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Ba 1 IL MODELLO 730 I QUADRI DEL MODELLO 730 Il modello 730 Il modello 730 si compone di diversi quadri, ognuno dei quali assolve, nell’ambito della compilazione della dichiarazione dei redditi, ad uno specifico ruolo. La parte in- formativa del modello 730 La prima sezione che incontriamo nel modello 730 è il cosiddetto frontespizio e rap- presenta la parte informativa della dichiarazione cioè quella destinata ad ospitare informazioni sul contribuente, utili per il calcolo, il conguaglio e la liquidazione d’imposta. Composizione del frontespi- zio Nella prima parte del frontespizio abbiamo le informazioni relative a: tipologia di dichiarazione codice fiscale, dati del contribuente, stato civile, residenza anagrafica, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica, domicilio fiscale. Nella seconda parte del frontespizio debbono essere riportati i dati relativi al coniuge, ai figli e/o agli altri familiari fiscalmente a carico. La terza parte ospita i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio sulla busta paga o pensione. La parte espo- sitiva Dopo il frontespizio abbiamo la cosiddetta parte espositiva del modello cioè i quadri destinati ad ospitare in modo analitico le varie tipologie di redditi: il QUADRO A il QUADRO B il QUADRO C il QUADRO D Il contenuto dei quadri Nel QUADRO A dovranno essere indicati i redditi derivanti dal possesso di terre- ni. Nel QUADRO B dovranno essere indicati i redditi derivanti dal possesso di fabbri- cati . Nel QUADRO C dovranno essere indicati i redditi da lavoro dipendente, e quelli ad essi assimilati Nel QUADRO D dovranno essere indicate alcune tipologie di redditi di diversa natu- ra e cioè Redditi di capitale Redditi di lavoro autonomo Redditi diversi Redditi a tassazione separata Sempre nella parte espositiva del modello abbiamo il QUADRO E, nel quale in modo analitico, dovranno essere indicati oneri, spese o speciali detrazioni che determinano una riduzione dell’imposta.

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IL MODELLO 730

I QUADRI DEL MODELLO 730

Il modello 730 Il modello 730 si compone di diversi quadri , ognuno dei quali assolve, nell’ambito

della compilazione della dichiarazione dei redditi, ad uno specifico ruolo.

La parte in-formativa del modello 730

La prima sezione che incontriamo nel modello 730 è il cosiddetto frontespizio e rap-presenta la parte informativa della dichiarazione cioè quella destinata ad ospitare informazioni sul contribuente, utili per il calcolo, il conguaglio e la liquidazione d’imposta.

Composizione del frontespi-zio

Nella prima parte del frontespizio abbiamo le informazioni relative a: • tipologia di dichiarazione • codice fiscale, • dati del contribuente, • stato civile, • residenza anagrafica, • numero di telefono e indirizzo di posta elettronica, • domicilio fiscale. Nella seconda parte del frontespizio debbono essere riportati i dati relativi al coniuge, ai figli e/o agli altri familiari fiscalmente a car ico. La terza parte ospita i dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio sulla busta paga o pensione.

La parte espo-sitiva

Dopo il frontespizio abbiamo la cosiddetta parte espositiva del modello cioè i quadri destinati ad ospitare in modo analitico le varie tipologie di redditi:

•••• il QUADRO A • il QUADRO B •••• il QUADRO C •••• il QUADRO D

Il contenuto dei quadri

Nel QUADRO A dovranno essere indicati i redditi derivanti dal possesso di terre-ni. Nel QUADRO B dovranno essere indicati i redditi derivanti dal possesso di fabbri-cati . Nel QUADRO C dovranno essere indicati i redditi da lavoro dipendente, e quelli ad essi assimilati Nel QUADRO D dovranno essere indicate alcune tipologie di redditi di diversa natu-ra e cioè

•••• Redditi di capitale •••• Redditi di lavoro autonomo • Redditi diversi • Redditi a tassazione separata

Sempre nella parte espositiva del modello abbiamo il QUADRO E, nel quale in modo analitico, dovranno essere indicati oneri, spese o speciali detrazioni che determinano una riduzione dell’imposta.

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Gli oneri de-traibili e dedu-cibili

Il QUADRO E è composto di sei sezioni ognuna con una specifica funzione: • sezione I , relativa agli “oneri per i quali e riconosciuta la detrazione d’imposta

del 19% o del 24%; • sezione II , relativa agli “oneri deducibili dal reddito complessivo”; • sezione IIIA , relativa a “spese per le quali è riconosciuta una detrazione del

36% o del 41% o 50% o 65%”; • sezione IIIB, relativa a “dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per

fruire della detrazione del 36% o 41% o 50%; • sezione IIIC, relativa a spese per l’arredo degli immobili ristrutturati, per i quali

spetta la detrazione del 50%; • sezione IV , relativa a “spese per interventi di risparmio energetico, per le quali

spetta la detrazione d’imposta del 55%” o 65%; • sezione V , relativa a “dati per fruire della detrazione d’imposta per canoni di

locazione”; • sezione VI , relativa a “dati per fruire di altre detrazioni d’imposta”

Il quadro “F” Dopo il quadro E, abbiamo il quadro F, nel quale vengono esposti dati che con mo-

dalità diverse influiscono sulla determinazione dell’imposta da co nguagliare .

Il quadro “G” Dopo il quadro F abbiamo il quadro G relativo ai crediti d’imposta. Il quadro G è composto di 6 sezioni e in particolare:

• nella sezione I sono indicati i crediti d’imposta relativi ai fabbricati, • nella sezione II il credito d’imposta reintegro anticipazioni fondi pensione, • nella sezione III il credito d’imposta per redditi prodotti all’estero • nella sezione IV il credito d’imposta per gli immobili colpiti dal sisma in Abruz-

zo • nella sezione V il credito d’imposta per l’incremento dell’occupazione • nella sezione VI il credito d’imposta per mediazioni

Il quadro “I” Abbiamo, poi, il quadro “I”, relativo alle imposte da compensare. Tale quadro può es-

sere utilizzato da coloro che intendono usare il credito risultante dalla dichiarazio-ne dei redditi per il pagamento di imposte dovute n el 2014.

Il prospetto di liquidazione

Il prospetto di liquidazione 730/3 costituisce la parte impositiva del modello 730 ed è il quadro nel quale si evidenzia il calcolo che porta alla indicazione delle imposte dovute dal contribuente. Il calcolo dell’imposta si sviluppa attraverso una sequenza di operazioni aritmetiche costituita dalla somma dei singoli redditi indicati nei quadri precedenti e dalla sottra-zione delle cosiddette “deduzioni” e “detrazioni” d’imposta.

Detrazioni e deduzioni.

Prima di analizzare la sequenza del calcolo dell’imposta è opportuno chiarire due concetti chiave: deduzione e detrazione . La normativa prevede che per possessori di alcune tipologie di reddito o per coloro che hanno sostenuto particolari tipologie di spese, di interesse pubblico o sociale, siano applicabili dei benefici fiscale che si concretizzano in

• una diminuzione del reddito imponibile chiamata deduzione • una diminuzione dell’imposta dovuta chiamata detrazione

La norma stabilisce tassativamente le casistiche pe r le quali è possibile usu-fruire di deduzioni o detrazioni. Si tratta in part icolare:

• per le deduzioni: del possesso dell’abitazione principale e del sostenimento di una serie di spese elencate nell’art. 10 del Tuir,

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• per le detrazioni:

o del possesso di redditi di lavoro dipendente, di pensione, di altri redditi, o dell’esistenza di familiari a carico del contribuente, o del sostenimento di particolari spese elencate dall’art. 15 del Tuir, o del verificarsi di particolari situazioni quali ad esempio la stipula

di un contratto di locazione per abitazione principale.

La composi-zione del pro-spetto di liqui-dazione.

Il prospetto di liquidazione è composto da varie parti, in particolare: • la prima parte che riporta i seguenti dati

- codice fiscale e denominazione dell'intermediario che ha elaborato il mo-dello,

- dati anagrafici del responsabile dell'assistenza fi scale, - dati anagrafici del dichiarante e del coniuge dichi arante in caso di model-

lo 730 congiunto, • la seconda parte che riporta il riepilogo dei redditi dichiarati • la terza parte , il “calcolo del reddito imponibile e dell’imposta lorda”, • la quarta parte, il “calcolo delle detrazione e dei crediti d’imposta” • la quinta parte, il “calcolo dell’imposta netta e del rigo differenza” • la sesta parte, il “calcolo delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF” • la settima e ottava parte, la “cedolare secca sulle locazioni” ed il “contributo di

solidarietà” • la nona e decima parte , riportano la liquidazione delle imposte del dichiarante e

del coniuge, • la undicesima parte, altri dati da riportare nella successiva dichiarazione dei red-

diti, • la dodicesima parte, riporta il “risultato della liquidazione” • la tredicesima parte, riporta i “dati di compilazione del modello F24 con crediti da

utilizzare in compensazione e importi da versare di 730 dipendenti senza sostituto

La sequenza del calcolo d’imposta.

