06 Fischetti 503. · RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA gia` diretta da ITALO DE...

24
Annata LXXXV Novembre-Dicembre 2010 N. 6 dir. fall. RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA gia ` diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981), ANGELO BONSIGNORI (1982-2000) e GIUSEPPE RAGUSA MAGGIORE (1982-2003) DIREZIONE Girolamo Bongiorno, Concetto Costa, Massimo Di Lauro, Elena Frascaroli Santi, Lino Guglielmucci, Bruno Inzitari, Giuseppe Terranova, Gustavo Visentini estratto CEDAM - CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI - PADOVA - 2010 ISSN 0391-5239

Transcript of 06 Fischetti 503. · RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA gia` diretta da ITALO DE...

Page 1: 06 Fischetti 503. · RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA gia` diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981), ... accordi depositati, addirittura

black pellicola (1,1)

Annata LXXXV Novembre-Dicembre 2010 N. 6

dir. fall.

RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

gia diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981),

ANGELO BONSIGNORI (1982-2000) e GIUSEPPE RAGUSA MAGGIORE (1982-2003)

DIREZIONE

Girolamo Bongiorno, Concetto Costa,

Massimo Di Lauro, Elena Frascaroli Santi, Lino Guglielmucci,

Bruno Inzitari, Giuseppe Terranova, Gustavo Visentini

estrat to

CEDAM - CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI - PADOVA - 2010

ISSN 0391-5239

N.

5-

2010

—I

LD

IR

IT

TO

FA

LL

IM

EN

TA

RE

—A

nn

ata

LX

XX

V

Prezzo A 36,00

Page 2: 06 Fischetti 503. · RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA gia` diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981), ... accordi depositati, addirittura

TRIBUNALE PALERMO27 marzo 2009 (decreto)

Pres. Novara - G. D. Nonno

Alimentari Provenzano Soc. a resp. lim. in liquidazione (ricorrente)

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Giudizio di omologazione - Neces-saria fissazione di udienza collegiale in camera di consiglio anche inassenza di opposizioni(Legge fallim., art. 182-bis; cod. proc. civ., art. 738)

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Giudizio di omologazione - Verificadei requisiti per l’omologazione - Non necessaria autenticazione dellesottoscrizioni dei creditori aderenti agli accordi(Legge fallim., art. 182-bis)

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Giudizio di omologazione - Assen-za di opposizioni - Valutazioni dell’esperto - Totale rilevanza(Legge fallim., art. 67, art. 182-bis)

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Giudizio di omologazione - Naturadel controllo giurisdizionale - Controllo di legittimita sostanziale - Re-quisiti per l’omologazione(Legge fallim., art. 182-bis)

Accordi di ristrutturazione dei debiti - Documentazione allegata al ricorso- Relazione dell’esperto - Necessaria verifica dei dati aziendali(Legge fallim., art. 28, art. 67, art. 161, art. 182-bis)

Pur in difetto di espressa previsione, ai fini dell’omologazione di un accor-do di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis legge fallim. e necessaria lafissazione di una apposita udienza collegiale in camera di consiglio anche inassenza di opposizioni, per consentire all’imprenditore ricorrente di discuterele questioni controverse, fornendo al collegio eventuali chiarimenti e/o inte-grazioni documentali, nonche al pubblico ministero – al quale il ricorso deveessere comunicato, avuto conto della sua posizione di soggetto legittimato al-l’intervento, quanto meno eventuale – di interloquire e al tribunale di acqui-sire eventuali mezzi istruttori anche d’ufficio (1).

(1-5) Osservazioni in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti.

Sommario: 1. Premessa. – 2. Procedura per l’omologazione: fissazione dell’udienza collegia-le e intervento facoltativo del pubblico ministero. – 3. Natura del controllo giurisdizio-nale. – 4. I presupposti per l’omologazione. – 5. Caratteristiche formali degli accordi di

Page 3: 06 Fischetti 503. · RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA gia` diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981), ... accordi depositati, addirittura

La mancata autenticazione delle sottoscrizioni dei creditori aderenti ad unaccordo di ristrutturazione dei debiti non rappresenta un fatto ostativo all’o-mologazione dell’accordo stesso (2).

In sede di omologazione, in assenza di specifiche opposizioni, il tribunaledeve rifarsi integralmente alle valutazioni congruamente e logicamente moti-vate espresse dal professionista-attestatore circa l’attuabilita del piano sottesoall’accordo di ristrutturazione e la solvibilita dell’imprenditore ricorrente inrelazione ai creditori estranei (3).

Il giudizio di omologazione, in assenza di opposizioni, deve riguardare so-lamente la competenza del tribunale adito, la sussistenza dei requisiti sogget-tivi e oggettivi in capo al ricorrente, la pubblicazione dell’accordo di ristruttu-razione presso il registro delle imprese, l’adesione all’accordo da parte di cre-ditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, la completezzadella documentazione richiesta dall’art. 182-bis legge fallim. e la sussistenzadella relazione dell’esperto avente i requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett.d), legge fallim.(4).

Il professionista designato dall’imprenditore ricorrente – in possesso deirequisiti di cui al combinato disposto degli artt. 182-bis, comma 1, 67, comma3, lett. d), e 28, comma 1, lett. a) e b) legge fallim. – deve imprescindibilmen-te effettuare una verifica dei dati aziendali, applicando i comuni principi direvisione, pur non essendo tenuto a una formale attestazione di veridicita de-gli stessi (5).

(Omissis)1. Va prima di tutto evidenziato che, sebbene l’art. 182 bis legge fallim.

Il diritto fallimentare e delle societa commerciali - n. 6-2010504

ristrutturazione dei debiti e deposito presso il registro delle imprese. – 6. La relazionedell’esperto: semplice verifica dei dati aziendali o attestazione di veridicita? – 7. Conclu-sioni.

1. Premessa. – Il decreto in commento rappresenta il primo provvedimento del Tribuna-le di Palermo in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti, a distanza di ben cinque annidall’entrata in vigore della norma (1). Unica pronuncia ai sensi dell’art. 182-bis legge fallim.

(1) Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono entrati a far parte della normativa italiana con l’art. 2 deld.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni nella l. 14 maggio 2005, n. 80, e successivamente novellato

dall’art. 16, comma 4, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169. Introdotti dal legislatore per essere uno dei possibilistrumenti per la soluzione della crisi d’impresa, fino a questo momento sono stati poco utilizzati, sebbene nel

2009 e nel 2010 si sia assistito a un leggero incremento delle pronunce in materia. Nel 2009 il maggior numerodi accordi di ristrutturazione dei debiti depositati e omologati si e avuto a Milano, anche se, su un totale di 25accordi depositati, addirittura 14 rientravano nell’ambito della ristrutturazione del gruppo Gabetti e altri 9 in

Page 4: 06 Fischetti 503. · RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA gia` diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981), ... accordi depositati, addirittura

non lo preveda espressamente, ai fini dell’omologazione dell’accordo di ri-strutturazione di debito, al pari di quanto avviene per il concordato preven-tivo, deve ritenersi necessaria la fissazione di un’apposita udienza collegialein camera di consiglio anche in assenza di opposizioni: cio al fine di consen-tire al proponente di discutere le questioni controverse, fornendo al collegioeventuali chiarimenti e/o integrazioni documentali, nonche al P.M. – alquale il ricorso deve essere comunicato, avuto conto della sua posizionedi soggetto legittimato all’intervento, quanto meno eventuale (cfr. artt. 70e 71 cod. proc. civ.) – di interloquire e al Tribunale di acquisire eventualimezzi istruttori, anche d’ufficio.

Per il resto, in assenza di opposizioni, il controllo del Tribunale in sededi omologazione deve riguardare necessariamente i seguenti aspetti: a) la

Parte II - Giurisprudenza 505

intervenuta dall’introduzione dell’istituto fino a ottobre 2010 nel foro panormita, e di parti-colare interesse poiche affronta questioni sia processuali sia sostanziali, che forniscono degliimportanti spunti per una ricostruzione organica dei diversi aspetti che non sono dettaglia-tamente disciplinati dalla norma, quali il procedimento di omologazione, l’oggetto e l’ampiez-za del controllo del giudice, e il contenuto della relazione dell’esperto (2).

I giudici siciliani, infatti, nel pronunciarsi su un ricorso finalizzato all’omologazione di unaccordo di ristrutturazione dei debiti, hanno espresso le seguenti rilevanti considerazioni: 1) esempre necessaria, anche in assenza di opposizioni, la fissazione di un’apposita udienza col-legiale in camera di consiglio, di cui si deve informare il pubblico ministero; 2) il controllo deltribunale nella fase di omologazione presenta una differente gradazione a seconda che vi sia-no o meno opposizioni; 3) in assenza di opposizioni il controllo del giudice deve riguardareunicamente la competenza del tribunale adito, la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettividel ricorrente, il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 182-bis legge fallim. (i.e. pubblica-zione degli accordi nel registro delle imprese, sottoscrizione degli stessi con un numero dicreditori che rappresenti almeno il 60% del monte crediti complessivo, completezza della do-cumentazione di cui all’art. 161, comma 2, legge fallim.) e l’esistenza della relazione di unprofessionista con i requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), legge fallim.; 4) in sede digiudizio di omologazione – e in assenza di specifiche opposizioni – il tribunale deve rifarsiintegralmente alle valutazioni congruamente e logicamente motivate espresse dal professioni-sta-attestatore circa l’attuabilita del piano sotteso all’accordo di ristrutturazione e la solvibilitadell’imprenditore ricorrente in relazione ai creditori estranei; 5) l’esperto deve imprescindi-bilmente verificare l’attendibilita dei dati aziendali posti a fondamento della propria relazio-ne, senza tuttavia effettuare necessariamente una formale attestazione di veridicita di essi, adifferenza di quanto previsto per il concordato preventivo.

quella del gruppo Risanamento. Questi numeri sono ancora piu esigui soprattutto se si pensa che nel 2009 sonostate dichiarate fallite in Italia piu di 9 mila imprese (incremento del 23% rispetto al 2008) e sono state presentate

oltre 900 domande di concordato preventivo (+62% rispetto al 2008), come da statistiche pubblicate in data 1ºmarzo 2010 dal gruppo Cerved (www.cervedgroup.com).

(2) L’art. 182-bis legge fallim. prevede che gli accordi di ristrutturazione dei debiti siano accompagnati dauna relazione redatta da un professionista che, in possesso dei requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), leggefallim., attesti l’attuabilita degli accordi, con particolare riguardo alla loro idoneita ad assicurare il regolare paga-

mento dei creditori non aderenti alle pattuizioni raggiunte.

Page 5: 06 Fischetti 503. · RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA gia` diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981), ... accordi depositati, addirittura

competenza del giudice adito a pronunciarsi sull’omologa; b) la sussistenza,in capo al soggetto proponente, della qualifica di imprenditore commercialefallibile e in stato di crisi; c) l’effettiva esistenza di un accordo pubblicatonel registro delle imprese e stipulato con un numero di creditori che rappre-senta almeno il 60% dei crediti; d) la completezza della documentazione dicui all’art. 161, comma 2, legge fallim., giusta il richiamo formulato dall’art.182 bis, comma 1, legge fallim.; e) la sussistenza della relazione di un pro-fessionista avente i requisiti di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), sull’attuabi-lita dell’accordo.

2. Nel caso di specie, con riferimento all’aspetto sub a), la domanda estata correttamente proposta al Tribunale del luogo in cui l’impresa ha lapropria sede principale, per come si evince dalla visura camerale prodotta;sede che non risulta avere subito alcuna modificazione nell’ultimo anno efin dalla data di costituzione della societa (con conseguente irrilevanza dellaquestione, sollevata in dottrina, relativa all’applicazione dell’art. 9 legge fal-lim. ovvero dell’art. 161 legge fallim. ai fini della determinazione della com-petenza territoriale).

