“IMMIGRAZIONE IN ITALIA: normative e procedure” · disciplina dell’immigrazione e norme sulla...

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“IMMIGRAZIONE IN ITALIA: normative e procedure” 14 settembre 2011 c/o Auditorium P. Reina Via Meda 20, Rho (MI) Gisella Raimondi Cooperativa Sociale “Intrecci” onlus

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“IMMIGRAZIONE IN ITALIA: normative e procedure”

14 settembre 2011

c/o Auditorium P. Reina Via Meda 20, Rho (MI)

Gisella Raimondi

Cooperativa Sociale “Intrecci” onlus

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Temi

1. Normativa in materia di immigrazione e ultime novità legislative

2. Disciplina generale degli ingressi in Italia 3. Il Permesso di soggiorno 4. Il contratto di soggiorno 5. Il diritto all’unità familiare 6. Soggiorni brevi 7. Cittadini comunitari 8. La rete dei servizi per l’immigrazione

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1. Normativa in materia di immigrazione e ultime novità legislative

Le principali norme che regolano l’immigrazione in Italia sono contenute nel:

� “Testo Unico (T.U.) delle disposizioni concernenti la

disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, decreto legislativo n. 286/98

� “Regolamento recante norme di attuazione del testo

unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D. lgs. N. 286/98” (DPR n. 394/99), modificato dal DPR 334/04, l. 228/03 [tratta], l. 125/08, l.94/09 [sicurezza]

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1. Normativa in materia di immigrazione e ultime novità legislative

• D. lgs. 3/2007: “Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo”

• D. lgs. 5/2007: “Attuazione della Direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare”

• D. lgs. 30/2007 “Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’UE dei loro familiari di circolare e di soggiorno liberamente nel territorio degli Stati membri” modificato e integrato da D. lgs. 32/2008

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1. Normativa in materia di immigrazione e ultime novità legislative

• Legge 68/2007 “Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio”

• Legge 125/2008 “Conversione in legge, con modificazioni del DL 92/2008, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”

• Legge 94/2009 “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”

• Legge 102/2009 “Conversione in legge, …, recante provvedimenti anti-crisi”

• Legge 129/2011 “Conversione in legge con modificazioni del D.L. 89/2011…”

1. Normativa in materia di immigrazione e ultime novità legislative

• DPCM 30 novembre 2010: Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato nell’anno 2010

• DPCM 17 febbraio 2011: Programmazione transitoria dei flussi d’ingresso dei lavoratori extracomunitari stagionali nel territorio dello Stato nell’anno 2011

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1. Normativa in materia di immigrazione e ultime novità legislative

Il DPR 334/2004

Tranne che nel caso di ingresso in Italia di cittadini comunitari o di stranieri che esercitano determinate professioni (es. dirigenti, artisti, infermieri, lavoratori del mondo dello spettacolo) o che vengono ricongiunti (a condizione che vi siano i requisiti) da parte di cittadini regolarmente soggiornanti, e di altri casi specifici..

1. Normativa in materia di immigrazione e ultime novità legislative

L’ingresso in Italia è consentito a condizione che si rientri nelle c.d. QUOTE stabilite generalmente ogni anno dal Governo italiano e che determinano quanti lavoratori possono entrare nel nostro Paese per motivi di lavoro, tenendo conto dei ricongiungimenti famigliari e delle misure di protezione temporanea eventualmente disposte [per il 2010 il DPCM del 30/11/2010 stabiliva una quota di 98.080 ingressi + 6.000 unità suddivisa tra ingressi per lavoro subordinato non stagionale; il DPCM 17/2/2011 stabilisce una quota di 60.000 unità per lavoro stagionale]

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1. Normativa in materia di immigrazione e ultime novità legislative

Premessa

Nell’ambito delle suddette QUOTE l’ingresso in Italia è consentito solo per:

• Lavoro subordinato tramite chiamata diretta: nel caso di

chiamata nominativa di uno straniero residente all’estero, da parte di un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia

1. Normativa in materia di immigrazione e ultime novità legislative

• Lavoro subordinato tramite chiamata numerica: nel caso in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta del lavoratore per cui viene richiesta autorizzazione al lavoro di uno o più lavoratori iscritti nelle liste degli stranieri che intendono lavorare in Italia

• Lavoro autonomo: a condizione che lo straniero possegga i requisiti morali e professionali richiesti dalla legge ai cittadini italiani per l’esercizio di singole attività

