TERRITORIALITA’ IVA NELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI · –2010/45/UE • Modifiche: –Momento...
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Argomento Slide
Momento di rilevanza operazioni INTRA 7
Integrazione della fattura 15
Rimborsi trimestrali 24
Territorialità prestazioni di servizi 29
Soggettività prestazioni 51
Adempimenti 62
Deroghe alla territorialità 69
Art. 7/quater 70
Art. 7/quinquies 96
Art. 7/sexies 99
Art. 7/septies 117
Iscrizione Vies 123
Esportazioni – Triangolazioni IVA 131
• D. Lgs. 10.2.2010, n. 18
• C.M. 31.12.2009, n. 58/E• Regolamento UE 15.3.2011, n. 282• C.M. 29.7.2011, N. 37/E• D.L. 217/2011 (c.d. Comunitaria 2010)• L. 228/2012
Riferimenti normativi:
3
OPERAZIONI INTRA
OPERAZIONI INTRA
Analisioperazione
Momento impositivo
DisciplinaFiscaleIva intra o Iva Italia
Contabilità
Integrazione ft.
Adempimenti
Modello Intra
Territorialità
Qualificazione committente
4
Fonti normative
• Recepimento direttive comunitarie
– 2009/69/CE
– 2009/162/CE
– 2010/45/UE
• Modifiche:
– Momento impositivo delle prestazioni INTRA
– Momento impositivo cessione di beni
– Modalità di integrazione delle fatture
– Nuova fattispecie di rimborsi trimestrali IVA6
Nuovo art. 39. «Effettuazione delle cessioni e degliacquisti intracomunitari»• Momento di rilevanza:
– Ante modifica: alla consegna al destinatario– Post modifica: Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti
intracomunitari di beni si considerano effettuati all'attodell'inizio del trasporto o della spedizione alcessionario o a terzi per suo conto
– Aggiunto: le cessioni a titolo oneroso di beni, le cessioni dimezzi di trasporto nuovi ed il trasferimento di beni daassoggettare a lavorazioni:
• Se effettuati in modo continuativo nell’arco di un periodosuperiore ad 1 mese solare
• Si considerano effettuati alla fine di ciascun mese
Momento di rilevanzaoperazioni INTRA
Art. 1 – co. 326 L.228/2012
Art. 39, DL331/1993
8Eccezioni
Nuovo art. 39. «Effettuazione delle cessioni e degliacquisti intracomunitari»
• Momento di rilevanza:
–È rimasto invariato:• Previsione di effetti traslativi successivi alla
consegna: dal momento in cui hanno efficacia glieffetti traslativi
• Cessioni con contratti estimatori: rilevanza dallavendita dei beni oggetto del contratto o entro 1anno dalla consegna
Momento di rilevanzaoperazioni INTRA
Art. 1 – co. 326 L.228/2012
Art. 39, DL331/1993
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Nuovo co. 2, 1° periodo, dell’art. 46. «fatturazionedelle operazioni intracomunitarie»
• È stato aggiunto che
– Per le cessioni intracomunitarie, la fattura va emessaai sensi dell’art. 21 del DPR 633/1972,
– Entro il giorno 15 del mese successivo a quello dieffettuazione dell’operazione
• Cioè, entro il giorno 15 del mesesuccessivo all’inizio del trasporto o dellaspedizione
Momento fatturazionedelle operazioni INTRA
Art. 1 – co. 326 L.228/2012
Art. 46, co. 2, DL331/1993
10
Art. 46, co. 5. «fatturazione delle operazioni intracomunitarie»
• Sono cambiati i termini per l’emissione di autofattura da
parte dell’acquirente italiano se non riceve la fattura o la
riceve per un importo inferiore dal cedente comunitario
Momento fatturazione delleoperazioni INTRA
Art. 1 – co. 326 L.228/2012
Art. 46, co. 2, DL331/1993
Ante modifica Post modifica
• Se la fattura non pervieneentro il mese successivoall’effettuazionedell’operazione
• Entro il mese seguentel’acquirente emetteautofattura in unicoesemplare
• L’acquirente che non ha ricevutola relativa fattura entro il 2°mese successivo a quello di
effettuazione dell'operazione
• deve emettere autofattura entro il
giorno 15 del 3° mese successivoa quello di effettuazione dell'operazione11
Art. 47, co. 1: «registrazione delle operazioni intracomunitarie»
• Sono cambiati modalità e termini di registrazione delleoperazioni di acquisto INTRA
Momento registrazione dellefatture INTRA
Art. 1 – co. 326 L.228/2012
Art. 47, co. 1, DL331/1993
Ante modifica Post modifica
Le fatture relative ad acquistiINTRA vanno:• Integrate• Annotate entro il mese di
ricevimento,• ovvero anche
successivamente, macomunque entro 15 giornidal ricevimento
Le fatture relative agli acquisti INTRA sonoannotate distintamente:
• entro il giorno 15 del mesesuccessivo a quello di
ricezione della fattura
• e con riferimento al meseprecedente nel registrodelle fatture emesse 12
Art. 47, co. 1: «registrazione delle operazioni intracomunitarie»
• Sono cambiati i termini di registrazione delle operazioni di– acquisto INTRA
– per le quali è stata emessa autofattura, perché non pervenuta lafattura dal cedente
Momento registrazione dellefatture INTRA
Art. 1 – co. 326 L.228/2012
Art. 47, co. 1, DL331/1993
Ante modifica Post modifica
Le fatture relative adacquisti INTRA per le qualiè stata emessaautofattura, vanno:• Annotate entro il mese
di emissione
Le fatture relative agli acquisti
intracomunitari con emissione diautofattura (perché non pervenuta la fattura dal
cedente) sono annotate:
• entro il termine di emissione• e con riferimento al mese
precedente nel registro fattureemesse 13
Art. 47, co. 4: «registrazione delle operazioniintracomunitarie»
• Sono cambiati modalità e termini di registrazionedelle operazioni di cessione INTRA
Momento registrazione dellefatture INTRA
Art. 1 – co. 326 L.228/2012
Art. 47, co. 4, DL331/1993
Ante modifica Post modifica
Le fatture relative acessioni INTRA vanno:• Annotate con
riferimento alla datadi emissione
Le fatture relative alle cessioniintracomunitarie sono annotate:
• entro il termine di emissione• e con riferimento al mese di
effettuazione dell'operazione
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Art. 47, co. 3: «registrazione delle operazioniintracomunitarie»
• Gli enti pubblici e privati, le associazioni o le altreorganizzazioni senza personalità giuridica e le
società semplici che non hanno per oggettoattività commerciale o professionale
– Annotano le operazioni INTRA
• In apposito registro
• Entro gli stessi termini dei soggetti commerciali(vedi slide precedenti)
Momento registrazione dellefatture INTRA
Art. 1 – co. 326 L.228/2012
Art. 47, co. 3, DL331/1993
15
Art. 49, co. 1, 1° periodo: «dichiarazione e versamentoda parte degli enti non commerciali»
• Gli enti pubblici e privati, le associazioni o le altreorganizzazioni senza personalità giuridica e le societàsemplici che non hanno per oggetto attivitàcommerciale o professionale– Che hanno effettuato acquisti INTRA (esclusi quelli
soggetti ad accisa) e che sono tenuti al versamento di taleIVA (in quanto indetraibile)
– Presentano telematicamente entro ciascun mese• una dichiarazione relativa agli acquisti registrati
• con riferimento al 2° mese precedente
Momento registrazione dellefatture INTRA
Art. 1 – co. 326 L.228/2012
Art. 49, co. 1, DL331/1993
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Fatturazione comunitaria
Le novità dal 2013 sono state:
1. Per le cessioni di beni o prestazioni di servizi
– effettuate da un soggetto comunitario,
– il cessionario/committente nazionale adempie agli obblighi:
1. di fatturazione integrando la fattura ricevuta
2. di registrazione con la doppia annotazione a debito e credito.
2. Previsto l’obbligo di fatturazione anche per le cessioni e le
prestazioni non territoriali (art. da 7 a 7-septies Dpr n. 633/1972)
– nei confronti di un soggetto passivo che è debitore
dell'imposta in un altro Stato comunitario
• con l'annotazione “inversione contabile”
– e per le cessioni di beni e prestazioni di servizi a chiunque,
che si considerano effettuate fuori dell'Unione Europea
• con l'annotazione "operazione non soggetta"
Art. 1 – co. 325 L.228/2012
Art. 17, co. 2-5DPR 633/1972
18
• Novità: sono comprese nel volume d'affarianche
• i servizi generici e non generici e le cessionidi beni fuori campo per carenza del requisitoterritoriale di cui agli art. 7/bis e 7/ter.
• Restano però escluse– dal volume d'affari valido ai fini del calcolo del
plafond
Volume d’affariArt. 1 – co. 325 L.228/2012
Art. 20, co. 1,DPR 633/1972
19
Art. 21, co. 6:
• «La fattura è emessa anche per le tipologie dioperazioni sottoelencate e contiene, in luogodell'ammontare dell'imposta, le seguentiannotazioni con l'eventuale indicazione dellarelativa norma comunitaria o nazionale:
– a) cessioni relative a beni in transito o depositati inluoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggetteall'imposta a norma dell'art. 7-bis co. 1, conl'annotazione «operazione non soggetta».»
Obbligo emissione fatturaArt. 1 – co. 325 L.228/2012
Art. 21, co. 6,lett. c, DPR633/1972
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Art. 21, co. 6/bis:• ««6-bis. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato
emettono la fattura anche per le tipologie di operazionisotto elencate quando non sono soggette all'imposta aisensi degli articoli da 7 a 7-septies e indicano, in luogodell'ammontare dell'imposta, le seguenti annotazioni conl'eventuale specificazione della relativa norma comunitaria onazionale:– a) cessioni di beni e prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui
all'art. 10, nn. da 1) a 4) e 9), effettuate nei confronti di unsoggetto passivo che è debitore dell'imposta in un altro Statomembro dell'Unione europea, con l'annotazione «inversionecontabile»;
– b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si consideranoeffettuate fuori dell'Unione europea, con l'annotazione"operazione non soggetta».»
• (es. cessione estero su estero extra UE)
Obbligo emissione fatturaArt. 1 – co. 325 L.228/2012
Art. 21, co.6/bis, DPR633/1972
21
Art. 21, co. 6/ter:
• «6-ter. Le fatture emesse dal cessionario di unbene o dal committente di un servizio in virtù diun obbligo proprio recano l'annotazione«autofatturazione»
Obbligo emissione fatturaArt. 1 – co. 325 L.228/2012
Art. 21, co.6/ter, DPR633/1972
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Art. 21, co. 6, DPR 633/1972:
• La fattura è emessa anche per le operazioni sottoelencate econtiene, in luogo dell’IVA, le seguenti annotazioni con l'eventualeindicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:
a) cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti avigilanza doganale, non soggette a IVA ai sensi dell'art. 7/bis co. 1, conl'annotazione «operazione non soggetta»;
b) operazioni non imponibili di cui agli art. 8, 8-bis, 9 e 38-quater, conl'annotazione «operazione non imponibile»;
c) operazioni esenti di cui all'art. 10, eccetto quelle indicate al n. 6), conl'annotazione «operazione esente»;
d) operazioni soggette al regime del margine previsto dal DL 41/1995,con l'annotazione, a seconda dei casi, «regime del margine - beniusati», «regime del margine - oggetti d'arte» o «regime del margine -oggetti di antiquariato o da collezione»;
e) operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette alregime del margine previsto dall'articolo 74-ter, con l'annotazione«regime del margine - agenzie di viaggio.»
