IMU Imposta municipale propria - ancetaranto.it · 2. Presupposto impositivo 3. Soggetti passivi 4....

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FISCO Circolare IMU Imposta municipale propria CONFINDUSTRIA AREA FISCO, FINANZA E WELFARE La disciplina dell’IMU 1. Premessa 2. Presupposto impositivo 3. Soggetti passivi 4. Base imponibile - Fabbricati iscritti in catasto - Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D - Terreni ed aree fabbricabili 5. Aliquote 6. Abitazione principale e relative pertinenze 7. Agevolazione e le esenzioni 8. Rapporti tra IMU e imposte sui redditi 9. Adempimenti dichiarativi e versamenti IMU 10. Accertamento e sanzioni

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FISCO – Circolare

IMU – Imposta municipale propria

CONFINDUSTRIA AREA FISCO, FINANZA E WELFARE

La disciplina dell’IMU

1. Premessa

2. Presupposto impositivo

3. Soggetti passivi

4. Base imponibile

- Fabbricati iscritti in catasto

- Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

- Terreni ed aree fabbricabili

5. Aliquote

6. Abitazione principale e relative pertinenze

7. Agevolazione e le esenzioni

8. Rapporti tra IMU e imposte sui redditi

9. Adempimenti dichiarativi e versamenti IMU

10. Accertamento e sanzioni

AREA FFW - FISCO Circolare di approfondimento: l’IMU 2

1. Premessa

L’Imposta municipale propria (IMU) è stata istituita con gli artt. 8 e 9 del

DLgs 14 marzo 2011, n. 23 (Decreto sul Federalismo fiscale municipale) con

decorrenza dall’anno 2014 e sostituisce, per la componente immobiliare,

l’'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute

sui redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli

immobili (ICI).

L'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 2011 (c.d. Decreto “Salva Italia”),

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via

sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, l'introduzione

dell’IMU. Conseguentemente, dal 2015 si applicherà a regime l’imposta

municipale propria di cui al DLgs n. 23/2011.

Il Decreto “Salva Italia” e le modifche apportate dal DL n. 16 del 2012

(Decreto sulle sempilficazioni tributarie) hanno apportato alcune sostanziali

modifiche alla normativa originaria dell’IMU, tra le quali:

il ritorno, con alcuni temperamenti, alla tassazione dell’abitazione

principale 2;

l’aggiornamento dei moltiplicatori delle rendite catastali previsti

dall’art. 52 del DPR 131/1986, recante il Testo Unico dell’imposta di

registro;

la ripartizione del gettito dell’IMU tra lo Stato ed i Comuni.

Conseguentemente l’IMU non è più solo una imposta locale sugli immobili,

ossia un’imposta connessa ai servizi ricevuti dai cittadini dal Comune di

ubicazione dell’immobile, ma ha assunto anche le caratteristiche di

imposta statale sul patrimonio immobiliare.

ICI e ISI

Si ricorda che l’imposta comunale sugli immobili (ICI) era stata istituita con il DLgs n.

504/1992. L’ICI sostituiva la precedente ISI - imposta straordinaria immobiliare, intro-

dotta dal DL n. 333/1992, per far fronte a una crisi finanziaria simile a quella attuale.

L’ISI era un’imposta statale sul patrimonio, con aliquota pari allo 0,3%, applicabile

sul valore dei fabbricati e delle aree fabbricabili, siti nel territorio dello Stato, a qual-

siasi uso destinati.

Si analizzano, nel seguito, le caratteristiche della nuova imposta, anche alla

luce dei chiarimenti forniti dal Dipartimento delle Finanze – Direzione

Federalismo Fiscale nella circolare n . 3 del 18 maggio scorso.

1 Si ricorda per completezza che l’art. 19, comma 13, del Decreto Salva Italia ha

introdotto, insieme all’IMU, anche un’imposta patrimoniale sugli immobili detenuti

all’estero da persone fisiche residenti in Italia (IVIE) nella misura dello 0,76% . La base

imponile IVIE è data per gli immobili extra UE dal costo di acquisto o dal valore di

mercato, e per gli immobili in Paesi UE dal valore catastale usato per assolvere le

imposte patrimoniali o reddituali estere. In assenza si considera il costo di acquisto o,

per ultimo, il valore di mercato. 2 Si ricorda che l’esclusione dalla tassazione ICI delle prime case era stata disposta

dall’art. 1 del DL n. 93/2008 a decorrere dall’anno 2008.

Riferimenti legislativi:

- art. 4 DL n. 16/2012

- artt. 8-9 DLgs n. 23/11

- art. 13 DL n. 201/11

- DLgs n. 504/92

A breve sul sito del Di-

partimento delle Fi-

nanze sarà pubblicato

un testo unico di sintesi

della normativa appli-

cabile.

AREA FFW - FISCO Circolare di approfondimento: l’IMU 3

2. Presupposto impositivo

Il presupposto impositivo dell'IMU, così come modificato dal Decreto Salva

Italia, è costituito dal possesso di qualunque immobile, sito nel territorio

nazionale, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa,

nonché i terreni incolti.

