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N. 6316/14 N. 22832/14 N. IIIIII liti III Reg. Gen.Trib. N.R.MOD.21(P.M.) G.I.P. (MOD.20) Sentenza N. Del 08/07/14 7458/14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Presidente Giudice Est. Giudice Got Tribunale Ordinario di Milano SEZIONE 4 A PENALE Composto dai Sigg. Magistrati Dott. MARCO TREMOLADA Dott. ORSOLA DE CRISTOFARO Dott. MARIA CRISTINA FILICIOTTO ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa penale contro BAKR EID MOHAMED nato il 30/11/1964 in Egitto, attualmente detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di Milano San Vittore, presente, difeso di fiducia dall'Aw. Alessandra BIGLIANI del Foro di Milano, con studio in Milano, via Besana n.7 IMPUTATO BAKR Eid Mohamed A) Delitto previsto e punito dagli artt. 385 c.p., perché - legalmente trattenuto in stato di arresto in attesa che venisse celebrata l'udienza richiesta dal PM che ne aveva disposto il giudizio per rito direttissimo per i reati ex art. 73 DPR 309/90 - evadeva dell'ospedale Policlinico dove lo stesso, piantonato, era stato nel frattempo portato per alcune visite di controllo. In Milano, il 15 maggio 2014 S&3 ¿oZ M Lf B) delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 582,/585, 576 n. 1 c.p. per aver cagionato volontariamente agli Agenti di P.G. ZAPPATORE e SOLLIMA, nelle circostanze di cui al precedente capo di imputazione dopo che il BAKR veniva individuato all'esito della sua evasione, lesioni personali giudicate guaribili rispettivamente in 10 giorni per ZAPPATORE e 12 gg per SOLLIMA, come da certificati medici del PS. In Milano, il 15 maggio 2014 Con la recidiva semplice. ( Capo d'imputazione così modificato dal PM all'udienza del 22 maggio 2014) Data arresto 15/05/2014 Data eventuale scarcerazione 14/09/2017 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 5 LUG. 201* Visto Milano, IL SÖST. PROC. GENERALE Estratto Esecutivo a: a) Procura Repubblica b) Corpi Reato c) Mod.1 II Estratto a: a) Mod.21 P.M. b) Carceri il Redatta Scheda il per comunicazione all'ufficio elettorale del Comune di estratto all'Ufficio Campione Penale per forfettizzazione Campione Penale Art. CONCLUSIONI DELLE PARTI All'udienza del 23/06/2014 le parti hanno così concluso: Pubblico Ministero: Ritenuta la continuazione tra i reati ascritti e ritenuto più grave il reato di cui al capo B) dell'imputazione, concesse le attenuanti generiche ed applicata la riduzione per il rito abbreviato chiede la condanna dell'imputato alla pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione.

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N. 6316/14 N. 22832/14 N. IIIIII liti III

Reg. Gen.Trib. N.R.MOD.21(P.M.) G.I.P. (MOD.20)

Sentenza N. Del 08/07/14

7458/14

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Presidente

Giudice Est.

Giudice Got

Tribunale Ordinario di Milano

S E Z I O N E 4 A P E N A L E

Composto dai Sigg. Magistrati

Dott. M A R C O T R E M O L A D A

Dott. O R S O L A D E C R I S T O F A R O

Dott. MARIA C R I S T I N A F I L I C I O T T O

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa penale contro

B A K R EID MOHAMED nato il 30/11/1964 in Egitto, at tualmente detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di Milano San Vit tore, presente, difeso di f iducia da l l 'Aw . A lessandra BIGLIANI del Foro di Milano, con studio in Mi lano, via Besana n.7

IMPUTATO

BAKR Eid Mohamed

A) Delitto previsto e punito dagli artt. 385 c.p., perché - legalmente trattenuto in stato di arresto in attesa che venisse celebrata l'udienza richiesta dal PM che ne aveva disposto i l giudizio per rito direttissimo per i reati ex art. 73 DPR 309/90 - evadeva dell'ospedale Policlinico dove lo stesso, piantonato, era stato nel frattempo portato per alcune visite di controllo.

