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Regolamento per la Certificazione secondo lo Standard MSC-Marine Stewardship Council Regolamento approvato il: 04/03/2014 Revisione: 01 In vigore dal: 04/03/2014 RINA Services S.p.A. Via Corsica 12 16128 Genova - Italia tel +39 010 53851 fax +39 010 5351000 web site : www.rina.org _____________________________________ Regolamenti tecnici

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Regolamento per la Certificazione

secondo lo Standard

MSC-Marine Stewardship Council

Regolamento approvato il: 04/03/2014

Revisione: 01

In vigore dal: 04/03/2014

RINA Services S.p.A.

Via Corsica 12

16128 Genova - Italia

tel +39 010 53851

fax +39 010 5351000

web site : www.rina.org

_____________________________________

Regolamenti tecnici

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INDICE

GENERALITÀ .................................................................................................................................................................... 3

CAPITOLO 2 .................................................................................................................................................................... 5

NORMA DI RIFERIMENTO / REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE ............................................................................... 5

CAPITOLO 3 .................................................................................................................................................................... 6

CERTIFICAZIONE INIZIALE .............................................................................................................................................. 6

CAPITOLO 4 ................................................................................................................................................................. 16

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE ............................................................................................................... 16

CAPITOLO 5 ................................................................................................................................................................. 16

RICERTIFICAZIONE ....................................................................................................................................................... 16

CAPITOLO 6 ................................................................................................................................................................. 17

ARMONIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE E CONDIVISIONE (MSC Fishery) DEL CERTIFICATO ....................... 17

CAPITOLO 7 ................................................................................................................................................................. 17

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE ............................................................................................... 17

CAPITOLO 8 ................................................................................................................................................................. 19

RIPRISTINO .................................................................................................................................................................... 19

CAPITOLO 9 ................................................................................................................................................................. 19

GESTIONE DEI PRODOTTI MARCATI MSC E SOSPENSIONE USO DEL LOGO A SEGUITO DELLA

SOSPENSIONE/RITIRO DELLA CERTIFICAZIONE ....................................................................................................... 19

CAPITOLO 10 ............................................................................................................................................................... 20

POSSIBILITA' DI APPELLO A SEGUITO DI SOSPENSIONE O RITIRO DEL CERTIFICATO ........................................ 20

CAPITOLO 11 ............................................................................................................................................................... 21

TRASFERIMENTO DEL CERTIFICATO .......................................................................................................................... 21

CAPITOLO 12 ............................................................................................................................................................... 21

CONFIDENZIALITA' ...................................................................................................................................................... 21

CAPITOLO 13 ............................................................................................................................................................... 23

CONTROVERSIE ........................................................................................................................................................... 23

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CAPITOLO 1

GENERALITÀ

1.1

Nel presente Regolamento sono definite le procedure applicate da RINA Services (di seguito RINA) per

la certificazione secondo lo standard Marine Stewardship Council (di seguito MSC) dei prodotti della

pesca (Fishery products) e della relativa catena di custodia (Chain of Custody) emanato

dall'Organizzazione MSC e le modalità di richiesta, ottenimento, mantenimento ed utilizzazione,

nonché l’eventuale sospensione e revoca di tale certificazione.

1.2

RINA rilascia la certificazione secondo i seguenti documenti normativi:

Marine Stewardship Council Fishery Certification;

Marine Stewardship Council Chain of Custody Certification.

1.3 Campo di applicazione

1.3.1 L'accesso alla certificazione è aperto a tutte le Organizzazioni secondo i seguenti campi di

applicazione:

per lo standard MSC Fishery:

attività di pesca (inclusi crostacei, molluschi bivalvi e cefalopodi),

attività di pesca supportata con ripopolamento, nelle categorie:

- Cattura e Ingrasso (CAG) – cattura seguita da una fase di

allevamento,

- Rilascio e Cattura (HAC) – rilascio di organismi (uova, larve o

avannotti) e seguente ricattura,

- Pesca in Habitat Modificato – modificazione dell’habitat allo

scopo di favorire le specie oggetto di pesca;

per lo standard MSC Chain of Custody, in base alle caratteristiche del cliente il campo

di applicazione della certificazione può essere individuato tra le seguenti opzioni:

Certificazione CoC

Individuale

Per organizzazioni individuali che non ricadono in uno dei casi

seguenti.

Certificazione CoC

Integrata

riconosciuta

dall'Organizzazione

MSC

Applicabile nel caso in cui il cliente sia già certificato secondo

uno standard di sicurezza alimentare riconosciuto (BRC, IFS, SQF

e GlobalGAP Aquaculture CoC). Questa opzione consente

l’integrazione dell’audit MSC con l’audit riguardante la citata

certificazione; ciò in virtù del fatto che gli aspetti già inclusi nel

piano di audit della certificazione esistente non occorre siano

nuovamente verificati durante la visita per MSC. Se la verifica

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per lo standard di sicurezza alimentare riconosciuto è stata

effettuata poco prima della richiesta per la certificazione CoC

da parte dell’azienda, è possibile certificare quest’ultima senza

aspettare l’audit di sorveglianza per l’altro standard. In questo

caso RINA eseguirà una ‘gap analysis’ per individuare i requisiti

integrativi necessari ai fini della certificazione MSC Chain of

Custody e una volta certificato il cliente verrà determinata la

frequenza degli audit di sorveglianza cercando di sincronizzarli

con quelli per lo standard già riconosciuto.

Certificazione Multi

-sito

Per Organizzazioni con più di un sito che desiderano ricevere un

solo certificato ma vogliono che ogni sito venga auditato

individualmente.

Certificazione di

gruppo

Riferita alle cosiddette Group Entities cioè gruppi di

organizzazioni omogenee o organizzazioni multisito dotate di un

singolo riferimento centrale di controllo che presentano unica

richiesta collettiva al fine di operare sotto un unico certificato

CoC.

