REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI PROCURATORE...

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DIRITTO SPORTIVO il REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO SOMMARIO Art. 1 Definizioni Art. 2 Finalità Art. 3 Principi generali Art. 4 Registrazione Art. 5 Contratto di rappresentanza Art. 6 Corrispettivi Art. 7 Conflitto di interessi Art. 8 Trasparenza Art. 9 Sanzioni Norme transitorie ALLEGATI: A) Fac-simile del Contratto di Rappresentanza e modulo di deposito; B) Dichiarazione delle Persone Fisiche; C) Dichiarazione delle Persone Giuridiche; D) Domanda di iscrizione al Registro FIGC. REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DINANZI ALLA COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI COMMENTARIO FIGC AL REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO Art. 1 Definizioni Se non diversamente specificato nell’ambito del presente regolamento, i seguenti termini, indifferentemente al singolare o al plurale, al maschile o al femminile, hanno il seguente significato: - Calciatore: si intende un calciatore professionista, tesserato o che intende tesserarsi come professionista con un Club (come appresso definito). - Commissione Procuratori Sportivi: si intende la Commissione istituita presso la FIGC formata da tre membri nominati dal Consiglio Federale, di cui uno con funzioni di Presidente, che esercita i poteri disciplinari previsti dal presente regolamento. - Contratto di Rappresentanza o Mandato: si intende il contratto con durata non superiore a due anni stipulato e sottoscritto da un Procuratore Sportivo, con un Club o un Calciatore, o con entrambi, per le finalità di cui al presente regolamento, che sia redatto secondo il facsimile di cui all’allegato A o contenga i requisiti minimi previsti dal presente regolamento. - Dichiarazione delle Persone Fisiche : si intende la dichiarazione redatta secondo il modello di cui all’allegato B, sottoscritta dal Procuratore Sportivo, che ne autocertifica la buona condotta e l’assenza di impedimenti o di conflitti di interesse per la sua iscrizione nel Registro FIGC, e l’impegno a rispettare i regolamenti e il potere disciplinare dell’ordinamento sportivo. - Dichiarazione delle Persone Giuridiche: si intende la dichiarazione analoga alla Dichiarazione delle Persone Fisiche, redatta secondo il modello di cui all’allegato C, sottoscritta dal Procuratore Sportivo che operi per il tramite di una persona giuridica, una società di persone o altro ente associativo, quando il Mandato è conferito direttamente a quest’ultimo. - Procuratore Sportivo: si intende il soggetto che anche per il tramite di una persona giuridica o una società di persone o altro ente associativo, professionalmente o anche occasionalmente, rappresenta o assiste una Società Sportiva e/o un Calciatore, per le finalità di cui al successivo art. 2, in forza di uno specifico rapporto contrattuale, senza alcun riguardo alla sua effettiva qualifica professionale e anche se legato da vincoli di coniugio o di parentela con gli atleti rappresentati.

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REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO SOMMARIO Art. 1 Definizioni Art. 2 Finalità Art. 3 Principi generali Art. 4 Registrazione Art. 5 Contratto di rappresentanza Art. 6 Corrispettivi Art. 7 Conflitto di interessi Art. 8 Trasparenza Art. 9 Sanzioni Norme transitorie ALLEGATI: A) Fac-simile del Contratto di Rappresentanza e modulo di deposito; B) Dichiarazione delle Persone Fisiche; C) Dichiarazione delle Persone Giuridiche; D) Domanda di iscrizione al Registro FIGC. REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DINANZI ALLA COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI COMMENTARIO FIGC AL REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO Art. 1 Definizioni Se non diversamente specificato nell’ambito del presente regolamento, i seguenti termini, indifferentemente al singolare o al plurale, al maschile o al femminile, hanno il seguente significato: - Calciatore: si intende un calciatore professionista, tesserato o che intende tesserarsi come professionista con un Club (come appresso definito). - Commissione Procuratori Sportivi: si intende la Commissione istituita presso la FIGC formata da tre membri nominati dal Consiglio Federale, di cui uno con funzioni di Presidente, che esercita i poteri disciplinari previsti dal presente regolamento. - Contratto di Rappresentanza o Mandato: si intende il contratto con durata non superiore a due anni stipulato e sottoscritto da un Procuratore Sportivo, con un Club o un Calciatore, o con entrambi, per le finalità di cui al presente regolamento, che sia redatto secondo il facsimile di cui all’allegato A o contenga i requisiti minimi previsti dal presente regolamento. - Dichiarazione delle Persone Fisiche : si intende la dichiarazione redatta secondo il modello di cui all’allegato B, sottoscritta dal Procuratore Sportivo, che ne autocertifica la buona condotta e l’assenza di impedimenti o di conflitti di interesse per la sua iscrizione nel Registro FIGC, e l’impegno a rispettare i regolamenti e il potere disciplinare dell’ordinamento sportivo. - Dichiarazione delle Persone Giuridiche: si intende la dichiarazione analoga alla Dichiarazione delle Persone Fisiche, redatta secondo il modello di cui all’allegato C, sottoscritta dal Procuratore Sportivo che operi per il tramite di una persona giuridica, una società di persone o altro ente associativo, quando il Mandato è conferito direttamente a quest’ultimo. - Procuratore Sportivo: si intende il soggetto che anche per il tramite di una persona giuridica o una società di persone o altro ente associativo, professionalmente o anche occasionalmente, rappresenta o assiste una Società Sportiva e/o un Calciatore, per le finalità di cui al successivo art. 2, in forza di uno specifico rapporto contrattuale, senza alcun riguardo alla sua effettiva qualifica professionale e anche se legato da vincoli di coniugio o di parentela con gli atleti rappresentati.

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- Registro: si intende il registro tenuto dalla FIGC, cui debbono obbligatoriamente essere iscritti i Procuratori Sportivi. Il Registro è pubblicato sul sito della FIGC. - Società Sportiva o Club: si intendono le società sportive professionistiche affiliate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio o ad altra Federazione affiliata alla FIFA. Per FIGC, FIFA e UEFA si intendono, rispettivamente, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Federazione internazionale delle federazioni calcistiche, e la Confederazione europea delle federazioni calcistiche europee. Art. 2 Finalità 2.1 Il presente regolamento disciplina i servizi di assistenza e rappresentanza da parte di un Procuratore Sportivo a favore di una Società Sportiva e/o di un Calciatore, finalizzati: - alla conclusione o risoluzione di un contratto di prestazione sportiva tra un Calciatore e una Società Sportiva; - alla conclusione di un trasferimento di un Calciatore tra due Società Sportive. 2.2 Il presente regolamento è adottato dalla FIGC in conformità ai principi emanati dal vigente “Regolamento FIFA” sugli intermediari, di cui costituisce diretta applicazione. In caso di divergenza tra il Regolamento FIFA e il presente regolamento, quest’ultimo prevale. Art. 3 Principi Generali 3.1 Società Sportive e Calciatori possono avvalersi dei servizi di un Procuratore Sportivo per la stipula dei loro contratti di prestazione sportiva o per gli accordi di trasferimento da altro Club o verso altro Club, o per la risoluzione di un contratto di prestazione sportiva, a condizione che il Procuratore Sportivo selezionato sottoscriva il Contratto di Rappresentanza e sia iscritto nel Registro, e che i Contratti di Rappresentanza siano ritualmente depositati preso la FIGC.

