Relazione D Lgs 286 2005 Dm212 98

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“Vivi come se dovessi morire domani.

Impara come se dovessi vivere per sempre”

Gandhi

SSccuuoollaa ddii FFoorrmmaazziioonnee II..SS..OO..PPoo..LL.. –– AA..NN..VV..UU..

Corso di aggiornamento professionale

Rimini - dicembre 2008

Corso organizzato da M&IT Consulting

“Il D.Lgs. 286/2005 e l’autotrasporto conto terzi.

Il D.M. 212/98.”

a cura di Patrizia Lazzari

Comandante Polizia Municipale - Gaggio Montano (BO)

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Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L.

Rimini – dicembre 2008. “Il D.Lgs. 286/2005 e l’autotrasporto conto terzi. Il D.M. 212/98.” – a cura di Patrizia Lazzari

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“Il D.Lgs. 286/2005 e l’autotrasporto conto terzi. Il D.M. 212/98.”

a cura di Patrizia Lazzari

Comandante Polizia Municipale di Gaggio Montano (BO)

Sulla G.U. n. 6 del 09.01.2006 viene pubblicato il D.Lgs. 21.11.2005 n. 286

“Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore”.

Il decreto è entrato in vigore il 24 gennaio 2006, con la sola eccezione

delle norme relative alla liberalizzazione tariffaria ed alla definitiva abrogazione delle cosiddette “tariffe a forcella” che, invece, sono entrate in vigore il 28.02.2006.

Il decreto si suddivide in due parti:

� Il Capo I tratta del “Riassetto normativo dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi”;

� Il Capo concerne la “Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri”.

1. Capo I - Riassetto normativo dell’attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

Ha per finalità la liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di

autotrasporto cose in conto terzi e il contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci in conto terzi.

L’art. 2 del decreto introduce nuove definizioni e, soprattutto, nuovi soggetti che per la prima volta entrano a far parte e acquistano un ruolo di primo piano nel mondo dell’autotrasporto merci per conto di terzi:

1. Attività di autotrasporto: la prestazione di un servizio, eseguita in modo

professionale e non strumentale ad altre attività, consistente nel trasferimento di cose di terzi su strada mediante autoveicoli, dietro il pagamento di un corrispettivo;

2. Vettore: l’impresa di autotrasporto iscritta all’albo nazionale delle persone

fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che è parte di un contratto di trasporto di merci su strada;

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3. Committente: l’impresa o la persona giuridica pubblica che stipula o nel nome della quale è stipulato il contratto di trasporto con il vettore;

4. Caricatore: l’impresa o la persona giuridica pubblica che consegna la merce

al vettore, curando la sistemazione delle merci sul veicolo adibito all’esecuzione del trasporto;

5. Proprietario della merce: l’impresa o la persona giuridica pubblica che ha

proprietà delle cose oggetto dell’attività di autotrasporto al momento della consegna al vettore.

Il decreto legislativo 21.11.2005 n. 286 sancisce il superamento del regime

tariffario previsto dalla legge 298/74, introducendo un sistema di libera contrattazione regolamentata dei compensi corrisposti per lo svolgimento dei servizi di autotrasporto di cose per conto terzi.

Dal 28.02.2006, in pratica, i corrispettivi per i servizi di trasporto di merci su strada sono determinati sulla base della libera contrattazione tra le parti interessate, che stipulano il contratto di trasporto.

La normativa in oggetto prevedeva, agli articoli 6, 11 e 12, l’emissione di

decreti dirigenziali che determinassero, rispettivamente: � I modelli contrattuali tipo per facilitare l’uso della forma scritta dei

contratti di trasporto di merci su strada; � Modalità e tempi per l’adozione di sistemi di certificazione di qualità; � Il modello della lista di controllo, al quale gli organi di polizia stradale si

attengono nell’effettuazione dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci.