Nuove indicazioni in fatturaArt. 1 – co. 325 L.228/2012
Art. 21, co. 6,DPR 633/1972
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Rimborsi trimestrali IVA
Ai sensi dell’art. 38-bis, co. 2, DPR n. 633/72, il rimborso del credito IVAtrimestrale può essere richiesto, se di ammontare superiore a € 2.582,28, alsussistere nel singolo trimestre di uno dei requisiti di cui all’art. 30, co. 3,lett. a), b) c) ed e), DPR n. 633/72, ossia:
Art. 8, co. 2, lett.h), L. 217/2011
Art. 38-bisDPR 633/1972
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Effettuazione, in via esclusiva o prevalente,di operazioni attive con aliquota media
(aumentata del 10%) inferiore all’aliquotamedia degli acquisti e importazioni
A tal fine vanno considerate• tutte le operazioni registrate,• ad esclusione di quelle relative ai
beni ammortizzabili
Effettuazione di operazioni non imponibiliper un ammontare superiore al 25% delle
operazioni effettuate
Art. 8, 8 bis e 9, DPR 633/72, art. 41,Dl n. 331/93, ecc.
Effettuazione di acquisti e/o importazionidi beni ammortizzabili per un ammontaresuperiore ai 2/3 del totale degli acquisti/importazioni di beni e servizi imponibili.
In tale ipotesi il recupero del creditoIVA riguarda esclusivamente
l’imposta afferente gli acquisti dibeni ammortizzabili del trimestre;
Soggetti non residenti identificati direttamente in Italia ex art. 35-ter, DPR n.633/72, ovvero rappresentante fiscale in Italia, indipendentemente dalla verifica dei
presupposti sopra specificati
Rimborsi trimestraliIVA
Per richiedere il rimborso del credito IVAtrimestrale il soggetto interessato deveprestare un’idonea garanzia, che NON è
necessaria per i rimborsi:
nonsuperiori a
€ 5.164,57;
non superiori al 10% deiversamenti affluiti sul
conto fiscale nei 2 anniprecedenti la data dellarichiesta, compresi quelli
eseguiti mediantecompensazione ed esclusi
quelli iscritti a ruolo,dedotti i rimborsi già
erogati;
non superiori a€ 258.228,45richiesti dal
curatorefallimentare /commissarioliquidatore;
richiesti dalleimprese c.d.
“virtuose” chesoddisfano lecondizioni diaffidabilità e
solvibilitàstabilite dal co. 7
dell’art. 38-bis
Art. 8, co. 2, lett.h), L. 217/2011
Art. 38-bisDPR 633/1972
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Rimborsi trimestraliIVA
• L’art. 8, co. 2, lett. h), L. 217/2011 ha esteso la possibilità dirichiedere il rimborso del credito IVA trimestrale anche alleoperazioni non soggette ad imposta ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72.
• Il rimborso è ammesso per i servizi eseguiti da soggetti passiviitaliani a soggetti passivi esteri,
1. purché di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte leoperazioni effettuate,
2. aventi ad oggetto:• lavorazioni relative a beni mobili materiali;
• trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
• servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni diintermediazione;
• servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra-UE o relativi abeni da esportare fuori dell’UE (art. 19, comma 3, lett. a-bis)
Art. 8, co. 2, lett.h), L. 217/2011
Art. 38-bisDPR 633/1972
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novità
Serv
izic
he
dan
no
dir
itto
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mb
ors
otr
ime
stra
le
DECORRENZE
• Decorrenza delle modifiche: dal 17.3.2012per:
– l’individuazione del momento impositivo (edella base imponibile) delle prestazioni diservizi effettuate con soggetti non residenti;
– l’obbligo di integrazione delle fatture UE;
– la possibilità di richiedere il rimborso IVAtrimestrale per le operazioni non soggette exartt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72.
Art. 8, co. 2, lett.m) – L. 217/2011
Art. 72 – DPR633/1972
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ASPETTI GENERALI
RECEPIMENTO DIRETTIVE CE
DIRETTIVA 2008/8(Direttiva Servizi)
Nuovi criteri diterritorialità delle
prestazioni diservizi
(criterio del luogodel committente)
DIRETTIVA 2008/9
Nuova procedurarimborso
dell’imposta aisoggetti passivi
stabiliti in uno Statomembro diverso daquello di rimborso
DIRETTIVA 2008/117
Novità connessealle operazioni
intracomunitarie(lotta alle frodi
fiscali)
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RIFERIMENTI NORMATIVIDecreto
legislativo18/2010 di
recepimentoDirettive 8, 9 e117 del 2008
In vigoredal
1/1/2010
Soppressione art. 40, co. 4-bis, 5, 6, 7 e 9, del DL 331/93 Modifica periodicità presentazione modelli Intrastat Riscrittura art. 7 del DPR 633/72 Introduzione nuovi artt. da 7 a 7-septies Riscrittura art. 17 del DPR 633/72 Previsione obbligo di emissione fattura per i servizi “fuori
campo” per carenza del presupposto territoriale Nuova disciplina dei rimborsi per l’imposta pagata da un
soggetto passivo IT in altro Stato Ue (nuovo art. 38-bis1) Nuova disciplina del rimborso dell’Iva assolta in Italia da altro
soggetto UE (nuovo art. 38-bis2) Riscrittura disciplina rimborso dell’Iva assolta in Italia da
soggetti extraUe (art. 38-ter)
Decreto MEF Modalità e termini di presentazione modelli Intrastat (DM22/10/2010)
Provv. AE e AD Approvazione modelli e istruzioni Instrastat (Agenzia delledogane Determinazione 22/02/2010 n. 22778)
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CHIARIMENTI AGENZIAC.M. 31.12.2009, N. 58/E
“Nelle more dell’adozione del formale provvedimento direcepimento delle norme comunitarie nell’ordinamento interno, si
forniscono di seguito istruzioni operative di massima, sulla basedelle norme contenute nella ripetuta direttiva che appaiono
oggettivamente suscettibili di immediata applicazione (….). Lenorme comunitarie oggetto delle presenti istruzioni costituisconodi fatto un superamento delle vigenti disposizioni nazionali (….),con particolare riferimento all’articolo 7 e 17, nonché nell’articolo40, co. 4-bis, 5 e 6 del DL 331 del 1993, che risultano incompatibili
con le nuove regole dettate dalla Direttiva Servizi”.
32
Il nuovo assetto normativo
33
Art. 7 Definizioni
Art. 7-bisTerritorialità delle
cessioni di beni
Art. 7-terTerritorialità delle
prestazioni di servizi
Art. 7-quater
Art. 7-quinquies
Art. 7-sexies
Art. 7-septies
Regola generale:• Luogo di residenza del committente B2B• Luogo di residenza del prestatore B2C
La territorialità è dettata dalla deroga conriferimento al servizio e non ai
soggetti
Disposizioni applicabili ad alcuni servizi concommittente non soggetto passivo
Disposizioni applicabili ad alcuni servizi con
committente non soggetto passivo extra UE
Il nuovo assetto normativo
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ATTENZIONE:
In presenza di prestazioni con PLURALITÀ DI ATTIVITÀ DISTINTE,per la corretta qualificazione dell’operazione bisogna farriferimento al contenuto del contratto:
Attivitàautonome
AttivitàAccessorie
Specifici criteridi territorialità
Criteriterritorialità
attivitàprincipale
ESEMPIO:Appalto con produzionee trasferimento del bene
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TERRITORIALITA’: REGOLA GENERALE
ARTICOLO Tipologia servizi Criterio territorialità
Art. 7 – terDPR633/72
Regola generaleterritorialitàdelle prestazionidi servizi“generici”
Tassazione nel paese diresidenza del committente• se l’operazione riguarda due
soggetti passivi d’imposta(B2B)
Tassazione nel paese diresidenza del prestatore• se l’operazione riguarda un
committente non soggettopassivo d’imposta (B2C)
INDIVIDUAZIONE DEL COMMITTENTE
REGOLE GENERALI
Tre circostanze da verificare per l’ambitodi operatività della norma:
1) Status di soggetto passivo delcommittente
2) Qualità del committente
3) Luogo di stabilimento del committente
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SERVIZI “GENERICI” ART. 7-TER
REGOLE GENERALI
1) STATUS DI SOGGETTO PASSIVO DEL PRESTATORE
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Verifica preliminare: soggettivitàpassiva del prestatore
• la prestazione resa da un soggettoche NON agisce nell’eserciziod’impresa o di arti e professioni,
• anche se tale soggetto NON èresidente nel territorio dello Stato
Nonrilevaai finiIva:
REGOLE GENERALI
1) STATUS DI SOGGETTO PASSIVO DEL COMMITTENTE
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• gli enti e le associazioni che svolgonocontemporaneamente:
• sia attività commerciale;
• sia attività non commerciale.
Fra i committentisoggetti passivi ai
fini delle prestazionidi servizi vi sono
(art. 7-ter, co. 2, DPR633/72):
• gli enti non commerciali,
• identificati ai fini Iva,
• in quanto effettuano acquistiintracomunitari oltre “soglia” (€ 10.000)
• ovvero che si siano volontariamenteidentificati
Sono soggettipassivi
REGOLE GENERALI
1) STATUS SOGGETTO PASSIVO DEL COMMITTENTE:
la prova
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RUOLO CENTRALE:
• numero identificativo Iva comunicato dal committentecomunitario,
• la cui conferma di validità deve essere ottenuta con il sistemaVIES
Committente Ue che ha richiesto la partita Iva ma non l’haancora ottenuta:
• il prestatore deve ottenere qualsiasi prova della soggettivitàpassiva,
• e deve adoperarsi per effettuare una verifica di ragionevoleampiezza delle informazioni ottenute (art. 18 reg. Ue 282/2011)
Committente non comunitario. Elementi di prova:
• certificazione rilasciata dalle autorità fiscali, eventuale numero dipartita Iva ed altre informazioni ottenute
2) QUALITÀ «SOGGETTO PASSIVO»DEL COMMITTENTE
• La STATUS di soggetto passivo del committenterappresenta una condizione necessaria,
– ma non sufficiente ai fini dell’applicazione dellaregola generale di cui all’art.7-ter del DPR 633/72.
