Professione Artigiano Reale

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Professione Artigiano Reale Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente: - Nota Informativa, comprensiva del Glossario - Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto. PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA. Mod. 5399/FI INC - Ed. 05/11 Contratto di assicurazione per la tutela dell'attività professionale

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Professione Artigiano Reale

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:- Nota Informativa, comprensiva del Glossario- Condizioni di Assicurazionedeve essere consegnato al contraenteprima della sottoscrizione del contratto.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGEREATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.

Mod. 5399/FI INC - Ed. 05/11

Contratto di assicurazioneper la tutela dell'attività professionale

CONTIENE LA NOTA INFORMATIVA

Per ulteriori informazioni:

Il presente documento è stampato su carta ecologica FSC®. Il marchioFSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da forestegestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standardambientali, sociali ed economici.

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Professione ArtigianoRealeLa tua attività protetta ogni giorno

Condizioni di assicurazione

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INDICE

DEFINIZIONI Pag. 5

CONDIZIONI GENERALI Pag. 11

SEZIONE INCENDIO Pag. 13

SEZIONE FURTO Pag. 28

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE Pag. 35

SEZIONE ASSISTENZA Pag. 48

SEZIONE TUTELA Pag. 56

SEZIONE TRASPORTI Pag. 61

LIQUIDAZIONE SINISTRI Pag. 65

AZIENDE ASSICURABILI Pag. 76

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RELATIVAMENTE ALL’ASSICURA-ZIONE IN GENERALE

ABITAZIONEPorzione di Fabbricato in cui è ubicatal’azienda, destinata in modo esclusivo a ci-vile abitazione di proprietà del Contraente odi un titolare dell’azienda stessa.L’abitazione è garantita qualora sia:• in possesso dei requisiti (quali, ad

esempio, le caratteristiche costruttivedel fabbricato o i mezzi di chiusura deilocali) previsti al punto 2.2 “Caratteristi-che costruttive dei fabbricati”;

• indicata nel modulo di polizza.

ADDETTIIl titolare dell’azienda, i suoi familiari, i di-pendenti, gli apprendisti e chiunque altropresti la sua opera a qualsiasi titolo nel-l’azienda stessa, purché in regola con gliobblighi di legge.Sono in ogni caso esclusi gli appal-tatori, i subappaltatori ed i lavoratoriautonomi.

ANTIFURTOPer la sezione Trasporti, congegno mecca-nico e/o elettronico, installato sull’autovei-colo al fine di impedire e/o scoraggiare ilfurto dello stesso.

APPALTATORE/SUBAPPALTATORE ELAVORATORE AUTONOMOLa persona o l’impresa a cui l’Assicuratocede direttamente l’esecuzione di unaparte delle attività dichiarate nel modulo dipolizza o ne autorizza l’esecuzione, nel ri-spetto di quanto previsto dalle norme dilegge vigenti in materia.

APPARECCHIATURE ELETTRONI-CHESistemi elettronici di elaborazione dati aduso professionale e relative unità periferi-che e di trasmissione e ricezione dati,compresi eventuali apparecchiature ausi-liarie e conduttori esterni, fax, telex, tele-foni e centralino telefonico, impianti d’al-larme e di segnalazione, fotocopiatrici,

elaboratori di processo o di automazionedi processi non al servizio di singole mac-chine, personal computers e mini elabora-tori. Sono comunque esclusi tele-foni cellulari e palmari.

ASSICURATOIl soggetto il cui interesse è protetto dall’as-sicurazione.

ASSICURAZIONEIl contratto di assicurazione.

AUTOCARRO Veicolo a motore con cabina di guida adi-bito a trasporto cose, compreso even-tuale rimorchio, di massa complessiva apieno carico non superiore a 3,5 tonnel-late.

AUTOVEICOLO PER TRASPORTOPROMISCUOVeicolo a motore adibito al trasporto di per-sone e cose, di massa complessiva a pienocarico non superiore a 3,5 tonnellate.

AZIENDAL’insieme dei beni assicurati di pertinenzadell’azienda individuata nel modulo di po-lizza che si trovano nell’ambito dell’area re-lativa all’ubicazione del rischio indicata nelmodulo di polizza. Si intende compresonell’azienda anche il deposito accessorioe/o l’abitazione purché indicati nel modulopolizza.

BENI Fabbricato e contenuto.

CENTRALE OPERATIVAComponente della struttura organizzativadi Blue Assistance S.p.a. società di servizifacente parte del Gruppo Reale Mutua. LaCentrale Operativa organizza ed eroga iservizi e le prestazioni di assistenza previstiin polizza.

CODICE DELLA STRADA Il decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 esuccessive modificazioni e integrazioni.

DEFINIZIONI

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDUCENTELa persona fisica che pone in circolazione ilveicolo

CONDUTTORI ESTERNICavi di collegamento tra le apparecchiatureelettroniche e la rete di alimentazione, cavispeciali utilizzati per la trasmissione di dati,suoni ed immagini collegati alle apparec-chiature elettroniche.

CONTENUTOL’insieme delle cose inerenti all’attività esituate nell’ambito dell’ubicazione indi-cata nel modulo di polizza, di proprietàdell’Assicurato o di terzi, poste nei locali enegli eventuali annessi uffici, depositi e/odipendenze, anche non comunicanti,quali:• macchine, impianti, attrezzi, utensili e

relativi ricambi e basamenti, impianti emezzi di sollevamento, di pesa nonchédi traino e di trasporto non iscritti alP.R.A., attrezzatura e arredamento indu-striale dei depositi coesistenti e delle di-pendenze; elaboratori di processo o diautomazione di processi industriali alservizio di singole macchine, impiantinon compresi nella definizione di fabbri-cato - serbatoi, silos metallici e relativetubazioni .

Sono compresi:• effetti personali dei dipendenti, dei diri-

genti, degli amministratori, dei legalirappresentanti e più in generale diquanti sono presenti in azienda, fino adun massimo di € 2.500 per sin-golo evento;

• quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi,statue, raccolte scientifiche, d’antichitào numismatiche, collezioni in genere ebeni aventi valore artistico o affettivo,fino ad un massimo di € 1.000 per sin-golo oggetto;

• solo per la Sezione Incendio: valori con illimite di 1/10 della somma assicuratacon il massimo di € 2.500;

fermo restando il limite di massimo inden-nizzo rappresentato dalla somma assicu-rata per il contenuto.Sono altresì comprese le migliorie appor-

tate dall’Assicurato al fabbricato qualora lostesso non fosse oggetto di copertura.È incluso altresì quanto rientra nella defini-zione di apparecchiature elettroniche, dimerci e di merci speciali.

CONTRAENTEIl soggetto che stipula l’assicurazione.

COSEGli oggetti materiali e gli animali.

DATI E RELATIVI SUPPORTIInformazioni logicamente strutturate, ela-borabili e modificabili da parte dell’Assicu-rato a mezzo di programmi memorizzati sudisco fisso o su supporti, intendendosi pertali qualsiasi materiale magnetico, ottico,scheda e banda perforata, esclusivamenteelaborabili da apparecchiature elettroniche.

DEPOSITO ACCESSORIOLocale unico, destinato in modo esclusivo adeposito accessorio dell’azienda, ma ubi-cato presso un indirizzo diverso, purché nelmedesimo comune dell’azienda.Il deposito accessorio è garantito qualora sia:– in possesso dei requisiti (quali, ad

esempio, le caratteristiche costruttivedel fabbricato o i mezzi di chiusura deilocali) previsti al punto 2.2 “Caratteristi-che costruttive dei fabbricati”;

– indicato nel modulo di polizza Mod.5398 INC.

ESPLODENTISostanze e prodotti che, anche in piccolequantità:• a contatto con l’aria o l’acqua, a condi-

zioni normali, danno luogo ad esplo-sione;

• per azione meccanica o termica esplo-dono;

e comunque gli esplosivi considerati dal-l’art. 83 del R.D. n. 635 del 6.5.1940 edelencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONESviluppo di gas o vapori ad alta tempera-tura e pressione, dovuto a reazione chimicache si autopropaga con elevata velocità.

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DEFINIZIONI

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DEFINIZIONI

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

ESTORSIONESottrazione di beni e valori mediante vio-lenza o minaccia diretta sia verso l’Assicu-rato, suoi familiari e dipendenti, sia versoaltre persone, per costringere l’Assicurato,familiari e dipendenti a consegnare i beni evalori assicurati; tanto la violenza o la mi-naccia, quanto la consegna dei beni e valoriassicurati, devono essere posti in atto all’in-terno dei locali descritti nel modulo di po-lizza Mod. 5398 INC.

FABBRICATOIl complesso delle costruzioni edili che costi-tuiscono l’azienda, comprese eventuali di-pendenze e depositi, complete o in corso dicostruzione o riparazione, tutte le opere mu-rarie e di finitura compresi fissi e infissi edopere di fondazione o interrate, recinzioni,cancellate, piazzali, marciapiedi di proprietào manutenuti a seguito di disposizioni di entipubblici nonché i seguenti impianti fissi alservizio del fabbricato: idrici, igienico-sani-tari, impianti ad esclusivo uso di riscalda-mento e condizionamento dei locali, ascen-sori, montacarichi, impianti elettrici. È esclusa l’area e quanto compresonella definizione di contenuto. In caso di assicurazione di porzione di fab-bricato si intende compresa la quota spet-tante delle parti comuni. Si intendono com-presi, altresì, gli oneri di urbanizzazione pri-maria e secondaria, parcelle professionali,costi di costruzione nuovi edifici (ex leggedel 28.1.1977 art. 6 e D.M. 19.5.1977), chel’Assicurato ha dovuto effettivamente so-stenere.

FENOMENO ELETTRICOAzione elettrica del fulmine, corto circuito,variazione di corrente o tensione, altri feno-meni elettrici dovuti a cause accidentali.

FRANCHIGIALa parte del danno, espressa in cifra fissa,che rimane a carico dell’Assicurato.

FURTOL’impossessarsi di beni e valori altrui, sot-traendoli a chi li detiene, al fine di trarneprofitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZASottrazione di valori con speciale abilità per-sonale in modo da eludere l’attenzione delderubato o di altre persone presenti. Talespeciale abilità può esercitarsi con agilità esveltezza di mano su valori che siano indossoal derubato o a portata di mano, eludendol’attenzione e la vigilanza dell’interessato.

GUASTOIl danno subito dal veicolo per usura, di-fetto, rottura, mancato funzionamento diparti, da qualunque causa determinati, talida renderne impossibile l’utilizzo in condi-zioni normali.

HARD DISK Disco magnetico fisso di grande capacitàper la memorizzazione di dati

IMPOSSIBILITA’ DI UTILIZZOImmobilizzo del veicolo per avaria alle partimeccaniche, elettriche, elettroniche o perdanni alla carrozzeria.

IMPLOSIONERepentino cedimento di contenitori per ca-renza di pressione interna di fluidi o ec-cesso di pressione esterna.

INCENDIOCombustione con fiamma, che può autoe-stendersi e propagarsi, di beni materiali aldi fuori di appropriato focolare.

INCOMBUSTIBILITÀSi considerano incombustibili sostanze eprodotti che alla temperatura di 750° C nondanno luogo a manifestazioni di fiamma néa reazione esotermica. Il metodo di prova èquello adottato dal Centro Studi Espe-rienze del Ministero dell’Interno (Decretodel Ministero dell’Interno del 26.6.1984).

INCIDENTEIl sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia,negligenza, inosservanza di norme o rego-lamenti, connesso con la circolazione stra-dale, che provochi danni al veicolo tali darenderne impossibile l’utilizzo in condizioninormali.

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DEFINIZIONI

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

INDENNIZZOLa somma dovuta da Reale Mutua in casodi sinistro.

INFIAMMABILISostanze e prodotti non classificabili esplo-denti - ad eccezione delle soluzioni idroal-coliche di gradazione non superiore a 35°centesimali - che rispondono alle seguenticaratteristiche:– gas combustibili;– liquidi e solidi con punto di infiammabi-

lità inferiore a 55° C;– ossigeno, sostanze e prodotti decom-

ponibili generanti ossigeno;– sostanze e prodotti che, a contatto con

l’acqua o l’aria umida, sviluppano gascombustibili;

– sostanze e prodotti che, anche in pic-cole quantità, a condizioni normali ed acontatto con l’aria, spontaneamentes’infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina inbase alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 -allegato V.

INFORTUNIOEvento dovuto a causa fortuita, violenta edesterna, che produce lesioni corporaliobiettivamente constatabili.

LASTRELastre di cristallo, di specchio e vetro, inse-gne interne ed esterne anche in materialeplastico rigido (escluse le parti elettriche),purché nell’area dell’azienda.Sono comprese le loro eventuali lavora-zioni, decorazioni ed iscrizioni.

LIMITE DI INDENNIZZO O RISAR-CIMENTOL’importo massimo che Reale Mutua siimpegna a corrispondere in caso di sini-stro.Per alcune Sezioni e/o garanzie il limite siintende per sinistro e per anno assicura-tivo.

MASSIMALELa somma fino alla concorrenza della qualeReale Mutua presta la garanzia.

MERCIMaterie prime, ingredienti di lavorazione eprodotti dell’azienda, semilavorati e finiti,scorte e materiali di consumo, imballaggi,supporti, scarti e ritagli di lavorazione, com-prese le imposte di fabbricazione e i dirittidoganali, infiammabili e merci speciali neiquantitativi tollerati o quelli dichiarati in ec-cedenza nel modulo di polizza Mod. 5398INC. Si considerano merci anche i veicoliiscritti al P.R.A. ricoverati presso l’aziendaper lavori di riparazione e/o trasformazione,nonché le apparecchiature elettroniche og-getto di produzione, riparazione e commer-cializzazione.

MERCI SPECIALI• Celluloide (grezza ed oggetti di);• espansite di sughero;• schiuma di lattice, • gommaspugna e microporosa;• materie plastiche espanse o alveolari;• imballaggi di materia plastica espansa

od alveolare (esclusi quelli racchiusinella confezione delle merci) e scarti diimballaggi combustibili.

Non si considerano merci speciali quelle en-trate nella composizione del prodotto finito.

MEZZI DI CUSTODIAArmadi corazzati, casseforti, camere di si-curezza e corazzate.

MERCI DANNEGGIATEMerci non utilizzabili e/o inservibili per l’usopreposto.

MODULO DI POLIZZADocumento che riporta i dati anagrafici delContraente e quelli necessari alla gestionedella polizza, le dichiarazioni e le scelte delContraente, i dati identificativi del rischio, lesomme assicurate, il premio e la sottoscri-zione delle Parti. Per la Sezione Incendio è Mod. 5398 INC;Per la Sezione Trasporti è Mod 5102 TRA.

MOTOCARROVeicolo a tre ruote di cilindrata superiore a50 cc dotato di motore, adibito a trasportoe fornito di un manubrio per la guida.

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DEFINIZIONI

OPERAZIONE DI CARICOIl sollevamento delle merci da terra in pros-simità del veicolo designato, per deporlesullo stesso.

OPERAZIONE DI SCARICOInversa all’operazione di carico.

OPERAZIONE DI TRASBORDOIl trasferimento diretto delle merci tra dueveicoli.

PARTIIl Contraente e Reale Mutua.

PORTAVALORIPersona incaricata del trasporto di valori(Assicurato, suoi familiari o dipendenti).

PRESTATORI DI LAVOROTutte le persone fisiche di cui l’Assicu -rato/Contraente si avvale, nel rispetto dellenorme di legge, nell’esercizio dell’attività de-scritta nel modulo di polizza e delle qualidebba rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c..Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i su-bappaltatori ed i lavoratori autonomi.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTOForma di assicurazione per la quale RealeMutua, prescindendo dal valore comples-sivo dei beni, risponde dei danni sino allaconcorrenza di una somma predetermi-nata; tale forma non è soggetta all’applica-zione della regola proporzionale.A tale forma di assicurazione sono soggettele seguenti garanzie e/o Sezioni:• Sezione Incendio: Spese per rimuovere,

depositare e ricollocare (punto 2.1 D 2“Rischio assicurato”), Ricorso terzi(Condizione Facoltativa A), Beni assicu-rati a condizioni speciali (Condizione Fa-coltativa B), Merci in refrigerazione(Condizione Facoltativa G), fenomenoelettrico (Condizione Facoltativa I), Cri-stalli (Condizione facoltativa L).

• Sezione Furto.• Sezione Trasporti.

PRODUTTOREIl soggetto così definito all’Art. 3 del D.P.R.

24/05/88 n. 224 e successive modifica-zioni.

PROTEZIONE LEGALEL’assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 175.95 – artt. 44 e seguenti.

RAPINASottrazione di beni e valori mediante vio-lenza alla persona o minaccia anche quandole persone sulle quali venga fatta violenza ominaccia vengano prelevate dall’esterno esiano costrette a recarsi nei locali assicurati.Alla rapina è equiparato lo scippo.

REGOLA PROPORZIONALENelle assicurazioni a valore intero o cheprendono a riferimento l’intero valore deibeni, la somma assicurata per ciascuna ca-tegoria di beni indicata nel modulo di po-lizza Mod. 5398 INC deve corrispondere,in ogni momento, alla somma del valore ef-fettivo dei beni stessi. Come previsto dal-l’art. 1907 del Codice Civile, qualora dallestime fatte al momento del sinistro risultiuna differenza tra valore effettivo e sommaassicurata, l’indennizzo viene di conse-guenza proporzionalmente ridotto.

RISARCIMENTOLa somma dovuta da Reale Mutua in casodi sinistro.

SCOPERTOLa parte del danno, espressa in percen-tuale, che rimane a carico dell’Assicurato.

SCOPPIORepentino dirompersi di contenitori per ec-cesso di pressione interna di fluidi, non do-vuto a esplosione.Gli effetti del gelo e del colpo d’ariete nonsono considerati scoppio.

SINISTROIl verificarsi del fatto dannoso per il quale èprestata l’assicurazione. Per la sezione Tutela Legale, il verificarsi deicasi di controversia.Per la Sezione Responsabilità Civile Condi-zione Facoltativa F “Responsabilità Civile

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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DEFINIZIONI

Prodotti – Ritiro Prodotti” si intende la ri-chiesta di risarcimento di danni per i quali èprestata l’assicurazione.

SOLAIOIl complesso degli elementi che costitui-scono la separazione orizzontale tra i piani,escluse le pavimentazioni e le soffittature.

TETTOL’insieme delle strutture, portanti e nonportanti, destinate a coprire ed a proteg-gere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

VALORE ALLO STATO D’USO• Per il fabbricato: la spesa prevista per

l’integrale costruzione a nuovo con lestesse caratteristiche costruttive alnetto di un deprezzamento stabilito inrelazione al grado di vetustà, allo statodi conservazione, alle modalità di co-struzione, all’ubicazione, alla destina-zione, all’uso e ad ogni altra circo-stanza influente escluso il valore del-l’area nonché gli oneri fiscali in quantosiano detraibili.

• Per il contenuto e le apparecchiatureelettroniche: il costo di rimpiazzo di cia-scun bene con altro nuovo uguale odequivalente per rendimento econo-mico, al netto di un deprezzamentostabilito in relazione al tipo, qualità, fun-zionalità, rendimento, stato di manu-tenzione ed ogni altra circostanza in-fluente, esclusi gli oneri fiscali inquanto siano detraibili.

VALORE A NUOVO• Per il fabbricato: la spesa prevista per

l’integrale costruzione a nuovo con lestesse caratteristiche costruttive esclu -so il valore dell’area nonché gli oneri fi-scali in quanto siano detraibili.

• Per il contenuto, le apparecchiature elet-troniche e le lastre: il costo di rimpiazzo diciascun bene con altro nuovo ugualeoppure, se non disponibile, con altroequivalente per caratteristiche, presta-zioni e rendimento; sono inoltre com-prese le spese di trasporto, di montag-gio, esclusi gli oneri fiscali in quantosiano detraibili. L’assicurazione in base alvalore a nuovo riguarda solo fabbricati,

contenuto e lastre di reparti in stato di at-tività.

VALORE COMMERCIALEPer le merci: il valore in relazione alla natura,qualità, eventuale svalutazione commer-ciale, esclusi gli oneri fiscali in quanto sianodetraibili. Nelle lavorazioni industriali/arti -gianali le merci, finite o in corso di fabbrica-zione, vengono valutate in base al prezzodella materia grezza aumentato delle spesedi lavorazione corrispondenti allo stato incui si trovavano al momento del sinistro,esclusi gli oneri fiscali in quanto siano de-traibili; ove le valutazioni così formulate su-perassero i corrispondenti eventuali prezzidi mercato si applicheranno questi ultimi.

VALORE INTEROForma di assicurazione che prevede la co-pertura del valore complessivo dei beni as-sicurati, calcolato in base ai criteri di cui alpunto 2.4 “Valore dei beni assicurati”; taleforma è soggetta all’applicazione della re-gola proporzionale.

VALORE NOMINALEL’importo indicato sui valori.

VALORIDenaro in valuta italiana ed estera, monete,biglietti di banca, titoli di credito, di pegnoe, in genere, qualsiasi carta rappresentanteun valore, nonché preziosi. Sono compresigli effetti personali del portavalori.

VEICOLO • Sezione Assistenza: autovettura ad uso

promiscuo, autocarro o motocarro, im-matricolato in Italia da non più di 11 annidalla data di validità della copertura, diproprietà dell’Assicurato o di cui neabbia la disponibilità,

• Sezione Trasporti: autovettura ad uso pro-miscuo o autocarro, immatricolato in Italiada non più di 11 anni dalla data di validitàdella copertura, di proprietà dell’Assicu-rato o di cui ne abbia la disponibilità. Si intendono esclusi i motocarri.

VETRO ANTISFONDAMENTOManufatto di vetro stratificato e/o materialesintetico che offre una particolare resi-stenza ai tentativi di sfondamento.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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CONDIZIONI GENERALI

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1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLECIRCOSTANZE INFLUENTI SULLAVALUTAZIONE DEL RISCHIOLe dichiarazioni inesatte o le reti-cenze del Contraente o dell’Assicu-rato relative a circostanze che in-fluiscono sulla valutazione del ri-schio, possono comportare la per-dita totale o parziale del diritto al-l’indennizzo nonché la stessa ces-sazione dell’assicurazione ai sensidegli artt. 1892, 1893 e 1894 delCodice Civile.

1.2 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATIReale Mutua ha sempre il diritto divisitare i beni assicurati e il Con -traente o l’Assicurato ha l’obbligo difornirle tutte le occorrenti indica-zioni ed informazioni.

1.3 DIMINUZIONE DEL RISCHIONel caso di diminuzione del rischio RealeMutua è tenuta a ridurre il premio o le ratedi premio successive alla comunicazionedel Contraente o dell’Assicurato ai sensidell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia alrelativo diritto di recesso.

1.4 MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONELe eventuali modifiche dell’assicu-razione devono essere provate periscritto.

1.5 TACITA PROROGA DEL CONTRATTOIn mancanza di disdetta, mediantelettera raccomandata spedita al-meno 30 giorni prima della sca-denza, l’assicurazione di durata noninferiore ad un anno è prorogata peruna durata uguale a quella origina-ria con il massimo di 2 anni e così diseguito. Per i casi nei quali la leggeod il contratto si riferiscono al pe-riodo di assicurazione, questo si in-tende stabilito nella durata di unanno, salvo che l’assicurazione siastata stipulata per una minore du-rata, nel qual caso esso coincidecon la durata del contratto.

1.6 RECESSO DAL CONTRATTODopo ogni sinistro denunciato atermini di polizza e fino al 60ºgiorno dal pagamento o rifiuto del-l’indennizzo, Reale Mutua può re-cedere dal contratto, con preavvisodi 30 giorni. In tale caso essa rim-borsa al Contraente, entro 15 giornidalla data di efficacia del recesso,la parte di premio, al netto dell’im-posta, relativa al periodo di rischionon corso.

1.7 ONERI FISCALIGli oneri fiscali relativi all’assicurazionesono a carico del Contraente.

1.8 RINVIO ALLE NORME DI LEGGEPer tutto quanto non è qui diversamenteregolato, valgono le norme di legge.

1.9 CODICE ATTIVITÀIl Contraente/Assicurato ai fini del-l’operatività dell’assicurazione di-chiara che l’attività esercitata nel-l’azienda corrisponde a quella prevista dal codice riportato nel -l’elenco in calce alle presenti condizioni e indicato nel modulo di polizza, eventualmente integratodalla descrizione dell’attività stes -sa.

1.10 CARATTERISTICHE DELL’ATTIVITÀL’assicurazione opera per l’eventuale ciclodi lavorazione comprese le attività prelimi-nari, complementari ed accessorie.Anche quando nell’”Elenco delle attivitàassicurabili” è indicata solo la voce merceo-logica, le cose assicurate possono esseresoggette alle attività sopra indicate.I processi di lavorazione, il trattamentodelle materie, gli impianti e tutti i servizisussidiari, sono quelli che la tecnica ine-rente l’attività svolta insegna e consiglia diusare o che l’Assicurato ritiene di adot-tare, escluso l’impiego di energia nu-cleare.Sono compresi l’eventuale vendita ed il de-posito purché accessori all’attività.

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CONDIZIONI GENERALI

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

1.11 PAGAMENTO PREMIO ED EFFETTODELL’ASSICURAZIONEFermo quanto stabilito al secondocomma dell’art. 1901 del Codice Ci-vile, l’assicurazione ha effetto delleore 24 del giorno indicato nel mo-dulo di polizza se il premio o la primarata di premio sono stati pagati; al-trimenti ha effetto dalle ore 24 delgiorno del pagamento.Fermo quanto stabilito al secondocomma dell’Art. 1901 del CodiceCivile si conviene di prorogare a 30giorni i termini di pagamento dellerate di premio successive allaprima.

1.12 BUONA FEDEA parziale deroga degli articoli 1892,1893 e 1898 del Codice Civile si convieneche le circostanze considerate influenti ai

fini della valutazione del rischio si inten-dono quelle richiamate in polizza, le di-chiarazioni del Contraente, le tolleranze.Le inesatte o incomplete dichiarazionirese dal Contraente all’atto della stipula-zione della polizza, così come la mancatacomunicazione di mutamentiaggravanti il rischio, non comporteranno,agli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1898del Codice Civile, decadenza dal dirittod’indennizzo né riduzione dello stesso,sempreché tali circostanze non in-vestano le caratteristiche durevolied essenziali del rischio medesimoe l’Assicurato abbia agito senzadolo o colpa grave.Reale Mutua ha peraltro il diritto dipercepire la differenza di premiocorrispondente al maggior rischioa decorrere dal momento in cui lacircostanza si è verificata.