L’art.13, comma 2, conferma quanto già previsto dall’art.8, comma 2 del

DLgs n. 23/2011, che intendeva assoggettare ad imposizione il generico

possesso di immobili (con esclusione dell’abitazione principale).

La circolare del Dipartimento delle finanze chiarisce che il richiamo all’art. 2

del DLgs n. 504/1992, contenuto nel comma 2 dell’art. 13 del DLgs n.

201/2011, ha il mero obiettivo di confermare la validità ai fini della disciplina

IMU di alcune definizioni recate dalla normativa in materia di ICI, fermo

restando l’assoggettamento al tributo di tutti gli immobili.

In via generale, sono dunque assoggettati a tassazione anche i terreni

incolti, in precedenza esclusi dall’applicazione dell’ICI.

Le definizioni previste in materia di ICI confermate anche ai fini IMU sono

fabbricato: è l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel

catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del

fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne

costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto

all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di

costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque

utilizzato;

area fabbricabile: è l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base

agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle

possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri

previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica

utilità.

terreno agricolo: è il terreno adibito all’esercizio delle attività

agricole indicate nell’art. 2135 del codice civile (coltivazione del

fondo, selvicoltura, allevamento di animali, manipolazione,

trasformazione, conservazione, commercializzazione e valorizza-

zione di prodotti agricoli, agriturismo, etc.. )

Ai fini dell’applicazione dell’imposta, non rilevano:

l’utilizzo degli immobili: sono soggetti all’IMU i c.d. beni patrimoniali,

strumentali e i beni merce posseduti dalle imprese,

la residenza del soggetto possessore: sono soggetti passivi sia i

possessori residenti in Italia, sia quelli non residenti,

la natura giuridica del possessore: sono soggetti passivi sia le

persone fisiche sia le società che gli enti.

Con riferimento alla nozione di area fabbricabile, si ricorda che l’art. 36,

comma 2 del DL n. 223/2006 (c.d. “Decreto Visco Bersani”) ha stabilito che

un area è fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo

strumento urbanistico generale adottato dal Comune.

AREA FFW - FISCO Circolare di approfondimento: l’IMU 4

Questo, indipendentemente dall’approvazione della Regione e

dell’adozione degli strumenti attuativi del medesimo3.

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai

coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, così come

individuati dall'art. 1 del DLgs n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, sui

quali persiste l'utilizzazione agrosilvopastorale mediante l'esercizio di attività

dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e

all'allevamento di animali.

3. Soggetti passivi

Sono soggetti passivi:

- il proprietario, ovvero il titolare di altro diritto reale di usufrutto, uso,

abitazione, enfiteusi, superficie di fabbricati, aree fabbricabili e

terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui

produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

- il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;

- il locatario per gli immobili concessi in leasing, anche da costruire o

in corso di costruzione, a decorrere dalla data della stipula e per

tutta la durata del contratto.

Il locatario, l’affittuario ed il comodatario non sono soggetti passivi IMU.

L’art. 4, comma 12-quinquies del DL n. 16/2012 ha stabilito che il diritto del

coniuge assegnatario della ex casa coniugale è equiparato, ai soli fini

dell'IMU, al diritto di abitazione. Conseguentemente, il coniuge

assegnatario, anche se non proprietario, sarà tenuto in via esclusiva al

versamento dell’IMU relativa all’ex casa coniugale, ma potrà beneficiare

delle agevolazioni previste per l’abitazione principale semprechè sussistano

i requisiti di legge (residenza e dimora abituale).

4. Base imponibile

Le regole di determinazione della base imponibile sono dettate in funzione

della tipologia di immobile.

Fabbricati iscritti in catasto

3 Per completezza si segnalano sul tema le seguenti sentenze delle Cassazione:

- n. 8609/2011: “.. in tema di espropriazione per pubblica utilità sulle aree si-

te in fascia di rispetto ferroviario, stradale o autostradale, sussiste divieto

assoluto di edificazione che rende le aree legalmente inedificabili e che

incide direttamente sul valore del bene senza possibilità di deroga da par-

te di provvedimenti amministrativi, con la conseguenza che le suddette

aree, essendo sprovviste delle possibilità legali di edificazione devono es-

sere equiparate a quelle agricole ai fini del calcolo delle indennità di

esproprio e di occupazione..”.

- n. 25522/2011 “.. la destinazione di un terreno ad attrezzature sportive, previ-

sta dal piano regolatore comunale, con l’attribuzione di un indice di edif i-

cabilità minimo funzionale alla realizzazione di strutture collegate a tale de-

stinazione, impedisce che la qualificazione dell’area come suscettibile di

utilizzazione edificatoria..”. La Corte ha ritenuto che il basso indice di edifi-

cabilità e la presenza di vincoli che ne comprimono la vocazione edificato-

ria, impediscono la qualificazione del terreno come area suscettibile di uti-

lizzazione edificatoria.