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1. Normativa in materia di immigrazione e ultime novità legislative

PER CUI.. Non esiste più la possibilità di ingresso mediante la procedura del c.d. SPONSOR, che prevedeva la prestazione di garanzia per l’acceso al lavoro da parte di un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante al cittadino residente all’estero

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La Legge 189/2002, il DPR 334/2004 e le successive modificazioni hanno quindi introdotto alcune novità rispetto alle fonti primarie in materia di ingresso per motivi di lavoro, ovvero:

1) l’istituzione presso ciascuna Prefettura-UTG di uno SPORTELLO UNICO PER L’IMMIGRAZIONE “responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato” (Art 22, Testo

Unico)

1. Normativa in materia di immigrazione e ultime novità legislative

1. Normativa in materia di immigrazione e ultime novità legislative

2) l’obbligo di sottoscrizione di un CONTRATTO DI SOGGIORNO, con la specificazione delle relative condizioni e comprensiva dell’impegno al pagamento, da parte dello stesso datore di lavoro, delle spese di rientro dello straniero nel Paese di origine

3) la prestazione di garanzia da parte del datore di lavoro di “idonea sistemazione alloggiativa” per il lavoratore straniero

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1. Normativa in materia di immigrazione e ultime novità legislative

E INOLTRE..

4) La ridefinizione dei termini per il rinnovo dei permessi di soggiorno, ovvero almeno 60 giorni prima della scadenza

5) La riduzione dei tempi di iscrizione al collocamento, in caso di perdita del posto di lavoro: 6 mesi anziché 1 anno

1. Normativa in materia di immigrazione e ultime novità legislative

6) La riduzione della durata del pds: rinnovo per una durata massima di 2 anni anziché per una durata pari al doppio di quella stabilita con il rilascio iniziale

7) L’inasprimento delle pene previste a carico del datore di lavoro che occupi stranieri privi del pds, o scaduto o per il quale non sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo: arresto dai 6 mesi a 3 anni e ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato

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2. Disciplina generale degli ingressi in Italia

Il Sistema Visti di Schengen Premessa L’Italia aderisce dal 26 ottobre 1997 all’ Accordo di Schengen, facendo ingresso nel “Sistema Schengen”. Lo Spazio Schengen è l’insieme dei territori nazionali che applicano la Convenzione, la quale elimina i controlli alle frontiere comuni e crea un sistema unico di visti e ingressi per i cittadini degli stati aderenti.

2. Disciplina generale degli ingressi in Italia

Essi sono (25): Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Islanda, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Islanda, Estonia, Lettonia, Lituania, Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Malta, Svizzera [Cipro, Romania e Bulgaria è previsto nel 2011] Si definiscono “stranieri” tutti coloro che provengono dai Paesi al di fuori dello Spazio Schengen.

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2. Disciplina generale degli ingressi in Italia

L’ingresso in Italia L’ingresso nel territorio italiano degli stranieri

provenienti dalle frontiere esterne dello Spazio Schengen è consentito soltanto a colui che:

a. si presenti attraverso un valico di frontiera;

b. sia in possesso di un passaporto o di altro documento di viaggio equivalente riconosciuto valido per l’attraversamento delle frontiere;

2. Disciplina generale degli ingressi in Italia

c. disponga di documenti che giustifichino lo scopo e le condizioni del soggiorno e dimostri di disporre di mezzi finanziari sufficienti in relazione alla natura, alla durata prevista del soggiorno, ed alle spese per il ritorno nel Paese di provenienza (o per il transito verso uno Stato terzo). Da tale dimostrazione è esentato lo straniero già residente nel territorio di una delle parti contraenti, e munito di regolare autorizzazione al soggiorno;

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2. Disciplina generale degli ingressi in Italia

d. sia munito, ove prescritto, di valido visto di ingresso o di transito;

e. non sia segnalato ai fini della non ammissione nel Sistema Informativo Schengen;

f. non sia considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti, da disposizioni nazionali o di altri Stati Schengen.

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2. Disciplina generale degli ingressi in Italia

Il Visto Il visto, che consta di un’apposita "vignetta" (o

"sticker") applicata sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente, è un’ autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nel territorio della Repubblica Italiana o in quello delle altre Parti contraenti per transito o per soggiorno, da valutarsi alla luce di esigenze connesse con il buon andamento delle relazioni internazionali e con la tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico.