Questa in sintesi la sequenza del calcolo d’imposta. La somma dei vari redditi che sono stati indicati nei quadri del modello 730 danno come risultato il “reddito complessivo”. Dal reddito complessivo, si sottraggono, se presenti, la deduzione per abitazione principale e la deduzione per oneri deducibili, e si ottiene il reddito imponibile

Reddito imponibile = reddito complessivo – deduzione d’imposta Il reddito imponibile moltiplicato per le aliquote di imposta di riferimento produce l’imposta lorda.

Imposta lorda = reddito imponibile X aliquote di riferimento Dall’imposta lorda si sottraggono le detrazioni d’imposta (indicate distintamente per tipologia) e alcuni crediti di imposta, e si ottiene l’imposta netta.

Imposta netta = imposta lorda – detrazioni d’imposta Dall’imposta netta si sottraggono le eventuali ritenute e gli altri crediti d’imposta e si ottiene la differenza cioè l’imposta a debito o a credito del contribuente. Questo dato può assumere valori positivi o, se negativo, deve essere indicato pari a zero

Imposta a debito o credito = imposta netta – ritenute - crediti d’imposta

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Dal rigo “differenza” dovranno essere dedotti gli eventuali acconti d’imposta versati o

eccedenze d’imposta spettanti per aver l’importo finale che dovrà essere conguaglia-to in busta paga o pensione dal sostituto d’imposta.

Il modello 730/1.

Il modello 730-1 è il modello in cui il contribuente può scegliere, tramite l’apposizione della propria firma , di destinare: • l’otto per mille del gettito IRPEF per finalità di carattere umanitario o religioso , • il cinque per mille della propria imposta IRPEF, a sostegno di:

� organizzazioni ONLUS , associazioni di promozione sociale e altre as-sociazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori previsti dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 art.10 c.1 lett.a);

� ricerca scientifica e Università; � ricerca sanitaria; � attività di tutela, promozione e valorizzazione di beni culturali e pae-

saggistici; � attività sociali svolte dal Comune di residenza ; � associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal

CONI a norma di legge; La scelta di destinare il 5 per mille può essere espressa genericamente a favore di una delle aree, oppure al singolo ente, ad esempio l’ISCOS CISL, specificandone il codice fiscale.

Riferimenti Decreto legislativo 4.12.1997, n. 460, art. 10 co. 1 lettera a).

Quando non viene fatta al-cuna scelta.

La quota pari all’otto per mille del gettito IRPEF è calcolata in base alle scelte effet-tuate dai contribuenti nella dichiarazione dei redditi e la ripartizione tra le Istitu-zioni beneficiarie avviene in proporzione alle scelte espresse. La quota d’imposta non attribuita , perché i contribuenti in questo caso non hanno espresso alcuna op-zione, viene ripartita secondo la proporzione risultante d alle scelte espresse ; le quote non attribuite spettanti alle Assemblee di Dio in Italia sono, per espressa rinun-cia di tale Ente, devolute alla gestione statale.

Il modello 730/2.

Il modello 730-2 è la ricevuta , che attesta la presa in carico dei documenti del con-tribuente necessari per la compilazione del modello 730, del modello 730-1. Questi dovranno essere elencati , nel caso in cui il CAF, abbia scelto di non archiviarli presso di sé, in modo analitico riportandone la tipologia e l’importo . Il modello 730-2 contiene inoltre l’impegno alla corretta elaborazione della dichia-razione ed alla sua trasmissione per via telematica all’Agenzia delle Entrate . Il modello 730-2 è firmato dal responsabile della sede periferica de l CAF .

Il modello 730/4

Il modello 730- 4 è il modello in cui viene riportato il risultato contabile della di-chiarazione cioè l’imposta a debito o a credito che il sostituto d’i mposta dovrà conguagliare sulla busta paga o pensione . Tale modello, sottoscritto dal responsabile dell’assistenza fiscale, dovrà essere invia-to o per il tramite dell’Agenzia delle Entrate o direttamente a tutti i sostituti interessati, a cura del CAF.

La dichiara-zione 730 pre-compilata.

Il contribuente può anche autocompilarsi il modello 730 e poi rivolgersi per la sua ela-borazione al CAF. In questo caso, il contribuente dovrà compilare correttamente la cosiddetta parte in-formativa ed espositiva cioè il modello base e dovrà consegnare al CAF il mod. 730-1 e tutti i documenti relativi ai dati esposti in dichiarazione al fine di poter effettuare la corretta apposizione del visto di conformità.

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Il modulo di consenso al trattamento dei dati.

Il modulo di consenso al trattamento dei dati viene stampato insieme al modello 730 ed è necessario far sì che il contribuente autorizzi a l trattamento dei dati sensibili necessari all’espletamento dell’incarico conferito al CAF e a tutti gli enti previsti da norme e regolamenti. Inoltre il modulo comprende l’eventuale autorizzazione da parte dell’utente per la richiesta di suoi documenti da parte del CAF (punto 2) e per iniziative promozio-nali (punto 3). La mancata sottoscrizione del consenso di cui al punto 1 non rende possibile la esecuzione dell’incarico conferito , mentre la mancata sottoscrizione del consen-so di cui ai punti 2 e 3 non produce alcuna influenza sulla possibilità di dare corso all’incarico e, quindi, risulta essere assolutamente facoltativa . La procedura fiscale è predisposta in default con la spunta su tutti tre i consensi , ma qualora il contribuente decidesse di non acconsenti re alle diverse attività di cui ai punti 2 e 3 è necessario correggere puntualmente la procedura stessa, on-de evitare eventuali futuri problemi con il garante della privacy.

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IL MODELLO 730 : I DATI DEL CONTRIBUENTE INTRODUZIONE ALLA COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

Indicazione dati del contri-buente.

Nel frontespizio del modello 730 vanno indicati: � la tipologia di dichiarazione (dichiarante; coniuge dichiarante; dichiarazione

congiunta; rappresentante legale o tutore) � dati anagrafici del contribuente e suo codice fisca le � stato civile � residenza anagrafica � numero di telefono e indirizzo di posta elettronica � dati relativi al domicilio fiscali. Se il soggetto che presenta la dichiarazione è fiscalmente a carico di un altro sogget-to, deve barrare la casella “soggetto fiscalmente a carico di altri” pr esente nel frontespizio ”. E’ prevista la possibilità per il contribuente di evidenziare particolari condizioni che ri-guardano la dichiarazione dei redditi, indicando un apposito codice nella casella “Si-tuazioni particolari ”. Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite suc-cessivamente alla pubblicazione del presente modell o di dichiarazione, ad e-sempio a seguito di chiarimenti forniti dall’Agenzi a delle entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche. Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l’Agenzia delle entrat e comunica (ad esempio con circolare , risoluzione o comunicato stampa ) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare .

Tipologie di dichiarazione

Esistono tre tipologie di dichiarazione: � presentata dal solo dichiarante � presentata in forma congiunta � presentata dal rappresentante, tutore o amministrat ore di sostegno per con-

to di persone incapaci, compresi i minori.

La dichiara-zione congiun-ta

Con il modello 730 è possibile, per i coniugi non legalmente ed effettivamente separa-ti, presentare insieme la dichiarazione dei redditi . In questo caso la dichiarazione sarà composta di due modelli , uno per il dichiarante e uno per il coniuge .

Quando non si può fare il 730 congiunto

Non è possibile la presentazione del 730 congiunto quando: � uno dei due coniugi è titolare di redditi che non consentono la presentazione

del modello 730;

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� uno dei due coniugi è deceduto prima della presentazione della dichiarazione;

� i coniugi si sono separati prima della presentazione della dichiarazione; � la dichiarazione viene presentata per conto di pers one minori o incapaci.

Il frontespizio nella dichiara-zione congiun-ta.

Nella dichiarazione presentata dal solo dichiarante va barrata la sola casella “dichia-rante” Se la dichiarazione viene presentata in forma congiunta deve essere sempre barrata la casella di “dichiarazione congiunta” e, nel primo modello, sarà barrata anche la casella “dichiarante” , mentre nel secondo quella di “coniuge dichiarante” .

Convenienza a presentare la dichiarazio-ne congiunta

Con la dichiarazione congiunta è possibile consentire la compilazione del 730 an-che per il coniuge . Con il 730 congiunto, infatti, l’imposta a debito o a credito che deriva dalla dichiarazione sarà trattenuta o rimborsata dal sostituto d’impost a del dichiarante.

Il 730 per i mi-nori o i tutelati

Anche i minori , gli incapaci e i beneficiari possono presentare il modello 730, ma lo devono fare tramite un loro rappresentante, tutore o amministratore di sostegno . In questo caso la dichiarazione si comporrà di due modelli : � il primo contiene i dati anagrafici e reddituali del minore, incapace o benefi-

ciario e viene barrata la casella “dichiarante” e riportato anche il codice fiscale del rappresentante o tutore

� il secondo contiene i soli dati anagrafici del tutore, rappresentante leg ale, amministratore di sostegno. Su questo secondo modello dovrà essere barrata la casella “rappresentante o tutore”.

