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IX COMMISSIONE PERMANENTE (Trasporti, poste e telecomunicazioni) SOMMARIO SEDE LEGISLATIVA: Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta (Seguito della discussione e rinvio) ............. 65 ALLEGATO 1 (Subemendamenti agli emendamenti e articoli aggiuntivi del Relatore) ....... 93 ALLEGATO 2 (Ulteriori emendamenti del Relatore e nuove formulazioni) ................... 96 ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate in linea di principio) ......................... 107 ATTI DEL GOVERNO: Proposta di nomina del dottor Paolo Silverio Piro a presidente dell’Autorità portuale di Olbia e Golfo Aranci. Nomina n. 39 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) .......................................... 91 AVVERTENZA ................................................................................ 92 ERRATA CORRIGE .......................................................................... 92 SEDE LEGISLATIVA Martedì 7 luglio 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrut- ture e i trasporti, Bartolomeo Giachino. La seduta comincia alle 11.20. Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio re- gionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta (Seguito della discussione e rinvio). La Commissione prosegue la discus- sione, rinviata nella seduta del 1 o luglio 2009. Mario VALDUCCI, presidente, avverte che, ai sensi dell’articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l’attivazione di impianti audiovisivi a cir- cuito chiuso. Ricorda che nelle sedute del 30 giugno e del 1 o luglio il relatore ha presentato proprie proposte emendative e che entro il termine fissato, sono stati presentanti su- bemendamenti riferiti a tali proposte (vedi Martedì 7 luglio 2009 65 Commissione IX

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IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa,C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299Barbieri, C. 2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del Veneto,C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta (Seguito della discussione e rinvio) . . . . . . . . . . . . . 65

ALLEGATO 1 (Subemendamenti agli emendamenti e articoli aggiuntivi del Relatore) . . . . . . . 93

ALLEGATO 2 (Ulteriori emendamenti del Relatore e nuove formulazioni) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

ALLEGATO 3 (Proposte emendative approvate in linea di principio) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Paolo Silverio Piro a presidente dell’Autorità portuale di Olbiae Golfo Aranci. Nomina n. 39 (Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo 143, comma 4, delregolamento, e conclusione – Parere favorevole) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

AVVERTENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

ERRATA CORRIGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 7 luglio 2009. — Presidenza delpresidente Mario VALDUCCI. — Intervieneil sottosegretario di Stato per le infrastrut-ture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 11.20.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471

Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772

Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo,

C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C.

1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C.

1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177

Cosenza, C. 2299 Barbieri, C. 2322 Consiglio re-

gionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del

Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discus-sione, rinviata nella seduta del 1o luglio2009.

Mario VALDUCCI, presidente, avverteche, ai sensi dell’articolo 65, comma 2, delRegolamento, la pubblicità della sedutaodierna sarà assicurata anche attraversol’attivazione di impianti audiovisivi a cir-cuito chiuso.

Ricorda che nelle sedute del 30 giugnoe del 1o luglio il relatore ha presentatoproprie proposte emendative e che entro iltermine fissato, sono stati presentanti su-bemendamenti riferiti a tali proposte (vedi

Martedì 7 luglio 2009 — 65 — Commissione IX

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allegato 1). Avverte altresì che non sonoricevibili, e pertanto non possono essereposti in votazione, i subemendamentiMontagnoli 0.1.15.1 e 0.12.7.1, Velo0.15.9.1 e 0.39.01.1, in quanto soppressividelle proposte emendative alle quali siriferiscono; in tal caso infatti la richiestadi soppressione equivale al voto contrariosulla proposta emendativa. Avverte inoltreche non risulta ricevibile il subemenda-mento Lovelli 0.22.25.1, in quanto nonmodifica l’emendamento al quale si rife-risce, ma propone di inserire una dispo-sizione aggiuntiva rispetto ai contenuti delmedesimo. Avverte altresì che il relatoreha presentato due ulteriori emendamenti(vedi allegato 2). L’emendamento 6.3 so-stituisce l’articolo 6, mantenendo esclusi-vamente le previsioni volte a contrastare ilfenomeno delle intestazioni fittizie.L’emendamento 34.1 estende l’applica-zione delle disposizioni concernenti far-maci pericolosi per la guida, previste dal-l’articolo 34 per veicoli, anche ai natanti.Dichiara che, se non vi sono obiezioni, siintende che non sono richiesti i terminiper la presentazione di subemendamentiagli emendamenti 6.3 e 34.1 del relatore.

Ricorda che gli emendamenti sarannoposti in votazione in linea di principio, inmodo che, in caso di approvazione pos-sano essere trasmessi alle Commissionicompetenti per l’espressione dei prescrittipareri. Dichiara che sarà quindi accanto-nata anche la votazione sui singoli articoli,in modo che possa essere effettuataquando la Commissione procederà al votodefinitivo sugli emendamenti approvati inlinea di principio.

Dà quindi conto delle sostituzioni ef-fettuate dai rappresentanti dei gruppi: ildeputato Mussolini sostituisce il deputatoVerdini, il deputato Golfo sostituisce ildeputato Bergamini, il deputato Fronersostituisce il deputato Martino, il deputatoMotta sostituisce il deputato Cardinale, ildeputato Bragantini sostituisce il deputatoCrosio, il deputato Libè sostituisce il de-putato Drago, il deputato Zeller sostituisceil deputato Nicco.

Invita il relatore e, successivamente, ilrappresentante del Governo a esprimere

nuovamente i propri pareri sugli emenda-menti e articoli aggiuntivi all’articolo 1.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, invita ipresentatori a ritirare le proposte emen-dative Bratti 01.1, 01.2, 01.3, 1.1, 1.8, 1.9,1.10, 1.11, 1.12, 1.14, Velo 1.6 e Monta-gnoli 1.4, esprime parere contrario sugliemendamenti Compagnon 1.5, Velo 1.7,Bratti 1.13 e sul subemendamento Mon-tagnoli 0.1.01.1, esprime parere favorevolesull’emendamento Toto 1.2, sull’emenda-mento Garofalo 1.3 come riformulato (vediallegato 2), raccomanda l’approvazionedelle proprie proposte emendative 1.15 e1.01.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO esprime pareri conforme al rela-tore sulle proposte emendative riferite al-l’articolo 1.

Mario VALDUCCI, presidente, riguardoalle proposte emendative presentate daideputati Bratti e Motta, che riguardano unargomento specifico, per quanto altamentecondivisibile, ossia la tutela degli utentideboli della strada, ricorda che il provve-dimento all’esame non intende essere unariforma complessiva del codice dellastrada, ma intervenire su alcuni specificitemi, di particolare urgenza.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, purcondividendo le finalità delle proposteemendative presentate dai deputati Brattie Motta, sottolinea che esulano dagli ar-gomenti trattati dal provvedimento, cheintende affrontare soltanto le questionirelative alla circolazione stradale che as-sumono un particolare rilievo in ordine alprofilo della sicurezza.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ri-corda, a tale proposito, che il deputatoDussin ha presentato una proposta dilegge che affronta organicamente la ma-teria della circolazione delle biciclette edelle caratteristiche tecniche delle pisteciclabili. Propone quindi di trasformare icontenuti della proposta di legge in unordine del giorno.

Martedì 7 luglio 2009 — 66 — Commissione IX

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Mario VALDUCCI, presidente, osservache gli ordini del giorno possono assumerenel caso di questo provvedimento unaparticolare valenza, stante il fatto che ilGoverno si è impegnato a preparare unariforma organica del codice della stradasulla base di una legge delega, i cuiprincìpi possono recepire i contenuti degliordini del giorno.

Carmen MOTTA (PD) fa presente chel’intento degli emendamenti non è certoquello di cerare ostacoli all’esame delprovvedimento. Tuttavia ritiene chel’esame di questo provvedimento sia un’oc-casione importante per approvare alcunemodifiche del codice della strada a tuteladegli utenti deboli della strada. Ricordache la finalità delle proposte emendative afirma del deputato Bratti e propria èquella di rendere più sicuro l’uso dellebiciclette in ambito urbano. Sottolinea cheanche la definizione di velocipede è anti-quata e rileva l’opportunità di cambiarlacon la dizione bicicletta.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) ritienecondivisibile il contenuto delle proposteemendative dei deputati Bratti e Motta.Ricorda l’assidua partecipazione del Go-verno ai lavori della Commissione per ladefinizione del testo unificato. Sottolineache in molte occasioni il Governo hacondiviso le esigenze e le proposte rap-presentate dai commissari e ritiene chetale atteggiamento possa essere mantenutoanche con riferimento all’esame degli or-dini del giorno. Condivide pertanto il sug-gerimento rivolto alla collega Motta diritirare i propri emendamenti e trasfor-marli in un ordine del giorno.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO condivide pienamente quantodetto dal deputato Misiti. Ritiene che ri-spetto all’esame di questo provvedimentogli ordini del giorno rappresentino unostrumento di notevole rilievo, in conside-razione dell’ampia collaborazione tra Go-verno e Commissione che ha caratteriz-zato l’elaborazione del testo unificato inesame.

Carmen MOTTA (PD) accoglie l’invitoal ritiro formulato dal relatore e dalrappresentante del Governo. Sottolineache alcuni degli emendamenti a propriafirma recano norme di particolare signi-ficato per la tutela dei pedoni e dei ciclistie auspica quindi che il Governo dia effet-tivamente seguito all’ordine del giorno cherecepirà tali contenuti.

Silvia VELO (PD) condivide il meritodelle proposte emendative dei deputatiBratti e Motta. Ricorda peraltro che lospirito che ha informato i lavori dellaCommissione è stato quello di introdurrepoche e limitate modifiche al codice dellastrada, al fine di affrontare alcune dellequestioni più rilevanti in ordine alla sicu-rezza stradale. Segnala altresì che datempo il Governo ha preannunciato lapropria volontà di predisporre una ri-forma organica del codice della strada,sulla base di una legge delega, che dovràessere esaminata in modo molto appro-fondito dalla Commissione.

Mario VALDUCCI, presidente, chiede alGoverno l’impegno di predisporre un di-segno di legge delega in cui siano conte-nute le questioni che sono venute in mag-gior rilievo nel corso dell’esame in Com-missione. Ritiene inoltre opportuno che ilGoverno sia coinvolto già nella stesuradegli ordini del giorno, al fine di garan-tirne l’attuazione.

Carmen MOTTA (PD) ritira quindi leproposte emendative Bratti 01.1, 01.2,01.3, 1.1.

Silvia VELO (PD), intervenendo sul pro-prio emendamento 1.6, ricorda che nellaseduta del 30 giugno il relatore ne avevarichiesto l’accantonamento. Sollecita per-tanto chiarimenti in ordine all’invito alritiro formulato nella seduta odierna.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, osservache si tratta di misure di ampia portataconcernenti le definizioni delle compe-tenze dei comuni in relazione alla mobilitàurbana e la ridefinizione complessiva della

Martedì 7 luglio 2009 — 67 — Commissione IX

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disciplina degli ausiliari del traffico. Anchein questo caso, rileva che i temi affrontatidalla proposta emendativa risultano di-versi dall’oggetto e dalle finalità del testounificato in esame e, proprio per la lororilevanza, risultano difficili da inserire neltesto in esame. Nell’emendamento, tra l’al-tro, è affrontata anche la questione del-l’impiego dei dipendenti delle società digestione dei parcheggi, rispetto alla qualeuna recente sentenza della Corte di cas-sazione, si è espressa in termini moltorestrittivi, creando anche difficoltà per glienti locali. Fa presente tuttavia che laproposta contenuta nell’emendamento inesame prevede un impiego di tale perso-nale, che è comunque personale dipen-dente da società private, in termini troppoestesi. Ritiene che anche questo aspetto,pertanto, non possa che essere affrontatoin una ridefinizione complessiva della di-sciplina degli ausiliari del traffico.

Silvia VELO (PD) evidenzia che i con-tenuti del proprio emendamento sono con-divisi dai comuni. Sollecita quindi unapprofondimento per quanto riguarda laparte dell’emendamento relativa alla mo-bilità urbana. Ritiene in ogni caso che laCommissione debba evitare un atteggia-mento discriminatorio e pregiudizialmentesfavorevole nei confronti dei comuni.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, escludeche la Commissione abbia avuto un atteg-giamento pregiudizialmente sfavorevolenei confronti dei comuni, rispetto ai quali,anzi, ha, in relazione a diverse questioniaffrontate nel testo unificato, manifestatogrande attenzione.

Silvia VELO (PD) ritira il proprioemendamento 1.6.

La Commissione approva in linea diprincipio l’emendamento Toto 1.2 (vediallegato 3).

Silvano MOFFA (PdL), relatore, illustrala riformulazione del proprio emenda-mento 1.15 (vedi allegato 2).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP)chiede la soppressione dell’emendamento1.15 del relatore, in quanto ritiene moltopericoloso introdurre deroghe alla disci-plina in materia di trasporti eccezionali.

La Commissione approva in linea diprincipio l’emendamento 1.15 del relatore,nel testo riformulato (vedi allegato 3).

Carmen MOTTA (PD) ritira gli emen-damenti Bratti 1.8 e 1.9

Angelo COMPAGNON (UdC) interve-nendo sul proprio emendamento 1.5, se-gnala il rischio che la Commissione pro-ceda ad un esame affrettato degli emen-damenti. Ritiene del tutto condivisibilicontenuti del proprio emendamento, che èfinalizzato a garantire la visibilità degliagenti che effettuano i controlli. In gene-rale rileva che il provvedimento è ispiratoa criteri di repressione, mentre non con-tiene misure di prevenzione delle viola-zioni. Peraltro, rispetto a questa linea sonointrodotte disposizioni incoerenti, comel’emendamento 1.15 del relatore, appenaapprovato, rispetto al quale condivide leconsiderazioni del collega Montagnoli.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, nel-l’esprimere apprezzamento per il concorsodel collega Compagnon alla definizione deltesto in esame, ritiene sicuramente condi-visibile in linea di principio l’emenda-mento Compagnon 1.5, ma rileva che essoreca interventi suscettibili di determinareoneri a carico della finanza pubblica. Alriguardo osserva che il testo in esame recacomunque un significativo incrementodelle risorse da destinare alla sicurezzastradale.

La Commissione respinge l’emenda-mento Compagnon 1.5.

Carmen MOTTA (PD) ritira gli emen-damenti Bratti 1.10 e 1.11.

Silvia VELO (PD) ritira il proprioemendamento 1.7.

Martedì 7 luglio 2009 — 68 — Commissione IX

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Carmen MOTTA (PD) ritira gli emen-damenti Bratti 1.12e 1.13.

Mario VALDUCCI, presidente, sottolineal’importanza dell’emendamento Garofalo1.3, nel testo riformulato (vedi allegato 2)che favorisce i veicoli ad impatto ambien-tale ridotto. Ricorda che si tratta di unamisura già adottata in altri Paesi del-l’Unione europea tra cui in particolare laFrancia.

La Commissione approva in linea diprincipio l’emendamento Garofalo 1.3, neltesto riformulato (vedi allegato 3).

Carmen MOTTA (PD) ritira l’emenda-mento Bratti 1.14.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), in-tervenendo sul proprio emendamento 1.4,osserva che si tratta di una proposta giàavanzata nel corso dell’esame in sedereferente, con la quale si richiede che tragli equipaggiamenti obbligatori degli auto-veicoli ci siano anche i sistemi elettroniciper il controllo della frenata e della sta-bilità. Ricorda il fatto che l’Unione euro-pea sta per adottare una normativa inquesto senso; a maggior ragione non ri-tiene condivisibile l’invito al ritiro espressodal relatore e richiede l’accantonamentodel proprio emendamento 1.4.

Mario VALDUCCI, presidente, accan-tona quindi l’emendamento Montagnoli1.4.

Silvano MOFFA (PdL) chiede l’accan-tonamento del proprio articolo aggiuntivo1.01.

Mario VALDUCCI, presidente, accan-tona quindi l’emendamento 1.01 del rela-tore e il subemendamento 0.1.01.1 Mon-tagnoli, ad esso riferito.

Silvano MOFFA (PdL) esprime parerecontrario sulle proposte emendative Bratti2.1 e Minasso 2.08. Si rimette alla Com-missione sugli identici emendamenti Com-pagnon 2.4 e Antonino Foti 2.2; racco-

manda l’approvazione del proprio emen-damento 2.5 ed esprime parere favorevolesull’emendamento Iapicca 2.3 e sull’arti-colo aggiuntivo Brugger 2.09, nel testoriformulato (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO esprime parere conforme al rela-tore sulle proposte emendative riferite al-l’articolo 2.

Carmen MOTTA (PD) ritira l’emenda-mento Bratti 2.1.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, purrimettendosi alle decisioni della Commis-sione, osserva, con riferimento agli identiciemendamenti Compagnon *2.4 e AntoninoFoti *2.2, che il notevole ampliamentodella possibilità per i comuni di concedere,all’interno dei centri abitati, deroghe alladisciplina sulle distanze minime tra car-telli pubblicitari, può portare, oltre che anotevoli difformità tra i territori dei di-versi comuni, anche a una proliferazionedei cartelloni, con rischi per la sicurezzastradale. Per questo ritiene opportuno sen-tire la valutazione del Governo.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO, ritiene che l’emendamento deter-mini un ampliamento eccessivo delle de-roghe alla disciplina sulla pubblicità lungole strade, con rischi anche in ordine allasicurezza stradale. Si rimette comunquealla Commissione.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, ribadi-sce le ragioni per cui risulta necessariauna valutazione attenta degli emenda-menti in questione, anche al fine di veri-ficare la possibilità di estendere la possi-bilità di collocare cartelli pubblicitarieanche su strade diverse da quelle sullequali è attualmente permesso.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO, propone quindi di accantonare gliidentici emendamenti Compagnon *2.4 eAntonino Foti *2.2.

Martedì 7 luglio 2009 — 69 — Commissione IX

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Mario VALDUCCI, presidente, accan-tona quindi gli identici emendamenti Com-pagnon *2.4 e Antonino Foti *2.2.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, nell’il-lustrare il proprio emendamento 2.5, os-serva che questo introduce una disciplinadelle pertinenze di servizio autostradali,finalizzata ad assicurare che l’installazionedi tali pertinenze sia conforme con iprogetti dell’ente proprietario o dell’enteconcessionario.

La Commissione approva in linea diprincipio l’emendamento 2.5 del relatore(vedi allegato 3).

Settimo NIZZI (PdL), con riferimentoall’emendamento Iapicca 2.3, ritiene chedebba essere effettuata una valutazioneapprofondita, per evitare che la prolifera-zione di cartelli pubblicitari rechi dannoalla sicurezza stradale.

Maurizio IAPICCA (PdL) osserva chel’emendamento è finalizzato a porre rime-dio a situazioni di grande difficoltà che siè creata per numerose imprese nel mo-mento in cui il Ministero ha dispostol’applicazione rigorosa dei divieti relativialla pubblicità lungo gli itinerari interna-zionali, che in precedenza, tenevano contodella particolarità di molte situazioni incui i tratti stradali non hanno le caratte-ristiche per essere inseriti in tali itinerari.Con l’emendamento, in attesa di una in-dividuazione aggiornata delle strade inse-rite nei suddetti itinerari, si demanda adun decreto del ministro l’individuazionedelle strade extraurbane secondarie per lequali ragioni di sicurezza stradale impon-gono di adottare divieti e limitazioni.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) con-divide le considerazioni critiche del collegaNizzi.

La Commissione approva in linea diprincipio l’emendamento Iapicca 2.3 (vediallegato 3).

Silvano MOFFA (PdL), relatore, conriferimento all’articolo aggiuntivo Minasso2.08, osserva chela materia del tuning èstata oggetto di disciplina, per quantoparziale, nell’ambito del decreto-legge pro-roga termine n. 207 del 2008. Rileva al-tresì l’opportunità di intervenire sulla ma-teria, piuttosto che nel provvedimento inesame, con un apposito atto di indirizzo.

Mario VALDUCCI, presidente, consta-tando l’assenza del presentatore, dichiarache si intende che abbia rinunciato all’ar-ticolo aggiuntivo Minasso 2.08.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, illustrala riformulazione dell’articolo aggiuntivoBrugger 2.09.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), acco-gliendo la riformulazione proposta, ri-chiede peraltro che sia espunto, per leassociazioni sportive dilettantistiche, il ri-ferimento al riconoscimento da parte delCONI.

Angelo COMPAGNON (UdC) sottoscrivel’articolo aggiuntivo Brugger 2.09, nel testoriformulato e dichiara di condividerne lefinalità.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, conriferimento alle considerazione del depu-tato Zeller, osserva che risulta comunquenecessario individuare con precisione isoggetti ai quali la disposizione si riferisce.Fa presente che il CONI può riconoscereanche associazioni sportive che praticanoattività non federate.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO propone di far riferimento, nel-l’articolo aggiuntivo, alle sezioni provin-ciali del CONI.

Mario VALDUCCI, presidente, fa pre-sente che non è necessario fare specificoriferimento alle sezioni provinciali delCONI, intendendosi ricomprese nella for-mulazione più generale di cui alla propo-sta emendativa.

Martedì 7 luglio 2009 — 70 — Commissione IX

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Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), in ra-gione di quanto assicurato dal relatore inrelazione alla possibilità per il CONI diriconoscere tutte le società sportive dilet-tantistiche, accetta la riformulazione pro-posta dal relatore.

Mario VALDUCCI, presidente, avverteche la riformulazione dell’articolo aggiun-tivo Brugger 2.09 assume il numero 2.6.

La Commissione approva in linea diprincipio l’articolo aggiuntivo Brugger2.09, nel testo riformulato, che assume ilnumero 2.6 (vedi allegato 3).

Silvano MOFFA (PdL), relatore, esprimeparere favorevole sull’emendamento Com-pagnon 3.3 come riformulato (vedi allegato2) e all’articolo aggiuntivo Bratti 3.01 neltesto riformulato (vedi allegato 2); invita ilpresentatore al ritiro dell’emendamentoMontagnoli 3.1 ed esprime parere contra-rio sull’emendamento Compagnon 3.2.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO esprime parere conforme al rela-tore sulle proposte emendative riferite al-l’articolo 3.

Angelo COMPAGNON (UdC) chiedechiarimenti in ordine alla riformulazionedel proprio emendamento 3.3.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, osservache l’emendamento, già respinto nel corsodell’esame in sede referente, prevede lasanzione della riduzione di punti per fat-tispecie che sono punite penalmente. Di-spone altresì che il ricorso al prefetto o algiudice di pace, sana i vizi formali dellanotificazione del verbale; ciò rappresentadi fatto una limitazione all’esercizio dellafacoltà di impugnare atti amministrativirecanti vizi. Fa presente che la riformu-lazione, peraltro, permette di recuperarela parte dell’emendamento relativa allacomunicazione della riduzione dei punti,disposta in relazione a reati, da parte dellacancelleria all’organo accertatore. Ciò per-mette di sanare un difetto di comunica-zione che si registra molto frequente-

mente, a causa del quale la riduzione deipunti non viene effettuata.

Angelo COMPAGNON (UdC) accoglie lariformulazione proposta dal relatore.

Mario VALDUCCI, presidente, avverteche la riformulazione dell’emendamentoCompagnon 3.3 assume il numero 12.8.