. 3.2 Non possono svolgere l’attività di Procuratore Sportivo i tesserati della FIGC, dirigenti, calciatori o tecnici, e comunque tutti coloro che ricoprano cariche o abbiano rapporti professionali o di qualsiasi altro genere nell’ambito della FIGC o delle società ad essa affiliate. 3.3 In nessun caso la validità di un contratto di prestazione sportiva tra un Calciatore e una Società Sportiva o il trasferimento di un Calciatore tra due Società Sportive, può essere subordinata alla conclusione o alla validità di un Mandato o all’impegno di una parte contraente di affidare un Mandato a un determinato Procuratore Sportivo. 3.4 Il contratto concluso tra una Società Sportiva e un Calciatore ovvero tra due Società Sportive per il trasferimento di un Calciatore deve fare espressa menzione delle generalità del Procuratore Sportivo dei cui servizi si sono eventualmente avvalsi i contraenti, ovvero indicare espressamente che nessun Procuratore Sportivo ha partecipato alla definizione del contratto. Art. 4 Registrazione 4.1 Coloro che intendano svolgere, anche occasionalmente, l’attività di Procuratore Sportivo e risiedano legalmente in Italia sono tenuti a registrarsi come tali iscrivendosi nel Registro mediante apposita domanda indirizzata alla FIGC e redatta secondo il modello di cui all’allegato D. L’iscrizione nel Registro è subordinata al versamento dei diritti di segreteria stabiliti dalla FIGC e ha la validità di un anno, scaduto il quale il Procuratore Sportivo può iscriversi nuovamente nel Registro senza soluzione di continuità, ovvero iscriversi solo in occasione della sottoscrizione e deposito di un Contratto di Rappresentanza. 4.2 L’iscrizione nel Registro comporta l’obbligo del Procuratore Sportivo di osservare le norme statutarie e i regolamenti della FIGC, della FIFA e della UEFA, improntando il proprio operato ai principi di correttezza e diligenza professionale. L’iscrizione comporta, altresì, l’assoggettamento del Procuratore Sportivo ai poteri disciplinari della FIGC previsti dal presente regolamento. 4.3 La domanda di iscrizione nel Registro è accompagnata dalla Dichiarazione delle Persone Fisiche, con la quale il Procuratore Sportivo assume l’impegno a rispettare quanto previsto dal precedente art. 4.2 e dichiara: - di essere legalmente residente in Italia; - di godere dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito; - di non avere riportato condanne definitive per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 ovvero per delitti non colposi puniti con la pena edittale della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni;

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- di non avere riportato nell’ambito dell’ordinamento sportivo la sanzione della preclusione; - di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità prevista dal presente regolamento e di non avere sanzioni disciplinari in essere e non ancora completamente scontate nell’ambito della FIGC, e di avere esaurito i pagamenti di eventuali sanzioni pecuniarie o essere comunque al corrente con eventuali rateizzazioni. 4.4 Se il Procuratore Sportivo agisce attraverso una persona giuridica o una società di persone, o altro ente associativo, deve richiedere l’iscrizione anche della società depositando la Dichiarazione delle Persone Giuridiche con la richiesta di iscrizione nel Registro di tutte le persone fisiche che ne hanno la legale rappresentanza o che prestano i loro servizi di Procuratore Sportivo per il tramite di essa, e indicando, altresì, le generalità di coloro che abbiano partecipazioni societarie a qualsiasi titolo. 4.5 Nel corso dell’anno di validità della sua iscrizione nel Registro, il Procuratore Sportivo è tenuto a comunicare immediatamente alla FIGC ogni variazione rispetto a quanto indicato nella Dichiarazione delle Persone Fisiche o nella Dichiarazione delle Persone Giuridiche. 4.6 La FIGC può in ogni momento compiere accertamenti o invitare il Procuratore Sportivo a produrre idonea documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato nella Dichiarazione delle Persone Fisiche e nella Dichiarazione delle Persone Giuridiche e, in caso di dichiarazione mendace, il Procuratore Sportivo è soggetto alla sanzione disciplinare della sospensione a tempo determinato dal Registro. 4.7 Nel caso di incompatibilità sopravvenuta dopo la sua iscrizione nel Registro, la FIGC provvede alla sospensione o cancellazione del Procuratore Sportivo. 4.8 Con l’iscrizione nel Registro il Procuratore Sportivo può qualificarsi come “Iscritto al Registro FIGC” o “Registered by FIGC”. 4.9 Avverso il diniego di iscrizione al Registro l’interessato può proporre ricorso alla Commissione Procuratori Sportivi. 4.10 I Club Italiani o i Calciatori tesserati in Italia possono conferire Mandati a Procuratori Sportivi non residenti in Italia a condizione che gli stessi comprovino l’iscrizione presso altra Federazione affiliata alla FIFA e che i relativi Contratti di Rappresentanza siano ritualmente depositati presso la FIGC. Art. 5 Contratto di Rappresentanza 5.1 Il Contratto di Rappresentanza deve essere sottoscritto dalle parti interessate e deve contenere le loro generalità complete, l’oggetto del mandato, la durata non superiore a due anni, il corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo e le modalità di pagamento, le clausole di risoluzione ed eventuali penali, e può contenere una clausola compromissoria o l’indicazione del foro competente in caso di controversie. Il Contratto di Rappresentanza deve essere corredato dalla Dichiarazione delle Persone Fisiche e della Dichiarazione delle Persone Giuridiche, se necessaria, ovvero fare riferimento alle stesse se già depositate presso la FIGC nell’anno precedente e non siano intervenute nel frattempo variazioni. Nel Contratto di Rappresentanza il Procuratore Sportivo deve dichiarare di non trovarsi in una situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi, ovvero ne deve rendere edotte le parti contrattuali. 5.2 Qualora il Calciatore interessato sia minore di età, il Contratto di Rappresentanza dovrà essere sottoscritto da chi ne ha la potestà o la tutela legale. 5.3 Un Calciatore può sottoscrivere un Contratto di Rappresentanza soltanto con un Procuratore Sportivo alla volta e durante il periodo di validità del Contratto di Rappresentanza egli è rappresentato unicamente dal Procuratore Sportivo indicato nello stesso. 5.4 Gli effetti del Contratto di Rappresentanza sottoscritto tra un Club e un Procuratore Sportivo per il tesseramento di un Calciatore cessano automaticamente qualora quest’ultimo - per qualsiasi motivo - non sia più tesserato con il Club. 5.5 Il Contratto di Rappresentanza, previo versamento dei diritti di segreteria, deve essere depositato presso la FIGC, anche in via telematica, entro e non oltre 20 giorni dalla sua sottoscrizione. Il mancato rispetto di tale termine ne comporta l’inefficacia. 5.6 Qualsiasi accordo di modifica del Contratto di Rappresentanza concordata tra le parti ovvero la risoluzione o la revoca dello stesso da parte di un contraente, deve essere depositato, anche in via telematica, entro e non oltre 20