In Milano, il 15 maggio 2014 S&3 ¿oZ M Lf

B) delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 582,/585, 576 n. 1 c.p. per aver cagionato volontariamente agli Agenti di P.G. ZAPPATORE e SOLLIMA, nelle circostanze di cui al precedente capo di imputazione dopo che i l BAKR veniva individuato all'esito della sua evasione, lesioni personali giudicate guaribili rispettivamente in 10 giorni per ZAPPATORE e 12 gg per SOLLIMA, come da certificati medici del PS.

In Milano, il 15 maggio 2014

Con la recidiva semplice.

( Capo d' imputazione così modif icato dal PM all 'udienza del 22 maggio 2014)

Data arresto 15 /05 /2014

Data eventuale scarcerazione

14 /09 /2017

D E P O S I T A T O IN C A N C E L L E R I A

1 5 LUG. 201*

Visto

Milano,

IL SÖST. P R O C . G E N E R A L E

Estratto Esecut ivo a:

a) Procura Repubblica

b) Corpi Reato

c) Mod.1

II

Estratto a:

a) Mod.21 P.M.

b) Carceri

il

Redatta Scheda il

per

comunicazione all'ufficio elettorale del Comune di

estratto all'Ufficio Campione Penale per forfettizzazione

Campione Penale

Art.

C O N C L U S I O N I D E L L E PARTI

All 'udienza del 23/06/2014 le parti hanno così concluso:

Pubbl ico Ministero: Ritenuta la cont inuazione tra i reati ascritti e ritenuto più grave il reato di cui al capo B) del l ' imputazione, concesse le attenuanti gener iche ed applicata la r iduzione per il rito abbreviato chiede la condanna del l ' imputato alla pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione.

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Difesa Parte Civ i le: Chiede che il Tr ibunale, ritenuto l ' imputato responsabi le dei reati a lui ascritt i, lo condanni alla pena che riterrà di giustizia nonché in principalità, lo condanni , in via definit iva, al r isarcimento di tutti i danni patr imonial i e non patr imonial i subiti dalla parte civile , somma che si quanti f ica equat ivamente in euro 50.000 ovvero nella maggiore o minore somma che il Tr ibunale riterrà di giustizia; in via subordinata chiede la condanna del l ' imputato al r isarcimento di tutti i danni patr imonial i e non patr imonial i da quantif icarsi in separato giudizio civile, concedendo alla parte civile una provvisionale immediatamente esecut iva di euro 15.000 oltre al pagamento delle spese legali, come da nota depositata in atti.

Difesa Imputato: Esclusa l 'aggravante dello sfregio permanente di cui all'art. 583 n.4 c.p., concesse le attenuanti gener iche ed operata la r iduzione per il rito abbreviato, chiede il min imo della pena.

Al l 'udienza del 08/07/2014 le parti, all 'esito del l 'acquisizione ex art. 507 c.p.p., hanno confermato le conclusioni già rassegnate ed il Tr ibunale, al termine della camera di consigl io, ha dato lettura alle parti del disposit ivo della sentenza emessa.

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M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E

In data 15 maggio 2014 BAK.R Eid Mohamed veniva tratto in arresto per i reati di cui agli artt. 385. 61

n. 2. 582. 583. 585. 576 n. 1 cp da personale della Polizia Locale di Milano e condotto in udienza i l

giorno successivo per la convalida ed i l giudizio direttissimo.

Dopo la convalida dell'arresto con applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, i l

difensore chiedeva termine difesa.

All'udienza di rinvio del 22.5.2014. la persona offesa, Sollima Vittoria Inger. si costituiva parte civile e

i l pubblico ministero contestava all'imputato presente l'aggravante di cui all'art. 583 co. 2 n. 4 cp.

