Dall’ecommerce al social commerce o everywhere commerce: focus startups
CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE E-COMMERCE · per l’e-commerce indiretto) e...
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N.31
4 agosto
2016
Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl
CIRCOLARI PER I CLIENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE
E-COMMERCE
ADEMPIMENTO E CHECK LIST
E- commerce
Nell’era di Internet sempre più diffusa è diventata la vendita di beni e di servizi on line (e-commerce). Dopo aver richiamato le due tipologie di commercio elettronico, diretto e indiretto, si approfondiscono le regole da seguire per la fatturazione sia per operazioni interne che per operazioni intra UE e estere.
Antonio Gigliotti
DA SAPERE
Commercio elettronico indiretto e gestione dei resi
In un periodo caratterizzato dal crescente utilizzo dell’informatica, sono sempre maggiori le transazioni commerciali che riguardano le cessioni di beni - ad esempio: “personal computer”, “smartphone”, “e-book”, ecc. - attraverso canali “on-line” (c.d. commercio elettronico). In tale ambito, si delineano i profili fiscali delle vendite di beni da parte di un soggetto passivo IVA nei confronti dei propri clienti italiani ed esteri (UE ed extra-UE). Inoltre, vengono illustrate le particolari procedure contabili da seguire nel caso di resi merce nella vendita per corrispondenza.
AGENDA E NOTIZIE DELLA SETTIMANA Fisco – Proroga del modello 770 al 15 settembre
Lavoro – Accertamento fiscale: recupero della contribuzione previdenziale
Impresa – Bozze OIC: 18, 20, 10
Scadenze dal 4 agosto all’8 settembre 2016
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ADEMPIMENTI
ADEMPIMENTI
E-COMMERCE
di Antonio Gigliotti
Premessa
Nell’era di Internet sempre più diffusa è diventata la vendita di beni e servizi online (c.d. e-commerce).
Nel presente documento, dopo aver doverosamente richiamato la distinzione tra le due tipologie di
commercio elettronico esistente (diretto ed indiretto), ci si sofferma sulle regole da seguire per la
fatturazione sia per operazione interne (Italia – Italia) sia per le operazioni Intra-UE ed estere, oltre che
fornire brevi cenni agli adempimenti da eseguire per l’avvio dell’attività.
Premessa
Quando si parla di commercio elettronico va fatta distinzione tra le due forme, ossia “indiretto” e
“diretto”.
DIRETTO INDIRETTO
Cessione di beni virtuali o di servizi (siti
internet, immagini, testi, informazioni,
accesso a banche dati,
ecc.).
Vendita di beni materiali (abbigliamento, telefonia,
ecc.), mediante l’utilizzo della rete internet che
facilita la conclusione del contratto e consente il
pagamento del corrispettivo.
Inoltre, in base ai soggetti che prendono parte alla vendita online, è possibile distinguere la vendita in
B2B e B2C.
Ai fini IVA rappresenta una
“prestazione di servizi”
Ai fini IVA rappresenta una
“cessione di beni”
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B2B
(BUSINESS TO BUSINESS)
B2C
(BUSINESS TO CONSUMER)
Commercio effettuato tra imprese (ossia tra
soggetti passivi IVA) Commercio effettuato tra imprese e consumatore finale
E-commerce indiretto
Come anticipato, il commercio elettronico “indiretto, ai fini IVA rappresenta una cessione di beni, ed in
particolare è assimilato alle vendite per corrispondenza e, quindi, ai fini della fatturazione vale la regola
sancita dall’art. 22, comma 1, n. 1) del D.P.R. n. 633/1972. Inoltre, non sussiste nemmeno obbligo di
emettere ricevuta/scontrino fiscale, come stabilito dall’art. 2, comma 1, lett. oo) del D.P.R. 696/1996.
ART. 22 COMMA 1, N. 1 D.P.R. N. 633/1972
ART. 2 COMMA 1, LETT. OO) D.P.R. 696/1996
L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è'
richiesta dal cliente non oltre il momento di
effettuazione dell'operazione:
1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti
al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in
spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione
automatica, per corrispondenza, a domicilio o in
forma ambulante….
Non sono soggette all’obbligo di certificazione
le cessioni di beni poste in essere da soggetti
che effettuano vendite per corrispondenza,
limitatamente a dette cessioni.
Assodato che, nel caso di vendita di beni materiali online, non sussiste obbligo di emissione della fattura
(se non dietro espressa richiesta del cliente stesso), restano fermi i seguenti obblighi:
annotazione dell’operazione di vendita sul registro dei corrispettivi;
istituzione, insieme al registro dei corrispettivi, del registro delle fatture emesse di cui
all’art. 23 del D.P.R. n. 633/72 nel caso in cui sia stata emessa fattura;
obbligo di accompagnare la merce venduta con documento di trasporto (DTT).
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IL CASO DI RESO MERCE
Nonostante non sussista obbligo di fatturazione, chi esercita l’attività di vendita di beni online deve
tener conto della possibilità che il contribuente restituisca la merce ricevuta (c.d. resi). Mancando la
fattura, il venditore non può emettere la nota di variazione (art. 26 D.P.R. n. 633/1972) poiché manca la
fattura di riferimento da rettificare.
Come comportarsi allora n tal caso? Ossia cosa fare in caso di reso di merce venduta online senza fattura?
