REPUBBLICA ITALIANA - S.U.L.P.M. Lombardiasulpllombardia.it/images/sampledata/2014/CI140807 -...
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N. 6316/14 N. 22832/14 N. IIIIII liti III
Reg. Gen.Trib. N.R.MOD.21(P.M.) G.I.P. (MOD.20)
Sentenza N. Del 08/07/14
7458/14
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Presidente
Giudice Est.
Giudice Got
Tribunale Ordinario di Milano
S E Z I O N E 4 A P E N A L E
Composto dai Sigg. Magistrati
Dott. M A R C O T R E M O L A D A
Dott. O R S O L A D E C R I S T O F A R O
Dott. MARIA C R I S T I N A F I L I C I O T T O
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa penale contro
B A K R EID MOHAMED nato il 30/11/1964 in Egitto, at tualmente detenuto per questa causa presso la Casa Circondariale di Milano San Vit tore, presente, difeso di f iducia da l l 'Aw . A lessandra BIGLIANI del Foro di Milano, con studio in Mi lano, via Besana n.7
IMPUTATO
BAKR Eid Mohamed
A) Delitto previsto e punito dagli artt. 385 c.p., perché - legalmente trattenuto in stato di arresto in attesa che venisse celebrata l'udienza richiesta dal PM che ne aveva disposto i l giudizio per rito direttissimo per i reati ex art. 73 DPR 309/90 - evadeva dell'ospedale Policlinico dove lo stesso, piantonato, era stato nel frattempo portato per alcune visite di controllo.
In Milano, il 15 maggio 2014 S&3 ¿oZ M Lf
B) delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 582,/585, 576 n. 1 c.p. per aver cagionato volontariamente agli Agenti di P.G. ZAPPATORE e SOLLIMA, nelle circostanze di cui al precedente capo di imputazione dopo che i l BAKR veniva individuato all'esito della sua evasione, lesioni personali giudicate guaribili rispettivamente in 10 giorni per ZAPPATORE e 12 gg per SOLLIMA, come da certificati medici del PS.
In Milano, il 15 maggio 2014
Con la recidiva semplice.
( Capo d' imputazione così modif icato dal PM all 'udienza del 22 maggio 2014)
Data arresto 15 /05 /2014
Data eventuale scarcerazione
14 /09 /2017
D E P O S I T A T O IN C A N C E L L E R I A
1 5 LUG. 201*
Visto
Milano,
IL SÖST. P R O C . G E N E R A L E
Estratto Esecut ivo a:
a) Procura Repubblica
b) Corpi Reato
c) Mod.1
II
Estratto a:
a) Mod.21 P.M.
b) Carceri
il
Redatta Scheda il
per
comunicazione all'ufficio elettorale del Comune di
estratto all'Ufficio Campione Penale per forfettizzazione
Campione Penale
Art.
C O N C L U S I O N I D E L L E PARTI
All 'udienza del 23/06/2014 le parti hanno così concluso:
Pubbl ico Ministero: Ritenuta la cont inuazione tra i reati ascritti e ritenuto più grave il reato di cui al capo B) del l ' imputazione, concesse le attenuanti gener iche ed applicata la r iduzione per il rito abbreviato chiede la condanna del l ' imputato alla pena finale di anni 3 e mesi 4 di reclusione.
Difesa Parte Civ i le: Chiede che il Tr ibunale, ritenuto l ' imputato responsabi le dei reati a lui ascritt i, lo condanni alla pena che riterrà di giustizia nonché in principalità, lo condanni , in via definit iva, al r isarcimento di tutti i danni patr imonial i e non patr imonial i subiti dalla parte civile , somma che si quanti f ica equat ivamente in euro 50.000 ovvero nella maggiore o minore somma che il Tr ibunale riterrà di giustizia; in via subordinata chiede la condanna del l ' imputato al r isarcimento di tutti i danni patr imonial i e non patr imonial i da quantif icarsi in separato giudizio civile, concedendo alla parte civile una provvisionale immediatamente esecut iva di euro 15.000 oltre al pagamento delle spese legali, come da nota depositata in atti.
Difesa Imputato: Esclusa l 'aggravante dello sfregio permanente di cui all'art. 583 n.4 c.p., concesse le attenuanti gener iche ed operata la r iduzione per il rito abbreviato, chiede il min imo della pena.
