Sintesi Adida decreto FID Definitivo
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REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE INIZIALE DEGLI INSEGNANTI
D.M. 10 settembre 2010, n. 249
(Gazzetta Ufficiale n. 24 del 31.1.2011, Suppl. Ordinario n. 23)
www.associazioneadida.it
LA STRUTTURA DEI NUOVI PERCORSI FORMATIVI
L’avvio dei nuovi percorsi è previsto per l’anno accademico 2011/2012. Questo è quello che c’è scritto sul
decreto, Adida fa sapere che ciò potrebbe anche non avvenire, in quanto ad oggi manca ancora tutta la parte
attuativa. Ricordiamo che i corsi non sono omnicomprensivi, vale a dire NON tutte le classi di concorso
saranno garantite, NON tutte le sedi universitarie, e molto probabilmente nemmeno i poli principali, dato
che i corsi verranno aperti a DISCREZIONE del legislatore.
COME E’ STRUTTURATO IL CORSO PER I NUOVI LAUREATI
A - SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale (LM 85 bis) con accesso programmato, attivato presso
le Facoltà di Scienze della Formazione e presso altre facoltà autorizzate dal MIUR. E’ previsto un tirocinio
compreso nel corso di laurea a partire dal secondo anno. La laurea conseguita è titolo abilitante per
entrambi i gradi di scuola.
Scuola Primaria e dell'infanzia
Laurea Magistrale a ciclo unico comprensivo di tirocinio (600 ore) da avviare a partire dal secondo
anno.
Il corso è a numero programmato con prova di accesso. Esso è attivato presso le facoltà di
scienze della formazione e presso altre facoltà autorizzate dal Ministero dell’istruzione.
Scuola Secondaria di primo e secondo grado
Corso di laurea magistrale biennale a numero programmato con prova di accesso al relativo
corso.
Un anno di TFA (Tirocinio Formativo Attivo) che prevede obblighi di frequenza inderogabili e attività di tirocinio per un tot. di 475 h, di cui almeno 70% a
frequenza obbligatoria.
B - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO
Corso di laurea magistrale (biennale), comprensivo di attività di tirocinio, previo conseguimento di laurea di I
livello.
Tirocinio formativo attivo, abilitante (T.F.A.): 1 anno aggiuntivo con frequenza Obbligatoria.
C - DISCIPLINE ARTISTICHE, MUSICALI E COREUTICHE
Corso di diploma accademico di secondo livello, comprensivo di attività di tirocinio, previo conseguimento di
diploma accademico di primo livello.
Tirocinio formativo attivo, abilitante (T.F.A.): 1 anno aggiuntivo con frequenza.
obbligatorio e esame finale.
CORSI A – LAUREA MAGISTRALE CORSO UNICO QUINQUENNALE
Per l’ammissione alla prova di accesso è richiesto il possesso di diploma di scuola secondaria di secondo
grado. E’ parte integrante del percorso formativo il tirocinio diretto e indiretto per 600 ore (24 crediti), a
partire dal secondo anno. L’esame di laurea prevede la discussione della tesi e della relazione finale di
tirocinio. E’ titolo abilitante all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria. La Commissione
accademica è integrata da due docenti tutor e da un rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale.
CORSI B, C – LAUREA MAGISTRALE BIENNALE
Per l’ammissione alla prova di accesso alla laurea magistrale biennale è richiesto il possesso di laurea o
diploma universitario di durata triennale.
Tipologia dei corsi di laurea magistrale e crediti richiesti:
✓ già indicati negli allegati al decreto, per la secondaria di primo grado
✓ non ancora definiti per la scuola secondaria di secondo grado
Piccola precisazione: manca il decreto sulle classi di concorso, quindi non capiamo come faranno ad
organizzare i corsi. Alla situazione attuale metà ordine di scuola (secondo grado) rimarrebbe sospesa in un
limbo, per cui gli aspiranti docenti non avrebbero nessuna possibilità di approdare ad alcun corso.
