REGIONE LAZIO · 2016. 10. 4. · Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal...

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REGIONE LAZIO Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA' Area: AUTORIZZ. PAESAGG. E VAL. AMBIENTALE STRATEGICA DETERMINAZIONE N. del Proposta n. 10135 del 07/07/2016 Oggetto: Proponente: Estensore LEONE FERDINANDO _____________________________ Responsabile del procedimento LEONE FERDINANDO _____________________________ Responsabile dell' Area M.L. SALVATORI _____________________________ Direttore Regionale M. MANETTI _____________________________ _____________________________ Protocollo Invio _____________________________ Firma di Concerto _____________________________ Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. - relativa al (PR.INT.) Programma Integrato di Intervento Via di Paganico nel Comune di Velletri (RM) - Soggetto proponente: Mar.Ta Immobiliare s.r.l. Esclusione dalla VAS con prescrizioni. Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Pagina 1 / 22 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI G08618 28/07/2016

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  • REGIONE LAZIO

    Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA'

    Area: AUTORIZZ. PAESAGG. E VAL. AMBIENTALE STRATEGICA

    DETERMINAZIONE

    N. del Proposta n. 10135 del 07/07/2016

    Oggetto:

    Proponente:

    Estensore LEONE FERDINANDO _____________________________

    Responsabile del procedimento LEONE FERDINANDO _____________________________

    Responsabile dell' Area M.L. SALVATORI _____________________________

    Direttore Regionale M. MANETTI _____________________________

    _____________________________

    Protocollo Invio _____________________________

    Firma di Concerto _____________________________

    Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. - relativa al(PR.INT.) Programma Integrato di Intervento Via di Paganico nel Comune di Velletri (RM) - Soggetto proponente: Mar.TaImmobiliare s.r.l. Esclusione dalla VAS con prescrizioni.

    Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI Pagina 1 / 22 Richiesta di pubblicazione sul BUR: SI

    G08618 28/07/2016

  • OGGETTO: Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - art. 12 del

    D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. - relativa al (PR.INT.) Programma Integrato di

    Intervento Via di Paganico nel Comune di Velletri (RM) - Soggetto proponente:

    Mar.Ta Immobiliare s.r.l.

    Esclusione dalla VAS con prescrizioni.

    Autorità Procedente: COMUNE DI VELLETRI (RM)

    IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA E

    MOBILITA’

    Su proposta del Dirigente dell’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale

    Strategica;

    VISTA la Legge regionale n. 6 del 18 febbraio 2002, concernente la disciplina del sistema

    organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti

    la dirigenza ed il personale regionale;

    VISTO il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n.

    1/2002 e s.m.i.;

    VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. “Norme in materia di procedimento amministrativo

    e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

    VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

    VISTA la legge regionale 16 dicembre 2011 n. 16 “Norme in materia ambientale e fonti

    rinnovabili”;

    VISTA la Legge regionale 13 agosto 2011 n. 12 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento

    del bilancio 2011-2013”;

    VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.148 del 12 giugno 2013, con la quale è stato

    adottato il Regolamento Regionale n. 11 del 26 giugno 2013 recante la modifica all’art. 20 del

    Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 nonché all’Allegato B del medesimo Regolamento

    Regionale, che, a seguito di dette modifiche, trasferisce la competenza in materia di valutazione

    ambientale strategica alla “Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti”;

    VISTA la determinazione n A05888 del 17 luglio 2013, concernente: “Soppressione, istituzione,

    modifica e conferma delle “Aree” e degli “Uffici” della Direzione Regionale “Territorio,

    Urbanistica, Mobilità e Rifiuti” che prevede l’istituzione dell’Area denominata “Area

    Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica”;

    VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 112 del 29 maggio 2013 con la quale è stato attribuito

    all’Arch. Manuela Manetti l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Territorio, Urbanistica,

    Mobilità e Rifiuti;

    VISTO l’Atto di Organizzazione G00287 dell’11 ottobre 2013 con il quale è stato conferito

    l’incarico di dirigente dell’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica

    all’Arch. Maria Luisa Salvatori;

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  • VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 145 del 31/03/2016 recante la “Modifica del

    regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei

    servizi della Giunta regionale) e successive modificazioni nonché del relativo allegato B”, che

    modifica l’assetto organizzativo della Giunta Regionale con la soppressione della Direzione

    Regionale “Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti” e l’istituzione di due nuove Direzioni, la

    Direzione Regionale “Territorio, Urbanistica e Mobilità” e la Direzione Regionale “Governo del

    ciclo dei Rifiuti”;

    VISTA la nota prot. n. 24403 del 13/10/2015, acquisita al prot. n. 579746 del 28/10/2015, del

    Comune di Velletri (RM) in qualità di Autorità Procedente concernente istanza di Verifica di

    Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.

    mm. ii. – relativa al (PR.INT.) Programma Integrato di Intervento Via di Paganico nel Comune di

    Velletri (RM) - Soggetto proponente: Mar.Ta Immobiliare s.r.l.;

    CONSIDERATO che la competente “Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione

    Ambientale Strategica” ha redatto la relazione istruttoria relativa alla variante indicata in oggetto, da

    considerarsi parte integrante della presente determinazione;

    RITENUTO di dover procedere all’espressione del provvedimento di verifica di VAS, escludendo

    la Variante suddetta dalla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del D.lgs. 152/2006, sulla base

    dell’istruttoria tecnica sopracitata;

    DETERMINA

    di esprimere, ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 152/2006, provvedimento di esclusione della procedura

    di assoggettabilità a VAS in relazione al (PR.INT.) Programma Integrato di Intervento Via di

    Paganico nel Comune di Velletri (RM) - Soggetto proponente: Mar.Ta Immobiliare s.r.l. presentato

    dal Comune di Velletri (RM) in qualità di Autorità Procedente secondo le risultanze di cui alla

    relazione istruttoria formulata dall’Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale

    Strategica, da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

    Il presente provvedimento sarà inoltrato all’Autorità Procedente.

    Il presente provvedimento è emanato in conformità alla parte II° del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e non

    sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme.

    Del presente verrà dato sintetico avviso sul BURL della Regione Lazio con pubblicazione integrale,

    unitamente alla relazione istruttoria, sul sito web www. Regione.Lazio.it

    Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale

    Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento (ex artt. 29, 41 e 119

    D.Lgs. n° 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni

    (ex art. 8 e ss. D.P.R. n° 1199/1971).

    Il Direttore

    Arch. Manuela Manetti

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  • DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO, URBANISTICA E MOBILITA’

    AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

    OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

    - art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. - relativa al (PR.INT.) Programma

    Integrato di Intervento Via di Paganico - Soggetto proponente: Mar.Ta Immobiliare

    s.r.l.

    COMUNE DI VELLETRI (RM)

    RELAZIONE ISTRUTTORIA

    PREMESSO che:

    - Il Programma Integrato di Intervento Via di Paganico - Soggetto proponente: Mar.Ta Immobiliare s.r.l., di cui in oggetto (di seguito “Programms”), deve essere sottoposto a

    verifica di assoggettabilità a VAS, in quanto ricompreso tra le tipologie di Programma

    previste dall’art. 6, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (di seguito “Decreto”);

    - con istanza prot. n. 13770 del 03/06/2015, acquisita al prot. n. 338019 del 22/06/2015 - il Comune di Velletri (RM) in qualità di Autorità Procedente ha trasmesso alla scrivente

    struttura il Rapporto Preliminare e i documenti allegati, per l’espletamento della relativa

    procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS;

    - l’istanza fa seguito ad una preliminare comunicazione di esclusione dalla V.A.S. per il medesimo Programma, inviata, ai sensi dell’art. 1.3 comma 5, lettera g) del documento

    allegato alla D.G.R. n.169/2010, dal Comune di Velletri con nota del 13/05/2014, acquisita

    al prot. n. 329710 del 09/06/2014, successivamente rettificata con nota dello stesso Comune

    del 27/01/2015, allegata alla documentazione presentata, che invece attestava che il piano in

    argomento deve essere soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS;

    - Con nota prot. n. 338019 del 14/07/2015 l’Autorità Competente ha risposto all’istanza informando che la stessa non era conforme a quanto previsto dalla modulistica regionale ai

    fini dell’attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità a V.A.S. e che nelle more

    della trasmissione della corretta documentazione richiesta, l’istanza non poteva avere corso;

    - Con nota prot. n. 17990 del 22/07/2015, acquisita al prot. n. 429971 del 05/08/2015, il Comune di Velletri ha richiesto al proponente di integrare la documentazione con quanto

    richiesto dalla Regione Lazio con la nota su menzionata;