Al l 'udienza del 08/07/2014 le parti, all 'esito del l 'acquisizione ex art. 507 c.p.p., hanno confermato le conclusioni già rassegnate ed il Tr ibunale, al termine della camera di consigl io, ha dato lettura alle parti del disposit ivo della sentenza emessa.
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M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
In data 15 maggio 2014 BAK.R Eid Mohamed veniva tratto in arresto per i reati di cui agli artt. 385. 61
n. 2. 582. 583. 585. 576 n. 1 cp da personale della Polizia Locale di Milano e condotto in udienza i l
giorno successivo per la convalida ed i l giudizio direttissimo.
Dopo la convalida dell'arresto con applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, i l
difensore chiedeva termine difesa.
All'udienza di rinvio del 22.5.2014. la persona offesa, Sollima Vittoria Inger. si costituiva parte civile e
i l pubblico ministero contestava all'imputato presente l'aggravante di cui all'art. 583 co. 2 n. 4 cp.
A questo punto i l giudice, preso atto della modifica del capo di imputazione comportante la
competenza del tribunale in composizione collegiale, disponeva l'immediata trasmissione degli atti alla
sezione quarta penale di turno per le direttissime collegiali.
I l 4.6.2014 l'imputato chiedeva personalmente procedersi con i l giudizio abbreviato e i l tribunale,
ammesso i l rito alternativo richiesto con acquisizione del fascicolo del P.M.. rinviava all'udienza del
23.6.2014.
In tale data le parti formulavano le rispettive conclusioni e, all'esito la camera di consiglio, i l collegio
ritenendolo assolutamente necessarie fini del decidere - disponeva, ai sensi dell'articolo 507 cpp.
l'esecuzione di ri l ievi fotografici del volto della persona offesa ed in particolare della cicatrice riportata
a seguito del ferimento di cui al capo b) dell'imputazione.
Al la successiva udienza dell'8.7.2014. invitate nuovamente a concludere, le parti si riportavano alle
conclusioni già formulate.
* * * Verso le ore 9,00 del 14 maggio 2014 personale della Polizia Locale di Milano procedeva all'arresto di
Bakr Eid Mohamed per il reato di cui all'art. 73 co. 4 e 5 D.P.R. 309/90.
Mentre si trovava presso gli uffici del Comando per gli adempimenti di rito, prima di essere trasferito
presso le camere di sicurezza della questura, l'imputato accusava malori persistenti e pertanto veniva
trasportato mediante autolettiga presso i l Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico.
La sala del nosocomio adibita alle cure e alle visite si presentava affollata da una ventina di letti, da
pazienti e da parenti, oltre che da personale sanitario e addetto alle pulizie.
Il letto dell'imputato - in stato di piantonamento - si trovava nelle immediate adiacenze della porta dei
servizi igienici accessibili a tutti; in ragione di ciò era particolarmente difficile per gli operanti restare
continuativamente vicino al Bakr. Tra l'altro, ad una distanza di mezzo metro dal suo letto ne era stato
posizionato un altro, occupato da un paziente accudito dai propri familiari.
Ad un certo, punto approfittando della presenza di un'infermiera che aveva costretto i l personale di PC
ad arretrare per consentire alla medesima di espletare la sua attività, l'imputato si alzava repentinamente
<
strappandosi la flebo, si gettava contro i l vetro della finestra più vicina, frantumandola, e si proiettava
all'esterno della struttura.
Immediatamente gli operanti si ponevano all'inseguimento dell'arrestato ricercandolo nelle aree
limitrofe senza alcun esito.
I l giorno successivo, avendo ricevuto informazioni secondo le quali l'evaso poteva trovarsi presso un
bar situato in via De Marchi 45. due agenti della polizia locale si ponevano all'ingresso dell'esercizio.
Uno dei due. avendo partecipato all'arresto del giorno precedente, aveva modo di riconoscere - tra gli
avventori del bar - i l Bakr, mentre si trovava in compagnia di due persone presumibilmente
nordafricane. A questo punto, dopo essersi qualificato, lo traeva in arresto per i l reato di evasione
invitandolo a seguirlo fuori dal locale senza opporre resistenza.