In tal caso, l’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 274/E/2009) ritiene, che per recuperare l’IVA sui resi
di merce nell’ambito delle attività di commercio elettronico di beni che non comportino l’obbligo di
emissione di fattura/scontrino/ricevuta fiscale, il contribuente deve fornire la documentazione che
consenta di individuare gli elementi necessari a correlare la restituzione al medesimo bene risultante dal
documento – che la società è tenuta a conservare – probante l’acquisto originario, quali:
le generalità del soggetto acquirente
l’ammontare del prezzo rimborsato;
il “codice” dell’articolo oggetto di restituzione;
il “codice di reso” (quest’ultimo deve essere riportato su ogni documento emesso per
certificare il rimborso).
E’ altresì necessario che dalle risultanze delle scritture ausiliare di magazzino, correttamente tenute, sia
possibile verificare la movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di vendita (Risoluzione n.
219/E/2003).
Nella stessa Risoluzione n. 274/E/2009, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che la nota di variazione
può essere emessa solo a fronte di cessione di beni per le quali si stata emessa la fattura; mentre per le
operazioni soggette al rilascio dello scontrino/ricevuta fiscale è necessario rinviare alle disposizioni di
cui all’articolo 12 del D.M. 23 marzo 1983, che prevede, tra l’altro, l’indicazione nello scontrino fiscale
di “eventuali rimborsi per restituzione di vendite o imballaggi cauzionati” (Risoluzione 86/E/2007).
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Quanto detto fin qui, vale per le vendite che avvengono tra cedente italiano e cessionario italiano (sia
B2B sia B2C). Vediamo, invece, ora le regole in caso di cessioni IntraUe ed ExtraUe, che sintetizziamo
nella tabella che segue.
IPOTESI
DISCIPLINA IVA
Vendite beni intra UE
verso soggetti IVA (B2B)
Obbligo di emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo
a quello di effettuazione dell’operazione, con l’indicazione che si tratta
di operazione non imponibile IVA ai sensi dell’art. 41, comma 2, D.L.
331/1993).
Vendite beni intra UE
verso Privati
consumatori (B2C)
Vi è obbligo di emettere fattura con le seguenti regole.
Le vendite scontano l’IVA in Italia a condizione che:
1) i beni siano spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel
territorio di un altro Stato membro e che
2) l’importo annuo delle vendite nello Stato membro di destino,
nell’anno precedente e nell’anno in corso, non sia superiore ad Euro
100.000, o al minor ammontare stabilito in ogni Stato membro di
destinazione, secondo la Direttiva 2006/112/CE.
Le cessioni sono, invece, non imponibili IVA se nell’anno solare
precedente risultino superiori ad euro 100.000 ovvero all’eventuale
minor ammontare stabilito dallo stato membro e che il
trasporto/spedizione dei beni sia curato dal cedente.
Vendite in paesi Extra –
UE (sia B2B sia B2C)
L’operazione si configura come una normale cessione all’esportazione,
pertanto ilcedente emetterà fattura non imponibile ex. art. 8 del D.P.R.
n. 633/72.
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L’e-commerce “diretto”
L’art. 7 del regolamento UE n. 282/2011, fornisce una definizione precisa di cosa debba/non debba
intendersi per commercio elettronico “diretto”.
COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO
Cessione di “servizi prestati tramite mezzi elettronici”, di cui alla direttiva 2006/112/CE. Vi
rientrano i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la
prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile
da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.
SERVIZI CHE RIENTRANO NEL COMMERCIO ELETTRONICO
fornitura di prodotti digitali in generale, compresi software, loro modifiche e
aggiornamenti;
servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda o di un privato su una rete
elettronica, quali un sito o una pagina web;
servizi automaticamente generati da un computer attraverso Internet o una rete
elettronica, in risposta a dati specifici immessi dal destinatario;
concessione, a titolo oneroso, del diritto di mettere in vendita un bene o un servizio su
un sito Internet che operi come mercato on line, in cui i potenziali acquirenti fanno
offerte attraverso un procedimento automatizzato e in cui le parti sono avvertite di una
vendita attraverso posta elettronica generata automaticamente da un computer;
offerte forfettarie di servizi Internet (Internet service packages, ISP) nelle quali la
componente delle telecomunicazioni costituisce un elemento accessorio e subordinato
(vale a dire, il forfait va oltre il semplice accesso a Internet e comprende altri
elementi, quali pagine con contenuto che danno accesso alle notizie di attualità, alle
informazioni meteorologiche o turistiche, spazi di gioco, hosting di siti, accessi a
dibattiti on line, ecc.); i servizi elencati nell’allegato.
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A differenza dell’e-commerce “indiretto”, il commercio elettronico diretto non gode dell’esonero
dall’obbligo di emissione della fattura previsto dall’art. 22 D.P.R. n. 633/1972. Dunque, per tali
operazioni sussiste obbligo di emissione del documento fiscale (fattura immediata o differita).
Pertanto il prestatore italiano (soggetto passivo IVA) verso committente italiano (impresa o privato) deve
emettere fattura con addebito IVA.
Nella tabella che segue si riportano, invece, le regole da seguire in caso di prestazioni rese verso altri
soggetti UE o ExtraUe.
IPOTESI DISCIPLINA IVA
Prestazione resa a soggetto
privato UE (B2C)
E’ considerata operazione territorialmente rilevante in Italia e quindi il
prestatore emetterà fattura con addebito IVA.