    - Con nota prot. n. 24403 del 13/10/2015, acquisita al prot. n. 579746 del 28/10/2015, il Comune di Velletri ha trasmesso la documentazione e la modulistica richiesta per la corretta

    procedura di avvio dell’istanza di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. per il Programma

    Integrato in oggetto;

    - la trasmissione del Rapporto Preliminare (di seguito R.P.), ha determinato l’avvio della procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS, di cui all’art.12 del Decreto;

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  • DATO ATTO che sono stati individuati i seguenti soggetti competenti in materia ambientale,

    comunicati formalmente all’Autorità Procedente con nota prot. n. 338019 del 04/02/2016,

    chiedendo all’Autorità Procedente integrazione al Rapporto Preliminare e trasmissione dello stesso

    a:

    Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali - Area Qualità dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale; - Area Sistemi Naturali;

    Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Difesa del Suolo e Bonifiche;

    Regione Lazio - Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti - Area Urbanistica e Copianificazione Comunale (Province di Roma, Rieti e Viterbo);

    Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per

    il Lazio;

    - Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell'Etruria Meridionale; - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti

    e Viterbo Città metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento IV - Servizi di Tutela e

    valorizzazione dell'Ambiente;

    Città metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento IV - Servizi di Tutela e valorizzazione dell'Ambiente;

    Città metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento VI - Governo del Territorio e della Mobilità;

    Autorità dei Bacini Regionali del Lazio;

    Agenzia Regionale Parchi – ARP;

    Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – ARPA LAZIO;

    ASL Roma 6 (ex RM H);

    Ente d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Lazio Centrale.

    PRESO ATTO che:

    - con nota prot. n. 8952 del 14/03/2016, acquisita al prot. n. 150409 del 21/03/2016, l’Autorità Procedente ha inviato il Rapporto Preliminare integrato agli SCA individuati;

    - con successiva nota prot. n. 18384 del 25/05/2016, acquisita al prot. n. 309669 del 13/06/2016, l’Autorità Procedente ha trasmesso l’attestazione di ricezione da parte degli

    SCA del Rapporto Preliminare integrato, ricevuto da ultimo in data 06/04/2016;

    Da parte dei suddetti soggetti competenti in materia ambientale sono pervenuti, nell’ambito del

    procedimento ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del suddetto Decreto, i seguenti pareri:

    nota prot. n. 113193 del 02/03/2016, acquisita al prot. n. 113219 del 02/03/2016 dell’Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Provincia di Roma, Rieti e Viterbo;

    nota prot. n. 160413 del 13/04/2016, acquisita al prot. n. 195177 del 14/04/2016 dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio;

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  • nota prot. n. 127-16 del 18/04/2016, acquisita al prot. n. 210387 del 22/04/2016 dell’Ente d’Ambito Territoriale Ottimale n. 2 – Lazio Centrale;

    nota prot. n. 30047 del 22/04/2016, acquisita al prot. n. 213212 del 26/04/2016 dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – ARPA LAZIO;

    nota prot. n. 7344 del 29/04/2016, acquisita al prot. n. 291139 del 01/06/2016, del MIBACT – Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell'Etruria Meridionale;

    nota prot. n. 32441 del 03/06/2016, acquisita al prot. n. 300246 del 08/06/2016, della ASL Roma 6;

    Alla data di redazione del presente provvedimento, da parte dei seguenti soggetti in materia

    ambientale coinvolti, non sono pervenuti i pareri di competenza, ai sensi dell’art. 12, comma 2 del

    D.Lgs. 152/2006:

    Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente e Sistemi Naturali - Area Qualità dell'Ambiente e Valutazione Impatto Ambientale; - Area Sistemi Naturali;

    Regione Lazio - Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Difesa del Suolo e Bonifiche;

    Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per

    il Lazio;

    - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle Province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo Città metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento IV - Servizi di Tutela e

    valorizzazione dell'Ambiente;

    Città metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento IV - Servizi di Tutela e valorizzazione dell'Ambiente;

    Città metropolitana di Roma Capitale – Dipartimento VI - Governo del Territorio e della Mobilità;

    Agenzia Regionale Parchi – ARP.

    CONSIDERATO che dal R.P. e dalle successive integrazioni richieste si evince che l’area

    interessata dal Piano, rispetto al sistema della pianificazione sovraordinata, è inquadrata come si

    riporta di seguito:

    Il P.R.G. vigente del Comune di Velletri (D.G.R.L. n.3650 del 03/08/1976 e successiva Variante Generale approvata con D.G.R.L. n.66 del 14/02/2006) classifica l’Area come

    Zona F – Servizi; Sottozona R – Attrezzature per attività dei servizi religiosi didattici privati

    e per il culto del tipo: chiese, conventi, monasteri, centri per ritiro spirituale, sedi

    ecclesiastiche, piccole scuole ecc..;

    Piano Territoriale Paesistico (PTP) Ambito Territoriale n. 9, tavola E1/3, l’area oggetto dell’intervento risulta assoggettata al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 in quanto lambita dal

    fosso Astura o di Conca e fosso della Crocetta e di forma del Bove (cod. c058_0319).

    Nell’ambito del PTP n.9, la zona in cui è compresa l’area interessata dal progetto, ai fini

    della tutela è classificata VE 7/1, ed è normata dall’art. 23 – Zone compromesse; aree di

    insediamento diffuso a bassa densità, “non ordinato”, che prevede …In queste zone

    valgono le norme stabilite dagli strumenti urbanistici vigenti…;

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  • Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), adottato con Delibere di Giunta Regionale n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, pubblicato sul BUR Lazio n. 6

    suppl. ord. n. 14 del 14 febbraio 2008:

    Tavola “A” - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio: - L’area ricade in gran parte nel Paesaggio degli insediamenti urbani (art.27 delle

    N.T.A.) e in parte nel Paesaggio agrario di continuità (art.26 delle N.T.A.);

    Tavola “B” - Beni Paesaggistici: - Viene riconfermato il vincolo riportato nella tavola del PTP, ovvero il vincolo

    ricognitivo c058_001 (corsi delle acque pubbliche art. 7 della L.R. 24/98 –

    c058_319 fosso Astura o di Conca e fosso della Crocetta e di forma del Bove;

    Tavola “C” - Beni del Patrimonio Naturale e Culturale: - L’area ricade in gran parte nel “Tessuto Urbano” ed in parte nel “Sistema

    Agrario a Carattere Permanente”;

    VERIFICATO che il Rapporto Preliminare e i relativi allegati hanno evidenziato le seguenti

    caratteristiche:

    - la Variante Urbanistica in argomento riguarda la realizzazione di un Programma Complesso, redatto ai sensi della delibera del C.C. di Velletri n.25/2003, con modifica

    della destinazione urbanistica di un area di 6.609, mq, attualmente con destinazione

    Zona F – servizi, sottozona R , con indice edificatorio di 3 mc/mq a zona C1 –

    espansione residenziale che prevede un indice edificatorio di 0,64 mc/mq, dunque in

    riduzione di quello attualmente consentito per l’area dal P.R.G. vigente (Variante

    Generale al P.R.G. approvata con D.G.R. n.66 del 14/02/2006), ed esattamente pari alla

    cubatura attualmente realizzata nell’area;

    - L’area è sita appena fuori il centro urbano comunale, in via di Paganico 25, e attualmente è occupata da volumi edificati tra gli anni 50 e 60, successivamente ampliati

    negli anni 90, assentiti da licenze e successivi condoni per un totale di 4.234,28 mc.

    compresi vani tecnici e scale. L’edificio era destinato a scuola e convitto religioso dalla

    congregazione delle suore di Santa Marta, che a partire dal 2004 si sono trasferite in

    altra sede abbandonando il fabbricato in argomento acquisito nel 2005 dalla società

    MAR.TA. immobiliare s.r.l., proponente della variante in argomento. L’attuale

    fabbricato giace in stato di abbandono ed in molte parti risulta fatiscente;

    - il Comune di Velletri con D.C.C. n.375 del 12/11/2009 ha preso atto della proposta di intervento proposta dalla società MAR.TA. Immobiliare s.r.l., e, successivamente, con

    D.C.C. n.94 del 01/10/2012, pubblicata sul G.U.R.I. n.141 del 01/12/2012, ha adottato il

    programma integrato di intervento in oggetto e successivamente trasmesso la

    convenzione da sottoscrivere con la società proponente, come stabilito dalla stessa

    delibera comunale;