• l’operatore nazionale, dopo aver verificato lo“status” del committente
– dovrà effettuare una successiva verifica circa lasoggettività di quest’ultimo (Ag. Entrate Circ. 37/E29/07/11)
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1) STATUS COMMITTENTE
STATUS SOGGETTO PASSIVO – VERIFICA REQUISITI
Comunitario Extra - Comunitario
Committente Prestatore Committente Prestatore
Comunica il proprionumero Identificativo Iva
Verifica correttezza delnumero, tramite Vies
Produce uncertificato rilasciatodalle proprieautorità fiscalicompetenti
Verifica l’esistenza e laveridicitàdell’attestazioneprodotta
Comunica di nonpossedere un proprionumero identificativo Iva
1) Ottiene qualsiasi altraprova
2) Verifica info ottenute
Mette a disposizione larichiesta di attribuzionep.i.
Verifica l’assenza di causeostative
Possiede un numerodi p.i. Verifica la correttezza
delle informazionitramite le normaliprocedure di controllocommerciale
Non comunica il proprionumero identificativo Iva
Esclude la sussistenzadello status Possiede un numero
identificativo IvaVerifica la sussistenza diinformazioni contrarie 41
C.M. 37/E29/07/2011
• Nell’esercizio dell’attivitàimprenditoriale/ professionale;
• A scopo personale
E’ necessario verificare se il committenteabbia usufruito dei servizi:
2) QUALITÀ «SOGGETTO PASSIVO»DEL COMMITTENTE
Segue
2) QUALITÀ «SOGGETTO PASSIVO» DELCOMMITTENTE
SOGGETTIVITA’ PASSIVA PERSONE FISICHE (imprenditorio professionisti)
Servizi ricevuti nellosvolgimento di attività
d’impresa o professionale
SI
Servizi ricevuti nellasfera personale
NO
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C.M. 37/E/2011: se si fornisce la partita IVA èuna operazione svolta nell’esercizio
dell’attività.NB:
REGOLE GENERALI (Art. 19 Reg. 282/2011)
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Servizi destinati esclusivamente ad uso privato, compresol’uso da parte dei dipendenti:
• Il committente è considerato soggetto non passivo(B2C)
C.M. 37/E: è uso privato
• anche quello da parte delle persone facenti parte degliorgani delle società o enti (B2C)
Servizio acquisito sia per finalità private sia per finalitàimprenditoriali:
• si applicano i criteri previsti per le prestazioni rese acommittenti soggetti passivi (B2B) segue
2) QUALITÀ di «SOGGETTO PASSIVO» DELCOMMITTENTE
45
…..(continuazione):
Ai fini dell’analisi dell’utilizzo del servizio rilevano:
• la natura dei servizi forniti (utilizzo per attività)
• la comunicazione del numero di partita Iva
Momento di verifica della qualità soggetto passivo:
• All’effettuazione dell’operazione (art. 6, DPR 633/72)
• a nulla rilevando eventuali cambiamenti successivi.
Non rilevano i cambiamenti avvenuti dopol’effettuazione dell’operazione
2) QUALITÀ di «SOGGETTO PASSIVO» DELCOMMITTENTE
REGOLE GENERALI (Art. 19 Reg. 282/2011)
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REGOLE GENERALI
2) QUALITA’ SOGGETTO PASSIVO DEL COMMITTENTE
C.M. 37/E29/07/2011
Committente Prestatore Tipo servizio Sfera
Statussoggettopassivo
Rilevanza
Impresaindividuale
italiana
Avvocatospagnolo
Divorzioimprenditore
nazionalePersonale Non rileva Spagna
ESEMPIO 1
ESEMPIO 2
Committente PrestatoreTipo
servizio Sfera
Statussoggettopassivo
Rilevanza
Francese ItalianoConsulenzad’impresa
Professionale RilevaPaese
committente:FRANCIA
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REGOLE GENERALI2) QUALITA’ SOGGETTO PASSIVO DEL COMMITTENTE
Soggetto Prestazioni Status Criterio
Tipo Descrizione Ricevute Destinazione SI’ NO B2B B2C
Esercenti arti eprofessioni
Personegiuridiche
SempreAttività
EconomicaX X
Personefisiche
Attivitàd’impresa
AttivitàEconomica X X
O PromiscuoPersona fisica Privato X X
Ente commerciale SempreAttività
EconomicaX X
Ente non commerciale conpartita IVA
Sempre
AttivitàEconomica
X X
Attivitàistituzionale
X X
Uso privato deidipendenti
X X
Ente non soggettoIn possesso P.I.
Attività Propria X X
Uso privato deidipendenti
X X
Senza P.I. X X
3) STATO STABILIMENTO DEL COMMITTENTE
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Art. 7, lett. d), del DPR 633/72:
• domicilio o residenza nel territorio dello Stato;
• per i soggetti diversi dalle persone fisiche:
• luogo in cui si trova la sede legale o quella effettiva
Art. 10 reg. 282/2011:
• la sede dell’attività è quella in cui sono presele decisioni essenziali concernenti la gestionegenerale dell’impresa o dove si riunisce ladirezione
REGOLE GENERALI
Segue
SOGGETTO PASSIVO “STABILITO” NEL TERRITORIO DELLO STATO:
STABILEORGANIZZAZIONE
Attribuisce lo status di soggettopassivo stabilito nel territorio delloStato• limitatamente alle operazioni rese o
ricevute• dalla stabile organizzazione in Italia
RAPPRESENTANTEFISCALE O
IDENTIFICAZIONEDIRETTA
Non attribuiscono mai al soggetto nonresidente lo status di soggetto passivo
stabilito nel territorio dello Stato
!!!!
49
3) STATO STABILIMENTO DEL COMMITTENTE
NOZIONE:• «sede fissa di affari in cui l’impresa
esercita in tutto o in parte la suaattività»
CARATTERI ESSENZIALI:1. esistenza della sede d’affari
• Basta la disponibilità;• non è necessaria la proprietà di
locali;2. la sede di affari sia fissa, cioè abbia
una connessione di caratterepermanente con il territorio dove ècollocata;
3. esercizio della attività, in tutto o inparte, per mezzo della sede fissad’affari.
STABILEORGANIZZAZIONE
Art. 162 TuirLegge Delega 80/03co. 4 lett. A)
50
3) STATO STABILIMENTO DEL COMMITTENTE
TERRITORIALITA’ SERVIZIOBIETTIVODIRETTIVA
2008/8
Luogo di tassazione del serviziodeve coincidere con quello in cuiavviene il consumo effettivo del
servizio stesso
CRITERI DIORDINE
GENERALE
Servizi resi nei confronti di soggetti passivi:• tassazione nel luogo in cui è stabilito il
committente (Regola del committente)
Servizi resi nei confronti di privati:• tassazione nel luogo in cui è stabilito il
prestatore (Regola del prestatore)52
ESEMPIO 1
1. Il prestatore italiano emette fattura fuori campo IVAart. 7/ter
2. Il soggetto francese integra la fattura con la «TVAfrancese» e registra con il meccanismo delReverse Change
3. Compilazione Mod. Intra Servizi
Prestatore Italiano : soggetto passivoCommittente Francese : soggetto passivoOggetto : Consulenza legale svolta in Italia
Soluzione
53
ESEMPIO 2
1. Il prestatore italiano emette fattura con
IVA 22%
2. No Mod. Intra Servizi
Prestatore Italiano : soggetto passivoCommittente Tedesco : privatoOggetto : Redazione dichiarazione dei
redditi
Soluzione
54
TERRITORIALITA’ SERVIZI - DEFINIZIONI
Sono SOGGETTIPASSIVI (per le
prestazioni ad essirese)
• I soggetti esercenti attività d’impresa,arti o professioni (indipendentemente dallaforma giuridica)
N.B.: per le persone fisiche, la soggettivitàpassiva• è limitata alle prestazioni• ricevute nell’esercizio di dell’attività
d’impresa o di arte o professione
Enti, associazioni ed altre organizzazioni,• anche quando agiscono al di fuori
dell’attività commerciale o agricola• se fanno attività mista (istituzionale +
commercilae)
Enti, associazioni ed altre organizzazioni,identificati ai fini Iva
55
TERRITORIALITA’ SERVIZI - DEFINIZIONI
SOGGETTIVITA’ PASSIVA ENTI ED ASSOCIAZIONI
Enti che svolgono siaattività commerciale sia
attività istituzionale
Sono soggetti passivi:• anche per i servizi ricevuti
nell’ambito dell’attivitàistituzionale
• in tal caso, l’impostaè indetraibile
Enti che svolgono soloattività istituzionale
Sono soggetti passivi• se identificati ai fini Iva, in quanto
effettuano acquisti intracomunitari perimporti superiori a € 10.000 (art. 38, co.
5, lett. c), del DL 331/93)
• ovvero se hanno optato perl’applicazione dell’Iva in Italia
56
ESEMPIO 3
1. Il prestatore francese emette fattura fuori campo IVA
2. L’associazione sportiva integra la fattura con l’IVA e la
registra in Reverse Charge
3. Compila il Mod. Intra Servizi
Prestatore Francese : soggetto passivoCommittente Italiano : Associazione Sportiva con P. IVAOggetto : Consulenza su pubblicità inerente l’attività
commerciale
Soluzione
57
ESEMPIO 4
1. Il prestatore austriaco emette fattura fuori campo IVA
2. L’associazione sportiva integra la fattura art. 17, co. 2 e
→ compila F24 per il versamento dell’IVA in quanto
l’IVA non è detraibile
3. Compila il modello Intra Servizi
Prestatore Austriaco : soggetto passivoCommittente : Associazione Sportiva con P. IVAOggetto : Consulenza inerente l’attività Istituzionale
Soluzione
58
ESEMPIO 5
Siccome l’Associazione determina il debito d’impostasecondo modalità forfettarie, si dovrà versare l’IVA allostesso modo di un utilizzo istituzionale della prestazione1. Il prestatore spagnolo emette fattura fuori campo IVA2. L’associazione sportiva integra la fattura art. 17, co. 2 e
→ compila F24 per il versamento dell’IVA in quantol’IVA non è detraibile
3. Compila il modello Intra Servizi
Prestatore Spagnolo: soggetto passivoCommittente : Associazione Sportiva con P. IVA che ha optato per la L.
398/1991Oggetto : Consulenza inerente l’attività Istituzionale/commerciale
Soluzione
59
ESEMPIO 6
1. Il prestatore spagnolo emette fattura con esposta l’IVAspagnola
2. L’associazione è come un privato e quindi non devefare nulla
3. NON compila il Mod. Intra Servizi
Prestatore Spagnolo: con P. IVACommittente: Associazione Italiana senza P. IVAOggetto : Consulenza
Soluzione
60
TERRITORIALITA’ SERVIZI – REGOLA GENERALE
TERRITORIALITA’ SERVIZI “GENERICI” (ART. 7-TER) - CRITERI
Committente soggettopassivo d’imposta nel
territorio dello Stato
Due requisiti necessari:
• Committente non soggetto passivod’imposta nel territorio dello Stato
• e prestatore soggetto passivostabilito nel territorio dello Stato
REGOLA GENERALETASSAZIONE: PAESE DEL
COMMITTENTE SOGGETTOPASSIVO (SERVIZI “B2B”)
Committente non soggettopassivo: la tassazione
“torna” nel Paese delprestatore (SERVIZI “B2C”)
61
“B2B” “B2C”
PRESTAZIONI DI SERVIZI - ADEMPIMENTI
ART. 17, CO. 2,DPR 633/72
Qualifica debitore dell’imposta:• per le operazioni (cessioni di beni e prestazioni
di servizi) territorialmente rilevanti in Italia
• È il cessionario o committente soggettopassivo d’imposta (reverse charge)
NOTABENE
L’obbligo di reverse charge si realizza anchenell’ipotesi in cui il soggetto passivo estero si siaidentificato in Italia tramite:
• rappresentante fiscale;• identificazione diretta;• stabile organizzazione.