Di tutta risposta, l'imputato si metteva ad urlare e a divincolarsi spintonando gli agenti della Polizia
locale che estraevano le manette di sicurezza per bloccarlo.
Nel frattempo i l Bakr si avvicinava al banco del bar ed afferrava un calice di vino utilizzandolo per
sferrare fendenti agli operanti.
L'agente Sollima veniva attinta alla parte sinistra del volto ed iniziava a sanguinare copiosamente;
mentre tentava di contenere l'imputato anche l'agente Zappatore veniva colpito ripetutamente con i l
calice che si era nel frattempo rotto, riportando numerosi tagli, oltre che al viso e al collo, anche alle
braccia e alle mani.
Soltanto a fatica gli operanti riuscivano a trascinare fuori dal bar i l Bakr anche per evitare che potessero
rimanere feriti anche gli avventori.
La violenta colluttazione proseguiva all'esterno fino a quando, anche grazie all'ausilio di un passante.
Pedicini Paolo, e all'intervento di un altro equipaggio della P.L., l'imputato veniva definitivamente
contenuto.
Gli operanti procedevano quindi a sequestrare i resti del calice utilizzato come arma dell'imputato, un
lembo della camicia di quest'ultimo e una tazzina da caffè presente sul bancone al momento del fatto.
Eseguivano inoltre rilievi fotografici aventi ad oggetto i l luogo dell'aggressione.
A seguito delle ferite riportate i due agenti venivano trasportati presso i l Pronto Soccorso dell'Ospedale
Fatebenefratelli, ove dopo le prime cure venivano dimessi con i seguenti referti:
- in capo all'agente Zappatore, "trauma cranico, FDT (ferita da taglio, n.d.r.) mano sinistra; FLC (ferita
lacero contusa, n.d.r.) padiglione auricolare sinistro prognosi di giorni 10 s.c":
- in capo all'agente Sollima, "vasta FDT (ferita da taglio, n.d.r.) guancia sinistra, trauma distorsivo
rachide cervicale, trauma contusivo ginocchio destro prognosi di giorni 12 s.c".
Venivano inoltre raccolte di sommarie informazioni del Pedicini e di Zhao Zhang (barista) in qualità di
persone informate dei fatti i quali confermavano, per quanto loro conoscenza, i l resoconto dell'accaduto
nei termini sopra indicati.
Al la luce della ricostruzione dei fatti sopra operata sulla base dell'esame degli atti - tutti pienamente
utilizzabili in sede di giudizio abbreviato - può dirsi accertata la penale responsabilità di Bakr
Mohamed in ordine ad entrambi i reati a lui ascritti.
Quanto al reato di cui al capo a) dell'imputazione è pacifico che lo stesso, senza autorizzazione del
giudice, si sia allontanato dall'ospedale Policlinico di Milano, ove si trovava piantonato in stato di
arresto in attesa della celebrazione dell'udienza di convalida e del giudizio direttissimo. E ciò
all'evidente scopo di sottrarsi al processo a suo carico per i l delitto di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90 ed
alla eventuale condanna.
Quanto al reato di cui al capo b) non v i sono dubbi circa le circostanze e le modalità dell'azione posta in
essere dall'imputato.
Quest'ultimo ha reagito in modo violento all'invito degli operanti a seguirli al line di sottrarsi all'arresto
per l'evasione commessa i l giorno precedente e al processo per droga.
È pacifico che in tale frangente egli abbia inferro sul volto della persona offesa un colpo con un
bicchiere (i cui frammenti sono stati poi sequestrati) provocandole le lesioni sopra descritte.
Ciò emerge dalla CNR. dal verbale di arresto, dal verbale di sommarie informazioni di Zhao Zhang
presente al momento del fatto.
Tale gesto ha provocato un profondo taglio che corre lungo tutto l'emivolto sinistro dell'agente Sollima,
dalla tempia alla mandibola.
Le fotografie della zona attinta, acquisite ai sensi dell'art. 507 cpp. danno atto che in tale sede persiste
ad oggi una cicatrice a decorso verticale di circa 9 cm di lunghezza e di larghezza massima di circa 1,5
cm non ricoperta dai capelli, neppure parzialmente: lungo i l suo decorso si notano aree di depressione
rispetto alla superficie cutanea circostante e discromiche tipiche di tessuto cicatriziale.