2. Disciplina generale degli ingressi in Italia

Esistono vari tipi di visto in relazione allo scopo del viaggio e del soggiorno in Italia, ovvero:

- di breve durata: max 90 gg rinnovabile

- di lunga durata: oltre 90 gg

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2. Disciplina generale degli ingressi in Italia

I visti d’ingresso per lavoro possono essere di due tipi: lavoro subordinato e lavoro autonomo

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2. Disciplina generale degli ingressi in Italia

L’ingresso in Italia per motivi di lavoro e il rilascio del visto per tale motivo è possibile soltanto nei limiti numerici stabiliti di volta in volta dai DPCM flussi, di determinazione delle quote di ingresso per lavoro

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2. Disciplina generale degli ingressi in Italia

Quindi NON E’ MAI consentita la regolarizzazione IN ITALIA del lavoratore irregolare, a meno di specifici provvedimenti in tal senso (es. sanatoria del 2002 e 2009).

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2. Disciplina generale degli ingressi in Italia

Di norma, quindi, non vi è da parte degli stranieri il "diritto" all'ottenimento del visto, ma tutt'al più un semplice "interesse legittimo".

Il T.U. 286/1998 ha introdotto il principio che "il

diniego del visto di ingresso o reingresso è adottato con provvedimento scritto e motivato, che deve essere comunicato all'interessato unitamente alle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo o arabo" (art.4, c.2).

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2. Disciplina generale degli ingressi in Italia

La competenza al rilascio dei visti emessi dalla Repubblica Italiana spetta al Ministero degli Affari Esteri ed alla sua Rete degli Uffici diplomatico-consolari abilitati, che restano responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso, che verrà rilasciato dalla Rappresentanza territorialmente competente per il luogo di residenza dello straniero.

2. Disciplina generale degli ingressi in Italia

Il possesso del visto non garantisce in assoluto l'ingresso al cittadino straniero, poiché l'Autorità di frontiera lo può respingere se privo di mezzi di sostentamento e non in grado di fornire esaurienti indicazioni circa le modalità del proprio soggiorno in Italia, o per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.

N.B. Non è possibile il rilascio di alcun visto (né la proroga di un visto preesistente) allo straniero che già si trovi nel Territorio Nazionale

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2. Disciplina generale degli ingressi in Italia

Chi non ha bisogno del Visto

- I cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea

- I cittadini provenienti dai c.d. Paesi “esente Visto”

Il Regolamento del Consiglio n. 539 del 15.3.2001 determina la

lista degli Stati i cui cittadini sono soggetti all’obbligo del visto.

Ne ricordiamo alcuni, con riferimento, soprattutto, a quelli a

forte pressione migratoria: Albania, Ecuador, Perù, Ucraina,

Moldova, Marocco, Tunisia, Cina, Algeria, Bangladesh, Bosnia,

Eritrea, Etiopia, Filippine, Nigeria, Pakistan, Serbia e

Montenegro, Senegal, Sri Lanka, ecc

2. Disciplina generale degli ingressi in Italia

Vi sono poi dei Paesi che, invece, sono esenti visto d’ingresso per soggiorni di breve durata (max 90 gg), per turismo, affari, missione, invito e gara sportiva

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2. Disciplina generale degli ingressi in Italia

QUINDI..

Per soggiorni di lunga durata (oltre 90 giorni) a qualsiasi

titolo, tutti gli stranieri devono sempre munirsi di visto,

anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di Visto

per transito o per soggiorno breve

2. Disciplina generale degli ingressi in Italia

INOLTRE..

Ogni straniero che entri legalmente in Italia - esente

da obbligo di visto ovvero soggetto a visto – dovrà

obbligatoriamente presentarsi entro 8 (otto)

giorni dall’ingresso nel Territorio Nazionale presso

la Questura territorialmente competente e

richiedere – come previsto dall’art. 5 del T.U.

286/1998 – il permesso di soggiorno

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3. Permesso di soggiorno

Il Permesso di Soggiorno E’ dunque il permesso di soggiorno, che sarà

rilasciato per lo stesso motivo (di norma) e per la stessa durata indicati dal visto, il documento che autorizza la permanenza dello straniero sul Territorio Nazionale

Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è

sottoposto a rilievi fotodattiloscopici

3. Permesso di soggiorno

Lo straniero resta in ogni caso obbligato a dichiarare la propria presenza sul territorio alle rispettive Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 3 giorni lavorativi dall'ingresso

N.B. Non tutti i permessi di soggiorno sono

rinnovabili, convertibili o danno la possibilità di svolgere attività lavorativa

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3. Permesso di soggiorno

Nota bene: la legge riserva lo svolgimento di attività lavorativa in regola ai soli titolari di determinati pds.

