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Facciamo il punto sul Facciamo il punto sul Federalismo MunicipaleFederalismo Municipale

ANCI PIEMONTEANCI PIEMONTE1^ Consulta “Finanza, istituzione, personale”1^ Consulta “Finanza, istituzione, personale”

Torino, 20 gennaio 2011

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… … da doveda dove cominciare … cominciare …

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Titolo V della CostituzioneTitolo V della Costituzionedopo la legge costituzionale 18.10.2001, n. 3dopo la legge costituzionale 18.10.2001, n. 3

AUTONOMIA STATUTARIAAUTONOMIA STATUTARIA

1. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle 1. La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.dallo Stato.

2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le 2. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Costituzione.

(Art. 114)(Art. 114)

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Titolo V della CostituzioneTitolo V della Costituzione

AUTONOMIA NORMATIVA E AUTONOMIA NORMATIVA E ORGANIZZATIVAORGANIZZATIVA

6. … 6. … i Comuni, le Province, le Città i Comuni, le Province, le Città metropolitane hanno potestà regolamentare metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”. attribuite”.

(Art. 117)(Art. 117)

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Titolo V della CostituzioneTitolo V della Costituzione

AUTONOMIA AMMINISTRATIVAAUTONOMIA AMMINISTRATIVA

2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono 2. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze” rispettive competenze”

1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni 1. Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.differenziazione ed adeguatezza.

(Art. 118)(Art. 118)

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Titolo V della CostituzioneTitolo V della Costituzione

AUTONOMIA FINANZIARIAAUTONOMIA FINANZIARIA

1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno 1. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

AUTONOMIA IMPOSITIVAAUTONOMIA IMPOSITIVA

2. … hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi e 2. … hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi e entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorioriferibile al loro territorio…………....4. Le risorse derivanti dai precedenti commi consentono di 4. Le risorse derivanti dai precedenti commi consentono di finanziare finanziare integralmenteintegralmente le funzioni pubbliche loro attribuite le funzioni pubbliche loro attribuite..

(Art. 119)(Art. 119)

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… … proseguendoproseguendocon …con …

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FEDERALISMO FISCALEFEDERALISMO FISCALE

Art. 2

Delega al Governo per adozione Dd.lgs, in attuazione art. 119 Cost., per assicurare autonomia finanziaria a comuni, province, città metropolitane e regioni, attraverso:

-definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario;

-definizione della perequazione.

Legge 5.5.2009, n. 42

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FEDERALISMO FISCALEFEDERALISMO FISCALE Art. 2

I decreti sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

-autonomia di entrata e spesa;-lealtà istituzionale e concorso di tutte le PP.AA. al

conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica (PSI);-semplificazione del sistema tributario;-coinvolgimento di diversi soggetti nell’attività di contrasto

all’evasione ed all’elusione fiscale;-attribuzione di risorse autonome agli enti locali, tali da

consentire, con le compartecipazioni ai tributi erariali ed il fondo perequativo, il finanziamento integrale del normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;

-determinazione del costo e del fabbisogno standard;

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FEDERALISMO FISCALEFEDERALISMO FISCALE

Art. 2

-adozione politiche di bilancio coerenti con il PSI;-individuazione principi fondamentali di armonizzazione dei

bilanci pubblici e previsione di loro ampia pubblicizzazione;-salvaguardia dell’obiettivo di mantenere il criterio di

progressività del sistema tributario;-superamento graduale del criterio della spesa storica a favore

del fabbisogno standard e della perequazione della capacità fiscale;-premialità dei comportamenti virtuosi ed efficienti

nell’esercizio della potestà tributaria.

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FEDERALISMO FISCALEFEDERALISMO FISCALE

Art. 11

I decreti di cui all’art. 2, con riguardo al finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metr.:

-classificano le spese in:- riconducibili alle funzioni fondamentali (art. 117, comma 2, lett. p

Cost.)

- relative alle altre funzioni.-definiscono le modalità di finanziamento in modo da garantire

l’integrale finanziamento delle spese fondamentali di cui sopra in base al fabbisogno standard;

-….