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SEZIONE INCENDIOOGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

2.1 RISCHIO ASSICURATO

A Reale Mutua indennizza l’Assicurato deidanni materiali e diretti causati ai beni assi-curati, anche se di proprietà di terzi, da:1 incendio;2 fulmine;3 esplosione e scoppio anche esterni, pur-

ché non causati da ordigni esplosivi;4 implosione;5 caduta di aeromobili, satelliti artificiali,

loro parti o cose da essi trasportate non-ché meteoriti o corpi celesti;

6 onda sonica determinata da aeromobili;7 urto di veicoli in transito sulla pubblica

via o di natanti, non appartenenti al Con-traente o all’Assicurato né in suo uso oservizio;

8 caduta di ascensori e montacarichi a se-guito rottura di congegni;

9 fumo fuoriuscito a seguito di guasto agliimpianti per la produzione di calore dipertinenza o facenti parte dei beni me-desimi, purché detti impianti siano colle-gati mediante adeguate condutture adappropriati camini;

10 fumi, gas e vapori, mancata o anormaleproduzione o distribuzione di energiaelettrica, termica o idraulica, mancato oanormale funzionamento di apparec-chiature elettroniche, di impianti di ri-scaldamento o di condizionamento, co-laggio o fuoriuscita di liquidi, purchéconseguenti agli eventi di cui sopra cheabbiano colpito i beni assicurati oppurebeni posti nell’ambito di 20 metri daipredetti;Reale Mutua non indennizza idanni verificatisi in occasione dilavori di installazione o ripara-zione, collaudi, prove, modifiche co-struttive sia dell’impianto che dei localiprotetti.

11 fuoriuscita accidentale di acqua a se-guito di guasto di impianti fissi di estin-zione automatici a pioggia, incluse rela-tive alimentazioni. In caso di sinistro

verrà applicato uno scoperto del10% con il minimo di € 250, limitedi indennizzo per evento e peranno assicurativo pari a € 20.000.

B Gli eventi previsti alla lettera A sono garan-titi anche se causati con colpa grave delContraente o dell’Assicurato, dei familiariconviventi o delle persone di cui il Con -traente o l’Assicurato deve rispondere anorma di legge, nonché dei rappresentantilegali o dei soci a responsabilità illimitata.

C Reale Mutua rimborsa, le spese sostenutee documentate nei limiti delle somme assicurate:1 per demolire, sgomberare, trattare, tra-

sportare e stoccare alla più vicina disca-rica idonea, purché ubicata nell’ambitodella stessa provincia ovvero di altraprovincia confinante con la stessa, i re-sidui del sinistro sino alla concor-renza del 10% dell’indennizzo pa-gabile a termini della presenteSezione;

2 per rimuovere, per eventualmente de-positare presso terzi e per ricollocare ilcontenuto illeso, resesi necessarie a se-guito di sinistro indennizzabile a terminidella presente Sezione - con un limitedi indennizzo per evento e peranno assicurativo € 20.000;

3 per riparare i danni arrecati ai beni assi-curati:- per ordine delle Autorità;- dall’Assicurato o da terzi, per suo or-

dine o nel suo interesse, purché fattein modo ragionevole allo scopo di im-pedire, arrestare o limitare le conse-guenze degli eventi tutti prestati conla presente Sezione;

in eccedenza alle somme assicu-rate:4 per gli onorari di competenza del Perito,

Consulenti e Professionisti che l’Assicu-rato avrà scelto e nominato, nonché laquota parte di spese ed onorari a caricodell’Assicurato a seguito di nomina delterzo Perito. Qualora il sinistro inte-ressi più Sezioni prestate con lapresente polizza si conviene che

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SEZIONE INCENDIOOGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

Reale Mutua indennizzerà i sud-detti onorari una sola volta - rim-borso di un importo massimo del5% dell’indennizzo con il mas-simo di € 5.000;

5 per rimpiazzare il combustibile in caso dispargimento conseguente a rottura ac-

cidentale degli impianti di riscaldamentoo di condizionamento al servizio del fab-bricato.

Per le presenti garanzie possonooperare, se previsti, franchigie, sco-perti e limiti di indennizzo esposti alpunto 2.11.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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SEZIONE INCENDIOOPERATIVITA’

DELL’ASSICURAZIONE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE

2.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVEDEI FABBRICATI

A L’assicurazione è prestata a condizioneche il fabbricato sia costruito in ce-mento armato o laterizi nelle struttureportanti verticali e solai, in materiali in-combustibili nelle strutture portanti deltetto, pareti esterne e copertura;

B E’ tollerata la presenza di:– materiali diversi da quelli indicati

nelle strutture portanti verticalidel tetto e nei solai, purché rela-tivi a porzioni di fabbricato com-plessivamente non superiori a2/10 dell’area coperta;

– materiali diversi da quelli indicatiin porzioni di pareti esterne e co-pertura per non oltre 1/3 delle ri-spettive superfici;

– coibentazioni e soffittature in ma-teriali combustibili.

In caso di assicurazione di porzionedel fabbricato le caratteristiche pre-cedentemente indicate devono rife-rirsi sia alla porzione, sia all’interofabbricato di cui la porzione assicu-rata fa parte.

2.3 TOLLERANZE Non hanno influenza nella valuta-zione del rischio:InfiammabiliNei locali e nell’area in uso al Con-traente/Assicurato:– 100 kg di infiammabili;– gli infiammabili esistenti negli im-

pianti di sicurezza, in serbatoi in-terrati, negli appositi depositi ubi-cati all’esterno del fabbricato ed icarburanti nei serbatoi dei veicoliper l’alimentazione del relativopropulsore.

Merci specialiNei locali e nell’area in uso al Con-traente/Assicurato:

– 200 kg di merci speciali;– le merci speciali riposte negli ap-

positi depositi ubicati all’esternodel fabbricato.

Nei locali e nell’area in uso al Con-traente/Assicurato non è ammessala presenza di esplodenti.

2.4 VALORE DEI BENI ASSICURATIL’assicurazione è prestata in base:– per il fabbricato al valore a nuovo;– per il contenuto al valore a nuovo, con

l’avvertenza che per:1 per le merci: al valore commerciale;2 per le merci vendute in attesa di con-

segna: al prezzo di vendita conve-nuto, dedotte le spese risparmiateper la mancata consegna, sempre-ché non risulti possibile sostituirlecon equivalenti merci illese. La ven-dita dovrà essere comprovata da do-cumento scritto di richiesta d’ordineinviato dal committente in data ante-cedente il sinistro;

3 per i valori: al valore nominale;4 per i preziosi: al valore commerciale;5 per i quadri, i dipinti, gli affreschi, i

mosaici, gli arazzi, le statue, le rac-colte scientifiche, d’antichità o numi-smatiche, le collezioni in genere e ibeni aventi valore artistico o affettivo:al valore commerciale;

– per le lastre: al valore a nuovo;

2.5 DELIMITAZIONI SALVO OPERATI-VITÀ DELLA CONDIZIONE FACOL-TATIVAReale Mutua non indennizza, qualoranon sia stata esplicitamente richia-mata nel modulo di polizza la relativaCondizione Facoltativa, i danni:1 causati da tumulti popolari, scio-

peri, sommosse, nonché i dannicausati da atti dolosi di terzi com-presi quelli vandalici, di terrori-smo o di sabotaggio, eventi atmo-sferici e sovraccarico neve, assi-curabili con la Condizione Facol-tativa C “Eventi socio-politici, ter-rorismo, eventi atmosferici e so-vraccarico neve”;

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SEZIONE INCENDIOOPERATIVITA’

DELL’ASSICURAZIONE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

2 indiretti o qualsiasi danno chenon riguardi la materialità deibeni assicurati salvo quanto giàprevisto dal punto 2.1 “Rischioassicurato” e quanto assicurabilecon la Condizione Facoltativa E“Indennità aggiuntiva per danniindiretti”;

3 da spargimenti di acqua, ricercadel guasto e gelo conseguenti arottura accidentale degli im-pianti idrici, igienici, di riscalda-mento, di condizionamento, an-tincendio e tecnici esistenti neifabbricati contenenti i beni assi-curati nonché a traboccamento origurgito dei predetti impianti edi fognatura pertinente i suddettifabbricati, assicurabili con laCondizione Facoltativa F “Spar-gimenti d’acqua – ricerca delguasto – gelo”. subiti dalle merciin refrigerazione per effetto dimancata o anormale produzioneo distribuzione del freddo o difuoriuscita del fluido frigorigeno,assicurabili con la CondizioneFacoltativa G “Merci in refrigera-zione”;

4 di fenomeno elettrico, anche seconseguente a fulmine o altrieventi per i quali è prestata l’assi-curazione, assicurabili con laCondizione Facoltativa I “feno-meno elettrico”.

2.6 DELIMITAZIONIReale Mutua non indennizza i danni:1 causati da atti di guerra, insurre-

zione, occupazione militare, inva-sione;

2 causati da esplosione o emana-zione di calore o di radiazioni pro-venienti da trasmutazioni del nu-cleo dell’atomo, come pure cau-sati da radiazioni provocate dal-l’accelerazione artificiale di parti-celle atomiche;

3 causati o agevolati con dolo delContraente o dell’Assicurato, deifamiliari conviventi, dei rappre-

sentanti legali o dei soci a re-sponsabilità illimitata;

4 causati da terremoti, da eruzionivulcaniche, da inondazioni, allu-vioni e allagamenti;

5 di smarrimento o di furto dei beniassicurati avvenuti in occasionedegli eventi previsti dalla pre-sente Sezione;

6 di scoppio e implosione alla mac-china o all’impianto nel quale sisia verificato se l’evento è deter-minato da usura, corrosione o di-fetti di materiale;

2.7 BENI IN LEASINGA parziale deroga del punto 2.1 “Ri-schio assicurato” Reale Mutua nonindennizza i beni in leasing coperticon altro contratto di assicurazione.Qualora la predetta assicurazione ri-sultasse inefficace o insufficiente ibeni in leasing saranno da conside-rarsi in garanzia.

2.8 BENI ASSICURABILI A CONDI-ZIONI SPECIALIReale Mutua non indennizza, qua-lora non sia stata esplicitamente ri-chiamata nel modulo di polizza laCondizione Facoltativa B “Beni assi-curati a condizioni speciali”:1 archivi, documenti, disegni, regi-

stri, microfilms, fotocolor, schede,dischi, nastri ed altri supporti in-formatici per macchine mecca-nografiche ed elaboratori elettro-nici;

2 modelli, stampi, garbi, messe incarta, cartoni per telai, clichés,pietre litografiche, lastre o cilin-dri, tavolette stereotipe, rami perincisione e simili.

2.9 UBICAZIONE DEI BENI ASSICU-RATIIl contenuto ed i beni assicurati a condizionispeciali si intendono garantiti:- ovunque nell’ambito dell’azienda, sia

sottotetto che all’aperto, ferme restando

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SEZIONE INCENDIOOPERATIVITA’

DELL’ASSICURAZIONE

le limitazioni di garanzia previste in po-lizza;

- nell’ambito del deposito accessorio -seespressamente richiamato in mo-dulo di polizza - non contiguo al-l’azienda, ferme restando le limitazioni digaranzia previste in polizza;

- a bordo di automezzi, anche se di pro-prietà di terzi, in sosta nell’azienda in at-tesa di effettuare e/o durante le opera-zioni di carico e scarico;

- presso un’ubicazione diversa da quellaindicata nel modulo di polizza e pressoterzi, purché ubicati nel territorio dellaRepubblica Italiana, dello Stato della

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Città del Vaticano e della Repubblica diSan Marino, in conto deposito e/o lavo-razione e/o riparazione nonché pressoesposizioni, fiere e mostre, sino ad unmassimo del 10% della sommadella somma rispettivamente as-sicurata alla relativa partita con ilmassimo complessivo di € 25.000per ubicazione.

2.10 CONTIGUITÀ E VICINANZAL’Assicurato è sollevato dall’obbligo di di-chiarare se in contiguità immediata o nellevicinanze dei beni assicurati esistono circo-stanze capaci di aggravare il rischio.

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SEZIONE INCENDIOCONDIZIONI FACOLTATIVE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI FACOLTATIVE(Operanti sui beni assicurati solo seesplicitamente richiamate nel mo-dulo di polizza Mod. 5398 INC eferma l’efficacia del punto 2.6 “Deli-mitazioni”. Per le presenti condi-zioni possono operare, se previsti,franchigie, scoperti e limiti di inden-nizzo esposti al punto 2.11).

A RICORSO TERZIReale Mutua tiene indenne l’Assicurato,fino alla concorrenza del massimale conve-nuto sul modulo di polizza, di quanto eglisia tenuto a corrispondere per capitale, in-teressi e spese, quale civilmente responsa-bile ai sensi di legge, per danni materiali ediretti involontariamente cagionati ai beni diterzi da sinistro indennizzabile a terminidella presente Sezione.L’assicurazione è estesa ai danni derivantida interruzioni o sospensioni - totali o par-ziali - dell’utilizzo di beni, di attività indu-striali, commerciali, artigianali, agricole o diservizi, entro il massimale stabilito esino alla concorrenza del 20% delmassimale stesso.Ai fini del presente punto il sinistro si consi-dera indennizzabile anche se causato concolpa grave dell’Assicurato.Reale Mutua non risarcisce i danni:1 ai beni che l’Assicurato abbia in

consegna o custodia o detenga aqualsiasi titolo salvo i veicoli deidipendenti ed i mezzi di trasportosotto carico o scarico, ovvero insosta nell’ambito delle anzidetteoperazioni, nonché i beni suglistessi mezzi trasportati;

2 di qualsiasi natura conseguentiad inquinamento dell’acqua, del-l’aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:a il coniuge, i genitori, i figli dell’As-

sicurato nonché ogni altro pa-rente o affine se con lui convi-vente;

b il legale rappresentante, il Socio aresponsabilità illimitata, l’Ammi -nistratore e le persone che si tro-

vino con loro nei rapporti di cui alpunto precedente, quando l’Assi -curato non sia una persona fisica;

c le società che, rispetto all’Assicu-rato che non sia persona fisica,siano qualificabili come control-lanti, controllate o collegate, aisensi dell’art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D.L.9/4/1991, n. 127, nonché gli Am-ministratori delle medesime.

L’Assicurato deve immediatamenteinformare Reale Mutua delle proce-dure civili o penali promosse controdi lui, fornendo tutti i documenti e leprove utili alla difesa e Reale Mutuaavrà facoltà di assumere la direzionedella causa e la difesa dell’Assicu-rato.L’Assicurato deve astenersi da qua-lunque transazione o riconosci-mento della propria responsabilitàsenza il consenso di Reale Mutua.Quanto alle spese giudiziali si applica l’art.1917 del Codice Civile.L’assicurazione è prestata a primo rischioassoluto.

B BENI ASSICURATI A CONDIZIONISPECIALIReale Mutua indennizza il costo del mate-riale e delle operazioni manuali e meccani-che per la riparazione, ricostruzione, rifaci-mento o riacquisto di:1 archivi, documenti, disegni, registri, mi-

crofilms, fotocolor, schede, dischi, nastried altri supporti informatici per mac-chine meccanografiche ed elaboratorielettronici,

2 modelli, stampi, garbi, messe in carta,cartoni per telai, clichés, pietre litografi-che, lastre o cilindri, tavolette stereotipe,rami per incisione e simili;

escluso qualsiasi riferimento a valoredi affezione o artistico o scientifico.La garanzia opera per i beni elencati aipunti 1) e 2) che precedono sia per i rischiprevisti ai punti 2.1 “Rischio assicurato” siaper le Condizioni Facoltative operanti.L’indennizzo sarà limitato al rim-borso dei costi effettivamente so-

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SEZIONE INCENDIOCONDIZIONI FACOLTATIVE

f verificatisi nel corso di confi-sca, sequestro, requisizionedei beni assicurati per ordine diqualunque Autorità, di diritto odi fatto, o in occasione di ser-rata;

g di scritte o imbrattamento;h di terrorismo.La presente estensione di garanzia,ferme le condizioni sopra richiamate, èoperativa anche per i danni avvenuti nelcorso di occupazione non militare dellaproprietà in cui si trovano i beni assicu-rati, con l’avvertenza che, qualora l’oc-cupazione medesima si protraesse peroltre cinque giorni consecutivi, RealeMutua indennizza i soli danni da incen-dio, esplosione, scoppio, implosioneanche se verificatisi durante il suddettoperiodo.Reale Mutua ha la facoltà, in qua-lunque momento, di recederedalla garanzia mediante preav-viso di giorni 30 da comunicarsi amezzo lettera raccomandata.La riscossione dei premi venuti ascadenza o altro atto di RealeMutua, a preavviso avvenuto, nonpotranno essere interpretati comerinuncia da parte della stessa a va-lersi della facoltà di recesso.In tal caso essa, entro 15 giornidalla data di efficacia del recesso,rimborsa al Contraente la parte dipremio da conteggiarsi sulla basedel 20% del premio netto relativoalla presente Condizione per ilperiodo di rischio non corso.

2 TerrorismoPremesso che per atto di terrorismo siintende qualsiasi atto, ivi compreso l’usodella forza o della violenza e/o minaccia,da parte di qualsivoglia persona ogruppo di persone, sia che essi agi-scano per sé o per conto altrui, o in rife-rimento o collegamento a qualsiasi or-ganizzazione o governo, perpetrato ascopi politici, religiosi, ideologici, etnici,inclusa l’intenzione di influenzare qual-siasi governo e/o incutere e provocare

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

stenuti entro un anno dal sinistro everrà corrisposto da Reale Mutuasoltanto dopo che i beni distrutti odanneggiati saranno stati riparati,ricostruiti o rimpiazzati.La garanzia è prestata a primo rischio asso-luto.

C EVENTI SOCIO-POLITICI, TERRORI-SMO, EVENTI ATMOSFERICI E SO-VRACCARICO NEVE1 Eventi Socio-politici

Reale Mutua indennizza l’Assicurato:a dei danni materiali e diretti causati ai

beni assicurati da incendio, esplo-sione, scoppio, implosione, caduta diaeromobili, verificatisi in occasione ditumulti popolari, scioperi, som-mosse, atti vandalici o dolosi di terzicompresi quelli di sabotaggio;

b degli altri danni materiali e diretticausati ai beni assicurati anche amezzo di ordigni esplosivi verificatisiin conseguenza di tumulti popolari,scioperi, sommosse, atti vandalici odolosi di terzi compresi quelli di sa-botaggio.

Relativamente agli atti vandalicied ai guasti cagionati dai ladricommessi in occasione di furto,qualora fosse operante la speci-fica Sezione Furto e/o la Condi-zione facoltativa L “Cristalli”, lapresente Condizione Facoltativasarà operante per la parte didanno eccedente i limiti previstidalla suddetta Sezione e/o Con-dizione Facoltativa.

Reale Mutua non risponde deidanni conseguenti o comunquericonducibili a:c di inondazione o frana;d di rapina, estorsione, furto,

saccheggio o imputabili adammanchi di qualsiasi genere;

e subiti dalle merci in refrigera-zione per effetto di mancata oanormale produzione o distri-buzione del freddo o di fuoriu-scita del fluido frigorigeno;

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SEZIONE INCENDIOCONDIZIONI FACOLTATIVE

uno stato di terrore o paura nella popo-lazione o parte di essa per i predettiscopi, la presente garanzia opera a par-ziale deroga e solo congiuntamente allagaranzia Eventi Socio-politici.Reale Mutua indennizza:a i danni materiali e diretti causati agli

enti assicurati da incendio, esplo-sione, scoppio, implosione, cadutaaeromobili, loro parti e cose da essitrasportate verificatesi in conse-guenza di terrorismo;

b gli altri danni materiali e diretti cau-sati agli enti assicurati anche a mezzodi ordigni esplosivi verificatisi in con-seguenza di terrorismo.

Reale Mutua non risponde deidanni di contaminazione da:c sostanze chimiche e biologiche;d virus informatici di qualsiasi

tipo.Reale Mutua ha la facoltà, in qua-lunque momento, di recederedalla garanzia mediante preav-viso di giorni 7 da comunicarsi amezzo lettera raccomandata.In caso di recesso da parte diReale Mutua, trascorsi 30 giornida quello in cui il recesso mede-simo ha avuto effetto, la stessametterà a disposizione del Con-traente la parte di premio da con-teggiarsi sulla base del 20% delpremio netto relativo alla pre-sente Condizione per periodo dirischio non corso.Ai fini delle garanzie “Terrorismo”ed “Eventi Socio-politici” nonsono comunque considerati terzi:� il coniuge, i genitori, i figli del

Contraente o dell’Assicurato;� qualsiasi altro parente o affine

se con loro conviventi;� il legale rappresentante, il

Socio a responsabilità illimi-tata, l’Amministratore e le per-sone che si trovino con loro neirapporti di cui ai punti che pre-cedono, quando il Contraente ol’Assicurato non sia una per-sona fisica.

3 Eventi AtmosfericiReale Mutua indennizza l’Assicurato deidanni materiali e diretti causati ai beniassicurati:a da grandine, vento e quanto da esso

trasportato, quando detti eventisiano caratterizzati da violenza ri-scontrabile dagli effetti prodotti suuna pluralità di beni, assicurati o non,posti nelle vicinanze;

b da bagnamento verificatosi all’in-terno dei fabbricati purché avvenutocontestualmente a seguito di rotture,brecce o lesioni provocate al tetto,alle pareti o ai serramenti dalla vio-lenza degli eventi di cui sopra.

Reale Mutua non indennizza idanni causati da:a intasamento o traboccamento

di gronde o pluviali senza rot-tura degli stessi;

b fuoriuscita dalle usuali spondedi corsi o specchi d’acqua na-turali o artificiali;

c mareggiata e penetrazione diacqua marina;

d formazione di ruscelli, accu-mulo esterno di acqua, rotturao rigurgito dei sistemi di sca-rico;

e gelo, sovraccarico di neve;f cedimento o franamento del

terreno;ancorché verificatisi a seguitodegli eventi di cui sopra subiti da:g alberi, cespugli, coltivazioni

floreali ed agricole in genere;h recinti non in muratura, can-

celli, gru, cavi aerei, ciminiere ecamini, tende in genere, inse-gne ed antenne e consimili in-stallazioni esterne;

i enti all’aperto, ad eccezionedei serbatoi ed impianti fissiper natura e destinazione;

j fabbricati o tettoie aperti dauno o più lati o incompleti nellecoperture o nei serramenti(anche se per temporanee esi-genze di ripristino conseguentio non a sinistro), capannoni

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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SEZIONE INCENDIOCONDIZIONI FACOLTATIVE

pressostatici, tendo-tenso-strutture e simili, baracche inlegno o plastica e quanto inessi contenuto;

k serramenti, insegne, vetrate elucernari in genere, a meno chederivanti da rotture o lesioni su-bite dal tetto o dalle pareti;

l manufatti di materia plastica,lastre in fibro-cemento o ce-mento-amianto, per effetto digrandine.

4 Sovraccarico neveFermo quanto disposto nell’estensionedi garanzia relativa agli eventi atmosfe-rici e ad integrazione della stessa, RealeMutua indennizza i danni materiali e di-retti causati ai beni assicurati causati dacrollo totale o parziale del fabbricato di-rettamente provocato dal sovraccaricodella neve.Per crollo si intende:� il completo distacco e conseguente

caduta di una o più parti del fabbri-cato dal resto della sua struttura;

� una deformazione della strutturaportante del fabbricato che ne abbiacompromesso la stabilità determi-nando un evidente pericolo di rovina.

La semplice deformazione di una o piùparti del fabbricato priva dei requisitisopra indicati non costituisce crollo.Reale Mutua non indennizza idanni conseguenti o comunquericonducibili a:a da valanghe e slavine;b da gelo, ancorché conse-

guente a evento coperto dallapresente garanzia;

c ai fabbricati non conformi allevigenti norme vigenti all'atto delperfezionamento di detta po-lizza relative ai sovraccarichi dineve ed al loro contenuto;

d ai fabbricati in costruzione o incorso di rifacimento (a menoche detto rifacimento sia inin-fluente ai fini della presentegaranzia integrativa) ed al lorocontenuto;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

e ai capannoni pressostatici,tendo-tensostrutture e similied al loro contenuto;

f a lucernari, vetrate e serramentiin genere, nonché all’imper-meabilizzazione, a meno che illoro danneggiamento sia cau-sato da crollo totale o parzialedel tetto o delle pareti in seguitoal sovraccarico di neve.

Reale Mutua ha la facoltà, in qua-lunque momento, di recederedalla garanzia mediante preav-viso di giorni 30 da comunicarsi amezzo lettera raccomandata.La riscossione dei premi venuti ascadenza o altro atto di RealeMutua, a preavviso avvenuto, nonpotranno essere interpretaticome rinuncia da parte dellastessa a valersi della facoltà di re-cesso.In tal caso essa, entro 15 giornidalla data di efficacia del recesso,rimborsa al Contraente la parte dipremio da conteggiarsi sulla basedel 15% del premio netto relativoalla presente Condizione per ilperiodo di rischio non corso.

La garanzia opera sui beni, se assicurati,fabbricato, contenuto e beni assicurati acondizioni speciali.

D VENTO E GRANDINE SU ELEMENTIFRAGILILa garanzia opera a parziale derogaed esclusivamente congiuntamentealla Condizione Facoltativa C “Eventisocio-politici, Terrorismo, Eventi at-mosferici e Sovraccarico Neve”.Reale Mutua indennizza l’Assicurato deidanni materiali e diretti causati a:a serramenti, insegne, vetrate e lucernari

in genere per effetto di grandine, ventoe quanto da esso trasportato;

b manufatti di materia plastica, lastre infibro-cemento o cemento-amianto pereffetto di grandine;

anche se facenti parte di fabbricati o tettoieaperte da uno o più lati.

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SEZIONE INCENDIOCONDIZIONI FACOLTATIVE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Ai soli fini della presente garanzia e limita-tamente ai soli danni subiti dai manufatti dimateria plastica, lastre in fibro-cemento ocemento-amianto, si precisa che l’assicura-zione è prestata al valore allo stato d’uso.Relativamente alle lastre, qualora fosseoperante la Condizione Facoltativa L “Cri-stalli”, la presente Condizione Facoltativaopererà per la parte di danno eccedente ilimiti prevista dalla suddetta Condizione.La garanzia opera sui beni, se assicurati,fabbricato o, in alternativa, sulla CondizioneFacoltativa H “Rischio locativo”.