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giorni dalla sua sottoscrizione. Il mancato rispetto di tale termine ne comporta l’inefficacia. 5.7 Il Procuratore Sportivo ha l’obbligo di mantenere riservate le informazioni di cui viene a conoscenza nell’espletamento del mandato e di non diffondere notizie comunque relative ai suoi Contratti di Rappresentanza con Club o Calciatori. Art. 6 Corrispettivi 6.1 Nel Contratto di Rappresentanza deve essere indicato il corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo e, nel caso in cui i servizi del Procuratore Sportivo siano svolti nell’interesse di più parti, anche chi è tenuto al pagamento. 6.2 Il corrispettivo per i servizi di un Procuratore Sportivo può essere stabilito in una somma forfettaria ovvero in una percentuale sui valori della transazione curata dal Procuratore Sportivo o sul reddito lordo complessivo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva, nel rispetto delle norme tributarie applicabili, e indicandone termini e modalità di pagamento nel Contratto di Rappresentanza. 6.3 Le parti, nello stabilire l’entità del corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo, possono fare riferimento ai seguenti criteri per la sua determinazione: - l’ammontare totale del corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo per l’assistenza fornita a un Calciatore o a un Club per la stipula di un contratto di prestazione sportiva tra un Calciatore e una Società Sportiva non dovrà eccedere il 3% della retribuzione base complessiva lorda del Calciatore; - l’ammontare totale del corrispettivo dovuto al Procuratore Sportivo per l’assistenza fornita ad una Società Sportiva per la conclusine di un accordo di trasferimento di un Calciatore non dovrà eccedere il 3% del valore del trasferimento. 6.4 Nessun corrispettivo è dovuto al Procuratore Sportivo da un Calciatore che sottoscriva un contratto ai minimi federali, né da un Club nel caso in cui il Contratto di Rappresentanza sia relativo al tesseramento di un calciatore non professionista. Art. 7 Conflitto di interessi 7.1 Il Procuratore Sportivo deve indicare chiaramente nel Contratto di Rappresentanza se agisce nell’interesse di una sola parte contrattuale o di più parti e in tal caso deve ottenere il consenso scritto di tutte le parti interessate. Nel caso in cui il Procuratore Sportivo agisca nell’interesse di più parti, egli sarà tenuto a stipulare un Contratto di Rappresentanza con ciascuna parte interessata. 7.2 E’ fatto divieto ai Procuratori Sportivi avere un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un Calciatore da un Club ad altro Club e/o assumere cointeressenze o partecipazioni di qualsiasi tipo nei diritti economici relativi al trasferimento di un Calciatore o ai ricavi di un Club per lo stesso titolo. 7.3 E’ fatto divieto alle Società Sportive corrispondere somme o cedere crediti a un Procuratore Sportivo relativi a contributi di solidarietà o indennità di formazione come previsti dai regolamenti FIFA o da norme federali. 7.4 E’ fatto divieto alle Società Sportive e ai loro dirigenti di ricevere qualsiasi somma o altro compenso da Procuratori Sportivi in relazione a rapporti contrattuali intrattenuti con lo stesso. Art. 8 Trasparenza 8.1 Entro il 31 dicembre di ogni anno Club e Calciatori sono tenuti a comunicare alla FIGC i corrispettivi erogati a Procuratori Sportivi in forza dei Contratti di Rappresentanza sottoscritti. 8.2 Entro il 31 marzo di ogni anno la FIGC rende noti i nominativi dei Procuratori Sportivi che hanno svolto servizi per conto di Calciatori o Club nell’anno precedente e rende altresì noto il dato aggregato relativo ai corrispettivi erogati nell’anno precedente ai Procuratori Sportivi e i soggetti che li hanno corrisposti. Art. 9 Sanzioni 9.1 Per le violazioni da parte dei Procuratori Sportivi del presente regolamento e per l’inosservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, della FIFA e della UEFA è competente a giudicare in primo grado la Commissione Procuratori Sportivi su istanza di chiunque vi abbia interesse o anche di ufficio. Il procedimento è regolato da un apposito regolamento adottato dalla Commissione Procuratori Sportivi e approvato dal Consiglio Federale.

. 9.2 Per le violazioni di cui al presente regolamento, il Procuratore Sportivo è passibile delle seguenti sanzioni

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disciplinari: - sospensione dal Registro per un periodo determinato fino ad un massimo di un anno; - cancellazione dal Registro e preclusione da ogni successiva iscrizione in caso di cumulo di violazioni che abbiano comportato la sanzione definitiva della sospensione per un periodo complessivo superiore a tre anni, calcolato in un arco temporale di cinque anni.

. 9.3 Avverso le decisioni della Commissione Procuratori Sportivi, il Procuratore Sportivo può proporre ricorso alla Corte Federale di Appello che giudica in via definitiva. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva. 9.4 Le sanzioni disciplinari irrogate ai Procuratori Sportivi sono comunicate dalla FIGC alla FIFA ai fini della loro estensione a livello internazionale. Norme Transitorie A) Il presente regolamento entra in vigore dal 1° aprile 2015. Dalla stessa data, a seguito dell’abolizione da parte della FIFA della licenza già prevista per gli agenti di calciatori, cessa di avere effetto il “Regolamento Agenti di Calciatori” della FIGC. B) I contratti di rappresentanza con Calciatori e Club depositati presso la “Commissione Agenti di Calciatori” della FIGC prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, mantengono la loro efficacia sino alla loro naturale scadenza. C) Gli iscritti al cessato elenco degli agenti di calciatori alla data del 31 marzo 2015 possono richiedere l’iscrizione nel Registro con validità fino al 31 dicembre 2015 previo versamento del rateo dei diritti di segreteria, a condizione che non abbiano sanzioni disciplinari in essere e non ancora completamente scontate nell’ambito della FIGC, e di avere esaurito i pagamenti di eventuali sanzioni pecuniarie o essere comunque al corrente con eventuali rateizzazioni . ALLEGATI: A) Fac-simile del Contratto di Rappresentanza e modulo di deposito; B) Dichiarazione delle Persone Fisiche; C) Dichiarazione delle Persone Giuridiche; D) Domanda di iscrizione al Registro FIGC.