Prestazione resa ad altro
soggetto passivo UE (B2B)
Devono essere assoggettate ad IVA, nel Paese di stabilimento del
committente, secondo la regola del reverse charge. Pertanto il
prestatore italiano emette fattura senza addebitare l’IVA e il
committente effettuerà il reverse cherge nel proprio paese.
Prestazione resa verso
soggetto extraUE (B2B o
B2C)
L’operazione si considera fuori dal campo di applicazione dell’IVA (come
per l’e-commerce indiretto) e quindi occorre emettere fattura senza IVA.
Il momento impositivo
Importante è l’esatta individuazione del momento in cui l’operazione si considera imponibile e quindi
scatta l’obbligo di emissione della fattura. Al riguardo occorre far riferimento alle disposizioni contenute
nell’art. 6 D.P.R. 633/1972.
CESSIONE BENE O PRESTAZIONE
SERVIZI
MOMENTO IMPOSITIVO
Cessioni di beni mobili Consegna o spedizione dei beni o al momento del
pagamento anticipato rispetto alla consegna/ spedizione
Cessioni intracomunitarie Inizio del trasporto o della spedizione (art. 39, del D.L.
331/93)
Prestazione resa verso soggetto
extraUE (B2B o B2C)
L’operazione si considera fuori dal campo di applicazione
dell’IVA (come per l’e-commerce indiretto) e quindi
occorre emettere fattura senza IVA.
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Servizi resi a soggetti residenti nel
territorio dello stato o a privati non
residenti,
Pagamento del corrispettivo (salvo emissione fattura in
data antecedente al pagamento)
Servizi resi da soggetto passivo
italiano a soggetto passivo UE o Extra-
UE
Ultimazione della prestazione. Tuttavia, in caso di
prestazioni continuative che non si esauriscono nell’anno, il
momento impositivo coincide con il 31/12 di ciascun anno
Il problema della stabile organizzazione
Nell’esercizio del commercio elettronico, particolare attenzione occorre prestare alla localizzazione del
sito internet e del server ai fini della possibilità che possa configurarsi, ai fini fiscali, una “stabile
organizzazione” che porterebbe il Paese estero ad imporre il proprio regime fiscale.
Al riguardo manca una disciplina specifica per l’e-commerce, pertanto occorre rifarsi alla definizione
contenuta all’art. 5 del commentario OCSE, dove si legge che per stabile organizzazione debba
intendersi “una sede fissa di affari attraverso la quale l'impresa esercita in tutto o in parte la sua
attività”. In linea generale per configurarsi stabile organizzazione è necessaria l'esistenza di una
installazione fissa in senso tecnico (locali, attrezzature, merci, personale dipendente, ecc.) finalizzata
allo svolgimento di attività d’impresa
La tabella che segue, riepiloga le conclusioni cui è possibile giungere in caso di e-commerce.
IMPOTESI CONCLUSIONI
Apertura sito web presso un internet
Service Provider localizzato fuori dal
territorio italiano
Il sito web consente di gestire i dati memorizzati nel server
del Provider e non essendo un bene materiale non può essere
considerata sede fissa d’affari.
Apertura di un proprio server in altro
Paese
In tal caso c’è la presenza fisica dell’attrezzatura (server) in
altro Paese finalizzata allo svolgimento di un’attività
economica e, quindi, può configurarsi stabile organizzazione
Apertura di un proprio server in altro
Paese ma solo per finalità
pubblicitaria (cioè per pubblicizzare i
propri prodotti/servizi
Non c’è stabile organizzazione in quanto il server non è
utilizzato per la vendita del prodotto/servizi ma solo al fine
di pubblicizzare il prodotto e farsi conoscere dai potenziali
clienti.
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Brevi cenni per l’avvio dell’attività
Per chi intende avviare un’attività di vendita online è, in primo luogo opportuno, individuare il settore di
mercato (codice ATECO) in cui operare e scegliere la forma giuridica attraverso cui svolgere l’attività
(ditta individuale, società di persone, ecc.).
In merito alla forma giuridica, certamente, si consiglia la forma più semplice (soprattutto all’inizio)
quale la ditta individuale con opzione (se ne si hanno i requisiti) per un qualche regime fiscale agevolato
quale ad esempio l’attuale “forfettario”.
In merito agli adempimenti burocratici è necessario:
Apertura P.IVA;
Avvio dell’attività mediante SCIA al comune dove ha sede l’attività;
Iscrizione in Camera di Commercio;
Apertura Posizione Previdenziale.
Adempimenti che sono eseguiti attraverso un’unica pratica ossia “ComUnica”.
Inoltre, in caso di operazioni IntraUE è necessaria l’iscrizione all’archivio VIES.
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CHECK LIST
E.COMMERCE
INFORMAZIONI NECESSARIE PER L’INIZIO DELL’ATTIVITÀ
SETTORE DI MERCATO
INDIVIDUATO (CODICE ATECO)
NON INDIVIDUATO (CODICE ATECO)
FORMA GIURIDICA
DITTA INDIVIDUALE
SOCIETÀ DI PERSONE
SOCIETÀ DI CAPITALI
REGIME FISCALE
FORFETTARIO
SEMPLIFICATO
ORDINARIO
I CONTROLLI CHE IL PROFESSIONISTA DEVE EFFETTUARE
CLIENTE: N. PARTITA IVA:
CODICE
ATTIVITÀ: DESCRIZIONE ATTIVITÀ:
SI NO NOTE
COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO
COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO
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E-COMMERCE B2B
E-COMMERCE B2C
EMISSIONE FATTURA (COMMERCIO
ELETTRONICO INDIRETTO)
SE LA RISPOSTA È AFFERMATIVA OCCORRE
ISTITUIRE IL REGISTRO DELLE FATTURE
EMESSE
OLTRE CHE QUELLO DEI CORRISPETTIVI.