Tutti e tre i decreti dirigenziali di cui sopra sono stati adottati e pubblicati. Nello specifico:

� Sulla G.U. n. 31 del 07.02.2006 è stato pubblicato il Decreto 01.02.2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo alla “Determinazione dei modelli contrattuali tipo, in attuazione dell’art. 6, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286”;

� Sulla G.U. n. 50 del 01.03.2006 è stato pubblicato il Decreto 17.02.2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo alla “Definizione di modalità e tempi per l’adozione volontaria di sistemi di certificazione di qualità da parte delle imprese di autotrasporto, in attuazione dell’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286;

� Sulla G.U. n. 50 del 01.03.2006 è stato pubblicato il Decreto 22.02.2006 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo alla “Determinazione di un modello di lista di controllo per uniformare le procedure dei controlli sugli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci, in attuazione dell’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2005 n. 286.

2. I contratti di trasporto delle merci su strada. Il Decreto 01.02.2006 prevede 4 tipi di contratto-tipo. I contratti sono stipulati, di regola, in forma scritta.

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L’uso del termine “di regola” sta a significare che questo tipo di forma contrattuale non è obbligatoria: è ammessa, infatti, anche la stipulazione di contratti non in forma scritta.

La normativa prevede che i contratti stipulati in forma scritta debbano

contenere i cosiddetti “elementi essenziali”, e possano contenere i cosiddetti “elementi eventuali”.

Elementi essenziali dei contratti sono: a) nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore; b) numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di

cose per conto di terzi; c) tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle

indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;

d) corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento; e) luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna

della stessa al destinatario.

Elementi eventuali dei contratti sono: a) termini temporali per la riconsegna della merce; b) istruzioni aggiuntive del committente, del vettore o del caricatore. Per i trasporti eseguiti in regime di cabotaggio stradale, il contratto di

autotrasporto deve contenere tutti gli “elementi essenziali” elencati sopra e la lettera a) degli “elementi eventuali” nonché gli estremi della licenza comunitaria e di ogni altra eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni.

Così come specificato nella Circolare n. 1/2005 Prot. 2932/80 del 26.07.2005 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, per “cabotaggio stradale” si intende la prestazione di servizi di trasporto nazionale da parte di un’impresa stabilita in un altro Stato.

Attualmente il cabotaggio può essere eseguito solamente da imprese stabilite nei seguenti Stati membri dell’UE o del SEE (Spazio Economico Europeo): Austria, Belgio, Cipro, Germania, Danimarca, Spagna, Francia, Finlandia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Svezia, Slovenia, Regno Unito, Liechtenstein, Islanda, Norvegia.

Per le imprese stabilite nella Repubblica di San Marino è prevista una diversa normativa.

Il cabotaggio è rigorosamente vietato per tutti gli altri Paesi, siano o no comunitari.

Si rimanda, comunque, alla citata Circolare per le altre specificazioni, prescrizioni e limitazioni in materia (non poche).

In assenza di anche uno degli elementi indicati sopra, il contratto di trasporto

si considera non stipulato in forma scritta. La verifica dell’esistenza o meno di un contratto in forma scritta, e il controllo

della presenza di tutti gli elementi che obbligatoriamente deve contenere perché possa essere considerato valido, è condizione indispensabile per l’attribuzione di responsabilità a fini sanzionatori.

In altri termini, alla forma contrattuale sono legati effetti sanzionatori differenziati.

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3. Rilevanza della forma contrattuale ai fini sanzionatori. Sono previste diverse forme di responsabilità a seconda se il contratto è stato

stipulato in forma scritta o meno. Ai sensi dell’art. 7, comma 2, del decreto 286/2005, indipendentemente

dall’esistenza o meno di un contratto stipulato in forma scritta, le sanzioni previste dall’art. 26, commi 1 e 3, della Legge 06.06.1974 n. 298 si applicano sempre nei confronti di quei soggetti che esercitano abusivamente l’attività di autotrasporto.

Il comma 1 dell’art. 26 della Legge 298/74 recita: “Chiunque esercita l’attività di cui all’art. 1 senza essere iscritto nell’albo, ovvero continua ad esercitare l’attività durante il periodo di sospensione o dopo la radiazione o la cancellazione dall’albo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 4 milioni a lire 24 milioni. Si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni se il soggetto, nei cinque anni precedenti,ha commesso un’altra violazione delle disposizioni del presente articolo o dell’articolo 46, accertata con provvedimento esecutivo”.