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  • - Il progetto che si propone concentra la cubatura che ora è diffusa sul lotto, in due edifici adiacenti, composti da miniresidenze, per un totale di mc 4.234 / 80 ab/mc = 53 nuovi

    abitanti. La costruzione, è stata organizzata intorno a due scale che distribuiscono

    ognuna 16 appartamenti. Il cambio di destinazione urbanistica permetterebbe dunque,

    nell’ambito del Programma Complesso previsto, di demolire la cubatura esistente

    sull’area a destinazione di Convitto religioso, ormai abbandonato e ricostruire la stessa

    cubatura ma con destinazione residenziale. In contropartita i proprietari si impegnano,

    sempre nel tema del Programma Complesso, a cedere, un’area superiore alla quota degli

    standard urbanistici dovuta, e a realizzare su quest’area una struttura pubblica (un

    Centro Diurno Comunale) di proprietà comunale;

    - Per quanto riguarda gli standard il progetto prevede un totale di 1660 mq, di più dei 954 (53 abitanti x 18 mq/ab.) obbligatori previsti secondo il D.M. 1444/1968, che verranno

    utilizzati per la realizzazione concordata dell’aula comunale, oltre agli spazi verdi e ai

    parcheggi;

    - Per quanto riguarda l’aspetto della mobilità la sostituzione del Convitto con la costruzione residenziale, fa prevedere un incremento, seppur limitato, del carico

    automobilistico lungo la S.P. 97. Tale incremento comunque è solo dovuto all’accesso e

    all’uscita dei nuovi abitanti dalle nuove residenze e sicuramente l’eventuale traffico

    critico nelle ore di punta, dell’area dovrebbe risentire solo marginalmente della presenza

    del nuovo insediamento (si consideri in ogni caso che l’indice edificatorio previsto è

    ben ridotto (0,64 mc/mq) rispetto a quello possibile da PRG attuale (3 mc/mq), per cui il

    carico insediativo è sicuramente minore di quello previsto dal vigente PRG. Gli

    incrementi di rumore e di emissioni saranno compensati da mitigazioni previste nel

    progetto che, applicate, miglioreranno la situazione prevista;

    - Per quanto riguarda la depurazione e lo smaltimento delle acque, nonché l’approvvigionamento idrico, l’area interessata risulta essere servita da acquedotto e

    fognatura gestita dall’ente gestore ACEA ATO 2, in grado di servire i 53 abitanti

    equivalenti previsti, risultando inferiore al numero contemporaneo dei residenti del

    convitto e del personale presente nell’attuale struttura quando era in funzione. E’ da

    considerare, comunque, che è previsto, prima dell’immissione nella fogna comunale, un

    impianto di depurazione condominiale dedicato. Sarà anche presente un impianto di

    recupero delle acque piovane, composto da due sottosistemi: uno di accumulo ed uno di

    riutilizzo che permetterà il prelievo differenziato in relazione ai consumi ed alla

    disponibilità delle riserve;

    TENUTO CONTO che i pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che sono

    pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento hanno evidenziato quanto si riporta di

    seguito:

    - A.S.L. ROMA 6 – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Igiene e Sanità Pubblica Il Servizio con nota prot. n. 32441 del 03/06/2016, ha espresso …parere di massima favorevole,

    evidenziando i seguenti aspetti che si ritiene meritino adeguata considerazione.

    Matrice aria

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  • Al fine di perseguire gli obiettivi di risanamento della qualità dell’aria riportati nella D.G.R. n.

    767/2003 e di ridurre gli inquinanti in atmosfera e i relativi effetti sulla salute umana (neoplasie,

    patologie del sistema respiratorio, ecc.),si ritiene importante definire le stime delle emissioni

    inquinanti indotte dal nuovo insediamento.

    Siano quindi applicati i criteri di cui alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e del Piano di

    Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Lazio.

    Evitare che durante le fasi di cantiere si generino problematiche legate alla dispersione delle

    polveri, per cui sarà opportuno prevedere idonee accortezze per limitare al minimo l’eventuale

    disagio derivante.

    Nel Rapporto Preliminare non è inoltre presente alcuna dichiarazione e/o valutazione sull’assenza

    di insediamenti produttivi, industrie insalubri e/o zootecniche nel raggio di 200 mt dai nuovi edifici.

    (La distanza indicata di 200 mt è riferita al regolamento edilizio del Comune di Roma, non avendo

    trovato nessun riferimento nel regolamento edilizio di Velletri).

    Disponibilità idrica acquedottistica

    Siano osservate le zone di rispetto e tutela di cui all’art. 94 del D. Lgs. n. 152/2006 per le aree di

    emungimento delle acque destinate al consumo umano.

    Acquisire preventivamente l’attestazione dell’ente gestore (ACEA- ATO 2) circa la coerenza

    dell’aumento del fabbisogno idrico potabile indotto dai nuovi insediamenti residenziali. Per gli

    interventi di nuova costruzione siano previste opportune regolamentazioni volte al risparmio ed al

    recupero della risorsa idrica così come previsto dalla Legge Regionale 6/2008 e prescritta la

    depurazione delle acque di prima pioggia come indicato dal Piano di Tutela delle Acque della

    Regione Lazio.

    Fognatura, collettamento e depurazione di acque reflue

    Per le acque reflue, per le quali è previsto l’allaccio alla pubblica fognatura, assicurare che

    l’aumento del carico inquinante determinato dai nuovi insediamenti sia coerente con le attuali

    potenzialità degli impianti di depurazione e della rete fognaria o con i programmi di sviluppo

    futuri, acquisendo preventivamente l’attestazione dell’ente gestore (ACEA- ATO 2).

    In caso di realizzazione di nuovi impianti di depurazione comunale e/o privato e nella scelta della

    destinazione urbanistica delle zone adiacenti a quelli già esistenti, garantire l’applicazione delle

    norme tecniche generali in termini di distanze e fasce di rispetto di cui alla Deliberazione 5

    04/02/1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall’1nquinamento e quanto

    previsto dal D.Lgs 152/06 e s.m.i.

    Prevedere, se non presenti, reti separate per acque nere e meteoriche che garantirebbero il

    contenimento delle conseguenze negative in occasione di malfunzionamenti e/o eventi atmosferici

    eccezionali, nonché la possibilità di riutilizzo delle acque bianche a scopi irrigui, ecc.

    Matrice suolo

    Vista la perdita di permeabilità del terreno in seguito alle nuove costruzioni si suggerisce

    l’adozione in fase di cantiere delle migliori tecniche disponibili al fine di minimizzare

    l’impermeabilizzazione del terreno.

    Si propone la realizzazione di adeguate aree a verde che favoriscano:

    - un efficace processo di autodepurazione dell’aria; - la mitigazione dell’inquinamento acustico;

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  • - la pratica di attività fisica. Si richiede di precisare che la disponibilità dei posti auto previsti sia idonea a servire le nuove

    unità abitative.

    Rumore

    Considerata la necessità di contenere l’inquinamento da rumore all’interno degli ambienti

    abitativi, si richiama il rispetto del D.P.C.M. 05/12/1997 per la determinazione e la verifica dei

    requisiti acustici passivi degli edifici e di prevedere adeguate schermature ad eventuali sorgenti

    sonore.

    Durante la fase di cantiere, il Comune dovrà autorizzare l’attività temporanea ed eventuali

    deroghe ai limiti normativi.

    Campi elettromagnetici

    Specificare se l’aumento demografico indotto dal nuovo insediamento implicherà la

    predisposizione di nuovi elettrodotti o anche il potenziamento della rete esistente. Nel caso valutare

    tutte le distanze da ogni possibile recettore ed acquisire i relativi pareri degli Enti competenti.

    Al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell’esposizione a campi

    elettrici, magnetici ed elettromagnetici si richiamano i principi e le disposizioni riportati nella

    Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 ed in particolare la determinazione di distanze e fasce di

    rispetto dei nuovi edifici da elettrodotti ed altre sorgenti ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003. Si

    sottolinea l’importanza del raggiungimento degli obiettivi di qualità riportati all’art. 4 della Legge

    Quadro in riferimento alla “progettazione di nuovi elettrodotti in corrispondenza di aree gioco per

    l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori

    a quattro ore e nella progettazione dei nuovi insediamenti e delle nuove aree di cui sopra in

    prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio”.

    Si ricorda tuttavia che, ai sensi del D. Lgs. 259/2003, spetta ai Comuni adottare le regole per un

    corretto insediamento territoriale degli impianti al fine di minimizzare l’esposizione della

    popolazione ai campi elettromagnetici.

    Radon – CO2 – H2S

    Vista la natura vulcanica del territorio, siano valutati questi fattori di rischio e applicati criteri di

    salvaguardia, prima della costruzione dei nuovi edifici.