3. Venendo al punto sub b), questo Tribunale ritiene – conformemente

Il diritto fallimentare e delle societa commerciali - n. 6-2010506

Il provvedimento in epigrafe, inoltre, assume ulteriore rilevanza, poiche affronta, anchesolo incidentalmente, diverse tematiche sorte dall’applicazione dell’art. 182-bis legge fallim. –fra cui la determinazione del giudice competente, la successione temporale fra il deposito delricorso in tribunale e la pubblicazione degli accordi di ristrutturazione presso il registro delleimprese, la necessita o meno di procedere con l’autenticazione delle firme dei soggetti ade-renti alle pattuizioni, le modalita per calcolare il sessanta per cento del monte crediti comples-sivo –, cosı permettendo una analisi di piu ampio respiro dell’istituto giuridico in esame.

2. Procedura per l’omologazione: fissazione dell’udienza collegiale e intervento facoltativodel pubblico ministero. – L’art. 182-bis legge fallim. non disciplina in modo puntuale il pro-cedimento di omologazione, giacche indica solamente che il tribunale emette un decreto mo-tivato una volta decise le opposizioni.

Con la pronuncia in commento, i giudici siciliani hanno sostenuto la necessita di preve-dere la fissazione di un’apposita udienza collegiale in camera di consiglio, anche in assenza diopposizioni, al pari di quanto avviene per il concordato preventivo (3). Solo in tale udienza,infatti, il ricorrente ha la possibilita di fornire chiarimenti o integrazioni documentali, il tri-bunale puo acquisire eventuali mezzi istruttori anche d’ufficio e il pubblico ministero inter-venire facoltativamente.

Tale impostazione e da condividere, non per un ipotetico impiego analogico delle dispo-sizioni in materia di concordato preventivo – soprattutto considerando che giurisprudenza e

(3) Come e noto, in tema di concordato preventivo l’art. 180 legge fallim. prevede che, una volta approvatoil concordato – o dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, oppure, in presenzadi diverse classi di creditori, anche dalla maggioranza delle classi – il giudice delegato e tenuto a riferire al tribu-

nale, il quale fissa un’udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale.

Page 6: 06 Fischetti 503. · RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA gia` diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981), ... accordi depositati, addirittura

alla dottrina e alla giurisprudenza maggioritarie (si vedano, ad es., Tribuna-le Monza, 24 ottobre 2007 e Tribunale Brescia, 22 febbraio 2006, sia purecon riferimento alla previgente formulazione della norma) – che gli accordidi ristrutturazione, al pari del concordato preventivo, possano essere pro-posti unicamente da imprenditori commerciali fallibili ai sensi dell’art. 1

Parte II - Giurisprudenza 507

dottrina prevalenti sono ormai concordi nel considerare autonomi i due istituti (4) –, bensı perl’applicazione dell’art. 738 cod. proc. civ. relativo ai procedimenti in camera di consiglio. Gliaccordi di ristrutturazione dei debiti, infatti, rientrano fra i procedimenti di volontaria giuri-sdizione, essendo atti di libera manifestazione dell’autonomia privata, che hanno come unicolimite per la produzione di effetti giuridici la necessita di un controllo omologatorio da partedel tribunale (5).

Il procedimento di omologazione si sviluppa con la tipica struttura del procedimento ca-merale: presentazione di un atto introduttivo in forma di ricorso rivolto al tribunale compe-tente; nomina, da parte del presidente, di un giudice relatore scelto tra i componenti del col-legio, che riferisca in camera di consiglio; eventuale intervento del pubblico ministero, dopo

(4) In giurisprudenza, a sostegno dell’autonomia degli accordi di ristrutturazione dei debiti rispetto al con-cordato preventivo si sono espressi Tribunale Bari, 21 novembre 2005, in Fallimento, 2006, 169; in Dir. fall.,

2006, II, 536; in Foro it., 2006, I, 263; in Giur. comm., 2007, II, 207; Tribunale Brescia, 22 febbraio 2006, inFallimento, 2006, 669; Tribunale Roma, 16 ottobre 2006, in Fallimento, 2007, 187; Tribunale Milano, 23 gennaio

2007, in Fallimento, 2007, 702; Tribunale Udine, 22 giugno 2007, in Fallimento, 2008, 701; in dottrina, Nardec-

chia, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti e il procedimento per la dichiarazione di fallimento, in Fallimento,

2008, 704; Id. Crisi di impresa, autonomia privata e controllo giurisdizionale, Milano, 2007, 25; Id., Gli accordi diristrutturazione dei debiti, in Fallimento, 2006, 671; Zanichelli, La nuova disciplina del fallimento e delle altreprocedure concorsuali, Torino, 2008, 352; Dimundo, Accordi di ristrutturazione dei debiti: la «meno incerta» via

italiana alla «reorganization»?, in Fallimento, 2007, 706; Innocenti, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nelquadro dell’intervento correttivo del 2007: una possibile soluzione alla crisi d’impresa, in Dir. fall., 2007, I, 923; Lo

Cascio, Il concordato preventivo, Milano, 2007, 888; Caramaschi, I nuovi accordi di ristrutturazione, in Il nuovodiritto delle societa, 2006, III, 51; Fabiani, Il regolare pagamento di creditori estranei negli accordi di cui all’art.

182-bis legge fallim., in Foro it., 2006, I, 2564; Presti, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Banca, borsa, tit.cred., 2006, I, 12; Proto, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Fallimento, 2006, 134; Id., L’art. 182-bis al

primo vaglio giurisprudenziale, in Fallimento, 2006, 172; Santangeli, Il nuovo fallimento, Milano, 2006, 777;Tedeschi, Manuale del nuovo diritto fallimentare, Padova, 2006, 573; Terranova, La nuova disciplina delle re-vocatorie fallimentari, in Dir. fall., 2006, I, 282; Zocca, Accordi di ristrutturazione, piani di risanamento e relazioni

del professionista, Milano, 2006, 6; Ambrosini-De Marchi, Il nuovo concordato preventivo e gli accordi di ristrut-turazione dei debiti, Milano, 2005, 184; Canale, Le nuove norme sul concordato preventivo e sugli accordi di ri-

strutturazione, in Riv. dir. proc., 2005, 918; Fauceglia, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti nella legge n. 80/2005, in Fallimento, 2005, 1448; Fortunato, L’incerta riforma della legge fallimentare, in Corr. giur., 2005, 597;

Frascaroli Santi, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182bis legge fallim.) e gli effetti per coobbligati efideiussori del debitore, in Dir. fall., 2005, I, 857; Giannelli, Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei

debiti, piani di risanamento dell’impresa nella riforma delle procedure concorsuali. Prime riflessioni, in Dir. fall.,2005, I, 1170; Jorio, Le soluzioni concordate delle crisi d’impresa tra «privatizzazione» e tutela giudiziaria, in Fal-

limento, 2005, 1457; Contra, in giurisprudenza, Tribunale Milano, 21 dicembre 2005, in Fallimento, 2006, 669; indottrina, prima del d.lgs. n. 169/2007, Pezzano, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis leggefallimentare: una occasione da non perdere, in Dir. fall., 2006, II, 674; Valensise, Accordi di ristrutturazione

dei debiti, in AA.VV., La riforma della legge fallimentare, a cura di Nigro e Sandulli, Torino, 2006, II,1088; Ferro, Art. 182-bis, la nuova ristrutturazione dei debiti, in Il nuovo diritto delle societa, 2005, XXIV,

56; Verna, Sugli accordi di ristrutturazione ex art. 182-bis legge fallimentare, in Dir. fall., 2005, I, 871.(5) Punzi, Il processo civile. Sistema e problematiche, III, Torino, 2010, 102.

Page 7: 06 Fischetti 503. · RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA gia` diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981), ... accordi depositati, addirittura

legge fallim. Invero, pur essendo superfluo prendere posizione in questa se-de sulla vexata quaestio relativa alla natura degli accordi di ristrutturazione(procedura concorsuale che costituisce una species del piu ampio genus del

Il diritto fallimentare e delle societa commerciali - n. 6-2010508

essere stato informato dal tribunale della pendenza del ricorso; possibilita per il giudice re-latore di esercitare l’attivita istruttoria assumendo informazioni (6).

Inoltre, come espresso nel provvedimento in epigrafe, la fissazione obbligatoria di unaudienza collegiale e oltremodo fondamentale per «consentire [...] al P.M. – al quale il ricorsodeve essere comunicato, avuto conto della sua posizione di soggetto legittimato all’intervento,quanto meno eventuale (cfr. artt. 70 e 71 cod. proc. civ.) – di interloquire». Solo in una udienzacollegiale appositamente fissata, infatti, puo correttamente esplicarsi l’intervento del pubblicoministero, una volta ricevuta la comunicazione del tribunale relativa al ricorso e alla data del-l’udienza (7).

Le considerazioni svolte dai giudici palermitani in merito all’intervento facoltativo delpubblico ministero sono in linea con quanto sostenuto dalla giurisprudenza precedente al de-creto in esame (8) e ribadite anche da quella successiva (9). Tuttavia, e utile precisare che neglialtri casi noti il pubblico ministero non era stato informato dal tribunale circa la pendenza diun ricorso ex art. 182-bis legge fallim., ma era intervenuto autonomamente nel procedimento.

3. Natura del controllo giurisdizionale. – Una volta affrontate brevemente le questioni re-

(6) In proposito, si segnala che nel procedimento di omologazione degli accordi ristrutturazione dei debitidi Gabetti Property Solutions soc. per az. e di altre tredici societa del gruppo Gabetti (14 decreti emessi da Tri-

bunale Milano, 11 giugno 2009, pubblicati sul sito web del Tribunale di Milano in http://www.tribunale.mila-no.it/documenti/Documentazione/Accordi_di_ristruttu/PDF_completoACCORDI_RISTRUTT1.pdf), il giudi-ce relatore, con un unico provvedimento del 29 maggio 2009 (ined.), ha convocato le ricorrenti e l’esperto

per un’udienza di fronte a se (e non di fronte al collegio, come nel caso in esame) e cosı assunto informazioni.Per l’esercizio da parte del tribunale di attivita di carattere istruttorio nel procedimento di omologazione di ac-

cordi di ristrutturazione dei debiti, v. Tribunale Rimini, 20 marzo 2009, in Il Caso.it, I, 1650/2009; TribunaleRoma, 5 novembre 2009, in Corr. giur., 2010, 241; Tribunale Milano, 25 marzo 2010, in Il Caso.it, I, 21-43/2010.

(7) Il procedimento per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e da considerare unacausa di pubblico interesse, nella quale il pubblico ministero puo intervenire facoltativamente ai sensi dell’art.

70, ultimo comma, cod. proc. civ., dopo essere stato informato dal tribunale secondo quanto previsto dall’art.71, ultimo comma, cod. proc. civ.