Certificazione ad

Interim

Può essere concessa dall'Organizzazione MSC in vista dell'audit

di certificazione, su proposta di RINA, nel caso sia dimostrata

l'oggettiva impossibilità di effettuare un completo audit on-site

prima di consentire l'ingresso del prodotto nella Chain of

Custody. Tale deroga può ricorrere limitatamente ad un breve

periodo di tempo, previo accertamento che il rischio

conseguente sia modesto e gestibile.

ASC (Aquaculture

Stewardship

Council)

Opzione possibile per le Organizzazioni che vogliano includere

nel proprio scopo di certificazione prodotti certificati ASC

derivanti da attività di allevamento sostenibili.

1.3.2

La certificazione rilasciata da RINA è riferita esclusivamente alla singola Organizzazione di pesca o

della filiera a valle, dove per Organizzazione s’intende un gruppo, società, azienda, impresa, ente o

istituzione, ovvero loro parti o combinazioni, in forma associata o meno, pubblica o privata, che abbia

una propria struttura funzionale ed amministrativa.

Per Organizzazioni con più unità operative, ogni singola unità operativa può essere definita come

Organizzazione.

1.3.3

Inoltre, in merito allo standard MSC Fishery, l’oggetto della certificazione deve essere lo stock ittico (=

unità biologica distinta) selezionato dall’Organizzazione combinato con il metodo e lo/gli strumenti di

pesca e i mezzi utilizzati per l’attività (es. imbarcazioni).

In generale le marinerie che fanno richiesta di valutazione sono identificate secondo i seguenti

parametri:

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area geografica di pesca;

stock oggetto di pesca;

strumento di pesca utilizzato;

gruppo o Organizzazione intestataria del certificato.

1.4 Scopo della certificazione

1.4.1 Lo scopo della certificazione MSC Fishery è distinguere e valorizzare le Organizzazioni che

agiscono nel rispetto della sostenibilità della risorsa permettendone il mantenimento e garantendone

l'uso durevole per le generazioni future.

1.4.2 Scopo della certificazione secondo lo Standard MSC Chain of Custody è assicurare che il

prodotto dichiarato sostenibile a livello di cattura e che porta il marchio MSC provenga da una fonte

certificata. I prodotti certificati ASC possono essere compresi nel campo di applicazione della

certificazione MSC Chain of Custody.

1.5 Quotazioni

Per l'attività certificativa RINA applica le proprie tariffe vigenti, garantendone l'equità e l'uniformità di

applicazione. RINA può legittimamente non accettare richieste di certificazione che riguardino

Organizzazioni sottoposte, o la cui produzione o attività sia sottoposta, a misure restrittive, sospensive o

interdittive da parte di una pubblica Autorità.

1.6 Visite in accompagnamento con Organismo di Accreditamento

L’Organismo garante delle certificazioni MSC emesse da RINA (ASI - Accreditation Service

International) può richiedere la partecipazione di suoi osservatori agli audit effettuati da RINA stesso,

allo scopo di accertare che le modalità di valutazione adottate da RINA siano conformi alle norme

per esso applicabili. La partecipazione di tali osservatori è previamente concordata tra RINA e

l’Organizzazione; qualora l’Organizzazione non conceda il proprio benestare alla suddetta

partecipazione la validità del certificato viene sospesa. (Rif: Regolamento per la certificazione di

sistemi di gestione per la qualità, par 1.6)

CAPITOLO 2

NORMA DI RIFERIMENTO / REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE

2.1

Per ottenere la certificazione da parte di RINA, l’attività di pesca e i relativi prodotti devono soddisfare

(inizialmente e nel tempo) i requisiti degli standard applicabili.

2.2

2.2.1 In particolare, per ottenere la certificazione MSC Fishery l'Organizzazione deve applicare le

proprie risorse per effettuare l’attività di pesca sostenibile, ovvero deve:

mantenere le attività di pesca ad un livello tale da permettere lo sfruttamento duraturo

della popolazione ittica nel tempo senza portare al sovrasfruttamento della risorsa;

gestire l’attività in maniera da minimizzare l’impatto ambientale permettendo

all’ecosistema, di cui la risorsa fa parte, di mantenere la propria struttura, produttività,

funzionalità e diversità;

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essere conforme alle norme e regolamenti locali, nazionali e internazionali vigenti in

materia di pesca ed avere un sistema di gestione che permetta l’adeguamento alle

circostanze e il mantenimento della sostenibilità.

2.2.2 Per quanto riguarda la Certificazione MSC Chain of Custody l’Organizzazione deve ottemperare

ai requisiti dello Standard dimostrando di avere un efficiente sistema di gestione che assicuri la

rintracciabilità del prodotto derivante da un'attività di pesca certificata MSC.

CAPITOLO 3

CERTIFICAZIONE INIZIALE

3.1

Le Organizzazioni che desiderino ottenere la certificazione MSC devono fornire a RINA i dati essenziali

della loro Organizzazione e relative attività svolte e la localizzazione del Sito/i, inviando l’appropriato

modulo MSC Application Form (MSC Standard for Sustainable Fishery Application Form o MSC Chain of

Custody Application Form; disponibili sul sito www.rina.org) compilato in tutte le sue parti sulla base dei

quali viene formulata da RINA un’offerta economica.

Queste informazioni devono pervenire da una rappresentante autorizzato dell’Organizzazione

richiedente.

Tali informazioni sono richieste allo scopo di verificare preventivamente le opzioni applicabili e di

predisporre un’offerta economica adeguata.

3.2

Le Organizzazioni, in caso di accettazione dell’offerta economica, formalizzano la richiesta di

certificazione inviando a RINA la medesima debitamente sottoscritta.

Al ricevimento dell’offerta sottoscritta dal Cliente RINA invia all'Organizzazione la propria accettazione.