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IL CONTRIBUENTE ED IL CODICE FISCALE

Il contribuente e il presuppo-sto d’imposta

Il contribuente è il soggetto nei cui confronti si verifica il presupposto d’imposta e che quindi è tenuto al pagamento dell’imposta. Sono contribuenti le persone fisiche , le società , gli enti . In riferimento alle imposte dirette , il presupposto d’imposta è il possesso di redditi assoggettabili ad IRPEF , ovunque prodotti.

Il codice fisca-le

II contribuente , persona fisica, nei rapporti con l’amministrazione finanziaria e con gli altri enti e uffici pubblici è identificato dal codice fiscale . Il codice fiscale è una sequenza di caratteri alfanumerici che individua in modo univoco le persone iscritte nei registri dell'anagrafe tributaria , sulla base dei loro dati anagrafici. Per le persone fisiche il codice fiscale è composto da 16 caratteri (lettere e numeri).

Come si com-pone il codice fiscale

Per capire come si compone il codice fiscale, ricostruiamo insieme quello di Anna Rossi, nata ad Assisi il 12 maggio 1923: � in genere le prime tre lettere corrispondono alle prime tre consonanti del co-

gnome , ma se il cognome ha meno di tre consonanti , sono utilizzate le conso-nanti presenti e le prime vocali fino ad avere tre caratteri ; se il cognome è for-mato soltanto da due caratteri, per il terzo sarà utilizzata la lettera X.

Quindi nel caso di Rossi le prime tre lettere sono RSS � Il nome fornisce le seconde tre lettere . Se il nome è formato da più di tre

consonanti, sono utilizzate la prima, la terza e la quarta , se da tre o meno di tre consonanti si usa lo stesso criterio del cognome.

Perciò per ANNA, le tre lettere relative al nome sono: NNA � i primi due numeri sono le ultime due cifre dell’anno di nascita . Nel nostro ca-

so: 23 � il nono carattere è una lettera che rappresenta il mese di nascita . Anna è nata

a Maggio e la lettera corrispondente è E � i successivi due numeri sono il giorno di nascita , che per le donne è aumen-

tato di 40 unità . Anna è nata il giorno 12 perciò 12 + 40 = 52 � i caratteri da 12 a 15 indicano il codice catastale del comune di nascita . Anna

è nata ad Assisi ed il codice catastale è: A475 � l’ultimo carattere (casella di controllo) è calcolato dalla Anagrafe tributaria se-

condo uno specifico algoritmo . In questo caso è: X.

Omocodia Due persone che sono nate nello stesso giorno, nello stesso Comune e con dati ana-grafici simili e quindi con lo stesso codice fiscale, vengono regolarizzate direttamente dall ’anagrafe tributaria che elimina questa anomalia, chiamata omocodia , attri-buendo un nuovo codice a entrambi i contribuenti .

Il codice fisca-le per i

Un cittadino straniero può ottenere il codice fiscale ma dovrà farne un’apposita ri-chiesta all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, presentando un documento di

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cittadini stra-nieri

riconoscimento quale il passaporto o il permesso di soggiorno.

Come viene attribuito il co-dice fiscale.

Il codice fiscale è attribuito d'ufficio dall’anagrafe tributaria a tutti i cittadini italiani entro sessanta giorni dalla nascita. Il contribuente riceve dall’Anagrafe tributaria il codice fiscale tramite un tesserino plastificato.

Tessera sani-taria e codice fiscale.

Si ricorda inoltre che la Tessera Sanitaria , documento di natura esclusivamente per-sonale, contiene anche il codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate e, quindi, sostituisce il tesserino del codice fiscale per tutti i cittadini aventi diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

Il codice fisca-le nel 730

Nel modello 730 il codice fiscale deve essere indicato nella parte denominata fron-tespizio. Il codice fiscale da utilizzare è soltanto quello rilasciato dall’Anagrafe tributaria. Se il codice fiscale riportato in dichiarazione dovesse risultare diverso da quello at-tribuito dall’Anagrafe tributaria il contribuente è passibile di sanzione.

Come evitare gli errori.

Non è opportuno copiare il codice fiscale da vecchie dichiarazioni dei redditi o da certificazioni rilasciate dai datori di lavoro, ma è necessario utilizzare sempre il tesserino rilasciato dall’Anagrafe tributaria.

Riferimenti

Vedi anche l’approfondimento: “come si controlla il codice fiscale”.

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IL SOGGETTO PORTATORE DI HANDICAP La definizione normativa di handicap

L’articolo 3 della Legge 104 del 1992 definisce lo stato di handicap. Il comma 1 definisce persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progr essiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione la vorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazion e. Il comma 3 stabilisce che qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ri dotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un inter-vento assistenziale permanente, continuativo e glob ale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità .

Chi sono i por-tatori di handi-cap o disabili

Sono considerati portatori di handicap i soggetti che hanno ottenuto il ricono-scimento dalla Commissione medica istituita ai sens i dell’art. 4 della Legge n.104 del 1992. In taluni casi previsti dalla legge sono considerati portatori di handicap anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre co mmissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.

Tipologie di handicap

Pertanto, con riferimento alla certificazione che attesta lo stato di disagio possiamo distinguere : � I soggetti con handicap riconosciuto , dalle competenti commissioni mediche,

ai sensi dell'articolo 3, comma 1, legge n. 104 de l 1992. � I soggetti con handicap grave riconosciuto , dalle competenti commissioni

mediche, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992 . � I grandi invalidi di guerra ed i soggetti ad essi equiparati che sono considerati

portatori di handicap in base alla certificazione rilasciata agli interes sati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici e non, che non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art.4 della legge 104 del 1992.

� Le persone con sindrome di Down , dichiarate, in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, legge n. 104 del 1992 dalle competenti commissioni insediate presso le aziende sanitarie locali o dal proprio medico di base.

� I soggetti con handicap non riconosciuto in base alla legge 104/1992, ma riconosciuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento della invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc..

Altre Commis-sioni mediche pubbliche

La prassi fiscale (ad es. le istruzioni ministeriali per la compilazione della dichiara-zione dei redditi) ha equiparato, ai fini del riconoscimento di alcune tipologie di agevolazioni, ai soggetti in possesso della certifi cazione per handicap rilasciata in base alla legge 104 anche coloro che sono riconosciuti invalidi, inabili da a ltre Commissioni mediche. Le situazioni più ricorrenti riguardano: � gli invalidi , soggetti affetti da minorazione congenita o acquisita , comprenden-

te gli esiti delle infermità fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente, anche a carattere progressivo, tale che la totale e permanente inabilità può essere associata all’impossibilità di deambulare au-tonomamente e all’impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita ;

� i non vedenti , soggetti colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione.

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La legge distingue i non vedenti fra ciechi totali, ciechi parziali ed ipovedenti;

� i sordomuti, soggetti colpiti da sordità alla nascita o prima dello apprendi-mento della lingua parlata .

La documen-tazione

Si può desumere la diversa situazione del disabile in base alla certificazione rilasciata dall’ASL o da altre commissioni mediche. In particolare: � il certificato di accertamento dell’handicap emesso dalla Commissione me-

dica presso l’ASL di cui all’art. 4 della Legge 104/92 attesta il riconoscimento dall’handicap in base alla legge 104 stessa.

Dall’esame del certificato occorre riscontrare anche se il soggetto si trova i n situazione di handicap grave . E’ opportuno anche verificare la presenza di handicap che comporta di per sé la difficoltà o l’impossibilità di deambulazione o l’annotazione sul certificato della natura motoria della disabilità.

� la documentazione rilasciata dai ministeri competen ti al momento della con-cessione dei benefici pensionistici attesta la situazione di handicap dei grandi invalidi di guerra

� l’esito della visita effettuata dalla apposita Comm issione prevista nelle varie ASL per l’accertamento degli stati di invalidità civile e del sordomutismo at-testa il grado di invalidità civile, di cieco o di sordomuto. In tale certificazione è opportuno verificare l’eventuale diritto a fruire della indennità di accompa-gnamento e la presenza di invalidità che comporta di per sé la di fficoltà o l’impossibilità di deambulazione o l’annotazione sul certificato della natura mo-toria della disabilità.

I soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell’art.3 della legge 104/92 pos-sono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore).

Le principali agevolazioni fiscali.

Le principali agevolazioni fiscali previste per i portatori di handicap riguardano : � la detrazione per i figli a carico con handicap; � l’acquisto di veicoli; � le spese sanitarie; � l’acquisto di mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici; � l’acquisto e mantenimento del cane guida per i non ve denti ; � le spese sostenute per i servizi di interpretariato de i sordomuti ; � le spese per l’abbattimento delle barriere architetton iche; � le spese sostenute per l’assistenza personale. Per ognuna di esse è sempre necessario verificare quale tipologia di certificazio-ne medica deve essere in possesso del soggetto ai fini del riconoscimento del be-neficio.

Differenza fra handicap e in-validità civile

Il legislatore ha introdotto varie agevolazioni collegate al soggetto “portatore di han-dicap ” riconosciuto tale ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n.104 . Tale riconoscimento non va assimilato a quello relativo all’invalidità civile a meno che non chiaramente indicato in circolari ministeriali.

