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N.31 4 agosto 2016 Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE E-COMMERCE ADEMPIMENTO E CHECK LIST E- commerce Nell’era di Internet sempre più diffusa è diventata la vendita di beni e di servizi on line (e-commerce). Dopo aver richiamato le due tipologie di commercio elettronico, diretto e indiretto, si approfondiscono le regole da seguire per la fatturazione sia per operazioni interne che per operazioni intra UE e estere. Antonio Gigliotti DA SAPERE Commercio elettronico indiretto e gestione dei resi In un periodo caratterizzato dal crescente utilizzo dell’informatica, sono sempre maggiori le transazioni commerciali che riguardano le cessioni di beni - ad esempio: “personal computer”, “smartphone”, “e-book”, ecc. - attraverso canali “on-line” (c.d. commercio elettronico). In tale ambito, si delineano i profili fiscali delle vendite di beni da parte di un soggetto passivo IVA nei confronti dei propri clienti italiani ed esteri (UE ed extra-UE). Inoltre, vengono illustrate le particolari procedure contabili da seguire nel caso di resi merce nella vendita per corrispondenza. AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA Fisco – Proroga del modello 770 al 15 settembre Lavoro – Accertamento fiscale: recupero della contribuzione previdenziale Impresa – Bozze OIC: 18, 20, 10 Scadenze dal 4 agosto all’8 settembre 2016

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N.31

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CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE

E-COMMERCE

ADEMPIMENTO E CHECK LIST

E- commerce

Nell’era di Internet sempre più diffusa è diventata la vendita di beni e di servizi on line (e-commerce). Dopo aver richiamato le due tipologie di commercio elettronico, diretto e indiretto, si approfondiscono le regole da seguire per la fatturazione sia per operazioni interne che per operazioni intra UE e estere.

Antonio Gigliotti

DA SAPERE

Commercio elettronico indiretto e gestione dei resi

In un periodo caratterizzato dal crescente utilizzo dell’informatica, sono sempre maggiori le transazioni commerciali che riguardano le cessioni di beni - ad esempio: “personal computer”, “smartphone”, “e-book”, ecc. - attraverso canali “on-line” (c.d. commercio elettronico). In tale ambito, si delineano i profili fiscali delle vendite di beni da parte di un soggetto passivo IVA nei confronti dei propri clienti italiani ed esteri (UE ed extra-UE). Inoltre, vengono illustrate le particolari procedure contabili da seguire nel caso di resi merce nella vendita per corrispondenza.

AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA Fisco – Proroga del modello 770 al 15 settembre

Lavoro – Accertamento fiscale: recupero della contribuzione previdenziale

Impresa – Bozze OIC: 18, 20, 10

Scadenze dal 4 agosto all’8 settembre 2016

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ADEMPIMENTI

ADEMPIMENTI

E-COMMERCE

di Antonio Gigliotti

Premessa

Nell’era di Internet sempre più diffusa è diventata la vendita di beni e servizi online (c.d. e-commerce).

Nel presente documento, dopo aver doverosamente richiamato la distinzione tra le due tipologie di

commercio elettronico esistente (diretto ed indiretto), ci si sofferma sulle regole da seguire per la

fatturazione sia per operazione interne (Italia – Italia) sia per le operazioni Intra-UE ed estere, oltre che

fornire brevi cenni agli adempimenti da eseguire per l’avvio dell’attività.

Premessa

Quando si parla di commercio elettronico va fatta distinzione tra le due forme, ossia “indiretto” e

“diretto”.

DIRETTO INDIRETTO

Cessione di beni virtuali o di servizi (siti

internet, immagini, testi, informazioni,

accesso a banche dati,

ecc.).

Vendita di beni materiali (abbigliamento, telefonia,

ecc.), mediante l’utilizzo della rete internet che

facilita la conclusione del contratto e consente il

pagamento del corrispettivo.

Inoltre, in base ai soggetti che prendono parte alla vendita online, è possibile distinguere la vendita in

B2B e B2C.

Ai fini IVA rappresenta una

“prestazione di servizi”

Ai fini IVA rappresenta una

“cessione di beni”

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B2B

(BUSINESS TO BUSINESS)

B2C

(BUSINESS TO CONSUMER)

Commercio effettuato tra imprese (ossia tra

soggetti passivi IVA) Commercio effettuato tra imprese e consumatore finale

E-commerce indiretto

Come anticipato, il commercio elettronico “indiretto, ai fini IVA rappresenta una cessione di beni, ed in

particolare è assimilato alle vendite per corrispondenza e, quindi, ai fini della fatturazione vale la regola

sancita dall’art. 22, comma 1, n. 1) del D.P.R. n. 633/1972. Inoltre, non sussiste nemmeno obbligo di

emettere ricevuta/scontrino fiscale, come stabilito dall’art. 2, comma 1, lett. oo) del D.P.R. 696/1996.

ART. 22 COMMA 1, N. 1 D.P.R. N. 633/1972

ART. 2 COMMA 1, LETT. OO) D.P.R. 696/1996

L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è'

richiesta dal cliente non oltre il momento di

effettuazione dell'operazione:

1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti

al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in

spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione

automatica, per corrispondenza, a domicilio o in

forma ambulante….