Coloro che non possiedono queste tipologie di pds NON POSSONO svolgere attività lavorativa in regola, se non previa conversione, nei casi previsti dalla legge.

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3. Permesso di soggiorno

I permessi che CONSENTONO di svolgere attività lavorativa in regola sono:

- Lavoro subordinato

- Lavoro autonomo

- Motivi familiari

- Attesa occupazione

- Asilo politico

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3. Permesso di soggiorno

- Studio (fino a 1.040 ore l’anno anche continuative)

- Motivi umanitari

- Richiesta asilo

- Attesa cittadinanza

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3. Permesso di soggiorno

La richiesta di permesso di soggiorno deve essere presentata alla Questura competente o, in caso di ingresso per lavoro, allo Sportello Unico per l’Immigrazione che ha rilasciato il Nulla Osta, entro gli 8 giorni lavorativi dall’ingresso [tramite prenotazione sul sito della Prefettura di Milano]

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3. Permesso di soggiorno

Il rinnovo del pds deve essere presentato, tramite kit postale o alla Questura competente, almeno 60 giorni prima della scadenza, a seconda dei casi

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Il Contratto di soggiorno

Art .5-bis T.U. 286/98 come modificato dalla l. 189/02, art. 6

Contratto di soggiorno per lavoro subordinato

“Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato stipulato tra un datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia e un prestatore di lavoro, cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea o apolide, contiene:

a) La garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b) L’impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese per il viaggio di rientro del lavoratore nel Paese di provenienza

(…)

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Il Contratto di soggiorno

Il contratto di soggiorno per lavoro è sottoscritto (..) presso lo Sportello unico per l’immigrazione della provincia nella quale risiede o ha sede legale il datore di lavoro o dove avrà luogo la prestazione lavorativa secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione

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Il Contratto di soggiorno

Art. 8-bis DPR 394/99 come modificato dal DPR 334/04:

Contratto di soggiorno per lavoro subordinato

1. Il datore di lavoro, al momento della richiesta di assunzione di un lavoratore straniero, deve indicare con un’apposita dichiarazione, inserita nella richiesta di assunzione del lavoratore straniero, nonché nella proposta di contratto di soggiorno di cui all’art. 30-bis, comma 2, lettera d), e comma 3, lettera c), un alloggio fornito dei requisiti di abitabilità e idoneità igienico-sanitaria, o che rientri nei parametri previsti dal testo unico, e deve impegnarsi, nei confronti dello Stato, al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza

2. La documentazione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, (..), è esibita dal lavoratore al momento della sottoscrizione del contratto di soggiorno, secondo le modalità previste dall’art 35, comma 1

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Il Contratto di soggiorno

Art. 35 come modificato dal DPR 334/04:

Stipula del contratto di soggiorno per lavoro subordinato

1. Entro 8 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale, il lavoratore straniero si reca presso lo sportello unico competente, che, a seguito di verifica del visto rilasciato dall’autorità consolare e dei dati anagrafici del lavoratore straniero, consegna il certificato di attribuzione del codice fiscale. Nello stesso termine, il lavoratore straniero, previa esibizione di un titolo idoneo a comprovare l’effettiva disponibilità di un alloggio , nonché della dichiarazione di impiegano al pagamento delle spese di viaggio di cui all’art 5-bis, comma 1, lettera b), del testo unico, sottoscrive il contratto di soggiorno per lavoro, senza apporre modifiche o condizioni allo stesso, che viene conservato presso lo sportello medesimo

2. Copia del contratto di soggiorno sottoscritto è trasmessa dallo Sportello unico, ove possibile, in via telematica, al Centro per l’impiego, all’autorità consolare competente, nonché al datore di lavoro

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Il Contratto di soggiorno

Dal 25 febbraio 2005 la legge prevede che tutti i lavoratori subordinati extracomunitari, anche quelli già titolari di permesso di soggiorno, che risiedono e lavorano in Italia, devono avere il CONTRATTO DI SOGGIORNO

Se non si è cambiato datore di lavoro a quella data occorre compilare il modello R, altrimenti, per tutti i rapporti di lavoro instaurati successivamente al 25/02/2005 e per ogni nuovo rapporto di lavoro occorre compilare il modello Q