IL TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO
E’ un corso di preparazione all’insegnamento con frequenza obbligatoria ed esame finale, al cui termine si
consegue l’abilitazione all’insegnamento in una classe di concorso (una sola). Le attività in cui si articola
corrispondono a 1500 ore (60 crediti), di cui:
✓ 1025 ore (41 crediti) relative a insegnamenti di scienze dell’educazione, didattiche disciplinari e laboratori
pedagogico-didattici.
✓ 475 ore (19 crediti) di tirocinio diretto e indiretto presso le scuole con la guida di un tutor.
La gestione delle attività di tirocinio è affidata al Consiglio di corso di tirocinio, costituito da:
✓ Docenti e ricercatori universitari/AFAM del corso, tutor coordinatori, due dirigenti scolastici o
coordinatori didattici designati dall’USR, un rappresentante degli studenti tirocinanti.
✓ Presiede un docente universitario/AFAM eletto, con mandato di tre anni, rinnovabile una sola volta.
L’ESAME DI ABILITAZIONE
La commissione d’esame è composta da tre docenti universitari/AFAM del corso, due tutor o tutor
coordinatori, un rappresentante dell’USR. Presiede un docente universitario designato dalla facoltà di
riferimento.
L’esame di abilitazione consiste:
✓ nella valutazione dell’attività svolta,
✓ nell’esposizione orale di un percorso didattico su tema scelto dalla commissione,
✓ nella discussione della relazione finale di tirocinio (relatore docente universitario/AFAM, correlatore
l’insegnante tutor),
✓ l’accesso all’esame è subordinato alla frequenza di almeno il 70% delle attività di insegnamento e
laboratorio e di almeno l’80% delle attività di tirocinio diretto e indiretto.
Questo a nostro parere viola e lede i diritti dei lavoratori imponendo la frequenza obbligatoria (magari a
diversi km da casa) senza possibilità di assentarsi se non per un massimo del 30 per cento delle ore (parliamo
di giorni su un anno intero)
IL PUNTEGGIO DI ABILITAZIONE
La commissione assegna: massimo 30 punti al tirocinio, massimo 30 punti alla prova, massimo 10 punti alla
relazione finale. L’esame è superato con una votazione maggiore o uguale a 50/70.
✓ Al punteggio conseguito nell’esame la commissione aggiunge fino a un massimo di 30 punti derivanti dalla
media ponderata dei voti degli esami di profitto della laurea magistrale o diploma accademico di II livello e
degli esami sostenuti nell’anno di tirocinio.
✓ Il voto finale complessivo di abilitazione è espresso in centesimi.
ELENCO REGIONALE DELLE SCUOLE
Per lo svolgimento delle attività di tirocinio si costituisce, sulla base di criteri definiti con Decreto del MIUR,
l’elenco regionale delle scuole accreditate (statali o paritarie) con le quali le Università e le istituzioni AFAM
stipulano apposite convenzioni. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale:
✓predispone e aggiorna annualmente l’elenco telematico delle scuole accreditate ad accogliere i tirocinanti
evidenziando per ogni scuola: i docenti a tempo indeterminato disponibili a svolgere il compito di tutor con il
relativo curriculum, il piano di realizzazione delle attività di tirocinio nella scuola, eventuali precedenti
esperienze di tirocinio, eventuali dipartimenti disciplinari attivi, eventuale partecipazione a test valutativi
nazionali e internazionali, presenza laboratori attrezzati, altri elementi.
✓ Vigila sulla permanenza delle condizioni previste per l’inserimento nell’elenco e sul rispetto delle
convenzioni stipulate
I TUTOR
Le facoltà si avvalgono di personale docente e dirigente scolastico in servizio nelle scuole statali e paritarie,
per l’affidamento dei compiti tutoriali nei vari ambiti e livelli in cui si svolgono le attività di tirocinio. Sono
previste le seguenti, diverse figure di tutor:
TUTOR DEI TIROCINANTI
✓ designati dai coordinatori didattici e dai dirigenti scolastici preposti alle scuole inserite nell’elenco
regionale, tra i docenti in servizio in tali scuole a tempo indeterminato e che ne abbiano fatto richiesta,
✓ hanno il compito di orientare i tirocinanti all’interno della scuola rispetto all’organizzazione didattica e
alle attività in classe, di accompagnare e monitorare il loro inserimento e la gestione diretta
dell’insegnamento.