E INDENNITÀ AGGIUNTIVA PERDANNI INDIRETTIReale Mutua riconosce all’Assicurato, per idanni indiretti conseguenti a sinistri inden-nizzabili a termini della presente Sezione,un’indennità aggiuntiva per un importo for-fettario pari al 10% dell’indennizzo dei beniper i quali la garanzia è specificatamenteaccordata. La garanzia opera sui beni, se assicurati,fabbricato o in alternativa Condizione Fa-coltativa H “Rischio Locativo”, contenuto ebeni assicurati a condizioni speciali esclusi-vamente per i rischi previsti al punto 2.1“Rischio assicurato” e, se operanti, per leCondizioni Facoltative C “Eventi Socio-poli-tici, Terrorismo, Eventi atmosferici e Sovrac-carico Neve” D “Vento e grandine su ele-menti fragili”.

F SPARGIMENTI D’ACQUA – RI-CERCA DEL GUASTO - GELO1 Spargimenti d’acqua

Reale Mutua indennizza l’Assicurato deidanni materiali e diretti causati ai beniassicurati da spargimenti di acqua con-seguenti a rottura accidentale degli im-pianti idrici, igienici, di riscaldamento, dicondizionamento, antincendio e tecniciesistenti nei fabbricati contenenti i beniassicurati nonché traboccamento o ri-gurgito dei predetti impianti e di fogna-tura pertinente i suddetti fabbricati.Reale Mutua non indennizza idanni dovuti a umidità, stillicidioe gelo.

2 Ricerca del guasto (Operantesolo qualora sia assicurato il fab-bricato)Reale Mutua indennizza, in caso didanno da spargimenti di acqua inden-nizzabile in base alla presente Condi-zione Facoltativa le spese sostenuteper:a riparare o sostituire le tubazioni o

parti di esse (con relativi raccordi),collocate nei muri o nei pavimenti delfabbricato, che hanno dato origineallo spargimento di acqua;

b demolire e ricostruire le parti del fab-bricato necessariamente interessatedalle operazioni di ricerca e di ripri-stino delle tubazioni sopraindicate;

c sgomberare e trasportare al più vi-cino scarico i residuati del sinistro.

3 GeloFermo quanto disposto per la garanzia“spargimenti di acqua” e ad integra-zione/deroga della stessa, RealeMutua indennizza i danni materiali e di-retti causati al fabbricato ed agli altrienti assicurati, purché conseguenti arotture di impianti idrici, igienico sani-tari, riscaldamento, condizionamento,tecnici e di altre tubazioni in generecontenute nel fabbricato stesso, cau-sati da gelo.Reale Mutua non risponde deidanni:a da spargimento di acqua pro-

veniente da canalizzazioni, tu-bazioni, condutture interrate oinstallate all’esterno del fabbri-cato;

b ai locali sprovvisti di impianti diriscaldamento (ad eccezionedel locale caldaia) oppure conimpianto non in funzione daoltre 48 ore consecutive primadel sinistro;

c da stillicidio e umidità;d subiti dagli enti all’aperto.

La garanzia opera sui beni, se assicurati,fabbricato, contenuto e beni assicurati acondizioni speciali.

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SEZIONE INCENDIOCONDIZIONI FACOLTATIVE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

G MERCI IN REFRIGERAZIONE Reale Mutua indennizza i danni subiti dallemerci in refrigerazione fino alla concor-renza del massimale convenuto, a causa di:a mancata o anormale produzione o di-

stribuzione del freddo;b fuoriuscita del fluido frigorigeno;conseguenti:1 ad incendio, fulmine, esplosione, scop-

pio, caduta aerei;2 all’accidentale verificarsi di guasti o rot-

ture nell’impianto frigorifero o nei relatividispositivi di controllo e di sicurezza,nonché nei sistemi di adduzione dell’ac-qua e di produzione o distribuzione del-l’energia elettrica direttamente perti-nenti all‘impianto stesso.

La garanzia si intende operante anche se glieventi previsti ai punti a e b di cui sopra sonocausati da persone (dipendenti o non delContraente o dell’Assicurato) che prendanoparte a tumulti popolari, scioperi, sommosseo che compiano, individualmente o in asso-ciazione, atti vandalici o dolosi, compresiquelli di terrorismo o di sabotaggio.Qualora il danno sia causato da evento dicui al precedente punto b, il pagamentodell’indennizzo sarà effettuato previa detra-zione, per singolo sinistro, dello scopertoindicato al punto 2.11 “Franchigie, scopertie limiti di indennizzo”.La garanzia ha effetto se la mancata o anor-male produzione o distribuzione del freddoha avuto durata continuativa non minore di24 ore.Qualora il presente contratto sia sti-pulato per la durata di più anni è infacoltà delle Parti di recedere da talegaranzia al termine di ogni anno, apartire dalla prima scadenza del-l’annualità assicurativa.La garanzia è prestata a primo rischio asso-luto.

H RISCHIO LOCATIVOReale Mutua, nei casi di responsabilità del-l’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589e 1611 Codice Civile risarcisce i danni ma-teriali e diretti cagionati da incendio o daaltro evento assicurato dalla Sezione Incen-dio ai locali tenuti in locazione dall’Assicu-

rato, ferma l’applicazione della regola pro-porzionale di cui al punto 8.9 “Assicura-zione parziale e deroga alla regola propor-zionale”.

I FENOMENO ELETTRICOReale Mutua indennizza i danni materiali ediretti da fenomeno elettrico ai seguentibeni assicurati:1 agli impianti al servizio del fabbricato,

compresi citofoni e videocitofoni anchese posti sul muro di cinta o cancelli al-l’esterno dello stesso;

2 agli impianti di prevenzione e di allarme,macchine e relativi impianti elettrici edelettronici, apparecchi audio, audiovisivie altri apparecchi elettrici o elettroniciesistenti nell’azienda e in uso all’Assicu-rato.

Reale Mutua non indennizza i danni:a a tubi, valvole elettroniche e altre

fonti di luce salvo che i dannisiano connessi a sinistri inden-nizzabili verificatisi ad altre partidei beni assicurati;

b conseguenti a deperimento, lo-goramento, corrosione, ossida-zione che siano conseguenza na-turale dell’uso o funzionamento ocausati dagli effetti graduali degliagenti atmosferici;

c per i quali deve rispondere, perlegge o per contratto, il costrut-tore, il venditore o il locatore deibeni assicurati;

d dovuti all’inosservanza delle pre-scrizioni per la manutenzione edesercizio indicate dal costruttoree/o fornitore dei beni assicurati.

L CRISTALLIReale Mutua indennizza all’Assicurato lespese sostenute per la sostituzione, dovutaa rottura per qualunque causa, esclusequelle previste al punto 2.6 “Delimitazioni”,delle lastre assicurate con altre nuove ugualio equivalenti per caratteristiche, compresi icosti di trasporto ed installazione.Sono comunque comprese le rottureanche se causate con colpa grave del Con-traente o dell’Assicurato, dei familiari convi-

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SEZIONE INCENDIOCONDIZIONI FACOLTATIVE

venti o delle persone di cui il Contraente ol’Assicurato deve rispondere a norma dilegge, nonché dei rappresentanti legali odei soci a responsabilità illimitata.Reale Mutua non indennizza le rot-ture:a derivanti da crollo di fabbricato o

distacco di parti di esso, cedi-mento del terreno o assesta-mento del fabbricato, restauro deilocali, operazioni di trasloco, la-vori edilizi o stradali nelle imme-diate vicinanze, lavori sulle lastreo ai relativi supporti, sostegni ocornici, rimozione delle lastre odegli infissi o dei mobili su cui lestesse sono collocate;

b causate da atti di guerra, di insur-rezione, di occupazione militare,di invasione;

c causate o agevolate con dolo delContraente o dell’Assicurato, deifamiliari conviventi, dei rap pre-sentanti legali o dei soci a re-sponsabilità illimitata;

d causate da esplosioni o da emanazioni di calore o di ra -diazioni provenienti da trasmu -

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

RISCHIO ASSICURATO punto 2.1 SCOPERTO % LIMITE INDENNIZZO €FRANCHIGIA €

A 11) Colaggio acqua da impianti 10% Per evento e per annoautomatici di estinzione minimo € 250 assicurativo € 20.000

C1) per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e stoccare 10% dell’indennizzoalla più vicina discarica idonea

C 2) Spese per rimuovere, per eventualmente depositare Per evento e per annopresso terzi e ricollocare assicurativo € 20.000il contenuto illeso

C 4) Onorari di competenza Rimborso di un importo del Perito, Consulenti e massimo del 5%Professionisti dell’indennizzo con il

massimo di € 5.000

tazioni del nucleo dell’atomo,come pure causate da radiazioniprovocate dall’accelerazione arti-ficiale di particelle atomiche;

e causate da terremoti, maremoti,eruzioni vulcaniche, mareggiate,inondazioni, alluvioni;

f di lastre che alla data dell’entrata invigore della presente polizza nonfossero integre ed esenti da difetti;

g sono escluse le lastre oggetto dicommercializzazione e/o ripara-zione.

Le scheggiature e le rigature noncostituiscono rotture indennizzabilia termini di polizza.La garanzia è prestata a primo rischio asso-luto.

2.11 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DIINDENNIZZOIn caso di sinistro verranno ap -plicate le franchigie, gli scoperti e ilimiti di indennizzo sotto elencati inbase all’opzione scelta – se pre-sente - sul modulo di polizza Mod.5398 INC, salvo se diversamenteprecisato sul Mod. 5060 VAR.

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SEZIONE INCENDIOCONDIZIONI FACOLTATIVE

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI FACOLTATIVE SCOPERTO % LIMITE INDENNIZZO €FRANCHIGIA €

C Eventi socio-politici, OPZIONE ATerrorismo, Eventi atmosferici

e Sovraccarico Neve Per evento e per annoassicurativo 70% dellasomma rispettivamente

10% assicurata alle relative • Eventi socio-politici minimo € 2.000 partite Fabbricato,

massimo € 50.000 Contenuto e Beniassicurati a condizioni

speciali Per evento e per annoassicurativo 70% dellasomma rispettivamente

10% assicurata alle relative • Terrorismo minimo € 2.000 partite Fabbricato,

massimo € 50.000 Contenuto e Beniassicurati a condizioni speciali, col massimo

di € 2.500.000 Per evento e per annoassicurativo 70% dellasomma rispettivamente

10% assicurata alle relative • Eventi atmosferici minimo € 2.000 partite Fabbricato,

massimo € 50.000 Contenuto e Beniassicurati a condizioni

speciali Limitatamente ai pannelli 20% Per evento e per annorelativi ad impianti minimo € 500 assicurativo € 4.000.fotovoltaici e solari termici

Per evento e per annoassicurativo del 50%

10% con il minimo della sommadi € 2.000,00 rispettivamente assicurata

• Sovraccarico neve e il massimo alle relative partite di € 50.000 Fabbricato, Contenuto

e Beni assicurati a condizioni speciali.

Qualora il rischio sia ubicato in fabbricato destinato per almeno i 2/3 della superficiecomplessiva dei piani ad abitazione civile, uffici o studi professionali, i minimi di sco-perto suindicati, relativi a tutte le garanzie della presente condizione facoltativa, si in-tendono ridotti del 50%

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

SEZIONE INCENDIOCONDIZIONI FACOLTATIVE

CONDIZIONI FACOLTATIVE SCOPERTO % LIMITE INDENNIZZO €FRANCHIGIA €

C Eventi socio-politici, OPZIONE BTerrorismo, Eventi atmosferici

e Sovraccarico Neve Per evento e per annoassicurativo del 70%

della somma 10% rispettivamente

• Eventi socio-politici minimo € 1.000 assicurata alle relative massimo € 50.000 partite Fabbricato,

Contenuto e Beniassicurati a condizioni

speciali. Per evento e per annoassicurativo del 70%

della somma 10% rispettivamente

• Terrorismo minimo € 1.000 assicurata alle relative massimo € 50.000 partite Fabbricato,

Contenuto e Beniassicurati a condizioni

speciali, col massimo di € 2.500.000

Per evento e per annoassicurativo del 70%

della somma 10% rispettivamente

• Eventi atmosferici minimo € 1.000 assicurata alle relative massimo € 50.000 partite Fabbricato,

Contenuto e Beniassicurati a condizioni

speciali. Limitatamente ai pannelli 20% Per evento e per annorelativi ad impianti minimo € 500 assicurativo € 4.000.fotovoltaici e solari termici

Per evento e per annoassicurativo del 50%

della somma 10% rispettivamente

• Sovraccarico neve minimo € 1.000 assicurata alle relative massimo € 50.000 partite Fabbricato,

Contenuto e Beniassicurati a condizioni

speciali.Qualora il rischio sia ubicato in fabbricato destinato per almeno i 2/3 della superficiecomplessiva dei piani ad abitazione civile, uffici o studi professionali, i minimi di sco-perto suindicati, relativi a tutte le garanzie della presente condizione facoltativa, si in-tendono ridotti del 50%

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NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

SEZIONE INCENDIOCONDIZIONI FACOLTATIVE

CONDIZIONI FACOLTATIVE SCOPERTO % LIMITE INDENNIZZO €FRANCHIGIA €

D Vento e grandine 10% Per evento e per annosu elementi fragili Minimo € 1.000 assicurativo € 15.000

Importo del 10%dell’indennizzo corrisposto

alle relative partite Fabbricato, Contenuto

e Beni assicurati a E Indennità aggiuntiva condizioni speciali

per danni indiretti e se operante per la Condizione Facoltativa C

“Eventi Socio-politici, Terrorismo, Eventi

Atmosferici, Sovraccarico neve”

F Spargimenti d’acqua – Ricerca del guasto - Gelo OPZIONE A

• Spargimenti d’acqua € 500 Per evento e per anno assicurativo € 15.000

• Ricerca del guasto € 500 Per evento e per anno assicurativo € 3.000

• Gelo € 500 Per evento e per anno assicurativo € 15.000

OPZIONE B

• Spargimenti d’acqua € 350 Per evento e per anno assicurativo € 15.000

• Ricerca del guasto € 350 Per evento e per anno assicurativo € 3.000

• Gelo € 350 Per evento e per anno assicurativo € 15.000

G Merci in refrigerazione 10% Somma Assicurataminimo € 250 indicata in Polizza

I Fenomeno elettrico € 350 (*) Per evento e per anno assicurativo € 10.000

(*) La franchigia di € 350 si intende ridotta a € 250 se - al verificarsi dell’evento - esi-ste valida “Dichiarazione di conformità degli impianti realizzati” (Decreto Ministeriale37/08), accompagnata dal Progetto a firma di un Tecnico abilitato oppure, in alterna-tiva al Progetto dove non ci sia l’obbligo di legge, schema di impianto realizzato.Reale Mutua si riserva di richiedere preventivamente alla liquidazione del sinistro do-cumentazione comprovante la conformità degli impianti.

L Cristalli € 100Somma Assicurata indicata in polizza

Limite € 1.000 per singola lastra

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Page 30: Professione Artigiano Reale

SEZIONE FURTO

inferiore a € 20.000, il massimo in-dennizzo sarà pari a € 2.000;

5 perdita di valori durante il tra-sporto con il limite del 10% dellasomma assicurata con il mas-simo di € 5.000.La garanzia opera per:• il furto avvenuto in seguito ad infortu-

nio o improvviso malore del portava-lori;

• il furto con destrezza, limitatamente aicasi in cui il portavalori ha indosso o aportata di mano i valori;

• il furto strappando di mano o didosso al portavalori i valori;

• la rapina;avvenuti al di fuori dell’azienda.

L’assicurazione è estesa al temporaneo de-posito dei valori nelle abitazioni del portava-lori o di terzi ove abbia a soggiornare.

B Reale Mutua rimborsa, anche in ecce-denza alle somme assicurate, le spese ra-gionevolmente sostenute e documentaterelative a:1 spese sanitarie conseguenti ad infortu-

nio subito dal portavalori a seguito deglieventi previsti alla lettera A 5;

2 spese per la duplicazione dei documentipersonali sottratti al portavalori a se-guito degli eventi previsti alla lettera A 5;

3 spese per impianti di prevenzione emezzi di chiusura (documentate entro60 giorni dalla data di accadimento delsinistro medesimo sempreché non siastata inviata da Reale Mutua comunica-zione di recesso dal contratto per sini-stro), attuate allo scopo di rafforzare oinstallare impianti di prevenzione o di al-larme, nonché mezzi di chiusura di ve-trine, porte, finestre o altre luci;

4 spese ed onorari di competenza del Pe-rito, Consulenti e Professionisti che l’As-sicurato avrà scelto e nominato, nonchéla quota parte di spese ed onorari a ca-rico dell’Assicurato a seguito di nominadel terzo Perito. Qualora il sinistro inte-ressi più Sezioni prestate con la pre-sente polizza si conviene che RealeMutua indennizzerà i suddetti onorariuna sola volta.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

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OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

3.1 RISCHIO ASSICURATO

A Reale Mutua indennizza l’Assicurato, nellaforma a primo rischio assoluto, dei dannimateriali e diretti causati ai beni assicurati -con il limite per i valori del 10% dellasomma assicurata con il minimo di€ 1.000 e con il massimo di € 5.000- anche se di proprietà di terzi, da:1 furto, a condizione che l’autore del furto

si sia introdotto nei locali contenenti ibeni ed i valori:• violandone le difese esterne me-

diante rottura, scasso, uso fraudo-lento di chiavi, uso di grimaldelli o diarnesi simili;

• per via, diversa da quella ordinaria,che richieda superamento di ostacolio di ripari mediante impiego di mezziartificiosi o di particolare agilità per-sonale;

• in modo clandestino, purchél’asportazione della refurtiva sia av-venuta, poi, a mezzi di chiusura ope-ranti;

2 rapina ed estorsione;3 guasti cagionati dai ladri alle parti di fab-

bricato ed agli infissi (compreso il furtodei medesimi) posti a riparo e prote-zione degli accessi ed aperture dei localicontenenti i beni ed i valori assicurati,con il massimo indennizzo del 10%della somma assicurata. In casodi somma assicurata inferiore a € 20.000, il massimo indennizzosarà pari a € 2.000. Relativamentealle lastre, qualora fosse operante laspecifica Condizione Facoltativa L “Cri-stalli” della Sezione Incendio, la pre-sente garanzia opererà per la parte didanno eccedente i limiti previsti dallasuddetta Condizione Facoltativa;

4 atti vandalici commessi dai ladri in occa-sione di furto, rapina o estorsione consu-mati o tentati, con il massimo inden-nizzo del 10% della somma assicu-rata. In caso di somma assicurata

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Page 31: Professione Artigiano Reale

SEZIONE FURTOOGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

Per le presenti garanzie possonooperare, se previsti, franchigie, sco-perti e limiti di indennizzo esposti alpunto 3.10.

3.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E MEZZI DI CHIUSURAReale Mutua assicura i danni di furto a con-dizione che i beni assicurati siano riposti al-l’interno di fabbricati aventi le seguenti ca-ratteristiche:a pareti perimetrali, solai o copertura di

vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento,vetro antisfondamento, cemento armatoe non;

b tetto in cemento armato o laterizio ar-mato, senza lucernari, o in vetroce-mento armato totalmente fisso, qualorala linea di gronda sia di altezza inferiorea 4 metri dal suolo o da ripiani accessi-bili e praticabili per via ordinaria dal-l’esterno (senza impiego cioè di mezziartificiosi o di particolare agilità perso-nale);

c tutte le aperture verso l’esterno - situatea meno di 4 metri dal suolo o da ripianiaccessibili e praticabili per via ordinariadall’esterno (senza impiego cioè dimezzi artificiosi o di particolare agilitàpersonale) - difese, per tutta la loroestensione, da robusti serramenti dilegno, materia plastica rigida, vetro anti-sfondamento, metallo o lega metallica,chiusi con serrature, lucchetti o altri ido-nei congegni manovrabili esclusiva-mente dall’interno, oppure protette dainferriate fissate nel muro; nelle infer-riate e nei serramenti sono ammesseluci purché le loro dimensioni non con-sentano l’accesso all’interno dei fabbri-cati.

Reale Mutua non indennizza i dannida furto resi possibili dalla man-canza di mezzi di protezione e chiu-sura indicati al precedente punto c.Reale Mutua indennizza i danni atermini di polizza, sotto deduzione diuno scoperto del 20% che rimarrà acarico dell’Assicurato nel solo casoin cui il furto avvenga attraversoaperture e/o protezioni e/o fabbri-

cati con caratteristiche difformi inmodo peggiorativo rispetto a quellesopraelencate.

3.3 VALORE DEI BENI ASSICURATIL’assicurazione è prestata:• per il contenuto al valore a nuovo, con

l’avvertenza che:1 per le merci: al valore commerciale;2 per le merci vendute in attesa di con-

segna: al prezzo di vendita conve-nuto, dedotte le spese risparmiateper la mancata consegna, sempre-ché non risulti possibile sostituirlecon equivalenti merci. La venditadovrà essere comprovata da docu-mento scritto di richiesta d’ordine in-viato dal committente in data antece-dente al sinistro.

3 per i valori: l’assicurazione è prestataal valore nominale;

4 per i preziosi: al valore commerciale;5 per i quadri, i dipinti, gli affreschi, i

mosaici, gli arazzi, le statue, le rac-colte scientifiche, d’antichità o numi-smatiche, le collezioni in genere ed ibeni aventi valore artistico o affettivo:l’assicurazione è prestata al valorecommerciale.

3.4 BENI ASSICURATI A CONDIZIONISPECIALIReale Mutua rimborsa il costo del materialee delle operazioni manuali e meccanicheper la riparazione, ricostruzione, rifaci-mento o riacquisto di:a archivi, documenti, disegni, registri, mi-

crofilms, fotocolor, schede, dischi, nastried altri supporti informatici per mac-chine meccanografiche ed elaboratorielettronici;

b modelli, stampi, garbi, messe in carta,cartoni per telai, clichés, pietre litografi-che, lastre o cilindri, tavolette stereotipe,rami per incisione e simili;

escluso qualsiasi riferimento a va-lore di affezione o artistico o scienti-fico.La garanzia opera per i beni elencati aipunti 1) e 2), per i rischi previsti al punto

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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Page 32: Professione Artigiano Reale

SEZIONE FURTO

3 commessi o agevolati con dolo ocolpa grave dal Contraente, dal-l’Assicurato, dagli amministratorio dai soci a responsabilità illimi-tata;

4 commessi o agevolati con dolo ocolpa grave:• da persone che abitano con

quelle indicate al punto 3 o oc-cupano i locali contenenti ibeni assicurati o locali conquesti comunicanti;

• da persone del fatto delle qualiil Contraente o l’Assicuratodeve rispondere, eccettoquanto previsto al punto 3.7“Furto commesso da personedipendenti”;

• da incaricati della sorveglianzadei beni stessi o dei locali che licontengono;

• da persone legate a quelle in-dicate al punto 3 da vincoli diparentela o affinità, se coabi-tanti;

5 avvenuti a partire dalle ore 24 del45° giorno se i locali contenenti ibeni assicurati rimangono per piùdi 45 giorni consecutivi disabitatio incustoditi; relativamente ai va-lori l’esclusione decorre dalle ore24 del 15° giorno.

3.7 FURTO COMMESSO DA PERSONEDIPENDENTIFermo quanto disposto ai punti 3.2 “Carat-teristiche costruttive e mezzi di chiusura” e3.6 “Delimitazioni”, Reale Mutua indennizzal’Assicurato dei danni materiali e diretti cau-sati da furto avvenuto nei modi previsti dalpunto 4.1 A “Rischio assicurato”, anche sel’autore del furto è un dipendente del Con-traente o dell’Assicurato e sempreché si ve-rifichino le seguenti circostanze:• l’autore del furto non sia incaricato della

custodia delle chiavi di accesso ai locali,dei mezzi di custodia nonché dei sistemidi prevenzione;

• che il furto sia commesso a locali chiusied in ore diverse da quelle durante lequali il dipendente adempie alle sue

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

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3.1 A) “Rischio assicurato” e per le Condi-zioni Facoltative operanti.L’indennizzo sarà limitato al rim-borso dei costi effettivamente so-stenuti entro un anno dal sinistro everrà corrisposto da Reale Mutuasoltanto dopo che i beni rubati odanneggiati saranno stati ricostruiti,riparati o rimpiazzati.

3.5 DELIMITAZIONI SALVO OPERATI-VITÀ DELLA CONDIZIONE FACOL-TATIVA O SEZIONE SPECIFICAReale Mutua non indennizza, qua-lora non sia stata esplicitamente ri-chiamata nel modulo di polizza la re-lativa Condizione Facoltativa, idanni:1 causati ai beni riposti all’aperto

assicurabili con la Condizione Fa-coltativa C “Estensione dell’assi-curazione ai beni all’aperto”;

2 indiretti o qualsiasi danno chenon riguardi la materialità deibeni assicurati, assicurabili con laCondizione Facoltativa D “Inden-nità aggiuntiva per danni indi-retti”.

Sono inoltre esclusi i danni causati:3 ai beni assicurati da incendio,

esplosione o scoppio, assicurabilicon la specifica Sezione Incendio.

3.6 DELIMITAZIONIReale Mutua non indennizza i danni:1 verificatisi in occasione di atti di

guerra, insurrezione, tumulti po-polari, scioperi, sommosse, occu-pazione militare, invasione, atti diterrorismo o sabotaggio, purché ilsinistro sia in rapporto con talieventi;

2 verificatisi in occasione di in-cendi, esplosioni anche nucleari,scoppi, radiazioni o contamina-zioni radioattive, terremoti, eru-zioni vulcaniche, inondazioni edaltri sconvolgimenti della natura,purché il sinistro sia in rapportocon tali eventi;

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Page 33: Professione Artigiano Reale

SEZIONE FURTOOGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

mansioni nell’interno dei locali stessi,salvo il caso di effrazione o scasso deimezzi di custodia o dei mezzi di prote-zione interni.

3.8 VEICOLI RICOVERATI NEI LOCALIDELL’AZIENDAQualora il furto sia commesso utiliz-zando, per l’asportazione dei beniassicurati, veicoli che si trovano neilocali dell’azienda assicurata, RealeMutua indennizza il danno sotto de-duzione di uno scoperto del 20%.Detto scoperto, se operante in con-comitanza con altro scoperto even-tualmente previsto dalla polizza,viene elevato al 25%, fermo re-

stando il minimo eventualmenteprevisto; se è operante, invece, inconcomitanza con una franchigia,fermo lo scoperto del 20% la fran-chigia verrà considerata minimo as-soluto.