Per effetto delle novità del DL 135/2009, le 3 modalità diidentificazione Iva in Italia sono tra di loro alternative
63
Precisazioni
PRESTAZIONI DI SERVIZI - ADEMPIMENTI
PRESENZA DI UNA STABILE ORGANIZZAZIONE(del soggetto estero in Italia)
Dis
tin
zio
ne
tra:
Operazioni effettuate
direttamente dalsoggetto estero
obbligo di reverse charge da partedel cessionario/committente
residente
Operazionieffettuate tramite
la stabileorganizzazione:
quest’ultima ha lo status disoggetto passivo stabilito in
Italia (art. 7, co. 1, lett. d)64
PRESTAZIONI DI SERVIZI - ADEMPIMENTINORMA
MODIFICATANOVITA’
Art. 21, co. 2e co. 6, DPR
633/72
Obbligo di fatturazione
• delle prestazioni rese a committenti soggetti passivi Uenon soggette ad imposta ai sensi dell’art. 7-ter
• servizi non rilevanti territorialmente in Italia
• nonché di indicazione nella fattura stessa del relativonumero di identificazione Iva del committente
Art. 20, DPR633/72
Le prestazioni territorialmente non rilevanti dell’art. 7/ter
• Fino al 31.12.2012: non concorrevano a formare
il volume d’affari
• Dal 1.1.2013: concorrono al volume d’affari
Art. 46, co. 2,DL 331/93
Eliminazione dal co. 2 dell’obbligo di fatturazione dei serviziintracomunitari in uscita
• obbligo trasfuso nell’art. 21, co. 6, del DPR 633/72 65
Novità:
PRESTAZIONI DI SERVIZI - ADEMPIMENTI
66
ATTENZIONE:In caso di mancato ricevimento della fattura del fornitore stabilitonell’Unione Europea entro il 2° mese successivo a quello dieffettuazione dell’operazione, il committente, entro il 15 del 3° mesesuccessivo a quello di effettuazione dell’operazione deve:
emettere, ai sensi del c. 5 dell’art. 46 del D.L. n. 331/1993, autofattura inunico esemplare;
indicare in tale documento anche il numero di partita IVA del prestatorecomunitario.
• L’autofattura dovrà essere annotata negli appositi registri entroil mese di emissione, ma considerarla nel registro IVA venditecon riferimento al mese precedente (nuovo co 1 art. 47 D.L.331/1993).
• Tale adempimento deve essere posto in essere quando ilcommittente ha conoscenza dell’effettuazione della prestazioneo quando ha eseguito il pagamento (circolare Agenzia delle Entrate20.09.2012, n. 35/E).
67
Annotazioni particolari
Nuovo co. 6-bis dell’art. 21: anche per le operazioni rese dasoggetti passivi italiani,
• per le quali l’IVA non è dovuta in Italia ai sensi degliartt. da 7 a 7-septies,
• è necessario emettere la fattura riportando, in luogodell’imposta, una specifica annotazione, indicando larelativa norma; in particolare:
– prestazioni diverse da quelle di cui all’art. 10, co. 1, nn. da 1) a4), effettuate nei confronti di soggetti passivi UE, va riportatal’annotazione “inversione contabile”;
– effettuate nei confronti di soggetti extraUE, va riportatal’annotazione “operazione non soggetta”.
REGOLE DAL 2013
68
Altre annotazioni particolariREGOLE DAL 2013
FATTISPECIE REGIME IVA ANNOTAZIONE
cessioni di beni in transito odepositati in luoghi soggetti avigilanza doganale
Non soggette exart. 7-bis co.1 “operazione non soggetta”
operazioni non imponibiliart. 8, 8-bis, 9 e
38-quater “operazione non imponibile”
operazioni esenti ex art. 10 “operazione esente”
operazioni soggette al regimedel margine DL n. 41/95
• “regime del margine beniusati”;
• “regime del margineoggetti d’arte”;
• “regime del margineoggetti di antiquariato o dacollezione”;
operazioni effettuate dalleagenzie di viaggio e turismo EX art. 74-ter
“regime del margine - agenziedi viaggio”.
TERRITORIALITA’ SERVIZI – DEROGHE
QUADRO NORMATIVO DEROGHE
ART. 7-quater e 7-quinquies
Deroghe “assolute”,applicabili:
• sia per servizi “B2B”,
• sia per servizi “B2C”,
• riferite ad alcuneprestazioni di servizi
ART. 7-sexies e 7-septies
Deroghe “relative”,applicabili:
• solo per servizi “B2C”,
• e riferite ad alcuneprestazioni di servizi
70
TERRITORIALITA’ SERVIZI – DEROGHE
RAPPORTO REGOLE GENERALE E DEROGHE
DEROGHE ASSOLUTE
Indipendenti dalla regolagenerale
(applicabili in ogni caso)
DEROGHE RELATIVE
Servizi B2C
Derogheindipendenti
Servizi B2B
Applicazione regolagenerale (tassazione
Paese delcommittente)
71
ART. 7-quater: 1^ DEROGA –RILEVA LA PRESTAZIONE
TIPOLOGIA SERVIZIO CRITERIO TERRITORIALITA’ IVA
SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI(comprese perizie, prestazioni di agenzia, fornitura di
alloggi in strutture ricettive, compresi campeggi e campi divacanza, concessione di diritti relativi agli immobili,preparazione e coordinamento di lavori immobiliari)
Ubicazione immobile nelterritorio dello Stato
TRASPORTO PASSEGGERIDistanza percorsa nel territorio dello
Stato
RISTORAZIONE E CATERINGLuogo di materiale esecuzione nel
territorio dello Stato
RISTORAZIONE E CATERING “DI BORDO”Luogo di partenza del trasporto situato
nel territorio dello Stato
LOCAZIONE, LEASING, NOLEGGIO ESIMILI, A BREVE TERMINE, DI MEZZI DI
TRASPORTO
Messa a disposizione del mezzo nelterritorio dello Stato
•ed utilizzo nella UeMessa a disposizione del mezzo extraUe
•ed utilizzo nel territorio dello Stato72
SERVIZI BENI IMMOBILI
Disciplina fino al31/12/2009
Disciplina dal 1/1/2010
Il criterio per la rilevanzaterritoriale ai fini Iva è il
luogo di ubicazionedell’immobile
Disciplina invariata
Il nuovo art. 7-quater, lett.a), include anche la
fornitura di alloggio nelsettore alberghiero o
analogo (campi vacanza,campeggi, ecc.)
73
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE TERRITORIALITA’ SERVIZI
INDIVIDUAZIONE BENI IMMOBILI
74
Art. 2, co.2 Direttiva 2006/112/CE:
• Si considera fabbricato qualsiasi costruzione incorporata al suolo
CM 38/2010 – Si ha un bene immobile quando:
• non è possibile separare il bene mobile dall’immobile senza alterare lafunzionalità del bene stesso;
• per riutilizzare il bene in altro contesto, con le medesime finalità, occorronoantieconomici interventi di adattamento.
CM 37/2011 – Per individuare un bene immobile:
• Occorre fare riferimento all’accatastamento del bene; questo fa presumere che ilbene sia qualificabile come «Immobile»
NOVITA’ DAL 2012:
• SI DEVONO CONSIDERARE BENI IMMOBILI ANCHE I BENI MOBILI INCORPORATISTABLIMENTE AL SUOLO O AL FABBRICATO (es. impianti elettrici)
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE TERRITORIALITA’ SERVIZI
SERVIZI RELATIVI A BENI IMMOBILI (art. 7-quater lett a)
75
Criterio di rilevanza territoriale: luogo di ubicazione dell’immobile
Servizi “relativi” a beni immobili:
• fornitura di alloggio, diritti di utilizzazione dell’immobile (locazioni, sub-locazioni, ecc.),
• perizie relative a beni immobili, prestazioni inerenti alla preparazione ed alcoordinamento dei lavori immobiliari (servizi si progettazione resi da ingegneri,architetti, ecc.),
• e le intermediazioni
Servizi esclusi:
• costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento su immobili (usufrutto,ad esempio),
• servizi di consulenza non afferenti alla preparazione ed al coordinamento deilavori immobiliari (predisposizione contratti di compravendita immobili,consulenze fiscali, ecc.)
