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Vicenza, 20 febbraio 2018 Relatore: dott. Paolo Meneguzzo – Area Fiscale La Stabile Organizzazione nelle imposte sul reddito secondo le norme fiscali italiane e convenzionali

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Vicenza, 20 febbraio 2018

Relatore: dott. Paolo Meneguzzo – Area Fiscale

La Stabile Organizzazionenelle imposte sul reddito

secondo le norme fiscali italiane e convenzionali

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2Area fiscale

o e Trasmissione

Operazioni straordinarie

Lavoro dipendente, assimilati, ecc.

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Schema della Relazione

La «territorialità» del reddito d’impresa

Cos’è la «Stabile Organizzazione »

La S.O. nelle Convenzioni Modello OCSE

La S.O. « materiale»

La S.O. « personale»La S.O. «personale» dopo la Convenzione B.E.P.S.

Il reddito della Stabile Organizzazione

La Stabile Organizzazione nella normativa italiana

La contabilità per la Stabile Organizzazione

La S.O. nel TUIR

La Branch Exemption

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3Area fiscale

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Territorialità del Reddito d’ impresa

La S.O. secondo la normativa italiana: DPR 22 dicembre 1986 - TUIR

Art.3, c.1, TUIR:c.1 L’ imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formatoper i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicatinell’articolo 10 eper i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.

... in particolare, nel reddito d’impresa ...Art.23, c.1, lett. e), TUIR:c.1 Ai fini dell'applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti si consideranoprodotti nel territorio dello Stato: ………e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato

mediante stabili organizzazioni; ..... (...) *Art.153, cc. 1 e 2, TUIR1. Il reddito complessivo delle società e degli enti non commerciali non residenti di cuiall'articolo 73, comma 1, lettera d), è formato soltanto dai redditi prodotti nel territoriodello Stato, ad esclusione di quelli esenti da imposta e di quelli soggetti a ritenuta allafonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

2. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi indicati nell'articolo 23. *

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Territorialità del Reddito d’ impresa

La S.O. secondo le Convenzioni mod. OCSE contro le doppie imposizioniEsempio: Conv.ne Italia - Rep. Fed. Germania 18.10.1989, art.7, cc. 1-3

1. Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in dettoStato, a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente permezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la suaattività, gli utili dell'impresa sono imponibili nell'altro Stato ma soltanto nella misura incui detti utili sono attribuiti alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraentesvolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivisituata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gliutili che essa avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di un'impresa distinta eseparata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e inpiena indipendenza dall'impresa in cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione, sono ammesse indeduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione -comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione - sia nello Stato incui è situata la stabile organizzazione, sia altrove.

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Territorialità del Reddito d’ impresa

Reddito totale

1000 = 900 + 100

- IRES aliq. 24%art.77 TUIR

- 240+ Credito imposta

art.165 TUIR+ 15,82

IRES netta-224,18

=775,82

Stabile Organizzazione

GermaniaReddito

100

Stabile Organizzazione

GermaniaReddito

100

- Imposta sul reddito delle Società

(15% + 5,5%)= -15,82%- 15,82

Fatto 100 il reddito generato dalla StabileOrganizzazione in Germania, l’«IRES» pagatadalla SPA italiana è 24 = 15,82 (Germania) +8,18 (Italia)

Fatto 100 il reddito generato dalla StabileOrganizzazione in Germania, l’«IRES» pagatadalla SPA italiana è 24 = 15,82 (Germania) +8,18 (Italia)

Il reddito imponibile della S.O. confluisce nel

Conto economico della SPA italiana

E NEL REDDITOSALVO OPZIONE

PER LABRANCH EXEMPTION

ITALIAITALIA GERMANIAGERMANIA

15,0% = Körperschaftssteuer5,5% (sul 15%) = Solidaritätszuschlag15,82% = aliquota complessiva(fonte: Agenzia delle entrate)

SPA italiana

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Territorialità del Reddito d’ impresa

In generale

La Stabile organizzazione costituisce il criterio di collegamento perl’attrazione alla tassazione del reddito prodotto dall’impresa non residentenel territorio di un determinato Stato, in cui essa svolge l’attività, poichéindividua il territorio ove si considera localizzato il reddito d’impresa.

In particolare

occorre esaminare la Stabile organizzazione da due punti di vista:

• La Stabile organizzazione secondo la normativa italiana (TUIR);

• La Stabile organizzazione secondo la normativa internazionale(OCSE)

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Convenzione Italia - Rep. Federale Germania 18.10.1989, art.5, commi 1, 2, 31. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "stabile organizzazione" designa una sedefissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:a) una sede di direzione;b) una succursale;c) un ufficio;d) un'officina;e) un laboratorio;f) una miniera, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i dodici mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merciappartenenti alla impresa;b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, diesposizione o di consegna;c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione daparte di un'altra impresa;d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliereinformazioni per l'impresa;e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornireinformazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano caratterepreparatorio o ausiliario.

La Stabile Organizzazione nelle Conv.ni mod.OCSE

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L’ Articolo 5 del modello OCSE fornisce:

la nozione di Stabile Organizzazione materiale, per mezzo di:

a) Una definizione generale della stabile organizzazione (comma 1);

b) Una lista di casi di esistenza di stabile organizzazione (Positive list)

(commi 2 e 3);

c) Una lista di casi di inesistenza di stabile organizzazione (Negative list)

(comma 4);

La nozione di Stabile Organizzazione personale

Chiarimenti sulle definizioni generali.

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La Stabile Organizzazione nelle Conv.ni mod.OCSE

Articolo 5 - Schema della norma

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Articolo 5 - Schema della norma

Definizione generale di Stabile Organizzazione materiale

Art. 5, paragrafo (o comma) 1

Ai fini della presente convenzione, l’espressione stabile organizzazionedesigna una sede (1) fissa (2) di affari in cui l’impresa esercita in tuttoo in parte la sua attività (3).

