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Studio Dott. Riccardo Broggini – DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI Via Dandolo, 5 – 21100 Varese – tel 0332 287598 – www.brogginiassociati.it NOVITA’ TRIBUTARIE - Legge Finanziaria 2017 - Decreto fiscale cd Collegato alla finanziaria 2017 Relatori : - Dott. Giulio Broggini - Dott. Giovanni Bottinelli - Dott. Marco Bazzanella

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NOVITA’ TRIBUTARIE

- Legge Finanziaria 2017- Decreto fiscale cd Collegato alla finanziaria 2017

Relatori:

- Dott. Giulio Broggini - Dott. Giovanni Bottinelli- Dott. Marco Bazzanella

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Spesometro trimestrale e liquidazioni IVA telematiche(Art. 4, comma 1, DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016)

Con il Decreto c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”, a partire dal 2017 sono stati introdotti 2 specificiobblighi:− invio dello spesometro a cadenza trimestrale (in luogo della previgente periodicità annuale);− invio trimestrale delle liquidazioni IVA periodiche.

Si rammenta che:− dal 2017 viene meno l’invio della Comunicazione dati IVA;− la dichiarazione IVA relativa al 2016 (mod. IVA 2017) va presentata entro il 28.2.2017 in formaautonoma.

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Spesometro trimestrale(Art. 4, comma 1, DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016)

L’invio dei dati delle fatture emesse / acquisti / bollette doganali / note di variazione, per effetto della modificaapportata all’art. 21, DL n. 78/2010, passa da annuale a trimestrale, “al fine di razionalizzare i controlli in materia di… (IVA) e favorire una maggiore collaborazione con i contribuenti-cittadini” così come indicato nella Relazioneillustrativo al Decreto.

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Spesometro trimestrale(Art. 4, comma 1, DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016)

La presentazione va effettuata in modalità telematica:

• entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre ;• in forma analitica e riguarda i seguenti elementi:− dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;− data e numero della fattura;− base imponibile / aliquota applicata / imposta;− tipologia dell’operazione.

SANZIONIIn caso di omesso / errato invio dei dati delle fatture è prevista l’applicazione della sanzione di € 2 per fattura, conun massimo di € 1.000 per trimestre. La sanzione è ridotta a € 1, entro il limite massimo di € 500, se l’invio / inviocorretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza. Non è applicabile il cumulo giuridico di cui all’art. 12, D.Lgs. n.472/97.

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Invio trimestrale liquidazioni IVA(Art. 4, comma 2, DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016)

Con l’introduzione del nuovo art. 21-bis, DL n. 78/2010 dal 2017 è previsto altresì l’invio trimestrale dei dati delleliquidazioni periodiche IVA (mensili / trimestrali), anche se portatrici di saldo a credito.

Contrasta il fenomeno della cosiddetta «evasione da riscossione»

Riduce lo scarto temporale esistente tra le liquidazioni/dichiarazioni e i pagamenti

Miglior monitoraggio, nel corso dell’anno, dell’entità del credito e del pagamento del debito IVA di ciascun soggetto passivo

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Invio trimestrale liquidazioni IVA(Art. 4, comma 2, DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016)

Sono esonerati dall’obbligo in esame i soggetti non tenuti:

• alla presentazione della dichiarazione IVA annuale (ad esempio, soggetti che hanno registrato esclusivamenteoperazioni esenti, produttori agricoli in regime speciale ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72).

• all’effettuazione delle liquidazioni IVA periodiche (ad esempio, soggetti minimi / forfetari, soggetti che nonhanno effettuato operazioni attive / passive e non hanno un credito d’imposta da riportare al periodo successivo,soggetti che hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti e non hanno optato per la dispensa dagliadempimenti ex art. 36-bis, DPR n. 633/72).

Le modalità e i dati da inviare saranno definiti dall’Agenzia delle Entrate con uno specifico Provvedimento.

SANZIONIL’omessa / errata comunicazione in esame è punita con la sanzione da € 500 a € 2.000. La sanzione è ridotta a €250 / 1.000 se l’invio / invio corretto è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza.

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Spesometro trimestrale e liquidazioni IVA telematicheIncrocio dei dati

Spesometro trimestraleLiquidazioni IVA

telematiche

AGENZIA DELLE ENTRATE

Versamenti Mod. F24

CONTRIBUENTESe dal controllo incrociato emergono differenze deve:1. Fornire chiarimenti2. Versare somme dovute

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Spesometro trimestrale e liquidazioni IVA telematicheMaggior fedeltà fiscale

Con l’introduzione della comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche, l’Agenzia potràcontrollare la tempestiva effettuazione dei versamenti, anche prima della presentazione delladichiarazione IVA annuale. La trasmissione telematica trimestrale dei dati delle fatture emesse /ricevute “indurrà i contribuenti ad una maggiore fedeltà fiscale, riducendo … il fenomeno degli omessiversamenti, l’evasione senza consenso e le frodi”. (Relazione tecnica al Decreto)

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Spesometro trimestrale e liquidazioni IVA telematiche

Di seguito si riporta la tabella proposta nella citata Relazione nella quale sono evidenziati i termini di effettuazionedei predetti adempimenti nonché delle operazioni di incrocio da parte dell’Agenzia e della disponibilità, in capo alcontribuente, delle relative risultanze (i termini non tengono conto né del differimento qualora cadano di sabato /giorno festivo né della “Proroga di Ferragosto”).

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Spesometro trimestrale e liquidazioni IVA telematicheTERMINI ADEMPIMENTI E INCROCIO DATI

ADEMPIMENTI VERSAMENTI INVIO DATI

LIQUIDAZIONE

Gennaio 16.02

31.0525.07.2017

Febbraio 16.03

Marzo 16.04

I trimestre 16.0531.05

25.07 (solo 1° anno)

Spesometro I trimestre ----31.05

25.07 (solo 1° anno)

Elaborazione e incrocio dati Giugno 2017

Dati a disposizione del contribuente Dall’01.07.2017

ADEMPIMENTI VERSAMENTI INVIO DATI

LIQUIDAZIONE

Aprile 16.05.2017

16.09.2017Maggio 16.06.2017

Giugno 16.07.2017

II trimestre 16.08.2017 16.09.2017

Spesometro II trimestre ---- 16.09.2017

Elaborazione e incrocio dati Settembre 2017

Dati a disposizione del contribuente Dall’01.10.2017

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Spesometro trimestrale e liquidazioni IVA telematicheTERMINI ADEMPIMENTI E INCROCIO DATI

ADEMPIMENTI VERSAMENTI INVIO DATI

LIQUIDAZIONE

Luglio 16.08.2017

30.11.2017Agosto 16.09.2017

Settembre 16.10.2017

III trimestre 16.11.2017 30.11.2017

Spesometro I trimestre ---- 30.11.2017

Elaborazione e incrocio dati Dicembre

Dati a disposizione del contribuente Dall’02.01 (n+1)

ADEMPIMENTI VERSAMENTI INVIO DATI

LIQUIDAZIONE

Ottobre 16.11.

