TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO E STRANIERI IN ITALIA: LA...

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16 dicembre 2014 Corso Europa 11 – Milano Scuola di specializzazione in diritto tributario internazionale INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DEI TRATTATI TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI ITALIANI ALL’ESTERO E STRANIERI IN ITALIA: LA GESTIONE DEGLI EXPATRIATES Pierluigi Zucchelli

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16 dicembre 2014Corso Europa 11 – Milano

Scuola di specializzazione in diritto tributario internazionale

INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DEI TRATTATI

TRATTAMENTO FISCALE E CONTRIBUTIVO DEI LAVORATORI ITALIANI

ALL’ESTERO E STRANIERI IN ITALIA: LA GESTIONE

DEGLI EXPATRIATES

Pierluigi Zucchelli

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Indice

- Lavoratori stranieri in Italia: adempimenti in materia di immigrazione;

- Lavoratori italiani all’estero e stranieri in Italia: cenni su obblighi contributivi.

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Lavoratori stranieri in Italia:adempimenti in materia di immigrazione

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L’ingresso in Italia: il nuovo sistema di calcolo Schengen– L’ingresso in Italia di cittadini di paesi extra-UE non facenti parte dell’area Schengen è consentito solo a

cittadini che:

• Siano in possesso di uno o più documenti di viaggio validi che consentano di attraversare la frontiera;

• Siano in possesso di un visto valido, se richiesto a norma del regolamento CE n. 539/2001 che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;

• Possano giustificare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia per la durata prevista dal soggiorno sia per il ritorno nel paese di origine o per il transito verso un paese terzo.

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L’ingresso in Italia: il nuovo sistema di calcolo Schengen– In termini generali, si possono distinguere due grandi categorie di visti:

• Visti di breve durata, previsti per soggiorni fino a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;

• Visti di lunga durata, per soggiorni di durata superiore a 90 giorni;

– Con riferimento agli ingressi di breve durata, il 13 ottobre 2013 è entrato in vigore il regolamento comunitario n. 610 del 2013 che ha introdotto delle novità nel metodo di calcolo della durata del soggiorno consentito nei paesi dell’area Schengen;

– Il nuovo regolamento prevede che, per soggiorni la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni, il periodo di 180 giorni venga calcolato prendendo in considerazione il periodo di 180 giorni che precede ogni giorno di soggiorno;

– Ne consegue che la lunghezza del periodo che il richiedente visto intende trascorrere nell’area Schengen sommato a tutti i giorni di soggiorno precedenti, effettuati nell’arco dei 180 giorni, deve essere uguale a un massimo di 90 giorni.

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Le diverse procedure dell’ingresso in Italia– L’ingresso, il soggiorno in Italia di cittadini extracomunitari e lo svolgimento di un’attività lavorativa, sia

essa di natura subordinata o autonoma, sono disciplinati da specifiche leggi nazionali in materia di immigrazione e mobilità internazionale (D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche, Legge n. 189 del 30 luglio 2002, c.d. “legge Bossi-Fini”, D.P.R. 394/99);

– Con riferimento alle possibili procedure per l’ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio nazionale,tali procedure sono:

– Sistema delle “quote” d’ingresso, stabilite annualmente tramite apposito Decreto Ministeriale (L. n. 40/1998 c.d. “Decreto Flussi”; art. 26 D.Lgs. n. 286/98 e art. 39 del D.P.R. n. 394/99); DPCM del 12/03/2014;

– Distacco di personale, al di fuori delle quote previste annualmente, previa richiesta dell’autorizzazione al lavoro (“nulla osta al lavoro”) allo Sportello Unico dell’Immigrazione c/o la Prefettura in caso di rapporto di lavoro subordinato; in caso di rapporto di lavoro di tipo autonomo, alla competente Questura. In particolare esistono due fattispecie di distacco:

• Nulla Osta al lavoro – casi particolari (Art. 27 D.lgs. n.286/98 lettere a, g, i, f);

• Nulla Osta al lavoro – distacco di lavoratore autonomo;

– Stage internazionale.

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Le diverse procedure dell’ingresso in ItaliaUltime novità in materia di immigrazione:

– Permesso di Soggiorno “a punti” – accordo di integrazione (entrato in vigore il 10 marzo 2012);

– Sistema della Carta blu – ingresso e soggiorno di lavoratori extra-Ue qualificati ( D. Lgs. 28 giugno 2012 n.108 pubblicato su G. U. del 25 luglio 2012).

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Quote di ingresso-decreto flussi– Dal combinato disposto degli artt. 3, co. 4 e 21, co.1, del T. U. si desume il principio della programmazione

degli accessi, che consiste nella definizione dei flussi di ingresso degli stranieri nel territorio italiano, sulla base dei criteri stabiliti nel documento programmatico sulla politica dell’immigrazione, predisposto dal Presidente del Consiglio, che definisce annualmente le quote massime di stranieri ammissibili nel territorio dello Stato per lo svolgimento di attività lavorativa di carattere subordinato, anche di carattere stagionale o autonomo.