Il comma 3 dell’art. 26 della Legge 298/74 recita: “Alle violazioni di cui al primo comma consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi ovvero, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo, con l’osservanza delle norme di cui al Capo I, sezione II, del titolo VI del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285”.

Si ricorda che ai sensi dell’art. 60 della Legge 298/74 per le sanzioni previste dall’art. 26 non è ammesso il pagamento in misura ridotta: il verbale deve essere inviato al Prefetto competente per territorio entro 10 giorni dalla contestazione o notificazione ai fini dell’emissione dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento.

Ma il decreto 286/2005 aggiunge ulteriori sanzioni per altri soggetti,

stabilendo che le sanzioni previste dal comma 2 dell’art. 26 della Legge 298/74 si applicano:

� Al committente; � Al caricatore; � Al proprietario della merce

se affidano il servizio di trasporto ad un vettore: � Che non sia provvisto del necessario titolo abilitativo; � Che operi violando condizioni e limiti nello stesso prescritti; � Che, qualora straniero, non sia in possesso di idoneo titolo che lo

ammetta ad effettuare nel territorio italiano la prestazione di trasporto eseguita.

Il comma 2 dell’art. 26 della Legge 298/74 recita: “Chiunque affida l’effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l’attività di cui all’art. 1 o ai soggetti di cui all’art. 46 della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 18 milioni”.

Pertanto, per effetto del Decreto 286/2005 la sanzione prevista in origine per il solo committente del trasporto viene estesa, ora, anche al caricatore e al proprietario della merce.

Si sottolinea come le sanzioni previste dall’art. 7, comma 2, trovino supporto

giuridico nel precetto contenuto nell’art. 12, comma 3, dello stesso decreto che

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testualmente recita: “… è fatto obbligo al committente, al caricatore e al proprietario della merce, di accertarsi del legittimo esercizio da parte del vettore dell’attività di autotrasporto, in base a quanto disposto dall’art. 7, comma 2”.

La responsabilità prevista dall’art. 7, comma 2, del decreto 286/2005 è una responsabilità di tipo concorsuale e non solidale: ogni figura indicata risponde in proprio della violazione accertata e soggiace ad una sua autonoma sanzione pecuniaria.

Ma il decreto 286/2005 non si limita ad ampliare la sfera dei soggetti

responsabili, e aggiunge: “Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca delle merci trasportate, ai sensi dell’art. 20 della

legge 24 novembre 1981 n. 689. Gli organi di polizia stradale … procedono al sequestro della merce trasportata, ai sensi dell’art. 19 della legge 24

novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni”. Si tratta indubbiamente di un inasprimento delle sanzioni di non poco conto,

oneroso sia per gli aventi parte con la merce trasportata (vettore, proprietario, committente, ecc…) sia per gli organi di polizia stradale che dovranno trovare il modo più economico e sicuro per far scaricare la merce trasportata e reperire un idoneo custode e un altrettanto idoneo luogo dove stoccarla.

Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del decreto 286/2005, nel caso in cui, in

presenza di un contratto di trasporto di merci su strada stipulato in forma scritta, il conducente del veicolo con il quale è effettuato il trasporto della merce incorra in una o più delle seguenti violazioni al codice della strada:

� Art. 61 (sagoma limite); � Art. 62 (massa limite); � Art. 142 (eccesso di velocità); � Art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli), � Art. 167 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi), anche

nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo; � Art. 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di

persone e cose); sono obbligati in concorso con lo stesso conducente, ai sensi dell’art. 197 del codice della strada:

� Il vettore; � Il committente; � Il caricatore; � Il proprietario della merce;

se dalla documentazione contrattuale risulti che abbiano fornito istruzioni al conducente, in merito alla riconsegna delle stesse, incompatibili con il rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale violate (quelle dell’elenco di cui sopra), e se la loro responsabilità sia accertata dagli organi che espletano il servizio di polizia stradale.

Sono nulli e privi di effetto gli atti e i comportamenti diretti a far gravare sul

vettore le conseguenze economiche delle sanzioni applicate al committente, al caricatore e al proprietario della merce in conseguenza della violazione delle norme sulla sicurezza della circolazione.