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COMPILAZIONE DEL FRONTESPIZIO

DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA Il frontespizio del modello 730

E’ chiamata frontespizio la parte della dichiarazione che raccoglie � il codice fiscale , � i dati del contribuente , � lo stato civile , � la residenza del contribuente, � il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica , � il domicilio fiscale, � la casella “casi particolari addizionale regionale ”

L’indicazione dei dati ana-grafici

La compilazione del frontespizio è molto semplice. E’ sufficiente riportare i dati ri-chiesti nei relativi campi Ad esempio, nel caso della signora ANNA ROSSI: � nel campo codice fiscale si riporta: RSSNNA23E52A475X � nel campo cognome: Rossi � nel campo nome: Anna � nel campo sesso: F � nel campo data di nascita: 12 05 1923 � nel campo comune di nascita: Assisi � nel campo provincia di nascita: la sigla automobilistica di Perugia, quindi PG

Contribuenti nati all’estero

Per i contribuenti nati all’estero al posto del Comune è necessario indicare lo Sta-to di nascita senza compilare lo spazio relativo alla provincia . Ad esempio se la nostra contribuente fosse nata a Parigi nel Comune di nascita si dovrà indicare “Francia”. In questo caso avrebbe un altro codice fiscale.

Lo stato civile

Una ulteriore informazione richiesta dal frontespizio è lo stato civile del contribuente per il quale è necessario barrare la casella corrispondente alla situazione in essere al momento della presentazione della dichiarazione. Lo stato civile da riportare è quello esistente alla data di presentazione del mo-dello 730.

La residenza anagrafica

La residenza anagrafica da riportare nel frontespizio è quella in cui il contribuente ri-siede alla data di presentazione del modello 730. I campi del frontespizio relativi alla residenza anagrafica devono essere sempre compilati . E’ importante chiedere sempre al contribuente quale è la sua attuale residenza ! La nostra contribuente Anna Rossi al momento della presentazione risiede nel comu-ne di Roma provincia RM cap 00198 in via Piave 10.

Variazione della residen-za

Se la residenza è variata nel periodo tra il primo gennaio 2013 e la data di presenta-zione della dichiarazione è necessario riportare negli appositi campi anche il giorno, il mese e l’anno in cui è intervenuta la variazione.

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La residenza si considera cambiata anche nel caso d i variazione dell’indirizzo

nell’ambito dello stesso Comune: pertanto, anche in questo caso è necessario ri-portare la data di variazione.

Indicazione della variazio-ne della resi-denza

Se ad esempio la contribuente Anna Rossi ha cambiato la residenza il 15 novembre 2013, trasferendosi da Bologna a Roma, nel campo variazione scriviamo la data 15.11.2013.

Dichiarazione presentata la prima volta.

La residenza anagrafica deve essere indicata anche dai contribuenti che presentano per la prima volta la dichiarazione dei redditi i quali devono barrare la casella “dichia-razione presentata per la prima volta”

Il domicilio fi-scale

Nel frontespizio è richiesta anche l’indicazione del domicilio fiscale, comune e provin-cia: � al 1° gennaio 2013 � al 31 dicembre 2013 � al 1°gennaio 2014

Variazione del domicilio fisca-le

In genere la residenza anagrafica ed il domicilio fiscale coincidono, ricordiamo pe-rò che in caso di variazione della residenza, la variazione del domicilio fiscale decorre dal sessantesimo giorno successivo.

Riferimenti Articolo 58 del DPR 600/73.

A cosa serve il domicilio fisca-le.

Le informazioni sul domicilio fiscale servono ad individuare l’aliquota da utilizzare per il calcolo delle addizionali. In particolare, il domicilio fiscale al 1°gennaio e al 31 di-cembre 2013 è richiesto per individuare il soggetto competente a ricevere i versamen-ti delle addizionali regionali e comunali all’Irpef. Il domicilio al primo gennaio 2014 in-vece è necessario per individuare il comune competente a ricevere l’acconto della addizionale comunale all’IRPEF.

Indicazione del domicilio fiscale

I tre campi relativi al domicilio fiscale non vanno sempre compilati. Nel caso in cui il contribuente non abbia variato la propria residenza, ovvero la varia-zione sia avvenuta nell’ambito dello stesso Comune, è sufficiente compilare il solo ri-go “Domicilio fiscale al 01/01/2013”. Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia variato la propria residenza trasferendo-la in un Comune diverso è necessario compilare tutti e tre i righi relativi al domicilio fi-scale. Al riguardo si ricorda che gli effetti della variazione decorrono dal sessantesimo gior-no successivo a quello in cui essa si è verificata, e pertanto il contribuente che ha va-riato la propria residenza dovrà attenersi alle seguenti istruzioni per compilare i righi relativi al domicilio fiscale. � Domicilio fiscale al 1° gennaio 2013: se la variazione è avvenuta a partire dal 3

novembre 2012 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenu-ta entro il 2 novembre 2012 indicare il nuovo domicilio.

� Domicilio fiscale al 31 dicembre 2013: se la variazione è avvenuta a partire dal 2 novembre 2013 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avve-nuta entro il 1° novembre 2013 indicare il nuovo do micilio.

� Domicilio fiscale al 1° gennaio 2014: se la variazione è avvenuta a partire dal 3 novembre 2013 indicare il precedente domicilio; se invece la variazione è avvenu-ta entro il 2 novembre 2013 indicare il nuovo domicilio.

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Esempio di compilazione

Nella compilazione della dichiarazione della nostra contribuente Anna Rossi il comu-ne di residenza attuale è Roma, anche al 31 dicembre 2013 era Roma. Nei campi re-lativi al domicilio fiscale dobbiamo scrivere Roma? Chiediamoci: tra il 15 novembre ed il 31 dicembre sono trascorsi sessanta giorni? Dal 15 novembre al 31 dicembre i giorni trascorsi sono 46. Abbiamo commesso un errore, nella nostra dichiarazione non dovevamo scrivere Roma Bologna. Correggiamo subito! indicando Bologna nel campo del domicilio fisca-le in tutti e tre i casi Ma se invece la residenza fosse stata cambiata il 15 novembre 2012? La compilazione in questo caso è differente. Nel campo relativo al domicilio fiscale al 1° gennaio 2013 devo indicare Bologna, mentre negli altri due campi indicherò Roma.

La casella “casi particola-ri addizionale regionale”

La casella “casi particolari addizionale regionale ” è necessaria per gestire le casi-stiche relative alla particolare struttura dell’addizionale regionale applicabile ai sog-getti che hanno il domicilio fiscale nella regione Veneto . Tale regione ha previsto l’applicazione, per qualunque reddito, dell’aliquota dell’1,23% ; tuttavia possono applicare l’aliquota agevolata dello 0,9%:

• i soggetti disabili , con reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale non superiore a 45.000 €;

• i soggetti con un familiare disabile fiscalmente a carico , con reddito im-ponibile ai fini dell’addizionale regionale non superiore a € 45.000.

il contribuente deve attestare il possesso dei requisiti soggettivi che consentono l’applicazione dell’aliquota agevolata barrando l’apposita casella “casi particolari addizionale regionale ”. Attenzione : nel caso in cui il soggetto disabile sia fiscalmente a carico di più soggetti l’aliquota dello 0,9% si applica a condizi one che la somma dei redditi delle persona di cui è a carico, non sia superiore ad € 45.000.

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I FAMILIARI

I FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Chi sono i familiari a ca-rico

Sono considerati fiscalmente a carico del contribuente, residente in Italia, i familiari indicati nell’art. 433 del codice civile che nell’anno d’imposta considerato hanno posseduto redditi per un ammontare non superiore a euro 2.840,51. Si tratta: � del coniuge non legalmente ed effettivamente separato ; � dei figli , anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati; � degli altri familiari:

Sono da considerarsi “altri familiari ”

– il coniuge legalmente ed effettivamente separato; – i discendenti dei figli; – i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali; – i genitori adottivi; – i generi e le nuore; – il suocero e la suocera ; – i fratelli e le sorelle , anche unilaterali.

I requisiti per considerare i familiari fi-scalmente a carico.

Per gli altri familiari a carico il beneficio spetta unicamente se questi convivono con il contribuente oppure ricevono da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria . Il coniuge ed i figli possono invece essere considerati fiscalmente a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all’estero.

Limite dei redditi pos-seduti dai familiari per essere a ca-rico

I redditi da prendere in considerazione sono quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo, e cioè i redditi di lavoro dipendente , di lavoro autono-mo , di impresa , i redditi derivanti dal possesso di terreni e fabbricati , ecc. A questi redditi è necessario aggiungere, se percepiti, anche: � le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Int ernazionali, Rappresen-

tanze diplomatiche e consolari, Missioni ; � le retribuzioni corrisposte dalla Santa Sede e dagl i Enti gestiti direttamente

da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa cattolic a; � la quota esente dei redditi di lavoro dipendente pr estato nelle zone di fron-

tiera e in Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;

� il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggett ato ad imposta sostitu-tiva in applicazione del regime agevolato previsto l’imprenditoria giovanile ed i la-voratori in mobilità e per le nuove attività produttive;

� Il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolar e secca sulle locazioni .

