The World of il Consulente n. 39 del 2013

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Detassazione 2013 Gli incentivi per le assunzioni Dagli IAS al Codice Civile Ripartire dalla cultura Quaderni del Consulente

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The World of il Consulente n. 39 del 2013

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Detassazione 2013

Gli incentivi per le assunzioni

Dagli IAS al Codice Civile

Ripartire dalla cultura

Quaderni del Consulente

N°39 - 15 febbraio 2013

Periodico telematico - Reg.Tribunale di Roma n. 280 del 20 settembre 2011

House Organ del Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma - Pubblicazione quindicinale

Direttore Responsabile Lorenzo Lelli

Comitato Scientifico Gabriella Di Michele - Aldo Forte

Giuseppe Sigillò Massara Pierluigi Matera - Antonio Napolitano

Antonio Maria Rinaldi - Vincenzo Scotti Virginia Zambrano

Redazione Eleonora Marzani

Massimiliano Pastore Daniele Donati

Giuseppe Marini Paolo Stern

Andrea Tommasini Aldo Persi

Editore Ordine dei Consulenti del Lavoro

Consiglio Provinciale di Roma IT 00145 Roma RM

Via Cristoforo Colombo, 456 Tel. 06 89670177 r.a. - Fax 06 86763924 www.consulentidellavoro-roma.it

Segreteria: [email protected]

Ente di Diritto Pubblico Legge 11-1-l979 N.12

Redazione: [email protected]

Questo numero è stato chiuso in redazione il 15-02-2013

Elaborazione grafica di Carlo Busi

1The world of il Consulente

Care colleghe e cari colleghi,mi domando com’è possibile che un professio-nista possa recarsi in TV, a volto coperto e voce alterata, per parlare di illegalità, infangando apertamente la reputazione di tutti i colleghi Consulenti del Lavoro.Mi riferisco all’intervista rilasciata dal “presun-to CDL” alla trasmissione “Piazza Pulita” su LA7.Incredulo, una volta ripresomi dallo shock ini-ziale, sono giunto alla più logica delle conclusio-ni: evidentemente l’intervistato non è un vero professionista, non può essere un Consulente del Lavoro.Il CDL infatti non è un bandito, un fuorilegge, che aggira la disciplina nel far-west normativo. Ma è un depositario degli strumenti normativi che utilizza in completa legalità e trasparenza, favorendo la propria clientela e al contempo tu-telando i lavoratori della stessa.Mi domando se un’emittente seria e professio-nale come LA7 abbia in questo caso effettiva-mente verificato le credenziali del presunto professionista interpellato, cosa che certamen-te appurerà il Consiglio Nazionale dell’Ordine, per poter avviare nei suoi confronti, qualora si tratti effettivamente di un collega, le necessarie azioni disciplinari. Tornando all’intervista, oltre a dimostrare man-canza di conoscenza di concetti basilari della norma gius-lavoristiva; oltre a parlare dei possi-bili escamotage per aggirare la Legge Fornero o, sarebbe più corretto dire, per “danneggiare” la clientela e i lavoratori; l’oscurato professioni-

sta sottolineava la possibilità di eludere la nor-ma confidando anche nel timore e nell’incapa-cità dei nostri giovani lavoratori nell’adire vie legali nei confronti dei datori di lavoro.Incredibile il CDL sarebbe il furbo raggiratore e burattinaio delle leggi e il giovane lavoratore un povero sciocco disposto a subire qualsiasi ingiustizia pur di lavorare in periodo di crisi. Non si può essere più lontani dal vero sotto ogni punto di vista!Che piaccia o meno, la Riforma Fornero è Legge e il Consulente del Lavoro la applica e la rispetta!Con questa vicenda si aggiunge un altro tassel-lo alla propaganda “anti-professionista” tanto in voga in questo periodo, ma questa volta l’offesa sembra arrivare dall’interno! Ancora una volta vediamo infangato il buon nome della categoria, dei consulenti che lavo-rano con professionalità e precisione, che tute-lano gli interessi della clientela nel rispetto di quanto stabilito dalla legge.Ancora una volta si dovrà lavorare per recidere le mele marce e dimostrare la buona fede e la genuinità della nostra professione, ancora una volta siamo chiamati a lavorare il doppio, e la pensione è un’oasi di pace sempre più lontana!Per vostra conoscenza, il Consiglio Nazionale dell’Ordine lo scorso 15 gennaio, a mezzo co-municato stampa, ha richiesto a LA7 giusta rettifica su quanto dichiarato in trasmissione: tra lezioni di illegalità ed evidenti errori su con-cetti normativi basilari esposti dal fantomatico CDL, oltre alle inesattezze normative riportate dal giornalista… Stiamo aspettando!

Salviamo la reputazione del CDLEditoriale

2 The world of il Consulente

1the world of il Consulente

Salviamo la reputazione del CDL

L’editoriale del Presidente di Adalberto Bertucci

16Dagli IAS

al Codice CivileLe novità relative alla redazione dei

bilanci nel ”ritorno” alla normativa del Codice Civile

di Antonio Chirico

20Ripartire dalla cultura

Cinque proposte e dieci obiettivi per guardare al futuro

di Andrea Tommasini

6Detassazione 2013

quanto è complicato il nuovo sistema

di Paolo Stern

12Gli incentivi

per le assunzioni Dopo la riforma, le considerazioni

dell’Autore che non impegnano l’Amministrazione di apppartenenza

di Eufranio Massi

Sommario

24 I Quaderni

del ConsulenteÈ inesistente la notificadiretta per posta fatta

da EquitaliaA cura di Maurizio Villani e

Francesca Giorgia Romana Sannicandro

In Focus

Convegno

Le manovre fiscali e la detassazione Novità del 2013

Mercoledì 20/02/2013 ore 14:30

AUDITORIUM DEL SERAPHICUM VIA DEL SERAFICO, 1 – ROMA (Zona Eur/Laurentina)

Convegno Gestione flusso uniemens e problematiche varie

Giovedì 21/02/2013 ore 14:45

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Tavola Rotonda I finanziamenti INAIL per gli investimenti nella prevenzione

Venerdì 22/02/2013 ore 15:00

Sede Ordine Via Via C. Colombo, 456Roma – (zona Basilica S. Paolo)

Ordine

4 The world of il Consulente

Convegno Società non operative e beni concessi in godimento ai soci

Lunedì 25/02/2013 ore 14:45

Oly Hotel Via Santuario Regina degli Apostoli, 36 Roma – (zona Basilica S. Paolo)

Convegno Conciliazioni e transazioni in materia di lavoro

Giovedì 28/02/2013 ore 09:30

Oly Hotel Via Santuario Regina degli Apostoli, 36 Roma – (zona Basilica S. Paolo)

Ordine

Convegno Società non operative e beni concessi in godimento ai soci

Lunedì 25/02/2013 ore 14:45

Oly Hotel Via Santuario Regina degli Apostoli, 36 Roma – (zona Basilica S. Paolo)

Convegno Conciliazioni e transazioni in materia di lavoro

Giovedì 28/02/2013 ore 09:30

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6 The world of il Consulente

Con l’emanazione del DPCM del 21.01.2013 il Governo ha individuato le condizioni che per-mettono ai datori di lavoro del settore privato di applicare la tassazione con l’aliquota irpef sostitutiva del 10% alla retribuzione di produttività corrisposta ai dipendenti. Il decreto ora è al vaglio della Corte dei Conti per la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale che rende

attuativa anche per il 2013 l’applicazione della fiscalità premiale sulle somme legate alla produttività.Ad una prima lettura il testo del decreto si presenta ostico e pieno di dubbi interpretativi e pertanto è auspicabile un celere pronunciamento da parte del Ministero del lavoro e dell’Agenzia delle Entrate.

Detassazione 2013Lavoro

di Paolo SternConsulente del Lavoro

Cerchiamo di analizzare le nuove regole e capirne la motivazione. Per prima cosa emerga chiara, e ciò è apprezzabile, la voglia di farla finita con gli accordi “fotocopia” rispetto ai CCNL, applicativi delle regole che hanno consentito la detassazione nel 2012. L’esperienza di tali accordi è da consi-derarsi fallimentare rispetto alla volontà del legi-slatore di dar corpo ad incentivi fiscali alla pro-duttività aziendale. Tanto fallimentare che direi che tali accordi stanno all’idea di contrattazione decentrata come un film a luci rosse sta ad “Amo-re e Psiche” di Canova!Oggi il decreto, figlio dell’accordo sulla produtti-vità firmato da tutte le sigle sindacale (ad eccezio-ne della CGIL, ma ormai ciò è consuetudine e non più eccezionalità), si propone di incentivare, con fiscalità premienante, i contratti di secondo livel-lo che prevedano trattamenti economici connessi ad indici “misurabili” di produttività, redditività, qualità, efficienza,innovazione, ovvero ad inter-venti in almeno tre di quattro ambiti specificata-mente indicati. Gli ambiti di intervento previsti nel decreto sono:• modifiche dell’articolazione dell’orario di la-

voro, sia in relazione ad una programmazione mensile di variazioni della quantità di ore sia alla loro diversa collocazione temporale;

• programmazione aziendale più flessibile dei periodi di ferie eccedenti le due settimane;

• introduzione di misure che abbiano il fine di contemperare la tutela dei lavoratori e l’utilizzo di nuove tecnologie funzionali all’attività lavo-rativa;

• disciplina e individuazione di criteri di fungibi-lità delle mansioni e di implementazione delle competenze.

