TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO E STRANIERI IN ITALIA...
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Transcript of TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO E STRANIERI IN ITALIA...
16 dicembre 2014Corso Europa, 11
- Milano -
Scuola di specializzazione in diritto tributario internazionale
TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI
ITALIANI ALL'ESTERO E STRANIERI IN ITALIA
Adempimenti aziendali ed obblighi del sostituto di imposta. Il credito di
imposta
Dott. Giorgio Tedeschi
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Adempimenti della Società italiana e del lavoratore: applicazione delle ritenute
Obbligo di effettuazione delle ritenute alla fonte
La legislazione: art. 23, D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973
Alcuni chiarimenti:
- Circolare ministeriale n. 326/1997
- Circolare ministeriale 1 del 15 dicembre 1973
- Nota Ministeriale 12/649 dell’8 luglio 1980
- Risoluzione 17 luglio 1996, n. 5-1437
- Risoluzione Direzione Regionale del Veneto n. 23753/2001
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Adempimenti della Società italiana e del lavoratore: applicazione delle ritenute
Art. 23 D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973
“… i soggetti indicati nell’art. 73 del TUIR …… i quali corrispondonosomme e valori di cui all’art. 51 del TUIR devono operare all’atto delpagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dellepersone fisiche dovuta dai percipienti con obbligo di rivalsa …”
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Applicazione delle ritenute: redditi corrisposti dall’Italia
Circolare ministeriale n. 326/1997
“ … l’obbligo di effettuare la ritenuta da parte dei sostituti d’imposta sussiste ogni qual volta corrispondano redditi cui si
rende applicabile la disciplina contenuta nel richiamato articolo 48 del TUIR e anche se le somme ed i valori in questione sono erogati a favore di soggetti che non sono propri dipendenti …”
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Applicazione delle ritenute: redditi corrisposti dall’Italia
Nel caso di ASSUNZIONE del cittadino straniero da parte della Società Italiana,
oppure
Nel caso di DISTACCO del cittadino straniero da una società estera ad una Società Italiana e nel caso in cui quest’ultima corrisponda direttamente al lavoratore la retribuzione o parte di essa in denaro o in natura
LA SOCIETA’ ITALIANA, QUALE SOSTITUTO D’IMPOSTA,
HA L’OBBLIGO DI OPERARE LE RITENUTE D’ACCONTO
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Applicazione delle ritenute: redditi corrisposti dall’estero
Circolare ministeriale n. 1/1973
“ … soggetti tenuti ad effettuare ritenuta a titolo di acconto: … societàed enti di ogni tipo che non hanno nel territorio dello Stato la sedelegale o amministrativa né l’oggetto principale della loro attività, per iredditi di lavoro dipendente corrisposti da loro stabili organizzazioni inItalia…”
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Applicazione delle ritenute: redditi corrisposti dall’estero
Nota ministeriale n. 12/649 del 1980
“… in relazione agli enti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi nel nostro Paese in quanto quivi non soggetti d'imposta si esprime l'avviso che nei confronti di tali enti mancherebbero i presupposti per attribuire loro la funzione di sostituto d'imposta...
… pur se sono da ricomprendersi, sotto il profilo soggettivo, fra i soggetti indicati al primo c. dell'art.23 e richiamati anche dal successivo art. 25, ne vengono oggettivamente esclusi per ovvii motivi attinenti alla delimitazione territoriale della potestà tributaria dello Stato…
… gli enti Stranieri in argomento dovrebbero essere invitati a fornire alla competente Amministrazione italiana (ufficio distrettuale delle imposte nel cui distretto il beneficiario ha il suo domicilio fiscale) le generalità dei Soggetti nazionali beneficiari con l'indicazione degli emolumenti loro corrisposti e di ogni altro utile elemento ai fini della tassazione dei nazionali in parola.”