AREA FFW - FISCO Circolare di approfondimento: l’IMU 5

La base imponibile è determinata prendendo le rendite risultanti in catasto,

vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5% ed

applicando i moltiplicatori previsti dall’art. 52 del DPR n. 131/1986, come

modificati dal Decreto Salva Italia.

L’intervento di aggiornamento dei moltiplicatori delle rendite catasatli

risponde all’esigenza di ridurre l’erosione fiscale data dall’applicazione

dell’ICI su rendite catastali, il cui ultimo aggiornamento risale alla fine degli

anni 80, mediamente inferiori rispetto al valore di mercato dei fabbricati

rilevato dall’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia del Territorio

(valori OMI)4.

Di seguito si riportano le modifiche apportate ai moltiplicatori per gruppi e

categorie catastali:

4 L’OMI stima che i valori di mercato degli immobili in Italia siano in media, tenendo

conto delle differenze esistenti tra le Regioni e le diverse città, circa 3,5 volte le corri-

spondenti rendite catastali per le abitazioni principali e 3,8 volte per le abitazioni

secondarie (Dati del DF e AT anno 2010).

Gruppi catastali IMU ICI Variazione %

A – Abitazioni e alloggi comuni Da A1 a A11 (escluso A/10)

160 100 + 60%

A/10 Uffici e studi privati 80 50 +60%

B – Edifici di uso collettivo (collegi; ricove-ri; ospizi; conventi; seminari; caserme; ca-se di cura e ospedali ecc).

140 140 0

C – Immobili a destinazione commerciale

C/1 Negozi e botteghe 55 34 +62%

C/2 Magazzini e locali di deposito

C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (non lucro)

C/7 Tettoie chiuse o aperte

160 100 +60%

C/3 Laboratori per arti e mestieri

C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (non lucro)

C/5 Stabilimenti balneari e di acque cura-tive (non lucro)

140 100 +40%

D - Immobili a destinazione speciale opifi-ci industriali, alberghi, cinema e teatri etc (elevato a 65 dal 2013)

60 (65 dal 2013)

50 +20% (+30% dal

2013)

D/5 – Istituti di credito, cambio e assicura-zioni

80 50 +60%

AREA FFW - FISCO Circolare di approfondimento: l’IMU 6

Fabbricati classificabili nel gruppo catastale D

Per i fabbricati non iscritti in catasto e senza rendita certa, interamente

posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, la base imponibile IMU

è determinata annualmente, e fino all'anno di attribuzione della rendita

catastale da parte dell’Agenzia del Territorio, applicando al valore

contabile del fabbricato (al lordo delle quote di ammortamento) i

coefficienti aggiornati annualmente con decreto del Ministero

dell'Economia e delle Finanze (DM 5 aprile 2012).

In alternativa a tale procedura di determinazione del valore catastale sulla

base delle scritture contabili, l’impresa può chiedere l’attribuzione di una

rendita catastale. Si ricorda che nel caso in cui si ricorra alla procedura

DOCFA per l’attribuzione della rendita di cui al DM n. 701/1994, l’impresa

dovrà proporre una rendita stimata da un esperto di parte. La rendita

proposta sarà sottoposta alla valutazione dell’Ufficio Provinciale

dell’Agenzia del Territorio, tenendo conto della normativa catastale e dei

criteri e delle indicazioni fornite dalla medesima Agenzia.

Dal momento della richiesta di attribuzione della rendita da parte

dell’azienda, la base imponibile IMU può essere determinata sulla base

della rendita proposta (in alternativa al criterio dei valori contabili), fino al

momento di attribuzione da parte dell’Amministrazione della rendita

definitiva al fabbricato (cfr. Corte Cassazione sentenza n. 3160/2011).

Terreni

La base imponibile IMU dei terreni agricoli, nonché di quelli non coltivati,

posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli

professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola è determinato

applicando all’ammontare del reddito dominicale vigente al 1° gennaio

dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore ridotto pari a

110. L’applicazione del moltiplicatore ridotto non si applica in caso di

terreno concesso in affitto.

L’imprenditore agricolo professionale (IAP) è colui che dedica alle attività

agricole di cui all’art. 2135 c.c., almeno il 50% del proprio tempo di lavoro

complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il 50% del reddito

globale da lavoro.

La qualifica di IAP è riconosciuta anche alle società di persone,

cooperative e di capitale, anche a scopo consortile, qualora lo statuto

preveda come oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole e

tali società siano in possesso dei seguenti requisiti:

per le società di persona, il socio deve possedere la qualifica di IAP (per

le s.a.s. il socio accomandatario deve possedere tale qualifica);

per le società di capitale, almeno un amministratore deve possedere la

qualifica di IAP (per le cooperative l’amministratore deve essere anche

socio) e deve essere iscritto alla gestione previdenziale ed assistenziale

per l’agricoltura.

La qualifica IAP non è benificio limitato ad una sola regione, ma consente

al soggetto di beneficiare delle relative agevolazioni fiscali su altri territori

comunali, sempreché sussistano i requisiti di legge.