Allegato A)

FAC-SIMILE CONTRATTO DI RAPPRESENTANZA

tra le parti:

Il Calciatore (Cognome)__________________________________(Nome)______________________ nato a_________________________________________________il__________________________ residente in________________________________________________________________________ via__________________________________________________________cap__________________ Nazionalità________________________________________________________________________

oppure

La Società Sportiva ______________________________________________________in persona del Legale Rappresentante___________________________________________________________ con sede in ___________________________________________________________________________ via__________________________________________________________cap__________________

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e

il Procuratore Sportivo (Cognome)____________________________(Nome)___________________ nato a_________________________________________________il__________________________ residente in________________________________________________________________________ via__________________________________________________________cap__________________ Nazionalità________________________________________________________________________ iscritto nel Registro FIGC.

oppure (in caso di mandato conferito a persona giuridica)

La Società_____________________________________in persona del Procuratore Sportivo e Legale Rappresentante_______________________________________________________________ con sede in ________________________________________________________________________ via__________________________________________________________cap__________________

(di seguito per brevità, il “Procuratore Sportivo”) (di seguito “le Parti”) 1. Oggetto. Il presente Contratto di Rappresentanza è stipulato tra le Parti con espresso riferimento al Regolamento per i Servizi di Procuratore Sportivo della FIGC (il “Regolamento”). Il Calciatore conferisce mandato al Procuratore Sportivo affinché lo stesso curi i suoi interessi, improntando il proprio operato a principi di correttezza e diligenza professionale, prestando, in particolare, opera di consulenza nelle trattative dirette alla stipula del contratto di prestazione sportiva con una società di calcio professionistica, assistendolo nell’attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto e curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi contrattuali. e /o La Società Sportiva conferisce mandato al Procuratore Sportivo affinchè lo stesso curi i suoi interessi, improntando il proprio operato a principi di correttezza e diligenza professionale, prestando in particolare opera di assistenza relativamente al tesseramento, al rinnovo contrattuale, alla risoluzione o alla cessione di contratto del seguente Calciatore: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 2. Durata. Il mandato avrà validità sino al (max due anni) ________________. Le parti possono risolvere consensualmente il mandato, dandone immediata comunicazione alla FIGC. Il Calciatore o la Società Sportiva possono revocare il mandato dandone immediata comunicazione alla FIGC. Eventualmente inserire In caso di revoca del mandato, le parti stabiliscono il pagamento della somma di Euro___________________a titolo di penale. 3. Corrispettivo. Il corrispettivo del Procuratore Sportivo per la sua attività, al netto di IVA, è pattuito tra le Parti con riferimento all’art. 6.3 del Regolamento: a) una somma forfettaria di Euro___________________da corrispondersi con le seguenti modalità e tempi: _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________

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_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ b) una somma determinata nella misura percentuale del ______% sul valore della transazione. c) una somma determinata nella misura percentuale del ______% sul reddito lordo complessivo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva. Gli effetti del presente Contratto di Rappresentanza sottoscritto dalla Società Sportiva cessano automaticamente qualora il Calciatore - per qualsiasi motivo - non sia più tesserato con la Società Sportiva. 4. Clausola di riservatezza. Il Procuratore Sportivo ha l’obbligo di mantenere riservate le informazioni di cui viene a conoscenza nell’espletamento del mandato e di non diffondere notizie comunque relative ai suoi Contratti di Rappresentanza con Club o Calciatori. 5. Clausole aggiuntive. _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ 6. Controversie. Ogni controversia nascente dal presente mandato sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale/Arbitro Unico _________________________________________________ o all’autorità giudiziaria competente del foro di_____________________. 7. Note Finali. Le parti prendono atto della sottoscrizione da parte del Procuratore Sportivo della dichiarazione delle Persone Fisiche e delle Persone Giuridiche (se necessaria) che vengono allegate al presente Contratto di Rappresentanza, se non già depositate presso la FIGC nell’anno precedente e non siano intervenute variazioni. Letto, confermato e sottoscritto in_______________________________addì___________________ Il Calciatore/La Società Sportiva_______________________________________________________ Il Procuratore Sportivo_______________________________________________________________ Gli esercenti la potestà genitoriale o il tutore legale (in caso di calciatore minorenne) _______________________________________________________________ Il Procuratore Sportivo DICHIARA di non trovarsi in una situazione di incompatibilità o di conflitto di interessi, ovvero di avere edotto le parti. Letto, confermato e sottoscritto in_______________________________addì___________________ Il Procuratore Sportivo__________________________________ 8. Mandato congiunto. Ai sensi del Regolamento, il Procuratore Sportivo deve indicare se agisce nell’interesse di una sola parte contrattuale o più parti e in tal caso ottenere il consenso scritto. Nella fattispecie il Procuratore Sportivo agisce nell’interesse della seguente/i parte/i: □ il Calciatore □ la Società Sportiva

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Il Procuratore Sportivo__________________________________ Le Parti rilasciano il proprio consenso affinché il Procuratore Sportivo agisca nell’interesse di entrambe le parti: Il Calciatore_________________________ La Società Sportiva__________________________

DEPOSITO CONTRATTO DI RAPPRESENTANZA

Spett.le Federazione Italiana Giuoco Calcio Commissione Procuratori Sportivi Via Gregorio Allegri, 14 00198 ROMA

Il sottoscritto/a____________________________________________________________________ nato/a______________________________________________________il____________________ residente in_______________________________________________________________________ iscritto nel Registro FIGC dei Procuratori Sportivi

deposita l’allegato Contratto di Rappresentanza sottoscritto con: ________________________________________________________________________________

Data_________________________ Firma__________________________________ Allegato: copia della ricevuta del bonifico bancario di Euro 150,00= (Centocinquanta/00), per diritti di segreteria, effettuato sul seguente IBAN: IT 73R 01005 03309 000000010000 - SWIFT: BNLIITRR.