28.02 (n+1)Novembre 16.12

Dicembre 16.01 (n+1)

IV trimestre 16.02 (n+1) 28.02 (n+1)

Spesometro II trimestre ---- 28.02 (n+1)

Elaborazione e incrocio dati 01.03 – 15.03 (n+1)

Dati a disposizione del contribuente Dal 16.03 (n+1)

Dichiarazione annuale 30.04 (n+1)

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Ulteriori disposizioni contenute nel DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016

ADEMPIMENTI SOPPRESSIA decorrere dal 2017 sono soppressi:• la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di noleggio;• i modd. Intra degli acquisti e delle prestazioni di servizi ricevute;Inoltre già a partire dalle comunicazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2016 è altresì soppressa lacomunicazione “black list” (nel 2017 quindi non dovrà essere inviata la comunicazione “black list” 2016).

TERMINI DI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IVA ANNUALECon la modifica dell’art. 8, comma 1, DPR n. 322/98 è confermato che:• la dichiarazione IVA relativa al 2016 va presentata entro il 28.2.2017;• la dichiarazione IVA relativa al 2017 e anni successivi va presentata entro il 30.4.

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Voluntary Disclosure(Art. 7, DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016)

Il c.d. «Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017» ha riaperto i termini della procedura dicollaborazione volontaria (c.d. «Voluntary Disclosure bis») per la regolarizzazione delle violazioni(monitoraggio fiscale) commesse sino al 30/09/2016.

Si conferma, in larga parte, la disciplina della precedente procedura.

ANNUALITA’ INTERESSATE:- Tutti i periodi d’imposta accertabili fino al 31/12/2015.

LE NUOVE SCADENZE:- Presentazione istanza: entro il 31 luglio 2017;- Presentazione relazione accompagnatoria, di integrazioni e di documentazione: entro il 30 settembre 2017

I termini di decadenza scadenti a decorrere dal 1° gennaio 2015 sono fissati al 31 dicembre 2018 per le soleattività oggetto di collaborazione volontaria.

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Voluntary Disclosure(Art. 7, DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016)

NOVITA’ RISPETTO ALLA PRECEDENTE PROCEDURA:

• Esonero dalla presentazione del quadro RW per il 2016: per le sole attività oggetto di collaborazionevolontaria, gli interessati sono esonerati dalla presentazione del quadro RW per il 2016 (e, per la frazionedel periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza) a condizione che le stesseinformazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento;

• Autoliquidazione della procedura: è possibile pagare spontaneamente quanto dovuto in base alla voluntary(imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni) entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi dellacompensazione; tale soluzione consente di ottenere il massimo abbattimento delle sanzioni (il medesimodella precedente). La non effettuazione dell’autoliquidazione comporterà l’emissione da parte dell’Agenziadegli inviti a comparire con la liquidazione di quanto dovuto, con minor abbattimento delle sanzioni.

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Voluntary Disclosure(Art. 7, DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016)

VOLUNTARY DISCLOSURE BIS «NAZIONALE»:Finalità: incentivare la regolarizzazione di «violazioni nazionali».• Riguarda contanti o valori al portatore con la presunzione, salvo prova contraria, che essi derivino da

redditi conseguiti nel 2015 e nei 4 periodi d’imposta antecedenti (pro quota);Il contribuente dovrà:• rilasciare al professionista una dichiarazione dettagliata in cui attesta che l’origine di tali valori non deriva

da condotte costituenti reati diversi da quelli fiscali;• provvedere, entro la data di presentazione della relazione(30/09), all’apertura e all’inventario in presenza

di un notaio• provvedere, entro la data di presentazione della relazione (30/09), al versamento dei contanti e al deposito

valori al portatore presso intermediari finanziari su una relazione vincolata fino alla conclusione dellaprocedura.

La nuova procedura è preclusa a chi ha già aderito alla precedente; rimane la possibilità di aderire allaprocedura «nazionale» per chi aveva usufruito della «internazionale».

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“NUOVI” STUDI DI SETTORE (Art. 7 bis, DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016)

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017, il MEF individuerà indici sintetici di affidabilità fiscale cui saranno collegati livellidi premialità per i contribuenti più affidabili. Si è dato così il via ad una «rivoluzione» che interesserà circa 3,6 milioni di contribuenti tenutiogni anno a compilare il modello con i dati relativi alla propria attività economica. Gli obiettivi più volte dichiarati dal Governo sonoalmeno tre:

1) rendere più facile la compilazione;2) non chiedere dati già in possesso dell’amministrazione finanziaria;3) arrivare a prevedere meccanismi tali per ridurne progressivamente fino a eliminarne l’utilizzo in sede di controllo per i contribuenti

più virtuosi che si collocheranno su una scala alta di compliance.

Le semplificazioni: il passaggio ai nuovi indicatori di compliance produrrà anche un effetto di semplificazione degli adempimenti perimprese e professionisti, che saranno chiamati a comunicare all'amministrazione finanziaria un minor numero di informazioni. Si dovrebbe,infatti, realizzare una drastica riduzione dei contenuti dei modelli relativi agli studi di settore.

Niente più correttivi: il nuovo modello di stima che caratterizzerà gli indicatori di affidabilità/compliance è in grado di cogliere l'andamentociclico e quindi non è più necessario predisporre ex-post specifici correttivi congiunturali (i cosiddetti “correttivi crisi”) che sulla basedell'andamento economico dei settori oggetto degli studi di settore operava un riadattamento di questi.

Risultanze studi di settore: rappresentano il posizionamento di ogni contribuente sulla base di una serie di indicatori significativi (su unascala da 1 a 10) che forniranno il grado di affidabilità. Chi raggiungerà un grado elevato, avrà accesso al sistema premiale che prevede, tral'altro, l'esclusione da alcuni tipi di accertamento e una riduzione del periodo di accertabilità. Detto in altri termini si tratterebbe di una

specie di termometro che misura la fedeltà fiscale del contribuente.