Ai sensi dell’art. 7, comma 4, del decreto 286/2005, quando il contratto

non è stato stipulato in forma scritta, anche mediante espresso richiamo ad un

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accordo di diritto privato, se il conducente del veicolo con il quale è effettuato il trasporto della merce incorre in una o più delle seguenti violazioni:

� Art. 142 (eccesso di velocità); � Art. 174 (durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di

persone e cose); a richiesta degli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione, il committente o, in mancanza, il vettore, sono tenuti a produrre la documentazione dalla quale risulti la compatibilità delle istruzioni trasmesse al vettore medesimo in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata accertata la violazione.

Qualora non venga fornita tale documentazione, il vettore e il committente sono sempre obbligati in concorso con l’autore della violazione.

In ogni caso in cui il contratto non sia stato stipulato in forma scritta, anche

mediante richiamo ad un accordo di diritto privato, ai sensi dell’art. 7, comma 5, del decreto 286/2005 il committente è tenuto ad acquisire:

� La fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto; � La dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la regolarità

dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori, nonché dell’esercizio dell’attività di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori.

Se tale documentazione non è stata acquisita, al committente è sempre applicata la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 26, comma2, della Legge 298/74.

Indipendentemente dalla forma di contratto esistente (art. 7, comma 7,

decreto 286/2005), il caricatore è sempre responsabile laddove venga accertata la violazione di una o più delle seguenti norme del codice della strada:

� Art. 61 (sagoma limite); � Art. 62 (massa limite); � Art. 164 (sistemazione del carico sui veicoli), � Art. 167 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi), anche

nei casi diversi da quello di cui al comma 9 dello stesso articolo.

4. Procedura di accertamento della responsabilità. La responsabilità di tutti i soggetti che possono essere chiamati a rispondere

con il conducente delle eventuali violazioni rilevate può essere accertata da parte degli organi di polizia stradale:

� Contestualmente alla contestazione della violazione all’autore materiale della medesima, attraverso l’esame del contratto di trasporto e di ogni altra documentazione di accompagnamento prevista dalle vigenti disposizioni;

� Successivamente alla contestazione della violazione al conducente, nel caso di mancata esibizione del contratto di trasporto da parte del conducente e in ogni caso in cui dalla restante documentazione non sia possibile accertare l’eventuale responsabilità degli altri soggetti.

In questo secondo caso, gli organi di polizia stradale procedenti, entro 15

giorni dalla contestazione della violazione, richiedono a tutti i soggetti che possono essere chiamati a rispondere in concorso con il conducente delle violazioni

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accertate (committente, caricatore, vettore, proprietario della merce) la copia del contratto e dell’eventuale documentazione di accompagnamento.

Nel caso in cui il contratto non sia stato stipulato in forma scritta richiedono la fotocopia della carta di circolazione del veicolo adibito al trasporto e la dichiarazione, sottoscritta dal vettore, circa la regolarità dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori, nonché dell’esercizio dell’attività di autotrasporto e degli eventuali servizi accessori (art. 7, comma 5).

Per esibire tale documentazione ai soggetti interessati vengono assegnati 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della richiesta.

Entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei documenti richiesti,

l’organo procedente, sulla base dell’esame degli stessi, applica le sanzioni previste per i soggetti nei confronti dei quali è stata accertata la responsabilità.

Le stesse sanzioni sono irrogate in caso di mancate presentazione della

documentazione richiesta entro il termine indicato.

5. Cause di esclusione dalla responsabilità. L’art. 11, comma 2, stabilisce che le sanzioni previste dai commi 4 e 5 dell’art.

7 non si applicano laddove il committente abbia concluso in forma scritta il contratto di trasporto con un vettore in possesso di specifica certificazione di qualità, le cui modalità di rilascio sono contenute nel decreto dirigenziale 17.02.2005 richiamato in epigrafe.

Si tratta di una previsione normativa quanto mai nebulosa. Infatti, le sanzioni di cui l’art. 11 prevede l’esclusione sono quelle che si applicano al committente solo nel caso in cui il contratto non sia stato stipulato in forma scritta.