Allegato B) AUTODICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE AI FINI DELLA ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PROCURATORI SPORTIVI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO

CALCIO Io sottoscritto/a: Nome:__________________________________________________________________________ Cognome:_______________________________________________________________________ Data di nascita:___________________________________________________________________ Residenza : ______________________________________________________________________ Nazionalità : _____________________________________________________________________ Ai fini dell’esercizio dell’attività di procuratore sportivo di cui al Regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio (il “Regolamento”)

DICHIARO 1. Di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento per l’esercizio dell’attività di procuratore sportivo, e in particolare: - di essere legalmente residente in Italia; - di godere dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito;

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- di non avere riportato condanne definitive per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 ovvero per delitti non colposi puniti con la pena edittale della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni; - di non avere riportato nell’ambito dell’ordinamento sportivo la sanzione della preclusione; - di non trovarmi in nessuna situazione di incompatibilità prevista dal Regolamento e di non avere procedimenti e/o sanzioni disciplinari in essere nell’ambito della FIGC. 2. Di obbligarmi senza riserve al puntuale rispetto del Regolamento e di ogni altra norma statutaria o regolamentare della FIGC, nonché al pieno rispetto delle norme comunque afferenti alla mia attività di procuratore sportivo, comprese le norme statutarie e regolamentari della FIFA e delle sue Confederazioni. 3. Di sottopormi volontariamente alla giurisdizione disciplinare della FIGC e della FIFA, secondo le norme del Regolamento e secondo le altre norme regolamentari e i principi della giustizia sportiva. 4. Di non ricoprire alcuna funzione nell’ambito della FIGC e di non avere alcun rapporto con la FIGC o le sue leghe, né con la FIFA o le sue Confederazioni, che possano creare situazioni di conflitto di interesse, obbligandomi a informare la FIGC di ogni eventuale mutamento di tale condizione. 5. Di prestare sin d’ora il consenso per il trattamento dei miei dati personali da parte della FIGC e per la pubblicazione nel sito federale o nei Comunicati Ufficiali o pubblicazioni istituzionali, dei mandati da me sottoscritti e per la pubblicazione dei relativi compensi. 6. Di autorizzare sin d’ora la FIGC e le sue leghe ad acquisire informazioni e documenti da qualsiasi fonte, compresa la pubblica amministrazione, ovvero dal sottoscritto o da terzi privati, al fine di verificare la veridicità delle mie dichiarazioni e la correttezza del mio operato. 7. Di autorizzare sin d’ora la FIGC a pubblicare eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi della giustizia sportiva nei miei confronti e di darne altresì comunicazione alla FIFA per le finalità previste dal Regolamento. 8. Di prestare la mia attività in modo leale, osservando le leggi applicabili e le norme regolamentari, evitando che la mia condotta possa arrecare pregiudizio agli interessi dei miei rappresentati, alla integrità delle competizioni organizzate dalla FIGC e dalle sue leghe, nonché dalla FIFA e dalle sue Confederazioni. Luogo______________________ Data________________________ Firma________________________

Allegato C)

AUTODICHIARAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE AI FINI DELLA ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PROCURATORI SPORTIVI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA

GIUOCO CALCIO

Io sottoscritto/a: Nome:__________________________________________________________________________ Cognome:_______________________________________________________________________ Data di nascita:___________________________________________________________________ Residenza :_______________________________________________________________________ Nazionalità :______________________________________________________________________ Codice Fiscale :___________________________________________________________________ In proprio e nella qualità di Legale Rappresentante di:

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Ragione Sociale: __________________________________________________________________ Sede:___________________________________________________________________________ CF/P.IVA:_______________________________________________________________________ Iscrizione CCIAA:_________________________________________________________________

(la “Società”) Ai fini dell’esercizio dell’attività di procuratore sportivo di cui al Regolamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio (il “Regolamento”)

DICHIARO 1. Di essere in possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento per l’esercizio dell’attività di procuratore sportivo, e in particolare:

‐ di essere legalmente residente in Italia; ‐ di godere dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito; ‐ di non avere riportato condanne definitive per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 ovvero per

delitti non colposi puniti con la pena edittale della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni; -di non avere riportato nell’ambito dell’ordinamento sportivo la sanzione della preclusione; di non trovarmi in nessuna situazione di incompatibilità prevista dal Regolamento e di non avere procedimenti e/o sanzioni disciplinari in essere nell’ambito della FIGC. 2. Di obbligami senza riserve, anche per conto della Società, al puntuale rispetto del Regolamento e di ogni altra norma statutaria o regolamentare della FIGC, nonché al pieno rispetto delle norme comunque afferenti alla mia attività di procuratore sportivo, comprese le norme statutarie e regolamentari della FIFA e delle sue Confederazioni. 3. Di sottopormi volontariamente alla giurisdizione disciplinare della FIGC e della FIFA, secondo le norme del Regolamento e secondo le altre norme regolamentari e i principi della giustizia sportiva. 4. Di non ricoprire alcuna funzione nell’ambito della FIGC e di non avere alcun rapporto con la FIGC o le sue leghe, né con la FIFA o le sue Confederazioni, che possano creare situazioni di conflitto di interesse, obbligandomi a informare la FIGC di ogni eventuale mutamento di tale condizione. 5. Di prestare sin d’ora il consenso per il trattamento dei dati personali da parte della FIGC e per la pubblicazione nel sito federale o nei Comunicati Ufficiali o pubblicazioni istituzionali, dei mandati sottoscritti e per la pubblicazione dei relativi compensi, anche relativi agli altri procuratori sportivi operanti per conto o nell’interesse della Società. 6. Di autorizzare sin d’ora la FIGC e le sue leghe ad acquisire informazioni e documenti da qualsiasi fonte, compresa la pubblica amministrazione, ovvero dal sottoscritto o da terzi privati, al fine di verificare la veridicità delle mie dichiarazioni e la correttezza del mio operato. 7. Di autorizzare sin d’ora la FIGC a pubblicare eventuali sanzioni disciplinari irrogate dagli organi della giustizia sportiva nei miei confronti e di darne altresì comunicazione alla FIFA per le finalità previste dal Regolamento. 8. Di prestare la mia attività in modo leale, osservando le leggi applicabili e le norme regolamentari, evitando che la mia condotta possa arrecare pregiudizio agli interessi dei miei rappresentati, alla integrità delle competizioni organizzate dalla FIGC e dalle sue Leghe, nonché dalla FIFA e dalle sue Confederazioni. 9. Di obbligarmi ad informare la FIGC di ogni mutamento della compagine sociale e dei collaboratori dell’attività di procuratore sportivo e di provvedere alla iscrizione nel Registro FIGC di ogni nuovo collaboratore. Dichiaro inoltre che allo stato attuale nell’ambito della Società prestano la loro attività i seguenti Procuratori Sportivi: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ Dichiara infine che sono soci di capitale di Società i seguenti soggetti: ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

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________________________________________________________________________________ Luogo_______________________ Data_________________________ Firma________________________

Allegato D)

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO PROCURATORI SPORTIVI FIGC

Spett.le Federazione Italiana Giuoco Calcio Commissione Procuratori Sportivi Via Gregorio Allegri, 14 00198 ROMA

Il sottoscritto/a____________________________________________________________________ nato/a______________________________________________________il____________________ residente in_______________________________________________________________________ via________________________________________________________cap___________________ recapiti telefonici fissi ___________________________________ mobile ____________________ indirizzo mail __________________________________________ C.F. / P.IVA __________________________________________________________ allegando copia del documento di identità personale in corso di validità chiede l’iscrizione al Registro Procuratori Sportivi della FIGC. Dichiara all’uopo:

. a) di essere legalmente residente in Italia;

. b) di godere dei diritti civili e non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito;

. c) di non avere riportato condanne definitive per il reato di frode sportiva di cui alla Legge n. 401/1989 ovvero per delitti non colposi puniti con la pena edittale della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni;

. d) di non avere riportato nell’ambito dell’ordinamento sportivo la sanzione della preclusione;

. e) di non trovarsi in nessuna situazione di incompatibilità prevista dal Regolamento Procuratori Sportivi FIGC e di non avere procedimenti e/o sanzioni disciplinari in essere nell’ambito della FIGC. Data_________________________ Firma__________________________________ Allegato: copia della ricevuta del bonifico bancario di Euro 500,00= (Cinquecento/00), quale diritti di segretereria per l’iscrizione al Registro FIGC, effettuato sul seguente IBAN: IT 73R 01005 03309 000000010000 - SWIFT: BNLIITRR.