ESEMPIO 7
1. Il prestatore Italiano emette fattura fuori campoIVA art. 7/quater
2. Il committente Italiano dovrà nominare unrappresentante fiscale in Francia per versarel’IVA francese
3. No Mod. Intra Servizi
Prestatore: Italiano con P. IVACommittente: Italiano con P. IVAOggetto: Manutenzione su fabbricato ubicato in
Francia
Soluzione
76
ESEMPIO 8
1. Il prestatore italiano emette fattura fuori campo IVA art.7/quater
2. Il committente non deve fare nulla
3. Il prestatore italiano dovrà identificarsi in Germania perassolvere l’IVA tedesca
4. No Mod. Intra Servizi
Prestatore: Italiano con P. IVACommittente: Italiano privatoOggetto : Perizia su fabbricato ubicato in Germania
Soluzione
77
SERVIZI BENI IMMOBILI – CASI PARTICOLARI
R.M. 2.5.1984,N. 425182
Sono fuori campo Iva per difettodel requisito di territorialità ex
art. 7, co. 4, lett. a), “leprestazioni di servizi per la
realizzazione di un padiglione(italiano) all’estero”
R.M. 21.4.1997,N. 70/E
Sono fuori campo Iva per difettodel requisito di territorialità ex
art. 7, co. 4, lett. a), “leprestazioni rese da ditte italianeper l’allestimento di fiere al difuori del territorio nazionale”
78
SERVIZI BENI IMMOBILI – CASI PARTICOLARI
Immobili situatiin 2 Statidiversi
La fornitura con posa in opera di uncavo di fibra ottica che collega dueStati diversi, è esclusa da Iva per laparte riferibile all’altro Stato (Corte
di Giustizia 29.3.2007, causa C-111/05)
Intermediazionialberghiere
L’attività di intermediazione relativaai servizi di prenotazionealberghiera, avvalendosi della reteInternet,
• non rientra nel commercioelettronico
• ma costituisce un servizio relativoa beni immobili (R.M. 16.5.2008,n. 199/E e R.M. 21.7.2008, n.312/E)
79
TRAPORTO PASSEGGERI
Disciplina fino al31/12/2009
Disciplina dal 1° gennaio 2010
Il criterio per la rilevanzaterritoriale ai fini Iva in
Italia è la distanzapercorsa nel territorio
dello Stato
Disciplina invariataNota bene: la deroga si applicasolo per il trasporto passeggeri(sia B2B sia B2C)
Resta ferma l’eventualeapplicazione del regime di nonimponibilità (della tratta interna)
per i trasporti internazionalidipendenti di un unico contratto
80
Trasporto passeggeri: DEFINIZIONI (art.7 co.1 lett f)
TIPOLOGIA TRASPORTO DESCRIZIONE
Parte di un trasporto dipasseggeri effettuata
all’interno dellaComunità
Parte di trasporto che• non prevede uno scalo fuori dalla
Comunità• tra il luogo di partenza e quello di arrivo
Luogo di partenza diun trasporto passeggeri
Primo punto di imbarco di passeggeriprevisto nella Comunità, eventualmente
dopo uno scalo fuori della Comunità
Luogo di arrivo di untrasporto passeggeri
Ultimo punto di sbarco previsto nellaComunità, eventualmente prima di uno
scalo fuori della Comunità
Trasporto andata eritorno
Il percorso di ritorno è considerato comeun trasporto distinto
81
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE TERRITORIALITA’ SERVIZI
TRASPORTO PASSEGGERI (art. 7-quater lett b)
82
Casi di criteri di rilevanza territoriale: distanzapercorsa nel territorio dello Stato
Trasporto marittimo internazionale:
• 5% quota parte trasporto internazionale èrilevante in Italia (C.M. 7.3.1980, n. 7/E)
Trasporto aereo internazionale:
• 38% quota parte trasporto internazionale èrilevante in Italia (R.M. 23.4.1997, n. 89/E)
TRASPORTO PASSEGGERITRASPORTI INTERNAZIONALI
(in parte eseguiti in Italia ed in parte all’estero)
TRATTA ESTERA(Ue o extraUe)
FUORI CAMPO IVA(art. 7/quater)
TRATTA INTERNA
• RILEVANTE TERRITORIALMENTE
ma
• NON IMPONIBILE ART. 9, N. 1
• se unico contratto per tuttala tratta
83
ESEMPIO 9
1. Il prestatore italiano emette fattura:a) Fuori campo IVA art. 7/quater per la tratta “confine”-
”Parigi”
b) Con IVA 22% per la tratta “Roma”-”confine”→ ma trattandosi di una tratta internazionale,
• se esso si riferisce ad un unico contratto,• sarà “NON imponibile art.9 , co. 1, punto 1”
2. No Mod. Intra Servizi3. Genera plafond la parte della lettera b)
Prestatore: Italiano con P. IVACommittente: Francese con P. IVAOggetto : Trasporto di passeggeri da Roma a Parigi
Soluzione
84
TRASPORTO PASSEGGERITRASPORTI NAZIONALI (partenza e arrivo ITA)
Territorialmente rilevanti in Italia
PRESTATORE COMMITTENTE IVA ADEMPIMENTI
ITA ITA-UE-EXTRAUE SI Fattura con Iva
UEITA
(soggetto passivo)SI
Integrazione dellafattura (L. 217/2011)
EXTRAUEITA
(soggetto passivo)SI
Autofattura art. 17, co.2, del DPR 633/72
UE-EXTRAUEITA
(non soggettopassivo)
SIObbligo nomina
rappresentante fiscaleo identificazione diretta
85
RISTORAZIONE E CATERING - art. 7-quater, lett. c) e d)
86
Criterio distintivo tra ristorazione e catering:
• i servizi di ristorazione sono prestati nei locali delprestatore,
• quelli di catering in locali diversi da quelli del prestatore
Catering (art. 6 reg. 282/2011): definizione:
• fornitura di cibi e/o bevande, accompagnati da servizi disupporto sufficienti a permetterne il consumoimmediato;
• rileva il luogo di esecuzione della prestazione;
• se eseguito «a bordo» nel corso di un trasporto passeggerieffettuato nella Ue
• rileva il luogo di inizio del trasporto
RISTORAZIONE E CATERINGTIPOLOGIA Disciplina fino al 31.12.09 Disciplina dall’1.1.2010
Ristorazione e catering
• effettuati a bordo di
una nave, treno o aereo,• in un trasporto
passeggeri effettuato
all’interno dellaComunità
Assenza di deroga specifica
Applicazione regolagenerale art. 7, co. 3
(tassazione nel luogo diresidenza del prestatore)
La territorialità èfissata nel luogo di
partenza deltrasporto
passeggeri(art. 7-quater, lett. d)
Ristorazione e cateringdiversi da quelli di cui
sopraAssenza di deroga specifica
Applicazione regolagenerale art. 7, co. 3
(tassazione nel luogo diresidenza del prestatore)
La territorialità èfissata nel luogo in cui
il servizio èmaterialmente svolto(art. 7-quater, lett. c)
Ristorazione e catering• effettuati a bordo
• In un trasporto extra– comunitario (Cm.
58/E/2009) 87
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE TERRITORIALITA’ SERVIZI
RISTORAZIONE E CATERING (art. 7-quater, lett. c) e d)
88
ATTENZIONE:
Se l’operatore di catering si limita a consegnarepasti senza alcun servizio supplementare
• non si configura una prestazione di servizio
• ma una cessione di beni
• tassata nel luogo di residenza del prestatore
Esempio:
Fornitura di pasti già pronti consegnati a bordo di navi,treni, aerei nei confronti di compagnie di navigazione otrasporto
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE TERRITORIALITA’ SERVIZI
RISTORAZIONE E CATERING (art. 7-quater, lett. c) e d)
89
ATTENZIONE (C.M. 37/2011):
sono considerate non imponibilità art. 8-bis, let. d), DPR 633/72:
le forniture di vettovagliamento comprese le somministrazionidi alimenti e bevande
destinate alle dotazioni di bordo di Navi ed Aerei che diversamentesarebbero imponibili in Italia.
Non rientrano in tale computo
1. i servizi di catering forniti senza il pagamento di alcun corrispettivo abordo di una nave, di un aereo o di un treno, in quanto inclusi nel prezzodel biglietto poiché servizio accessorio trasporto di passeggeri (art. 7quater co. 1);
2. i catering materialmente «resi a bordo» se rientranti nel c.d. pacchettoturistico venduto da un tour operator al cliente. Tale operazione:
rileva nel paese del prestatore;
si applicano le disposizioni per le agenzia di viaggio eturismo di cui all’articolo 74-ter del d.P.R. n. 633.
ESEMPIO 10
1. Le prestazioni di ristorazione rese nella tratta Genova -Patrasso sono soggette a IVA in Italia;
2. nella tratta Patrasso - Alessandria d’Egitto si applica ilcriterio base in materia di prestazioni di ristorazione:• si determina il luogo di effettuazione• in funzione dello Stato nelle cui acque nazionali• si trova la nave al momento dell’esecuzione della
prestazione
Tratta:Genova – Barcellona – Cagliari – Patrasso – Alessandriad’Egitto
Soluzione
90
ESEMPIO 11
1. Le prestazioni di ristorazione rese nella tratta Palermo -Barcellona sono soggette a IVA in Italia;
2. nella tratta Alessandria d’Egitto – Palermo• Sono soggette a IVA in Italia le prestazioni di
ristorazione rese nelle acque territoriali italiane
Tratta:Alessandria di Egitto – Palermo - Barcellona
Soluzione
91
LOCAZIONI “A BREVE” DI MEZZI DI TRASPORTO
DEFINIZIONE – Art. 7, lett. G, DPR 633/72
La durata del noleggio corrisponde a quella dipossesso o uso ininterrotto del mezzo ditrasporto:
• per un periodo non superiore a 30 giorni,
• per un periodo non superiore a 90 giorni peri natanti
92
LOCAZIONI “A BREVE” DI MEZZI DI TRASPORTO
CRITERIO COMUNITARIO DI RILEVANZA IVA
Regola generale comunitaria (Art. 56 Dir.
2006/112/CE):
«La tassazione viene effettuata nel luogo in cui il mezzo èmesso effettivamente a disposizione del destinatario»;
Deroga (Art. 56 Dir. 2006/112/CE):
• Congiuntamente al criterio della «messa a disposizione»
• gli stati membri possono adottare anche il «criteriodell’utilizzo»
93
LOCAZIONI “A BREVE” DI MEZZI DI TRASPORTO
Disciplina fino al 31.12.2009 Disciplina dal 1° gennaio 2010
Il criterio per la rilevanzaterritoriale ai fini Iva in Italiaè il seguente:• Prestatore italiano:
servizio utilizzato in Italia onella Ue
• Prestatore extra Ue:servizio utilizzato in Italia
Combinazione tra criterio• della “messa a disposizione” del
mezzo (luogo di consegna fisica delbene)
• e quello del suo “utilizzo”
In particolare:• Messa a disposizione del mezzo in
Italia con utilizzo all’interno della Ue• Messa a disposizione del mezzo
extra Ue con utilizzo all’interno delterritorio dello Stato
Diventa rilevante il territorio percorso con il mezzo di trasporto
94
CRITERIO NAZIONALE DI RILEVANZA IVA
95
LOCAZIONI “A BREVE” DI MEZZI DI TRASPORTO
CRITERIO COMUNITARIO DI RILEVANZA IVA
Luogo di utilizzo e di messa a disposizione del mezzo
Definizionemezzi di
trasporto(art. 38 reg. 282/2011)
Veicolimotorizzati ono, altro chepuò esseretrascinato,trainato ospinto da
veicoli idonei altrasporto
Duratamassima:
30 giorni
(90 natanti)previsti dalcontratto
Luogo dimessa a
disposizione(art. 40 reg. 282/2011)
luogo in cui ilmezzo è
effettivamentemesso a
disposizione
Rilevanza territorialein Italia:
messa adisposizione in Italiaed utilizzonella Ue
(Iva 22%)