(8) Per Tribunale Brescia, 7 ottobre 2008, in Riv. dott. comm., 2009, 587, «in mancanza di una norma dicarattere generale sull’intervento del P.M. nei procedimenti concorsuali (mentre e prevista per il P.M. la possibilitadi chiedere il fallimento del debitore, per il concordato preventivo si dispone solo che la relativa domanda sia comu-

nicata al P.M. mentre nulla si dice in caso di accordi di ristrutturazione dei debiti) e considerato il carattere tassativodelle ipotesi in cui e obbligatorio l’intervento del P.M. nelle cause civili, deve ritenersi che nel caso in esame il P.M.

sia intervenuto ai sensi dell’art. 70 cod. proc. civ.; [...] detto intervento deve comunque ritenersi perfettamente le-gittimo potendo il P.M. intervenire in ogni causa civile, da intendersi in senso ampio comprensivo anche dei proce-

dimenti in camera di consiglio, in cui egli ravvisi un pubblico interesse a norma dell’art. 70 cod. proc. civ. ultimocomma, pubblico interesse che e peraltro rimesso all’apprezzamento discrezionale ed insindacabile del P.M. stesso

(cfr. Cassazione 953/1963 e Cassazione 8031/2006 a conferma di un orientamento stabile nel tempo)».(9) Tribunale Milano, 10 novembre 2009, in Corr. giur., 2010, 109, e in Fallimento, 2010, 195. In senso

conforme, Tribunale Milano, 25 marzo 2010, cit. Con questo secondo decreto, i giudici milanesi hanno non solo

ritenuto pienamente valido ed efficace l’intervento del pubblico ministero in materia di accordi di ristrutturazionedei debiti riconducendolo all’intervento facoltativo previsto dall’art. 70, ultimo comma, cod. proc. civ., ma altresı

affermato che puo intervenire anche ai sensi dell’art. 182-bis, comma 4, legge fallim. in qualita di «soggetto in-teressato», poiche espressamente incaricato dall’ordinamento giuridico alla tutela dell’interesse pubblico.

Page 8: 06 Fischetti 503. · RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA gia` diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981), ... accordi depositati, addirittura

concordato preventivo ovvero istituto autonomo, caratterizzato dall’esisten-za di un accordo di natura essenzialmente privatistica), non v’e dubbio chel’unico reale interesse alla esternazione dell’accordo e quello di ottenere, daparte dei creditori sottoscriventi, l’esenzione dalla revocatoria fallimentareex art. 67, comma 3, lett. e), legge fallim., esenzione che ha ragione di esseresolo allorquando il proponente e soggetto alla disciplina del fallimento.

3.1. Nel caso di specie, non v’e dubbio che la Alimentari Provenzanosoc. a resp. lim. e un imprenditore commerciale fallibile ai sensi dell’art.1 legge fallim. Tale qualita risulta con evidenza dalla visura camerale, non-che dalla relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria

Parte II - Giurisprudenza 509

lative al procedimento di omologazione, il provvedimento in epigrafe ha delineato i confini ela natura del controllo del giudice ai sensi dell’art. 182-bis legge fallim. Sul punto, la normanon definisce chiaramente ne l’oggetto ne l’estensione del vaglio del tribunale in sede di omo-logazione, tanto da aver fatto sorgere diversi orientamenti dottrinali e giurisprudenziali.

In particolare, secondo un primo indirizzo, il controllo del giudice in sede di omologa-zione si esaurisce in una mera verifica della sussistenza dei requisiti formali e delle condizioniprevisti dalla legge, cosı limitandosi a una semplice funzione certificativa. Per i sostenitori ditale tesi, il ridotto ambito di cognizione del tribunale sarebbe determinato non solo dal tenoreletterale dell’art. 182-bis legge fallim., ma anche da argomentazioni di carattere sistematico,ricavabili dall’esame delle norme che disciplinano in modo piu dettagliato il ruolo del giudicenel giudizio di omologazione del concordato preventivo. Infatti, se e di mera formalita il giu-dizio in sede di concordato, a fortiori dovrebbe esserlo quello di omologazione degli accordidi ristrutturazione dei debiti, che sono caratterizzati da un maggior grado di «privatizzazio-ne» e non sono vincolanti per i creditori non aderenti (10).

Al contrario, un altro orientamento sostiene la necessita che il vaglio del tribunale non sialimitato a una mera constatazione certificativa dei requisiti formali previsti dalla norma, ma sidebba estendere fino a una valutazione del merito del ricorso e degli accordi. Il giudice, quin-di, sarebbe tenuto ad analizzare in concreto le pattuizioni raggiunte fra il debitore e i propricreditori, valutarne l’effettiva attuabilita e verificare tutte le problematiche connesse all’attua-bilita del piano industriale e finanziario sottostante, concentrando in particolare la propriaattenzione sulla posizione dei soggetti non aderenti agli accordi raggiunti (11).

(10) In giurisprudenza, Tribunale Brescia, 7 ottobre 2008, cit.; in dottrina, Guglielmucci, Diritto falli-mentare. La nuova disciplina delle procedure concorsuali giudiziali, Torino, 2006, 350; De Crescienzo-Panzani,

Il nuovo diritto fallimentare, Milano, 2005, 73; Grossi, La riforma della legge fallimentare. Commento e formuledella nuova revocatoria e del nuovo concordato preventivo, Milano, 2005, 336; Lo Cascio, Il concordato, cit., 914.

(11) Tribunale Milano, 23 gennaio 2007, cit.; Tribunale Ancona, 12 novembre 2008, in Il Caso.it, I, 1494/2009; in dottrina, Boggio, Gli accordi di ristrutturazione: il primo «tagliando» a tre anni dal «decreto competiti-

vita», in Banca, borsa, tit. cred., 2009, I, 77; Nigro-Vattermoli, Diritto della crisi delle imprese. Le procedureconcorsuali, Bologna, 2009, 387; Ambrosini, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Trattato di dir. comm.

diretto da Cottino, Padova, 2008, 179; Id., Accordi di ristrutturazione dei debiti, sub art. 182-bis, in Jorio, IlNuovo Diritto Fallimentare, II, Bologna, 2006, 2555; Caiafa, Accordi di ristrutturazione dei debiti: natura giuri-dica e giudizio di omologazione, in Dir. fall., 2006, II, 547; Canale, Le nuove norme sul concordato preventivo, cit.,

921; Dimundo, Accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 708; Nardecchia, Crisi di impresa, cit., 93; Valen-

sise, Accordi di ristrutturazione, cit., 1102; Zanichelli, La nuova disciplina del fallimento e delle altre procedure

concorsuali, cit., 451.

Page 9: 06 Fischetti 503. · RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA gia` diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981), ... accordi depositati, addirittura

depositata dai liquidatori, dott. Salvatore Nicitra e dott. Giuseppe Glorio-so. La societa ricorrente svolge, infatti, attivita commerciale consistente nel-l’industria e nel commercio del latte, dei latticini, dei loro derivati, nonchedei prodotti affini in genere (si veda la visura camerale prodotta); e la stessaha raggiunto dimensioni sicuramente rilevanti ai fini della sua fallibilita, condebiti di gran lunga superiori ad euro 500.000,00 (nella citata relazione sida atto dell’esistenza di debiti, al 31 dicembre 2008, per oltre euro18.150.000,00) ed attivita e ricavi lordi ampiamente al di sopra dei limitidi cui all’art. 1 legge fallim. (sempre dalla relazione sulla situazione patrimo-niale, economica e finanziaria della societa si evincono un attivo patrimonia-le di oltre euro 21.000.000,00 e ricavi per oltre euro 9.100.000,00).

Il diritto fallimentare e delle societa commerciali - n. 6-2010510

Va, peraltro, segnalato come, negli ultimi mesi, tra le due posizioni sopra descritte si siadelineato un indirizzo «di compromesso», in base al quale il controllo del giudice in sede diomologazione varia di intensita a seconda della presenza o meno di opposizioni. In partico-lare, in assenza di queste ultime, il tribunale non dovrebbe entrare nel merito del ricorso edella convenienza degli accordi, bensı solamente verificare la presenza dei requisiti di cui al-l’art. 182-bis legge fallim. e rifarsi integralmente alle valutazioni dell’esperto circa l’attuabilitadel piano sottostante agli accordi di ristrutturazione e la solvibilita dell’imprenditore ricorren-te in relazione ai creditori estranei. Infatti, e la stessa norma a demandare espressamente lavalutazione della fattibilita dell’accordo alle considerazioni dell’attestatore, il quale ha il com-pito di affermare, sotto la propria responsabilita, che il piano industriale e finanziario che ac-compagna gli accordi di ristrutturazione e idoneo al risanamento della situazione di crisi del-l’impresa ricorrente. Al tribunale, pertanto, non sarebbe richiesto di reiterare l’accertamentonel merito gia effettuato dall’esperto.

Tuttavia, secondo questo orientamento, il giudice non si limiterebbe a un controllo me-ramente «notarile» dell’esistenza dei presupposti per l’omologazione, dovendo anche verifi-care che il giudizio svolto dal professionista-attestatore sia completo, sufficientemente anali-tico nella parte motivazionale, coerente e non contraddittorio logicamente, in particolare perquel che riguarda la corrispondenza con i contenuti del piano allegato agli accordi di ristrut-turazione dei debiti. Il tribunale, pertanto, nella fase di omologazione, in assenza di opposi-zioni, dovrebbe procedere con il cosiddetto controllo di legittimita o legalita sostanziale: sa-rebbe non solo tenuto ad accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilita del ricorso, lapresenza dei documenti richiesti dalla legge (ivi inclusa la relazione dell’esperto) e la corret-tezza dell’iter procedimentale, ma anche a valutare che le argomentazioni espresse dal profes-sionista nella propria attestazione siano state congruamente e logicamente motivate, e forni-scano delle spiegazioni esaurienti e coerenti, che consentano di individuare l’iter logico segui-to per giungere a determinate conclusioni. In ogni caso, pero, il giudice non si spingerebbe averificare nel merito la bonta del giudizio dell’esperto (12).

(12) In tal senso, successivamente al decreto in commento, Tribunale Roma, 20 maggio 2010, in Il Caso.it, I,2238/2010. In dottrina, ex multis, Nardecchia, La relazione del professionista ed il giudizio di omologazione ne-gli accordi di ristrutturazione dei debiti, in Fallimento, 2010, 218, che parla proprio di «controllo di legittimita»;

Proto, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 138, secondo il quale, in assenza di opposizioni, il giudizio del tribu-nale deve investire anche gli aspetti di legalita sostanziale.

Page 10: 06 Fischetti 503. · RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA gia` diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981), ... accordi depositati, addirittura

3.2. Lo stato di crisi emerge, altresı, con evidenza, non solo da quantoaffermato dall’organo amministrativo dell’imprenditore, ma anche dalla re-lazione del professionista attestatore, prof. Corrado Vergara, nella quale silegge che «La crisi dell’Alimentari Provenzano soc. a resp. lim. si presentaattualmente sia sul piano economico, che su quello finanziario della sua ge-stione:

Parte II - Giurisprudenza 511

Questo piu recente orientamento, che si sta affermando tra i tribunali chiamati a pronun-ciarsi in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti, sembra cogliere pienamente il signi-ficato dell’istituto in esame. Da un lato, infatti, l’art. 182-bis legge fallim. disciplina accordi dinatura privata, previamente negoziati e condivisi da almeno il sessanta per cento dei creditori(concordi, quindi, con le pattuizioni raggiunte) e non vincolanti per i creditori estranei, dasoddisfare integralmente alle regolari scadenze; dall’altro, la norma prevede un controllo ne-cessario del tribunale competente, le cui valutazioni, in assenza di opposizioni, non possonosnaturare l’«essenza» stessa degli accordi di ristrutturazione dei debiti, che restano sempreuno strumento negoziale di soluzione della crisi d’impresa. Il giudice, pertanto, in mancanzadi specifiche opposizioni, deve solamente esaminare la congruita e la coerenza di quantoespressamente rappresentato dall’esperto nominato, unico soggetto deputato in modo speci-fico a valutare concretamente il contenuto degli accordi e ad attestarne l’attuabilita. La legge,infatti, affida al solo esperto il compito di attestare, cioe di affermare, sotto la propria respon-sabilita, che gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono attuabili, lasciando al tribunale, inassenza di opposizioni, l’obbligo di valutare che il compito dell’asseveratore sia stato svoltocorrettamente e sia convincente (13).

Pertanto, seguendo tale indirizzo, condiviso anche nel provvedimento in epigrafe, in pre-senza di una relazione dell’esperto caratterizzata da valutazioni congruamente e logicamentemotivate, da cui emergano sia l’attuabilita del piano sia l’idoneita di esso a garantire il regolarepagamento dei creditori estranei (anche con riferimento ai debiti scaduti alla data di presu-mibile omologazione), in assenza di opposizioni il tribunale si deve riferire integralmente allevalutazioni svolte dal professionista nominato (14).