3.9 BENI IN LEASINGA parziale deroga del punto 3.1 A“Rischio assicurato” Reale Mutuanon indennizza i beni in leasing co-perti con altro contratto di assicura-zione.Qualora la predetta assicurazione risul-tasse inefficace o insufficiente i beni inleasing saranno da considerarsi in garan-zia.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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Page 34: Professione Artigiano Reale

SEZIONE FURTO

D INDENNITÀ AGGIUNTIVA PER DAN -NI INDIRETTIReale Mutua riconosce all’Assicurato per idanni indiretti conseguenti a sinistri in-dennizzabili a termini della presente Se-zione un’indennità aggiuntiva per un im-porto forfettario pari al 10% dell’in-dennizzo dei beni per i quali la ga-ranzia è specificatamente accor-data.La garanzia opera sui beni, se assicurati,contenuto e beni assicurati a condizionispeciali per i rischi previsti al punto 3.1 A“Rischio assicurato” e, se operanti, per leCondizioni Facoltative A “Furto e rapina deibeni presso terzi”, B “Furto e rapina dei benipresso esposizioni, fiere e mostre” e C“Estensione dell’assicurazione ai beni al-l’aperto”.

E FURTO E RAPINA DEI VALORIReale Mutua indennizza l’Assicurato – neilimiti della somma indicata nel modulo dipolizza ed in aumento a quanto previstodal punto 3.1 A “Rischio assicurato” - deidanni materiali e diretti derivanti da furto,rapina ed estorsione di valori dell'azienda,commessi:• nei locali e solo se riposti in mezzi di cu-

stodia.A parziale deroga del punto 3.1 A “Ri-schio assicurato”, Reale Mutua è obbli-gata soltanto se l’autore del furto, dopoessersi introdotto nei locali, abbia vio-lato i mezzi di custodia mediante rottura,scasso o uso fraudolento di chiavi;

• durante il trasporto.La garanzia opera altresì per:– il furto avvenuto in seguito ad infortu-

nio od improvviso malore del porta-valori;

– il furto con destrezza, limitatamente aicasi in cui il portavalori ha indosso o aportata di mano i valori;

– il furto strappando di mano o didosso al portavalori i valori.

L’assicurazione è operante:1 esclusivamente per le persone

che non abbiano minorazioni fisi-che che li rendano inadatti al ser-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI FACOLTATIVE

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CONDIZIONI FACOLTATIVE(Operanti sui beni assicurati solo seesplicitamente richiamate nel mo-dulo di polizza e ferma l’efficacia delpunto 3.6 “Delimitazioni”. Per le presenti condizioni possonooperare, se previsti, franchigie, sco-perti e limiti di indennizzo esposti alpunto 3.10).

A FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSOTERZIReale Mutua indennizza l’Assicurato deidanni materiali e diretti derivanti da furto erapina del contenuto e beni assicurati a con-dizioni speciali, anche presso un’ubicazionediversa da quella indicata nel modulo di po-lizza e presso terzi, purché ubicati nel territo-rio della Repubblica Italiana, dello Stato dellaCittà del Vaticano e della Repubblica di SanMarino, in conto deposito e/o lavorazionee/o riparazione, purché custoditi all’internodi fabbricati, fermo il disposto di cui punto3.2 “Caratteristiche costruttive e mezzi dichiusura”.

B FURTO E RAPINA DEI BENI PRESSOESPOSIZIONI, FIERE E MOSTREReale Mutua indennizza l’Assicurato deidanni materiali e diretti derivanti da furto erapina del contenuto e beni assicurati acondizioni speciali, presso altri fabbricatiadibiti ad esposizioni, fiere e mostre, pur-ché ubicati nel territorio della Re-pubblica Italiana, dello Stato dellaCittà del Vaticano e della Repub-blica di San Marino.

C ESTENSIONE DELL’ASSICURAZIO -NE AI BENI ALL’APERTOReale Mutua indennizza l’Assicurato deidanni materiali e diretti derivanti da furto erapina con il limite del 20% dellasomma assicurata del contenuto ebeni assicurati a condizioni speciali,che si trovano all’aperto e/o sotto fabbricatiaperti purché siano all’interno del-l’area recintata, esclusivamente nel-l’ambito dell’ubicazione indicata nelmodulo di polizza.

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Page 35: Professione Artigiano Reale

SEZIONE FURTOCONDIZIONI FACOLTATIVE

vizio di portavalori e siano di etànon inferiore ai 18 anni, né supe-riore ai 65 anni;

2 per il trasporto dei valori effet-tuato con le seguenti modalità:• fino a € 20.000 da una per-

sona;• oltre a € 20.000 da almeno due

persone.Qualora venisse meno uno di tali re-quisiti, la garanzia cessa automati-camente.L’assicurazione è estesa al temporaneodeposito dei valori nelle abitazioni del por-

RISCHIO ASSICURATO punto 3.1 SCOPERTO % LIMITE INDENNIZZO €15%

Ridotto al 10% se attivata 10% della somma assicurata

A Rapina ed estorsione dei valori l’opzione B minimo € 1.000della condizione massimo € 5.000

facoltativa E “Furto e rapina

dei valori”A 1) Furto

attraverso aperture, protezioni e strutture difformi in modo peggiorativo rispetto a quanto 20%indicato al punto 3.2 “Caratteristiche costruttive e mezzi di chiusura”

10% della somma assicurataA 3) Guasti cagionati dai ladri minimo di € 2.000

e furto di fissi e infissi se la somma assicurata è inferiore a € 20.000

10% della somma assicurata

A 4) Atti vandalici minimo di € 2.000 se la somma assicurata è inferiore a € 20.000

A 5) Perdita di valori 15% 10% della somma assicuratadurante il trasporto massimo € 5.000

B 1) Spese sanitarie conseguenti ad infortunio Massimo € 1.500

B 2) Spese per la duplicazione dei documenti sottratti Massimo € 1.500

B 3) Spese per impianti di prevenzione 10% dell’indennizzoe mezzi di chiusura massimo € 5.000

tavalori, o di terzi ove abbia a soggiornare,purché in cassaforte; oppure anche fuoricassaforte quando nell’abitazione sia pre-sente il portavalori o persona di sua fidu-cia.

3.10 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DIINDENNIZZOIn caso di sinistro verranno appli-cate le franchigie, gli scoperti e i li-miti di indennizzo sotto elencati inbase all’opzione scelta sul modulodi polizza, salvo se diversamenteprecisato sul Mod. 5060 VAR.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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Page 36: Professione Artigiano Reale

SEZIONE FURTO

RISCHIO ASSICURATO punto 3.1 SCOPERTO % LIMITE INDENNIZZO €B 4) Spese ed onorari di competenza 5% dell’indennizzo

del Perito, Consulenti e massimo € 2.500Professionisti

• 20% seconcomitante con franchigiaquest’ultima

3.8 Furti commesso con veicoli diventa minimoricoverati nei locali dell’azienda assoluto

• 25% se concomitante con altro scoperto

CONDIZIONI FACOLTATIVE SCOPERTO % LIMITE INDENNIZZO €FRANCHIGIA €

OPZIONE A

A Furto e rapina dei beni 20% della somma assicuratapresso terzi

OPZIONE B 30% della somma assicurata

B Furto e rapina dei beni presso 20% 25% della somma assicurataesposizioni, fiere e mostre Minimo € 500 OPZIONE A

C Estensione dell’assicurazione25% 20% della somma assicurata

ai beni all’apertoMinimo € 500

OPZIONE B 15% 20% della somma assicurata

Minimo € 500 Importo del 10%

D Indennità aggiuntiva dell’indennizzo corrisposto per danni indiretti ai beni per i quali la garanzia

è prestataOPZIONE A

• 15% rapinae all’estorsione

nei locali• 15 % durante

E Furto e rapina dei valoriil trasporto

OPZIONE B• 10% rapina e all’estorsione

nei locali• 10 % durante

il trasporto

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI FACOLTATIVE

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Page 37: Professione Artigiano Reale

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILEOGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

sua conduzione, compresi ascensori,montacarichi e scale mobili.

L’assicurazione comprende inoltre:a) i lavori di pulizia ed ordinaria manu-

tenzione eseguiti sia in economiache appaltati ad imprese. Limitata-mente ai lavori di straordinaria manu-tenzione, ampliamento, ristruttura-zione, sopraelevazione, la garanzia siintende prestata unicamente per laresponsabilità civile derivante all’As-sicurato quale committente dei sud-detti lavori dati in appalto ad imprese.Si precisa che le citate imprese (non-ché loro titolari e/o dipendenti) sonoconsiderati terzi;

b) i danni derivanti da spargimento diacqua. L’assicurazione non comprende idanni derivanti unicamente da umi-dità, stillicidio ed in genere da insalu-brità dei locali o da rigurgiti di fogne.

4 i danni: provocati dai prodotti dopo lasomministrazione o la vendita al det-taglio nell’esercizio dell’attività de-scritta in polizza, purché la sommini-strazione o la vendita e il danno sianoavvenuti durante il periodo di validitàdell’assicurazione. Il massimale persinistro rappresenta anche il limite dirisarcimento per anno assicurativo.Sono esclusi dalla garanzia le spesee gli oneri per il ritiro dal mercato deiprodotti risultanti difettosi o presuntitali.

5 servizio di pulizia dell’azienda;6 operazioni di progettazione, montag-

gio, collaudo, manutenzione, ripara-zione e installazione degli impianti,dei macchinari, delle attrezzature,delle apparecchiature elettroniche edell’arredamento dell’azienda;

7 organizzazione, nell’azienda, visiteguidate, di corsi di formazione e ag-giornamento, convegni, seminari eattività similari;

8 gestione di negozi per la venditaaperti al pubblico situati nell’ambitodell’azienda;

9 gestione nell’ambito dell’azienda didistributori automatici di cibi, be-

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

4.1 RISCHIO ASSICURATO

A Responsabilità civile verso terzi(R.C.T.)Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato e isuoi prestatori di lavoro, nello svolgimentodelle attività dichiarate nel modulo di po-lizza di quanto siano tenuti a pagare, qualicivilmente responsabili ai sensi di legge, atitolo di risarcimento (capitale, interessi espese) per danni involontariamente cagio-nati a terzi per morte, per lesioni per-sonali e per distruzione o deteriora-mento di cose, in conseguenza di unfatto verificatosi in relazione ai ri-schi per i quali è stipulata l’assicura-zione.L’assicurazione vale anche per la responsa-bilità civile che possa derivare all’Assicuratoda fatto, anche doloso, di persone dellequali debba rispondere, esclusi gli appalta-tori, i subappaltatori ed i lavoratori auto-nomi. a L’assicurazione, oltreché per i rischi de-

rivanti dall’esercizio dell’attività princi-pale dichiarata, vale anche per la re-sponsabilità civile derivante agli Assicu-rati per fatto proprio o per fatto di per-sone delle quali debbano rispondere inrelazione a tutti i rischi, anche quelli sus-sidiari ed accessori, alla normale condu-zione dell’azienda ivi compresi, a titoloesemplificativo e non limitativo:1 proprietà, uso e installazione di inse-

gne, attrezzature, cartelli e striscionipubblicitari, ovunque installati, nel ri-spetto della normativa vigente;

2 organizzazione e/o partecipazione adesposizioni, fiere, mostre, mercati,congressi e convegni, compreso l’al-lestimento, il montaggio e/o smon-taggio di stands;

3 proprietà e/o conduzione di fabbricati(o porzioni), e relative parti comuni sein condominio, da lui occupate perl’esercizio della attività descritta in po-lizza e degli impianti fissi destinati alla

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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Page 38: Professione Artigiano Reale

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

munque fuoriuscite a seguito dirottura accidentale di impiantie condutture.

b L’assicurazione comprende la responsa-bilità civile dell’Assicurato ai sensi dell’art.2049 Codice Civile per danni cagionati aterzi da suoi prestatori di lavoro in rela-zione alla guida di autovetture, ciclomo-tori, motocicli, purché i medesimi nonsiano di proprietà dell’Assicurato oallo stesso intestati al P.R.A., o inlocazione finanziaria, o dati in usu-frutto. È fatto salvo in ogni caso ildiritto di surrogazione di RealeMutua nei confronti dei responsa-bili. La garanzia è valida a condi-zione che al momento del sinistroil veicolo sia guidato da prestatori dilavoro dell’Assicurato iscritti nei libripaga tenuti a norma di legge.

c L’assicurazione comprende, nei limiti emodalità indicati in polizza, i danni:1 da incendio, esplosione, implosione

e scoppio, eventualmente in au-mento al massimale previstodalla Con dizione Facoltativa A “Ri-corso terzi” della Sezione Incendio,se operante;

2 a veicoli in sosta o in circolazione nel-l’ambito dell’azienda o di esecuzionedei lavori o in consegna o custodiaall’Assicurato, fermo quanto previstoal punto 4.4“Delimitazioni”;

3 a veicoli sotto carico e scarico; 4 a cose trovantesi sui veicoli sopraindi-

cati. La garanzia di cui ai predetti punti2), 3) e 4) vale anche se i veicoli sonodi proprietà dei prestatori di lavorodell’Assicurato o di appaltatori o di su-bappaltatori delle attività o lavori indi-cati alla precedente lettera a).

d L’assicurazione comprende inoltre la re-sponsabilità civile derivante all’Assicu-rato ed ai suoi prestatori di lavoro perdanni involontariamente cagionati aterzi per morte, per lesioni personali eper distruzione o deterioramento dicose, in relazione alla committenza o allosvolgimento degli incarichi previsti dal“Testo unico sulla sicurezza nei luoghi dilavoro” (Decreto Legislativo 9 aprile

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

vande e simili, di mense aziendali ebar, compresi i danni provocati dallasomministrazione;

10 servizio di vigilanza effettuato anchecon guardiani armati e con cani,anche fuori dal recinto dell’azienda;

11 servizio antincendio aziendale, anchein occasione di eventuale intervento aldi fuori dell’area dell’azienda;

12 proprietà, uso e circolazione anche al-l’esterno dell’azienda di biciclette e vei-coli elettrici. Si conferma l’esclu -sione dei rischi di circolazioneper i quali sussista l’obbligo diassicurazione ai sensi di legge.

13 operazioni di prelievo e/o consegnadi merci e materiali, comprese leoperazioni di carico e scarico;

14 proprietà di macchinario, arreda-mento, attrezzatura inerenti l’attivitàdichiarata nel modulo di polizzaMod. 5398 INC ubicati presso terzi;

15 esistenza, nell’ambito dell’azienda, diofficine meccaniche, falegnameria,laboratori chimici e di qualsiasi altroimpianto ad uso accessorio dell’atti-vità principale;

16 uso di tutte le macchine e macchinariin genere e/o attrezzature di officina,compresi i mezzi di solleva- mento etrasporto di materiali e merci (comemuletti, carrelli e/o simili), in dotazioneall’Assicurato, anche se non di pro-prietà. L’uso dei muletti, carrelli e/o si-mili può avvenire anche nei piazzali,marciapiedi, strade, interni ed esternie/o adiacenti l’azienda anche se nonrecintati e/o delimitati e anche qualorapredette aree risultino essere in uso adaltre aziende o persone. Si confermal’esclusione dei rischi di circola-zione per i quali sussista obbligodi assicurazione ai sensi dilegge.

17 i danni cagionati a terzi per lesionipersonali, distruzione o deteriora-mento di cose in conseguenza dicontaminazione dell'aria, dell'acquao del suolo, congiuntamente o di-sgiuntamente provocati da sostanzedi qualunque natura emesse o co-

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

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Page 39: Professione Artigiano Reale

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILEOGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

in data posteriore a quella della sti-pulazione della polizza e siano con-seguenza di fatti colposi commessie verificatisi per la prima volta du-rante il periodo dell’assicurazione. La garanzia non vale:1 per quei prestatori di lavoro per

i quali si sia manifestata rica-duta di malattia professionaleprecedentemente indennizzata oindennizzabile;

2 per le malattie professionali con-seguenti:a alla intenzionale mancata os-

servanza delle disposizionidi legge, da parte dei rappre-sentanti legali dell’azienda;

b alla intenzionale mancata pre-venzione del danno, per omesseriparazioni o adatta- menti deimezzi predisposti per prevenireo contenere fattori patogeni,da parte dei rappresentanti le-gali dell’azienda.

La presente esclusione 2) cessadi avere effetto per i danni verificatisisuccessivamente al momento in cui,per porre rimedio alla situazione, ven-gano intrapresi accorgimenti che pos-sono essere ragionevolmente ritenutiidonei in rapporto alle circostanze;

3 per le malattie professionaliche si manifestino dopo 12 mesidalla data di cessazione della ga-ranzia relativa al presente con-tratto oppure dopo 12 mesi dalladata di cessazione del rapporto dilavoro se questa è precedentealla data di cessazione della ga-ranzia relativa al presente con-tratto;

4 per le malattie provocate da rite-nuti soprusi o comportamentivessatori in genere quali, atitolo esemplificativo e non limi-tativo: discriminazioni, deman-sionamenti, molestie di varia na-tura (ivi incluse quelle a sfondosessuale) poste in essere da col-leghi e/o superiori, finalizzati omeno a emarginare e/o allonta-

2008,. n 81) e successive eventuali mo-difiche e integrazioni.

B Responsabilità civile verso presta-tori di lavoro (R.C.O.)Reale Mutua tiene indenne l’Assicurato diquanto questi sia tenuto a pagare (capitale,interessi e spese) quale civilmente respon-sabile:1 ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R.

30 giugno 1965 n. 1124 e dell’art. 13del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, pergli infortuni sofferti da:a prestatori di lavoro assicurati ai sensi

dei predetti D.P.R. e D.Lgs.,addetti alle attività per le quali è pre-stata l’assicurazione;

b titolari, soci e familiari coadiuvanti li-mitatamente alla rivalsa INAIL;

2 ai sensi del Codice Civile a titolo di risar-cimento di danni non rientranti nella di-sciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, cagionati a prestatori di lavoro di cuial prece- dente punto 1) a), o loroaventi diritto, per morte e per le-sioni personali conseguenti ad in-fortunio dalle quali sia derivataun’invalidità permanente, calco-lata sulla base dei criteri adottatidall’INAIL, non inferiore al 6%.

L’assicurazione R.C.O. è efficace acondizione che, al momento del si-nistro, l’Assicurato sia in regola congli obblighi dell’assicurazione dilegge.

L’assicurazione R.C.T. e l’assicurazioneR.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsaesperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 dellalegge 12 giugno 1984, n. 222.

C Responsabilità civile verso presta-tori di lavoro (R.C.O.) Malattie pro-fessionaliL’assicurazione della responsabilità civileverso i prestatori di lavoro è estesa al rischiodelle malattie professionali, purché vengariconosciuta la causa di lavoro. L’esten-sione spiega i suoi effetti a condi-zione che le malattie si manifestino

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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Page 40: Professione Artigiano Reale

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

zioni per verifiche e/o controllisullo stato dei luoghi di lavoro,ispezioni per le quali l’Assicuratoè tenuto a consentire il libero ac-cesso ed a fornire le notizie e ladocumentazione necessarie.L’Assicurato ha l’obbligo di de-nunciare, da quando ne è venutoa conoscenza, a Reale Mutua l’in-sorgenza di una malattia profes-sionale e di far seguito, con lamassima tempestività, con le no-tizie, i documenti e gli atti relativial caso denunciato.

Per le presenti garanzie possonooperare, se previsti, franchigie, sco-perti e limiti di risarcimento espostial punto 4.15 “Franchigie, scoperti elimiti di risarcimento”.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

nare singole persone o gruppi diesse dall’ambiente di lavoro (c.d.“mobbing”, “bossing”);

5 per le malattie causate daamianto.Il massimale indicato nel modulodi polizza Mod. 5398 INC per sini-stro rappresenta comunque lamassima esposizione di RealeMutua:a per più danni, anche se mani-

festatisi in tempi diversi du-rante il periodo di validità dellagaranzia, originati dal mede-simo tipo di malattia professio-nale manifestatasi;

b per più danni verificatisi inuno stesso periodo annuo diassicurazione.

Reale Mutua ha il diritto di effet-tuare in qualsiasi momento ispe-

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

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Page 41: Professione Artigiano Reale

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILEOPERATIVITA’

DELL’ASSICURAZIONE

OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE

4.2 DOVE ASSICURIAMO L’assicurazione vale per i danni che si verifi-cano nel mondo intero.

4.3 DELIMITAZIONI SALVO OPERATI-VITÀ DELLA CONDIZIONE FACOL-TATIVA Reale Mutua non risarcisce, qua-lora non sia stata esplicitamente ri-chiamata sul modulo di polizza larelativa Condizione Facoltativa, idanni:1 cagionati da cose installate, dopo

l’ultimazione dei lavori o, qualorasi tratti di operazioni di ripara-zione o manutenzione, quelli nonavvenuti durante l’esecuzione deilavori (assicurabili con la Condi-zione Facoltativa A “Garanzia po-stuma”);

2 derivanti da attività svolte al difuori dell’ambito dell’azienda,salvo quelle previste al punto 4.1A “Rischio assicurato” (assicura-bili con la Condizione FacoltativaB “Lavori e/o attività svolti al difuori dell’ambito dell’azienda”);

3 a cose che l’Assicurato abbia inconsegna o custodia o detengaa qualsiasi titolo, salvo quantoprevisto al punto 4.1 A c 2, 3 e 4“Rischio assicurato”; a cose chevengano trasportate, rimorchiate,trainate, sollevate, caricate o sca-ricate (assicurabili con la Condi-zione Facoltativa C “Danni a cosein consegna e custodia”);

4 a condutture ed impianti sotterra-nei in genere (assicurabili con laCondizione Facoltativa D “Dannia condutture ed impianti sotterra-nei”);

2 cagionati da appaltatori, subap-paltatori e lavoratori autonomi delcui fatto l’Assicurato debba ri-spondere (assicurabili con laCondizione Facoltativa E “Ces-

sione lavori in appalto e subap-palto”).

6 cagionati da merci o prodotti ingenere dopo la consegna a terzi(assicurabili con le CondizioniFacoltative A e F).

4.4 DELIMITAZIONILa garanzia di R.C.T. non comprendei danni:1 da furto;2 derivanti a infiltrazione di acqua,

interruzione, impoverimento odeviazione di sorgenti o corsid’acqua, alterazioni o impoveri-menti di falde acquifere, giaci-menti minerari ed in generedi quanto trovasi nel sottosuolosuscettibile di sfruttamento;

3 derivanti dalla circolazione sustrade di uso pubblico o su aree aqueste equiparate di veicoli a mo-tore, dalla navigazione di natanti amotore e dall’impiego di aeromo-bili, fermo quanto previsto dalpunto 4.1 A b “Rischio assicurato”;

4 ad opere e/o cose costruite, postein opera, rimosse, mantenute, ri-parate, utilizzate dall’Assicurato;ad opere e/o cose oggetto dei la-vori, limitatamente alle sole partidelle cose direttamente interes-sate dall’esecuzione dei lavori;

5 a natanti e aeromobili sotto ca-rico o scarico ovvero in sosta nel-l’ambito di esecuzione delle anzi-dette operazioni, nonché allecose sugli stessi trasportate;

6 cagionati da prodotti e cose in ge-nere dopo la consegna, sommini-strazione o distribuzione a terzisalvo quanto previsto dal punto4.1 A a 4 “Rischio assicurato”;

7 da vibrazioni;8 da inquinamento dell’aria, del-

l'acqua, del suolo, salvo quantoprevisto al punto 4.1 A) a) 17;

9 da detenzione e/o impiego diesplosivi;

10a cose da cedimento, franamentoo assestamento del terreno.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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Page 42: Professione Artigiano Reale

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Viene comunque riconosciuta la qualificadi terzi, limitatamente al caso dimorte e lesioni personali:e al socio a responsabilità illimitata e

agli amministratori che non siano le-gali rappresentanti;

f ai clienti e ai fornitori che in via occasio-nale partecipino a operazioni di caricoe scarico;

g ai tirocinanti, agli stagisti, ai liberi profes-sionisti e consulenti d’opera dei qualil’Assicurato si avvale

Ai lavoratori autonomi, agli appalta-tori, ai subappaltatori ed ai loro pre-statori di lavoro viene riconosciutala qualifica di terzi limitatamente alcaso di morte o di lesioni personaligravi o gravissime, come definitedall’art. 583 del codice penale.

4.6 COSE DI PROPRIETA’ DEI PRESTA-TORI DI LAVORO L’assicurazione comprende i danni a cosedei prestatori di lavoro dell’Assicurato.L’assicurazione non vale per gli og-getti preziosi, denaro, valori bollati,titoli di credito, valori in genere.

4.7 SOSPENSIONE O INTERRUZIONEDI ATTIVITÀ L’assicurazione comprende i danni deri-vanti da interruzioni o sospensioni totali oparziali di attività industriali, commerciali,artigianali, agricole o di servizi, purchéconseguenti a sinistro risarcibile atermini della presente Sezione.

4.8 RISCHI DI CIRCOLAZIONE SUSTRADE ED AREE PRIVATEQuando per i rischi di circolazionedi veicoli a motore semoventi sustrade o aree private non equipa-rate a quelle di uso pubblico esistecontemporanea e valida assicura-zione, la garanzia di cui alla pre-sente polizza viene prestata, fermi imassimali indicati sul modulo dipolizza, in secondo rischio (e cioèin eccedenza) rispetto al risarci-mento previsto da tale copertura.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE

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Le garanzie di R.C.T. e R.C.O. noncomprendono in ogni caso i danni:a verificatisi in connessione con

trasformazioni o assestamentienergetici dell’atomo, naturali oprovocati artificialmente (fissionee fusione nucleare, isotopi radio-attivi, macchine acceleratrici,ecc.);

b derivanti da: presenza, uso, con-taminazione, estrazione, manipo-lazione, lavorazione, vendita, di-stribuzione e/o stoccaggio diamianto e/o di prodotti conte-nenti amianto;

c derivanti da rischi di guerra di-chiarata o non, guerra civile, am-mutinamento, tumulti popolari etutti gli eventi assimilabili aquelli suddetti, nonché gli inci-denti dovuti a ordigni di guerra;

d derivanti dall’emissione di onde ecampi elettromagnetici (EMF);

e di carattere punitivo (limitata-mente ai sinistri verificatisi inUsa, Canada e Messico).