La Stabile Organizzazione nelle Conv.ni mod.OCSE

Elementi della norma secondo il Commentario OCSE:

(1) Sede d’affari: «... ogni locale, macchinario o installazione ...» (esempio: ilserver per l’e-commerce);(2) Fissità (o Stabilità) di tale sede: «...l’impresa abbia a disposizione undeterminato spazio che sia utilizzato per attività d'impresa ...» («a disposizione», aqualsiasi titolo, anche abusivamente);«l'esperienza ha dimostrato chenormalmente la stabile organizzazione non è stata ritenuta esistente in quellesituazioni dove un'attività venga svolta attraverso una sede d'affari che vengamantenuta in essere per meno di sei mesi. ...»;(3) Esercizio dell’attività per mezzo di tale sede fissa: « ... l'attività necessita diessere permanente nel senso che non ci sia interruzione della sua operatività, male operazioni vengano svolte con regolarità ....»;

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La « Positive list » per la SO materiale

Paragrafo (o comma) 2:

Il termine stabile organizzazione comprende in particolare:

• una sede di direzione;

• una succursale;

• un ufficio;

• un’ officina;

• un laboratorio;

• una miniera o giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali;

Paragrafo (o comma) 3:

• un cantiere di costruzione o di montaggio costituisce stabile

organizzazione solamente se ha durata superiore a ... « n » ... mesi.( « n » di norma, 6 o 12 mesi; Italia, 3 mesi; Algeria, 3 mesi; Bangladesh, Sri Lanka, 183 gg. ).

La Stabile Organizzazione nelle Conv.ni mod.OCSE

Articolo 5 - Schema della norma

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Articolo 5 - Schema della norma La « Negative list » per la SO materiale

La Stabile Organizzazione nelle Conv.ni mod.OCSE

Paragrafo (o comma) 4

La definizione di “stabile organizzazione” non comprende:

a) l’utilizzo di strutture ai soli fini di deposito, di esposizione e di consegna dibeni o di merci appartenenti all’impresa;

b) la gestione di un magazzino di merci appartenenti all’impresa ai soli finideposito, di esposizione e di consegna;

c) la gestione di un magazzino di merci appartenenti all’impresa ai soli fini dellatrasformazione delle stesse da parte di un’altra impresa;

d) l’utilizzo di una sede fissa di affari ai soli fini di acquistare merci o diraccogliere informazioni per l’impresa;

e) l’utilizzo di una sede fissa di affari ai soli fini di pubblicità, di fornireinformazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbianocarattere preparatorio o ausiliario per l’impresa;

f) l’utilizzo di una sede fissa di affari unicamente per svolgere qualsiasicombinazione delle attività citate ai paragrafi da a) a e) purché l’attività dellasede fissa nel suo insieme, quale risulta da tale combinazione, sia di caratterepreparatorio o ausiliario.

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Articolo 5 - Schema La « Negative list » per la SO materiale

La Stabile Organizzazione nelle Conv.ni mod.OCSE

Le « attività preparatorie o ausiliarie » secondo il Commentario OCSE:

« 23. Questo paragrafo [il paragrafo o comma 4] contiene l'elenco di un numero diattività d'impresa che costituiscono un'eccezione alla definizione generale contenutanel paragrafo 1 e che non sono una stabile organizzazione, anche se la attivitàvengono svolte attraverso una sede fissa d'affari. La caratteristica comune a dettaattività è che, in generale, esse hanno natura preparatoria o ausiliaria. (...) E'previsto che detta sede d'affari può ben contribuire alla produttività dell'impresa, ma iservizi che svolge sono così lontani dall'attuale realizzazione di utili che èdifficile attribuire qualsivoglia utile alla sede fissa d'affari in questione. Unesempio è costituito dalle sedi fisse d'affari che si occupano esclusivamente dipubblicità o del reperimento di informazioni o di ricerca scientifica o dell'assistenza diun brevetto o del contratto di know-how, se queste attività hanno natura preparatoriao ausiliaria.

24. Spesso è difficile distinguere tra attività che hanno natura preparatoria oausiliaria a quelle che non ce l'hanno. Il criterio decisivo è se l'attività della sedefissa d'affari in se stessa formi o meno una parte essenziale e significantedell'attività dell'impresa nel suo insieme. Ogni specifico caso va esaminato nellesue caratteristiche. In ogni caso una sede fissa d'affari la cui finalità generale siidentifica con lo scopo dell'intera impresa non svolge una attività preparatoriao ausiliaria. (...)» .

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Articolo 5 - Schema La « Negative list » per la SO materiale

La Stabile Organizzazione nelle Conv.ni mod.OCSE

Le « attività preparatorie o ausiliarie » secondo il Commentario OCSE:

Un caso esaminato dall’Agenzia Entrate,

Risoluzione, n.4/E, 17 gennaio 2017

« (... ) Come chiarito dal paragrafo 4 del Commentario all’articolo 5 del ModelloOCSE, trattasi di attività che hanno carattere esclusivamente preparatorio edausiliario, ovvero di attività che non costituiscono di per sé stesse una parteessenziale e significativa dell’attività della stessa impresa considerataunitariamente. (...).

I punti 28 e 30 pongono l’accento sulla circostanza che le attività enumerate tra leipotesi negative di stabile organizzazione siano svolte per conto dell’impresaalla quale appartiene la sede fissa di affari e non anche per conto di altre imprese,e che non siano svolte attività diverse da quelle specificamente elencate. Sulpunto, a titolo esemplificativo, viene riportato il caso di un negozio utilizzato per laconsegna di beni che effettui anche vendite. (...)

(...) si configurerebbe una stabile organizzazione, nel caso in cui BETA svolgesseanche attività di “deposito, di esposizione o di consegna di merci” di proprietà di altreimprese, quale ad esempio ALFA (....)» . ........... (segue)

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Articolo 5 - Schema La « Negative list » per la SO materiale

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Le « attività preparatorie o ausiliarie » secondo il Commentario OCSE:

....... (segue) ........

Agenzia Entrate, Risoluzione n. 4/E, 17 gennaio 2017

« (... ) Al fine di escludere la configurabilità del centro logistico o depositoquale stabile organizzazione è altresì necessario che in tale sede fissa non vengasvolta qualsiasi altra attività diversa da quelle di “deposito, di esposizione o diconsegna di merci”, quale ad esempio l’attività commerciale di raccolta degliordini, nonché di vendita dei prodotti di BETA.