Non sono soggette all’obbligo di certificazione

le cessioni di beni poste in essere da soggetti

che effettuano vendite per corrispondenza,

limitatamente a dette cessioni.

Assodato che, nel caso di vendita di beni materiali online, non sussiste obbligo di emissione della fattura

(se non dietro espressa richiesta del cliente stesso), restano fermi i seguenti obblighi:

annotazione dell’operazione di vendita sul registro dei corrispettivi;

istituzione, insieme al registro dei corrispettivi, del registro delle fatture emesse di cui

all’art. 23 del D.P.R. n. 633/72 nel caso in cui sia stata emessa fattura;

obbligo di accompagnare la merce venduta con documento di trasporto (DTT).

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IL CASO DI RESO MERCE

Nonostante non sussista obbligo di fatturazione, chi esercita l’attività di vendita di beni online deve

tener conto della possibilità che il contribuente restituisca la merce ricevuta (c.d. resi). Mancando la

fattura, il venditore non può emettere la nota di variazione (art. 26 D.P.R. n. 633/1972) poiché manca la

fattura di riferimento da rettificare.

Come comportarsi allora n tal caso? Ossia cosa fare in caso di reso di merce venduta online senza fattura?

In tal caso, l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 274/E/2009) ritiene, che per recuperare l’IVA sui resi

di merce nell’ambito delle attività di commercio elettronico di beni che non comportino l’obbligo di

emissione di fattura/scontrino/ricevuta fiscale, il contribuente deve fornire la documentazione che

consenta di individuare gli elementi necessari a correlare la restituzione al medesimo bene risultante dal

documento – che la società è tenuta a conservare – probante l’acquisto originario, quali:

le generalità del soggetto acquirente

l’ammontare del prezzo rimborsato;

il “codice” dell’articolo oggetto di restituzione;

il “codice di reso” (quest’ultimo deve essere riportato su ogni documento emesso per

certificare il rimborso).

E’ altresì necessario che dalle risultanze delle scritture ausiliare di magazzino, correttamente tenute, sia

possibile verificare la movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di vendita (Risoluzione n.

219/E/2003).

Nella stessa Risoluzione n. 274/E/2009, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che la nota di variazione

può essere emessa solo a fronte di cessione di beni per le quali si stata emessa la fattura; mentre per le

operazioni soggette al rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale è necessario rinviare alle disposizioni di

cui all’articolo 12 del D.M. 23 marzo 1983, che prevede, tra l’altro, l’indicazione nello scontrino fiscale

di “eventuali rimborsi per restituzione di vendite o imballaggi cauzionati” (Risoluzione 86/E/2007).

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Quanto detto fin qui, vale per le vendite che avvengono tra cedente italiano e cessionario italiano (sia

B2B sia B2C). Vediamo, invece, ora le regole in caso di cessioni IntraUe ed ExtraUe, che sintetizziamo

nella tabella che segue.

IPOTESI

DISCIPLINA IVA

Vendite beni intra UE

verso soggetti IVA (B2B)

Obbligo di emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo

a quello di effettuazione dell’operazione, con l’indicazione che si tratta

di operazione non imponibile IVA ai sensi dell’art. 41, comma 2, D.L.

331/1993).

Vendite beni intra UE

verso Privati

consumatori (B2C)

Vi è obbligo di emettere fattura con le seguenti regole.

Le vendite scontano l’IVA in Italia a condizione che:

1) i beni siano spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel

territorio di un altro Stato membro e che

2) l’importo annuo delle vendite nello Stato membro di destino,

nell’anno precedente e nell’anno in corso, non sia superiore ad Euro

100.000, o al minor ammontare stabilito in ogni Stato membro di

destinazione, secondo la Direttiva 2006/112/CE.

Le cessioni sono, invece, non imponibili IVA se nell’anno solare

precedente risultino superiori ad euro 100.000 ovvero all’eventuale

minor ammontare stabilito dallo stato membro e che il

trasporto/spedizione dei beni sia curato dal cedente.

Vendite in paesi Extra –

UE (sia B2B sia B2C)

L’operazione si configura come una normale cessione all’esportazione,

pertanto ilcedente emetterà fattura non imponibile ex. art. 8 del D.P.R.

n. 633/72.

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L’e-commerce “diretto”

L’art. 7 del regolamento UE n. 282/2011, fornisce una definizione precisa di cosa debba/non debba

intendersi per commercio elettronico “diretto”.

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

Cessione di “servizi prestati tramite mezzi elettronici”, di cui alla direttiva 2006/112/CE. Vi

rientrano i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la

prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile

da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.

SERVIZI CHE RIENTRANO NEL COMMERCIO ELETTRONICO

fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e

aggiornamenti;

servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete

elettronica, quali un sito o una pagina web;

servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete

elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;

concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su

un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno

offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una

vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;

offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la

componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato

(vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri

elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle

informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a

dibattiti on line, ecc.); i servizi elencati nell’allegato.