La sottoscrizione dell’offerta da parte dell'Organizzazione e l'accettazione da parte di RINA

formalizzano contrattualmente il rapporto tra RINA e l’Organizzazione e l’applicabilità del presente

Regolamento, nell’offerta stessa richiamato.

3.3

RINA comunica all’Organizzazione i nomi dei tecnici incaricati dell’effettuazione dell’audit con la

seguente tempistica:

per la certificazione MSC Fishery - 30 giorni prima della data di inizio dell’attività di

valutazione

per la certificazione MSC Chain of Custody - 5 giorni lavorativi prima della data di inizio

dell’attività di valutazione

al fine di consentire all’Organizzazione eventuali obiezioni sulla nomina che saranno prese

in considerazione da RINA in base delle giustificazioni addotte e con criteri di oggettività.

3.4

Unitamente all’offerta sottoscritta, e, comunque, prima dell'inizio dell'audit, l’Organizzazione dovrà

rendere disponibile a RINA la seguente documentazione:

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3.4.1 Certificazione MSC Fishery:

copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o documento equivalente;

eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nell’originario Application Form;

organigramma dell’Organizzazione;

pianta del Sito/Siti;

elenco e caratteristiche delle Imbarcazioni per la pesca;

3.4.2 Certificazione MSC Chain of Custody:

copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o documento equivalente;

eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nell’originario Application Form;

elenco delle procedure disponibili applicabili;

organigramma dell’Organizzazione;

pianta del Sito/Siti;

pianificazione degli audit interni prevista.

3.5

Oltre a quelli indicati in precedenza, RINA può richiedere a propria discrezione altri documenti

giudicati importanti ai fini della valutazione.

3.6

La documentazione di cui sopra è valutata da RINA per conformità alla norma di riferimento e ai

requisiti del presente Regolamento.

3.7

Le finalità degli audit sono:

3.7.1 Certificazione MSC Fishery:

a) Valutazione preliminare (Pre-Assessment): valutare il grado di adeguatezza dell’attività di

pesca effettuata dalla Organizzazione rispetto ai requisiti dello standard MSC Fishery al fine

del futuro conseguimento della certificazione nella successiva fase di Full-Assessment.

Questo step è particolarmente raccomandato, per quanto non obbligatorio, ai fini del

conseguimento della successiva certificazione;

b) Valutazione (Full-Assessment): valutare l’effettiva sostenibilità dell’attività di pesca in

conformità ai principi dello standard di riferimento, secondo i criteri definiti nella

metodologia di valutazione e con i metodi stabiliti nel manuale di certificazione;

c) Mantenimento: periodica valutazione della continua conformità ai principi dello standard

e ai requisiti conseguentemente definiti per la sua soddisfazione, ivi comprese le attività di

miglioramento concordate;

d) Ricertificazione: conferma del mantenimento della conformità allo standard di riferimento.

Nel caso sia stato effettuato il Pre-assessment, eventuali rilievi classificati come critici in tale sede

dovranno essere risolti prima di procedere al il Full-Assessment.

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3.7.2 Certificazione MSC Chain of Custody:

a) Valutazione iniziale (Audit on Site) effettuata con le seguenti finalità:

verificare il sistema di gestione dell’organizzazione, ivi comprese politiche e

procedure ove appropriato, ai fini della loro adeguatezza rispetto allo standard

MSC Chain of Custody (per questa attività si potrà concordare col cliente

l’effettuazione off-site prima della verifica in sito);

verificare on-site l’effettiva ed efficace applicazione del sistema.

b) Mantenimento: valutare periodicamente l’effettivo mantenimento del sistema di gestione

dell’Organizzazione certificata.

c) Ricertificazione: conferma del mantenimento della conformità allo standard di riferimento.

3.7.3 Le attività di audit per la certificazione MSC della pesca sostenibile si svolgeranno secondo i

seguenti flussi di attività.

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Figura 1: Certificazione MSC Fishery - Contatto iniziale e Pre-Assessment

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Figura 2: certificazione MSC Fishery - Full-Assessment

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Figura 3: Certificazione MSC Chain of Custody

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3.8

Valutazione ed eventuali non conformità:

3.8.1 Certificazione MSC Fishery

3.8.1.1 Il gruppo di verifica valuta l’Organizzazione rispetto ai principi e criteri del documento

normativo di riferimento assegnando un punteggio fino ad un massimo di 100 punti, ove 100

rappresenta la pesca al massimo della sostenibilità teorica in relazione allo standard MSC.

3.8.1.2 La condizione per il conseguimento della certificazione è il raggiungimento del punteggio

minimo di 80 per ciascuno degli indicatori previsti.

3.8.1.3 Nel caso il punteggio di uno o più indicatori sia inferiore a 60 non potrà essere proseguito l'iter di

certificazione.

Esso potrà essere riavviato dopo due anni dal completamento della prima valutazione.

3.8.1.4 Nel caso in cui venga assegnato in sede di Full-Assessment punteggio inferiore a 80, ma

maggiore di 60, per uno o più indicatori di performance, il gruppo di verifica stabilisce e comunica al

cliente le condizioni e tempistiche per il raggiungimento del punteggio minimo di 80.

3.8.1.5 In casi eccezionali (Exceptional circumstancies) RINA può riconoscere che il raggiungimento

del livello 80 per determinati indicatori possa richiedere un periodo particolarmente lungo.

Exceptional circumstancies si riferiscono a situazioni in cui, per quanto con una implementazione

ottimale, il raggiungimento del punteggio 80 può richiedere tempistiche che superano il tempo

previsto per il conseguimento della certificazione. Ad esempio in relazione a tempistiche necessarie

per attività di ricerca rilevanti o per il determinarsi di particolari risposte o funzioni ecologiche.

