Imposta sul Valore Aggiunto. 1 Principi generali LIVA costituisce la principale imposta indiretta...
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Imposta sul Valore Aggiunto
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Principi generali
L’IVA costituisce la principale imposta indiretta del nostro sistema impositivoLe imposte indirette colpiscono la ricchezza in occasione di un consumo, di un investimento o di un trasferimento patrimonialeL’IVA è un’imposta generale gravante sui consumi di beni e di servizi
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Quadro normativo di riferimento
La principale Direttiva Comunitaria di riferimento è la Sesta Direttiva, il cui testo è stato recentemente aggiornato ed inserito nella Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006 (che ha sostituito la Direttiva 77/388/CEE del 17 maggio 1977), recentemente modificata:- dalla Direttiva 2008/8/CE (servizi)- dalla Direttiva 2008/9/CE (rimborso) - dalla Direttiva 2008/8/CE (frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie)D.P.R. 29 settembre 1973, n. 633, come modificato dal D.L. 135/2009 (stabile organizzazione) e dalla D.Lgs. n.18/2010 (in attuazione delle citate direttive)
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Principi generali
Si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato, nell’esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché alle importazioni da chiunque effettuate (art. 1 del D.P.R. n. 633/72)In base al sistema così strutturato l’IVA giunge a colpire il consumo finale, mostrandosi invece neutrale nei “passaggi intermedi” di beni e servizi tra produttori, commercianti e professionistiL’effettivo onere di questo tributo è sopportato dai consumatori finali, mentre i numerosi adempimenti previsti dalla Legge sono a carico dei soggetti economici che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi
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Meccanismo di funzionamento
L’IVA riguarda tre categorie di soggetti:“i fornitori” (che devono essere imprenditori o lavoratori autonomi)“i clienti”“l’Erario”
Il fornitore deve addebitare al cliente il tributo, proporzionale al corrispettivo contrattuale, e provvede a versarlo all’Erario al netto del tributo da lui stesso corrisposto ai propri fornitori. L’IVA corrisposta ai fornitori di beni e servizi acquistati nell’esercizio di imprese, arti o professioni può essere detratta dall’IVA sulle operazioni attive, col diritto al rimborso di eventuali eccedenze
Meccanismo di funzionamento
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IL CLIENTE È CONSUMATORE FINALE
O SOGGETTO IVA?
Se il CLIENTE èCONSUMATORE FINALE,
paga l’Iva al fornitorenon la detrae e
la tassazione si compie
FORNITORESoggetto ad IVA
(impresa o professionista)addebita l’Iva al cliente
computa l’imposta a debito verso l’Erario
Se il CLIENTE è un’IMPRESA,paga l’Iva al fornitore e la detrae
dalla propria Iva sulle vendite ai clienti, con diritto di credito sull’eccedenza
Il cliente è a sua volta fornitore dei propri clienti. Il meccanismo prosegue e si arresta
solo quando trova dei clienti consumatori finali
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Principi generali
Ai sensi degli artt. 17 e 18 del DPR 633/72 chi cede beni o presta servizi nell’esercizio d’imprese, arti e professioni, deve addebitare l’IVA al cliente e versare all’Erario la differenza tra tale imposta e quella assolta sugli acquisti inerenti all’esercizio dell’attivitàOve l’imposta sugli acquisti ecceda quella sulle operazioni attive il soggetto IVA oltre a non versare alcunché, avrà diritto al rimborso della differenzaLe suddette differenze tra l’IVA sulle operazioni attive e l’IVA sugli acquisti non vengono calcolate “operazione per operazione” bensì “per masse”
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Principi generali
Neutralità dell’Iva
La detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti e il diritto al rimborso dell’eccedenza rendono il tributo “neutrale” rispetto ai passaggi compiuti dal bene prima di essere acquistato dai c.d. consumatori finali
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Operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell’Iva
Art. 1 del DPR n. 633/72
Sono soggette al regime IVA
“le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello stato
nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e le importazioni da
chiunque effettuate”
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Regime delle operazioni ai fini dell’Iva
Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (ex D.P.R. n. 633/72) le operazioni sono così classificabili:
operazioni nel campo IVA:operazioni imponibilioperazioni non imponibili (cessioni all’esportazioni e cessioni intracomunitarie)operazioni esenti
operazioni fuori campo IVA:operazioni escluse (per assenza del requisito generale o per espressa disposizione)
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Operazioni soggette
Affinché un'operazione sia soggetta al regime IVA devono ricorrere le tre seguenti CONDIZIONI:
requisito oggettivo: cessioni di beni e prestazioni di servizi
requisito soggettivo: effettuate nell'esercizio di imprese o di arti e
professionirequisito territoriale: effettuate nel territorio
italianoLe importazioni di beni sono sempre soggette ad IVA, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti precedenti
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Operazioni soggette – Presupposti oggettivi
Atti a titolo oneroso che comportano:il trasferimento della proprietàla costituzione di diritti reali di godimento (superficie, enfiteusi, servitù, usufrutto, uso, abitazione) eil trasferimento di diritti reali di godimento sui beni di ogni genere (beni mobili, immobili, materiali) (no licenze, marchi, brevetti che costituiscono prestazioni di servizi)
Cessione di beni - art. 2, co. 1, D.P.R. 633/72Cessione di beni - art. 2, co. 1, D.P.R. 633/72
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Operazioni soggette – Presupposti oggettivi
Sono comunque considerate cessioni di beni anche talune cessioni gratuite (essendo irrilevante il requisito dell’onerosità):
le cessioni gratuite di beni rientranti tra quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresala destinazione dei beni all'uso od al consumo personale o familiare dell'imprenditore o del professionista (anche se determinata da cessazione dell'attività)la destinazione ad altre finalità estranee all'impresa o all'esercizio dell'arte o della professione (anche se determinata da cessazione dell'attività)
ad eccezione dei campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati
Operazioni assimilate alla cessione di beni-art. 2,co. 2Operazioni assimilate alla cessione di beni-art. 2,co. 2
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Operazioni soggette – Presupposti oggettivi
Sono considerate cessioni di beni anche:1)le vendite con riserva di proprietà ; 2)le locazioni con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per ambedue le parti (no leasing); 3)i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione (regola del “doppio passaggio)
Operazioni assimilate alla cessione di beni-art. 2,co. 2Operazioni assimilate alla cessione di beni-art. 2,co. 2
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Operazioni soggette – Presupposti oggettivi
Non sono considerate cessioni di beni:le cessioni e i conferimenti in società o altri enti (compresi i consorzi, associazioni e altre organizzazioni) di aziende o rami di azienda le cessioni di denaro o crediti in denarole cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnatii passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o trasformazioni di societàle cessioni di beni soggette alla disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio
Cessione di beni – Eccezioni art. 2, co. 3Cessione di beni – Eccezioni art. 2, co. 3
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Operazioni soggette – Presupposti oggettivi
Ai fini IVA si considerano prestazioni di servizi le prestazioni verso corrispettivo dipendenti da contratti in genere aventi ad oggetto un facere:
opera - agenzia - noleggioappalto - mediazionetrasporto - depositomandato - mutuospedizione - locazione
“qualsiasi obbligazione di fare, non fare o permettere” (disposizione di chiusura)
Prestazioni di servizi - art. 3 DPR 633/72 Prestazioni di servizi - art. 3 DPR 633/72
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Operazioni soggette – Presupposti oggettivi
Si considerano prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo:
le concessioni di beni in locazione, affitto e simili (leasing);le cessioni, concessioni e licenze relative a diritti d'autore, invenzioni industriali, modelli, marchi …i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci, compreso lo sconto di crediti presso le banchele somministrazioni di alimenti e bevande le cessioni di contratti di ogni tipo e oggetto
In tali operazioni compaiono al tempo stesso il “fare” ed il “dare”
Operazioni assimilate a prestazi. di servizi -art. 3, co. 2 Operazioni assimilate a prestazi. di servizi -art. 3, co. 2
Operazioni soggette – Presupposti oggettivi