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“PACCHETTO” SEMPLIFICAZIONI FISCALI(Art. 7 quater, DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016)

NOTIFICA AVVISI / ATTI E CARTELLE DI PAGAMENTO – commi da 6 a 13Con l’integrazione dell’art. 60, DPR n. 600/73, è prevista la possibilità, da parte dell’Ufficio, di effettuare amezzo PEC, con invio all’indirizzo risultante dall’Indice INI – PEC, la notifica degli avvisi e degli altri atti a ditteindividuali / società / lavoratori autonomi iscritti in Albi / elenchi.La notifica si intende perfezionata:• per il notificante, nel momento in cui il gestore della casella PEC trasmette la ricevuta di accettazione conrelativa attestazione temporale dell’avvenuta spedizione del messaggio;• per il destinatario, alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella PECdel destinatario trasmette all’Ufficio.Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell’Indice INI-PEC, la notifica puòessere effettuata, a coloro che ne facciano richiesta:• all’indirizzo di PEC di cui sono intestatari;• all’indirizzo di un soggetto terzo (ad esempio, professionista o familiare) specificamente incaricato a riceverele notifiche per conto del diretto interessato, secondo le modalità che dovranno essere stabilite con un entro90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 193/2016.Tale disposizione si applica alle notifiche effettuate dall’1.7.2017.

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“PACCHETTO” SEMPLIFICAZIONI FISCALI(Art. 7 quater, DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016)

Per gli atti notificati fino al 30.6.2017 sono applicabili le disposizioni previgenti.

Relativamente alle cartelle di pagamento è specificato che la notifica tramite PEC nei confronti di ditteindividuali / società / lavoratori autonomi iscritti in Albi / elenchi va effettuata all’indirizzo risultante dall’indiceINI-PEC. Per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC da inserire nell’Indice INI-PEC lanotifica è effettuata all’indirizzo dichiarato all’atto della relativa richiesta.

Le notifiche di cartelle di pagamento effettuate nel periodo 1.6 – 3.12.2016 (data di entrata in vigore dellalegge di conversione) effettuate con modalità diverse dalla PEC sono rinnovate mediante invio all’indirizzo PECdel destinatario; i termini di impugnazione degli stessi decorrono dalla data di rinnovazione della notifica.

Anche la notifica degli atti relativi alle operazioni catastali può essere effettuata a mezzo PEC; tale disposizionesi applica alle notifiche effettuate dall’1.7.2017.

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“PACCHETTO” SEMPLIFICAZIONI FISCALI(Art. 7 quater, DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016)

NUOVO TERMINE CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA – commi 14 e 15È differito al 31.3 (anziché 28.2) del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati,il termine di consegna della CU (Certificazione Unica) ai percipienti da parte dei sostituti d’imposta.Tale novità opera a decorrere dal 2017, con riferimento alle certificazioni relative al 2016.SOSPENSIONE TERMINI TRASMISSIONE DOCUMENTI / VERSAMENTI DA CONTROLLI - commi da 16 a 18Per effetto della modifica dell’art. 37, comma 11-bis, DL n. 223/2006, è prevista la sospensione dall’1.8 al 4.9:• del termine per la trasmissione di documenti / informazioni richiesti ai contribuenti da parte dell’Agenziadelle Entrate / altro Ente impositore.La sospensione non opera per i termini “relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso,ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”;• del termine (30 giorni) per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 600/73 e dei controlli formali ex art. 36-ter, DPR n. 600/73 nonché dellaliquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.È infine disposta la cumulabilità dei termini di sospensione relativi all’accertamento con adesione con ilperiodo di sospensione feriale.

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“PACCHETTO” SEMPLIFICAZIONI FISCALI(Art. 7 quater, DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016)

NUOVI TERMINI VERSAMENTI IMPOSTE – commi da 19 a 20IRPEF / IRES / IRAPCon la modifica dell’art. 17, comma 1, DPR n. 435/2001 è previsto che:• il versamento del saldo IRPEF / IRAP da parte di persone fisiche / società di persone / società semplici, vaeffettuato entro il 30.6 (in precedenza, 16.6) dell’anno di presentazione della dichiarazione;• in caso di liquidazione / trasformazione / scissione / fusione, le società di persone / società semplicieffettuano i suddetti versamenti entro l’ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) del mese successivo a quellodi scadenza del termine di presentazione della dichiarazione;• il versamento del saldo IRES / IRAP da parte delle società di capitali è effettuato entro l’ultimo giorno (inprecedenza, giorno 16) del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;• le società di capitali che approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, versanoil saldo IRES / IRAP entro l’ultimo giorno (in precedenza, giorno 16) successivo a quello di approvazione delbilancio. Se quest’ultimo non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entrol’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.È confermata la possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la consueta maggiorazione dello 0,40%.Le novità in esame hanno effetto a decorrere dall’1.1.2017.

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NUOVI TERMINI VERSAMENTI IMPOSTE – commi da 19 a 20

TIPO SOGGETTO IMPOSTA ANTE MODIFICA POST MODIFICA

PERSONE FISICHE IRPEF / IRAP 16/06 30/06

SOC. CAPITALI IRES / IRAP Giorno 16 sesto mese chiusuraperiodo fiscale

Ultimo giorno sesto mese chiusura periodo fiscale

SOC. CAPITALI (Maggior termine approvazione bilancio)

IRES / IRAP Giorno 16 mese successivoapprovazione bilancio

Ultimo giorno mese successivoapprovazione bilancio

SOCIETA’ IN LIQUIDAZIONE

IRES / IRAP Giorno 16 mese successivopresentazione dichiarazione

Ultimo giorno mese successivopresentazione dichiarazione

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“PACCHETTO” SEMPLIFICAZIONI FISCALI(Art. 7 quater, DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016)

NUOVI TERMINI VERSAMENTI IMPOSTE – commi da 19 a 20IVAPer effetto della modifica degli artt. 6, comma 1, e 7, comma 1, lett. b), DPR n. 542/99, il saldo IVA va versatoentro il 16.3 di ciascun anno ovvero il 30.6 dell’anno di presentazione della dichiarazione (in precedenza, entroil termine di presentazione della dichiarazione unificata) con la maggiorazione dello 0,40%, per ogni mese /frazione di mese successivo alla predetta data.

COMUNICAZIONE ACQUISTI DA SAN MARINO – commi 21 e 22Con l’eliminazione della lett. c) del comma 1 dell’art. 16, DM 24.12.93 è stata soppressa la comunicazioneall’Agenzia delle Entrate (utilizzando il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente) degli acquistisenza IVA da operatori aventi sede a San Marino.La disposizione in esame è applicabile alle comunicazioni relative alle operazioni annotate a partiredall’1.1.2017.