A questo punto i l giudice, preso atto della modifica del capo di imputazione comportante la

competenza del tribunale in composizione collegiale, disponeva l'immediata trasmissione degli atti alla

sezione quarta penale di turno per le direttissime collegiali.

I l 4.6.2014 l'imputato chiedeva personalmente procedersi con i l giudizio abbreviato e i l tribunale,

ammesso i l rito alternativo richiesto con acquisizione del fascicolo del P.M.. rinviava all'udienza del

23.6.2014.

In tale data le parti formulavano le rispettive conclusioni e, all'esito la camera di consiglio, i l collegio

ritenendolo assolutamente necessarie fini del decidere - disponeva, ai sensi dell'articolo 507 cpp.

l'esecuzione di ri l ievi fotografici del volto della persona offesa ed in particolare della cicatrice riportata

a seguito del ferimento di cui al capo b) dell'imputazione.

Al la successiva udienza dell'8.7.2014. invitate nuovamente a concludere, le parti si riportavano alle

conclusioni già formulate.

* * * Verso le ore 9,00 del 14 maggio 2014 personale della Polizia Locale di Milano procedeva all'arresto di

Bakr Eid Mohamed per il reato di cui all'art. 73 co. 4 e 5 D.P.R. 309/90.

Mentre si trovava presso gli uffici del Comando per gli adempimenti di rito, prima di essere trasferito

presso le camere di sicurezza della questura, l'imputato accusava malori persistenti e pertanto veniva

trasportato mediante autolettiga presso i l Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico.

La sala del nosocomio adibita alle cure e alle visite si presentava affollata da una ventina di letti, da

pazienti e da parenti, oltre che da personale sanitario e addetto alle pulizie.

Il letto dell'imputato - in stato di piantonamento - si trovava nelle immediate adiacenze della porta dei

servizi igienici accessibili a tutti; in ragione di ciò era particolarmente difficile per gli operanti restare

continuativamente vicino al Bakr. Tra l'altro, ad una distanza di mezzo metro dal suo letto ne era stato

posizionato un altro, occupato da un paziente accudito dai propri familiari.

Ad un certo, punto approfittando della presenza di un'infermiera che aveva costretto i l personale di PC

ad arretrare per consentire alla medesima di espletare la sua attività, l'imputato si alzava repentinamente

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strappandosi la flebo, si gettava contro i l vetro della finestra più vicina, frantumandola, e si proiettava

all'esterno della struttura.

Immediatamente gli operanti si ponevano all'inseguimento dell'arrestato ricercandolo nelle aree

limitrofe senza alcun esito.

I l giorno successivo, avendo ricevuto informazioni secondo le quali l'evaso poteva trovarsi presso un

bar situato in via De Marchi 45. due agenti della polizia locale si ponevano all'ingresso dell'esercizio.

Uno dei due. avendo partecipato all'arresto del giorno precedente, aveva modo di riconoscere - tra gli

avventori del bar - i l Bakr, mentre si trovava in compagnia di due persone presumibilmente

nordafricane. A questo punto, dopo essersi qualificato, lo traeva in arresto per i l reato di evasione

invitandolo a seguirlo fuori dal locale senza opporre resistenza.

Di tutta risposta, l'imputato si metteva ad urlare e a divincolarsi spintonando gli agenti della Polizia

locale che estraevano le manette di sicurezza per bloccarlo.

Nel frattempo i l Bakr si avvicinava al banco del bar ed afferrava un calice di vino utilizzandolo per

sferrare fendenti agli operanti.

L'agente Sollima veniva attinta alla parte sinistra del volto ed iniziava a sanguinare copiosamente;

mentre tentava di contenere l'imputato anche l'agente Zappatore veniva colpito ripetutamente con i l

calice che si era nel frattempo rotto, riportando numerosi tagli, oltre che al viso e al collo, anche alle

braccia e alle mani.