Come nel passato si evidenziano due limiti eco-nomici, da un lato si dice che potranno fruire dei benefici fiscali solo i titolari di reddito di lavoro di-pendente nel 2012 non superiore a € 40.000,00 lor-di e dall’altro si limitano le erogazioni di produt-tività a € 2.500,00 lordi. Vale la pena di ricordare che concorreranno al raggiungimento del limite reddituale di € 40.000,00 anche le somme percepi-te e sottoposte a tassazione ridotta (10%) nel 2012 poichè connesse ad erogazioni premiali. Come nel passato qualora nel corso del 2012 il lavorato-re non fosse stato alle dipendenze del medesimo sostituto d’imposta dovrà, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del DL 93/2008, autocertificare la con-dizione economica personale. L’attenzione posta alle condizioni, anche soggettive, di applicazione della fiscalità di favore deve essere massima poi-ché lo stesso decreto, nel richiamare l’articolo 2, comma 4, del DL 93/2008, ricorda che è applica-bile il regime sanzionatorio in materia di imposte dirette di cui al D.Lgs n. 471/1997.Beneficiari della manovra fiscale esclusivamente

Quanto è complicato il nuovo sistema

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Lavoro

sono le aziende private poichè rimangono esclusi i dipendenti della Pubblica Amministrazione evi-denziata nelle diverse articolazioni previste dal D.Lgs n. 165/2001.Per quanto riguarda il primo blocco di condizio-ni (indici misurabili) il testo riecheggia le pre-cedenti disposizioni ma se ne distanzia ponen-do come condizione la misurabilità quantitativa degli interventi. Tale condizione risulta agevol-mente gestibile quando sia connessa a premi di risultato (es. aumento di produttività, redditivi-tà) molto meno quando si riferisca a criteri rela-tivi ad incrementi di efficienza ed innovazione. Quale indice quantitativo l’azienda potrà e do-vrà produrre per attestare incrementi di inno-vazione? L’auspicato chiarimento ministeriale potrebbe proprio fare luce se con il termine “in-dicatore quantitativo” si chieda effettivamente di identificare un target matematico / numerico ovvero si possa prevedere un più generico riferi-mento al raggiungimento di incrementi rispetto ad indicatori non numerici. Evidentemente dal rigore dell’interpretazione dipenderà l’effettiva e concreta ampiezza della manovra. Il secondo blocco di condizioni riguarda accor-di di secondo livello (aziendali o territoriali) che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree indicate dal provvedimento. Un vero rompicapo del quale difficilmente se ne intuisce la motivazione se non quella di rendere quasi impossibile la sua applicabilità. Una condi-zione in almeno tre sui quattro ambiti di interven-to. Perché? Perché non premiare ogni singolo in-tervento? In buona sostanza si chiede all’azienda di porre in essere manovre che soddisfino simul-taneamente una serie di elementi diversificati tra di loro. Circa il contenuto delle “aree di manovra” riecheggiano le materie potenzialmente ogget-to degli accordi di prossimità in deroga previsti dall’art. 8 L 148/2011 relativamente a orario di la-voro, ferie, nuove tecnologie e mansioni.Provando una simulazione, per poter avere ac-cesso alla detassazione delle somme, un accordo dovrebbe, per esempio, prevedere l’attivazione contemporanea di queste tre situazioni:- Orario di lavoro. Un orario di lavoro multipe-riodale che assecondi le necessità operative con una sommatoria oraria a valle, ossia che registri le effettive ore lavorate nel periodo di riferimento ancorché non pianificate in turnazione (es. I setti-mana 40 ore, II 48, III 45, IV 27. Il lavoratore non maturerebbe neppure un ora di straordinario non sulla base di preventiva turnazione ma sul compu-to, effettuato a fine mese, delle effettive delle ore

lavorate). Le indennità per la turnazione variabile potrebbero essere detassate;- Ferie. L’azienda può disporre che 10 giorni di fe-rie siano goduti singolarmente d’ufficio in un de-terminato giorno della settimana (es. il venerdì) per 10 settimane consecutive in periodi di scarsa produzione. Il valore giornaliero del giorno di fe-rie goduto singolarmente potrebbe essere detas-sato;- Mansioni. Ai fini di consentire un più proficuo utilizzo della manodopera si può prevedere l’ac-corpamento di mansioni differenti, anche di peso professionale diverso, consentendo, per esempio, di evitare sovraccarichi, e lavoro straordinario, per talune figure professionali ed al contrario contrazione di attività per altre. Ogni eventuale indennità economica concessa a tal fine potrebbe essere detassabile.Come e palesemente evidente una manovra deci-samente complessa, di difficile applicabilità spe-cialmente per le imprese di minori dimensioni.A differenza del passato poi è previsto il deposito presso la DTL competente degli accordi entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione unitamente ad una autodichiarazione di conformità dell’accordo ai contenuti del decreto. A parere di chi scrive que-sta autodichiarazione potrebbe essere inserita, come clausola finale, nell’accordo stesso qualora stipulato nel 2013. In questo caso la dichiarazione sarebbe bilaterale e pertanto con maggior peso specifico in caso di future valutazioni ispettive.Nel caso si ricorra ad accordi territoriali non risul-ta chiaro chi debba depositare cosa.Nell’attesa delle più volte auspicate note di chia-rimento da parte del Ministero del Lavoro e dell’Agenzia delle Entrate, e quindi di poter ra-gionare compiutamente sulla reale portata del provvedimento, alcuni elementi emergono con chiarezza: necessità di limitare in modo impor-tante la riduzione fiscale dei salari del lavorato-ri, difficilissima applicazione da parte delle pic-cole imprese ed esclusione di fatto delle micro imprese dai benefici fiscali (o meglio esclusione per i loro dipendenti), incentivo alla contratta-zione aziendale nelle imprese medio grandi mentre scarso appeal incentivante per quelle più piccole vista la ridotta portata delle som-me incentivabili (massimo € 2.550,00), validità di accordi sottoscritti anche con una sola sigla sindacale (contratti collettivi di secondo livello sottoscritti, ai sensi della normativa di legge e degli accordi interconfederali vigenti, da (e non “dalle”) associazioni dei lavoratori comparativa-mente più rappresentative sul piano nazionale).

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Lavoro

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Il comma 12, lettera a) e let-tera b) dell’art. 4 afferma che gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attua-zione di un obbligo scaturente dalla legge o dalla contratta-zione collettiva: gli incentivi non sono riconosciuti anche nel caso in cui, per il lavoratore avente diritto, venga utilizzata la tipologia della somministra-zione o sia assunto in violazio-ne di un diritto di precedenza legale o di natura contrattuale. L’argomento è stato, puntual-mente, declinato dalla circola-re INPS n. 137 del 12 dicem-bre 2012 che ha sottolineato, nell’ambito delle previsioni le-gali, le seguenti ipotesi:L’art. 15, della legge n. 264/1949, nella versione mo-dificata dal D.L.vo n. 297/2002 che riserva un diritto di prece-denza di natura generale per tutte le assunzioni sia a termi-ne che a tempo indeterminato

in favore dei lavoratori licen-ziati, negli ultimi sei mesi, per giustificato motivo oggettivo, correlato sia all’attività pro-duttiva che all’organizzazione ed al funzionamento regola-re dell’azienda e di quelli che sono stati oggetto di procedu-ra collettiva per riduzione di personale;L’art. 5, comma 4 – quater, del D.L.vo n. 368/2001 che riser-va un diritto di precedenza, di dodici mesi, nelle assunzioni a tempo indeterminato per le mansioni già espletate nei con-fronti di lavoratori che abbiano lavorato con uno o più contrat-ti a termine per un periodo superiore a sei mesi. Identico diritto sussiste per i rapporti a termine di carattere stagiona-le (comma 4, quinquies): nella prima ipotesi, la facoltà di eser-citare il diritto di precedenza va resa nota al datore di lavoro entro sei mesi dalla cessazione

del contratto, mentre in pre-senza di rapporti stagionali la durata per l’esercizio del dirit-to è di tre mesi dalla fine del contratto (comma 4 – sexsies);L’art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990 che prevede, in caso di cessione d’azienda (di ramo o parte di essa) un dirit-to di precedenza di dodici mesi (o termine più ampio previsto nell’accordo sindacale) in fa-vore di quei lavoratori che non transitano immediatamente alle dipendenze del nuovo im-prenditore.L’incentivo non spetta anche nell’ipotesi in cui, ponendo in essere una condizione elusi-va, il datore di lavoro ricorra all’utilizzazione del lavoratore avente diritto alla riassunzione attraverso un contratto di som-ministrazione (comma 12, let-tera b), secondo periodo).Sotto l’aspetto degli obblighi derivanti dalla contrattazione

Nel vasto panorama delle disposizioni in materia di incentivi alle assunzioni di personale (che sono di natura economica, contributiva, normativa e fiscale) sono stati introdotti, con la legge n. 92/2012, alcuni principi generali i quali vanno, necessariamente, ad “impattare” sul quadro normativo e su cui occorre riflettere. Le considerazioni che

seguono sono frutto esclusivo del mio pensiero e non impegnano in alcun modo la mia Ammini-strazione di appartenenza.