In caso di opposizioni, invece, il tribunale dovrebbe procedere con un controllo di me-rito degli accordi di ristrutturazione, in quanto il thema decidendum del giudizio di omologa-zione subirebbe un ampliamento, proprio a seguito della proposizione di specifici aspetti dicriticita da parte degli opponenti. In tale situazione, pertanto, il giudice non si potrebbe li-mitare a recepire integralmente le considerazioni dell’esperto circa l’attuabilita del piano e

(13) Tribunale Milano, 25 marzo 2010, cit.(14) Successivamente al provvedimento in commento, Tribunale Roma, 5 novembre 2009, cit. ha affermato

che il giudice e tenuto a svolgere un controllo di legalita sulla relazione dell’esperto, che prescinda da eventualiconsiderazioni sulla convenienza degli accordi o sul piano industriale e finanziario che l’accompagna, in quanto il

proprio compito consisterebbe in un giudizio di condivisione o meno delle conclusioni a cui e giunta la valuta-zione del professionista attestatore, le quali devono essere coerenti e complete dal punto di vista logico-argomen-

tativo. E importante rilevare che in tale pronuncia il tribunale non ha omologato l’accordo di ristrutturazioneoggetto del proprio giudizio, poiche nell’ambito della verifica della completezza e coerenza logico-argomentativa

della relazione sull’attuabilita ha riscontrato una insuperabile insufficienza motivazionale, tale da rendere inido-nea l’attestazione alla funzione attribuitale dalla legge. In seguito, il provvedimento e stato riformato da AppelloRoma, 1º giugno 2010, in Il Caso.it, I, 2246/2010, secondo cui l’accertamento a cui e tenuto il tribunale nella fase

di omologazione si articola in un controllo di legittimita teso a verificare il rispetto delle condizioni di omologa-zione.

Page 11: 06 Fischetti 503. · RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA gia` diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981), ... accordi depositati, addirittura

. sul piano economico, perche, gia da due esercizi (2006 e 2007), i ricaviche l’azienda e stata in grado di generare, non sono stati sufficienti a co-prire i costi correlativi, dando luogo alla produzione di ingenti perdite diesercizio, sia a livello di risultato operativo, che a livello di risultato netto;

. sul piano finanziario, perche l’azienda di fatto non e in grado di far frontetempestivamente ed in «maniera economica» alle obbligazioni che si e as-sunta nei confronti del sistema bancario e di altri interlocutori».

4. Con riferimento al requisito di cui alla lettera c), la ricorrente ha pro-dotto il testo, redatto per iscritto e contenuto in un unico documento, del-

Il diritto fallimentare e delle societa commerciali - n. 6-2010512

la solvibilita dell’imprenditore ricorrente in relazione ai creditori estranei, anche qualora fos-sero congruamente e logicamente motivate (15).

Ad ogni modo, a prescindere dall’orientamento seguito dal singolo tribunale in relazioneal giudizio di omologazione, e evidente che la presenza di un controllo da parte dell’autoritagiudiziaria assicura una protezione superiore rispetto a ulteriori forme di soluzione della crisidi impresa (si pensi, ad esempio, agli accordi stragiudiziali e al piano attestato di risanamen-to), sia per i debitori, sia per i creditori. Questi ultimi, poi, di solito sono rappresentati daistituti di credito, in quanto tali maggiormente «sensibili» di fronte a eventuali rischi civilie penali in cui poter incorrere, e di conseguenza piu propensi, rispetto ad altri creditori, autilizzare degli strumenti giuridici che consentano una migliore tutela in caso di eventuale fal-limento del progetto di risanamento. L’esistenza di un differente grado di intervento da partedel tribunale a seconda che vi siano o meno opposizioni, come da recente indirizzo giurispru-denziale, ha l’evidente vantaggio di non «ingessare» eccessivamente la procedura di omolo-gazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti e la rapidita nel giungere a una celere so-luzione della crisi d’impresa.

4. I presupposti per l’omologazione. – Gli elementi che, a prescindere dalla presenza omeno di opposizioni, devono certamente essere oggetto di valutazione da parte del tribunalechiamato a pronunciarsi, sono i seguenti: a) competenza del giudice adito; b) sussistenza, incapo al soggetto proponente, della qualifica di imprenditore commerciale fallibile e in stato dicrisi; c) effettiva esistenza di un accordo pubblicato nel registro delle imprese e stipulato conalmeno il sessanta per cento dei creditori; d) completezza della documentazione di cui all’art.161, comma 2, legge fallim.; e) sussistenza della relazione dell’esperto.

Alcuni di questi requisiti, la presenza dei quali e fondamentale per l’omologazione di tut-ti gli accordi di ristrutturazione, hanno in generale suscitato diversi problemi interpretativi,ricordati dagli stessi giudici palermitani.

(15) Per Tribunale Milano, 10 novembre 2009, cit., la valutazione che il tribunale e chiamato a compiere in

punto di fattibilita degli accordi presenta una diversa intensita, a seconda che vi siano o meno opposizioni dicreditori non aderenti: in mancanza di opposizioni, infatti, il tribunale deve procedere alla disamina della chia-

rezza espositiva e della completezza della relazione del professionista, verificando che le analisi e le valutazionisvolte dall’esperto siano accurate, logiche, coerenti ed esaustive; qualora, invece, siano radicate opposizioni, il

controllo del giudice assume una estensione e una concretezza maggiori, immediatamente correlate al contenutodelle opposizioni. Solo in tale caso e tenuto ad entrare nel merito delle censure svolte dai creditori contrari al-

l’omologa e a verificare ogni possibile ricaduta sulla concreta attuabilita degli accordi e sulla loro capacita di as-sicurare il pieno soddisfacimento dei creditori non aderenti. In senso conforme, Tribunale Milano, 25 marzo2010, cit.

Page 12: 06 Fischetti 503. · RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA gia` diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981), ... accordi depositati, addirittura

l’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui l’assemblea dei soci, con deli-bera del 7 luglio 2008, ha approvato la proposizione a cura dei liquidatoridella societa, che lo hanno tutti sottoscritto.

In proposito, deve osservarsi che il mancato specifico richiamo, da partedell’art. 182 bis, comma 1, legge fallim., all’art. 161, comma 4, legge fallim.induce a ritenere non necessario che la proposta di accordo di ristruttura-zione di debiti (diversamente da quanto avviene per la proposta di concor-dato preventivo, avuto anche conto delle differenti finalita e portata dei dueistituti) sia deliberata dagli amministratori, risulti da verbale redatto da no-

Parte II - Giurisprudenza 513

In primo luogo, sussiste un dibattito in merito alle modalita per determinare il tribunalecompetente per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti. Piu nello specifi-co, e discusso se per l’istituto in esame si debba utilizzare l’art. 161, comma 1, legge fallim. intema di concordato preventivo, ovvero l’art. 9, comma 2, legge fallim., in materia di fallimen-to, o, ancora, non trovino applicazione ne l’uno ne l’altro.

La questione non e di poco conto, poiche sia per il concordato preventivo, sia per il fal-limento e prevista l’irrilevanza, ai fini della determinazione del foro competente, di tutti i tra-sferimenti di sede intervenuti nell’anno antecedente al ricorso.

La tematica sorge essenzialmente a causa della lacunosita dell’art. 182-bis legge fallim. sulpunto: non solo non indica in modo specifico quale sia il tribunale competente per l’omolo-gazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ma altresı non esplicita se la competenzaspetti al tribunale del luogo in cui l’impresa ha la «sede principale», ovvero a quello del luogoin cui e situata la «sede legale» della ricorrente.

Secondo un primo indirizzo, e territorialmente competente il giudice del luogo in cui lasocieta proponente il ricorso ha la propria sede principale, identificata dalla dottrina come illuogo in cui e situato il centro direttivo e amministrativo degli affari dell’impresa (i.e. sedeeffettiva) (16). I sostenitori di tale orientamento ritengono che trovi integrale applicazionel’art. 161 legge fallim. – previsto per il concordato preventivo e richiamato dall’art. 182-bislegge fallim. –, in relazione a tutti gli adempimenti formali, ivi inclusa l’individuazione deltribunale competente. Seguendo detta impostazione, in materia di accordi di ristrutturazionedei debiti, come per il concordato preventivo, sarebbe competente il tribunale del luogo incui l’impresa ha la propria sede principale e, ai sensi dell’art. 161, comma 1, legge fallim.,sarebbero irrilevanti, per la determinazione del foro, tutti i trasferimenti intervenuti nell’annoantecedente al deposito del ricorso (17).

Altro orientamento giunge alle stesse conclusioni di quello appena descritto (i.e. compe-tenza del tribunale del luogo in cui la ricorrente ha la sede principale e irrilevanza dei trasfe-rimenti intervenuti nell’anno antecedente al ricorso), non attraverso l’applicazione integraledell’art. 161 legge fallim., bensı in virtu dell’art. 9, comma 1, legge fallim. previsto in materiadi fallimento, ritenendo che tale norma esprima un principio di carattere generale in materia

(16) Vietti-Marotta-Di Marzio (a cura di), Riforma fallimentare, Torino, 2008, 202; Presti, Gli accordidi ristrutturazione, cit., 35.

(17) Tribunale Monza, 24 ottobre 2007 (ined.) (C.F.P. Flexible Packaging soc. per az.) ritiene che in ma-

teria di accordi di ristrutturazione dei debiti sia competente il tribunale del luogo in cui la societa ricorrente ha lasede principale, rinviando espressamente all’art. 161, comma 1, legge fallim. In dottrina, fra gli altri, Pajardi-

Paluchowski, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 2008, 912.

Page 13: 06 Fischetti 503. · RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA gia` diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981), ... accordi depositati, addirittura

taio e sia iscritta nel registro delle imprese a norma dell’art. 2436 cod. civ.(cfr. l’art. 152, richiamato dal citato art. 161, comma 4).

Sono, quindi, intervenute, in epoche successive, le accettazioni da partedei dieci enti creditizi stipulanti: il 12 novembre 2008, da parte di BancaMonte dei Paschi di Siena soc. per az.; il 19 novembre 2008, da parte diCredito Siciliano soc. per az.; il 21 novembre 2008, da parte di Mediocre-

Il diritto fallimentare e delle societa commerciali - n. 6-2010514

fallimentare valido per tutte le procedure concorsuali (18). In proposito, tuttavia, la dottrina eormai pressoche concorde nell’affermare che gli accordi di ristrutturazione dei debiti non so-no una procedura concorsuale, poiche non ne presentano le caratteristiche tipiche (19).

Di differente avviso rispetto ai due indirizzi appena indicati sono, invece, coloro che, in-terpretando letteralmente l’art. 182-bis legge fallim., che richiama propriamente l’art. 161 leg-ge fallim. solo per quanto riguarda la documentazione da depositare con il ricorso, e valoriz-zando il principio dell’autonomia degli accordi di ristrutturazione dei debiti rispetto al con-cordato preventivo (20), sostengono la competenza del tribunale del luogo in cui l’impresa hala propria sede legale (21). Tale orientamento si basa sull’assunto che l’art. 182-bis legge fal-lim. richiede la pubblicazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presso il registro del-le imprese del luogo in cui e iscritta la societa (i.e. il luogo ove ha la sede legale). Pertanto,indicando la sede legale come criterio anche per la determinazione del giudice, si eviterebbel’inconveniente di instaurare il procedimento presso il tribunale di un luogo diverso da quelloove deve essere pubblicato l’accordo (22). In base a tale orientamento, che si ritiene di prefe-

(18) Cottino, L’imprenditore, in Diritto Commerciale, I, 1, Padova, 2000, 191; Ambrosini, Gli accordi di

ristrutturazione, cit., 180. Per Frascaroli Santi, op. cit., 162, i due orientamenti devono essere uniti, poiche lacompetenza deve essere attribuita al tribunale del luogo in cui l’imprenditore ha la sede principale, con la conte-stuale irrilevanza dell’eventuale trasferimento di sede avvenuto nell’anno anteriore, stante il richiamo all’art. 161

legge fallim. operato dall’art. 182-bis legge fallim. e il contestuale necessario rinvio al principio espresso nell’art. 9legge fallim. applicabile a tutti i procedimenti concorsuali.