Sono considerate prestazioni di servizi anche talune prestazioni gratuite, e precisamente: quelle effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero a titolo gratuito per altre finalità estranee all'esercizio dell'impresa (a condizione che l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile e che la prestazione sia di valore superiore a Euro 25,82) escluse talune somministrazioni e prestazioni al personale dipendente (es. servizio mensa)
N.b. l’imponibilità dell’autoconsumo non si riferisce all’autoconsumo dei servizi professionali
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Operazioni assimilate a prestazi. di servizi -art. 3, co. 3 Operazioni assimilate a prestazi. di servizi -art. 3, co. 3
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Operazioni soggette – Presupposti oggettivi
Non sono considerate prestazioni di servizi, a titolo esemplificativo:
i conferimenti in società ed i passaggi di servizi in dipendenza di fusioni, di scissioni o trasformazionile cessioni, concessioni e licenze di diritti d'autore, invenzioni industriali, modelli, marchi, ecc. effettuate direttamente dall’autore e loro eredi o legatarii prestiti obbligazionari
Queste operazioni sono quindi escluse da Iva
Prestazioni di servizi – Eccezioni art. 3 co. 4 Prestazioni di servizi – Eccezioni art. 3 co. 4
Operazioni soggette – Presupposti soggettivi
L’operazione di cessione di beni e/o di prestazioni di servizi rientra nel campo di applicazione dell’IVA se è posta in essere nell’esercizio di imprese, arti o professioni (c.d. lavoro autonomo)La distinzione è rilevante perché cambia il regime (es. emissione dello scontrino)
Nell’esercizio dell’attività: comprende, non solo le prestazioni “tipiche” della singola impresa o professione, ma anche quelle che utilizzano i beni o le strutture imprenditoriali o professionali (es. compenso di un avvocato che, dietro compenso, cede ad un collega la parziale utilizzazione di un computer)
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Operazioni soggette – Presupposti soggettivi
Per esercizio di imprese si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articoli 2135 e 2195 del codice civile, anche se non organizzate in forma di impresa (ampliamento della categoria dell’impresa), nonché l'esercizio di attività, organizzate in forma d'impresa, dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'articolo 2195 del codice civile.Abitualità: ripetitività degli atti piuttosto che la durata di ciascuno di essiAttività agricole: divaricazione fra Iva (esercizio di impresa) e imposte dirette (redditi fondiari determinati forfettariamente) 21
Esercizio di imprese – art. 4 co. 1 Esercizio di imprese – art. 4 co. 1
Operazioni soggette – Presupposti soggettivi
Si considerano in ogni caso effettuate nell'esercizio di imprese: le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice, dalle società per azioni e in accomandita per azioni, dalle società a responsabilità limitata, dalle società cooperative, di mutua assicurazione e di armamento, dalle società estere di cui all'art. 2507 del codice civile e dalle società di fatto;Ad eccezione della detenzione di abitazioni e mezzi di trasporto dati in uso gratuito ai soci della società (ratio impedire a monte la detrazione sugli acquisti)
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Presunzione di commercialità – art. 4 co. 2 Presunzione di commercialità – art. 4 co. 2
Operazioni soggette – Presupposti soggettivi
Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo, ovvero: qualsiasi attività abituale non rientrante tra quelle di impresa e non svolta con vincolo di subordinazione
Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a condizione che siano rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo
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Lavoro autonomo – art. 5 co. 1 e 2 Lavoro autonomo – art. 5 co. 1 e 2
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Operazioni soggette
E' quello in cui viene effettuata l'operazione:
cessioni di beni:beni immobili: momento della stipulazione dell'attobeni mobili: momento della consegna o spedizionesia beni immobili che beni mobili: momento dell'emissione della fattura o del pagamento del corrispettivo, se precedente agli eventi sopra indicati
prestazioni di servizi:momento del pagamentomomento dell'emissione della fattura (se precedente)
Momento impositivo (art. 6 DPR 633/72)Momento impositivo (art. 6 DPR 633/72)
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Operazioni soggette
Eccezioni alle regole generali sopra delineate - le cessioni e per le prestazioni fatte allo Stato, agli
organi dello Stato, agli enti pubblici territoriali (comuni, regioni, ecc.), agli istituti universitari, alle unità sanitarie locali (ora ASL), agli enti ospedalieri, ecc.