La Commissione approva in linea diprincipio l’emendamento Compagnon 3.3,nel testo riformulato, che assume il nu-mero 12.8 (vedi allegato 3)

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), in-tervenendo sul proprio emendamento 3.1,ricorda che è attualmente all’esame delSenato un disegno di legge sui veicolistorici; ricorda che il proprio emenda-mento demanda ad un decreto ministe-riale la creazione di un registro di veicolistorici. Auspica quindi che si arrivi intempi rapidi all’approvazione del testoall’esame del Senato.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO, con riferimento alle considera-zioni del deputato Montagnoli, evidenzial’opportunità di presentare un ordine delgiorno.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritirail proprio emendamento 3.1.

Angelo COMPAGNON (UdC) chiedechiarimenti sul parere contrario del rela-tore sul proprio emendamento 3.2.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, osservache l’emendamento, già respinto nel corsodell’esame in sede referente, prevede lapossibilità anche per altri soggetti diversidal Poligrafico dello Stato di fabbricaretarghe per ciclomotori. Si tratta di unamisura di difficile attuazione, anche per iprofili inerenti al controllo dei rischi difalsificazione.

Silvia VELO (PD) ricorda di aver pre-sentato un’interrogazione sui ritardi nellafornitura di targhe da parte del Poligrafico

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dello Stato. Nel chiedere chiarimenti sulladisciplina vigente negli altri Paesi del-l’Unione europea, osserva che il parerecontrario evidenzia la volontà di mante-nere la situazione esistente. Segnala che lestrutture pubbliche dovrebbero svolgerefunzioni di controllo piuttosto che prov-vedere direttamente alla produzione dibeni e servizi.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, fa pre-sente che il Poligrafico non produce di-rettamente le targhe, ma affida il servizioad altri enti.

Mario VALDUCCI, presidente, prospettal’opportunità di trasformare l’emenda-mento Compagnon 3.2 in ordine delgiorno, ricordando, tra l’altro, che il Po-ligrafico è stato oggetto di commissaria-mento.

Angelo COMPAGNON (UdC) accoglie laproposta del presidente, purché vi sia unserio impegno da parte del Governo diapprofondire la questione e di perveniread una soluzione. Ritira quindi il proprioemendamento 3.2.

Carmen MOTTA (PD) accoglie la rifor-mulazione del’articolo aggiuntivo Bratti3.01.

La Commissione approva in linea diprincipio l’articolo aggiuntivo Bratti 3.01,nel testo riformulato (vedi allegato 3).

Silvano MOFFA (PdL), relatore, dà pa-rere contrario agli emendamenti Meta 5.1,Montagnoli 5.4, Compagnon 5.2, racco-manda l’approvazione degli emendamentia propria firma 5.5 e 5.6 ed esprimeparere favorevole sull’emendamento Anto-nino Foti 5.3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO esprime parere conforme al rela-tore sulle proposte emendative riferite al-l’articolo 5.

Michele Pompeo META (PD) chiedechiarimenti al relatore in ordine al parere

contrario espresso sul proprio emenda-mento 5.1. Ritiene che, riguardo alla targapersonalizzata, si debba guardare all’espe-rienza di altri Paesi europei, nei qualil’introduzione di questo istituto ha provo-cato alcune difficoltà. Segnala il fatto chele forze dell’ordine ed altre autorità nonsono d’accordo con l’introduzione di taletarga. Si dichiara disponibile al ritiro,subordinatamente al fatto di aver verifi-cato che le prefetture e le autorità sonofavorevoli all’introduzione della targa per-sonalizzata.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, fa pre-sente di aver verificato l’introduzione dellatarga personale anche con i soggetti cuifaceva riferimento il deputato Meta e chein molte audizioni svolte dalla Commis-sione si sono registrate dichiarazioni fa-vorevoli all’introduzione di questo istituto.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) sottoli-nea che la targa personale non è una targapersonalizzata; esprime la propria contra-rietà alla targa personalizzata perché ri-tiene che alcune personalizzazioni possanorendere identificabili i veicoli, mettendo arischio la sicurezza dei proprietari.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) nonritiene opportuno sopprimere la disposi-zione del testo unificato che introduce ilregime della targa personale.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, fa pre-sente che personale non vuole dire per-sonalizzata e che è previsto un regola-mento al quale sono demandate le moda-lità di attuazione della disciplina dellatarga personale.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritiene cheintrodurre la targa personale possa costi-tuire un elemento di semplificazione.

Silvia VELO (PD) si dichiara favorevolea tutte le innovazioni che semplificano lavita dei cittadini, ma esprime perplessitàsulla disciplina del periodo transitorio,come risultante dall’emendamento Anto-nino Foti 5.3, su cui il relatore ha espresso

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parere favorevole, che potrebbe ingenerareelementi di difficoltà nelle amministra-zioni competenti.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO fa presente che la disposizione deltesto unificato prevede la targa personale,ossia una targa che segua il conducente enon il veicolo.

Michele Pompeo META (PD) ritieneopportuno che il regolamento che indivi-dui le modalità di attuazione della targapersonale sia sottoposto al parere dellecompetenti Commissioni parlamentari.

Settimo NIZZI (PdL) esprime la propriacontrarietà al mantenimento della targaper lunghi periodi, anche in ragione delladeteriorabilità del supporto. Ritiene quindinecessario migliorare la qualità dei sup-porti materiali delle targhe.

Mario VALDUCCI, presidente, ritieneche questo sia un elemento di semplifica-zione nella vita dei cittadini, in quantoconsente, al momento dell’acquisto di unnuovo veicolo, di non dover richiedere unanuova targa. Sottolinea che l’articolo 5 deltesto unificato prevede che la targa siadestinata non più a seguire le vicendegiuridiche del veicolo, ma ad essere trat-tenuta dal proprietario nel caso di trasfe-rimento di proprietà o di altra modifica-zione del titolo. Ricorda inoltre che letarghe non possono essere abbinate a piùdi un veicolo. Ritiene condivisibile la pro-posta del deputato Meta di prevedere chesul regolamento di attuazione si espri-mano le competenti Commissioni parla-mentari.

Michele Pompeo META (PD) ritiraquindi l’emendamento a propria firma 5.1.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), in-tervenendo sul proprio emendamento 5.4,osserva che questo ha finalità di sempli-ficazione per le macchine agricole.

Silvano MOFFA (PdL) ritiene necessa-rio mantenere la previsione concernente il

rilascio di una speciale carta di circola-zione, tenuto conto delle specifiche carat-teristiche di tali macchine.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritirail proprio emendamento 5.4, riservandosidi presentare un ordine del giorno.

Angelo COMPAGNON (UdC), interve-nendo sul proprio emendamento 5.2, sot-tolinea l’opportunità di una targa perso-nale e personalizzata, con caratteri alfa-numerici identificativi della tipologia delservizio, del comune e del numero dellalicenza in favore dei titolari di licenza dinoleggio autovettura con conducente. Ri-tiene che questo possa portare elementi dichiarezza per i cittadini e permetta dievitare gli abusi.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, osservache attualmente sia i taxi sia i veicoli usatiper il servizio di noleggio con conducentehanno elementi identificativi che permet-tono ai cittadini di identificarli. Fa pre-sente infine che l’emendamento Compa-gnon 3.2 comporta oneri finanziari.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritira ilproprio emendamento 5.2.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, pre-senta quindi una riformulazione del-l’emendamento a propria firma 5.5 (vediallegato 2), volta ad introdurre il pareredelle Commissioni parlamentari sul rego-lamento di attuazione previsto dall’articolo5 del testo unificato. Ricorda inoltre chel’emendamento modifica la disciplina delcodice concernente le targhe dei rimorchi,in modo da prevedere che tali targheabbiano caratteristiche conformi a quelledelle targhe degli autoveicoli.

La Commissione approva in linea diprincipio l’emendamento 5.5 del relatorenel testo riformulato (vedi allegato 3).

Silvano MOFFA (PdL), relatore, nell’il-lustrare l’emendamento a propria firma5.6, fa presente che esso dispone che lasanzione accessoria del fermo amministra-

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tivo del veicolo, o, in caso di reiterazione,la sanzione accessoria della confisca am-ministrativa del veicolo, si applichi, oltreche all’ipotesi di circolazione con veicolomunito di targa non propria o contraf-fatta, anche all’ipotesi di circolazionesenza targa, in modo da rimediare ad unaevidente carenza della disciplina sanzio-natoria.

Settimo NIZZI (PdL) dichiara la pro-pria contrarietà riguardo all’emendamento5.6 del relatore, osservando che non èopportuno prevedere il fermo del veicolo oaddirittura la confisca nel caso in cui ilconducente abbia perso momentanea-mente la targa.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritienegiusta la confisca nei casi in cui si circolicon un veicolo sprovvisto del tutto ditarga, ma che sia eccessivo applicare talesanzione nel caso in cui la targa sia statapersa momentaneamente.

Mario VALDUCCI, presidente, non es-sendovi obiezioni, accantona l’emenda-mento 5.6 del relatore.

Silvia VELO (PD) chiede chiarimenti alrelatore in ordine all’emendamento Anto-nino Foti 5.3, di cui non condivide icontenuti, ritenendo che l’introduzione diun periodo transitorio in cui vigono en-trambi i sistemi, sia quello delle attualitarghe sia quello delle targhe personali,potrebbe ingenerare una forte confusione.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, sottoli-nea che l’emendamento Antonino Foti 5.3è volto a precisare che il regime dellatarga personalizzata si applica alle targheprodotte a decorrere dall’entrata in vigoredel regolamento e comunque non primadel 1o gennaio 2011 e che è necessarioprevedere un periodo transitorio primadell’entrata in vigore del nuovo sistema.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV), condi-vide le preoccupazioni espresse dalla col-lega Velo. Ritiene che durante il periodotransitorio possa crearsi confusione nel

regime delle targhe e ritiene preferibileche il sistema della targa personale entriin vigore al momento dell’approvazionedella legge.

Antonino FOTI (PdL), anche in ragionedella riformulazione dell’emendamento 5.5del relatore, ritira il proprio emendamento5.3.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, invita ipresentatori al ritiro degli emendamentiMeta 6.1 e Velo 6.2. Raccomanda l’appro-vazione del proprio emendamento 6.3 neltesto riformulato (vedi allegato 2). Fa pre-sente che l’emendamento è volto a recu-perare la parte dell’articolo 6 finalizzata alimitare la pratica delle intestazioni fitti-zie, mentre si lasciano cadere le disposi-zioni che potevano creare problemi anchein relazione alle operazioni del pubblicoregistro automobilistico. La riformulazioneè volta solamente a riconoscere compe-tenza preminente del Ministero delle in-frastrutture e dei trasporti nella defini-zione di un decreto volto a stabilire ladisciplina attuativa.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO esprime parere conforme al rela-tore sulle proposte emendative riferite al-l’articolo 6.

Silvia VELO (PD) osserva che l’emen-damento 6.3 del relatore non appare incontraddizione con l’emendamento 6.2 apropria firma.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, fa pre-sente che il proprio emendamento 6.3recupera alcuni dei contenuti dell’emen-damento Velo 6.2.

Silvia VELO (PD) fa presente che icontenuti dell’articolo 6 del testo unificatosono molto più ampi di quelli dell’emen-damento del relatore e ricorda in parti-colare che il testo prevede il divieto diintestazione di veicoli a minori non eman-cipati, che non è stato presente nell’emen-damento 6.3 del relatore.

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Mario VALDUCCI, presidente, non es-sendovi obiezioni, accantona tutte le pro-poste emendative riferite all’articolo 6.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, esprimeparere favorevole sull’emendamento 7.2Montagnoli nel testo riformulato (vedi al-legato 2). Fa presente che la riformula-zione è finalizzata a prevedere che leattrezzature delle macchine agricole pos-sono essere utilizzate anche per l’attivitàdi manutenzione e tutela del territorio.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO esprime parere conforme al rela-tore sull’emendamento 7.2 Montagnoli.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) acco-glie la riformulazione proposta dal rela-tore.

La Commissione approva in linea diprincipio l’emendamento Montagnoli 7.2,nel testo riformulato (vedi allegato 3).

Silvano MOFFA (PdL), relatore, richiedeil parere del Governo sull’emendamentoMeta 8.1, raccomanda l’approvazione delproprio emendamento 8.3, invita i presen-tatori al ritiro delle proposte emendativeRubinato 8.2 e Compagnon 8.03. Esprimeparere favorevole sugli identici articoliaggiuntivi 8.01 Mussolini e 8.02 Vannucci,nel testo riformulato (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO esprime il parere contrario delGoverno sull’emendamento Meta 8.1 edesprime parere conforme al relatore sullerestanti proposte emendative riferite al-l’articolo 8. In relazione all’emendamentoMtea 8.1 osserva che il possesso dellapatente di categoria A si pone come re-quisito necessario al fine di assicurare laconoscenza delle cognizioni teoriche ne-cessarie alla guida di un veicolo; è altresìrequisito atto ad assicurare coerenza nelsistema delle sanzioni amministrative ac-cessorie, potendosi applicare sulla patenteA posseduta gli istituti della sospensione,della revoca e della decurtazione di pun-teggio. Appare, inoltre, a suo avviso, utile

ai fini della sicurezza della circolazionestradale e della consapevolezza del con-ducente anche l’ulteriore requisito anagra-fico dei diciassette anni. In tali condizionisi potrebbe determinare l’indesiderataconseguenza che ad una così giovane età(sedici anni e trenta giorni), acquisita conrapidità la patente di categoria A, conaltrettanta immediatezza un ragazzo siaposto alla guida di un veicolo di categoriaM1. Al riguardo osserva che lo stessogrado di maturità di un giovane diciasset-tenne, rispetto a quello di un sedicenne,porta a preferire che abbia diciassetteanni il soggetto che si pone alla guida diun veicolo M1. Richiama altresì uno studioufficiale commissionato nel 1999 dallaFondazione Francese MAIF al Centro eu-ropeo di studi di sicurezza e di analisi deirischi (Centre Européen d’Études de Sécu-rité et d’Analyse des Risques – CEESAR)sugli effetti della guida accompagnata –che in Francia esiste dal 1988 – si evincechiaramente come questa abbia senz’altroavuto effetti in termini di maggiore pre-parazione dei candidati all’esame per ilconseguimento della patente B, mentrenessun significativo effetto in termini diriduzione della incidentalità è stato ine-quivocabilmente ricondotto a tale prassi.

Michele Pompeo META (PD) rileva chesul tema della guida accompagnata il con-fronto con il Governo è stato lungo eapprofondito anche durante la scorsa le-gislatura. Ritiene preferibile che la forma-zione duri due anni anziché uno e ritienesedici anni un’età sufficiente per iniziarela formazione alla guida. Ritiene che lacontrarietà sul proprio emendamento siadettata più da una rigidità di carattereburocratico che da effettive motivazioni.

Silvia VELO (PD) intervenendo sul-l’emendamento Meta 8.1, ritiene incom-prensibile la contrarietà espressa dal rap-presentante del Governo. Ritiene infattiche l’introduzione dell’istituto della guidaaccompagnata sarebbe rafforzato da unaformazione di due anni anziché di uno.Rileva quindi nel Governo un atteggia-mento di conservazione e di rifiuto del-

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l’innovazione assolutamente non condivi-sibile.

Michele Pompeo META (PD) pur rite-nendo utile la misura proposta, ritiratuttavia il proprio emendamento 8.1.

La Commissione approva in linea diprincipio l’emendamento 8.3 del relatore(vedi allegato 3).

Silvia VELO (PD) sottoscrive l’emenda-mento Rubinato 8.2 e lo ritira.

Angelo COMPAGNON (UdC), interve-nendo sul proprio articolo aggiuntivo 8.03,chiede chiarimenti al relatore sull’invito alritiro.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, osservache l’invito al ritiro è in considerazionedella riformulazione dei successivi emen-damenti 8.01 e 8.02 che introducono unaformazione pratica per l’acquisizione delcertificato di idoneità alla guida dei ciclo-motori. Fa presente che, a differenza deidue emendamenti citati, l’emendamento inesame prevede una specifica formazioneper i conducenti dei quadricicli leggeri;tale proposta peraltro non può essereaccolta in quanto sia per i ciclomotori cheper i quadricicli leggeri è previsto il me-desimo titolo di abilitazione.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritira ilproprio articolo aggiuntivo 8.03.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, inter-venendo sugli articoli aggiuntivi Mussolini8.01 e Vannucci 8.02, fa presente che lariformulazione permette un migliore coor-dinamento con le disposizioni vigenti inmateria di formazione per il consegui-mento del certificato di idoneità alla guidadi ciclomotori.

Alessandra MUSSOLINI (PdL) accogliela riformulazione del proprio articolo ag-giuntivo 8.01.

Michele Pompeo META (PD) sottoscrivel’articolo aggiuntivo Vannucci 8.02 e ac-coglie la riformulazione.

La Commissione approva in linea diprincipio gli articoli aggiuntivi Mussolini8.01 e Vannucci 8.02, nel testo riformulato(vedi allegato 3).

Silvano MOFFA (PdL), relatore, racco-manda l’approvazione del proprio emen-damento 9.1, esprime parere favorevolesugli articoli aggiuntivi Montagnoli 9.01 eCompagnon 9.04, come riformulati (vediallegato 2), invita i presentatori al ritirodegli articoli aggiuntivi Compagnon 9.02 ePaladini 9.03.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO esprime parere conforme al rela-tore sulle proposte emendative riferite al-l’articolo 9.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, nell’il-lustrare il proprio emendamento 9.1, os-serva che si tratta di un emendamento dicarattere tecnico volto ad evitare che, nelperiodo intercorrente tra l’entrata in vi-gore del testo in esame e l’applicazionedella nuova normativa in materia di limi-tazione di potenza per i veicoli che pos-sono essere guidati da neopatentati, siapplichino le limitazioni introdotte daldecreto-legge n. 117 del 2007, la cui at-tuazione è stata finora più volte differita,da ultimo con il decreto-legge « prorogatermini » n. 207 del 2008.

La Commissione approva in linea diprincipio l’emendamento 9.1 del relatore(vedi allegato 3).

Silvano MOFFA (PdL), relatore, osservache l’identica riformulazione degli articoliaggiuntivi Montagnoli 9.01 e Compagnon9.04 recupera la previsione di una speci-fica certificazione per l’esercizio dell’atti-vità di autotrasportatore, con cui siescluda che chi si accinge ad esercitaretale attività faccia uso abituale di sostanzealcoliche e stupefacenti. Fa presente che èinvece già prevista dalla normativa vigente

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la previsione per cui chi faccia uso abi-tuale di tali sostanze non può conseguirepatenti di guida.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) acco-glie la riformulazione del proprio articoloaggiuntivo 9.01.

Angelo COMPAGNON (UdC) accoglie lariformulazione del proprio articolo ag-giuntivo 9.04.

Mario VALDUCCI, presidente, avverteche le riformulazioni assumono, rispetti-vamente, i numeri *33.02 e *33.03.

La Commissione approva in linea diprincipio le identiche riformulazioni degliarticoli aggiuntivi Montagnoli 9.01 e Com-pagnon 9.04, che assumono rispettiva-mente i numeri 33.02 e 33.03 (vedi al-legato 3).

Angelo COMPAGNON (UdC) ritira ilproprio articolo aggiuntivo 9.02.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) sotto-scrive l’articolo aggiuntivo Paladini 9.03 elo ritira.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, invita ilpresentatore al ritiro dell’emendamentoCompagnon 10.1, esprime parere favore-vole sugli emendamenti Montagnoli 10.2 eVelo 10.3, raccomanda l’approvazione delproprio emendamento 10.4 nel testo rifor-mulato (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO esprime parere conforme al rela-tore sulle proposte emendative riferite al-l’articolo 10.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, inter-venendo sull’emendamento Compagnon10.1 osserva che quanto proposto dal-l’emendamento è già contenuto nell’arti-colo 10 del testo unificato, laddove siprevede che le specifiche esercitazioni sustrade extraurbane o di notte debbanoessere effettuate presso autoscuole.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritira ilproprio emendamento 10.1.

La Commissione, con distinte votazioni,approva in linea di principio gli emenda-menti Montagnoli 10.2 e Velo 10.3 (vediallegato 3).

Silvano MOFFA (PdL), relatore, inter-venendo sul proprio emendamento 10.4, fapresente che esso integra le disposizionigià introdotte in materia di svolgimentoirregolare dei corsi per istruttori, in mododa prevedere l’inibizione al prosieguo del-l’attività nel caso di reiterazione delleirregolarità nel quinquennio. Avverte chela riformulazione è stata predisposta a finidi coordinamento con quanto già previstodalla lettera f) del comma 5 del testounificato.

La Commissione approva in linea diprincipio l’emendamento 10.4 del relatore,nel testo riformulato (vedi allegato 3).

Silvano MOFFA (PdL), relatore, esprimeparere contrario sull’emendamento Meta11.1.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO esprime parere conforme al rela-tore sull’emendamento Meta 11.1.

Silvia VELO (PD) ritiene che la richie-sta di un duplicato per la patente di guidain caso di rinnovo non si configuri comeun elemento di semplificazione per il cit-tadino, bensì costituisca una complica-zione. Ritiene quindi condivisibile la sop-pressione di tale disposizione, propostadall’emendamento Meta 11.1.

Angelo COMPAGNON (UdC) sottoscrivel’emendamento Meta 11.1, condividendo imotivi di semplificazione evidenziati dallacollega Velo.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, osservache la previsione recata dal testo unificatopermette di adottare un sistema conformeai requisiti comunitari e assai più affida-bile anche sotto il profilo della contraffa-

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zione. Ritiene tuttavia opportuno rimet-tersi alle valutazioni del rappresentantedel Governo.

Settimo NIZZI (PdL) esprime la propriacontrarietà sull’emendamento Meta 11.1,che reca la soppressione della disposizioneche prevede il duplicato della patente diguida in luogo del tagliando adesivo. Os-serva che il tagliando adesivo è soggetto adun rapido deterioramento e che questopotrebbe causare problemi all’utente incaso di controlli.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ri-tiene condivisibile la previsione di un du-plicato della patente di guida, anche inriferimento ai conducenti non italiani. Os-serva che l’investimento iniziale si tradur-rebbe nel lungo periodo in un beneficioper i cittadini.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO chiede l’accantonamento del-l’emendamento Meta 11.1.

Mario VALDUCCI, presidente, accan-tona l’emendamento Meta 11.1.

La seduta, sospesa alle 13,25, è ripresaalle 14,20.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, esprimeparere contrario sugli emendamenti Bratti12.1, Baldelli 12.3, Meta 12.4. Invita ipresentatori al ritiro degli emendamentiBrugger 12.2 e Montagnoli 12.6. Racco-manda l’approvazione del proprio emen-damento 12.7.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO esprime parere conforme al rela-tore sulle proposte emendative riferite al-l’articolo 12.

Silvia VELO (PD) sottoscrive l’emenda-mento Bratti 12.1 e lo ritira.