4.5 SOGGETTI NON CONSIDERATITERZI Non sono considerati terzi ai finidella garanzia R.C.T.:a il coniuge, i genitori, i figli dell’As-

sicurato, nonché ogni altro pa-rente o affine con lui convivente;

b quando l’Assicurato non siauna persona fisica, il legale rappresentante, il socio a re -sponsabilità illimitata, l’ammi -nistratore e le persone che sitrovino con loro nei rapporti dicui al punto a;

c i prestatori di lavoro e tutti co-loro che, indipendentementedalla natura del loro rapportocon l’Assicurato, subiscano ildanno in conseguenza della loropartecipazione manuale all’atti-vità descritta nel modulo di po-lizza;

d gli aventi diritto dei soggetti indi-cati ai precedenti punti a, b e c.

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Page 43: Professione Artigiano Reale

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILEOPERATIVITA’

DELL’ASSICURAZIONE

4.9 BUONA FEDE L’omissione da parte dell’Assicurato diuna circostanza eventualmente aggra-vante il rischio, così come le inesatte o in-complete dichiarazioni dell’Assicurato al-l’atto della stipulazione del contratto o du-rante il corso dello stesso, non pregiudi-cano il diritto al risarcimento dei danni,sempreché tali omissioni o inesattedichiarazioni non siano frutto didolo colpa grave, fermo restando ildiritto di Reale Mutua, una voltavenuta a conoscenza di circo-stanze aggravanti che comportinoun premio maggiore, di richiederela relativa modifica delle Condi-zioni in corso (aumento del premiocon decorrenza dalla data in cui lecircostanze aggravanti si siano ve-rificate o, in caso di sinistro, con-guaglio del premio per l’intera an-nualità in corso). L’assicurazioneR.C.O. (punto 4.1 B “Rischio assi-curato”) conserva la propria vali-dità anche se l’Assicurato non è inregola con gli obblighi di legge, inquanto ciò derivi da comprovata in-volontaria inesatta interpretazionedelle norme di legge vigenti in ma-teria.

4.10 PLURALITÀ DI ASSICURATI La garanzia opera entro i limiti edi massimali convenuti sul modulodi polizza per sinistro il quale resta,ad ogni effetto, unico anche nelcaso di responsabilità di più di unodegli Assicurati. Tuttavia il massimaleverrà utilizzato in via prioritaria a coperturadella responsabilità civile del Contraenteed in via subordinata, per l’eccedenza, acopertura della responsabilità civile deglialtri Assicurati.

4.11 BENI IN COMODATO O LOCAZIONE L’assicurazione comprende i danni deri-vanti dal possesso e dall’utilizzo di beni efabbricati in comodato, leasing o locazioneutilizzati dall’Assicurato per lo svolgi-mento delle attività descritte in polizza.

4.12 SCAMBIO DI MANODOPERA Premesso che i prestatori di lavoro dell’As-sicurato possono essere distaccati pressoaltre aziende, così come l’Assicurato puòavvalersi di prestatori di lavoro di altreaziende, il tutto nel rispetto dellenorme di legge in materia di occu-pazione e mercato del lavoro e sem-preché si tratti di aziende svolgentianaloghe attività, resta convenutoquanto segue:1 la garanzia R.C.O. è operante anche nei

casi in cui i prestatori di lavoro dell’Assi-curato siano temporaneamente distac-cati presso altre aziende, anche terze;

2 i prestatori di lavoro di altre aziende deiquali l’Assicurato si avvalga si conside-rano terzi, anche se svolgenti attivitàmanuali, ma limitatamente ai casidi morte o di lesioni personaligravi o gravissime, come definitedall’art. 583 del codice penale.

Resta fermo che gli elementi variabili presicome base per il calcolo del premio inclu-deranno anche la componente relativa aicompensi erogati ai lavoratori di altreaziende utilizzati dall’Assicurato.

4.13 RESPONSABILITÀ SOLIDALEIn caso di responsabilità solidaledell’Assicurato con altri soggetti,Reale Mutua risponderà soltantoper la quota di pertinenza dell’Assi-curato stesso.

4.14 DETERMINAZIONE DEL PREMIO ETOLLERANZA SUL NUMERO DI AD-DETTIIl premio della presente sezione è determi-nato in base al numero di addetti del-l’Azienda al momento della stipula, del con-tratto, come dichiarato dal Contraente edindicato nel modulo di polizza.Il premio rimane immutato e le garanzie at-tivate nella presente sezione mantengonoinvariata la loro efficacia anche se il numerodi addetti dell’Azienda aumenta, nell’an-nualità in corso, di 1 unità (2 se il numero diaddetti dichiarato dal Contraente ed indi-cato in polizza è superiore a 3).

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

del Contraente il numero di addettidichiarato risultasse minore dell’ef-fettivo, i sinistri verificatisi nel pe-riodo cui si riferisce la dichiarazioneinesatta, verranno liquidati con l’ap-plicazione di quanto indicato alpunto 8.22 “Regola proporzionale”.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

Ad ogni scadenza anniversaria dellapolizza il Contraente deve comunicarequalsiasi variazione a Reale Mutuache provvederà a rideterminare il pre-mio per l’annualità seguente.Fermo restando quanto sopra, se perinesatte o incomplete dichiarazioni

OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILECONDIZIONI FACOLTATIVE

CONDIZIONI FACOLTATIVE(Operanti solo se esplicitamente ri-chiamate nel modulo di polizza eferma l’efficacia del punto 4.4 “Deli-mitazioni”. Per le presenti condizionipossono operare, se previsti, fran-chigie, scoperti e limiti di risarci-mento esposti al punto 4.15).

A GARANZIA POSTUMAA parziale deroga dei punti 4.3 “Delimita-zioni salvo operatività della Condizione Fa-coltativa” l’assicurazione viene estesaalla responsabilità civile degli Assicuratiper danni verificatisi dopo l’esecuzione deilavori purché derivanti da difetti di installa-zione o difettosa esecuzione di lavori dimanutenzione, riparazione o rimozione diimpianti, apparecchiature e/o cose in ge-nere. Questa estensione vale a condizione che ildanno avvenga e sia stato denunciato du-rante il periodo di validità del contratto, macomunque non oltre due anni dal compi-mento dei lavori.Se indicato nel modulo di polizza., il limite didue anni è elevato a cinque anni per le atti-vità di installazione e manutenzione degliimpianti previsti all’art.1 del D.M. 22/01/08n° 37. Anche in tal caso l’estensione vale a condi-zione che il danno avvenga e sia stato de-nunciato durante il periodo di validità delcontratto

Restano esclusi dall’assicurazione idanni agli impianti e/o apparecchia-ture e/o cose installate, riparatenonché qualsiasi spesa inerente laricerca del difetto, la sostituzione oriparazione delle stesse.Per le attività di riparazione e/o manuten-zione di veicoli, natanti e all’attività di gom-misti, la garanzia è operante a condizioneche il danno derivante dalle predetteattività avvenga e sia stato denun-ciato durante il periodo di validità delcontratto, ma comunque non oltre12 mesi dal compimento dei lavori.Restano esclusi dall’assicurazione

i danni ai veicoli oggetto di inter-venti, i danni a cose installate, ripa-rate, nonché qualsiasi spesa ine-rente la sostituzione o riparazionedelle stesse, salvo che siano dovutiad urto o collisione conseguente adincidente di circolazione stradale odi navigazione.

B LAVORI E/O ATTIVITÀ SVOLTI AL DIFUORI DELL’AMBITO DELL’AZIENDAA parziale deroga del punto 4.3 “Delimita-zioni salvo operatività della Condizione Fa-coltativa” l’assicurazione comprendei danni verificatisi durante lo svolgimentodi lavori e/o attività al di fuori dell’ambitodell’azienda, quali installazione, rimo-zione, manutenzione e riparazione, ivi com-presi quelli ai locali nei quali si svolgono i la-vori ed ai relativi infissi.

C DANNI A COSE IN CONSEGNA ECUSTODIAA parziale deroga del punto 4.3 “Delimita-zioni salvo operatività della Condizione Fa-coltativa” l’assicurazione comprende idanni arrecati alle cose di terzi che l’Assicu-rato abbia in consegna o custodia, com-prese le operazioni di loro sollevamento,carico e scarico.Sono esclusi i danni: ad oggetti pre-ziosi, denaro, valori bollati, titoli dicredito e valori in genere; alle cosetrasportate al di fuori delle struttureaziendali; ad immobili ed a cose uti-lizzate o detenute a titolo di loca-zione finanziaria.

D DANNI A CONDUTTURE ED IM-PIANTI SOTTERRANEIA parziale del punto 4.3 “Delimitazionisalvo operatività della Condizione Facolta-tiva” la garanzia comprende i danni allecondutture ed agli impianti sotterranei.

E CESSIONE DI LAVORI IN APPALTO ESUBAPPALTOPremesso che l’Assicurato può cedere adaltri soggetti l’esecuzione di parte dei lavoririentranti nelle attività descritte nel modulo di

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

tiro dei prodotti perché costitui-scono un pericolo per la salutee/o la sicurezza dei consumatori outilizzatori terzi.

L’assicurazione opera inoltre quandole circostanze sopra elencate sianoconseguenti a contaminazione, alte-razione, manomissione intenzionaledei prodotti imputabile a personedelle quali l’Assicurato debba rispon-dere a norma di legge.

Relativamente alla garanzia per il ri-tiro dei prodotti dal mercato l’assi-curazione vale per le spese soste-nute dall’Assicurato per una ragio-nevole comunicazione dei motiviche giustificano il ritiro, fatta ai con-sumatori finali, ai dettaglianti, gros-sisti, trasformatori, distributori o in-termediari in genere nel più brevetempo possibile e con le modalitàeventualmente imposte dall’Auto-rità, nonché per le spese di ripara-zione presso i soggetti sopra indicatipurché in alternativa e uguali o infe-riori alle spese di trasporto per il ri-tiro.L’assicurazione vale anche per leconseguenti spese connesse al tra-sporto e per le spese di distruzionedei prodotti, purché quest’ultima siaavvenuta per ordine dell’Autorità.

2 Soggetti non considerati terziNon sono considerati terzi:a il coniuge, i genitori, i figli

dell’Assicurato, nonché qual-siasi altro parente o affine conlui convivente;

b quando l’Assicurato non siauna persona fisica, il legalerappresentante, il socio a re-sponsabilità illimitata, l’ammini-stratore e le persone che si tro-vino con loro nei rapporti di cuial punto a;

c le società che, rispetto all’Assi-curato che non sia una personafisica, sono qualificabili comecontrollanti, controllate e col-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI FACOLTATIVE

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polizza, si precisa che l’assicurazione valeper la responsabilità civile che possa deri-vare all’Assicurato da fatto, anche doloso, diappaltatori e subappaltatori e lavoratori auto-nomi mentre eseguono le attività per contodell’Assicurato, fermo il diritto di rivalsa diReale Mutua nei confronti dei responsabili.Rimane in ogni caso esclusa la re-sponsabilità civile personale degliappaltatori, subappaltatori e lavora-tori autonomi.

F RESPONSABILITÀ CIVILE PRO-DOTTI – RITIRO PRODOTTI1 Rischio assicurato

A parziale deroga del punto 4.3 “Delimi-tazioni salvo operatività della Condi-zione Facoltativa” Reale Mutuaa tiene indenne l’Assicurato di quanto

sia tenuto a pagare quale civilmenteresponsabile, ai sensi di legge, a ti-tolo di risarcimento (capitale, inte-ressi, spese) per danni materiali e di-retti involontariamente cagionati aterzi dall’oggetto dell’attività indicatosul modulo di polizza – per i qualil’Assicurato rivesta in Italia la qualificadi produttore – dopo la loro conse-gna a terzi, per morte, per lesionipersonali e per distruzione o deterio-ramento di cose diverse dal prodottodifettoso.

b rimborsa all’Assicurato le spese so-stenute per il ritiro dal mercato, dopola consegna a terzi, dall’oggetto del-l’attività indicato sul modulo di po-lizza, qualora il ritiro stesso si rendanecessario per un difetto dei prodottiimputabile all’Assicurato, purché du-rante il periodo di efficacia dell’assi-curazione si verifichi una delle se-guenti circostanze:• i prodotti abbiano cagionato

danni a terzi per morte, per lesionipersonali o per danneggiamentoa cose;

• documentata possibilità che i pro-dotti arrechino danni a terzi permorte, per lesioni personali o perdanneggiamento a cose;

• ordine dell’Autorità pubblica di ri-

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SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILECONDIZIONI FACOLTATIVE

legate ai sensi dell’art.2359Codice Civile.

3 DelimitazioniReale mutua non risarcisce idanni:a derivanti da responsabilità vo-

lontariamente assunte dall’As-sicurato e non direttamenteerivanti gli dalla legge;

b riconducibili a consapevoli vio-lazioni di leggi, norme o regoletecniche o di processo produt-tivo attinenti la sicurezza deiprodotti;

c relativi a fatti o circostanze giànoti all’Assicurato al momentodella stipula del contratto d’as-sicurazione;

d che, in relazione ai rischi assi-curati, si siano verificati in con-nessione con trasformazioni oassestamenti energetici del-l’atomo, naturali o provocatiartificialmente (fissione e fu-sione nucleare, isotopi radioat-tivi, macchine acceleratrici esimili, ecc.);

e ad immobili costruiti in tutto oin parte con i prodotti assicu-rati;

f imputabili all’Assicurato nellasua qualità di installatore, di ri-paratore o di manutentore;

g da inquinamento dell’aria, del-l’acqua, del suolo derivanti dainterruzioni, impoverimento odeviazione di sorgenti o corsid’acqua, alterazioni o impove-rimenti di falde acquifere, gia-cimenti minerari e in genere diquanto trovasi nel sottosuolosuscettibile di sfruttamento;

h derivanti da interruzioni o so-spensioni, totali o parziali, diattività industriali, commer-ciali, artigianali, agricole o diservizi;

i derivanti da prodotti destinatispecificamente al settore aero-nautico e aerospaziale;

j da presenza, uso, contamina-zione, estrazione, manipola-zione, lavorazione, vendita, di-stribuzione e/o stoccaggio diamianto e/o di prodotti conte-nenti amianto;

k derivanti da prodotti genetica-mente modificati;

l derivanti da emissioni di ondee campi elettromagnetici.

Reale mutua non riconosce: m le spese sostenute per la rea-

lizzazione, riparazione, distru-zione di un prodotto com-plesso, non materialmente edirettamente danneggiato, macomunque rivelatosi inutilizza-bile a causa di un difetto delprodotto indicato nel modulo dipolizza;

n le spese da chiunque soste-nute in sede extragiudiziale perricerche e indagini volte ad ac-certare le cause del danno,salvo che dette ricerche, inda-gini e spese siano state pre-ventivamente autorizzate daReale Mutua;

o le spese e gli oneri per il ritirodal mercato di prodotti, salvoquanto indicato al punto 1 – 2)“Rischio assicurato”;

p le spese di rimpiazzo, sostitu-zione e riparazione del pro-dotto difettoso e/o il controva-lore del prodotto stesso, salvoquanto indicato al punto 1 – 2)“Rischio assicurato”;

q le spese sostenute per il ritirodi prodotti immessi sul mer-cato senza la necessaria auto-rizzazione di legge;

r le spese sostenute per il ritirodi prodotti nei quali siano en-trati a far parte, quali compo-nenti fisicamente inscindibili, iprodotti fabbricati mediantel’attività assicurata;

s il pagamento di multe, am-mende, sanzioni e ogni tipo di

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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Page 48: Professione Artigiano Reale

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

RISCHIO ASSICURATO punto 4.1 SCOPERTO % LIMITI DI RISARCIMENTO €FRANCHIGIA € MASSIMALE €

Danni verificatisi in Paesi 10%extraeuropei minimo € 5.000 Massimale di Polizza

massimo € 50.000A a) 3) Proprietà del fabbricato € 500 Massimale di Polizza A a) 3) Spargimenti d’acqua € 250 € 300.000 per sinistrob)A a) 17 Danni da inquinamento 10%

€ 25.000 per sinistroaccidentale minimo € 2.000

A c) 1) Danni cagionati a cose€ 500 € 300.000 per sinistroda incendio

A c) 2), Danni cagionati a veicoli ed€ 250 € 25.000 per sinistro3), 4) a cose trovantesi sugli stessi

CONDIZIONI PARTICOLARI SCOPERTO % LIMITI DI RISARCIMENTO €(sempre operanti) FRANCHIGIA € MASSIMALE €

4.6 Cose di proprietà dei € 250 € 10.000 per sinistro

prestatori di lavoro4.7 Sospensione o interruzione 10%

€ 50.000 per sinistro/annodi attività minimo € 250

Europea, della Svizzera, di San Marino edella Città del Vaticano, e per i danni eper le operazioni di ritiro verificatesi intali Paesi.

6 Coesistenza di altre assicurazioniQualora il Contraente sia titolare di altreassicurazioni per le medesime garanzie(RC Prodotti e/o Ritiro Prodotti) conReale Mutua o altre Società, la pre-sente estensione opera, nei limitiprevisti, ad integrazione e/o inaumento alle prestazioni dellepredette assicurazioni.

4.15 FRANCHIGIE, SCOPERTI, LIMITI DIINDENNIZZOIn caso di sinistro verranno appli-cate le franchigie, gli scoperti e i li-miti di risarcimento sotto elencati,salvo se diversamente precisato sulMod. 5060 VAR.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

risarcimento avente caratteresanzionatorio o punitivo (puni-tive or exemplary damages);

t relativamente ad impianti anti-furto e antincendio, i danni dafurto o da incendio conse-guenti a inefficacia funzionaletotale o parziale dei prodottiassicurati.

4 Efficacia della garanzia nel tempoL’assicurazione vale per prodotti conse-gnati non oltre un anno prima della datadi effetto dell’assicurazione e per le ri-chieste di risarcimento presentate all’As-sicurato per la prima volta durante il pe-riodo di efficacia della presente polizza.

5 Estensione territoriale della ga-ranziaL’assicurazione vale per i prodotti con-segnati nei territori dei Paesi dell’Unione

CONDIZIONI FACOLTATIVE

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Page 49: Professione Artigiano Reale

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILECONDIZIONI FACOLTATIVE

CONDIZIONI FACOLTATIVE SCOPERTO % LIMITI DI RISARCIMENTO €FRANCHIGIA € MASSIMALE €

A Garanzia postuma 10% € 50.000 per sinistro/annoMinimo € 250 per danni a cose

OPZIONE AB Lavori e/o attività svolti 15% • 10% massimale per danni

al di fuori dell’ambito Minimo € 250 diversi da Incendiodell’azienda • € 300.000 per danni di incendio

OPZIONE B 10% • 10% massimale per danni

Minimo € 250 diversi da Incendio• € 300.000 per danni di incendio

OPZIONE AC Danni a cose in consegna 10% € 10.000 per sinistro/anno

e custodia Minimo € 250 per danni a coseOPZIONE B

10% € 20.000 per sinistro/annoMinimo € 250 per danni a cose

D Danni a condutture 10% € 10.000 per sinistro/annoe impianti sotterranei Minimo € 250 per danni a cose

E Cessione di lavori in appalto 10% € 25.000 per sinistro/annoe subappalto Minimo € 250 per danni a cose

F Responsabilità civile prodotti – Ritiro Prodotti

a) Massimale € 250.000sinistro/anno che rappresentail massimoesborso di Reale Mutua:• per più richieste di

risarcimento presentate all’Assicurato e da questi aReale Mutua in uno stesso

• Responsabilità civile 10% periodo annuo di prodotti Minimo € 250 assicurazione;

• per ogni sinistro in serie, intendendosi per tale una pluralità di richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, anchese manifestatosi in più prodotti e in più anni

b) Sottolimite di risarcimento di€ 25.000 indipendentemente

• Ritiro Prodotti 10% dal numero delle operazioni Minimo € 250 effettuate dall’Assicurato

nello stesso periodo annuo I massimali e i limiti di risarcimento indicati ai pre-cedenti punti a) e b) si intendono ridotti del 50%qualora si tratti di prodotti semilavorati o comun-que non destinati al consumo finale.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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Page 50: Professione Artigiano Reale

SEZIONE ASSISTENZA

rottura, occlusioni o guasto di condutturefisse dell’impianto idraulico o termico, laCentrale Operativa provvede al suoinvio per riparare il danno fino allaconcorrenza di € 300 per sinistro.Sono compresi i costi relativi a parti di ri-cambio e componenti usurati o guastistrettamente necessari per effettuare la ri-parazione d’emergenza.L’eventuale addebito del diritto di chiamataè a carico di Reale Mutua, anche in ecce-denza al limite sopra indicato.Sono a carico dell’Assicurato gli in-terventi dovuti a:• interruzioni della fornitura dipen-

denti dall’ente erogatore;• mancato scarico delle acque nere

degli impianti igienico-sanitaridovuto ad occlusione di condut-ture fisse di scarico dell’impiantoidraulico facenti parte della co-lonna di scarico condominiale odi altre tubazioni di proprietà co-mune;

• rottura, occlusione o guasto di ru-binetti, boiler e di tubature mobilicollegate o meno a qualsiasi ap-parecchio;

• infiltrazioni derivanti da guasto dirubinetti o di sanitari.

La prestazione è fornita in Italia, Repubblicadi San Marino, Città del Vaticano

5.2 INVIO DI UN ELETTRICISTAQualora l’Assicurato necessiti dell’inter-vento d’emergenza di un elettricista pressol’Azienda per mancanza di corrente dovutaa guasto d’interruttori, impianti di distribu-zione interna o prese di corrente, la Cen-trale Operativa provvede al suo invioper riparare il danno fino alla con-correnza di € 300 per sinistro.Sono compresi i costi relativi a parti di ri-cambio e componenti usurati o guastistrettamente necessari per effettuare la ri-parazione d’emergenza.L’eventuale addebito del diritto di chiamataè a carico di Reale Mutua, anche in ecce-denza al limite sopra indicato.Sono a carico dell’Assicurato gli in-terventi dovuti a:

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

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PREMESSAA norma del Decreto Legislativo 07 settem-bre 2005 n. 209, art. 175 e successive mo-dificazioni, Reale Mutua eroga le presta-zioni di Assistenza e/o i servizi aggiuntivinel caso si rendano necessari a causa deglieventi di seguito indicati, avvalendosi diBLUE ASSISTANCE S.P.A., società di ser-vizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.Le prestazioni di Assistenza ed i servizisono regolamentati dalle condizioni cheseguono e per poterne usufruire l’As-sicurato deve contattare la CentraleOperativa, funzionante 24 ore su 24 tutti igiorni dell’anno, attivabile con le seguentimodalità:

� telefono, ai numeri

DALL’ITALIA DALL’ESTEROPREFISSO INTERNAZIONALE

seguito da

� posta elettronica, all'indirizzo [email protected]

L’Assicurato dovrà comunicare:• le proprie generalità,• il numero di polizza,• la marca, il modello ed il numero

di targa del veicolo assicurato (sesottoscritta la garanzia Assi-stenza sul veicolo utilizzato perl’attività lavorativa),

• il tipo di prestazione richiesta,• il numero di telefono al quale può

essere contattato e l’indirizzo delluogo in cui la prestazione è ri-chiesta.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

5.1 INVIO DI UN IDRAULICOQualora l’Assicurato necessiti dell’inter-vento d’emergenza di un idraulico pressol’Azienda per allagamento, mancanza to-tale d’acqua o di riscaldamento dovuti a

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Page 51: Professione Artigiano Reale

SEZIONE ASSISTENZAOGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

• interruzioni della fornitura dovuteall’ente erogatore;

• guasti o malfunzionamenti al cavodi alimentazione generale dell’edi-ficio in cui è situata l’Azienda.

La prestazione è fornita in Italia, Repubblicadi San Marino, Città del Vaticano

5.3 INVIO DI UN FABBRO O DI UN FA-LEGNAMEQualora l’Assicurato necessiti dell’inter-vento d’emergenza di un fabbro o di un fa-legname presso l’Azienda perché la funzio-nalità degli accessi o la loro sicurezza ècompromessa a seguito di:• furto, consumato o tentato;• smarrimento, scippo, rapina, rottura

delle chiavi;• guasto o scasso di serrature o serrande, la Centrale Operativa provvede alsuo invio per ripristinare l’efficienzadegli accessi fino alla concorrenzadi € 300 per sinistro.Sono compresi i costi relativi a parti di ri-cambio e componenti usurati o guastistrettamente necessari per effettuare la ri-parazione d’emergenza.L'intervento è limitato alle porte ealle finestre di accesso dall'esternodell'Azienda.Sono a carico dell’Assicurato gli in-terventi:• su porte e cancelli che non sono

di pertinenza dell’Azienda e diproprietà o possesso del titolaredell’Azienda;

• su impianti di sicurezza e allarme.L’eventuale addebito del diritto di chiamataè a carico di Reale Mutua, anche in ecce-denza al limite sopra indicato.La prestazione è fornita in Italia, Repubblicadi San Marino, Città del Vaticano

5.4 INVIO DI UN VETRAIOQualora l’Assicurato, a seguito di evento dan-noso indennizzabile ai sensi della CondizioneFacoltativa L “Cristalli” della Sezione Incen-dio, necessiti dell’intervento d’emergenza diun vetraio presso l’Azienda per la rottura divetri esterni, la Centrale Operativa prov-

vede al suo invio per riparare il dannofino alla concorrenza di € 300 per si-nistro.L’eventuale addebito del diritto di chiamataè a carico di Reale Mutua, anche in ecce-denza al limite sopra indicato.La prestazione è operante qualora lasicurezza del fabbricato assicuratonon sia garantita.Sono esclusi:• il costo del materiale impiegato;• il costo dei pezzi sostituiti;• le prestazioni di manodopera che

non rientrano nella soluzione del-l’emergenza;

il cui indennizzo sarà effettuato aitermini della Condizione FacoltativaL “Cristalli” della Sezione Incendiose operante.La prestazione è fornita in Italia, Repubblicadi San Marino, Città del Vaticano

5.5 TRASPORTO IN AUTOAMBULANZAQualora, a seguito di infortunio o di maloreche colpisca un addetto o un terzo pressol’Azienda sia richiesto il trasporto in auto-ambulanza, la Centrale Operativaprovvede all’invio, in accordo con ipropri medici, fino alla concorrenzadi € 300 per sinistro.La garanzia opera laddove non si rende ne-cessario l’inter vento del servizio di soc-corso pubblico, per recarsi presso la strut-tura sanitaria più vicina idonea a garantirglicure specifiche; successivamente al rico-vero di primo soccorso, opportunamentedocumentato, per recarsi alla struttura sa-nitaria che garantisca cure specifiche resenecessarie dall’evento. La presente prestazione non può so-stituire in alcun modo l’interventodegli operatori del servizio di soc-corso pubblico. La prestazione è fornita in Italia, Repubblicadi San Marino, Città del Vaticano

5.6 RIENTRO ANTICIPATO DELL’ASSI-CURATOQualora il titolare dell’Azienda nel corso diun viaggio a oltre 50 Km dal comune in cui

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Page 52: Professione Artigiano Reale

SEZIONE ASSISTENZA

prestazione da parte dell'artigiano.Il servizio è fornito in forma gratuita all'in-terno del premio definito per la Sezione As-sistenza.La Centrale Operativa è a disposizione dallunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.