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“PACCHETTO” SEMPLIFICAZIONI FISCALI(Art. 7 quater, DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016)

VERSAMENTI MOD. F24 SOGGETTI PRIVATI – comma 31Con l’eliminazione della lett. c), comma 2 dell’art. 11, DL n. 66/2014, per i soggetti privati è soppresso l’obbligodi effettuare i versamenti di importo superiore a € 1.000 mediante i servizi telematici messi a disposizionedell’Agenzia delle Entrate e dagli intermediari alla riscossione convenzionati.Di conseguenza, in assenza di compensazione, i privati possono effettuare il versamento anche con il mod. F24cartaceo, a prescindere dal saldo finale (≤ € 1.000 o > € 1.000).La novità può essere applicata con riferimento al versamento del saldo IMU / TASI 2016 in scadenza ilprossimo 16.12.2016.

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“PACCHETTO” SEMPLIFICAZIONI FISCALI(Art. 7 quater, DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016)

RIMBORSO CREDITO IVA SUPERIORE A € 30.000 – comma 32È stato aumentato a € 30.000 (in precedenza € 15.000) il limite al cui mancato superamento non è richiesta lagaranzia per il rimborso del credito IVA.Inoltre, con la modifica dell’art. 38-bis, commi 3 e 4, DPR n. 633/72, è previsto che per il rimborso superiore a€ 30.000 (in precedenza € 15.000):

• richiesto da un soggetto “non a rischio”, è erogato senza garanzia presentando la dichiarazione annualemunita del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo) e “allegando” alla stessa unadichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali e laregolarità contributiva;

• richiesto da un soggetto “a rischio”, va prestata apposita garanzia.

Soggetti «a rischio» identificati dal comma 4 art. 38 bis DPR 633/1972

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DETRAZIONI EDILIZIAPROROGA DETRAZIONE 50% E 65%

(Legge di Bilancio 2017)

E’ disposta la proroga fino al 2017 della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dicui all’art. 16-bis, TUIR, alle condizioni previste per il 2016 (50% della spesa di importo massimo pari a € 96.000)ed è rivista la detrazione per gli interventi in zone sismiche.Con analoga modifica dell’art. 14 del citato DL n. 63/2013 è disposta la proroga fino al 2017 della detrazione pergli interventi di riqualificazione energetica, alle condizioni previste per il 2016 (detrazione nella misura del 65%).

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DETRAZIONI EDILIZIAINTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI

(Legge di Bilancio 2017)

Relativamente agli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali o cheinteressano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio la detrazione in esame è stataestesa alle spese sostenute fino al 2021.Inoltre con il nuovo comma 2-quater del citato art. 14 è previsto che per le spese sostenute dall’1.1.2017 al31.12.2021 relative ad interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali la detrazione èriconosciuta nella maggior misura del:- 70% per gli interventi che interessano “l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento dellasuperficie disperdente lorda dell’edificio medesimo”;- 75% per gli interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva attraverso i quali siconsegue almeno la qualità media di cui al DM 26.6.2015 (Decreto relativo all’APE).Al fine di verificare la sussistenza delle suddette condizioni è richiesta l’asseverazione da parte di un professionistaabilitato mediante l’attestazione della prestazione energetica dell’edificio (APE), la cui non veridicità comporta ladecadenza dal beneficio.

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DETRAZIONI EDILIZIAINTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI

(Legge di Bilancio 2017)

Le detrazioni di cui al citato comma 2-quater:

- sono calcolate su un ammontare massimo di spesa non superiore a € 40.000 per ciascuna unità immobiliare checompone l’edificio;- sono usufruibili, ai sensi del nuovo comma 2-septies, anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, perinterventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Per gli interventi in esame, il nuovo comma 2-sexies consente di optare, in luogo della detrazione, per la cessionedel corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché a soggetti privati, con lapossibilità di cedere successivamente tale credito.

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DETRAZIONI EDILIZIASISMA BONUS

(Legge di Bilancio 2017)

Con la modifica del comma 1-bis dell’art. 16, DL n. 63/2013, è rivista la detrazione prevista per gli interventiriguardanti gli edifici ubicati in zone sismiche ad alta pericolosità. In particolare è disposto che, per le spesesostenute dall’1.1.2017 al 31.12.2021 e con procedure autorizzatorie iniziate dopo l’1.1.2017, relative ad edificiricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1 e 2) riferiti a costruzioni abitative e ad attività produttive,è riconosciuta una detrazione del 50% fino ad un ammontare delle stesse non superiore a € 96.000 da ripartire in5 quote annuali di pari importo.Il nuovo comma 1-ter del citato art. 16, estende la detrazione in esame anche agli edifici ricadenti nella zonasismica 3.Con il nuovo comma 1-quater è inoltre disposto che, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai citaticommi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio:- a una classe di rischio inferiore, la detrazione è riconosciuta nella misura del 70%;- a due classi di rischio inferiori, la detrazione è riconosciuta nella misura dell’80%.Qualora tali interventi siano realizzati su parti comuni di edifici condominiali la detrazione è ulteriormenteaumentata al 75% (una classe di rischio inferiore) e all’85% (due classi di rischio inferiori), su un ammontaremassimo di spesa pari a € 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.

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DETRAZIONI EDILIZIASISMA BONUS

(Legge di Bilancio 2017)

Anche in tali casi, è prevista la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondentecredito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi, nonché a soggetti privati con la possibilità di cederesuccessivamente tale credito.Il nuovo comma 1-sexies dispone infine che, a decorrere dall’1.1.2017, tra le spese detraibili in esame rientranoanche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica.

È espressamente previsto che le detrazioni di cui ai citati commi da 1-bis a 1-sexies non sono cumulabili conagevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite daeventi sismici.

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DETRAZIONI EDILIZIABONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

(Legge di Bilancio 2017)

La detrazione IRPEF prevista per i soggetti che sostengono spese per l’acquisto di mobili e/o grandielettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventidi recupero del patrimonio edilizio per il quale si fruisce della relativa detrazione (50% su una spesa massima di €10.000) è ora riconosciuta:

- limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall’1.1.2016;

- per le spese sostenute nel 2017.

Come in passato, la detrazione è fruibile in 10 quote costanti e l’ammontare della spesa detraibile (massimo €10.000) è computata indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero delpatrimonio edilizio.

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CONTABILITÀ SEMPLIFICATA “PER CASSA” (Legge di Bilancio 2017)

Con la modifica del comma 1 dell’art. 66, TUIR, a decorrere dall’1.1.2017, le imprese in contabilità semplificatadeterminano il reddito in base al principio di cassa in luogo di quello per competenza.

In particolare, il reddito d’impresa è pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti equello delle spese sostenute.