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A differenza dell’e-commerce “indiretto”, il commercio elettronico diretto non gode dell’esonero

dall’obbligo di emissione della fattura previsto dall’art. 22 D.P.R. n. 633/1972. Dunque, per tali

operazioni sussiste obbligo di emissione del documento fiscale (fattura immediata o differita).

Pertanto il prestatore italiano (soggetto passivo IVA) verso committente italiano (impresa o privato) deve

emettere fattura con addebito IVA.

Nella tabella che segue si riportano, invece, le regole da seguire in caso di prestazioni rese verso altri

soggetti UE o ExtraUe.

IPOTESI DISCIPLINA IVA

Prestazione resa a soggetto

privato UE (B2C)

E’ considerata operazione territorialmente rilevante in Italia e quindi il

prestatore emetterà fattura con addebito IVA.

Prestazione resa ad altro

soggetto passivo UE (B2B)

Devono essere assoggettate ad IVA, nel Paese di stabilimento del

committente, secondo la regola del reverse charge. Pertanto il

prestatore italiano emette fattura senza addebitare l’IVA e il

committente effettuerà il reverse cherge nel proprio paese.

Prestazione resa verso

soggetto extraUE (B2B o

B2C)

L’operazione si considera fuori dal campo di applicazione dell’IVA (come

per l’e-commerce indiretto) e quindi occorre emettere fattura senza IVA.

Il momento impositivo

Importante è l’esatta individuazione del momento in cui l’operazione si considera imponibile e quindi

scatta l’obbligo di emissione della fattura. Al riguardo occorre far riferimento alle disposizioni contenute

nell’art. 6 D.P.R. 633/1972.

CESSIONE BENE O PRESTAZIONE

SERVIZI

MOMENTO IMPOSITIVO

Cessioni di beni mobili Consegna o spedizione dei beni o al momento del

pagamento anticipato rispetto alla consegna/ spedizione

Cessioni intracomunitarie Inizio del trasporto o della spedizione (art. 39, del D.L.

331/93)

Prestazione resa verso soggetto

extraUE (B2B o B2C)

L’operazione si considera fuori dal campo di applicazione

dell’IVA (come per l’e-commerce indiretto) e quindi

occorre emettere fattura senza IVA.

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Servizi resi a soggetti residenti nel

territorio dello stato o a privati non

residenti,

Pagamento del corrispettivo (salvo emissione fattura in

data antecedente al pagamento)

Servizi resi da soggetto passivo

italiano a soggetto passivo UE o Extra-

UE

Ultimazione della prestazione. Tuttavia, in caso di

prestazioni continuative che non si esauriscono nell’anno, il

momento impositivo coincide con il 31/12 di ciascun anno

Il problema della stabile organizzazione

Nell’esercizio del commercio elettronico, particolare attenzione occorre prestare alla localizzazione del

sito internet e del server ai fini della possibilità che possa configurarsi, ai fini fiscali, una “stabile

organizzazione” che porterebbe il Paese estero ad imporre il proprio regime fiscale.

Al riguardo manca una disciplina specifica per l’e-commerce, pertanto occorre rifarsi alla definizione

contenuta all’art. 5 del commentario OCSE, dove si legge che per stabile organizzazione debba

intendersi “una sede fissa di affari attraverso la quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua

attività”. In linea generale per configurarsi stabile organizzazione è necessaria l'esistenza di una

installazione fissa in senso tecnico (locali, attrezzature, merci, personale dipendente, ecc.) finalizzata

allo svolgimento di attività d’impresa

La tabella che segue, riepiloga le conclusioni cui è possibile giungere in caso di e-commerce.

IMPOTESI CONCLUSIONI

Apertura sito web presso un internet

Service Provider localizzato fuori dal

territorio italiano

Il sito web consente di gestire i dati memorizzati nel server

del Provider e non essendo un bene materiale non può essere

considerata sede fissa d’affari.

Apertura di un proprio server in altro

Paese

In tal caso c’è la presenza fisica dell’attrezzatura (server) in

altro Paese finalizzata allo svolgimento di un’attività

economica e, quindi, può configurarsi stabile organizzazione

Apertura di un proprio server in altro

Paese ma solo per finalità

pubblicitaria (cioè per pubblicizzare i

propri prodotti/servizi

Non c’è stabile organizzazione in quanto il server non è

utilizzato per la vendita del prodotto/servizi ma solo al fine

di pubblicizzare il prodotto e farsi conoscere dai potenziali

clienti.

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Brevi cenni per l’avvio dell’attività

Per chi intende avviare un’attività di vendita online è, in primo luogo opportuno, individuare il settore di

mercato (codice ATECO) in cui operare e scegliere la forma giuridica attraverso cui svolgere l’attività

(ditta individuale, società di persone, ecc.).

In merito alla forma giuridica, certamente, si consiglia la forma più semplice (soprattutto all’inizio)

quale la ditta individuale con opzione (se ne si hanno i requisiti) per un qualche regime fiscale agevolato

quale ad esempio l’attuale “forfettario”.

In merito agli adempimenti burocratici è necessario:

Apertura P.IVA;

Avvio dell’attività mediante SCIA al comune dove ha sede l’attività;

Iscrizione in Camera di Commercio;

Apertura Posizione Previdenziale.