(19) A differenza delle procedure concorsuali, gli accordi di ristrutturazione dei debiti non riguardano tuttoil patrimonio del debitore; non si svolgono secondo un iter procedurale rigorosamente scandito in ogni minimo

passaggio e fase; non prevedono la presenza di organi giurisdizionali e/o amministrativi che sostituiscono il de-bitore nella gestione del patrimonio o che ne sorvegliano e/o limitano l’attivita e trattano unitariamente i creditori

che si trovano nella medesima situazione giuridica/economica. Inoltre, il coinvolgimento dell’organo giudiziale esolo nella fase finale del giudizio di omologazione, mentre tutta l’evoluzione della negoziazione e della sottoscri-zione degli accordi si svolge in un ambito privatistico, senza alcuna influenza esterna e senza alcun vincolo nor-

mativo. In dottrina, ex multis, Boggio, Gli accordi di ristrutturazione: il primo «tagliando», cit., 53; Nardec-

chia, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 704; Presti, L’art. 182 bis al primo vaglio giurisprudenziale,

cit., 172.(20) V. nt. 4.

(21) Tribunale Milano, 23 gennaio 2007, cit.; successivamente al decreto in commento, Tribunale Milano,11 giugno 2009, cit., ha affermato che «il Tribunale e competente a decidere, tenuto conto che l’imprenditore ha la

sede legale nel circondario del Tribunale di Milano»; in dottrina, Proto, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 136.(22) Vietti-Marotta-Di Marzio (a cura di), Riforma fallimentare, cit., 202; Proto, Gli accordi di ristrut-

turazione, cit., 136. Contra, Presti, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 35, nt. 21, secondo il quale «none argomento a favore del criterio della sede legale il fatto che la pubblicazione nel registro delle imprese sia localizzatain relazione a essa; l’argomento prova troppo perche anche in caso di fallimento e concordato e prevista la pubbli-

cazione e, non necessariamente, il luogo di questa coincide con quello del tribunale che ha provveduto. E, quindi,preferibile ritenere che anche agli accordi di ristrutturazione si applichi il criterio tipico della crisi d’impresa, vale

a dire quello della sede principale».

Page 14: 06 Fischetti 503. · RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA gia` diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981), ... accordi depositati, addirittura

dito Italiano soc. per az.; il 24 novembre 2008, da parte di Intesa San Paolosoc. per az.; il 27 novembre 2008, da parte di Banca Nazionale del Lavorosoc. per az.; il 1º dicembre 2008, da parte di Banca Popolare di Lodi soc.per az.; il 1º dicembre 2008, da parte di Unicredit Corporate Banking soc.per az.; il 15 dicembre 2008, da parte di Banca Sella Sud Arditi Galati soc.per az.; il 16 dicembre 2008, da parte di MPS Capital Services Banca per leImprese soc. per az.

Tenuto conto del tenore del testo sottoscritto da ciascun ente (alla cuifirma e stato sottoposto un documento contenente l’intero accordo), puosenz’altro ritenersi che tutti i soggetti stipulanti sono stati resi pienamenteedotti non solo delle condizioni loro praticate, ma anche di quelle praticateagli altri partecipanti.

4.1. Del menzionato accordo, regolarmente depositato per l’iscrizione

Parte II - Giurisprudenza 515

rire per le considerazioni appena esposte, il tribunale competente verrebbe identificato conquello del luogo in cui la ricorrente ha la propria sede legale, con la conseguenza che nontroverebbero applicazione ne l’art. 161 legge fallim., ne l’art. 9 legge fallim. Per la determi-nazione del foro competente in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti, quindi, oc-correrebbe tenere conto dei trasferimenti di sede effettuati nell’anno antecedente al depositodel ricorso (23).

5. Caratteristiche formali degli accordi di ristrutturazione dei debiti e deposito presso il re-gistro delle imprese. – Continuando con la verifica dei requisiti richiesti dall’art. 182-bis leggefallim., rileva anche la tematica delle caratteristiche formali degli accordi di ristrutturazionedei debiti e del deposito di essi presso il registro delle imprese.

In particolare, in assenza di alcuna esplicita indicazione sul punto, dottrina e giurispru-denza sono concordi nel ritenere che le varie pattuizioni possano essere racchiuse in unicodocumento cartolare (24), da far sottoscrivere (anche a distanza di giorni fra una firma e l’al-tra) da tutti i creditori aderenti, come esplicita accettazione delle condizioni praticate per lasingola posizione creditoria, oltre che come presa di conoscenza di quelle che riguardano glialtri soggetti aderenti.

Inoltre, non essendoci nella norma uno specifico richiamo all’art. 161, comma 4, leggefallim. (relativo alla proposizione della domanda di concordato preventivo, che a sua voltarinvia all’art. 152 legge fallim.), e in virtu delle differenze funzionali e strutturali fra i due isti-

(23) Interessanti pronunce sul punto, Tribunale Milano, 23 gennaio 2007, cit.; Tribunale Milano, 11 giugno2009, cit.

(24) Per Frascaroli Santi, op. cit., 126, la struttura stragiudiziale degli accordi di ristrutturazione puoconfigurarsi in diversi modi: o nella forma di un solo contratto bilaterale fra debitore e un creditore – che

puo anche rappresentare piu creditori riuniti – oppure di un contratto plurilaterale con comunione di scopo ea formazione progressiva, in presenza di una pluralita di creditori che condividono le stesse finalita di ristruttu-

razione, efficace nel momento in cui l’ultima accettazione giunge alla conoscenza dell’altra parte; infine, possonoessere predisposti dei fasci di accordi fra debitore e singolo creditore, completamente indipendenti l’uno dall’al-

tro. Per Dimundo, Accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 706, gli accordi di ristrutturazione dei debiti sonoun negozio di diritto privato qualificabile come contratto bilaterale plurisoggettivo.

Page 15: 06 Fischetti 503. · RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA gia` diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981), ... accordi depositati, addirittura

presso il Registro delle imprese, e stata quindi data idonea pubblicita in da-ta 21 gennaio 2009, cosı come si evince dalla pag. 13 della visura cameraleprodotta.

Si noti che – sebbene la sottoscrizione degli aderenti non sia stata auten-ticata da un pubblico ufficiale fidefaciente, cosı come ritenuto necessario inaltre pronunce giurisprudenziali edite (si vedano, ad es., Tribunale Udine,22 giugno 2007 e Tribunale Bari, 21 novembre 2005) – non v’e motivo didubitare della genuinita del consenso prestato dai sottoscrittori. In primoluogo, la sottoscrizione dell’accordo e accompagnata da un carteggio trale parti (regolarmente prodotto), da cui emerge chiaramente l’adesione diciascun ente creditizio; secondariamente, nessuna opposizione e stata pro-posta nel termine previsto dalla legge, al fine di fare valere eventuali vizi delconsenso.

Il diritto fallimentare e delle societa commerciali - n. 6-2010516

tuti, non si ritiene obbligatorio che la proposta degli accordi di ristrutturazione dei debiti siadeliberata dagli amministratori, ne che risulti da verbale redatto da un notaio e sia iscritta nelregistro delle imprese ai sensi dell’art. 2436 cod. civ.

Per quanto riguarda, invece, la necessita o meno che le sottoscrizioni siano autenticate daun pubblico ufficiale, e interessante sottolineare che nel decreto in epigrafe il Tribunale diPalermo non ha ritenuto necessaria l’autenticazione, a dispetto di quanto affermato da alcunepronunce giurisprudenziali sul punto (25). Infatti, non solo tale formalita non sarebbe previstaespressamente dall’art. 182-bis legge fallim., ma sarebbe oltretutto esclusa dalla natura di ac-cordi privati. A cio si aggiunga che, come gia avvenuto in altri casi, anche in quello in com-mento il conservatore del registro delle imprese non ha sollevato alcuna obiezione, aderendocosı alla teoria che non ritiene necessari l’atto pubblico o la scrittura privata autenticata pergli accordi di ristrutturazione dei debiti (26). La genuinita delle sottoscrizioni e l’adesione delsingolo creditore agli accordi deve, in ogni caso, emergere con chiarezza, eventualmente an-che grazie a un precedente carteggio intervenuto tra le parti. E del resto evidente che ipoteticidubbi sulla genuinita delle firme o vizi del consenso potrebbero essere fatti valere in sede di

(25) Tribunale Bari, 21 novembre 2005, cit.; Tribunale Udine, 22 giugno 2007, cit.; successivamente al de-creto in commento, Tribunale Roma, 20 maggio 2010, cit., secondo il quale ai sensi dell’art. 11 del d.p.r. 7 di-

cembre 1995, n. 581 (Regolamento di attuazione dell’art. 8 l. 580/93, in materia di istituzione del registro delleimprese previsto dall’art. 2188 cod. civ.) nell’ambito del procedimento di iscrizione su domanda e previsto chel’atto da iscrivere debba essere depositato in originale, con scrittura autenticata ove si tratti di una scrittura pri-

vata non depositata presso un notaio, cosicche la mancanza dell’autenticazione della firma costituirebbe un re-quisito di ammissibilita dell’accordo stesso, condizionando l’esecuzione di un indispensabile adempimento pub-

blicitario; in dottrina, ex multis, Presti, L’art. 182-bis al primo vaglio giurisprudenziale, cit., 174, secondo il qualela richiesta dell’autenticazione delle sottoscrizioni dei creditori aderenti puo rappresentare una scomodita e, in

ogni caso, un costo, ma e da considerarsi irrinunciabile, poiche in caso contrario il tribunale non potrebbe veri-ficare la genuinita degli assensi alla ristrutturazione. Contra, Proto, Gli accordi di ristrutturazione, cit., 132, che

ritiene sia onere di ogni eventuale contro interessato effettuare i necessari controlli ed eventualmente contestare laveridicita delle adesioni di un singolo creditore.

(26) Conf., Tribunale Rimini, 20 marzo 2009, cit., nel cui caso il registro delle imprese non aveva richiesto leadesioni alla proposta in forma autenticata, limitandosi a domandare la dichiarazione di conformita del documen-to ex art. 19 del d.p.r. 445/2000.

Page 16: 06 Fischetti 503. · RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA gia` diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981), ... accordi depositati, addirittura

Non e inutile evidenziare che l’art. 182 bis legge fallim. non fa alcun ri-ferimento alla necessita che la sottoscrizione degli aderenti all’accordo siaautenticata; anzi, che la natura di accordo privato dello stesso induce adescludere la necessita di una tale formalita; peraltro, il Conservatore del Re-gistro delle imprese non ha sollevato alcuna obiezione al riguardo.

4.2. Non costituisce, altresı, fatto ostativo all’omologa la circostanza chel’accordo non sia stato previamente depositato presso la cancelleria del Tri-

Parte II - Giurisprudenza 517

opposizione, unico luogo idoneo per tale scopo. Naturalmente, soprattutto nel caso di sotto-scrizioni effettuate in tempi diversi, l’autenticazione da parte del notaio costituisce una chiaragaranzia della provenienza del consenso manifestato (27).

In relazione, invece, alle modalita temporali con cui procedere all’iscrizione degli accordidi ristrutturazione dei debiti presso il registro delle imprese (28) e al deposito del ricorso pres-so il tribunale competente, l’art. 182-bis legge fallim. non esplicita quale adempimento debbaavvenire per primo.