I moduli vanno spediti con raccomandata con avviso di ricevimento o per posta certificata allo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di competenza

Nota bene:

- Il contratto di soggiorno è indispensabile per rinnovare il permesso di soggiorno

5. Diritto all’unità familiare

Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari extracomunitari può essere esercitato dagli stranieri titolari di carta di soggiorno (Pds Ce sogg. Lungo periodo) o di pds di durata NON inferiore a un anno rilasciato per motivi di (art. 28, comma 1 T.U.):

§ lavoro subordinato

§ lavoro autonomo

§ studio

§ motivi religiosi

§ asilo

§ familiari

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5. Diritto all’unità familiare

Art. 29, comma 1, T.U. In generale il diritto a mantenere o a ristabilire

l'unità familiare può essere esercitato nei confronti dei seguenti familiari stranieri:

a) il coniuge non legalmente separato,

purché di età superiore agli anni 18 b) i figli minorenni a carico, anche di un

solo coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati a condizione che l'altro coniuge, qualora esistente, abbia dato il suo consenso

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5. Diritto all’unità familiare

c) i genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza ovvero genitori ultra 65-enni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute

e) i figli maggiorenni a carico,

qualora non possano per ragioni oggettive provvedere al proprio sostentamento a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale

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5. Diritto all’unità familiare

Il soggetto che esercita il diritto al riacquisto dell'unità familiare o il diritto al mantenimento dell'unità familiare ha l'obbligo di dimostrare - salvo che si tratti di rifugiato - che il familiare italiano o straniero legalmente residente in Italia (soggetto attivo) disponga dei seguenti requisiti minimi (art. 29 co. 3 T.U.):

a) un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali

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5. Diritto all’unità familiare

b) un reddito annuo minimo, derivante da fonti lecite, non inferiore all’importo dell’assegno sociale annuo aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere (es. per 1 persona: €8137,35); per il ric. Fam. Di due o + figli di età inf. Ai 14 anni o di due o + fam. Titolari prot. Suss. È richiesto un reddito minimo non inf. Al doppio dell’importo dell’assegno sociale (almeno €10.849,8)

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5. Diritto all’unità familiare

c) Assicurazione sanitaria: è stato previsto l’obbligo di stipulare – nel caso di ric. Fam. Di genitori ultra65enni – un’assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale previo pagamento di un contributo stabilito da decreto ministeriale

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5. Diritto all’unità familiare

PROCEDURA:

1) Invio via web domanda ric. Fam.

2) Consegna documentazione allo Sportello Unico al momento della convocazione

3) Rilascio ricevuta della documentazione presentata da parte dello Sportello Unico

4) Entro 180 gg lo Sportello Unico: rilascia nulla osta /diniego

5) Entro 8 giorni richiesta pds allo Sportello Unico [tramite prenotazione appuntamento su sito Prefettura]

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6. Soggiorni brevi

SOGGIORNI BREVI:

La legge 68/2007 elimina i permessi di soggiorno di breve durata per turismo, affari, visite e studio.

Per i soggiorni inferiori ai 3 mesi NON E’ PIU’ richiesto il pds ma una semplice dichiarazione di presenza rilasciata in frontiera (in caso di provenienza da Paese non area Schengen – es. timbro sul passaporto) o presso la Questura, entro 8 gg (in caso di provenienza da Paese Schengen)

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6. Soggiorni brevi

Tale dichiarazione costituisce titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per la richiesta di cittadinanza “jure sanguinis”

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7. Cittadini comunitari

I cittadini rumeni e bulgari fanno parte dell’UE dal 1/1/2007 e pertanto possono entrare liberamente in Italia, in possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio:

- Dichiarando la propria presenza, per soggiorni inferiori a tre mesi (ma non è un obbligo)

- Iscrivendosi all’anagrafe, trascorsi 3 mesi dall’ingresso [attestazione di soggiorno]

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7. Cittadini comunitari

Il D. lgs. 30/2007 (in vigore dall’11/04/2007) poi modificato e integrato dal 32/2008, dà attuazione alla Direttiva comunitaria 38/2004, la quale fa venire meno la Carta di soggiorno quale titolo abilitante il soggiorno dei cittadini dell’UE presso gli Stati membri

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7. Cittadini comunitari

Oltre alla documentazione richiesta per l’iscrizione anagrafica, il cittadino UE deve produrre la documentazione specifica dell’attività lavorativa svolta

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7. Cittadini comunitari

N.B.: fino al 31.12.2011 sarà in vigore il regime transitorio per l’accesso al mercato del lavoro nei confronti dei cittadini rumeni e bulgari, che prevede l’accesso liberalizzato in alcuni settori e il possesso di Nulla osta dello Sportello unico per altri.