Adempimenti che sono eseguiti attraverso un’unica pratica ossia “ComUnica”.

Inoltre, in caso di operazioni IntraUE è necessaria l’iscrizione all’archivio VIES.

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CHECK LIST

E.COMMERCE

INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’INIZIO DELL’ATTIVITÀ

SETTORE DI MERCATO

INDIVIDUATO (CODICE ATECO)

NON INDIVIDUATO (CODICE ATECO)

FORMA GIURIDICA

DITTA INDIVIDUALE

SOCIETÀ DI PERSONE

SOCIETÀ DI CAPITALI

REGIME FISCALE

FORFETTARIO

SEMPLIFICATO

ORDINARIO

I CONTROLLI CHE IL PROFESSIONISTA DEVE EFFETTUARE

CLIENTE: N. PARTITA IVA:

CODICE

ATTIVITÀ: DESCRIZIONE ATTIVITÀ:

SI NO NOTE

COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

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E-COMMERCE B2B

E-COMMERCE B2C

EMISSIONE FATTURA (COMMERCIO

ELETTRONICO INDIRETTO)

SE LA RISPOSTA È AFFERMATIVA OCCORRE

ISTITUIRE IL REGISTRO DELLE FATTURE

EMESSE

OLTRE CHE QUELLO DEI CORRISPETTIVI.

SE LA RISPOSTA È NEGATIVA OCCORRE

COMUNQUE REGISTRARE IL CORRISPETTIVO.

EMISSIONE DDT (COMMERCIO ELETTRONICO

INDIRETTO)

RESO MERCE CON FATTURA EMESSA

IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA AGIRE

COME DA CHIARIMENTO FORNITO NELLA

RISOLUZIONE N. 274/E/2009

VENDITA BENE INTRA UE B2B

VENDITA BENE INTRA UE B2C

VENDITA BENE EXTRA UE (B2B O B2C)

SERVIZIO RESO INTRA UE (B2B)

SERVIZIO RESO INTRA UE (B2C)

SERVIZIO RESO EXTRA UE (B2B O B2C)

STABILE ORGANIZZAZIONE ALL’ESTERO

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DA SAPERE

Commercio elettronico indiretto e gestione dei resi

Di Marco Bargagli - tratto da “Guida alla fatturazione “

In un periodo caratterizzato dal crescente utilizzo dell’informatica, sono sempre maggiori

le transazioni commerciali che riguardano le cessioni di beni - ad esempio: “personal

computer”, “smartphone”, “e-book”, ecc. - attraverso canali “on-line” (c.d. commercio

elettronico). In tale ambito, si delineano i profili fiscali delle vendite di beni da parte di un

soggetto passivo IVA nei confronti dei propri clienti italiani ed esteri (UE ed extra-UE).

Inoltre, vengono illustrate le particolari procedure contabili da seguire nel caso di resi

merce nella vendita per corrispondenza.

Commercio elettronico: ambito oggettivo

In un periodo caratterizzato dal crescente utilizzo dell’informatica, sono sempre maggiori le

transazioni commerciali che riguardano le cessioni di beni (ad esempio: personal computer,

smartphone, e-book, ecc.) attraverso canali on-line (c.d. commercio elettronico).

Nello specifico, con l’espressione commercio elettronico (e-commerce) ci si riferisce

generalmente alle transazioni relative alla vendita di beni e di servizi tra produttore (venditore) e

consumatore (acquirente), realizzate tramite internet, utilizzando servizi di pagamento on-line

(ad esempio: carta di credito, bonifici o carte prepagate).

In particolare, con riferimento al diverso schema contrattuale, il commercio elettronico può

suddividersi in:

- commercio elettronico “diretto”, nell’ambito del quale tutte le fasi della transazione

economica avvengono on-line (ad esempio: l’acquisto di un libro in formato elettronico con

modalità download, direttamente dal sito internet);

- commercio elettronico “indiretto”, nel quale le prime fasi della transazione economica

avvengono on-line (ad esempio: ordine e pagamento della merce), mentre la consegna fisica del

prodotto acquistato avviene a mezzo di corriere o servizio postale.

Tassazione delle prestazioni di servizio: Regola generale

Le regole generali di tassazione IVA prevedono che:

- il naturale luogo di tassazione delle prestazioni di servizio è quello in cui il committente

(identificato e titolare di partita IVA) ha fissato la sede della propria attività economica (art. 44,

Direttiva 2008/8/CE);

- qualora la prestazione venga resa nei confronti di una persona che non riveste la qualifica di

soggetto passivo IVA (consumatore finale), ovvero nei confronti del soggetto passivo che acquista i

servizi per fini personali (B2C), la tassazione IVA avverrà nel luogo in cui il prestatore del servizio

ha la sede della propria attività economica.

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Rapporti “Business to Business” (B2B)

Rientrano nella definizione di rapporti “business to business” (B2B) le prestazioni di servizio rese

tra soggetti identificati ai fini IVA (quindi sono coinvolti esclusivamente imprenditori).