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FEDERALISMO FISCALEFEDERALISMO FISCALE

Art. 12

I decreti di cui all’art. 2, con riguardo al coordinamento e all’autonomia di entrata e spesa di comuni, province e città metropolitane:

-assegnano alla legge statale la potestà di individuare i tributi propri dei comuni e delle province, ne definiscono i presupposti, soggetti passivi e base imponibile, stabiliscono le aliquote di riferimento valide per tutto il territorio nazionale;

-definiscono le modalità secondo cui le spese dei Comuni relative alle funzioni fondamentali sono prioritariamente finanziate da:

- compartecipazione al gettito dell’IVA;- compartecipazione all’Irpef;- imposizione immobiliare, esclusa l’abitazione principale.

-disciplinano l’imposta di scopo;-prevedono forme premiali per favorire unioni e fusioni tra Comuni.

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FEDERALISMO FISCALEFEDERALISMO FISCALE Art. 21

in sede di prima applicazione:1. ….c) considerazione del processo di determinazione del fabbisogno

standard, dell’esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti sottodotati in termini di trasferimenti erariali …

d) sono definite regole, tempi e modalità della fase transitoria in modo da garantire il superamento del criterio della spesa storica in un periodo di cinque anni, per le spese riconducibili alle funzioni fondamentali e per altre spese.

3. per i Comuni le funzioni fondamentali sono provvisoriamente nelle seguenti:

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FEDERALISMO FISCALEFEDERALISMO FISCALE Art. 21

- le funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, nella misura del 70% rispetto all’ultimo conto del bilancio disponibile;

- le funzioni di polizia locale;

- le funzioni di istruzione pubblica, compresi mensa asili nido e assistenza, nonché di edilizia scolastica;

- le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

- le funzioni di gestione del territorio e dell’ambiente, ad eccezione di E.R.P., piani edilizi, servizio idrico integrato;

- le funzioni del settore sociale.

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… … fino ad arrivare a …fino ad arrivare a …

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DETERMINAZIONE DETERMINAZIONE FABBISOGNI FABBISOGNI STANDARDSTANDARD

Decreto LegislativoDecreto Legislativo26 novembre 2010, n. 21626 novembre 2010, n. 216

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DLgs 216/10 FABBISOGNI STANDARDDLgs 216/10 FABBISOGNI STANDARD

(articolo 1)

(Oggetto)

1. Il presente decreto e' diretto a disciplinare la determinazione del fabbisogno standard per Comuni e Province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento nei loro riguardi del criterio della spesa storica. 2. I fabbisogni standard determinati secondo le modalita' stabilite dal presente decreto costituiscono il riferimento cui rapportare progressivamente nella fase transitoria, e successivamente a regime, il finanziamento integrale della spesa relativa alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera d), della legge 5 maggio 2009, n. 42, ai fini del finanziamento integrale, il complesso delle maggiori entrate devolute e dei fondi perequativi non puo' eccedere l'entita' dei trasferimenti soppressi. Fino a nuova determinazione dei livelli essenziali in virtu' della legge statale, sono livelli essenziali quelli gia' fissati in base alla legislazione statale vigente. 3. Fermi restando i vincoli stabiliti con il patto di stabilita' interno, dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato oltre a quelli stabiliti dalla legislazione vigente.

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DLgs 216/10 FABBISOGNI STANDARDDLgs 216/10 FABBISOGNI STANDARD

(articolo 2)

5. La fase transitoria si struttura secondo la seguente modalita' e tempistica: a) nel 2011 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2012, riguardo ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualita' diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo; b) nel 2012 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2013, riguardo ad almeno due terzi delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualita' diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo; c) nel 2013 verranno determinati i fabbisogni standard, che entreranno in vigore nel 2014, riguardo a tutte le funzioni fondamentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del presente decreto, con un processo di gradualita' diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo.

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DLgs 216/10 FABBISOGNI STANDARDDLgs 216/10 FABBISOGNI STANDARD

(articolo 3)

Le funzioni fondamentali, in via provvisoria, in attesa della legge statale di individuazione definitiva, per i Comuni sono:

a) le funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo, max 70%;

b) le funzioni di polizia locale;

c) le funzioni di istruzione pubblica, compresi mensa asili nido e assistenza, nonché di edilizia scolastica;

d) le funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti;

e) le funzioni di gestione del territorio e dell’ambiente, ad eccezione di E.R.P., piani edilizi, servizio idrico integrato;

f) le funzioni del settore sociale.