Riforme

di Eufranio MassiDirettore della Direzione Territoriale del Lavoro di Modena

Gli incentivi per le assunzioni Dopo la riforma, le considerazioni dell’Autore che non impegnano l’Amministrazione di apppartenenza

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collettiva, la nota dell’Istituto cita il caso, molto ricorrente nelle disposizioni che regola-mentano i cambi di appalto, in base al quale (si veda, ad esem-pio, il CCNL per le imprese di pulizia multi servizi) l’azienda subentrante, a parità di condi-zioni contrattuali preesistenti, è tenuta ad assumere il perso-nale in forza presso l’azienda ”cedente”, in forza da un deter-minato periodo (almeno quat-tro mesi).Per quel che concerne, invece, la dizione normativa relativa “all’assunzione che costituisce un obbligo stabilito da norme di legge”, la circolare n. 137, opportunamente, esclude gli incentivi previsti dall’art. 13 della legge n. 68/1999, finaliz-zati a favorire l’occupazione di personale disabile con partico-lari gravi handicap psico-fisici sulla base del concetto che le agevolazioni sono previste da una disposizione speciale che deroga rispetto alla rego-la generale fissata dall’art. 4, comma 12, lettera a). Diverso, invece, a mio avviso, è il caso dell’assunzione di uno dei sog-getti individuati dall’art. 18 (or-fani, coniugi superstiti, ecc.) che hanno, ai fini del colloca-mento obbligatorio, una per-centuale di riserva pari all’1% nelle imprese dimensionate oltre le 150 unità (uno solo, per quelle con un organico supe-riore ai 50 dipendenti) ma che non sono portatori di specifici incentivi ma soltanto, qualora ne ricorrano le condizioni, di quelli generali (ad esempio, perché sono disoccupati da oltre 24 mesi). Ebbene, riten-go che se un datore di lavoro assuma uno di questi lavorato-ri per ottemperare all’obbligo di legge, non possa usufruire dell’incentivo specifico che nel caso di specie sarebbe quello

previsto dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990. Le disposizioni relative a dirit-to di precedenza meritano, a mio avviso, alcuni approfondi-menti.Il primo concerne le ipote-si legali: l’elencazione effet-tuata dalla circolare INPS n. 137/2012 non esaurisce la gamma delle ipotesi.Infatti, un diritto di precedenza alla ritrasformazione del rap-porto da tempo parziale a tem-po pieno esiste, ad esempio, in favore di quei lavoratori che, per seguire terapie oncologi-che o salva vita, hanno ridotto il proprio orario di lavoro. Eb-bene, in presenza di un miglio-ramento delle condizioni, gli stessi hanno diritto a trasfor-mare nuovamente il rapporto a tempo pieno (art. 12 –bis del D.L.vo n. 61/2000). Sulla stes-sa linea va ricordato come il successivo art. 12 –ter, intro-dotto dalla legge n. 247/2007, abbia riconosciuto un diritto di precedenza ai lavoratori già in forza a tempo parziale, al-lorquando il datore di lavoro intenda effettuare assunzioni a tempo indeterminato e pieno, ovviamente per le stesse man-sioni. Altro diritto di preceden-za, sia pure di portata minore, che va preso in considerazio-ne è quello dall’art. 5, comma 2, del D.L.vo n. 61/2000 previ-sto in favore di un lavoratore a tempo parziale qualora il dato-re di lavoro proceda ad assun-zione a tempo pieno, in ambito comunale di altro lavoratore in possesso della medesima (o equivalente) qualifica: tale di-ritto scatta soltanto se la previ-sione è contenuta nel contratto individuale. Il secondo chiarimento riguar-da la natura del diritto di pre-cedenza. Il Legislatore ha distinto l’ipo-

tesi del licenziamento ove lo stesso scatta “ex lege” da quel-le riferibili, ad esempio, ai con-tratti a termine ove è necessa-rio un comportamento “attivo” del lavoratore che deve mani-festare la propria volontà al da-tore di lavoro, per iscritto (pur se la norma nulla dice circa le modalità) entro un determina-to arco temporale. Il diritto di precedenza è un diritto dispo-nibile e, come, tale può esse-re oggetto di rinuncia, come dimostrano anche i contenuti di numerosi verbali di accordo raggiunti sia in sede aziendale, che amministrativa o sindaca-le. Ovviamente, ai fini del godi-mento di eventuali incentivi re-lativi ad una nuova assunzione, il datore di lavoro, a fronte di eventuali contestazioni o chia-rimenti da parte dell’Istituto previdenziale, dovrà dimostra-re l’inesistenza di qualsiasi di-ritto di precedenza, sulla base, ad esempio, di una rinuncia del soggetto interessato. C’è, poi, da aggiungere un ulteriore chiarimento:qualora il datore di lavoro assuma con contratto a tempo indeterminato, prima che il lavoratore a termine il cui rapporto si è risolto, abbia ma-nifestato la propria volontà (ha tempo sei mesi) quel contratto è valido e qualora ne ricorrano i presupposti, debbono essere riconosciuti gli incentivi. La terza questione da chiarire riguarda gli effetti che il man-cato rispetto del diritto di pre-cedenza e, quindi, il non rico-noscimento degli incentivi, ha sul rapporto di lavoro instau-rato. Il rapporto resta in piedi, a tutti gli effetti: ciò che non è riconosciuto è soltanto il bene-ficio contributivo, con la con-seguenza che il datore paga la “contribuzione usualmente prevista”.Proseguendo nella disamina,

14 The world of il Consulente

il Legislatore ricorda come (comma 12, lettera c) le agevo-lazioni non spettino “se il dato-re di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, fatti salvi i casi in cui l’assun-zione, la trasformazione o la somministrazione siano fina-lizzate all’acquisizione di pro-fessionalità diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una di-versa unità produttiva”. L’ipotesi prevista alla lettera c) è, indubbiamente, diversa dalle precedenti, nel senso riguarda non l’impresa nel suo complesso ma le singole unità produttive. Detto questo, si può affermare che la stessa ricorra in presen-za di un trattamento integrativo salariale straordinario (ristrut-turazione, riorganizzazione, ri-conversione, crisi aziendale con ripresa dell’attività produttiva) o di solidarietà (sia di tipo A – aziende industriali o che sono interessate dalla CIGS -, che di tipo B ( quelli previsti ex art. 5 della legge n. 236/1993), men-tre paiono restare fuori le ipote-si coperte da integrazione sala-riale ordinaria ove le motivazio-ni del ricorso all’istituto, attesa anche il breve arco temporale di intervento, possono, talora, essere determinate da motivi contingenti o estranei alla stes-sa situazione di crisi produttiva.Il riferimento alle professiona-lità diverse va inteso nel senso che le professionalità interes-sate debbono essere “sostan-zialmente” diverse da quelle possedute dai lavoratori in in-tegrazione salariale e non di “mera facciata”, dettate da un mansionismo contrattuale, nei fatti equivalente.L’ultima ipotesi di “non rico-noscimento” è prevista dalla

lettera d) del comma 12 e ri-prende un concetto già pre-sente nel nostro ordinamento si dai tempo dell’art. 2 della legge n. 451/1994: “gli incenti-vi non spettano con riferimen-to a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un da-tore di lavoro che al momen-to del licenziamento, presenti assetti proprietari coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di col-legamento o controllo;in caso di somministrazione tale con-dizione si applica anche all’uti-lizzatore”. Tale principio è sta-to, successivamente, ripreso anche in altri provvedimenti.Qui, è evidente come valgano le regole determinate dalla prassi che, nei casi dubbi, ha portato alla verifica delle posizioni “pro-prietarie” e “societarie”, anche in relazione ai rapporti di natura pa-rentale. In altri casi per i concetti di colleganza e controllo (ma per il problema di riferimento si ritie-ne un criterio del tutto residuale, atteso che comporterebbe una serie di valutazioni abbastanza complicate) si può far riferimen-to anche alle ipotesi dell’art. 2359 c.c. che recita:“Sono considerate società con-trollate:Le società in cui un’altra socie-tà dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assem-blea ordinaria;Le società in cui un’altra so-cietà dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza do-minante nell’assemblea ordi-naria;Le società che sono sotto in-fluenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa”.Ai fini dell’applicazione delle lettere a) e b) vanno computati anche i voti spettanti alle so-

cietà controllate, alle società fi-duciarie ed alle persone inter-poste, mentre non vanno calco-lati i voti spettanti per conto di terzi. Sono, invece, considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’in-fluenza notevole. L’influenza si presume allorquando nell’as-semblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti o un decimo se la so-cietà ha azioni quotate in mer-cati regolamentati.Il comma 13 stabilisce, ai fini del godimento degli incentivi, una sorta di equiparazione tra quelli goduti attraverso una utilizzazio-ne diretta e quelli goduti, per lo stesso lavoratore, indirettamente attraverso un contratto di sommi-nistrazione: da ciò ne consegue che la durata complessiva non può essere altro che la risultante della sommatoria. Ovviamente, il riferimento è lo stesso datore di lavoro e non il lavoratore: infatti il Legislatore afferma che “non si cumulano le prestazioni in som-ministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se for-nite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, sal-vo che tra gli utilizzatori ricorra-no assetti proprietari sostanzial-mente coincidenti ovvero inter-corrano rapporti di collegamento o controllo”. Per ben comprende-re tale ipotesi è sufficiente fare qualche esempio (peraltro, tratto dalla circolare INPS n. 137/2012) riferita all’ assunzione a termine di un lavoratore in mobilità per il quale l’agevolazione contributiva (10% della quota a carico del dato-re di lavoro) è riconosciuta per un massimo di dodici mesi. Ebbene, se il soggetto è assunto con un contratto di somministrazione per sei mesi e, poi, con un con-tratto a termine, l’incentivo con-tributivo è riconosciuto, comples-sivamente, per un massimo di