    Energia

    Si invita a perseguire obiettivi di riduzione di consumi energetici e dell’aumento dell’efficienza

    energetica degli edifici incentivando le energie rinnovabili e prestando particolare attenzione alla

    scelta dei materiali ed arredi da costruzione (coibentazione, isolamento dal suolo, esposizione,

    infissi, doppi vetri, ecc.).

    Igiene e salute pubblica

    Ai sensi dell’art. 216 del TULSS, nella definizione delle nuove destinazioni urbanistiche, si

    prevedano idonee distanze e misure di mitigazione per le manifatture o fabbriche, sia esistenti che

    di nuova attivazione, che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire

    in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, così come classificate dal D.M. 05/09/1994.

    Vista la posizione periferica rispetto al centro storico, sia incentivato il trasporto pubblico

    comunale e inter-comunale, al fine di ridurre gli impatti ambientali dovuti al traffico veicolare e

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  • garantire l’accessibilità dei nuovi servizi e spazi attrezzati all’utenza e siano previste idonee linee

    di collegamento con il polo ospedaliero.

    Sia previsto l’utilizzo di impianti e combustibili a minor impatto ambientale e siano rispettati tutti i

    requisiti igienico sanitari esterni in tema di esposizione, isolamento dall’umidità, accessibilità, ecc.

    e quelli interni previsti dal D.M. 05/07/1975, in termini di altezze dei locali, superfici,

    illuminazione, aerazione, abbattimento delle barriere architettoniche, ecc.

    Le attività che verranno poste in essere dovranno rispettare la normativa di settore.

    Prevedere l’applicazione della LR. 23/2000 per la prevenzione dell’inquinamento luminoso.

    Garantire il superamento delle barriere architettoniche secondo quanto previsto dalla normativa

    vigente, anche per le aree a parcheggio ed i percorsi pedonali previsti.

    L’incremento di popolazione previsto si tradurrà in un incremento nella produzione dei rifiuti

    urbani che richiederà un adeguato potenziamento del servizio di raccolta differenziata.

    Oltre le considerazioni sopra riportate, resta l’obbligo di rispettare tutti i requisiti igienico-

    sanitari e di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente.

    - ARPALAZIO – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Del Lazio L’Agenzia nella nota prot. n.30047 del 22/04/2016 evidenzia preliminarmente che il piano insiste

    su un’area di circa 0.6 ha e prevede l’insediamento di 53 abitanti.

    L’Agenzia dunque, ritiene opportuno premettere che, in linea generale, la valutazione della

    significatività degli impatti ambientali su alcune componenti, quali ad esempio le risorse idriche e

    l’atmosfera, sarebbe valutata con maggiore efficacia non limitando l’analisi alla sola area oggetto

    dell’intervento proposto. E’ infatti possibile che impatti ambientali valutati come poco significativi,

    contribuiscano, cumulandosi ad analoghi impatti generati dall’attuazione di piani e programmi che

    insistono su aree limitrofe, a determinare rischi per l’ambiente. Questa possibilità necessita di

    particolare attenzione in aree caratterizzate da bassi livelli di qualità ambientale ovvero in aree

    sulle quali insistono numerosi piani e/o programmi. La valutazione ambientale della significatività

    degli impatti sarebbe svolta, in alcuni casi, con maggiore efficacia se considerasse gli effetti di tutti

    gli interventi nel loro complesso. Il RP non contiene informazioni relative all’eventuale presenza di

    altri piani.

    Alla luce delle proprie competenze l’Agenzia esprime dunque il seguente parere:

    1. RIFIUTI: l’incremento complessivo di utenti, anche se non particolarmente elevato, insiste in un Comune che presenta una percentuale di raccolta differenziata (15% - dato 2013

    ISPRA http:/lwwwcatasto-rifiuti.isgrambiente.it) inferiore agli obiettivi normativi. Si ritiene

    quindi che, pur se l’incremento della produzione di rifiuti è limitato, l’impatto generato sia

    significativo.

    2. ARIA: in riferimento alla matrice aria si evidenzia che gli interventi previsti dal programma prevedono elementi permanenti che possono incidere negativamente sulla qualità dell’aria.

    Il comune di Velletri è classificato nel Piano di risanamento della qualità dell’aria,

    approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.66 del 10 dicembre 2009, in zona

    1T1213 (“Litoranea”); nella suddivisione del territorio regionale, finalizzata all’adozione

    dei provvedimenti del Piano di Risanamento per la Qualità dell’Aria (D.C.R. n.66/2009 -

    Allegato 4), è classificato in zona E (“comuni per i quali si è registrato un superamento

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  • degli standard della qualità dell’aria per almeno un inquinante, oppure si è stimato un

    elevato rischio di superamento”). A] fine di fornire elementi di valutazione sullo stato di

    qualità dell’aria si riportano di seguito i dati 2013…. I dati non evidenziano situazioni di

    criticità, alla luce dell’intervento previsto e dell’entità del nuovo carico antropico si ritiene

    l’impatto non significativo.

    3. RISORSE IDRICHE: con riferimento alla matrice acqua l’area del programma, in base al Piano regionale di tutela delle acque (approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.42

    del 2007), ricade in un bacino con classe di qualità 5 (“pessima”). L’area presenta quindi

    una sensibilità ambientale inerente alle risorse idriche che necessita di attenzione. Tale

    sensibilità è dovuta anche alla presenza del vincolo di tutela dei laghi di Albano e Nemi

    (D.G.R. 445/09). L’impatto può essere considerato non significativo collettando gli scarichi

    idrici presso la pubblica fognatura e trattandoli efficacemente presso il depuratore che

    dovrà avere una potenzialità residua sufficiente all’incremento dei reflui da trattare anche

    alla luce di eventuali ulteriori aumenti del carico insediativo previsti da altri piani. Tenuto

    conto della criticità legata alla presenza di Arsenico e fluoruri nell’acqua potabile andrà

    verificata preventivamente la possibilità di servire le nuove utenze con acqua potabile

    conforme ai limiti previsti dalla normativa.

    4. SUOLO: il suolo è una risorsa di fatto non rinnovabile che è sottoposta a vari processi di degrado e a diverse tipologie di minacce tra le quali l’impermeabilizzazione, la

    compattazione, la perdita di biodiversità, la contaminazione, la diminuzione di materia

    organica. Nell’ambito del settimo programma di azione ambientale (“Vivere bene entro il

    limiti del pianeta”, Parlamento europeo e consiglio 2013) viene ribadito il traguardo di un

    incremento dell’occupazione netta di terreno pari a zero da raggiungere in Europa entro il

    2050 e richiesto che entro il 2020 le politiche dell’Unione tengano conto dei loro impatti

    diretti e indiretti sull’uso del territorio. Il comune di Velletri (dato 2012) ha una percentuale

    di suolo consumato sulla superficie amministrata pari a 10.8 % (fonte: ISPRA,

    http://….sinanet.isprambiente.it/itlsia-ispraldownload-mais/consumo-di-suolo). Il Piano

    interessa un’area di dimensioni limitate, prevede in parte il riuso di suolo (“Convitto

    religioso”) ed in parte il consumo di nuovo suolo. Si ritiene che l’impatto inerente al

    consumo di suolo possa essere considerato non significativo prevedendo opportune misure

    di compensazione e mitigazione per le aree di nuova impermeabilizzazione. Il piano, in

    relazione all’impermeabilizzazione dei suoli, dovrà rispettare quanto previsto dall’art.4

    comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6.

    Pur in assenza della completa attuazione della LR. 31 Marzo 2005, n. 14 e di una normativa

    nazionale in materia di radon nelle abitazioni che stabilisca un livello di riferimento, tenuto

    conto della Direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013 che prevede

    all’art.74 che “gli Stati membri stabiliscono livelli di riferimento nazionali per le

    concentrazioni di radon in ambienti chiusi. I livelli di riferimento per la media annua della

    concentrazione di attività in aria non devono essere superiori a 300 Bq m‘”, si ritiene

    opportuno che vengano attuate idonee prescrizioni costruttive finalizzate a garantire negli

    edifici previsti il rispetto del livello di riferimento individuato dall’Unione Europea per il

    gas radon.

    - ENTE D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 2 - LAZIO CENTRALE L’Ufficio nella nota prot. n. 127-16 del 18/04/2016, relativamente al procedimento in oggetto,

    segnala la necessità che il Gestore del S.I.I. ACEA ATo2 S.p.A. esprima un parere sulla

    disponibilità idrica e la capacità depurativa nelle zone interessate dal progetto in esame, sebbene il

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  • numero di abitanti previsti dal piano sia esiguo (50 abitanti) e l’area sia già servita dal suddetto

    gestore.