Secondo un primo indirizzo, si deve procedere in via preliminare al deposito del ricorsopresso la cancelleria del tribunale competente, e solo in un momento successivo pubblicaregli accordi di ristrutturazione dei debiti nel registro delle imprese (29). Tale scansione tempo-rale sarebbe determinata dal fatto che, in caso contrario, il tribunale si potrebbe trovare nellastrana situazione di ricevere le eventuali opposizioni prima di avere preso visione del ricorsocon cui viene richiesta l’omologazione degli accordi. Infatti, il termine per le opposizioni de-corre dalla data della pubblicazione presso il registro delle imprese e non dal deposito in tri-bunale. Questa impostazione e portata alle estreme conseguenze da chi sostiene la necessitache il tribunale dichiari l’inammissibilita del ricorso in assenza di idonea prova dell’avvenutapubblicazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presso il registro delle imprese. In-fatti, in caso contrario, il termine breve di trenta giorni per presentare opposizione subirebbein concreto una ulteriore contrazione, a causa dei passaggi formali ai quali creditori e terzisarebbero obbligati per conoscere gli elementi utili alla pubblicazione; inoltre, si potrebbecreare una discrasia temporale significativa tra il deposito del ricorso in tribunale e la succes-

(27) Nardecchia, Crisi di impresa, cit., 36.(28) La norma parla propriamente di «pubblicazione» e non di «iscrizione» presso il registro delle imprese.

Per Proto, Accordi di ristrutturazione dei debiti, tutela dei soggetti coinvolti nella crisi d’impresa e ruolo del giu-dice, in Fallimento, 2007, 188, e per Frascaroli Santi, op. cit., 137, si tratta di un atecnicismo del legislatore, inquanto la disciplina del registro delle imprese non prescrive pubblicazioni, bensı solamente iscrizioni o depositi;

anche per Vietti-Marotta-Di Marzio (a cura di), Riforma fallimentare, cit., 201, ci si troverebbe di fronte aun termine atecnico, poiche l’art. 2448 cod. civ. («Effetti della pubblicazione nel registro delle imprese») contem-

pla solo due tipi di pubblicazioni nel registro imprese, rappresentati da deposito e iscrizione. Secondo gli autoricitati, considerando che gli accordi di ristrutturazione dei debiti devono essere resi pubblici e acquistano efficacia

dal momento della loro pubblicazione (adempimento non contemplato dalla disciplina del registro delle impre-se), l’iscrizione puo essere ritenuta l’adempimento formale maggiormente idoneo a raggiungere lo scopo.

(29) Secondo Vietti-Marotta-Di Marzio (a cura di), Riforma fallimentare, cit., 201, «la collocazione delgerundio depositando tra le due virgole, subito dopo il verbo domandare, come per rimarcare la successione tem-

porale degli accadimenti procedimentali e il nesso causa-effetto tra il preventivo deposito e la proposizione della do-manda, elimina possibili contestazioni circa il fatto che prima si procede al deposito presso la cancelleria del Tribu-nale della domanda giudiziale (ricorso), della documentazione e della relazione del professionista, e successivamente

si da luogo alla istanza di iscrizione nel registro delle imprese». In senso conforme, Dimundo, Gli accordi di ri-strutturazione, cit., 710; Proto, Accordi di ristrutturazione, cit., 194.

Page 17: 06 Fischetti 503. · RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA gia` diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981), ... accordi depositati, addirittura

bunale competente, in data antecedente alla sua pubblicazione nel Registrodelle imprese. Da un lato, la norma nulla specifica al riguardo; dall’altro, lalegge non sembra prevedere la necessita di una verifica preventiva (antece-dente all’omologa), riguardante l’ammissibilita del ricorso e la completezzadella documentazione prodotta (verifica che giustificherebbe il previo de-posito dell’accordo).

Infine, deve evidenziarsi che gli obblighi pubblicitari dell’accordo sonorimessi all’esclusiva iniziativa dell’organo amministrativo dell’imprenditoreproponente e non presuppongono la pronuncia di un provvedimento di-spositivo o, comunque, autorizzativo del Tribunale.

4.3. Dalla documentazione prodotta da parte ricorrente si evince, altre-

Il diritto fallimentare e delle societa commerciali - n. 6-2010518

siva pubblicazione nel registro delle imprese, con un conseguente immotivato stallo, per uncerto lasso di tempo, nel procedimento, e la necessita per il tribunale di dichiarare l’impro-cedibilita per mancanza dei requisiti di legge (30).

Seguendo un diverso orientamento, invece, sostenuto anche nel decreto in epigrafe, noncostituirebbe un fatto ostativo all’omologazione la circostanza che gli accordi di ristruttura-zione dei debiti non siano stati previamente depositati presso la cancelleria del tribunale. Taletesi fa leva su un duplice argomento di carattere formale: da un lato, l’art. 182-bis legge fallim.nulla specifica al riguardo; dall’altro, non sembra richiesto dalla legge che l’autorita giudizia-ria effettui una verifica preventiva dell’ammissibilita del ricorso e della completezza della do-cumentazione prodotta (31). In assenza di alcun provvedimento dispositivo o in qualche mo-do autorizzativo da parte del tribunale per la pubblicazione degli accordi di ristrutturazionedei debiti, del resto, tutti gli obblighi pubblicitari espressamente previsti dalla norma sonoesclusivamente rimessi all’iniziativa del management della societa ricorrente. In piu, l’autoritagiudiziaria non puo procedere all’omologazione prima del decorso del termine di trenta gior-ni dalla pubblicazione presso il registro delle imprese, con la conseguenza che potrebbe pen-dere per lungo tempo un ricorso senza la presenza di un condizione di procedibilita. In pro-posito, si tenga presente che fra il deposito e la successiva pubblicazione/iscrizione degli ac-cordi di ristrutturazione dei debiti presso il registro delle imprese possono decorrere anchediversi giorni.

Alla luce di quanto sopra, puo essere opportuno procedere contestualmente (o comun-que nella stessa giornata) con il deposito (finalizzato all’iscrizione) nel registro delle impresedegli accordi di ristrutturazione dei debiti e con il deposito del ricorso presso il tribunale. Intal modo, da un lato, si eviterebbe che, con la previa iscrizione presso il registro delle imprese,decorra il termine per le opposizioni senza che l’eventuale opponente abbia ancora preso vi-sione del ricorso e dei suoi allegati; dall’altro lato, che l’autorita giudiziaria non possa proce-dere per diversi giorni a causa della carenza di un fondamentale requisito procedurale espres-samente previsto dalla legge.

(30) Frascaroli Santi, op. cit., 137.(31) Per Tribunale Enna, 27 settembre 2006, in Fallimento, 2007, 195, gli adempimenti pubblicitari si con-

cretano con il deposito dell’accordo e della relazione dell’esperto nel registro delle imprese e la formalita dell’i-

scrizione riveste una funzione costitutiva, perche consente ai terzi interessati di avere una adeguata ed effettivaconoscenza degli accordi stipulati fra il debitore e una parte dei creditori, cosı condizionando l’avvio del giudizio

di omologazione.

Page 18: 06 Fischetti 503. · RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA gia` diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981), ... accordi depositati, addirittura

sı, che i debiti verso i creditori stipulanti, alla data del 31 dicembre 2008,sono pari al 63,1% del totale dei debiti della societa e che i debiti nei con-fronti dei creditori estranei (pari ad euro 6.009.786,43 al 31 maggio 2008)sono addirittura diminuiti alla data del 28 febbraio 2009 (si veda la relazio-ne integrativa sull’attuabilita dell’accordo depositata dal prof. Corrado Ver-gara all’udienza del 27 marzo 2009, dalla quale risulta che tali debiti am-montano oggi ad euro 3.901.474,92).

Si rientra, dunque, pienamente nei limiti previsti dalla legge: sia ove siritenga – come preferibile – che il requisito minimo di aderenti debba es-sere raggiunto fin dal momento della pubblicazione dell’accordo nel regi-stro delle imprese (pubblicazione intervenuta nel caso di specie il 21 gen-naio 2009); sia ove si aderisca alla diversa tesi, pure avanzata in dottrina,per la quale la verifica della sussistenza del menzionato requisito debba es-sere effettuata in sede di omologa.

Parte II - Giurisprudenza 519

Legata alla questione della pubblicazione degli accordi di ristrutturazione dei debitipresso il registro delle imprese e, altresı, la problematica del momento in cui conteggiare ilsessanta per cento dei creditori aderenti alle pattuizioni. Giurisprudenza e dottrina maggio-ritarie ritengono che la percentuale minima debba essere raggiunta fin dal momento dellapubblicazione presso il registro delle imprese (32). Tale tesi e giustificata dal fatto che il ter-mine per le opposizioni decorre dalla data di pubblicazione formale degli accordi di ristrut-turazione, cosicche, in base a una interpretazione letterale dell’art. 182-bis legge fallim., sem-brerebbe evidente la necessita che in quel momento la maggioranza sia gia stata raggiunta.

All’opinione di cui sopra si contrappone un differente indirizzo, che, facendo leva sul-l’assenza di specifiche indicazioni fornite dalla legge, ritiene che la verifica dell’ottenimentodella percentuale minima richiesta dall’art. 182-bis legge fallim. debba essere compiuta sola-mente in sede di omologazione, non essendo un presupposto di ammissibilita degli accordi,bensı una condizione dell’omologazione stessa. Pertanto, come le condizioni dell’azione nel-l’ordinario giudizio di cognizione, e sufficiente che sussista nel momento dell’omologazio-ne (33).

In questo discorso si inserisce l’ulteriore problematica delle modalita per calcolare ilmonte crediti complessivo su cui effettuare la valutazione del sessanta per cento. In propo-sito, e utile solamente ricordare che, secondo la giurisprudenza e la migliore dottrina, detta

(32) In questo senso si e pronunciato il decreto del Tribunale di Palermo. Conf., in giurisprudenza, Tribu-nale Brescia, 22 febbraio 2006, cit., secondo cui le adesioni da parte dei creditori che rappresentano il sessanta

per cento dei crediti devono sussistere alla data del deposito e della pubblicazione degli accordi presso il registrodelle imprese, anche se sono ammissibili adesioni successive. In dottrina, Proto, Gli accordi di ristrutturazione

dei debiti, cit., 132, sostiene l’impossibilita di sanare, con adesioni successive, il mancato raggiungimento del pre-supposto del sessanta per cento sin dal momento della pubblicazione degli accordi presso il registro delle impre-

se, pur non escludendo, invece, la possibilita di ammettere, fino all’omologazione, le eventuali adesioni successivenon necessarie per giungere alla predetta soglia; Frascaroli Santi, op. cit., 130. Si v., inoltre, ex multis, Nar-

decchia, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 675; Valensise, Accordi di ristrutturazione, cit., 1100.(33) In giurisprudenza, Tribunale Milano, 23 gennaio 2007, cit.; in dottrina, Guglielmucci, Diritto falli-

mentare. La nuova disciplina delle procedure concorsuali, Torino, 2006, 351; Dimundo, Accordi di ristrutturazionedei debiti, cit., 710.

Page 19: 06 Fischetti 503. · RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA gia` diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981), ... accordi depositati, addirittura

5. Venendo al punto sub d), la societa ricorrente ha integralmente pro-dotto la documentazione richiesta dall’art. 161, comma 2, legge fallim. ecioe: 1) una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziariadella societa, aggiornata al 31 dicembre 2008 (all. n. 4); 2) lo stato analiticoed estimativo delle attivita (all. n. 6); 3) l’elenco nominativo dei creditori,

Il diritto fallimentare e delle societa commerciali - n. 6-2010520

percentuale deve essere calcolata considerando la complessiva esposizione debitoria dell’im-prenditore, da intendersi comprensiva sia dei crediti privilegiati, sia di quelli chirografari e, incaso di gruppi di societa, dei crediti infragruppo (34).