Il limite di reddito

Il familiare non deve mai essere considerato fiscalmen te a carico , nemmeno per una parte dell’anno, se il suo reddito annuale supera il limite di euro 2.840,51.

L’influenza dei redditi a tassazione separata

I redditi a tassazione separata quali ad esempio gli arretrati di lavoro dipendente non concorrono alla formazione del reddito complessivo quindi non vanno computati ai fini dell’importo di euro 2840,51.

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Le detrazioni per familiari a carico

Per i familiari fiscalmente a carico spettano al contribuente detrazioni d’imposta inversamente proporzionali al reddito : quindi, a reddito più elevato corrisponde un minore importo della detrazione. La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla loro età e dal fatto che studino o stiano svolgendo un tirocinio gratuit o.

Ripartizione della detra-zione per figli a carico tra genitori co-niugati

La detrazione per figli a carico è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. Nel caso in cui uno solo dei genitori voglia benefi ciare della detrazione, questa deve essere obbligatoriamente attribuita al genitor e che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. E’ comunque opportuno assegnare la detrazione ad un solo genitore quando l’altro genitore è incapiente. La condizione di incapienza si verifica quando le detrazioni spettanti sono supe-riori all’imposta lorda dovuta.

Quando la detrazione spetta ad un solo genitore

La detrazione per figli a carico spetta per intero ad uno solo dei genitori quan-do: � l’altro genitore è a suo carico � il genitore rimasto vedovo/a si sia risposato e non si sia poi legalmente ed

effettivamente separato; � si tratta di figli adottivi, affidati o affiliati d el solo contribuente, se questi è

coniugato e non è legalmente ed effettivamente sepa rato. Se un genitore fruisce al 100 % della detrazione per figlio a carico l’altro genitore non può fruirne.

La ripartizio-ne della de-trazione tra genitori sepa-rati.

In caso di separazione legale e/o di scioglimento degli effetti civili del matrim o-nio (divorzio, annullamento, ecc.) vengono applicate delle regole diverse . In partico-lare: � in caso di affidamento del figlio ad un solo genitore, la detrazione spetta, in

mancanza di accordo, al genitore affidatario . Se questi non può (per limiti di reddito) usufruire per intero della detrazione, la de-trazione stessa è assegnata per intero all’altro genitore.

� In caso di affidamento del figlio ad entrambi i genitori, la d etrazione è riparti-ta, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori.

� Se uno dei due genitori non può (per limiti di reddito) usufruire per intero della de-trazione che gli spetta (il 50% del totale), la detrazione stessa è assegnata per in-tero all’altro genitore.

In entrambi i casi salvo diverso accordo tra le parti , il genitore che non ha usufrui-to per limiti di reddito, della detrazione, ha diritto al versamento dell’importo da parte dell’altro genitore.

Come si sti-pula l’accordo per la riparti-zione della detrazione

La normativa non prevede una particolare forma di accordo per la ripartizione della detrazione, però in caso di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate, i genitori de-vono fornire la prova dell’accordo in base al quale hanno usufruito delle detrazioni nella misura convenuta. E’ opportuno quindi che gli accordi siano sempre stipulati in forma scritta.

La detrazione per altri fami-liari a carico.

La detrazione per gli altri familiari a carico deve essere ripartita tra ciascuno degli aventi diritto.

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Ripartizione della detra-zione

La detrazione per figli a carico deve essere considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori. Pertanto, l’eventuale attribuzione della detrazione al genito re con reddito più e-levato deve interessare necessariamente tutti i fig li dei medesimi genitori. Solo la presenza di figli nati non dai medesimi gen itori la detrazione può essere applicata in misura diversa.

Riferimenti Riferimento circolare 20/E del 13.5.2011, risposta 5.1

Detrazione per famiglie numerose

La detrazione per famiglie numerose spetta in presenza di almeno quattro figli a cari-co per un importo pari a euro 1.200, a condizione che spetti anche la detrazione ordi-naria per carichi di famiglia. La circolare 19/E del 1° giugno 2012 dispone che ne l caso in cui il quarto figlio di un genitore non sia tale anche per l’altro, la detrazione spetta per intero solo al primo genitore.

Esempio Due contribuenti X e Y hanno tre figli; X ha anche un altro figlio a carico, nato da pre-cedente matrimonio: X potrà usufruire per intero della ulteriore detrazione pari a euro 1.200.

Riferimenti Riferimento circolare 19/E del 01.06.2012, risposta 4.2

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I FAMILIARI

LA MISURA DELLE DETRAZIONI PER FAMILIARI FISCALMENT E A CA-RICO.

La detrazione per coniuge a carico

La misura della detrazione è diversa se si tratta di coniuge, figlio o altro familiare a carico . In particolare, per il coniuge a carico , la misura della detrazione viene calcolata con riferimento al reddito del dichiarante . Vediamo nella tabella che segue gli importi della detrazione per coniuge a carico:

Reddito Complessivo (1) Detrazione (euro) 800 – (110 x reddito complessivo) (2)(3)

Non superiore a euro 15.000 15.000

15.001 – 29.000 690 29.001 – 29.200 690 + 10 29.201 – 34.700 690 + 20 34.701 – 35.000 690 + 30 35.001 – 35.100 690 + 20 35.101 – 35.200 690 + 10 35.201 – 40.000 690 690 x (80.000 – reddito complessivo)

40.001 – 80.000 40.000 Oltre euro 80.000 0 (1) = Il reddito complessivo è al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è com-

preso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. (2) = Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro (3) = Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si as-sume nelle prime 4 cifre decimali.

Vediamo con un esempio pratico come calcolare la detrazione per coniuge a carico nel caso di un contribuente con un reddito pari a euro 46.000 ann ui:

690 x [(80.000 – 46.000)/40.000)] = 586,50

La detrazione teorica per fi-glio a carico

La misura della detrazione per figlio a carico è di: � 950 euro per ogni figlio � 1.220 euro per ogni figlio minore di tre anni

Questa è la detrazione teoricamente spettante.

Come calcola-re la detrazio-ne per figlio a carico

Per determinare la detrazione effettivamente spettante è necessario applicare la seguente formula:

80.000+[(15.000x numero figli) - reddito complessiv o] [80.000+(15.000x numero dei figli)]

tenendo presente che:

� se il risultato è pari o minore di zero oppure uguale a 1 la detrazione non compete [ x < 0] [x = 1];

� se il risultato è compreso tra zero e 1 la detrazione spettante è ca lcolata mol-tiplicando questo risultato per la detrazione teori ca [ 0 < x < 1] detrazione spettante = x · detrazione teorica.

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Tutti questi calcoli, nel modello 730, sono effettuati dal CAF.

Esempio Nel caso di contribuente con reddito complessivo di 30.000,00 euro, e due figli di età superiore ai tre anni a carico

per il 50%. Come si calcola la detrazione spettante? Reddito complessivo = 30.000,00 euro La detrazione teorica spettante per due figli a carico al 50% è pari a 950 euro, cioè 950 euro per due per il 50% (950x2) x 50% = 950,00 euro Per calcolare la detrazione effettiva è necessario applicare la formula :

80.000+[(15.000x numero figli) - reddito complessivo] [80.000+(15.000x numero dei figli)]

Quindi nel nostro caso:

80.000+[(15.000x 2) – 30.000] [80.000+(15.000x 2)]

Il risultato che si ottiene applicando la formula è pari a 0,7272 Considerato che il risultato è compreso tra zero e 1 la detrazione spettante è pari alla detrazione teorica (950 euro), moltiplicata per il coefficiente (0,7272)

(950 x 0,7272) = 690,84 euro, detrazione effettiva

Detrazione per figli con handi-cap

La misura della detrazione per figlio a carico è aumentata di un importo pari a 400 euro per figli con handicap riconosciuto . In questi casi quindi la detrazione base sarà di 950 (o 1.220) euro al quale va sommato l’importo di euro 400.

Anche in questo caso l’importo è teorico e la detrazione effettivamente spettante sarà determinata con la formula esaminata in precedenza.

Documenta-zione per figli con handicap

Per poter usufruire della maggiore detrazione per figlio disabile è necessario che il fi-glio sia stato riconosciuto soggetto portatore di handicap dall’apposita commis-sione medica ai sensi dell’articolo 3, comma 1 o comma 3, della legge 104 del 1992.

Esempio Contribuente con due figli interamente a carico per 12 mesi, di cui • un figlio minore di tre anni • un figlio maggiore di tre anni portatore di handica p

Il reddito complessivo del soggetto è di 40.000,00 euro. Come si calcola la detrazione spettante? Reddito complessivo = 40.000,00 euro La detrazione teorica spettante è:

• 1.220 euro per il figlio minore di tre anni • (950 + 400) = 1.350 per il figlio portatore di handicap

Per calcolare la detrazione effettiva è necessario applicare la formula :

[80.000+(15.000x numero figli) - reddito complessiv o] [80.000+(15.000x numero dei figli)]

Quindi nel nostro caso:

[80.000+(15.000x 2) – 40.000] [80.000+(15.000x 2)]

Il risultato che si ottiene applicando la formula è pari a 0,6363 Considerato che il risultato è compreso tra zero e 1 la detrazione spettante è pari alla detrazione teorica (2570 euro), moltiplicata per il coefficiente (0,6363)

(2.570 x 0,6363) = 1.635,29 euro, detrazione effetti va

Contribuente con più di tre figli a carico

Per i contribuenti che hanno più di tre figli a carico la misura della detrazione per figlio a carico è aumentata di un importo pari a 200 euro per ogni figlio a partire dal primo.