5.8 INTERVENTO DI EMERGENZA PERSALVATAGGIO BENI ASSICURATIQualora, a seguito di un evento dannoso oc-corso ai locali dell’azienda, indennizzabile aisensi della sezione Incendio, si renda neces-sario un intervento di emergenza teso al sal-vataggio, risanamento e/o bonifica dei beniassicurati , su richiesta dell’Assicurato, laCentrale Operativa provvede ad attivare glioperatori convenzionati specializzati.Restano a carico dell’ Assicuratotutte le spese per l’erogazione dellaprestazione da parte degli speciali-sti convenzionati, il cui indennizzopotrà essere effettuato ai terminidella sezione Incendio, qualora siaresa operativa nel modulo di polizza.Il servizio è fornito in forma gratuita all'in-terno del premio definito per la Sezione As-sistenza.La Centrale Operativa è a disposizione dallunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.

5.9 CONSULENZA SPECIALISTICA PERLA CERTIFICAZIONE SECONDO LENORMATIVE ISO E PER LA NOR -MATIVA DI RIFERIMENTO PERL’AZIENDA Su richiesta dell’Assicurato la Centrale Ope-rativa organizza un appuntamento telefonicocon lo specialista fiduciario, nell’orario di ser-vizio dallo stesso previsto, per ottenere in-formazioni e consulenza sul processo diCertificazione per la propria Azienda.Il consulente, sulla base dell’analisi del mo-dello organizzativo dell’Azienda e della Nor-mativa ISO di riferimento (ad esempio ISO9001 per la QUALITA’, ISO 14001 e Regola-mento EMAS per l’AMBIENTE, etc), potràformulare un piano personalizzato prelimi-nare al percorso di Certificazione, con l’indi-cazione dei costi preventivati.L’Assicurato potrà quindi confrontarsi di-rettamente con il consulente per l’iter da

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

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ha sede l’Azienda, debba rientrare essendostata colpita l’Azienda stessa da un eventodi tale gravità che, a giudizio dell’Autorità odel tecnico intervenuto, rende necessariala sua presenza, la Centrale Operativamette a sua disposizione, tenendone ilcosto a carico di Reale Mutua fino allaconcorrenza di € 300 per sinistro:• un biglietto per il rientro in treno (prima

classe), in aereo (classe economica) ocon altro mezzo di trasporto;

• un’autovettura a noleggio, di cilin-drata compresa tra 1100 e 1300cc, a chilometraggio illimitato eper un massimo di tre giorni. Laprestazione è garantita durante l’orariodi apertura dei centri di noleggio con-venzionati con la Centrale Operativa. Tale prestazione verrà fornita compati-bilmente con le disponibilità della so-cietà di autonoleggio e secondo le mo-dalità di accesso al servizio dalla stessastabilite.Restano a carico dell’Assicurato lespese di carburante, di pedaggio,di traghetto ed eventuali oneri edassicurazioni non obbligatorie atermini di legge.Sono altresì a carico dell’Assicu-rato le cauzioni richieste dalla so-cietà di autonoleggio per le qualipuò essere necessario esibire unacarta di credito in corso di validità.

La Centrale Operativa ha facoltà di contat-tare l’Autorità o il tecnico intervenuto.La prestazione è fornita in Italia, Repubblicadi San Marino, Città del Vaticano.

5.7 REPERIMENTO ARTIGIANI CON-VENZIONATIQualora l’Assicurato necessiti dell’interventodi un idraulico, un’elettricista, un fabbro o diun falegname per interventi di riparazione,sostituzione o manutenzione agli impiantidel fabbricato assicurato, la Centrale Opera-tiva provvede ad indicare il nominativo del-l’artigiano con cui l’Assicurato potrà definiredirettamente le modalità di esecuzione dellavoro ed i termini economici.Restano a carico dell’Assicuratotutte le spese per l'erogazione della

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SEZIONE ASSISTENZAOGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

seguire per la richiesta di Certificazione.Lo specialista fiduciario si rende altresì di-sponibile per le informazioni sulla normativadi riferimento, nazionale ed internazionale,(ad esempio le specifiche disposizioni perciascun settore di attività, gli impatti del Dlgs231/2001 relativo alla responsabilità ammi-nistrativa delle persone giuridiche, etc.). Restano a carico dell’Assicurato lespese per tutte le fasi della Certifica-zione.Il servizio è fornito in forma gratuita all'in-terno del premio definito per la Sezione As-sistenza.La Centrale Operativa è a disposizione dallunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.

5.10 RECUPERO DATI INFORMATICIQualora a seguito di un evento dannoso oc-corso all’Azienda, indennizzabile ai sensidella sezione Incendio, con esclusione diquanto previsto dalla garanzia facoltativa fe-nomeno elettrico, e per il quale è stata fattaregolare denuncia di sinistro a Reale Mutua,rimanga danneggiata l’unità di memoriahard disk interno del personal computer diproprietà dell’Assicurato e si renda necessa-rio il recupero dei dati informatici relativi al-l’attività professionale dell’Assicurato, laCentrale Operativa provvede ad attivare glispecialisti informatici convenzionati.La prestazione opera ove sia statopossibile il recupero dei dati fino allaconcorrenza di € 1000 per sinistro.E’ compreso il costo per le sole parti di ri-cambio e componenti danneggiati del-l’unità hard disk strettamente necessari pereffettuare il recupero dei dati ed il costo di

manodopera per il lavoro di recupero dati edi montaggio delle parti sostituite.

5.11 CANCELLAZIONE DATI INFORMA-TICI DA SUPPORTI DANNEGGIATIIn riferimento alle prestazioni del punto5.10 “Recupero dati informatici”, qualora aseguito della valutazione tecnica dellospecialista informatico risulti impossibile ilrecupero dei dati, su richiesta dell’As-sicurato la Centrale Operativa prov-vede ad attivare gli specialisti infor-matici convenzionati per la proce-dura di cancellazione definitiva deidati dai supporti danneggiati.La prestazione opera fino alla con-correnza di € 200 per sinistro.

5.12 REPERIMENTO SPECIALISTI ECONSULENZA INFORMATICALa Centrale Operativa è a disposi-zione dal lunedì al venerdì dalle 8:00alle 18:00In conseguenza di eventi dannosi non in ga-ranzia che rendano impossibile l’accesso aidati informatici relativi all’attività lavorativadell’Assicurato, su richiesta dell’Assicuratola Centrale Operativa provvede ametterlo in contatto telefonico con glispecialisti convenzionati per unaconsulenza tecnica sulle condizionidell’apparecchio e per attivare leeventuali operazioni di recupero dati.Restano a carico dell’Assicuratotutte le spese per l’erogazione dellaprestazione da parte degli speciali-sti informatici.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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SEZIONE ASSISTENZA

trano nella definizione di “area aduso pubblico destinata alla circo-lazione dei pedoni, dei veicoli edegli animali” (art. 2 Codice dellaStrada);

g qualora l’indisponibilità del vei-colo assicurato sia dovuta adoperazioni di manutenzione, dimontaggio di accessori o ad in-terventi sulla carrozzeria indipen-denti dall’accadimento deglieventi assicurati con il presentecontratto;

h non abilitazione dell’Assicuratoalla conduzione del veicolo anorma delle disposizioni vigenti;

i non abilitazione alla circolazionedel veicolo sulla base dellevigenti leggi;

j conduzione del veicolo in stato diebbrezza o sotto gli effetti di psi-cofarmaci, di sostanze stupefa-centi o allucinogeni e venga san-zionato ai sensi dell’art. 186 odell’art. 187 del Codice dellaStrada;

k nel caso di suicidio o tentato sui-cidio dell’Assicurato;

l atti dolosi compiuti o tentati dalconducente o dai passeggeri tra-sportati.

Valgono inoltre le specifiche esclu-sioni o deroghe eventualmente pre-viste nelle singole garanzie.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE

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OPERATIVITA’ DELL’ASSICURAZIONE

5.13 DELIMITAZIONIReale Mutua non presta le garanziequalora il sinistro sia conseguenzadiretta o indiretta di:a stato di guerra dichiarata o di bel-

ligeranza di fatto, insurrezioni,saccheggi, occupazioni Militari;

b eruzioni vulcaniche, terremoti,trombe d’aria, uragani, alluvioni,inondazioni, fenomeni atmosfe-rici e altri sconvolgimenti dellanatura;

c trasformazioni o assestamentienergetici dell’atomo (naturali oprovocati) e radiazioni provocateda accelerazioni di particelle ato-miche;

d atti dolosi compiuti o tentatidall’Assicurato.

Oltre alle esclusioni sopra descritte,per la sezione di Assistenza al vei-colo assicurato la garanzia nonviene prestata:e per eventi avvenuti durante e per

effetto di gare automobilistiche emotociclistiche e relative proveed allenamenti;

f in caso di utilizzo del veicolo in“percorsi fuoristrada” intenden-dosi per tali quelli che non rien-

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SEZIONE ASSISTENZACONDIZIONE FACOLTATIVA

il raggio di 60 km dal luogo del-l’immobilizzo. Sono incluse le operazioni di recuperoper mettere il veicolo assicurato in con-dizioni di essere trainato, purché effet-tuabili dallo stesso mezzo intervenutoper il traino di cui al successivo punto 3).Qualora l’Assicurato non abbia potuto,per obiettive difficoltà, ovvero a seguitodi intervento delle Autorità o in caso diincidente con trasferimento pressostruttura sanitaria del conducente delveicolo assicurato, contattare la Cen-trale Operativa ed abbia provveduto di-rettamente al reperimento del mezzo disoccorso, Reale Mutua rimborsa lespese da questi sostenute, con il li-mite di € 300. Sono sempre esclusi dalla garan-zia i costi di eventuali ricambi equelli delle riparazioni effettuatein officina.La prestazione è fornita in Europa.

3 Recupero difficoltoso del veicolouscito dalla sede stradaleQualora il veicolo assicurato sia uscitodalla sede stradale e risulti necessariol’intervento di un mezzo speciale permetterlo in condizioni di essere trainato,la Centrale Operativa provvede ad in-viare un mezzo speciale atto al recuperotenendone il costo a carico di RealeMutua con il limite di € 350. Il recupero è riferito esclusiva-mente al veicolo assicurato, conesclusione di eventuali spesesupplementari per il recuperodelle merci trasportate. Su richiesta dell’Assicurato, la CentraleOperativa può attivarsi per organizzare ilrecupero delle merci trasportate, re-stando il relativo costo a carico dell’Assi-curato stesso.La prestazione è fornita in Europa.

4 Invio di un’autoambulanzaQualora a seguito di infortunio causatoda incidente stradale che abbia interes-sato il veicolo assicurato e il conducenteo gli occupanti del veicolo necessitino di

CONDIZIONE FACOLTATIVA(Operante solo se esplicitamente ri-chiamata nel modulo di polizza eferma l’efficacia del punto 5.13 “De-limitazioni”.).

A GARANZIA FACOLTATIVA ASSI-STENZA AL VEICOLO 1 In caso d’impossibilità di utilizzo del vei-

colo assicurato dovuto a:a incidente stradale;b guasto;c incendio, fulmine, esplosione e scop-

pio;d furto e rapina;e forature e danni ai pneumaticioccorso durante lo svolgimento dell’atti-vità lavorativa dell’Assicurato, la CentraleOperativa fornisce le prestazioni di assi-stenza stradale ed i servizi aggiuntivicon le modalità ed i termini indicati aipunti che seguono, anche se gli eventisopra elencati si sono verificati in conse-guenza di tumulti popolari, scioperi,sommosse, atti di terrorismo, sabotag-gio, vandalismo e dolosi in genere, pur-ché l’Assicurato non vi abbiapreso parte attiva.La garanzia opera anche nel caso in cui,benché il veicolo risulti in grado di viag-giare o proseguire la marcia, esista il ri-schio di aggravamento dei danni, di pe-ricolosità per l’incolumità di persone ocose, di grave disagio per gli occupantidello stesso.

2 Soccorso stradale, interventi e ri-parazioni sul posto, trainoIn caso d’impossibilità di utilizzo del vei-colo assicurato per uno dei casi per iquali è prestata la garanzia, la CentraleOperativa provvede ad inviare un mezzodi soccorso per risolvere la causa del-l’immobilizzo sul luogo, oppure trainarlofino alla più vicina officina. È facoltà dell’Assicurato richiedere che ilveicolo stesso venga trasportato pressoun’officina autorizzata della casa co-struttrice, o convenzionata con la Cen-trale Operativa, purché ubicata entro

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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SEZIONE ASSISTENZA

alla Centrale Operativa la copiaautentica della denuncia presen-tata all’Autorità di Polizia. In talcaso il veicolo commerciale sostitutivosarà fornito per un massimo di 7 giorni. Tale prestazione verrà fornita com-patibilmente con le disponibilitàdella società di autonoleggio, conesclusione di veicoli con configu-razione speciale (ad esempio cellafrigorifera, elevatori, etc.) e se-condo le modalità di accesso alservizio dalla stessa stabilite.A carico dell’Assicurato restanole spese di carburante, pedaggio,traghetto ed eventuali oneri edassicurazioni aggiuntive a quellegià prestate con il mezzo messo adisposizione. Sono altresì a carico dell’Assicu-rato le cauzioni richieste dalla so-cietà di autonoleggio per le qualipuò essere necessario esibire unacarta di credito in corso di validità,nonché le spese per la riconsegnadel veicolo sostitutivo alla stazionedi autonoleggio fornitrice.La prestazione è fornita in Italia, Repub-blica di San Marino, Città del Vaticano.Previa autorizzazione della CentraleOperativa, l’Assicurato può trattenere ilveicolo sostitutivo oltre il limite di giorniprevisto dalla garanzia con costi asuo carico, ma usufruendo di tariffepreferenziali.Se necessario, la Centrale Operativa sirende disponibile ad organizzare unmezzo di trasporto idoneo per raggiun-gere la stazione di noleggio ove ritirare ilveicolo prenotato dalla Centrale Opera-tiva, tenendone il costo a carico di RealeMutua fino alla concorrenza di € 80 persinistro.A seguito dell’impossibilità di utilizzo delveicolo assicurato per il quale è stataattivata la prestazione di cui alpunto 2) “Soccorso stradale , interventi eriparazioni sul posto, traino”, nell’am-bito dell’area geografica in cui èoperante questa garanzia, la Cen-trale Operativa si rende disponibile ad at-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

un trasporto in autoambulanza, succes-sivamente al ricovero di primo soccorso,la Centrale Operativa, in accordo con ipropri medici, invierà direttamenteun’autoambulanza, tenendo RealeMutua a proprio carico la relativa spesafino alla concorrenza di un im-porto massimo di € 300. La presente prestazione non puòsostituire in alcun modo l’inter -vento degli operatori del serviziodi soccorso pubblico.La prestazione è fornita in Europa

5 Veicolo commerciale sostitutivo econsegna merceA seguito del verificarsi di uno dei se-guenti casi:a impossibilità di utilizzo del veicolo as-

sicurato per il quale è stata erogata laprestazione di “soccorso stradale, in-terventi e riparazioni sul posto,traino” nell’ambito dell’area geogra-fica in cui è operante questa garan-zia, e il medesimo risulti non ripara-bile oppure possa essere reso utiliz-zabile con una riparazione che com-porti oltre otto ore di manodopera(certificate da un’officina autorizzatadella casa costruttrice o convenzio-nata con la Centrale Operativa sullabase dei tempari della casa costrut-trice),

b furto totale del veicolo assicurato,la Centrale Operativa metterà a disposi-zione dell’Assicurato, esclusiva-mente durante l’orario di aperturadei centri convenzionati, pressouna stazione di noleggio, un veicolocommerciale sostitutivo (ad esempiovan o furgone) di massa complessiva apieno carico fino a 3,5 tonnellate, a chi-lometraggio illimitato, per il numero digiorni preventivati per la riparazione delveicolo con il massimo di 5. Non sono contemplati i fermi vei-colo per indisponibilità dei pezzidi ricambio e i casi di immobilizzodel rimorchio.In caso di furto totale del veicoloassicurato deve essere prodotta

CONDIZIONE FACOLTATIVA

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SEZIONE ASSISTENZACONDIZIONE FACOLTATIVA

tivare la società di trasporto convenzio-nata per organizzare la consegna dellamerce presente sul veicolo assicurato im-mobilizzato, al luogo di destinazione pre-visto oppure il rientro della stessa nellasede di lavoro dell’Assicurato.La prestazione verrà fornita com-patibilmente con l’operativitàdella società di trasporto conven-zionata e secondo le modalità diaccesso al servizio dalla stessastabilite. E’ escluso il trasporto di merceche necessita di veicolo con con-figurazione speciale (ad esempiocella frigorifera).La garanzia opera fino alla concorrenzadi € 200 per sinistro.

6 Servizio di noleggio veicolo com-merciale a tariffe preferenzialiPer uno dei casi per cui è prestata la ga-ranzia, anche se non è stata attivata laCentrale Operativa per la prestazione di

cui al punto 2) “Soccorso stradale, in-terventi e riparazioni sul posto, traino”,La Centrale Operativa è a disposizioneper fornire all’Assicurato le informazionisulle società di autonoleggio convenzio-nate che offrono veicoli di tipo commer-ciale applicando tariffe preferenziali econdizioni agevolate. Il servizio è esteso anche agli autovei-coli.La prestazione viene fornita com-patibilmente con le disponibilitàdella società di autonoleggio esecondo le modalità di accesso alservizio dalla stessa stabilite.A carico dell’Assicurato restanotutte le spese per l’erogazionedella prestazione da parte dellasocietà di autonoleggio.Il servizio è fornito in forma gratuita al-l'interno del premio definito per la Se-zione Assistenza.La Centrale Operativa è a disposizionedal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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SEZIONE TUTELA LEGALE

oneri non ripetibili dalla controparte chesi rendano necessari a tutela degli inte-ressi dell’Assicurato nei casi assicurati in-dicati al punto 6.2 “Casi Assicurati”.Tali oneri sono: 1 le spese per l’intervento del legale inca-

ricato della gestione del caso assicura-tivo, nel rispetto di quanto previsto daltariffario nazionale forense, con esclu-sione dei patti conclusi tra il Contraentee/o l’Assicurato ed il legale, che stabili-scono compensi professionali; tali onerisono garantiti anche quando la vertenzadeve essere trattata tramite il coinvolgi-mento di un organismo di mediazione;

2 le indennità a carico dell’Assicurato spet-tanti all’Organismo di mediazione costi-tuito da un Ente di diritto pubblico oppureda un Organismo privato nei limiti diquanto previsto dalle tabella dei compensiprevista per gli organismi di mediazionecostituiti da Enti di diritto pubblico. Tale in-dennità è oggetto di copertura assicura-tiva solo nel caso in cui la mediazione siaprevista obbligatoriamente per legge;

3 le eventuali spese del legale di contro-parte, nel caso di soccombenza percondanna dell’Assicurato, o di transa-zione autorizzata da Arag;

4 le spese per l’intervento del ConsulenteTecnico d’Ufficio, del Consulente Tec-nico di Parte e di Periti purché sceltiin accordo con Arag;

5 le spese processuali nel processo penale(art. 535 Codice di Procedura Penale);

6 le spese di giustizia;7 Il contributo unificato (D. L. 11.03.2002

n° 28), se non ripetuto dalla con-troparte in caso di soccombenzadi quest’ultima;

8 le spese per la registrazione degli attigiudiziari;

9 le spese per indagini per la ricerca diprove a difesa;

10 le spese dell’arbitro sostenute dall’Assi-curato qualora sia incaricato un arbitroper la decisione di controversie previstedalla polizza;

11 le spese di domiciliazione necessarie,esclusa ogni duplicazione di ono-rari e i compensi per la trasferta.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

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GESTIONE DEL SINISTRO

PREMESSALa gestione dei sinistri Tutela Legale è stataaffidata dalla Società a:ARAG Assicurazioni S.p.A con sede eDirezione Generale in Viale delle Nazionin. 9, - 37135 Verona,in seguito denominata ARAG, alla qualel’Assicurato può rivolgersi direttamente.Principali riferimenti:• Telefono centralino: 045.8290411, • fax per invio nuove denunce di sinistro:

045.8290557,• mail per invio nuove denunce di sinistro:

[email protected],• fax per invio successiva documenta-

zione relativa alla gestione del sinistro045.8290449.

Inoltre, al numero telefonico

il servizio “ARAGTEL” è a disposizionedell’Assicurato in orario di ufficio (dal lunedìal giovedì ore 8,30 – 13 e 14-17, il venerdìore 8,30 – 13) per:– una prima consulenza legale in materia

contrattualistica;– informazioni su leggi, decreti e norma-

tive vigenti;– informazioni sul contenuto e sulla por-

tata delle garanzie previste nella pre-sente Sezione;

– informazioni sugli adempimenti previstiin caso di intervento dinanzi all’autoritàgiudiziaria.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

6.1 RISCHIO - ASSICURATOReale Mutua assicura nei limiti del massi-male convenuto e per l’attività indicata nelmodulo di polizza, in sede extragiudizialee giudiziale, l’assistenza legale ed i relativi

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Page 59: Professione Artigiano Reale

SEZIONE TUTELA LEGALEOGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

E’ garantito l’intervento di un unico legaleterritorialmente competente ai sensi delpunto 6.2 3) “Casi assicurati”, per ognigrado di giudizio.Vengono, inoltre, garantiti i casi assicuratidi cui al punto 6.2 “Casi assicurati”, relativiall’immobile ove ha sede l’Assicurato non-ché ad eventuali altri immobili quali il depo-sito accessorio o l’abitazione, purchéespressamente indicati nel modulo di po-lizza.

6.2 CASI ASSICURATI Le garanzie sono prestate a tutela dei dirittidell’Assicurato e/o del Contraente per fattiinerenti l’Azienda assicurata e per l’eserci-zio dell’attività riportati nel modulo di po-lizza.Le garanzie valgono per:1 sostenere l’esercizio di pretese al risar-

cimento danni a persona e/o a cose su-biti per fatti illeciti di terzi;

2 sostenere controversie relative alla pro-prietà e/o locazione degli immobili neiquali il Contraente esercita l’attività indi-cata nel modulo di polizza purché siacorrisposto il relativo premio. La presente prestazione valeesclusivamente per il Contraente;

3 sostenere controversie per inadem-pienze contrattuali, proprie o di contro-parte, relativamente a forniture di beni oprestazioni di servizi commissionate e/oricevute dal Contraente, sempreché ilvalore in lite sia superiore a € 500.La presente prestazione valeesclusivamente per il Contraente;

4 sostenere controversie contrattuali rela-tive a contratti di appalto/subappaltocommissionati dal Contraente. Sonocomprese le controversie contrattualiper interventi di ordinaria e straordinariamanutenzione;

5 sostenere la difesa in procedimenti pe-nali per delitti colposi o contravvenzioni,compresi i casi di applicazione dellapena su richiesta delle parti ex Art. 444Codice di Procedura Penale (c.d. pat-teggiamento), oblazione, remissione diquerela, prescrizione, archiviazione, am-

nistia e indulto. La garanzia è operanteanche prima della formulazione ufficialedella notizia di reato;

6 sostenere l’esercizio di pretese al risarci-mento danni extracontrattuali a personao a cose subiti per fatti illeciti di terzi,anche in caso di costituzione di parte ci-vile nell’ambito del procedimento penalea carico della controparte.

6.3 UNICO SINISTROSi considerano a tutti gli effetti come unicosinistro:• vertenze promosse da o contro

più persone ed aventi per oggettodomande identiche o connesse;

• indagini o rinvii a giudizio a caricodi una o più persone assicurate edovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene pre-stata a favore di tutti gli assicuraticoinvolti, ma il relativo massimaleresta unico e viene ripartito tra loro,a prescindere dal numero e daglioneri da ciascuno di essi sopportati.

6.4 PERSONE ASSICURATELa garanzia è prestata a favore degli addettidell’azienda assicurata per fatti accadutidurante l’espletamento delle mansionisvolte nell’azienda stessa.Nel caso di controversie fra Assicu-rati con la stessa polizza le garanzievengono prestate unicamente a fa-vore del Contraente.Per le società di persone: i Soci, i soggettiiscritti nel Libro Unico del lavoro, i familiaridel titolare d’Impresa che collaborano nel-l’attività e tutti gli altri collaboratori della So-cietà con contratto di lavoro a progetto.Per le società di capitale: il Legale rappre-sentante, i soci lavoratori di S.r.l., i soggettiiscritti nel Libro Unico del lavoro e tutti glialtri collaboratori con contratto di lavoro aprogetto della Società ad eccezione degliAmministratori, dei Sindaci e dei Revisori.Per le ditte individuali e le imprese familiari:il Titolare, i soggetti iscritti nel Libro Unicodel lavoro ed i familiari del titolare che colla-borano nell’attività.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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SEZIONE TUTELA LEGALE

scun anno assicurativo e per le solecontroversie che insorgano e deb-bano essere trattate in Italia, Cittàdel Vaticano e Repubblica di SanMarino.La prestazione opera integrazione diquanto previsto al punto 6.2 “Casi assicu-rati» e in deroga all’esclusione di cui alpunto 5.5 j) “Delimitazioni”.

C D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI TU-TELA DELLA SALUTE E DELLA SI-CUREZZA NEI LUOGHI DI LAVOROE SUCCESSIVE MODIFICHE ED IN-TEGRAZIONIA integrazione di quanto previsto al punto6.2, le garanzie previste al punto 6.1 “Og-getto dell’assicurazione” vengono prestateal Contraente per: a sostenere la difesa nei procedimenti pe-

nali per delitti colposi e/o contravven-zioni;

b sostenere la difesa in procedimenti pe-nali per omicidio colposo e/o lesionipersonali colpose (Artt. 589 – 590 Co-dice Penale);

c proporre opposizione e/o impugna-zione avverso i provvedimenti ammini-strativi, le sanzioni amministrative nonpecuniarie e le sanzioni amministrativepecuniarie di importo determinato in mi-sura non inferiore a € 250.