Riforme

dodici mesi pur se, ad esempio, il secondo rapporto a tempo deter-minato ha una durata superiore ai sei mesi. Parimenti, un contratto di somministrazione della durata di un anno consente al datore di lavoro di assumere un lavoratore con contratto a termine, ma sen-za alcuna agevolazione, atteso che, il monte complessivo è stato “goduto” nella sua interezza. Del resto (altro elemento da tenere sempre in considerazione) ci si trova di fronte ad un “godimen-to indiretto” in quanto l’art. 21, comma 1, lettera i) del D.L.vo n. 276/2003 impone all’utilizzatore l’obbligo del rimborso al sommi-nistratore degli oneri previden-ziali effettivamente sostenuti.Il comma 14 punisce l’invio tar-divo delle comunicazioni tele-matiche obbligatorie relative ad assunzioni, modifiche e sommi-nistrazioni che danno luogo a “godimento” di incentivi, stabi-lendo la perdita di quella parte dell’agevolazione relativa al pe-riodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.Per completezza di informazio-ne si ricorda che:L’assunzione va comunicata entro il giorno precedente l’i-nizio del rapporto di lavoro;La trasformazione e la proroga vanno comunicate entro cin-que giorni dalla data in cui de-corre l’inizio delle stesse; Lo “sforamento” del contrat-to di lavoro a termine (che può durare, secondo la pre-visione contenuta nel nuovo art. 5, comma 2, del D.L.vo n. 368/2001, modificato dalla legge n. 92/2012, fino a trenta giorni – rapporti di durata fino a sei mesi – o fino a cinquan-ta giorni – rapporti di durata pari o superiore a sei mesi -, va comunicato, con la data finale, entro il giorno di scadenza del contratto a tempo determinato;

L’assunzione, la trasformazione e la proroga dei lavoratori som-ministrati vanno comunicate dalle agenzie del lavoro entro i venti giorni successivi al mese cui le stesse si riferiscono.Le singole agevolazioni, legate alle tipologie contrattuali, non possono non considerare quan-to afferma l’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 che è espressamente richiamato (uni-tamente al comma 1176) dalla circolare INPS n. 137/2012: “ A decorrere dal 1° luglio 2007 i benefici normativi e contribu-tivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle orga-nizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparati-vamente più rappresentative sul piano nazionale”. Per completez-za di informazione ricordo come il documento unico di regolarità contributiva sia stato disciplina-to con DM 24 ottobre 2007 (G.U. n. 279 del 30 novembre 2007) e come, in un certo senso, quanto previsto dalla legge n. 296/2006, sia stato anticipato per le impre-se artigiane, commerciali e del turismo dall’art. 10 della legge n. 30/2003, rispetto alle quali, con circolare n. 4/2004, il Mini-stero del Lavoro fornì la prima indicazione, tuttora valida, sul significato da dare alla frase “ri-spetto integrale degli accordi e contratti collettivi”. Il Dicastero del Welfare distinse chiaramen-te tra parte economica e norma-tiva scaturente dalla pattuizione collettiva e “parte obbligatoria” (es. iscrizione all’Ente bilatera-le) scaturente da quest’ultima, esprimendo l’avviso che l’ade-sione imposta a tale organismo risulterebbe in palese contrasto con i principi di libertà sindaca-le, tutelati dall’art. 39 della Co-stituzione, oltre che con i prin-cipi del diritto comunitario che

tutelano la concorrenza. Tale indirizzo venne fatto proprio an-che dall’INPS con la circolare n. 74/2005.Successivamente, con una inter-pretazione affidata ad una nota della Direzione Generale per l’Attività Ispettiva il Ministero del Lavoro chiarì che per talu-ne tipologie contrattuali come l’apprendistato non fosse ne-cessario essere in possesso del DURC per il “godimento” delle agevolazioni contributive, atte-so che nel caso di specie non si poteva parlare che di una con-tribuzione agevolata, in quanto l’aliquota ridotta è correlata ad una scelta di politica generale del Parlamento, finalizzata a fa-vorire l’ingresso dei giovani sul mercato del lavoro. Tale princi-pio, tuttavia, è superato dalla di-zione dell’art. 22, comma 1, della legge n. 183/2011, il quale par-lando di “sgravio” a proposito dell’abbattimento contributivo per i datori di lavoro dimensio-nati fino a nove unità, fa venir meno quel discorso correlato alla “contribuzione agevolata” come scelta di politica in favore dell’occupazione giovanile, cosa che, sul piano pratico, compor-ta la piena applicazione dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 e dei chiarimenti in-tervenuti con la circolare INPS n. 128/2012.Da ultimo, appare opportuno ricordare la previsione con-tenuta nell’art. 2, comma 37, della legge n.92/2012: laddove il Legislatore fa un espresso rinvio per le assunzioni (ad esempio, lavoratori in mobili-tà) alla contribuzione agevo-lata prevista per i rapporti di apprendistato (10%), l’aliquota resta invariata, non trovando applicazione la maggiore con-tribuzione (1,61%) dovuta, per questi ultimi, a partire dal 1° gennaio 2013.

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Dagli IAS al Codice CivileLe novità relative alla redazione dei bilanci nel ”ritorno” alla normativa del Codice Civile

Bilanci

L’Organismo italiano di contabilità (Oic) ha predisposto una bozza di principio contabile per regolamentare il ritorno alle regole civilistiche da parte delle imprese che, dopo avere redatto il bilancio in base ai principi contabili internazionali (Ias/Ifrs) o ad altre norme, tornano a redigerlo in base alle disposizioni del Codice civile.

Il documento, nella forma di bozza per la consultazione sino al 31 dicembre 2012, riguarda, in partico-lare, il ritorno ai principi nazionali dagli Ias ma si applica anche ad altre ipotesi quali, per esempio, il ritorno da specifiche normative di settore.

di Antonio ChiricoProfessore Associato

Il ritorno – e qui occorre fare riferimento al D.Lgs. n. 38/2005 che ha indicato i soggetti destinatari degli IAS – potrebbe riguardare le imprese:a) che non sono più quotate;b) parte di gruppi quotati cedute a gruppi non quotati che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali;c) che hanno applicato volontariamente gli Ias/Ifrs, ma che non intendono più applicarli;d) che hanno applicato specifiche normative di settore, ma non sono più obbligate ad applicarle.La nota integrativa dovrà supportare la disclosure relativa al ritorno alle regole codicistiche. In par-ticolare, essa illustrerà le ragioni che hanno mo-tivato il ritorno ai principi contabili nazionali e la data di transizione. Dovrà contenere la riconcilia-zione del patrimonio netto dalla quale evincere le differenze che hanno comportato la rettifica del saldo al lordo dell’effetto fiscale.Infine, la nota integrativa dovrà contenere anche l’elenco delle eccezioni all’applicazione retroattiva

dei principi nazionali e le informazioni su even-tuali cambiamenti dei criteri di valutazione non dovuti a differenza di principio e a eventuali cam-biamenti nelle stime contabili.Il documento si applica al bilancio di esercizio e al bilancio consolidato delle imprese che in passato hanno già applicato i principi contabili nazionali ma anche di quelle che li applicano per la prima volta.Alla luce di tal breve premessa, ci sembra oppor-tuno dedicare il breve spazio di questo nostro intervento alla fattispecie del ritorno alla norma-tiva civilistica dagli IAS/IFRS, vista la rilevanza delle differenze di valutazioni, di configurazioni di reddito e non in ultimo di destinatari dell’infor-mazione contabile, che distinguono il set di rego-le internazionali dalla disciplina dettata dagli art. 2423 e ss. , in attesa dell’emanazione della bozza definitiva. La bozza di principio contabile si compone delle seguenti parti:

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- richieste di commento;- regole contabili relative al passaggio ai principi contabili nazionali;- appendice A: eccezioni all’applicazione del prin-cipio generale;- appendice B: esempi illustrativi riguardanti casi di pasaggio da un bilancio redatto in conformità agli IAS/IFRS ad uno redatto sulla base dei prin-cipi contabili nazionali;- basi per le conclusioni (basis for conclusions).La regola generale comporta l’applicazione re-troattiva dei principi contabili nazionali: tuttavia, sono previste numerose eccezioni che tengono conto delle difficoltà applicative che possono ren-dere eccessivamente onerosa l’applicazione retro-spettiva.L’Oic avverte che il termine “eccessivamente one-roso” indica che l’applicazione di una data regola:- risulta impossibile;- o comporta il sostenimento di spese sproporzio-nate rispetto al beneficio che ne deriva. Le eccezioni alla regola dell’applicazione retro-attiva riguardano aggregazioni aziendali, rima-nenze, immobilizzazioni materiali e immateriali, bilancio consolidato, titoli e partecipazioni e poste in valuta estera.In linea generale, il passaggio ai principi contabili nazionali non deve:- compromettere la possibilità di comprendere gli effetti del cambiamento delle regole contabili;- impedire di confrontare i valori del bilancio del passaggio ai principi nazionali con quelli riferiti all’esercizio precedente.Solo in questo modo il lettore del bilancio è nelle condizioni di valutare appieno l’andamento econo-mico e finanziario della gestione senza soluzione di continuità.Gli effetti che derivano dall’applicazione retroatti-va dei principi nazionali sono rilevati in modo dif-ferente rispetto a quanto previsto dall’Oic 29 che regolamenta il cambiamento dei principi contabili nell’ambito del medesimo sistema contabile.Infatti, tutte le differenze tra le regole contabili adottate in precedenza e i principi nazionali sono imputate al patrimonio netto.Questa regola non è applicabile al cambiamento di principi contabili nell’ambito del medesimo si-stema contabile, ipotesi nella quale continua ad applicarsi quanto prevede l’Oic 29, cioè l’imputa-zione delle differenze nella parte straordinaria del conto economico.