le cessioni di prodotti farmaceutici effettuate dai farmacistile cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soci, associati e partecipanti
L’IVA afferente predette operazioni diviene esigibile soltanto al momento del pagamento del corrispettivo da parte del debitore
Momento impositivo (art. 6 DPR 633/72)Momento impositivo (art. 6 DPR 633/72)
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Operazioni soggette
Obblighi conseguenti:al momento di effettuazione dell’operazione il contribuente deve emettere la fattura (fatturazione immediata), sempre che non sia stata già emessa anteriormente (ad esempio per acconto)la fatturazione differita è ammessa solo in determinati casi e a determinate condizioni (art. 21, comma 4)
Momento impositivo (art. 6 DPR 633/72)Momento impositivo (art. 6 DPR 633/72)
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Operazioni soggette - Presupposto territoriale
L’art. 7 del DPR 633/72 contiene le definizioni
necessarie per capire quando un’operazione si
considera “effettuata nel territorio dello Stato”:
“territorio dello Stato”
“territorio della Comunità”
“soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato”
TerritorialitàTerritorialità
Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Regola generaleImmobiliMobili
EccezioniCessioni di beni a bordo di una nave, treno o aereo Cessioni di gas e di energia elettrica
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Cessioni di beni - art. 7Cessioni di beni - art. 7bisbis Dpr 633/72 Dpr 633/72
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Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Si considerano effettuate nel territorio dello Stato se riguardano beni immobili o mobili nazionali, comunitari o vincolati al regime della temporanea importazione, esistenti nel territorio stesso
Al fine della territorialità delle cessioni rileva il luogo in cui si trovano i beni stessi, a nulla influendo la residenza delle parti tra cui avviene l’operazione.Esempi: le cessioni intervenute tra due residenti in Italia saranno fuori campo IVA se riguardanti un bene sito all’estero. Al contrario potranno considerarsi “effettuate nel territorio dello Stato” le operazioni in cui entrambe le parti, od una di esse, non sono residenti ma il bene si trova in Italia.
Territorialità - Cessione di beniTerritorialità - Cessione di beni
Operazioni soggette - Presupposto territoriale
REGOLA GENERALE (Comma 1)
Si considerano effettuate nel territorio dello Stato, quando sono rese a
a) soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato;
b) committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.
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Prestazioni di servizi - art. Prestazioni di servizi - art. 7ter7ter Dpr 633/72 Dpr 633/72
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Presupposto territoriale delle prestazioni di servizi Regola generale
Quadro di sintesi: servizi in genere
Natura Prestatore Committente Regola
Servizi in genere
ITA – UE EXTRAUE
Soggetto passivo
Luogo in cui è stabilito il committente
ITA – UE EXTRAUE Privato Luogo in cui è stabilito il
prestatore
Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per la territorialità delle prestazioni di servizi
a) i soggetti esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
b) le persone fisiche limitatamente alle prestazioni ricevute quando agiscono nell’attività di impresa;
c) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni di cui all’art. 4, co. 4, anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali
d) gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, identificati ai fini dell’Iva
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Prestazioni di servizi - art. Prestazioni di servizi - art. 7ter7ter Dpr 633/72 Dpr 633/72
Operazioni soggette - Presupposto territoriale
ENTI NON COMMERCIALIPer la territorialità delle prestazioni dei servizi rileva il
possesso di una partita Iva, a prescindere dall’attività effettivamente esercitata e dalla destinazione del servizio acquistato .