In tali circostanze RINA specificherà tali condizioni nel Draft e Final Report dettagliando i miglioramenti

significativi e misurabili anche in termini di pianificazione dei risultati intermedi e finali ed i relativi

punteggi che dovranno essere raggiunti durante il periodo di certificazione previsto.

Inoltre RINA preciserà il risultato di output da raggiungere per conseguire gli 80 punti di performance

alla scadenza finale.

3.8.2 Certificazione MSC Chain of Custody - le non conformità rilevate durante l’audit sono classificate

come:

a) Minori: non conformità che non compromettono l’integrità della catena di custodia;

l’organizzazione può procedere verso la certificazione se le relative azioni correttive proposte

vengono approvate da RINA;

b) Maggiori: non conformità che compromettono l’integrità della catena di custodia; queste

devono essere adeguatamente risolte entro tre mesi dall’Organizzazione per ottenere o

mantenere la certificazione;

c) Critiche: non conformità che sono assegnate dal gruppo di verifica se riscontrata un’evidente

inefficienza della catena di custodia dovuta all’azione o mancanza di azione

dell’Organizzazione; in questo caso l'iter viene sospeso.

3.9

A completamento con esito favorevole del flusso delle attività di valutazione e previa convalida da

parte di RINA, è rilasciato un Certificato di conformità con validità di cinque anni per la Certificazione

MSC Fishery e di tre anni per la MSC Chain of Custody.

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La validità del certificato è subordinata al risultato dei successivi audit di sorveglianza annuali e

ricertificazione.

3.10

Nell’ambito della certificazione MSC Fishery è previsto un forte coinvolgimento pubblico in molti

passaggi del processo di certificazione.

Inizialmente, dopo l'accettazione dell'offerta, si ha infatti un pubblico annuncio dell’avvio delle attività

di certificazione, successivamente si procede al riconoscimento pubblico del metodo di valutazione

preparato dal gruppo di verifica RINA.

In seguito all’attività di Audit il rapporto preparato dal gruppo di verifica deve essere esaminato da un

gruppo di esperti designati da RINA (Peer Reviewers), dopo le eventuali revisioni, viene redatto un

rapporto da inviare all'Organizzazione MSC per la pubblicazione sul proprio sito internet.

L'Organizzazione MSC notifica la pubblicazione del rapporto pubblico a tutti gli interessati che possono

produrre commenti entro 30 giorni.

Il rapporto di audit finale comprensivo delle eventuali modifiche viene infine inviato da RINA

all'Organizzazione MSC per la pubblicazione sul sito. Per un periodo di 15 giorni da tale pubblicazione

tutte le parti che hanno partecipato al processo di certificazione (Organizzazione, esperti e in

generale le parti interessate) possono, se lo ritengono necessario, iniziare la procedura di obiezione. Le

obiezioni possono riguardare esclusivamente la modalità di valutazione e possibili fattori che possano

aver influenzato sensibilmente l’imparzialità e l’adeguatezza nella valutazione effettuata da RINA. La

procedura di obiezione prevede una serie di consultazioni e valutazioni sul rapporto finale di audit il cui

costo è completamente a carico della parte che ha avanzato l’obiezione (o suddiviso tra le parti, in

caso le obiezioni vengano sollevate da più d’una parte).

Di seguito lo schema del Processo di Obiezione

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Figura 4: Certificazione MSC Fishery - Procedura di obiezione

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3.10 Eligibility date

In concerto con il Cliente il RINA stabilisce la probabile data dalla quale il prodotto che deriva da una

attività di pesca certificate può portare il marchio MSC. Questa data (eligibility date) può essere:

la data contenuta nel certificato ottenuto dall’attività di pesca;

una data precedente fino ad un massimo di sei mesi prima della pubblicazione del più

recente report pubblico (Public Comment Draft Report), in relazione a condizioni particolari

(inizio dell’anno di gestione dell’attività di pesca, stagione di pesca o altra data

giustificabile).

La data prevista (target eligibility date) verrà opportunamente aggiornata sulla base dei progressi del

processo di certificazione dell’attività di pesca, e sarà comunicata all’l'Organizzazione MSC per la

pubblicazione sul proprio sito web.

Il pesce pescato dopo la reale data di eleggibilità (actual eligibility date) ma prima della data di

certificazione potrà portare il marchio MSC a condizione che il la filiera successive alla cattura

possegga un certificate MSC CoC in corso di validità prima della data di certificazione dell’attività di

pesca, e che l’attività di pesca in questione sia riportata nello scopo del suddetto certificato MSC

CoC o nella lista di organizzazioni “under-MSC-assessment” che deve essere allegata al certificate

MSC CoC della filiera.

3.11 Richiesta di registrazioni relative a prodotti certificati in caso di test di tracciabilità (tracebacks)

eseguiti da MSC

MSC conduce regolarmente test di tracciabilità per garantire una maggiore sicurezza agli

stakeholders.

Una prova di tracciabilità premette di risalire all’origine dei prodotti marcati MSC fino all’attività di

pesca, attraverso evidenze documentali.

Le aziende certificate MSC CoC devono cooperare con l’Organizzazione MSC nell’esecuzione delle

prove di tracciabilità:

1. Fornendo le registrazioni richieste relative al materiale certificato entro 7 giorni dal ricevimento

della richiesta, o in circostanze eccezionali in tempi minori, come specificato

dall’Organizzazione MSC.

a. I dettagli finanziari possono essere rimossi se richiesto dall’azienda, ma le registrazioni non

possono essere alterate in altro modo.

b. Le registrazioni devono essere fornite in lingua inglese se richiesto da MSC.

2. Richiedendo una eventuale proroga per iscritto ai valutatori MSC se il periodo di 7 giorni non

può essere rispettato.

a. Nella richiesta deve essere inclusa la giustificazione per la proroga.

b. Se la richiesta di proroga on viene accettata, l’originario periodo di 7 giorni deve essere

rispettato.