Terreni agricoli e non

coltivati posseduti e

condotti da coltivato-

ri diretti e da impren-

ditori agricoli profes-

sionali

AREA FFW - FISCO Circolare di approfondimento: l’IMU 7

Per i terreni agricoli che non rispondono ai predetti requisiti, ai fini della

determinazione della base imponibile IMU si assume un moltiplicatore

rdinario pari a 1355.

Aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili, la base imponibile è determinata dal valore di

mercato al 1° gennaio dell’anno di imposizione. Ai fini dell’individuazione

del valore venale in comune commercio occorre considerare diversi

parametri: zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità,

destinazione d’uso consentita, oneri per eventuali lavori di adattamento del

terreno, necessari per la costruzione, prezzi medi di mercato relativi ad aree

aventi analoghe caratteristiche.

La circolare del Dipartimento chiarisce che i Comuni devono informare il

proprietario del terreno dell’attribuzione della natura di area fabbricabile,

con modalità idonee. In assenza di tale comunicazione, in conformità allo

Statuto del contribuente non possono essere irrogate sanzioni, né richiesti

interessi moratori, al contribuente per eventuali violazioni di norme tributarie

cui è incorso a causa dei ritardi o omissioni o errori da parte

dell’Amministrazione.

Non si considerano aree fabbricabili, i terreni posseduti e condotti da

coltivatori diretti e IAP, iscritti alla previdenza agricola sui quali persiste

l’utilizzazione agro – silvo - pastorale.

La base imponibile IMU dell’area fabbricabile, nel caso di utilizzazione

edificatoria dell’area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero

edilizio, è data dal valore dell’area, prescindendo dal valore del fabbricato

in corso d’opera, ricostruito o ristrutturato.

Determinazione della rendita catastale dei fabbricati industriali

Si ricorda che Confindustria si è attivata, insieme ad Assonime, per segnalare le

criticità del procedimento di stima diretta per la determinazione della rendita

catastale dei fabbricati industriali, a partire dal problema della rilevanza di

determinati macchinari ed impianti situati all’interno degli opifici ai fini della

determinazione della rendita.

Rinviando per ulteriori dettagli alla documentazione pubblicata nella Comunità

Fisco di Confindustria, si segnala che l’Agenzia del Territorio ha di recente avviato

una riflessione sul tema, con l’obiettivo di approfondire i criteri generali in base al

quale valutare quali impianti dovrebbero concorrere alla determinazione della

rendita dei fabbricati industriali; nonché di chiarire alcuni altri aspetti tecnici del

procedimento di stima diretta (valorizzazione dei beni etc).

La riflessione nasce per effetto della sentenza n. 162/2008 della Corte

Costituzionale che – pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell’art.1-

quinquies del DL n. 44/2005 – ha escluso che la norma di interpretazione

autentica sia discriminatorio perché applicabile limitatamente alle centrali

elettriche.

La Corte ha affermato che “tutte quelle componenti … che contribuiscono in via

ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia

funzionale e reddituale stabile nel tempo, sono da considerare elementi idonei a

descrivere l’unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa

rendita catastale. … Proprio alla luce della definizione di bene immobile

5 Per comparazione, si segnala che ai fini ICI il moltiplicatore era pari al 75%. Ai fini

IMU, pertanto, si riscontra un incremento dell’ 80%.

AREA FFW - FISCO Circolare di approfondimento: l’IMU 8

contenuta nell’art. 812 cod. civ., si può concludere che la possibilità di

separazione di un impianto dal suolo non esclude che esso mantenga la sua

natura immobiliare; piuttosto il disposto codicistico è tale per cui tutto ciò che

viene collegato al suolo in unità strutturale – qualunque sia la natura dello

stabilimento – acquista natura immobiliare…”.

La Consulta ha precisato che ai fini della determinazione della rendita catastael

non è rilevante l’amovibilità o meno dell’impianto o macchinario, bensì

l’impossibilità di separare l’uno dall’altro senza la sostanziale alterazione del bene

complesso.

La pronuncia della Corte Costituzionale lascia tuttavia aperte numerose difficoltà

interpretative.

5. Aliquote

L’aliquota base dell’IMU è stata stabilita nello 0,76% ed i Comuni possono

variarla - in aumento e diminuzione – di 0,3 punti percentuali.

Le modifiche all’aliquota possono essere differenziate nell’ambito della

stessa fattispecie impositiva, all’interno del gruppo catastale, con

riferimento alle singole categorie, purchè nel rispetto dei criteri di

ragionevolezza e non discriminazione.

Pertanto risulterebbe possibile per il comune differenziare le aliquote per

favorire ed attrarre determinate attività produttive (es. D2 – Alberghi),

peculiari al proprio territorio.

Resta comunque confermato il potere del Mininistero dell’Economia e

Finanze di monitorare i regolamenti comunali ed impugnare davanti alla

giustizia amministrativa eventuali difformità rispetto alla norma statale.