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All. A)

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DINANZI ALLA COMMISSIONE PROCURATORI SPORTIVI

A) Ai sensi dell’art. 9.1 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo, la Commissione Procuratori Sportivi è competente a giudicare in primo grado per le violazioni al suddetto Regolamento, nonché per l’inosservanza delle norme federali, statutarie e regolamentari della FIGC, della FIFA e della UEFA commesse dai Procuratori Sportivi, su esposto di chiunque vi abbia interesse (titolare, però, di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale) o di Ufficio. B) Ai sensi dell’art. 4.9 del Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo, avverso il diniego di iscrizione al Registro. Il Segretario dell’Ufficio “Commissione Procuratori Sportivi” farà da Segretario alle riunioni della Commissione, assisterà a tutte le sedute delle quali dovrà formare processo verbale e provvederà a tutte le incombenze di segreteria.

****** A) Il procedimento disciplinare che si instaura su richiesta di chi ne abbia interesse si aprirà con esposto che dovrà essere indirizzato alla Segreteria della Commissione la quale ne curerà l’inoltro al Presidente della Commissione stessa.

L’esposto dovrà contenere: a) i dati completi dell’esponente; b) i fatti e le ragioni poste a fondamento dell’esposto; c) i documenti ed i mezzi di prova di cui ci si intende avvalere (compresi i nominativi di eventuali testimoni); d) la sottoscrizione dell’esponente e/o quella del difensore; e) l’elezione di domicilio dove dovranno essere inviate le comunicazioni da parte della segreteria della Commissione.

Il Presidente della Commissione, ricevuto l’esposto, nei dieci giorni successivi, aprirà il fascicolo del procedimento disciplinare. Potrà, quindi, archiviare l’esposto se manifestamente infondato, con provvedimento sommariamente motivato, oppure potrà nominare un relatore/istruttore tra i componenti della Commissione.

Detto relatore/istruttore nei dieci giorni successivi, esaminati gli atti, potrà - qualora lo ritenga opportuno - sentire gli interessati oppure restituire gli atti alla segreteria della Commissione dichiarandosi pronto al dibattimento, o richiedere l’archiviazione. Nel caso in cui si rendesse necessaria attività istruttoria, il relatore/istruttore potrà avvalersi, a tal fine, anche della Procura Federale che dovrà restituire gli atti alla Commissione per i provvedimenti di competenza entro 10 giorni dalla chiusura della fase istruttoria.

Il Presidente, appena il relatore/istruttore avrà restituito gli atti, emetterà un ulteriore provvedimento contenente: 1) il giorno, l’ora ed il luogo della seduta; 2) l’invito agli interessati ad essere presenti alla riunione; 3) l’invito al destinatario dell’esposto a nominare, nel caso, un difensore di fiducia ed eventualmente a depositare, sino a cinque giorni prima del giorno fissato per la riunione, memorie scritte e documenti.

Il provvedimento dovrà essere comunicato agli interessati con lettera racc. con r.r. e/o a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), almeno 20 giorni prima di quello fissato per la seduta. Al destinatario dell’esposto sarà, inoltre, inviata copia dello stesso nonché copia di eventuali, ulteriori atti istruttori.

La memoria difensiva dovrà contenere: 1) tutte le controdeduzioni a quanto viene contestato nell’esposto; 2) la richiesta che, su specifiche circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione, siano sentiti dei testimoni di cui dovranno indicarsi generalità ed indirizzi; 3) la formulazione di eventuali domande riconvenzionali; 4) la produzione di tutti i documenti.

L’interessato che non avrà depositato memorie scritte (almeno cinque giorni prima), potrà difendersi direttamente, o a mezzo di difensore, oralmente il giorno stesso della seduta.

Durante la prima seduta la Commissione deciderà circa l’ammissibilità dei testi (se) indicati e la loro eventuale escussione nella seduta successiva e, qualora lo ritenga necessario, disporrà d’Ufficio accertamenti e mezzi di prova utili per la decisione.

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Nel caso in cui i testimoni e/o le persone convocate dalla Commissione siano tesserate FIGC, saranno tenute a rispondere alle convocazioni ed alle richieste della Commissione. La mancata presentazione o risposta, senza giustificato motivo, costituirà infrazione disciplinare. Lo svolgimento della seduta sarà regolato, comunque, dal Presidente della Commissione.

Al termine della fase istruttoria (se necessaria) si passerà immediatamente alla discussione orale e, quindi, alla decisione che dovrà essere sottoscritta dal Presidente, dai membri della Commissione e dal Segretario e sarà inviata alle parti nei rispettivi domicili eletti.

******

B) Il procedimento avverso il diniego di iscrizione al Registro tenuto dalla FIGC, cui debbono obbligatoriamente essere iscritti i Procuratori Sportivi, si instaurerà con un ricorso per il riesame della posizione del soggetto escluso, indirizzato alla Segreteria della Commissione Procuratori Sportivi.

Il Segretario della Commissione provvederà ad inoltrarlo al Presidente che nei 10 giorni successivi emetterà un provvedimento contenente il giorno, l’ora ed il luogo della seduta che dovrà essere comunicato al ricorrente a mezzo lettera raccomandata r.r. e/o a mezzo PEC almeno 10 giorni prima di quello fissato per la seduta.

Lo svolgimento della seduta sarà regolato dal Presidente della Commissione.