Mario VALDUCCI, presidente, interve-nendo sull’emendamento Baldelli 12.3, ri-corda che questo prevede che in caso dimancanza di violazione per due anni di

norme di comportamento del codice dellastrada sulla patente vengano attribuiti 4punti, in luogo degli attuali 2, fino ad unmassimo di 12 punti complessivi, in luogodegli attuali 10. Rileva che occorre con-trastare il fenomeno della commercializ-zazione dei punti, pur mantenendo unmeccanismo premiale per chi è meritevole.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritiene ne-cessario che ci sia un meccanismo pre-miale per chi rispetta le regole e si com-porta in modo virtuoso.

Sandro BIASOTTI (PdL) ricorda che ilprovvedimento inasprisce molte sanzioni eritiene giusto premiare chi rispetta leregole. Invita quindi il Governo a tenere indebita considerazione questo tema.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, fa pre-sente che nel codice della strada esiste giàun meccanismo di premialità per chi ri-spetta le regole.

Silvia VELO (PD) esprime la propriacontrarietà a meccanismi di premialità,ritenendo doveroso il rispetto delle regole.

Sandro BIASOTTI (PdL) ritira l’emen-damento Baldelli 12.3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO, intervenendo sull’emendamentoBrugger 12.2, che prevede l’attribuzione diun punteggio aggiuntivo di sei punti sullapatente di guida per chi frequenti un corsodi guida sicura, ne chiede l’accantona-mento.

Mario VALDUCCI, presidente, accan-tona l’emendamento Brugger 12.2 el’emendamento Montagnoli 12.6, che ri-guarda materia analoga.

Silvia VELO (PD) sottoscrive l’emenda-mento Meta 12.4 e lo ritira.

Angelo COMPAGNON (UdC), chiedechiarimenti sull’emendamento 12.7 del re-latore.

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Silvano MOFFA (PdL), relatore, fa pre-sente che l’emendamento reca diverse mo-difiche all’articolo 21, che disciplina l’at-tuazione nell’ordinamento nazionale dellanormativa comunitaria e internazionale inmateria di periodi di guida e di riposo,finalizzate a evitare che le sanzioni per leviolazioni dei limiti massimi stabiliti subase settimanale si cumulino alle sanzioniper le violazioni dei limiti massimi stabilitisu base giornaliera. Di conseguenza, a finidi coordinamento, sono modificate anchele disposizioni dell’articolo 12 concernentila sottrazione di punti relativa alle pre-dette violazioni. Fa presente che con ilmedesimo emendamento è inserito, all’ar-ticolo 21, anche il comma 2-bis, che san-cisce normativamente l’esenzione dal pe-daggio per i veicoli delle Capitanerie diporto, già esenti dal pedaggio, per effettodi una nota ministeriale.

La Commissione approva in linea diprincipio l’emendamento 12.7 del relatore(vedi allegato 3).

Mario VALDUCCI, presidente, con rife-rimento all’emendamento Montagnoli 12.5,osserva che il testo unificato in esameprevede, all’articolo 21, comma 2, chel’inversione del senso di marcia e l’attra-versamento dello spartitraffico sulle auto-strade e sulle strade extraurbane princi-pali, siano sanzionati con la revoca dellapatente anziché, come avviene adesso, conla sospensione della patente stessa. Fapresente che, di conseguenza, l’abroga-zione della disposizione relativa alla per-dita di punteggio ha soltanto funzione dicoordinamento, dato che la revoca dellapatente rende inutile la perdita di punti.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritirail proprio emendamento 12.5.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, esprimeparere favorevole sugli emendamenti Ga-rofalo 13.1 e Pedoto 13.2, raccomandal’approvazione del proprio emendamento13.4 e invita il presentatore al ritiro del-l’emendamento Zeller 13.3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO esprime parere conforme al rela-tore sulle proposte emendative riferite al-l’articolo 13.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, nell’il-lustrare l’emendamento Garofalo 13.1, os-serva che esso permette comunque diampliare la platea dei medici che possonoeffettuare l’accertamento dei requisiti fisicie psichici, estendendo tale possibilità aimedici militari in quiescenza e ai mediciche, pur avendo cessato di appartenerealle amministrazioni indicate nell’articolo119, hanno un’ampia esperienza relativa-mente a questa attività, in quanto hannoeffettuato gli accertamenti per dieci anni ohanno fatto parte delle commissioni me-diche locali per cinque anni.

La Commissione, con distinte votazioni,approva in linea di principio gli emenda-menti Garofalo 13.1 e Pedoto 13.2 (vediallegato 3).

Silvano MOFFA (PdL), relatore, nell’il-lustrare il proprio emendamento 13.4 os-serva che esso ha finalità puramente tec-niche, in quanto precisa la formulazionedel comma 1-ter, inserito nell’articolo 128del codice, relativo alla revisione dellapatente in caso di coma.

La Commissione approva in linea diprincipio l’emendamento 13.4 del relatore(vedi allegato 3).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira ilproprio emendamento 13.3.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, esprimeparere contrario sull’articolo aggiuntivoCompagnon 14.01.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO si rimette alla Commissione ri-guardo all’articolo aggiuntivo Compagnon14.01.

Angelo COMPAGNON (UdC) chiedechiarimenti al relatore in ordine al parere

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espresso sul proprio articolo aggiuntivo14.01.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, ritieneche la previsione di un’apposita patente diservizio per i servizi di rappresentanzarisulta estranea alle finalità del provvedi-mento.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO segnala che il Governo ha apertoun tavolo di confronto con gli autisti dirappresentanza.

Angelo COMPAGNON (UdC) osservache il ritiro della patente per un autista dirappresentanza costituisce un danno assaigrave. In ragione di quanto riferito dalrappresentante del Governo ritira il pro-prio articolo aggiuntivo 14.01, riservandosidi presentare un apposito ordine delgiorno.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, invita ipresentatori al ritiro delle proposte emen-dative Bratti 15.1 e 15.01, Ceroni 15.4,Toto 15.8. Esprime parere contrario sulleproposte emendative Baldelli 15.2, Meta15.3, Montagnoli 15.5, Zeller 15.6, Monta-gnoli 0.15.9.4. Esprime parere favorevolesull’emendamento Baldelli 15.7 nel testoriformulato (vedi allegato 2), sul subemen-damento Misiti 0.15.9.2 nel testo riformu-lato (vedi allegato 2), sul subemendamentoZeller 0.15.9.3. Raccomanda infine l’ap-provazione del proprio emendamento15.9.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO esprime parere conforme al rela-tore sulle proposte emendative riferite al-l’articolo 12.

Silvia VELO (PD) sottoscrive l’emenda-mento Bratti 15.1 e lo ritira.

Sandro BIASOTTI (PdL) chiede chiari-menti riguardo al parere espresso sul-l’emendamento Baldelli 15.2.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, osservache risulta difficilmente applicabile e one-

roso prevedere una segnalazione del tutora intervalli regolari lungo il tratto stradaleinteressato.

Sandro BIASOTTI (PdL) ritira l’emen-damento Baldelli 15.2, riservandosi di pre-sentare un ordine del giorno al riguardo.

Silvia VELO (PD) chiede chiarimentiriguardo al parere espresso sull’emenda-mento Meta 15.3.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, osservache la previsione di segnalare nei dispo-sitivi luminosi il limite di velocità risulte-rebbe onerosa sotto il profilo finanziario edi limitata attività, dato che tali limiti sonoindicati con appositi segnali.

Silvia VELO (PD) sottoscrive l’emenda-mento Meta 15.3 e lo ritira.

Mario VALDUCCI, presidente consta-tando l’assenza del presentatore, dichiarache si intende che abbia rinunciato al-l’emendamento Ceroni 15.4.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), in-tervenendo sul proprio emendamento 15.5,osserva che è volto a sopprimere la di-sposizione del testo unificato che prevedeche, in caso di superamento della velocitàdi oltre 40 km/h ma di non oltre 60 km/h,la durata della sospensione della patentesia aumentata da tre a sei mesi. Ritieneche questa sia una sanzione eccessiva,anche in ragione del fatto che su moltestrade i limiti di velocità cambiano repen-tinamente e frequentemente.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) osservache anche l’emendamento 15.6 a propriafirma persegue la medesima finalità. Ri-corda che nella legge recentemente appro-vata al Senato in materia di sicurezzapubblica è stato già previsto un inaspri-mento delle violazioni al codice dellastrada commesse nelle ore notturne. Ri-tiene quindi che la sanzione accessoriadella sospensione della patente di guida dauno a tre mesi sia coerente con la viola-zione.

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Angelo COMPAGNON (UdC) sottoscrivegli emendamenti Montagnoli 15.5 e Zeller15.6. Dichiara la propria contrarietà allafilosofia di fondo del provvedimento, voltaad inasprire le sanzioni. Ritiene inveceopportuno fare una valutazione comples-siva delle sanzioni amministrative e penaliconnesse alle violazioni del codice dellastrada, al fine di renderle coerenti con leviolazioni medesime.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, ricordain proposito che durante l’esame in sedereferente del provvedimento, nel prolun-gare il periodo di sospensione della pa-tente per il superamento ei limiti di ve-locità di oltre 40 km/h ma di non oltre 60km/h, di avere tuttavia eliminato l’inibi-zione alla guida in orario notturno.

Mario VALDUCCI, presidente, non es-sendovi obiezioni, accantona gli emenda-menti Montagnoli 15.5 e Zeller 15.6.

Sandro BIASOTTI (PdL) accoglie lariformulazione dell’emendamento Baldelli15.7.

La Commissione approva in linea diprincipio l’emendamento Baldelli 15.7 neltesto riformulato (vedi allegato 3).

Silvano MOFFA (PdL), relatore, nell’il-lustrare il subemendamento 0.15.9.2, os-serva che esso prevede che i proventi degliaccertamenti effettuati mediante apparec-chi o dispositivi di rilevamento della ve-locità a distanza non siano devoluti maversati direttamente all’ente proprietariodella strada su cui l’accertamento mede-simo è stato effettuato. Conseguentementesopprime la disposizione che, nell’emen-damento 15.9 del relatore, prevede checon decreto del ministro delle infrastrut-ture e dei trasporti, siano stabilite lemodalità e i tempi di versamento di taliproventi. Fa presente che la riformula-zione prevede, anziché il versamento di-retto, l’attribuzione dei proventi all’enteproprietario della strada e mantiene ildecreto ministeriale al fine di definire ladisciplina attuativa.

Silvia VELO (PD), intervenendo sul su-bemendamento Misiti 0.15.9.2, nel testoriformulato, ricorda che il tema dell’auto-velox ha impegnato a lungo la Commis-sione, anche in relazione all’uso improprioche ne fanno i comuni, in quanto liutilizzano non a fini di sicurezza stradale,ma per finalità economiche. Osserva che sipuò parlare di uso improprio solo qualoravengano comminate sanzioni in relazionea violazioni non commesse, ma che invecegli autovelox rilevano il superamento dellimite di velocità consentito. Sottolinea chea seguito di un lungo dibattito la Com-missione era pervenuta unanimemente aduna formulazione del testo unificato cheora viene modificata dall’emendamento15.9 del relatore. Ribadisce che un atteg-giamento pregiudiziale nei confronti deicomuni sia inaccettabile e che sarebbecompito delle sezioni regionali della Corteei conti verificare se i proventi delle san-zioni vengono utilizzate dai comuni perfinalità di sicurezza stradale o vengonoutilizzate per finalità diverse.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) fa pre-sente che il subemendamento a propriafirma è volto a garantire che i proventisiano destinati all’ente proprietario dellastrada, per evitare uno svolgimento degliaccertamenti per finalità diverse da quelleinerenti la sicurezza stradale.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ritiene chemolti comuni utilizzino gli autovelox nonper effettive finalità di controllo dellestrade ma per mere finalità economiche;osserva che nella maggior parte dei casi iproventi delle sanzioni derivanti da viola-zioni ai limiti di velocità vengono utilizzateper finalità diverse dalla sicurezza stra-dale.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritienecondivisibile il contenuto del subemenda-mento Misiti 0.15.9.2.

Francesco PROIETTI COSIMI (PdL) ri-tiene opportuno che i corpi di poliziamunicipale possano comminare le san-

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zioni per eccesso di velocità solo nei centriabitati.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ri-corda che sul tema dell’autovelox si erapervenuti ad un testo condiviso, ma cheora con l’emendamento 15.9 del relatoreviene rimesso tutto in discussione.Esprime perplessità sul fatto che i vigiliurbani possano irrogare sanzioni su stradeche non siano di proprietà del comune.

Mario VALDUCCI, presidente, ritieneche debbano essere salvaguardati alcuniprincipi, tra cui, in primo luogo, l’attribu-zione dei proventi delle sanzioni agli entiproprietari delle strade, l’obbligo, perl’ente destinatario dei proventi, di investirein quel territorio e l’attribuzione di unaquota dei proventi al comune per permet-tere di recuperare le spese relative all’ef-fettuazione dei controlli sulle strade.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, ritieneimportante il principio che l’ente destina-tario dei proventi investa in sicurezzastradale, ma ritiene meno importante chel’investimento sia effettuato nel territorioin cui è stata comminata la sanzione.Osserva che potrebbe essere fuorvianteintrodurre elementi di diversificazione trale diverse zone del Paese.

Silvia VELO (PD) ritiene più facilecontrollare l’uso dei proventi fatto dalcomune, essendo l’ente territoriale piùvicino ai cittadini. Ribadisce che si staparlando di abuso in modo improprio, iquanto i comuni comminato sanzioni at-traverso i dispositivi di rilevazione a di-stanza della velocità solo a chi ha superatoi limiti di velocità e quindi ha commessouna violazione.

Matteo BRAGANTINI (LNP) osservache i comuni dovrebbero installare gliautovelox dove le strade sono effettiva-mente più pericolose e il superamento deilimiti di velocità potrebbe mettere a ri-schio la circolazione stradale e non sullestrade rettilinee dove spesso vengono col-

locati con finalità evidentemente diverseda quelle della sicurezza stradale.

Gianluca BUONANNO (LNP) osservache nel territorio comunale esistono stradeprovinciali, ma la responsabilità di quantoaccade è sempre imputata al sindaco.

Angelo COMPAGNON (UdC) chiedechiarimenti sulla normativa vigente in ma-teria di autovelox, con particolare riferi-mento alla possibilità di installarli neicentri abitati.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) condi-vide la proposta del presidente di utiliz-zare i proventi nell’ambito del territorionel quale sono stati riscossi.

Michele Pompeo META (PD) osservache la classificazione delle strade nell’or-dinamento nazionale è molto complessa eche gli enti proprietari delle strade noninvestono in sicurezza. Ritiene che la cosamigliore sarebbe l’istituzione di un fondounico, con il vincolo di reinvestire neitratti stradali dove è stata commessa l’in-frazione.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, ricordache la Commissione è prevenuta, dopo unampio e approfondito dibattito, ad unadestinazione dei proventi delle sanzionifinalizzata anche a rafforzare gli organicidelle forze di polizia stradale. Ritiene cheil migliore criterio di riferimento per ladestinazione dei proventi sia quello dellaclassificazione delle strade.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO condivide la proposta del Presi-dente di destinare una quota dei proventiall’ente che ha comminato la sanzione, perfinanziarne le attività di controllo sullestrade.

Mario LOVELLI (PD) esprime perples-sità sull’emendamento del relatore 15.9,perché ritiene che le modalità tecniche diriscossione dei proventi delle sanzioni nonconsentano attualmente di differenziarel’ente destinatario dei proventi.

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Matteo BRAGANTINI (LNP) propone dilasciare invariata l’attribuzione dei pro-venti ai comuni, con l’obbligo, per questi,a fine anno di attribuirli agli enti desti-natari.

Mario VALDUCCI, presidente, in ra-gione del dibattito emerso, accantona isubemendamenti Misiti 0.15.9.2, Zeller0.15.9.3 e Montagnoli 0.15.9.4, l’emenda-mento 15.9 del relatore e l’emendamentoToto 15.8.

Silvia VELO (PD) sottoscrive l’articoloaggiuntivo Bratti 15.01 e lo ritira.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, invita ilpresentatore a ritirare l’emendamentoBratti 16.1.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO esprime parere conforme a quellodel relatore.

Silvia VELO (PD) sottoscrive l’emenda-mento Bratti 16.1 e lo ritira.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, esprimeparere contrario sugli emendamenti Meta17.1, Bratti 17.2 e Baldelli 17.3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO esprime parere conforme a quellodel relatore.

Michele Pompeo META (PD) ritira ilproprio emendamento 17.1. Sottoscrivequindi l’emendamento Bratti 17.2 e loritira.

Sandro BIASOTTI (PdL) ritira l’emen-damento Baldelli 17.3.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, esprimeparere favorevole sull’emendamento Bratti18.1, nel testo riformulato (vedi allegato 2).Esprime quindi parere contrario sulle pro-poste emendative Zeller 18.2 e Bratti 18.1e invita il presentatore a ritirare l’articoloaggiuntivo Montagnoli 18.02.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO esprime parere conforme a quellodel relatore.

Michele Pompeo META (PD) sottoscrivel’emendamento Bratti 18.1 e accoglie lariformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva in linea diprincipio l’emendamento Bratti 18.1, neltesto riformulato (vedi allegato 3).

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira ilproprio emendamento Zeller 18.2.

Michele Pompeo META (PD) sottoscrivel’articolo aggiuntivo Bratti 18.01 e lo ritira.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), conriferimento al proprio articolo aggiuntivo18.02, osserva che esso reca contenutisostanzialmente identici all’articolo ag-giuntivo del relatore 39.01. L’unica diffe-renza è rappresentata dall’importo dellasanzione pecuniaria, per la quale nel pro-prio emendamento si prevede una sommada euro 10.000 a euro 15.000. Ritienequindi che sia opportuno porre in vota-zione la propria proposta emendativa,mantenendo l’importo delle sanzioni comein essa definite.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO osserva che l’emendamento delrelatore riveste grande importanza siasotto il profilo della sicurezza stradale, siasotto il profilo della disciplina del mercatodell’autotrasporto. Rileva altresì che il te-sto di tale emendamento è l’esito di unconfronto con le associazioni del settore,per cui non ritiene opportuno che esso siamodificato.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) insi-ste per la votazione del proprio articoloaggiuntivo 18.02.

La Commissione respinge l’articolo ag-giuntivo Montagnoli 18.02.

Martedì 7 luglio 2009 — 83 — Commissione IX

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Silvano MOFFA (PdL), relatore, esprimeparere contrario sull’articolo aggiuntivoMisiti 20.01.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO esprime parere conforme a quellodel relatore.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) ritira ilproprio articolo aggiuntivo 20.01.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, esprimeparere favorevole sull’articolo aggiuntivoGiammanco 21.01 nel testo riformulato(vedi allegato 2), osservando che la rifor-mulazione è volta a prevedere, anzichél’ammenda, la sanzione amministrativapecuniaria. Invita quindi il presentatore aritirare l’articolo aggiuntivo Bratti 21.02

La Commissione approva in linea diprincipio l’articolo aggiuntivo Giammanco21.01 nel testo riformulato (vedi allegato 3).

Silvia VELO (PD) sottoscrive l’articoloaggiuntivo Bratti 21.02 e lo ritira.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, esprimeparere contrario sugli emendamenti Com-pagnon 22.1 e 22.2, Zeller 22.3, Lazzari22.4, Compagnon 22.5, Monai 22.6, Zeller22.7 e 22.8, Montagnoli 22.9, Compagnon22.10 e 22.12, Zeller 22.11, Compagnon22.13, Pedoto 22.14, Zeller 22.15, Compa-gnon 22.16, Zeller 22.22 e 22.24. invita ipresentatori a ritirare le proposte emen-dative Pedoto 22.17, Bratti 22.01 e Ceroni22.02. Raccomanda l’approvazione delproprio emendamento 22.25 nel testo ri-formulato (vedi allegato 2) ed esprimeparere favorevole sulla riformulazione de-gli emendamenti Graziano 22.18, 22.19,22.20 e 22.21, nonché sulla riformulazionedegli articoli aggiuntivi Ceroni 22.03 eBaldelli 22.04. Si rimette alla Commissionesull’emendamento Montagnoli 22.23.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO esprime parere conforme a quellodel relatore.

Angelo COMPAGNON (UdC), interve-nendo sul proprio emendamento 22.1, os-serva che esso è finalizzato a evitare chela Commissione elabori un testo ispirato afinalità persecutorie e ad evitare sanzionieccessive per violazioni non gravi.

La Commissione respinge l’emenda-mento Compagnon 22.1.

Angelo COMPAGNON (UdC), interve-nendo sul proprio emendamento 22.2, os-serva che il raddoppio della sospensionedella patente nel caso in cui il veicoloappartenga a persona estranea al reato èuna sanzione irragionevole.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, osservache la sanzione si riferisce esclusivamenteal caso in cui il trasgressore non sia ilproprietario del veicolo, perché, altrimenti,si applica la confisca del veicolo mede-simo.

Mario VALDUCCI, presidente, rileva chela disposizione in esame è già contenutanella legge sulla sicurezza pubblica, ap-provata la scorsa settimana in via defini-tiva dal Senato.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritieneche tale previsione, oltre ad essere asso-lutamente criticabile nel merito, presentianche profili di incostituzionalità.

La Commissione respinge l’emenda-mento Compagnon 22.2.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) illustrail proprio emendamento 22.3, con il qualesi sostituisce il raddoppio della sospen-sione della patente, qualora il veicolo ap-partenga a persona diversa dall’autore delreato, con una sanzione pecuniaria da5000 a 10.000 euro.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, osservache, in caso di sanzione pecuniaria, ilproprietario del veicolo risulta obbligato insolido.

Martedì 7 luglio 2009 — 84 — Commissione IX

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Matteo BRAGANTINI (LNP) ritienecondivisibile la pena accessoria del rad-doppio della sospensione della patente.

La Commissione respinge l’emenda-mento Zeller 22.3.

Mario VALDUCCI, presidente, riepilogasinteticamente i contenuti dell’emenda-mento Lazzari 22.4, con il quale si pro-pone la soppressione delle disposizioni cheprevedono la confisca del veicolo nei casidi guida con tasso alcolemico oltre 1,5grammi per litro, sotto l’effetto di stupe-facenti o se si rifiuta di sottoporsi all’ac-certamento, lasciando la confisca soltantoin caso di incidente.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, eviden-zia l’efficacia deterrente della confisca.

La Commissione respinge l’emenda-mento Lazzari 22.4.

Angelo COMPAGNON (UdC), interve-nendo sul proprio emendamento 22.5, ri-tiene chela confisca del veicolo rappresentiuna sanzione che dovrebbe essere elimi-nata, in considerazione anche degli effettimolto pesanti che può produrre per lefamiglie.

Francesco PROIETTI COSIMI (PdL) os-serva che le considerazioni del deputatoCompagnon potrebbero applicarsi non sol-tanto alla confisca nel caso di guida contasso alcolmetrico superiore a 1,5 grammiper litro, ma anche ad un gran numero dialtre violazioni per le quali essa è prevista.

La Commissione respinge l’emenda-mento Compagnon 22.5.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) ritiral’emendamento Monai 22.6, di cui è fir-matario.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) interve-nendo sul proprio emendamento 22.7, os-serva che le infrazioni meno gravi nondevono essere sanzionate in modo ecces-sivamente pesante.