Tipologia di immobili Disciplina IMU

(limiti per variazioni comunali) Disciplina ICI

(limiti per variazioni comunali)

Abitazione principale e relative perti-nenze

0,4% (da 0,2% a 0,6%) 0,4 (da 0,40% a 0,70%)

Immobili diversi dall’abitazione prin-cipale

0,76% (da 0,46% a 1,06%) 0,40% (fino a 0,70%)

Fabbricati costruiti e destinati all’impresa costruttrice alla vendita e non locati (fino a 3 anni dall’ultimazione dei lavori)

0,76% (fino a 0,38%) 0,7 (fino a 0,4%)

Immobili non produttivi di reddito fondiario o posseduti da soggetti IRES (esclusi gli immobili posseduti da e-sercenti arti e professioni e da impre-se organizzate in forma individuale o societaria) o beni locati

0,76% (fino a 0,40%) 0,7% (riduzioni Ici per contratti di locazioni a canone concorda-to)

Fabbricati rurali strumentali allo svol-gimento di attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.

0,2% (fino allo 0,1%)*

Esenti solo se ubicati nei comuni montani o parzialmente montani indicati nell’elenco apposito ISTAT

* Le province autonome di Trento e Bolzano possono introdurre e-senzioni, detrazioni o deduzioni

Esenti i fabbricati rurali sia ad uso abitativi, sia strumentali

AREA FFW - FISCO Circolare di approfondimento: l’IMU 9

Una quota dell’imposta, pari alla metà dell’IMU dovuta applicando

l’aliquota base su tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principlae

e dei fabbricati rurali ad uso strumentali, è dovuta allo Stato. Non è dovuta

l’IMU riservata allo Stato per alcune tipologie di fabbricati individuati dalla

legge.

Tale facoltà di riduzione dei Comuni è limitata dal rispetto dell’art.13,

comma 11 del Decreto “Salva Italia”, con il quale si dispone che le

agevolazioni decise dal Comune non operano sulla quota di gettito IMU

riservata a favore dello Stato, che risulta comunque dovuta (pari in

sostanza alla metà dell’aliquota base).

Nella tabella sono riassunte le aliquote applicabili per tipologia di immobili

ed i limiti per l’intervento di variazione delle aliquote da parte dei singoli

Comuni.

6. Abitazione principale e relative pertinenze

Sull’abitazione principale e sulle relative pertinenze è dovuta un’aliquota

agevolata dello 0,4%, che può essere aumentata o diminuita sino a 0,2

punti percentuali.

E’ prevista a livello nazionale una detrazione di imposta pari a 200 euro per

il periodo durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale.

Per gli anni 2012 e 2013 la detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun

figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori

abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare e fino ad un

importo complessivo di 400 euro (finoad un max di 8 figli). Di conseguenza

la detrazione statale per abitazione principale e figli può arrivare

complessivamente all’importo di 600 euro.

I Comuni possono aumentare l’importo di 200 euro della detrazione per

abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto

dell’equilibrio di bilancio. Se il Comune utilizza tale facoltà perde però la

possibilità di incrementare l’aliquota IMU sugli immobili tenuti a disposizione

assoggettati ad aliquota base dello 0,76%.

I comuni non possono variare, invece, l’importo della maggiorazione

prevista per i figli.

La detrazione va ragguagliata al numero dei soggetti passivi che

adibiscono l’immobile ad abitazione principale e al periodo dell’anno per il

quale permane la destinazione ad abitazione principale. L’importo

complessivo della detrazione e della maggiorazione non può superare le

600 euro.

La circolare n. 3 del Dipartimento delle finanze chiarisce che si qualifica

come abitazione principale l’immobile iscritto nel catasto edilizio urbano

come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo

familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La

sussistenza di entrambi i requisiti risponde all’esigenza, espressa

dall’Amministrazione finanziara, di risolvere difficoltà interpretative sorte in

passato con l’ICI e possibili comportamenti elusivi per ridurre il carico fiscale

sulla famiglia.

Si ricorda in proposito che la residenza anagrafica risulta dai registri

comunali, il domicilio è la sede principale degli affari e interessi (art. 43

comma 1 c.c.); la residenza civilistica è il luogo nel quale si ha la dimora

abituale del soggetto (art. 43, comma 2 cc): la dimora abituale è il luogo

Residenza, domicilio e

dimora

Detrazione per

l’abitazione principale

AREA FFW - FISCO Circolare di approfondimento: l’IMU 10

nel quale un soggetto abita e svolge in maniera continuativa la sua vita

personale e familiare.

Non è possibile applicare le agevolazioni a più di un’unità immobiliare,

salvo non si sia proceduto in precedenza al loro accatastamento unitario.

Nel caso i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora

abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi all’interno del

medesimo territorio comunale, l’aliquota e la detrazione per l’abitazione

principale spetterà ad un solo componente del nucleo familiare.

