto dei familiari fiscalmente a carico.

Calcolo della detrazione.

La detrazione è calcolata sulla somma effettivamente rimasta a carico. Questa detrazione è cumulabile con quella del 36% per le spese di ristruttura-zione, ma in tal caso è ridotta del 50%. Pertanto, fino ad un importo di 48.000,00 le spese sostenute nello anno d’imposta considerato, per le quali si è chiesto di fruire della detrazione del 36%, possono es-sere indicate anche in questo rigo nella misura del 50 per cento.

Da 85

Per i contribuenti che hanno iniziato i lavori negli anni precedenti il limite di euro 48.000,00 deve tenere conto anche di quanto speso nelle annualità precedenti. Le spese che eccedono euro 48.000,00 per le quali non spetta più la detrazione del 36%, potranno essere riportate in uno dei righi denominati “altre spese”, con il codi-ce “25”, per il loro intero ammontare.

Esempio Il contribuente ha sostenuto spese per ristrutturazione edilizia per un ammontare complessivo di 52.000,00 euro. Le spese, per le quali si è chiesto di fruire della detrazione del 36 per cento, fino ad un importo di euro 48.000,00, possono essere indicate anche in questo rigo nella misura del 50 per cento.

48.000 x 50% = 24.000 Le spese che eccedono euro 48.000,00 per le quali non spetta più la detrazione del 36 per cento, potranno essere riportate per il loro intero ammontare

52.000 - 48.000 = 4.000 In questo caso sarà possibile portare in detrazione la somma di 28.000 euro.

La documen-tazione

Il CAF, ai fini del riconoscimento della detrazione, deve esaminare le fatture rela-tive alle spese sostenute. Quando le spese non sono obbligatorie per legge deve verificare anche la certi-ficazione rilasciata dalla competente sovrintendenza.

La compila-zione del 730

Le spese relative alla manutenzione, protezione e restauro vanno indicate nella prima sezione del quadro E, in uno dei tre righi denominati “altre spese”, con-traddistinti dal codice 25 Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nelle annotazioni del modello CUD. Le spese devono essere indicate nella dichiarazione relativa all’anno in cui è sta-ta sostenuta la spesa purché si sia in possesso delle certificazioni necessarie, altrimenti saranno indicate nel l’anno d’imposta in cui è stato completato il rila-scio della documentazione.

Da 86

SPESE VETERINARIE

Le spese vete-rinarie per la cura di animali

Rientrano tra gli oneri detraibili le spese sostenute per la cura di animali legalmen-te detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. Riferimenti legislativi e normativi: • art. 15, comma 1, lettera c-bis, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, Tuir

• circolare Agenzia delle Entrate del 14.06.2001, n. 55E

Le eccezioni La detrazione non spetta per gli animali allevati o detenuti nell'esercizio di attivi-tà commerciali o agricole né in ogni caso per quelli destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare.

Tipologie di spese detraibi-li

Le spese ammesse alla detrazione sono quelle relative a: • prestazioni professionali del medico veterinario; • acquisto di medicinali prescritti.

L’importo della detrazione

Le spese veterinarie sono detraibili fino all’importo massimo di euro 387,34, con un abbattimento di Euro 129,11. Il calcolo viene effettuato dal CAF.

Il calcolo della detrazione

Ai fini del calcolo l’importo dichiarato dal contribuente, se superiore al limite pre-visto di 387,34 euro, deve essere ricondotto entro tale limite e quindi ridotto del-la franchigia di 129,11 euro. Il calcolo viene effettuato dal CAF.

Chi ha diritto alla detrazione

La detrazione spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa anche se non è il proprietario dell’animale.

La documen-tazione

La documentazione da esaminare e da sottoporre a controllo del CAF è la seguente: • fatture rilasciate dal professionista relative a visite veterinarie e/o interventi

chirurgici; • scontrini fiscali relativi ai farmaci acquistati, allegati alla relativa prescrizio-

ne del medico veterinario.

La compila-zione del 730

Le spese veterinarie vanno indicate nella prima sezione del quadro E, in uno dei tre righi denominati “altre spese”, contraddistinti dal codice 29. Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nelle annotazioni del modello CUD.

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EROGAZIONI LIBERALI AGLI ISTITUTI SCOLASTICI.

Erogazioni a favore degli i-stituti scolasti-ci.

L’art.13 della legge 02 aprile 2007, n.40 ha introdotto la detrazione d’imposta per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici.

Riferimenti Riferimento normativo: art. 13 legge 2.4.2007, n. 40

Cosa si inten-de per Istituti Scolastici

Con “istituti scolastici” si intendono quelli di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro, appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62 e successive modificazioni.

Riferimenti Riferimento normativo: collegamento alla legge 10.3.2000 n. 62.

Chi ha diritto alla detrazio-ne.

La detrazione spetta esclusivamente all’intestatario della spesa.

Le condizioni per la detraibi-lità

Ai fini della detrazione, è necessario che le erogazioni liberali alle scuole siano finalizzate

- all’innovazione tecnologica - all’edilizia scolastica - all’ampliamento dell’offerta formativa.