6. La relazione dell’esperto: semplice verifica dei dati aziendali o attestazione di veridicita?– Da ultimo, il decreto in epigrafe ha analizzato, con notevole chiarezza espositiva, le carat-teristiche che deve avere la relazione dell’esperto, relativa all’attuabilita degli accordi di ri-strutturazione dei debiti e alla idoneita di essi ad assicurare il regolare pagamento dei credi-tori non aderenti.

In primo luogo, la relazione deve essere redatta da un soggetto che abbia i requisiti di cuial combinato disposto degli artt. 182-bis, comma 1, 67, comma 3, lett. d) e 28, comma 1, lett.a) e b), legge fallim., e che sia stato designato dalla societa ricorrente. Condiviso anche dalladottrina, infatti, in giurisprudenza si e ormai affermato l’orientamento secondo il quale l’e-sperto attestatore degli accordi di ristrutturazione dei debiti (e dei piani di risanamento dicui all’art. 67, comma 3, lett. d), legge fallim.) deve essere nominato privatamente dallo stessodebitore ricorrente e non dal tribunale (35).

(34) In giurisprudenza, ex multis, Tribunale Ancona, 12 novembre 2008, cit.; in dottrina, Nardecchia, Gli

accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 670; Ambrosini, Accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 2540; Presti,Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 24; Di Marzio, Il nuovo diritto della crisi di impresa e del fallimento,

Torino, 2006, 484. Successivamente al decreto in commento, per la specifica tematica del calcolo della percen-tuale dei crediti nei gruppi di societa, v. Tribunale Milano, 11 giugno 2009, cit., che ha calcolato complessiva-

mente i crediti delle societa del gruppo Gabetti. Conf., Tribunale Milano, 10 novembre 2009, cit., secondocui l’art. 182-bis legge fallim. non contempla alcuna limitazione soggettiva ai fini del computo del sessanta per

cento delle adesioni. Sulla possibilita di computare i crediti non ancora scaduti e quelli condizionali, v. in dot-trina, fra gli altri, Frascaroli Santi, op. cit., 129, che propende per l’esclusione dal conteggio dei crediti con-

testati. Secondo Ferro, sub art. 182-bis, in AA.VV., La legge fallimentare, in Commentario, a cura di Ferro,1437, i crediti contestati devono essere inclusi nel calcolo complessivo, in via prudenziale.

(35) La giurisprudenza si e pronunciata piu volte sulla tematica della nomina dell’esperto, in particolare nel-

l’ambito dei piani attestati di cui all’art. 67, comma 3, lett. d), legge fallim. A tal proposito, ex multis, TribunaleBrescia, 3 agosto 2007, in Giur. comm., 2009, 171/II; Tribunale Milano, 16 luglio 2008, in Giur. comm., 2009,

171/II; Tribunale Mantova, 31 marzo 2009, in Il Caso.it, I, 1661/2009, 171/II; Tribunale Vicenza, 9 giugno 2009,in Il Quotidiano giuridico - Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico, n. 25 giugno 2009; in dot-

trina, ex multis, Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, La nominadel professionista che attesta il piano di risanamento ex art. 67, comma 3, lettera d) della legge fallimentare (Cir-

colare n. 3/IR del 23 giugno 2008), in http://www.irdcec.it/node/16; Linee-guida per il finanziamento alle impresein crisi, Prima Edizione - 2010, a cura di Universita degli Studi di Firenze, Consiglio Nazionale dei

Dottori commercialisti ed Esperti contabili e Assonime, 16. Contra Tribunale Treviso, 6 luglio

2009, in Il Quotidiano Giuridico - Quotidiano di informazione e approfondimento giuridico, n. 30 luglio 2009.In tale pronuncia il Tribunale di Treviso ha affermato che, sebbene in linea generale la designazione dell’esperto

spetti all’imprenditore, qualora si voglia connotare la nomina del professionista di una maggiore «terzieta», perfornire ai creditori un ulteriore elemento di credibilita del piano, puo essere delegata al presidente del tribunale,

che la assume «in veste vicaria».

Page 20: 06 Fischetti 503. · RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA gia` diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981), ... accordi depositati, addirittura

con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione (all. n. 5);4) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprieta o inpossesso della societa (all. n. 7).

6. Infine, con riferimento al requisito di cui alla lettera e), il prof. Cor-rado Vergara ha redatto una analitica relazione sulla attuabilita dell’accordodi ristrutturazione dei debiti (all. n. 2.1), successivamente integrata in data29 dicembre 2008 (all. n. 2.2) e in data 27 marzo 2009 (quest’ultima depo-sitata all’udienza fissata per l’omologa).

In tale relazione, il professionista designato dalla societa ricorrente – inpossesso dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 182 bis, com-ma 1, 67, comma 3, lett. d) e 28, comma 1, lett. a) e b), trattandosi di undottore commercialista iscritto nel registro dei revisori contabili – ha, primadi tutto, preso in esame la situazione contabile della societa al 31 maggio2008, giudicata attendibile a seguito di un procedimento di verifica effet-

Parte II - Giurisprudenza 521

Inoltre, il professionista designato e tenuto a svolgere una previa analisi della situazionecontabile della societa debitrice – attraverso l’esame dei dati forniti dal management, che de-vono essere esaminati in base ai principi di revisione applicabili –, eseguendo delle verifiche acampione sugli elementi a supporto dei saldi contenuti nella situazione contabile ed espri-mendo una propria valutazione sull’adeguatezza e sulla correttezza dei criteri utilizzati, oltreche sulla ragionevolezza delle stime effettuate (36).

Pertanto, l’esperto, se, da un lato, non e tenuto a una formale attestazione della veridicitadei dati ricevuti dalla societa (attivita non richiesta espressamente dall’art. 182-bis legge fal-lim.), dall’altro lato, non puo argomentare la propria relazione ricevendo passivamente e acri-ticamente le informazioni ricevute dall’imprenditore e contenute nelle scritture contabili. Ilprofessionista incaricato dell’asseverazione, infatti, non solo ha l’onere di verificare che i datidi partenza siano attendibili e non contraddittori, nonche che le principali voci contabili sianocorrette, ma deve altresı accertare che i valori esaminati non presentino elementi tali da fardubitare della correttezza di quelli residui (37). In tal modo, il professionista deve effettuareun’attivita di controllo sostanzialmente equivalente a quella richiesta dall’art. 161 legge fallim.per il concordato preventivo, senza tuttavia doversi spingere fino all’attestazione formale dellaveridicita dei dati di partenza. Detto orientamento, da ritenersi condivisibile alla luce del datonormativo, non e stato seguito in maniera unanime dalla giurisprudenza, che in piu di un’oc-

(36) Secondo il decreto in commento, la verifica dei dati aziendali della ricorrente «deve ritenersi assoluta-mente imprescindibile per la corretta redazione della relazione sull’attuabilita dell’accordo, anche se nella fattispeciedisciplinata dall’art. 182 bis – differentemente da quanto previsto dall’art. 161, comma 3, per il concordato preven-

tivo – il professionista incaricato non e tenuto a una formale attestazione della veridicita dei dati aziendali».(37) In tal senso, Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi, cit., 17. In senso conforme, De Cre-

scienzo-Panzani, Il nuovo diritto, cit., 71; Guglielmucci, Diritto fallimentare, cit., 337; Nardecchia, La re-lazione del professionista ed il giudizio di omologazione negli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 218; Proto,

Gli accordi di ristrutturazione, cit., 133. Conformi in giurisprudenza, successivamente al decreto in esame, i 14decreti del caso Gabetti, Tribunale Milano, 11 giugno 2009, cit., secondo cui «l’Esperto, nella relazione ex art.

182 bis legge fallim. ha compiuto con adeguato approfondimento la verifica dei dati aziendali di partenza, spiegandodi avere concentrato il proprio lavoro su un analitico controllo delle principali poste critiche del capitale circolante edella loro valorizzazione nel piano»; Tribunale Roma, 5 novembre 2009, cit.

Page 21: 06 Fischetti 503. · RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA gia` diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981), ... accordi depositati, addirittura

tuato in applicazione dei comuni principi di revisione (vale a dire attraversol’esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a sup-porto dei saldi contenuti nella situazione contabile, nonche attraverso la va-lutazione dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati edella ragionevolezza delle stime effettuate).

La descritta attivita di verifica deve ritenersi assolutamente imprescindi-bile per la corretta redazione della relazione sull’attuabilita dell’accordo, an-che se nella fattispecie disciplinata dall’art. 182 bis – differentemente daquanto previsto dall’art. 161, comma 3, per il concordato preventivo – ilprofessionista incaricato non e tenuto ad una formale attestazione della ve-ridicita dei dati aziendali.

Successivamente, il prof. Vergara ha certificato la sussistenza dello statodi crisi aziendale (come gia in precedenza evidenziato), ne ha individuato lecause (riconducibili, essenzialmente, all’assenza di un consapevole e rigoro-so controllo dei costi di produzione e della dinamica della tesoreria, all’in-

Il diritto fallimentare e delle societa commerciali - n. 6-2010522

casione ha richiesto all’esperto una vera e propria attestazione della veridicita dei dati azien-dali e non una semplice verifica di essi (38).

Ad ogni modo, sia nel caso di una vera e propria attestazione di veridicita, sia nel caso diuna semplice verifica dei dati aziendali di partenza, l’attestatore deve rilevare la sussistenzadello stato di crisi aziendale, individuarne le cause e identificare le possibili future soluzioni.E tenuto, inoltre, a redigere una relazione priva di vizi nei suoi passaggi logico-argomentativi,nella quale siano esplicitate le proprie considerazioni in merito agli effetti del piano di ristrut-turazione per il risanamento della situazione di crisi (39). In piu, e necessario che l’attestatoreanalizzi l’attuabilita concreta dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, come richiesto dal-l’art. 182-bis legge fallim., sviluppando una serie di previsioni prudenziali basate su criteriestremamente sensibili (le cosiddette «sensitivity»), predisposte essenzialmente sull’avvera-

(38) Tribunale Udine, 22 giugno 2007, cit., ha ritenuto che il professionista nominato deve svolgere un

«compiuto e analitico giudizio sull’attendibilita dei dati aziendali, atteso che il contenuto della relazione non attienesolamente all’attuabilita dell’accordo, ma anche all’attestazione della veridicita dei dati aziendali sui quali l’accordo

stesso si fonda»; in senso conforme, Tribunale Milano, 10 novembre 2009, cit., secondo cui e richiesta all’espertouna attestazione della veridicita dei dati aziendali di partenza, ma tale compito puo essere assolto dal professio-

nista anche mediante l’utilizzo di tutti gli accorgimenti idonei a tal fine e, pertanto, anche richiamando le certi-ficazioni obbligatorie effettuate da soggetti terzi (fra cui i revisori). Orientamento ribadito da Tribunale Milano,

25 marzo 2010, cit. La tesi sostenuta dai giudici milanesi e criticata da Nardecchia, La relazione del professio-nista ed il giudizio di omologazione negli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 219, poiche tale orientamento eastrattamente corretto, oltre che ragionevole, nell’ipotesi in cui si ritenga che il professionista debba verificare la

veridicita dei dati, mentre e piu discutibile ove si sostenga che egli debba formalmente attestarne la veridicita.Sempre secondo quell’autore, infatti, qualora si ritenga che il professionista sia tenuto a certificare la veridicita

dei dati aziendali, sarebbe alquanto dubbio che detta attestazione possa essere effettuata rimandando all’attivitasvolta da un soggetto terzo. Per Tribunale Roma, 20 maggio 2010, cit., infine, l’attestazione preliminare della ve-

ridicita dei dati aziendali e un presupposto indefettibile del giudizio di fattibilita.(39) Secondo le Linee Linee-guida per il finanziamento alle imprese in crisi, cit., 28, e necessario che la di-

chiarazione di attestazione indichi le metodologie utilizzate e le attivita svolte dal professionista per giudicare l’i-doneita e la ragionevolezza del piano, e contenga un’adeguata motivazione delle conclusioni raggiunte.

