Circolare N.129 del 5 ottobre 2011 Spesometro. Il primo ... N.129 del 5 ottobre... · STUDIO...
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Spesometro: il primo invio è rinviato al 31.12.2011
Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che con provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle Entrate n. 133642 del 19 settembre 2011, è stata disposta la proroga del termine,
originariamente fissato al 31 ottobre 2011, al prossimo 31 dicembre 2011 per la
comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, effettuate o ricevute nell’anno 2010,
di importo almeno pari a euro 25.000. Tecnicamente, il predetto provvedimento direttoriale
modifica il contenuto del precedente provvedimento del 22 dicembre 2010, che disponeva appunto il
termine di presentazione, per le operazioni del 2010, al 31 ottobre 2011. I termini della prima
applicazione dell’adempimento sono, infatti, differenziati in base alla natura delle operazioni ed al
periodo di effettuazione delle stesse (art. 6 del D.P.R. n. 633/1972) ed, in particolare:
operazioni soggette a fatturazione, compiute nel periodo d’imposta 2010, per un
importo almeno pari a 25 mila euro, al netto dell’Iva: 31 ottobre 2011, ora differito al 31
dicembre 2011;
operazioni documentate da ricevuta o scontrino fiscale, eseguite nell’anno 2011 a
partire dal 1° luglio, per un ammontare non inferiore ad euro 3.600, al lordo
dell’imposta sul valore aggiunto: 30 aprile 2012. La medesima scadenza è fissata per le
operazioni soggette all’obbligo di fatturazione, effettuate nel corso del periodo d’imposta 2011,
almeno pari a 3 mila euro, al netto dell’Iva.
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Come noto l’art. 21, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122 ha posto, in
capo ai soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti ai fini del tributo, di ammontare non
inferiore ad euro 3.000, l'obbligo di darne comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate: chi non
provvede o lo fa indicando dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione da euro 258 a euro
2.065.
Il Provvedimento dell’ Agenzia Entrate 22.12.2010 ha individuato le modalità tecniche, le procedure e i
termini per l'adempimento, dettando un calendario differenziato per le operazioni svolte fra soggetti
passivi Iva e quelle con "privati", prevedendo, inoltre, un innalzamento della soglia di rilevanza a euro
3.600 per le transazioni avvenute senza obbligo di emissione della fattura.
In particolare, dopo un periodo transitorio, limitato all'anno 2010, relativamente al quale il
limite minimo per l'effettuazione della comunicazione è stabilito in euro 25.000 e il
termine di trasmissione telematica è fissato al 31.12.2011 (la proroga dal 31.10.2011 al
31.12.2011 è stata prevista dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 133642/2011
dello scorso 16 settembre), il provvedimento dispone invece che, a regime, formano oggetto di
comunicazione tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva di importo superiore a euro 3.000 (al
netto dell'imposta), se comportanti l'obbligo di emissione della fattura, ovvero di euro 3.600
(Iva compresa) per quelle per cui non vi è l'obbligo di fattura, tenendo sempre conto delle
operazioni fra loro collegate: la comunicazione è inoltre dovuta entro il 30 aprile dell'anno seguente e
la trasmissione telematica deve essere effettuata solo mediante Entratel o Fisconline.
Tali previsioni direttoriali sono state peraltro in parte superate, nel corso del 2011, da due interventi
normativi: il Provvedimento direttoriale 14.4.2011, n. 59327, con il quale l'Agenzia delle Entrate ha
informato dello spostamento all'1.7.2011 (dall'originario 1.5.2011) dell'obbligo di segnalazione per le
operazioni rilevanti ai fini Iva e di importo superiore a euro 3.600, poste in essere senza obbligo di
emissione della fattura, e l'art. 7, co. 1, lett. e), D.L. 13.5.2011, n. 70 (decreto "sviluppo "), il quale ha
sancito l'"abolizione della comunicazione telematica da parte dei contribuenti per acquisti
d'importo superiore a 3.000 euro in caso di pagamento con carte di credito, prepagate o
bancomat".
Vale la pena di seguito effettuare un riepilogo della disposizione in argomento.
Ambito soggettivo
All'adempimento sono tenuti tutti i soggetti passivi Iva (imprese, lavoratori autonomi, enti
commerciali e anche quelli non commerciali, se dotati di partita Iva, ecc.) che effettuano
operazioni rilevanti per un ammontare pari o superiore alla soglia di legge, ivi compresi i
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soggetti passivi non residenti, se dotati di partita iva italiana (e, dunque, di un
rappresentante fiscale o di identificazione diretta in Italia), nonché le stabili organizzazioni in
territorio nazionale di operatori esteri.