A tale importo vanno aggiunti:- l’autoconsumo personale o familiare dell’imprenditore di cui all’art. 57, TUIR;- i redditi immobiliari di cui all’art. 90, comma 1, TUIR;- le plusvalenze di cui all’art. 86, TUIR;- le sopravvenienze attive di cui all’art. 88, TUIRe sottratte le minusvalenze / sopravvenienze passive di cui all’art. 101, TUIR.Non rilevano ai fini della determinazione del reddito le rimanenze iniziali / finali.

Va inoltre evidenziato che il reddito del periodo d’imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto“dell’importo delle rimanenze finali … che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo ilprincipio della competenza”.

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CONTABILITÀ SEMPLIFICATA “PER CASSA” (Legge di Bilancio 2017)

Al fine di evitare salti / duplicazioni di tassazione in caso di passaggio dal principio di cassa al regime ordinario(contabilità ordinaria), e viceversa, “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione delreddito … non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi”.

Con l’aggiunta all’art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97 del nuovo comma 1-bis per le società di persone / ditte individuali incontabilità semplificata, anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato aifini reddituali.

LIMITE RICAVI CONTABILITÀ SEMPLIFICATAÈ confermato il limite di ricavi, fissato dall’art. 18, comma 1, DPR n. 600/73, il cui mancato superamento consente,alle imprese individuali / società di persone, la tenuta della contabilità semplificata.

Attività Limite

Prestazioni di servizi € 400.000

Altre attività € 700.000

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CONTABILITÀ SEMPLIFICATA “PER CASSA” (Legge di Bilancio 2017)

A tal fine va fatto riferimento ai ricavi percepiti in un anno intero / conseguiti nell’ultimo anno di applicazione delregime ordinario.

I soggetti che adottano la contabilità semplificata devono annotare cronologicamente in 2 distinti registri i ricavipercepiti / spese sostenute indicando per ciascun incasso / spesa:

- il relativo importo;- le generalità / indirizzo / Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento;- gli estremi della fattura / altro documento emesso.

Nei citati registri vanno altresì annotati, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, gli altricomponenti positivi / negativi di reddito.I registri IVA possono sostituire i citati registri (Incassi / Pagamenti), qualora siano annotate separatamente leoperazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.

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CONTABILITÀ SEMPLIFICATA “PER CASSA”(Legge di Bilancio 2017)

In luogo delle singole annotazioni relative agli incassi / pagamenti, nel caso in cui l’incasso / pagamento non siaavvenuto nell’anno di annotazione, nei registri IVA va riportato l’importo complessivo dei mancati incassi /pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.

In tal caso, i ricavi percepiti o costi sostenuti vanno annotati separatamente nel periodo d’imposta in cui sonoincassati / pagati, indicando il documento già registrato ai fini IVA.

Previa opzione vincolante per almeno un triennio, il contribuente può tenere i registri IVA senza le annotazionirelative agli incassi / pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni nonsoggette a registrazione ai fini IVA. In tal caso, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida conquella di incasso / pagamento. Con un apposito DM saranno definite le modalità attuative.Le nuove disposizioni sono applicabili dal 2017.

OPZIONE REGIME ORDINARIOAl contribuente è concessa la possibilità di optare per il regime ordinario (contabilità ordinaria). L’opzione haeffetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.

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NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI) (Legge di Bilancio 2017)

È introdotta a decorrere dall’1.1.2017 l’Imposta sul reddito d’impresa (IRI) nella misura fissa del 24% così comeprevisto per l’IRES in capo alle società di capitali. L’imposta disciplinata dal nuovo art. 55-bis, TUIR è applicabilealle imprese individuali / società di persone in contabilità ordinaria.

In particolare:- il reddito prodotto dall’impresa non concorre alla formazione del reddito complessivo IRPEF dell’imprenditore /collaboratore familiare / socio ma viene assoggettato a tassazione “separata” con l’aliquota del 24%;

- le somme che l’imprenditore / collaboratore familiare / socio preleva dall’impresa sono tassate in capo agli stessicon le regole ordinarie IRPEF, con la possibilità di dedurre le stesse dal reddito d’impresa “nei limiti del reddito delperiodo d’imposta e dei periodi d’imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perditeresidue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d’imposta successivi”.

L’opzione ha durata quinquennale ed è rinnovabile e va esercitata nella dichiarazione dei redditi con effetto dalperiodo d’imposta cui è riferita la dichiarazione.

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NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)(Legge di Bilancio 2017)

Va evidenziato che:

- le eventuali perdite maturate in regime IRI (dovute, ad esempio, ad eccessivi prelievi da parte dell’imprenditore)sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trovacapienza in essi;- le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime IRI sono computabili in diminuzione deiredditi considerando l’ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse;- le somme prelevate dall’imprenditore / socio costituite da riserve di utili già tassati per trasparenza fuori dalregime IRI non rilevano ai fini reddituali;- si considerano distribuite per prima le riserve formate antecedentemente l’ingresso nel regime IRI.

Il regime IRI non ha rilevanza ai fini previdenziali per i soggetti iscritti all’IVS.

SRL TRASPARENTICon l’aggiunta del nuovo comma 2-bis all’art. 116, TUIR, è previsto che l’opzione per il regime IRI può essereesercitata anche dalle srl trasparenti.

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NUOVA IMPOSTA SUL REDDITO D’IMPRESA (IRI)(Legge di Bilancio 2017)

ESEMPIO:Impresa individuale con reddito d’impresa pari a € 55.000; l’imprenditore ha prelevato nel corso dell’esercizio €28.000. Senza l’opzione per l’IRI, l’imprenditore verserebbe IRPEF pari ad € 17.220 (IRPEF su € 55.000).

Con l’opzione IRI le imposte si determinerebbero come segue:- Imposta IRI in capo alla società: (55.000 – 28.000) x 24% = € 6.480- IRPEF in capo al socio: € 6.960 (pari all’IRPEF su € 28.000)

RISPARMIO FISCALE (in caso di opzione IRI) pari ad € 3.780 (17.220 – 6.480 – 6.960)

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INVESTIMENTI IN START-UP E PMI INNOVATIVE(Legge di Bilancio 2017)

Il DL n. 179/2012 ha introdotto la disciplina della c.d. “start-up innovativa” prevedendo alcune agevolazionirelative sia ai rapporti di lavoro che al reddito dei soci investitori al fine di “favorire la crescita sostenibile, losviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione, in particolare giovanile”.