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Quote di ingresso-decreto flussi– Il recente DPCM del 12/03/2014 “decreto flussi lavoratori non comunitari stagionali 2014” ha previsto:

• il decreto - che prevede una quota massima di ingressi di 15.000 cittadini stranieri residenti all'estero - stabilisce che sia ammesso l'ingresso di lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Egitto, Repubblica delle Filippine, Gambia, Ghana, India, Kosovo, Repubblica ex Jugoslava di Macedonia, Marocco, Mauritius, Moldavia, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Ucraina, Tunisia;

• il provvedimento, inoltre, nell'ambito della quota delle 15.000 unità, ne riserva 3.000 per i lavoratori non comunitari che abbiano fatto ingresso in Italia per prestare lavoro subordinato stagionale per almeno due anni consecutivi e per i quali il datore di lavoro presenti richiesta di nulla osta pluriennale per lavoro subordinato stagionale;

• a titolo di anticipazione della quota di ingresso dei lavoratori non comunitari per motivi di lavoro non stagionale per l'anno 2014, sono ammessi in Italia, in via di programmazione transitoria e per motivi di lavoro subordinato non stagionale, 2.000 cittadini dei Paesi non comunitari partecipanti all'Esposizione Universale di Milano del 2015, come definiti dall'accordo di Sede tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International del Expositions dell'11 luglio 2012, ratificato con legge 14 gennaio 2013, n. 3.

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Procedura di Distacco– Per l’ingresso di lavoratori in Italia tramite procedura di distacco ovvero al di fuori delle quote, è necessario

che l’azienda italiana richieda il rilascio dell’autorizzazione al lavoro (“nulla osta al lavoro subordinato”) al competente Sportello Unico per l’Immigrazione c/o la Prefettura competente in base alla collocazione geografica dell’azienda (sede legale o unità operativa);

– La competente Prefettura, una volta esaminata la documentazione presentata, provvederà a rilasciare un’autorizzazione al lavoro di durata iniziale di 12 o 24 mesi, prorogabile o meno a seconda della specifica tipologia di distacco di cui si fa richiesta;

– Le principali tipologie di distacco in casi particolari sono:

• Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato ex art. 27 lett. a), in favore di dirigenti o personale altamente specializzato;

• Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato ex. art. 27 lett. g), in favore di lavoratori chiamati a svolgere funzioni o compiti specifici;

• Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato ex. art. 27 lett. i), per il distacco di lavoratori per l’effettuazione di prestazioni oggetto di contratto di appalto;

• Richiesta nominativa di nulla osta al lavoro subordinato ex. art 27 lett. f), per il distacco di lavoratori per finalità formative.

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Distacco di personale altamente specializzato (art. 27 lett. a, D.lgs. 286/98)– Tale tipologia di ingresso è riservata, specificatamente, a personale altamente specializzato di società

estere aventi sede o filiali in Italia. A tale fine è richiesto un inquadramento del lavoratore in Italia di livello pari a dirigente o quadro;

– Sulla base di questa tipologia è necessario richiedere, tramite procedura informatizzata del Ministero dell’Interno, nulla osta al lavoro subordinato da parte della società distaccataria (società italiana) alla Prefettura competente in base alla sede legale dell’azienda italiana presso la quale viene distaccato il lavoratore;

– La Prefettura, una volta esaminata la documentazione, provvederà a rilasciare un’autorizzazione al lavoro di durata iniziale (massima) pari a 24 mesi eventualmente rinnovabile fino ad un massimo di 5 anni;

– Al termine del distacco sarà possibile l’assunzione diretta del dipendente da parte della società italiana;

– Al fine di procedere con la richiesta di nulla osta risultano fondamentali i seguenti requisiti:

• tra l’azienda distaccante (società estera) e l’azienda distaccataria (azienda italiana) devono sussistere legami societari comprovabili tramite bilancio consolidato o altro documento societario equipollente;

• il lavoratore distaccato deve essere in possesso di un’anzianità di servizio di (minimo) 6 mesi nel settore presso il quale è impiegato.

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Distacco di personale per l’adempimento di funzioni specifiche (art. 27 lett. g, D.lgs. 286/98)– Tale tipologia di ingresso è riservata a lavoratori dipendenti di organizzazioni o imprese operanti nel

territorio italiano che vengono posti in distacco temporaneamente per adempiere funzioni o compiti specifici per un periodo di tempo limitato o determinato;

– In base a questa tipologia di distacco non sono richiesti né l’anzianità di servizio pari a 6 mesi né un particolare inquadramento ma esclusivamente che il lavoratore sia in possesso di un’esperienza specifica che lo qualifichi per adempiere la mansione indicata. Tale mansione deve essere certificata dal datore di lavoro tramite presentazione di un progetto lavorativo specifico;

– Solitamente l’autorizzazione al lavoro (da richiedere per via telematica alla Prefettura competente in base alla collocazione geografica della sede legale dell’azienda distaccataria) viene rilasciata per massimo 24 mesi e in ogni caso limitatamente alla durata del progetto per il quale il lavoratore è distaccato. Sulla base di tale tipologia di distacco, l’autorizzazione al lavoro rilasciata non è prorogabile;

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Distacco di personale per prestazioni oggetto di contratto d’appalto (art. 27 lett. i, D.lgs. 286/98)– Tale tipologia riguarda lavoratori che abbiano in essere un contratto di lavoro con società estere, residenti

o aventi sede all’estero e siano da questi direttamente retribuiti, i quali siano temporaneamente trasferiti dall’estero presso società italiane, al fine di effettuare nel territorio italiano determinate prestazioni oggetto di contratto di appalto stipulato tra i predetti soggetti;

– In questo caso dunque non è richiesto un legame societario tra la ditta committente e quella appaltatrice ma è richiesta la presenza di un legame contrattuale;

– Il nulla osta deve essere richiesto da parte della società appaltante alla Prefettura competente in base alla sede legale della società appaltante;

– Precisiamo che in base a questa tipologia di distacco l’autorizzazione al lavoro viene rilasciata limitatamente alla durata del contratto d’appalto e in ogni caso non oltre 24 mesi senza possibilità di rinnovo.