Risultano dunque sussistenti tutti gli elementi costitutivi del reato di lesioni aggravate di cui agli artt.
582 e 583, comma 2. n. 4 dallo sfregio permanente del viso.
Anzitutto, sotto i l profilo àt\Y elemento oggettivo, ci troviamo di fronte ad una malattia nel corpo
rappresentata in concreto da una ferita al viso della persona offesa che ha dato origine ad una cicatrice
con le caratteristiche sopra indicate.
Non vi è dubbio che sia residuato un esito permanente sulla persona di Sollima Vittoria Inger e che lo
stesso sia riconducibile alla ferita inferta dal Bakr con un bicchiere di vetro rinvenuto sul bancone al
momento dell'intervento degli agenti della Polizia Locale.
E' altrettanto certo che tale ferita rientri nella nozione di lesione permanente da qualificarsi come
sfregio al viso.
Sul punto, costante giurisprudenza ha chiarito che mentre costituiscono "lesioni personali gravissime,
deformazione o deformismo. quelle alterazioni anatomiche del viso che ne alterino profondamente la
simmetria, tanto da causare un vero e proprio sfìguramento", ''lo sfregio permanente" è un "qualsiasi
nocumento che non venga a determinare la più grave conseguenza della deformazione, ma importi un
turbamento irreversibile, dell'euritmia delle linee del viso" (cfr. Cass. Pen. sez. IV 7.7.2000. n. 12006)
ed ancora. "/« tema di lesioni personali, va affermato che per la sussistenza dello sfregio permanente,
non è richiesto un ripugnante sfìguramento o una sensibile modificazione delle sembianze, ma è
sufficiente che ricorra un 'apprezzabile alterazione dei lineamenti del viso, con effètto sgradevole se
non proprio ripugnante'' (Cass. Pen. sez. V . 18.2.1997. n. 4113 ed in senso conforme Cass pen. Sent.
n. 21998 del 16.1.2012).
Lo sfregio deve dunque importare un turbamento irreversibile dell 'armonia e dell'euritmia delle linee
del viso, per tale intendendosi quella parte del corpo che va "dallafronte al mento e dall'uno all'altro
orecchio " (cfr. Cass. Pen, sez. V . 2.10.1981. n. 10903).
Nel caso di specie ricorrono tutte le caratteristiche indefettibilmente individuate dalla giurisprudenza di
legittimità perché possa dirsi sussistente uno sfregio permanente al viso:
- la presenza di una cicatrice di circa 9 cm di lunghezza e di larghezza massima di 1.5 cm;
- i l decorso di aree di depressione rispetto alla superficie cutanea circostante;
- la presenza di discromie tipiche di tessuto cicatriziale.
Tale cicatrice è a maggior ragione idonea a turbare ed alterare in modo apprezzabile i lineamenti del
viso con effetto sgradevole per chi la vede se si consideri che la persona offesa è di sesso femminile.
In ordine all'elemento soggettivo del dolo, è indubbio che i l Bakr. con l'uso del bicchiere, si fosse
prefigurato, con coscienza e volontà, di ferire la Sollima.
Sussiste altresì l'aggravante di cui all'arte 585 cp essendo stato il fatto commesso con l'uso di un'arma
costituita dal bicchiere di vetro.
A questo proposito vale la pena di richiamare la giurisprudenza della Suprema Corte, pienamente
condivisa da questo tribunale, secondo cui "in tema di armi improprie (art. 4 L . n. 11 del 1975). anche
bicchieri di vetro, utilizzato come corpo contundente in un contesto aggressivo, diventa strumento atto
ad offendere ed è arma ai fini dell'applicazione dell'aggravante di cui all'arte 585 comma secondo, cod
pen" (Cass. Sez. 5 sent. n. 47504 del 24.9.2012).
Sussiste infine l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cp in quanto tale reato è stato all'evidenza commesso
per assicurarsi l'impunità anche per i l reato di evasione commesso i l giorno precedente.
T R A T T A M E N T O S A N Z I O N A T O R I O
Esaminate le circostanze di tempo e di luogo dei fatti, le modalità esecutive e le motivazioni
dell'agente, si ravvede una unicità di disegno criminoso; pertanto, i reati contestati possono essere
ritenuti in continuazione tra loro e deve essere giudicato più grave i l reato di lesioni in ragione della più
elevata pena edittale.