La Commissione, con distinte votazioni,respinge gli emendamenti Zeller 22.7 e22.8.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, illustrail proprio emendamento 22.25, nel testoriformulato (vedi allegato 2). Osserva chel’emendamento introduce alcune disposi-zioni che permettono agli organi di poliziastradale di effettuare accertamenti sucampioni di liquidi biologici, in modo daverificare lo stato di alterazione per averassunto sostanze stupefacenti, con stru-menti assai più semplici e in tempi piùrapidi rispetto a quelli previsti dalla nor-mativa vigente, secondo cui gli agenti dipolizia devono accompagnare il condu-cente presso strutture sanitarie, dove ef-fettuare il prelievo di campioni e la rela-tiva visita medica. Contestualmente, sonosemplificate le modalità di finanziamentodegli accertamenti riferiti alla guida instato di ebbrezza e alla guida sotto l’effettodi sostanze stupefacenti che, sulla basedelle previsioni introdotte dal testo inesame saranno finanziati con il 2,5 percento del totale annuo dei proventi dellesanzioni di spettanza dello Stato. Rilevaaltresì che la riformulazione è stata pre-disposta per precisare la tipologia di ac-certamenti che sono introdotti e per tenerconto delle competenze del DipartimentoAntidroga e del Consiglio superiore disanità.

La Commissione approva in linea diprincipio l’emendamento 22.25 del rela-tore nel testo riformulato (vedi allegato 3).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), illu-strando il proprio emendamento 22.9, os-serva che esso è finalizzato ad escluderedalla disciplina speciale che sanziona laguida dopo avere assunto bevande alcoli-che, anche con un tasso alcolemico infe-riore a 0,5 grammi per litro, gli autotra-sportatori che guidino veicoli di massainferiore a 3,5 tonnellate.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, osservache il rischio di incidentalità riguardatutte le categorie di conducenti e che

Martedì 7 luglio 2009 — 85 — Commissione IX

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l’emendamento esclude dalla disciplinasanzionatoria anche i conducenti di veicolidestinati al trasporto di persone.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) pre-cisa che il proprio emendamento intenderiferirsi esclusivamente al trasporto dimerci e non si applica a chi trasportamerci pericolose e ai conducenti di mezzipesanti.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO propone di accantonare l’emenda-mento Montagnoli 22.9.

Mario VALDUCCI, presidente, accan-tona l’emendamento Montagnoli 22.9.

Angelo COMPAGNON (UdC), interve-nendo sul proprio emendamento 22.10,segnala che anch’esso è finalizzato a ri-durre le sanzioni per le violazioni minori.

La Commissione, con distinte votazioni,respinge gli emendamenti Compagnon22.10 e 22.12.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira ilproprio emendamento 22.11.

Angelo COMPAGNON (UdC), con rife-rimento al proprio emendamento 22.13segnala l’opportunità di ridurre, rispetto aquanto previsto nel testo unificato, lasanzione del differimento della possibilitàdi conseguire la patente per i conducentidi età inferiore ai 18 anni che guidino contasso alcolemico fino a 0,5 grammi perlitro e oltre tale limite.

La Commissione respinge l’emenda-mento Compagnon 22.13

Mario VALDUCCI, presidente, consta-tata l’assenza del presentatore, dichiarache si intende che abbia rinunciato al-l’emendamento Pedoto 22.14.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira ilproprio emendamento 22.15.

Angelo COMPAGNON (UdC) ritira ilproprio emendamento 22.16.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), osser-vando l’opportunità di intervenire sulladisposizione introdotta dal decreto-leggen. 117 del 2007, che vieta la somministra-zione di alcolici nei locali di spettacolooltre le due di notte, dichiara di ritirare ipropri emendamenti 22.22 e 22.24, persottoscrivere l’emendamento Montagnoli22.23, che affida al sindaco la facoltà didisporre deroghe a tale divieto.

Mario VALDUCCI, presidente, non es-sendovi obiezioni, accantona l’emenda-mento Montagnoli 22.23. Constatata l’as-senza del presentatore, dichiara che siintende che abbia rinunciato all’emenda-mento Pedoto 22.17.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, illustral’identica riformulazione degli emenda-menti Graziano 22.18, 22.19, 22.20 e 22.21(vedi allegato 2) che, mantenendo i conte-nuti delle proposte emendative, le accorpain un unico intervento e ne precisa il testo.

Michele Pompeo META (PD) sottoscrivegli emendamenti Graziano 22.18, 22.19,22.20 e 22.21 e accoglie la riformulazioneproposta dal relatore.

La Commissione approva in linea diprincipio l’identica riformulazione degliemendamenti Graziano 22.18, 22.19, 22.20e 22.21 (vedi allegato 3).

Silvano MOFFA (PdL), relatore, illustrala motivazione dell’invito al ritiro dell’ar-ticolo aggiuntivo Bratti 22.01.

Michele Pompeo META (PD) sottoscrivel’articolo aggiuntivo Bratti 22.01 e lo ritira.

Remigio CERONI (PdL), in considera-zione della riformulazione proposta dalrelatore del proprio articoli aggiuntivo22.03, ritira il proprio articolo aggiuntivo22.02.

Martedì 7 luglio 2009 — 86 — Commissione IX

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Silvano MOFFA (PdL), relatore, illustral’identica riformulazione degli articoli ag-giuntivi Ceroni 22.03 e Baldelli 22.04 (vediallegato 2). Osserva che i due articoliaggiuntivi recano una modifica all’articolo201 del Codice della strada, riducendo da150 a 90 giorni il termine entro il qualedevono essere notificati i verbali per leviolazioni non immediatamente contestate.La riformulazione conferma la riduzionedel termine a 90 giorni. Prevede peraltroun termine più ampio di 100 giorniquando il verbale deve essere notificato,oltre che al trasgressore, anche all’obbli-gato in solido. Introduce inoltre una di-sposizione che precisa, anche la fine dievitare effetti onerosi, che la riduzione deltermine si applica alle violazioni com-messe successivamente alla data di entratain vigore del provvedimento.

La Commissione approva in linea diprincipio l’identica riformulazione degliarticoli aggiuntivi Ceroni 22.03 e Baldelli22.04 (vedi allegato 3).

Silvano MOFFA (PdL), relatore, illustrail proprio articolo aggiuntivo 22.09, rilevache esso rappresenta un ulteriore intervetoin materia di autotrasporto. Con tale ar-ticolo aggiuntivo, è previsto anche per iconducenti di mezzi utilizzati per l’attivitàdi autotrasporto di persone o cose chesiano di nazionalità italiana la possibilitàdi effettuare immediatamente, nelle manidell’agente accertatore, il pagamento inmisura ridotta, pari al minimo fissato peri singoli casi. Sulla base della normativavigente tale possibilità è già prevista per iveicoli immatricolati all’estero. Quando iltrasgressore non si avvalga della possibilitàdi versamento immediato, è tenuto a ver-sare una cauzione, in mancanza dellaquale si dispone il fermo amministrativodel veicolo, che è affidato ai soggetti chehanno stipulato con il Ministero dell’in-terno e con l’Agenzia del demanio con-venzioni per la custodia dei veicoli, ai sensidell’articolo 214-bis del codice. Quest’ul-tima previsione è inserita anche nelladisciplina relativa ai veicoli immatricolatiall’estero, per evitare che, come accade

attualmente, il fermo amministrativo delveicolo risulti sostanzialmente vanificatoper il fatto che il trasgressore rimanecustode del veicolo medesimo.

La Commissione approva in linea diprincipio l’articolo aggiuntivo 22.09 delrelatore.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), inter-venendo sul proprio subemendamento0.22.08.1, osserva l’opportunità di specifi-care i commi che prevedono fattispeciepenali nell’ambito degli articoli 186 e 186-bis del codice della strada, al fine dievitare che l’esclusione della possibilità diimpugnare i verbali di fronte al giudice dipace si applichi anche per violazioni per lequali è prevista una sanzione amministra-tiva. In relazione al successivo subemen-damento 0.22.08.2 rileva che è necessarioprevedere la possibilità per il giudice pe-nale di disporre la sospensione dell’effica-cia dei verbali, qualora sussistano docu-mentati motivi.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, eviden-zia che la formulazione dell’emendamentoesclude l’evenienza temuta dal collega Zel-ler.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira ilproprio subemendamento 0.22.08.1

La Commissione approva in linea diprincipio il subemendamento Zeller0.22.08.2 (vedi allegato 3).

Mario VALDUCCI, presidente, eviden-zia l’importanza dell’articolo aggiuntivo22.08 del relatore che modifica la disci-plina del ricorso al giudice di pace, al finedi garantire la certezza della pena.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) con ri-ferimento al proprio subemendamento0.22.08.3, evidenzia l’esigenza che sia sta-bilito un termine minimo dalla notifica-zione per la fissazione dell’udienza dicomparizione.

Martedì 7 luglio 2009 — 87 — Commissione IX

Page 24: (Trasporti, poste e telecomunicazioni) · allegato 1). Avverte altresì che non sono ricevibili, e pertanto non possono essere posti in votazione, i subemendamenti Montagnoli 0.1.15.1

La Commissione, con distinte votazioni,respinge i subemendamenti Zeller0.22.08.3 e 0.22.08.4. Approva in linea diprincipio quindi l’articolo aggiuntivo 22.08del relatore (vedi allegato 3).

Silvano MOFFA (PdL), relatore, esprimeparere contrario sugli emendamenti Com-pagnon 23.1, 23.2 e 23.3, Montagnoli 23.4,Bratti 23.5. Raccomanda l’approvazionedel proprio emendamento 23.6 e esprimeparere favorevole all’articolo aggiuntivoMontagnoli 23.01, nel testo riformulato(vedi allegato 2).

Angelo COMPAGNON (UdC), chiedechiarimenti sul parere del relatore in or-dine ai propri emendamenti 23.1, 23.2 e23.3.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, illustrale ragioni per le quali ha invitato ilpresentatore al ritiro, richiamando l’ap-profondito lavoro svolto dalla Commis-sione per definire la ripartizione dei pro-venti delle sanzioni pecuniarie relative aviolazioni del codice della strada.

Angelo COMPAGNON (UdC), ritira ipropri emendamenti 23.1, 23.2 e 23.3.

La Commissione approva in linea diprincipio l’emendamento 23.6 del relatore.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), dopoaver illustrato il proprio emendamento23.4, ne chiede l’accantonamento.

Mario VALDUCCI, presidente, accan-tona l’emendamento Montagnoli 23.4.

Michele Pompeo META (PD), sotto-scrive l’emendamento Bratti 23.5 e loritira.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, osservache l’articolo aggiuntivo Montagnoli per-segue una finalità sicuramente condivisi-bile, in quanto prevede la rateazione dellemulte di importo elevato per i soggetti cheversano in condizioni economiche di di-sagio. La riformulazione precisa le com-

petenze, le procedure, gli importi e itermini della rateazione e prevede undecreto ministeriale di definizione delladisciplina attuativa.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) acco-glie la propria riformulazione del proprioarticolo aggiuntivo 23.01.

Mario VALDUCCI, presidente, avverteche la riformulazione dell’articolo aggiun-tivo Montagnoli 23.01 assume il numero22.010.

La Commissione approva in linea diprincipio l’articolo aggiuntivo Montagnoli23.01, nel testo riformulato, che assume ilnumero 22.010 (vedi allegato 3).

Silvano MOFFA (PdL), relatore, pro-pone una riformulazione dell’emenda-mento Meta 24.1, volta ad assicurare chele comunicazioni, le trascrizioni e anno-tazioni presso il pubblico registro auto-mobilistico, di cui all’emendamento, noncomportino oneri per le amministrazionidello Stato. Esprime quindi parere favo-revole sull’emendamento Meta 24.1, neltesto riformulato (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO esprime parere conforme a quellodel relatore.

Michele Pompeo META (PD) accoglie lariformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva in linea diprincipio l’emendamento Meta 24.1, neltesto riformulato (vedi allegato 3).

Silvano MOFFA (PdL), relatore, esprimeparere contrario sugli emendamenti Zeller27.1, 27.2 e 27.3 e Compagnon 27.5.Esprime parere favorevole sull’emenda-mento Montagnoli 27.4, nel testo riformu-lato (vedi allegato 2).

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO esprime parere conforme a quellodel relatore.

Martedì 7 luglio 2009 — 88 — Commissione IX

Page 25: (Trasporti, poste e telecomunicazioni) · allegato 1). Avverte altresì che non sono ricevibili, e pertanto non possono essere posti in votazione, i subemendamenti Montagnoli 0.1.15.1

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) ritira ilproprio emendamento 27.1, mentre, inrelazione ai propri emendamenti 27.2 e27.3 osserva che prevedere l’impossibilità,in caso di revoca della patente per guidain stato di ebbrezza, di conseguirne unanuova prima di cinque anni, rappresentauna sanzione sicuramente eccessiva. Ri-tiene che tale periodo debba essere ri-dotto. A tal fine ritira il proprio emenda-mento 27.2, nel quale si propone di ridurloa due anni, ma invita la Commissione avalutare effettivamente l’opportunità diapprovare il proprio emendamento 27.3,che propone una riduzione del medesimoperiodo a tre anni.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) di-chiara di condividere le considerazionisvolte dal deputato Zeller.

Mario VALDUCCI, presidente, non es-sendovi obiezioni, accantona l’emenda-mento Zeller 27.3.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, illustrala riformulazione dell’emendamento Mon-tagnoli 27.4. Segnala che l’emendamentointroduce opportunamente la verificapresso il vettore, il committente, il cari-catore e il proprietario della merce, incaso di incidente da cui derivi la morte olesioni gravi o gravissime, quando l’inci-dente accada nell’esercizio di attività diautotrasporto. La riformulazione è fina-lizzata a collocare la disposizione, anzichéall’interno del codice della strada, nell’am-bito del decreto legislativo n. 286 del 2005,che si riferisce specificamente alla disci-plina dell’autotrasporto e a prevedere che,relativamente alle violazioni della disci-plina relativa alla scheda di trasporto, siapplichino le previsioni in materia di pa-gamento immediato in misura ridotta o, indifetto di tale pagamento, di versamentodella cauzione ne fermo amministrativodel veicolo, già previste per i veicoli im-matricolati all’estero ed estese, con il prov-vedimento in esame, anche ai veicoli im-matricolati in Italia

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) acco-glie la riformulazione del proprio emen-damento 27.4.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO osserva che l’emendamento inesame, nel testo riformulato, assume par-ticolare rilevanza in quanto completa lariforma della disciplina dell’autotrasportoapprovata nel 2005, introducendo il pro-filo della corresponsabilità.

Mario VALDUCCI, presidente, avverteche la riformulazione dell’emendamentoMontagnoli 27.4 assume il numero 39.1.

La Commissione approva in linea diprincipio l’emendamento Montagnoli 27.4,nel testo riformulato, che assume il nu-mero 39.1 (vedi allegato 3).

Respinge quindi l’emendamento Com-pagnon 27.5.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, esprimeparere favorevole sull’emendamento Toto32.1, mentre invita il presentatore a riti-rare gli emendamenti Velo 32.2 e 32.3.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO esprime parere conforme a quellodel relatore.

La Commissione approva in linea diprincipio l’emendamento Toto 32.1.

Silvia VELO (PD) ritira i propri emen-damenti 32.2 e 32.3.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, racco-manda l’approvazione del proprio emen-damento 33.1, mentre invita il presenta-tore a ritirare l’articolo aggiuntivo Mon-tagnoli 33.01.

La Commissione approva, in linea diprincipio, l’emendamento del relatore 33.1.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), inrelazione al proprio articolo aggiuntivo33.01 ritiene che debba essere introdottauna previsione che dispone l’aggiorna-mento delle l’aggiornamento delle appen-dici del regolamento di esecuzione delcodice della strada relative ai dispositivi diequipaggiamento dei veicoli. Invita quindiad accantonare tale articolo aggiuntivo.

Martedì 7 luglio 2009 — 89 — Commissione IX

Page 26: (Trasporti, poste e telecomunicazioni) · allegato 1). Avverte altresì che non sono ricevibili, e pertanto non possono essere posti in votazione, i subemendamenti Montagnoli 0.1.15.1

Mario VALDUCCI, presidente, accan-tona l’articolo aggiuntivo Montagnoli33.01.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, racco-manda l’approvazione del proprio emen-damento 34.1, che estende l’applicazionedelle disposizioni concernenti farmaci pe-ricolosi per la guida, previste dall’articolo34 del testo unificato per i veicoli, ancheai natanti.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO esprime parere favorevole sul-l’emendamento 34.1 del relatore.

La Commissione approva in linea diprincipio l’emendamento 34.1 del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, invita ilpresentatore a ritirare l’emendamentoMontagnoli 35.1, osservando che la dispo-sizione è già contenuta in quanto previstodall’articolo 207 del vigente codice dellastrada. Peraltro si tratta di una disposi-zione che allo stato rimane inefficace, inquanto si prevede che il veicolo soggetto afermo possa essere riconsegnato al con-ducente. Con l’articolo aggiuntivo 22.09 delrelatore si pone rimedio a questo pro-blema, prevedendo che il veicolo sottopo-sto a fermo sia consegnato ai soggettiabilitati a ricevere i veicoli confiscati osequestrati, ai sensi dell’articolo 214-bisdel codice della strada.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO esprime parere conforme a quellodel relatore.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritirail proprio emendamento 35.1

Silvano MOFFA (PdL), relatore, esprimeparere contrario sull’emendamento Bratti36.1.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO esprime parere conforme a quellodel relatore.

Mario VALDUCCI, presidente, consta-tata l’assenza del presentatore, dichiarache si intende che abbia rinunciato al-l’emendamento Bratti 36.1

Silvano MOFFA (PdL), relatore, racco-manda l’approvazione del proprio articoloaggiuntivo 39.01.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO esprime parere favorevole sull’ar-ticolo aggiuntivo 39.01 del relatore.

La Commissione approva, in linea diprincipio, l’articolo aggiuntivo 39.01 delrelatore.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, invita ipresentatori a ritirare gli emendamentiFroner 40.1 e Montagnoli 40.3, mentreesprime parere contrario sulle proposteemendative Bratti 40.2 e Baldelli 40.01.

Michele Pompeo META (PD) sottoscrivel’emendamento Froner 40.1 e lo ritira,anche al fine di permettere l’eventualepresentazione di un ordine del giorno.

Mario VALDUCCI, presidente, consta-tata l’assenza del presentatore che si in-tende che abbia rinunciato all’emenda-mento Bratti 40.2.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) inter-venendo sul proprio emendamento 40.3,evidenzia che è necessario non limitare ainuovi impianto semaforici le disposizionirelative alla definizione delle caratteristi-che dei dispositivi finalizzati a visualizzareil tempo residuo di accensione delle luci.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, segnalache tale disposizione presenta profili one-rosi.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ri-chiede l’accantonamento del proprioemendamento 40.3.

Mario VALDUCCI, presidente, accan-tona l’emendamento Montagnoli 40.3.

Martedì 7 luglio 2009 — 90 — Commissione IX

Page 27: (Trasporti, poste e telecomunicazioni) · allegato 1). Avverte altresì che non sono ricevibili, e pertanto non possono essere posti in votazione, i subemendamenti Montagnoli 0.1.15.1

Sandro BIASOTTI (PdL) ritira l’articoloaggiuntivo Baldelli 40.01, di cui è firma-tario.

Silvano MOFFA (PdL), relatore, esprimeparere favorevole sull’emendamento Bratti41.1, nel testo riformulato (vedi allegato 2).Osserva che la riformulazione è finalizzataa precisare che le disposizioni dell’articoloin esame si applicano anche in caso dinoleggio con riscatto e a far salva ladisciplina del regolamento n. 250 del 1999in materia di impianti per la rilevazionedegli accessi di veicoli ai centri storici ealle zone a traffico limitato.

Il sottosegretario Bartolomeo GIA-CHINO esprime parere conforme a quellodel relatore.

Michele Pompeo META (PD) sottoscrivel’emendamento Bratti 41.1 e accoglie lariformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva in linea diprincipio l’emendamento Bratti 41.1, neltesto riformulato (vedi allegato 3).

Mario VALDUCCI, presidente, rileva chela Commissione ha esaurito l’esame delleproposte emendative presentate e che re-stano da esaminare le proposte emenda-tive accantonate nella seduta odierna.

Rinvia quindi il seguito dell’esame delprovvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della se-duta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 7 luglio 2009. — Presidenza delpresidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 16.30.

Proposta di nomina del dottor Paolo Silverio Piro apresidente dell’Autorità portuale di Olbia e GolfoAranci.Nomina n. 39.

(Seguito dell’esame, ai sensi dell’articolo143, comma 4, del regolamento, e conclu-sione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l’esame dellaproposta di nomina all’ordine del giorno,rinviato nella seduta del 1o luglio 2009.

Mario VALDUCCI, presidente, ricordache nella seduta del 1o luglio scorso ilrelatore aveva illustrato il curriculum deldottor Piro ed aveva formulato una pro-posta di parere favorevole sulla propostadi nomina a presidente dell’Autorità por-tuale di Olbia e Golfo Aranci.

Fulvio BONAVITACOLA (PD) dichiarail voto favorevole del proprio gruppo sullaproposta di parere. Osserva che il dottorPiro ha lavorato, nel primo quadriennio incui è stato presidente dell’Autorità por-tuale di Olbia e Golfo Aranci in modoproficuo e con passione. Ricorda di avereavuto occasione di collaborare con lui eauspica che la conferma nell’incarico dipresidente dell’Autorità portuale gli per-metta di portare a compimento i pro-grammi già avviati.

Vincenzo GAROFALO (PdL) segnala diaver avuto modo anche lui di collaborarecon il dottor Piro e di averne potutoapprezzare le qualità. Per questo ritienedel tutto condivisibile la proposta di con-ferma nell’incarico.

La Commissione procede alla votazioneper scrutinio segreto sulla proposta diparere favorevole del relatore.

Mario VALDUCCI, presidente, comunicail risultato della votazione:

Presenti ............................ 27Votanti .............................. 27Maggioranza .................... 14

Martedì 7 luglio 2009 — 91 — Commissione IX

Page 28: (Trasporti, poste e telecomunicazioni) · allegato 1). Avverte altresì che non sono ricevibili, e pertanto non possono essere posti in votazione, i subemendamenti Montagnoli 0.1.15.1

Hanno votato sì ....... 26Hanno votato no ..... 1

(La Commissione approva).

Mario VALDUCCI, presidente, avverteche comunicherà il parere favorevole testéespresso alla Presidenza della Camera, aifini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione ideputati:

Biasotti, Bonavitacola, Buonanno, Ce-sario (in sostituzione di Cardinale), Cicu(in sostituzione di Cesaro), Cuomo (insostituzione di Melandri), Della Vedova(in sostituzione di Barbareschi), AntoninoFoti, Garofalo, Golfo (in sostituzione diBergamini), Iapicca, Lorenzin (in sostitu-zione di Piso), Lovelli, Misiti, Moffa (insostituzione di Toto), Montagnoli, Nicco,Murgia (in sostituzione di Verdini), Nizzi,Proietti Cosimi, Simeoni, Terranova, Te-stoni, Valducci, Vella (in sostituzione di

Colucci), Velo e Vessa (in sostituzione diLandolfi).

La seduta termina alle 17.