L’ organizzazione deve includere i suddetti requisiti nei contratti stipulati con i subcontrattisti che

possano detenere i dati necessari ad eseguire test di tracciabilità.

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Se le richieste dei valutatori MSC non vengono rispettate nei tempi stabiliti, questi possono richiedere

l’intervento di RINA.

CAPITOLO 4

MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

4.1

L’Organizzazione deve mantenere la conformità allo standard di riferimento.

4.2

Al fine del mantenimento della certificazione l’Organizzazione dovrà sottoporsi agli audit di

sorveglianza, la cui periodicità è la seguente:

Certificazione MSC Fishery: annuale

Certificazione MSC Chain of Custody: minimo annuale, con eventuale pianificazione più

frequente, su decisione di RINA, in base alle regole definite dall’organizzazione MSC.

4.3

RINA si riserva inoltre di effettuare audit presso l’Organizzazione aggiuntivi rispetto a quelli previsti con

breve preavviso; in caso di rifiuto, da parte dell’Organizzazione, senza valide motivazioni, RINA può

avviare l’iter di sospensione/revoca della certificazione. Il costo dell’effettuazione dell‘audit aggiuntivo

è a carico dell’Organizzazione.

CAPITOLO 5

RICERTIFICAZIONE

5.1

La periodicità della verifica di ricertificazione è la seguente:

• Certificazione MSC Fishery: ogni 5 anni

• Certificazione MSC Chain of Custody: ogni 3 anni

5.2

Modalità d’esecuzione della ricertificazione per la Certificazione MSC Fishery:

5.2.1 Se RINA acquisisce il cliente da altro organismo di certificazione segue l’iter analogo a quello del

Full-assessment. Inoltre:

5.2.1.1 al fine di un’efficace valutazione RINA acquisisce tramite l’Organizzazione MSC i

precedenti rapporti di verifica ispettiva;

5.2.1.2 i criteri e i metodi di valutazione devono tenere conto dell’aggiornamento della

documentazione prescrittiva MSC, dello stato dell’arte e della situazione complessiva

del settore, al momento della ricertificazione, dal punto di vista scientifico, ambientale,

tecnico e legislativo.

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5.2.1.3 RINA verifica il soddisfacimento delle eventuali azioni correttive o di

miglioramento definite e pianificate che l’Organizzazione dovrebbe avere completato

ai fini della ricertificazione. In caso di mancato soddisfacimento non potrà essere

rilasciato il nuovo certificato.

5.2.2 Se RINA è incaricato della ricertificazione con continuità rispetto all’ultima sorveglianza, deve

iniziare la ricertificazione entro lo scadere del quarto anno dalla data del rilascio del certificato

seguendo le stesse modalità di cui al punto 5.2.1.

5.2.3 Entro la scadenza del certificato in essere può essere applicata la procedura di obiezione, a

meno che RINA non abbia concesso proroga di massimo sei mesi dopo la scadenza quinquennale

del certificato al fine di consentire il completamento del processo di obiezione.

CAPITOLO 6

ARMONIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE E CONDIVISIONE (MSC Fishery) DEL

CERTIFICATO

6.1

Nel caso di valutazione di Fishery con aree di sovrapposizione rispetto ad altre marinerie RINA ha

definito specifica istruzione interna che definisce le procedure che dovranno essere seguite al fine di

assicurare la coerenza dei risultati al fine di non minare l’integrità della valutazione.

Tale istruzione verrà messa a disposizione del cliente allorché si configuri la sopracitata fattispecie.

CAPITOLO 7

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

7.1

La validità del Certificato di conformità può essere sospesa nei seguenti casi:

• se l’Organizzazione non consente che siano condotti gli audit programmati alle frequenze

richieste;

• se sono riscontrate non conformità non risolte entro i tempi stabiliti da RINA;

• se l’Organizzazione non ha rispettato i termini fissati per la comunicazione delle azioni

correttive, a seguito di non conformità/osservazioni segnalate;

• se l'Organizzazione ha apportato al suo Sistema di Gestione modifiche rilevanti che non siano

state comunicate a RINA e da questi accettate;

• in presenza di importanti ristrutturazioni dell’Organizzazione non comunicate a RINA;

• per rifiuto od ostacolo alla partecipazione agli audit di osservatori dell’Ente di

Accreditamento;

• per l’evidenza del mancato rispetto di leggi e regolamenti cogenti applicabili;

• riscontro di eventuali giustificati e gravi reclami pervenuti;

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• per inappropriato uso del logo MSC rispetto alle regole definite dall'Organizzazione MSC

medesima;

• per inappropriato uso del logo RINA.

7.2

Il mancato soddisfacimento entro il termine prescritto delle condizioni di cui al punto 3.8.1.4 causa la

revoca del Certificato di conformità.

La revoca del Certificato di conformità può essere decisa in accordo a quanto previsto nei seguenti

casi specifici:

• quando si verifichino circostanze, quali quelle citate al punto 7.1 per la sospensione, che

siano giudicate particolarmente gravi;

• qualora l’Organizzazione non accetti le nuove condizioni economiche stabilite da RINA per

l’eventuale modifica del contratto;

• per ogni altro serio motivo, a giudizio RINA come ad esempio, a titolo non esaustivo, la

provata incapacità dell’Organizzazione di perseguire gli obiettivi di rispetto dei vincoli legislativi

applicabili.

7.3

L'avvenuta revoca del Certificato di Conformità è notificata per iscritto al Cliente e all'Organizzazione

MSC in conseguenza vengono aggiornati i relativi files pubblici e files riservati al cliente.

Il Cliente che dopo la revoca intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una

nuova domanda seguendo l'intero iter.

7.4

Nel caso della certificazione MSC Fishery, qualora non siano più rispettati i requisiti dello standard, RINA

avvia l’iter di sospensione o ritiro del relativo certificato.