Dunque il documento in bozza individua delle si-tuazioni, in cui l’applicazione retrospettiva potreb-

be essere eccessivamente onerosa, pertanto con-sente di derogarvi. Abbiamo già ricordato come il termine “eccessivamente oneroso” indichi che l’applicazione di una data regola è impossibile o comporti il sostenimento di spese sproporzionate rispetto al beneficio che ne deriva.Per esempio, è possibile non applicare retroatti-vamente i principi contabili nazionali alle aggre-gazioni aziendali contabilizzate secondo le regole seguite nel bilancio precedente, verificando, però, che attività e passività, iscritte a seguito dell’ag-gregazione, abbiano i requisiti per essere iscritti in base alle regole nazionali.In tale ipotesi la nota integrativa deve fornire indi-cazioni circa le modalità di determinazione della vita utile dell’avviamento in base all’Oic 24.Questo perché per gli Ias/Ifrs l’avviamento non è soggetto ad ammortamento ma a verifica periodi-ca del valore (impairment test): l’ammortamento decorre dalla data di transizione.Con riferimento alle rimanenze, generalmente, il valore rilevato in conformità agli Ias/Ifrs può es-sere utilizzato come sostitutivo del costo alla data di transizione.Per le immobilizzazioni materiali, valutate al costo e al fair value, nel caso in cui sia eccessivamente oneroso ricostruire il costo storico, è consentito:- utilizzare il valore contabile rilevato in preceden-za;- inoltre, è possibile tenere conto delle rivalutazio-ni effettuate ante passaggio agli Ias/Ifrs, ripristi-nando il valore rivalutato e ricalcolando il fondo ammortamento come se i principi nazionali fosse-ro applicati da sempre.Per titoli e partecipazioni il cambiamento del set di regole contabili non può rappresentare un espediente per effettuare cambi di destinazione (in pieno accordo con la nuova bozza del princio contabile OIC 20) e si deve procedere alla riclas-sificazione degli stessi tra “capitale circolante” e “attivo immobilizzato”.Inoltre, con riferimento alle immobilizzazioni im-materiali iscritte in precedenza al “fair value”, non consentito dai principi nazionali, è possibile uti-lizzare tale valore come sostitutivo del costo, ma soltanto nel caso in cui sia eccessivamente onero-so procedere alla ricostruzione del valore storico. Dal momento che l’Oic 24 consente la capitaliz-zazione di oneri pluriennali soltanto al verificarsi di determinate condizioni, non è consentita l’iscri-zione di oneri pluriennali precedentemente impu-tati nel conto economico in base agli Ias/Ifrs.Invece, per i crediti non è prevista un’eccezione al principio generale di applicazione retroattiva, per-

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ché il loro valore dovrebbe essere agevolmente de-terminabile alla data di transizione: questo vale an-che per i crediti non eliminati in base agli Ias/Ifrs, ma eliminabili in base ai principi nazionali. Anche con riferimento a fondi per rischi e oneri, Tfr e debi-ti non sono previste semplificazioni all’applicazione retroattiva delle regole dei principi nazionali.Infine, con riferimento alle imposte differite at-tive già rilevate in base agli Ias/Ifrs, deve esse-re valutato se soddisfano i criteri di iscrizione in base ai principi nazionali che prevedono la ragio-nevole certezza del loro futuro recupero, invece della probabilità del loro recupero come prescrit-to dai principi internazionali.Il principio contabile prevede, dunque, la riclassi-ficazione alla “data di transizione” di attività, pas-sività e voci di patrimonio netto;Particolare attenzione deve essere posta all’infor-mativa contenuta nella nota integrativa.In ogni caso, la nota integrativa deve indicare:le ragioni che hanno condotto al passaggio ai principi contabili nazionali;la data di transizione;la riconciliazione del patrimonio netto dalla quale evincere le differenze che hanno comportato la rettifica del saldi al lordo dell’effetto fiscale;l’elenco delle eccezioni all’applicazione retroattiva dei principi nazionali;le informazioni su eventuali cambiamenti dei criteri di valutazione non dovuti a differenza di principio e a eventuali cambiamenti nelle stime contabili.

La bozza di documento OIC in oggetto sembra porre una serie di problematiche – che non po-tranno trovare risposta in questa sede – tutt’altro che trascurabili. Esse possono essere così sinte-tizzate:applicazione retroattiva dei principi contabili;scelta tra ricostruzione dei saldi di apertura ope-rata con riferimento alla data di apertura del bi-lancio comparativo (come previsto dalla bozza OIC), in modo da avere un conto economico com-parativo redatto con gli stessi principi contabili, oppure redatta con riferimento alla data di aper-tura del bilancio di passaggio ai principi contabili nazionali;trattamento delle “riserve di prima applicazione”;eccezioni alle regole di prima applicazione se giu-dicate eccessivamente onerose;problemi di carattere applicativo del d.lgs. 38/05 in relazione alla determinazione delle circostanze in cui una società non sia più tenuta ad applica-re i principi contabili internazionali ovvero possa liberamente scegliere di applicare nuovamente i principi contabili nazionali;adeguata specificazione del concetto di eccessiva onerosità, al fine di scongiurare una applicazione troppo “elastica” e soggettiva.A ben vedere si tratta di problematiche molto rile-vanti che potrebbero gravemente inficiare la por-tata informativa dei conti annuali delle imprese che si trovassero nelle condizioni previste per la disapplicazione dei principi contabili internazio-nali.

Bilanci

19The world of il Consulente

20 The world of il Consulente

Ripartire dalla cultura

La Costituzione della Repubblica Italiana, all’Art. 9 recita “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”.Sulle “lezioni sulla Costituzione, Paolo Agnelli, spiega molto chiaramente che “…questo articolo

pone tra i principi fondamentali lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica e la tutela e salva-guardia del patrimonio storico, artistico, ed ambientale. Esso non trova riscontro in altre costituzioni occiden-

tali e mostra la contemporaneità della Costituzione del ‘48 e la capa-cità dei costituenti di individuare valori e diritti che solo in seguito hanno mostrato appieno la loro for-za ed essenzialità nel promuovere lo sviluppo non solo sociale e cultu-rale della società, ma anche econo-mico in una società post-industria-le ed in una economia globale come quella in cui viviamo.Per quel che riguarda la Cultura , il primo ed il secondo comma sono due previsioni, per quanto connesse, chiaramente diverse per oggetto, finalità e forza percettiva. Il primo comma attiene alle “atti-vità culturali”, ”, mentre il secondo comma protegge il patrimonio cul-turale quale prodotto delle attività culturali pregresse, nella loro ma-terializzazione concreta nelle cose mobili ed immobili che ne incorpo-rano il valore culturale. Si difende, quindi, quanto prodotto dalle atti-vità culturali nel corso della storia della nazione come patrimonio della nazione stessa e si pongono i presupposti affinchè l’attività cultu-rale, attraverso la sua promozione

da parte della Repubblica, continui a produrre ed ampliare questo pa-trimonio culturale. Entrambe le disposizioni assolvono, comunque, ad una medesima funzione, che è quella di introdurre un valore eti-co-culturale tra i primi valori della Costituzione.Nel corso degli anni si è passati da una concezione puramente statico-conservativa della tutela dei beni culturali a una concezione dina-mica orientata al loro pubblico go-dimento, in quanto naturalmente destinati alla pubblica fruizione e alla valorizzazione, come strumen-ti di crescita culturale della socie-tà.”.La cultura è dunque un diritto di tutti ed è un dovere dello Stato ga-rantirla, un valore che appartiene alla nostra storia, fondamentale anche nel presente per un miglio-re futuro. E’ una grande ricchezza economica, un fattore essenziale per una società equa, solidale, li-bera, aperta intorno al quale lavo-rano migliaia e migliaia di perso-ne che muovono ingenti economie nazionali ed internazionali, produ-

cendo benessere, generando turi-smo ed economie, sviluppando saperi e favorendo l’innovazione e l’inclusione sociale. Credo sia giunto il momento di prenderne coscienza in modo definitivo.Il perdurare dello stato di crisi e le drastiche azioni di taglio a tut-ti i settori hanno determinato un pericoloso impoverimento della cultura italiana in un Paese come il nostro che, dovendo rinunciare alla cultura, viene a rinunciare di fatto alla propria identità Naziona-le.Il nostro Paese da anni non riesce più ad avere una strategia di svi-luppo e una politica per la cultu-ra e ritengo questo debba essere motivo di riflessione per molti ed in particolare per i vertici politici che si candidano alla guida del no-stro Paese.I candidati di ogni partito sono invitati a considerare seriamen-te l’impegno per il rilancio della cultura nei programmi per lo sviluppo del Paese, insieme alla formazione continua, alla ricerca ed all’Università nel pieno rispet-