    Il coinvolgimento del Gestore del S.I.I. appare opportuno per quanto previsto dall’art. 21

    “Modalità di realizzazione di nuove opere ed impianti” /comma 5 /della Convenzione di Gestione

    sottoscritta il 6 agosto 2002 dai Comuni dell’ATo2: “Qualora uno o più comuni dell’ATO adottino

    nuovi strumenti urbanistici o ne varino sostanzialmente uno preesistente dovranno, ai sensi del

    punto 8.4.10 del D.P.C.M. 4/3/96, preventivamente sentire il Gestore e attraverso l’Autorità di

    Ambito provvedere all’adeguamento del Piano”.

    ACEA ATo2 non allaccerà alla rete idrica le nuove costruzioni previste se non ci sarà disponibilità

    idrica o se queste non saranno o non potranno essere allacciate ad un sistema depurativo

    regolarmente funzionante.

    Con riferimento all’art.l46 comma 1 lett. g) del D.Lgs.lS2/2006, e dell’art. 25 comma 3 delle

    Norme di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTAR), approvato con DGR.

    42/2007, qualora non sia già disposto da regolamenti dell’Ente competente e/o previsto dal

    Programma in oggetto, si rappresenta che è necessario prevedere la separazione delle acque

    bianche dalle acque nere, al fine di evitare ripercussioni negative sull’ambiente.

    Infine, qualora per l’intervento in oggetto si preveda il trasferimento ad ACEA ATO 2 S.p.A di

    opere relative al S.I.I., si chiede la sottoscrizione di una convenzione per la “Verifica funzionale ai

    fini gestionali” da parte del soggetto realizzatore dell’opera con ACEA ATO 2 S.p.A., così come

    previsto dall’art. 157 del D.Lgs. 152/06: “Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere

    necessarie per provvedere all’adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a

    concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano

    d’ambito reso dall’Autorità d’ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio

    medesimo, al quale le opere: una volta realizzate sono affidate in concessione”.

    (…)

    - AUTORITÀ DEI BACINI REGIONALI DEL LAZIO La struttura, nella nota prot. n.160413/BA/01 del 13/04/2016, nell’ambito della procedura di

    verifica di assoggettabilità a VAS, dalla lettura della documentazione pervenuta, comunica che il

    sito oggetto di intervento è limitrofo all’asta fluviale del Fosso Farina e quindi, al fine di escludere

    l'interessamento della suddetta area da effetti esondativi del citato corso d'acqua, occorre

    preliminarmente effettuare la verifica di cui all'art. 9 lettera b), II capoverso delle Norme di

    Attuazione del vigente Piano di Assetto Idrogeologico (PAI).

    Tale verifica riveste carattere essenziale e propedeutico per il proseguimento dell'istruttoria di

    competenza circa l’iter in oggetto, che si intende pertanto sospesa fino all'acquisizione della

    richiesta documentazione.

    Ai fini della successiva redazione del Rapporto Ambientale, si comunica che in materia di

    salvaguardia della risorsa idrica l‘area di intervento rientra tra le Aree Critiche individuate con

    DGR. 445/2009 (BUR n. 33 del 7/9/2009 - P. I) e pertanto soggetta alle disposizioni ivi contenute.

    Sul tema si rimanda inoltre alle disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 4 della LR. 6/2008, altresì

    da recepirsi nel redazione del citato Rapporto Ambientale.

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  • - MIBACT - Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale La Soprintendenza nella nota prot. n. 7344 del 29/04/2016 richiede, effettuato un sopralluogo

    precisa quanto segue.

    La verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica riguarda un’area rurale, posta

    a sud della Cittadina di Velletri, caratterizzata da una rada urbanizzazione. L’intervento prevede

    una variante urbanistica con successiva realizzazione di un “programma complesso”.

    Il programma consiste nella demolizione di un complesso religioso con destinazioni varie e nel

    recupero della cubatura con la realizzazione di un complesso residenziale (quindi con cambio di

    destinazione d’uso), la cessione di una quota di terreno al Comune e. l’edificazione di una struttura

    pubblica (centro diurno comunale).

    Le zone in esame rientrano nel tipico paesaggio collinare della Campagna Romana, ancora

    caratterizzato da una spiccata vocazione agricola. Anticamente a partire dall’età repubblicana,

    l’interesse e l’urbanizzazione erano simili; infatti l’area di Paganico (pagus=villaggio) era segnata

    da residenze, con parti rustiche e ampie aree destinate alle attività agricole. Indagini

    archeologiche, effettuate dalla Scrivente nel corso degli ultimi anni, hanno messo in luce proprio

    lungo la Via di Paganico settori di strutture ben conservate (cfr. C. MENGARELLI et alii, La villa

    rustica di Via Paganico (Velletri - Roma), 2012) Infine, anche l’attuale via di Paganico ricalca una

    più antica percorrenza che raggiungeva Veliter all’altezza di Porta Napoletana.

    Nelle aree contermini sono poi segnalati rinvenimenti sporadici di sepolture ed insediamenti rurali

    di epoca volsca e romana, nonché testimonianze di industria litica di età preistorica. Tutti questi

    aspetti non sono stati esaminati nel Rapporto preliminare e nelle analisi di valutazione degli effetti

    e delle interferenze non si prendono in considerazione i fattori archeologici.

    Pertanto, il rischio archeologico suggerirebbe un approfondimento dello studio preliminare e, in

    questa prospettiva, l’opportunità dell’assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica.

    - REGIONE LAZIO DIREZIONE REGIONALE TERRITORIO URBANISTICA, MOBILITÀ E RIFIUTI – Area Urbanistica e Copianificazione Comunale (Province di Roma, Rieti e Viterbo)

    L’Area regionale, nella nota prot. n. 113193 del 02/03/2016, nell’ambito della procedura di verifica

    di assoggettabilità a VAS, rilevato quanto descritto nel rapporto preliminare e negli elaborati grafici

    allegati, relaziona quanto segue:

    (…)

    Inquadramento Urbanistico

    Il Comune di Velletri è dotato di PRG approvato dalla Giunta Regionale del Lazio con delibera n.

    3650 del 03.08.1976. Successivamente con DGR n. 66 del 14.02.2006 è stata approvata la Variante

    Generale al PRG.

    Il terreno interessato dall'intervento, ubicato tra via Paganico e via di Vigna Mammuccheri,

    distinto in catasto al foglio 83 particelle 877 e 1.192, ha una superficie pari a mq 6.630 ed è

    classificato dalla vigente strumentazione urbanistica Zona F — Servizi; Sottozona R — Attrezzature

    per attività dei servizi religiosi didattici privati e per il culto del tipo: chiese, conventi, monasteri,

    centri per ritiro spirituale, sedi ecclesiastiche, piccole scuole ecc.;

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  • Nel suddetto terreno insiste un complesso immobiliare, edificato e gestito dalla Congregazione

    delle Suore di Santa Marta, attualmente confacente alla destinazione urbanistica, la quale ha

    trasferito la proprietà alla Soc. Mar.Ta Immobiliare srl con diversa ragione sociale.

    L’Amministrazione Comunale, al fine di recuperare il complesso immobiliare, non più usato per lo

    scopo originario, ha inteso accogliere la proposta presentata dall’attuale proprietà costituita dal

    presente Programma.

    (…)

    In sintesi il Programma prevede la demolizione del menzionato complesso immobiliare e la

    ricostruzione di due edifici, il primo con destinazione residenziale e il secondo da adibire ad asilo

    nido, centro anziani o altra funzione pubblica stabilita dall’Amministrazione Comunale.

    L’intervento proposto, come sopra evidenziato, impegna un terreno di mq 6.630,00, in cui, la

    porzione di mq 1.660,00 verrà utilizzata per la realizzazione dell’area attrezzata destinata a

    parcheggi, verde, viabilità e del secondo edificio. Per la restante porzione, di mq 4970,00, è

    previsto, a favore dei privati, la realizzazione di una volumetria pari a mq 4.230,00. La parte del

    programma a favore dell’interesse pubblico, si concretizza, come detto, attraverso la realizzazione

    e cessione del secondo edificio di 237,16 mq.

    Il quadro normativo, desunto dalla vigente disciplina urbanistica, come sopra descritta, non

    consente la realizzazione del Programma in argomento, anche se riveste interesse pubblico.

    L’Amministrazione, di conseguenza, con delibera Consiliare n. 94 del 01.10.2012, ha adottato il

    presente Programma Integrato in variante al vigente PRG.