Piccola precisazione: stando le cose in questo modo, apparirà evidente dai requisiti pubblicati più in basso che
nel 99 per cento delle volte i tirocinanti saranno molto più qualificati dei tutor.
TUTOR COORDINATORI
Hanno compiti di:
✓orientare e gestire i rapporti con i docenti tutor,
✓assegnare singoli studenti alle classi e alle scuole,
✓predisporre il progetto di tirocinio e assistenza nella redazione delle relazioni finali,
✓formare il gruppo di studenti per le attività di tirocinio indiretto,
✓esaminare i materiali prodotti,
✓supervisionare e valutare le attività di tirocinio diretto e indiretto.
TUTOR ORGANIZZATORI (PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA):
Hanno compito di:
✓organizzare e gestire i rapporti tra le università, le scuole e i relativi dirigenti scolastici,
✓gestire le attività amministrative relative ai distacchi dei tutor coordinatori, le attività di tirocinio in
generale, il rapporto con le scuole, l’USR e gli studenti,
✓coordinare la distribuzione degli studenti nelle scuole,
✓assegnare annualmente ai tutor coordinatori il contingente di studenti da seguire.
CONTINGENTI E SELEZIONE DEI TUTOR COORDINATORI E ORGANIZZATORI
Con decreto del MIUR di concerto con il MEF sono stabiliti i contingenti dei tutor coordinatori e organizzatori
e i criteri di selezione degli aspiranti. Le facoltà di riferimento provvedono:
✓ alle selezioni degli aspiranti,
✓ all’affidamento degli incarichi tutoriali,
✓ alla conferma o alla revoca dei tutor coordinatori e dei tutor organizzatori, da disporsi annualmente sulla
base dei seguenti parametri: modalità di conduzione e sostegno dei gruppi, di gestione dei rapporti con
l’università, le scuole e gli insegnanti ospitanti, digestione dei casi a rischio.
Gli incarichi hanno durata massima di quattro anni, non sono rinnovabili consecutivamente, sono prorogabili
solo per un ulteriore anno e sono soggetti a conferma annuale.
Gli incarichi comportano:
✓ esonero parziale dall’insegnamento per i tutor coordinatori,
✓ esonero totale dall’insegnamento per i tutor organizzatori.
PERCORSI FORMATIVI PER IL SOSTEGNO
La specializzazione per il sostegno si consegue esclusivamente presso le Università attraverso corsi di
formazione autorizzati dal MIUR, le cui caratteristiche sono definite con regolamento di Ateneo sulla base
dei criteri stabiliti dal Ministro dell’istruzione, sentiti il CUN e le associazioni nazionali competenti. I corsi,
riservati agli insegnanti abilitati, prevedono:
✓ numero programmato, con prova di accesso predisposta dalle università,
✓ distinta articolazione per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondo grado,
✓ l’acquisizione di 60 crediti (1.500 ore) comprendenti almeno 300 ore (12 crediti) di tirocinio,
✓ esame finale, col superamento del quale si consegue il diploma di specializzazione.
PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LINGUA STRANIERA (CLIL)
Per la scuola secondaria di II grado le università possono attivare corsi di perfezionamento per
l’insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. Le caratteristiche dei corsi, disciplinati nel
regolamento didattico di ateneo, sono definite in base ai criteri stabiliti dal Ministro dell’istruzione sentito il
CUN. I corsi prevedono:
✓ l’acquisizione di 60 crediti (1.500 ore) comprensivi di almeno 300 ore (12 crediti) di tirocinio,
✓ un esame finale, al superamento del quale viene rilasciato certificato attestante le competenze acquisite.
Al corso possono accedere gli insegnanti abilitati e in possesso di competenze della lingua straniera
certificate di livello minimo c1.