AVVERTENZA

Il seguente punto all’ordine del giornonon è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

DL 78/09: Provvedimenti anticrisi, nonchéproroga di termini e della partecipazioneitaliana a missioni internazionali.C. 2561 Governo.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Com-missioni parlamentari di mercoledì 1o lu-glio 2009, pagina 73, prima colonna, tren-tottesima riga, le parole: « Al comma 2 »sono soppresse.

Martedì 7 luglio 2009 — 92 — Commissione IX

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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.(Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 AnnaTeresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci,C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giam-manco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C.2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del

Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta).

SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTIE ARTICOLI AGGIUNTIVI DEL RELATORE

SUBEMENDAMENTO ALL’EMENDAMENTO 1.01DEL RELATORE

All’emendamento 1.01, alla lettera f-bis),dopo la parola: penitenziaria aggiungere leseguenti: Corpo di Guardia di Finanza.

0. 1. 01. 1. Montagnoli.

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

ART. 1-bis. – (Modifica all’articolo 12 deldecreto legislativo n. 285 del 1992, in ma-teria di espletamento dei servizi di poliziastradale). – 1. Al comma 1 dell’articolo 12del decreto legislativo n. 285 del 1992, lalettera f-bis) è sostituita dalla seguente:

f-bis) al Corpo forestale dello Stato e,in relazione ai compiti di istituto, al Corpodi polizia penitenziaria.

1. 01. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO 15.9DEL RELATORE

Al comma 12-bis, sostituire le parole:sono devoluti all’ente proprietario dellastrada sui cui è stato effettuato l’accerta-mento con le seguenti: sono versati diret-

tamente all’ente proprietario della stradasui cui è stato effettuato l’accertamento.

Conseguentemente, sopprimere il comma12-ter.

0. 15. 9. 2. Misiti.

Al capoverso comma 12-bis, dopo leparole: sono devoluti all’ente proprietariodella strada aggiungere le seguenti: o aglienti che esercitano le relative funzioni aisensi dell’articolo 39 del decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 marco 1974,n. 381,.

0. 15. 9. 3. Zeller, Brugger.

All’emendamento 15.9, al capoverso 12-bis aggiungere in fine le seguenti parole: edutilizzate nello stesso ambito provinciale.

0. 15. 9. 4. Montagnoli.

Al comma 1, lettera d), sostituire ilcapoverso comma 12-bis con i seguenti:

12-bis. I proventi delle sanzioni deri-vanti dall’accertamento delle violazioni deilimiti massimi di velocità stabiliti dal pre-sente articolo attraverso l’impiego di ap-parecchi o di sistemi di rilevamento della

Martedì 7 luglio 2009 — 93 — Commissione IX

Page 30: (Trasporti, poste e telecomunicazioni) · allegato 1). Avverte altresì che non sono ricevibili, e pertanto non possono essere posti in votazione, i subemendamenti Montagnoli 0.1.15.1

velocità ovvero attraverso l’utilizzazione didispositivi o di mezzi tecnici di controllo adistanza delle violazioni ai sensi dell’arti-colo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002,n. 121, convertito, con modificazioni, dallalegge 1o agosto 2002, n. 168, e successivemodificazioni, sono devoluti all’ente pro-prietario della strada su cui è stato effet-tuato l’accertamento.

12-ter. Con decreto del Ministro del-l’interno, da emanare di concerto con iMinistri dell’economia e delle finanze edelle infrastrutture e dei trasporti, sonostabilite le modalità e i tempi di versa-mento dei proventi di cui al comma 12-bisdall’ente che ha effettuato l’accertamentoall’ente che ne è destinatario ai sensi delmedesimo comma.

15. 9. Il Relatore.

SUBEMENDAMENTI ALL’EMENDAMENTO 22.08DEL RELATORE

All’articolo 22-bis, lettera b), capoversocomma 1-bis, sostituire le parole: articoli186, 186-bis con le seguenti: articolo 186,comma 2, lettere b) e c), comma 2-bis,comma 3 e commi 7 e 9, articolo 186-bis,comma 3,.

0. 22. 08. 1. Zeller, Brugger.

All’articolo 22-bis, lettera b), capoversocomma 1-bis, aggiungere infine il seguenteperiodo: Il giudice penale, con ordinanzamotivata da gravi e documentati motivi,può disporre la sospensione dell’efficaciadei verbali di accertamento, in attesa dellasua decisione definitiva, sentita l’autoritàche ha adottato il provvedimento e laparte ricorrente. Si applicano le disposi-zioni dell’articolo 309 del codice di pro-cedura penale, in quanto compatibili.

0. 22. 08. 2. Zeller, Brugger.

All’articolo 22-bis, comma 1, lettera c),capoverso comma 3-bis, sostituire le parole:

non maggiori di trenta giorni con le se-guenti: non inferiori a quindici giorni enon superiori a sessanta giorni.

Conseguentemente al medesimo capo-verso sostituire le parole: e di sessanta conle seguenti: non inferiori a trenta giorni enon superiori a novanta giorni.

0. 22. 08. 3. Zeller, Brugger.

All’articolo 22-bis, lettera e), capoversocomma 5, le parole: a vantaggio sonosostituite dalle seguenti: in favore.

0. 22. 08. 4. Zeller, Brugger.

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:ART. 22-bis – (Modificazioni agli articoli204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285del 1992, in materia di ricorso al giudice dipace e di opposizione) – 1. All’articolo204-bis del decreto legislativo n. 285 del1992 sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) al comma 1, le parole da: « ses-santa giorni » fino alla fine del commasono sostituite dalle seguenti: « trentagiorni dalla data di contestazione o dinotificazione, o di sessanta giorni dallastessa, se l’interessato risiede all’estero »;

b) dopo il comma 1, è inserito ilseguente:

« 1-bis. I verbali di accertamentodelle violazioni connesse ai reati previstidagli articoli 186, 186-bis e 187 non sonoimpugnabili con ricorso al giudice di pace.Il giudice penale competente a conosceredel reato è competente a decidere sulleviolazioni di cui al presente comma e adapplicare con la sentenza di condanna lasanzione stabilita dalla legge per la viola-zione stessa e le eventuali sanzioni acces-sorie ovvero, in caso di assoluzione, pro-cedere all’annullamento del verbale. »

c) il comma 3 è sostituito dai se-guenti:

« 3. Il ricorso e il decreto con cui ilgiudice fissa l’udienza di comparizione

Martedì 7 luglio 2009 — 94 — Commissione IX

Page 31: (Trasporti, poste e telecomunicazioni) · allegato 1). Avverte altresì che non sono ricevibili, e pertanto non possono essere posti in votazione, i subemendamenti Montagnoli 0.1.15.1

sono notificati, a cura della cancelleria,all’opponente o, nel caso sia stato indicato,al suo procuratore, e ai soggetti di cui alcomma 4-bis, anche a mezzo fax o per viatelematica all’indirizzo elettronico comu-nicato ai sensi dell’articolo 7 del regola-mento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 13 febbraio 2001, n.123.

3-bis. Tra il giorno della notifica-zione e l’udienza di comparizione devonointercorrere termini liberi non maggiori ditrenta giorni, se il luogo della notificazionesi trova in Italia, e di sessanta, se si trovaall’estero. Se il ricorso contiene istanza disospensione del provvedimento impugnato,l’udienza di comparizione deve essere fis-sata dal giudice entro venti giorni daldeposito dello stesso.

3-ter. L’opposizione non sospendel’esecuzione del provvedimento, salvo cheil giudice, concorrendo gravi e documen-tati motivi, disponga diversamente nellaprima udienza di comparizione, sentital’autorità che ha adottato il provvedimentoe la parte ricorrente, con ordinanza mo-tivata ed impugnabile con ricorso in tri-bunale »;

d) dopo il comma 4 è inserito ilseguente:

« 4-bis. La legittimazione passivanel giudizio di cui al presente articolospetta al prefetto, quando le violazioniopposte sono state accertate da funzionari,ufficiali ed agenti dello Stato, nonché dafunzionari ed agenti delle Ferrovie delloStato, delle ferrovie e tranvie in conces-sione e dell’ANAS; spetta a regioni, pro-vince e comuni, quando le violazioni sianoaccertate da funzionari, ufficiali ed agenti,rispettivamente, delle regioni, delle pro-vince e dei comuni o, comunque, quando

i relativi proventi sono ad essi devoluti aisensi dell’articolo 208. Il prefetto puòessere rappresentato in giudizio da fun-zionari della prefettura oppure da avvocatidelegati. A tale scopo, il prefetto, sentital’Avvocatura dello Stato, può stipulareconvenzioni con l’ordine degli avvocati perindividuare professionisti che, senza nuovio maggiori oneri a carico del bilancio delloStato, assumano la rappresentanza in giu-dizio. »;

e) il comma 5 è sostituito dal se-guente:

« 5. In caso di rigetto del ricorso, ilgiudice di pace determina l’importo dellasanzione ed impone il pagamento dellasomma con sentenza immediatamente ese-guibile. Il pagamento della somma deveavvenire entro trenta giorni successivi allanotificazione della sentenza e deve essereeffettuato a vantaggio dell’amministra-zione cui appartiene l’organo accertatore,con le modalità di pagamento da questadeterminate. »;

d) al comma 6 le parole: « che supe-rino l’importo della cauzione prestata al-l’atto del deposito del ricorso » sono sop-presse;

e) dopo il comma 9 è inserito ilseguente: « La sentenza con cui è accoltoo rigettato il ricorso è trasmessa, entrotrenta giorni dal deposito, a cura dellacancelleria del giudice, all’ufficio o co-mando da cui dipende l’organo accerta-tore. »

2. Il comma 3 dell’articolo 205 deldecreto legislativo n. 285 del 1992 è abro-gato.

22. 08. Il Relatore.

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ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 AnnaTeresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci,C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giam-manco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C.2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del

Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta.

ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATOREE NUOVE FORMULAZIONI

ART. 1.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1. Al comma 2, lettera b), dell’articolo10 del decreto legislativo n. 285 del 1992,dopo le parole: « di blocchi di pietranaturale, » sono inserite le seguenti: « ,anche non eccedenti singolarmente i limitidell’articolo 62, purché in questa ipotesi iltrasporto sia effettuato nel raggio massimodi 80 km di percorrenza a carico e conesclusione delle strade di tipo A, ».

1. 15. (nuova formulazione) Il Relatore.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All’articolo 62 del decreto legi-slativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine,il seguente comma:

« 7-bis. Nel rispetto della normativacomunitaria in materia di caratteristichetecniche dei veicoli stradali, ai veicoli adalimentazione a metano, elettrica e ibridasi applica una riduzione della massa inordine di marcia fino ad un massimo diuna tonnellata. Nel caso dei veicoli adalimentazione esclusiva o doppia con gasmetano la riduzione è pari alla massadelle bombole del metano e dei relativiaccessori e si applica solo nel caso in cuiil veicolo sia dotato di controllo elettronico

della stabilità; nel caso dei veicoli adalimentazione elettrica o ibrida la ridu-zione è pari alla massa degli accumulatorie dei loro accessori ».

1-ter. Con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, da adottareentro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge sono definite leprocedure relative alle verifiche tecnichedi omologazione dei veicoli di cui alcomma 7-bis dell’articolo 62 del decretolegislativo n. 285 del 1992, come intro-dotto dal comma 1-bis del presente arti-colo.

1. 3. (nuova formulazione) Garofalo.

ART. 2.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. Il Governo, entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, provvede a modificare l’arti-colo 57 del regolamento, nel senso diprevedere che la pubblicità non luminosaper conto di terzi è consentita, alle con-dizioni di cui al comma 3 del citatoarticolo 57, anche sui veicoli appartenentialle organizzazioni non lucrative di utilitàsociale (ONLUS), alle associazioni di vo-lontariato iscritte nei registri di cui all’ar-

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ticolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266,e alle associazioni sportive dilettantistichein possesso del riconoscimento ai finisportivi rilasciato dal CONI.

2. 6. (ex 2.09) nuova formulazione) Brug-ger.

ART. 3.

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche all’articolo 85 del codice dellastrada, di cui al decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, in materia di servizio dinoleggio con conducente per trasporto di

persone).

1. All’articolo 85 del al decreto legisla-tivo n. 285 del 1992, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. Possono essere destinati ad effet-tuare servizio di noleggio con conducenteper trasporto di persone:

a) i motocicli;

b) i tricicli;

d) i quadricicli;

e) le autovetture;

f) gli autobus;

g) gli autoveicoli per trasporto pro-miscuo o per trasporti specifici di persone;

h) i veicoli a trazione animale »;

b) al comma 4, le parole: « un’auto-vettura adibita » sono sostituite dalle se-guenti: « un veicolo adibito ».

3. 01. (nuova formulazione) Bratti, Motta.

ART. 5.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire il se-guente:

2-bis. Al comma 4 dell’articolo 100 deldecreto legislativo n. 285 del 1992, le pa-role: « I rimorchi e » sono soppresse;

b) dopo il comma 3, inserire il se-guente:

3-bis. Al comma 1 dell’articolo 196 deldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,dopo le parole: « il proprietario del vei-colo » sono inserite le seguenti: « ovverodel rimorchio, nel caso di complesso diveicoli, »;

c) al comma 4:

1) dopo le parole: della legge 23agosto 1988, n. 400 inserire le seguenti:sentite le competenti Commissioni parla-mentari,;

2) sostituire le parole: degli articoli94, 100 e 103 con le seguenti: degli articoli94, 100, comma 3-bis, e 103;

d) inserire, dopo il comma 5, i se-guenti:

5-bis. Il Governo, entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, provvede a modificare il re-golamento nel senso di prevedere la disci-plina di attuazione delle disposizioni di cuial comma 4 dell’articolo 100 del decretolegislativo n. 285 del 1992, come da ultimomodificato dal comma 2-bis del presentearticolo, con particolare riferimento alladefinizione delle caratteristiche costrut-tive, dimensionali, fotometriche, cromati-che e di leggibilità delle targhe dei rimor-chi degli autoveicoli, tali da renderle con-formi a quelle delle targhe di immatrico-lazione posteriori degli autoveicoli.

5-ter. Le disposizioni del comma 4dell’articolo 100 del decreto legislativon. 285 del 1992, come da ultimo modifi-cato dal comma 2-bis del presente arti-colo, si applicano a decorrere dalla data di

Martedì 7 luglio 2009 — 97 — Commissione IX

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entrata in vigore delle modifiche del re-golamento di cui al comma 5-bis, e co-munque ai soli rimorchi immatricolatidopo tale data. È fatta salva la possibilitàdi immatricolare nuovamente i rimorchiimmessi in circolazione prima della datadi cui al periodo precedente.

Conseguentemente, sostituire la rubricacon la seguente: (Modifiche agli articoli 94,100, 103 e 196 del decreto legislativon. 285 del 1992, in materia di targa per-sonale e di targa dei rimorchi).

5. 5. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6.

(Introduzione dell’articolo 94-bis e modificaall’articolo 96 del decreto legislativo n. 285del 1992, in materia di divieto di intesta-

zioni fittizie).

1. Dopo l’articolo 94 del decreto legi-slativo n. 285 del 1992 è inserito il se-guente:

« ART. 94-bis. – (Divieto di intestazionefittizia dei veicoli). — 1. Le formalità di cuiagli articoli 93 e 94, nonché il rilascio ol’aggiornamento del certificato di circola-zione e delle targhe di cui all’articolo 97non possono essere effettuate quando l’ac-quirente non abbia il possesso del veicoloe compia l’operazione dissimulando l’iden-tità del soggetto che effettivamente nedispone.

2. Salvo che il fatto costituisca reato,chiunque richieda l’effettuazione di unadelle formalità di cui al comma 1 inviolazione di quanto disposto dal mede-simo comma 1 è punito con la sanzioneamministrativa del pagamento di unasomma da euro 500 a euro 2.000. Lasanzione di cui al periodo precedente si

applica anche a chi abbia la materialedisponibilità del veicolo al quale si riferi-sce l’operazione.

3. La violazione di cui al comma 2comporta la sanzione amministrativa ac-cessoria della confisca del veicolo, secondole norme di cui al capo I, sezione II, delTitolo VI.

4. Il veicolo in relazione al quale sonoeffettuate le operazioni di cui al comma 1è soggetto alla cancellazione d’ufficio dalP.R.A. e dall’archivio di cui agli articoli225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5.In caso di circolazione dopo la cancella-zione, si applicano le sanzioni ammini-strative di cui al comma 7 dell’articolo 93.La cancellazione è disposta a richiestadegli organi di polizia stradale che hannoaccertato le violazioni di cui al comma 2,dopo che l’accertamento è divenuto defi-nitivo.

5. Con decreto del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, di concertocon i Ministri della giustizia e dell’interno,sono disciplinati i casi e le modalità con lequali l’archivio di cui ai citati articoli 225,comma 1, lettera b), e 226, comma 5, e ilP.R.A. segnalano agli organi di polizia dicui all’articolo 12, comma 1, le fattispecieche, anche per le particolari condizioni deisoggetti interessati o per l’elevato numerodi veicoli coinvolti, siano tali da far pre-sumere possibili fenomeni di abuso e diintestazione fittizia dei veicoli. »

2. All’articolo 96 del decreto legislativon. 285 del 1992, è aggiunto, in fine, ilseguente comma: « 2-bis. In caso di circo-lazione dopo la cancellazione si applicanole sanzioni di cui al comma 7 dell’articolo93 ».

6. 3. Il Relatore.

ART. 7.

Aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. Il Governo, entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, provvede a modificare l’arti-

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colo 206 del regolamento, nel senso diprevedere che le attrezzature delle mac-chine agricole possono essere utilizzateanche per le attività di manutenzione etutela del territorio, disciplinandone lerelative modalità.

7. 2. (nuova formulazione) Montagnoli.

ART. 8.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche all’articolo 116 del decreto legi-slativo n. 285 del 1992, in materia dicertificato di idoneità alla guida di ciclo-

motori).

1. Al comma 11-bis dell’articolo 116 deldecreto legislativo n. 285 del 1992, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo è soppressa laseguente parola: « finale »;

b) al sesto periodo, le parole: « Laprova finale dei corsi » sono sostituitedalle seguenti: « La prova di verifica deicorsi »;

c) dopo il sesto periodo sono inseritii seguente: « Nell’ambito dei corsi di cui alprimo e al terzo periodo è svolta unalezione teorica di almeno un’ora, volta adacquisire elementari conoscenze sul fun-zionamento dei ciclomotori in caso diemergenza. Ai fini del conseguimento delcertificato di cui al comma 1-bis, gli aspi-ranti che hanno superato l’esame di cui alsecondo periodo o la prova di cui al sestoperiodo sono tenuti a superare, previaidonea attività di formazione, una provapratica di guida del ciclomotore ».

2. Con decreto del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, da adottareentro centoventi giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge, sonostabilite le modalità di svolgimento dellalezione teorica sul funzionamento dei ci-

clomotori in caso di emergenza e dellaprova pratica, nonché della relativa attivitàdi formazione, di cui al comma 11-bisdell’articolo 116 del decreto legislativon. 285 del 1992, come modificato dal pre-sente articolo.

* 8. 01. (nuova formulazione) Mussolini.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche all’articolo 116 del decreto legi-slativo n. 285 del 1992, in materia dicertificato di idoneità alla guida di ciclo-

motori).

1. Al comma 11-bis dell’articolo 116 deldecreto legislativo n. 285 del 1992, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo è soppressa laseguente parola: « finale »;

b) al sesto periodo, le parole: « Laprova finale dei corsi » sono sostituitedalle seguenti: « La prova di verifica deicorsi »;

c) dopo il sesto periodo sono inseritii seguente: « Nell’ambito dei corsi di cui alprimo e al terzo periodo è svolta unalezione teorica di almeno un’ora, volta adacquisire elementari conoscenze sul fun-zionamento dei ciclomotori in caso diemergenza. Ai fini del conseguimento delcertificato di cui al comma 1-bis, gli aspi-ranti che hanno superato l’esame di cui alsecondo periodo o la prova di cui al sestoperiodo sono tenuti a superare, previaidonea attività di formazione, una provapratica di guida del ciclomotore ».

2. Con decreto del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, da adottareentro centoventi giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge, sonostabilite le modalità di svolgimento dellalezione teorica sul funzionamento dei ci-clomotori in caso di emergenza e dellaprova pratica, nonché della relativa attivitàdi formazione, di cui al comma 11-bis

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dell’articolo 116 del decreto legislativon. 285 del 1992, come modificato dal pre-sente articolo.

* 8. 02. (nuova formulazione) Vannucci.

ART. 10.

Al comma 5, lettera f), apportare leseguenti modificazioni:

a) all’alinea, sostituire le parole: èinserito il seguente, con le seguenti: sonoinseriti i seguenti:;

b) dopo il comma 11-ter inserire ilseguente:

« 11-quater. La provincia territorial-mente competente dispone l’inibizione allaprosecuzione dell’attività per i soggetti acarico dei quali, nei due anni successiviall’adozione di un provvedimento di so-spensione ai sensi della lettera c) delcomma 11-ter, è adottato un ulterioreprovvedimento di sospensione ai sensidelle lettere a) e b) del medesimocomma ».

10. 4. (nuova formulazione) Il Relatore.

ART. 12.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Dopo il comma 6 dell’articolo126-bis del decreto legislativo n. 285 del1992, è inserito il seguente:

« 6-bis. Per le violazioni penali per lequali è prevista una diminuzione di puntiriferiti alla patente di guida, il cancellieredel giudice che ha pronunciato la sentenzao il decreto divenuti irrevocabili ai sensidell’articolo 648 del codice di procedurapenale, nel termine di quindici giorni netrasmette copia autentica all’organo accer-tatore, che entro trenta giorni dal ricevi-mento ne dà notizia all’anagrafe nazionaledegli abilitati alla guida ».

12. 8. (ex 3.3) (nuova formulazione) Com-pagnon.

ART. 15.

Alla lettera d), capoverso comma 12-bis,sostituire le parole: sono devoluti con leseguenti: sono attribuiti.

Conseguentemente, al comma 12-ter, so-stituire le parole da: « e i tempi di versa-mento » fino alla fine del comma con leseguenti: « le modalità di versamento deiproventi di cui al comma 12-bis all’ente alquale sono attribuiti ai sensi del medesimocomma. »

0. 15. 9. 2. (nuova formulazione) Misiti.

Al comma 1, sostituire la lettera d) conla seguente:

d) sono aggiunti, in fine, i seguenticommi:

« 12-bis. I proventi delle sanzioni deri-vanti dall’accertamento delle violazioni deilimiti massimi di velocità stabiliti dal pre-sente articolo attraverso l’impiego di ap-parecchi o di sistemi di rilevamento dellavelocità ovvero attraverso l’utilizzazione didispositivi o di mezzi tecnici di controllo adistanza delle violazioni ai sensi dell’arti-colo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002,n. 121, convertito, con modificazioni, dallalegge 1o agosto 2002, n. 168, e successivemodificazioni, sono devoluti all’ente pro-prietario della strada su cui è stato effet-tuato l’accertamento.