In particolare, il novero comprende anche le seguenti casistiche:
contribuenti in regime di contabilità semplificata;
i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori per conto della società fallita o in liquidazione
coatta amministrativa;
i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ai sensi
dell'art. 36-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
i soggetti che applicano il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di
lavoro autonomo ai sensi dell'art. 13, L. 23 dicembre 2000, n. 388.
Restano esclusi i contribuenti minimi, salvo il caso di cessazione dall’istituto nel corso del periodo
d’imposta (C.M. n. 28/E/2011). Qualora in corso d'anno il regime in parola cessi di avere efficacia "il
contribuente è obbligato alla comunicazione per tutte le operazioni sopra le soglie effettuate a
decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime fiscale semplificato".
Nel caso in cui un contribuente fosse oggetto di operazioni straordinarie (fusione, scissione,
conferimento, ecc.) o altre trasformazioni sostanziali, l'obbligo di comunicazione telematica delle
operazioni oltre soglia ricade sul soggetto che, a seconda dei casi, subentra negli obblighi di quello
estinto.
Ambito oggettivo
I soggetti obbligati, come individuati al precedente paragrafo, hanno l'obbligo di presentare,
esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, la comunicazione dei dati concernenti le
operazioni rilevanti ai fini Iva:
rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini
Iva (clienti);
ricevute da soggetti titolari di partita Iva, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'imposta (fornitori);
rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai
fini Iva (consumatori finali, tra i quali anche imprenditori e professionisti che hanno acquistato
beni e servizi non rientranti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo).
Sono oggetto di comunicazione, dunque:
le operazioni imponibili;
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le operazioni non imponibili, se si tratta di cessioni all'esportazione (art. 8, D.P.R. 633/1972, con
esclusione delle operazioni di cui al co. 1, lett. a e b), operazioni assimilate (artt. 8-bis, 38-
quater, 71), e 72 del decreto), servizi internazionali (art. 9);
le operazioni esenti, di cui all'art. 10 del decreto;
le operazioni soggette al regime del margine, in relazione alla sola base imponibile cui è riferibile
l'imposta;
le operazioni in reverse charge;
le cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell'attività d'impresa, la cui base imponibile è
definita ai sensi dell'art. 13, D.P.R. 633/1972;
le operazioni con cui si destinano beni a finalità estranee alla impresa (art. 2, co. 2, punto 5,
D.P.R. 633/1972).
Non rientrano nell'ambito di rilevanza:
le operazioni fuori campo di applicazione dell'Iva perché manca uno dei requisiti essenziali
(soggettivo, oggettivo, territoriale);
le operazioni che, sotto il profilo territoriale, non risultino rilevanti in Italia; si propone l'esempio
di un professionista italiano che effettui una prestazione in favore di un'impresa tedesca:
l'operazione, ai sensi dell'art. 7-ter, D.P.R. 633/1972, si considererà effettuata in Germania e,
quindi, non dovrà essere comunicata;
le operazioni escluse ai sensi dell'art. 15, come le spese anticipate in nome e per conto del
cliente;
la quota parte di operazioni in regime del margine non soggette all'imposta.
Chiarite le regole di rilevanza generale, va sottolineato che con l'originario Provvedimento del
dicembre 2010 e le modifiche apportate dal decreto "sviluppo" (come meglio di seguito
argomenteremo) si sono introdotte le seguenti esclusioni di carattere oggettivo:
le importazioni;
le esportazioni di cui all'art. 8, co. 1, lett. a) e b), D.P.R. 633/1972, in quanto soggette
all'obbligo di emissione della bolletta doganale e, quindi, già conosciute dall'Amministrazione
finanziaria. L'obbligo di comunicazione sussiste, invece, per le operazioni poste in
essere tra operatori nazionali, anche tramite commissionari, nell'ambito delle cd.
"esportazioni indirette" di cui alla successiva lett. c) dell'art. 8 (ossia per le operazioni
effettuate nei confronti degli esportatori abituali), e delle cd. "triangolazioni comunitarie",
di cui all'art. 58, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. con L. 29 ottobre 1993, n. 427
trattandosi, nella sostanza, di operazioni interne assimilate, ai soli fini del trattamento non
imponibile Iva, alle esportazioni;
le cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o
soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza
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o domicilio in Paesi cosiddetti black list, posto che tali operazioni sono già monitorate, a
partire dal 1° luglio 2010, con la comunicazione telematica prevista dall'art. 1, co. 1, D.L. 25
marzo 2010, n. 40, conv. con modif. con L. 22 maggio 2010, n. 73;
le operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe
tributaria, acquisite, ad esempio, ai sensi dell'art. 7, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605
(contratti di assicurazione e contratti di somministrazione di energia elettrica), ai sensi dell'art.