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Distacco di personale per finalità formative(art. 27 lett. f, D.lgs. 286/98)– Tale tipologia riguarda lavoratori autorizzati a soggiornare per motivi di formazione professionale, i quali

siano chiamati a svolgere periodi temporanei di addestramento presso datori di lavoro italiani, potendo effettuare anche prestazioni rientranti nell’ambito del lavoro subordinato;

– Tale tipologia di distacco prevede la possibilità per il lavoratore extracomunitario di svolgere un periodo di tirocinio formativo e di orientamento al di fuori delle quote d’ingresso stabilite annualmente;

– Si dovrà procedere tramite redazione e deposito di un progetto formativo presso la Regione, la quale provvederà ad approvarlo;

– Il nulla osta deve essere richiesto da parte della Società ospitante alla competente Prefettura sulla base della sede legale o unità operativa della società. L’autorizzazione al lavoro verrà rilasciata per una durata massima non prorogabile di 24 mesi.

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Nulla Osta al lavoro in casi particolari (art. 27 lett. a, g, i, f, D.lgs. 286/98)– L’autorizzazione al lavoro (“Nulla Osta al lavoro subordinato”) viene rilasciato per un periodo iniziale

(massimo) pari a 24 mesi, rinnovabile o meno a seconda della fattispecie del distacco;

– Una volta ottenuto il Nulla Osta al lavoro, il lavoratore dovrà recarsi presso l’autorità consolare/diplomatica competente in base alla sua attuale residenza per richiedere il rilascio del visto da lavoro. Sulla base del Nulla Osta originale, l’autorità consolare emetterà il visto di durata, solitamente, pari a 1 anno (365 giorni);

– Dopo aver ottenuto il visto, il lavoratore potrà fare ingresso nel territorio nazionale ed entro 8 giorni dall’ingresso in Italia dovrà fissare un appuntamento presso la Prefettura, Sportello Unico per l’Immigrazione per la firma del Contratto di Soggiorno;

– Come disposto dal D.P.R. n. 179/2011, il lavoratore, contestualmente alla firma del Contratto di Soggiorno dovrà sottoscrivere uno specifico accordo detto “Accordo di integrazione” col quale si impegna ad avviare un reale percorso di integrazione attraverso la conoscenza della lingua italiana e dei principi civici fondamentale del nostro Paese.

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Nulla Osta al lavoro in casi particolari (art. 27 lett. a, g, i, f, D.lgs. 286/98)– Il lavoratore dovrà, inoltre, procedere all’invio del kit postale per la richiesta del Permesso di Soggiorno.

Solitamente tale documento viene rilasciato dalle Autorità di Immigrazione per un periodo iniziale di 12 mesi. A seguito del primo rinnovo il Permesso di Soggiorno verrà rilasciato per una durata massima di 24 mesi;

– È possibile rinnovare il permesso di Soggiorno 60 giorni prima e 30 giorni dopo la data di scadenza dello stesso.

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Ingresso per lavoratore autonomo (quota di autonomo)– La società italiana interessata all’ingresso del lavoratore autonomo (nell’ipotesi in cui ricopra cariche societarie)

deve predisporre un Contratto di lavoro autonomo col cittadino extra comunitario e deve presentare una dichiarazione di responsabilità alla competente Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) nella quale attesta che non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato. Il cittadino straniero deve fare una richiesta di Nulla Osta al lavoro autonomo alla questura italiana, il Nulla Osta rilasciato dalla questura è preventivo alla decisione finale del Consolato di rilasciare o meno il visto di ingresso;

– Con il Nulla Osta al Lavoro il lavoratore dovrà recarsi presso l’autorità consolare/diplomatica competente in base alla sua attuale residenza per richiedere il rilascio del visto da lavoro. Sulla base del Nulla Osta originale, l’autoritàconsolare emetterà il visto di durata, solitamente, pari a 1 anno (365 giorni);

– Dopo aver ottenuto il visto, il lavoratore potrà fare ingresso nel territorio nazionale ed entro 8 giorni dovrà inviare i documenti necessari alla richiesta di un permesso di soggiorno;

– Solitamente il permesso di soggiorno viene rilasciato dalle Autorità di Immigrazione per un periodo iniziale di 12 mesi. A seguito del primo rinnovo il Permesso di Soggiorno verrà rilasciato per 24 mesi. È possibile rinnovare il permesso di Soggiorno 60 giorni prima e 30 giorni dopo la data di scadenza dello stesso;

– Come disposto dal D.P.R. n. 79/2011, nel corso del primo appuntamento in questura, il lavoratore dovràsottoscrivere uno specifico accordo detto “Accordo di integrazione” col quale si impegna ad avviare un reale percorso di integrazione attraverso la conoscenza della lingua italiana e dei principi civici fondamentale del nostro Paese.