Sono quindi soggetti passivi per la totalità dei servizi acquistati:
a) gli enti che svolgono sia attività commerciali sia attività istituzionali;
b) gli enti che, pur svolgendo solo attività istituzionali, si sono identificati ai fini Iva perché hanno effettuato acquisti intracomunitario di beni per un importo > di € 10.000 (art. 38, co. 5, lett. c, del D.L. 331/93)
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Prestazioni di servizi - art. Prestazioni di servizi - art. 7ter7ter Dpr 633/72 Dpr 633/72
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Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Con l’espressione si intende il soggetto passivo:a)domiciliato nel territorio dello Statob)residente nel territorio dello Stato, che non abbia stabilito il domicilio all’esteroc)una stabile organizzazione nel territorio dello Stato di soggetto domiciliato o residente all’estero, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute
Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato – art. 7, co. 1, lett. d) Stato – art. 7, co. 1, lett. d)
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Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Definizione di domicilio:a) Persone fisiche: il domicilio è il luogo in cui il
soggetto ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi
b) Soggetti diversi dalle persone fisiche: per le società di ogni genere, gli enti, le associazioni, gli altri organismi diversi dalle persone fisiche, il domicilio è il luogo in cui si trova la sede legale
Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato – art. 7, co. 1, lett. d) Stato – art. 7, co. 1, lett. d)
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Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Definizione di residenza:a) Persone fisiche: è il luogo in cui la persona ha
la dimora abitualeb) Soggetti diversi dalle persone fisiche: per le
società di ogni genere, gli enti, le associazioni, gli altri organismi diversi dalle persone fisiche, la residenza è il luogo in cui si trova la sede effettiva
Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato – art. 7, co. 1, lett. d) Stato – art. 7, co. 1, lett. d)
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Operazioni soggette - Presupposto territoriale
Definizione di stabile organizzazione (ai fini IVA):− Non esiste una definizione Iva né nelle norme
nazionali, né in quelle di matrice comunitaria− Ai fini delle imposte dirette, l’art. 162 del TUIR
definisce la stabile organizzazione come una sede fissa d’affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività nel territorio dello stato
− La CGE ha chiarito che affinché un centro d’affari possa considerarsi una stabile organizzazione, è necessario che esso presenti un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea, sul piano del corredo umano e tecnico, a rendere possibili in modo autonomo le prestazioni di servizi (C-190/95)
Stabile organizzazioneStabile organizzazione
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Presupposto territoriale delle prestazioni di servizi Regola generale
Quadro di sintesi: servizi in genere
Natura Prestatore Committente Regola
Servizi in genere
ITA – UE EXTRAUE
Soggetto passivo
Luogo in cui è stabilito il committente
ITA – UE EXTRAUE Privato Luogo in cui è stabilito il
prestatore
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Operazioni soggette - Operazioni non imponibiliOperazioni non imponibili
Ai sensi dell’art. 8 del DPR 633/72 sono quelle che:hanno per oggetto beni inviati in paesi extra UE a cura od a nome del cedente (art. 8, lett. a) effettuate tra due soggetti residenti, a condizione che i beni vengano, su incarico del cessionario, inviati in paesi extra UE direttamente dal cedente (co.1, lett. a) cd operazione di triangolazione;quelle effettuate dal cessionario residente nei confronti di un terzo non residente a condizione che il cedente ne curi l’invio fuori del territorio dell’UEhanno per oggetto beni il cui trasporto o spedizione in paesi extra UE viene effettuato, entro 90 giorni dalla consegna dei beni dall'operatore economico non residente o per suo conto (co. 1, lett. b)
cessioni all'esportazione
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Operazioni soggette
Fatturazione : obbligatoriaRegistrazione : obbligatoriaDetraibilità dell'imposta assolta“a monte” : pienaAgevolazioni : rimborso infrannuale dell'IVA “a monte”
Operazioni non imponibili - Operazioni non imponibili - CaratteristicheCaratteristiche