Le prestazioni di servizi c.d. generiche, per le quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe ai

criteri di territorialità, rese a soggetti passivi (business to business o B2B) si

considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se rese a soggetti passivi stabiliti

in Italia, in base al criterio del luogo del committente.

Rapporti “Business to Consumer” (B2C)

Rientrano nell’ambito dei rapporti “business to consumer” (B2C) i servizi resi dal prestatore al

privato (ad esempio, persona fisica) non soggetto passivo d’imposta, che vengono tassate nel

Paese in cui è stabilito il prestatore.

Tassazione del commercio elettronico: Regole di riferimento

Il commercio elettronico diretto, dal punto di vista fiscale, rientra nelle prestazioni di servizi.

Di contro, il commercio elettronico “indiretto”, riguardando le cessioni di beni che vengono

fisicamente consegnati all’acquirente, è assimilato alle vendite per corrispondenza (D.Lgs. n.

70/2003; Direttiva 2000/31/CE).

Ciò detto, in linea di principio:

- le vendite effettuate da un soggetto passivo nei confronti di un privato, nell’ambito dei c.d.

rapporti “B2C”, vengono tassate, ai fini IVA, nel Paese di origine dell’acquirente, con

conseguente obbligo di identificazione diretta da parte del cedente;

- le cessioni effettuate tra imprenditori, nei rapporti “B2B”, rilevano ai fini della tassazione IVA

nel Paese di destinazione del bene.

Territorialità

Cessioni interne

Le cessioni effettuate nei confronti di acquirenti stabiliti in Italia (soggetti passivi IVA, privati

consumatori, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti) sono imponibili, ai fini IVA,

in base alle regole ordinarie, previa applicazione dell’imposta con aliquota propria del bene

oggetto di compravendita.

Occorre specificare che le cessioni di beni effettuate per corrispondenza non sono soggette

all’obbligo di certificazione con emissione di scontrino o ricevuta fiscale (art. 2, comma 1, lett.

oo, D.P.R. n. 696/1996).

Quindi, è sufficiente annotare nel registro IVA corrispettivi l’ammontare totale delle vendite

effettuate giornalmente (entro il giorno successivo non festivo).

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Cessioni Italia-UE (soggetto passivo IVA)

Se l’acquirente del bene è rappresentato da un soggetto passivo IVA stabilito in un altro Paese UE,

l’operazione economica è soggetta alla disciplina fiscale prevista per le cessioni intracomunitarie

di beni.

Dal punto di vista operativo, occorre emettere una fattura (non imponibile IVA ex art. 41, D.L. n.

331/1993) e, contestualmente, presentare il Mod. INTRA 1-bis (cessione di beni).

Cessioni Italia-UE (soggetto privato)

La cessione effettuata da un soggetto passivo italiano nei confronti di un privato residente in altro

Stato membro UE viene tassata, ai fini IVA, nel Paese di origine dell’acquirente.

Di conseguenza, il cedente, in linea di principio, ha l’obbligo di aprire una posizione IVA nel Paese

estero (ad esempio, nominando un rappresentante fiscale, identificandosi direttamente nello

Stato di origine dell’acquirente, ossia tramite una stabile organizzazione).

Tuttavia, per espressa disposizione normativa (art. 41, comma 1, lett. b, D.L. n. 331/1993), sono

considerate operazioni non imponibili le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili,

di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel

territorio di altro Stato membro UE nei confronti di cessionari (clienti), che non sono tenuti ad

applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della

stessa.

La disposizione non si applica se l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non

ha superato nell’anno solare precedente e non supera in quello in corso100.000 euro, ovvero

l’eventuale minore ammontare al riguardo stabilito dallo Stato (a norma dell’art. 34 della

Direttiva 2006/112/CE) (35.000 euro).

Infatti, come espressamente previsto dalla Direttiva comunitaria, lo Stato membro nel cui

territorio si trovano i beni al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione

dell’acquirente può limitare il massimale di 100.000 euro alla somma di 35.000 euro o al suo

controvalore in moneta nazionale, se tale Stato membro teme che il massimale di 100.000 euro

possa provocare una serie distorsioni della concorrenza.

Gli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà, riducendo il massimale, devono prendere le

misure necessarie per informarne le autorità pubbliche competenti dello Stato membro a partire

dal quale i beni sono spediti o trasportati.

Quindi, in base alla particolare disciplina prevista dalle norme in materia (art. 41, D.L. n.

331/1993), le operazioni effettuate per corrispondenza in altri Stati UE sono imponibili in Italia,

con contestuale emissione di fattura con IVA, qualora:

Imponibilità in Italia: condizioni

- i beni sono spediti o trasportati dal cedente (o per suo conto) nel territorio di un altro Paese UE;

- i cessionari non sono soggetti passivi IVA;

- le vendite effettuate in ciascuno Stato membro non abbiano superato, nell’anno precedente o

nell’anno in corso, la soglia di 100.000 euro ovvero il minor importo previsto in ogni Stato (art.

34, Direttiva 2006/112/CE).

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n. 31

4 agosto 2016

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Regole di fatturazione

Le operazioni effettuate non sono soggette a certificazione dei corrispettivi mediante emissione

della fattura o dello scontrino fiscale.