Cultura

Cinque proposte e dieci obiettivi per guardare al futuro

di Andrea Tommasini Redazione Cultura

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Cultura

to delle previsioni dell’Art. 9 della nostra Costituzione.All’uopo, FEDERCULTURE, nel-la sua alta missione istituzionale ha messo a punto un sito www.ripartiredallacultura.it ha rivolto un appello a tutti i candidati poli-tici attraverso il quale, i promoto-ri e i firmatari chiedono a chi si candida a governare l’Italia impe-gni programmatici per il rilancio della cultura intesa come promo-zione della produzione creativa e della fruizione culturale, tutela e valorizzazione del patrimonio, so-stegno all’istruzione, all’educazio-ne permanente, alla ricerca scien-tifica, centralità della conoscenza, valorizzazione del-

le capacità e delle competenze. La crisi economica e la conse-guente riduzione dei finanziamen-ti stanno mettendo a dura prova l’esistenza di molte istituzioni culturali, con gravi conseguenze sui servizi resi ai cittadini, sulle condizioni di lavoro e sul futuro di molti giovani specificamente preparati ma senza possibilità di riconoscimento professionale. Questa situazione congiunturale è aggravata dalla crisi di consen-so che colpisce la cultura, che una parte notevole della classe diri-gente – pur dichiarando il contra-rio – di fatto considera un orpello inattuale, non elemento essenzia-

le di una coscienza civica fondata sui valori della

partecipazione informata,

dell’ap-

profondimento, del pensiero cri-tico.La riflessione di base parte dal far riflettere sull’idea che la cul-tura sia un costo improduttivo da tagliare in nome di un malinteso concetto di risparmio. Al contra-rio, stigmatizza fermamente che il futuro dell’Italia dipenda dalla centralità accordata all’investi-mento culturale, da concretizzare attraverso strategie di ampio re-spiro accompagnate da interventi di modernizzazione e semplifi-cazione burocratica. Sottolinea come la nostra identità nazionale si fondi indissolubilmente su un’e-redità culturale unica al mondo, che non appartiene a un passato da celebrare ma è un elemento essenziale per vivere il presente e preparare un futuro di prospe-rità economica e sociale, fondato sulla capacità di produrre nuova conoscenza e innovazione più che sullo sfruttamento del turismo culturale.Ripartire dalla cultura, per il ma-nifesto programmatico, significa

creare le condizioni per una reale sussidiarietà fra stato e autonomie locali, fra settore pubblico e terzo settore, fra investimento pubblico e in-

tervento privato. Guardare al futuro significa credere nel valore pubblico della cultu-ra, nella sua capacità di pro-durre senso e comprensione del presente per l’avvio di un

radicale disegno di moderniz-zazione del nostro Paese.

Per le ragioni sovra-descritte vengono descritti i punti pro-

grammatici per una efficace azio-ne del Governo e del Parlamento nella prossima legislatura, quale

che sia la maggioranza decisa dagli elettori, che si orienti all’attuazione delle seguenti priorità.• Puntare sulla centralità

delle competenze L’Italia ha bisogno di cittadini più istruiti

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e competenti. Questo obietti-vo può essere raggiunto sol-tanto attribuendo allo studio, all’istruzione e alla cultura un rinnovato prestigio sociale, de-rivante dall’effettiva corrispon-denza fra livello di istruzione raggiunto e riconoscimento di status sociale e professionale. La tensione verso un alto li-vello culturale deve diventare l’obiettivo in cui ogni italiano si riconosce, perché a elevate competenze corrisponde una maggiore probabilità di rea-lizzazione personale. Serve un’inversione di tendenza, per-ché il nostro paese spende per l’istruzione pubblica e privata una percentuale del PIL sensi-bilmente inferiore rispetto agli altri paesi OCSE.La percentuale di diplomati e laureati italiani è inferiore a quella di tutti i paesi europei e le competenze linguistiche, matematiche e di lettura degli studenti italiani, rilevate perio-dicamente attraverso indagini internazionali, non sono all’al-tezza di quelle dei coetanei stranieri. Il valore della forma-zione permanente, utile a rin-novare le competenze lungo tutto l’arco dell’esistenza, non è oggetto di politiche pubbli-che. E’ indispensabile che l’Ita-lia impari a riconoscere e pre-miare il merito, coniugandolo all’effettiva equità nelle condi-zioni di accesso all’istruzione e alla cultura.

• Promuovere e riconoscere il la-voro giovanile nella culturaLa disoccupazione giovanile colpisce con particolare viru-lenza coloro che hanno scel-to il settore culturale come campo d’attività professiona-le. La riduzione delle risorse pubbliche e private e il blocco delle assunzioni hanno drasti-camente ridotto la possibilità di uno sbocco lavorativo in

questo àmbito, benché ancora in anni recenti si siano moltipli-cati in modo incontrollato corsi di laurea, scuole di specializza-zione e dottorati; il risultato è che si continuano a spendere cifre esorbitanti per formare giovani professionisti dei beni culturali, salvo condannarli a un eterno stato di precarietà e di continuo turn-over, con ine-vitabile degrado della qualità dei servizi resi ai cittadini.Occorre che al rinnovato im-pegno dei professionisti della cultura corrisponda un impe-gno della politica per la difesa e la valorizzazione del capitale umano, per il ricambio genera-zionale e il rinnovamento dei ruoli direttivi, scientifici e tec-nici. Senza personale altamen-te qualificato e adeguatamente riconosciuto le istituzioni e le aziende culturali muoiono.

• Investire sugli istituti culturali, sulla creatività e sull’innova-zioneIn Italia si contano migliaia di eventi culturali di vario genere: festival, rassegne, premi lette-rari, concorsi, che in molti casi non conducono a una migliore cognizione del patrimonio cul-turale e dei repertori artistici né producono valore economi-co, ma disperdono risorse. Il prossimo governo è chiamato a fare scelte precise, rinuncian-do alla logica perversa dei tagli lineari per individuare i settori verso cui orientare con priorità gli investimenti. Serve maggio-re impegno per sostenere la ricerca orientata all’innovazio-ne; serve attribuire maggiore importanza alla creatività in campo artistico come spec-chio di una più generale attitu-dine della società e del sistema produttivo italiano all’innova-zione; serve certezza di risorse per garantire il funzionamento dell’infrastruttura nazionale

della conoscenza rappresenta-ta da biblioteche, archivi, mu-sei, teatri, orchestre, parchi scientifici e culturali, istituti di ricerca e di alta formazione da sostenere attraverso meccani-smi di verifica dei risultati.

• Modernizzare la gestione dei beni culturaliE’ necessario procedere a una profonda riorganizzazio-ne del comparto culturale, a partire dai rapporti e dagli ambiti di cooperazione fra di-versi livelli istituzionali e fra settore pubblico, non profit e imprese. La tutela dei beni culturali deve essere attiva, non interpretata come mera conservazione; specular-mente, la valorizzazione deve sottrarsi a un approccio me-ramente economicistico, teso a colmare il differenziale di risorse creato dalla ritirata dello Stato. Il concetto me-desimo di “bene culturale” deve essere rivisitato, per sottrarlo a una dimensione puramente patrimoniale che ne svilisce le potenzialità. Si pensi, ad esempio, ai musei, che alle funzioni di studio, conservazione ed esposizio-ne delle collezioni a fini edu-cativi e ricreativi affiancano nuove funzioni di mediazione e produzione culturale, di so-stegno alla coesione sociale e al dialogo interculturale; o alle biblioteche, dove la fun-zione di conservazione tipica delle biblioteche storiche è solo una componente di una missione più ampia, incarna-ta dalle biblioteche di ricerca e da quelle degli enti locali, votate alla mediazione infor-mativa e all’accesso alla co-noscenza.

• Avviare politiche fiscali a so-stegno dell’attività culturaleOccorre una riforma fiscale che incentivi le donazioni libe-

Cultura

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rali rendendo più conveniente il sostegno alle attività cultu-rali e alla ricerca scientifica, senza tetti finanziari e vincoli burocratici irragionevoli. E’ ne-cessario sostenere i consumi culturali e per l’istruzione indi-viduale, rendendo detraibili le spese per l’acquisto di libri, per la frequentazione di musei, tea-tri, concerti e per la frequenza dei ragazzi a scuole di avvia-mento alla pratica artistica e musicale, come avviene per le attività sportive. E’ necessario che le attività culturali tornino ad essere comprese fra le fun-zioni fondamentali dei Comuni e che le Province conservino competenza almeno sulle reti culturali di area vasta. Il recu-pero di risorse derivante dalla riduzione o dall’azzeramento dei finanziamenti improduttivi e degli sprechi nella pubblica amministrazione e il maggior gettito derivante dalla lotta all’evasione fiscale possono essere utilmente indirizzati al sostegno della cultura.I promotori e i firmatari del pre-sente appello chiedono di acco-gliere nei programmi elettorali queste priorità e di sottoscrive-re i dieci obiettivi seguenti, che dovranno caratterizzare il lavo-ro del prossimo Parlamento e l’azione del prossimo Governo. Il nostro sostegno, durante e dopo la campagna elettorale, dipenderà dall’adesione ad essi e dalla loro realizzazione.

1. Riportare i finanziamenti per le attività e per gli istituti cul-turali, per il sistema dell’edu-cazione e della ricerca ai livelli della media comunitaria in rap-porto al PIL.

2. Dare vita a una strategia nazio-nale per la lettura che valorizzi il ruolo della produzione edi-toriale di qualità, della scuola, delle biblioteche, delle librerie indipendenti, sviluppando azio-

ni specifiche per ridurre il di-vario fra nord e sud d’Italia.

3. Incrementare i processi di va-lutazione della qualità della ri-cerca e della didattica in ogni ordine scolastico, riconoscen-do il merito e sanzionando l’in-competenza, l’inefficienza e le pratiche clientelari.

4. Promuovere sgravi fiscali per le assunzioni di giovani laure-ati in ambito culturale e creare un sistema di accreditamento e di qualificazione professio-nale che eviti l’immissione nei ruoli di personale non in pos-sesso di specifici requisiti di competenza. Salvaguardare la competenza scientifica nei diversi ambiti di intervento, garantendo organici adeguati allo svolgimento delle attività delle istituzioni culturali, come nei paesi europei più avanzati.

5. Promuovere la creazione di istituzioni culturali permanen-ti anche nelle aree del paese che ne sono prive – in partico-lare nelle regioni meridionali, dove permane un grave svan-taggio di opportunità – attra-verso programmi strutturali di finanziamento che mettano pienamente a frutto le risor-se comunitarie; incentivare formule innovative per la loro gestione attraverso il sostegno all’imprenditoria giovanile.

6. Realizzare la cooperazione, favorire il coordinamento fun-zionale e la progettualità inte-grata fra livelli istituzionali che hanno giurisdizione sui beni culturali, riportando le attività culturali fra le funzioni fonda-mentali dei Comuni e inseren-do fra le funzioni proprie delle Province la competenza sulle reti culturali di area vasta.

7. Ripensare le funzioni del Mi-BAC individuando quelle re-almente “nazionali”, cioè indi-spensabili al funzionamento del complesso sistema della

Cultura

produzione, della tutela e della valorizzazione dei beni cultura-li, per concentrare su di esse le risorse disponibili. Riorganiz-zare e snellire la struttura bu-rocratica del ministero, raffor-zando le funzioni di indirizzo scientifico-metodologico e gli organi di tutela e conservazio-ne, garantendone l’efficienza, l’efficacia e una più razionale distribuzione territoriale.

8. Inserire la digitalizzazione del patrimonio culturale fra gli obiettivi dell’agenda digitale italiana e promuovere la diffu-sione del patrimonio culturale in rete e l’accesso libero dei ri-sultati della ricerca finanziata con risorse pubbliche.

9. Potenziare l’insegnamento del-le discipline artistiche e musi-cali nei programmi di studio della scuola primaria e secon-daria e sviluppare un sistema nazionale di orchestre giovani-li.

10.Prevedere una fiscalità di van-taggio, compreso forme di tax credit, per l’investimento pri-vato e per l’attività del volonta-riato organizzato e del settore non profit a sostegno della cultura, con norme di partico-lare favore per il sostegno al funzionamento ordinario degli istituti culturali. Sostenere la fruizione culturale attraverso la detraibilità delle spese per alcuni consumi (acquisto di libri, visite a musei e parteci-pazione a concerti, corsi di av-viamento alla pratica artistica); uniformare l’aliquota IVA sui libri elettronici a quella per l’e-ditoria libraria (4%); prevedere forme di tutela e di sostegno per le librerie indipendenti.

Insomma, un manifesto forte per il rilancio del nostro Paese, che suggerisce come ingrediente co-stituente fondamentale, il rilancio culturale e la valorizzazione delle economie ad essa connesse.

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È inesistente la notificadiretta per posta fattada Equitalia

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INDICE

In questo Numero:

IntroduzioneLegislazione

La “conoscenza legale” degli atti: i soggetti e le fasi della notificaLa notifica per posta o “diretta”

Nel prossimo Numero:

I soggetti abilitati alla notificaI vizi della notifica: nullità e inesistenza

Giurisprudenza

Conclusioni

Introduzione.La problematica giuridica e processuale circa l’inesistenza della notifica per posta effettuata diret-tamente da Equitalia si è notevolmente riaccesa a seguito della pubblicazione dell’interessante sen-tenza della Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza (n. 33/07/12 pronunciata il 09.11.2011 e depositata in segreteria il 13.04.2012, sez. 7 – Presidente e relatore Dott. Marini Lionello, di ben 66 pagine), che con attenta analisi giuridica e giurisprudenziale, in accoglimento del ricorso introduttivo, ha totalmente annullato la cartella di pagamento per la giuridica inesistenza della sua notificazione.La citata sentenza è da apprezzare non solo per i corretti riferimenti normativi e per la lucida analisi giuridica ma, soprattutto, perché ha saputo ben inquadrare il problema, riconducendolo nel corretto alveo legislativo.A questo punto, al fine di ribadire la battaglia di chi scrive, condotta dal 2009 fino ad oggi, circa l’impossibilità giuridica della notifica diretta per posta da parte di Equitalia, si ritiene opportuno, in questa sede, ripercorrere ed analizzare le singole questioni giuridiche.

Quaderno a cura di Maurizio Villani e Francesca Giorgia Romana Sannicandro - Avvocati

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Legislazione Al fine di poter chiarire in modo univoco l’argomen-to in esame, risulta opportuno compiere un excur-sus storico per evidenziare che la fonte normativa in tema di notifiche per posta, risiede nel disposto di cui all’art. 26, primo comma, del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, rubricato “notificazione della car-tella di pagamento”.La norma in esame, nel corso degli anni, ha subìto le seguenti formulazioni:a) dal 1° gennaio 1974 sino al 30 giugno 1999: “la notificazione della cartella al contribuente è ese-guita dai messi notificatori dell’esattoria o dagli uffi-ciali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, da messi comu-nali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esatto-riale provvede l’esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell’esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell’esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notifica-zione si ha per avvenuta alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previ-ste dal comma successivo”;b) dal 1° luglio 1999 sino all’08.06.2001, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 12, comma 1, D. Lgs. n. 46 del 26 febbraio 1999: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossio-ne o da altri soggetti abilitati dal concessionario nel-le forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma”;c) dal 09.06.2001 sino ad oggi, a seguito delle ulteriori modifiche apportate dall’art. 1, com-ma 1, lett. c), D. Lgs. n. 193 del 27 aprile 2001 (G.U. n. 120 del 25 maggio 2001): “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossio-ne o da altri soggetti abilitati dal concessionario nel-le forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è

l’abitazione, l’ufficio o l’azienda”.È facile notare lo sviluppo normativo relativo alla no-tifica a mezzo posta, infatti il legislatore, in un primo momento, ha tassativamente previsto la procedura di notifica “direttamente da parte dell’esattore”; suc-cessivamente, ha cancellato tale inciso e, di conse-guenza, ha previsto che i soggetti notificatori fos-sero soltanto quelli tassativamente indicati nell’art. 26, comma 1, prima parte, cit. (Ufficiali della riscos-sione; altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge; ovvero previa eventuale convenzione tra comune e concessionario dai messi comunali, o dagli agenti della polizia municipale).Il significato proprio delle parole e l’intenzione del legislatore sono chiari nell’escludere, a far data dal 1° luglio 1999, l’esattore (oggi con-cessionario) dalla notificazione mediante invio diretto della lettera raccomandata con avviso di ricevimento.Dopo queste preliminari ed imprescindibili precisa-zioni si comprende facilmente la differenza tra pro-blematica della mancata compilazione della relata di notifica che si trova sulla cartella di pagamento che comporta la nullità della notifica stessa e quella atti-nente alle conseguenze che possono derivare dall’e-secuzione della notifica da parte di un soggetto a ciò non abilitato dalla legge, appunto l’inesistenza della notifica. È comprensibile infatti, che il Legislatore abbia voluto prevedere una garanzia maggiore per la notifica degli atti tributari sostanziali , in quanto, questi incidono direttamente sulla sfera patrimonia-le del destinatario e, pertanto, è più che coerente che le notifiche degli stessi debbano essere poste in essere mediante procedure ben definite e da sog-getti abilitati, così da poter garantire l’effettiva cono-scenza dell’atto da parte del soggetto destinatario. A maggior ragione, poi, se la notifica della cartella di pagamento ha altresì la finalità di rendere l’atto perfetto in senso giuridico.Per quanto, poi, riguarda la corretta procedura da seguire per le notifiche a mezzo posta, si cita la se-guente normativa:1- art. 26, comma 2, cit.: “la notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica cer-tificata, all’indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili an-che in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l’art. 149-bis del codice di procedura ci-vile” (comma inserito dall’art. 38, comma 4, lett. h), D. L. 31 maggio 2010 n.78, in vigore dal 31 maggio 2010, convertito dalla L. n. 122 del 30 luglio 2010);2-art. 26, comma 6, cit. : “per quanto non è rego-lato dal presente articolo si applicano le disposizioni