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Operazioni soggette - Operazioni esenti art. 10Operazioni esenti art. 10
Sono operazioni sulle quali, per motivi di ordine socio-economico, l'IVA non viene applicata. Sono comprese tra le operazioni esenti, ad esempio:
le operazioni di credito e di finanziamento, le dilazioni di pagamentole operazioni di assicurazionele operazioni relative a valute esterele operazioni relative a azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di mercile prestazioni sanitariele locazioni non finanziarie e gli affitti di terreni agricoli, di aree non edificabili nè adibite a parcheggio e di fabbricati non strumentali e le locazioni di fabbricati strumentali (per natura) effettuate nei confronti di soggetti passivi d’imposta, salvo i casi in cui non si sia optato per l’imponibilità o il locatario abbia un diritto alla detrazione dell’imposta non superiore al 25% le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta
DefinizioneDefinizione
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Operazioni soggette - Operazioni esenti art. 10Operazioni esenti art. 10
Fatturazione : obbligatoriaRegistrazione : obbligatoriaDetraibilità dell'imposta “a monte” : no
CaratteristicheCaratteristiche
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Operazioni non soggette (fuori campo)
Sono operazioni non soggette quelle caratterizzate dalla mancanza di almeno uno dei tre requisiti sopra esaminati (requisito soggettivo - oggettivo - territoriale)Ad esempio, sono operazioni non soggette:
cessioni di beni effettuate da soggetti privati (mancanza del requisito soggettivo)consegna di merci in conto comodato (mancanza del requisito oggettivo)cessioni di beni esistenti in territorio straniero (mancanza del requisito territoriale)
Definizione Definizione
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Operazioni non soggette
Non sono soggette ad alcun adempimento IVA (fatturazione, registrazione, ecc.)Le operazioni non soggette non devono comparire nel volume d'affari del contribuente
Caratteristiche Caratteristiche
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Riepilogo adempimenti IVA
Operazioni soggette
Adempimento IVA
Operazioni non soggette
Imponibili Non imponibili Esenti
Addebito IVA No Sì No No
Fatturazione No Sì Sì Sì
Registrazione No Sì Sì Sì
Limitazione alla detraibilità dell’IVA sugli acquisti
Sì No No Sì
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Detrazione
Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma del primo comma dell'articolo 17 o dell'eccedenza di cui al secondo comma dell'articolo 30, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
Regola generaleRegola generale
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Detrazione
InerenzaÈ il rapporto tra l’acquisto di un bene o di un servizio e lo svolgimento di attività che danno diritto alla detrazione
Regola generaleRegola generale
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Detrazione
L’IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi utilizzati ANCHE per l’effettuazione di operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta ovvero utilizzati per fini privati od estranei all’esercizio dell’impresa (beni e servizi a destinazione promiscua) non è ammessa in detrazione per la quota imputabile a detta utilizzazione, da determinarsi secondo criteri oggettivi coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati (co. 2 e 4)
Indetraibilità specificaIndetraibilità specifica
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Detrazione
L’IVA relativa all’acquisto o all’importazione di beni e/o servizi afferenti esclusivamente operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta (ad esempio, quelle previste dall’art. 2, comma 3, o dall’art. 3, comma 4) non è detraibileN.B. - Le operazioni di cessione all’esportazione, cessioni intracomunitarie, operazioni effettuate fuori del territorio nazionale, ecc. si considerano a tal fine come operazioni soggette ad IVA: l’IVA sugli acquisti ad esse relativa è pertanto detraibile (co. 3)
Indetraibilità specificaIndetraibilità specifica
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Detrazione
Co. 5. Ai contribuenti che esercitano sia operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis (rapporto fra ammontare operazioni con diritto alla detrazione e ammontare operazioni con detrazione ed esenti; non si tiene conto delle operazioni fuori campo IVA)
PRO RATAPRO RATA
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Detrazione
Art. 19-bis1 l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.