Ad eccezione dei Legali Rappresentanti, gliassicurati sono garantiti se ed in quanto di-pendenti del Contraente.Le garanzie vengono prestate al Con -traente a tutela dei diritti dei propri addetti,in qualità di:• Responsabile dei lavori• Coordinatore per la progettazione• Coordinatore per l’esecuzione dei lavori• Legali Rappresentanti• Dirigenti• Preposti• Medico Competente• Responsabili dei Servizi di Prevenzione• Lavoratori Dipendenti.Le garanzie valgono anche qualora il Con-traente, in relazione all’attività esercitata, ri-vesta la qualifica di Committente dei lavoriai sensi del D.Lgs 81/08.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI FACOLTATIVE

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CONDIZIONI FACOLTATIVE(Operanti solo se esplicitamente ri-chiamate nel modulo di polizza eferma l’efficacia del punto 6.5 “Deli-mitazioni”).

A VERTENZE CONTRATTUALI CON ICLIENTI ESCLUSO RECUPERO CRE-DITILe garanzie vengono prestate al Contra-ente per sostenere vertenze contrattualicon i clienti relative a forniture di beni o pre-stazioni di servizi effettuate dal Contraente. La presente condizione viene prestata conil limite di 2 (due) denunce per cia-scun anno assicurativo e per le sole con-troversie che insorgano e debbanoessere trattate in Italia, Città del Va-ticano e Repubblica di San Marino.La prestazione opera ad integrazione diquanto previsto al punto 6.2 “Casi assicu-rati” e in deroga all’esclusione di cui alpunto 6.5 j) “Delimitazioni”.

B VERTENZE CONTRATTUALI CON ICLIENTI, COMPRESO RECUPEROCREDITILe garanzie vengono prestate al Con -traente per sostenere vertenze contrattualicon i clienti, compreso il recupero crediti,relative a forniture di beni o prestazioni diservizi effettuate dal Contraente.Per quanto riguarda il recupero crediti, leprestazioni o forniture devono es-sere state effettuate decorsi 3 (tre)mesi dalla validità della presentepolizza ed i crediti devono essererappresentati da titoli esecutivi (Art.474 Cod. Proc. Civ.) o documentatida prova scritta o equiparata (Artt.634 e 636 Cod. Proc. Civ.). ARAG, accertata la regolarità della denun-cia del sinistro, svolgerà in via stragiudizialeogni azione intesa al recupero dei creditipromuovendo, se necessario, procedi-mento di ingiunzione e/o esecutivo pur-ché sussistano oggettive possibilitàdi recupero.La presente Condizione viene prestata conil limite di 5 (cinque) denunce per cia-

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Page 61: Professione Artigiano Reale

SEZIONE TUTELA LEGALECONDIZIONI FACOLTATIVE

polari (assimilabili a sommossepopolari), eventi bellici, atti di ter-rorismo, atti di vandalismo, terre-moto, sciopero e serrate, nonchéda detenzione od impiego di so-stanze radioattive;

d per vertenze concernenti diritti dibrevetto, marchio, autore, esclu-siva, concorrenza sleale, rapportitra soci, e/o amministratori di so-cietà;

e per controversie derivanti dallaproprietà o dalla guida di veicoli,imbarcazioni o aeromobili;

f per fatti dolosi degli assicurati.g per fatti non accidentali relativi ad

inquinamento dell’ambiente;h per controversie derivanti dalla

proprietà o dalla guida di veicoli;i per fatti relativi a fusioni, modifi-

cazioni, trasformazioni societa-rie;

j per controversie contrattuali con iclienti relative a prestazioni diservizi o forniture di beni effet-tuati dal Contraente nell’eserciziodella sua attività;

k per contratti di compravendita diimmobili;

l limitatamente ai punti 6.2 2) e 6.24) “Casi assicurati” per le contro-versie relative alla compraven-dita, permuta di immobili o rela-tive ad interventi di restauro e ri-sanamento conservativo, ristrut-turazione e costruzione ex novodegli edifici comprese le con-nesse controversie di fornitura eposa in opera di materiali e/o im-pianti;

m per controversie relative all’affittod’azienda;

n per controversie relative a con-tratti di leasing immobiliare;

o per vertenze nei confronti diagenti e/o rappresentanti;

p per controversie derivanti dal-l’esercizio della professione me-dica;

q per controversie con Reale Mutuae/o ARAG.

La presente garanzia opera in parziale de-roga punto 6.6 b) “Delimitazioni” per lamateria amministrativa.

A parziale deroga del punto 6.4 “Insor-genza del caso assicurativo, si convieneche, ai fini delle garanzie previste dalla let-tera a) e lettera b) della presente Condi-zione Facoltativa, per insorgenza del casoassicurativo si intende:• il compimento da parte della compe-

tente Autorità del primo atto di accerta-mento ispettivo o di indagine, ammini-strativo e/o penale;

• il momento in cui l’Assicurato abbia oavrebbe cominciato a violare le norme dilegge - nel caso di procedimento penaleper omicidio colposo e/o lesioni perso-nali colpose.

La garanzia assicurativa viene prestata peri casi assicurativi che siano insorti durante ilperiodo di validità del presente contratto.La garanzia si estende ai casi assicurativiconseguenti a fatti e/o atti verificatisi du-rante il periodo di validità del contratto edinsorti nel termine di 24 (ventiquattro) mesidalla cessazione dei soggetti garantiti dallefunzioni/qualifiche indicate nella presenteappendice, o loro dimissioni dall’impresaassicurata.

D CONTROVERSIE DI LAVORO CON IPROPRI DIPENDENTIAd integrazione di quanto previsto al punto6.2 “Casi assicurati”, le garanzie della pre-sente Sezione sono operanti per sostenerecontroversie individuali di lavoro con i sog-getti iscritti nel Libro Unico del lavoro.

6.5 DELIMITAZIONI Le garanzie (comprese le CondizioniFacoltative) non sono valide:a per vertenze concernenti il diritto

di famiglia, delle successioni edelle donazioni;

b in materia fiscale ed amministra-tiva, salvo laddove previsto dalleCondizioni Particolari e dalleCondizioni Aggiuntive di polizza;

c per fatti conseguenti a tumulti po-

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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Page 62: Professione Artigiano Reale

SEZIONE TUTELA LEGALE

La garanzia non opera nei casi in-sorgenti da contratti che nel mo-mento della stipulazione dell’assi-curazione fossero stati già disdettida uno dei contraenti o la cui rescis-sione, risoluzione o modificazionefosse già stata chiesta da uno deicontraenti.

6.7 INSORGENZA DEL SINISTROAi fini della presente Sezione, per insor-genza del caso assicurativo si intende:• per l’esercizio di pretese al risarcimento

di danni extracontrattuali il momento delverificarsi del primo evento che ha origi-nato il diritto al risarcimento;

• per tutte le restanti ipotesi il momento incui l’Assicurato, la controparte o unterzo abbia o avrebbe cominciato a vio-lare norme di legge o di contratto;

In presenza di più violazioni della stessanatura, per il momento di insor-genza del caso assicurativo si fa ri-ferimento alla data della prima vio-lazione.

6.8 DOVE ASSICURIAMOPer inadempienze contrattuali l’assicu -razione vale per i casi assicurativi che insor-gono in Italia, Città del Vaticano e Repub-blica di San Marino.Per vertenze contrattuali in materia di pro-prietà e diritti reali, in materia di lavoro e perinadempienze contrattuali con fornitori l’as-sicurazione vale per i casi assicurativi cheinsorgono in Unione Europea, San Marino,Città del Vaticano, Liechtenstein, Principatodi Monaco e Svizzera.Per tutti gli altri eventi l’assicurazione valeper i casi assicurativi che insorgono in tuttaEuropa e nei Paesi del bacino del Mediter-raneo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

CONDIZIONI FACOLTATIVE

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Reale Mutua non assume il paga-mento di:• multe, ammende o sanzioni pecu-

niarie in genere;• spese liquidate a favore delle

parti civili costituite contro l’Assi-curato nei procedimenti penali(art. 541 del Codice di ProceduraPenale).

L’Assicurato è tenuto a:• regolarizzare a proprie spese, se-

condo le vigenti norme relativealla registrazione degli atti giudi-ziari e non, i documenti necessariper la gestione del caso assicura-tivo,

• assumere a proprio carico ognialtro onere fiscale che dovessepresentarsi nel corso o alla finedella causa.

Le operazioni di esecuzione forzatanon vengono ulteriormente garan-tite nel caso di 2 (due) esiti negativi.

6.6 INIZIO E TERMINE DELLA GARAN-ZIALa garanzia assicurativa viene prestata peri sinistri che siano insorti:• durante il periodo di validità della po-

lizza, se si tratta di esercizio di preteseal risarcimento di danni extracontrat-tuali, di procedimento penale e di ri-corsi od opposizioni alle sanzioni am-ministrative;

• trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenzadella polizza, in tutte le restanti ipotesi.

La garanzia si estende ai sinistri che sianoinsorti durante il periodo di validità del con-tratto e che siano stati denunciati a RealeMutua o ad Arag, nei modi e nei terminidell’ Art. 4, entro 24 (ventiquattro) mesidalla cessazione del contratto stesso.

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SEZIONE TRASPORTIOGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

7.1 RISCHIO ASSICURATOL’assicurazione viene prestata per i soli tra-sporti effettuati con i veicoli di proprietàdell’ Azienda o di un titolare della stessa, efino alla concorrenza del massimaleindicato nel modulo di polizza.

A Reale Mutua indennizza a primo rischio as-soluto le perdite e i danni materiali e direttiche le merci assicurate subiscano duranteil trasporto a causa di:1 incendio, fulmine, esplosione, scoppio;2 ribaltamento del veicolo, caduta del me-

desimo in acqua o precipizi e in genereuscite del veicolo stesso dalla sede stra-dale tali da non consentirne il rientrocon i propri mezzi;

3 collisione del veicolo con altri mezzi ditrasporto, urto contro corpi fissi e/o mo-bili purché tal evento lasci tracce con-statabili sul veicolo stesso;

4 mareggiata, straripamento di fiumi e dilaghi, rottura di dighe, tormenta di neve,nubifragio, frane, valanghe, voragini,rottura di ponti e sprofondamento dellasede stradale;

5 bagnamento provocato da precipita-zioni atmosferiche, purché le mercisiano trasportate in veicoli chiusi e/o te-lonati. La garanzia opera solo se i telonisono in buono stato di conservazione eregolarmente fissati;

6 caduta o urto durante le operazioni dicarico e scarico, a condizione che talioperazioni siano eseguite dal Con -traente con mezzi meccanici idonei;

7 rottura, restando ferme le altre esclu-sioni previste dal contratto.

B Reale Mutua indennizza inoltre i danni e leperdite materiali e diretti che le merci assi-curate subiscano a causa di:8 furto delle merci in seguito ad incidente

stradale o avvenimento marittimo di cuial successivo punto C), che coinvolga ilveicolo;

9 rapina;

10 sottrazione, mediante furto, dell’interoveicolo;

11 furto di singoli colli interi perpetratomediante effrazione o scasso deimezzi di chiusura del veicolo o me-diante manomissione dei teloni o deglialtri mezzi di protezione del carico chelasci segni evidenti sugli stessi, oppuremediante effrazione o scasso deimezzi di chiusura dei locali in cui so-stino i veicoli.

La garanzia furto di cui ai punti 10) e11) è inoltre subordinata al rispettodelle condizioni riportate al punto 7.8“Operatività della garanzia Furto”.

C Reale Mutua indennizza altresì i danni e leperdite materiali e diretti che le merci assi-curate caricate a bordo del veicolo subi-scano durante le traversate marittime sunavi traghetto, a causa di: 12 incaglio, strisciamento sul fondo, capo-

volgimento, collisione, urto contro og-getti fissi e/o mobili, affondamento osommersione occorsi alla nave;

13 getto e asporto del citato veicolo cari-cato sopra coperta; sbandamento dellostesso all’interno della nave.

La garanzia è operante nell’ambitodei limiti territoriali indicati al punto7.12 “Limiti territoriali”

7.2 VEICOLI PRESI A NOLEGGIONel caso in cui il Contraente si avvalga tem-poraneamente, di veicoli presi a noleggiopresso società specializzate del settore, ilmassimale si intende ridotto ad€ 1.000.Il Contraente è dispensato dal darne comu-nicazione scritta a Reale Mutua, ma dovràconservare e tenere a disposizione dellastessa, tutta la documentazione relativa alnoleggio.

7.3 AVARIA COMUNE PER MERCI CA-RICATE SU VEICOLO TRASPOR-TATO SU NAVI TRAGHETTOReale Mutua tiene indenne l’Assicurato dalcontributo di avaria comune e da quantodovuto al soccorritore, sempreché l’atto di

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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Page 64: Professione Artigiano Reale

SEZIONE TRASPORTI

7.4 SGOMBERO DALLA SEDE STRADALEReale Mutua rimborsa - fino alla con-correnza di € 200 - le spese sostenuteper lo sgombero dalla sede stradale dellemerci irrecuperabili, danneggiatesi a se-guito del verificarsi di un sinistro indenniz-zabile ai sensi di polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

avaria e il salvataggio siano stati diretti aevitare o diminuire il danno o le perdite in-dennizzabili ai sensi di polizza. Reale Mutuariconosce i regolamenti di avaria comune ele ripartizioni delle spese di salvataggio fattiin conformità alla legge, al contratto di tra-sporto o agli usi del porto di destino.

OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE

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Page 65: Professione Artigiano Reale

SEZIONE TRASPORTIOPERATIVITÀ

DELL’ASSICURAZIONE

OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE

7.5 MERCI DEPERIBILIIn caso di trasporto di merci deperi-bili, sono esclusi dall’assicurazione idanni e le perdite dipendenti damancata, insufficiente, eccessiva,errata erogazione della tempera-tura.

7.6 ATTREZZATURAIn caso di trasporto di attrezzi e strumenti diproprietà dell’Azienda indispensabili persvolgere l’attività dichiarata la sommamassima assicurata per gli attrezzi estrumenti di proprietà dell’Aziendasi intende ridotta al 30% del massi-male indicato nel modulo di polizza.Sono sempre esclusi dall’assicura-zione i danni le perdite agli attrezzi estrumenti di proprietà dell’Aziendadipendenti da furto di cui al punto7.9 B) “Operatività della garanziaFurto”.

7.7 RISCHI SEMPRE ESCLUSISono sempre esclusi dall’assicura-zione i danni e le perdite dipendentida:1 atti o omissioni commessi dal

Contraente o dall’Assicurato siadolosamente sia temeraria-mente e con la consapevolezzache un danno ne risulterà proba-bilmente; qualora il Contraente ol’Assicurato sia una persona giu-ridica, hanno rilievo gli atti oomissioni dei suoi legali rappre-sentanti e procuratori;

2 infedeltà del personale dipen-dente del Contraente e dell’Assi-curato;

3 infrazione alle norme vigenti inmateria di idoneità alla circola-zione del veicolo e relativi accer-tamenti tecnici, di pesi massimie limiti di sagoma, di trasporto dimerci infiammabili o pericolose;

4 inidoneità del veicolo a un ade-

guato trasporto e protezionedelle merci;

5 difetto, vizio o insufficienza d’im-ballaggio o di preparazione dellemerci al trasporto; cattivo sti-vaggio o inadeguata protezionedelle merci;

6 vizio proprio o qualità insite dellemerci, combustione spontanea,fermentazione e calo naturale;

7 ritardo o perdite di mercatoanche se conseguenti ad eventoassicurato;

8 contrabbando, attività o trafficiproibiti o clandestini;

9 guerra anche civile, rivoluzione,ribellione, insurrezione; som-mossa originata dai casi pre-detti; atti ostili compiuti da po-tenza belligerante o contro lastessa; cattura, sequestro, arre-sto, restrizione o impedimento dicommercio e loro conseguenzeo tentativi a tale scopo; ordignibellici quali mine, missili, siluri obombe dispersi o comunque nonsegnalati;

10 atti compiuti da scioperanti, dalavoratori colpiti da serrata o dapersone che prendano parte adatti contro l’esercizio del lavoro oa tumulti o a disordini civili; atticompiuti da terroristi o da per-sone che agiscano per scopi po-litici; atti di vandalismo, di sabo-taggio e simili atti dolosi;

11 alluvioni, allagamenti.

7.8 MERCI SEMPRE ESCLUSESono sempre escluse dall’assicura-zione le seguenti merci:1 animali vivi;2 armi in genere;3 autoveicoli;4 carte valori, documenti, franco-

bolli, monete, valori (titoli di cre-dito, vaglia, assegni, banconotee simili)

5 masserizie;6 merci infiammabili, esplodenti o

pericolose;

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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Page 66: Professione Artigiano Reale

SEZIONE TRASPORTI

applicazione dei seguenti scoperti efranchigie:• furto totale, furto parziale, man-

cata consegna, manomissione,smarrimento, rapina: scoperto10% con il minimo di € 250, ele-vato a € 400 nel caso di veicoloassicurato non dotato di sistemaantifurto o con sistema di antifurtonon attivato al momento del furto;

• tutti gli altri avvenimenti: franchi-gia assoluta € 250, elevata a€ 400 nel caso di veicolo assicu-rato non dotato di sistema anti-furto o con sistema di antifurtonon attivato al momento del furto.

7.11 VALORE DELLE MERCI ASSICURATEPer le merci viaggianti in regime di acquistoo di vendita il valore assicurabile è costituitodal prezzo di fattura, esclusa IVA. Lasomma massima assicurata corrisponde alvalore assicurabile, entro il massimale indi-cato nel modulo di polizza.

7.12 LIMITI TEMPORALI DELL’ASSICU-RAZIONELa garanzia è operante per tutti i viaggi chehanno inizio durante il periodo di assicura-zione. Per ogni viaggio, la garanzia decorredal momento della caricazione della merce abordo del veicolo, continua durante l’ordina-rio corso del viaggio previsto dai documentidi trasporto e termina al momento della sca-ricazione della merce dal veicolo. Eventuali soste o giacenze precedenti l’ini-zio del viaggio, in corso di viaggio o a de-stino, sono comprese per un periodo mas-simo di settantadue ore a condizione che lemerci rimangano a bordo del veicolo e chelo stesso sia parcheggiato in aree o in localiadeguatamente protetti e sorvegliati, fermal’applicazione delle norme previste dalpunto 3.4 per i rischi furto.

7.13 LIMITI TERRITORIALILa garanzia è operante per i trasporti effet-tuati entro i limiti territoriali della Repub-blica Italiana, Repubblica di San Marino,Stato Città del Vaticano.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

OPERATIVITÀ DELL’ASSICURAZIONE

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7 oggetti in metallo prezioso, oro-logi, pietre e metalli preziosi;

8 oggetti d’arte;9 pellicce;10 prodotti farmaceutici;11 tabacchi;12 telefoni cellulari e palmari.

Sono inoltre sempre escluse lemerci usate e/o danneggiate.

7.9 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIAFURTO

A La garanzia furto di cui al punto 7.1 B) 10) e11) è subordinata al rispetto di una delleseguenti condizioni:1 che durante le soste o le fermate dipen-

denti da qualsiasi causa, i veicoli, il cuiabitacolo dovrà avere i vetri chiusi e leportiere chiuse a chiave;

2 che al di fuori dall’orario di attività, neigiorni di inattività e comunque sempredalle ore 21.00 alle ore 7.00, nelle anzi-dette soste o fermate i veicoli siano cu-stoditi in locali con gli accessi sotto con-trollo o chiusi con mezzi appropriati, op-pure in aree munite di valide recinzioni econ i varchi sotto controllo o chiusi conmezzi appropriati.

B La garanzia furto di cui al punto 7.1 B) 10) èoperante anche qualora non siano osser-vate le prescrizioni del precedente puntoA) limitatamente al caso di sottrazione del-l’intero veicolo, mediante furto con effra-zione o scasso delle portiere e dell’appa-recchio antifurto se presente.La presente condizione è operante acondizione che il predetto apparec-chio sia messo in funzione e chesiano chiusi i vetri e chiuse a chiavetutte le portiere del veicolo durantequalsiasi sosta o fermata che com-porti l’as sen za anche momentaneadell’autista.

7.10 SCOPERTO CONTRATTUALEIn caso di sinistro il pagamento del-l’indennizzo sarà effettuato previa

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Page 67: Professione Artigiano Reale

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO PER LE SEZIONI INCENDIO E FURTO

LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO PER LESEZIONI INCENDIO E FURTO

8.1 TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTIDALLA POLIZZALe azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dallapolizza non possono essere esercitati chedal Contraente e da Reale Mutua. Spettain particolare al Contraente com-piere gli atti necessari all’accerta-mento ed alla liquidazione dei danni.L’accertamento e la liquidazione deidanni così effettuati sono vincolantianche per l’Assicurato, restandoesclusa ogni sua facoltà di impu-gnativa.L’indennizzo liquidato a termini di polizzanon può tuttavia essere pagato se non neiconfronti o col consenso dei titolari dell’in-teresse assicurato.

8.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTROIn caso di sinistro il Contraente ol’Assicurato deve:1 fare quanto gli è possibile per evi-

tare o diminuire il danno;2 darne avviso all’Agenzia alla

quale è assegnata la polizza op-pure a Reale Mutua entro 10giorni da quando ne ha avuto co-noscenza ai sensi dell’art. 1913del Codice Civile;

3 fare, nei 5 giorni successivi, di-chiarazione scritta all’AutoritàGiudiziaria o di Polizia del luogorelativamente ai reati perseguibiliper legge e in ogni caso ove ri-chiesto da Reale Mutua, preci-sando, in particolare, il momentodell’inizio del sinistro, la causapresunta dello stesso e l’entitàapprossimativa del danno. Copiadi tale dichiarazione deve esseretrasmessa a Reale Mutua;

4 conservare le tracce ed i residuidel sinistro fino al termine dellaperizia ( vale a dire quando vienesottoscritto l’apposito verbale)oppure, se emergono contesta-

zioni, fino alla liquidazione deldanno, senza avere, per questo,diritto ad indennità alcuna;

5 predisporre un elenco dettagliatodei danni subiti con riferimentoalla qualità, quantità e valore deibeni distrutti, danneggiati o sot-tratti, nonché, a richiesta, unostato particolareggiato degli altribeni assicurati esistenti al mo-mento del sinistro con indica-zione del rispettivo valore, met-tendo comunque a disposizione isuoi registri, conti, fatture o qual-siasi documento che possa es-sere richiesto da Reale Mutua odai Periti ai fini delle loro indaginie verifiche;

6 denunciare tempestivamente lasottrazione di titoli di creditoanche al debitore, nonché espe-rire - se la legge lo consente – laprocedura di ammortamento.

In caso di danno alle merci deve al-tresì mettere a disposizione di RealeMutua la documentazione contabiledi magazzino e, per le sole aziendeindustriali, la documentazione ana-litica del costo relativo delle merci,sia finite sia in corso di lavorazionesia danneggiate.L’inadempimento di uno di tali obbli-ghi può comportare la perdita totaleo parziale del diritto all’indennizzo.

8.3 ESAGERAZIONE DOLOSA DELDANNOIl Contraente o l’Assicurato cheesagera dolosamente l’ammontaredel danno, dichiara distrutti beniche non esistevano al momento delsinistro, occulta, sottrae o mano-mette beni non rubati o salvati,adopera a giustificazione mezzi odocumenti menzogneri o fraudo-lenti, altera dolosamente le tracceo gli indizi materiali del reato ed iresidui del sinistro o facilita il pro-gresso di questo, perde il diritto al-l’indennizzo.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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Page 68: Professione Artigiano Reale

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

rischio e non fossero state co-municate;

3 verificare se il Contraente o l’Assi-curato ha adempiuto agli obblighidi cui al punto 8.2 “Obblighi incaso di sinistro”;

4 verificare l’esistenza, la qualità ela quantità dei beni assicurati – dicui all’ubicazione del rischio indi-cata nel modulo di polizza- deter-minando il valore che i medesimiavevano al momento del sinistrosecondo i criteri stabiliti nelle sin-gole Sezioni ai punti 2.4 e 3.3 “Va-lore dei beni assicurati” a accer-tare l’ammontare del Valore dellaproduzione e determinare l’entitàdella diaria effettiva relativa al-l’Azienda nell’esercizio immedia-tamente antecedente la data delsinistro;

5 procedere alla stima e alla liqui-dazione del danno comprese lespese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valuta-zione del danno effettuata ai sensidel punto 8.4 2 “Procedura per la va-lutazione del danno”, i risultati delleoperazioni peritali devono essereraccolti in apposito verbale, con al-legate le stime dettagliate, da redi-gersi in doppio esemplare, uno perognuna delle Parti.I risultati delle valutazioni peritalidi cui ai punti 4, 4 a), 4 b) e 5 cheprecedono sono obbligatori per leParti, le quali rinunciano fin da oraa qualsiasi impugnativa, salvo ilcaso di dolo, errori, violenza o diviolazione dei patti contrattuali,impregiudicata in ogni caso qual -sivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità deldanno.La perizia collegiale è valida anchese un Perito si rifiuta di sottoscri-verla; tale rifiuto deve essere atte-stato dagli altri Periti nel verbale de-finitivo di perizia. I Periti sono di-spensati dall’osservanza di ogni for-malità giudiziaria.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO PER LE SEZIONI INCENDIO E FURTO

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8.4 PROCEDURA PER LA VALUTA-ZIONE DEL DANNOL’ammontare del danno è concor-dato con le seguenti modalità:1 direttamente da Reale Mutua, o

da persona da questa incaricata,con il Contraente o persona da luidesignata;

oppure, a richiesta di una delle Parti2 fra due Periti nominati uno da

Reale Mutua ed uno dal Con -traente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne unterzo quando si verifichi disac-cordo fra loro ed anche prima su ri-chiesta di uno di essi. Il terzo Peritointerviene soltanto in caso di di-saccordo e le decisioni sui punticontroversi sono prese a maggio-ranza.Ciascun Perito ha facoltà di farsi as-sistere e coadiuvare da altre per-sone, le quali potranno intervenirenelle operazioni peritali, senza peròavere alcun voto deliberativo.Se una delle Parti non provvede allanomina del proprio Perito o se i Pe-riti non si accordano sulla nominadel terzo, tali nomine, anche suistanza di una sola delle Parti, sonodemandate al Presidente del Tribu-nale nella cui giurisdizione il sinistroè avvenuto.Salvo quanto previsto dalle singoleSezioni, ciascuna delle Parti so-stiene le spese del proprio Perito;quelle del terzo Perito sono ripartitea metà.