    Detto Programma, come emerge dagli atti, e stato considerato di prioritario interesse per

    l’Amministrazione, in quanto, seppure di dimensioni esigue è tale da incidere sulla

    riorganizzazione del tessuto urbano del comprensorio previo recupero del complesso immobiliare,

    ed inoltre ha una rilevante valenza urbanistica ed edilizia, ed è caratterizzato dalla presenza di

    pluralità di funzioni, dall'integrazione di diverse tipologie, ivi comprese le opere di urbanizzazione

    e le infrastrutture necessarie per assicurare la completezza e la piena funzionalità dell’intervento

    stesso.

    L’area oggetto dell’intervento ricade all’interno di un nucleo edilizio antropizzato, posizionata tra

    le due viabilità, in prossimità di tutti i servizi generali; la stessa, sotto l’aspetto morfologico si

    presenta pressoché pianeggiante con un leggero declivio verso via di Vigna Mammuccheri. Il

    Programma, come detto, prevede la realizzazione di due edifici, che avverrà senza aumento di

    cubatura rispetto all’esistente.

    Elementi di criticità:

    - Per gli aspetti inerenti la viabilità, sull’innesto con via Paganico dovrà essere realizzato un

    incrocio idoneo alla fluidificazione del traffico veicolare previo parere del gestore della strada.

    Detto parere dovrà essere acquisito, prima del rilascio del permesso di costruire. Inoltre dovrà

    essere eliminato il muro di confine prospiciente la suddetta strada al fine di assicurare una

    migliore visibilità. Relativamente al manufatto riguardante il Centro Diurno Pubblico, l’accesso

    carrabile dovrà avvenire sul lato prospiciente la via di Vigna Mammuccheri, con l’eliminazione di

    quello posto all’incrocio tra le due vie sopra citate.

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  • Inquadramento Paesaggistico

    L’ area oggetto dell’intervento, come emerge dalla tavola E 1/3 del PTP ambito n. 9, risulta

    assoggettata al vincolo di cui al Dlgs 42/2004 in quanto lambite dal fosso Astura o di Conca e

    fosso della Crocetta di forma del Bove (cod. 0058_0319).

    Nell’ambito del PTP n. 9, la zona in cui è compresa l’area interessata dal progetto, ai fini della

    tutela è classificata VE 7/1, ed è normata dall’art. 23 -Zone compromesse: aree di insediamento

    diffuso a bassa densità, "non ordinato" che prevede: “(...) In queste zone valgono le norme stabilite

    dagli strumenti urbanistici vigenti (...)”.

    I1 PTPR, adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21

    dicembre 2007, pubblicato in data 14.02.2008, per l’area in questione conferma il vincolo sopra

    riportato nel seguente modo:

    Vincoli Ricognitivi di legge

    - c058_001 e) corsi delle acque pubbliche art. 7 LR. 24/98

    - c0058_0319 - Fosso Astura o di Conca e fosso della Crocetta e di Forma del Bove

    Le NTA del PTPR, per la protezione dei corsi delle acque pubbliche, prevedono:

    “(…)

    Art. 35

    Comma 8. Per le zone C, D ed F, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968 come delimitate dagli

    strumenti urbanistici approvati alla data di adozione dei PTP o, per i terreni sprovvisti di PTP alla

    data di entrata in vigore della l.r. 24/98 nonchè per le aree individuate dal PTPR, ogni modifica

    allo stato dei luoghi nelle fasce di rispetto è subordinata alle seguenti condizioni:

    a) mantenimento di una fascia di inedificabilità di metri 50 a partire dall’argine;

    b) comprovata esistenza di aree edificate contigue;

    c) rispetto della disciplina di altri eventuali beni dichiarati di notevole interesse pubblico o

    sottoposti a “vincolo paesistico.

    (...)”

    Alla predetta area di intervento viene attribuito, ai fini della tutela, il seguente paesaggio:

    - Paesaggio degli Insediamenti Urbani, normato dall’ art 27 delle NTA che prevede:

    “(… )

    La tutela è volta alla riqualificazione degli ambiti urbani e, in relazione a particolari tessuti viari o

    edilizi, al mantenimento delle caratteristiche, tenuto conto delle tipologie architettoniche nonché

    delle tecniche e dei materiali costruttivi ed alla valorizzazione dei beni del patrimonio culturale e

    degli elementi naturali ancora presenti, alla conservazione delle visuali verso i paesaggi di pregio

    adiacenti e/o interni all’ambito urbano anche mediante il controllo dell'espansione, il

    mantenimento di corridoi verdi all’interno dei tessuti e/o di connessione con i paesaggi naturali e

    agricoli contigui. (...)”.

    Nella tabella delle azioni al punto 3 —Uso Residenziale, punto 3.2 -Costruzione di manufatti fuori

    terra o interrati (art. 3 DPR 380/01 lettera e. 1) compresi interventi di demolizione e ricostruzione

    non rientranti nella lettera d del DPR 380/01, si evince che… nei casi di nuove espansioni o

    completamenti i nuovi edifici devono collocarsi preferibilmente in adiacenza a quelli esistenti e

    allineati lungo strade edificate. Il progetto o il piano attuativo deve prevedere interventi per la

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  • riqualificazione architettonica quali indicazioni per il colore e per i materiali, per le sistemazioni a

    terra e la riqualificazione ambientale, ovvero indicazioni perla vegetazione.

    In relazione alla norme sopra riportata, l’intervento ai fini paesaggistici è ammissibile, in quanto il

    grado di tutela ammette l’intervento stesso; inoltre le previgenti norme non considerano l’area ad

    alto valore paesaggistico, così da ritenere le previsioni dello strumento urbanistico compatibili con

    l’azione di tutela.

    Tenuto conto di quanto sopra rappresentato, al fine di consentire l’approvazione del programma e

    della contestuale variante urbanistica è applicabile, l’art. 27 bis della lr 24/1998 che recita:

    “(…)

    1. In attesa di specifiche disposizioni del PTPR, nei soli casi in cui le norme dei PTP rimandino alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, sono consentite loro varianti,

    purché non attengano alle zone definite dagli strumenti stessi come E ai sensi del decreto

    del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6

    aprile 1968, n. 97, fatte salve le ulteriori limitazioni o prescrizioni contenute nelle norme

    dei PTP. (…)”.

    Nel caso specifico, si è già detto che il vigente PTP assegna all’area in argomento, la

    classificazione: VE 7/1 -Zone compromesse: aree di insediamento diffuso a bassa densità, "non

    ordinato”, che nella delibera di Giunta Regionale n. 601 del 26 settembre 2006, -Ricognizione

    delle aree di scarso pregio paesistico classificate dai PTP al livello minimo di tutela.

    Applicazione art. 17, commi 1—bis ed 1-ter, e 27-bis, commi 1-bis ed 1—ter, della legge

    regionale n. 24 del 6 luglio 1998 “Pianificazione Paesistica e anela dei Beni e delle aree

    sottoposte a vincolo paesistico”, è annoverata fra quelle di scarso pregio paesistico con livello

    minimo di tutela, tanto da consentire gli interventi previsti dal PRG.

    Elementi di criticità:

    - Non risultano criticità

    Conclusioni

    Alla luce di quanto sopra esposto e sulla base delle informazioni riportate nel Rapporto

    Preliminare, questa Area ritiene che la proposta di variante contenuta nel Programma in

    oggetto, sia sotto gli aspetti urbanistici che paesaggistici non produca effetti rilevanti sulle

    componenti ambientali interessate.