Tuttavia, dal punto di vista contabile, l’operatore economico che effettua la cessione dovrà

annotare nei registri IVA delle vendite e/o nel registro IVA dei corrispettivi l’importo delle

cessioni effettuate nel singolo giorno, anche al fine di monitorare costantemente il

raggiungimento delle soglie (100.000 euro o 35.000 euro sopra indicate).

L’emissione della fattura è obbligatoria solo se richiesta dell’acquirente (art. 22, Decreto IVA)

Cessioni all’esportazione

Qualora l’operatore nazionale vende il bene con destinazione “extra-UE”, si rendono applicabili le

regole previste per le cessioni all’esportazione (art. 8, Decreto IVA).

Di conseguenza, ai fini fiscali, il contribuente è obbligato a fornire agli organi di controllo

dell’Amministrazione finanziaria la prova della materiale uscita delle merci cedute dal territorio

doganale italiano e, più in generale, dal territorio doganale della Comunità (art. 162, Reg. CEE

2913/1992).

Qualora non venga fornita al Fisco la prova dell’avvenuta esportazione, l’operazione economica

posta in essere non può usufruire del regime di non imponibilità IVA.

In merito, la legge (art. 8, Decreto IVA) fornisce precise indicazioni in relazione ai documenti da

esibire comprovanti l’avvenuta esportazione.

Prove dell’esportazione

In particolare, l’esportazione deve risultare alternativamente:

dal documento doganale;

ovvero, dalla vidimazione apposta dall’Ufficio doganale su un esemplare della fattura;

ovvero, dalla vidimazione apposta dal medesimo Ufficio su un esemplare della bolla di

accompagnamento emessa a norma dell’art. 2, D.P.R. n. 627/1978 (attualmente il DDT

documento di trasporto) o, se questa non è prescritta, sulla fattura emessa.

Per tale motivo, anche se non espressamente richiesta dal cliente, si consiglia l’emissione della

fattura di vendita da presentare in dogana al momento dell’esportazione, riportante la dicitura:

“operazione non imponibile ex art. 8 del D.P.R. n. 633/1972”.

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n. 31

4 agosto 2016

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Esempio fattura

GAMMA S.p.A.

Via Salvo d’Acquisto, 10

10136 - Torino

P. IVA: 01234466890

FATTURARE A:

Mr. Patrick Ross

FATTURA N. 9/2016

DATA: 01/02/2016

INDIRIZZO:

Avenue street, 32

New York (USA)

VAT:

NOTE: cessione “on-line” di prodotti informatici

Q.tà Descrizione Prezzo Importo

Vendita per corrispondenza di

PC e tablet

30.000,00

ANNOTAZIONI:

Cessione all’esportazione, “operazione non

imponibile ex art. 8, D.P.R. n. 633/1972”.

Imponibile 30.000,00

IVA =

TOT.

FATTURA

30.000,00

Resi di merce

In caso di resi merce nelle vendite on-line, è necessario seguire le indicazioni diramate

dall’Agenzia delle entrate (risoluzione n. 274/E/2009).

Indicazioni dell’Agenzia delle entrate

In particolare, nel citato documento di prassi è stato confermato che, ai fini IVA, le operazioni di

commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, le

cessioni non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non

oltre il momento di effettuazione dell’operazione, come previsto dall’art. 22 del Decreto IVA) né

all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale (art. 2,

comma 1, lett. oo, D.P.R. n. 696/1996).

Inoltre, con riferimento alla procedura di reso avente ad oggetto le modalità di restituzione della

merce entro un certo termine dall’acquisto, previo rimborso integrale del prezzo ovvero

sostituzione del prodotto con altro integro dello stesso tipo, l’Agenzia delle entrate ha rilevato

che la procedura di variazione in diminuzione (art. 26, Decreto IVA) trova applicazione per le

sole cessioni documentate dalla fattura.

Di contro, per le operazioni soggette al rilascio dello scontrino fiscale, è necessario seguire le

regole previste dalla peculiare normativa di settore (art. 12, D.M. 23 marzo 1983), che prevede,

tra l’altro, l’indicazione nello scontrino fiscale di “eventuali rimborsi per restituzione di vendite o

imballaggi cauzionati” (risoluzione n. 86/E/2007).

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n. 31

4 agosto 2016

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In buona sostanza, il contribuente in caso di resi non documentati da fattura dovrà osservare

una procedura più stringente, che permetta, in caso di verifica fiscale, di fornire tutti gli

elementi necessari a collegare la restituzione del bene al suo titolo di acquisto originario.

A tal fine, precisa l’Agenzia delle entrate, è necessario che la procedura di restituzione della

merce sia corredata dalla documentazione dalla quale sia consentito individuare gli elementi

necessari a correlare la restituzione al medesimo bene risultante dal documento probante

l’acquisto originario, quali ad esempio:

le generalità del soggetto acquirente;

l’ammontare del prezzo rimborsato;

il “codice” dell’articolo oggetto di restituzione e il “codice di reso” (quest’ultimo deve essere

riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso).