L’art. 29 del citato DL n. 179/2012 riconosce in capo agli investitori:- detrazione IRPEF del 19% degli investimenti rilevanti effettuati, per un importo non superiore a € 500.000, perciascun periodo d'imposta (commi 1 e 3); Con l’aggiunta del comma 3-bis al citato art. 29 è previsto che dal 2017l’investimento massimo detraibile è aumentato a € 1.000.000;- deduzione dal reddito imponibile pari al 20% degli investimenti rilevanti effettuati per un importo non superiorea € 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta (commi 4 e 5).

Con la modifica dei commi 3 e 5, è previsto che ai fini della detraibilità / deducibilità l’investimento deve esseremantenuto per almeno 3 anni (anziché 2).In caso di investimenti in start-up innovative a vocazione sociale / del settore energetico, il comma 7 dispone che:- la detrazione IRPEF spetta in misura pari al 25%;- la deduzione IRES spetta in misura pari al 27%.Con l’aggiunta dell’art. 7-bis è previsto che dal 2017 la suddetta detrazione (19% - 25%) / deduzione (20% - 27%) èaumentata al 30%.

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ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI(Art. 6, DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016)

È possibile la definizione agevolata dei ruoli affidati ad Equitalia dal 2000 al 2016 senza il pagamento dellesanzioni e degli interessi.

Con la rottamazione delle cartelle occorrerà versare:• le somme affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;• le somme maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di aggio e di rimborso delle spese perprocedure esecutive / notifica della cartella di pagamento.

La rottamazione :• può riguardare il singolo carico iscritto a ruolo / affidato (definizione parziale)• interessa anche i carichi affidati agli Agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi aseguito di istanza presentata dai debitori per la composizione della crisi da sovraindebitamento e diliquidazione del patrimonio ex Legge n. 3/2012.

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ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI(Art. 6, DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016)

Il beneficio in esame spetta anche ai soggetti che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti didilazione emessi dall’Agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai predetti ruoli, a condizione che,rispetto ai piani rateali in essere, siano effettuati i versamenti in scadenza nel periodo 1.10 – 31.12.2016.

L’Agente della riscossione, come stabilito in sede di conversione, fornisce al debitore i dati necessari perl’individuazione dei carichi definibili:• presso i propri sportelli;• nell’area riservata del proprio sito Internet.

Entro il 28.2.2017, l’Agente avvisa il debitore, tramite posta ordinaria, dei carichi affidati nell’anno 2016 per i quali al31.12.2016 non gli risultano ancora notificati la cartella di pagamento / atto di accertamento esecutivo / avviso diaddebito.

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ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI(Art. 6, DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016)

MODALITÀ DI ADESIONEIl soggetto interessato deve manifestare la volontà di avvalersi della definizione agevolata medianteun’apposita dichiarazione da effettuare:

- entro il termine fissato al 31.3.2017- utilizzando l’apposito nuovo modello “DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata”, disponibilesul sito Internet www.gruppoequitalia.it.

Nella dichiarazione va indicato, tra l’altro, il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto icarichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.Entro il 31.3.2017 il contribuente può integrare la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

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ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI(Art. 6, DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016)

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE• è stato fissato al 31.5.2017 il termine entro il quale l’Agente della riscossione comunica al debitore l’importocomplessivo delle somme dovute per la definizione, l’ammontare delle singole rate e la relativa data discadenza;• In particolare è previsto che:− il 70% di quanto dovuto va versato nel 2017 e il restante 30% va versato nel 2018;− il pagamento è effettuato, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei 2 anni, in rate di pariammontare, nel numero massimo di 3 rate nel 2017 e di 2 rate nel 2018.La scadenza delle singole rate è così individuata:

Anno Scadenza rate

2017 Luglio, settembre, novembre

2018 Aprile, settembre

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ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI(Art. 6, DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016)

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTEEsempio: Importo dovuto euro 100.000,00

Da pagare nel 2017: euro 70.000,00rate: luglio 2017: euro 23.333,33

settembre 2017: euro 23.333,33novembre 2017: euro 23.333,34

Da pagare nel 2018: euro 30.000,00rate: aprile 2018: euro 15.000,00

settembre 2018: euro 15.000,00

Su ciascuna rata sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo

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ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI(Art. 6, DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016)

Va evidenziato che in caso di adesione alla procedura di rottamazione non è più applicabile la dilazione ex art.19, DPR n. 602/73 prevista per l’ipotesi di temporanea situazione di difficoltà del contribuente.Detta preclusione alla rateizzazione non opera, “limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani didilazione in essere” al 3.12.2016 (data di entrata in vigore della legge di conversione) qualora, alla data dipresentazione della dichiarazione di adesione, siano trascorsi meno di 60 giorni dalla data di notifica dellacartella di pagamento / accertamento esecutivo / avviso di addebito.

Qualora le somme necessarie per la definizione agevolata siano oggetto di procedura concorsuale nonché,come disposto in sede di conversione, nelle procedure di composizione negoziale della crisi d’impresa, èapplicabile la disciplina dei crediti prededucibili.

Il mancato / tardivo / insufficiente versamento delle somme dovute (unica soluzione o una rata) non consenteil perfezionamento della definizione con conseguente ripresa dei termini di prescrizione / decadenza per ilrecupero dei carichi oggetto della dichiarazione.

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ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI(Art. 6, DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016)

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

A seguito della presentazione della domanda di definizione:

• sono sospesi i termini di prescrizione / decadenza per il recupero dei carichi oggetto della stessa,nonché gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di talidilazioni in scadenza successivamente al 31.12.2016

• l’Agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive, iscrivere nuovi fermi amministrativi /ipoteche, proseguire le azioni di recupero coattivo precedentemente avviate, sempreché non abbiaavuto luogo il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione oemesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

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ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI(Art. 6, DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016)

DEFINIZIONE AGEVOLATA

Ruoli affidati all’Agente della riscossione dal 2000 al 2016

Presentazione domanda di adesione mod. DA1 entro 31.03.2017

Pagamento capitale + interessi + aggio + rimborso spese(non dovuti sanzioni ed interessi di mora)

Unica soluzione Max 5 rate

Entro il mese di luglio 201770% nel 2017 (max 3 rate)30% nel 2018 (max 2 rate)

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ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI(Art. 6, DL 193/2016 convertito in Legge 225/2016)

Fonte il Sole 24 Ore – 1.12.2016

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PROROGA “MAXI – AMMORTAMENTI” (Legge di Bilancio 2017)

È prorogata la possibilità a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in benistrumentali nuovi entro il 31.12.2017 (30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato il relativoordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), al solo fine di determinare le quotedi ammortamento e i canoni di leasing, di incrementare il relativo costo di acquisizione del 40%.