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DLgs 216/10 FABBISOGNI STANDARDDLgs 216/10 FABBISOGNI STANDARD

(articolo 3)

Restano escluse, rispetto alle funzioni del DPR 194/1996:

- le funzioni relative alla giustizia;

- le funzioni nel campo della cultura e dei beni culturali;

- le funzioni nel settore sportivo e ricreativo;

- le funzioni nel campo turistico;

- le funzioni nel campo dello sviluppo economico;

- le funzioni relative ai servizi produttivi.

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DLgs 216/10 FABBISOGNI STANDARDDLgs 216/10 FABBISOGNI STANDARD

(articolo 5)

Il fabbisogno standard, per ciascuna funzione e relativi servizi, è determinato attraverso l’individuazione di modelli organizzativi, l’analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi, l’individuazione di un modello di stima dei fabbisogni standard.

Il supporto tecnico per la determinazione del fabbisogno standard è affidato a Sose spa., la società per gli studi di settore controllata dal MEF, con il contributo scientifico di IFEL e di ISTAT, che opererà, anche attraverso questionari distribuiti ai singoli Comuni, da restituire entro 60 giorni.

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… … per finire con …per finire con …

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FEDERALISMO FEDERALISMO FISCALE FISCALE

MUNICIPALEMUNICIPALE

Approvato dal CdM,Approvato dal CdM,in prima letturain prima letturail 4 agosto 2010il 4 agosto 2010

SCHEMA DISCHEMA DIDECRETO LEGISLATIVODECRETO LEGISLATIVO

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DdLgs FEDERALISMODdLgs FEDERALISMOIl gettito di:- imposta registro/bollo su atti di trasferimento dei beni immobili;- imposte ipocatastali su atti senza IVA;- irpef su redditi fondiari, esclusi i redditi agrari e le abitazioni principali;- imposta registro/bollo su contratti di locazione di immobili;- tributi speciali catastali e tasse ipotecarie;- cedolare secca sugli affitti,

è devoluto ai Comuni.(art. 1, comma 1)

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DdLgs FEDERALISMODdLgs FEDERALISMO

La devoluzione:

- finanzia in parte il FO.SP.RI. – Fondo Sperimentale di Riequilibrio;- in parte è attribuita al Comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione;

(art. 1, comma 2)

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DdLgs FEDERALISMODdLgs FEDERALISMO

Il FO.SP.RI – Fondo riequilibrio:

- dura per 5 anni, dal 2011 al 2015;- cessa, in ogni caso, con l’attivazione del Fondo Perequativo di cui all’art. 13 della legge n. 42/2009;

(art. 1, comma 2-3)

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DdLgs FEDERALISMODdLgs FEDERALISMOLe modalità di:- alimentazione e riparto del FO.SP.RI – Fondo riequilibrio;- attribuzione delle quote di tributi direttamente ai Comuni; sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno, sentito il MEF, e previo accordo sancito in sede di Conferenza stato – città autonomie locali.

Per i Comuni < 5.000 abitanti sono stabilite modalità di riparto differenziate, forfettizzate e semplificate.

(art. 1, comma 5)

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DdLgs FEDERALISMODdLgs FEDERALISMO

Nel riparto si tiene conto di:- determinazione dei “fabbisogni standard”, ove effettuata (v/Sose);- risultato della partecipazione dei Comuni all’attività di accertamento tributario.

(art. 1, comma 5)

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DdLgs FEDERALISMODdLgs FEDERALISMO

A decorrere dal 2011 e fino al 2013, cambia il contenitore, ma il contenuto sostanzialmente non cambia.

Diminuiscono i trasferimenti ordinari dello Stato ed entra il Fondo Sperimentale di Riequilibrio che, almeno inizialmente, dovrebbe compensare i minori trasferimenti dello Stato.

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Tributi immobiliariTributi immobiliari(senza prima casa)(senza prima casa)

Cedolare secca su affittiCedolare secca su affitti

Decreto Min.internoDecreto Min.interno

Fondo SperimentaleFondo Sperimentale di Riequilibriodi Riequilibrio

Riparto F.S.R. eRiparto F.S.R. eattribuzione ai comuniattribuzione ai comuni

Dal 2011Dal 2011

Attribuzione direttaAttribuzione direttaai comuni sede delle u.i.ai comuni sede delle u.i.