COMMENTARIO FIGC AL REGOLAMENTO PER I SERVIZI DI PROCURATORE SPORTIVO

Il 1° aprile 2015 è entrato in vigore il nuovo regolamento che disciplina l’attività di “procuratore sportivo” (il “Regolamento”). Il Regolamento, come del resto accaduto nelle altre federazioni estere, è ispirato ai c.d. standard minimi indicati dalla FIFA, con alcune particolarità dovute alla realtà nazionale e alla necessità di essere coordinati almeno con le altre grandi federazioni europee. Come ormai noto a tutti gli operatori, con una delibera risalente al Congresso 2014, la FIFA ha abolito la licenza per gli agenti dei calciatori e ha provveduto a deregolamentare la materia limitandosi ad indicare alcuni principi generali minimi che ciascuna Federazione è tenuta ad adottare per disciplinare a livello nazionale l’attività di procuratore sportivo, o intermediario come viene definito dalla FIFA. La FIGC, al pari delle altre grandi consorelle europee, ha mantenuto comunque un sistema di registrazione dei procuratori sportivi, istituendo un registro (il “Registro FIGC”) nel quale vengono iscritti, a domanda, coloro che intendano svolgere, anche occasionalmente, l’attività di procuratore sportivo. Una norma transitoria del Regolamento prevede inoltre che entro un anno dalla entrata in vigore, tenuto conto dell’esperienza sia nazionale che internazionale, e naturalmente delle osservazioni di tutti gli addetti ai lavori, la FIGC potrà adottare quelle modifiche regolamentari che fossero ritenute necessarie o soltanto utili per meglio disciplinare la materia. Al fine di chiarire alcuni aspetti del Regolamento in attesa di eventuali modifiche o integrazioni e soprattutto al fine di stimolare osservazioni da parte degli interessati, si riportano qui di seguito alcuni primi commenti nascenti da diverse domande o osservazioni giunte presso la FIGC da Club e da altri operatori, che per comodità di lettura sono state sintetizzate e raggruppate per ciascun articolo del Regolamento

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Art. 1 - Definizioni Domanda: La definizione di Calciatore contenuta nell’art. 1 è limitata al solo calciatore professionista ovvero è riferibile anche al calciatore, non ancora professionista, che magari con l’aiuto di un procuratore sportivo sottoscrive per la prima vota un contratto professionistico ? Risposta: Per Calciatore si intende non solo un calciatore che sia già stato tesserato da un Club con un contratto professionistico, ma anche il calciatore che sottoscrive per la prima volta un contratto da professionista. Un Procuratore Sportivo potrà quindi assistere un calciatore proprio nella sottoscrizione del suo primo contratto di prestazione sportiva, come disciplinato dalla legge 91/1981. Art. 2 - Finalità Domanda: I trasferimenti di calciatori da società italiane verso società estere o anche da società estere verso società italiane, possono formare oggetto dei servizi di un Procuratore Sportivo ? Risposta: Certamente. Nonostante la definizione di Società Sportiva contenuta nell’art. 1 sia riferita alle società affiliate alla FIGC, in quanto sono solo le società FIGC destinate a recepire gli obblighi del Regolamento, l’attività del Procuratore Sportivo può riguardare anche un trasferimenti di un calciatore da o verso l’estero. Domanda : E’ possibile per un allenatore avvalersi di un Procuratore Sportivo? Risposta: Il Regolamento, come del resto richiesto dalla FIFA, riguarda solo il Contratto di Rappresentanza che un Procuratore Sportivo conclude con un Club o con un Calciatore. Pertanto ogni eventuale rapporto professionale intrattenuto da un allenatore con un rappresentante di sua scelta, esula dal perimetro dal regolamento, anche se la giusta attenzione dovrà essere posta sulla eventualità - ad esempio - dell’esistenza di un conflitto di interessi del Procuratore Sportivo che sottoscriva un Contratto di Rappresentanza con un Calciatore allenato da un allenatore suo rappresentato. Art. 3 - Principi Generali Domanda: in tema di incompatibilità, oltre ai tesserati della FIGC, dirigenti, calciatori o tecnici, non possono svolgere l’attività di Procuratore Sportivo tutti coloro che ricoprano cariche o abbiano rapporti professionali o di qualsiasi altro genere nell’ambito della FIGC o delle società ad essa affiliate. Per rapporti di altro genere si intendono anche i rapporti familiari o comunque di parentela ? Risposta: La restrizione, più generica rispetto alla formulazione del Regolamento precedente, si riferisce comunque alle potenziali situazioni di incompatibilità derivanti non da rapporti professionali diretti da parte del Procuratore Sportivo nell’ambito federale, bensì dai suoi rapporti di natura professionale, familiare o comunque di parentela con altri soggetti che svolgano funzioni nell’ambito della FIGC o di un suo Club, o intrattengano rapporti professionali con gli stessi. Art. 4 - Registrazione Domanda: L’iscrizione al Registro FIGC è subordinata all’assenza di condanne definitive per il reato di frode sportiva di cui alla legge 401/1989 ovvero per delitti non colposi puniti con la pena edittale della reclusione superiore, nel massimo, a cinque anni, e inoltre è subordinata all’assenza di procedimenti e/o sanzioni disciplinari in essere nell’ambito della FIGC. Come debbono interpretarsi queste preclusioni ? Risposta: Oltre alle condanne per frode sportiva, reato che nonostante la lievità della pena è comunque particolarmente grave nell’ambito dell’ordinamento sportivo, il Regolamento fa riferimento non già alla posizione soggettiva, bensì alla tipologia di reato, ritenendo rilevanti ai fini della preclusione alla iscrizione unicamente i reati particolarmente gravi commessi dal Procuratore Sportivo, qualificandosi per tali quelli che abbiano una pena edittale superiore nel massimo a cinque anni. La previsione di questo limite consente di evitare riferimenti alle singole fattispecie criminose, e di prevedere come preclusione soltanto la condanna definitiva per reati particolarmente gravi, e ciò al fine di non penalizzare eccessivamente chi si trovasse ad aver subito una condanna ad una pena detentiva, magari anche superiore a due o a tre anni, ma per reati di minore allarme sociale. Tanto per fare un esempio i reati più comuni come ad esempio il furto semplice, la truffa semplice, l’appropriazione indebita, possono anche comportare pene detentive superiori a tre anni, ma non hanno pene edittali superiori a cinque anni nel massimo, se