Indetraibilità oggettivaIndetraibilità oggettiva
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Detrazione
Art. 19-terPer gli enti non commerciali è ammessa in detrazione, a norma degli artt. precedenti e con le limitazioni, riduzioni ivi previste, soltanto l'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole. La detrazione spetta a condizione che l'attività commerciale o agricola sia gestita con contabilità separata da quella relativa alla attività principale.
Indetraibilità soggettivaIndetraibilità soggettiva
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Fatturazione
Soggetto emittente : venditoreMomento della fatturazione : effettuazione
dell'operazioneOperazioni da fatturare : imponibili
non imponibili (art. 7, commi 2 e 8, 8-
bis, 9, 38 quater del DPR 633/72 nonché artt. 41 e 40, comma 9 del DL
331/93)esenti (art. 10)
Regola generaleRegola generale
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Fatturazione
Quando una cessione di beni o una prestazione di servizi viene effettuata in Italia (secondo le regole di territorialità di cui agli artt. 7 – 7 septies) da un soggetto non residente (senza stabile organizzazione in Italia), che non abbia un rappresentante IVA per l’Italia, nei confronti di un soggetto IVA residente in Italia, sarà quest’ultimo a dover emettere, in unico esemplare, apposita fattura (cosiddetta autofattura, art. 17, comma 3)
EccezioniEccezioni
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Altre autofatture IVA
Tipici casi di autofattura emessa da società sono i seguenti:
autoconsumo esterno (art. 2, comma 2, n. 5)omaggi (art. 2, comma 2, n. 4)autofattura decorsi quattro mesi dall’effettuazione dell’operazione per la regolarizzazione delle operazioni ai sensi dell’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471, 18 dicembre 1997 (ex art. 41, DPR 633/72)autofattura relativa a cessione di fabbricati strumentali nelle quali il cedente, nel relativo atto, ha espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione (art. 17, comma 5 e D.M. 25 maggio 2007)
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Fatturazione
Fatturazione differita:la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione del bene mobile all'altra parte, se la consegna o spedizione risulta da un documento di consegna - ad esempio, il documento di trasporto, uno scontrino fiscale, la ricevuta fiscale integrata a cura dell’emittente - emesso dal cedente prima dell’inizio del trasporto e della spedizione - (art. 21, comma 4)la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente (cosiddetta differita triangolare)
Il momento della fatturazioneIl momento della fatturazione
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Fatturazione
Fatturazione anticipata:la fattura deve essere emessa all'atto del pagamento, se questo precede la consegna o spedizione dei beni mobili o la stipulazione dell'atto di vendita per i beni immobili (art. 6, comma 4)
N.B. - L'emissione della fattura prima della consegna o spedizione o della stipulazione dell'atto di vendita determina l'effettuazione dell'operazione
Il momento della fatturazioneIl momento della fatturazione
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Fatturazione
Ai fini IVA costituisce fattura qualsiasi documento, anche se redatto con forma o denominazione diversa (conto, nota, parcella, ecc.) nel quale siano riportati i seguenti elementi:
datanumerazione progressivanome, ditta, denominazione o ragione sociale, residenza o domicilio dei soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione numero e data del documento di trasporto/consegna in caso di fatturazione differita
Caratteristiche (art. 21 DPR 633/72)Caratteristiche (art. 21 DPR 633/72)
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Fatturazione
numero di partita IVA dell'emittente e codice fiscalenatura, qualità e quantità dei beni o servizicorrispettivi inclusi nella base imponibile (incluso il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto rientrati nella base imponibile)valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto esclusi dalla base imponibilealiquotaammontare dell'imposta
Caratteristiche (art. 21 DPR 633/72)Caratteristiche (art. 21 DPR 633/72)
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Aliquote in vigore
4% Prodotti base