78, co. 25, L. 30 dicembre 1991, n. 413 (contratti di mutuo) e ai sensi dell'art. 3-bis, D.Lgs. 18
dicembre 1997, n. 463 (atti di compravendita di immobili). Va ricordato che, come confermato
dall'Agenzia con C.M. 21 giugno 2011, n. 28/E (par. 2.2), sono invece soggette all'obbligo
di comunicazione le cessioni e gli acquisti di autoveicoli, nonostante siano già censiti
dal Pra;
le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto (l'esclusione riguarda i soggetti privati a prescindere dalle modalità di
certificazione del corrispettivo) qualora il pagamento dei corrispettivi sia avvenuto
mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari
soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973. Non
rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori
finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale. Va specificato che
il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 introduce l'obbligo, per gli intermediari finanziari gestori di carte di
credito, di segnalare le operazioni all'Agenzia secondo il contenuto di un provvedimento di
prossima emanazione. I dati, dunque, saranno comunque comunicati all'Agenzia;
le operazioni effettuate e ricevute in ambito comunitario, posto che le relative
informazioni sono già acquisite mediante i modelli Intra ed utilizzate per i riscontri con i
dati presenti nel sistema Vies, ai fini del contrasto alle specifiche forme di frode ed evasione
fiscale, secondo un modello adottato da tutti i Paesi membri dell'Unione europea;
i passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura.
NUOVO QUADRO delle ESCLUSIONI dall'OBBLIGO di COMUNICAZIONE
OPERAZIONI da NON SEGNALARE OPERAZIONI da SEGNALARE
Importazioni Operazioni intracomunitarie
Esportazioni dirette o con trasporto a carico del cessionario (art. 8, co. 1, lett. a) e lett. b),
D.P.R. 633/1972)
Transazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d'intento del cliente (art. 8, co. 1,
lett. c), D.P.R. 633/1972)
Operazioni oggetto di segnalazione nella cd. comunicazione black list di cui all'art. 1, co. 1-3,
D.L. 40/2010
Prestazioni di servizi connesse agli scambi internazionali (art. 9, D.P.R. 633/1972)
Operazioni che formano oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria (art. 7,
Altre operazioni non imponibili (ad es., art. 8-bis, D.P.R. 633/1972)
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D.P.R. 605/1973), quali quelle degli intermediari finanziari e quelle degli amministratori di
condominio
Operazioni con pagamento mediante carte di credito, debito o prepagate
Operazioni con pagamento mediante assegno, bancario o circolare, o con bonifico bancario o
postale
Altre operazioni non espressamente escluse, se rilevanti ai fini Iva e superiori alle soglie di legge
Termini di invio delle comunicazioni
La comunicazione, dovuta con cadenza annuale, andrà trasmessa, a regime, entro il 30 aprile
dell'anno successivo a quello di effettuazione delle operazioni rilevanti: a tal fine fanno fede
le annotazioni sui libri iva (registro delle vendite o dei corrispettivi, registro degli acquisti), ovvero, in
mancanza, la data di effettuazione individuata ai sensi dell'art. 6, D.P.R. 26.10.1972, n. 633
(usualmente fissata nel momento di spedizione o consegna per i beni mobili; alla data di stipula del
rogito per gli immobili; a quella del pagamento per i servizi).
Al fine di una graduale introduzione del nuovo obbligo, il Provv. Agenzia Entrate 22.12.2010 ha
previsto un periodo transitorio, valevole per il 2010 e il 2011, in base al quale:
le operazioni rilevanti effettuate nel 2010 vanno comunicate solo se soggette
all'obbligo di fatturazione e se di importo almeno pari a euro 25.000 a livello di base
imponibile; la trasmissione dei relativi dati, inoltre, andrà eseguita entro il 31.12.2011.
Tale termine è stato così prorogato dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.