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Distacco di lavoratore autonomo in forza di un contratto di consulenza– Nel caso di distacco di lavoratore autonomo è necessario richiedere specifico nulla osta presso la Questura

competente;

– Tale fattispecie può essere richiesta qualora già esista un legame lavorativo tra il lavoratore e la societàestera anche di tipo autonomo. In questo caso è necessario la presenza di una proposta di contratto di prestazione d’opera professionale con la società italiana che gli garantisca un compenso di importo superiore al livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; tale contratto dovrà essere certificato presso la Direzione Provinciale del Lavoro;

– Sarà inoltre necessario produrre, da parte della società italiana, dichiarazione di responsabilitàpreventivamente rilasciata o inviata dal committente italiano o dal suo legale rappresentante alla competente Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) nella quale si attesti che non verrà instaurato alcun rapporto di lavoro subordinato;

– Una volta ottenuto il nulla osta dalla Questura competente si procederà alla richiesta del visto.

– A seguito dell’ingresso in Italia il lavoratore richiederà il permesso di soggiorno. Quest’ultimo potrà poi essere rinnovato in base a quanto indicato nel contratto di consulenza;

– Precisiamo che trattandosi di lavoro autonomo, il lavoratore dovrà aprire partita iva, emettere regolari fatture nonché iscriversi alla gestione separata INPS per il necessario versamento contributivo.

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Stage internazionale– In base alla normativa di riferimento, nel caso di stage internazionale, è necessario anzitutto procedere alla

stipula di apposita convenzione tra l’ente ospitante (Società Italiana) ed un ente promotore abilitato (le quote di ingresso sono state stabilite con cadenza triennale in base ad apposito decreto del 25/06/2014);

– È necessario, inoltre, procedere alla redazione di un progetto formativo sottoscritto dall’ente promotore, dalla società ospitante e, in sede di rilascio del visto innanzi alle autorità consolari, dal tirocinante;

– Il progetto formativo e la convenzione devono essere depositate presso la Direzione Regionale, ufficio competente, che rilascia apposito visto (visto regionale);

– Il cittadino extracomunitario, una volta in possesso del progetto formativo vistato dalla Regione, dovràrecarsi presso la rappresentanza consolare italiana in base alla sua residenza ai fini del rilascio del visto;

– La durata massima prevista per lo stage internazionale è di 12/24 mesi;

– Una volta entrato in Italia, la Società Italiana (ente ospitante) dovrà garantire un rimborso spese e un alloggio idoneo nel rispetto delle leggi nazionali.

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Stage internazionale– Nell’ipotesi di ingresso in Italia di un cittadino extracomunitario per motivi di stage è necessario fare

riferimento a specifiche quote di ingresso;

– Il Decreto Ministeriale che stabilisce tali quote viene solitamente pubblicato nel mese di agosto.

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Sistema della Carta blu: ingresso e soggiorno di lavoratori extra-Ue qualificati– A far data dall’ 8 agosto 2012 entra in vigore in via definitiva il decreto legislativo 28 giugno 2012 n. 108

con cui viene data attuazione alla direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendono svolgere lavori altamente qualificati;

– In via generale il provvedimento inserisce le disposizioni attuative della Direttiva 2009/50/CE nell'impianto normativo vigente in materia di immigrazione – decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni;

– In particolare, l’articolo 27 quater prevede i lavoratori altamente qualificati come nuova categoria di lavoratori che possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote;

– Vengono considerati altamente qualificati gli stranieri che sono in possesso di un titolo di istruzione superiore rilasciato dall’autorità competente nel Paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un programma di istruzione superiore post-secondaria di durata almeno triennale e relativa qualifica professionale superiore. La qualifica professionale superiore, attestata dal Paese di provenienza, deve essere riconosciuta in Italia e rientrare nei “livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011”(per esempio direttori e dirigenti generali di azienda, imprenditori, ingegneri, architetti etc). E richiesta la certificazione rilasciata dal paese di provenienza che attesti il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale.

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Sistema della Carta blu: ingresso e soggiorno di lavoratori extra-Ue qualificati– Il datore di lavoro è tenuto ad inviare una domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’immigrazione

territorialmente competente;

– La domanda di nulla osta dovrà inoltre contenere una proposta di contratto o un’offerta vincolante di lavoro altamente qualificato di durata almeno annuale, nonché il titolo di istruzione e la relativa qualifica professionale superiore e lo stipendio annuale lordo;

– Le nuove disposizioni stabiliscono che l’importo della retribuzione del lavoratore non può essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Tale importo èpari circa a Euro 24.000,00;

– Il Centro per l’impiego che riceve la domanda di nulla osta da parte dello sportello unico per l’immigrazione diffonde l’offerta in via telematica;

– Trascorsi 20 giorni senza che nessun lavoratore, nazionale o comunitario, abbia presentato una domanda, dando riscontro all’offerta, il Centro per l’Impiego rilascia una certificazione negativa che consente alla Sportello Unico l’emissione del nulla osta. Lo sportello unico per l’immigrazione convoca il datore di lavoro e rilascia il nulla osta al lavoro non oltre 90 giorni dalla presentazione della domanda ovvero nello stesso termine comunica il rigetto.

