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1 Procedimenti minorili: Procedimenti minorili: peculiarità peculiarità ituto Superiore di Tecniche Investigative dell’Arma dei Carab dott. Claudio De Angelis Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma 15/07/2010

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Procedimenti minorili: peculiaritàProcedimenti minorili: peculiarità

Istituto Superiore di Tecniche Investigative dell’Arma dei Carabinieri

dott. Claudio De AngelisProcuratore della Repubblica

presso il Tribunale per i minorenni di Roma15/07/2010

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Il procedimento penale minorile è Il procedimento penale minorile è disciplinato dal DPR 22 settembre 1988 n° disciplinato dal DPR 22 settembre 1988 n° 448, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, 448, entrato in vigore il 24 ottobre 1989, contestualmente al nuovo codice di contestualmente al nuovo codice di procedura penale (c.d. codice Vassalli)procedura penale (c.d. codice Vassalli)

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La normativa, che costituisce un vero e La normativa, che costituisce un vero e proprio microsistema, è stata introdotta proprio microsistema, è stata introdotta affinché l’intervento anche penale nei affinché l’intervento anche penale nei confronti del minore non dia mai luogo ad confronti del minore non dia mai luogo ad un un minus minus di garanzie rispetto a quelle di garanzie rispetto a quelle riconosciute ai maggiorenni, neppure riconosciute ai maggiorenni, neppure quando detto intervento si presenta come quando detto intervento si presenta come diretto a proteggere il minore da abusi o diretto a proteggere il minore da abusi o rischio di devianza.rischio di devianza.

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Accanto al diritto del minore ad avere Accanto al diritto del minore ad avere un proprio giudice (il Tribunale per i un proprio giudice (il Tribunale per i minorenni è stato istituito nel 1934), è minorenni è stato istituito nel 1934), è stato sancito il suo diritto ad avere un stato sancito il suo diritto ad avere un proprio processo.proprio processo.

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Il minore è stato pertanto incluso nel Il minore è stato pertanto incluso nel sistema penale in modo attivo e non sistema penale in modo attivo e non passivo, solo entro i limiti necessari passivo, solo entro i limiti necessari alla valutazione della sua azione.alla valutazione della sua azione.

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Nel procedimento a carico di minorenni si Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. Tali quelle del codice di procedura penale. Tali disposizioni sono applicate in modo disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne educative del minorenne (art. 1 co. 1 del (art. 1 co. 1 del DPR n° 448 del 1988).DPR n° 448 del 1988).

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Le modificazioni ed integrazioni che caratterizzano Le modificazioni ed integrazioni che caratterizzano la peculiarità del rito penale minorile si muovono, la peculiarità del rito penale minorile si muovono, anche sulla scorta delle Regole di Pechino e delle anche sulla scorta delle Regole di Pechino e delle raccomandazioni di Strasburgo, importanti raccomandazioni di Strasburgo, importanti documenti internazionali che hanno di poco documenti internazionali che hanno di poco preceduto il DPR n° 448, lungo due linee preceduto il DPR n° 448, lungo due linee fondamentali: da un lato il rafforzamento delle fondamentali: da un lato il rafforzamento delle garanzie processuali per il minorenne, dall’altro la garanzie processuali per il minorenne, dall’altro la prevenzione dei rischi e dei pregiudizi derivanti dal prevenzione dei rischi e dei pregiudizi derivanti dal contatto del minore con il circuito penale, con contatto del minore con il circuito penale, con conseguente pericolo di conseguente pericolo di etichettamentoetichettamento..

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Le due linee fondamentali, apparentemente Le due linee fondamentali, apparentemente armoniche, possono entrare in conflitto: armoniche, possono entrare in conflitto: concorrono le esigenze educative e quelle della concorrono le esigenze educative e quelle della sanzione dei comportamenti devianti, che sanzione dei comportamenti devianti, che devono essere armonizzate. devono essere armonizzate.

Il giudice illustra all’imputato il significato delle Il giudice illustra all’imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni.etico-sociali delle decisioni. (Art. 1 co. 2 del DPR (Art. 1 co. 2 del DPR n° 448 del 1988).n° 448 del 1988).

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Art. 97 c.p.Art. 97 c.p.

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto i quattordici anni.compiuto i quattordici anni.L’infraquattordicenne non è imputabile e, pertanto il necessario epilogo di L’infraquattordicenne non è imputabile e, pertanto il necessario epilogo di tutti i procedimenti che lo riguardano è la sentenza di non luogo a tutti i procedimenti che lo riguardano è la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità (art. 26 DPR n° 448 del 1998).procedere per difetto di imputabilità (art. 26 DPR n° 448 del 1998).Peraltro, per consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale e della Peraltro, per consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione, la sentenza di non luogo a procedere per difetto di Corte di cassazione, la sentenza di non luogo a procedere per difetto di imputabilità presuppone l’accertamento della responsabilità del minore, imputabilità presuppone l’accertamento della responsabilità del minore, potendo anche comportare l’applicazione di misure di sicurezza nei suoi potendo anche comportare l’applicazione di misure di sicurezza nei suoi confronti ed essendo destinata, in ogni caso ad essere iscritta, sia pure confronti ed essendo destinata, in ogni caso ad essere iscritta, sia pure temporaneamente, nel casellario giudiziale.temporaneamente, nel casellario giudiziale.Per tale ragione è necessario attivare, sia pure in via sommaria, un Per tale ragione è necessario attivare, sia pure in via sommaria, un contraddittorio, per consentire alla difesa di interloquire.contraddittorio, per consentire alla difesa di interloquire.Diretta conseguenza di quanto sopra è la necessità, con la quale la prassi Diretta conseguenza di quanto sopra è la necessità, con la quale la prassi della polizia giudiziaria di base non è sempre in linea, di corredare della polizia giudiziaria di base non è sempre in linea, di corredare sempre le comunicazioni di notizia di reato riguardanti minori non sempre le comunicazioni di notizia di reato riguardanti minori non imputabili per età con i dati relativi ai primi accertamenti sui fatti e alla imputabili per età con i dati relativi ai primi accertamenti sui fatti e alla compiuta identificazione dei soggetti. compiuta identificazione dei soggetti.

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Art. 98 c.p. co. 1Art. 98 c.p. co. 1È imputabile chi, nel momento in cui ha È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita.pena è diminuita.Il giudice deve effettuare l’accertamento caso Il giudice deve effettuare l’accertamento caso per caso e la legge non pone alcuna per caso e la legge non pone alcuna presunzione, né di imputabilità, né di non presunzione, né di imputabilità, né di non imputabilità.imputabilità.Dottrina e giurisprudenza hanno individuato, Dottrina e giurisprudenza hanno individuato, rispetto al proscioglimento ai sensi dell’art. 98 rispetto al proscioglimento ai sensi dell’art. 98 c.p., la categoria c.p., la categoria dell’immaturità.dell’immaturità.

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Accertamento sull’età del minorenneAccertamento sull’età del minorenneQuando vi è incertezza sulla minore età Quando vi è incertezza sulla minore età dell’imputato, il giudice dispone, anche di dell’imputato, il giudice dispone, anche di ufficio, perizia.ufficio, perizia.Qualora, anche dopo la perizia, permangono Qualora, anche dopo la perizia, permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto.ogni effetto.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano altresì quando vi è ragione di applicano altresì quando vi è ragione di ritenere che l’imputato sia minore degli anni ritenere che l’imputato sia minore degli anni quattordici (art. 8 DPR 448 del 1988).quattordici (art. 8 DPR 448 del 1988).

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La diminuente (o attenuante) della minore età La diminuente (o attenuante) della minore età prevista dall’art.98 c.p. concorre con le altre prevista dall’art.98 c.p. concorre con le altre circostanze aggravanti ed attenuanti circostanze aggravanti ed attenuanti nell’applicazione della pena e può quindi nell’applicazione della pena e può quindi essere ritenuta prevalente, equivalente o essere ritenuta prevalente, equivalente o soccombente rispetto alle circostanze soccombente rispetto alle circostanze aggravanti, con il solo limite dell’esclusione aggravanti, con il solo limite dell’esclusione dell’applicazione al minorenne della pena dell’applicazione al minorenne della pena dell’ergastolo, sancito dalla Corte dell’ergastolo, sancito dalla Corte costituzionale con sentenza n°168 del 1994. costituzionale con sentenza n°168 del 1994.

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Perdono giudizialePerdono giudiziale (artt.169 c.p. e 19 R.D.L. 20 luglio 1934 n° 1404)(artt.169 c.p. e 19 R.D.L. 20 luglio 1934 n° 1404)

Se per il reato commesso dal minorenne il tribunale crede Se per il reato commesso dal minorenne il tribunale crede che si possa applicare una pena restrittiva della libertà che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a personale non superiore a due annidue anni, ovvero una pena , ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 1.549 anche se congiunta a pecuniaria non superiore a euro 1.549 anche se congiunta a detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare detta pena, il giudice può astenersi dal pronunciare condanna e applicare il perdono giudiziale.condanna e applicare il perdono giudiziale.Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta, ma due sentenze della Corte costituzionale hanno volta, ma due sentenze della Corte costituzionale hanno stabilito che il perdono può estendersi ad altri reati legati dal stabilito che il perdono può estendersi ad altri reati legati dal vincolo della continuazione a quelli per i quali è stato vincolo della continuazione a quelli per i quali è stato concesso il beneficio (sentenza n°108 del 1973) e che può concesso il beneficio (sentenza n°108 del 1973) e che può concedersi un nuovo perdono in caso di reato commesso concedersi un nuovo perdono in caso di reato commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, purché la anteriormente alla prima sentenza di perdono, purché la pena cumulata non superi i limiti di applicabilità del beneficio pena cumulata non superi i limiti di applicabilità del beneficio (sentenza n°154 del 1976)(sentenza n°154 del 1976)

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Sospensione condizionale della penaSospensione condizionale della pena

(art. 163, co.2 c.p.)(art. 163, co.2 c.p.)

Per il reato commesso da un minore degli anni Per il reato commesso da un minore degli anni diciotto la sospensione condizionale della pena può diciotto la sospensione condizionale della pena può essere ordinata quando si infligga una pena essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a restrittiva della libertà personale non superiore a tre tre annianni ovvero una pena pecuniaria che, sola o ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’art. 135 c.p., sia equivalente ad una pena norma dell’art. 135 c.p., sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a superiore, nel complesso, a tre anni.tre anni.

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Il processo penale minorile è, prima ancora che processo del Il processo penale minorile è, prima ancora che processo del fatto fatto processo della persona.processo della persona.Questa a ben vedere è la principale peculiarità, collegata del Questa a ben vedere è la principale peculiarità, collegata del resto alle esigenze educative.resto alle esigenze educative.Mentre per gli adulti esiste addirittura il divieto di Mentre per gli adulti esiste addirittura il divieto di accertamenti sulla personalità al di fuori dell’indagine accertamenti sulla personalità al di fuori dell’indagine sull’eventuale vizio di mente (art. 220, 2° co. c.p.), principio sull’eventuale vizio di mente (art. 220, 2° co. c.p.), principio cardine del minorile è quello che prescrive gli accertamenti cardine del minorile è quello che prescrive gli accertamenti sulla personalità del minorenne (a mente dell’art. 9 del DPR sulla personalità del minorenne (a mente dell’art. 9 del DPR n° 488 del 1988 n° 488 del 1988 il pubblico ministero e il giudice acquisiscono il pubblico ministero e il giudice acquisiscono elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza l’imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e sociale del fatto nonché disporre le adeguate misure penali e adottare gli eventuali provvedimenti civili).adottare gli eventuali provvedimenti civili).

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Alle importanti finalità endoprocessuali, Alle importanti finalità endoprocessuali, strettamente collegate alla pronuncia penale, si strettamente collegate alla pronuncia penale, si aggiungono finalità parapenali, da iscriversi nel aggiungono finalità parapenali, da iscriversi nel paradigma della “presa in carico” e della paradigma della “presa in carico” e della protezione del minore, con la possibile apertura di protezione del minore, con la possibile apertura di un procedimento civile nel suo interesse: un procedimento civile nel suo interesse: al fine al fine dell’eventuale esercizio del potere di iniziativa per dell’eventuale esercizio del potere di iniziativa per i provvedimenti civili di competenza del tribunale i provvedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni, l’autorità giudiziaria informa il per i minorenni, l’autorità giudiziaria informa il procuratore della Repubblica presso il tribunale procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni nella cui circoscrizione il per i minorenni nella cui circoscrizione il minorenne abitualmente dimora dall’inizio e minorenne abitualmente dimora dall’inizio e dell’esito del procedimento penale promosso in dell’esito del procedimento penale promosso in altra circoscrizione territoriale altra circoscrizione territoriale (art. 4 DPR n° 448 (art. 4 DPR n° 448 del 1988)del 1988)..

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I principali procedimenti civili di I principali procedimenti civili di competenza del tribunale per i minorenni competenza del tribunale per i minorenni sono la procedura di adottabilità nei casi di sono la procedura di adottabilità nei casi di abbandono del minore (Legge 4 maggio abbandono del minore (Legge 4 maggio 1983 n° 184 e successive modificazioni) e 1983 n° 184 e successive modificazioni) e le procedure di decadenza e di limitazione le procedure di decadenza e di limitazione della potestà genitoriale (artt. 330, 333 e della potestà genitoriale (artt. 330, 333 e 336 c.c.)336 c.c.)

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Il tribunale per i minorenni è un giudice Il tribunale per i minorenni è un giudice specializzato.specializzato.Nella sua Nella sua composizione ordinaria, in civile e in penale, è un composizione ordinaria, in civile e in penale, è un organo collegiale a composizione mista ( due magistrati di organo collegiale a composizione mista ( due magistrati di carriera togati e due giudici onorari scelti fra gli esperti di carriera togati e due giudici onorari scelti fra gli esperti di scienze umane quali la psicologia, la pedagogia, la scienze umane quali la psicologia, la pedagogia, la psichiatria ecc.).psichiatria ecc.).In penale esercita la funzione di GIP un giudice togato In penale esercita la funzione di GIP un giudice togato monocratico, mentre il GUP (Giudice dell’Udienza monocratico, mentre il GUP (Giudice dell’Udienza Preliminare) ha una composizione collegiale (un giudice Preliminare) ha una composizione collegiale (un giudice togato e due giudici onorari). togato e due giudici onorari).

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Specializzato è anche il pubblico ministero Specializzato è anche il pubblico ministero minorile, organo che presiede e coopera al minorile, organo che presiede e coopera al conseguimento del peculiare interesse-conseguimento del peculiare interesse-dovere dello Stato al recupero del minore, cui dovere dello Stato al recupero del minore, cui è addirittura subordinata la realizzazione o è addirittura subordinata la realizzazione o meno della pretesa punitiva, dovere primario meno della pretesa punitiva, dovere primario del rappresentante dell’accusa (sentenza del rappresentante dell’accusa (sentenza della Corte Costituzionale n° 49 del 1973).della Corte Costituzionale n° 49 del 1973).

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Specializzata è anche la polizia giudiziaria.Specializzata è anche la polizia giudiziaria.

In ciascuna procura della Repubblica presso In ciascuna procura della Repubblica presso i tribunali per i minorenni è istituita una i tribunali per i minorenni è istituita una sezione specializzata di polizia giudiziaria, sezione specializzata di polizia giudiziaria, alla quale è assegnato personale dotato di alla quale è assegnato personale dotato di specifiche attitudini e preparazione specifiche attitudini e preparazione (art. 5 (art. 5 DPR n° 448 del 1988).DPR n° 448 del 1988).

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Costante è la necessaria presenza, accanto agli esercenti la Costante è la necessaria presenza, accanto agli esercenti la potestà sul minore, dei potestà sul minore, dei servizi minoriliservizi minorili, per tutte le attività di , per tutte le attività di assistenza affettiva e psicologica, di osservazione, di sostegno e assistenza affettiva e psicologica, di osservazione, di sostegno e di controllo.di controllo.L’assistenza affettiva e psicologica all’imputato minorenne è L’assistenza affettiva e psicologica all’imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall’autorità giudiziaria che procede (art. minorenne e ammessa dall’autorità giudiziaria che procede (art. 12 co.1 DPR n° 448 del 1988).12 co.1 DPR n° 448 del 1988).A tutti gli atti garantiti deve presenziare, a pena di nullità, un A tutti gli atti garantiti deve presenziare, a pena di nullità, un esercente la potestà sul minore e, ai sensi dell’art. 7 del DPR n° esercente la potestà sul minore e, ai sensi dell’art. 7 del DPR n° 448, l’informazione di garanzia e il decreto di fissazione 448, l’informazione di garanzia e il decreto di fissazione dell’udienza, devono essere notificati, a pena di nullità, anche dell’udienza, devono essere notificati, a pena di nullità, anche all’esercente la potestà dei genitori. La regola si applica, durante all’esercente la potestà dei genitori. La regola si applica, durante le indagini preliminari, anche agli inviti a presentarsi e agli le indagini preliminari, anche agli inviti a presentarsi e agli interrogatori dei minori. interrogatori dei minori. In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria si In ogni stato e grado del procedimento l’autorità giudiziaria si avvale dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. Si avvale dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. Si avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali (avvale altresì dei servizi di assistenza istituiti dagli enti locali (art. art. 6 DPR n°448 del 1988).6 DPR n°448 del 1988).

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Specializzati sono i difensori d’ufficio.Specializzati sono i difensori d’ufficio.

Il consiglio dell’ordine forense predispone gli Il consiglio dell’ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile (art. 11 DPR preparazione nel diritto minorile (art. 11 DPR n° 448 del 1988).n° 448 del 1988).

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Punto qualificante del rito penale minorile è Punto qualificante del rito penale minorile è quello relativo alla libertà personale: le misure quello relativo alla libertà personale: le misure precautelari della polizia giudiziaria e le precautelari della polizia giudiziaria e le misure cautelari applicate dal giudice sono misure cautelari applicate dal giudice sono sempre facoltative e sono consentite solo per sempre facoltative e sono consentite solo per reati gravi, specificamente individuati o per reati gravi, specificamente individuati o per reati puniti con pena elevata. reati puniti con pena elevata.

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Misure cautelari per i minorenniMisure cautelari per i minorenni

Le misure cautelari per i minorenni sono tipiche e nel Le misure cautelari per i minorenni sono tipiche e nel disporle il giudice deve tenere conto, oltre che dei disporle il giudice deve tenere conto, oltre che dei consueti criteri, validi anche per gli adulti, previsti consueti criteri, validi anche per gli adulti, previsti dall’art. 275 c.p.p., dall’art. 275 c.p.p., dell’esigenza di non interrompere dell’esigenza di non interrompere i processi educativi in atto.i processi educativi in atto.Con la misura cautelare il giudice affida l’imputato ai Con la misura cautelare il giudice affida l’imputato ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia.servizi minorili dell’amministrazione della giustizia.Le misure diverse dalla custodia cautelare possono Le misure diverse dalla custodia cautelare possono essere applicate solo quando si procede per delitti essere applicate solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a della reclusione non inferiore nel massimo a cinque cinque annianni (art. 19 co.4 DPR n°488 del 1988) (art. 19 co.4 DPR n°488 del 1988)

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Custodia cautelareCustodia cautelare La custodia cautelare può essere applicata quando si La custodia cautelare può essere applicata quando si procede per delitti non colposi per il quale la legge stabilisce procede per delitti non colposi per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la massimo a nove anni. Anche fuori dei casi predetti, la custodia cautelare può essere applicata quando si procede custodia cautelare può essere applicata quando si procede per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 380, per uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 380, comma 2 lettere e),f),g),h)comma 2 lettere e),f),g),h) del codice di procedura penale del codice di procedura penale nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale (art.23 nonché, in ogni caso, per il delitto di violenza carnale (art.23 co. 1 DPR n°448 del 1988).co. 1 DPR n°448 del 1988).Non può essere preso in considerazione il parametro b Non può essere preso in considerazione il parametro b (relativo alle ipotesi in cui l’imputato si è dato alla fuga o (relativo alle ipotesi in cui l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, perché il sussiste concreto pericolo che egli si dia alla fuga, perché il parametro stesso è stato dichiarato incostituzionale con parametro stesso è stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Consulta n°359 del 2000).sentenza della Consulta n°359 del 2000).Restano i due parametri a e c di cui al 2° comma dell’art.23, Restano i due parametri a e c di cui al 2° comma dell’art.23, relativi rispettivamente alle esigenze probatorie e alla relativi rispettivamente alle esigenze probatorie e alla pericolosità del prevenuto.pericolosità del prevenuto.

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Le altre misure cautelari previste per i minorenni sono: Le altre misure cautelari previste per i minorenni sono: Collocamento in comunitàCollocamento in comunità (art. 22 DPR n°488 del (art. 22 DPR n°488 del 1988);1988);Permanenza in casaPermanenza in casa (art. 21 DPR n°488 del 1988);(art. 21 DPR n°488 del 1988);Prescrizioni (art. 20 DPR n° 488 del 1988).Prescrizioni (art. 20 DPR n° 488 del 1988).Il minorenne in comunità o in permanenza in casa è Il minorenne in comunità o in permanenza in casa è considerato in stato di custodia cautelare ai soli fini del considerato in stato di custodia cautelare ai soli fini del computo della durata massima della misura a decorrere computo della durata massima della misura a decorrere dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal dal momento in cui la misura è eseguita ovvero dal momento dell’arresto, del fermo o momento dell’arresto, del fermo o dell’accompagnamento.dell’accompagnamento.Il periodo è computato nella pena da eseguire a norma Il periodo è computato nella pena da eseguire a norma dell’art. 657 c.p.p.dell’art. 657 c.p.p.Le prescrizioni sono un istituto tipicamente minorile e Le prescrizioni sono un istituto tipicamente minorile e ineriscono ad attività di studio a di lavoro ovvero ad altre ineriscono ad attività di studio a di lavoro ovvero ad altre attività utili per l’educazione del minore.attività utili per l’educazione del minore.

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Arresto in flagranzaArresto in flagranza(art. 16 DPR n° 488 del 1988)(art. 16 DPR n° 488 del 1988)

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all’arresto Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere all’arresto del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali a norma del minorenne colto in flagranza di uno dei delitti per i quali a norma dell’art. 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare. dell’art. 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare. Nell’avvalersi della facoltà prevista dal comma 1° gli ufficiali ed agenti di Nell’avvalersi della facoltà prevista dal comma 1° gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché polizia giudiziaria devono tenere conto della gravità del fatto nonché dell’età e della personalità del minorenne .dell’età e della personalità del minorenne .Fondamentale e delicata è la valutazione della polizia giudiziaria di base Fondamentale e delicata è la valutazione della polizia giudiziaria di base rispetto all’eventuale arresto in flagranza, anche alla luce dell’eventuale rispetto all’eventuale arresto in flagranza, anche alla luce dell’eventuale consultazione preventiva del pubblico ministero minorile di turno.consultazione preventiva del pubblico ministero minorile di turno.

Fermo di minorenne indiziato di delittoFermo di minorenne indiziato di delitto(art. 17 DPR n° 448 del 1988)(art. 17 DPR n° 448 del 1988)

È consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a È consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell’art.23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, norma dell’art.23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anninon sia inferiore nel minimo a due anni..

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Provvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenneProvvedimenti in caso di arresto o di fermo del minorenne(art. 18 DPR n° 488 del 1988)(art. 18 DPR n° 488 del 1988)

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo di un minorenne ne danno immediata notizia al pubblico o il fermo di un minorenne ne danno immediata notizia al pubblico ministero nonché all’esercente la potestà dei genitori e all’eventuale ministero nonché all’esercente la potestà dei genitori e all’eventuale affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili affidatario e informano tempestivamente i servizi minorili dell’amministrazione della giustizia. dell’amministrazione della giustizia. Quando riceve la notizia dell’arresto o del fermo, il pubblico ministero Quando riceve la notizia dell’arresto o del fermo, il pubblico ministero dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di dispone che il minorenne sia senza ritardo condotto presso un centro di prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che prima accoglienza o presso una comunità pubblica o autorizzata che provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, provvede a indicare. Qualora, tenuto conto delle modalità del fatto, dell’età e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, dell’età e della situazione familiare del minorenne, lo ritenga opportuno, il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto presso il pubblico ministero può disporre che il minorenne sia condotto presso l’abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione.l’abitazione familiare perché vi rimanga a sua disposizione.

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Accompagnamento a seguito di flagranzaAccompagnamento a seguito di flagranza(art. 18 bis DPR n°488 del 1988)(art. 18 bis DPR n°488 del 1988)

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono accompagnare presso i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il i propri uffici il minorenne colto in flagranza di un delitto non colposo per il quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non quale la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente inferiore nel massimo a cinque anni e trattenerlo per il tempo strettamente necessario alla sua consegna all’esercente la potestà dei genitori o necessario alla sua consegna all’esercente la potestà dei genitori o all’affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne all’affidatario o a persona da questi incaricata. In ogni caso il minorenne non può essere trattenuto oltre dodici ore.non può essere trattenuto oltre dodici ore.Si tratta di un particolare istituto introdotto con Legge n° 12 del 1991 in Si tratta di un particolare istituto introdotto con Legge n° 12 del 1991 in sede di modifica del DPR n° 448 che, perlomeno a Roma, è scarsamente sede di modifica del DPR n° 448 che, perlomeno a Roma, è scarsamente applicato in quanto di regola si provvede in tempi rapidi a convocare i applicato in quanto di regola si provvede in tempi rapidi a convocare i genitori e riconsegnare agli esercenti il minore denunziato a piede libero.genitori e riconsegnare agli esercenti il minore denunziato a piede libero.Quanto agli stranieri non accompagnati o per i quali comunque non sia Quanto agli stranieri non accompagnati o per i quali comunque non sia stato reperito un’esercente la potestà, si provvede in sede civile al stato reperito un’esercente la potestà, si provvede in sede civile al collocamento in una comunità assistenziale ai sensi dell’art. 403 c.c. (in collocamento in una comunità assistenziale ai sensi dell’art. 403 c.c. (in tali ultimi casi il minore straniero è in stato di libertà e collocato presso la tali ultimi casi il minore straniero è in stato di libertà e collocato presso la struttura per soli fini di protezione).struttura per soli fini di protezione).

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Altre peculiarità del procedimento penale minorileAltre peculiarità del procedimento penale minorileNel procedimento penale minorile non è ammessa la Nel procedimento penale minorile non è ammessa la costituzione di parte civile per le restituzioni e il risarcimento costituzione di parte civile per le restituzioni e il risarcimento del danno cagionato dal reato (art. 10 DPR n°448).del danno cagionato dal reato (art. 10 DPR n°448).L’udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è L’udienza dibattimentale davanti al tribunale per i minorenni è tenuta a porte chiuse (art.33 co.1 DPR n°448) salvo l’astratta tenuta a porte chiuse (art.33 co.1 DPR n°448) salvo l’astratta possibilità di derogare alla regola in alcune ipotesi tassative, possibilità di derogare alla regola in alcune ipotesi tassative, nell’esclusivo interesse dell’imputato che abbia compiuto nell’esclusivo interesse dell’imputato che abbia compiuto sedici anni.sedici anni.L’esame dell’imputato in udienza è condotto dal presidente e L’esame dell’imputato in udienza è condotto dal presidente e non sono ammesse domande o contestazioni dirette da parte non sono ammesse domande o contestazioni dirette da parte degli altri giudici, del pubblico ministero o del difensore; è degli altri giudici, del pubblico ministero o del difensore; è pertanto vietata la c.d. pertanto vietata la c.d. cross examination, cross examination, prevista per i prevista per i maggiorenni dal codice Vassalli.maggiorenni dal codice Vassalli.L’esercente la potestà può proporre impugnazione e in caso L’esercente la potestà può proporre impugnazione e in caso di contrasto prevale l’eventuale impugnazione proposta di contrasto prevale l’eventuale impugnazione proposta dall’imputato minore (art.34 DPR n° 448).dall’imputato minore (art.34 DPR n° 448).

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Peculiarità relative ai procedimenti specialiPeculiarità relative ai procedimenti speciali(art. 25 DPR n°448 del 1988)(art. 25 DPR n°448 del 1988)

Nel procedimento minorile è esclusa l’applicabilità Nel procedimento minorile è esclusa l’applicabilità del c.d. del c.d. patteggiamento patteggiamento e del e del procedimento per procedimento per decretodecreto..Il giudizio Il giudizio direttissimo è ammesso solo se possibile direttissimo è ammesso solo se possibile compiere gli accertamenti sulla personalità previsti compiere gli accertamenti sulla personalità previsti dall’art.9 e assicurare al minorenne l’assistenza dall’art.9 e assicurare al minorenne l’assistenza prevista dall’art. 12 del DPR n° 448.prevista dall’art. 12 del DPR n° 448.Il pubblico ministeroIl pubblico ministero non può procedere a giudizio non può procedere a giudizio direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze casi in cui ciò pregiudichi gravemente le esigenze educative del minore .educative del minore .

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Con la riforma del 1988 sono stati introdotti nel Con la riforma del 1988 sono stati introdotti nel rito penale minorile due nuovi istituti che rito penale minorile due nuovi istituti che assumono particolare rilievo:assumono particolare rilievo:

Sentenza di non luogo a procedere per Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto irrilevanza del fatto (art. 27 DPR n° 448)(art. 27 DPR n° 448)

Sospensione del processo e messa alla prova Sospensione del processo e messa alla prova (art. 28 DPR n° 448)(art. 28 DPR n° 448)

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Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fattoSentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto(art. 27 co.1 e 4 DPR n°448 del 1988)(art. 27 co.1 e 4 DPR n°448 del 1988)

Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l’occasionalità del Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuità del fatto e l’occasionalità del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo sa comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo sa procedere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento procedere per irrilevanza del fatto quando l’ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne.pregiudica le esigenze educative del minorenne.Nell’udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice Nell’udienza preliminare, nel giudizio direttissimo e nel giudizio immediato, il giudice pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se pronuncia di ufficio sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, se ricorrono le condizioni previste dal comma 1.ricorrono le condizioni previste dal comma 1.Gli elementi sono treGli elementi sono tre: tenuità del fatto, occasionalità del comportamento, pregiudizio : tenuità del fatto, occasionalità del comportamento, pregiudizio per le esigenze educative del minorenne.per le esigenze educative del minorenne.Si tratta di un meccanismo processuale rispettoso del principio costituzionale Si tratta di un meccanismo processuale rispettoso del principio costituzionale dell’obbligatorietà dell’azione penale che si fonda, per i c.d. reati dell’obbligatorietà dell’azione penale che si fonda, per i c.d. reati bagattellaribagattellari (frequenti nel minorile) su una delicata valutazione comparativa fra le valenze (frequenti nel minorile) su una delicata valutazione comparativa fra le valenze positive e negative del processo.positive e negative del processo.La declaratoria presuppone la responsabilità del minore e consente allo stesso una La declaratoria presuppone la responsabilità del minore e consente allo stesso una rapida uscita dal circuito penale nei casi in cui la stessa afflittività del procedimento rapida uscita dal circuito penale nei casi in cui la stessa afflittività del procedimento in quanto tale, prima ancora della eventuale pena, appaia sproporzionata rispetto in quanto tale, prima ancora della eventuale pena, appaia sproporzionata rispetto alla condotta posta in essere e, quindi, non in linea secondo le esigenze educative e alla condotta posta in essere e, quindi, non in linea secondo le esigenze educative e di socializzazione del ragazzo.di socializzazione del ragazzo.L’istituto è stato ripreso ed inserito nella disciplina del procedimento davanti al L’istituto è stato ripreso ed inserito nella disciplina del procedimento davanti al giudice di pace (art. 34 della legge n° 274 del 200, giudice di pace (art. 34 della legge n° 274 del 200, esclusione della procedibilità nei esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto).casi di particolare tenuità del fatto).

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Sospensione del processo e messa alla provaSospensione del processo e messa alla prova(ART. 28 DPR n°448 del 1988)(ART. 28 DPR n°448 del 1988)

Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito processo quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne all’esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un della prova disposta a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.tale periodo è sospeso il corso della prescrizione.Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili Con l’ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione dell’amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e con i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato.minorenne con la persona offesa dal reato.Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, Contro l’ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore.l’imputato e il suo difensore.La sospensione non può essere disposta se l’imputato chiede il giudizio La sospensione non può essere disposta se l’imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato.abbreviato o il giudizio immediato.La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.prescrizioni imposte.

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Dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della provaDichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della prova

(art. 29 DPR 448 del 1988)(art. 29 DPR 448 del 1988)

Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento estinto il reato se, tenuto conto del comportamento del minorenne e della evoluzione della sua del minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito personalità, ritiene che la prova abbia dato esito positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 positivo. Altrimenti provvede a norma degli articoli 32 e 33.e 33.

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Analisi dell’istituto della messa alla provaAnalisi dell’istituto della messa alla provaEmergono i seguenti aspetti:Emergono i seguenti aspetti:1)1) La sospensione può essere disposta dal giudice anche d’ufficio, quando lo ritenga (valutazione, La sospensione può essere disposta dal giudice anche d’ufficio, quando lo ritenga (valutazione,

quindi discrezionale) ed ha luogo, a differenza di quanto previsto dall’omologo istituto quindi discrezionale) ed ha luogo, a differenza di quanto previsto dall’omologo istituto dell’ordinamento penitenziario, non nella fase esecutiva, dopo la condanna definitiva, ma dell’ordinamento penitenziario, non nella fase esecutiva, dopo la condanna definitiva, ma in in cognitiviscognitivis, quando il giudice non si è ancora pronunciato sulla responsabilità., quando il giudice non si è ancora pronunciato sulla responsabilità.

2)2) Le parti, anche se spesso sono loro (in particolare la difesa) a chiedere la sospensione, devono Le parti, anche se spesso sono loro (in particolare la difesa) a chiedere la sospensione, devono essere solo sentite (a ben vedere non è richiesto un vero e proprio parere).essere solo sentite (a ben vedere non è richiesto un vero e proprio parere).

3)3) La sospensione può essere chiesta per tutti i reati (es. anche per l’omicidio o per la strage), senza La sospensione può essere chiesta per tutti i reati (es. anche per l’omicidio o per la strage), senza alcuna limitazione rispetto alla loro gravità e alla misura della pena edittale.alcuna limitazione rispetto alla loro gravità e alla misura della pena edittale.

4)4) Unica condizione è l’esigenza di valutare la personalità del minore imputato all’esito della prova.Unica condizione è l’esigenza di valutare la personalità del minore imputato all’esito della prova.5)5) Il baricentro si sposta dunque dal fatto reato alla persona del minore imputato, con chiare finalità Il baricentro si sposta dunque dal fatto reato alla persona del minore imputato, con chiare finalità

educative e di recupero.educative e di recupero.6)6) Se l’esito della prova è positivo, vi è una sostanziale rinuncia al processo e al giudizio sul fatto: il Se l’esito della prova è positivo, vi è una sostanziale rinuncia al processo e al giudizio sul fatto: il

giudizio ha per oggetto l’evoluzione della personalità del minore e il reato si estingue, con formula giudizio ha per oggetto l’evoluzione della personalità del minore e il reato si estingue, con formula meramente processuale (anche se, per giurisprudenza e dottrina prevalenti, è necessaria, nel meramente processuale (anche se, per giurisprudenza e dottrina prevalenti, è necessaria, nel merito, almeno una implicita ammissione di responsabilità).merito, almeno una implicita ammissione di responsabilità).

7)7) L’eventuale pena con la sua connotazione meramente repressiva, è sostituita da un obbligo di L’eventuale pena con la sua connotazione meramente repressiva, è sostituita da un obbligo di facerefacere (studio. Attività lavorative, volontariato) che, unito agli obblighi di non facere (rispetto a (studio. Attività lavorative, volontariato) che, unito agli obblighi di non facere (rispetto a comportamenti devianti, altre denunzie, abbandono scolastico), caratterizza in maniera tutta comportamenti devianti, altre denunzie, abbandono scolastico), caratterizza in maniera tutta particolare la risposta dello Stato alla violazione della legge panale da parte del minore. L’istituto particolare la risposta dello Stato alla violazione della legge panale da parte del minore. L’istituto costituisce il più delicato punto di interferenza fra la repressione e l’intervento educativo, anche per costituisce il più delicato punto di interferenza fra la repressione e l’intervento educativo, anche per le attività di conciliazione e di riparazione che possono restituire alla famiglia e alla società un le attività di conciliazione e di riparazione che possono restituire alla famiglia e alla società un minore che ha elaborato il suo sbagli e si riscatta. minore che ha elaborato il suo sbagli e si riscatta. L’istituto è efficace solo nella misura in cui il giudice minorile ne faccia un uso equilibrato e i servizi L’istituto è efficace solo nella misura in cui il giudice minorile ne faccia un uso equilibrato e i servizi siano propositivi e validi nella presa in carico del ragazzo : in caso contrario si tratterà di uno siano propositivi e validi nella presa in carico del ragazzo : in caso contrario si tratterà di uno stanco rito, senza alcun significato, sia sotto il profilo della risposta sanzionatoria che sotto il stanco rito, senza alcun significato, sia sotto il profilo della risposta sanzionatoria che sotto il profilo dell’azione educativa. profilo dell’azione educativa.

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Applicazione delle misure di sicurezzaApplicazione delle misure di sicurezza(art. 36 DPR n°448 del 1988)(art. 36 DPR n°448 del 1988)

Per i minorenni la misura di sicurezza della Per i minorenni la misura di sicurezza della libertà vigilata libertà vigilata è eseguita o nelle forme delle è eseguita o nelle forme delle prescrizioni o in quelle della permanenza in prescrizioni o in quelle della permanenza in casacasa . .La misura di sicurezza del riformatorio La misura di sicurezza del riformatorio giudiziario può essere applicata solo per i giudiziario può essere applicata solo per i delitti per i quali è consentita la custodia delitti per i quali è consentita la custodia cautelare ed è eseguita nelle forme del cautelare ed è eseguita nelle forme del collocamento in comunità.collocamento in comunità.