Si presume che gli importi depositati sul conto servano ...€¦ · Si presume che gli importi...

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Risarcimenti. L’ente non può far pagare all’impresa i danni per la caduta L’appalto non esonera il Comune Selene Pascasi p Per la caduta in una buca, l’en- te proprietario della via è respon- sabile nei confronti del cittadino solo se il sinistro è dipeso da situa- zioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, non percepibili né preve- dibili con l’ordinaria diligenza. Lo conferma la Corte d’appello di Roma, con la sentenza 6055 del 13 ottobre 2016 (presidente Reali, relatore Mariani). Il caso nasce dalla domanda di una donna che aveva citato per danni Roma Capitale perché si era fratturata il malleolo cadendo in una buca in un marciapiede. Ri- chiesta accolta dal tribunale, che aveva condannato Roma Capitale a versare il risarcimento. L’ente aveva impugnato la pro- nuncia, sostenendo che la rico- struzione dei fatti era errata e che, in ogni caso, l’eventuale responsa- bilità sarebbe da addebitare alla ditta appaltatrice della manuten- zionedellastrada,chiamataingiu- dizio per la manleva. La Corte, pe- rò, non concorda e boccia il ricor- so del Comune. Secondo i giudici, la donna, nel dimostrare di essersi infortunata cadendo in un fosso piccolo ma profondo, non segna- lato né transennato, aveva assolto all’onere probatorio richiesto dal- l’articolo 2043 del Codice civile in caso di responsabilità extracon- trattuale. Era palese, quindi, la col- pa specifica dell’ente tenuto, se- condo l’articolo 14 del Codice del- la strada, a garantire la sicurezza della circolazione, con manuten- zione, pulizia e gestione delle vie. Inoltre, la responsabilità non può essere addebitata esclusiva- mente all’impresa appaltatrice, non potendo il Comune -proprie- tario del marciapiede e, quindi, obbligato a custodirlo in base al- l’articolo 2051 del Codice civile – li- berarsi da ogni debito adducendo di averne appaltato la manuten- zione a una società, se non dimo- stra di averle anche trasferito «in- tegralmente il potere di fatto sulla porzione interessata da lavori». La Corte, quindi, inquadrata la fat- tispecie nell’alveo della responsa- bilità extracontrattuale (per la presenza dell’insidia) e di quella da custodia (per i rapporti con l’appaltatrice), ha dichiarato in- fondato il ricorso di Roma Capita- le, non essendo emersa alcuna prova che l’ente avesse passato al- la ditta ogni potere e dovere di controllo e manutenzione del tratto incriminato. Secondo il col- legio, la norma del capitolato spe- ciale di appalto, che prevede la re- sponsabilità dell’appaltatore per i danni derivanti da mancata sorve- glianza o tardivo intervento, è semplice previsione “di stile”, ini- donea a «determinare la chiara manifestazione di volontà di eso- nero della posizione del Comune quale custode del territorio e delle strade con relative pertinenze». D’altronde, il committente non è esonerato da responsabilità per il solo fatto di aver appaltato lavori o servizi (si veda la sentenza 3793/2014 della Cassazione). © RIPRODUZIONE RISERVATA Risarcimenti. L’ente non può far pagare all’impresa i danni per la caduta L’appalto non esonera il Comune Selene Pascasi p Per la caduta in una buca, l’en- te proprietario della via è respon- sabile nei confronti del cittadino solo se il sinistro è dipeso da situa- zioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, non percepibili né preve- dibili con l’ordinaria diligenza. Lo conferma la Corte d’appello di Roma, con la sentenza 6055 del 13 ottobre 2016 (presidente Reali, relatore Mariani). Il caso nasce dalla domanda di una donna che aveva citato per danni Roma Capitale perché si era fratturata il malleolo cadendo in una buca in un marciapiede. Ri- chiesta accolta dal tribunale, che aveva condannato Roma Capitale a versare il risarcimento. L’ente aveva impugnato la pro- nuncia, sostenendo che la rico- struzione dei fatti era errata e che, in ogni caso, l’eventuale responsa- bilità sarebbe da addebitare alla ditta appaltatrice della manuten- zionedellastrada,chiamataingiu- dizio per la manleva. La Corte, pe- rò, non concorda e boccia il ricor- so del Comune. Secondo i giudici, la donna, nel dimostrare di essersi infortunata cadendo in un fosso piccolo ma profondo, non segna- lato né transennato, aveva assolto all’onere probatorio richiesto dal- l’articolo 2043 del Codice civile in caso di responsabilità extracon- trattuale. Era palese, quindi, la col- pa specifica dell’ente tenuto, se- condo l’articolo 14 del Codice del- la strada, a garantire la sicurezza della circolazione, con manuten- zione, pulizia e gestione delle vie. Inoltre, la responsabilità non può essere addebitata esclusiva- mente all’impresa appaltatrice, non potendo il Comune -proprie- tario del marciapiede e, quindi, obbligato a custodirlo in base al- l’articolo 2051 del Codice civile – li- berarsi da ogni debito adducendo di averne appaltato la manuten- zione a una società, se non dimo- stra di averle anche trasferito «in- tegralmente il potere di fatto sulla porzione interessata da lavori». La Corte, quindi, inquadrata la fat- tispecie nell’alveo della responsa- bilità extracontrattuale (per la presenza dell’insidia) e di quella da custodia (per i rapporti con l’appaltatrice), ha dichiarato in- fondato il ricorso di Roma Capita- le, non essendo emersa alcuna prova che l’ente avesse passato al- la ditta ogni potere e dovere di controllo e manutenzione del tratto incriminato. Secondo il col- legio, la norma del capitolato spe- ciale di appalto, che prevede la re- sponsabilità dell’appaltatore per i danni derivanti da mancata sorve- glianza o tardivo intervento, è semplice previsione “di stile”, ini- donea a «determinare la chiara manifestazione di volontà di eso- nero della posizione del Comune quale custode del territorio e delle strade con relative pertinenze». D’altronde, il committente non è esonerato da responsabilità per il solo fatto di aver appaltato lavori o servizi (si veda la sentenza 3793/2014 della Cassazione). © RIPRODUZIONE RISERVATA

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Page 1: Si presume che gli importi depositati sul conto servano ...€¦ · Si presume che gli importi depositati sul conto servano per ripristinare la provvista Antonino Porracciolo pI versamenti

Risarcimenti. L’ente non può far pagare all’impresa i danni per la caduta

L’appalto non esonera il ComuneSelene Pascasi

pPer la caduta in una buca, l’en-te proprietario della via è respon-sabile nei confronti del cittadino solo se il sinistro è dipeso da situa-zioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, non percepibili né preve-dibili con l’ordinaria diligenza. Loconferma la Corte d’appello di Roma, con la sentenza 6055 del 13 ottobre 2016 (presidente Reali, relatore Mariani).

Il caso nasce dalla domanda diuna donna che aveva citato per danni Roma Capitale perché si era

fratturata il malleolo cadendo in una buca in un marciapiede. Ri-chiesta accolta dal tribunale, che aveva condannato Roma Capitalea versare il risarcimento.

L’ente aveva impugnato la pro-nuncia, sostenendo che la rico-struzione dei fatti era errata e che, in ogni caso, l’eventuale responsa-bilità sarebbe da addebitare alla ditta appaltatrice della manuten-zione della strada, chiamata in giu-dizio per la manleva. La Corte, pe-rò, non concorda e boccia il ricor-so del Comune. Secondo i giudici, la donna, nel dimostrare di essersi

infortunata cadendo in un fosso piccolo ma profondo, non segna-lato né transennato, aveva assolto all’onere probatorio richiesto dal-l’articolo 2043 del Codice civile in caso di responsabilità extracon-trattuale. Era palese, quindi, la col-pa specifica dell’ente tenuto, se-condo l’articolo 14 del Codice del-la strada, a garantire la sicurezza della circolazione, con manuten-zione, pulizia e gestione delle vie.

Inoltre, la responsabilità nonpuò essere addebitata esclusiva-mente all’impresa appaltatrice, non potendo il Comune -proprie-

tario del marciapiede e, quindi, obbligato a custodirlo in base al-l’articolo 2051 del Codice civile – li-berarsi da ogni debito adducendo di averne appaltato la manuten-zione a una società, se non dimo-stra di averle anche trasferito «in-tegralmente il potere di fatto sulla porzione interessata da lavori». La Corte, quindi, inquadrata la fat-tispecie nell’alveo della responsa-bilità extracontrattuale (per la presenza dell’insidia) e di quella da custodia (per i rapporti con l’appaltatrice), ha dichiarato in-fondato il ricorso di Roma Capita-

le, non essendo emersa alcuna prova che l’ente avesse passato al-la ditta ogni potere e dovere di controllo e manutenzione del tratto incriminato. Secondo il col-legio, la norma del capitolato spe-ciale di appalto, che prevede la re-sponsabilità dell’appaltatore per i danni derivanti da mancata sorve-glianza o tardivo intervento, è semplice previsione “di stile”, ini-donea a «determinare la chiara manifestazione di volontà di eso-nero della posizione del Comune quale custode del territorio e dellestrade con relative pertinenze». D’altronde, il committente non è esonerato da responsabilità per il solo fatto di aver appaltato lavori oservizi (si veda la sentenza 3793/2014 della Cassazione).

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Il Sole 24 Ore

Lunedì 13 Febbraio 2017 - N. 43

GIURISPRUDENZA | IL MERITO

Credito. La Corte d’appello di Napoli chiarisce la decorrenza della prescrizione per la restituzione di somme

Versamenti, prova alla bancaSi presume che gli importi depositati sul conto servano per ripristinare la provvista

Antonino Porracciolo

pI versamenti che il correntistaeffettua sul conto bancario hanno

stinarne la provvista. In questo caso, decorre dal momento della chiusura del conto la prescrizio-

delle somme che la banca ha chie-

Corte d’appello di Napoli (presi-dente Sensale, relatore Marina-ro) con la sentenza 4447 del 16 di-cembre 2016.

Il caso

Il giudizio è stato promosso da

stata titolare di un conto corrente

cietà aveva chiesto la condanna della banca alla restituzione delle somme che le erano state addebi-

nendo l’illegittimità delle norme

ressi debitori, commissione di

nerazioni). Dal canto suo, la ban-

credito vantato dalla Srl.Il tribunale aveva ritenuto che

banca dimostrare che la Srl ave-

lente tecnico d’ufficio aveva af-fermato che era impossibile

dunque, concludeva il tribunale,i versamenti effettuati dalla cor-rentista avevano «una mera fun-

vista». Così la banca era stata

118mila euro, che, in base alla Ctu, costituivano il saldo a credi-to della correntista al momento della chiusura del conto.

Contro la sentenza, la banca hapresentato appello, ribadendo

pretesa avanzata dalla Srl. Se-

aveva errato nel ritenere che fos-se suo onere dimostrare il limite del fido; sicché, in mancanza di

dovuto ritenere che tutti i versa-menti della società avessero na-tura solutoria (e cioè di estinzio-

rare la prescrizione del credito vantato dalla stessa società. La banca ha inoltre affermato che

no calcolati al tasso previsto dal-

La decisione

Corte afferma - citando la senten-za 24418/2010 della Cassazione - che la prescrizione del diritto alla

in base a una clausola nulla decor-

dal correntista in pendenza del

zione ripristinatoria della provvi-sta, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui

registrati». Peraltro, i versamenti

corso di rapporto hanno normal-

provvista. Quindi, «una diversa fi-

menti (o di alcuni di essi) deve es-

di chi intende far decorrere la pre-

ni delle poste relative agli interes-

Nel caso in esame, la banca siera limitata a eccepire la prescri-zione, ma non aveva «indicato se

tere solutorio». Inoltre, il tribuna-le aveva correttamente stabilito

sta dall’articolo 1284 del Codice

nuta nelle «Norme per la traspa-

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Risarcimenti. L’ente non può far pagare all’impresa i danni per la caduta

L’appalto non esonera il ComuneSelene Pascasi

pPer la caduta in una buca, l’en-te proprietario della via è respon-sabile nei confronti del cittadino solo se il sinistro è dipeso da situa-zioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, non percepibili né preve-dibili con l’ordinaria diligenza. Loconferma la Corte d’appello di Roma, con la sentenza 6055 del 13 ottobre 2016 (presidente Reali, relatore Mariani).

Il caso nasce dalla domanda diuna donna che aveva citato per danni Roma Capitale perché si era

fratturata il malleolo cadendo in una buca in un marciapiede. Ri-chiesta accolta dal tribunale, che aveva condannato Roma Capitalea versare il risarcimento.

L’ente aveva impugnato la pro-nuncia, sostenendo che la rico-struzione dei fatti era errata e che, in ogni caso, l’eventuale responsa-bilità sarebbe da addebitare alla ditta appaltatrice della manuten-zione della strada, chiamata in giu-dizio per la manleva. La Corte, pe-rò, non concorda e boccia il ricor-so del Comune. Secondo i giudici, la donna, nel dimostrare di essersi

infortunata cadendo in un fosso piccolo ma profondo, non segna-lato né transennato, aveva assolto all’onere probatorio richiesto dal-l’articolo 2043 del Codice civile in caso di responsabilità extracon-trattuale. Era palese, quindi, la col-pa specifica dell’ente tenuto, se-condo l’articolo 14 del Codice del-la strada, a garantire la sicurezza della circolazione, con manuten-zione, pulizia e gestione delle vie.

Inoltre, la responsabilità nonpuò essere addebitata esclusiva-mente all’impresa appaltatrice, non potendo il Comune -proprie-

tario del marciapiede e, quindi, obbligato a custodirlo in base al-l’articolo 2051 del Codice civile – li-berarsi da ogni debito adducendo di averne appaltato la manuten-zione a una società, se non dimo-stra di averle anche trasferito «in-tegralmente il potere di fatto sulla porzione interessata da lavori». La Corte, quindi, inquadrata la fat-tispecie nell’alveo della responsa-bilità extracontrattuale (per la presenza dell’insidia) e di quella da custodia (per i rapporti con l’appaltatrice), ha dichiarato in-fondato il ricorso di Roma Capita-

le, non essendo emersa alcuna prova che l’ente avesse passato al-la ditta ogni potere e dovere di controllo e manutenzione del tratto incriminato. Secondo il col-legio, la norma del capitolato spe-ciale di appalto, che prevede la re-sponsabilità dell’appaltatore per i danni derivanti da mancata sorve-glianza o tardivo intervento, è semplice previsione “di stile”, ini-donea a «determinare la chiara manifestazione di volontà di eso-nero della posizione del Comune quale custode del territorio e dellestrade con relative pertinenze». D’altronde, il committente non è esonerato da responsabilità per il solo fatto di aver appaltato lavori oservizi (si veda la sentenza 3793/2014 della Cassazione).

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