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Tale maggiorazione si applica per l’intero anno, a prescindere dal momento in

cui si verifica l’evento che dà diritto alla maggio razione stessa Anche in questo caso l’importo è teorico e la detrazione effettivamente spettante sarà determinata con la formula esaminata in precedenza.

Contribuente con quattro o più figli a cari-co

In presenza di nucleo familiare con almeno quattro figli a carico è introdotta una ulteriore detrazione di importo pari a euro 1.200,0 0 da ripartirsi al 50% tra i geni-tori non legalmente ed effettivamente separati o da imputare al 100% ad uno dei due, in caso l’altro risulti fiscalmente a carico. Si tratta di una detrazione del tutto diversa dalle altre, più simile al credito d’imposta; infatti qualora tale detrazione risulti superiore all’imposta lorda diminuita di tutte le al-tre detrazioni, il contribuente ha diritto ad un credito pari alla quota che non ha trovato capienza nell’imposta dovuta. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessa-zione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione di euro 1.200,00 spetta ai geni-tori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Questi criteri di ripartizione non possono essere modificati sulla base di accordi inter-corsi tra i genitori.

Esempio Contribuente con quattro figli interamente a carico , di cui • un figlio minore di tre anni nato il 23 aprile dell’anno d’imposta considerato • tre figli maggiori di tre anni

Il reddito complessivo del soggetto è di 40.000,00 euro Come si calcola la detrazione spettante? Le detrazioni teoriche spettanti sono:

• [(1.220 + 200) : 12] x 9 = 1.065,00 euro per il figlio minore di tre anni che è nato il 23 aprile • (950 + 200) x 3 = 3.450,00 euro per i tre figli maggiori di tre anni

La detrazione infatti viene aumentata di 200 euro a figlio per tutto l’anno , a prescindere dalla data di nascita del quarto figlio Per calcolare la detrazione effettiva è necessario applicare la formula :

80.000+[(15.000x numero figli) - reddito complessivo] [80.000+(15.000x numero dei figli)]

Quindi nel nostro caso:

80.000+[(15.000x 4) – 40.000] [80.000+(15.000x 4)]

Il risultato che si ottiene applicando la formula è pari a 0,7143 Considerato che il risultato è compreso tra zero e 1 la detrazione spettante è pari alla detrazione teorica (4.515,00 eu-ro), moltiplicata per il coefficiente (0,7143) (4.515,00 x 0,7143) = 3.225,06 euro, detrazione effettiva A questo importo verrà inoltre sommata l’ulteriore detrazione di euro 1.200,00, in quanto il nucleo familiare è compo-sto da quattro figli a carico.

La detrazione sarà quindi pari a euro 4.425,06.

Detrazione per altri familiari a carico

Anche nel caso di altro familiare a carico la misura della detrazione viene calcolata con riferimento al reddito del dichiarante . La formula è la seguente:

750,00 x[[[[(80.000-reddito complessivo)/80.000]]]]

Per gli “altri familiari a carico ”, nei casi in cui l’obbligo del mantenimento fa capo a più soggetti, la detrazione è da ripartire in misura uguale tra gli aventi diritto.

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I FAMILIARI

LA COMPILAZIONE DEL QUADRO “FAMILIARI A CARICO” Compilazione del quadro “familiari a ca-rico” nel 730

Il quadro familiari a carico deve essere compilato dai contribuenti che hanno fa -miliari con redditi inferiori al limite di euro 2.8 40,51 e che si trovino nelle condizio-ni richieste per essere considerati soggetti fiscalmente a carico. Quando il contribuente è coniugato , e non è legalmente ed effettivamente separato, anche se il coniuge non è a carico, il quadro deve essere sempre compilato , con la sola indicazione del codice fiscale del coniuge.

Composizione del quadro “familiari a ca-rico”

il quadro e’ composto di: � righi riservati all’indicazione dei dati relativi al coniuge , ai figli a carico e agli al-

tri familiari a carico; � una casella per l’indicazione della percentuale dell’ulteriore detrazione per fa-

miglie con almeno 4 figli; � una casella per l’indicazione del numero dei figli a carico del contribuente residen-

ti all’estero e senza il codice fiscale.

Le indicazioni dei dati del coniuge

Le informazioni richieste nella prima parte del quadro sono: � il codice fiscale del coniuge , che deve essere sempre indicato anche se il co-

niuge non è a carico; � i mesi per i quali il coniuge è stato a carico. La casella mesi a carico sarà perciò compilata soltanto se il coniuge è stato a ca-rico nel corso del periodo d’imposta considerato. Si dovrà scrivere “12” se il coniuge è stato a carico per tutto il periodo d’imposta considerato . I mesi indicati potranno essere inferiori a 12 soltanto in caso di matrimonio, de-cesso, separazione legale ed effettiva, sciogliment o o annullamento del matri-monio o cessazione dei suoi effetti civili nel cors o dell’anno considerato .

Esempio Il sig. Rossi si è sposato con la sig.ra Verdi, in data 31 ottobre dell’anno d’imposta considerato. La Signora Verdi non possiede alcun reddito. Il sig. Rossi potrà considerare a carico la propria moglie per 3 mesi e cioè da ottobre a dicembre. Nonostante il matrimonio sia stato contratto l’ulti mo giorno di ottobre, tale mese è conteggiato per i ntero.

Indicazione dei dati dei figli e altri familiari.

Le informazioni richieste nella seconda parte del quadro relative ai figli e agli altri fa-miliari a carico comprendono: � la tipologia del familiare :

- F1 primo figlio - F figlio successivo al primo - A altro familiare - D figlio disabile

� il codice fiscale del familiare � i mesi per i quali il familiare risulta a carico . � i mesi nei quali il figlio era minore di tre anni � la percentuale di spettanza della detrazione � la casella da barrare in caso di affidamento dei figli e spettanza della detrazione al

100 per cento.

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Il primo figlio o il figlio disabile.

Per primo figlio si intende quello di età anagrafica maggiore fra quelli a carico . Il figlio disabile è invece un figlio riconosciuto portatore di handicap in base alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, art. 3, comma 1 o com ma 3 ed in possesso della do-cumentazione che attesti questa condizione.

Indicazione del codice fi-scale dei fami-liari.

Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere sempre riportato, anche se il contribuente non fruisce delle relative detrazioni , che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto . In questo caso sarà compilata anche la casella relativa ai mesi a carico e nella casel-la relativa alla percentuale sarà indicato zero.

Indicazione dei mesi a ca-rico.

In presenza del codice fiscale la casella mesi a carico dovrà essere sempre com-pilata. Si dovrà scrivere “12” se il figlio o l’altro familiare è stato a carico p er tutto il pe-riodo d’imposta considerato . I mesi indicati potranno essere inferiori a 12 soltanto in caso di nascita, decesso, matrimonio, o altra situazione soggettiva, mai con riferimento al limite di reddito. Si considera mese intero anche la frazione di mese, indipendentemente dal numero dei giorni. Ad esempio: � in caso di nascita il 5 febbraio , i mesi indicati saranno 11; � in caso di decesso il 5 febbraio , i mesi indicati saranno 2.

Esempio In caso di matrimonio di una figlia senza redditi, sposata il 10 maggio dell’anno d’imposta considerato, potrà essere indifferentemente � a carico dei genitori per 5 mesi e del marito per 7 mesi , oppure � a carico dei genitori per 4 mesi e del marito per 8 mesi .

La casella “minore di tre anni”.

La casella minore di tre anni deve essere compilata soltanto in presenza di figlio di età inferiore ai tre anni e riportando il numero dei mesi durante i quali si è realiz-zata questa condizione. Ad esempio per un figlio nato il 14 maggio dell’anno d’imposta considerato, nella ca-sella si dovrà scrivere “8” ; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 12 marzo , indica-re “3” .

La percentuale del carico fa-miliare

Nella casella “Percentuale” , per ogni familiare a carico, dobbiamo indicare la per-centuale di detrazione spettante. In particolare, nella casella “Percentuale” si dovrà indicare: � la percentuale di spettanza della detrazione quando l’onere del mantenimen-

to gravi su più persone, ad esempio al 50% . � 100% se la detrazione spetta per intero ; � 0 (zero) se il contribuente non fruisce delle relative detrazioni in quanto attribui-

te interamente ad altro soggetto.