Le attività di disbrigo delle formalità doganali e IVA si considerano, ad avvisodella scrivente, come strettamente connesse a quelle di “deposito, diesposizione o di consegna di merci”.

Le attività di estrazione dal deposito, spedizione e trasporto dei prodotti ai distributoridi BETA nel mondo rientrano nell’attività di “consegna di merci” di cui alla lett. a) delparagrafo 3 dell’articolo 5 della Convenzione Italia-Stato B (....)» .

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Comma 5

Quando una persona - diversa da un agente che goda di uno status

indipendente - agisce per conto di un’ impresa ed ha ed abitualmente esercita

in uno Stato contraente il potere di concludere contratti in nome dell’impresa,

si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione in detto Stato in

relazione ad ogni attività intrapresa dalla suddetta persona per l’impresa, a meno

che l’attività di detta persona sia limitata a quella citata al paragrafo 4 che, se

esercitata per mezzo di una sede fissa di affari, non farebbe di tale sede fissa di

affari una stabile organizzazione [materiale] ai sensi delle disposizioni di detto

paragrafo.

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Articolo 5 - Schema della norma

La nozione di Stabile Organizzazionepersonale.

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• La tematica è relativa al diritto tributario dello Stato estero considerato(normativa; prassi amministrativa; giurisprudenza domestiche).

• Il problema è definire la nozione di «poteri esercitati abitualmente dallapersona, che le permettono di concludere contratti in nome dell’impresa,comunque diversi da quelli di acquisto di beni»;- l’effettiva esistenza di tali poteri darebbe luogo alla stabile organizzazionepersonale;- il Commentario OCSE, par.33: “A person who is authorised to negotiate allelements and details of a contract in a way binding on the enterprise can besaid to exercise this authority "in that State", even if the contract is signed byanother person in the State in which the enterprise is situate ” .

La Stabile Organizzazione nelle Conv.ni mod.OCSE

La Stabile Organizzazione Personale: osservazioni

Sintomi della S.O. personale il dipendente dispone nello Stato estero di poteri per concludere formalmente

contratti in nome dell’impresa (rappresentanza diretta); al dipendente compete di negoziare i termini e le condizioni contrattuali in

modo vincolante per la società italiana, nonostante che i contratti siano poifirmati in Italia (l’utilizzo del nome del committente non va inteso in stretto sensoletterale; prevale la sostanza sulla forma; cfr Corte Cassazione n.3367/2002);

il dipendente esercita tali poteri abitualmente.

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Chiarimenti sulle definizioni generali

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Articolo 5 - Schema della norma

Paragrafo (o Comma) 6 (... norma utile per escludere la S.O. personale ....)

« Non si considera che un’impresa di uno stato contraente abbia una stabileorganizzazione nell’altro stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita lapropria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale, o diogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione chedette persone agiscano nell’ambito della loro attività ordinaria ».

Paragrafo (o Comma) 7

« Il fatto che una società residente di uno stato contraente controlli o siacontrollata da una società residente nell’altro stato contraente, o che svolgaun’attività in questo altro stato (a mezzo di una stabile organizzazione oppure no)non costituisce, di per sé, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delledette società una stabile organizzazione dell’altra ».

Convenzione B.E.P.S.Parigi, 7 giugno 2017

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La Stabile Organizzazione nelle Conv.ni mod.OCSE

OCSE - La Convenzione multilaterale B.E.P.S. > Base Erosion and Profit Shifting <

firmata a Parigi il 7 giugno 2017

Le 15 «Azioni» fondamentali per le finalità del progetto BEPS.

L’ «Azione 7» riguarda la nozione di stabile organizzazione e quella di attività preparatorie ed ausiliarie

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19Area fiscale

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Operazioni straordinarie

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L’ «Azione 7» riguarda la nozione di stabile organizzazione equella di attività preparatorie ed ausiliarie.

Scopo

Impedire le manovre tese a frammentare artificiosamente ilbusiness per eludere la configurazione della S.O. del soggettoestero, agendo secondo due linee

1. contrastare l’abuso della figura del commissionario oagente «indipendente»;

2. modificare la definizione di «attività preparatorie edausiliarie».

La Stabile Organizzazione nelle Conv.ni mod.OCSE

OCSE - La Convenzione multilaterale B.E.P.S.

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20Area fiscale

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La Stabile Organizzazione nelle Conv.ni mod.OCSE

Convenzione BEPS – Azione 7 – Articoli 12, 13, 14

Come precisa la Nota Esplicativa alla Convenzione BEPS (Parte IV,par.156), gli articoli 12-14• mirano a modificare le Convenzioni Mod. OCSE in essere• per contrastare i comportamenti artificiosi finalizzati ad escludere la

S.O. per mezzo di:

I) degli accordi di commissionario e strategie simili (art.12);II) delle eccezioni di cui beneficiano specifiche attività (negative list)(art.13);III) del frazionamento dei contratti (art.14).

L’art.15 contiene la definizione dell’espressione « strettamente legata aun’ impresa » utilizzata dagli arttt. da 12 a 14.

OCSE - La Convenzione multilaterale B.E.P.S.

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21Area fiscale

I) « Accordi di commissionario e strategie simili »

L’impresa non residente possiede una S.O. personale nello Stato se

una “persona” agisce per conto della stessa ed abitualmente conclude icontratti a nome o per conto dell’impresa non residente, oppure se

esercita un «ruolo decisivo» per la conclusione dei contratti che sono poi dall’impresa non residente

* stipulati senza modifiche;

* perfezionati senza sostanziali (materials) modifiche; e

i contratti sono conclusi per la cessione di beni o la prestazione di servizi.

Ad esempio, con riferimento all’intermediario,

• uno degli indici del “ruolo decisivo” dell’intermediario, è la previsione di uncompenso per il commissionario parametrato al volume d’affari dell’impresaestera committente;

• il commissionario/agente configura la SO personale ogni volta che richieda ericeva gli ordini (dai clienti) e li invii direttamente a un deposito dal quale i benisono consegnati, SE l'impresa (estera) approva abitualmente le transazioni.

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La Stabile Organizzazione nelle Conv.ni mod.OCSE

OCSE - La Convenzione multilaterale B.E.P.S.