Riduzione trasferimentiRiduzione trasferimentistatalistatali

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Dal 2014Dal 2014

IMU possessoIMU possesso

IMU trasferimento IMU trasferimento ??

IMP facoltativaIMP facoltativa

IMPIMPImposta Municipale PropriaImposta Municipale Propria

IMSFIMSFImposta Municipale Imposta Municipale

Secondaria FacoltativaSecondaria Facoltativa

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DdLgs FEDERALISMODdLgs FEDERALISMO

- E’ istituita a decorrere dal 2014;- è adottata dal Consiglio Comunale entro il 30 novembre dell’anno precedente;- sostituisce irpef su redditi fondiari relativi a beni non locati, imposta registro, imposte ipo/catastali, imposta bollo, imposta successioni, tasse ipotecarie, tributi speciali catastali, I.C.I.;- non si applica all’abitazione principale;- ha per base imponibile il valore dell’immobile ai fini ICI;- ha per soggetti passivi il proprietario o il titolare di diritto reale;- è dovuta annualmente in base ad aliquota stabilita con DPCM entro il 30 novembre 2010. I Comuni possono, con deliberazione consiliare, aumentare o ridurre fino allo 0.3%.

IMU possessoIMU possesso

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DdLgs FEDERALISMODdLgs FEDERALISMO

- E’ istituita a decorrere dal 2014;- è adottata dal Consiglio Comunale entro il 30 novembre dell’anno precedente;- ha per oggetto il trasferimento di beni immobili in genere, a mezzo di atto traslativo tra vivi, in proprietà o in altro diritto reale;- non si applica all’abitazione principale;- ha per base imponibile il valore dell’immobile ai fini ICI;- l’aliquota ordinaria è pari al 10%, l’aliquota è ridotta al 2% per trasferimento di prima casa o per trasferimento a causa di morte;- l’imposta non può comunque essere inferiore ad euro 1.000;- solo dal 2015, i Comuni possono variare l’aliquota, con delibera consiliare, dell’1 o del 2% .

IMU trasferimentoIMU trasferimento

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DdLgs FEDERALISMODdLgs FEDERALISMO

- Può essere istituita a decorrere dal 2014;- è adottata dal Consiglio sul presupposto di consultazioni popolari svolte secondo lo statuto;- non si applica agli immobili ad uso abitativo;- la disciplina generale dell’imposta è dettata con apposito D.P.R.;- si applica all’occupazione di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni;- sostituisce:

- TOSAP/COSAP- Imposta pubblicità- Diritti pubbliche affissioni e canoni mezzi pubblicitari;- Addizionale ex E.C.A. .

IMP facoltativaIMP facoltativa

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DdLgs FEDERALISMODdLgs FEDERALISMOL’autonomia finanziaria dovrebbe poggiare su 5 pilastri:- Compartecipazione alla Cedolare Secca, che sarà al 23% per locazioni a canone libero e 20% a canone concordato;- IMU possesso, con aliquota intorno al 10,6%, da cui dovrebbero affluire circa 12,5 milioni;- Compartecipazione all’IMU trasferimento, circa il 30%, per circa 1,2 milioni;- Compartecipazione all’Irpef, forse al 2%, da cui dovrebbero affluire poco più di 3 milioni;- tassa di soggiorno, con tetto a 5 €/giorno.

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DdLgs FEDERALISMODdLgs FEDERALISMODovrebbe essere altresì previsto:

- doppia sanzione per emersione “immobili fantasma” e lotta alla prime case “fittizie”;

- elevazione a 50% della partecipazione al recupero di evasione tributi statali, con possibilità di accertamento prima della riscossione definitiva;- fissazione di un tetto alla pressione fiscale;- la ridefinizione, dal 2013, della TARSU, che potrebbe abolire la T.I.A. ed avere come base, per le utenze domestiche, la rendita catastale, la superficie, il numero i componenti il nucleo familiare;- lo sblocco delle Aliquote dell’addizionale Irpef .