Pertanto, nel caso di stipulazione di un contratto in forma scritta con un vettore in possesso di specifica certificazione di qualità, non troveranno mai applicazione le sanzioni previste dai commi 4 e 5 dell’art. 7 e la causa di esclusione contemplata dall’art. 11 rimarrà inapplicata.

6. Controllo della regolarità amministrativa della circolazione.

Con l’art. 12 il decreto 286/2005 introduce nuovi obblighi per il vettore, e di conseguenza anche per il conducente, relativi al possesso di determinati documenti durante l’esercizio dell’attività di autotrasporto e all’obbligo della loro esibizione al momento del controllo su strada.

Sono previste sanzioni pecuniarie per la mancanza di tali documenti. Come prima novità viene stabilito che il vettore, all’atto della revisione

annuale dei veicoli adibiti al trasporto di merci, è tenuto ad esibire un certificato dal quale risulti la permanenza dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori.

Il decreto tace sulle conseguenze del mancato possesso di tale documento. Nel caso in cui un veicolo entri nella disponibilità di un vettore a seguito

di contratto di locazione senza conducente, così come previsto dall’art. 84 del codice della strada, il veicolo deve recare a bordo:

• Copia del contratto di locazione;

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• Copia del certificato di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori dal quale possano desumersi anche eventuali limitazioni all’esercizio dell’attività di autotrasporto.

La mancanza di tali documenti accertata dagli organi di controllo durante la circolazione del veicolo comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 180 del codice della strada.

All’atto della verbalizzazione, pertanto, dovrà essere contestata la violazione dell’art. 12, comma 2, del D.Lgs 286/2005 in relazione all’art. 180, comma 7, del D.Lgs. 285/1992.

Il conducente, e relativa impresa titolare del veicolo interessato, saranno invitate, ai sensi dell’at. 180/8° del cds, ad esibire la documentazione mancante entro un congruo termine di tempo, con l’avvertimento che, in caso di inottemperanza, incorreranno nelle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’art. 180/8° medesimo.

Al fine di favorire e rendere uniformi le procedure dei controlli sulla regolarità

amministrativa della circolazione degli autoveicoli adibiti al trasporto delle merci, è stato previsto, e regolarmente emanato, un decreto dirigenziale che ha determinato un modello di lista di controllo.

Tale decreto (Decreto 22.02.2006) stabilisce che l’attività di controllo si esplica mediante verifiche:

• Sui documenti di accompagnamento del veicolo;

• Sui documenti del conducente e della merce trasportata;

• Sul regime autorizzativo dell’attività del vettore;

• Sul contratto di trasporto. Vendono stabiliti 4 modelli di lista di controllo da utilizzarsi, rispettivamente,

per il controllo: I. Nell’ambito dell’autotrasporto nazionale di merci; II. Nell’ambito dell’autotrasporto di merci fra Paesi appartenenti all’UE, della

Svizzera e dello Spazio Economico Europeo (SEE, che sono Islanda, Norvegia e Liechtenstein);

III. Nell’ambito dell’autotrasporto di merci tra Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei Trasporti (CEMT);

IV. Nell’ambito dell’autotrasporto di merci interessante Paesi non appartenenti all’UE.

Viene specificato che le liste di controllo stabilite con decreto

dirigenziale non sono da intendersi come esaustive, per cui l’attività di controllo degli organi di polizia stradale potrà riguardare ulteriori documenti che siano comunque di utilità ai fini della verifica della regolarità amministrativa.

I. Lista per l’autotrasporto nazionale

A. Documenti del veicolo

• immatricolazione

• documenti di circolazione del veicolo (carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto)

• contrassegno assicurativo

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• certificato assicurativo

• regolare disponibilità del veicolo (qualora non emerga dai documenti di circolazione)

• contratto di noleggio (ove ne ricorra il caso)

• regolarità agganciamento (qualora non emerga dai documenti di circolazione)

• cronotachigrafo e fogli di registrazione (nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e riposo)

B. Documenti del conducente

• documento di identità

• patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)

• documento del rapporto di lavoro (conforme alla delibera del Comitato Centrale per l’albo degli Autotrasportatori del 27 gennaio 2005)

• carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)

• carta di qualificazione del conducente (dalla data di entrata in vigore)

• certificato di formazione professionale ADR (nel catodi trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR

C. Contratto di trasporto

Elementi essenziali

• nome e sede del vettore e del committente e, se diverso, del caricatore;

• numero di iscrizione del vettore all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi;

• tipologia e quantità della merce oggetto del trasporto, nel rispetto delle indicazioni contenute nella carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto stesso;

• corrispettivo del servizio di trasporto e modalità di pagamento;

• luoghi di presa in consegna della merce da parte del vettore e di riconsegna della stessa al destinatario.

Elementi eventuali

• termini temporali per la riconsegna della merce;

• istruzioni aggiuntive del committente, del vettore o del caricatore.

D. Controllo della merce

• natura e qualità

• luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali luoghi di carico/scarico intermedi

• mittente e destinatario

• speditore (se diverso dal mittente)

E. Documenti di controllo del regime autorizzativo dell’attività di trasporto

• Conto proprio

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1. licenza per l’autotrasporto di cose per conto proprio 2. documento di trasporto di cose in conto proprio

(conforme all’allegato n. 1 del D.P.R. 783/77, contenente l’elencazione delle cose trasportate e la dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle condizioni previste dalla lettera c) dell’art. 31 della Legge 298/74)

3. documento di trasporto occasionale

• Conto terzi 1. iscrizione all’Albo degli autotrasportatori di cose per

conto di terzi anche mediante autocertificazione con l’indicazione delle eventuali limitazioni

• Autorizzazioni particolari 1. autorizzazione per trasporti eccezionali 2. attestato ATP 3. documento per il trasporto delle merci pericolose

(ADR) 4. libretto di cabotaggio (da esibirsi unitamente alla

Licenza Comunitaria dalle imprese dell’UE che effettuano trasporti di cabotaggio sul territorio italiano

5. dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali vivi

6. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti sfusi

7. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati

8. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di carni

9. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici

II. Lista per l’autotrasporto comunitario

A. Documenti del veicolo

• immatricolazione

• documenti di circolazione del veicolo (carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto)

• certificato assicurativo o documentazione equivalente

• regolare disponibilità del veicolo (qualora non emerga dai documenti di circolazione)

• contratto di noleggio (ove ne ricorra il caso)

• regolarità agganciamento (qualora non emerga dai documenti di circolazione)

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• cronotachigrafo e fogli di registrazione (nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e riposo)

B. Documenti del conducente

• documento di identità

• patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)

• attestato di conducente

• carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)

• carta di qualificazione del conducente (dalla data di entrata in vigore)

• certificato di formazione professionale ADR (nel catodi trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR)

C. Contratto di trasporto internazionale (CMR)

D. Regime TIR (qualora ricorra)

E. Controllo della merce

• natura e qualità

• luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali luoghi di carico/scarico intermedi

• mittente e destinatario

• speditore (se diverso dal mittente)

F. Controllo del regime autorizzativo dell’attività di trasporto

• conto proprio 1. verifica della sussistenza delle condizioni (come

definite dall’allegato II, punto 4, del Regolamento 881/92/CE

• conto terzi 1. licenza comunitaria

• autorizzazioni particolari 1. autorizzazione per trasporti eccezionali 2. attestato ATP 3. documento per il trasporto delle merci pericolose

(ADR) 4. documento per il trasporto combinato (documento, o

integrazione di altro documento di trasporto, redatto a cura delle imprese che effettuano il trasporto combinato ai sensi della Direttiva 92/106/CE)

5. dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali vivi

6. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti sfusi

7. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati

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8. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di carni

9. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici

III. Lista per l’autotrasporto in ambito CEMT

A. Documenti del veicolo

• immatricolazione

• documenti di circolazione del veicolo (carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto)

• certificato assicurativo o documentazione equivalente

• regolare disponibilità del veicolo (qualora non emerga dai documenti di circolazione)

• contratto di noleggio (ove ne ricorra il caso)

• regolarità agganciamento (qualora non emerga dai documenti di circolazione)