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Sistema della Carta blu: ingresso e soggiorno di lavoratori extra-Ue qualificati– Una volta completata la procedura di ingresso e di regolarizzazione al lavoratore straniero altamente

qualificato autorizzato è rilasciato dal Questore un permesso di soggiorno denominato “Carta blu UE”. Tale permesso ha una durata biennale, nel caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero, negli altri casi, la stessa durata del rapporto di lavoro. Il titolare di Carta blu UE è limitato per i primi due anni di occupazione legale sul territorio nazionale, sia all’esercizio di attività lavorative diverse da quelle “altamente qualificate”, sia ai cambiamenti di datore di lavoro. Nel primo caso è previsto un divieto assoluto, nel secondo i cambiamenti devono essere autorizzati in via preliminare dalle competenti Direzioni territoriali del Lavoro;

– La Carta Blu consente inoltre al titolare di richiedere il ricongiungimento familiare, indipendentemente dalla durata del suo permesso di soggiorno. Viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di famiglia della stessa durata di quello del titolare della Carta Blu.”

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Il Permesso di soggiorno “a punti”: principali novità e peculiarità– Dal 10 marzo 2012 è entrato in vigore il regolamento, emanato con D.P.R. n.179 del 14 settembre 2011,

che disciplina l’accordo di integrazione;

– Tale accordo è finalizzato a promuovere l’integrazione dei cittadini stranieri che entrano in Italia per la prima volta e si applica a tutti coloro che fanno richiesta di un permesso di soggiorno non inferiore a un anno;

– L’accordo di integrazione – previsto dall’articolo 4 bis del D.lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) – è basato sul sistema dei crediti;

– Durata accordo: 2 anni, prorogabile per un ulteriore anno;

– Stipulazione: presso lo Sportello Unico o la Questura contestualmente alla presentazione della domanda di permesso di soggiorno;

– Fascia di età: dai 16 anni. In caso di minori (16-18 anni) l’accordo è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale.

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Il Permesso di soggiorno “a punti”: principali novità e peculiaritàDi seguito i punti fondamentali del nuovo accordo:

– Il regolamento si applica a tutti i cittadini stranieri di età superiore a 16 anni e fino ai 65 anni. Precisiamo che l’accordo non riguarda gli stranieri che hanno fatto richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari;

– Lo straniero che presenta istanza di permesso di soggiorno dovrà procedere tramite richiesta allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura o alla Questura competente (come da procedura standard) e, contestualmente, dovrà sottoscrivere l’Accordo di Integrazione con le autorità competenti al fine di richiedere il nuovo permesso di soggiorno basato sul sistema dei punti o crediti;

– All’atto della sottoscrizione dell’accordo, sono assegnati allo straniero n.16 crediti che il soggetto può incrementare o perdere.

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Il Permesso di soggiorno “a punti”: principali novità e peculiaritàLo straniero può guadagnare punti tramite:

– Frequentazione di specifici corsi di lingua italiana (per raggiungere un livello di conoscenza della lingua pari al livello A2, come stabilito dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) potendo guadagnare da 10 a 30 punti. Precisiamo che tali corsi saranno gratuiti per i cittadini stranieri;

– Iscrivere i propri figli presso scuole italiane;

– Iscriversi al Sistema Sanitario Nazionale;

– Scegliere un medico di base italiano (4 punti);

– Lo straniero può perdere punti in caso di condanna penale o commissioni di affari illeciti (da 3 a 25 punti).

– Si fa presente che, nel caso in cui lo straniero perda tutti i punti, le competenti autorità procederanno alla sua espulsione.

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Il Permesso di soggiorno “a punti”: principali novità e peculiarità– Al termine dei 2 anni, le Autorità di Immigrazione procederanno a verificare che il cittadino straniero abbia

raggiunto i 30 punti;

– Nel caso in cui lo straniero abbia ottenuto un punteggio minimo di 1 punto ed un massimo di 29 punti nell’arco dei 2 anni, gli sarà concesso un altro anno per raggiungere i 30 punti;

– Qualora lo straniero, nell’arco dei 2 anni, non abbia ottenuto almeno 1 punto, egli non avrà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno e verrà espulso dal territorio nazionale;

– Nel caso in cui lo straniero, nel medesimo arco temporale, riesca ad ottenere un punteggio pari o superiore a 40 punti, riceverà facilitazioni per partecipare ad attività culturali e formative.

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Il Permesso di soggiorno “a punti”: principali novità e peculiarità– Nella verifica dell’accordo, lo straniero dovrà dimostrare di essere in possesso dei seguenti elementi:

• Conoscenza della Costituzione italiana (al fine di raggiungere tale obiettivo verrà stabilito un corso per lo straniero da 5 a 10 ore a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di Integrazione);

• Sottoscrizione della Carta dei valori della cittadinanza e dell’integrazione siglata in data 23 Aprile 2007;

– Da ultimo si sottolinea che i destinatari del nuovo sistema del permesso di soggiorno a punti saranno solamente gli stranieri che entrano per la prima volta in Italia e che fanno richiesta di 1° rilascio del permesso di soggiorno. Tale sistema non riguarderà dunque le richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.