Sono esclusi dall’agevolazione in esame i veicoli a deducibilità limitata di cui all’art. 164, comma 1, lett. b), TUIR e iveicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti ex lett. b-bis).

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“IPER – AMMORTAMENTI”(Legge di Bilancio 2017)

A favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazionetecnologica / digitale, ricompresi nell’Allegato A, entro il 31.12.2017 (30.6.2018 a condizione che entro il31.12.2017 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura pari al 20% del costo di acquisizione), ilcosto di acquisizione è incrementato del 150%.

Per i soggetti in esame che effettuano nel suddetto periodo investimenti in beni immateriali strumentali di cuiall’Allegato B, il costo di acquisizione è aumentato del 40%.

Il soggetto interessato deve produrre una dichiarazione del legale rappresentante, ovvero per i beni di costosuperiore a € 500.000 una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere / perito industriale / ente dicertificazione accreditato, attestante che il bene:

- possiede le caratteristiche tecniche tali da includerlo nell’elenco di cui agli Allegati A / B;- è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

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CREDITO RICERCA & SVILUPPO (Legge di Bilancio 2017)

È esteso fino al 2020 (in precedenza riguardava il periodo 2015-2019) il credito d’imposta riconosciuto per lespese relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell’ambito dell’attività d’impresa.Il credito è riconosciuto a condizione che:- le spese per attività di R&S del periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione sianocomplessivamente almeno pari a € 30.000;- si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al 2012/2014. Il credito è infatti riconosciuto, finoall’importo massimo annuo di € 20 milioni (in precedenza € 5 milioni), nelle seguenti misure:

Credito d’imposta spettante Tipologia di spesa

50% della spesa incrementale (in precedenza 25%)Strumenti ed attrezzature di laboratorio, competenze tecniche eprivative industriali

50% della spesa incrementale

Personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo (in precedenzapersonale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricercaesviluppo) e contratti di ricerca stipulati con Università / Enti eorganismi di ricerca / altre imprese

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CREDITO RICERCA & SVILUPPO(Legge di Bilancio 2017)

Viene quindi eliminata la distinzione tra spese sostenute in beni strumentali per le quali era previsto uncredito d’imposta pari al 25% della spesa incrementale e quelle sostenute per il personale impiegato nelleattività di ricerca e sviluppo (in precedenza personale altamente qualificato impiegato nelle attività diricerca e sviluppo) per le quali il credito d’imposta era pari al 50% della spesa incrementale.

Con la modifica del comma 8 dell’art. 3, DL n. 145/2013, è previsto che il credito può essere utilizzato incompensazione “a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui i costi …sono stati sostenuti”.

Le suddette disposizioni, ad esclusione di quelle di cui al citato comma 8, ”hanno efficacia a decorrere dalperiodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016”.

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PROROGA “SABATINI-TER”(Legge di Bilancio 2017)

È stata prorogata al 31.12.2018 l’agevolazione c.d. “Sabatini – ter” prevista dall’art. 2, DL n. 69/2013, cheprevede l’erogazione di un contributo in conto esercizio, a parziale copertura degli interessi relativi alfinanziamento stipulato per l’acquisto / acquisizione in leasing di beni strumentali nuovi da parte dellePMI.

Ai sensi del comma 4 dell’art. 13 in esame, possono beneficiare delle agevolazioni le micro, piccole /medie imprese per l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità larealizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, bandaultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radiofrequency identification (RFID).

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RIDUZIONE AGEVOLAZIONE ACE (Legge di Bilancio 2017)

Per il 2017 è diminuita al 2,3% l’aliquota applicabile ai fini della determinazione del rendimento nozionale,ossia della c.d. deduzione ACE.

A partire dal 2018 l’aliquota è fissata al 2,7%.

Con l’aggiunta del comma 6-bis all’art. 1, DL n. 201/2011 è previsto che per i soggetti diversi dalle banche /imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto “fino a concorrenzadell’incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quellirisultanti dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2010”. Tale disposizione è applicabile “adecorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015”.

Ai fini della determinazione dell’acconto 2017 va considerata, quale imposta del periodo precedente,quella che si sarebbe ottenuta applicando l’aliquota del 2,3%.

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RIPORTO DELLE PERDITE (Legge di Bilancio 2017)

In base all’art. 84, comma 1, TUIR le perdite fiscali conseguite in un periodo d’imposta possono esserecomputate in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:

- in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta, per l’intero importoche trova capienza in tale ammontare;- entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta successivo e per l’intero importo chetrova capienza in tale ammontare se relative ai primi 3 periodi d’imposta dalla data di costituzione,sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Ora, con la modifica del comma 3 del citato art. 84, la predetta limitazione è estesa:

- agli interessi passivi indeducibili, eccedenti il 30% del ROL, riportabili a nuovo ex art. 96, comma 4, TUIR;- alle eccedenze ACE ex art. 1, comma 4, DL n. 201/2011.

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RIPORTO DELLE PERDITE (Legge di Bilancio 2017)

FUSIONI / SCISSIONILa medesima limitazione, già prevista per il riporto delle perdite fiscali, è introdotta agli artt. 172, comma7 e 173, comma 10, TUIR relativamente alle eccedenze di interessi passivi indeducibili / ACE in presenza difusione / scissione.Inoltre, per effetto della modifica dell’art. 181, TUIR, in presenza di operazioni di fusione / scissione trasoggetti residenti in Stati extraUE, analogamente a quanto previsto per le perdite fiscali, è estesa anchealle eccedenze di interessi passivi indeducibili / ACE la deducibilità proporzionata alla differenza tra glielementi dell’attivo e del passivo connessi alla stabile organizzazione in Italia risultante dall’operazione enei limiti di detta differenza.

RIDUZIONE DEBITI D’IMPRESACon la modifica del comma 4-ter dell’art. 88, TUIR è previsto che in caso di concordato di risanamento,accordo di ristrutturazione dei debiti, ovvero piano attestato, pubblicato nel Registro delle Imprese o diprocedure estere equivalenti, la riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva perla parte eccedente le perdite, pregresse e di periodo, senza considerare, oltre al limite dell’80% e gliinteressi passivi ex art. 96, comma 4, TUIR, anche la deduzione di periodo e l’eccedenza ACE.

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RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI (Legge di Bilancio 2017)

Per effetto della modifica dell’art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, è riproposta la possibilità di rideterminareil costo d’acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;alla data dell’1.1.2017, non in regime d’impresa, da parte di persone fisiche, società semplici eassociazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al 30.6.2017 il termine entro il quale provvedere:- alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;- al versamento dell’imposta sostitutiva, pari all’8%.