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Risoluzione del 17/07/96, n. 5-1437
Il ministero non ha considerato soggetta ad alcun obbligo di sostituzione di imposta la Società distaccante non residente in Italia ed ha affermato che per il dipendente distaccato il reddito di lavoro dipendente corrisposto dalla società estera formerà oggetto di dichiarazione.
Applicazione delle ritenute: redditi corrisposti dall’estero
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Risoluzione Direzione Regionale del Veneto n.23753/2001
“… la scrivente ritiene che in mancanza di accordi scaturenti da una specifica convenzione tra lo stato Italiano e lo stato dove ha sede la società estera, le somme e i valori percepiti dal personale distaccato di cui trattasi non siano assoggettabili a ritenuta d’acconto, sempre che la società distaccante rivesta carattere di ente non residente, privo di stabile organizzazione nel territorio dello stato, escluso dalla definizione di soggetto d’imposta …”
Applicazione delle ritenute: redditi corrisposti dall’estero
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Nel caso di DISTACCO del cittadino straniero da una società estera non residente in Italia ad una Società Italiana e nel caso in cui la retribuzione sia interamente corrisposta dalla società distaccante:
LA SOCIETA’ ITALIANA, NON SI QUALIFICA COME SOSTITUTO D’IMPOSTA E NON HA ALCUN OBBLIGO DI OPERARE LE RITENUTE
L’IMPOSTA SARA’ LIQUIDATA IN AUTOLIQUIDAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE IN SEDE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Applicazione delle ritenute: redditi corrisposti dall’estero
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Nel caso di DISTACCO del cittadino straniero dalla società estera alla propria branch in Italia e nel caso in cui la retribuzione sia interamente corrisposta dalla società estera:
OBBLIGO DI RITENUTE IN CAPO ALLA BRANCH ITALIANA ? (!)
Applicazione delle ritenute: il caso della branch
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Il credito di imposta – Regola generale
Articolo 165, comma 1 – TUIR
“Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all’estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dell’imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota di imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all’estero ed il reddito complessivo…”
Criteri reciproci articolo 23
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Il credito di imposta – Redditi su base convenzionale
Articolo 165, comma 10 – TUIR
“Nel caso in cui il reddito prodotto all’estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l’imposta estera va ridotta in misura corrispondente.”
Art. 36, comma 30, DL 223/2006
“…le disposizioni di cui al comma 10 dell’art. 165 del testo unico… devono intendersi riferite anche ai crediti d’imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell’art. 51 del medesimo testo unico”
Quale reddito estero? Ris.Min. 48 del 2013
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Il credito di imposta – Testo Unico e convenzioni
Articolo 169 – TUIR
“Le disposizioni del presente testo unico si applicano, se più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro le doppie imposizioni.”
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Il credito di imposta: norme convenzionali
A livello convenzionale, l’art. 23 (a) e 23 (b) del Modello OCSE individua 2 metodologie di eliminazione della doppia imposizione liberamente adottabili dal Paese di residenza: il metodo dell’esenzione (23 a) ed il metodo del credito d’imposta (23 b);
• Il metodo dell’esenzione prevede che, al rispetto di certe condizioni, i redditi prodotti all’estero possono essere esentati dalla tassazione; in pratica l’imposta domestica è applicata esclusivamente ai redditi prodotti sul territorio nazionale (anche exemption with progression).
•Il metodo del credito d’imposta prevede invece che, al rispetto di certe condizioni, le imposte pagate all’estero sono dedotte dalle imposte dovute nel Paese di residenza.
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Frontalieri
SVIZZERA – Accordo 3 ottobre 1974: Tassazione esclusiva nello Statodi svolgimento dell’attività (lavoratori che lavorano nei cantoni delTicino, dei Grigioni e del Vallese e risiedono nei comuni italianirientranti nella fascia di confine compresa nei 20 km da tali Cantoni)
FRANCIA – Articolo 15 par. 4: Tassazione esclusiva nello Stato diresidenza (caso del musicista, sent. 12595 del 2004)
AUSTRIA – Articolo 15 par. 4: Tassazione esclusiva nello Stato diresidenza