LA FASE TRANSITORIA
A tutela di coloro che sono in possesso di titoli, (o che sono iscritti ai percorsi di studio per conseguirli)
attualmente previsti per l’accesso all’insegnamento, il regolamento disciplina, in una serie di disposizioni
transitorie, la fase di passaggio al nuovo sistema di formazione iniziale (e di reclutamento, ancora da
definire) degli insegnanti.
ABILITAZIONI CON SUPERAMENTO DEL SOLO TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO
Per conseguire l’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado possono
accedere al TFA (a numero programmato e previo il superamento di prova selettiva) coloro che alla data di
entrata in vigore del regolamento:
✓ sono in possesso dei titoli di studio previsti dalla tabella allegata al DM 9.2.2005 n. 22 per l’accesso alle
SSIS (tutti quelli che invece hanno i requisiti di cui al dm 1998 vale a dire ordinamento quadriennale invece
che fine fanno??? Detta in questo modo non sono contemplati in alcun modo)
✓ sono in possesso di laurea magistrale che, secondo l’allegato 2 al D.M. 26.7.2007 è riconosciuta
corrispondente ad una delle lauree specialistiche previste dal DM 9.2.2005 n. 22,
✓ sono iscritti ad un corso di laurea specialistica o magistrale o di diploma accademico di II livello previsto
dai punti sopra esposti,
✓ sono in possesso del diploma ISEF già valido per l’accesso all’insegnamento di educazione fisica – classi di
concorso A029 e A030.
In caso di ampliamento degli insegnamenti relativi alle nuove classi di concorso attualmente in corso di
definizione, possono essere previsti nell’ambito del TFA ulteriori crediti formativi aggiuntivi, per un massimo
di 24, al fine di integrare e rafforzare le competenze disciplinari.
Piccola nostra considerazione: a parte che non si parla di chi ha l’ordinamento quadriennale (pur dichiarato
equipollente, ma manca la specifica frase di riferimento), ma come fanno a definire i corsi secondo delle classi
di concorso che secondo loro stessa ammissione mancano?
Gli accessi al TFA sono a numero programmato e con prova selettiva di ingresso. Sono ammessi al tirocinio
formativo attivo senza dover sostenere l’esame di accesso gli iscritti ai corsi di specializzazione post
secondaria che hanno sospeso la frequenza (con riconoscimento degli eventuali crediti formativi acquisiti)
Per lo svolgimento del tirocinio, in attesa della pubblicazione degli elenchi regionali, le università e gli istituti
di alta cultura stipulano direttamente le convenzioni con le scuole d’intesa con gli USR che vigilano sulle
attività svolte.
I REQUISITI DI ACCESSO AI TFA PREVISTI DALLA FASE TRANSITORIA
Anzitutto è necessario premettere che il testo purtroppo è sotto questo profilo abbastanza lacunoso e molto
ambiguo. Quello che però appare chiaro, è che tutti, in itinere, prima della prova, o anche dopo la
conclusione stessa del corso (pena la non validità del titolo acquisito) debbano avere la certificazione b2 di
inglese (che, ricordiamo equivale ad un ciclo biennale di lingua con l’aggiunta di esami di letteratura (nel
caso il titolo sia acquisito presso le università anziché un istituto riconosciuto. Es. British - Trinity) ), della
patente europea del computer (è comunque necessario precisare che questa si tratta di una nostra
interpretazione, il testo del decreto parla genericamente di certificazione delle competenze informatiche) e
delle competenze necessarie all’integrazione di alunni con Handicap (in questo caso, non si capisce quali
corsi sia necessario frequentare). Tutto ciò, sembra non farà però parte del corso abilitante e dovrà essere
pagato a parte dagli aspiranti abilitati, e si sospetta oltretutto che la frequenza dei corsi necessari
all’acquisizione di questi requisiti sia incompatibile con la frequenza dei TFA. Ciò oltretutto, secondo il nostro
parere, genera una forte diseguaglianza con i candidati del passato ed i docenti formatori stessi, che nella
quasi totalità dei casi saranno sprovvisti dei requisiti medesimi.