133642/2011 dello scorso 16 settembre 2011; in precedenza era disposto al 31.10.2011;
non formano oggetto di comunicazione le operazioni effettuate fino al 30.06.2011
(Provv. 14.4.2011, n. 59327), se per le stesse non vige l'obbligo di emissione della fattura. Lo
spostamento del termine di avvio della nuova segnalazione per le vendite al dettaglio è stato
suggerito dalla volontà di avere tempo sufficiente per andare incontro alle richieste sollevate dagli
operatori, tramite una modifica dell'art. 21, D.L. 78/2010, in modo da evitare la segnalazione per
operazioni i cui dati sono già in possesso dell'Amministrazione finanziaria per altre vie e, così, per
eliminare una possibile duplicazione di comunicazioni. Coerentemente con tale secondo
intendimento, le previsioni dettate dal D.L. 13.5.2011, n. 70 (cd. decreto "sviluppo")
hanno quindi stabilito, come sopra già accennato, che la comunicazione delle
operazioni rilevanti ai fini Iva, pur se superiori al limite individuato, non è necessaria
nel caso in cui il pagamento avvenga mediante "moneta elettronica" e, quindi, tramite
carta di credito, prepagata o bancomat. Tale soluzione si giustifica con la considerazione che
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i dati relativi a dette modalità di pagamento già formano oggetto di comunicazione all'Anagrafe
tributaria da parte degli operatori finanziari interessati, secondo quanto disposto dall'art. 7, co. 6,
D.P.R. 29.9.1973, n. 605.
OSSERVA
Le banche, la società Poste italiane Spa, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli
organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, nonché ogni
altro operatore finanziario, fatto salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 6 per i
soggetti non residenti, sono tenuti a rilevare e a tenere in evidenza i dati identificativi,
compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto
o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di
natura finanziaria ad esclusione di quelle effettuate tramite bollettino di conto
corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro.
L’esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di cui al precedente periodo, compiuta
al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura degli stessi sono comunicate all'anagrafe
tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei
soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al
di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi,
compreso il codice fiscale".
L’esenzione dall'obbligo di comunicazione non viene estesa ad altre forme di pagamento
parimenti già tracciate dal sistema finanziario e i cui dati potrebbero quindi essere ottenuti
dall'Agenzia delle Entrate per altre vie (tipicamente, le banche d'appoggio), diverse dalla
segnalazione diretta da parte dei soggetti passivi coinvolti nella transazione in veste di cliente e
fornitore: nonostante le previsioni del D.L. 70/2011, infatti, continuano a dover essere
comunicate le operazioni rilevanti ai fini Iva e di ammontare eccedente le soglie di
legge, anche se il relativo regolamento è effettuato mediante assegno bancario o
circolare non trasferibili, oppure con bonifico.
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OBBLIGO di COMUNICAZIONE delle OPERAZIONI RILEVANTI ai FINI IVA
SCHEMA di SINTESI
Novità 2011
Operazione Iva
rilevante
Periodo di
effettuazione Importo
Scadenza di
trasmissione
all'Agenzia delle
entrate
D.L. 70/2011
(decreto
"sviluppo")
Soggetta ad Iva e
all'obbligo di
fatturazione
Anno 2010
euro
25.000 (Iva
esclusa)
31.12.2011
Provv. n.
133642/2011 del
16.09.2011
Nessuna
comunicazione
se il cliente paga
con carta di
credito,
prepagata o
bancomat
Dall'01.01.2011
in poi
euro 3.000
(Iva esclusa)
30.04 dell'anno
successivo
all'effettuazione
dell'operazione
Soggetta ad Iva, ma
non soggetta
all'obbligo di
fatturazione
Anno 2010
Nessun obbligo
01.01.2011 -
30.06.2011
Nessun obbligo
Nessun obbligo
per le
operazioni
effettuate nel
periodo
01.01.2011 -
30.06.2011
euro 3.600
(Iva inclusa)
30.04 dell'anno
successivo
all'effettuazione
dell'operazione
Qualunque operazione Dall'01.01.2010 in
poi
Inferiore alle
soglie di cui
sopra
Nessun obbligo Nessuna
variazione
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Contenuto della comunicazione
La comunicazione deve contenere i dati di tutte le operazioni rilevanti ai fini iva, siano esse cessioni di
beni o prestazioni di servizi (rese o ricevute) che superano la soglia, individuata:
per le operazioni con obbligo di fattura, in euro 3.000, al netto dell'imposta ( 25.000
Euro per le operazioni 2010);
per le altre operazioni rilevanti ai fini Iva (tipicamente, le transazioni documentate da
scontrino o ricevuta fiscale – operazioni effettuate dal 01.07.2011), in euro 3.600,
compreso il tributo. Rientrano in questa casistica anche le ipotesi di obbligo di
documentazione della operazione mediante emissione della fattura, pur in assenza di obbligo
di indicazione separata dell'imposta, come accade, ad esempio, per le agenzie di viaggio che
applicano il regime di cui all'art. 74-ter, D.P.R. 633/1972.