12-ter. Con decreto del Ministro del-l’interno, da emanare di concerto con iMinistri dell’economia e delle finanze edelle infrastrutture e dei trasporti, sonostabilite le modalità e i tempi di versa-mento dei proventi di cui al comma 12-bisdall’ente che ha effettuato l’accertamentoall’ente che ne è destinatario ai sensi delmedesimo comma. ».

15. 9. Il Relatore.

Al comma 1, aggiungere, in fine, laseguente lettera:

d-bis) è aggiunto in fine il seguentecomma:

« 12-ter. I dispositivi o mezzi tecnici dicontrollo, finalizzati al rilevamento a di-

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stanza delle violazioni alle norme di com-portamento di cui al presente articolo,fuori dai centri abitati non possono essereutilizzati o installati ad una distanza in-feriore ad un chilometro dal segnale cheimpone il limite di velocità ».

15. 7. (nuova formulazione) Baldelli.

ART. 18.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l’articolo 21,inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifica all’articolo 182 del decreto legi-slativo n. 285 del 1992, in materia di

circolazione dei velocipedi).

Dopo il comma 9 dell’articolo 182 deldecreto legislativo n. 285 del 1992 è inse-rito il seguente:

« 9-bis. Il conducente di velocipede checircola da mezz’ora dopo il tramonto delsole a mezz’ora prima del suo sorgere e ilconducente di velocipede che circola nellegallerie hanno l’obbligo di indossare ilgiubbotto o le bretelle retroriflettenti adalta visibilità, di cui al comma 4-ter del-l’articolo 162 ».

18. 1. (nuova formulazione) Bratti.

ART. 21.

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifiche agli articoli 177 e 189 del de-creto legislativo n. 285 del 1992, in materiadi mezzi di soccorso per animali e di

incidenti con danni ad animali).

1. Al comma 1 dell’articolo 177 deldecreto legislativo n. 285 del 1992, dopo le

parole: « a quelli delle autoambulanze eveicoli assimilati adibiti al trasporto diplasma ed organi » sono inserite le se-guenti: « , nonché a quelli delle autoam-bulanze e dei mezzi di soccorso per ani-mali o di vigilanza zoofila, ».

2. All’articolo 189 del decreto legislativon. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, ilseguente:

« 9-bis. Chiunque, nelle condizioni dicui al comma 1, in caso di incidente condanno a uno o più animali domestici, dalavoro o protetti, non ottempera all’ob-bligo di fermarsi è punito con la sanzioneamministrativa del pagamento di unasomma da euro 389 a euro 1559. Lepersone coinvolte in un incidente condanno a uno o più animali domestici, dalavoro o protetti, devono porre in atto ognimisura idonea ad assicurare l’immediatointervento di un medico veterinario.Chiunque non ottempera all’obbligo di cuial periodo precedente è soggetto alla san-zione amministrativa del pagamento diuna somma da euro 78 a euro 311 ».

21. 01. (nuova formulazione) Giammanco,Antonino Foti, Sarubbi, Garofalo, Caz-zola, Mancuso, Ceccacci Rubino, Re-petti, Tortoli, Nizzi, Lorenzin.

ART. 22.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), sostituire leparole: dopo il secondo periodo è inseritoil seguente con le seguenti: il terzo periodoè sostituito dal seguente;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, leseguenti lettere:

b-bis) dopo il comma 2 sono inseritii seguenti:

« 2-bis. I conducenti, nel rispetto dellariservatezza personale e senza pregiudizioper l’integrità fisica, possono essere sotto-posti ad accertamenti clinico tossicologicie strumentali ovvero analitici su campionidi liquidi biologici prelevati in modo non

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invasivo. Con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, di concertocon i Ministri dell’interno e del lavoro,della salute e delle politiche sociali, sentitala Presidenza del Consiglio dei ministri –Dipartimento delle politiche antidroga e ilConsiglio superiore di sanità sono stabilitele modalità di effettuazione degli accerta-menti di cui al presente comma e lecaratteristiche degli strumenti da impie-gare negli accertamenti medesimi.

2-ter. Ai fini dell’applicazione delle di-sposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis èsempre considerato in stato di alterazionepsico-fisica di cui al comma 1, il condu-cente per il quale gli accertamenti di cuial comma 2-bis forniscono esito positivo.Nell’ipotesi di cui al presente comma, ilconducente ha facoltà di chiedere, cononeri a proprio carico che siano effettuateanalisi di verifica mediante il prelievo diliquidi biologici diversi. Alle analisi di cuial precedente periodo si applicano, inquanto compatibili, le disposizioni delCapo VI del Titolo I del Libro III delcodice di procedura penale. »;

b-ter) al comma 3 sono apportate leseguenti modificazioni:

« a) sono premesse le seguenti parole:“Fatto salvo quanto previsto dai commi2-bis e 2-ter,”;

b) sono soppresse le seguenti parole:“e per la relativa visita medica” »;

b-quater) al comma 5, il secondoperiodo è soppresso;

b-quinquies) al comma 6, dopo leparole « sulla base », sono inserite le se-guenti: « dell’esito degli accertamenti ana-litici di cui al comma 2-bis, ovvero »;

b-sexies) al comma 8, le parole: « dicui ai commi 2, 3 o 4 » sono sostituite dalleseguenti: « di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4 ».

22. 25. (nuova formulazione) Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al codice penale, di cui al regiodecreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 589, terzo comma:

1) al numero 1), sono aggiunte infine le seguenti parole: « o che rifiuta gliaccertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 delcitato articolo 186 »;

2) al numero 2), sono aggiunte infine le seguenti parole: « o che rifiuta gliaccertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e4 dell’articolo 187 del citato decreto legi-slativo n. 285 del 1992 »;

b) all’articolo 590, terzo comma:

1) dopo le parole: « e successivemodificazioni » sono inserite le seguenti:« o che rifiuta gli accertamenti di cui aicommi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) dopo la parola: « psicotrope »sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gliaccertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e4 dell’articolo 187 del citato decreto legi-slativo n. 285 del 1992 ».

22. 18. (nuova formulazione) Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al codice penale, di cui al regiodecreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 589, terzo comma:

1) al numero 1), sono aggiunte infine le seguenti parole: « o che rifiuta gliaccertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 delcitato articolo 186 »;

2) al numero 2), sono aggiunte infine le seguenti parole: « o che rifiuta gliaccertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e4 dell’articolo 187 del citato decreto legi-slativo n. 285 del 1992 »;

b) all’articolo 590, terzo comma:

1) dopo le parole: « e successivemodificazioni » sono inserite le seguenti:« o che rifiuta gli accertamenti di cui aicommi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

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2) dopo la parola: « psicotrope »sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gliaccertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e4 dell’articolo 187 del citato decreto legi-slativo n. 285 del 1992 ».

* 22. 19. (nuova formulazione) Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al codice penale, di cui al regiodecreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 589, terzo comma:

1) al numero 1), sono aggiunte infine le seguenti parole: « o che rifiuta gliaccertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 delcitato articolo 186 »;

2) al numero 2), sono aggiunte infine le seguenti parole: « o che rifiuta gliaccertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e4 dell’articolo 187 del citato decreto legi-slativo n. 285 del 1992 »;

b) all’articolo 590, terzo comma:

1) dopo le parole: « e successivemodificazioni » sono inserite le seguenti:« o che rifiuta gli accertamenti di cui aicommi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) dopo la parola: « psicotrope »sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gliaccertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e4 dell’articolo 187 del citato decreto legi-slativo n. 285 del 1992 ».

* 22. 20. (nuova formulazione) Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al codice penale, di cui al regiodecreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 589, terzo comma:

1) al numero 1), sono aggiunte infine le seguenti parole: « o che rifiuta gliaccertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 delcitato articolo 186 »;

2) al numero 2), sono aggiunte infine le seguenti parole: « o che rifiuta gliaccertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e4 dell’articolo 187 del citato decreto legi-slativo n. 285 del 1992 »;

b) all’articolo 590, terzo comma:

1) dopo le parole: « e successivemodificazioni » sono inserite le seguenti:« o che rifiuta gli accertamenti di cui aicommi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) dopo la parola: « psicotrope »sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gliaccertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e4 dell’articolo 187 del citato decreto legi-slativo n. 285 del 1992 ».

* 22. 21. (nuova formulazione) Graziano.

Dopo l’articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Modifica all’articolo 201 del decreto legi-slativo n. 285 del 1992, in materia di

notificazione delle violazioni).

1. Al comma 1 dell’articolo 201 deldecreto legislativo n, 285 del 1992 sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « entro centocinquantagiorni » sono sostituite, ovunque ricorrano,dalle seguenti: « entro novanta giorni »;

b) dopo il quarto periodo è inserito ilseguente: « Quando la violazione sia statacontestata immediatamente al trasgres-sore, il verbale deve essere notificato aduno dei soggetti individuati ai sensi del-l’articolo 196 entro il termine di centogiorni dall’accertamento della violazione ».

2. Le disposizioni dell’articolo 201 deldecreto legislativo n. 285 del 1992, comemodificato dal comma 1 del presente ar-ticolo, si applicano alle violazioni com-messe dopo la data di entrata in vigoredella presente legge.

** 22. 03. (nuova formulazione) Ceroni.

Martedì 7 luglio 2009 — 103 — Commissione IX

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Dopo l’articolo 22 inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Modifica all’articolo 201 del decreto legi-slativo n. 285 del 1992, in materia di

notificazione delle violazioni).

1. Al comma 1 dell’articolo 201 deldecreto legislativo n, 285 del 1992 sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) le parole « entro centocinquantagiorni » sono sostituite, ovunque ricorrano,dalle seguenti: « entro novanta giorni »;

b) dopo il quarto periodo è inserito ilseguente: « Quando la violazione sia statacontestata immediatamente al trasgres-sore, il verbale deve essere notificato aduno dei soggetti individuati ai sensi del-l’articolo 196 entro il termine di centogiorni dall’accertamento della violazione ».

2. Le disposizioni dell’articolo 201 deldecreto legislativo n. 285 del 1992, comemodificato dal comma 1 del presente ar-ticolo, si applicano alle violazioni com-messe dopo la data di entrata in vigoredella presente legge.

** 22. 04. (nuova formulazione) Baldelli.

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

ART. 22-bis.

(Introduzione dell’articolo 202-bis nel de-creto legislativo n. 285 del 1992, in materia

di rateazione delle sanzioni pecuniarie).

1. Dopo l’articolo 202 del decreto legi-slativo n. 285 del 1992 è inserito il se-guente:

« ART. 202-bis. — (Rateazione delle san-zioni pecuniarie). – 1. I soggetti tenuti alpagamento di una sanzione amministra-tiva pecuniaria per una o più violazioniaccertate contestualmente con uno stessoverbale, di importo superiore a 400 euro,che versino in condizioni economiche di-sagiate, possono richiedere la ripartizionedel pagamento in rate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui alcomma 1 chi è titolare di un redditoimponibile ai fini dell’imposta personalesul reddito, risultante dall’ultima dichia-razione, non superiore a euro 10.628,16.Ai fini di cui al presente comma, sel’interessato convive con il coniuge o conaltri familiari, il reddito è costituito dallasomma dei redditi conseguiti nel mede-simo periodo da ogni componente dellafamiglia, compreso l’istante, e i limiti direddito di cui al precedente periodo sonoelevati di euro 1.032,91 per ognuno deifamiliari conviventi.

3. La richiesta di cui al comma 1 èpresentata al prefetto, nel caso in cui laviolazione sia stata accertata da funzio-nari, ufficiali e agenti di cui al primoperiodo del comma 1 dell’articolo 208. Èpresentata al presidente della giunta re-gionale, al presidente della giunta provin-ciale o al sindaco, nel caso in cui laviolazione sia stata accertata da funzio-nari, ufficiali e agenti, rispettivamente,delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economi-che del richiedente e dell’entità dellasomma da pagare, l’autorità di cui alcomma 3 dispone la ripartizione del pa-gamento fino ad un massimo di dodici ratese l’importo dovuto non supera euro 2.000,fino ad un massimo di ventiquattro rate sel’importo dovuto non supera euro 5.000,fino ad un massimo di sessanta rate sel’importo dovuto supera euro 5.000. L’im-porto di ciascuna rata non può essereinferiore a euro 100. Sulle somme il cuipagamento è stato rateizzato si applicanogli interessi al tasso previsto dall’articolo21, primo comma, del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 602.

5. L’istanza di cui al comma 1 deveessere presentata entro trenta giorni dallacontestazione o notificazione della viola-zione. La presentazione dell’istanza im-plica la rinuncia ad avvalersi della facoltàdi ricorso al prefetto di cui all’articolo 203e di ricorso al giudice di pace di cuiall’articolo 204-bis. L’istanza è comunicatadall’autorità ricevente all’ufficio o co-mando da cui dipende l’organo accerta-

Martedì 7 luglio 2009 — 104 — Commissione IX

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tore. Entro novanta giorni dalla presenta-zione dell’istanza l’autorità di cui alcomma 3 adotta il provvedimento di ac-coglimento o di rigetto, Decorso il terminedi cui al periodo precedente, l’istanza siintende respinta.

6. La notificazione all’interessato del-l’accoglimento dell’istanza, con la determi-nazione delle modalità e dei tempi dellarateazione, ovvero del provvedimento dirigetto è effettuata con le modalità di cuiall’articolo 201. Con le modalità di cui alperiodo precedente è notificata la comu-nicazione della decorrenza del termine dicui al quarto periodo del comma 5 e deglieffetti che ne derivano ai sensi del mede-simo comma. L’accoglimento dell’istanza,il rigetto o la decorrenza del termine dicui al quarto periodo del comma 5 sonocomunicati al comando o ufficio da cuidipende l’organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell’istanza,il comando o ufficio da cui dipende l’or-gano accertatore provvede alla verifica delpagamento di ciascuna rata. In caso dimancato pagamento della prima rata o,successivamente, di due rate il debitoredecade automaticamente dal beneficiodella rateazione. Si applicano le disposi-zioni del comma 3 dell’articolo 203.

8. In caso di rigetto dell’istanza, ilpagamento della sanzione amministrativapecuniaria deve avvenire entro trentagiorni dalla notificazione del relativo prov-vedimento ovvero dalla notificazione di cuial secondo periodo del comma 6.

9. Con decreto del Ministro dell’interno,di concerto con i Ministri dell’economia edelle finanze, del lavoro, della salute edelle politiche sociali e delle infrastrutturee dei trasporti, sono disciplinate le moda-lità di attuazione del presente articolo.

10. Con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, di concerto con iMinistri dell’interno, del lavoro, della sa-lute e delle politiche sociali e delle infra-strutture e dei trasporti, sono aggiornatiogni due anni gli importi di cui ai commi1, 2 e 4 in misura pari all’intera varia-zione, accertata dall’ISTAT, dell’indice deiprezzi al consumo per le famiglie di operaie impiegati (media nazionale) verificatasi

nei due anni precedenti. Il decreto di cuial presente comma è adottato entro il 1o

dicembre di ogni biennio e gli importiaggiornati si applicano dal 1o gennaiodell’anno successivo. »

22. 010. (ex 23.01) (nuova formulazione)Montagnoli.

ART. 24.

Al comma 1, capoverso ART. 214-ter,comma 2, aggiungere, in fine, il seguenteperiodo: Il provvedimento è comunicato alpubblico registro automobilistico per l’ag-giornamento delle iscrizioni. Si applicanole disposizioni del comma 3-bis dell’arti-colo 214-bis.

24. 1. (nuova formulazione) Meta, Velo,Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

ART. 33.

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

ART. 33-bis. — (Certificazione di assenzadi uso abituale di sostanze alcoliche ostupefacenti per chi esercita attività di au-totrasporto). — 1. In deroga a quantoprevisto dalla lettera a) del comma 3dell’articolo 41 del decreto legislativo 9aprile 2008, n. 81, per l’esercizio dell’at-tività professionale di trasportatore sustrada che richieda la patente di guida dicategoria C, C+E, D, D+E, l’interessato deveprodurre apposita certificazione con cui siesclude che faccia uso abituale di sostanzealcoliche o di sostanze stupefacenti o psi-cotrope.

2. Con decreto del Ministro della salute,del lavoro e delle politiche sociali, daadottare, di concerto con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, entro no-vanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sono definite le ca-ratteristiche della certificazione di cui al

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comma 1, sono individuati i soggetti com-petenti a rilasciarla e sono disciplinate leprocedure di rilascio.

* 33. 02. (ex 9.01) (nuova formulazione)Montagnoli.

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:

ART. 33-bis. — (Certificazione di assenzadi uso abituale di sostanze alcoliche ostupefacenti per chi esercita attività di au-totrasporto). — 1. In deroga a quantoprevisto dalla lettera a) del comma 3dell’articolo 41 del decreto legislativo 9aprile 2008, n. 81, per l’esercizio dell’at-tività professionale di trasportatore sustrada che richieda la patente di guida dicategoria C, C+E, D, D+E, l’interessato deveprodurre apposita certificazione con cui siesclude che faccia uso abituale di sostanzealcoliche o di sostanze stupefacenti o psi-cotrope.

2. Con decreto del Ministro della salute,del lavoro e delle politiche sociali, daadottare, di concerto con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, entro no-vanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sono definite le ca-ratteristiche della certificazione di cui alcomma 1, sono individuati i soggetti com-petenti a rilasciarla e sono disciplinate leprocedure di rilascio.

* 33. 03. (ex 9.04) (nuova formulazione)Compagnon.

ART. 34.

Al comma 1, aggiungere, in fine, leseguenti parole: e dei natanti.

34. 1. Il Relatore.

ART. 39.

Premettere i seguenti commi:

01. All’articolo 7 del decreto legislativo21 novembre 2005, n. 286, e successive

modificazioni, è aggiunto, in fine, il se-guente comma:

« 7-bis. Quando dalla violazione di di-sposizioni del codice della strada, di cui aldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,e successive modificazioni, derivino lamorte di persone o lesioni personali gravio gravissime e la violazione sia statacommessa alla guida di uno dei veicoli peri quali è richiesta la patente di guida dicategoria C o C+E, è disposta la verificapresso il vettore, il committente, nonché ilcaricatore e il proprietario della merceoggetto del trasporto, del rispetto dellenorme sulla sicurezza della circolazionestradale previste dal presente articolo edall’articolo 83-bis del decreto-legge 25giugno 2008, n. 112, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133, e successive modificazioni ».

02. Al comma 6 dell’articolo 7-bis deldecreto legislativo 21 novembre 2005,n. 286, e successive modificazioni, è ag-giunto in fine il seguente periodo: »Siapplicano le disposizioni dell’articolo 207del decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, e successive modificazioni.

39. 1. (ex 27.4) (nuova formulazione) Mon-tagnoli.

ART. 41.

Al comma 1, apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) dopo le parole: di locazione finan-ziaria, inserire le seguenti: o di noleggiocon riscatto;

b) aggiungere, in fine, le seguenti pa-role: fatto salvo quanto previsto dall’arti-colo 5 del regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 giugno1999, n. 250.

41. 1. (nuova formulazione) Bratti, Motta.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.(Testo unificato C. 44 Zeller e Brugger, C. 419 Contento, C. 471 AnnaTeresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci,C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giam-manco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza, C. 2299 Barbieri, C.2322 Consiglio regionale del Veneto, C. 2349 Consiglio regionale del

Veneto, C. 2406 Stasi e C. 2480 Bratti e Motta).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE IN LINEA DI PRINCIPIO

ART. 1.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Dopo il comma 13 dell’articolo 7del decreto legislativo n. 285 del 1992, èinserito il seguente:

« 13-bis. Chiunque, in violazione dellelimitazioni previste ai sensi della lettera b)del comma 1, circola con veicoli apparte-nenti, relativamente alle emissioni inqui-nanti, a categorie inferiori a quelle pre-scritte, è soggetto alla sanzione ammini-strativa del pagamento di una somma daeuro 155 a euro 624 e, nel caso direiterazione della violazione nel biennio,alla sanzione amministrativa accessoriadella sospensione della patente di guida daquindici a trenta giorni ».

Conseguentemente, sostituire la rubricacon la seguente: (Modifiche agli articoli 6,7 e 77 del codice della strada, di cui aldecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, inmateria di pneumatici invernali e di pro-duzione e commercializzazione di pneuma-tici non omologati, nonché di regolamen-tazione della circolazione nei centri abitati).

1. 2. Toto.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1. Al comma 2, lettera b), dell’articolo10 del decreto legislativo n. 285 del 1992,

dopo le parole: « di blocchi di pietranaturale, » sono inserite le seguenti: « ,anche non eccedenti singolarmente i limitidell’articolo 62, purché in questa ipotesi iltrasporto sia effettuato nel raggio massimodi 80 km di percorrenza a carico e conesclusione delle strade di tipo A, ».

1. 15. (nuova formulazione). Il Relatore.

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

1-bis. All’articolo 62 del decreto legi-slativo n. 285 del 1992, è aggiunto, in fine,il seguente comma:

« 7-bis. Nel rispetto della normativacomunitaria in materia di caratteristichetecniche dei veicoli stradali, ai veicoli adalimentazione a metano, elettrica e ibridasi applica una riduzione della massa inordine di marcia fino ad un massimo diuna tonnellata. Nel caso dei veicoli adalimentazione esclusiva o doppia con gasmetano la riduzione è pari alla massadelle bombole del metano e dei relativiaccessori e si applica solo nel caso in cuiil veicolo sia dotato di controllo elettronicodella stabilità; nel caso dei veicoli adalimentazione elettrica o ibrida la ridu-zione è pari alla massa degli accumulatorie dei loro accessori ».

1-ter. Con decreto del Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, da adottareentro tre mesi dalla data di entrata invigore della presente legge sono definite le

Martedì 7 luglio 2009 — 107 — Commissione IX

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procedure relative alle verifiche tecnichedi omologazione dei veicoli di cui alcomma 7-bis dell’articolo 62 del decretolegislativo n. 285 del 1992, come intro-dotto dal comma 1-bis del presente arti-colo.

1. 3. (nuova formulazione). Garofalo.

ART. 2.

Aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. Dopo il comma 5 dell’articolo 24del decreto legislativo n. 285 del 1992, èinserito il seguente:

« 5-bis. Per esigenze di sicurezza dellacircolazione stradale connesse alla con-gruenza del progetto autostradale, le per-tinenze di servizio relative alle strade ditipo A sono previste dai progetti dell’enteproprietario, ovvero, se individuato, delconcessionario ed approvate dal conce-dente, nel rispetto delle disposizioni inmateria di affidamento dei servizi di di-stribuzione carbolubrificanti e delle atti-vità commerciali e ristorative nelle aree diservizio autostradali di cui al comma 5-terdell’articolo 11 della legge 23 dicembre1992, n. 498, e successive modificazioni, ed’intesa con le regioni, esclusivamente peri profili di competenza regionale ».

Conseguentemente, sostituire la rubricacon la seguente: (Modifiche agli articoli 23e 24 del decreto legislativo n. 285 del 1992,in materia di pubblicità sulle strade e dipertinenze delle strade).

2. 5. Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Nelle more di una revisione eaggiornamento dell’individuazione dellestrade inserite negli itinerari internazio-nali, i divieti e le prescrizioni di cui alcomma 7 dell’articolo 23 del decreto legi-slativo n. 285 del 1992 si applicano allestrade inserite nei citati itinerari che ri-sultano classificate nei tipi A e B. Nel caso

di strade inserite negli itinerari interna-zionali che sono classificate nel tipo C, idivieti e le prescrizioni di cui al periodoprecedente si applicano soltanto qualorasussistano comprovate ragioni di garanziadella sicurezza per la circolazione stra-dale, da individuare con decreto del Mi-nistro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. 3. Iapicca.

Aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. Il Governo, entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, provvede a modificare l’arti-colo 57 del regolamento, nel senso diprevedere che la pubblicità non luminosaper conto di terzi è consentita, alle con-dizioni di cui al comma 3 del citatoarticolo 57, anche sui veicoli appartenentialle organizzazioni non lucrative di utilitàsociale (ONLUS), alle associazioni di vo-lontariato iscritte nei registri di cui all’ar-ticolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266,e alle associazioni sportive dilettantistichein possesso del riconoscimento ai finisportivi rilasciato dal CONI.

2. 6. (ex 2.09 nuova formulazione). Brugger

ART. 3.

Dopo l’articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche all’articolo 85 del codice dellastrada, di cui al decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, in materia di servizio dinoleggio con conducente per trasporto di

persone).

1. All’articolo 85 del al decreto legisla-tivo n. 285 del 1992, sono apportate leseguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal se-guente:

« 2. Possono essere destinati ad effet-tuare servizio di noleggio con conducenteper trasporto di persone:

a) i motocicli;

b) i tricicli;

Martedì 7 luglio 2009 — 108 — Commissione IX

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d) i quadricicli;

e) le autovetture;

f) gli autobus;

g) gli autoveicoli per trasporto pro-miscuo o per trasporti specifici di persone;

h) i veicoli a trazione animale »;

b) al comma 4, le parole: « un’auto-vettura adibita » sono sostituite dalle se-guenti: « un veicolo adibito ».

3. 01 (nuova formulazione) Bratti, Motta.

ART. 5.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire il se-guente: 2-bis. Al comma 4 dell’articolo 100del decreto legislativo n. 285 del 1992, leparole: « I rimorchi e » sono soppresse;

b) dopo il comma 3, inserire il se-guente: 3-bis. Al comma 1 dell’articolo 196del decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, dopo le parole: « il proprietario delveicolo » sono inserite le seguenti: « ovverodel rimorchio, nel caso di complesso diveicoli, »;

c) al comma 4:

1) dopo le parole: « della legge 23agosto 1988, n. 400 » inserire le seguenti:« sentite le competenti Commissioni par-lamentari, »;

2) sostituire le parole: degli articoli94, 100 e 103 con le seguenti: degli articoli94, 100, comma 3-bis, e 103;

d) inserire, dopo il comma 5, i se-guenti: 5-bis. Il Governo, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, provvede a modificare ilregolamento nel senso di prevedere ladisciplina di attuazione delle disposizionidi cui al comma 4 dell’articolo 100 deldecreto legislativo n. 285 del 1992, comeda ultimo modificato dal comma 2-bis delpresente articolo, con particolare riferi-mento alla definizione delle caratteristiche

costruttive, dimensionali, fotometriche,cromatiche e di leggibilità delle targhe deirimorchi degli autoveicoli, tali da renderleconformi a quelle delle targhe di imma-tricolazione posteriori degli autoveicoli.

5-ter. Le disposizioni del comma 4dell’articolo 100 del decreto legislativon. 285 del 1992, come da ultimo modifi-cato dal comma 2-bis del presente arti-colo, si applicano a decorrere dalla data dientrata in vigore delle modifiche del re-golamento di cui al comma 5-bis, e co-munque ai soli rimorchi immatricolatidopo tale data. È fatta salva la possibilitàdi immatricolare nuovamente i rimorchiimmessi in circolazione prima della datadi cui al periodo precedente.

Conseguentemente, sostituire la rubricacon la seguente: (Modifiche agli articoli 94,100, 103 e 196 del decreto legislativo n. 285del 1992, in materia di targa personale e ditarga dei rimorchi).

5. 5. (nuova formulazione). Il Relatore.

ART. 7.

Aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. Il Governo, entro sessanta giornidalla data di entrata in vigore della pre-sente legge, provvede a modificare l’arti-colo 206 del regolamento, nel senso diprevedere che le attrezzature delle mac-chine agricole possono essere utilizzateanche per le attività di manutenzione etutela del territorio, disciplinandone lerelative modalità.

7. 2. (nuova formulazione). Montagnoli.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire il capoversocomma 1-sexies con il seguente:

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui alcomma 1-bis del presente articolo, se ilminore autorizzato commette violazioni

Martedì 7 luglio 2009 — 109 — Commissione IX

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per le quali, ai sensi delle disposizioni delpresente codice, sono previste le sanzioniamministrative accessorie di cui agli arti-coli 218 e 219, è sempre disposta la revocadell’autorizzazione alla guida accompa-gnata. Per la revoca dell’autorizzazione siapplicano le disposizioni dell’articolo 219,in quanto compatibili. Nell’ipotesi di cui alpresente comma il minore non può con-seguire di nuovo l’autorizzazione di cui alcomma 1-bis.

8. 3. Il Relatore.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche all’articolo 116 del decreto legi-slativo n. 285 del 1992, in materia dicertificato di idoneità alla guida di ciclo-

motori).

1. Al comma 11-bis dell’articolo 116 deldecreto legislativo n. 285 del 1992, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo è soppressa laseguente parola: « finale »;

b) al sesto periodo, le parole: « Laprova finale dei corsi » sono sostituitedalle seguenti: « La prova di verifica deicorsi »;

c) dopo il sesto periodo sono inseritii seguente: « Nell’ambito dei corsi di cui alprimo e al terzo periodo è svolta unalezione teorica di almeno un’ora, volta adacquisire elementari conoscenze sul fun-zionamento dei ciclomotori in caso diemergenza. Ai fini del conseguimento delcertificato di cui al comma 1-bis, gli aspi-ranti che hanno superato l’esame di cui alsecondo periodo o la prova di cui al sestoperiodo sono tenuti a superare, previaidonea attività di formazione, una provapratica di guida del ciclomotore ».

2. Con decreto del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, da adottareentro centoventi giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge, sono

stabilite le modalità di svolgimento dellalezione teorica sul funzionamento dei ci-clomotori in caso di emergenza e dellaprova pratica, nonché della relativa attivitàdi formazione, di cui al comma 11-bisdell’articolo 116 del decreto legislativon. 285 del 1992, come modificato dal pre-sente articolo.

* 8. 01 (nuova formulazione). Mussolini.

Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche all’articolo 116 del decreto legi-slativo n. 285 del 1992, in materia dicertificato di idoneità alla guida di ciclo-

motori).

1. Al comma 11-bis dell’articolo 116 deldecreto legislativo n. 285 del 1992, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo è soppressa laseguente parola: « finale »;

b) al sesto periodo, le parole: « Laprova finale dei corsi » sono sostituitedalle seguenti: « La prova di verifica deicorsi »;

c) dopo il sesto periodo sono inseritii seguente: « Nell’ambito dei corsi di cui alprimo e al terzo periodo è svolta unalezione teorica di almeno un’ora, volta adacquisire elementari conoscenze sul fun-zionamento dei ciclomotori in caso diemergenza. Ai fini del conseguimento delcertificato di cui al comma 1-bis, gli aspi-ranti che hanno superato l’esame di cui alsecondo periodo o la prova di cui al sestoperiodo sono tenuti a superare, previaidonea attività di formazione, una provapratica di guida del ciclomotore ».

2. Con decreto del Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti, da adottareentro centoventi giorni dalla data di en-trata in vigore della presente legge, sonostabilite le modalità di svolgimento dellalezione teorica sul funzionamento dei ci-clomotori in caso di emergenza e della

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prova pratica, nonché della relativa attivitàdi formazione, di cui al comma 11-bisdell’articolo 116 del decreto legislativon. 285 del 1992, come modificato dal pre-sente articolo.

* 8. 02. (nuova formulazione). Vannucci.

ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere l’ultimoperiodo;

b) aggiungere, in fine, il seguentecomma: 2-bis. Il comma 2 dell’articolo 2del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,convertito, con modificazioni, dalla legge 2ottobre 2007, n. 160, e successive modifi-cazioni, è abrogato.

9. 1. Il Relatore.

ART. 10.

Al comma 5, lettera c), numero 2), dopola parola: categoria, aggiungere le seguenti:A, BS, BE.

10. 2. Montagnoli.

All’articolo 10, comma 5, dopo la letterae), inserire la seguente:

e-bis) dopo il comma 10, è inserito ilseguente:

10-bis. I corsi di formazione degli in-segnanti e degli istruttori delle autoscuole,di cui al comma 10, sono organizzati:

a) dalle autoscuole che svolgono l’at-tività di formazione dei conducenti per ilconseguimento di qualsiasi categoria dipatente ovvero dai centri d’istruzione au-tomobilistica riconosciuti per la forma-zione integrale;

b) da soggetti autorizzati dal Mini-stero delle infrastrutture e dei trasporti,

sulla base dei criteri individuati con ap-posito decreto del Ministro delle infra-strutture e dei trasporti.

10. 3. Velo.

Al comma 5, lettera f), apportare leseguenti modificazioni:

a) all’alinea, sostituire le parole: « èinserito il seguente », con le seguenti:« sono inseriti i seguenti: »;

b) dopo il comma 11-ter inserire ilseguente: « 11-quater. La provincia territo-rialmente competente dispone l’inibizionealla prosecuzione dell’attività per i soggettia carico dei quali, nei due anni successiviall’adozione di un provvedimento di so-spensione ai sensi della lettera c) delcomma 11-ter, è adottato un ulterioreprovvedimento di sospensione ai sensidelle lettere a) e b) del medesimocomma ».

10. 4. (nuova formulazione). Il Relatore.

ART. 12.

Al comma 2, apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la se-guente: b) al capoverso »ART. 174« , leparole: « Comma 4 – 2 », « Comma 5 – 2 »e « Comma 7 – 1 » sono sostituite, rispet-tivamente, dalle seguenti: « Commi 5 e 10– 5 », « Commi 6 e 12 – 10 » e « Comma11 – 2 »;

b) sostituire la lettera d) con la se-guente: d) al capoverso « ART. 178 », leparole: « Comma 3 – 2 » e « Comma 4 –1 » sono sostituite, rispettivamente, dalleseguenti: « Commi 5 e 10 – 5 », « Commi6 e 12 – 10 » e « Comma 11 – 2 »;

Conseguentemente, all’articolo 21, ap-portare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso articolo 174:

1) al comma 3, sostituire le paroleda: Le sanzioni fino a: Tali violazioni con

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le seguenti: Le violazioni delle disposizionidi cui al presente articolo;

2) al comma 4, sopprimere le pa-role: o settimanale;

3) al comma 5, sostituire le parole:superiore a un’ora ma non superiore adue, con le seguenti: superiore al 10 percento rispetto al limite massimo di duratadei periodi di guida prescritto dal regola-mento (CE) n. 561/2006;

4) al comma 6, sostituire le parole:superiore a due ore, con le seguenti: su-periore al 20 per cento rispetto al limitemassimo di durata dei periodi di guidaprescritto dal regolamento (CE) n. 561/2006;

5) dopo il comma 6, inserire ilseguente: 6-bis. Il conducente che nonrispetta per oltre il 10 per cento il limitemassimo di durata dei periodi di guida edi riposo settimanale prescritto dal rego-lamento (CE) n. 561/2006 è soggetto allasanzione amministrativa del pagamento diuna somma da euro 307 a euro 1.227. Seil limite massimo di durata di cui alperiodo precedente è superato per oltre il20 per cento si applica la sanzione am-ministrativa del pagamento di una sommada euro 389 a euro 1.559;

6) al comma 7, sostituire le parole:da euro 155 a euro 624 con le seguenti: daeuro 295 a euro 1.179;

7) sopprimere i commi 8 e 9;

8) al comma 11, sostituire le parole:ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con leseguenti: ai commi 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 10;

9) al comma 12, sostituire le parole:4, 5, 6, 7, 8 e 9 con le seguenti: 4, 5, 6 e6-bis;

b) dopo il comma 2, inserire il se-guente: 2-bis. Il Governo, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, provvede a modificare l’ar-ticolo 373, comma 2, del regolamento, nelsenso di prevedere, tra i veicoli esentatidal pagamento del pedaggio, anche quelliche recano la targa C.P.;

c) al comma 3, capoverso ART. 178:

1) al comma 3, sostituire le paroleda: Le sanzioni fino a: Tali violazioni conle seguenti: Le violazioni delle disposizionidi cui al presente articolo;

2) al comma 4, sopprimere le pa-role: o settimanale;

3) al comma 5, sostituire le parole:superiore a un’ora ma non superiore adue, con le seguenti: superiore al 10 percento rispetto al limite massimo di duratadei periodi di guida prescritto dalle dispo-sizioni dell’accordo di cui al comma 1 »;

4) al comma 6, sostituire le parole:superiore a due ore, con le seguenti:superiore al 20 per cento rispetto allimite massimo di durata dei periodi diguida prescritto dall’accordo di cui alcomma 1;

5) dopo il comma 6, inserire ilseguente: 6-bis. Il conducente che nonrispetta per oltre il 10 per cento il limitemassimo di durata dei periodi di guida edi riposo settimanale prescritto dall’ac-cordo di cui al comma 1 è soggetto allasanzione amministrativa del pagamentodi una somma da euro 500 a euro 2.000.Se il limite massimo di durata di cui alperiodo precedente è superato per oltreil 20 per cento si applica la sanzioneamministrativa del pagamento di unasomma da euro 1.000 a euro 4.000;

6) al comma 7, sostituire le parole:da euro 155 a euro 624 con le seguenti: daeuro 295 a euro 1.179;

7) sopprimere i commi 8 e 9;

8) al comma 11, sostituire le parole:ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 con leseguenti: ai commi 4, 5, 6, 6-bis, 7 e 10;

9) al comma 12, sostituire le parole:4, 5, 6, 7, 8 e 9 con le seguenti: 4, 5, 6 e6-bis;

12. 7. Il Relatore.

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Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Dopo il comma 6 dell’articolo126-bis del decreto legislativo n. 285 del1992, è inserito il seguente:

« 6-bis. Per le violazioni penali per lequali è prevista una diminuzione di puntiriferiti alla patente di guida, il cancellieredel giudice che ha pronunciato la sentenzao il decreto divenuti irrevocabili ai sensidell’articolo 648 del codice di procedurapenale, nel termine di quindici giorni netrasmette copia autentica all’organo accer-tatore, che entro trenta giorni dal ricevi-mento ne dà notizia all’anagrafe nazionaledegli abilitati alla guida ».

12. 8. (ex 3.3 nuova formulazione). Com-pagnon.

ART. 13.

Premettere il seguente comma: 01. Alcomma 2 dell’articolo 119 del decretolegislativo n. 285 del 1992, sono apportatele seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, dopo le parole:« in servizio permanente effettivo » sonoinserite le seguenti: « o in quiescenza »;

b) dopo il secondo periodo, è inseritoil seguente: « L’accertamento può essereeffettuato dai medici di cui al periodoprecedente, anche dopo aver cessato diappartenere alle amministrazioni e aicorpi ivi indicati, purché abbiano svoltol’attività di accertamento negli ultimi diecianni o abbiano fatto parte delle commis-sioni di cui al comma 4 per almeno cinqueanni ».

Conseguentemente, sostituire la rubricacon la seguente: (Modifiche agli articoli 119e 128 del decreto legislativo n. 285 del1992, in materia di accertamento dei re-quisiti fisici e psichici per il conseguimentodella patente di guida e di revisione dellapatente di guida).

13. 1. Garofalo.

Al comma 1, lettera b, capoverso 1-bis,dopo la parola informando, aggiungere leseguenti: per scritto.

13. 2. Pedoto.

Al comma 1, lettera b),capoverso comma1-ter, sopprimere le parole da: presso lequali fino a: in coma.

13. 4. Il Relatore.

ART. 15.

Al comma 1, aggiungere, in fine, laseguente lettera:

d-bis) è aggiunto in fine il seguentecomma:

« 12-ter. I dispositivi o mezzi tecnici dicontrollo, finalizzati al rilevamento a di-stanza delle violazioni alle norme di com-portamento di cui al presente articolo,fuori dai centri abitati non possono essereutilizzati o installati ad una distanza in-feriore ad un chilometro dal segnale cheimpone il limite di velocità ».

15. 7. (nuova formulazione) Baldelli.

ART. 18.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l’articolo 21,inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifica all’articolo 182 del decreto legi-slativo n. 285 del 1992, in materia di

circolazione dei velocipedi).

Dopo il comma 9 dell’articolo 182 deldecreto legislativo n. 285 del 1992 è inse-rito il seguente:

« 9-bis. Il conducente di velocipede checircola da mezz’ora dopo il tramonto del

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sole a mezz’ora prima del suo sorgere e ilconducente di velocipede che circola nellegallerie hanno l’obbligo di indossare ilgiubbotto o le bretelle retroriflettenti adalta visibilità, di cui al comma 4-ter del-l’articolo 162 ».

18. 1. (nuova formulazione) Bratti.

ART. 21.

Dopo l’articolo 21, inserire il seguente:

ART. 21-bis.

(Modifiche agli articoli 177 e 189 del de-creto legislativo n. 285 del 1992, in materiadi mezzi di soccorso per animali e di

incidenti con danni ad animali).

1. Al comma 1 dell’articolo 177 deldecreto legislativo n. 285 del 1992, dopo leparole: « a quelli delle autoambulanze eveicoli assimilati adibiti al trasporto diplasma ed organi » sono inserite le se-guenti: « , nonché a quelli delle autoam-bulanze e dei mezzi di soccorso per ani-mali o di vigilanza zoofila, ».

2. All’articolo 189 del decreto legislativon. 285 del 1992 è aggiunto, in fine, ilseguente: « 9-bis. Chiunque, nelle condi-zioni di cui al comma 1, in caso diincidente con danno a uno o più animalidomestici, da lavoro o protetti, non ottem-pera all’obbligo di fermarsi è punito con lasanzione amministrativa del pagamento diuna somma da euro 389 a euro 1559. Lepersone coinvolte in un incidente condanno a uno o più animali domestici, dalavoro o protetti, devono porre in atto ognimisura idonea ad assicurare l’immediatointervento di un medico veterinario.Chiunque non ottempera all’obbligo di cuial periodo precedente è soggetto alla san-zione amministrativa del pagamento diuna somma da euro 78 a euro 311 ».

21. 01. (nuova formulazione) Giammanco,Antonino Foti, Sarubbi, Garofalo, Caz-zola, Mancuso, Ceccacci Rubino, Re-petti, Tortoli, Nizzi, Lorenzin.

ART. 22.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera c), sostituire leparole: dopo il secondo periodo è inseritoil seguente con le seguenti: il terzo periodoè sostituito dal seguente;

b) al comma 3, aggiungere, in fine, leseguenti lettere:

b-bis) dopo il comma 2 sono inseritii seguenti: « 2-bis. I conducenti, nel ri-spetto della riservatezza personale e senzapregiudizio per l’integrità fisica, possonoessere sottoposti ad accertamenti clinicotossicologici e strumentali ovvero analiticisu campioni di liquidi biologici prelevati inmodo non invasivo. Con decreto del Mi-nistro delle infrastrutture e dei trasporti,di concerto con i Ministri dell’interno e dellavoro, della salute e delle politiche sociali,sentita la Presidenza del Consiglio deiministri – Dipartimento delle politicheantidroga e il Consiglio superiore di sanitàsono stabilite le modalità di effettuazionedegli accertamenti di cui al presentecomma e le caratteristiche degli strumentida impiegare negli accertamenti medesimi.

2-ter. Ai fini dell’applicazione delle di-sposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis èsempre considerato in stato di alterazionepsico-fisica di cui al comma 1, il condu-cente per il quale gli accertamenti di cuial comma 2-bis forniscono esito positivo.Nell’ipotesi di cui al presente comma, ilconducente ha facoltà di chiedere, cononeri a proprio carico che siano effettuateanalisi di verifica mediante il prelievo diliquidi biologici diversi. Alle analisi di cuial precedente periodo si applicano, inquanto compatibili, le disposizioni delCapo VI del Titolo I del Libro III delcodice di procedura penale. »;

b-ter) al comma 3 sono apportate leseguenti modificazioni:

a) sono premesse le seguenti parole:« Fatto salvo quanto previsto dai commi2-bis e 2-ter, »;

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b) sono soppresse le seguenti parole:« e per la relativa visita medica »;

b-quater) al comma 5, il secondoperiodo è soppresso.

b-quinquies) al comma 6, dopo leparole « sulla base », sono inserite le se-guenti: « dell’esito degli accertamenti ana-litici di cui al comma 2-bis, ovvero »;

b-sexies) al comma 8, le parole: « dicui ai commi 2, 3 o 4 » sono sostituite dalleseguenti: « di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4 ».

22. 25. (nuova formulazione). Il Relatore.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al codice penale, di cui al regiodecreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 589, terzo comma:

1) al numero 1), sono aggiunte infine le seguenti parole: « o che rifiuta gliaccertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 delcitato articolo 186 »;

2) al numero 2), sono aggiunte infine le seguenti parole: « o che rifiuta gliaccertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e4 dell’articolo 187 del citato decreto legi-slativo n. 285 del 1992 »;

b) all’articolo 590, terzo comma:

1) dopo le parole: « e successivemodificazioni » sono inserite le seguenti:« o che rifiuta gli accertamenti di cui aicommi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) dopo la parola: « psicotrope »sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gliaccertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e4 dell’articolo 187 del citato decreto legi-slativo n. 285 del 1992 ».

* 22. 18. (nuova formulazione). Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al codice penale, di cui al regiodecreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 589, terzo comma:

1) al numero 1), sono aggiunte infine le seguenti parole: « o che rifiuta gliaccertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 delcitato articolo 186 »;

2) al numero 2), sono aggiunte infine le seguenti parole: « o che rifiuta gliaccertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e4 dell’articolo 187 del citato decreto legi-slativo n. 285 del 1992 »;

b) all’articolo 590, terzo comma:

1) dopo le parole: « e successivemodificazioni » sono inserite le seguenti:« o che rifiuta gli accertamenti di cui aicommi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) dopo la parola: « psicotrope »sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gliaccertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e4 dell’articolo 187 del citato decreto legi-slativo n. 285 del 1992 ».

* 22. 19. (nuova formulazione). Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al codice penale, di cui al regiodecreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 589, terzo comma:

1) al numero 1), sono aggiunte infine le seguenti parole: « o che rifiuta gliaccertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 delcitato articolo 186 »;

2) al numero 2), sono aggiunte infine le seguenti parole: « o che rifiuta gliaccertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e4 dell’articolo 187 del citato decreto legi-slativo n. 285 del 1992 »;

b) all’articolo 590, terzo comma:

1) dopo le parole: « e successivemodificazioni » sono inserite le seguenti:« o che rifiuta gli accertamenti di cui aicommi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) dopo la parola: « psicotrope »sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gli

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accertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e4 dell’articolo 187 del citato decreto legi-slativo n. 285 del 1992 ».