Non possono essere concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche in ragione della
particolare gravità dei fatti e del contesto in cui si sono svolti, dei precedenti penali dal medesimo
riportati e della totale assenza di segnali di resipiscenza, tanto che non mai rivolto alcuna parola di
scusa alla persona offesa.
Pena equa pertanto, valutati i criteri di cui all'art. 133 cp, avuto riguardo alla entità della lesione
provocata e alla personalità del Bakr, appare essere quella di anni tre mesi quattro di reclusione, così
determinata: P.B. anni quattro di reclusione, già considerata l'ipotesi aggravata di cui all'art. 583 co. 2
n. 4 cp, aumentata ad anni quattro mesi quattro di reclusione per l'aggravante di cui all'art. 585 cp (fatto
commesso con arma), ulteriormente aumentata ex art. 576 n. 1 e 61 n. 2 cp ad anni quattro mesi sei di
reclusione, aumentata per la recidiva ad anni quattro mesi nove di reclusione, aumentata infine ad anni
cinque di reclusione per la continuazione con i l reato di cui all'art. 385 cp, ridotta per i l rito alla pena
finale.
Al la condanna segue per legge l'obbligo al pagamento delle spese processuali.
La pronuncia di condanna nei confronti dell'imputato comporta la necessità di esaminare le domande
della parte civile.
Sollima Vittoria Inger ha chiesto la condanna del Bakr:
- " in principalità . . . al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla parte
civile, somma che si quantifica equitativamente in euro 50.000.00 ovvero nella maggiore o minore
somma che i l giudice riterrà di giustizia";
- " in via subordinata . . . A l risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali da quantificarsi in
separato giudizio civile, concedendo la parte civile una provvisionale immediatamente esecutiva di
euro 15.000,"
- alla rifusione degli onorari e delle spese di lite.
Va immediatamente osservato che non è possibile una liquidazione definitiva del danno
complessivamente lamentato dalla persona offesa e pertanto, ai sensi dell'art. 539 co. 1 cpp. l'imputato
deve essere condannato in via generica al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali
con rimessione delle parti dinnanzi al giudice civile.
Difatti, in sede di giudizio abbreviato la parte civile non ha potuto produrre documentazione
dimostrativa della effettiva durata della malattia - con presumibile prosecuzione oltre i l tempo indicato
del certificato del Pronto Soccorso - e dell'evoluzione della lesione in termini prognostici.
S"
E' pertanto opportuna una rivalutazione complessiva delle conseguenze lesive del reato da effettuarsi a
cura del giudice civile, alla luce, eventualmente, di una consulenza di parte o di un elaborato peritale.
Nell'ambito di tale rivalutazione potranno anche essere prese in considerazione eventuali spese
sostenute a seguito della intervenuta malattia.
A i sensi dell'art. 539 co. 2 cpp. attesa la specifica richiesta formulata dalla parte civile, i l Bakr va
condannato al pagamento di una provvisionale - per legge provvisoriamente esecutiva - che si
quantifica in euro 15.000.00 in favore di Sollima Vittoria Inger in ragione del danno non patrimoniale
patito dalla stessa come conseguenza del reato.
Tale ultima valutazione, effettuata in via equitativa, è commisurata alle modalità del fatto e alla entità
delle lesioni indicate in imputazione.
L'imputato deve essere condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile
costituita, che si quantificano in complessivi euro 2.898.00 in considerazione del tariffario penale
vigente e della nota spese prodotta.
B A K R Eid Mohamed colpevole dei reati a lui ascritti unificati nel vincolo della continuazione e
ritenuta la contestata recidiva ed operata la diminuzione per i l rito, lo
alla pena di anni tre mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di
mantenimento in carcere;
visto l'art. 29 cpp
dichiara
l'imputato interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.
condanna
inoltre l'imputato al risarcimento dei danni cagionati alla costituita parte civile da liquidarsi in separata
sede, assegnandole una provvisionale di euro 15.000.00.
altresì l'imputato a rifondere alla parte civile le spese di lite si liquidano in euro 2.898.00 oltre accessori
di legge.
P.Q . M .
visti gli artt. 442, 533, 535 c.p.p.
dichiara
condanna
condanna
Milano, 8.7.2014