Soltanto a fatica gli operanti riuscivano a trascinare fuori dal bar i l Bakr anche per evitare che potessero

rimanere feriti anche gli avventori.

La violenta colluttazione proseguiva all'esterno fino a quando, anche grazie all'ausilio di un passante.

Pedicini Paolo, e all'intervento di un altro equipaggio della P.L., l'imputato veniva definitivamente

contenuto.

Gli operanti procedevano quindi a sequestrare i resti del calice utilizzato come arma dell'imputato, un

lembo della camicia di quest'ultimo e una tazzina da caffè presente sul bancone al momento del fatto.

Eseguivano inoltre rilievi fotografici aventi ad oggetto i l luogo dell'aggressione.

A seguito delle ferite riportate i due agenti venivano trasportati presso i l Pronto Soccorso dell'Ospedale

Fatebenefratelli, ove dopo le prime cure venivano dimessi con i seguenti referti:

- in capo all'agente Zappatore, "trauma cranico, FDT (ferita da taglio, n.d.r.) mano sinistra; FLC (ferita

lacero contusa, n.d.r.) padiglione auricolare sinistro prognosi di giorni 10 s.c":

- in capo all'agente Sollima, "vasta FDT (ferita da taglio, n.d.r.) guancia sinistra, trauma distorsivo

rachide cervicale, trauma contusivo ginocchio destro prognosi di giorni 12 s.c".

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Venivano inoltre raccolte di sommarie informazioni del Pedicini e di Zhao Zhang (barista) in qualità di

persone informate dei fatti i quali confermavano, per quanto loro conoscenza, i l resoconto dell'accaduto

nei termini sopra indicati.

Al la luce della ricostruzione dei fatti sopra operata sulla base dell'esame degli atti - tutti pienamente

utilizzabili in sede di giudizio abbreviato - può dirsi accertata la penale responsabilità di Bakr

Mohamed in ordine ad entrambi i reati a lui ascritti.

Quanto al reato di cui al capo a) dell'imputazione è pacifico che lo stesso, senza autorizzazione del

giudice, si sia allontanato dall'ospedale Policlinico di Milano, ove si trovava piantonato in stato di

arresto in attesa della celebrazione dell'udienza di convalida e del giudizio direttissimo. E ciò

all'evidente scopo di sottrarsi al processo a suo carico per i l delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 ed

alla eventuale condanna.

Quanto al reato di cui al capo b) non v i sono dubbi circa le circostanze e le modalità dell'azione posta in

essere dall'imputato.

Quest'ultimo ha reagito in modo violento all'invito degli operanti a seguirli al line di sottrarsi all'arresto

per l'evasione commessa i l giorno precedente e al processo per droga.

È pacifico che in tale frangente egli abbia inferro sul volto della persona offesa un colpo con un

bicchiere (i cui frammenti sono stati poi sequestrati) provocandole le lesioni sopra descritte.

Ciò emerge dalla CNR. dal verbale di arresto, dal verbale di sommarie informazioni di Zhao Zhang

presente al momento del fatto.

Tale gesto ha provocato un profondo taglio che corre lungo tutto l'emivolto sinistro dell'agente Sollima,

dalla tempia alla mandibola.

Le fotografie della zona attinta, acquisite ai sensi dell'art. 507 cpp. danno atto che in tale sede persiste

ad oggi una cicatrice a decorso verticale di circa 9 cm di lunghezza e di larghezza massima di circa 1,5

cm non ricoperta dai capelli, neppure parzialmente: lungo i l suo decorso si notano aree di depressione

rispetto alla superficie cutanea circostante e discromiche tipiche di tessuto cicatriziale.

Risultano dunque sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato di lesioni aggravate di cui agli artt.

582 e 583, comma 2. n. 4 dallo sfregio permanente del viso.

Anzitutto, sotto i l profilo àt\Y elemento oggettivo, ci troviamo di fronte ad una malattia nel corpo

rappresentata in concreto da una ferita al viso della persona offesa che ha dato origine ad una cicatrice

con le caratteristiche sopra indicate.