    VALUTATO che:

    il Programma Integrato d’Intervento interessa una superficie complessiva di 6.609 mq, attualmente occupata da volumi edificati assentiti da licenze e successivi condoni per un

    totale di 4.234,28 mc. compresi vani tecnici e scale. L’area attualmente con destinazione

    PRG Zona F – servizi, sottozona R, con indice edificatorio di 3 mc/mq viene proposta in

    variante come zona C1 – espansione residenziale che prevede un indice edificatorio di 0,64

    mc/mq, dunque in riduzione di quello attualmente consentito per l’area dal P.R.G. vigente

    (Variante Generale al P.R.G. approvata con D.G.R. n.66 del 14/02/2006), ed esattamente

    pari alla cubatura attualmente realizzata nell’area. Il sistema di riferimento pianificatorio

    costituito dal PRG vigente rimane sostanzialmente inalterato sia come impianto territoriale

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  • sia come indicazioni programmatiche e strategiche, in considerazione della natura ed entità

    del progetto e degli effetti potenziali attesi dall'attuazione degli interventi previsti,

    trattandosi di una riqualificazione di un edificio dismesso con la realizzazione di una

    medesima cubatura a carattere residenziale di limitata entità (53 abitanti equivalenti). L’area

    è sita appena fuori il centro urbano comunale, in via di Paganico 25 ed è parte integrante di

    una più vasta zona con le stesse caratteristiche urbanistiche;

    Il programma prevede la totale demolizione e ricostruzione mantenendo la medesima cubatura attualmente realizzata prevedendo quindi un insediamento di nuovi abitanti

    equivalenti pari a 53 nuovi abitanti. L’intervento proposto, come sopra evidenziato, impegna

    un terreno di mq 6.630,00, in cui, la porzione di mq 1.660,00 verrà utilizzata per la

    realizzazione dell’area attrezzata destinata a parcheggi, verde, viabilità e del secondo

    edificio. Per la restante porzione, di mq 4970,00, è previsto, a favore dei privati, la

    realizzazione di una volumetria pari a mq 4.230,00. La parte del programma a favore

    dell’interesse pubblico, si concretizza, come detto, attraverso la realizzazione e cessione di

    un secondo edificio di 237,16 mq. Il quadro normativo, desunto dalla vigente disciplina

    urbanistica, come sopra descritta, non consente la realizzazione del Programma in

    argomento, anche se riveste interesse pubblico. L’Amministrazione, di conseguenza, con

    delibera Consiliare n. 94 del 01/10/2012, ha adottato il presente Programma Integrato in

    variante al vigente PRG;

    Dal punto di vista paesaggistico, l’area ricade in gran parte nel Paesaggio degli insediamenti urbani (art.27 delle N.T.A.) e in parte nel Paesaggio agrario di continuità (art.26 delle

    N.T.A.). All’interno dell’area è presente per la quasi totalità il vincolo ricognitivo c058_001

    (corsi delle acque pubbliche art. 7 della L.R. 24/98 – c058_319 fosso Astura o di Conca e

    fosso della Crocetta e di forma del Bove), con relativa fascia di rispetto, ma gli edifici da

    realizzare, seppur rientranti nella fascia di rispetto dei 150 metri (come quelli esistenti da

    demolire) risultano tutti ricadere nel Paesaggio degli Insediamenti Urbani (aree urbanizzate

    del PTPR art. 23 comma 1 L.R. n.24/98) come confermato dalle integrazioni prodotte al

    Rapporto Preliminare consegnato (sovrapposizione del progetto sulle tavole del PTPR). Il

    vigente PTP assegna all’area in argomento, la classificazione: VE 7/1 -Zone compromesse:

    aree di insediamento diffuso a bassa densità, "non ordinato”, che nella delibera di Giunta

    Regionale n. 601 del 26 settembre 2006, -Ricognizione delle aree di scarso pregio paesistico

    classificate dai PTP al livello minimo di tutela. Applicazione art. 17, commi 1—bis ed 1-ter,

    e 27-bis, commi 1-bis ed 1—ter, della legge regionale n. 24 del 6 luglio 1998

    “Pianificazione Paesistica e anela dei Beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico”, è

    annoverata fra quelle di scarso pregio paesistico con livello minimo di tutela, tanto da

    consentire gli interventi previsti dal PRG;

    Dal punto di vista archeologico, l’area seppur non vincolata, come sottolineato dalla competente sovrintendenza archeologica del MIBACT, risulta prossima ad aree ove sono

    stati segnalati rinvenimenti sporadici di sepolture ed insediamenti rurali di epoca volsca e

    romana, nonché testimonianze di industria litica di età preistorica, risultando lungo Via

    Paganico che ricalca una più antica percorrenza che raggiungeva Veliter all’altezza di

    Porta Napoletana. Si ritiene necessario, pertanto alla luce dei contributi pervenuti, acquisire

    preliminarmente il parere favorevole della Soprintendenza Archeologica competente

    eventualmente subordinato, qualora ritenuto necessario dalla stessa soprintendenza,

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  • all’espletamento di sondaggi preliminari miranti ad accertare l’esistenza sul posto di resti

    archeologici in quanto trattasi di area limitrofa ad aree nella quale vi sono già stati

    rinvenimenti archeologici;

    la zona non è compresa in Aree Naturali Protette (L.n. 394/1991, LR n. 29/1997) e/o Zone di Protezione Speciale (ZPS) e/o Sito di Importanza Comunitaria (SIC) di cui alle Dir.

    2009/147/CE “Habitat”, Dir. 92/43/CEE “Uccelli”, L. 157/1992, DPR n. 357/1997 e

    ss.mm.ii. Inoltre, tenendo conto delle definizioni date dall’art. 4 della L.R. 28 Ottobre 2002,

    n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”, l’area non vede interessate

    ampie aree boschive e/o assimilate;

    il Comune di Velletri è classificato nel Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.66 del 10 dicembre 2009, in zona E

    (“comuni per i quali si è registrato un superamento degli standard della qualità dell’aria per

    almeno un inquinante, oppure si è stimato un elevato rischio di superamento”). I dati sulla

    qualità dell’aria rilevati da ARPA Lazio nel 2013 non evidenziano situazioni di particolare

    criticità. Gli impatti generati dall’intervento sulla qualità dell’aria non risultano essere

    significativi;

    l’area oggetto del Piano ricade nel Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA), approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 42 del 2007, in un bacino con classe di

    qualità 5 (“pessima”). L’area presenta quindi una sensibilità ambientale inerente alle risorse

    idriche che necessita di attenzione. Tale sensibilità è dovuta anche alla presenza del vincolo

    di tutela dei laghi di Albano e Nemi (D.G.R. 445/09). L’impatto può essere considerato non

    significativo collettando gli scarichi idrici presso la pubblica fognatura e trattandoli

    efficacemente presso il depuratore che dovrà avere una potenzialità residua sufficiente

    all’incremento dei reflui da trattare anche alla luce di eventuali ulteriori aumenti del carico

    insediativo previsti da altri piani. Tenuto conto della criticità legata alla presenza di

    Arsenico e fluoruri nell’acqua potabile andrà verificata preventivamente la possibilità di

    servire le nuove utenze con acqua potabile conforme ai limiti previsti dalla normativa.

    L’area di intervento è inoltre limitrofa all’asta fluviale del Fosso Farina e quindi, al fine di

    escludere l'interessamento della suddetta area da effetti esondativi del citato corso d'acqua,

    occorre preliminarmente effettuare la verifica di cui all'art. 9 lettera b), II capoverso delle

    Norme di Attuazione del vigente Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);

    in relazione agli effetti sulla componente suolo e sottosuolo, l’area non presenta particolari criticità, seppur le valutazioni specifiche andranno effettuate, nel corso dell’approvazione

    del Programma, dalla competente Area della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e

    Politiche Abitative, ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 e della D.G.R. 2649/1999;

    viene valutata ed in linea generale verificata l’ammissibilità paesaggistica degli interventi proposti nel R.P., i quali a seguito delle considerazioni svolte si ritiene non comportino

    impatti significativi sulle componenti ambientali.

    TUTTO CIO’ PREMESSO, si ritiene che il Piano in oggetto sia da escludere dalla Valutazione

    Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., a condizione

    che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

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  • 1) In relazione agli aspetti propriamente urbanistico/procedurali, nelle successive fasi di approvazione della variante dovranno essere correttamente individuate le procedure di cui

    alla L.R. n.22/1997 come modificata dalla L.R. n.21/2009 - Norme in materia di

    programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale

    del territorio della Regione. Le nuove edificazioni dovranno essere compatibili con il

    sistema di tutela paesaggistica presente nell’area, dovendo risultare ubicate esclusivamente

    all’interno del Paesaggio degli Insediamenti Urbani individuato;

    2) In relazione alle dotazioni degli standard ex D.M.1444/68, ed in generale nelle zone da destinare ai servizi, sia garantita la dotazione minima prevista dal citato Decreto,

    assicurando altresì l’adeguata localizzazione e fruibilità degli stessi al fine di garantire la

    relativa effettiva utilizzazione pubblica tenendo conto della relativa cessione quali aree

    pubbliche, anche con riferimento a quanto indicato nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 art 16

    comma 4 d-ter (lettera aggiunta dalla legge n.164 del 2014 art. 17 comma 1 lettera a);

    3) In merito alla accessibilità degli standard e di tutti gli spazi pubblici, dovrà essere preso in debita considerazione il D.P.R. 503/96 (Titolo II, artt. 3-11), al fine di prevedere la

    realizzazione di spazi fruibili anche da persone con ridotta o impedita capacità motoria o

    sensoriale;