Articolo 12,Paragrafo 2, eNotaEsplicativa

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o e Trasmissione

Operazioni straordinarie

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I) « Accordi di commissionario e strategie simili »

Circa la limitazione dell’eccezione di indipendenza dell’intermediario,è ammessa la figura dell’ «agente indipendente», ma

non può essere considerata «agente indipendente» la «persona»(intermediario) che agisce (conclude contratti o esercita un ruolo decisivo)• esclusivamente o• quasi esclusivamente per conto di- una o- più imprese, a cui è strettamente legata;- una persona è «strettamente legata» ad un’impresa se• questa la controlla o entrambe sono controllate dalla stessa entità

(persona o impresa);• in ogni caso, quando l’una possiede direttamente o indirettamente

oltre il 50% dei diritti dell’altra.

La Stabile Organizzazione nelle Conv.ni mod.OCSE Articolo 12,Paragrafo 2, eNotaEsplicativa

Articolo 15, eNotaEsplicativa

OCSE - La Convenzione multilaterale B.E.P.S.

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II) Modifiche alla definizione di attività preparatorie ed ausiliarie(proposta di modifica)

• Scopo: escludere la S.O. solo per i casi di attività di effettivo carattereausiliario o preparatorio, ovvero, che siano diverse da quelle, svolte presso lasede fissa di affari, che costituiscono una parte essenziale e significativadell’attività dell’impresa nel suo complesso.

• Un’ attività ha carattere preparatorio se: precede il core business; è svolta infunzione di quella che costituisce la parte essenziale e significativa delle attivitàdell’impresa nel suo complesso;

• Un’ attività ha carattere ausiliario se: non deve richiedere l’impiego di beni e dirisorse consistenti; è effettuata a supporto, senza esserne parte, dell’attivitàessenziale e significativa dell’impresa nel suo complesso.

• Conseguenza: la “negative List” (art. 5, par.4, Mod.OCSE) ha una portatasolo esemplificativa e pertanto tali attività non potranno più essere considerate“automaticamente” preparatorie ed ausiliarie; il loro carattere non essenzialedovrà essere valutato caso per caso sulla base delle modalità concrete disvolgimento complessivo dell’attività di impresa.

Articolo 13, eNotaEsplicativa

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Articolo 14, Paragrafo 1eNotaEsplicativa

III) « Frazionamento dei contratti »

Si tratta delle norme delle Convenzioni che, per un sito d’attività, prevedonouna durata minima (ad es. cantieri di costruzione o di montaggio) quando:

a) l’attività è svolta per periodi che in totale superano i 30 giorni, manon quello della durata minima previsto dalle Convezioni; e

b) le attività connesse sono esercitate nello stesso cantiere o in unaltro sito considerato dalla Convenzione da una pluralità di impresestrettamente legate alla prima,

questi diversi periodi sono aggiunti al periodo totale durante il qualela prima attività commerciale è stata svolta in quel sito di costruzione omontaggio o in qualsiasi altro luogo individuato nella disposizione dellaconvenzione.

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La determinazione del reddito della S.O.

« (...)2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa

di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraenteper mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Statocontraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa in cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione,sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguitidalla stessa stabile organizzazione - comprese le spese di direzione e lespese generali di amministrazione - sia nello Stato in cui è situata lastabile organizzazione, sia altrove.(...)

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabileorganizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, ameno che non esistano validi e sufficienti motivi per procederediversamente.

Esempio, la Convenzione Italia - Germania 18.10.1989, art.7, commi 2, 3, 6

Approccio Autorizzato OCSE(AOA, Authorized OECDApproach)In:Report on theAttribution of Profits to Permanent Establishments,17 luglio 2008,22 luglio 2010.

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Approccio Autorizzato OCSE

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La determinazione del reddito della S.O.

E’ un procedimento di valutazione e stima.

E’ una simulazione della S.O. come un’impresa autonoma cheintrattiene rapporti economici «virtuali» con la casa-madre, le S.O.«sorelle», e altre imprese indipendenti.

E’ articolato in due fasi e vari passaggi:

Fase 1) costruzione dell’impresa «virtuale»;

Fase 2) Valorizzazione delle «transazioni virtuali» tra- S.O. e casa-madre,- S.O. ed altre S.O. «sorelle»,- S.O. ed imprese terze.

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La determinazione del reddito della S.O.

Fase 1) costruzione dell’impresa «virtuale», mediante

• individuazione delle funzioni svolte dalla S.O. (in realtà, le funzionisvolte dal personale della S.O.: le funzioni umane importanti e pertinentiall’assunzione-gestione dei rischi);

• attribuzione della «proprietà» degli assets, materiali e non, perrealizzare le funzioni;

• attribuzione dei rischi correlati alle funzioni della S.O.;• attribuzione del «capitale di rischio» o «fondo di dotazione» sufficiente a

- svolgere le funzioni;- utilizzare gli assets;- gestire i rischi assunti; (il capitale segue i rischi; tale attribuzione non è

una scienza esatta; varia da caso a caso a caso; esistono vari metodiaccettabili);• riconoscimento delle «operazioni interne rilevanti» realizzate tra la

S.O. e la «casa-madre»; un’operazione interna è «rilevante» in quantoequivalente a una transazione che avrebbe avuto luogo tra impreseindipendenti agenti in condizioni di piena concorrenza.

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La determinazione del reddito della S.O.

Fase 2) Valorizzazione delle «transazioni virtuali» tra S.O e: casa-madre, altre S.O. «sorelle», imprese terze, tramite

• l’individuazione dei comparables, vale a dire di transazioni trasoggetti economici indipendenti in regime di piena concorrenza;

• Valorizzazione dei corrispettivi in base al principio della liberaconcorrenza (arm’s lenght principle) con applicazione peranalogia dei principi OCSE in materia di «prezzi di trasferimento»(transfer pricing; metodi: confronto di prezzo; prezzo di rivendita; costomaggiorato; ripartizione dei profitti; comparazione dei margini netti delletransazioni );

tenendo conto del fatto che un’impresa indipendente cercanormalmente di fatturare le proprie forniture in modo da realizzareun utile e non semplicemente al prezzo di costo.