Mancanza di un genitore

Quando l’altro genitore manca perché deceduto o non ha ric onosciuto il figlio , il contribuente ha diritto � per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico, se più con-

veniente � per gli altri figli alla intera detrazione prevista per i figli a carico . In questo caso nella casella percentuale del rigo corrispondente al primo figlio do-vremo indicare C e nella casella percentuale dei righi corrispondenti agli altri figli indicheremo 100.

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Casi particolari Quando un contribuente con un figlio a carico sia rimasto vedovo durante il periodo

d’imposta considerato, il quadro “familiari a carico” dovrà essere compilato nel modo seguente: � nel rigo 2 si dovranno indicare i mesi per i quali spetta la detrazione come figlio � nel rigo 3 i mesi per i quali spetta la detrazione come coniuge , indicando nella

colonna “percentuale” la lettera “C” .

Riassunto del-le caratteristi-che del quadro “familiari a ca-rico”

Sono considerati fiscalmente a carico i figli, anche se � naturali, � riconosciuti, � adottivi, � affidati o affiliati che rispettino come unica condizione per fruire della detrazione, il limite reddituale di euro 2.840,51. Per tali soggetti non assumono alcuna rilevanza, ai fini della suddetta detrazione: � la convivenza con il dichiarante, � la mancanza di residenza in Italia, � l’età, � la dedizione a studio o tirocinio gratuito, � lo stato fisico.

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Bb 10

I FAMILIARI LE DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO DI CITTADINI EXTRACOMU-

NITARI.

Familiari a ca-rico di contri-buenti extra-comunitari re-sidenti.

La misura delle detrazioni per coniuge, figli, e altri familiari a carico nel caso di con-tribuenti extracomunitari non varia rispetto alle altre casistiche esaminate in prece-denza. Sono considerati fiscalmente a carico del contribuente, i familiari indicati nell’art. 433 del codice civile che nell’anno di imposta considerato hanno posseduto redditi per un ammontare non superiore a euro 2.840,51.

Diversa do-cumentazione per familiari residenti e non.

La normativa stabilisce che per i cittadini extracomunitari che richiedono al sostituto di imposta o tramite la dichiarazione dei redditi l’applicazione delle detrazioni per figli a carico, è obbligatorio produrre una documentazione specifica. Tale documentazione è diversa nei casi di:

- familiari a carico residenti in Italia - familiari a carico residenti all’estero

La documen-tazione per familiari a ca-rico non resi-denti

Per i cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico re-sidenti all’estero la documentazione attestante lo status di familiare a carico può essere alternativamente formata da: a) documentazione originale prodotta dall’autorità consolare del Paese

d’origine, con traduzione in lingua italiana e asse verazione da parte del Pre-fetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell’ Apostille, per le persone che proven-gono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzion e dell’Aja del 5 ottobre 1961;

c) documentazione validamente formata dal Paese d’ori gine, in base alla nor-mativa di quella Nazione, tradotta in italiano e ce rtificata come conforme all’originale dal Consolato Italiano del Paese di o rigine.

A partire dal 2008 se la richiesta delle detrazioni è richiesta al sostituto d’imposta de-ve essere completata anche con il codice fiscale dei familiari a carico, come per tutti i contribuenti.

Riferimenti Riferimenti normativi: Risoluzione 6/E del 8.1.2008.

L’Apostille L’Apostille, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati for-

mati, costituisce una specifica annotazione sull'originale della documentazione, rila-sciata dalla competente autorità' identificata dalla legge di ratifica della Convenzione. L’elenco degli Stati che prevedono il rilascio dell’Apostille è riportato nel relativo “ap-profondimento”.

Riferimenti Vedi l’approfondimento : “Convenzione dell’Aja del 5.10.1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubbli-ci stranieri.

La documen-tazione per familiari a ca-rico residenti in Italia

Per far valere le detrazioni relative ai figli residenti in Italia dei lavoratori extraco-munitari, al fine di documentare il legame familiare, è necessario che il contribuente sia in possesso della certificazione dello stato di famiglia rilasciato d agli uffici comunali , dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione.

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Obbligatorietà del Codice fiscale

I cittadini extracomunitari che richiedono la detrazione per familiari a carico non residenti in Italia , attraverso la dichiarazione dei redditi è necessario presentino il codice fiscale del familiare . Per i figli e il coniuge a carico , in caso non si sia ancora in possesso del codice fi-scale , è possibile presentare uno dei documenti visti in precedenza. Per gli altri familiari a carico , invece, oltre al codice fiscale , sempre obbligatorio, è necessaria anche la dimostrazione che ricevono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti della Autorità Giudiziaria. Si consigliano, comunque, tutti i soggetti interessati di richiedere sempre alla Agenzia delle Entrate il rilascio del codice fiscale per i familiari per i quali si intende usufruire della detrazione. Il rilascio del codice fiscale è condizionato alla presentazione di una delle tre diverse tipologie di documentazione indicate in precedenza.

Riferimenti Vedi anche la circolare n. 8/E del 13.3.2009.

La compilazio-ne del quadro

La compilazione del quadro “familiari a carico ” per familiari a carico di cittadini extracomunitari è effettuata con le stesse modalità previste per la generalità dei soggetti . Qualora in uno o più righi del prospetto dei familiari a carico il contribuente non ab-bia potuto indicare il codice fiscale dei figli a c arico , in quanto residenti all’estero , deve compilare la casella “numero figli residenti all’estero a caric o del contribuente”, indicandone il numero . Tale informazione è necessaria al fine di determinare correttamente la de-trazione per figli a carico essendo la stessa diversamente modulata in base al numero di figli.

Rinnovo della documen-tazione

La richiesta di detrazione , per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione deve essere accompagnata da una dichiarazione che con-fermi il perdurare della situazione inizialmente certificata oppure da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano e ssere aggiornati.

Detrazione per familiari a ca-rico di non re-sidenti in Italia

La legge 27 dicembre 2006, n.296, art. 1 comma 1324, ha stabilito per il triennio 2007-2009 e l’anno 2010, prorogato poi al 2011, 2012 e 2013, che le detrazioni per familiari a carico spettano anche ai contribuenti , comunitari o extracomunitari, che non risiedono in Italia . Anche in questo caso però la disciplina prevede specifica documentazione . Tali soggetti, peraltro, in quanto residenti all’estero, non possono presentare il mo-dello 730 ma devono obbligatoriamente utilizzare il modello Unic o persone fisi-che.

Riferimenti Vedi anche l’approfondimento : “detrazioni per figli a carico di contribuenti non residenti in Italia”

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STATI MEMBRI della COMUNITA’ EUROPEA