Scendendo nei dettagli delle classi di concorso, va segnalato che per quanto riguarda i laureati di lingue
straniere (LM 37 equiparata alla quadriennale), per un gioco di illogicità assoluta che stentiamo a capire,
tutto coloro che non (e lo ripetiamo, NON) intendono abilitarsi in inglese, al fine di poter accedere alla prova
preliminare (di accesso ai TFA), dovranno dimostrare di possedere almeno 18 crediti di inglese (lingua e
letteratura anche angloamericana). Ripetiamo, non capiamo l’esigenza di ciò se la lingua NON è l’inglese, pur
facendo parte di una classe di concorso che si chiama INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA, che per
forza dovrà avere delle sottoclassi in quanto le lingue non si possono accorpare. Oltretutto sostenere due o
più esami di lingua per chi non l’ha mai affrontata richiede tempo. Nella maggior parte dei casi potrebbe
essere necessario partire da zero, ed avere l’esigenza di frequentare quindi dei corsi, che andranno a sfociare
in qualcosa che, ai fini pratici del lavoro, NON servirà. C’è anche da dire che è una penalizzazione di una
scelta compiuta anni fa da chi era studente, e non si possono colpevolizzare le scelte del piano di studi.
Inglese non era obbligatorio come lingua in nessuna facoltà universitaria. Perché discriminare chi ha
applicato solamente un suo diritto? Senza contare che sostenere esami universitari non è gratuito.. Peraltro
tutto questo è in aperto conflitto con il punto del decreto che afferma che chiunque è in possesso dei
requisiti di cui al dm 9 febbraio 2005 necessari per la frequenza delle SISS (ricordiamo che non vengono
menzionati gli ordinamenti quadriennali dal decreto citato).
Un'altra situazione è quella dei diplomati di conservatorio sprovvisti di maturità musicale, ai quali ancora una
volta viene negato il diritto alla formazione. Ciò è tanto più grave se si considera che l’art. 4, comma 1, della
Legge 21 Dicembre 1999, n. 508 prevede che “I diplomi conseguiti […] anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di
specializzazione” e che in ogni caso risulta irrazionale la scelta del legislatore di consentire ai possessori di
tali titoli di esercitare la professione (non sarebbe infatti possibile privarli di questa idoneità), lasciando che
ricoprano anche incarichi di insegnante di sostegno e dall’altro ne impedisce la formazione.
L’art. 15 del decreto ignora del tutto la posizione dei diplomati di conservatorio (con e senza maturità
musicale) che si vogliano abilitare in Strumento musicale, ai quali verrà richiesto il possesso del diploma
accademico di II livello per poter accedere ai TFA.
LA PROVA DI ACCESSO
La prova per l’accesso al TFA si articola in un test preliminare, una prova scritta e una prova orale. Ai soli fini
del punteggio è prevista, inoltre, la valutazione di titoli di servizio, di studio e di pubblicazioni.
La graduatoria degli ammessi al TFA è formata sommando ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno
superato il test e le due prove, quelli relativi ai titoli culturali e di servizio. In caso di parità di punteggio
prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio nella scuola, ovvero il più giovane se trattasi di
personale per cui non si valuta servizio.
Piccola precisazione: il servizio viene valutato pochissimo, ma soprattutto, cosa grave, viene valutato solo
DOPO il superamento delle prove scritte. Come da prassi concorsuale abituale, i titoli debbono essere messi
sullo stesso piano delle prove, ovvero sommati “tout court”, come peraltro avveniva in passato. Ne va da se
che l’intento del legislatore non è quello di selezionare secondo un criterio di merito (dato che, ad esempio, la
media ponderata degli esami e il voto di laurea è valutato infinitamente meno delle cosiddette prove), bensì
solamente di eliminare quanti più aspiranti possibile in modo diremmo quasi perfido, sicuramente
indiscriminato.
IL TEST PRELIMINARE
✓ E’ predisposto dal MIUR con prova e data unica sul territorio nazionale per ciascuna tipologia di percorso.