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La Contabilità della S.O. - Cenni

Art. 14, DPR n. 600/1973, in base al quale, le società, gli enti e gli imprenditori« che esercitano attività commerciali all'estero mediante stabili organizzazioni equelli non residenti che esercitano attività commerciali in Italia mediante stabiliorganizzazioni, devono rilevare nella contabilità distintamente i fatti di gestioneche interessano le stabili organizzazioni, determinando separatamente i risultatidell'esercizio relativi a ciascuna di esse ».

Considerazioni

• la contabilità della stabile estera ha una valenza prettamente fiscale;

• la norma richiede la rilevazione dei fatti gestionali della stabile estera distinta- da quelli della casa-madre e - da quelli di altre stabili organizzazioni;

• la norma presuppone la tenuta della contabilità della stabile estera (anche) in Italia presso la casa-madre;

• l’art.22, co.1, ult.per., DPR n.600/1973 «Le registrazioni nelle scritturecronologiche e nelle scritture ausiliarie di magazzino devono essere eseguite nonoltre sessanta giorni»;

continua

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La Contabilità della S.O. - Cenni

• L’utilizzo di scritture sezionali risolve il problema della tenuta della

contabilità della S.O. (della impresa italiana, all’estero);

• conferma nella Risoluzione Min. Finanze 1°.02.1983 - n. 9/2398

« .... Relativamente agli obblighi contabili, questa Direzione generale si è giàpronunciata con la citata circolare n. 7/1496 del 30 aprile 1977, con la quale éstata dichiarata la piena idoneità di una procedura contabile basata sul sistemadelle scritture sezionali, nonché con la risoluzione del 15 luglio 1980, n. 9/428dove si afferma che l'istituzione di "giornali sezionali" presso le unitàoperative di cui si vuole la separata gestione, permette una distintaimputazione di tutti quegli elementi di ricavo e di costo direttamente riferibilialla stessa unità. .... ».

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La Contabilità della S.O. - Cenni

Esigenza

L'impresa italiana deve effettuare una separazione contabile, checomporta• la predisposizione di distinti rendiconti, e• la redazione di un unico bilancio di esercizio che deve raccogliere in

base ai principi della competenza temporale tutti i «fatti di gestione», (anche se non fossero ancora stati contabilizzati dalla SO, per effetto, adesempio, dell'applicazione del principio di cassa, svolgendo l'attività inun Paese anglosassone).

Metodi possibili

a. tenuta di una contabilità sezionale;b. tenuta di una contabilità autonoma e strumentale;c. tenuta di una contabilità locale con una prima nota per la sede centrale.

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La Contabilità della S.O. - Cenni

Metodi possibili a. tenuta di una contabilità sezionale

La SO tiene una contabilità conforme sia alla normativa italiana che estera. Perottenere la data certa delle scritture contabili va predisposta una copia autenticatadalle Autorità consolari italiane (RM 1.02.1983, n. 9/2398).Tale copia è inviata mensilmente o bimestralmente all’impresa italiana cheriportare nella propria contabilità in forma distinta i saldi dei conti movimentati nelperiodo. Il bilancio risulterà formato in modo unitario da due distinti rendicontieconomici per il risultato di gestione di ciascuna attività: sede centrale e SO.

Raccomandazioni:* devono essere utilizzati in entrambi i Paesi gli stessi principi di redazione dellacontabilità (esempio, entrambi i Paesi adottano il principio di competenza);* vanno eliminate le operazioni patrimoniali ed economiche tra la sede e la SO(duplicazioni contabili);* le scritture della SO debbono essere tenute nel rispetto della normativa italiana (adesempio, libro giornale numerato progressivamente per anno solare, numerazioneprogressiva delle operazioni annotate, rispetto dei termini di registrazione, ecc.);* problema: la lingua adottata per le registrazioni della SO.

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La Contabilità della S.O. - Cenni

Metodi possibili b. tenuta di una contabilità autonoma e strumentale

La SO tiene le proprie scritture contabili, già osservando sia la normativaitaliana sia quella estera, con la redazione del relativo bilancio di esercizio,con l'asseverazione delle scritture da parte del Consolato italiano locale.

La sede italiana contabilizza i saldi del bilancio di esercizio effettuando ilconsolidamento dei relativi saldi con quelli relativi al bilancio della contabilitàdell'impresa italiana. Al termine delle relative operazioni verrà redatto ilbilancio definitivo dell'intera attività.

Raccomandazioni:Pregio del metodo: poter adeguare i saldi del bilancio della SO, esponendo insede di riporto nella contabilità finale dell'impresa italiana tutte le operazioni diraccordo fra i diversi principi contabili in uso nei diversi Paesi.Svantaggio del metodo: molto oneroso poiché obbliga il soggetto contabileoperante nello Stato della SO di conoscere i principi contabili di registrazionedei fatti di gestione adottati in Italia.

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La Contabilità della S.O. - CenniMetodi possibili

c. tenuta della contabilità estera e di una prima-nota per la sede

La SO • redige le scritture contabili obbligatorie nello Stato estero e • tiene una prima nota per la sede centrale, che rileva in ordine cronologico i «fatti

di gestione» (patrimoniali, finanziari ed economici) da inviare al massimobimestralmente alla sede centrale per le annotazioni in contabilità che verràredatta a sezioni divise al fine di poter redigere in forma separata i relativirendiconti di gestione.

L'impresa italiana può adottare uno dei seguenti metodi contabili:c.1) riportare in forma analitica i singoli fatti di gestione nella propria contabilitàordinaria, mediante appositi conti distinti (casa madre e stabile organizzazione) esenza dover adottare un sistema contabile composto da libri giornali sezionali (RM15 luglio 1980, n. 9/428, Corte di Cassazione, sentenza 23 maggio 2002, n. 7554);

c.2) redigere in conformità della normativa italiana un libro giornale sezionaleintestato alla SO, al fine di riportare in forma analitica «i fatti di gestione» realizzatidalla SO e rilevati dalla prima nota, con il riporto dei relativi saldi, a cadenzamensile o bimestrale, nel libro giornale dell'impresa italiana.