Alimentari Prodotti Edilizia agevolata(Pane, pasta, latte, editoriali (prima casa)frutta, verdura)
10%
Alimentari Bar, alberghi, Spettacoli Trasporti di Elettricità,
(carni bianche, ristoranti persone gaspesce, biscotti, non di lusso (aerei, treni, carni rosse, navi)prosciutti)
20% Aliquota ordinaria
Vino, dischi, nastri, tessile, vestiario, calzature e per esclusione tutte le altre prestazioni e cessioni di beni non soggette ad aliquota ridotta
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Concetto di accessorietà
Alcuni interventi dell’Amministrazione finanziaria, che ha fatto proprio anche quanto sancito in diverse sentenza della Ci Giustizia Europea (sentenze C-349/96 e C-41/04), hanno cercato di delineare i caratteri salienti di una prestazione accessoria. Sebbene, a tal fine, sia sempre necessario condurre un’analisi caso per caso, non di meno i seguenti criteri devono essere considerati:
Tutte le prestazioni devono convergere nella direzione della realizzazione di un unico obiettivo;E’ necessario un nesso di dipendenza funzionale delle prestazioni accessorie rispetto alla prestazione principale;Le prestazioni accessorie hanno, di norma, la funzione di integrare, completare o rendere possibile la prestazione principaleUna prestazione deve essere considerata accessoria ad una prestazione principale quando essa non costituisce per la clientela un fine a sé stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni, del servizio principale offerto dal prestatore
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Prevalenza della forma sulla sostanza
Nella disciplina dell’IVA gli adempimenti formali sono numerosi e pervasivi ed, in vari casi, i diritti e i doveri sostanziali dei soggetti passivi si collegano più direttamente a questi che alla vicenda economica sottostanteIn questo senso è possibile affermare che esiste una sorta di principio di prevalenza della forma con cui una determinata transazione viene presentata rispetto alla sostanza dell’operazione voluta dalle parti
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Prevalenza della forma sulla sostanza
Al fine di evitare una difformità tra la reale intenzione delle parti e la veste formale con la quale le operazioni stesse vengono rese, è fondamentale che i soggetti passivi dell’imposta prestino particolare attenzione al contenuto degli atti e dei documenti che redigonoL’Amministrazione Finanziaria, infatti, nel momento in cui valuta la corretta applicazione del tributo tende a privilegiare il contenuto degli atti che si trova a verificare, rispetto alla reale intenzione voluta dalle parti
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Requisiti formali
L’articolo 21, secondo comma del DPR 633/72 annovera tra gli elementi essenziali che devono essere indicati in una fattura, la natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione
Al fine di far emergere con chiarezza la natura della prestazione effettivamente resa, pertanto, è opportuno che la fattura non si limiti a descrivere in maniera troppo sintetica il tipo di servizio reso
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Requisiti formali
La descrizione della prestazione oggetto della fattura, inoltre, deve essere coerente con quanto le parti della transazione hanno pattuito contrattualmenteLa Corte di Cassazione, ad esempio, affrontando il caso di un premio pattuito contrattualmente, che le parti, invece, volevano considerare, ai fini dell’IVA, come uno sconto, ha attribuito rilevanza decisiva all’inequivoca terminologia adottata nel contratto (dove si parlava di premio e non di sconto) (Corte di Cassazione, sentenza n. 5006 del 5 marzo 2007)
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Requisiti formali
Di conseguenza, qualora oggetto del contratto sia una prestazione di consulenza o assistenza tecnica, è necessario che la fattura faccia riferimento a tale genere di prestazioni (ad esempio con espressioni quali “servizi di consulenza nel campo delle comunicazioni” e riportando l’indicazione dei servizi di consulenza resi)All’opposto, se l’oggetto del contratto è una prestazione pubblicitaria, la fattura relativa dovrà fare riferimento ad attività aventi questa natura (ad esempio, riportando la dicitura “servizi di pubbliche relazioni” e specificando quali tipi di prestazioni siano state erogate)