✓ Comporta l’attribuzione di massimo 30 punti.
✓ Ha durata di tre ore ed è costituito da 60 domande a risposta chiusa.
✓ La risposta corretta vale 0,5 punti.
✓ La risposta non data o errata vale 0 punti.
✓ Si supera il test e si è ammessi alla prova scritta con voto pari o superiore a 21/30.
LA PROVA SCRITTA
La prova scritta è predisposta dalle università o istituzioni di alta cultura ed è costituita da domande a
risposta aperta relative alle discipline oggetto di insegnamento. Per le lingue classiche sono previste prove di
traduzione, per l’italiano una prova di analisi dei testi. La prova, comporta l’attribuzione di massimo 30 punti
e si è ammessi alla prova orale con voto pari o superiore a 21/30
LA PROVA ORALE
La prova è organizzata tenendo conto delle specificità di ciascuna classe di laurea. Per le lingue moderne la
prova si svolge in lingua straniera (anche se non è chiaro quale sia la lingua.. Inglese o altra lingua?). Per il
settore artistico, musicale e coreutica può essere sostituita da una prova pratica. La prova comporta
l’attribuzione di massimo 20 punti e si considera superata se si ottiene una votazione pari o superiore a
15/20. E’ ammesso al tirocinio formativo attivo solo chi ha superato la prova orale e le altre due prove.
Manca la descrizione delle prove della quasi totalità delle altre materie, in quanto ad esempio non si parla
della prova scritta di lingua straniera, né di alcuna prova per matematica, tecnica, educazione fisica.. Inoltre
le prove si considerano superate solo se si ottiene un punteggio superiore ai 7/10! In Italia la sufficienza è
però il sei e non il sette! Altra prova dell’intento vessatorio ed indiscriminato del legislatore.
I TITOLI E LE PUBBLICAZIONI
I titoli di servizio, di studio, l’attività di ricerca scientifica e le pubblicazioni consentono l’attribuzione di
ulteriore punteggio:
✓ Servizio: 2 punti ogni 180 giorni (minimo 4 punti = 360 giorni) (A nostro parere, è una vergogna valutare 4
punti due anni di servizio e due punti ogni 180 giorni)
✓Percorso di studio: massimo 4 punti
✓Tesi di laurea: massimo 4 punti
✓Altri titoli (minimo 60 crediti) inerenti l’abilitazione: massimo 4 punti
✓Altri titoli e pubblicazioni: massimo 8 punti
GRADUATORIA DEGLI AMMESSI AL TFA
La graduatoria degli ammessi al TFA è formata sommando ai punteggi conseguiti dai candidati che hanno
superato il test (con voto pari o superiore a 21/30) e le due prove (con voto pari o superiore a 21/30 per la
prova scritta e a 15/20 per la prova orale) quelli relativi ai titoli culturali e di servizio. In caso di parità di
punteggio prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio nella scuola, ovvero il più giovane se
trattasi di personale per cui non si valuta servizio. Si fa presente che aver superato con esito positivo tutte e
tre le prove potrebbe non essere sufficiente per ottenere l’accesso ai TFA, solo coloro che infatti si
piazzeranno ai primi “x posti” stabiliti dal Ministero potranno sperare di abilitarsi.
CORSI ABILITANTI PER DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA (Dipl. Magistrali)
Sono attivati percorsi abilitanti specifici (60 crediti) per i docenti diplomati che hanno titolo all’insegnamento
nella scuola dell’infanzia e primaria ai sensi del D.M. 10 marzo 1997 (soppressione istituti e scuole
magistrali). L’ammissione ai percorsi è subordinata al superamento di una prova di accesso analoga a quella
prevista per il TFA. I corsi si concludono con esame finale avente valore abilitante.
La disposizione potrebbe contrastare con lo stesso D.M. 10.3.1997, laddove riconosce in via permanente il
valore legale del diploma di istituto magistrale, che è titolo di per sé abilitante all’insegnamento nella scuola
primaria.