* 22. 20. (nuova formulazione). Graziano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Al codice penale, di cui al regiodecreto 19 ottobre 1930, n. 1398, sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 589, terzo comma:

1) al numero 1), sono aggiunte infine le seguenti parole: « o che rifiuta gliaccertamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 delcitato articolo 186 »;

2) al numero 2), sono aggiunte infine le seguenti parole: « o che rifiuta gliaccertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e4 dell’articolo 187 del citato decreto legi-slativo n. 285 del 1992 »;

b) all’articolo 590, terzo comma:

1) dopo le parole: « e successivemodificazioni » sono inserite le seguenti:« o che rifiuta gli accertamenti di cui aicommi 3, 4 e 5 del citato articolo 186 »;

2) dopo la parola: « psicotrope »sono inserite le seguenti: « o che rifiuta gliaccertamenti di cui ai commi 2, 2-bis, 3, e4 dell’articolo 187 del citato decreto legi-slativo n. 285 del 1992 ».

* 22. 21. (nuova formulazione). Graziano.

Dopo l’articolo 22 inserire il seguente:ART. 22-bis. – (Modifica all’articolo 201 deldecreto legislativo n. 285 del 1992, in ma-teria di notificazione delle violazioni). – 1.Al comma 1 dell’articolo 201 del decretolegislativo n, 285 del 1992 sono apportatele seguenti modificazioni:

a) le parole « entro centocinquantagiorni » sono sostituite, ovunque ricorrano,dalle seguenti: « entro novanta giorni »;

b) dopo il quarto periodo è inserito ilseguente: « Quando la violazione sia statacontestata immediatamente al trasgres-

sore, il verbale deve essere notificato aduno dei soggetti individuati ai sensi del-l’articolo 196 entro il termine di centogiorni dall’accertamento della violazione ».

2. Le disposizioni dell’articolo 201 deldecreto legislativo n. 285 del 1992, comemodificato dal comma 1 del presente ar-ticolo, si applicano alle violazioni com-messe dopo la data di entrata in vigoredella presente legge.

** 22. 03. (nuova formulazione). Ceroni.

Dopo l’articolo 22 inserire il seguente:ART. 22-bis. – (Modifica all’articolo 201 deldecreto legislativo n. 285 del 1992, in ma-teria di notificazione delle violazioni). – 1.Al comma 1 dell’articolo 201 del decretolegislativo n, 285 del 1992 sono apportatele seguenti modificazioni:

a) le parole « entro centocinquantagiorni » sono sostituite, ovunque ricorrano,dalle seguenti: « entro novanta giorni »;

b) dopo il quarto periodo è inserito ilseguente: « Quando la violazione sia statacontestata immediatamente al trasgres-sore, il verbale deve essere notificato aduno dei soggetti individuati ai sensi del-l’articolo 196 entro il termine di centogiorni dall’accertamento della violazione ».

2. Le disposizioni dell’articolo 201 deldecreto legislativo n. 285 del 1992, comemodificato dal comma 1 del presente ar-ticolo, si applicano alle violazioni com-messe dopo la data di entrata in vigoredella presente legge.

** 22. 04. (nuova formulazione). Baldelli.

Dopo l’articolo 22 inserire il seguente:ART. 22-bis – (Modifiche agli articoli 202 e207 del decreto legislativo n. 285 del 1992,in materia di pagamento in misura ridottae di veicoli immatricolati all’estero o munitidi targa EE) – 1. All’articolo 202 deldecreto legislativo n. 285 del 1992 dopo ilcomma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-bis. In deroga a quanto previstodalle disposizioni del comma 2, quando la

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violazione degli articoli 142, commi 9 e9-bis, 148, 167, in tutte le ipotesi dieccedenza del carico superiore al 10 percento della massa complessiva a pienocarico, 174, commi 5, 6 e 6-bis, e 178commi 5, 6 e 6-bis, è commessa da con-ducente titolare di patente di guida dicategoria C, C+E, D o D+E nell’eserciziodell’attività di autotrasporto di persone ocose, il conducente è ammesso ad effet-tuare immediatamente, nelle mani del-l’agente accertatore, il pagamento in mi-sura ridotta di cui al comma 1. L’agentetrasmette al proprio comando o ufficio ilverbale e la somma riscossa e ne rilasciaricevuta al trasgressore, facendo menzionedel pagamento nella copia del verbale checonsegna al trasgressore medesimo.

2-ter. Qualora il trasgressore non siavvalga della facoltà di cui al comma 2-bis,è tenuto a versare all’agente accertatore, atitolo di cauzione, una somma pari allametà del massimo della sanzione pecunia-ria prevista per la violazione. Del versa-mento della cauzione è fatta menzione nelverbale di contestazione della violazione.La cauzione è versata al comando odufficio da cui l’agente accertatore dipende.

2-quater. In mancanza del versamentodella cauzione di cui al comma 2-ter èdisposto il fermo amministrativo del vei-colo fino a quando non sia stato adem-piuto il predetto onere e, comunque, perun periodo non superiore a sessantagiorni. Il veicolo sottoposto a fermo am-ministrativo è affidato in custodia, a spesedel responsabile della violazione, ad unodei soggetti individuati ai sensi del comma1 dell’articolo 214-bis ».

2. All’articolo 207 del decreto legislativon. 285 del 1992, sono apportate le seguentimodificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto infine ilseguente periodo: « Il veicolo sottoposto afermo amministrativo è affidato in custo-dia, a spese del responsabile della viola-zione, ad uno dei soggetti individuati aisensi del comma 1 dell’articolo 214-bis »;

b) il comma 4-bis è abrogato.

22. 09. Il Relatore.

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:« ART. 22-bis – (Introduzione dell’articolo202-bis nel decreto legislativo n. 285 del1992, in materia di rateazione delle san-zioni pecuniarie) – 1. Dopo l’articolo 202del decreto legislativo n. 285 del 1992 èinserito il seguente: »« ART. 202-bis. –(Rateazione delle sanzioni pecuniarie). – 1.I soggetti tenuti al pagamento di unasanzione amministrativa pecuniaria peruna o più violazioni accertate contestual-mente con uno stesso verbale, di importosuperiore a 400 euro, che versino in con-dizioni economiche disagiate, possono ri-chiedere la ripartizione del pagamento inrate mensili.

2. Può avvalersi della facoltà di cui alcomma 1 chi è titolare di un redditoimponibile ai fini dell’imposta personalesul reddito, risultante dall’ultima dichia-razione, non superiore a euro 10.628,16.Ai fini di cui al presente comma, sel’interessato convive con il coniuge o conaltri familiari, il reddito è costituito dallasomma dei redditi conseguiti nel mede-simo periodo da ogni componente dellafamiglia, compreso l’istante, e i limiti direddito di cui al precedente periodo sonoelevati di euro 1.032,91 per ognuno deifamiliari conviventi.

3. La richiesta di cui al comma 1 èpresentata al prefetto, nel caso in cui laviolazione sia stata accertata da funzio-nari, ufficiali e agenti di cui al primoperiodo del comma 1 dell’articolo 208. Èpresentata al presidente della giunta re-gionale, al presidente della giunta provin-ciale o al sindaco, nel caso in cui laviolazione sia stata accertata da funzio-nari, ufficiali e agenti, rispettivamente,delle regioni, delle province o dei comuni.

4. Sulla base delle condizioni economi-che del richiedente e dell’entità dellasomma da pagare, l’autorità di cui alcomma 3 dispone la ripartizione del pa-gamento fino ad un massimo di dodici ratese l’importo dovuto non supera euro 2.000,fino ad un massimo di ventiquattro rate sel’importo dovuto non supera euro 5.000,fino ad un massimo di sessanta rate sel’importo dovuto supera euro 5.000. L’im-

Martedì 7 luglio 2009 — 117 — Commissione IX

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porto di ciascuna rata non può essereinferiore a euro 100. Sulle somme il cuipagamento è stato rateizzato si applicanogli interessi al tasso previsto dall’articolo21, primo comma, del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre 1973,n. 602.

5. L’istanza di cui al comma 1 deveessere presentata entro trenta giorni dallacontestazione o notificazione della viola-zione. La presentazione dell’istanza im-plica la rinuncia ad avvalersi della facoltàdi ricorso al prefetto di cui all’articolo 203e di ricorso al giudice di pace di cuiall’articolo 204-bis. L’istanza è comunicatadall’autorità ricevente all’ufficio o co-mando da cui dipende l’organo accerta-tore. Entro novanta giorni dalla presenta-zione dell’istanza l’autorità di cui alcomma 3 adotta il provvedimento di ac-coglimento o di rigetto, Decorso il terminedi cui al periodo precedente, l’istanza siintende respinta.

6. La notificazione all’interessato del-l’accoglimento dell’istanza, con la determi-nazione delle modalità e dei tempi dellarateazione, ovvero del provvedimento dirigetto è effettuata con le modalità di cuiall’articolo 201. Con le modalità di cui alperiodo precedente è notificata la comu-nicazione della decorrenza del termine dicui al quarto periodo del comma 5 e deglieffetti che ne derivano ai sensi del mede-simo comma. L’accoglimento dell’istanza,il rigetto o la decorrenza del termine dicui al quarto periodo del comma 5 sonocomunicati al comando o ufficio da cuidipende l’organo accertatore.

7. In caso di accoglimento dell’istanza,il comando o ufficio da cui dipende l’or-gano accertatore provvede alla verifica delpagamento di ciascuna rata. In caso dimancato pagamento della prima rata o,successivamente, di due rate il debitoredecade automaticamente dal beneficiodella rateazione. Si applicano le disposi-zioni del comma 3 dell’articolo 203.

8. In caso di rigetto dell’istanza, ilpagamento della sanzione amministrativapecuniaria deve avvenire entro trenta

giorni dalla notificazione del relativo prov-vedimento ovvero dalla notificazione di cuial secondo periodo del comma 6.

9. Con decreto del Ministro dell’interno,di concerto con i Ministri dell’economia edelle finanze, del lavoro, della salute edelle politiche sociali e delle infrastrutturee dei trasporti, sono disciplinate le moda-lità di attuazione del presente articolo.

10. Con decreto del Ministro dell’eco-nomia e delle finanze, di concerto con iMinistri dell’interno, del lavoro, della sa-lute e delle politiche sociali e delle infra-strutture e dei trasporti, sono aggiornatiogni due anni gli importi di cui ai commi1, 2 e 4 in misura pari all’intera varia-zione, accertata dall’ISTAT, dell’indice deiprezzi al consumo per le famiglie di operaie impiegati (media nazionale) verificatasinei due anni precedenti. Il decreto di cuial presente comma è adottato entro il 1o

dicembre di ogni biennio e gli importiaggiornati si applicano dal 1o gennaiodell’anno successivo. »

22. 010. (ex 23. 01 nuova formulazione).Montagnoli.

All’articolo 22-bis, lettera b), capoversocomma 1-bis, aggiungere in fine il seguenteperiodo: « Il giudice penale, con ordinanzamotivata da gravi e documentati motivi,può disporre la sospensione dell’efficaciadei verbali di accertamento, in attesa dellasua decisione definitiva, sentita l’autoritàche ha adottato il provvedimento e laparte ricorrente. Si applicano le disposi-zioni dell’articolo 309 del codice di pro-cedura penale, in quanto compatibili. ».

0. 22. 08. 2. Zeller, Brugger.

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:ART. 22-bis – (Modificazioni agli articoli204-bis e 205 del decreto legislativo n. 285del 1992, in materia di ricorso al giudice dipace e di opposizione) – 1. All’articolo204-bis del decreto legislativo n. 285 del1992 sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) al comma 1, le parole da: « ses-santa giorni » fino alla fine del comma

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sono sostituite dalle seguenti: « trentagiorni dalla data di contestazione o dinotificazione, o di sessanta giorni dallastessa, se l’interessato risiede all’estero »;

b) dopo il comma 1, è inserito ilseguente: « 1-bis. I verbali di accertamentodelle violazioni connesse ai reati previstidagli articoli 186, 186-bis e 187 non sonoimpugnabili con ricorso al giudice di pace.Il giudice penale competente a conosceredel reato è competente a decidere sulleviolazioni di cui al presente comma e adapplicare con la sentenza di condanna lasanzione stabilita dalla legge per la viola-zione stessa e le eventuali sanzioni acces-sorie ovvero, in caso di assoluzione, pro-cedere all’annullamento del verbale. »

c) il comma 3 è sostituito dai se-guenti: « 3. Il ricorso e il decreto con cuiil giudice fissa l’udienza di comparizionesono notificati, a cura della cancelleria,all’opponente o, nel caso sia stato indicato,al suo procuratore, e ai soggetti di cui alcomma 4-bis, anche a mezzo fax o per viatelematica all’indirizzo elettronico comu-nicato ai sensi dell’articolo 7 del regola-mento di cui al decreto del Presidentedella Repubblica 13 febbraio 2001, n.123.

3-bis. Tra il giorno della notificazione el’udienza di comparizione devono inter-correre termini liberi non maggiori ditrenta giorni, se il luogo della notificazionesi trova in Italia, e di sessanta, se si trovaall’estero. Se il ricorso contiene istanza disospensione del provvedimento impugnato,l’udienza di comparizione deve essere fis-sata dal giudice entro venti giorni daldeposito dello stesso.

3-ter. L’opposizione non sospende l’ese-cuzione del provvedimento, salvo che ilgiudice, concorrendo gravi e documentatimotivi, disponga diversamente nella primaudienza di comparizione, sentita l’autoritàche ha adottato il provvedimento e laparte ricorrente, con ordinanza motivataed impugnabile con ricorso in tribunale »;

d) dopo il comma 4 è inserito ilseguente: « 4-bis. La legittimazione passivanel giudizio di cui al presente articolospetta al prefetto, quando le violazioni

opposte sono state accertate da funzionari,ufficiali ed agenti dello Stato, nonché dafunzionari ed agenti delle Ferrovie delloStato, delle ferrovie e tranvie in conces-sione e dell’ANAS; spetta a regioni, pro-vince e comuni, quando le violazioni sianoaccertate da funzionari, ufficiali ed agenti,rispettivamente, delle regioni, delle pro-vince e dei comuni o, comunque, quandoi relativi proventi sono ad essi devoluti aisensi dell’articolo 208. Il prefetto puòessere rappresentato in giudizio da fun-zionari della prefettura oppure da avvocatidelegati. A tale scopo, il prefetto, sentital’Avvocatura dello Stato, può stipulareconvenzioni con l’ordine degli avvocati perindividuare professionisti che, senza nuovio maggiori oneri a carico del bilancio delloStato, assumano la rappresentanza in giu-dizio. »;

e) il comma 5 è sostituito dal se-guente: « 5. In caso di rigetto del ricorso,il giudice di pace determina l’importodella sanzione ed impone il pagamentodella somma con sentenza immediata-mente eseguibile. Il pagamento dellasomma deve avvenire entro trenta giornisuccessivi alla notificazione della sentenzae deve essere effettuato a vantaggio del-l’amministrazione cui appartiene l’organoaccertatore, con le modalità di pagamentoda questa determinate. »;

d) al comma 6 le parole: « che supe-rino l’importo della cauzione prestata al-l’atto del deposito del ricorso » sono sop-presse;

e) dopo il comma 9 è inserito ilseguente: « 9-bis. La sentenza con cui èaccolto o rigettato il ricorso è trasmessa,entro trenta giorni dal deposito, a curadella cancelleria del giudice, all’ufficio ocomando da cui dipende l’organo accer-tatore. »

2. Il comma 3 dell’articolo 205 deldecreto legislativo n. 285 del 1992 è abro-gato.

22. 08. Il Relatore.

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ART. 23.

Al comma 1, apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) alla lettera a), capoverso letterac-bis), sostituire le parole: all’ammoderna-mento e al potenziamento con le seguenti:all’ammodernamento, al potenziamento,alla messa a norma e alla manutenzione;

b) alla medesima lettera a), capoversolettera c-bis), sostituire le parole: di instal-lazione e potenziamento con le seguenti: diinstallazione, di potenziamento, di messa anorma e di manutenzione;

c) alla lettera d), capoverso comma 4,lettera a), sostituire le parole: di ammo-dernamento e di potenziamento con leseguenti: di ammodernamento, di poten-ziamento, di messa a norma e di manu-tenzione;

d) alla lettera d), capoverso comma 4,lettera c), sostituire le parole: e al poten-ziamento con le seguenti: , all’ammoder-namento, al potenziamento, alla messa anorma e alla manutenzione;

Conseguentemente, all’articolo 29,comma 1, sostituire le parole: ammoder-namento e potenziamento con le seguenti:di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di manutenzione.

23. 6. Il Relatore.

ART. 24.

Al comma 1, capoverso ART. 214-ter,comma 2, aggiungere, in fine, il seguenteperiodo: Il provvedimento è comunicato alpubblico registro automobilistico per l’ag-giornamento delle iscrizioni. Si applicanole disposizioni del comma 3-bis dell’arti-colo 214-bis.

24. 1. (nuova formulazione). Meta, Velo,Lovelli, Ginefra, Bonavitacola, Boffa.

ART. 32.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: devonoconseguirli inserire le seguenti: con moda-lità conformi a quanto stabilito dal decretodi cui al comma 4 dell’articolo 97;

b) sopprimere il comma 2.

32. 1. Toto.

ART. 33.

Al comma 1 apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) dopo le parole: può emanare inse-rire le seguenti: « sentito, per quanto dicompetenza, il Garante per la protezionedei dati personali, »;

b) dopo le parole: « idoneo a rile-vare », inserire le seguenti: « , allo scopo digarantire la sicurezza stradale, ».

33. 1. Il Relatore.

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:« ART. 33-bis – (Certificazione di assenza diuso abituale di sostanze alcoliche o stupe-facenti per chi esercita attività di autotra-sporto). – 1. In deroga a quanto previstodalla lettera a) del comma 3 dell’articolo41 del decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81, per l’esercizio dell’attività professio-nale di trasportatore su strada che ri-chieda la patente di guida di categoria C,C+E, D, D+E, l’interessato deve produrreapposita certificazione con cui si escludeche faccia uso abituale di sostanze alco-liche o di sostanze stupefacenti o psico-trope.

2. Con decreto del Ministro della salute,del lavoro e delle politiche sociali, daadottare, di concerto con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, entro no-vanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sono definite le ca-

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ratteristiche della certificazione di cui alcomma 1, sono individuati i soggetti com-petenti a rilasciarla e sono disciplinate leprocedure di rilascio ».

* 33. 02 (ex 9. 01 nuova formulazione).Montagnoli.

Dopo l’articolo 33, inserire il seguente:« ART. 33-bis – (Certificazione di assenza diuso abituale di sostanze alcoliche o stupe-facenti per chi esercita attività di autotra-sporto). – 1. In deroga a quanto previstodalla lettera a) del comma 3 dell’articolo41 del decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81, per l’esercizio dell’attività professio-nale di trasportatore su strada che ri-chieda la patente di guida di categoria C,C+E, D, D+E, l’interessato deve produrreapposita certificazione con cui si escludeche faccia uso abituale di sostanze alco-liche o di sostanze stupefacenti o psico-trope.

2. Con decreto del Ministro della salute,del lavoro e delle politiche sociali, daadottare, di concerto con il Ministro delleinfrastrutture e dei trasporti, entro no-vanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, sono definite le ca-ratteristiche della certificazione di cui alcomma 1, sono individuati i soggetti com-petenti a rilasciarla e sono disciplinate leprocedure di rilascio ».

* 33. 03. (ex 9.04 nuova formulazione).Compagnon.

ART. 34.

Al comma 1, aggiungere, in fine, leseguenti parole: « e dei natanti ».

34. 1. Il Relatore.

ART. 39.

Premettere i seguenti commi: 01. All’ar-ticolo 7 del decreto legislativo 21 novem-

bre 2005, n. 286, e successive modifica-zioni, è aggiunto, in fine, il seguentecomma: « 7-bis. Quando dalla violazione didisposizioni del codice della strada, di cuial decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, e successive modificazioni, deri-vino la morte di persone o lesioni perso-nali gravi o gravissime e la violazione siastata commessa alla guida di uno deiveicoli per i quali è richiesta la patente diguida di categoria C o C+E, è disposta laverifica presso il vettore, il committente,nonché il caricatore e il proprietario dellamerce oggetto del trasporto, del rispettodelle norme sulla sicurezza della circola-zione stradale previste dal presente arti-colo e dall’articolo 83-bis del decreto-legge25 giugno 2008, n. 112, convertito, conmodificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,n. 133, e successive modificazioni ».

02. Al comma 6 dell’articolo 7-bis deldecreto legislativo 21 novembre 2005,n. 286, e successive modificazioni, è ag-giunto in fine il seguente periodo: « Siapplicano le disposizioni dell’articolo 207del decreto legislativo 30 aprile 1992,n. 285, e successive modificazioni ».

39. 1. (ex 27. 4 nuova formulazione). Mon-tagnoli.

Dopo l’articolo 39 inserire il seguente:ART. 39-bis – (Introduzione dell’articolo46-bis e modifica all’articolo 60 della legge6 giugno 1974, n. 298, e successive modi-ficazioni, in materia di sanzioni per ilcabotaggio stradale in violazione della nor-mativa comunitaria) 1. Dopo l’articolo 46della legge 6 giugno 1974, n. 298, è inse-rito il seguente: « ART. 46-bis (Cabotaggiostradale in violazione della normativa co-munitaria). 1. Qualora un veicolo imma-tricolato all’estero effettui trasporti di ca-botaggio in violazione delle disposizioni dicui al regolamento (CEE) n. 3118/93 delConsiglio, del 25 ottobre 1993, e successivemodificazioni, nonché della relativa disci-plina nazionale di esecuzione, si applica lasanzione amministrativa del pagamento diuna somma da euro 5.000 a euro 15.000,nonché la sanzione amministrativa acces-soria del fermo amministrativo del veicolo

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per un periodo di tre mesi, ovvero, in casodi reiterazione nel triennio, per un pe-riodo di sei mesi. Il veicolo sottoposto afermo amministrativo è affidato in custo-dia, a spese del responsabile della viola-zione, ad uno dei soggetti individuati aisensi dell’articolo 214-bis del codice dellastrada, di cui al decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, e successive modifi-cazioni. È fatta salva l’applicazione delledisposizioni dell’articolo 207 del citatocodice, di cui al decreto legislativo n. 285del 1992, e successive modificazioni ».

2. Il quarto comma dell’articolo 60della legge 6 giugno 1974, n. 298, e suc-cessive modificazioni, è sostituito dal se-guente: « Qualora le violazioni di cui agliarticoli 26 e 46 siano commesse da unveicolo immatricolato all’estero, esercenteattività di autotrasporto internazionale odi cabotaggio, si applicano le disposizioni

dell’articolo 207 del decreto legislativo 30aprile 1992, n. 285, e successive modifi-cazioni ».

39. 01. Il Relatore.

ART. 41.

Al comma 1, apportare le seguenti mo-dificazioni:

a) dopo le parole: « di locazione fi-nanziaria », inserire le seguenti: « o di no-leggio con riscatto »;

b) aggiungere, in fine, le seguenti pa-role: « fatto salvo quanto previsto dall’ar-ticolo 5 del regolamento di cui al decretodel Presidente della Repubblica 22 giugno1999, n. 250 ».

41. 1. (nuova formulazione). Bratti, Motta.

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