• cronotachigrafo e fogli di registrazione (nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e riposo)

B. Documenti del conducente

• documento di identità

• patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)

• documentazione del rapporto di lavoro in caso di noleggio

• carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)

• certificato di formazione professionale ADR (nel catodi trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR)

C. Contratto di trasporto internazionale (CMR)

D. Regime TIR (qualora ricorra)

E. Controllo della merce

• natura e qualità

• luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali luoghi di carico/scarico intermedi

• mittente e destinatario

• speditore (se diverso dal mittente)

F. Controllo del regime autorizzativo dell’attività di trasporto

• Autorizzazione CEMT

• Libretto di viaggio

• autorizzazioni particolari 1. autorizzazione per trasporti eccezionali 2. attestato ATP 3. documento per il trasporto delle merci pericolose

(ADR) 4. dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali

vivi

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5. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti sfusi

6. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati

7. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di carni

8. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici

IV. Lista per l’autotrasporto in ambito extra-comunitario

A. Documenti del veicolo

• immatricolazione

• documenti di circolazione del veicolo (carta di circolazione e altra documentazione obbligatoria secondo la tipologia del trasporto)

• certificato assicurativo o documentazione equivalente

• regolare disponibilità del veicolo (qualora non emerga dai documenti di circolazione)

• regolarità agganciamento (qualora non emerga dai documenti di circolazione)

• cronotachigrafo e fogli di registrazione (nel caso il veicolo sia equipaggiato con cronotachigrafo digitale, estrazione dei dati sui tempi di guida e riposo)

B. Documenti del conducente

• documento di identità

• patente di guida ed eventuali abilitazioni (se necessarie)

• documentazione del rapporto di lavoro in caso di noleggio

• carta del conducente (se munito di cronotachigrafo digitale)

• certificato di formazione professionale ADR (nel catodi trasporto di merci pericolose assoggettate a regime ADR)

C. Contratto di trasporto internazionale (CMR)

D. Regime TIR (qualora ricorra)

E. Controllo della merce

• natura e qualità

• luogo di partenza e destinazione del carico ed eventuali luoghi di carico/scarico intermedi

• mittente e destinatario

• speditore (se diverso dal mittente)

F. Controllo del regime autorizzativo dell’attività di trasporto

• autorizzazione Bilaterale o autorizzazione Comunitaria al Transito

• autorizzazioni particolari 1. autorizzazione per trasporti eccezionali 2. attestato ATP

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3. documento per il trasporto delle merci pericolose (ADR)

4. dichiarazione di provenienza nel trasporto di animali vivi

5. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti sfusi

6. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di alimenti surgelati

7. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di carni

8. autorizzazione sanitaria di idoneità per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti ittici

Dal momento che dall’acquisizione corretta e certa dei dati di cui alle liste

sopra riportate dipende l’accertamento o meno della responsabilità di determinati soggetti e la conseguente contestazione di specifiche violazioni, e che molti dati sono elencati in maniera assolutamente generica, come nel caso della patente di guida dove non si fa alcun riferimento al numero o alla data di rilascio o alla categoria ecc…, sarà indispensabile predisporre un’apposita griglia di controllo che dovrà essere compilata dal personale operante sulla strada in modo che vengano raccolti sempre gli stessi dati.

7. Il D.M. 212/1998. Il D.M. 22 maggio 1998 n. 212 (in G.U. n. 156 del 07.07.1998), oltre ad avere

regolamentato i criteri e le modalità per la dimostrazione del possesso dei requisiti per la conversione delle autorizzazioni al trasporto merci per conto di terzi in autorizzazioni all'impresa, ha introdotto una nuova tipologia di documentazione che il conducente dell'autoveicolo dovrà esibire a richiesta degli operatori di Polizia Stradale.

Di particolare interesse per il controllo su strada è l’art. 12, con il quale si stabilisce l’obbligo, per il conducente, di avere sempre al seguito idonea documentazione atta a dimostrare in base a quale titolo prestano servizio presso l’impresa di trasporto proprietaria del veicolo che sta guidando.