In questo caso RINA invia al cliente le seguenti informazioni:

• 90 giorni prima dei termini previsti per la sospensione o il ritiro: giustificazione

scritta del provvedimento;

• 30 giorni prima dei termini previsti per la sospensione o il ritiro: informazione che

l’organismo procederà in merito mediante comunicazione pubblica.

Prima del momento della comunicazione pubblica il cliente deve contattare il Marine Stewardship

Council International Ltd Logo Licensing Manager in merito alle regole per la rinuncia alle etichette ed

al restante materiale predisposto per identificare il prodotto certificato MSC.

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CAPITOLO 8

RIPRISTINO

8.1

Il ripristino a seguito di sospensione o revoca del certificato avviene seguendo iter e modalità di

valutazione analoghe a quelle adottate nel caso di certificazione iniziale sia per la Certificazione MSC

Fishery che la Certificazione MSC Chain of Custody.

8.1.1 In particolare per la Certificazione Chain of Custody il ripristino del certificato non può essere

richiesto dal cliente prima di sei mesi dall’avvenuto ritiro.

8.1.2 In caso la certificazione sia stata sospesa per la seconda volta RINA non potrà rilasciare un nuovo

certificato prima della scadenza dei due anni successivi alla data della sospensione, e

contestualmente il Cliente dovrà esibire a RINA completa documentazione delle attività svolte nei due

anni di assenza di certificazione, per quanto applicabile all’oggetto di certificazione medesimo.

8.1.3 Medesime regole saranno seguite qualora RINA sia richiesto di ripristino di certificazione da parte

di cliente sottoposto a ritiro di certificato precedentemente rilasciato da altro organismo.

CAPITOLO 9

GESTIONE DEI PRODOTTI MARCATI MSC E SOSPENSIONE USO DEL LOGO A

SEGUITO DELLA SOSPENSIONE/RITIRO DELLA CERTIFICAZIONE

9.1

Con la sospensione o revoca della validità del certificato decade la possibilità di utilizzazione del logo

MSC sui prodotti e su tutto il restante materiale ove venga apposto, nonché l’utilizzo del logo RINA.

9.2

Per quanto attiene il prodotto etichettato MSC che all’atto della sospensione/revoca del certificato

alla organizzazione di pesca si trova nei diversi stadi della filiera dalla post-cattura alla distribuzione,

RINA effettua una valutazione al fine di individuare ove sia possibile proseguire nell’immissione sul

mercato e dove sia necessaria l’assunzione di provvedimenti atti ad evitare l’immissione sul mercato di

prodotto etichettato non certificato.

In conseguenza vengono notificati al cliente gli adempimenti da compiere; i costi relativi alla predetta

valutazione e all’attuazione dei provvedimenti definiti sono a carico del cliente.

9.3

Inoltre con particolare riferimento alla certificazione MSC Fishery viene posta in atto la seguente

procedura:

9.3.1 Pesce che, al momento della sospensione non è ancora entrato nella Chain of Custody (cioè

prima del punto d’inizio definito per la catena di custodia certificata) non può essere venduto come

certificato o entrare nelle successive Chain of Custody come pesce certificato.

9.3.2 Pesce catturato in perduranza di certificazione (quindi prima della sospensione/ritiro) può essere

venduto solo alle seguenti condizioni:

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a) se il pesce è rintracciabile fino al momento della cattura ed è già in possesso di una

organizzazione a valle del punto definito di inizio della Chain of Custody;

b) se, nella filiera a valle dell’Organizzazione di pesca cui è stato sospeso/revocato il

certificato, l’Organismo di Certificazione che ha rilasciato il certificato MSC Chain of

Custody è in grado di assicurare la sussistenza di un efficace sistema di identificazione e

separazione del prodotto certificato;

c) che il detentore del certificato o il licenziatario del logo siano in grado di fornire la

prova che si tratta di prodotto certificato;

d) nel caso nessun soggetto sia in grado di fornire la sopra menzionata prova,

l'Organizzazione MSC ha l’autorità di stabilire la regola in base alla quale il prodotto non

può entrare nella successiva Chain of Custody e quindi non può essere venduto come

certificato.

9.3.3 Entro 24 ore RINA notifica all'Organizzazione MSC e alla pertinente filiera la

sospensione/ritiro del certificato alla Organizzazione di pesca.

9.3.4 MSC International informa i detentori del logo MSC del ricevimento della notifica di

revoca/sospensione entro un giorno lavorativo.

9.3.5 L'Organizzazione MSC notifica agli altri Organismi di Controllo coinvolti e rende pubblica

la sospensione/ritiro entro un giorno lavorativo dal ricevimento della notifica.

CAPITOLO 10

POSSIBILITA' DI APPELLO A SEGUITO DI SOSPENSIONE O RITIRO DEL CERTIFICATO

10.1

In caso di sospensione o ritiro del certificato il cliente può presentare obiezione a RINA e in copia al

MSC Chief Executive ed all'Objections Panel Chair dell'Organizzazione MSC entro 15 giorni dalla data

della notifica.

RINA risponde all’obiezione entro 15 giorni dal suo ricevimento, indirizzando copia corredata da

eventuale adeguata documentazione a MSC Chief Executive e all'Objections Panel Chair.

Il cliente se non soddisfatto può reiterare la propria obiezione entro 7 giorni dal ricevimento della

risposta di RINA a MSC’s Objections Panel Chair.

L'Objections Panel Chair dell'Organizzazione MSC entro 7 giorni decide circa l’obiezione o coinvolge

ulteriori esperti tecnici al fine della decisione, e può convocare le parti per tentare una soluzione in via

informale o addivenire ad una risoluzione entro 15 giorni. Tale risoluzione deve considerarsi definitiva.

RINA assume la propria decisione con riferimento alla risoluzione dell'Objections Panel

dell'Organizzazione MSC, che viene pubblicata sul sito dell'Organizzazione MSC.