CORSI DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE
Gli iscritti ai corsi di laurea in scienze della formazione concludono il corso e conseguono l’abilitazione
secondo la normativa attualmente vigente. Gli insegnanti e i dirigenti distaccati con esonero o semiesonero
nel 2009-10 possono essere confermati a domanda nell’incarico fino a completamento dei corsi di laurea.
DIPLOMI ACCADEMICI DI II LIVELLO
I diplomi accademici di II livello conseguiti entro la data di emanazione del nuovo regolamento conservano
validità ai fini dell’insegnamento per le classi di concorso di riferimento. Gli iscritti ai corsi di diploma
accademico di II livello ad indirizzo didattico abilitante concludono il corso secondo la normativa attualmente
vigente limitatamente alle classi di concorso per le quali sono stati ammessi. E’ confermato il valore
abilitante del titolo conseguito.
GRADUATORIE DI ISTITUTO
Mantengono validità ai fini dell’inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto i titoli di studio
attualmente previsti per l’accesso all’insegnamento e, in via transitoria, al Tirocinio Formativo Attivo.
Non è chiaro se i diplomati di conservatorio sprovvisti di maturità musicale potranno continuare ad
insegnare.
GESTIONE ECONOMICA - FREQUENZA
Le spese di frequenza sono a totale carico dei corsisti, non sono previste deroghe di nessun tipo per gli
obblighi di frequenza.
Nota: sono diverse le leggi che sanciscono per gli studenti lavoratori (docenti o no che siano) il diritto a sconti
di frequenza e percorsi abbreviati/facilitati. Le spese a totale carico degli studenti, contrastano non solo con il
principio di uguaglianza, ma anche con disposizioni precise in materia di istruzione universitaria che
sanciscono limiti importanti (max 20% del costo totale del corso) in materia di tasse universitarie. I docenti
che si trovano in servizio inoltre dovrebbero/avrebbero dovuto beneficiare delle disposizioni contenute al
CAPO VI del vigente CCNL sottoscritto dal Ministero e dai Sindacati. “Il personale che partecipa ai corsi di
formazione organizzati dall’amministrazione a livello centrale o periferico o dalle istituzioni scolastiche è
considerato in servizio a tutti gli effetti. Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi
comporta il rimborso delle spese di viaggio”
SITUAZIONI TERRITORIALI SPECIFICHE
Per la Val d’Aosta, le province autonome di Trento e Bolzano, le scuole in lingua slovena e in località ladine si
interviene con decreto ministeriale previa intesa con le autorità locali competenti al fine di adattare il
Regolamento alle particolari situazioni linguistiche.
ADEGUAMENTO E COORDINAMENTO
Con specifiche disposizioni si provvede a coordinare le norme con eventuali successive modifiche in materia
di reclutamento dei docenti, ordinamenti scolastici e sistema universitario. Le Università adeguano
regolamenti di ateneo in modo da assicurare l’avvio dei corsi a partire dall’a.a. 2011/12.
ASPETTO ECONOMICO
Ne decreto pubblicato viene prevista l’attuazione di tutta la riforma “senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica”, scaricando in tal modo i prevedibili notevoli costi connessi all’attuazione del
Regolamento, sulla contribuzione studentesca, in violazione del DPR 306/97 .
Inoltre, manca qualsiasi riferimento alla quantificazione dell’onere finanziario e il Ministero non chiarisce e
definisce come intenderà reperire i fondi necessari per dare attuazione al provvedimento.
“LAUREE A SCADENZA”
Rispetto alla bozza iniziale, il Regolamento non prevede più una “scadenza”, ai fini dell’insegnamento, per i
titoli conseguiti fino all’entrata in vigore dello stesso. Tuttavia, di fatto, nelle “norme transitorie” i riferimenti
a questo delicato ambito lasciano spazio a possibili restrizioni, poiché l’equiparazione dei titoli
precedentemente acquisiti e validi a tutti gli effetti ai fini dell’insegnamento, secondo la normativa vigente al
momento della definizione dell’accesso alle varie classi di concorso, alle lauree magistrali previste dal nuovo
regolamento non è affatto esplicita e chiarita.