Conseguentemente, nel caso in cui il figlio dimora e risiede

anagraficamente in un immobile di proprietà dei genitori ubicato nel

medesimo comune ove i genitori risiedono e dimorano abitualmente in un

altro immobile di loro proprietà, l’agevolazione per l’abitazione principale

spetta solo per l’immobile ove risiedono i genitori i quali non potranno

beneficiare della maggiorazione prevista per i figli.

Pertanto, non è più possibile considerare adibita ad abitazione principale

l’immobile dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, come

invece era previsto dalla disciplina ICI.

Tali limitazioni non operano, invece, nell’ipotesi in cui i componenti del

nucleo familiare risiedano in immobili ubicati in comuni diversi.

Il DL n. 16/2012 (Decreto di semplificazione tributarie) ha disposto ulteriori

ipotesi di applicazione delle agevolazioni previste per l’abitazione

principale:

unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o

sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione non sia

locata;

unità immobiliare posseduta da cittadini italiani residenti all’estero, a

condizione non sia locata;

unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà

indivisa, adibita ad abitazione principale dai soci assegnatari, ed

agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le

case popolari (IACP);

casa coniugale assegnata all’ex coniuge.

Per tutte le predette tipologie non è dovuta la quota IMU riservata allo

Stato. Con alcune limitazioni, iIl contribuente ha diritto alle agevolazioni

previste per l’abitazione principale anche con riguardo alle pertinenze

della stessa. Le pertinenze sono individuate nei beni accessori destinati in

modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa (art. 817 c.c.).

Per la sussistenza del vincolo pertinenziale è necessario:

il requisito soggettivo di appartenenza al medesimo soggetto;

il requisito oggettivo della destinazione del bene accessorio ad

uuna relaizone di compelmentarietà del ben principale (Cass

24104/2009, 9911/2006).

L’onere della prova del requisito oggettivo, cioè l’asservimento

pertinenziale del bene accessorio al fabbricato, spetta al contribuente

(Cass. n. 25127/2009).

L’art. 13, comma 2, del DL n. 201/2011 stabilisce che per pertinenze

dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate

nelle seguenti categorie catastali:

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C/2 (magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte se non unite

all’unità immobiliare abitativa);

C/6 (stalle, rimesse, autorimesse);

C/7 (tettoie) nel limite di un’unità immobiliare per ciascuna

categoria catastale (quindi fino ad un massimo di 3 pertinenze).

Il contribuente può considerare come pertinenza dell’abitazione principale

soltanto una unità immobiliare per ciascuna categoria catastale, fino ad un

massimo di tre pertinenze appartenenti ciascuna ad una categoria

castatale diversa.

7. Agevolazioni ed esenzioni

Si fornisce un breve elenco di tipologie di immobili per le quali è prevista

l’applicazione di un regime agevolato ai fini IMU ed un confronto con la

previgente disciplina ICI.

Tipologia di immobili Disciplina IMU Disciplina ICI

Fabbricati inagibili o inabitabili e non utilizzati (per il periodo per cui persisto-no tali condizioni)

Riduzione del 50% della base imponibile (esenzione per i fabbricati distrutti o resi inagibili dal Terremoto in Abruzzo)

Imposta ridotta del 50%

Fabbricati di interesse storico o artistico Riduzione del 50% della base imponibile

Base imponibile determinata sulla base della tariffa d'estimo minima della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato

Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, iscritti alla previ-denza agricola

Tassata la rendita ecceden-te 6.000 euro, con riduzioni decrescenti (dal 70% al 25%) all’incremento del valore della rendita (fino a 32.000 euro)

Tassata la rendita eccedente 25.000 euro (50 mln di lire), con riduzioni decrescenti (dal 70% al 25%) all’incremento della rendita (fino a 125.000 euro)

Fabbricati classificati nelle categorie ca-tastali da E/1 a E/9 (es. stazioni per ser-vizi di trasporto, Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche, ecc..)

Esenti Esenti

Fabbricati con destinazioni culturali Esenti Esenti

Fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio di culto

Esenti Esenti

Fabbricati di proprietà della Santa Sede Esenti Esenti

Fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali

Esenti Esenti

Terreni agricoli ricadenti in aree monta-ne

Esenti Esenti

Immobili utilizzati da enti non commer-ciali destinati esclusivamente allo svol-gimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sa-nitarie, didattiche ,ricettive, culturali, ricreative e sportive.

Esenti Esenti se l’attività svolta è di natura non esclusivamente commerciale

Si rammenta che gli immobili esenti da IMU sono soggetti alle imposte sui

redditi e alle relative addizionali. Tale principio è derogato solo per i

fabbricati rurali ad uso strumentale, ubicati nei comuni montani.

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Le esenzioni relative ai terreni agricoli, in presenza di terreni situati in comuni

diversi, il meccanismo agevolativo va applicato considerando la

sommatoria dei valori catastali di tutti i terreni agricoli ovunque ubicati.

Immobili degli Enti non commerciali (ENC)

L’art. 91-bis, commi 2 e 3 del DL n. 1/2012 (c.d. “Decreto Lilberalizzazioni”)

ha in parte modificato l’ipotesi di esezione sui fabbricati utilizzati dagli enti

non commerciali, prevista dall’art. 7, comma 1, lett. i) del DLgs n. 504/1992

e richiamata, ai fini IMU, dall’art. 9, comma 8, del DL n. 23/2011.