messa adisposiz.extra Ue
ed utilizzoin Italia
(Iva 22%)
ART. 7-quinquies: 2^ DEROGA(applicabile B2B e B2C)
TIPOLOGIA SERVIZIO Disciplina fino al31.12.09
Disciplinadall’1.1.2010
Prestazioni di servizi relativead attività culturali,artistiche, sportive,scientifiche, educative,ricreative e simili, quali fiere
ed esposizioni, ivi compresii servizi prestati dagliorganizzatori di detteattività, nonché leprestazioni di serviziaccessorie alle precedenti
La rilevanza Iva èancorata al luogo
di materialeesecuzione
dell’attività nelterritorio dello Stato
Disciplinainvariata:
Luogo diesecuzione
Specificoinserimento delle
attività prestate dagliorganizzatori dei
servizi stessi96
ART. 7-quinquies: 2^ DEROGA
ART. 7-QUINQUIES – MODIFICHE CON DECORRENZA 1.1.2011
I servizi (culturali, artistici, sportivi, ecc.) resi acommittenti soggetti passivi (B2B)
• lasciano il criterio derogatorio
• e rientrano nella regola generale (tassazione nel Paese delcommittente)
• tranne quelli relativi all’accesso alle manifestazioni, nonchéquelle accessorie all’accesso, che rimangono disciplinate dalladeroga in esame
97
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE TERRITORIALITA’ SERVIZI
ATTIVITA’ CULTURALI, ARTISTICHE E SIMILI (art. 7-quinquies)
98
Criterio di rilevanza territoriale dal 2011
ServiziB2B:
Regola generale:
Tassazione nel Paesedel committente
Deroga:
Servizi connessiall’accesso alle
manifestazioni eaccessori
ServiziB2C:
continua a rilevare illuogo di esecuzione
della prestazione
ART. 7-sexies: 3^ DEROGA(applicabile solo B2C)
TIPOLOGIA SERVIZIO CRITERIO TERRITORIALITA’ IVA
INTERMEDIAZIONI Operazione intermediate effettuata in Italia
TRASPORTO DI BENI (non INTRA)In proporzione alla distanza percorsa inItalia
TRASPORTO INTRACOMUNITARIO DIBENI
Se l’esecuzione ha inizio in Italia
LAVORAZIONI (comprese perizie)RELATIVE A BENI MOBILI MATERIALI
Esecuzione in Italia
OPERAZIONI RESE IN ATTIVITA’ACCESSORIE AI TRASPORTI (CARICO,SCARICO, MOVIMENTAZIONE E SIMILI)
Esecuzione in Italia
LOCAZIONE, ANCHE FINANZIARIA,NOLEGGIO E SIMILI, DI MEZZI DITRASPORTO (NON A BREVE)
•Prestatore italiano e utilizzo del mezzo in UE•Prestatore estero e utilizzo mezzo in Italia
PRESTAZIONI RESE TRAMITE MEZZIELETTRONICI
Domicilio del committente
PRESTAZIONI DITELECOMUNICAZIONE ETELERADIODIFFUSIONE
Luogo di utilizzo del servizio99
ART. 7-sexies: 3^ DEROGA(applicabile solo B2C)
Confronto delle situazioni della 3^ deroga conriferimento al committente
B2B (committentesoggetto passivo
d’imposta)
Regola generale (art. 7-ter): tassazione nel paese
del committente
B2C (committente nonsoggetto passivo
d’imposta)
Applicazione derogaart. 7-sexies
100
INTERMEDIAZIONI
B2B(committente soggetto
passivo d’imposta)
Regola generale(art. 7-ter):
tassazione nel paese delcommittente
B2C(committente non soggetto
passivo d’imposta)
Deroga (art. 7-sexies, lett. a):
Tassazione nel luogo dieffettuazione
dell’operazioneintermediata 101
ESEMPIO 12
1. Il prestatore italiano emette fattura fuori campoIVA art. 7/sexies
2. Il committente non deve fare nulla
3. Il prestatore italiano dovrà identificarsi inGermania per versare l’IVA
4. NON è dovuto Mod. Intra Servizi
Prestatore: Italiano con P. IVACommittente: Italiano privatoOggetto: Intermediazione per procurare dei PC in
Germania
Soluzione
102
ESEMPIO 13
1. Il prestatore italiano emette fattura fuori campoIVA art. 7/ter
2. Il committente spagnolo integra la ft. e la registrain reverse - charge
3. Obbligo compilazione Mod. Intra Servizi
Prestatore: Italiano con P. IVACommittente: Spagnolo con partita IvaOggetto: Intermediazione per procurare dei PC in
Germania
Soluzione
103
TRASPORTI DI BENI
B2B(committente soggetto
passivo d’imposta)
Regola generale (art. 7-ter):• tassazione nel paese del
committente
B2C(committente privato)
Trasporti nonintracomunitari:distanza percorsa
nel territoriodello Stato
(art. 7-sexies, lett. b)
Trasportiintracomunitari:
inizio nelterritorio dello
Stato(art. 7-sexies, lett. c)
104
Vedi diaseguente
TRASPORTI DI BENI B2B
COMMITTENTE soggetto passivo
Committente: UE-EXTRAUE
• Trasporto fuoricampo IVA
• no plafond
Committente: ITALIANO
Trasporto rilevante ai fini Iva• obbligo di emissione autofattura
art. 17, co. 2
• Art. 9, n. 2: non imponibile setrasporto riferito a beni inesportazione o in importazione
105
Esempi
TRASPORTI DI BENI B2B
COMMITTENTE ITALIANO soggetto passivo
Trasporti rilevanti ai fini Iva in Italia(non rileva il luogo di esecuzione)
INTERNO(da Roma a
Milano)
TRA DUEPAESEI UE(da Parigi a
Berlino)
DA ITALIA ADALTRO STATO
UE(da Milano a
Berlino)
EXTRA-UE(da Ginevra
a Mosca)
IN ALTROSTATO UE
(da Madrid aBarcellona)
106
Esempi
TRASPORTI DI BENI B2B
COMMITTENTE UE-EXTRAUE soggetto passivo
Trasporti NON rilevanti ai fini Iva in Italia(non rileva il luogo di esecuzione)
Nota bene: sono fuori campo Iva anche i trasporti di beniinteramente eseguiti in territorio nazionale. Il legislatorenazionale, infatti, ha rinunciato ad avvalersi del criteriodell’utilizzo del servizio
Nota bene: abrogazione dei trasporti intracomunitari dicui all’art. 40, co. 4, del DL 331/93
107
TRASPORTI DI BENI B2C
DISTINZIONE
TRASPORTIINTRACOMUNITARI
Rilevano in Italia (perl’intero percorso) se in
Italia ha inizio la relativaesecuzione
TRAPORTO NONINTRACOMUNITARI
Rilevano in Italia inproporzione alla distanza
percorsa nel territorio delloStato 108
COMITTENTE privato
TRASPORTO DI BENI B2CTRASPORTO PRESTATORE
COMMITTENTE
(privato)IVA NOTE ATTENZIONE
INTRA UE ITA ITA-UE-EXTRA UE SI Partenza dall’Italia La differenza lafa lo stato di
partenzaINTRA UE ITA ITA-UE-EXTRA UE NOIn partenza da altro
Stato Ue
INTRA UE UE-EXTRA UE ITA-UE-EXTRA UE SI Partenza dall’Italia La differenza lafa lo stato di
partenzaINTRA UE UE-EXTRA UE ITA-UE-EXTRA UE NOIn partenza dal altro
Stato Ue
INTERNO OEXTRA-UE
ITAITA-UE-EXTRA
UESI
Distanza percorsa inItalia (1) La differenza la
fa lo stato dipartenzaINTERNO O
EXTRA-UEITA
ITA-UE-EXTRAUE
NODistanza percorsa
all’estero
INTERNO OEXTRA-UE
UE-EXTRAUE
ITA-UE-EXTRAUE
SIDistanza percorsa in
Italia (1) La differenza lafa lo stato di
partenzaINTERNO OEXTRA-UE
UE-EXTRAUE
ITA-UE-EXTRAUE
NODistanza percorsa
all’estero
(1) Operazione non imponibile art. 9 se relativo a beni in esportazione/importazione 109
LAVORAZIONI SU BENI MOBILI
B2B(committente soggetto passivo
d’imposta)
Regola generale (art. 7-ter):tassazione nel paese del
committente
B2C(committente PRIVATO)
Tassazione nel luogo dieffettuazione della
lavorazione(art. 7-sexies, lett. d)
110Segue B2B
LAVORAZIONI B2B
NOVITA’
Abrogazione art. 40 co. 4-bis del DL 331/93(lavorazioni intracomunitarie)
La rilevanza territoriale nel Paese del committente• prescinde dalla destinazione del beni dopo la
lavorazione• (anche se restano in Italia)
Il prestatore italiano che effettua la lavorazione alcommittente Ue• non genera più plafond (operazione fuori campo
Iva),• e non si rende più applicabile la non imponibilità
delle lavorazioni su beni in esportazione (art. 9),con committente extraUe,• in quanto operazione fuori campo Iva
111
LAVORAZIONI B2B
COMMITTENTEITALIANO
Operazione sempre rilevante ai finiIva in Italia
(autofattura art. 17, co. 2)
NOTABENE
Autofattura non imponibile se i benisono destinati all’esportazione
(art. 9, n. 9)
Possibile doppia imposizione per lavorazionieseguite su beni oggetto di successivaimportazione in Italia• all’atto della lavorazione (reverse charge)• al momento della successiva importazione
112
LAVORAZIONI B2BSOLUZIONEDELLA CM37/2011:
Eliminazione rischio doppia imposizione«Esportazioni temporanee»:
113
1) L’operatore italiano assoggetta ad Iva la lavorazione medianteintegrazione della fattura del fornitore
2) Tale fattura viene presentata in dogana per provare l’avvenutaapplicazione del reverse charge
3) l’Iva relativa alla lavorazione deve essere sottratta da quellacalcolata in dogana
LAVORAZIONI B2C
CRITERIOTERRITORIALE
Lavorazione eseguita nelterritorio dello Stato
Applicazione dell’art. 9 (non imponibilità) se ibeni sono destinati all’esportazione• esempio: lavorazione eseguita in Italia a favore
di committente extra-Ue non soggetto passivo
IN TAL CASO RILEVANO AI FINI DEL PLAFOND
114
LOCAZIONI MEZZI DI TRASPORTO “NON BREVI”
B2B (committente soggettopassivo d’imposta)
Regola generale (art. 7-ter):• tassazione nel paese
del committente
B2C (committente non soggettopassivo d’imposta)
Prestatorestabilito in Italia:• utilizzo del
mezzo nella Ue(art. 7-sexies, lett.e)
Prestatore nonstabilito in Italia:• utilizzo del
mezzo in Italia(art. 7-sexies,lett. e)
115
SERVIZI PRESTATI PER VIA ELETTRONICA(e-commerce)
Art. 7-sexies, lett. f)
• tassazione nel luogo delcommittente privato stabilito in Italia
Prestatoreextra-Ue
Art. 7-septies, lett. i)
• esclusione da Iva in Italia,
• a prescindere dal luogo di utilizzo
Committenteprivato
extra-Ue:
Art. 7- ter(altri casi)
• tassazione nel Paese del committenteCommittente
soggetto passivo:
• tassazione nel Paese del prestatoreCommittente nonsoggetto passivo
ITA o UE:
116
4^ DEROGA (ART. 7-SEPTIES)
FUNZIONAMENTODEROGA
E’ prevista l’esclusione da Iva per
• alcune tipologie di servizi• prestati
• a soggetti privati• stabiliti in Paesi extraUe
Committente:ITA-UE-EXTRAUE
(soggetto passivo)
Tassazione nelPaese del
committente(art. 7-ter)
Committente:ITA-UE
(non soggetto passivo)
Tassazione nelPaese delprestatore(art. 7-ter)
Committente:EXTRAUE
(non soggetto passivo)
Sempre fuoricampo Iva
(art. 7-septies)
117Prestazioniinteressate
4^ DEROGA (ART. 7-SEPTIES)a) Prestazioni di cessioni e concessioni di diritti d’autore, brevetti, diritti di
licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghib) Prestazioni pubblicitariec) Prestazioni di consulenza e assistenza tecnica o legale, nonché quelle di
elaborazione e fornitura di dati e similid) Operazioni bancarie, finanziarie ed assicurative, comprese le operazioni di
riassicurazione ed escluse le locazioni di casseforti;e) Messa a disposizione del personalef) Prestazioni derivanti da contratti di locazione, anche finanziaria, noleggio e
simili di beni mobili materiali diversi dai mezzi di trasportog) Concessione dell’accesso ai sistemi di gas naturale o di energia elettrica, il