La documen-tazione

Le erogazioni devono essere effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni ban-cari e circolari. Per le erogazioni effettuate tramite carta di credito è sufficiente la tenuta e l’esibizione, in caso di eventuale richiesta della amministrazione finanziaria, dello e-stratto conto della società che gestisce la carta di credito.

L’importo della detrazione

La detrazione è pari al 19% delle spese documentate e spetta sull’intero impor-to.

La compila-zione del 730

Le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici vanno indicate nella prima sezione del quadro E, in uno dei tre righi denominati “altre spese”, contraddi-stinti dal codice 31. Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nella annotazioni del modello CUD .

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SPESE PER SERVIZI DI INTERPRETARIATO AI SORDI,

FREQUENZA ASILI NIDO, ALTRI ONERI DETRAIBILI

Spese per servizi di in-terpretariato

Spetta la detrazione d’imposta per le spese sostenute per i servizi di interpreta-riato dei soggetti riconosciuti sordi ai sensi della L. 26 maggio 1970 n. 381, cioè i minorati sensoriali dell’udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del lin-guaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o di-pendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio (legge n. 95 del 20 febbraio 2006).

Riferimenti Riferimenti legislativi e normativi: • legge 26.05.1970, n.381 • art. 15, comma 1, lettera c-ter, D.P.R. 22.12.1986 n. 917, Tuir • circolare Agenzia delle Entrate del 01.02.2002, n. 15E

Cosa s’intende interpreti per sordi.

Sono definiti interpreti per sordi i soggetti che utilizzando il linguaggio dei segni operano traduzioni per le persone con problemi di udito.

Chi ha diritto alla detrazione

La spesa è detraibile solo se sostenuta dal contribuente per sé stesso.

Il calcolo della detrazione

Ai fini del calcolo, l’importo indicato nel modello 730 concorre interamente a for-mare la base sulla quale calcolare la detrazione per oneri.

La documen-tazione

La documentazione da esaminare e da sottoporre a controllo del CAF è la se-guente: • fattura relativa alla spesa rilasciata dal fornitore del servizio di interpretaria-

to; • certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap ovvero autocertifica-

zione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge.

La compila-zione del 730

Le spese per servizi di interpretariato per soggetti riconosciuti sordi vanno indi-cate nella prima sezione del quadro E, in uno dei tre righi denominati “altre spese”, contraddistinti dal codice 30. Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nelle annotazioni del modello CUD.

Riscatto di laurea per familiari a ca-rico

A partire dall’anno 2008 è possibile, per i soggetti che non hanno iniziato una at-tività lavorativa e non sono iscritti ad alcune forma di previdenza complementa-re, esercitare il riscatto del corso di laurea. Costituiscono onere detraibile le spese relative ai contributi versati per il riscatto di laurea dei familiari a carico.

Riferimenti Riferimento normativo: legge 24.12.2007, n. 247

Chi ha diritto alla detrazione

I contributi versati dall’interessato per il riscatto possono essere portati in detrazio-ne dai familiari ai quali il soggetto risulta fiscalmente a carico.

L’importo della detrazione

La detrazione spetta per un l’intero importo versato. ATTENZIONE: quando il soggetto effettua questi versamenti per riscattare i propri anni di laurea, tali versamenti sono considerati oneri deducibili.

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La documen-tazione

Il CAF, ai fini del riconoscimento della detrazione, deve esaminare i bollettini di versamento, intestati al familiare a carico, che attestino il riscatto degli anni di laurea.

La compila-zione del 730

Tali spese vanno indicate nella prima sezione del quadro E, in uno dei tre righi denominati “altre spese”, contraddistinti dal codice 32.

Spese per frequenza a-sili nido

Costituiscono oneri detraibili le spese sostenute nell’anno d’imposta, dai genitori per la frequenza di asili nido, sia pubblici che privati.

Chi ha diritto alla detrazione

La detrazione va divisa tra i genitori sulla base dell’onere sostenuto. Qualora il documento di spesa sia intestato al bimbo, o ad uno solo dei coniugi, è comunque possibile specificare, tramite annotazione sullo stesso, le percentuali di spesa imputabili a ciascuno degli aventi diritto.

L’importo della detrazione

Il limite di spesa che può essere indicato nel modello 730 è di euro 632,00 annui per ogni figlio. E’ necessario quindi esaminare prima di tutto la documentazione per verificare se le spese sono inerenti ad uno o più figli e, nel caso siano relative ad un solo figlio, ri-condurle al limite fissato dalla normativa.

La documen-tazione

La documentazione da esaminare e da sottoporre a controllo del CAF è costitui-ta da fatture, bollettini postali, bonifici bancari, ricevute o quietanze di paga-mento che attestino il pagamento delle rette all’asilo nido.

La compila-zione del 730

Le spese per la frequenza di asili nido vanno indicate nella prima sezione del quadro E, in uno dei tre righi denominati “altre spese”, contraddistinti dal co-dice 33.

Altri oneri de-traibili

Sono detraibili, contraddistinti dal codice 34, gli altri oneri diversi da quelli prece-dentemente individuati, da indicare nella prima sezione del quadro E, in uno dei tre righi denominati “altre spese”. Nel rigo vanno comprese anche le spese riportate nelle annotazioni del modello CUD. La documentazione relativa a tale onere è costituita dalle ricevute dei versa-menti effettuati nell’anno di imposta considerato.