Infine, è altresì necessario che dalle risultanze delle scritture ausiliare di magazzino,

correttamente tenute dal contribuente, sia possibile verificare la movimentazione fisica del bene

reinserito nel circuito di vendita (risoluzione n. 219/E/2003).

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n. 31

4 agosto 2016

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NOTIZIE DELLA SETTIMANA

FISCO In G.U. la proroga al 15 settembre per il 770/2016

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 26/07/2016 (G.U. 29/7/2016, n. 176) che rende definitiva l’annunciata

proroga del termine per la trasmissione in via telematica del modello 770, ordinario o

semplificato, al 15 settembre. Parallelamente sono prorogati i termini per

il ravvedimento operoso, per la trasmissione delle CU dei lavoratori autonomi e per la

trasmissione tardiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta.

DPCM 26 luglio 2016 (G.U. 29 luglio 2016, n. 176)

Regime IVA MOSS: Centro Operativo di Pescara

Con effetto dal 1° ottobre 2016, il Centro Operativo di Pescara è l’ufficio competente

per tutte le attività inerenti il regime speciale IVA MOSS. Pertanto, in base alle

disposizioni che disciplinano il contenzioso tributario, per le controversie relative agli

atti emessi dal Centro Operativo di Pescara nei confronti dei soggetti che aderiscono al

regime è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara. Il Centro

Operativo di Pescara (in precedenza era Venezia) è l’ufficio competente a svolgere le

attività di cui al regime speciale IVA MOSS:

per i soggetti passivi non residenti nella UE

per i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti, che

effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione o

elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta (identificati in Italia o

in altri stati membri).

Agenzia delle Entrate, provv. 26 luglio 2016, n. 118987

FATCA: come correggere gli errori

Pronte le regole che gli operatori finanziari italiani devono seguire per comunicare

all’Agenzia delle Entrate i dati corretti sui conti intestati a cittadini statunitensi.

A seguito della notifica ricevuta da parte dell’autorità fiscale USA, l’Agenzia delle

Entrate avviserà gli operatori tramite PEC, permettendo loro di fornire le informazioni

corrette.

Agenzia delle Entrate, provv. 26 luglio 2016, n. 119038

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Sanzioni amministrative INPS solo in F24 ELIDE

A decorrere dall’8 agosto 2016, la causale contributo SAMM è utilizzata esc lusivamente

nel modello F24 Versamenti con elementi identificativi – ELIDE.

La causale contributo è stata istituita per il versamento delle sanzioni amministrative

per mancato versamento delle ritenute previdenziali.

Agenzia delle Entrate, ris. 26 luglio 2016, n. 62/E

Mutui acquisto casa principale: no bollo/registro

Niente imposta di registro, di bollo e ogni altra imposta indiretta per i mutui ipotecari

concessi dalle banche, per l’acquisto dell’abitazione principale e per i lavori di

ristrutturazione, alle giovani coppie e alle famiglie numerose o con disabili.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sul regime fiscale di favore previsto

dal D.L. n. 269/2003, relativo ai contratti di finanziamento stipulati tra la Cassa

depositi e prestiti e le banche intermediarie, ritenendolo applicabile anche agli utenti

finali.

Ciò perché la banca svolge, in realtà, una funzione strumentale volta a consentire che

la provvista messa a disposizione da CDP per agevolare l’accesso al credito da parte

dei soggetti beneficiari venga effettivamente destinata a tale finalità.

Agenzia delle Entrate, ris. 25 luglio 2016, n. 61/E

LAVORO

Accertamenti fiscali: modalità di recupero della contribuzione previdenziale

L’INPS fornisce preziosi chiarimenti in merito al recupero dei contributi previdenziali

dovuti sul maggior reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate.

L’analisi fornita dall’Istituto distingue tra i casi di soluzione in fase precontenziosa e quelli

definiti in fase di contenzioso, specificando che, a questi ultimi, si applicano le sanzioni

civili. Nessuno sconto inoltre sarà applicata alla c.d. definizione delle liti pendenti.

INPS, circolare 2/8/2016, n. 140

IMPRESA Compensazione debiti/crediti per gli avvocati

Gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti in qualsiasi

data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione possono

compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa

l’IVA, nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti

mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi.

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n. 31

4 agosto 2016

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Affinché si possa godere di tale agevolazione occorrono i seguenti requisiti:

- i crediti devono essere liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento;

- i crediti non devono risultare pagati, neanche parzialmente e avverso il relativo decreto

di pagamento non deve essere stata proposta opposizione;

- in relazione ai crediti deve essere stata emessa la fattura elettronica, ovvero fattura

cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione.

Inoltre, attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, con riferimento a ciascuna

fattura elettronica ovvero cartacea registrata, il creditore deve esercitare l'opzione di

utilizzare il credito in compensazione, che per il 2016 può essere esercitata dal 17 ottobre

al 30 novembre. A decorrere dall'anno 2017, la medesima opzione può essere esercitata

dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.

Min. fin., D.M. 15 luglio 2016 (G. U. 27 luglio 2016, n. 174)

Bozza OIC 18: ratei e risconti bilanci abbreviati

Pubblicate in consultazione le bozze del principio contabile OIC 18 che ha lo scopo di

disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione, valutazione dei ratei e risconti, e le

informazioni da presentare nella nota integrativa.