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EXPO 2015: Modalità d’ingresso e soggiorno in Italia

• Visto Missione: Ingresso di personale per il quale è previsto il rilascio del visto e del permesso di soggiorno “per missione", nel caso di soggiorno in Italia compreso fra il 1° aprile ed il 30 novembre 2015, ovvero di soggiorno comunque strettamente legato al periodo espositivo dell’Expo Milano 2015;

• Visto Lavoro: Ingresso dei lavoratori stranieri che si occupano della costruzione e dell’allestimento dei padiglioni Expo e che prestano la loro attività da 1° gennaio 2014 fino al 31 marzo 2015, e da dicembre 2015 fino al completo smantellamento dei padiglioni e comunque non oltre la data del 30 giugno 2016:

a. Distacco di lavoratori stranieri dipendenti da aziende straniere;

b. Assunzione di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia;

• Visto Turismo: Ingresso dei cittadini stranieri che intendono visitare Expo Milano 2015 ai quali viene rilasciato un visto per turismo, che è valido non solo per entrare ma anche per soggiornare in Italia per un periodo massimo di 3 mesi.

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EXPO 2015: Visto Lavoro

• Distacco:

� Di lavoratore dipendente da azienda straniera presso un’azienda stabilita in Italia: in tal caso la comunicazione allo Sportello Unico deve essere inoltrata dall’azienda “distaccataria” stabilita in Italia, tramite il suo legale rappresentante deve richiedere le credenziali di accesso al Commissario Generale di Sezione;

� Di lavoratore dipendente da azienda straniera che non ha filiali in Italia, per lo svolgimento di prestazioni di servizi: in tal caso la comunicazione allo Sportello Unico viene inoltrata dal legale rappresentate della azienda straniera che a tal fine deve richiedere le credenziali di accesso al Commissario Generale di Sezione;

• Assunzione:

� Di lavoratori stranieri da parte di aziende italiane o stabilite in Italia: in tal caso la comunicazione allo Sportello Unico deve essere inoltrata dall’azienda tramite il suo legale rappresentate che a tal fine deve richiedere le credenziali di accesso al Commissario Generale di Sezione o al Direttore dei Partecipanti Non Ufficiali del padiglione del Paese presso il quale il lavoratore straniero svolgerà la prestazione lavorativa.

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Lavoratori italiani all’estero e stranieri in Italia:

cenni su obblighi contributivi

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Lavoro dipendente svolto da personale italiano all’Estero (c.d. EXPA OUT)Osservazioni preliminari

– Dal punto di vista degli aspetti contrattuali ed autorizzativi connessi all’espatrio, la normativa vigente prevede una diversa procedura Autorizzativa a seconda che il lavoratore venga distaccato in un paese Comunitario (EU) o in un paese Extracomunitario.

– Trasferimento in EU: nessuna autorizzazione preventiva, il lavoratore viene trasferito o distaccato in forza di una lettera di trasferimento o distacco in cui vengono riepilogate le condizioni contrattuali e retributive.

– Trasferimento in un paese Extra CEE: necessità di ottenere un’Autorizzazione Ministeriale al trasferimento (ex Legge 398/87).

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Lavoro dipendente svolto da personale italiano all’Estero (c.d. EXPA OUT)Procedura Autorizzativa per lavoratori che lavoreranno in paesi Extra-CE

– Il datore di lavoro italiano o straniero, che assuma in Italia un lavoratore italiano o comunitario per impiegarlo al di fuori dell’UE, oppure che lo trasferisca o lo distacchi in un paese extracomunitario, deve richiedere una preventiva autorizzazione al trasferimento al Ministero del Lavoro, con copia conoscenza al Ministero degli Affari Esteri ed alla Direzione Regionale del Lavoro territorialmente competente secondo la sede della impresa richiedente. La richiesta avviene tramite istanza di autorizzazione al trasferimento inviata mediante portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it) del Ministero del Lavoro in apposita sezione;

– La richiesta di autorizzazione al trasferimento all’estero deve essere corredata da certificato della C.C.I.A. non anteriore a sei mesi (o, se il richiedente non ha sede in Italia, la documentazione relativa al conferimento del mandato ad una persona fisica o giuridica residente in Italia e della corrispondente accettazione), copia lettera di distacco redatta in lingua italiana, autocertificazione da parte della società in merito alla non sussistenza di procedure concorsuali e fallimentari in essere, copia polizza assicurativa a copertura dei parametri richiesti dalla normativa (per infortuni professionali ed extra-professionali i cui massimali sono di Euro 67.139,40 in caso di morte e di Euro 77.468,52 in caso di invalidità permanente).

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Lavoro dipendente svolto da personale italiano all’Estero (c.d. EXPA OUT)La domanda di autorizzazione deve contenere:

– gli elementi identificativi del datore di lavoro;

– il numero dei lavoratori interessati al trasferimento, il livello di inquadramento ed il relativo trattamento economico;

– l’indicazione della località dove il lavoratore è inviato;

– l’impegno del datore di lavoro ad osservare integralmente gli obblighi previsti dalla Legge 398/87;

– impegno ad ottemperare alle disposizioni contrattuali contenute nel contratto stipulato o depositato;

– impegno ad anticipare le spese sanitarie anche nel caso di stipula di un’apposita polizza a copertura di questi rischi;

– stipula di una polizza assicurativa per i rischi dei viaggi con capitale assicurato non inf. Ad € 77.468,53, nonché una polizza assicurativa per il caso di morte ed invalidità permanente del lavoratore di capitale non inf. ad € 67.139,4;

– l’indicazione del foro italiano competente.