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CAPITOLO 11

TRASFERIMENTO DEL CERTIFICATO

11.1

Lo standard MSC ammette il trasferimento del certificato ad altro Organismo di Certificazione su

richiesta del cliente in particolari casi di seguito citati a fronte dei quali RINA attiva la specifica

istruzione interna al fine di assicurare al Cliente stesso la continuità e coerenza della certificazione.

Di seguito sono individuati gli specifici casi:

• conseguimento dell’accreditamento in tempi superiori alle esigenze del Cliente

• sospensione/revoca dell’accreditamento

•richiesta del Cliente di trasferimento ad altro Organismo di Certificazione durante la

valutazione o all’atto della ricertificazione.

In tali casi RINA fornisce i dettagli operativi sotto esplicita richiesta del Cliente.

CAPITOLO 12

CONFIDENZIALITA'

12.1

L’Organizzazione deve fornire ogni supporto necessario per la conduzione delle valutazioni, inclusa la

messa a disposizione della documentazione relativa allo standard MSC per il quale è richiesta la

certificazione e verifica e delle relative registrazioni.

L’Organizzazione deve inoltre consentire l’accesso, in condizioni di sicurezza, a tutte le aree ove

vengono svolte attività rilevanti per l’oggetto della certificazione.

Tutti gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni, ecc.) relativi alle attività di certificazione e

verifica sono considerati riservati e l'accesso e la consultazione dei medesimi è limitato alle funzioni

coinvolte nell’iter di certificazione e verifica ed all’Organizzazione in oggetto.

Nel caso in cui informazioni relative all’Organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge,

RINA ne dà avviso all'Organizzazione.

RINA è tenuto ad assicurare all’Organizzazione Marine Stewardship Council l'accesso a informazioni

confidenziali relative al Cliente.

RINA non è responsabile per nessuna perdita dovuta alla fornitura di informazioni false, incomplete o

omissive nei documenti dovute agli atti o alle omissioni di qualsiasi soggetto esterno a RINA, tranne per

le richieste esplicitamente espresse nello scopo del contratto di servizio.

12.2 Obbligo di informazione sui procedimenti legali

L’Organizzazione si impegna a:

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1. notificare immediatamente a RINA tutte le situazioni irregolari rilevate dalle Autorità di controllo,

nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relativamente ad aspetti

legati all’oggetto della certificazione;

2. notificare immediatamente a RINA eventuali procedimenti legali in corso inerenti l’oggetto della

certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla legge;

3. notificare immediatamente a RINA eventuali incidenti ambientali con impatto di lunga durata e/o

che abbiano richiesto l’intervento di enti esterni per la risposta e/o che abbiamo comportato

comunicazioni a pubbliche autorità;

4. tenere informato RINA sugli sviluppi dei suddetti procedimenti.

In relazione a quanto sopra, RINA potrà eseguire visite di controllo straordinarie ed eventualmente

adottare provvedimenti di sospensione/revoca del certificato, in base alla gravità e all’impatto

dell’evento verificatosi.

12.3 Facoltà di utilizzo di risorse esterne

Nello svolgimento dell’attività oggetto del contratto, RINA potrà avvalersi tanto di personale

dipendente, quanto di soggetti esterni che operano per suo conto, purché debitamente qualificati.

Tali soggetti sono tenuti al rispetto di tutti i doveri gravanti su RINA, inclusi quelli in materia di

indipendenza e riservatezza.

12.4 Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, ed in relazione ai dati relativi all’Organizzazione (ragione

sociale; indirizzo sede principale ed eventuali sedi secondarie; nominativo e dati anagrafici dei legali

rappresentanti; numeri di telefono; codice fiscale e partita iva; coordinate bancarie; altri dati inerenti

l’attività economica dell’Organizzazione) direttamente da essa forniti a RINA e/o da RINA medesimo

acquisiti nel corso del rapporto contrattuale o precontrattuale (di seguito i DATI o i DATI PERSONALI),

l’Organizzazione prende atto di quanto segue.

1. Il trattamento cui saranno sottoposti i DATI PERSONALI è diretto:

a) alla formulazione di offerte e alle altre attività finalizzate alla costituzione del

rapporto contrattuale;

b) all’espletamento da parte di RINA delle attività di adempimento di obblighi contabili

e fiscali, di amministrazione della clientela, di gestione ed esecuzione dei contratti di

fornitura dei prodotti RINA, di gestione dei pagamenti e dell’eventuale contenzioso, di

adempimento degli obblighi di legge e nei confronti degli enti di accreditamento,

all’inserimento nelle pubblicazioni periodiche RINA;

c) allo svolgimento di attività di informazione e promozione circa i servizi RINA;

d) In relazione alle predette finalità, il trattamento dei DATI PERSONALI potrà essere

svolto manualmente ovvero con l’ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque

automatizzati e potrà consistere, alternativamente o congiuntamente, in operazioni di

registrazione, conservazione, organizzazione, elaborazione, selezione, raffronto,

estrazione, comunicazione, cancellazione, distruzione dei dati stessi

2. Relativamente ai DATI, non è necessaria una espressa manifestazione di consenso al

trattamento, alla diffusione e alla comunicazione verso i destinatari di cui al successivo punto

7, purché ciò avvenga per le finalità indicate alle lettere a) e b) del punto 1, essendo tale

consenso presunto dalla legge ovvero comunque non obbligatorio.

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3. Per quanto riguarda invece il trattamento dei DATI per le finalità di cui alla lettera c) del punto

1, è necessaria una manifestazione di consenso dell’organizzazione, del tutto facoltativa, per

l’invio di comunicazioni commerciali attraverso sistemi automatizzati di chiamata e

comunicazioni elettroniche quali: posta elettronica, telefax, messaggi Mms, Sms o di altro tipo.