SE LA RISPOSTA È NEGATIVA OCCORRE
COMUNQUE REGISTRARE IL CORRISPETTIVO.
EMISSIONE DDT (COMMERCIO ELETTRONICO
INDIRETTO)
RESO MERCE CON FATTURA EMESSA
IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA AGIRE
COME DA CHIARIMENTO FORNITO NELLA
RISOLUZIONE N. 274/E/2009
VENDITA BENE INTRA UE B2B
VENDITA BENE INTRA UE B2C
VENDITA BENE EXTRA UE (B2B O B2C)
SERVIZIO RESO INTRA UE (B2B)
SERVIZIO RESO INTRA UE (B2C)
SERVIZIO RESO EXTRA UE (B2B O B2C)
STABILE ORGANIZZAZIONE ALL’ESTERO
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DA SAPERE
Commercio elettronico indiretto e gestione dei resi
Di Marco Bargagli - tratto da “Guida alla fatturazione “
In un periodo caratterizzato dal crescente utilizzo dell’informatica, sono sempre maggiori
le transazioni commerciali che riguardano le cessioni di beni - ad esempio: “personal
computer”, “smartphone”, “e-book”, ecc. - attraverso canali “on-line” (c.d. commercio
elettronico). In tale ambito, si delineano i profili fiscali delle vendite di beni da parte di un
soggetto passivo IVA nei confronti dei propri clienti italiani ed esteri (UE ed extra-UE).
Inoltre, vengono illustrate le particolari procedure contabili da seguire nel caso di resi
merce nella vendita per corrispondenza.
Commercio elettronico: ambito oggettivo
In un periodo caratterizzato dal crescente utilizzo dell’informatica, sono sempre maggiori le
transazioni commerciali che riguardano le cessioni di beni (ad esempio: personal computer,
smartphone, e-book, ecc.) attraverso canali on-line (c.d. commercio elettronico).
Nello specifico, con l’espressione commercio elettronico (e-commerce) ci si riferisce
generalmente alle transazioni relative alla vendita di beni e di servizi tra produttore (venditore) e
consumatore (acquirente), realizzate tramite internet, utilizzando servizi di pagamento on-line
(ad esempio: carta di credito, bonifici o carte prepagate).
In particolare, con riferimento al diverso schema contrattuale, il commercio elettronico può
suddividersi in:
- commercio elettronico “diretto”, nell’ambito del quale tutte le fasi della transazione
economica avvengono on-line (ad esempio: l’acquisto di un libro in formato elettronico con
modalità download, direttamente dal sito internet);
- commercio elettronico “indiretto”, nel quale le prime fasi della transazione economica
avvengono on-line (ad esempio: ordine e pagamento della merce), mentre la consegna fisica del
prodotto acquistato avviene a mezzo di corriere o servizio postale.
Tassazione delle prestazioni di servizio: Regola generale
Le regole generali di tassazione IVA prevedono che:
- il naturale luogo di tassazione delle prestazioni di servizio è quello in cui il committente
(identificato e titolare di partita IVA) ha fissato la sede della propria attività economica (art. 44,
Direttiva 2008/8/CE);
- qualora la prestazione venga resa nei confronti di una persona che non riveste la qualifica di
soggetto passivo IVA (consumatore finale), ovvero nei confronti del soggetto passivo che acquista i
servizi per fini personali (B2C), la tassazione IVA avverrà nel luogo in cui il prestatore del servizio
ha la sede della propria attività economica.
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Rapporti “Business to Business” (B2B)
Rientrano nella definizione di rapporti “business to business” (B2B) le prestazioni di servizio rese
tra soggetti identificati ai fini IVA (quindi sono coinvolti esclusivamente imprenditori).
Le prestazioni di servizi c.d. generiche, per le quali, cioè, non sono previste specifiche deroghe ai
criteri di territorialità, rese a soggetti passivi (business to business o B2B) si
considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se rese a soggetti passivi stabiliti
in Italia, in base al criterio del luogo del committente.
Rapporti “Business to Consumer” (B2C)
Rientrano nell’ambito dei rapporti “business to consumer” (B2C) i servizi resi dal prestatore al
privato (ad esempio, persona fisica) non soggetto passivo d’imposta, che vengono tassate nel
Paese in cui è stabilito il prestatore.
Tassazione del commercio elettronico: Regole di riferimento
Il commercio elettronico diretto, dal punto di vista fiscale, rientra nelle prestazioni di servizi.
Di contro, il commercio elettronico “indiretto”, riguardando le cessioni di beni che vengono
fisicamente consegnati all’acquirente, è assimilato alle vendite per corrispondenza (D.Lgs. n.
70/2003; Direttiva 2000/31/CE).
Ciò detto, in linea di principio:
- le vendite effettuate da un soggetto passivo nei confronti di un privato, nell’ambito dei c.d.
rapporti “B2C”, vengono tassate, ai fini IVA, nel Paese di origine dell’acquirente, con
conseguente obbligo di identificazione diretta da parte del cedente;
- le cessioni effettuate tra imprenditori, nei rapporti “B2B”, rilevano ai fini della tassazione IVA
nel Paese di destinazione del bene.