servizio di trasporto o di trasmissione mediante gli stessi e la fornitura dialtri servizi direttamente collegati
h) Servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, esclusi quelli utilizzatinel territorio dello Stato ancorché resi da soggetti con non siano ivi stabiliti
i) Servizi prestati per via elettronical) Prestazioni di servizi inerenti all’obbligo di non esercitare interamente o
parzialmente un’attività o un diritto di cui alle lettere precedenti118
ESEMPIO 15
1) Il tributarista italiano emette fattura fuori campo IVA
art. 7/septies
2) NON è dovuto Mod. Intra Servizi
Prestatore: Italiano con P. IVA (Tributarista)Committente: Americano privatoOggetto : Redazione della dichiarazione dei redditi per beni
in Italia
Soluzione
119
4^ DEROGA (ART. 7-SEPTIES)
120
DISCIPLINA FINO AL31.12.2009
Quasi tutti i servizi di cui all’art. 7-septies eranodisciplinati dall’art. 7, co. 4, lett. d), e) ed f), e quindi
territorialmente rilevanti se:• resi a committenti nazionali, con esclusione di
quelli utilizzati extraUe (lett. d);• resi a committenti Ue privati (lett. e);• resi a committenti extraUe, solo se utilizzati in
Italia (lett. f, con alcune esclusioni)
DISCIPLINA DAL1.1.2010
Utilizzo delcriterio del
committente
• regola generale se committentesoggetto passivo
• ovvero utilizzo della deroga secommittente privato
Abbandonodel criteriodell’utilizzo
• (salvo per quelli ditelecomunicazione e diteleradiodiffusione)
121
SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ETELERADIODIFFUSIONE
CommittenteSOGGETTO
PASSIVO
Rilevanti nel Paese del committente(regola generale art. 7-ter)
CommittentePRIVATO
CRITERIO DELL’UTILIZZO DEL SERVIZIO:1. Non sono territorialmente rilevanti le prestazioni rese
a privati extraUe, a meno che non siano utilizzate inItalia (art. 7-septies, lett. h);
2. Sono territorialmente rilevanti le prestazioni rese: da operatore ITA a privato, a meno che non siano
utilizzate extraUe (art. 7-sexies, lett. g) da prestatore extraUe a privato Ue, ed utilizzate in
Italia (art. 7-sexies, lett. g) da operatore extraUe o Ue nei confronti di
committente privato extraUe, se utilizzate in Italia(art. 7-septies, lett. h)
OBBLIGHI DI NON ESERCITARE
122
LETT. L) ART. 7-SEPTIES
Prestazioni di servizi inerenti all’obbligodi non esercitare interamente oparzialmente un’attività o un diritto di cuialle prestazioni previste dall’art. 7-septies
COMMITTENTE
Soggetto passivo: applicazione regola generaleart. 7-ter (tassazione nel Paese del committente)
Non soggetto passivo (ITA o UE): applicazioneregola generale art. 7-ter (tassazione nel Paesedel prestatore)
Non soggetto passivo (EXTRAUE): fuori campoIva art. 7-septies
FONTI NORMATIVEArt. 27 DL 78/2010 (nuovo c. 7-bis art. 35 D.P.R. 633/72):
• autorizzazione preventiva per effettuazione operazioniintracomunitarie
Provvedimento direttoriale 29.12.2010, n. 188376individua:
1. Procedura che deve seguire il contribuente perottenere l’autorizzazione ad effettuare operazioni Intra
2. Procedura e tempi per gli Uffici per negare o revocarel’autorizzazione
3. Disposizioni transitorie per i soggetti• attivi alla data del 28.02.2011
• che non avevano le condizioni per transitare automaticamentenel VIES
124
INIZIO ATTIVITA’
• Compilazione casella “operazioniintracomunitarie” del quadro «I» delmodello AA9 o AA7 (anche se sole prestazioni di
servizi):
–Silenzio assenso decorsi 30 giorni
–Sospensione soggettività peroperazioni intra nei 30 giorni• È possibile effettuare solo per operazioni interne
125
INSERIMENTO NEL VIES
L’inserimento nel VIES avviene il 31° giornodalla “manifestazione di volontà”, daesprimersi a seconda del momento in cui lastessa viene effettuata:
1. Utilizzo del quadro “I” dei modelliAA7/10 o AA9/11
2. Presentazione di istanza in carta libera,direttamente o tramite raccomandata, adun Ufficio dell’Agenzia delle Entrate
126
OPERATORE NAZIONALE NON ISCRITTO AL VIES
Operazioni attive Trattamento Iva
• Cessioni intracomunitariedi beni verso soggettipassivi Ue
• Prestazioni di servizi art.7-ter rese a soggettipassivi d’imposta Ue
C.M. n. 39/E2011: l’operazione va“dequalificata” ad operazioneinterna con applicazione di Iva• sia nei 30 giorni successivi alla
manifestazione di volontà, sia nel casodi diniego o revoca dell’iscrizione
Operazioni passive Trattamento Iva
• Acquisti intracomunitari dibeni presso soggettipassivi Ue
• Acquisti di servizi generici7-ter presso operatorisoggetti d’imposta Ue
R.M. n. 42/E/2012: l’acquirentenazionale è un “privato” quindi• no integrazione fattura,• no detrazione Iva su acquisti,• sanzionabile con il 100%
dell’impostaNon rimborsabile l’Iva assolta all’estero(risposta Videoforum 18.01.2012) 127
ALTRI ASPETTI• C.M. n. 39/E/2011: fa salvi i
comportamenti tenuti prima del1/8/2011 (non sanzionabili)
• L’Agenzia non si è espressa sullasanzionabilità (da € 516 a € 2.065) perviolazione degli obblighi dichiarativi (art. 35
del D.P.R. 633/72)
• Obbligo di iscrizione VIES anche in capoai minimi
128
130
Esportazione
IVA
L’esportazione ai fini Iva
• presuppone il trasferimento di proprietàdei beni;
La prova dell’esportazione, ossia lafuoriuscita dei beni dal territorio Ue
• è condizione per fruire della nonimponibilità
Normativadoganale
Prescinde dal rapporto civilisticosottostante l’operazione,
• considerando rilevante la solamateriale uscita dei beni dallaComunità
Esportazioni a titolo gratuito
– Cessioni gratuite beni oggettodell'attività:• fattura art. 8 lett. a) con relativi adempimenti.
– Cessioni gratuite beni non oggettoattività:• non cessione Iva (art. 2, co. 2 n. 4) e fattura
pro-forma i fini doganali.
– Cessioni di merci in sostituzione (garanzia):
• fattura pro-forma ai fini doganali.131
132
Quadro normativo Iva
ART. 8, 8-bis e 9 DPR
633/72
Sono operazioni non imponibili
• le cessioni all’esportazione (art. 8)
• le operazioni assimilate (art. 8/bis)
• i servizi internazionali (art. 9)
• vengono fatturate senza addebito di Iva
• danno diritto al rimborso dell’IVA assoltasugli acquisti
• generano plafond
133
Nozione di esportazione
L’articolo 8 configura come esportazioni (equindi come operazioni non imponibili, in quanto dirette al
consumo estero), alcune tipologie di operazionisecondo questo schema:
Articolo 8
lett. a)
lett. a)
lett. b)
c.d. “esportazioni dirette”
c.d. “operazioni triangolari”
c.d. “esportazioni a cura delcessionario non residente”
lett. c) Vedi slide seguente
134
Nozione di esportazione
• L’articolo 8 (lett. c) contiene una tipologia dioperazioni non imponibili eseguite a favore diesportatore abituale. Tale “esportazione”
• non è quindi un’operazione che comporta lafuoriuscita dei beni dal territorio comunitario,
• bensì si tratta di un’operazione interna
• Il cedente, pertanto, effettua un’operazione nonimponibile ex art. 8, co. 1, lett. c),
• ma tale operazione non determina lostatus di esportatore abituale
• né genera plafond disponibile
135
Esportazioni dirette(art. 8 comma 1 lett. a)
Le esportazioni dirette si verificano quando il cedenteitaliano
• effettua la cessione direttamente nei confrontidell’acquirente finale extracomunitario (o per iltramite di un commissionario)
• e cura la spedizione o il trasporto dei beni fuori dal
territorio della UE.
consegna extra UE
fattura non imponibile
cura il trasporto/spedizione
136
Esportazioni dirette(art. 8 comma 1 lett. a)
Affinché si configuri un’esportazionediretta di cui alla lett. a) dell’art. 8, sononecessari i seguenti requisiti:
• Trasferimento della proprietà o di altrodiritto reale di godimento dei beni
• Materiale uscita dei beni fuori del territoriocomunitario
• Trasporto o spedizione dei beni eseguiti “acura o a nome del cedente”
137
Fattura esportazione
REQUISITIFATTURA
Dicitura “operazione nonimponibile ai fini Iva ai sensidell’art. 8, co. 1, lett. a), del DPR633/72”
C.M. 13.2.1997,N. 35/E
C.M. 20.8.1998,N. 108/E
Per le esportazioni dirette
• non è possibile l’emissione di fatturadifferita
• ammissibile solo per le triangolazioni
L’esibizione in dogana della fattura da partedell’esportatore
• è condizione indispensabile per l’espletamentodell’operazione doganale,
• anche per gli altri soggetti (spedizioniere etrasportatore)137
138
Operazioni dirette triangolari(art. 8, co. 1, lett. a)
Le esportazioni triangolari si verificano quando:• il cedente italiano effettua la cessione nei confronti di un
cessionario italiano (o 2° cedente),
• che a sua volta cede i beni al proprio clienteextracomunitario,
• e il cedente cura la spedizione o il trasporto dei benifuori dal territorio della CEE per conto del cessionario.
consegna
138 Requisiti
139
Requisiti triangolazione
1° CEDENTE ITAFattura non imponibile Iva art. 8,co. 1, lett. a), del DPR 633/72, al
cessionario ITA
2° CEDENTE ITAFattura non imponibile Iva art. 8,
co. 1, lett. a), del DPR 633/72all’acquirente estero
ACQUIRENTEEXTRAUE
Condizione necessaria:
il 1° cedente ITA deve comprovare diaver provveduto, su incarico del 2°cedente, a trasportare (anche tramite
terzi) o a spedire i beni direttamentefuori dal territorio Ue
140
Requisiti triangolazione
C.M. 9.4.1981, n. 12 (1^ interpretazione):
• la triangolazione è regolare solo se iltrasporto dei beni verso l’estero avvengaalternativamente:
1) Direttamente con mezzi del 1° cedente
2) Con l’intervento di un vettore terzo, ma in talcaso
• la fattura del trasporto
• deve essere intestata direttamente al 1° cedente,
• il quale deve provvedere altresì al suo pagamento
1
141
Requisiti triangolazioneArt. 13, co. 1, Legge n. 413/91: interpretazione
autentica dell’art. 8, co. 1, lett. a):
• “non ha rilevanza, ai fini della prova,
• il soggetto al quale viene intestata la fattura deltrasporto”,
• in quanto la regolarità della triangolazione èdata
• dalla doppia vidimazione apposta dall’Ufficiodoganale su un esemplare1. sia sulla fattura (o sulla bolla) del 1° cedente
2. sia sulla fattura emessa dal 2° cedente nei confrontidel destinatario finale
2
142
Requisiti triangolazione
R.M. 26.5.2000, n. 72/E: è necessario chela “spedizione o consegna dei beniall’estero venga eseguita dal cedentenazionale o tramite terzi dallo stessoincaricati”.