Non vi è dubbio che sia residuato un esito permanente sulla persona di Sollima Vittoria Inger e che lo

stesso sia riconducibile alla ferita inferta dal Bakr con un bicchiere di vetro rinvenuto sul bancone al

momento dell'intervento degli agenti della Polizia Locale.

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E' altrettanto certo che tale ferita rientri nella nozione di lesione permanente da qualificarsi come

sfregio al viso.

Sul punto, costante giurisprudenza ha chiarito che mentre costituiscono "lesioni personali gravissime,

deformazione o deformismo. quelle alterazioni anatomiche del viso che ne alterino profondamente la

simmetria, tanto da causare un vero e proprio sfìguramento", ''lo sfregio permanente" è un "qualsiasi

nocumento che non venga a determinare la più grave conseguenza della deformazione, ma importi un

turbamento irreversibile, dell'euritmia delle linee del viso" (cfr. Cass. Pen. sez. IV 7.7.2000. n. 12006)

ed ancora. "/« tema di lesioni personali, va affermato che per la sussistenza dello sfregio permanente,

non è richiesto un ripugnante sfìguramento o una sensibile modificazione delle sembianze, ma è

sufficiente che ricorra un 'apprezzabile alterazione dei lineamenti del viso, con effètto sgradevole se

non proprio ripugnante'' (Cass. Pen. sez. V . 18.2.1997. n. 4113 ed in senso conforme Cass pen. Sent.

n. 21998 del 16.1.2012).

Lo sfregio deve dunque importare un turbamento irreversibile dell 'armonia e dell'euritmia delle linee

del viso, per tale intendendosi quella parte del corpo che va "dallafronte al mento e dall'uno all'altro

orecchio " (cfr. Cass. Pen, sez. V . 2.10.1981. n. 10903).

Nel caso di specie ricorrono tutte le caratteristiche indefettibilmente individuate dalla giurisprudenza di

legittimità perché possa dirsi sussistente uno sfregio permanente al viso:

- la presenza di una cicatrice di circa 9 cm di lunghezza e di larghezza massima di 1.5 cm;

- i l decorso di aree di depressione rispetto alla superficie cutanea circostante;

- la presenza di discromie tipiche di tessuto cicatriziale.

Tale cicatrice è a maggior ragione idonea a turbare ed alterare in modo apprezzabile i lineamenti del

viso con effetto sgradevole per chi la vede se si consideri che la persona offesa è di sesso femminile.

In ordine all'elemento soggettivo del dolo, è indubbio che i l Bakr. con l'uso del bicchiere, si fosse

prefigurato, con coscienza e volontà, di ferire la Sollima.

Sussiste altresì l'aggravante di cui all'arte 585 cp essendo stato il fatto commesso con l'uso di un'arma

costituita dal bicchiere di vetro.

A questo proposito vale la pena di richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, pienamente

condivisa da questo tribunale, secondo cui "in tema di armi improprie (art. 4 L . n. 11 del 1975). anche

bicchieri di vetro, utilizzato come corpo contundente in un contesto aggressivo, diventa strumento atto

ad offendere ed è arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'arte 585 comma secondo, cod

pen" (Cass. Sez. 5 sent. n. 47504 del 24.9.2012).

Sussiste infine l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cp in quanto tale reato è stato all'evidenza commesso

per assicurarsi l'impunità anche per i l reato di evasione commesso i l giorno precedente.

T R A T T A M E N T O S A N Z I O N A T O R I O

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Esaminate le circostanze di tempo e di luogo dei fatti, le modalità esecutive e le motivazioni

dell'agente, si ravvede una unicità di disegno criminoso; pertanto, i reati contestati possono essere

ritenuti in continuazione tra loro e deve essere giudicato più grave i l reato di lesioni in ragione della più

elevata pena edittale.