Territorialità
Cessioni interne
Le cessioni effettuate nei confronti di acquirenti stabiliti in Italia (soggetti passivi IVA, privati
consumatori, stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti) sono imponibili, ai fini IVA,
in base alle regole ordinarie, previa applicazione dell’imposta con aliquota propria del bene
oggetto di compravendita.
Occorre specificare che le cessioni di beni effettuate per corrispondenza non sono soggette
all’obbligo di certificazione con emissione di scontrino o ricevuta fiscale (art. 2, comma 1, lett.
oo, D.P.R. n. 696/1996).
Quindi, è sufficiente annotare nel registro IVA corrispettivi l’ammontare totale delle vendite
effettuate giornalmente (entro il giorno successivo non festivo).
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Cessioni Italia-UE (soggetto passivo IVA)
Se l’acquirente del bene è rappresentato da un soggetto passivo IVA stabilito in un altro Paese UE,
l’operazione economica è soggetta alla disciplina fiscale prevista per le cessioni intracomunitarie
di beni.
Dal punto di vista operativo, occorre emettere una fattura (non imponibile IVA ex art. 41, D.L. n.
331/1993) e, contestualmente, presentare il Mod. INTRA 1-bis (cessione di beni).
Cessioni Italia-UE (soggetto privato)
La cessione effettuata da un soggetto passivo italiano nei confronti di un privato residente in altro
Stato membro UE viene tassata, ai fini IVA, nel Paese di origine dell’acquirente.
Di conseguenza, il cedente, in linea di principio, ha l’obbligo di aprire una posizione IVA nel Paese
estero (ad esempio, nominando un rappresentante fiscale, identificandosi direttamente nello
Stato di origine dell’acquirente, ossia tramite una stabile organizzazione).
Tuttavia, per espressa disposizione normativa (art. 41, comma 1, lett. b, D.L. n. 331/1993), sono
considerate operazioni non imponibili le cessioni in base a cataloghi, per corrispondenza e simili,
di beni diversi da quelli soggetti ad accisa, spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel
territorio di altro Stato membro UE nei confronti di cessionari (clienti), che non sono tenuti ad
applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e che non hanno optato per l’applicazione della
stessa.
La disposizione non si applica se l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato membro non
ha superato nell’anno solare precedente e non supera in quello in corso100.000 euro, ovvero
l’eventuale minore ammontare al riguardo stabilito dallo Stato (a norma dell’art. 34 della
Direttiva 2006/112/CE) (35.000 euro).
Infatti, come espressamente previsto dalla Direttiva comunitaria, lo Stato membro nel cui
territorio si trovano i beni al momento dell’arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione
dell’acquirente può limitare il massimale di 100.000 euro alla somma di 35.000 euro o al suo
controvalore in moneta nazionale, se tale Stato membro teme che il massimale di 100.000 euro
possa provocare una serie distorsioni della concorrenza.
Gli Stati membri che si avvalgono di tale facoltà, riducendo il massimale, devono prendere le
misure necessarie per informarne le autorità pubbliche competenti dello Stato membro a partire
dal quale i beni sono spediti o trasportati.
Quindi, in base alla particolare disciplina prevista dalle norme in materia (art. 41, D.L. n.
331/1993), le operazioni effettuate per corrispondenza in altri Stati UE sono imponibili in Italia,
con contestuale emissione di fattura con IVA, qualora:
Imponibilità in Italia: condizioni
- i beni sono spediti o trasportati dal cedente (o per suo conto) nel territorio di un altro Paese UE;
- i cessionari non sono soggetti passivi IVA;
- le vendite effettuate in ciascuno Stato membro non abbiano superato, nell’anno precedente o
nell’anno in corso, la soglia di 100.000 euro ovvero il minor importo previsto in ogni Stato (art.
34, Direttiva 2006/112/CE).
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Regole di fatturazione
Le operazioni effettuate non sono soggette a certificazione dei corrispettivi mediante emissione
della fattura o dello scontrino fiscale.
Tuttavia, dal punto di vista contabile, l’operatore economico che effettua la cessione dovrà
annotare nei registri IVA delle vendite e/o nel registro IVA dei corrispettivi l’importo delle
cessioni effettuate nel singolo giorno, anche al fine di monitorare costantemente il
raggiungimento delle soglie (100.000 euro o 35.000 euro sopra indicate).
L’emissione della fattura è obbligatoria solo se richiesta dell’acquirente (art. 22, Decreto IVA)
Cessioni all’esportazione
Qualora l’operatore nazionale vende il bene con destinazione “extra-UE”, si rendono applicabili le
regole previste per le cessioni all’esportazione (art. 8, Decreto IVA).
Di conseguenza, ai fini fiscali, il contribuente è obbligato a fornire agli organi di controllo
dell’Amministrazione finanziaria la prova della materiale uscita delle merci cedute dal territorio
doganale italiano e, più in generale, dal territorio doganale della Comunità (art. 162, Reg. CEE
2913/1992).
Qualora non venga fornita al Fisco la prova dell’avvenuta esportazione, l’operazione economica
posta in essere non può usufruire del regime di non imponibilità IVA.