COMMENTI FINALI
La necessità di regolamentare un settore sensibile quale quello della formazione iniziale dei docenti, di fatto
non più definito dal 2007 ad oggi, è stata trattata secondo criteri che non hanno tenuto in giusto conto il
profilo di quanti, nel corso di questo lasso di tempo e ancora prima, hanno acquisito non soltanto i titoli
riconosciuto validi dallo Stato ai fini dell’insegnamento, ma anche valutati dall’Amministrazione e da essa
utilizzati per definire il profilo dei docenti stessi. Che adesso non si tenga conto del pregresso, costituisce una
evidente anomalia, soprattutto irrispettosa, se non lesiva, nei confronti di tutti qui docenti precari che loro
malgrado non hanno potuto conseguire l’abilitazione precedentemente, pur essendo ampiamente “usati”
per garantire il servizio nelle scuole italiane.
SOMMARIO
LA STRUTTURA DEI NUOVI PERCORSI FORMATIVI ............................................................................................................ 1
COME E’ STRUTTURATO IL CORSO PER I NUOVI LAUREATI .......................................................................................... 1
A - SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA ....................................................................................................................... 1
B - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO ........................................................................................ 2
C - DISCIPLINE ARTISTICHE, MUSICALI E COREUTICHE.................................................................................................. 2
CORSI A – LAUREA MAGISTRALE CORSO UNICO QUINQUENNALE ............................................................................... 2
CORSI B, C – LAUREA MAGISTRALE BIENNALE .............................................................................................................. 2
IL TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO ................................................................................................................................ 2
L’ESAME DI ABILITAZIONE ............................................................................................................................................. 3
IL PUNTEGGIO DI ABILITAZIONE ................................................................................................................................... 3
ELENCO REGIONALE DELLE SCUOLE .............................................................................................................................. 3
I TUTOR ............................................................................................................................................................................. 3
TUTOR DEI TIROCINANTI ............................................................................................................................................... 4
TUTOR COORDINATORI ................................................................................................................................................. 4
TUTOR ORGANIZZATORI (PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA) ...................................................................... 4
CONTINGENTI E SELEZIONE DEI TUTOR COORDINATORI E ORGANIZZATORI ............................................................... 4
PERCORSI PER L’INSEGNAMENTO DI UNA DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN LINGUA STRANIERA (CLIL) ........................ 5
LA FASE TRANSITORIA ....................................................................................................................................................... 5
ABILITAZIONI CON SUPERAMENTO DEL SOLO TIROCINIO FORMATIVO ATTIVO .......................................................... 5
I REQUISITI DI ACCESSO AI TFA PREVISTI DALLA FASE TRANSITORIA ........................................................................... 6
LA PROVA DI ACCESSO .................................................................................................................................................. 7
IL TEST PRELIMINARE .................................................................................................................................................... 7
LA PROVA SCRITTA ........................................................................................................................................................ 8
LA PROVA ORALE........................................................................................................................................................... 8
I TITOLI E LE PUBBLICAZIONI ......................................................................................................................................... 8
GRADUATORIA DEGLI AMMESSI AL TFA ....................................................................................................................... 8
CORSI ABILITANTI PER DOCENTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA (Dipl. Magistrali) ................................. 8
CORSI DI LAUREA IN SCIENZE DELLA FORMAZIONE ...................................................................................................... 9
DIPLOMI ACCADEMICI DI II LIVELLO ............................................................................................................................. 9
GRADUATORIE DI ISTITUTO .......................................................................................................................................... 9
GESTIONE ECONOMICA - FREQUENZA.............................................................................................................................. 9
SITUAZIONI TERRITORIALI SPECIFICHE .............................................................................................................................. 9
ADEGUAMENTO E COORDINAMENTO ............................................................................................................................ 10
ASPETTO ECONOMICO .................................................................................................................................................... 10
“LAUREE A SCADENZA” ................................................................................................................................................... 10
COMMENTI FINALI .......................................................................................................................................................... 10