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Il Credito d’imposta per le imposte estere

Per evitare o ridurre la doppia imposizione, esiste l’istituto del Creditod’imposta per le imposte estere pagate in via definitiva,• previsto dall’ art.165 del TUIR;• Illustrato dalla Circolare 5 marzo 2015, n.9/E.

Art. 165, TUIR

1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodottiall'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sonoammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza dellaquota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'esteroed il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodid'imposta ammesse in diminuzione.

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36Area fiscale

o e Trasmissione

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Lavoro dipendente, assimilati, ecc.

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Il Credito d’imposta per le imposte estere

Il Credito d’imposta si applica con due « limiti »

1° limiteLa percentuale da applicare all’imposta netta italiana per ottenere il primo limite, èquindi generata dal rapporto

Reddito Estero

(Reddito Complessivo Nazionale al netto di perdite riportabili + + Reddito Estero)

2° limiteIl secondo limite è costituito dall’imposta netta italiana (art.165, comma 1;Circolare n.9/E(2015, par. 3.3.1): l’imposta estera utilizzabile quale credito d’impostanon può eccedere l’imposta netta a debito.

Se l’imposta estera utilizzabile eccede quella italiana, si genera un creditoriportabile negli anni successivi o precedenti, fino all’ottavo (cosiddetto "riportoall’indietro o carry back e in avanti o carry forward ; art.165, comma 6; Circolaren.9/E, capitolo 7).

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37Area fiscale

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Il Credito d’imposta per le imposte estere

Il periodo d’imposta in cui può essere operata la detrazione per le impresecon stabile organizzazione all’estero (art.165,co.5, TUIR; C.re n.9/E/2015, par.7.1): «cassa» o «competenza»

• La detrazione del foreign tax credit può essere operata dall’imposta delperiodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avvieneentro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativaal primo periodo d’imposta successivo.

• il termine è quello per la presentazione della dichiarazione relativa alprimo periodo d’imposta successivo a quello di competenza, anche nel casoin cui la dichiarazione dei redditi venga presentata successivamente, conritardo non superiore ai 90 giorni (dal tenore letterale del comma 5: il pagamentodeve verificarsi entro il “termine di presentazione della dichiarazione” e non, invece,“prima della presentazione” della dichiarazione).

• E’ una facoltà, non un obbligo. In alternativa, il contribuente può attendere ilpagamento definitivo delle imposte estere ed operare la detrazione nelladichiarazione entro il cui termine di presentazione è avvenuto talepagamento.

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38Area fiscale

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La Stabile Organizzazione nel TUIR - Cenni

Le disposizioni del TUIR relative alla Stabile Organizzazione in Italia di imprese estere

Art. 23, comma 1, lett. e);Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si consideranoprodotti nel territorio dello Stato:[…]e) i redditi d'impresa derivanti da attività esercitate nel territorio dello Statomediante stabili organizzazioni;[…]

Art. 152, comma 1Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio delloStato, eccettuate le società semplici, il reddito complessivo è determinato secondo ledisposizioni della sezione I del capo II del titolo II, sulla base di apposito contoeconomico relativo alla gestione delle stabili organizzazioni e alle altre attivitàproduttive di redditi imponibili in Italia.”

Art.162 : Stabile Organizzazione in Italia di imprese non residenti; (segue)Circolare dell’Agenzia delle entrate n.25/E/2004;

Art.168-ter : Regime « B.Ex » (segue)

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39Area fiscale

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Operazioni straordinarie

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La Stabile Organizzazione nel TUIR - Cenni

Art.162 TUIR – Stabile Organizzazione in Italia di imprese non residenti(in rosso le principali aggiunte o differenze rispetto alle Convenzioni Modello OCSE)1. L'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari per mezzo dellaquale l'impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) un'officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, un giacimento petrolifero o di gas naturale, una cava o altro luogo diestrazione di risorse naturali, anche in zone situate al di fuori delle acque territoriali in cui, inconformità al diritto internazionale consuetudinario ed alla legislazione nazionale relativaall'esplorazione ed allo sfruttamento di risorse naturali, lo Stato può esercitare diritti relativial fondo del mare, al suo sottosuolo ed alle risorse naturali.

3. Un cantiere di costruzione o di montaggio o di installazione, ovvero l'esercizio di attivitàdi supervisione ad esso connesse,è considerato "stabile organizzazione« soltanto se talecantiere,progetto o attività abbia una durata superiore a tre mesi.

La Legge di Bilancio 2018 (n.205/2017, art.1, c.1010 ) ha recepito ilnuovo testo dell’art.5 Convenzioni OCSE così come modificato aseguito dell’ Action 7 della Convenzione BEPS.Nell’art.162 TUIR, si sono riformulati, i commi 4, 4-bis, 5, 6, 7; edinseriti i commi 4-bis e 7-bis.

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La Stabile Organizzazione nel TUIR - Cenni

Art.162 TUIR – Stabile Organizzazione in Italia di imprese non residenti

4. Fermi restando i commi da 1 a 3, la dizione “stabile organizzazione” non comprende:

a) l’uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di beni omerci appartenenti all’impresa;

b) la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini dideposito, di esposizione o di consegna;

c) la disponibilità di beni o merci appartenenti all’impresa immagazzinati ai soli fini dellatrasformazione da parte di un’altra impresa;

d) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini di acquistare beni o mercio di raccogliere informazioni per l’impresa;

e) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dello svolgimento, perl’impresa, di ogni altra attività;

f) la disponibilità di una sede fissa di affari utilizzata ai soli fini dell’esercizio combinatodelle attività menzionate nelle lettere da a) ad e) .

4 -bis . Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che le attività di cui allelettere da a) a e) o, nei casi di cui alla lettera f) , l’attività complessiva della sede fissad’affari siano di carattere preparatorio o ausiliario.