In merito, la legge (art. 8, Decreto IVA) fornisce precise indicazioni in relazione ai documenti da
esibire comprovanti l’avvenuta esportazione.
Prove dell’esportazione
In particolare, l’esportazione deve risultare alternativamente:
dal documento doganale;
ovvero, dalla vidimazione apposta dall’Ufficio doganale su un esemplare della fattura;
ovvero, dalla vidimazione apposta dal medesimo Ufficio su un esemplare della bolla di
accompagnamento emessa a norma dell’art. 2, D.P.R. n. 627/1978 (attualmente il DDT
documento di trasporto) o, se questa non è prescritta, sulla fattura emessa.
Per tale motivo, anche se non espressamente richiesta dal cliente, si consiglia l’emissione della
fattura di vendita da presentare in dogana al momento dell’esportazione, riportante la dicitura:
“operazione non imponibile ex art. 8 del D.P.R. n. 633/1972”.
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Esempio fattura
GAMMA S.p.A.
Via Salvo d’Acquisto, 10
10136 - Torino
P. IVA: 01234466890
FATTURARE A:
Mr. Patrick Ross
FATTURA N. 9/2016
DATA: 01/02/2016
INDIRIZZO:
Avenue street, 32
New York (USA)
VAT:
NOTE: cessione “on-line” di prodotti informatici
Q.tà Descrizione Prezzo Importo
Vendita per corrispondenza di
PC e tablet
30.000,00
ANNOTAZIONI:
Cessione all’esportazione, “operazione non
imponibile ex art. 8, D.P.R. n. 633/1972”.
Imponibile 30.000,00
IVA =
TOT.
FATTURA
€
30.000,00
Resi di merce
In caso di resi merce nelle vendite on-line, è necessario seguire le indicazioni diramate
dall’Agenzia delle entrate (risoluzione n. 274/E/2009).
Indicazioni dell’Agenzia delle entrate
In particolare, nel citato documento di prassi è stato confermato che, ai fini IVA, le operazioni di
commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza e, pertanto, le
cessioni non sono soggette all’obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non
oltre il momento di effettuazione dell’operazione, come previsto dall’art. 22 del Decreto IVA) né
all’obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale (art. 2,
comma 1, lett. oo, D.P.R. n. 696/1996).
Inoltre, con riferimento alla procedura di reso avente ad oggetto le modalità di restituzione della
merce entro un certo termine dall’acquisto, previo rimborso integrale del prezzo ovvero
sostituzione del prodotto con altro integro dello stesso tipo, l’Agenzia delle entrate ha rilevato
che la procedura di variazione in diminuzione (art. 26, Decreto IVA) trova applicazione per le
sole cessioni documentate dalla fattura.
Di contro, per le operazioni soggette al rilascio dello scontrino fiscale, è necessario seguire le
regole previste dalla peculiare normativa di settore (art. 12, D.M. 23 marzo 1983), che prevede,
tra l’altro, l’indicazione nello scontrino fiscale di “eventuali rimborsi per restituzione di vendite o
imballaggi cauzionati” (risoluzione n. 86/E/2007).
n. 31
4 agosto 2016
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In buona sostanza, il contribuente in caso di resi non documentati da fattura dovrà osservare
una procedura più stringente, che permetta, in caso di verifica fiscale, di fornire tutti gli
elementi necessari a collegare la restituzione del bene al suo titolo di acquisto originario.
A tal fine, precisa l’Agenzia delle entrate, è necessario che la procedura di restituzione della
merce sia corredata dalla documentazione dalla quale sia consentito individuare gli elementi
necessari a correlare la restituzione al medesimo bene risultante dal documento probante
l’acquisto originario, quali ad esempio:
le generalità del soggetto acquirente;
l’ammontare del prezzo rimborsato;
il “codice” dell’articolo oggetto di restituzione e il “codice di reso” (quest’ultimo deve essere
riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso).
Infine, è altresì necessario che dalle risultanze delle scritture ausiliare di magazzino,
correttamente tenute dal contribuente, sia possibile verificare la movimentazione fisica del bene
reinserito nel circuito di vendita (risoluzione n. 219/E/2003).
n. 31
4 agosto 2016
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NOTIZIE DELLA SETTIMANA
FISCO In G.U. la proroga al 15 settembre per il 770/2016
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 26/07/2016 (G.U. 29/7/2016, n. 176) che rende definitiva l’annunciata
proroga del termine per la trasmissione in via telematica del modello 770, ordinario o
semplificato, al 15 settembre. Parallelamente sono prorogati i termini per
il ravvedimento operoso, per la trasmissione delle CU dei lavoratori autonomi e per la
trasmissione tardiva della dichiarazione dei sostituti d’imposta.
DPCM 26 luglio 2016 (G.U. 29 luglio 2016, n. 176)
Regime IVA MOSS: Centro Operativo di Pescara
Con effetto dal 1° ottobre 2016, il Centro Operativo di Pescara è l’ufficio competente
per tutte le attività inerenti il regime speciale IVA MOSS. Pertanto, in base alle
disposizioni che disciplinano il contenzioso tributario, per le controversie relative agli
atti emessi dal Centro Operativo di Pescara nei confronti dei soggetti che aderiscono al
regime è competente la Commissione Tributaria Provinciale di Pescara. Il Centro
Operativo di Pescara (in precedenza era Venezia) è l’ufficio competente a svolgere le
attività di cui al regime speciale IVA MOSS:
per i soggetti passivi non residenti nella UE
per i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti, che
effettuano prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele radiodiffusione o
elettronici a committenti non soggetti passivi d’imposta (identificati in Italia o
in altri stati membri).