In particolare l’aggiornamento riguarda l’indicazione di tali voci nel Bilancio in forma

abbreviata e del bilancio delle micro-imprese.

La nuova edizione del principio deve essere applicata ai bilanci con esercizio avente inizio

dal 1° gennaio 2016 o da data successiva. Eventuali osservazioni possono essere

presentate, non oltre il 15 settembre 2016.

Fondazione OIC, bozza OIC 18

Bozza OIC 10: rendiconto finanziario

Pubblicate in consultazione le bozze del principio contabile OIC 10 che ha lo scopo di

definire i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario.

Tale documento divenuto obbligatorio per le società che redigono il bilancio in forma

ordinaria, non è invece obbligatorio per le società che redigono il bilancio in forma

abbreviata e per le micro-imprese.

La nuova edizione del principio deve essere applicata ai bilanci con esercizio avente inizio

dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

Eventuali osservazioni possono essere presentate, non oltre il 15 settembre 2016.

Fondazione OIC, bozza OIC 10

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4 agosto 2016

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Bozza OIC 20: titoli debito - costo ammortizzato

La Fondazione OIC ha posto in consultazione la versione aggiornata dell'OIC 20 dedicato

alla classificazione e alla valutazione dei titoli di debito, rendendolo coerente alle novità

previste dalla riforma dei bilanci 2016.

In particolare:

1) è stata recepita l’introduzione del criterio del costo ammortizzato per la

rilevazione e valutazione dei titoli di debito;

2) sono stati eliminati i riferimenti ai componenti straordinari di reddito;

3) sono stati introdotti paragrafi per il bilancio delle micro-imprese;

4) è stata ristrutturata la trattazione degli argomenti suddividendo tra rilevazione

iniziale e successiva.

Fondazione OIC bozza OIC 20

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4 agosto 2016

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AGENDA

Scadenze dal 4 agosto all’8 settembre 2016

_________________________________________________________________________________________________

Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e

previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno

festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito

dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se

posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line,

sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.

DATA OGGETTO VERIFICA

Agosto

Lunedì 22 Fatturazione differita

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale

Rateizzazione versamento imposte da Unico 2016 per soggetti titolari di

partita IVA

Rateizzazione versamento IVA annuale

Ravvedimento entro 30 giorni dal termine di versamento delle imposte

risultanti dalla dichiarazione Unico 2016

Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale

Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile

Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni

Versamento del contributo alla gestione separata INPS

Versamento del contributo alla gestione separata INPS da parte dei soggetti

che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi

di settore con la maggiorazione dello 0,40%

Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel

mese precedente

Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo

oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)

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n. 31

4 agosto 2016

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Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale,

cedolare secca ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per

l'anno 2015 Unico 2016 PF e SP che esercitano attività economiche per le

quali sono stati elaborati gli studi di settore con maggiorazione dello 0,40%

Versamento diritti camerali con maggiorazione dello 0,40 a titolo di

interesse corrispettivo per i contribuenti che esercitano attività

economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore

Versamento imposta di produzione e consumo

Versamento imposta ed IVA in seguito ad adeguamento agli studi di settore

per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2015 con la maggiorazione

dello 0,40 a titolo di interesse corrispettivo

Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei

redditi Unico 2015 da parte di società di persone che hanno avuto

operazioni straordinarie

Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale

Versamento imposta sulle transazioni finanziarie

Versamento imposta unica

Versamento in acconto e a saldo dei contributi a percentuale INPS artigiani

e commercianti che esercitano attività economiche per le quali sono stati

elaborati gli studi di settore con la maggiorazione dello 0,40%

Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione

dei redditi Unico 2016 società di capitali, enti commerciali ed enti non

commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo

Versamento IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla

dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 (Unico 2016 società di capitali,

enti commerciali ed enti non commerciali che esercitano attività

economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore) con

maggiorazione dello 0,40 per cento

Versamento IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla

dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 (Unico 2016 società di capitali,

enti commerciali ed enti non commerciali), con la maggiorazione dello 0,4%

da parte dei soggetti che approvano il bilancio entro i 180 giorni

Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione

Versamento seconda rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti

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n. 31

4 agosto 2016

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Fatturazione differita

Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale

Rateizzazione versamento imposte da Unico 2016 per soggetti titolari di

partita IVA

Rateizzazione versamento IVA annuale

Ravvedimento entro 30 giorni dal termine di versamento delle imposte

risultanti dalla dichiarazione Unico 2016

Giovedì 25 Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni

intracomunitarie per operatori con obbligo mensile

Martedì 30 Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro

Mercoledì 31 Adempimenti di fine mese

Comunicazione periodica intermediari finanziari

Imposta di bollo assolta in modo virtuale

Presentazione degli elenchi Intra 12

Presentazione della dichiarazione Unico 2015 da parte delle società con

periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare

Rateizzazione versamento imposte da Unico 2016 per soggetti non titolari

di partita IVA

Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP

Adempimenti di fine mese

Settembre

Lunedì 5 Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e

dell'IVA mensile/trimestrale