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7. Cittadini comunitari

L’accesso al mkt del lavoro è liberalizzato per il lavoro stagionale e nei seguenti settori:

- Agricolo e turistico alberghiero

- Domestico e assistenza alla persona

- Edilizio

- Metalmeccanico

- Dirigenziale e altamente qualificato

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7. Cittadini comunitari

DIRITTO DI SOGGIORNO PERMANENTE:

Il cittadino dell’UE che ha soggiornato legalmente e in via continuativa, per cinque anni, nel territorio nazionale, acquisisce un diritto di soggiorno permanente (l’attestazione è rilasciata dal Comune di residenza entro 30 gg dalla domanda)

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8. La rete dei servizi per l’immigrazione

QUESTURA DI MILANO- VIA CAGNI 21 ● Presentazione istanze urgenza ● Ritiro dei permessi di soggiorno già pronti

(convocazioni rilasciate dall’Ente Poste) QUESTURA DI MILANO- VIA MONTEBELLO 26 Da lunedì a venerdì dalle 8,00 alle 17,30 per le seguenti

tipologie di permesso: • Rilascio primo permesso di soggiorno minore età,

giustizia, status apolide, integrazione minore, invito, vacanza lavoro, affari, cure mediche, gara sportiva, motivi umanitari, asilo politico [rinnovo con kit], art. 31 (assistenza minori)

• Rilascio permesso di soggiorno per i cittadini stranieri parenti di cittadini italiani/U.E. (rinnovo tramite kit postale)

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8. La rete dei servizi per l’immigrazione

SPORTELLO UNICO DI MILANO- Prefettura

di Milano

Corso Monforte 31

20122 Milano

Sito internet http://www.prefettura.it/milano/

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8. La rete dei servizi per l’immigrazione

Lo Sportello unico si occupa di:

- Procedure di assunzione di lavoratori extracomunitari provenienti dall’estero- decreto flussi 2006, 2007, 2008, 2009, 2010; sanatoria 2009

- Contratti di soggiorno per cittadini extracomunitari già presenti in Italia e titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato

- Autorizzazioni al lavoro subordinato in casi particolari (art. 27 T.U.)

- Ricongiungimenti famigliari

- Assunzione lav. Comunitari nei settori non liberalizzati

- Cittadinanza

- Test di lingua italiana

8. La rete dei servizi per l’immigrazione

POSTE ITALIANE

Sito internet: www.portaleimmigrazione.it

Per controllare lo stato della pratica di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno

E reperire indirizzi Comuni/Patronati/Uffici postali (SPORTELLI AMICO) abilitati all’invio delle domande

Nel Distretto di Rho gli Sportelli amico presenti sono a: Rho, Pero, Arese, Lainate e Vanzago

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8. La rete dei servizi per l’immigrazione

SPORTELLO STRANIERI Ambito territoriale di Rho

c/o Auditorium Padre Reina, Via Meda 20- Rho(MI)

Orari di apertura al pubblico:

Lun- Giov 14,30-18,30

Martedì 9,30- 12,30

Mercoledì 10,00-14,00

Consulenza telefonica:

Lun 13,30-14,30

Mart 12,30-13,30;

Merc 9,00-10,00

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8. La rete dei servizi per l’immigrazione

Informazioni su:

• Normativa in materia di immigrazione

• Permesso di soggiorno

• Ricongiungimento famigliare

• Asilo politico

Consulenza legale

Trasmissione on-line delle pratiche di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno e di ricongiungimento famigliare (su appuntamento con lo sportello)

Orientamento ai servizi territoriali

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I nostri riferimenti

Sportello stranieri Ambito territoriale di Rho c/o Auditorium Padre Reina

Via Meda 20 20017 Rho (MI)

Tel. 02/9306631 fax 02/93162802 E.mail: [email protected]

INTRECCI Società Cooperativa Sociale

Via Madonna 67 20017 Rho (MI)

Tel: 02/93180880 Fax: 02/93184139 E.mail:[email protected]

Sito internet: www.coopintrecci.it