Per effetto delle modifiche, sono esenti solo i fabbricati utilizzati dai predetti

enti esclusivamente per lo svolgimento, con modalità non commerciali, di

attività di rilevanza sociale (assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche,

ricettive, culturali, ricreative e sportive).

Qualora l’unità immobiliare abbia una utilizzazione mista, l’esenzione si

applica solo alla frazione nella quale si svolgono, con modalità non

commerciali, le attività già contemplate dalla disciplina ICI.

Le modifiche tengono conto delle osservazioni sollevate dalla Commissione

Europea (comun. n.20120/C348/11) che ha paventato l’incompatibilità con

la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato della previgente

normativa che riconosceva l’esenzione solo per il fatto di svolgere alcune

attività di rilevanza sociale, prescidendo dalla modalità – commerciale o

meno – con cui venivano esercitate tali attività.

Si ricorda che tale disciplina era stata successivamente modificata (con

l’art. 7, comma 2 bis del DL 203/2005), prevedendo che l’esenzione dall’ICI

si applicasse solo nell’ipotesi in cui l’attività svolta negli immobili oggetto di

esenzione fosse di natura “non esclusivamente commerciale”6.

La disciplila e le modalità di applicazione delle nuove disposizioni relative

agli ENC è rinviata ad un futuro decreto del Ministero dell’economia e delle

finanze.

8. Rapporti tra IMU e imposte sui redditi

L’IMU è indeducibile dalle imposte sui redditi (IRES e IRPEF) e dall’IRAP.

L’IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative

addizionali comunali e regionali dovute in riferimento ai redditi fondiari

concernenti i beni non locati. Tra questi sono ricompresi quelli utilizzati ad

uso promiscuo dal professionista o dati in comodato gratuito.

6 Nella circolare n. 2/2009 il Dipartimento delle Finanze aveva evidenziato come il

termine “attività esclusivamente commerciale” fosse di difficile interpretazione,

poiché un’attività o è commerciale o non lo è, non essendo possibile individuare

una terza categoria. Pertanto, secondo il Dipartimento il termine ”esclusivamente

commerciale” doveva essere “.. riferito alle specifiche modalità di esercizio

dell’attività (..) che consentano di escludere la commercialità allorquando siano

assenti gli elementi tipici dell’economia di mercato (quali il lucro soggettivo e la

libera concorrenza), ma siano presenti finalità di solidarietà sociale sottese alla

norma di esenzione”. Nella circolare n. 2/2009 si riconosceva l’esenzione ICI alle

attività svolte che: (i) non fossero di fatto disponibili sul mercato; (ii) rispondessero a

bisogni socialmente rilevanti, che non erano sempre soddisfatti da strutture

pubbliche; (iii)fossero estranee alla sfera di azione di operatori privati commerciali.

Le contestazioni della

Commissione Euro-

pea sullo svolgimento

di attività di rilevanza

sociale con modalità

commerciali

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Con riferimento invece ai beni locati o affittati risultano dovuti sia l’IMU sia

l’IRPEF.

Nel caso di immobili locati i Comuni potranno ridurre l’aliquota base fino

allo 0,40%. ma l’eventuale riduzione di aliquota non si applica alla quota di

IMU riservata allo Stato.

L’assoggettamento sia ad IMU sia ad Irpef degli immobili locati potrebbe

rappresentare un disincentivo all’emersione delle c.d. “locazioni in nero”,

tenuto conto che gli immobili tenuti a disposizione sono soggetti solo ad

IMU.

L’IMU è dovuta anche per gli immobili locati per i quali si beneficia della

c.d. “Cedolare secca sugli affitti” che sostituisce l’IRPEF, relative addizionali

locali e le imposte indirette sulle locazioni abitative (art. 3 DLgs 23/2011).

9. Adempimenti dichiarativi e versamenti

A regime il versamento dell’IMU annuale potrà essere effettuato:

in due rate di pari importo (senza conguagli a debito) entro il 16

giugno dell’anno di imposizione ed entro il 16 dicembre dello steso

anno, o facoltativamente

in un unico versamento entro il 16 giugno (per l’anno 2012 non è

possibile tale opzione).

Per l’anno 2012 sono previste regole particolari, distinguendo le seguenti

fattispecie:

regola generale del versamento in due rate:

o la prima rata, da versare entro il 18 giugno 2012, è pari al

50% dell’IMU calcolata utilizzando le aliquote e le detrazioni

fissate a livello nazionale (senza sanzione ed interessi)

o la seconda rata, da versare entro il 17 dicembre 2012, a

saldo con conguaglio della prima rata tenendo conto delle

aliquota e detrazione definitive approvate dai singoli

Comuni

regola specifica per l’abitazione principale:

o versamento in due rate, con il pagamento entro il 18 giugno

2012 della prima rata pari al 50% dell’IMU annuale

o versamento in tre rate (18 giugno, 17 settembre e 17

dicembre), di cui le prime due rate, pari al 66% dell’IMU

dovuta applicando le aliquote e le detrazioni fissate a livello

nazionale.