Non possono essere concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche in ragione della

particolare gravità dei fatti e del contesto in cui si sono svolti, dei precedenti penali dal medesimo

riportati e della totale assenza di segnali di resipiscenza, tanto che non mai rivolto alcuna parola di

scusa alla persona offesa.

Pena equa pertanto, valutati i criteri di cui all'art. 133 cp, avuto riguardo alla entità della lesione

provocata e alla personalità del Bakr, appare essere quella di anni tre mesi quattro di reclusione, così

determinata: P.B. anni quattro di reclusione, già considerata l'ipotesi aggravata di cui all'art. 583 co. 2

n. 4 cp, aumentata ad anni quattro mesi quattro di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 585 cp (fatto

commesso con arma), ulteriormente aumentata ex art. 576 n. 1 e 61 n. 2 cp ad anni quattro mesi sei di

reclusione, aumentata per la recidiva ad anni quattro mesi nove di reclusione, aumentata infine ad anni

cinque di reclusione per la continuazione con i l reato di cui all'art. 385 cp, ridotta per i l rito alla pena

finale.

Al la condanna segue per legge l'obbligo al pagamento delle spese processuali.

La pronuncia di condanna nei confronti dell'imputato comporta la necessità di esaminare le domande

della parte civile.

Sollima Vittoria Inger ha chiesto la condanna del Bakr:

- " in principalità . . . al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte

civile, somma che si quantifica equitativamente in euro 50.000.00 ovvero nella maggiore o minore

somma che i l giudice riterrà di giustizia";

- " in via subordinata . . . A l risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali da quantificarsi in

separato giudizio civile, concedendo la parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva di

euro 15.000,"

- alla rifusione degli onorari e delle spese di lite.

Va immediatamente osservato che non è possibile una liquidazione definitiva del danno

complessivamente lamentato dalla persona offesa e pertanto, ai sensi dell'art. 539 co. 1 cpp. l'imputato

deve essere condannato in via generica al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali

con rimessione delle parti dinnanzi al giudice civile.

Difatti, in sede di giudizio abbreviato la parte civile non ha potuto produrre documentazione

dimostrativa della effettiva durata della malattia - con presumibile prosecuzione oltre i l tempo indicato

del certificato del Pronto Soccorso - e dell'evoluzione della lesione in termini prognostici.

S"

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E' pertanto opportuna una rivalutazione complessiva delle conseguenze lesive del reato da effettuarsi a

cura del giudice civile, alla luce, eventualmente, di una consulenza di parte o di un elaborato peritale.

Nell'ambito di tale rivalutazione potranno anche essere prese in considerazione eventuali spese

sostenute a seguito della intervenuta malattia.

A i sensi dell'art. 539 co. 2 cpp. attesa la specifica richiesta formulata dalla parte civile, i l Bakr va

condannato al pagamento di una provvisionale - per legge provvisoriamente esecutiva - che si

quantifica in euro 15.000.00 in favore di Sollima Vittoria Inger in ragione del danno non patrimoniale

patito dalla stessa come conseguenza del reato.

Tale ultima valutazione, effettuata in via equitativa, è commisurata alle modalità del fatto e alla entità

delle lesioni indicate in imputazione.

L'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile

costituita, che si quantificano in complessivi euro 2.898.00 in considerazione del tariffario penale

vigente e della nota spese prodotta.

B A K R Eid Mohamed colpevole dei reati a lui ascritti unificati nel vincolo della continuazione e

ritenuta la contestata recidiva ed operata la diminuzione per i l rito, lo

alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di

mantenimento in carcere;

visto l'art. 29 cpp

dichiara

l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

condanna

inoltre l'imputato al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile da liquidarsi in separata

sede, assegnandole una provvisionale di euro 15.000.00.

altresì l'imputato a rifondere alla parte civile le spese di lite si liquidano in euro 2.898.00 oltre accessori

di legge.

P.Q . M .

visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.

dichiara

condanna

condanna

Milano, 8.7.2014