Page 22: 06 Fischetti 503. · RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA gia` diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981), ... accordi depositati, addirittura

giustificato incremento del numero degli occupati e all’eccessivo livello diindebitamento, soprattutto nei confronti del sistema bancario), ha ricono-sciuto che l’azione dei nuovi amministratori ha inciso positivamente sulleprime due cause della crisi e ha valutato favorevolmente, con motivazionescevra da vizi nei suoi passaggi logico-argomentativi, gli effetti del pianodi ristrutturazione dei debiti predisposto dai liquidatori sulla situazione fi-nanziaria della societa.

Infine, il professionista si e soffermato sull’attuabilita dell’accordo pro-posto agli enti creditizi. Tale indagine e stata effettuata attraverso la reda-zione, sulla base di criteri estremamente prudenziali, dei bilanci revisionalidi esercizio dal 2008 fino al 2028; prendendo in considerazione, da un lato,i flussi finanziari generati dalla futura attivita aziendale e dall’accordo di ri-strutturazione dei debiti (che, se portato a termine, garantisce, da parte delsocio di maggioranza Gruppo 6 GDO soc. a resp. lim., anche l’apporto dinuovo capitale per euro 1.050.000,00 nonche un finanziamento infruttiferodi euro 600.000,00) e, dall’altro, il fabbisogno necessario al pagamento deidebiti; e si e conclusa con un sicuro giudizio positivo, anche con riferimentoalla possibilita di un regolare pagamento dei creditori estranei.

6.1. Sotto quest’ultimo profilo, cruciale ai fini dell’omologabilita dell’ac-cordo, deve evidenziarsi che per regolare pagamento dei creditori estraneinon puo che intendersi – secondo quanto correttamente indicato dalla mi-gliore dottrina e dalla giurisprudenza di merito – il pagamento integrale ealla scadenza dei debiti contratti nei confronti di coloro che non hanno sot-toscritto l’accordo; con l’ulteriore precisazione che i debiti gia scaduti deb-bono essere necessariamente saldati in epoca immediatamente successiva al-l’omologa.

Opportunamente, pertanto, il professionista nominato ha redatto una

Parte II - Giurisprudenza 523

mento dei peggiori scenari possibili. Infine, deve verificare la tenuta del piano, con particolareriferimento all’idoneita dello stesso ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estra-nei (40).

(40) Nel decreto in epigrafe e stato sottolineato che l’esperto aveva redatto una relazione integrativa, nella

quale si dava contezza al tribunale dell’idoneita del piano a garantire il regolare pagamento dei debiti scaduti inun momento immediatamente successivo alla presumibile data di omologazione, con l’evidenza sia del valore nu-

merario dello scaduto, sia delle risorse prontamente impiegabili per farvi fronte, sia delle disponibilita finanziarieper le scadenze dei mesi successivi. In proposito, come correttamente affermato dal tribunale panormita, per «re-

golare pagamento» si e inteso il pagamento «integrale» e «alla scadenza» dei debiti contratti nei confronti deisoggetti non aderenti agli accordi di ristrutturazione, con la precisazione che i debiti gia scaduti devono essere

saldati necessariamente nel momento immediatamente successivo all’omologa. In senso conforme, Tribunale Bre-scia, 22 febbraio 2006, cit.; Tribunale Roma, 16 ottobre 2006, cit.; Tribunale Milano, 23 gennaio 2007, cit. In

dottrina, ex multis, Dimundo, Accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 706; Frascaroli Santi, op. cit.,140; Nardecchia, Crisi d’impresa, cit., 52; Proto, Gli accordi di ristrutturazione dei debiti, cit., 140.

Page 23: 06 Fischetti 503. · RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA gia` diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981), ... accordi depositati, addirittura

relazione integrativa, depositata all’udienza fissata in camera di consiglio,con specifico riferimento alla idoneita del piano di ristrutturazione a garan-tire il regolare pagamento dei debiti scaduti in epoca immediatamente suc-cessiva alla data di presumibile omologazione.

Tale relazione ha evidenziato che: a) alla data del 28 febbraio 2009, i de-biti estranei all’accordo ammontano a complessivi euro 3.901.474,92 (con

Il diritto fallimentare e delle societa commerciali - n. 6-2010524

7. Conclusioni. – Da questa breve analisi del decreto del Tribunale di Palermo, e alla lucedell’attuale giurisprudenza in materia di accordi di ristrutturazione dei debiti, si puo constatarel’evidente attenzione da parte dei giudici (in aggiunta alla numerosa dottrina) nei confronti diun istituto di soluzione della crisi di impresa che, sebbene scarsamente utilizzato (salvo il leg-gero incremento del 2009 e del 2010), ha caratteristiche tali per poter essere considerato unvalido strumento alternativo al piano attestato di risanamento e al concordato preventivo.

Tuttavia, fino ad oggi le pronunce giurisprudenziali in materia di accordi di ristruttura-zione non sono state univoche. In particolare, fra le questioni affrontate dal Collegio di Pa-lermo e risolte in maniera differente dai diversi tribunali, si ricordano essenzialmente due te-mi: la concezione della natura del controllo giudiziario e la necessita o meno di un’attestazio-ne di veridicita dei dati aziendali da parte dell’esperto.

E ovvio ed evidente che i due profili sono strettamente collegati: se il giudice non e te-nuto a svolgere un vero controllo di merito sul contenuto degli accordi di ristrutturazione deidebiti, ma, al contrario, deve rifarsi integralmente alle valutazioni del professionista attesta-tore (se congruamente e logicamente motivate e in assenza di specifiche opposizioni), e chiaroche l’esperto riveste un ruolo fondamentale, anche a prescindere da un vero e proprio obbli-go di attestazione di veridicita dei dati aziendali.

Per questo, e stata evidenziata da parte di alcuni l’opportunita di un intervento del legi-slatore volto a chiarire in modo specifico tali aspetti, eventualmente anche prevedendo l’in-troduzione di una nuova fattispecie di reato che sanzioni penalmente l’esperto incaricato perl’ipotesi di dolosa inveritiera attestazione. Detta responsabilita penale dell’attestatore, secon-do tale opinione, rappresenterebbe un ulteriore elemento di tutela per i creditori e dovrebbeaggiungersi alle fattispecie di responsabilita gia esistenti, di natura sia contrattuale (nei con-fronti del debitore che conferisce l’incarico), sia extracontrattuale (rispetto ai creditori e aglialtri terzi qualificati lesi in un proprio interesse giuridicamente apprezzabile, consistente nelbuon esito dei procedimenti) (41). A tale riguardo, peraltro, si segnala che il legislatore, purintervenuto di recente con il d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito in legge, con modificazio-ni, con l. 30 luglio 2010, n. 122), che ha introdotto alcune interessanti modifiche in materia diaccordi di ristrutturazione dei debiti, non ha preso posizione su questo specifico aspetto. Alcontrario, con riferimento alla responsabilita penale, si fa notare che con la legge di conver-sione e stata prevista l’esenzione dalle fattispecie di bancarotta semplice e fraudolenta per ipagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di accordi di ristrutturazione dei debitiomologati dall’autorita giudiziaria.

Tale intervento, non previsto nel decreto legge dello scorso maggio, e volto a incremen-tare l’applicazione dell’istituto previsto dall’art. 182-bis legge fallim. e si aggiunge alle altrenovita introdotte dal legislatore con tale finalita. In proposito, si ricordano la prededucibilita

(41) Per considerazioni in tal senso, v. Valutazioni sul testo del disegno di legge n. 1741 - C, recante ‘Delega alGoverno per il riordino della legislazione in materia di gestione delle crisi aziendali’, Delibera CSM del 20 gennaio

2010, in http://www.csm.it/PDFDinamici/Delibera20gennaioSesta.pdf.

Page 24: 06 Fischetti 503. · RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA gia` diretta da ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981), ... accordi depositati, addirittura

una significativa diminuzione rispetto alla stima effettuata al 31 maggio 2008,laddove si indicavano debiti estranei per oltre euro 6.000.000,00); b) alla datadel 31 marzo 2009, i debiti gia scaduti sono indicati in euro 361.234,80; c)alla medesima data, la societa dispone di risorse finanziarie immediatamenteimpiegabili per euro 677.625,92 (e, dunque, sufficienti a garantire il paga-mento dei debiti scaduti); d) alle scadenze mensili successive fino al 28 feb-braio 2010 (con riferimento alle scadenze successive, puo farsi riferimento al-la valutazione previsionale contenuta nella prima relazione), le disponibilitafinanziarie della societa sono comunque sempre superiori al fabbisogno.

Si puo, dunque, concludere che, sulla base di quanto rassegnato dalprofessionista attestatore – alle cui valutazioni, congruamente e logicamentemotivate, il Tribunale deve rifarsi integralmente in sede di omologa, in as-senza di specifiche opposizioni – il piano sotteso all’accordo di ristruttura-zione e complessivamente attuabile ed e garantito il regolare pagamento deicreditori estranei, anche con riferimento ai debiti scaduti alla data di presu-mibile omologazione.

7. L’accertata sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge implicache l’accordo di ristrutturazione presentato dalla Alimentari Provenzanosoc. a resp. lim. in liquidazione puo essere omologato.

(Omissis).

Parte II - Giurisprudenza 525

dei crediti derivanti da finanziamenti effettuati in qualsiasi forma, posti in essere in esecuzio-ne di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati, nonche la possibilita per l’imprenditoreche intende sottoscrivere accordi di ristrutturazione dei debiti di chiedere, anche nel corsodelle trattative e prima della formalizzazione degli accordi stessi, un intervento del giudicevolto a vietare l’inizio o la prosecuzione, contro la societa, di azioni cautelari o esecutive (42).

Avv. Cristian Fischetti

(42) Piu nel dettaglio, l’art. 48 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (Disposizioni in materia di procedure concor-

suali), convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122, prevede, in relazione agli accordi di ristrutturazione dei debiti, laprededucibilita (ai sensi e per gli effetti dell’art. 111 legge fallim.) dei crediti derivanti da finanziamenti effettuati

in qualsiasi forma, da parte di banche e intermediari finanziari, e posti in esecuzione di accordi di ristrutturazionedei debiti omologati. La prededucibilita e, altresı, prevista per i finanziamenti concessi dai medesimi soggetti pri-ma della sottoscrizione degli accordi e in funzione di una futura presentazione del ricorso per l’omologazione,

sempre sul presupposto che gli accordi di ristrutturazione siano in seguito omologati. Le stesse previsioni si ap-plicano anche ai finanziamenti effettuati dai soci, per un ammontare fino all’ottanta per cento della somma ero-

gata. Inoltre, e prevista la prededucibilita dei compensi spettanti all’attestatore, anche se solo in caso di omolo-gazione. E stata introdotta, poi, la possibilita, per l’imprenditore che intende sottoscrivere degli accordi di ristrut-

turazione dei debiti, di chiedere, nel corso delle trattative, un intervento del giudice finalizzato a vietare l’inizio ola prosecuzione, contro la societa, delle azioni cautelari o esecutive previste dall’art. 182-bis, comma 3, legge fal-

lim. Il permanere del divieto, tuttavia, e condizionato al deposito degli accordi di ristrutturazione dei debiti edella relazione dell’esperto entro sessanta giorni dal decreto con cui e disposto il divieto stesso. Infine, come det-

to, con la legge di conversione e stata introdotta l’esenzione dal reato di bancarotta per i pagamenti e le opera-zioni compiuti in esecuzione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati.