REGIONE LAZIO · 2016. 10. 4. · Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal...
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REGIONE LAZIO
Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'
Area: AUTORIZZ. PAESAGG. E VAL. AMBIENTALE STRATEGICA
DETERMINAZIONE
N. del Proposta n. 10135 del 07/07/2016
Oggetto:
Proponente:
Estensore LEONE FERDINANDO _____________________________
Responsabile del procedimento LEONE FERDINANDO _____________________________
Responsabile dell' Area M.L. SALVATORI _____________________________
Direttore Regionale M. MANETTI _____________________________
_____________________________
Protocollo Invio _____________________________
Firma di Concerto _____________________________
Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. - relativa al(PR.INT.) Programma Integrato di Intervento Via di Paganico nel Comune di Velletri (RM) - Soggetto proponente: Mar.TaImmobiliare s.r.l. Esclusione dalla VAS con prescrizioni.
Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Pagina 1 / 22 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI
G08618 28/07/2016
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OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - art. 12 del
D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. - relativa al (PR.INT.) Programma Integrato di
Intervento Via di Paganico nel Comune di Velletri (RM) - Soggetto proponente:
Mar.Ta Immobiliare s.r.l.
Esclusione dalla VAS con prescrizioni.
Autorità Procedente: COMUNE DI VELLETRI (RM)
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA E
MOBILITA’
Su proposta del Dirigente dell’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale
Strategica;
VISTA la Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema
organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti
la dirigenza ed il personale regionale;
VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.
1/2002 e s.m.i.;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 dicembre 2011 n. 16 “Norme in materia ambientale e fonti
rinnovabili”;
VISTA la Legge regionale 13 agosto 2011 n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento
del bilancio 2011-2013”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.148 del 12 giugno 2013, con la quale è stato
adottato il Regolamento Regionale n. 11 del 26 giugno 2013 recante la modifica all’art. 20 del
Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 nonché all’Allegato B del medesimo Regolamento
Regionale, che, a seguito di dette modifiche, trasferisce la competenza in materia di valutazione
ambientale strategica alla “Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti”;
VISTA la determinazione n A05888 del 17 luglio 2013, concernente: “Soppressione, istituzione,
modifica e conferma delle “Aree” e degli “Uffici” della Direzione Regionale “Territorio,
Urbanistica, Mobilità e Rifiuti” che prevede l’istituzione dell’Area denominata “Area
Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica”;
VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 29 maggio 2013 con la quale è stato attribuito
all’Arch. Manuela Manetti l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica,
Mobilità e Rifiuti;
VISTO l’Atto di Organizzazione G00287 dell’11 ottobre 2013 con il quale è stato conferito
l’incarico di dirigente dell’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica
all’Arch. Maria Luisa Salvatori;
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VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 145 del 31/03/2016 recante la “Modifica del
regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei
servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni nonché del relativo allegato B”, che
modifica l’assetto organizzativo della Giunta Regionale con la soppressione della Direzione
Regionale “Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti” e l’istituzione di due nuove Direzioni, la
Direzione Regionale “Territorio, Urbanistica e Mobilità” e la Direzione Regionale “Governo del
ciclo dei Rifiuti”;
VISTA la nota prot. n. 24403 del 13/10/2015, acquisita al prot. n. 579746 del 28/10/2015, del
Comune di Velletri (RM) in qualità di Autorità Procedente concernente istanza di Verifica di
Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.
mm. ii. – relativa al (PR.INT.) Programma Integrato di Intervento Via di Paganico nel Comune di
Velletri (RM) - Soggetto proponente: Mar.Ta Immobiliare s.r.l.;
CONSIDERATO che la competente “Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione
Ambientale Strategica” ha redatto la relazione istruttoria relativa alla variante indicata in oggetto, da
considerarsi parte integrante della presente determinazione;
RITENUTO di dover procedere all’espressione del provvedimento di verifica di VAS, escludendo
la Variante suddetta dalla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, sulla base
dell’istruttoria tecnica sopracitata;
DETERMINA
di esprimere, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 152/2006, provvedimento di esclusione della procedura
di assoggettabilità a VAS in relazione al (PR.INT.) Programma Integrato di Intervento Via di
Paganico nel Comune di Velletri (RM) - Soggetto proponente: Mar.Ta Immobiliare s.r.l. presentato
dal Comune di Velletri (RM) in qualità di Autorità Procedente secondo le risultanze di cui alla
relazione istruttoria formulata dall’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale
Strategica, da considerarsi parte integrante della presente determinazione.
Il presente provvedimento sarà inoltrato all’Autorità Procedente.
Il presente provvedimento è emanato in conformità alla parte II° del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e non
sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme.
Del presente verrà dato sintetico avviso sul BURL della Regione Lazio con pubblicazione integrale,
unitamente alla relazione istruttoria, sul sito web www. Regione.Lazio.it
Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento (ex artt. 29, 41 e 119
D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni
(ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).
Il Direttore
Arch. Manuela Manetti
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DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA’
AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
- art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. - relativa al (PR.INT.) Programma
Integrato di Intervento Via di Paganico - Soggetto proponente: Mar.Ta Immobiliare
s.r.l.
COMUNE DI VELLETRI (RM)
RELAZIONE ISTRUTTORIA
PREMESSO che:
- Il Programma Integrato di Intervento Via di Paganico - Soggetto proponente: Mar.Ta Immobiliare s.r.l., di cui in oggetto (di seguito “Programms”), deve essere sottoposto a
verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto ricompreso tra le tipologie di Programma
previste dall’art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (di seguito “Decreto”);
- con istanza prot. n. 13770 del 03/06/2015, acquisita al prot. n. 338019 del 22/06/2015 - il Comune di Velletri (RM) in qualità di Autorità Procedente ha trasmesso alla scrivente
struttura il Rapporto Preliminare e i documenti allegati, per l’espletamento della relativa
procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS;
- l’istanza fa seguito ad una preliminare comunicazione di esclusione dalla V.A.S. per il medesimo Programma, inviata, ai sensi dell’art. 1.3 comma 5, lettera g) del documento
allegato alla D.G.R. n.169/2010, dal Comune di Velletri con nota del 13/05/2014, acquisita
al prot. n. 329710 del 09/06/2014, successivamente rettificata con nota dello stesso Comune
del 27/01/2015, allegata alla documentazione presentata, che invece attestava che il piano in
argomento deve essere soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;
- Con nota prot. n. 338019 del 14/07/2015 l’Autorità Competente ha risposto all’istanza informando che la stessa non era conforme a quanto previsto dalla modulistica regionale ai
fini dell’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. e che nelle more
della trasmissione della corretta documentazione richiesta, l’istanza non poteva avere corso;
- Con nota prot. n. 17990 del 22/07/2015, acquisita al prot. n. 429971 del 05/08/2015, il Comune di Velletri ha richiesto al proponente di integrare la documentazione con quanto
richiesto dalla Regione Lazio con la nota su menzionata;
- Con nota prot. n. 24403 del 13/10/2015, acquisita al prot. n. 579746 del 28/10/2015, il Comune di Velletri ha trasmesso la documentazione e la modulistica richiesta per la corretta
procedura di avvio dell’istanza di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. per il Programma
Integrato in oggetto;
- la trasmissione del Rapporto Preliminare (di seguito R.P.), ha determinato l’avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, di cui all’art.12 del Decreto;
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DATO ATTO che sono stati individuati i seguenti soggetti competenti in materia ambientale,
comunicati formalmente all’Autorità Procedente con nota prot. n. 338019 del 04/02/2016,
chiedendo all’Autorità Procedente integrazione al Rapporto Preliminare e trasmissione dello stesso
a:
Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali - Area Qualità dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale; - Area Sistemi Naturali;
Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Difesa del Suolo e Bonifiche;
Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti - Area Urbanistica e Copianificazione Comunale (Province di Roma, Rieti e Viterbo);
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per
il Lazio;
- Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell'Etruria Meridionale; - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti
e Viterbo Città metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento IV - Servizi di Tutela e
valorizzazione dell'Ambiente;
Città metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento IV - Servizi di Tutela e valorizzazione dell'Ambiente;
Città metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento VI - Governo del Territorio e della Mobilità;
Autorità dei Bacini Regionali del Lazio;
Agenzia Regionale Parchi – ARP;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – ARPA LAZIO;
ASL Roma 6 (ex RM H);
Ente d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Lazio Centrale.
PRESO ATTO che:
- con nota prot. n. 8952 del 14/03/2016, acquisita al prot. n. 150409 del 21/03/2016, l’Autorità Procedente ha inviato il Rapporto Preliminare integrato agli SCA individuati;
- con successiva nota prot. n. 18384 del 25/05/2016, acquisita al prot. n. 309669 del 13/06/2016, l’Autorità Procedente ha trasmesso l’attestazione di ricezione da parte degli
SCA del Rapporto Preliminare integrato, ricevuto da ultimo in data 06/04/2016;
Da parte dei suddetti soggetti competenti in materia ambientale sono pervenuti, nell’ambito del
procedimento ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del suddetto Decreto, i seguenti pareri:
nota prot. n. 113193 del 02/03/2016, acquisita al prot. n. 113219 del 02/03/2016 dell’Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Provincia di Roma, Rieti e Viterbo;
nota prot. n. 160413 del 13/04/2016, acquisita al prot. n. 195177 del 14/04/2016 dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio;
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nota prot. n. 127-16 del 18/04/2016, acquisita al prot. n. 210387 del 22/04/2016 dell’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Lazio Centrale;
nota prot. n. 30047 del 22/04/2016, acquisita al prot. n. 213212 del 26/04/2016 dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – ARPA LAZIO;
nota prot. n. 7344 del 29/04/2016, acquisita al prot. n. 291139 del 01/06/2016, del MIBACT – Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell'Etruria Meridionale;
nota prot. n. 32441 del 03/06/2016, acquisita al prot. n. 300246 del 08/06/2016, della ASL Roma 6;
Alla data di redazione del presente provvedimento, da parte dei seguenti soggetti in materia
ambientale coinvolti, non sono pervenuti i pareri di competenza, ai sensi dell’art. 12, comma 2 del
D.Lgs. 152/2006:
Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali - Area Qualità dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale; - Area Sistemi Naturali;
Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Difesa del Suolo e Bonifiche;
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per
il Lazio;
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo Città metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento IV - Servizi di Tutela e
valorizzazione dell'Ambiente;
Città metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento IV - Servizi di Tutela e valorizzazione dell'Ambiente;
Città metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento VI - Governo del Territorio e della Mobilità;
Agenzia Regionale Parchi – ARP.
CONSIDERATO che dal R.P. e dalle successive integrazioni richieste si evince che l’area
interessata dal Piano, rispetto al sistema della pianificazione sovraordinata, è inquadrata come si
riporta di seguito:
Il P.R.G. vigente del Comune di Velletri (D.G.R.L. n.3650 del 03/08/1976 e successiva Variante Generale approvata con D.G.R.L. n.66 del 14/02/2006) classifica l’Area come
Zona F – Servizi; Sottozona R – Attrezzature per attività dei servizi religiosi didattici privati
e per il culto del tipo: chiese, conventi, monasteri, centri per ritiro spirituale, sedi
ecclesiastiche, piccole scuole ecc..;
Piano Territoriale Paesistico (PTP) Ambito Territoriale n. 9, tavola E1/3, l’area oggetto dell’intervento risulta assoggettata al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 in quanto lambita dal
fosso Astura o di Conca e fosso della Crocetta e di forma del Bove (cod. c058_0319).
Nell’ambito del PTP n.9, la zona in cui è compresa l’area interessata dal progetto, ai fini
della tutela è classificata VE 7/1, ed è normata dall’art. 23 – Zone compromesse; aree di
insediamento diffuso a bassa densità, “non ordinato”, che prevede …In queste zone
valgono le norme stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti…;
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Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottato con Delibere di Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, pubblicato sul BUR Lazio n. 6
suppl. ord. n. 14 del 14 febbraio 2008:
Tavola “A” - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio: - L’area ricade in gran parte nel Paesaggio degli insediamenti urbani (art.27 delle
N.T.A.) e in parte nel Paesaggio agrario di continuità (art.26 delle N.T.A.);
Tavola “B” - Beni Paesaggistici: - Viene riconfermato il vincolo riportato nella tavola del PTP, ovvero il vincolo
ricognitivo c058_001 (corsi delle acque pubbliche art. 7 della L.R. 24/98 –
c058_319 fosso Astura o di Conca e fosso della Crocetta e di forma del Bove;
Tavola “C” - Beni del Patrimonio Naturale e Culturale: - L’area ricade in gran parte nel “Tessuto Urbano” ed in parte nel “Sistema
Agrario a Carattere Permanente”;
VERIFICATO che il Rapporto Preliminare e i relativi allegati hanno evidenziato le seguenti
caratteristiche:
- la Variante Urbanistica in argomento riguarda la realizzazione di un Programma Complesso, redatto ai sensi della delibera del C.C. di Velletri n.25/2003, con modifica
della destinazione urbanistica di un area di 6.609, mq, attualmente con destinazione
Zona F – servizi, sottozona R , con indice edificatorio di 3 mc/mq a zona C1 –
espansione residenziale che prevede un indice edificatorio di 0,64 mc/mq, dunque in
riduzione di quello attualmente consentito per l’area dal P.R.G. vigente (Variante
Generale al P.R.G. approvata con D.G.R. n.66 del 14/02/2006), ed esattamente pari alla
cubatura attualmente realizzata nell’area;
- L’area è sita appena fuori il centro urbano comunale, in via di Paganico 25, e attualmente è occupata da volumi edificati tra gli anni 50 e 60, successivamente ampliati
negli anni 90, assentiti da licenze e successivi condoni per un totale di 4.234,28 mc.
compresi vani tecnici e scale. L’edificio era destinato a scuola e convitto religioso dalla
congregazione delle suore di Santa Marta, che a partire dal 2004 si sono trasferite in
altra sede abbandonando il fabbricato in argomento acquisito nel 2005 dalla società
MAR.TA. immobiliare s.r.l., proponente della variante in argomento. L’attuale
fabbricato giace in stato di abbandono ed in molte parti risulta fatiscente;
- il Comune di Velletri con D.C.C. n.375 del 12/11/2009 ha preso atto della proposta di intervento proposta dalla società MAR.TA. Immobiliare s.r.l., e, successivamente, con
D.C.C. n.94 del 01/10/2012, pubblicata sul G.U.R.I. n.141 del 01/12/2012, ha adottato il
programma integrato di intervento in oggetto e successivamente trasmesso la
convenzione da sottoscrivere con la società proponente, come stabilito dalla stessa
delibera comunale;
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- Il progetto che si propone concentra la cubatura che ora è diffusa sul lotto, in due edifici adiacenti, composti da miniresidenze, per un totale di mc 4.234 / 80 ab/mc = 53 nuovi
abitanti. La costruzione, è stata organizzata intorno a due scale che distribuiscono
ognuna 16 appartamenti. Il cambio di destinazione urbanistica permetterebbe dunque,
nell’ambito del Programma Complesso previsto, di demolire la cubatura esistente
sull’area a destinazione di Convitto religioso, ormai abbandonato e ricostruire la stessa
cubatura ma con destinazione residenziale. In contropartita i proprietari si impegnano,
sempre nel tema del Programma Complesso, a cedere, un’area superiore alla quota degli
standard urbanistici dovuta, e a realizzare su quest’area una struttura pubblica (un
Centro Diurno Comunale) di proprietà comunale;
- Per quanto riguarda gli standard il progetto prevede un totale di 1660 mq, di più dei 954 (53 abitanti x 18 mq/ab.) obbligatori previsti secondo il D.M. 1444/1968, che verranno
utilizzati per la realizzazione concordata dell’aula comunale, oltre agli spazi verdi e ai
parcheggi;
- Per quanto riguarda l’aspetto della mobilità la sostituzione del Convitto con la costruzione residenziale, fa prevedere un incremento, seppur limitato, del carico
automobilistico lungo la S.P. 97. Tale incremento comunque è solo dovuto all’accesso e
all’uscita dei nuovi abitanti dalle nuove residenze e sicuramente l’eventuale traffico
critico nelle ore di punta, dell’area dovrebbe risentire solo marginalmente della presenza
del nuovo insediamento (si consideri in ogni caso che l’indice edificatorio previsto è
ben ridotto (0,64 mc/mq) rispetto a quello possibile da PRG attuale (3 mc/mq), per cui il
carico insediativo è sicuramente minore di quello previsto dal vigente PRG. Gli
incrementi di rumore e di emissioni saranno compensati da mitigazioni previste nel
progetto che, applicate, miglioreranno la situazione prevista;
- Per quanto riguarda la depurazione e lo smaltimento delle acque, nonché l’approvvigionamento idrico, l’area interessata risulta essere servita da acquedotto e
fognatura gestita dall’ente gestore ACEA ATO 2, in grado di servire i 53 abitanti
equivalenti previsti, risultando inferiore al numero contemporaneo dei residenti del
convitto e del personale presente nell’attuale struttura quando era in funzione. E’ da
considerare, comunque, che è previsto, prima dell’immissione nella fogna comunale, un
impianto di depurazione condominiale dedicato. Sarà anche presente un impianto di
recupero delle acque piovane, composto da due sottosistemi: uno di accumulo ed uno di
riutilizzo che permetterà il prelievo differenziato in relazione ai consumi ed alla
disponibilità delle riserve;
TENUTO CONTO che i pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che sono
pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento hanno evidenziato quanto si riporta di
seguito:
- A.S.L. ROMA 6 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica Il Servizio con nota prot. n. 32441 del 03/06/2016, ha espresso …parere di massima favorevole,
evidenziando i seguenti aspetti che si ritiene meritino adeguata considerazione.
Matrice aria
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Al fine di perseguire gli obiettivi di risanamento della qualità dell’aria riportati nella D.G.R. n.
767/2003 e di ridurre gli inquinanti in atmosfera e i relativi effetti sulla salute umana (neoplasie,
patologie del sistema respiratorio, ecc.),si ritiene importante definire le stime delle emissioni
inquinanti indotte dal nuovo insediamento.
Siano quindi applicati i criteri di cui alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Piano di
Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Lazio.
Evitare che durante le fasi di cantiere si generino problematiche legate alla dispersione delle
polveri, per cui sarà opportuno prevedere idonee accortezze per limitare al minimo l’eventuale
disagio derivante.
Nel Rapporto Preliminare non è inoltre presente alcuna dichiarazione e/o valutazione sull’assenza
di insediamenti produttivi, industrie insalubri e/o zootecniche nel raggio di 200 mt dai nuovi edifici.
(La distanza indicata di 200 mt è riferita al regolamento edilizio del Comune di Roma, non avendo
trovato nessun riferimento nel regolamento edilizio di Velletri).
Disponibilità idrica acquedottistica
Siano osservate le zone di rispetto e tutela di cui all’art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006 per le aree di
emungimento delle acque destinate al consumo umano.
Acquisire preventivamente l’attestazione dell’ente gestore (ACEA- ATO 2) circa la coerenza
dell’aumento del fabbisogno idrico potabile indotto dai nuovi insediamenti residenziali. Per gli
interventi di nuova costruzione siano previste opportune regolamentazioni volte al risparmio ed al
recupero della risorsa idrica così come previsto dalla Legge Regionale 6/2008 e prescritta la
depurazione delle acque di prima pioggia come indicato dal Piano di Tutela delle Acque della
Regione Lazio.
Fognatura, collettamento e depurazione di acque reflue
Per le acque reflue, per le quali è previsto l’allaccio alla pubblica fognatura, assicurare che
l’aumento del carico inquinante determinato dai nuovi insediamenti sia coerente con le attuali
potenzialità degli impianti di depurazione e della rete fognaria o con i programmi di sviluppo
futuri, acquisendo preventivamente l’attestazione dell’ente gestore (ACEA- ATO 2).
In caso di realizzazione di nuovi impianti di depurazione comunale e/o privato e nella scelta della
destinazione urbanistica delle zone adiacenti a quelli già esistenti, garantire l’applicazione delle
norme tecniche generali in termini di distanze e fasce di rispetto di cui alla Deliberazione 5
04/02/1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall’1nquinamento e quanto
previsto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.
Prevedere, se non presenti, reti separate per acque nere e meteoriche che garantirebbero il
contenimento delle conseguenze negative in occasione di malfunzionamenti e/o eventi atmosferici
eccezionali, nonché la possibilità di riutilizzo delle acque bianche a scopi irrigui, ecc.
Matrice suolo
Vista la perdita di permeabilità del terreno in seguito alle nuove costruzioni si suggerisce
l’adozione in fase di cantiere delle migliori tecniche disponibili al fine di minimizzare
l’impermeabilizzazione del terreno.
Si propone la realizzazione di adeguate aree a verde che favoriscano:
- un efficace processo di autodepurazione dell’aria; - la mitigazione dell’inquinamento acustico;
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- la pratica di attività fisica. Si richiede di precisare che la disponibilità dei posti auto previsti sia idonea a servire le nuove
unità abitative.
Rumore
Considerata la necessità di contenere l’inquinamento da rumore all’interno degli ambienti
abitativi, si richiama il rispetto del D.P.C.M. 05/12/1997 per la determinazione e la verifica dei
requisiti acustici passivi degli edifici e di prevedere adeguate schermature ad eventuali sorgenti
sonore.
Durante la fase di cantiere, il Comune dovrà autorizzare l’attività temporanea ed eventuali
deroghe ai limiti normativi.
Campi elettromagnetici
Specificare se l’aumento demografico indotto dal nuovo insediamento implicherà la
predisposizione di nuovi elettrodotti o anche il potenziamento della rete esistente. Nel caso valutare
tutte le distanze da ogni possibile recettore ed acquisire i relativi pareri degli Enti competenti.
Al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell’esposizione a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici si richiamano i principi e le disposizioni riportati nella
Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 ed in particolare la determinazione di distanze e fasce di
rispetto dei nuovi edifici da elettrodotti ed altre sorgenti ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003. Si
sottolinea l’importanza del raggiungimento degli obiettivi di qualità riportati all’art. 4 della Legge
Quadro in riferimento alla “progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per
l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori
a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in
prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio”.
Si ricorda tuttavia che, ai sensi del D. Lgs. 259/2003, spetta ai Comuni adottare le regole per un
corretto insediamento territoriale degli impianti al fine di minimizzare l’esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici.
Radon – CO2 – H2S
Vista la natura vulcanica del territorio, siano valutati questi fattori di rischio e applicati criteri di
salvaguardia, prima della costruzione dei nuovi edifici.
Energia
Si invita a perseguire obiettivi di riduzione di consumi energetici e dell’aumento dell’efficienza
energetica degli edifici incentivando le energie rinnovabili e prestando particolare attenzione alla
scelta dei materiali ed arredi da costruzione (coibentazione, isolamento dal suolo, esposizione,
infissi, doppi vetri, ecc.).
Igiene e salute pubblica
Ai sensi dell’art. 216 del TULSS, nella definizione delle nuove destinazioni urbanistiche, si
prevedano idonee distanze e misure di mitigazione per le manifatture o fabbriche, sia esistenti che
di nuova attivazione, che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire
in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, così come classificate dal D.M. 05/09/1994.
Vista la posizione periferica rispetto al centro storico, sia incentivato il trasporto pubblico
comunale e inter-comunale, al fine di ridurre gli impatti ambientali dovuti al traffico veicolare e
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garantire l’accessibilità dei nuovi servizi e spazi attrezzati all’utenza e siano previste idonee linee
di collegamento con il polo ospedaliero.
Sia previsto l’utilizzo di impianti e combustibili a minor impatto ambientale e siano rispettati tutti i
requisiti igienico sanitari esterni in tema di esposizione, isolamento dall’umidità, accessibilità, ecc.
e quelli interni previsti dal D.M. 05/07/1975, in termini di altezze dei locali, superfici,
illuminazione, aerazione, abbattimento delle barriere architettoniche, ecc.
Le attività che verranno poste in essere dovranno rispettare la normativa di settore.
Prevedere l’applicazione della LR. 23/2000 per la prevenzione dell’inquinamento luminoso.
Garantire il superamento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto dalla normativa
vigente, anche per le aree a parcheggio ed i percorsi pedonali previsti.
L’incremento di popolazione previsto si tradurrà in un incremento nella produzione dei rifiuti
urbani che richiederà un adeguato potenziamento del servizio di raccolta differenziata.
Oltre le considerazioni sopra riportate, resta l’obbligo di rispettare tutti i requisiti igienico-
sanitari e di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente.
- ARPALAZIO – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Del Lazio L’Agenzia nella nota prot. n.30047 del 22/04/2016 evidenzia preliminarmente che il piano insiste
su un’area di circa 0.6 ha e prevede l’insediamento di 53 abitanti.
L’Agenzia dunque, ritiene opportuno premettere che, in linea generale, la valutazione della
significatività degli impatti ambientali su alcune componenti, quali ad esempio le risorse idriche e
l’atmosfera, sarebbe valutata con maggiore efficacia non limitando l’analisi alla sola area oggetto
dell’intervento proposto. E’ infatti possibile che impatti ambientali valutati come poco significativi,
contribuiscano, cumulandosi ad analoghi impatti generati dall’attuazione di piani e programmi che
insistono su aree limitrofe, a determinare rischi per l’ambiente. Questa possibilità necessita di
particolare attenzione in aree caratterizzate da bassi livelli di qualità ambientale ovvero in aree
sulle quali insistono numerosi piani e/o programmi. La valutazione ambientale della significatività
degli impatti sarebbe svolta, in alcuni casi, con maggiore efficacia se considerasse gli effetti di tutti
gli interventi nel loro complesso. Il RP non contiene informazioni relative all’eventuale presenza di
altri piani.
Alla luce delle proprie competenze l’Agenzia esprime dunque il seguente parere:
1. RIFIUTI: l’incremento complessivo di utenti, anche se non particolarmente elevato, insiste in un Comune che presenta una percentuale di raccolta differenziata (15% - dato 2013
ISPRA http:/lwwwcatasto-rifiuti.isgrambiente.it) inferiore agli obiettivi normativi. Si ritiene
quindi che, pur se l’incremento della produzione di rifiuti è limitato, l’impatto generato sia
significativo.
2. ARIA: in riferimento alla matrice aria si evidenzia che gli interventi previsti dal programma prevedono elementi permanenti che possono incidere negativamente sulla qualità dell’aria.
Il comune di Velletri è classificato nel Piano di risanamento della qualità dell’aria,
approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.66 del 10 dicembre 2009, in zona
1T1213 (“Litoranea”); nella suddivisione del territorio regionale, finalizzata all’adozione
dei provvedimenti del Piano di Risanamento per la Qualità dell’Aria (D.C.R. n.66/2009 -
Allegato 4), è classificato in zona E (“comuni per i quali si è registrato un superamento
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degli standard della qualità dell’aria per almeno un inquinante, oppure si è stimato un
elevato rischio di superamento”). A] fine di fornire elementi di valutazione sullo stato di
qualità dell’aria si riportano di seguito i dati 2013…. I dati non evidenziano situazioni di
criticità, alla luce dell’intervento previsto e dell’entità del nuovo carico antropico si ritiene
l’impatto non significativo.
3. RISORSE IDRICHE: con riferimento alla matrice acqua l’area del programma, in base al Piano regionale di tutela delle acque (approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.42
del 2007), ricade in un bacino con classe di qualità 5 (“pessima”). L’area presenta quindi
una sensibilità ambientale inerente alle risorse idriche che necessita di attenzione. Tale
sensibilità è dovuta anche alla presenza del vincolo di tutela dei laghi di Albano e Nemi
(D.G.R. 445/09). L’impatto può essere considerato non significativo collettando gli scarichi
idrici presso la pubblica fognatura e trattandoli efficacemente presso il depuratore che
dovrà avere una potenzialità residua sufficiente all’incremento dei reflui da trattare anche
alla luce di eventuali ulteriori aumenti del carico insediativo previsti da altri piani. Tenuto
conto della criticità legata alla presenza di Arsenico e fluoruri nell’acqua potabile andrà
verificata preventivamente la possibilità di servire le nuove utenze con acqua potabile
conforme ai limiti previsti dalla normativa.
4. SUOLO: il suolo è una risorsa di fatto non rinnovabile che è sottoposta a vari processi di degrado e a diverse tipologie di minacce tra le quali l’impermeabilizzazione, la
compattazione, la perdita di biodiversità, la contaminazione, la diminuzione di materia
organica. Nell’ambito del settimo programma di azione ambientale (“Vivere bene entro il
limiti del pianeta”, Parlamento europeo e consiglio 2013) viene ribadito il traguardo di un
incremento dell’occupazione netta di terreno pari a zero da raggiungere in Europa entro il
2050 e richiesto che entro il 2020 le politiche dell’Unione tengano conto dei loro impatti
diretti e indiretti sull’uso del territorio. Il comune di Velletri (dato 2012) ha una percentuale
di suolo consumato sulla superficie amministrata pari a 10.8 % (fonte: ISPRA,
http://….sinanet.isprambiente.it/itlsia-ispraldownload-mais/consumo-di-suolo). Il Piano
interessa un’area di dimensioni limitate, prevede in parte il riuso di suolo (“Convitto
religioso”) ed in parte il consumo di nuovo suolo. Si ritiene che l’impatto inerente al
consumo di suolo possa essere considerato non significativo prevedendo opportune misure
di compensazione e mitigazione per le aree di nuova impermeabilizzazione. Il piano, in
relazione all’impermeabilizzazione dei suoli, dovrà rispettare quanto previsto dall’art.4
comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6.
Pur in assenza della completa attuazione della LR. 31 Marzo 2005, n. 14 e di una normativa
nazionale in materia di radon nelle abitazioni che stabilisca un livello di riferimento, tenuto
conto della Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013 che prevede
all’art.74 che “gli Stati membri stabiliscono livelli di riferimento nazionali per le
concentrazioni di radon in ambienti chiusi. I livelli di riferimento per la media annua della
concentrazione di attività in aria non devono essere superiori a 300 Bq m‘”, si ritiene
opportuno che vengano attuate idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire negli
edifici previsti il rispetto del livello di riferimento individuato dall’Unione Europea per il
gas radon.
- ENTE D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 2 - LAZIO CENTRALE L’Ufficio nella nota prot. n. 127-16 del 18/04/2016, relativamente al procedimento in oggetto,
segnala la necessità che il Gestore del S.I.I. ACEA ATo2 S.p.A. esprima un parere sulla
disponibilità idrica e la capacità depurativa nelle zone interessate dal progetto in esame, sebbene il
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numero di abitanti previsti dal piano sia esiguo (50 abitanti) e l’area sia già servita dal suddetto
gestore.
Il coinvolgimento del Gestore del S.I.I. appare opportuno per quanto previsto dall’art. 21
“Modalità di realizzazione di nuove opere ed impianti” /comma 5 /della Convenzione di Gestione
sottoscritta il 6 agosto 2002 dai Comuni dell’ATo2: “Qualora uno o più comuni dell’ATO adottino
nuovi strumenti urbanistici o ne varino sostanzialmente uno preesistente dovranno, ai sensi del
punto 8.4.10 del D.P.C.M. 4/3/96, preventivamente sentire il Gestore e attraverso l’Autorità di
Ambito provvedere all’adeguamento del Piano”.
ACEA ATo2 non allaccerà alla rete idrica le nuove costruzioni previste se non ci sarà disponibilità
idrica o se queste non saranno o non potranno essere allacciate ad un sistema depurativo
regolarmente funzionante.
Con riferimento all’art.l46 comma 1 lett. g) del D.Lgs.lS2/2006, e dell’art. 25 comma 3 delle
Norme di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTAR), approvato con DGR.
42/2007, qualora non sia già disposto da regolamenti dell’Ente competente e/o previsto dal
Programma in oggetto, si rappresenta che è necessario prevedere la separazione delle acque
bianche dalle acque nere, al fine di evitare ripercussioni negative sull’ambiente.
Infine, qualora per l’intervento in oggetto si preveda il trasferimento ad ACEA ATO 2 S.p.A di
opere relative al S.I.I., si chiede la sottoscrizione di una convenzione per la “Verifica funzionale ai
fini gestionali” da parte del soggetto realizzatore dell’opera con ACEA ATO 2 S.p.A., così come
previsto dall’art. 157 del D.Lgs. 152/06: “Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere
necessarie per provvedere all’adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a
concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano
d’ambito reso dall’Autorità d’ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio
medesimo, al quale le opere: una volta realizzate sono affidate in concessione”.
(…)
- AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI DEL LAZIO La struttura, nella nota prot. n.160413/BA/01 del 13/04/2016, nell’ambito della procedura di
verifica di assoggettabilità a VAS, dalla lettura della documentazione pervenuta, comunica che il
sito oggetto di intervento è limitrofo all’asta fluviale del Fosso Farina e quindi, al fine di escludere
l'interessamento della suddetta area da effetti esondativi del citato corso d'acqua, occorre
preliminarmente effettuare la verifica di cui all'art. 9 lettera b), II capoverso delle Norme di
Attuazione del vigente Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).
Tale verifica riveste carattere essenziale e propedeutico per il proseguimento dell'istruttoria di
competenza circa l’iter in oggetto, che si intende pertanto sospesa fino all'acquisizione della
richiesta documentazione.
Ai fini della successiva redazione del Rapporto Ambientale, si comunica che in materia di
salvaguardia della risorsa idrica l‘area di intervento rientra tra le Aree Critiche individuate con
DGR. 445/2009 (BUR n. 33 del 7/9/2009 - P. I) e pertanto soggetta alle disposizioni ivi contenute.
Sul tema si rimanda inoltre alle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 4 della LR. 6/2008, altresì
da recepirsi nel redazione del citato Rapporto Ambientale.
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- MIBACT - Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale La Soprintendenza nella nota prot. n. 7344 del 29/04/2016 richiede, effettuato un sopralluogo
precisa quanto segue.
La verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica riguarda un’area rurale, posta
a sud della Cittadina di Velletri, caratterizzata da una rada urbanizzazione. L’intervento prevede
una variante urbanistica con successiva realizzazione di un “programma complesso”.
Il programma consiste nella demolizione di un complesso religioso con destinazioni varie e nel
recupero della cubatura con la realizzazione di un complesso residenziale (quindi con cambio di
destinazione d’uso), la cessione di una quota di terreno al Comune e. l’edificazione di una struttura
pubblica (centro diurno comunale).
Le zone in esame rientrano nel tipico paesaggio collinare della Campagna Romana, ancora
caratterizzato da una spiccata vocazione agricola. Anticamente a partire dall’età repubblicana,
l’interesse e l’urbanizzazione erano simili; infatti l’area di Paganico (pagus=villaggio) era segnata
da residenze, con parti rustiche e ampie aree destinate alle attività agricole. Indagini
archeologiche, effettuate dalla Scrivente nel corso degli ultimi anni, hanno messo in luce proprio
lungo la Via di Paganico settori di strutture ben conservate (cfr. C. MENGARELLI et alii, La villa
rustica di Via Paganico (Velletri - Roma), 2012) Infine, anche l’attuale via di Paganico ricalca una
più antica percorrenza che raggiungeva Veliter all’altezza di Porta Napoletana.
Nelle aree contermini sono poi segnalati rinvenimenti sporadici di sepolture ed insediamenti rurali
di epoca volsca e romana, nonché testimonianze di industria litica di età preistorica. Tutti questi
aspetti non sono stati esaminati nel Rapporto preliminare e nelle analisi di valutazione degli effetti
e delle interferenze non si prendono in considerazione i fattori archeologici.
Pertanto, il rischio archeologico suggerirebbe un approfondimento dello studio preliminare e, in
questa prospettiva, l’opportunità dell’assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.
- REGIONE LAZIO DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO URBANISTICA, MOBILITÀ E RIFIUTI – Area Urbanistica e Copianificazione Comunale (Province di Roma, Rieti e Viterbo)
L’Area regionale, nella nota prot. n. 113193 del 02/03/2016, nell’ambito della procedura di verifica
di assoggettabilità a VAS, rilevato quanto descritto nel rapporto preliminare e negli elaborati grafici
allegati, relaziona quanto segue:
(…)
Inquadramento Urbanistico
Il Comune di Velletri è dotato di PRG approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con delibera n.
3650 del 03.08.1976. Successivamente con DGR n. 66 del 14.02.2006 è stata approvata la Variante
Generale al PRG.
Il terreno interessato dall'intervento, ubicato tra via Paganico e via di Vigna Mammuccheri,
distinto in catasto al foglio 83 particelle 877 e 1.192, ha una superficie pari a mq 6.630 ed è
classificato dalla vigente strumentazione urbanistica Zona F — Servizi; Sottozona R — Attrezzature
per attività dei servizi religiosi didattici privati e per il culto del tipo: chiese, conventi, monasteri,
centri per ritiro spirituale, sedi ecclesiastiche, piccole scuole ecc.;
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Nel suddetto terreno insiste un complesso immobiliare, edificato e gestito dalla Congregazione
delle Suore di Santa Marta, attualmente confacente alla destinazione urbanistica, la quale ha
trasferito la proprietà alla Soc. Mar.Ta Immobiliare srl con diversa ragione sociale.
L’Amministrazione Comunale, al fine di recuperare il complesso immobiliare, non più usato per lo
scopo originario, ha inteso accogliere la proposta presentata dall’attuale proprietà costituita dal
presente Programma.
(…)
In sintesi il Programma prevede la demolizione del menzionato complesso immobiliare e la
ricostruzione di due edifici, il primo con destinazione residenziale e il secondo da adibire ad asilo
nido, centro anziani o altra funzione pubblica stabilita dall’Amministrazione Comunale.
L’intervento proposto, come sopra evidenziato, impegna un terreno di mq 6.630,00, in cui, la
porzione di mq 1.660,00 verrà utilizzata per la realizzazione dell’area attrezzata destinata a
parcheggi, verde, viabilità e del secondo edificio. Per la restante porzione, di mq 4970,00, è
previsto, a favore dei privati, la realizzazione di una volumetria pari a mq 4.230,00. La parte del
programma a favore dell’interesse pubblico, si concretizza, come detto, attraverso la realizzazione
e cessione del secondo edificio di 237,16 mq.
Il quadro normativo, desunto dalla vigente disciplina urbanistica, come sopra descritta, non
consente la realizzazione del Programma in argomento, anche se riveste interesse pubblico.
L’Amministrazione, di conseguenza, con delibera Consiliare n. 94 del 01.10.2012, ha adottato il
presente Programma Integrato in variante al vigente PRG.
Detto Programma, come emerge dagli atti, e stato considerato di prioritario interesse per
l’Amministrazione, in quanto, seppure di dimensioni esigue è tale da incidere sulla
riorganizzazione del tessuto urbano del comprensorio previo recupero del complesso immobiliare,
ed inoltre ha una rilevante valenza urbanistica ed edilizia, ed è caratterizzato dalla presenza di
pluralità di funzioni, dall'integrazione di diverse tipologie, ivi comprese le opere di urbanizzazione
e le infrastrutture necessarie per assicurare la completezza e la piena funzionalità dell’intervento
stesso.
L’area oggetto dell’intervento ricade all’interno di un nucleo edilizio antropizzato, posizionata tra
le due viabilità, in prossimità di tutti i servizi generali; la stessa, sotto l’aspetto morfologico si
presenta pressoché pianeggiante con un leggero declivio verso via di Vigna Mammuccheri. Il
Programma, come detto, prevede la realizzazione di due edifici, che avverrà senza aumento di
cubatura rispetto all’esistente.
Elementi di criticità:
- Per gli aspetti inerenti la viabilità, sull’innesto con via Paganico dovrà essere realizzato un
incrocio idoneo alla fluidificazione del traffico veicolare previo parere del gestore della strada.
Detto parere dovrà essere acquisito, prima del rilascio del permesso di costruire. Inoltre dovrà
essere eliminato il muro di confine prospiciente la suddetta strada al fine di assicurare una
migliore visibilità. Relativamente al manufatto riguardante il Centro Diurno Pubblico, l’accesso
carrabile dovrà avvenire sul lato prospiciente la via di Vigna Mammuccheri, con l’eliminazione di
quello posto all’incrocio tra le due vie sopra citate.
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Inquadramento Paesaggistico
L’ area oggetto dell’intervento, come emerge dalla tavola E 1/3 del PTP ambito n. 9, risulta
assoggettata al vincolo di cui al Dlgs 42/2004 in quanto lambite dal fosso Astura o di Conca e
fosso della Crocetta di forma del Bove (cod. 0058_0319).
Nell’ambito del PTP n. 9, la zona in cui è compresa l’area interessata dal progetto, ai fini della
tutela è classificata VE 7/1, ed è normata dall’art. 23 -Zone compromesse: aree di insediamento
diffuso a bassa densità, "non ordinato" che prevede: “(...) In queste zone valgono le norme stabilite
dagli strumenti urbanistici vigenti (...)”.
I1 PTPR, adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21
dicembre 2007, pubblicato in data 14.02.2008, per l’area in questione conferma il vincolo sopra
riportato nel seguente modo:
Vincoli Ricognitivi di legge
- c058_001 e) corsi delle acque pubbliche art. 7 LR. 24/98
- c0058_0319 - Fosso Astura o di Conca e fosso della Crocetta e di Forma del Bove
Le NTA del PTPR, per la protezione dei corsi delle acque pubbliche, prevedono:
“(…)
Art. 35
Comma 8. Per le zone C, D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 come delimitate dagli
strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP o, per i terreni sprovvisti di PTP alla
data di entrata in vigore della l.r. 24/98 nonchè per le aree individuate dal PTPR, ogni modifica
allo stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni:
a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall’argine;
b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;
c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o
sottoposti a “vincolo paesistico.
(...)”
Alla predetta area di intervento viene attribuito, ai fini della tutela, il seguente paesaggio:
- Paesaggio degli Insediamenti Urbani, normato dall’ art 27 delle NTA che prevede:
“(… )
La tutela è volta alla riqualificazione degli ambiti urbani e, in relazione a particolari tessuti viari o
edilizi, al mantenimento delle caratteristiche, tenuto conto delle tipologie architettoniche nonché
delle tecniche e dei materiali costruttivi ed alla valorizzazione dei beni del patrimonio culturale e
degli elementi naturali ancora presenti, alla conservazione delle visuali verso i paesaggi di pregio
adiacenti e/o interni all’ambito urbano anche mediante il controllo dell'espansione, il
mantenimento di corridoi verdi all’interno dei tessuti e/o di connessione con i paesaggi naturali e
agricoli contigui. (...)”.
Nella tabella delle azioni al punto 3 —Uso Residenziale, punto 3.2 -Costruzione di manufatti fuori
terra o interrati (art. 3 DPR 380/01 lettera e. 1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione
non rientranti nella lettera d del DPR 380/01, si evince che… nei casi di nuove espansioni o
completamenti i nuovi edifici devono collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e
allineati lungo strade edificate. Il progetto o il piano attuativo deve prevedere interventi per la
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riqualificazione architettonica quali indicazioni per il colore e per i materiali, per le sistemazioni a
terra e la riqualificazione ambientale, ovvero indicazioni perla vegetazione.
In relazione alla norme sopra riportata, l’intervento ai fini paesaggistici è ammissibile, in quanto il
grado di tutela ammette l’intervento stesso; inoltre le previgenti norme non considerano l’area ad
alto valore paesaggistico, così da ritenere le previsioni dello strumento urbanistico compatibili con
l’azione di tutela.
Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, al fine di consentire l’approvazione del programma e
della contestuale variante urbanistica è applicabile, l’art. 27 bis della lr 24/1998 che recita:
“(…)
1. In attesa di specifiche disposizioni del PTPR, nei soli casi in cui le norme dei PTP rimandino alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, sono consentite loro varianti,
purché non attengano alle zone definite dagli strumenti stessi come E ai sensi del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6
aprile 1968, n. 97, fatte salve le ulteriori limitazioni o prescrizioni contenute nelle norme
dei PTP. (…)”.
Nel caso specifico, si è già detto che il vigente PTP assegna all’area in argomento, la
classificazione: VE 7/1 -Zone compromesse: aree di insediamento diffuso a bassa densità, "non
ordinato”, che nella delibera di Giunta Regionale n. 601 del 26 settembre 2006, -Ricognizione
delle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP al livello minimo di tutela.
Applicazione art. 17, commi 1—bis ed 1-ter, e 27-bis, commi 1-bis ed 1—ter, della legge
regionale n. 24 del 6 luglio 1998 “Pianificazione Paesistica e anela dei Beni e delle aree
sottoposte a vincolo paesistico”, è annoverata fra quelle di scarso pregio paesistico con livello
minimo di tutela, tanto da consentire gli interventi previsti dal PRG.
Elementi di criticità:
- Non risultano criticità
Conclusioni
Alla luce di quanto sopra esposto e sulla base delle informazioni riportate nel Rapporto
Preliminare, questa Area ritiene che la proposta di variante contenuta nel Programma in
oggetto, sia sotto gli aspetti urbanistici che paesaggistici non produca effetti rilevanti sulle
componenti ambientali interessate.
VALUTATO che:
il Programma Integrato d’Intervento interessa una superficie complessiva di 6.609 mq, attualmente occupata da volumi edificati assentiti da licenze e successivi condoni per un
totale di 4.234,28 mc. compresi vani tecnici e scale. L’area attualmente con destinazione
PRG Zona F – servizi, sottozona R, con indice edificatorio di 3 mc/mq viene proposta in
variante come zona C1 – espansione residenziale che prevede un indice edificatorio di 0,64
mc/mq, dunque in riduzione di quello attualmente consentito per l’area dal P.R.G. vigente
(Variante Generale al P.R.G. approvata con D.G.R. n.66 del 14/02/2006), ed esattamente
pari alla cubatura attualmente realizzata nell’area. Il sistema di riferimento pianificatorio
costituito dal PRG vigente rimane sostanzialmente inalterato sia come impianto territoriale
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sia come indicazioni programmatiche e strategiche, in considerazione della natura ed entità
del progetto e degli effetti potenziali attesi dall'attuazione degli interventi previsti,
trattandosi di una riqualificazione di un edificio dismesso con la realizzazione di una
medesima cubatura a carattere residenziale di limitata entità (53 abitanti equivalenti). L’area
è sita appena fuori il centro urbano comunale, in via di Paganico 25 ed è parte integrante di
una più vasta zona con le stesse caratteristiche urbanistiche;
Il programma prevede la totale demolizione e ricostruzione mantenendo la medesima cubatura attualmente realizzata prevedendo quindi un insediamento di nuovi abitanti
equivalenti pari a 53 nuovi abitanti. L’intervento proposto, come sopra evidenziato, impegna
un terreno di mq 6.630,00, in cui, la porzione di mq 1.660,00 verrà utilizzata per la
realizzazione dell’area attrezzata destinata a parcheggi, verde, viabilità e del secondo
edificio. Per la restante porzione, di mq 4970,00, è previsto, a favore dei privati, la
realizzazione di una volumetria pari a mq 4.230,00. La parte del programma a favore
dell’interesse pubblico, si concretizza, come detto, attraverso la realizzazione e cessione di
un secondo edificio di 237,16 mq. Il quadro normativo, desunto dalla vigente disciplina
urbanistica, come sopra descritta, non consente la realizzazione del Programma in
argomento, anche se riveste interesse pubblico. L’Amministrazione, di conseguenza, con
delibera Consiliare n. 94 del 01/10/2012, ha adottato il presente Programma Integrato in
variante al vigente PRG;
Dal punto di vista paesaggistico, l’area ricade in gran parte nel Paesaggio degli insediamenti urbani (art.27 delle N.T.A.) e in parte nel Paesaggio agrario di continuità (art.26 delle
N.T.A.). All’interno dell’area è presente per la quasi totalità il vincolo ricognitivo c058_001
(corsi delle acque pubbliche art. 7 della L.R. 24/98 – c058_319 fosso Astura o di Conca e
fosso della Crocetta e di forma del Bove), con relativa fascia di rispetto, ma gli edifici da
realizzare, seppur rientranti nella fascia di rispetto dei 150 metri (come quelli esistenti da
demolire) risultano tutti ricadere nel Paesaggio degli Insediamenti Urbani (aree urbanizzate
del PTPR art. 23 comma 1 L.R. n.24/98) come confermato dalle integrazioni prodotte al
Rapporto Preliminare consegnato (sovrapposizione del progetto sulle tavole del PTPR). Il
vigente PTP assegna all’area in argomento, la classificazione: VE 7/1 -Zone compromesse:
aree di insediamento diffuso a bassa densità, "non ordinato”, che nella delibera di Giunta
Regionale n. 601 del 26 settembre 2006, -Ricognizione delle aree di scarso pregio paesistico
classificate dai PTP al livello minimo di tutela. Applicazione art. 17, commi 1—bis ed 1-ter,
e 27-bis, commi 1-bis ed 1—ter, della legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998
“Pianificazione Paesistica e anela dei Beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico”, è
annoverata fra quelle di scarso pregio paesistico con livello minimo di tutela, tanto da
consentire gli interventi previsti dal PRG;
Dal punto di vista archeologico, l’area seppur non vincolata, come sottolineato dalla competente sovrintendenza archeologica del MIBACT, risulta prossima ad aree ove sono
stati segnalati rinvenimenti sporadici di sepolture ed insediamenti rurali di epoca volsca e
romana, nonché testimonianze di industria litica di età preistorica, risultando lungo Via
Paganico che ricalca una più antica percorrenza che raggiungeva Veliter all’altezza di
Porta Napoletana. Si ritiene necessario, pertanto alla luce dei contributi pervenuti, acquisire
preliminarmente il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica competente
eventualmente subordinato, qualora ritenuto necessario dalla stessa soprintendenza,
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all’espletamento di sondaggi preliminari miranti ad accertare l’esistenza sul posto di resti
archeologici in quanto trattasi di area limitrofa ad aree nella quale vi sono già stati
rinvenimenti archeologici;
la zona non è compresa in Aree Naturali Protette (L.n. 394/1991, LR n. 29/1997) e/o Zone di Protezione Speciale (ZPS) e/o Sito di Importanza Comunitaria (SIC) di cui alle Dir.
2009/147/CE “Habitat”, Dir. 92/43/CEE “Uccelli”, L. 157/1992, DPR n. 357/1997 e
ss.mm.ii. Inoltre, tenendo conto delle definizioni date dall’art. 4 della L.R. 28 Ottobre 2002,
n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”, l’area non vede interessate
ampie aree boschive e/o assimilate;
il Comune di Velletri è classificato nel Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.66 del 10 dicembre 2009, in zona E
(“comuni per i quali si è registrato un superamento degli standard della qualità dell’aria per
almeno un inquinante, oppure si è stimato un elevato rischio di superamento”). I dati sulla
qualità dell’aria rilevati da ARPA Lazio nel 2013 non evidenziano situazioni di particolare
criticità. Gli impatti generati dall’intervento sulla qualità dell’aria non risultano essere
significativi;
l’area oggetto del Piano ricade nel Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA), approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 42 del 2007, in un bacino con classe di
qualità 5 (“pessima”). L’area presenta quindi una sensibilità ambientale inerente alle risorse
idriche che necessita di attenzione. Tale sensibilità è dovuta anche alla presenza del vincolo
di tutela dei laghi di Albano e Nemi (D.G.R. 445/09). L’impatto può essere considerato non
significativo collettando gli scarichi idrici presso la pubblica fognatura e trattandoli
efficacemente presso il depuratore che dovrà avere una potenzialità residua sufficiente
all’incremento dei reflui da trattare anche alla luce di eventuali ulteriori aumenti del carico
insediativo previsti da altri piani. Tenuto conto della criticità legata alla presenza di
Arsenico e fluoruri nell’acqua potabile andrà verificata preventivamente la possibilità di
servire le nuove utenze con acqua potabile conforme ai limiti previsti dalla normativa.
L’area di intervento è inoltre limitrofa all’asta fluviale del Fosso Farina e quindi, al fine di
escludere l'interessamento della suddetta area da effetti esondativi del citato corso d'acqua,
occorre preliminarmente effettuare la verifica di cui all'art. 9 lettera b), II capoverso delle
Norme di Attuazione del vigente Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
in relazione agli effetti sulla componente suolo e sottosuolo, l’area non presenta particolari criticità, seppur le valutazioni specifiche andranno effettuate, nel corso dell’approvazione
del Programma, dalla competente Area della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e
Politiche Abitative, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 e della D.G.R. 2649/1999;
viene valutata ed in linea generale verificata l’ammissibilità paesaggistica degli interventi proposti nel R.P., i quali a seguito delle considerazioni svolte si ritiene non comportino
impatti significativi sulle componenti ambientali.
TUTTO CIO’ PREMESSO, si ritiene che il Piano in oggetto sia da escludere dalla Valutazione
Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a condizione
che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
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1) In relazione agli aspetti propriamente urbanistico/procedurali, nelle successive fasi di approvazione della variante dovranno essere correttamente individuate le procedure di cui
alla L.R. n.22/1997 come modificata dalla L.R. n.21/2009 - Norme in materia di
programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale
del territorio della Regione. Le nuove edificazioni dovranno essere compatibili con il
sistema di tutela paesaggistica presente nell’area, dovendo risultare ubicate esclusivamente
all’interno del Paesaggio degli Insediamenti Urbani individuato;
2) In relazione alle dotazioni degli standard ex D.M.1444/68, ed in generale nelle zone da destinare ai servizi, sia garantita la dotazione minima prevista dal citato Decreto,
assicurando altresì l’adeguata localizzazione e fruibilità degli stessi al fine di garantire la
relativa effettiva utilizzazione pubblica tenendo conto della relativa cessione quali aree
pubbliche, anche con riferimento a quanto indicato nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 art 16
comma 4 d-ter (lettera aggiunta dalla legge n.164 del 2014 art. 17 comma 1 lettera a);
3) In merito alla accessibilità degli standard e di tutti gli spazi pubblici, dovrà essere preso in debita considerazione il D.P.R. 503/96 (Titolo II, artt. 3-11), al fine di prevedere la
realizzazione di spazi fruibili anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria o
sensoriale;
4) In relazione al sistema infrastrutturale e ella viabilità, dovranno essere adottate soluzioni che tengano conto dei probabili incrementi di flusso derivanti dall’attuazione del piano. In
particolare sull’innesto con via Paganico dovrà essere realizzato un incrocio idoneo alla
fluidificazione del traffico veicolare previo parere del gestore della strada. Detto parere
dovrà essere acquisito, prima del rilascio del permesso di costruire. Inoltre dovrà essere
eliminato il muro di confine prospiciente la suddetta strada al fine di assicurare una
migliore visibilità. Relativamente al manufatto riguardante il Centro Diurno Pubblico,
l’accesso carrabile dovrà avvenire sul lato prospiciente la via di Vigna Mammuccheri, con
l’eliminazione di quello posto all’incrocio tra le due vie sopra citate. Infine, si ritiene
importante predisporre ed incentivare il trasporto pubblico comunale, al fine di ridurre
l’utilizzo del mezzo privato e incentivare la mobilità con mezzi ad emissione ridotta, quindi
favorendo l’utilizzo dei veicoli ecologici e di carburanti meno inquinanti;
5) Prima della realizzazione dovrà essere ottenuto il parere favorevole sulle progettate edificazioni, da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo -
Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale, previa la realizzazione,
qualora ritenuti necessari, di sondaggi archeologici preventivi sul sito da concordare con la
soprintendenza stessa;
6) Essendo il sito oggetto di intervento limitrofo all’asta fluviale del Fosso Farina, al fine di escludere l'interessamento della suddetta area da effetti esondativi del citato corso d'acqua,
occorrerà preliminarmente effettuare la verifica di cui all'art. 9 lettera b), II capoverso delle
Norme di Attuazione del vigente Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), acquisendo
preliminarmente il parere in merito della competente Autorità dei Bacini Regionali del
Lazio rivestendo carattere essenziale e propedeutico per il proseguimento dell'istruttoria;
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7) La realizzazione delle opere previste nel Piano in oggetto, dovrà essere effettuata in generale nel rispetto delle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell’Aria
Regionale (DCR n. 66 del 10.12.2009), e del Piano di Tutela delle Acque Regionali (DCR
n. 42 del 27.09.2007), nonché delle norme regionali relative all’inquinamento luminoso
(L.R. 23/2000 e Reg. Reg. n. 8/2005), individuando le misure di mitigazione al fine di
ridurre gli impatti. In particolare, i nuovi edifici dovranno essere serviti oltre che dalla
prevista rete fognaria anche da adeguato sistema di depurazione dei reflui che dovrà essere
costituito dall’allaccio al depuratore comunale esistente, che dovrà avere una potenzialità
residua sufficiente all’incremento dei reflui da trattare anche alla luce di eventuali ulteriori
aumenti del carico insediativo previsti da altri piani. Per quanto riguarda gli aspetti
quantitativi relativi alla risorsa idrica andrà verificata la possibilità dell’acquedotto di
servire le nuove. A tal fine risulta necessario che il gestore del S.I.I. Acea ATO2 s.p.a.
esprima preliminarmente un parere sulla disponibilità idrica e la capacità depurativa nelle
zone interessate dal progetto in esame. Tenuto conto della criticità legata alla presenza di
Arsenico e fluoruri nell’acqua potabile andrà verificata preventivamente la possibilità di
servire le nuove utenze con acqua potabile conforme ai limiti previsti dalla normativa. Per
le finalità di risparmio idrico si evidenziano infine gli adempimenti in materia previsti dalla
normativa vigente (art. 146 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.). L’area di intervento rientra tra le
Aree Critiche individuate con DGR. 445/2009 (BUR n. 33 del 7/9/2009 - P. I) e pertanto
dovranno essere verificate le disposizioni ivi contenute con riferimento anche a quanto
disposto dal comma 2 dell’art. 4 della LR. 6/2008;
8) In relazione al contenimento dell’inquinamento atmosferico dovranno essere adottate le migliori tecnologie di efficienza e risparmio energetico come previsto dalle Norme di
Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell’Aria quali misure di efficienza
energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento indicate all’art. 5 delle suddette
norme e l’utilizzo di energie rinnovabili anche per l’illuminazione delle strade e per la
segnaletica luminosa. In merito ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici si
richiamano i principi e le disposizioni riportati nella Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio
2001 ed in particolare la determinazione di distanze e fasce di rispetto dei nuovi edifici da
elettrodotti ed altre sorgenti ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003. Prima della realizzazione
degli edifici bisognerà verificare l’assenza di insediamenti produttivi, industrie insalubri e/o
zootecniche nel raggio di 200 mt dai nuovi edifici;
9) In relazione al punto precedente, al fine di limitare gli impatti relativi alla componente aria e fattori climatici legati agli impianti di riscaldamento/raffrescamento, la realizzazione di
edifici dovrà dunque avvenire nel rispetto delle prestazioni energetiche globali
corrispondenti, in base al D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 ss.mm.ii., nonché alle Linee Guida
di cui ai D.M. 26/06/2015, alle Classi Energetiche contrassegnate dalla lettera A (cfr. L.R.
27 Maggio 2008, n. 6). Inoltre dovranno essere adottati opportuni accorgimenti costruttivi
degli edifici finalizzati a ridurre la concentrazione di gas radon e garantire il rispetto dei
relativi livelli di riferimento stabiliti dall’Unione Europea;
10) In relazione alla necessità di contenere l’inquinamento da rumore, all’interno degli ambienti abitativi si richiama il rispetto del DPCM 05/12/1997 per la determinazione e la verifica dei
requisiti acustici passivi degli edifici e la previsione di adeguate schermature ad eventuali
sorgenti sonore laddove necessarie. Durante la fase di cantiere, il Comune dovrà autorizzare
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l’attività temporanea ed eventuali deroghe ai limiti normativi. Nella fase di cantiere
dovranno essere rispettate le disposizioni del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria
inerente la riduzione delle emissioni polverose diffuse, prevedendo opportune misure di
mitigazione;
11) Nelle successive fasi procedurali di approvazione del Piano dovranno essere approfonditi gli aspetti legati alle caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell’area (art. 89 del D.P.R.
380/2001 e D.G.R.L. 2649/99), nonché alle caratteristiche sismiche dell’area;
12) La raccolta delle acque meteoriche dovrà essere separata da quella di raccolta delle acque nere anche al fine di consentirne il relativo riutilizzo per usi consentiti. A tale riguardo gli
elaborati progettuali dovranno riportare l’indicazione delle misure che si intendono adottare
per detto riuso. Il naturale deflusso delle acque non deve essere compromesso dalla
realizzazione delle opere. La capacità e portanza dei fossi principali e secondari dell’area
deve essere sempre garantita e/o adeguata qualora vi sia la necessità. Dovranno essere
adottate soluzioni progettuali che consentano la riduzione delle superfici impermeabili e
l’aumento dello scambio tra suolo e sottosuolo nel rispetto del principio dell’invarianza
idraulica;
13) L’incremento di rifiuti urbani prodotti dovrà essere gestito nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla normativa di settore, garantendo attraverso gli atti di convenzione la
realizzazione di tutte le misure di tipo edilizio e di urbanizzazione concorrenti al
raggiungimento di tali obiettivi;
14) Nelle aree destinate a verde pubblico, e/o verde di arredo, le quali svolgono un’importante funzione ambientale oltre che ricreativa, siano previste opere e soluzioni che tendano a
garantire le condizioni morfologiche e vegetazionali delle aree medesime, privilegiando
specie arbustive ed arboree acclimatate per l’area, e prevedendo opere di rimboschimento
qualora espiantate;
15) Sia assicurata la messa in opere di tutte le soluzioni, anche edilizie, finalizzate a limitare gli impatti che possono generare processi di degradazione del suolo quali: erosione, perdita di
stabilità, contaminazione, impermeabilizzazione, compattazione, perdita di fertilità e
diminuzione della biodiversità;
16) Siano in ogni caso rispettate le ulteriori prescrizioni di cui ai pareri di competenza degli Enti ed Amministrazioni pervenuti e/o acquisiti.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Ing. Ferdinando Maria Leone
Il Dirigente
F.to Arch. Maria Luisa Salvatori
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