RATIO del nuovo comma 4: precisare la nozione di «attività di carattere preparatorio ed ausiliario»

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41Area fiscale

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Art.162 TUIR – Stabile Organizzazione in Italia di imprese non residenti

5. Il comma 4 non si applica ad una sede fissa d’affari che sia utilizzata o gestita daun’impresa- se la stessa impresa o un’impresa strettamente correlata svolge la sua attività nello

stesso luogo o in un altro luogo nel territorio dello Stato e lo stesso luogo o l’altroluogo costituisce una stabile organizzazione per l’impresa o per l’impresastrettamente correlata in base alle previsioni del presente articolo,

- ovvero l’attività complessiva risultante dalla combinazione delle attività svolte dalledue imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa o da imprese strettamentecorrelate nei due luoghi, non sia di carattere preparatorio o ausiliario, purché leattività svolte dalle due imprese nello stesso luogo, o dalla stessa impresa, o dalleimprese strettamente correlate nei due luoghi, costituiscano funzioni complementariche siano parte di un complesso unitario di operazioni d’impresa.

RATIO del nuovo comma 5 : «sterilizzare» gli effetti dellaframmentazione dell’attività d’impresa anche nell’ambito deigruppi societari

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42Area fiscale

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La Stabile Organizzazione nel TUIR - Cenni

Art.162 TUIR – Stabile Organizzazione in Italia di imprese non residenti

6. Ferme le disposizioni dei commi 1 e 2 e salvo quanto previsto dal comma 7, se unsoggetto agisce nel territorio dello Stato

- per conto di un’impresa non residente e

- abitualmente conclude contratti o opera ai fini della conclusione di contratti senzamodifiche sostanziali da parte dell’impresa

- e detti contratti sono in nome dell’impresa, oppure relativi al trasferimento dellaproprietà, o per la concessione del diritto di utilizzo, di beni di tale impresa o chel’impresa ha il diritto di utilizzare, oppure relativi alla fornitura di servizi da parte ditale impresa,

si considera che tale impresa abbia una stabile organizzazione nel territorio dello Stato inrelazione a ogni attività svolta dal suddetto soggetto per conto dell’impresa, a meno che leattività di tale soggetto siano limitate allo svolgimento delle attività di cui al comma 4 lequali, se esercitate per mezzo di una sede fissa di affari, non permetterebbero di considerarequesta sede fissa una stabile organizza zione ai sensi delle disposizioni del medesimo co. 4.

RATIO dei nuovi commi 6 e 7: completare la nozione di « SO Personale » secondo i principi OCSE

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Operazioni straordinarie

Lavoro dipendente, assimilati, ecc.

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La Stabile Organizzazione nel TUIR - Cenni

Art.162 TUIR – Stabile Organizzazione in Italia di imprese non residenti

7. Il comma 6 non si applica quando il soggetto, che opera nel territorio dello Stato perconto di un’impresa non residente, svolge la propria attività in qualità di agenteindipendente e agisce per l’impresa nell’ambito della propria ordinaria attività.Tuttavia, quando un soggetto opera esclusivamente o quasi esclusivamente per contodi una o più imprese alle quali è strettamente correlato tale soggetto non è consideratoun agente indipendente, ai sensi del presente comma, in relazione a ciascuna di taliimprese.

RATIO dei nuovi commi 6 e 7: completare la nozione di «SO Personale» secondo iprincipi OCSE. Infatti,• il previgente co.6: «Nonostante le disposizioni dei commi precedenti e salvo quanto previsto dal

comma 7, costituisce una stabile organizzazione dell'impresa di cui al comma 1 il soggetto,residente o non residente, che nel territorio dello Stato abitualmente conclude in nomedell'impresa stessa contratti diversi da quelli di acquisto di beni»;

• ed il previgente co.7: «. Non costituisce stabile organizzazione dell'impresa non residente il solofatto che essa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività per mezzo di un mediatore, di uncommissionario generale, o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, acondizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività».

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44Area fiscale

o e Trasmissione

Operazioni straordinarie

Lavoro dipendente, assimilati, ecc.

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La Stabile Organizzazione nel TUIR - Cenni

Art.162 TUIR – Stabile Organizzazione in Italia di imprese non residenti

7-bis. Ai soli fini del presente articolo, un soggetto è strettamente correlato ad un’impresase, tenuto conto di tutti i fatti e di tutte le circostanze rilevanti, l’uno ha il controllodell’altra ovvero entrambi sono controllati da uno stesso soggetto. In ogni caso, un soggettoè considerato strettamente correlato ad un’impresa se l’uno possiede direttamente oindirettamente più del 50 per cento della partecipazione dell’altra o, nel caso di una società,più del 50 per cento del totale dei diritti di voto e del capitale sociale, o se entrambi sonopartecipati da un altro soggetto, direttamente o indirettamente, per più del 50 per cento dellapartecipazione, o, nel caso di una società, per più del 50 per cento del totale dei diritti di votoe del capitale sociale;8. Nonostante quanto previsto dal comma 7, non costituisce stabile organizzazionedell'impresa il solo fatto che la stessa eserciti nel territorio dello Stato la propria attività permezzo di un raccomandatario marittimo di cui alla legge 4 aprile 1977, n.135 o di unmediatore marittimo di cui alla legge 12 marzo 1968, n.478 che abbia i poteri per la gestionecommerciale o operativa delle navi dell'impresa, anche in via continuativa.9. Il fatto che un'impresa non residente con o senza stabile organizzazione nel territorio delloStato controlli un'impresa residente, ne sia controllata, o che entrambe le imprese sianocontrollate da un terzo soggetto esercente o no attività d'impresa non costituisce di per sèmotivo sufficiente per considerare una qualsiasi di dette imprese una stabile organizzazionedell'altra.

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45Area fiscale

o e Trasmissione

Operazioni straordinarie

Lavoro dipendente, assimilati, ecc.

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La Branch Exemption art.168-ter TUIR - Cenni

L’articolo 14 del DLgs 14.09.215, n.147 (Decreto Internazionalizzazione) (*)ha introdotto

l’articolo 168-ter, TUIR:

la facoltà, per le imprese residenti, di optare per il regime di esenzione degli utili

e delle perdite attribuibili a tutte le proprie S.O. all’estero, o

Branch Exemption,attuata con il Provvedimento 28 agosto 2017 n.165138

(prevede tempistica, requisiti di validità, ipotesi di cessazione di efficacia dell’opzione e i criteri rilevanti ai fini dell’eventuale istanza di interpello).