Agenzia delle Entrate, provv. 26 luglio 2016, n. 118987
FATCA: come correggere gli errori
Pronte le regole che gli operatori finanziari italiani devono seguire per comunicare
all’Agenzia delle Entrate i dati corretti sui conti intestati a cittadini statunitensi.
A seguito della notifica ricevuta da parte dell’autorità fiscale USA, l’Agenzia delle
Entrate avviserà gli operatori tramite PEC, permettendo loro di fornire le informazioni
corrette.
Agenzia delle Entrate, provv. 26 luglio 2016, n. 119038
n. 31
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Sanzioni amministrative INPS solo in F24 ELIDE
A decorrere dall’8 agosto 2016, la causale contributo SAMM è utilizzata esc lusivamente
nel modello F24 Versamenti con elementi identificativi – ELIDE.
La causale contributo è stata istituita per il versamento delle sanzioni amministrative
per mancato versamento delle ritenute previdenziali.
Agenzia delle Entrate, ris. 26 luglio 2016, n. 62/E
Mutui acquisto casa principale: no bollo/registro
Niente imposta di registro, di bollo e ogni altra imposta indiretta per i mutui ipotecari
concessi dalle banche, per l’acquisto dell’abitazione principale e per i lavori di
ristrutturazione, alle giovani coppie e alle famiglie numerose o con disabili.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito i chiarimenti sul regime fiscale di favore previsto
dal D.L. n. 269/2003, relativo ai contratti di finanziamento stipulati tra la Cassa
depositi e prestiti e le banche intermediarie, ritenendolo applicabile anche agli utenti
finali.
Ciò perché la banca svolge, in realtà, una funzione strumentale volta a consentire che
la provvista messa a disposizione da CDP per agevolare l’accesso al credito da parte
dei soggetti beneficiari venga effettivamente destinata a tale finalità.
Agenzia delle Entrate, ris. 25 luglio 2016, n. 61/E
LAVORO
Accertamenti fiscali: modalità di recupero della contribuzione previdenziale
L’INPS fornisce preziosi chiarimenti in merito al recupero dei contributi previdenziali
dovuti sul maggior reddito accertato dall’Agenzia delle Entrate.
L’analisi fornita dall’Istituto distingue tra i casi di soluzione in fase precontenziosa e quelli
definiti in fase di contenzioso, specificando che, a questi ultimi, si applicano le sanzioni
civili. Nessuno sconto inoltre sarà applicata alla c.d. definizione delle liti pendenti.
INPS, circolare 2/8/2016, n. 140
IMPRESA Compensazione debiti/crediti per gli avvocati
Gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti in qualsiasi
data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta opposizione possono
compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa
l’IVA, nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti
mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi.
n. 31
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Affinché si possa godere di tale agevolazione occorrono i seguenti requisiti:
- i crediti devono essere liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento;
- i crediti non devono risultare pagati, neanche parzialmente e avverso il relativo decreto
di pagamento non deve essere stata proposta opposizione;
- in relazione ai crediti deve essere stata emessa la fattura elettronica, ovvero fattura
cartacea registrata sulla piattaforma elettronica di certificazione.
Inoltre, attraverso la piattaforma elettronica di certificazione, con riferimento a ciascuna
fattura elettronica ovvero cartacea registrata, il creditore deve esercitare l'opzione di
utilizzare il credito in compensazione, che per il 2016 può essere esercitata dal 17 ottobre
al 30 novembre. A decorrere dall'anno 2017, la medesima opzione può essere esercitata
dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno.
Min. fin., D.M. 15 luglio 2016 (G. U. 27 luglio 2016, n. 174)
Bozza OIC 18: ratei e risconti bilanci abbreviati
Pubblicate in consultazione le bozze del principio contabile OIC 18 che ha lo scopo di
disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione, valutazione dei ratei e risconti, e le
informazioni da presentare nella nota integrativa.
In particolare l’aggiornamento riguarda l’indicazione di tali voci nel Bilancio in forma
abbreviata e del bilancio delle micro-imprese.
La nuova edizione del principio deve essere applicata ai bilanci con esercizio avente inizio
dal 1° gennaio 2016 o da data successiva. Eventuali osservazioni possono essere
presentate, non oltre il 15 settembre 2016.
Fondazione OIC, bozza OIC 18
Bozza OIC 10: rendiconto finanziario
Pubblicate in consultazione le bozze del principio contabile OIC 10 che ha lo scopo di
definire i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario.
Tale documento divenuto obbligatorio per le società che redigono il bilancio in forma
ordinaria, non è invece obbligatorio per le società che redigono il bilancio in forma
abbreviata e per le micro-imprese.
La nuova edizione del principio deve essere applicata ai bilanci con esercizio avente inizio
dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.
Eventuali osservazioni possono essere presentate, non oltre il 15 settembre 2016.
Fondazione OIC, bozza OIC 10
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Bozza OIC 20: titoli debito - costo ammortizzato
La Fondazione OIC ha posto in consultazione la versione aggiornata dell'OIC 20 dedicato
alla classificazione e alla valutazione dei titoli di debito, rendendolo coerente alle novità
previste dalla riforma dei bilanci 2016.