    4) In relazione al sistema infrastrutturale e ella viabilità, dovranno essere adottate soluzioni che tengano conto dei probabili incrementi di flusso derivanti dall’attuazione del piano. In

    particolare sull’innesto con via Paganico dovrà essere realizzato un incrocio idoneo alla

    fluidificazione del traffico veicolare previo parere del gestore della strada. Detto parere

    dovrà essere acquisito, prima del rilascio del permesso di costruire. Inoltre dovrà essere

    eliminato il muro di confine prospiciente la suddetta strada al fine di assicurare una

    migliore visibilità. Relativamente al manufatto riguardante il Centro Diurno Pubblico,

    l’accesso carrabile dovrà avvenire sul lato prospiciente la via di Vigna Mammuccheri, con

    l’eliminazione di quello posto all’incrocio tra le due vie sopra citate. Infine, si ritiene

    importante predisporre ed incentivare il trasporto pubblico comunale, al fine di ridurre

    l’utilizzo del mezzo privato e incentivare la mobilità con mezzi ad emissione ridotta, quindi

    favorendo l’utilizzo dei veicoli ecologici e di carburanti meno inquinanti;

    5) Prima della realizzazione dovrà essere ottenuto il parere favorevole sulle progettate edificazioni, da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo -

    Soprintendenza Archeologia del Lazio e dell’Etruria Meridionale, previa la realizzazione,

    qualora ritenuti necessari, di sondaggi archeologici preventivi sul sito da concordare con la

    soprintendenza stessa;

    6) Essendo il sito oggetto di intervento limitrofo all’asta fluviale del Fosso Farina, al fine di escludere l'interessamento della suddetta area da effetti esondativi del citato corso d'acqua,

    occorrerà preliminarmente effettuare la verifica di cui all'art. 9 lettera b), II capoverso delle

    Norme di Attuazione del vigente Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), acquisendo

    preliminarmente il parere in merito della competente Autorità dei Bacini Regionali del

    Lazio rivestendo carattere essenziale e propedeutico per il proseguimento dell'istruttoria;

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  • 7) La realizzazione delle opere previste nel Piano in oggetto, dovrà essere effettuata in generale nel rispetto delle Norme di Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell’Aria

    Regionale (DCR n. 66 del 10.12.2009), e del Piano di Tutela delle Acque Regionali (DCR

    n. 42 del 27.09.2007), nonché delle norme regionali relative all’inquinamento luminoso

    (L.R. 23/2000 e Reg. Reg. n. 8/2005), individuando le misure di mitigazione al fine di

    ridurre gli impatti. In particolare, i nuovi edifici dovranno essere serviti oltre che dalla

    prevista rete fognaria anche da adeguato sistema di depurazione dei reflui che dovrà essere

    costituito dall’allaccio al depuratore comunale esistente, che dovrà avere una potenzialità

    residua sufficiente all’incremento dei reflui da trattare anche alla luce di eventuali ulteriori

    aumenti del carico insediativo previsti da altri piani. Per quanto riguarda gli aspetti

    quantitativi relativi alla risorsa idrica andrà verificata la possibilità dell’acquedotto di

    servire le nuove. A tal fine risulta necessario che il gestore del S.I.I. Acea ATO2 s.p.a.

    esprima preliminarmente un parere sulla disponibilità idrica e la capacità depurativa nelle

    zone interessate dal progetto in esame. Tenuto conto della criticità legata alla presenza di

    Arsenico e fluoruri nell’acqua potabile andrà verificata preventivamente la possibilità di

    servire le nuove utenze con acqua potabile conforme ai limiti previsti dalla normativa. Per

    le finalità di risparmio idrico si evidenziano infine gli adempimenti in materia previsti dalla

    normativa vigente (art. 146 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.). L’area di intervento rientra tra le

    Aree Critiche individuate con DGR. 445/2009 (BUR n. 33 del 7/9/2009 - P. I) e pertanto

    dovranno essere verificate le disposizioni ivi contenute con riferimento anche a quanto

    disposto dal comma 2 dell’art. 4 della LR. 6/2008;

    8) In relazione al contenimento dell’inquinamento atmosferico dovranno essere adottate le migliori tecnologie di efficienza e risparmio energetico come previsto dalle Norme di

    Attuazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell’Aria quali misure di efficienza

    energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento indicate all’art. 5 delle suddette

    norme e l’utilizzo di energie rinnovabili anche per l’illuminazione delle strade e per la

    segnaletica luminosa. In merito ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici si

    richiamano i principi e le disposizioni riportati nella Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio

    2001 ed in particolare la determinazione di distanze e fasce di rispetto dei nuovi edifici da

    elettrodotti ed altre sorgenti ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003. Prima della realizzazione

    degli edifici bisognerà verificare l’assenza di insediamenti produttivi, industrie insalubri e/o

    zootecniche nel raggio di 200 mt dai nuovi edifici;

    9) In relazione al punto precedente, al fine di limitare gli impatti relativi alla componente aria e fattori climatici legati agli impianti di riscaldamento/raffrescamento, la realizzazione di

    edifici dovrà dunque avvenire nel rispetto delle prestazioni energetiche globali

    corrispondenti, in base al D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 192 ss.mm.ii., nonché alle Linee Guida

    di cui ai D.M. 26/06/2015, alle Classi Energetiche contrassegnate dalla lettera A (cfr. L.R.

    27 Maggio 2008, n. 6). Inoltre dovranno essere adottati opportuni accorgimenti costruttivi

    degli edifici finalizzati a ridurre la concentrazione di gas radon e garantire il rispetto dei

    relativi livelli di riferimento stabiliti dall’Unione Europea;

    10) In relazione alla necessità di contenere l’inquinamento da rumore, all’interno degli ambienti abitativi si richiama il rispetto del DPCM 05/12/1997 per la determinazione e la verifica dei

    requisiti acustici passivi degli edifici e la previsione di adeguate schermature ad eventuali

    sorgenti sonore laddove necessarie. Durante la fase di cantiere, il Comune dovrà autorizzare

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  • l’attività temporanea ed eventuali deroghe ai limiti normativi. Nella fase di cantiere

    dovranno essere rispettate le disposizioni del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria

    inerente la riduzione delle emissioni polverose diffuse, prevedendo opportune misure di

    mitigazione;

    11) Nelle successive fasi procedurali di approvazione del Piano dovranno essere approfonditi gli aspetti legati alle caratteristiche geologiche e idrogeologiche dell’area (art. 89 del D.P.R.

    380/2001 e D.G.R.L. 2649/99), nonché alle caratteristiche sismiche dell’area;

    12) La raccolta delle acque meteoriche dovrà essere separata da quella di raccolta delle acque nere anche al fine di consentirne il relativo riutilizzo per usi consentiti. A tale riguardo gli

    elaborati progettuali dovranno riportare l’indicazione delle misure che si intendono adottare

    per detto riuso. Il naturale deflusso delle acque non deve essere compromesso dalla

    realizzazione delle opere. La capacità e portanza dei fossi principali e secondari dell’area

    deve essere sempre garantita e/o adeguata qualora vi sia la necessità. Dovranno essere

    adottate soluzioni progettuali che consentano la riduzione delle superfici impermeabili e

    l’aumento dello scambio tra suolo e sottosuolo nel rispetto del principio dell’invarianza

    idraulica;

    13) L’incremento di rifiuti urbani prodotti dovrà essere gestito nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla normativa di settore, garantendo attraverso gli atti di convenzione la

    realizzazione di tutte le misure di tipo edilizio e di urbanizzazione concorrenti al

    raggiungimento di tali obiettivi;

    14) Nelle aree destinate a verde pubblico, e/o verde di arredo, le quali svolgono un’importante funzione ambientale oltre che ricreativa, siano previste opere e soluzioni che tendano a

    garantire le condizioni morfologiche e vegetazionali delle aree medesime, privilegiando

    specie arbustive ed arboree acclimatate per l’area, e prevedendo opere di rimboschimento

    qualora espiantate;

    15) Sia assicurata la messa in opere di tutte le soluzioni, anche edilizie, finalizzate a limitare gli impatti che possono generare processi di degradazione del suolo quali: erosione, perdita di

    stabilità, contaminazione, impermeabilizzazione, compattazione, perdita di fertilità e

    diminuzione della biodiversità;

    16) Siano in ogni caso rispettate le ulteriori prescrizioni di cui ai pareri di competenza degli Enti ed Amministrazioni pervenuti e/o acquisiti.

    Il Responsabile del Procedimento

    F.to Ing. Ferdinando Maria Leone

    Il Dirigente

    F.to Arch. Maria Luisa Salvatori

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