4. Titolare dei DATI è RINA, che ha nominato come Responsabile del Trattamento il Direttore

Amministrativo, i cui dati, unitamente a quelli degli altri responsabili nominati, sono conoscibili

contattando la sede sociale.

5. I DATI potranno essere comunicati, per analogo trattamento, ad altre società del gruppo al

quale, in base alla disciplina dettata dall’art. 2359 codice civile, appartenga RINA.

6. I DATI potranno essere comunicati, anche al di fuori dell’ambito territoriale dell’Unione

Europea, alle seguenti categorie di soggetti: corrieri/spedizionieri, istituti bancari ed intermediari

finanziari non bancari; amministrazione postale – servizio postel; agenti, studi professionali e

società di consulenza per l’espletamento da parte di tali soggetti dei servizi di assistenza in

materia contabile, fiscale, gestione contenzioso e recupero crediti; consulenti ed imprese

incaricati della manutenzione del sistema informativo aziendale; società di revisione, Pubbliche

Amministrazioni, enti o organizzazioni ai quali RINA è tenuta a comunicare i dati per obblighi di

legge o contrattuali. I soggetti appartenenti alle categorie di cui sopra ai quali i DATI possono

essere comunicati, utilizzeranno tali dati in qualità di titolari, ad eccezione dei soggetti nominati

responsabili.

7. I DATI verranno a conoscenza dei soggetti nominati responsabili e di quelli nominati incaricati

che hanno necessità di trattarli per l’espletamento degli incarichi e delle funzioni a loro affidati.

8. I DATI potranno essere soggetti a diffusione tramite inserimento nelle pubblicazioni periodiche

RINA (registri, elenchi, newsletter ecc.) o sul sito internet RINA.

9. La legge riconosce all’organizzazione una serie di diritti (art. 7 D.Lgs. 196/2003), tra cui quello di

opporsi per motivi legittimi al trattamento in questione, di ottenere dal titolare del trattamento

la conferma dell’esistenza o meno dei DATI e che tali DATI vengano messi a sua disposizione in

forma intelligibile; quello di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si

basa il trattamento; quello di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il

blocco, per i dati trattati in violazione della normativa vigente, o la certificazione e

l’aggiornamento e, se vi è interesse, l’integrazione dei dati stessi.

CAPITOLO 13

CONTROVERSIE

13.1

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione alla interpretazione ed esecuzione

del Contratto è deferita ad un Collegio arbitrale composto da tre membri, dei quali i primi due

nominati da ciascuna delle parti ed il terzo scelto dai due arbitri così nominati o, in caso di loro

disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, ad istanza della parte

più diligente.

In caso di controversia, la parte istante provvede a nominare il proprio arbitro, con l’indicazione dei

quesiti che intende sottoporre al Collegio, in un atto che è comunicato alla controparte a mezzo

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raccomandata a.r., con invito alla nomina dell’arbitro della controparte entro quindici giorni dal

ricevimento.

La parte intimata, nei successivi quindici giorni, provvede allo stesso modo alla nomina del proprio

arbitro ed alla indicazione dei quesiti che intende sottoporre al Collegio. In caso di inerzia della parte

intimata, trascorso il termine per la nomina del secondo arbitro, questi è nominato dal Presidente del

Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, su richiesta avanzata dalla parte istante.

I due arbitri nominati devono procedere alla nomina del terzo arbitro, che funge da Presidente del

Collegio, nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, salvo disaccordo e

conseguente ricorso della parte più diligente al Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di

Genova.

Il Collegio ha sede a Genova e l’arbitrato è irrituale e secondo diritto.

Gli arbitri regolano essi stessi il procedimento senza formalità di procedura, fermo il rispetto del

principio di contraddittorio.

Il lodo arbitrale deve essere emesso entro 120 giorni dalla data di formale costituzione del Collegio,

salvo proroghe eventualmente concesse dalle parti e salva la facoltà del Collegio stesso di prorogare

il termine di ufficio, fino ad ulteriori 120 giorni, nell’ipotesi in cui ciò si rendesse necessario per esigenze

istruttorie.

La decisione degli arbitri ha efficacia vincolante fra le parti.

Salvo e fermo restando tutto quanto precede, le controversie relative al pagamento dei compensi e

delle spese dovuti a RINA per i servizi prestati in esecuzione o comunque in relazione al contratto,

nonché quelle inerenti l’uso del marchio, logotipo, nome, o altro segno distintivo di RINA sono di

competenza esclusiva del Foro di Genova.

13.2

L’Organizzazione può fare ricorso contro le decisioni di RINA; esponendo le ragioni del dissenso, entro

30 giorni dalla data di notifica della decisione.

Il ricorso deve essere indirizzato alla Divisione Certificazione di RINA

RINA esamina il ricorso, in accordo alle proprie istruzioni interne, entro 2 mesi dalla sua presentazione,

sentendo eventualmente i rappresentanti dell’Organizzazione; il ricorso sarà esaminato da persone

differenti da quelle che hanno effettuato l’audit o l’ispezione e presa la decisione di certificazione.

RINA invierà al ricorrente i rapporti sul progresso e i risultati del ricorso.

Il ricorso che non potrà essere risolto dalla Divisione Certificazione sarà sottoposto dal Direttore della

Divisione al Comitato di Certificazione di RINA, che, dopo i relativi accertamenti, ed eventualmente

dopo avere avuto contatti con il ricorrente, darà la sua opinione sul ricorso entro 60 giorni dalla data

di ricezione del ricorso da parte del Comitato di Certificazione, e comunicherà tramite lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno, la sua opinione al ricorrente.

RINA darà formale informazione al ricorrente del termine del processo di gestione del ricorso.

Ogni spesa relativa al ricorso rimane a carico dell’Organizzazione salvo i casi di riconosciuta

fondatezza.

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Allegato: MSC Logo Use_ita

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Pubblicazione: RC/C 78

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