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RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA(Legge di Bilancio 2017)

È riproposta la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enticommerciali che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2016 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2015appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2019) tramite il versamento di un’imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:• 16% per i beni ammortizzabili;• 12% per i beni non ammortizzabili.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un’apposita riserva che ai fini fiscali è considerata insospensione d’imposta. È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un’impostasostitutiva ai fini IRES / IRAP pari al 10%.

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ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA / TRASFORMAZIONE IN SOCIETÀ SEMPLICE (Legge di Bilancio 2017)

È (ri)aperta l’assegnazione / cessione agevolata di beni immobili / mobili ai soci. L’agevolazione è riconosciutaalle operazioni poste in essere dall’1.10.2016 al 30.9.2017 e interessa le società di persone / capitali cheassegnano / cedono ai soci gli immobili, diversi da quelli strumentali per destinazione, o mobili iscritti inPubblici registri non utilizzati come beni strumentali.

Il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta va effettuato:- nella misura del 60% entro il 30.11.2017;- il rimanente 40% entro il 16.6.2018.

Quanto sopra è applicabile anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione deicitati beni che entro il 30.9.2017 si trasformano in società semplici.

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FATTURA ELETTRONICA TRA PRIVATI

Relatori:

- Dott. Giulio Broggini - Monti Mauro

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FATTURA ELETTRONICA B2B

Cosa non è Cosa è

NON è un file PDF

NON è un file digitale ricevuto tramite posta elettronica

E' un file digitale in formato XML con una una tassonomia definita dall'Agenzia delle Entrate

La fattura elettronica DEVE essere firmata digitalmente

La fattura elettronica

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FATTURA ELETTRONICA B2B

Il Sistema di Interscambio è un sistema informatico, messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, in gradodi:

ricevere le fatture sotto forma di file con le caratteristiche definite dalla Fattura Elettronica

effettuare controlli formali (ma non contabili) sulle fatture ricevute

inoltrare le fatture elettroniche ai clienti e riceverle dai fornitori

Il sistema di interscambio (SDI)

La fattura elettronica si considera emessa elettronicamente solo nel momento in cui viene rilasciata dalsistema di Interscambio (SDI) la ricevuta di consegna.

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Il fornitore o l’intermediario porta in

Conservazione Sostitutiva le fatture e

gli esiti/ricevute

Il SDI inoltra le ricevute di esito

all’intermediario o al fornitore

Il cliente riceve la fattura e comunica

l’esito al SDI

Il SDI inoltra le Fatture formalmente corrette

al cliente

Il SDI esegue i controlli formali e invia le

ricevute/notifiche al fornitore/intermediario

Il fornitore o l’intermediario

trasmette la Fattura Elettronica al SDI

Il fornitore emette e firma digitalmente la

Fattura Elettronica

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FATTURA ELETTRONICA B2BIl processo di invio, ricezione e conservazione

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FATTURA ELETTRONICA B2B

Data entro cui aderire 31 Marzo 2017

Data entro cui implementare / aggiornare

i sistemi informativi 31 Maggio 2017

Ha effetto per l'anno solare di inizio e per i quattro anni successivi

Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno

solare in cui è esercitata

Sanzione forfetaria per omessa o errata trasmissione dei dati delle fatture

A partire da euro 250

Nel caso di errori riscontrati nei dati inviatiEuro 25 per singola violazione

Le scadenze

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FATTURA ELETTRONICA B2B

Riduzione di 2 anni dei termini di accertamento

Garantendo la tracciabilità dei pagamenti e degli incassi superiori ai

30 euro

Rimborsi IVA in via prioritaria(entro 3 mesi dalla presentazione

della dichiarazione annuale)

Se credito IVA > euro 15.000Se DITTA INDIVIDUALE o in

CONTABILITA' SEMPLIFICATAnon occorre visto di conformità

Esonero dalla comunicazione degli acquisti effettuati presso San

Marino

Conservazione sostitutiva delle Fatture Elettroniche

Probabilità ridotta di controlli in azienda da parte degli organi

preposti

Modalità semplificata di controlli a distanza

Esonero dallo "SpesometroTrimestrale"

Rimane unicamente l'obbligo di trasmissione trimestrale delle

Liquidazioni Periodiche

I benefici

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FATTURA ELETTRONICA B2B

Siamo pronti e disposti al cambiamento?

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PREMI DI PRODUTTIVITA’ EWELFARE AZIENDALE

Relatrice:

- Dott.ssa Sabrina Benso

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PREMI PRODUTTIVITA’ E WELFARE AZIENDALE(Legge di Bilancio 2017)

È (ri)confermata l’agevolazione relativa all’assoggettamento all’imposta sostitutiva del 10% delle sommeerogate a titolo di premi produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Somme interessate: Premi di risultato la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività,redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Somme erogate sotto forma di partecipazione agli utilidell’impresa.

Soggetti interessati: Lavoratori dipendenti del settore privato ed i lavoratori degli enti pubblici economici.

Criterio sostanziale: le somme e i valori debbono essere erogati in esecuzione di contratti aziendali oterritoriali di cui all’art. 51 D.Lgs. 81/2015.

Limiti: l’importo complessivo detassabile è fissato nella misura di 3.000 euro lordi se il reddito da lavoroprodotto dal lavoratore nell’anno precedente non è superiore a 80.000 euro.

Imposta: sostitutiva sia dell’IRPEF che delle addizionali regionale e comunali nella misura del 10%.

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PREMI PRODUTTIVITA’ E WELFARE AZIENDALE(Legge di Bilancio 2017)

Alternativa: il lavoratore può scegliere di non ricevere, in tutto o in parte, i premi di risultato o lapartecipazione agli utili d’impresa e fruire delle somme e dei valori previsti dall’art. 51 del Tuir che nonconcorrono a formare il reddito di lavoro dipendente;

Incentivi: Non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente e non sono soggetti all’imposta sostitutiva, se scelti in sostituzione

delle somme detassate:- I contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al D.Lgs 252/2015 anche se eccedenti il limite di € 5.164,57;- I contributi di assistenza sanitaria di cui all’art. 51 comma 2 lettera a) anche se eccedenti il limite di € 3.615,20;Il valore di azioni di cui all’art. 51 comma 2 lettera g) anche se eccedenti il limite di € 2.065,83.Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità deidipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nelcompimento degli atti della vita quotidiana.

WELFARE

Incentivi: Le somme e i valori di cui all’art. 51 comma 4 del Tuir concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente e non sono soggette

all’imposta sostitutiva anche nel caso siano fruiti in sostituzione delle somme predette.