Per effetto dell’opzionenon assumono rilievo fiscale gli utili e le perdite (salvo quelle «utilizzate» nei 5esercizi precedenti l’opzione; meccanismo del «Recapture»; Provv.to par.4.1,4.3)realizzati da tutte (all in all out) (co.1) le Ss.Oo. all’estero dell’impresa italiana.

RATIO: rendere più competitive le imprese italiane che operano all’estero conS.O., rispetto ai concorrenti degli Stati di insediamento (c.d. capital importneutrality).

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46Area fiscale

o e Trasmissione

Operazioni straordinarie

Lavoro dipendente, assimilati, ecc.

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SPA italianaReddito totale

1000 = 900 + 100

- IRES aliq. 24%art.77 TUIR

- 240+ Credito imposta

art.165 TUIR+ 15,82

IRES netta-224,18

=775,82

Stabile Organizzazione

GermaniaReddito

100

- Imposta sul reddito delle Società

(15% + 5,5%)= -15,82%- 15,82

Dato 100 il reddito della StabileOrganizzazione, l’imposta pagata dalla SPAitaliana è 24 = 15,82 (Germania) + 8,18 (Italia)

Il reddito imponibile della S.O. confluisce nel

Conto economico della SPA italiana

E NEL REDDITOSALVO OPZIONE

PER LABRANCH EXEMPTION

ITALIA GERMANIASenza B.Ex. e con credito

d’imposta

La Branch Exemption art.168-ter TUIR - Cenni

15,0% = Körperschaftssteuer5,5% (sul 15%) = Solidaritätszuschlag15,82% = aliquota complessiva(fonte: Agenzia delle entrate)

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47Area fiscale

o e Trasmissione

Operazioni straordinarie

Lavoro dipendente, assimilati, ecc.

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SPA italianaReddito

IMPONIBILE

900 = 1.000 - 100

- IRES aliq. 24%art.77 TUIR

-216;UTILE DOPO

L’IRES1000-216=

784

Stabile Organizzazione

GermaniaReddito

100

- Imposta sul reddito delle Società

(15% + 5,5%)= -15,82%- 15,82

Il reddito imponibile della S.O. confluisce nel

Conto economico della SPA italiana

NON NEL REDDITODATA L’OPZIONE

PER LABRANCH EXEMPTION

ITALIA GERMANIAcon B.Ex.

senza credito d’ imposta

La Branch Exemption art.168-ter TUIR - Cenni

15,0% = Körperschaftssteuer5,5% (sul 15%) = Solidaritätszuschlag15,82% = aliquota complessiva(fonte: Agenzia delle entrate)

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48Area fiscale

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Operazioni straordinarie

Lavoro dipendente, assimilati, ecc.

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Condizioni per l’opzione

• sia configurabile una S.O. nello Stato estero secondo la Convenzionecontro le doppie imposizioni, in vigore tra quest’ultimo e l’Italia (art.5Convenzione; Provv.to, par.2.4, par.11), ( possibile «interpello qualificatorio»all’Agenzia entrate);

• in mancanza di una Convenzione, esista una S.O. secondo i criteri art.162del TUIR (possibile «interpello qualificatorio» all’Agenzia entrate);

• White branch: lo Stato estero non sia « a fiscalità privilegiata » (art.167,c.4, Tuir), vale a dire che il tax rate nominale è > 50% di quello italiano;

• Black branch: lo Stato estero è «a fiscalità privilegiata», ma ricorrano leesimenti previste

• la S.O. svolge un’effettiva attività industriale o commerciale (art.167,c.5, lett.a; ; Provv.to par.9.3);

• alla S.O. sono attribuite partecipazioni da cui non consegue l’effettodi localizzare i redditi in Stati a regime fiscale privilegiato ( possibileinterpello all’Agenza entrate) (art.167, c.5, lett.b; Provv.to par.9.3; 9.5, pergli utili);

• la S.O. situata in uno Stato «sotto-soglia» UE o SEE (Islanda,Liechtenstein, Norvegia) non è una «costruzione artificiosa» ( possibileinterpello all’Agenza entrate) (art.167, c.8-ter).

La Branch Exemption art.168-ter TUIR - Cenni

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49Area fiscale

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Lavoro dipendente, assimilati, ecc.

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L’ opzione,• è irrevocabile;• vale per tutte le SS.OO: «presenti e future» (all in all out);

• ed esercitata- per la nuova SO nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta della

costituzione (co.2; Provv.to par.2.1); ma vale anche la regola succ.va(par.2.3)

- con effetto dallo stesso periodo d’imposta (co.2);- per le SS.OO. già esistenti al 7.10.2015 (*), nella dichiarazione relativa al

2.o periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore della norma(*7.10.2015), (co.6; Provv.to par.2.2); idem per le SS.OO. costituite in talearco temporale (par.2.3);

- con effetto dal periodo d’imposta per il quale è presentata la dichiarazione(co.6; Provv.to par.2.2).

Una SO accertata dal Fisco estero deve essere inclusa nel perimetro B.Ex.(Provv.to, par.2.5)

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Il reddito o la perdita (esteri) della S.O.

• sono determinati in base: al c.d. « Approccio Autorizzato OCSE »: la S.O. è considerata come un’entità

separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioniidentiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e deibeni utilizzati (Provv.to, par.7.1);

alle norme domestiche dello Stato estero: interpello all’Agenzia delleentrate (par.7.2);

agli utili e perdite dal rendiconto economico e patrimoniale della S.O.secondo i criteri dell’art.152, TUIR (Provv.to, par.7.3);

alle variazioni in aumento e in diminuzione previste per la determinazione delreddito d’impresa (Provv.to, par.7.4).

• vanno indicati nella dichiarazione dei redditi della « Casa madre »: Il reddito della S.O. (+) va sottratto dal reddito imponibile (+) o sommato alla perdita (-) della

« Casa-madre »; la perdita della S.O. (-) va sommata al reddito imponibile (+) o sottratta alla perdita (-) della

« Casa- madre »; la « Casa-madre » apporta al reddito complessivo le variazioni da branch-

exemption (Provv.to, par.7.4).

La Branch Exemption art.168-ter TUIR - Cenni

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Grazie per l’attenzione !

Il Lavoro dipendente all’estero: gli aspetti fiscali