• E’ pertanto necessario che l’incaricodel trasporto (ossia la conclusione del
contratto di trasporto) avvenga anome del primo cedente
3
143
Requisiti triangolazione
R.M. 4.3.1995N. 51/E
NOTA Dogane25.7.96 n.
17660/1346
Non inficia la triangolazione la circostanza che• la fattura emessa dal trasportatore sia intestata al
cessionario nazionale (2° cedente),• in luogo del 1° cedente,• oppure se la fattura del trasportatore venga
pagata dal 2° cedente
L’aspetto rilevante resta quello• della materiale commissione del trasporto• che deve essere attribuibile al 1° cedente
Al fine di agevolare le esportazioni e salvaguardare le esigenze diriservatezza commerciale, appare logico che
• sarà il cessionario (2° cedente) che opererà in dogana ed alquale verrà intestata la dichiarazione doganale,
• in quanto al 1° cedente è solo richiesto di curare il trasporto dellamerce al di fuori della Ue
• e non l’operazione doganale di esportazione
4
144
Prova triangolazione (CM 35/1997)
SECONDOCEDENTE ITA
Fino al 30 giungo 2007
• Esemplare 3 del DAU, munito del visto uscireapposto dalla dogana di uscita;
• il DAU 3 deve essere conservato unitamente allafattura rilasciata al cliente estero
Il 2° cedente è il vero esportatore:
• è colui che cura le operazioni doganali di esportazione,
• ciò per esigenze di riservatezza commerciale nei rapporticon il cliente estero
Dopo il 1° luglio 2007
Copia del DAU (documento amministrativo unico),conservata unitamente alla stampa della
Notifica di esportazione
145
Prova triangolazione (CM 35/1997)
PRIMOCEDENTE
ITA
In caso di fatturazione immediata è necessario:• un visto della dogana di partenza sulla fattura di IT1 a
IT2, con l’indicazione del DAU emesso;• un secondo visto sulla medesima fattura, apposto
sempre dalla dogana interna, dietro presentazione deldocumento di esportazione (intestato a IT2) munito delvisto uscire apposto dalla dogana di uscita.
Questa procedura consente al promotore dellatriangolazione (IT2) di evitare che il proprio fornitore vengaa conoscenza delle generalità del proprio cliente extracomunitario;
• è infatti la dogana <<di apertura della pratica>> cheverifica la regolarità del documento doganale e lacertifica a favore del 2° cedente.
Un’alternativa, prevista sempre dalla C.M. 35/1997,sarebbe quella che IT2 conservasse copia del documentodi esportazione munito del visto a uscire (intestato a IT1);questa soluzione non garantisce la necessaria riservatezza
ESEMPIO
IT-1 Fattura 1
Fattura 2
IT-2 Merce
EXTRAUE-1
Nell’esempio :• IT-2 conserva il documento doganale munito del visto uscire;• IT-1 fornisce una copia della propria fattura (o ddt integrato) alla dogana d i partenza in apertura
della procedura. Tale documento deve:
1. essere ulteriormente vistato dalla dogana di partenza (dopo esibizione del DAU 3 con vistouscire della dogana di uscita) per attestare che la merce è effettivamente uscita dal territoriodoganale comunitario;
2. essere conservato unitamente alla copia del DAU 3 con visto uscire (intestato a IT -2).
147
Fattura differita
PRIMO CEDENTEITA
Può avvalersi della fattura differita, nelqual caso deve emettere Ddt, indicando
• il tipo di operazione (triangolare)
• e luogo destinazione merci
• 2° visto: dalla dogana diesportazione dopo il VISTO delladogana di uscita
• 1° visto: presentazione doganadi esportazione
Oppure copiaDau + stampa
notifica diesportazione
INCOTERMS tipo esportazionePossibile
triangolazione
Gruppo E EXW - (franco fabbrica) (art. 8 lett. b) NO
FCA - (franco vettore) (art. 8 lett. b) NO
Gruppo F FAS - (franco molo di partenza) (art. 8 lett. b) NO
FOB - (franco a bordo ) (art. 8 lett. b) SI
CFR - (costo e nolo) (art. 8 lett. a) SI
CIF - (costo assicurazione nolo) (art. 8 lett. a) SI
Gruppo C CPT - (trasporto fino a …) (art. 8 lett. a) SI
CIP - (trasporto e assic. fino a …) (art. 8 lett. a) SI
DAF - (reso frontiera) (art. 8 lett. a) SI
DES - (reso ex ship) (art. 8 lett. a) SI
Gruppo D DEQ - (reso banchina) (art. 8 lett. a) SIDDU - (reso non sdoganato) (art. 8 lett. a) SI
DDP - (reso sdoganato) (art. 8 lett. a) SI
Codifiche INCOTERMS utilizzate dalla dogana
149
Triangolazioni -Plafond1° CEDENTE
ITAPlafond pari all’ammontare fatturato al 2°
cedente
2° CEDENTEITA
Plafond libero, pari alla differenza tra
• importo fatturato all’acquirente estero
• e l’importo ricevuto dalla fattura del 1°cedente
Plafond vincolato, pari alla fattura ricevutada IT1
• per acquisti o importazioni di beni daesportare entro 6 mesi dal loro acquisto,
• senza aver subito trasformazioni,adattamenti o modificazioni
Esempio
Plafond libero e vincolatoEsempio:
• IT1 cede merce a IT2 per € 30.000 e laspedisce a USA
• IT2 vende la merce acquistata da IT1 alproprio cliente USA per € 40.000
Tipologie di plafond:
• IT1 ha generato un plafond libero per € 30.000
• IT2 ha generato:– Un plafond libero per € 10.000
– Un plafond vincolato per € 30.000• Che potrà utilizzare per acquistare solo merci da
esportare entro 6 mesi dall’acquisto
Plafond libero e vincolatoConseguenza:
• IT1 potrà utilizzare il plafond per l’acquisto di:
– Merci da esportare
– Altre tipologie di merci
– Servizi di qualsiasi tipo
– Beni strumentali (esclusi gli immobili)
• IT2 potrà utilizzare i 2 tipi di plafond per l’acquisto di:
– Plafond libero: stessi acquisti di IT1
– Plafond vincolato:
• merce da esportare o da cedere nella UE
• nello stato originario (senza trasformazioni, lavorazioni, ecc.)
• entro 6 mesi dall’acquisto
152
Altre triangolazioni
consegna
Primo cedente:
• fattura non imponibile ex art. 8, co. 1, lett.a), nei confronti del 2° cedente Ue
• Il trasporto è a cura del primo cedente
2° CedenteUE
153
Altre triangolazioni
consegna
Secondo cedente ITA:
• operazione fuori campo Iva art. 7/bis• non è né un’operazione intracomunitaria né
un’esportazione
• l’operazione non genera plafond
154
Esportazioni dirette con trasporto a cura onome del cessionario - art. 8 co. 1 lett. b)
L’esportazione a cura del cessionario non residente si verifica quando:
• il cedente italiano effettua la cessione nei confronti di un cessionarionon residente
• senza curare la spedizione o il trasporto dei beni fuori dalterritorio della UE
• bensì consegnando i beni al cessionario in Italia.
Per potersi parlare anche in questo caso di cessione all’esportazione nonimponibile IVA,
• L’acquirente non residente deve procedere all’esportazione dei beni
• entro 90 giorni dalla consegna, allo stato originario.
trasporto extra UE
entro 90 gg
Fattura non imponibile 154
155
Prova dell’esportazione
ESPORTATORE
E’ il cessionario non residente, che deve:
• Esportare la merce entro 90 giorni
• Far vidimare la fattura del cedente dalladogana di uscita
• e restituirla al cedente stesso
L’esportazione non si perfeziona se:
1. La merce perviene alla dogana di esportazione oltre i 90 giorni dalladata di consegna della merce;
- in tal caso la dogana nega l’apposizione della vidimazione su unesemplare della fattura
2. Il cessionario non residente• non richieda l’apposizione della vidimazione sulla fattura del
cedente
• o non ne curi il successivo inoltro al cedente nazionale
In tali ipotesi, l’operazione deve essere assoggettata ad Iva daparte del cedente nazionale
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Acconti su esportazioniGli acconti relativi a cessioni di beni destinatiall’esportazione sono “non imponibili” alle seguenticondizioni (R.M. 18.4.1975, n. 525446):
• Al momento del pagamento di ciascun acconto deveessere emessa fattura “non imponibile ai sensidell’art. 8”
• Al momento della consegna o spedizione dei beni cuisi riferiscono gli acconti, deve essere emessa fatturanon imponibile art. 8, recante il prezzo pattuitononché gli estremi delle fatture già emesse per gliacconti;
• tale fattura è quindi riepilogativa e va registratasolo per la parte di corrispettivo non compresonegli acconti ricevuti Segue
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Acconti su esportazioni… segue:
• Se il corrispettivo dell’esportazione è già statointeramente pagato con le fatture di acconto:
• è possibile emettere una fattura riepilogativa convalore “zero”
• che ha la funzione di documentarel’operazione ai fini dell’espletamento delleoperazioni doganali.
• Tale fattura:• va annotata distintamente nel registro delle
fatture emesse
• e non concorre alla formazione del volumed’affari
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Cessioni e prestazioni nei confronti dell’esportatoreabituale - art. 8 co. 1 lett. c)
Non si tratta di vere e esportazioni, bensì di operazioni ilcui trattamento ai fini IVA è ad esse assimilato al fine dievitare che gli esportatori si trovino sistematicamente inposizione creditoria IVA, per il fatto che, svolgendooperazioni attive non imponibili, non avrebbero altro modoche il rimborso per recuperare l’IVA assolta sugli acquisti.
dich.ne intento
Prova dell’esportazioneEsportazione triangolari• 1° cedente
– Può emettere, alternativamente, sia fattura immediata chefattura differita
– Con fattura immediata è necessario:• Un visto della dogana di partenza sulla propria fattura con
l’indicazione del DAU emesso• Un secondo visto sulla stessa fattura, apposto sempre dalla
dogana interna, dietro presentazione del documento di esportazione(intestato al 2° cedente) munito del visto della dogana di uscita
– Con fattura differita• Stesso iter appena descritto, con la variante che la fattura è
sostituita da un DDT integrato con:– Destinazione estera dei beni– Indicazione che trattasi di operazione triangolare
• 2° cedente: la CM 35/E/1997 lo considera ilvero esportatore– pertanto esso si comporta come nell’esportazione diretta