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Lavoro dipendente svolto da personale italiano all’Estero (c.d. EXPA OUT)– Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali deve rilasciare l’autorizzazione al trasferimento entro 75

giorni dal ricevimento della richiesta (entro 90 giorni se presentata dall’estero);

– Il Ministero degli Affari Esteri, a cui si invia copia della richiesta di autorizzazione al trasferimento, potrebbe essere chiamato alla preventiva verifica della situazione politica, sociale e sanitaria dello Stato di destinazione ed a rilasciare parere entro 45 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Se non rilascia parere entro 10 giorni successivi alla scadenza del termine di 45 gg., il parere si intende favorevole (silenzio/assenzo). Pertanto da tale data comincia a decorrere il termine di 75 giorni per il rilascio dell’autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

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Lavoro dipendente svolto da personale italiano all’Estero (c.d. EXPA OUT)Aspetti Contributivi/Previdenziali

– Dal punto di vista degli aspetti contributivi connessi all’espatrio, la normativa vigente prevede un trattamento particolare e differenziato a seconda del paese nel quale il lavoratore viene distaccato:

• lavoratori italiani trasferiti in Paesi con cui l’Italia ha siglato trattati sulla sicurezza sociale (ad esempio UE);

• lavoratori trasferiti in Paesi con i quali l’Italia non ha siglato accordi di sicurezza sociale.

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Lavoro dipendente svolto da personale italiano all’Estero (c.d. EXPA OUT)Le fonti normative – INTERNAZIONALI

– Regolamento CE n. 883/2004 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno dell’ Unione Europea;

– Regolamento CE del 16 Settembre 2009 che fissa le modalità di applicazione del Regolamento CE n. 883/2004;

– Accordi internazionali di sicurezza sociale stipulati dall’Italia.

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Lavoro dipendente svolto da personale italiano all’Estero (c.d. EXPA OUT)Le Convenzioni Internazionali

– Lo Stato italiano, di fronte al fenomeno dell’emigrazione di cittadini italiani all’estero per motivi di lavoro, oltre ad applicare i regolamenti CE, ha stipulato accordi e convenzioni bilaterali con i Paesi verso i quali è stata più massiccia l’emigrazione italiana nel dopoguerra;

– L’Italia ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale con i seguenti Stati: Argentina, Australia, Brasile, Canada,Quebec, Repubblica di Capoverde, Israele, Jersey e Isole del Canale, ex Jugoslavia, Principato di Monaco, Stati Uniti d’America, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela.

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Lavoro dipendente svolto da personale italiano all’Estero (c.d. EXPA OUT)

Le Convenzioni Internazionali

– Alcune convenzioni sono totali perché disciplinano gli aspetti previdenziali ed assicurativi, altre invece sono parziali perché regolano solo alcuni aspetti previdenziali (es. Accordo di Washington che regola solo l’assicurazione generale IVS);

– Nel caso in cui l’Italia sia legata da un accordo di sicurezza sociale, totale o parziale con un altro Stato, ai fini previdenziali, generalmente opera il meccanismo della “Totalizzazione” dei periodi assicurativi;

– Relativamente all’istituto del distacco le convenzioni possono prevedere durata diversa a seconda del Paese di destinazione, (es. la convenzione con l’Australia non prevede il distacco). Spesso è prevista la possibilità di richiedere la proroga del distacco.

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Lavoro dipendente svolto da personale italiano all’Estero (c.d. EXPA OUT)– In caso di distacco in un Paese con il quale l’Italia ha siglato una convenzione totale o parziale è prevista la

possibilità di utilizzare formulari analoghi al formulario A1, che consentono di versare i contributi nel paese distaccante durante tutto il periodo del distacco, es. mod. IT/USA 4 in caso di distacco tra Italia e Stati Uniti; mod. IT/BRA 1 in caso di distacco tra l’Italia ed il Brasile ecc.

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Lavoro dipendente svolto da personale italiano all’Estero (c.d. EXPA OUT)Totalizzazione dei contributi esteri nel sistema previdenziale Italiano

– Nel caso di lavoro svolto in UE o in Paesi con i quali l’Italia ha siglato convenzioni, parziali o totali, se il numero dei contributi versati in Italia non è sufficiente per ottenere una pensione in regime nazionale, si opererà in regime internazionale utilizzando anche eventuali periodi contributivi esteri. In tal caso ogni Paese liquida la prestazione in base alla propria legislazione nazionale applicando due criteri fondamentali:

• Il diritto alla pensione si valuta considerando i contributi versati presso tutti gli Stati, purché non sovrapposti (totalizzazione);

• Ogni Stato in cui la persona risulta assicurata per almeno un anno, pagherà una quota di pensione in proporzione ai contributi versati in quel Paese, al compimento dell'età pensionabile prevista dalla propria legislazione (pro-rata).