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dell’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600”; 3-art. 60, ultimo comma, D.P.R. n. 600/73: “qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i ter-mini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l’atto è ricevuto” (comma aggiunti dall’art. 37, comma 27, lett f), D.L. n. 223 del 4 luglio 2006);4-art. 149 del codice di procedura civile: (no-tificazione a mezzo del servizio postale) “Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazio-ne può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale. In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego rac-comandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto”;5-art. 14, comma 1, Legge n. 890 del 20.11.1982: “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al con-tribuente deve avvenire con l’impiego di plico sigillato e può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari, nonché, ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Amministra-zione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica pre-viste dalle norme relative alle singole leggi d’imposta”.6-Art. 2 Legge n. 890 del 20 novembre 1982: “gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata connesse con la notifi-cazione di atti giudiziari, fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall’Amministrazio-ne postale. Sulle buste non sono apposti segni o indica-zioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto”.2. La “conoscenza legale” degli atti: i soggetti e le fasi della notifica L’attività informativa degli atti impositivi nel pro-cesso tributario avviene tramite comunicazioni, notificazioni e pubblicazioni, attraverso i quali il contribuente viene reso edotto di una procedura di controllo (o di una comunicazione o dell’esito di un

giudizio), da parte del Fisco, nei suoi confronti.Questi mezzi di “comunicazione” si sostanziano in una serie di attività dirette al perfezionamento ed al conseguimento del risultato perseguito: la cono-scenza legale degli atti stessi.La notificazione consiste in una sequenza di atti, univocamente diretti ad uno scopo comune rappre-sentato dalla formazione della conoscenza legale in capo al destinatario della notificazione stessa. La conoscenza legale, dunque, rappresenta l’”effetto finale” del procedimento notificatorio (in tal senso “notificazioni e comunicazioni degli atti tributari” di Mariagrazia Bruzzone).Quindi, condizione sufficiente e necessaria al per-fezionamento della notifica è la conoscenza legale dell’atto impositivo; ne consegue che il corretto iter procedimentale non risponde ad una esigenza a sé stante relativa all’aspetto puramente processuale (la notifica), ma rappresenta il completamento della fase d’impulso dell’attività giudiziale instauranda.È importante rispettare l’iter delineato dal legislatore in quanto la natura recettizia de-gli atti tributari persegue principalmente due obiettivi: da un lato l’effettiva conoscenza lega-le dell’atto che è garantita attraverso il rispetto della normativa in materia di notifiche; dall’al-tro, la corretta procedura di notifica mette al riparo l’ente creditore da eventuali decadenze dall’esercizio della funzione impositiva.Senza tralasciare la conseguenza logica più importante che è quella di permettere al con-tribuente di svolgere una giusta difesa senza preclusioni processuali.Come noto, il processo tributario attinge le norme relative alle notifiche dal processo civile, pur trat-tandosi di atti che riguardano diritti indisponibili dei contribuenti. Di fondamentale importanza, quindi, la “conoscen-za legale” del contribuente relativamente agli atti tributari che lo riguardano, che risulta essere la par-te più delicata del processo instaurando tra le parti.Fatta eccezione per le notificazioni eseguite me-diante consegna in mani proprie (ex art. 138 c.p.c.), vi sono alcune formalità prescritte dalle norme in materia di notificazioni, che è opportuno osservare, al fine di garantire l’effettiva conoscenza legale de-gli atti da parte dei contribuenti.Infatti, occorre precisare che la notificazione, che si compone della combinazione di passaggi conse-quenziali tassativamente indicati dal legislatore, ha come scopo quello di determinare nel destinatario la presa di conoscenza, ritenuta presuntivamente tale dalla legge, seguendo i modelli giuridici stabi-liti.

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Ciò che rileva è lo svolgimento dei consequenziali giuridici, circoscritti nell’ambito dei parametri co-stituzionali che consentono all’atto di diventare pro-duttivo di effetti: la conoscenza legale.I soggetti della notificazione sono tre:1 La parte istante (quella che promuove l’azione e che ha interesse a veicolare l’atto verso un determi-nato soggetto;2 Il destinatario;3 La figura dell’ufficiale notificatore (quel soggetto a cui la legge conferisce potestà notificatoria e che consente la conoscenza legale dell’atto).I soggetti sono parte integrante delle tre fasi della notificazione:1 L’impulso (la parte istante dà inizio al procedi-mento su propria iniziativa);2 L’intermediazione (trasmissione o consegna dell’atto)3 La documentazione (che consiste nelle certifi-cazioni annotate dall’ufficiale giudiziario al fine di determinare l’effetto giuridico proprio della notifi-cazione.Il rispetto della esposta sequenza nel procedimen-to di notifica degli atti risponde ai principi costitu-zionali espressi nello Statuto del Contribuente, che all’art. 6 precisa: “L’amministrazione finanziaria deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effetti-vo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazio-ne o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico proce-dimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.”

3 La notifica per posta o “diretta” (ex art. 149 c.p.c.) A norma dell’art. 16, comma 2 (rubricato <comuni-cazioni e notificazioni>, del D. Lgs. n. 546/92, “le notificazioni sono fatte secondo le norme degli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile”. (ferma restando l’individuazione del luogo ai sensi della di-sciplina processual-tributaria fornita dal successivo art. 17).Già da una prima lettura dell’art. 137 del c.p.c. si può notare come nel delineare una procedura tipica di notifica, il legislatore presuppone l’intervento di un soggetto terzo “l’agente notificatore” (“quando non è disposto altrimenti”), richiedendo così, ad esclu-

sione di questo schema normativizzato una espres-sa previsione in senso contrario.In questo modo, il processo di notificazione ex lege delineato, riserva una ipotesi di residualità – rispet-to al principio generale della notifica a mezzo dell’uf-ficiale giudiziario – nella quale si inserisce (con il successivo art. 149 c.p.c.) la notifica a mezzo posta o notifica diretta. Seguendo l’impostazione menzio-nata fornita dall’articolo, l’art. 149 c.p.c. prevede, in materia di “notifica a mezzo posta”, che: “ 1. Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale. 2. In tal caso l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego rac-comandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell’atto.”Anche in questa disposizione, il legislatore, in via preliminare, ha precisato che “se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può ese-guirsi anche a mezzo del servizio postale”. Infatti, parallelamente, il comma 3 dell’art. 16 cit. prevede che “le notificazioni possono essere fatte an-che direttamente a mezzo del servizio postale median-te spedizione dell’atto in plico senza busta raccoman-dato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto, ovvero all’Ufficio del Ministero delle finanze e l’ente locale mediante consegna dell’at-to all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.”La spedizione dell’atto in plico senza busta racco-mandato con ricevuta di ritorno deve avvenire in os-servanza delle formalità prescritte dalla Legge n. 890 del 20 novembre 1982 recante “Notificazio-ni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.”Di primaria evidenza, anche la legge in questione (che risulta la legge madre in tema di notificazioni a mezzo posta e in tema di comunicazioni a mezzo posta degli atti giudiziari), l’art. 1 prevede l’eccezio-nalità di tale strumento (“a mezzo posta”), in luogo della tipizzata procedura di notifica, disponendo che : “In materia civile, amministrativa e penale, l’ufficia-le giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l’autorità giudizia-ria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente”; ancora più importante la circostanza che, per quanto ipotesi residuale, la

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notifica a mezzo posta venga comunque effettuata per il tramite dell’ufficiale giudiziario (il quale “può” avvalersi anche del servizio postale).Nei successivi articoli della legge n. 890/82, sono disciplinate le formalità a cui devono tenersi gli uffi-ciali giudiziari per poter correttamente effettuare la notifica a mezzo posta :art. 2 – “Gli ufficiali giudiziari, per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale e per le co-municazioni a mezzo di lettera raccomandata con-nesse con la notificazione di atti giudiziari, fanno uso di speciali buste e moduli, per avvisi di ricevimento, entrambi di colore verde, di cui debbono fornirsi a propria cura e spese, conformi al modello prestabilito dall’Amministrazione postale”; art. 3 – “L’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego racco-mandato con avviso di ricevimento. Presenta all’uf-ficio postale la copia dell’atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest’ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l’aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscri-zione ed il sigillo dell’ufficio”.Infine, l’art. 14, che in solidarietà con l’art. 149 c.p.c. espone nel dettaglio i soggetti autorizzati alla notifica a mezzo posta e le deroghe legislative in materia tributaria: “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notifica-ti al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall’Ammini-strazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge. Sono fatti salvi i disposti di cui agli articoli 26, 45 e seguenti del decreto del Presiden-te della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta. Qualora i messi comunali e i mes-si speciali autorizzati dall’Amministrazione finan-ziaria si avvalgano del sistema di notifica a mezzo posta, il compenso loro spettante ai sensi del primo comma dell’articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e’ ridotto della metà”.Come si evince dalla norma citata, in tema di no-tificazioni tributarie – nello specifico di notifiche della cartella di pagamento – prevalgono, insieme alla disciplina generale di cui alle norme civilistiche citate, gli artt. 26 del D.P.R. n. 602/73 e l’art. 60 del D.P.R. n. 600/73.

Infatti, a norma dell’art. 26 citato si prevede che: “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscos-sione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa even-tuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia munici-pale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azien-da.” (Comma sostituito dall’art. 12, comma 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, a decorrere dal 1° luglio 1999 e, successivamente, modificato dall’art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193.)È di fondamentale importanza, ai fini della pre-sente trattazione, precisare che la norma appena citata prevedeva, nella vecchia formulazione (come può evincersi dalla legislazione di cui al punto 1), la dicitura “da parte dell’esattore”, oggi modificata con la dicitura “dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge”.Il nodo della querelle in corso da anni è proprio que-sto: la qualifica del soggetto che effettua la no-tifica.Infatti la validità della notifica – e spessissimo come attesta la giurisprudenza di merito che si cite-rà nel prosieguo – è inficiata dalla “non abilita-zione” dei soggetti notificanti: in una moltitu-dine di casi, infatti, la notifica a mezzo posta è effettuata – in modo del tutto illegittimo e non conforme alla normativa sul tema – diret-tamente dall’agente della riscossione, tramite raccomandata A/R.Tale procedura risulta totalmente illegittima in quanto non tiene minimamente conto della normativa in vigore, inficiando così la legitti-mità dell’intero atto notificato, configurandone la totale inesistenza.A corredo della normativa vigente, vi è anche l’art. 60 del D.P. R. n. 600/73, che al comma 1, prevede che “La notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile.”Anche in questo caso, la norma ci riporta alle ori-gini, ovvero che la notifica diretta va comunque e sempre effettuata per il tramite di agenti abilitati, come previsto dalla normativa.

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