Art. 12 - Conducenti dei veicoli 1.Durante la guida di qualsiasi veicolo destinato al trasporto di cose per conto di terzi, i conducenti devono recare con sè documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso l'impresa di trasporto. 2. In caso di veicoli noleggiati la documentazione deve dimostrare il rapporto che lega il conducente all'impresa locataria. 3. Qualora il conducente risulti sprovvisto, a qualsiasi controllo su strada, di tale documentazione, l'ufficio dell'agente che ha accertato il fatto, invita l'impresa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento a fornire all'ufficio comando competente per territorio cui l'agente appartiene, la prova del corretto rapporto che lo legava all'azienda, entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito 4. Trascorso inutilmente tale termine, l'impresa viene segnalata all'ispettorato del lavoro, per le opportune verifiche. 5. Ferme restando le sanzioni previste dalle vigenti leggi, l'impresa che risulti aver violato le disposizioni in materia di lavoro, viene segnalata al comitato provinciale per l'albo in cui l'impresa è iscritta, per l'applicazione delle sanzioni disciplinari del caso.

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6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 entrano in vigore a partir dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto. 7. Il Comitato centrale per l'albo determina, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la documentazione di cui al comma l.

Il Comitato centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che

esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, dopo aver emanato le deliberazioni n. 16 del 23.07.1998 e n. 24 del 28.10.2008, ha adottato la deliberazione n. 1 del 27.01.2005, che sostituisce le precedenti e che è tutt’ora in vigore. Tale deliberazione è stata pubblicato sulla G.U. n. 34 del 11.02.2005.

La documentazione atta a dimostrare il tipo di rapporto che lega il conducente

con l’impresa intestataria del veicolo, e che deve essere esibita su strada, è la seguente:

Lavoratori subordinati e soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo subordinato

Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell’ultimo foglio paga. Nel caso di esibizione del contatto di lavoro, esso deve essere stato concluso in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.

Lavoratore comandato o distaccato Originale o copia autentica della lettera di comando o distacco e dell’ultimo foglio paga.

Lavoratore con contratto di somministrazione

Copia autentica del contratto di somministrazione concluso tra l’impresa somministratrice e l’ultizzatore, in corso di validità.

Lavoratori autonomi e soci lavoratori con rapporto di lavoro di tipo autonomo

Originale o copia autentica del contratto di lavoro o dell’ultimo foglio individuale paga. Il contratto di lavoro deve essere stato concluso in data non anteriore a sei mesi, ovvero, nel caso in cui tale termine sia trascorso, deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante dell’impresa che attesti la vigenza del contratto stesso. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.

Titolare di impresa individuale Patente di guida, nonché libretto di circolazione del veicolo condotto.

Socio di società di persone Certificato di iscrizione al registro delle imprese in corso di validità e non anteriore a sei mesi.

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Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della società che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi al socio conducente, non risultano mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.

Collaboratore familiare

Certificato di iscrizione agli enti previdenziali in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal titolare dell’impresa che attesti la vigenza dell’iscrizione. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.

Soci di uno dei raggruppamenti di cui all’art. 1. comma 2, lettera e), della legge 23.12.1997 n. 454

Estratto autentico del libro soci non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, l’estratto deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante del raggruppamento che attesti che il socio fa ancora parte della compagine societaria o del raggruppamento. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.

Amministratori di società di capitale

Certificato di iscrizione della società nel Registro delle imprese, con indicazione del consiglio di amministrazione, in corso di validità e non anteriore a sei mesi. Nel caso in cui tale termine sia trascorso, il certificato stesso deve essere accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal legale rappresentante della società che attesti che i dati riportati nel certificato, relativi all’amministratore conducente, non risultano mutati. Tale dichiarazione deve essere rinnovata almeno semestralmente.

Nel caso in cui alla guida del veicolo in disponibilità di uno dei raggruppamenti di cui all’art. 1. comma 2, lettera e), della legge 23.12.1997 n. 454, non si trovi direttamente il socio, ma un suo addetto, quest’ultimo dovrà recare con sé, ai fini della dimostrazione del rapporto che lo lega al socio, la documentazione prevista, per la particolare fattispecie, da uno dei punti sopra elencati.

Patrizia Lazzari