In particolare:
1) è stata recepita l’introduzione del criterio del costo ammortizzato per la
rilevazione e valutazione dei titoli di debito;
2) sono stati eliminati i riferimenti ai componenti straordinari di reddito;
3) sono stati introdotti paragrafi per il bilancio delle micro-imprese;
4) è stata ristrutturata la trattazione degli argomenti suddividendo tra rilevazione
iniziale e successiva.
Fondazione OIC bozza OIC 20
n. 31
4 agosto 2016
Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 22
AGENDA
Scadenze dal 4 agosto all’8 settembre 2016
_________________________________________________________________________________________________
Avvertenza - Gli adempimenti in generale (compresi quelli aventi di natura fiscale e
previdenziale, nonché quelli che comportano versamenti) che risultano scadenti in giorno
festivo, ai sensi sia dell’art. 2963 c.c., sia dell’art. 6, comma 8, D.L. 330/1994 (convertito
dalla L. 473/1994), sia, infine, dell’art. 18, D.Lgs. 241/1994, sono considerati tempestivi se
posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.
Per eventuali modifiche, proroghe o informazioni, le scadenze sono sempre aggiornate on line,
sul Sito Ipsoa, clicca su Scadenze.
DATA OGGETTO VERIFICA
Agosto
Lunedì 22 Fatturazione differita
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale
Rateizzazione versamento imposte da Unico 2016 per soggetti titolari di
partita IVA
Rateizzazione versamento IVA annuale
Ravvedimento entro 30 giorni dal termine di versamento delle imposte
risultanti dalla dichiarazione Unico 2016
Ravvedimento entro 90 giorni delle ritenute e dell'IVA mensile/trimestrale
Ravvedimento relativo al versamento delle ritenute e dell'IVA mensile
Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, di dipendente e su provvigioni
Versamento del contributo alla gestione separata INPS
Versamento del contributo alla gestione separata INPS da parte dei soggetti
che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi
di settore con la maggiorazione dello 0,40%
Versamento della ritenuta su proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel
mese precedente
Versamento dell'imposta sostitutiva su plusvalenze per cessioni a titolo
oneroso di partecipazioni (risparmio amministrato)
n. 31
4 agosto 2016
Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 23
Versamento dell'IRPEF, dell'IRAP, IVA, addizionali regionale e comunale,
cedolare secca ed imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione per
l'anno 2015 Unico 2016 PF e SP che esercitano attività economiche per le
quali sono stati elaborati gli studi di settore con maggiorazione dello 0,40%
Versamento diritti camerali con maggiorazione dello 0,40 a titolo di
interesse corrispettivo per i contribuenti che esercitano attività
economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore
Versamento imposta di produzione e consumo
Versamento imposta ed IVA in seguito ad adeguamento agli studi di settore
per i ricavi o compensi conseguiti nel corso del 2015 con la maggiorazione
dello 0,40 a titolo di interesse corrispettivo
Versamento imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione dei
redditi Unico 2015 da parte di società di persone che hanno avuto
operazioni straordinarie
Versamento imposta sostitutiva sui risultati della gestione patrimoniale
Versamento imposta sulle transazioni finanziarie
Versamento imposta unica
Versamento in acconto e a saldo dei contributi a percentuale INPS artigiani
e commercianti che esercitano attività economiche per le quali sono stati
elaborati gli studi di settore con la maggiorazione dello 0,40%
Versamento IRES, imposta sostitutiva e IRAP risultanti dalla dichiarazione
dei redditi Unico 2016 società di capitali, enti commerciali ed enti non
commerciali ed IRAP con esercizio a cavallo
Versamento IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla
dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 (Unico 2016 società di capitali,
enti commerciali ed enti non commerciali che esercitano attività
economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore) con
maggiorazione dello 0,40 per cento
Versamento IRES, imposta sostitutiva, IVA e IRAP risultanti dalla
dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 (Unico 2016 società di capitali,
enti commerciali ed enti non commerciali), con la maggiorazione dello 0,4%
da parte dei soggetti che approvano il bilancio entro i 180 giorni
Versamento ritenuta sui capitali corrisposti da imprese di assicurazione
Versamento seconda rata contributi fissi INPS artigiani e commercianti
n. 31
4 agosto 2016
Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl 24
Fatturazione differita
Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile e trimestrale
Rateizzazione versamento imposte da Unico 2016 per soggetti titolari di
partita IVA
Rateizzazione versamento IVA annuale
Ravvedimento entro 30 giorni dal termine di versamento delle imposte
risultanti dalla dichiarazione Unico 2016
Giovedì 25 Presentazione degli elenchi riepilogativi acquisti e cessioni
intracomunitarie per operatori con obbligo mensile
Martedì 30 Registrazione contratti di locazione e versamento dell'imposta di registro
Mercoledì 31 Adempimenti di fine mese
Comunicazione periodica intermediari finanziari
Imposta di bollo assolta in modo virtuale
Presentazione degli elenchi Intra 12
Presentazione della dichiarazione Unico 2015 da parte delle società con
periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare
Rateizzazione versamento imposte da Unico 2016 per soggetti non titolari
di partita IVA
Versamento del secondo acconto ai fini IRES e IRAP
Adempimenti di fine mese
Settembre
Lunedì 5 Ravvedimento entro 15 giorni relativo al versamento delle ritenute e
dell'IVA mensile/trimestrale