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non per fattispecie particolarmente gravi, e dunque non sono considerati come preclusivi alla iscrizione nel Registro. Quanto all’assenza di procedimenti e/o sanzioni disciplinari in essere nell’ambito della FIGC, il Procuratore Sportivo che richieda l’iscrizione nel Registro dovrà avere scontato o comunque eseguito completamente ogni sanzione disciplinare che abbia eventualmente subito in precedenza (ad es. come agente o anche come dirigente, tesserato ecc.) e non abbia quindi sospensioni o sanzioni monetarie ancora da scontare nell’ambito dell’ordinamento federale. Inoltre alla data della domanda di iscrizione non dovranno essere aperti, ossia non deve essere intercorso un deferimento ritualmente notificato, procedimenti disciplinari nei suoi confronti, poiché altrimenti se ne dovrà attendere la chiusura. Domanda: Come sarà possibile avere conoscenza dei Procuratori Sportivi stranieri autorizzati ad operare in Italia e come potranno i Procuratori Sportivi italiani operare in altri paesi ? Risposta: Si tratta di uno degli aspetti di più complessa soluzione del nuovo sistema. Il venir meno infatti di un sistema di licenze centralizzato con gli organi disciplinari e i regolamenti della FIFA sovraordinati rispetto agli organi e ai regolamenti nazionali, pone il tema del coordinamento delle attività dei procuratori sportivi nello scenario del calcio globalizzato. Basti pensare alla potestà disciplinare di ciascuna Federazione sui procuratori sportivi o intermediari esteri. La FIGC sta verificando i regolamenti adottati dalle maggiori Federazioni estere per valutare le modalità con cui procedere ad un riconoscimento dei procuratori sportivi esteri, con modalità di iscrizione semplificata per coloro già iscritti presso Federazioni che abbiano adottato gli standard minimi della FIFA. Inoltre, anche quale riconoscimento della pregressa qualifica di Agente FIFA, diverse Federazioni, tra le quali la FIGC, hanno allo studio l’iscrizione automatica nel proprio registro di tutti coloro che ne facciano domanda e che alla data del 1° aprile 2015 fossero iscritti come Agenti FIFA presso altra Federazione estera. Art. 5 - Contratto di Rappresentanza Domanda: Il Calciatore può sottoscrivere un solo Contratto di Rappresentanza alla volta, ma è possibile che si faccia rappresentare - nello stesso contratto - da più procuratori o ovvero da una società di procuratori ? Risposta: Il Contratto di Rappresentanza può prevedere un mandato congiunto a più soggetti, autonomi o associati tra loro in diverse forme. Il limite riguarda il Contratto di Rappresentanza vigente, che potrà eventualmente essere revocato o comunque risolto, ma mai concorrere con altro contratto nello stesso periodo di validità o di vigenza. Domanda: Se un Calciatore, il cui tesseramento è stato curato da un Procuratore Sportivo per conto di un Club, interrompe per qualsiasi ragione il suo rapporto di lavoro con quel Club, quali sono gli effetti del Contratto di Rappresentanza che vengono a cessare secondo la previsione dell’art. 5.4 ? Risposta: Ai sensi dell’art. 5.4 del Regolamento, gli effetti del Contratto di Rappresentanza sottoscritto tra un Club e un Procuratore Sportivo per il tesseramento di un Calciatore che cessano automaticamente con la cessazione del rapporto di lavoro tra Calciatore e Club, sono soltanto quelli relativi alle prestazioni non ancora maturate e ancora da eseguire alla data della cessazione del predetto rapporto di lavoro. Ad es. se il Procuratore Sportivo ha diritto ad un compenso per ciascuna stagione sportiva del Calciatore alle dipendenze di quel Club, potrà maturare solo il diritto ai compensi per le stagioni o comunque il periodo precedente alla cessazione del rapporto di lavoro Club/Calciatore. Se invece il compenso del Procuratore Sportivo era contrattualmente previsto al verificarsi del semplice evento del tesseramento del Calciatore, egli conserverà tale diritto anche in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro del Calciatore. Domanda: Un avvocato iscritto all’albo professionale che assista un Club o un calciatore e che riceva un mandato per rappresentarli in un trasferimento o nella stipula di un contratto di lavoro sportivo, deve iscriversi al Registro FIGC o comunque depositare il suo mandato ? Risposta: Il Regolamento FIFA prevede che tutti coloro che a qualsiasi titolo prestino la loro attività professionale a favore di un Club o di un calciatore in una delle attività previste dal Regolamento debbano depositare i loro eventuali contratti di rappresentanza presso la Federazione di competenza. Il deposito è infatti richiesto a fini di censimento, ma anche al fine di verificare che Club e calciatori non si avvalgano dei servizi di soggetti non censiti.

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Ovviamente gli avvocati possono esercitare la loro attività di consulenza legale a favore di società sportive oi calciatori senza alcuna specifica formalità, ma qualora siano investiti di un potere di rappresentanza negoziale da parte di un Club o di un calciatore per il compimento di determinate attività, come ad esempio il trasferimento di un calciatore o la sottoscrizione di un contratto sportivo, il Club o il calciatore interessati dovranno assicurarsi che il relativo contratto di rappresentanza sia censito mediante deposito presso la FIGC. Art. 6 - Corrispettivi Domanda: Quali sono le ragioni e la portata della previsione contenuta nell’art. 6.3 del Regolamento, nel quale si elencano alcuni criteri limitativi per la determinazione del corrispettivo spettante al Procuratore Sportivo? Risposta: Il Regolamento, al pari di quanto previsto dalle altre maggiori Federazioni, anche europee, (per la Francia la situazione è diversa trattandosi di materia disciplinata da una legge dello Stato) riporta la raccomandazione contenuta nel Regolamento della FIFA, per il caso in cui le parti non stabiliscano contrattualmente l’ammontare dei corrispettivi pattuiti. Si tratta pertanto di una semplice raccomandazione, che non ha carattere vincolante tra le parti a meno che non sia espressamente richiamata nel contratto, e che ovviamente resta comunque subordinata al rispetto delle norme imperative, intendendosi per tali quelle non derogabili dalle parti, come ad esempio le norme in materia di libera concorrenza. Art. 7 - Conflitto di interessi Domanda: Cosa si intende quando si afferma che è fatto divieto ai Procuratori Sportivi di avere un interesse diretto o indiretto nel trasferimento di un Calciatore da un Club ad altro Club e/o assumere cointeressenze o partecipazioni di qualsiasi tipo nei diritti economici relativi al trasferimento di un Calciatore o ai ricavi di un Club per lo stesso titolo ? Risposta: Si tratta di una precisa previsione FIFA legata al più generale divieto di “influenza” economica, ossia di compartecipazione economica, nel trasferimento di un Calciatore. La pratica diffusa, nota come TPO, di avere terzi soggetti con cointeressenze nei c.d. “diritti economici” di un Calciatore, può infatti riguardare anche Procuratori Sportivi e la norma - conformemente al dettato FIFA - ne sancisce il divieto. Art. 9 - Sanzioni Domanda: E’ possibile prevedere un rappresentante dei procuratori sportivi negli organi disciplinari ? Risposta: La FIGC ha optato per la istituzione di un organo disciplinare assai agile, che abbia anche funzioni inquirenti, formato da una Commissione di tre membri nominati dal Consiglio Federale e che si occupi esclusivamente della disciplina dei Procuratori Sportivi. Appare dunque preferibile che la Commissione sia del tutto autonoma rispetto alla categoria dei Procuratori Sportivi, anche per ovvie ragioni di riservatezza rispetto alle informazioni sensibili di cui la Commissione possa venire a conoscenza nell’ambito delle proprie funzioni. Una rappresentanza della categoria nell’organo disciplinare così come strutturato dal Regolamento, appare quindi non solo inopportuna, ma anche di dubbia legalità. 13 maggio 2015