Nel primo caso, dunque, il limite fa riferimento alla base imponibile dell'Iva; nel secondo caso, al
totale del documento emesso.
In ogni caso, le soglie di rilevanza di cui sopra vanno intese con riferimento al complesso delle
somme domandate alla controparte in forza di un contratto che possa essere visto come
unitario:
in ipotesi di più contratti tra loro collegati, occorrerà avere riguardo all'"ammontare
complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i predetti contratti". Per l'individuazione
di tale casistica, le Entrate ricorrono agli orientamenti giurisprudenziali della Cassazione
(Cassazione Civ., sentt. 10 luglio 2008, n. 18884; 17 dicembre 2004, n. 23470; 16 aprile 2006,
n. 5851; 28 aprile 2006, n. 7074; 12 luglio 2005, n. 14611) secondo i quali il collegamento
negoziale, che può essere normato dalla legge (si pensi, ad esempio, al subcontratto di
locazione -art. 1595 c.c. - , al subcontratto di mandato - art. 1717 c.c -, al subcontratto di
fornitura di cui alla L. 18 giugno 1998, n. 192, al contratto preliminare rispetto a quello
definitivo) oppure derivare dall'autonomia negoziale delle parti, (si pensi, ad esempio, alla
locazione con patto di futura vendita (Cass. Civ., sent. 23 aprile 1992, n. 3587), al contratto di
vendita di un autoveicolo collegato al contratto di finanziamento) è un "meccanismo mediante il
quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso che viene realizzato non
per mezzo di un singolo contratto bensì mediante una pluralità coordinata di contratti". Tale
collegamento può, tra l'altro, riguardare sia l'elemento oggettivo che quello soggettivo e, per
conseguenza, rileva quando dalla pluralità dei contratti emerge nei confronti dello
stesso contribuente un corrispettivo superiore rispetto alle soglie previste;
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nell'eventualità di stipula di contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione o di
altri rapporti da cui derivano corrispettivi periodici, la soglia va individuata sommando tutti
i corrispettivi dovuti in un medesimo anno solare;
per le altre tipologie di contratto (ad esempio, compravendita), il superamento della soglia di
Euro 3.000 ( 25.000 Euro per le operazioni del 2010) deve essere sempre collegato alla singola
operazione.
L'individuazione del limite di rilevanza deve tenere conto anche del possibile impatto delle note di
variazione, per specifica indicazione del provvedimento che richiede di considerare anche l'art. 26,
D.P.R. 633/1972. Pertanto, l'operazione:
non va comunicata se, per effetto della nota di variazione in diminuzione, l'importo
dell'operazione, inizialmente superiore al limite di Euro 3.000 ( 25.000 Euro per le operazioni del
2010), scende al di sotto di detto limite;
va comunicata (per il valore netto) se l'importo è, in origine, superiore al limite di Euro
3.000 ( 25.000 Euro per le operazioni del 2010) e, anche con la nota di variazione in
diminuzione, rimane comunque superiore al limite stesso;
va comunicata nel momento in cui, per effetto della nota di variazione in aumento,
l'importo, inizialmente inferiore al limite di Euro 3.000 ( 25.000 Euro per le operazioni
del 2010), supera detto limite; se la variazione avviene dopo il termine previsto per la
comunicazione, l'importo sarà indicato in quella relativa all'anno in cui la nota di variazione è
stata emessa.
Sanzioni e regolarizzazioni
Scaduti i termini di presentazione della comunicazione, il contribuente che intende rettificare o
integrare la stessa può presentare, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del
termine per la presentazione della comunicazione originaria, una nuova comunicazione, senza che ciò
dia luogo ad applicazione di alcuna sanzione. E' consentito, quindi, inviare file integralmente sostitutivi
dei precedenti, sempre riferiti al medesimo anno, non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine
previsto per la trasmissione annuale dei dati.
Scaduto il suddetto termine, si rende applicabile, qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 13,
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, l'istituto del ravvedimento operoso.
Per la determinazione del costo della regolarizzazione, va rammentato che l'art. 21, co. 1, secondo
periodo, D.L. 78/2010 dispone che "Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro
effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto
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legislativo 18 dicembre 1997, n. 471". Pertanto, ai fini sanzionatori, l'omessa trasmissione della
comunicazione, nonché l'invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta
l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di Euro 2.065.