Il contribuente dovrà indicare nel modello F24 i codici tributo approvati con

la risoluzione n. 35/2012, distinguendo la quota destinata al Comune e

quella destinata allo Stato, con conseguenti rilevanti oneri per le imprese di

maggiori dimensioni che possiedono una pluralità di fabbricati strumentali o

beni patrimoniali o beni merce.

Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, n. 53906/2012

è stato introdotto un modello di versamento F24 semplificato per consentire

la compensazione tra il credito IRPEF risultante dal modello 730 con il debito

IMU.

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Con i comunicati stampa del 24 e 25 maggio scorso il MEF e l’Agenzia delle

Entrate hanno inoltre chiarito le modalità di compilazione del modello F24

con riferimento all’ipotesi di versamento rateale in 2 o in 3 rate dell’IMU

sull’abitazione principale.

L’Agenzia ha comunque chiarito che sono considerate comunque valide le

deleghe di pagamento già presentate agli intermediari della riscossione

che non presentino tale indicazione.

E’ prevista la possibilità che, su proposta del MEF, con DPCM da emanare

entro il 10 dicembre 2012, siano modificate le aliquote e le detrazioni

stabilite a livello nazionale, nell’ipotesi in cui il gettito della prima rata

dell’imposta, nonché i risultati dati dell’accatastamento dei fabbricati rurali

non sia in linea con il gettito complessivo stimato per l’anno 2012.

Le difficoltà di stima del gettito atteso dell’IMU sono legate alle differenze di

aliquota e detrazione rispetto alla precedente disciplina ICI ed all’effetto

dei nuovi moltiplicatori delle rendite catastatli. Il problema aperto è se e

come verranno compensate eventuali discrepanze tra il gettito atteso e

quello realizzato.

Si segnala, inoltre, per completezza che sulla parte delle norma che

riconosce ad un DPCM la possibilità di intervenire sulle aliquote di un

imposta prevista per legge statale, sono stati sollevati dubbi di

incostituzionalità per violazione della riserva di legge di cui all’art. 23 della

Costituzione..

Anche i Comuni, sulla base dei dati sul gettito dei versamenti IMU di giugno,

avranno la possibilità di approvare o modificare, entro il 30 settembre 2012,

il regolamento e le deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni IMU

valide per il 2012. Come si è detto i Comuni hanno la possibilità di articolare

le revisioni di aliquota diversamente tra prime case, seconde case, immobili

delle imprese.

Dal 2013 le delibere comunali di approvazione delle aliquote e della

detrazione IMU dovranno essere inviate per via telematica al MEF.

L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione sul sito

informatico del Ministero dell’economia e delle finanze e gli effetti delle

deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione,

a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno

a cui la delibera si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il

termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di

anno in anno.

Infine, con riguardo agli aspetti dichiaritivi, si ricorda che la dichiarazione

IMU deve essere presentata a regime entro 90 giorni dalla data in cui è

iniziato il possesso o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo

dell’IMU, mentre, in via transitoria entro il 30 settembre per gli immobili il cui

obbligo dichiarativo è sorto dal 2012.

Un futuro Decreto ministeriale individuerà i casi in cui sussiste l’obbligo di

presentare la dichiarazione. Resta comunque confermata la validità delle

dichiarazioni presentate negli anni passati ai fini ICI.

Specifiche modalità di versamento dell’IMU sono state dettate dal MEF con

il comuncato stampa del 31 maggio con riferimento ai versamenti IMU da

parte di soggetti non residenti.

10. Accertamento e riscossione

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La disciplina IMU in materia di accertamento, rimborsi e sanzioni riprende la

disciplina ICI, attribuendo ai Comuni la potestà regolamentare generale.

Nel Dl 23/2011 si preve la possibilitò di introdurre l’istituto dell’accertamento

con adesione del contribuente, oltre agli altri strumenti di deflazione del

contenzioso.

Nell’ambito dell’attività di liquidazione ed accertamento i Comuni possono:

invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti e documenti;

inviare ai contribuetni questionari relativi a dati e notizie specifiche;

richiedere dati, notizie ed elementi rilevani nei confronti dei

contribuenti ad altri uffici pubblici.

I Comuni procedono alla:

- rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o

ritardati versamenti, nonché;

- all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi

versamenti, notificando al contribuen-te, un apposito avviso

motivato.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a

pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a

quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto

essere effettuati.

Alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina

generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme

tributarie (DLgs. n. 472/1997 e gli artt. 13, 14 e 15 del DLgs. n. 471/1997).

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal

contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da

quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale

provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di

presentazione dell'istanza.

I Comuni possono disciplinare le modalità con le quali i contribuenti

possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune a

titolo di tributi locali, limitatamene alla quota IMU di spettanza del comune.