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Lavoro dipendente svolto da personale italiano all’Estero (c.d. EXPA OUT)– Pertanto il cumulo dei periodi assicurativi risultanti in Italia con quelli risultanti in Stati esteri membri della

UE o convenzionati può effettuarsi in presenza dei seguenti requisiti:

• requisito minimo di contribuzione: almeno 1 anno di contribuzione

• non sovrapposizione dei periodi risultanti in Stati diversi

– Possono essere totalizzati, a seconda dei casi, tutti i tipi di contributi: obbligatori, figurativi (servizio militare, malattia, maternità, cassa integrazione guadagni, disoccupazione, mobilità), da riscatto (corso legale di laurea, contribuzione per attività svolta in Paesi esteri non convenzionati), da versamenti volontari;

– I periodi contributivi totalizzabili vengono presi in considerazione così come sono riconosciuti dalla legislazione dello Stato in cui sono stati versati.

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Lavoro dipendente svolto da personale italiano all’Estero (c.d. EXPA OUT)PAESI NON CONVENZIONATI O PARZIALMENTE CONVENZIONATI

Osservazioni preliminari

– Nel caso di trasferimento di lavoratori Italiani in paesi con i quali l’Italia non ha siglato apposite convenzioni di sicurezza sociale tali lavoratori rimarrebbero esposti al rischio di subire discriminazioni rispetto ai cittadini di quel paese;

– Di questi lavoratori si occupa la legge 398/1997 (D.L. 317 del 31.07.1987), che disciplina aspetti di carattere sostanziale e previdenziale del lavoro all’estero;

– Quindi la normativa dettata dalla legge 398/87 sopperisce alla mancanza di apposite convenzioni con il Paese di destinazione.

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Lavoro dipendente svolto da personale italiano all’Estero (c.d. EXPA OUT)– Il datore di lavoro deve chiedere l’apertura di una specifica posizione assicurativa INPS tramite procedura

telematica on-line (mod. DM68 è abrogato dal gennaio 2011);

– Il codice autorizzazione rilasciato dall’INPS identifica la particolarità dei versamenti contributivi che devono essere effettuati dall’azienda distaccante:

– cod. aut. 4C = paese senza accordi di sicurezza sociale

– cod. aut. 4Z = paese con accordi parziali di sicurezza sociale

– La contribuzione sarà calcolata su retribuzioni convenzionali, emanate ogni inizio d’anno, a mezzo Decreto del Ministero del Lavoro per i paesi privi di accordi di sicurezza sociale, mentre per i paesi con accordi parziali, si applicano le retribuzioni convenzionali per la sola parte dei contributi che non costituisce oggetto dell’accordo;

– Le percentuali contributive variano a seconda che si riferiscano ad impiegati/operai oppure a dirigenti;

– Per i paesi privi di accordi di sicurezza sociale, sulle aliquote contributive viene applicata una riduzione del 10% (con codice S189 da indicare sul quadro “D” del Dm10 virtuale) operante esclusivamente sulla quota IVS e DS. La percentuale a carico dipendente è pari all’8,84%.

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Lavoro dipendente svolto dallo straniero in Italia – Il datore di lavoro che vuole assumere uno straniero già residente in Italia e in possesso di un permesso di

soggiorno che gli consente di svolgere un'attività di tipo subordinato deve comunicare all’INAIL, all’INPS e al Centro per l’impiego della provincia in cui si svolge l’attività lavorativa l’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro - nonché eventuali variazioni o cessazioni del rapporto stesso – entro il giorno precedente;

– Tale comunicazione, a partire da gennaio 2008, va fatta esclusivamente per via telematica collegandosi al sito www.lavoro.gov.it/co, accreditandosi al Servizio informatico della propria Regione e compilando il modulo ‘Unificato Lav’;

– Tale comunicazione sostituisce la sottoscrizione del Contratto di Soggiorno (modello Q).

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Lavoro dipendente svolto dallo straniero distaccato in Italia– I lavoratori distaccati dall’estero in Italia devono essere iscritti nel Libro Unico dell’azienda Italiana

distaccataria. L’iscrizione deve essere fatta nel rispetto del principio di collaborazione con gli organi di vigilanza, finalizzata ad evitare forme di impiego irregolare;

– Sul Libro Unico dovranno essere annotati esclusivamente i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, qualifica, livello, azienda distaccante;

– L’iscrizione potrà avvenire per tutti i mesi di durata del distacco, ovvero in alternativa solo nel mese di ingresso in azienda purché venga indicata la data di inizio e fine del distacco. E’ comunque ammessa la possibilità che le registrazioni vengano effettuate nel solo mese di ingresso e di uscita dei lavoratori dall’azienda.

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Lavoro dipendente svolto da cittadino Comunitario in Italia– In caso di soggiorno inferiore a tre mesi in Italia di un cittadino Comunitario non è richiesta alcuna

condizione o formalità salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio;

– In caso di soggiorno superiore a tre mesi è necessario chiedere l’iscrizione in anagrafe presso il Comune nel quale il cittadino Comunitario intende risiedere. Per richiedere l’iscrizione all’”Anagrafe Cittadini Comunitari”, la documentazione necessaria è la seguente:

• Documento di identità valido per l’espatrio• Codice fiscale• Documentazione attestante l’attività lavorativa (ad esempio il contratto di lavoro, o la

dichiarazione del datore di lavoro e fotocopia del documento di identità del datore di lavoro, o comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego)

– Il datore di lavoro deve comunicare all’Inail, all’Inps e al Centro per l’impiego della provincia in cui si svolge l’attività lavorativa, l’instaurazione del nuovo rapporto di lavoro, entro il giorno precedente, nonchéeventuali variazioni o cessazioni del rapporto stesso.