N. STATO Adesio-

ne Sistema politico Capitale

Super-ficie Km2

Popola-zione Valuta Lingua

1 AUSTRIA 1995 Repubblica federale

Vienna 83.858 8.100.000 Euro Tedesco

2 BELGIO Membro fondatore

Monarchia costituzionale

Bruxelles 30.158 10.500.000 Euro Francese, o-

landese, tedesco

3 BULGARIA 2007 Repubblica Sofia 111.000 7.700.000 Euro Bulgaro

4 CIPRO 2004 Repubblica Nicosia 9.000 800.000 Sterlina cipriota

Greco, inglese

5 CROAZIA 2013 Repubblica Zagabria 56.594 4.398.150 Kuna Croata Croato

6 DANIMARCA 1973 Monarchia costituzionale

Copenaghen 43.094 5.400.000 Corona danese

Danese

7 ESTONIA 2004 Repubblica Tallin 45.000 1.300.000 Corona estone

Estone

8 FINLANDIA 1995 Repubblica Helsinki 338.000 5.200.000 Euro Finnico, svedese

9 FRANCIA Membro fondatore Repubblica Parigi 550.000 60.900.000 Euro Francese

10 GERMANIA Membro fondatore Repubblica Berlino 356.854 82.600.000 Euro Tedesco

11 GRECIA 1981 Repubblica Atene 131.957 11.000.000 Euro Greco

12 IRLANDA 1973 Repubblica Dublino 70.000 4.000.000 Euro Inglese irlandese

13 ITALIA Membro fondatore Repubblica Roma 301.263 57.300.000 Euro Italiano

14 LETTONIA 2004 Repubblica Riga 65.000 2.300.000 Lat Lettone

15 LITUANIA 2004 Repubblica Vilnius 65.000 3.500.000 Litas Lituano

16 LUSSEMBURGO Membro fondatore

Monarchia costituzionale

Lussemburgo 2.586 400.000 Euro Francese, tedesco

17 MALTA 2004 Repubblica Valletta 316 400.000 Lira mal-tese

Maltese, inglese

18 PAESI BASSI Membro fondatore

Monarchia costituzionale

Amsterdam 41.864 16.200.000 Euro Olandese

19 POLONIA 2004 Repubblica Varsavia 313.000 38.200.000 Zloty Polacco

20 PORTOGALLO 1986 Repubblica Lisbona 92.072 10.400.000 Euro Portoghese

21 REGNO UNITO 1973 Monarchia costituzionale

Londra 242.500 60.400.000 Lira sterlina Inglese

22 REPUBBLICA CECA

2004 Repubblica Praga 79.000 10.300.000 Corona ceca Ceco

22 ROMANIA 2007 Repubblica Bucarest 238.000 21.800.000 Leu Rumeno

24 SLOVACCHIA 2004 Repubblica Bratislava 49.000 5.400.000 Corona Slovacca

Slovacco

25 SLOVENIA 2004 Repubblica Lubiana 20.000 2.000.000 Euro Sloveno

26 SPAGNA 1986 Monarchia costituzionale

Madrid 504.782 40.700.000 Euro Spagnolo

27 SVEZIA 1995 Monarchia costituzionale

Stoccolma 450.000 8.900.000 Corona svedese Svedese

28 UNGHERIA 2004 Repubblica Budapest 93.000 10.100.000 Fiorino Ungherese

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CONVENZIONE DELL’AJA DEL 5.10.1961 RELATIVA ALL’ABO LIZIONE DELLA LEGALIZZAZIONE DI ATTI PUBBLICI STRANIERI Legalizzazione dei documenti con l'Apostille (Convenzione dell'Aja del 1961): elenco aggiornato dei Paesi aderenti. I documenti prodotti dalle Autorità non italiane normalmente per essere riconosciuti ed esse-re considerati validi ed utilizzabili in Italia devono essere legalizzati dall'Ambasciata ovvero in alternativa possono essere legalizzati con diversa modalità se i Paesi aderiscono ad una convenzione internazionale in materia. Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell ’Aja del 5.10.1961, i documenti de-vono essere muniti di timbro “Apostille” previsto d a tale Convenzione ed apposto a cura delle competenti Autorità locali, salvo esoner o anche da tale atto per i Paesi ade-renti alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 ratificata dall’Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106, nonché per la Ger mania in virtù della Convenzione i-talo-tedesca in materia di esenzione dalla legalizz azione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176. L’”Apostille” è un termine burocratico internazionale che indica un modo per rendere validi anche in Italia i documenti emessi da un altro paese. E questo grazie al fatto che anche l’Italia ha sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 sull’abolizione della legaliz-zazione degli atti pubblici stranieri. Ovviamente questa reciprocità non vale per quei paesi che non hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia. Da alcuni anni anche la Romania ha sot-toscritto la Convenzione, e più recentemente la Moldova. L’Apostille in pratica è un’annotazione che deve essere fatta sull’originale del certificato da parte di un’autorità riconosciuta del proprio paese d’origine, e questa annotazione rende va-lido il certificato in Italia. La Convenzione si applica: • ai documenti che rilascia un’autorità o un funzionario dipendente da un’amministrazione

dello Stato (compresi quelli formulati dal Pubblico Ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario);

• ai documenti amministrativi; • agli atti notarili; • alle dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, un visto di data certa,

un’autenticazione di firma su un atto privato. La convenzione non si applica: • ai documenti redatti da un agente diplomatico o consolare; • ai documenti amministrativi che si riferiscono a una operazione commerciale o doganale I Paesi attualmente aderenti sono i seguenti:

AP

PR

OF

ON

DIM

EN

TO

Albania Andorra Antigua and Barbuda Argentina Armenia Azerbaijan Australia Austria Bahamas Barbados Belarus Belgio Belize Bosnia ed Erzegovina Botswana Brunei Bulgaria Cina (Hong Kong and Macao) Colombia Cook Islands Croazia Cipro Repubblica Ceca

Danimarca Repubblica Dominicana Ecuador El Salvador Estonia Fiji Finlandia Francia Georgia (da14 Maggio 2007) Germania Grecia Grenada Honduras Ungaria India Islanda Irlanda Israele Italia Giappone Kazakhstan Korea, Republic of (from 14 July 2007)

Latvia Lesotho Liberia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia, FYR Malawi Malta Marshall Islands Mauritius Messico Moldova (from 16 March 2007) Monaco Namibia Netherlands - Olanda Nuova Zelanda Niue Norvegia Panama Poland Portogallo Romania

Russia - Federazione Russa Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Vincent and the Grena-dines Samoa San Marino Serbia Seychelles Slovacchia Slovenia Sud Africa Spagna Suriname Swaziland Svezia Svizzera Tonga Trinidad e Tobago Turchia Ucraina United Kingdom - Regno Unito USA Venezuela

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Sono inoltre esenti da legalizzazione gli atti rilasciati in Polonia dal 28.3.2003, di cui all'art. 2 della Convenzione di Atene 15.9.1977 (atti riguardanti lo stato civile, la capacità o la situa-zione familiare delle persone fisiche, la nazionalità, il domicilio o la residenza). Inoltre, gli stranieri che siano riconosciuti rifugiati politici o apolidi dal Governo Italiano pos-sono essere esonerati dall'esibizione degli atti esteri originali (atto di nascita e certificato pe-nale)

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DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO DI CONTRIBUENTI NON R ESIDENTI IN ITALIA. La legge 27 dicembre 2006, n.296 ha stabilito che le detrazioni per figli a carico spettano an-che ai contribuenti, comunitari o extracomunitari, che non risiedono in Italia. Tali soggetti però in quanto residenti all’estero non possono presentare il modello 730 ma devono obbligatoriamente utilizzare il modello Unico persone fisiche. Le detrazioni spettano ai contribuenti non residenti: � per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013. � a condizione che gli stessi contribuenti dimostrino con idonea documentazione ( indivi-

duata da regolamento del Ministero delle Finanze) che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono:

o non possiedono un reddito complessivo superiore , al lordo degli oneri deducibili, al previsto limite di 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti al di fuori dello stato italiano

o non godono, nello stato estero di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.

Il Decreto del Ministero delle Finanze n.149 del 2 agosto 2007 opera una distinzione tra soggetti residenti negli stati comunitari e soggetti residenti in altri stati. A tutti i soggetti indistintamente è richiesto di attestare � il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione, con indi-

cazione del mese in cui si sono verificate le condizioni richieste oppure del mese in cui le predette condizioni sono cessate

� che il familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e com-prensivo dei redditi prodotti anche fuori dello stato di residenza, riferito all’intero periodo di imposta, non superiore a euro 2.840,51

� di non godere nel paese di residenza ovvero in nessun altro paese diverso da questo, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.

Soggetti residenti in stati comunitari e in Norvegi a La normativa prevede una disciplina semplificata per quei soggetti che risiedono:

- in uno degli stati che fanno parte dell’Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Ci-pro, Danimarca, Estonia Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Ir-landa, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repub-blica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria

- in Norvegia.

A questi soggetti è richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesta la sussistenza di tutte le condizioni sopraccitate. Soggetti residenti in altri stati Per tali soggetti che richiedono le detrazioni per figli a carico residenti all’estero la documen-tazione (che deve attestare tutte le condizioni sopraccitate) può essere costituita indifferen-temente da uno dei casi che seguono: a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con tra-

duzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell’Apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961. c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato Italia- no del Paese d'origine.

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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 2 Agosto 2007, n. 149 Regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non resi-denti, di cui all'articolo 1, comma 1324, della leg ge 27 dicembre 2006, n. 296. (GU n. 210 del 10-9-2007) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare il comma 1324, in for-za del quale sono riconosciute, ai soggetti non residenti, limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che dimostrino che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al predetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi pro-dotti fuori del territorio dello Stato, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun benefi-cio fiscale connesso ai carichi familiari; Visto il medesimo comma 1324 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, in forza del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' individuata la documentazione atte-stante il possesso dei requisiti richiesti ai fini della detrazione di cui al citato articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Re-pubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, in particolare, l'articolo 12 concernente le detrazioni per carichi di famiglia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposi-zioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, l'articolo 23, secondo comma, concernente gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettua-zione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente; Sentito il Ministero degli affari esteri, Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, in ordine alla tipologia di documentazione che lo Stato italiano può richiedere ai soggetti non residenti; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del 18 giugno 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, fatta con nota n. 3-12446/UCL del 23 luglio 2007; Adotta il seguente regolamento: Art. 1.

Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spettano alle condizioni ivi previste, per gli anni 2007, 2008 e 2009, (prorogato fino al 2013 ndr) ai soggetti residenti in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderen-te all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decre-to del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, che attestano, me-diante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indi-cazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate;

b) che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro;

c) di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia.

Art. 2. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di-

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cembre 1986, n. 917, alle condizioni ivi previste, per i soggetti residenti in uno Stato diverso da quelli indicati nell'articolo 1, l'attestazione di cui al medesimo articolo 1 e' effettuata me-diante: a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese di origine, con tra-

duzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell’apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che

hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi

vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all'originale, dal consolato ita-liano nel Paese di origine.

Art. 3. 1. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle impo-

ste sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per il tramite del sostituto d'imposta l'attestazione di cui agli articoli 1 e 2 e' parte integrante della dichiarazione di spettanza di cui all'articolo 23, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repub-blica 29 settembre 1973, n. 600.

2. In sede di controllo, l'Agenzia delle entrate può, altresì, richiedere ai soggetti di cui all'ar-ticolo 1 e 2 l'esibizione della certificazione rilasciata dall’Autorità' fiscale del Paese di re-sidenza attestante la sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo 1.

3. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osser-varlo e di farlo osservare.

Roma, 2 agosto 2007 Il Ministro: Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2007