8.5 MANDATO DEI PERITII Periti devono:1 indagare sulle circostanze di

tempo e di luogo, sulla natura,causa e modalità del sinistro;

2 verificare l’esattezza delle de-scrizioni e delle dichiarazioni ri-sultanti dagli atti contrattuali eriferire se al momento del sini-stro esistevano circostanze cheavessero mutato o aggravato il

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Page 69: Professione Artigiano Reale

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO PER LE SEZIONI INCENDIO E FURTO

tale deprezzamento determina l’in-dennizzo spettante prima dell’avve-nuta ricostruzione, riparazione orimpiazzo, fermo restando che ilpagamento della differenza tra ilvalore a nuovo ed il valore allo statod’uso verrà effettuato a ricostru-zione, riparazione o rimpiazzo av-venuto.

CONDIZIONE FACOLTATIVA L CRISTALLIPer le lastre l’ammontare del dannoè dato dal rimborso delle spese so-stenute per la sostituzione con altrenuove, uguali o equivalenti, per ca-ratteristiche, compresi i costi di tra-sporto e installazione.

SEZIONE FURTO1 Per Contenuto l’ammontare del danno è

dato dal costo di rimpiazzo dei beni as-sicurati con altri nuovi eguali oppureequivalenti per rendimento economico,ivi comprese le spese di trasporto emontaggio.

2 Per le merci l’ammontare del danno èdato dal valore che i beni sottratti ave-vano al momento del sinistro.

3 Per i beni danneggiati l’ammontare deldanno è dato dal costo di riparazionecon il limite del valore che gli stessi ave-vano al momento del sinistro.

4 Per i valori: il valore nominale.5 Per i preziosi: il valore commerciale.

Reale Mutua indennizza il valore a nuovodei sopraindicati beni alle seguenti condi-zioni:• in nessun caso potrà comunque

essere indennizzato per ciascunbene importo superiore al doppiodel relativo valore determinato inbase allo stato d’uso;

• il supplemento di indennità relativo al valore a nuovo è eseguito entro 30 giorni daquando è terminato il rimpiazzosecondo il preesistente tipo egenere.

8.6 DETERMINAZIONE DEL DANNOPremesso che l’attribuzione del valore che ibeni assicurati avevano al momento del si-nistro è ottenuta sulla base dei criteri stabi-liti nelle singole Sezioni ai punti 2.4 e 3.3“Valore dei beni assicurati”, la determina-zione del danno è eseguita separatamenteper ogni categoria di bene secondo i se-guenti criteri:

SEZIONE INCENDIO1 Per il fabbricato, dalla spesa necessaria,

al momento del sinistro, per costruire anuovo le parti distrutte e per ripararequelle danneggiate, al netto del valoredei residui, eccetto per quanto previstoalla Condizione Facoltativa D “Vento egrandine su elementi fragili”;

2 Per il Contenuto:a In generale: dal costo di rimpiazzo a

nuovo al momento del sinistro op-pure, se inferiore, dall’importo totaledelle spese di riparazione necessariea ripristinare il bene danneggiatonello stato funzionale in cui si trovavaal momento del sinistro, al netto delvalore dei residui;

b Nello specifico, per le merci: dedu-cendo dal valore dei beni assicurati ilvalore dei beni illesi, il valore residuodei beni danneggiati nonché gli onerifiscali non dovuti all’Erario.

Relativamente ai beni di cui ai punti1 e 2 in nessun caso Reale Mutua,fermo quanto previsto al punto 8.14“Limite d’indennizzo” è tenuta ad in-dennizzare, per ciascun bene, im-porto superiore al doppio del rela-tivo valore allo stato d’uso.Qualora la ricostruzione, la ripara-zione o il rimpiazzo non siano effet-tuati, salvo forza maggiore, entro24 mesi dalla data dell’atto di liqui-dazione amichevole o del verbaledefinitivo di perizia, l’ammontaredel danno viene determinato allostato d’uso, deducendo dai valori anuovo stimati il deprezzamentostabilito.La deduzione dal valore a nuovo di

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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Page 70: Professione Artigiano Reale

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

beni, prese ciascuna separata-mente, eccedono al momento delsinistro del 10% le somme rispet-tivamente assicurate, l’Assicuratosopporta, per ciascuna categoriadi beni, la parte proporzionale deldanno per l’eccedenza del pre-detto 10%.

Fanno eccezione i beni per i quali siascaduto il contratto di leasing incorso d’anno i quali pertanto nonrientrano nel computo del prece-dente capoverso sino alla primascadenza anniversaria.• Qualora l’ammontare del danno

accertato al lordo di eventuali fran-chigie o scoperti risulti uguale o in-feriore a € 25.000 per la SezioneIncendio, Reale Mutua indennizzatale danno senza l’applicazione delprecedente punto.

8.10 COESISTENZA DI PIÙ FRANCHIGIENel caso uno stesso evento interessicontestualmente beni assicurati conle diverse Sezioni verrà applicata, inluogo delle specifiche franchigiepreviste dalle singole Sezioni, unasola franchigia nella misura corri-spondente all’importo più elevatofermo restando l’applicazione deglieventuali scoperti previsti.

8.11 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZIL’Assicurato ha il diritto di ottenere, primadella liquidazione del sinistro, il paga-mento di un acconto pari al 50% dell’im-porto minimo che dovrebbe essere pa-gato in base alle risultanze acquisite acondizione che non siano sorte contesta-zioni sull’indennizzabilità del sinistrostesso e che l’indennizzo complessivo siaprevedibile in almeno € 50.000,00. L’anti-cipo verrà corrisposto dopo 90 giornidalla data di denuncia del sinistro, sem-preché siano trascorsi almeno 30 giornidalla richiesta dell’anticipo e sia stata for-nita la necessaria documentazione.L’anticipo non potrà comunque es-sere superiore a € 300.000,00.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO PER LE SEZIONI INCENDIO E FURTO

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8.7 RIDUZIONE E REINTEGRO DELLESOMME ASSICURATE(operante per la Sezione Furto)Dal momento del sinistro e fino al ter-mine del periodo di assicurazione incorso, le somme assicurate ed i limitidi indennizzo interessati dal sinistrostesso si intendono ridotti di un im-porto pari a quello del danno rispetti-vamente indennizzabile, al netto dieventuali franchigie o scoperti, senzacorrispondente restituzione di premio.Si conviene, però, che sia le sommeassicurate sia i limiti di indennizzosono automaticamente e con pari ef-fetto reintegrati nei valori originari.L’ammontare complessivo dei rein-tegri automatici, dopo ogni sinistro,non può tuttavia superare, in unostesso periodo annuo di assicura-zione, la somma assicurata.

8.8 TITOLI DI CREDITO(operante per le Sezioni Incendio eFurto)Per quanto riguarda i titoli di creditorimane stabilito che:• Reale Mutua, salvo diversa pat-

tuizione, non pagherà l’importoper essi liquidato prima delle ri-spettive scadenze;

• l’Assicurato deve restituire aReale Mutua l’indennizzo per essipercepito non appena, per effettodella procedura di ammorta-mento - se consentita - i titoli dicredito siano divenuti inefficaci;

• il loro valore é dato dalla sommada essi portata.

Per quanto riguarda in particolare glieffetti cambiari, rimane inoltre stabi-lito che l’assicurazione vale soltantoper gli effetti per i quali sia possibilel’esercizio dell’azione cambiaria.

8.9 ASSICURAZIONE PARZIALE E DE-ROGA ALLA PROPORZIONALE(operante per le Sezioni Incendio)• Se dalle stime fatte risulta che i

valori di una o più categorie di

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COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO PER LE SEZIONI INCENDIO E FURTO

La determinazione dell’anticipo dovrà es-sere effettuata in base al valore allo statod’uso.Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’in-dennità relativa al valore che i beni avevanoal momento del sinistro, l’Assicurato potràtuttavia ottenere un solo anticipo, sul sup-plemento spettantegli, che verrà determi-nato in relazione allo stato dei lavori al mo-mento della richiesta.È data facoltà all’Assicurato di sce-gliere, al momento del sinistro, serendere operante il presente punto oin alternativa il punto 8.13 “Inden-nizzo separato”.

8.12 OPERAZIONI PERITALIIn caso di sinistro che colpisca uno o più re-parti, le operazioni peritali verranno impo-state e condotte in modo da non pregiudi-care, per quanto possibile, l’attività – anchese ridotta - svolta nelle aree non diretta-mente interessate dal sinistro o nelle stesseporzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

8.13 INDENNIZZO SEPARATODietro richiesta del Contraente, saràapplicato quanto previsto dal punto8.15 “Pagamento dell’indennizzo” aciascuna categoria di beni singolar-mente considerata come se, ai solieffetti di detto punto 8.15 “Paga-mento dell’indennizzo”, per ognunadelle categorie di beni fosse statastipulata una polizza distinta.A tale scopo i Periti e gli incaricati della li-quidazione del danno provvederanno a re-digere per ciascuna categoria di beni unatto di liquidazione amichevole od un pro-cesso verbale di perizia.I pagamenti effettuati a norma di quantoprevisto saranno considerati come ac-conto, soggetti quindi a conguaglio, suquanto risulterà complessivamente dovutoda Reale Mutua a titolo di indennità per ilsinistro e sempreché non siano sorte con-testazioni sull’indennizzabilità dello stessoe fermo quanto stabilito al punto 8.1 “Tito-larità dei diritti nascenti dalla polizza”.È data facoltà all’Assicurato di sce-

gliere, al momento del sinistro, serendere operante il presente punto oin alternativa il punto 8.11 “Anticiposugli indennizzi”.

8.14 LIMITE DI INDENNIZZOSalvo il caso previsto dall’art. 1914 del Co-dice Civile e quanto previsto dalle singoleSezioni ai punti 2.1 C) 4), 3.1 B) 4), pernessun titolo Reale Mutua potrà essere te-nuta a pagare somma maggiore di quellaassicurata.

8.15 PAGAMENTO DELL’INDENNIZZOVerificata l’operatività della garanzia,valutato il danno e ricevuta la neces-saria documentazione Reale Mutuaprovvede al pagamento dell’inden-nizzo entro 30 giorni, sempreché nonsia stata fatta opposizione. Se è statoaperto un procedimento penale sullacausa del sinistro, il pagamento saràeffettuato qualora dal procedimentostesso risulti che non ricorre il casoprevisto ai punti 2.6 3) della SezioneIncendio e 3.6 3) della Sezione Furto“Delimitazioni”.

8.16 RECUPERO DEI BENI RUBATISe i beni rubati vengono recuperati in tuttoo in parte, l’Assicurato deve darne av-viso a Reale Mutua appena ne haavuto notizia. I beni recuperati diven-gono di proprietà di Reale Mutua, se que-sta ha indennizzato integralmente il danno,salvo che l’Assicurato rimborsi a RealeMutua l’intero importo riscosso a titolo diindennizzo per i beni medesimi. Se inveceReale Mutua ha indennizzato il danno soloin parte, l’Assicurato ha facoltà di conser-vare la proprietà dei beni recuperati previarestituzione dell’importo dell’indennizzo ri-scosso da Reale Mutua per gli stessi, o difarli vendere; in questo caso si procede aduna nuova valutazione del danno sottra-endo dall’ammontare del danno originaria-mente accertato il valore dei beni recupe-rati; sull’importo così ottenuto viene rical-colato l’indennizzo a termini di polizza e sieffettuano i relativi conguagli.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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Page 72: Professione Artigiano Reale

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

8.18 COESISTENZA DI ASSICURAZIONETRASPORTISe al momento del sinistro le merci rubate odanneggiate sono coperte da assicura-zione per i rischi di furto ed incendio eanche da polizza di sicurtà contro i rischi ditrasporto, la presente polizza vale soltantoper la parte di danno che eventualmenteecceda i valori coperti dalle polizze di si-curtà contro i rischi di trasporto e sino allaconcorrenza della somma assicurata con lapresente polizza.L’Assicurato perciò si obbliga incaso di sinistro a dar visione a RealeMutua della o delle polizze originalidi sicurtà contro i rischi di trasportoconcernenti le merci colpite da sini-stro.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

LIQUIDAZIONE DELL’INDENNIZZO PER LE SEZIONI INCENDIO E FURTO

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Per i beni rubati che siano recuperati primadel pagamento dell’indennizzo e prima chesiano trascorsi 60 giorni dalla data di avvisodel sinistro, Reale Mutua indennizza i dannisubiti dagli stessi in conseguenza del sini-stro.

8.17 RINUNCIA RIVALSAReale Mutua rinuncia - salvo in caso di dolo- al diritto di rivalsa derivante dall’art. 1916del Codice Civile verso:• le persone delle quali l’Assicurato deve

rispondere a norma di legge;• le società controllanti, controllate e col-

legate;• i clienti e i fornitori,purché l’Assicurato, a sua volta, non esercitil’azione verso il responsabile.

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Page 73: Professione Artigiano Reale

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONEDEL RISARCIMENTO

LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO PER LA SEZIONE RESPONSABILITA CIVILE

LIQUIDAZIONE DEL RISARCIMENTO PER LASEZIONE RESPONSABILITÀCIVILE

8.19 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTROIn caso di sinistro il Contraente devedarne avviso scritto all’Agenzia allaquale è assegnata la polizza oppurea Reale Mutua entro 10 giorni daquando ne ha avuto conoscenza(art. 1913 Codice Civile).L’inadempimento di tale obbligo puòcomportare la perdita totale o par-ziale del diritto al risarcimento (art.1915 Codice Civile).

8.20 GESTIONE DELLE VERTENZE DIDANNO - SPESE LEGALI Reale Mutua assume, finché ne hainteresse, la gestione delle vertenzetanto in sede stragiudiziale che giu-diziale, sia civile che penale, a nomedell’Assicurato, designando, ove oc-corra, legali o tecnici ed avvalendosidi tutti i diritti ed azioni spettantiall’Assicurato stesso.Tuttavia in caso di definizione tran-sattiva del danno, Reale Mutua, arichiesta dell’Assicurato, e fermaogni altra condizione di polizza,continuerà a proprie spese la ge-stione in sede giudiziale penaledella vertenza fino ad esaurimentodel giudizio nel grado in cui questosi trova al momento dell’avvenutatransazione.Le spese sostenute per resistere al-l’azione giudiziaria promossa con-tro l’Assicurato sono a carico diReale Mutua entro il limite di un im-

porto pari al quarto del massimalestabilito nel modulo di polizza per ildanno cui si riferisce la domanda;qualora la somma dovuta al dan-neggiato superi detto massimale, lespese verranno ripartite tra RealeMutua ed Assicurato in proporzionedel rispettivo interesse.Reale Mutua non riconosce le spesesostenute dall’Assicurato per legalio tecnici che non siano da essa de-signati e non risponde di multe oammende, né delle spese di giusti-zia penale.

8.21 INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHIRELATIVI AI SINISTRIIl Contraente è responsabile verso RealeMutua di ogni pregiudizio derivante dal-l’inosservanza dei termini o degli altri obbli-ghi di cui al punto 8.19 “Obblighi in caso disinistro”.Ove risulti che il Contraente abbiaagito in connivenza con il danneg-giato o ne abbia favorito le pretese,decade dai diritti contrattuali.

8.22 REGOLA PROPORZIONALE Fermo restando quanto previsto alpunto 4.14 “Determinazione delpremio e tolleranza sul numero diaddetti”, se per inesatte o incom-plete dichiarazioni del Contraente ilnumero di addetti dichiarato risul-tasse minore dell’effettivo, i sinistriverificatisi nel periodo cui si riferi-sce la dichiarazione inesatta, ver-ranno liquidati in proporzione al rap-porto esistente tra il premio pagatoe quello effettivamente dovuto per ildetto periodo nei limiti dei massi-mali ridotti in egual misura.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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Page 74: Professione Artigiano Reale

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

pagamento. Nel caso in cui le prestazionifornite dalla Centrale Operativa superino imassimali previsti o prevedano dei costi acarico dell’Assicurato, quest’ultimodeve concordare con la CentraleOperativa sufficienti salvaguardie dirimborso.

8.24 MANCATO UTILIZZO DELLE PRE-STAZIONIReale Mutua non è tenuta a fornirealcun altro aiuto, in denaro o in na-tura, in alternativa o a titolo di com-pensazione in caso di prestazioninon usufruite o usufruite solo par-zialmente per scelta dell’Assicuratoo per negligenza di questi.Reale Mutua non assume responsa-bilità per danni conseguenti a unsuo mancato o ritardato interventodovuto a causa di forza maggiore, acircostanza fortuita e imprevedibileo a disposizioni di autorità locali chevietino l’intervento di assistenzaprevisto.

8.25 RIMBORSO PER PRESTAZIONI IN-DEBITAMENTE OTTENUTEReale Mutua si riserva il diritto dichiedere all’Assicurato il rimborsodelle spese sostenute in seguito al-l’effettuazione della/e prestazione/idi Assistenza che si accertino nonessere dovute in base alle condi-zioni di polizza.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

GESTIONE DEI SINISTRI PER LA SEZIONE ASSISTENZA

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GESTIONE DEI SINISTRI PERLA SEZIONE ASSISTENZA

8.23 OBBLIGHI DELL’ASSICURATOL’Assicurato deve contattare imme-diatamente la Centrale Operativa edeve fornire ogni informazione ri-chiesta.Reale Mutua ha facoltà di richiedere qual-siasi documentazione a comprova del-l’evento che ha determinato la prestazionefornita e non perde il diritto di far valere inqualunque momento e in ogni caso even-tuali eccezioni.Qualora l’Assicurato non abbia con-tattato per qualsiasi motivo la Cen-trale Operativa, Reale Mutua non ètenuta a pagare indennizzi per pre-stazioni non disposte direttamentedalla Centrale Operativa stessa, salvoquanto indicato nella prestazione “Soc-corso stradale/interventi, riparazioni sulposto e traino” della Garanzia al veicolo.Nel caso in cui l’Assicurato venga autoriz-zato ad anticipare il costo delle prestazionigarantite in polizza, dovrà inoltrare allaCentrale Operativa, entro 30 giornidalla data del sinistro:– giustificativi di spesa, in originale;– descrizione dell’evento occorso;– documentazione attestante l’even-

to, in originale.Se la spesa è stata sostenuta in paesi nonaderenti alla moneta Euro, gli importi sonoconvertiti al cambio ufficiale del giorno di

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Page 75: Professione Artigiano Reale

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

GESTIONE DEI SINISTRI PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE

GESTIONE DEI SINISTRI PERLA SEZIONE TUTELA LEGALE

A norma dei Decreti Legislativi 26novembre 1991, n. 393 e 17 marzo1995, n. 175 l’ARAG ASSICURA-ZIONI S.p.A. (in seguito denominataARAG), con sede in Viale delle Na-zioni n. 9 - 37135 Verona, Telefono045 829 04 11 - Fax 045 829 04 49,a cui l’Assicurato ha la facoltà di ri-volgersi direttamente, gestisce i si-nistri di Tutela Legale per conto diReale Mutua.

8.26 DENUNCIA DEL SINISTRO E LI-BERA SCELTA DEL LEGALEL’Assicurato, nel momento in cui si èverificato il sinistro o ne abbia avutoconoscenza, deve dare tempestivoavviso scritto all’Agenzia alla qualeè assegnata la polizza oppure allaSede di Reale Mutua o ad ARAG. Inogni caso deve fare pervenire al-l’Agenzia o alla Sede di Reale Mutuao ad ARAG notizie di ogni atto a luinotificato entro 10 giorni dalla datadella notifica stessa.Contemporaneamente alla denun-cia l’Assicurato ha il diritto di indi-care a Reale Mutua, anche nel casodi conflitto di interessi con la stessae con ARAG, un unico Legale resi-dente nel luogo ove ha sede l’UfficioGiudiziario competente per il sini-stro.In caso di omissione di tale indica-zione, se non sussiste conflitto di in-teresse con Reale Mutua e conARAG, quest’ultima si intende dele-gata a provvedere direttamente allanomina di un Legale al quale l’Assi-curato deve conferire mandato.

8.27 FORNITURA DEI MEZZI DI PROVAE DEI DOCUMENTI OCCORRENTIALLA PRESTAZIONE DELLA GA-RANZIASe l’Assicurato richiede di attivare lacopertura assicurativa deve:

• informare immediatamente l’Agen -zia o la Sede di Reale Mutua oARAG, in modo completo e veri-tiero, di tutti i particolari del sini-stro nonché indicare i mezzi diprova ed i documenti e, su richie-sta, metterli a disposizione;

• conferire delega al Legale incari-cato della tutela dei suoi interessinonché informarlo in modo com-pleto e veritiero su tutti i fatti, in-dicare i mezzi di prova, fornireogni possibile informazione eprocurare i documenti necessari.

L’Assicurato è inoltre tenuto a rego-larizzare i documenti necessari aproprie spese secondo le norme fi-scali di bollo e di registro, nonché adassumere a proprio carico ogni altroonere fiscale che dovesse presen-tarsi nel corso o alla fine della ver-tenza.

8.28 GESTIONE DEL SINISTRORicevuta la denuncia di sinistro,ARAG si adopera per realizzarneuna bonaria definizione.Ove ciò non riesca, se le pretese del-l’Assicurato presentino possibilità disuccesso ed in ogni caso quando sianecessaria la difesa in sede penale,la pratica viene trasmessa al Legalescelto nei termini indicati al punto8.26 “Denuncia del sinistro e liberascelta del legale”. Non costituisceoggetto di garanzia assicurativa ul-teriore incarico ad altri Legali siache fungano in qualità di dominusche di domiciliatari, nello stessogrado di giudizio. La garanzia assi-curativa viene prestata anche perogni grado superiore di procedi-mento sia civile sia penale soltantose l’impugnazione presenti possibi-lità di successo.L’Assicurato non può addivenire di-rettamente con la Controparte ad al-cuna transazione della vertenza siain sede extragiudiziaria sia giudizia-ria senza preventiva autorizzazio-nedi ARAG.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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Page 76: Professione Artigiano Reale

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

GESTIONE DEI SINISTRI PER LA SEZIONE TRASPORTI

8.30.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTROIn caso di sinistro il Contraente ol’Assicurato deve:1 fare quanto gli è possibile per evi-

tare o diminuire il danno; le rela-tive spese sono a carico di RealeMutua ai sensi dell’art. 1914 delCodice Civile;

2 darne avviso all’Agenzia allaquale è assegnata la polizza, op-pure a Reale Mutua, entro tregiorni da quando ne ha avuto co-noscenza ai sensi dell’art. 1913del Codice Civile;

3 effettuare gli atti necessari persalvaguardare l’azione di rivalsanei confronti di ogni eventuale re-sponsabile e conservare le traccee i residui del sinistro fino alla li-quidazione del danno;

4 richiedere o impartire disposi-zioni affinché sia sollecitato l’in-tervento del Perito designato daReale Mutua per sinistri dei qualisia previsto un danno superiore a€ 1.000.

5 L’inadempimento di uno di tali ob-blighi può comportare la perditatotale o parziale del diritto all’in-dennizzo. Il Contraente o l’Assicu-rato può procedere al rimpiazzo,al ripristino o alla ricostruzionedelle merci danneggiate, dopoaverne dato avviso a RealeMutua.

8.30.2 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRODA FURTO E RAPINAOltre a quanto previsto al punto 8.34“Documentazione da produrre incaso di sinistro”, il Contraente o l’As-sicurato, in caso di sinistro da furto orapina, deve altresì: 1 comunicare immediatamente a

Reale Mutua tutti i fatti che si rife-riscano all’avvenimento – a mezzotelegramma, telex, telefax, posta

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

GESTIONE DEI SINISTRI PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE E TRASPORTI

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La nomina di un eventuale Perito diparte è esclusivamente competenzadi ARAG.ARAG, così come Reale Mutua, nonè responsabile dell’operato di Legalie Periti.In caso di conflitto di interessi o didisaccordo in merito alla gestionedei sinistri tra l’Assicurato e RealeMutua o ARAG la decisione vienedemandata, con esclusione delle viegiudiziarie, ad un arbitro designatodi comune accordo dalle Parti o, inmancanza di accordo, dal Presi-dente del Tribunale competente anorma del Codice di Procedura Ci-vile.

Ciascuna delle Parti contribuiscealla metà delle spese arbitrali, qualeche sia l’esito dell’arbitrato. ARAGavverte l’Assicurato del suo diritto diavvalersi di tale procedura.Le azioni promosse da o contro piùpersone ed aventi per oggetto do-mande identiche o connesse si con-siderano a tutti gli effetti un unico si-nistro.Il sinistro è unico a tutti gli effetti inpresenza di indagini o rinvii a giudi-zio a carico di una o più persone as-sicurate e dovuti al medesimoevento o fatto.Nell’ipotesi di unico sinistro la ga-ranzia viene ripartita tra tutti i sog-getti assicurati coinvolti, a prescin-dere dal loro numero e dagli oneri daciascuno di essi sopportati.

8.29 RECUPERO DI SOMMETutte le somme recuperate o co-munque liquidate dalla Controparte,a titolo di capitale ed interessi, spet-tano integralmente all’Assicurato.Gli onorari, le competenze e le spese liqui-date in sede giudiziaria o concordate transattivamente vanno invece a favore di ARAGche le ha sostenute o anticipate.

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Page 77: Professione Artigiano Reale

COME AVVIENE LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

GESTIONE DEI SINISTRI PER LA SEZIONE TUTELA LEGALE E TRASPORTI

elettronica o telefono – e in ognicaso non oltre ventiquattro oredall’avvenimento stesso, salvo ilcaso di comprovata impossibilità arispettare detto termine;

2 presentare immediata denuncia al-l’Autorità, indicando i dati d’iden -tificazione dell’autocarro, le gene-ralità dell’autista del mezzo vettoree l’esistenza a bordo di eventualeimpianto antifurto o eventuale di-spositivo anti-rapina o di altri si-stemi di protezione e sicurezza.Copia di detta denuncia dovrà es-sere trasmessa a Reale Mutua;

3 richiedere, in caso di ritrovamentodel veicolo l’intervento dell’Auto-rità e di un incaricato di RealeMutua perché sia verbalizzato lostato delle portiere, dell’eventualeimpianto antifurto, prima della ri-consegna del mezzo;

4 esibire a Reale Mutua, al mo-mento della denuncia del sinistrostesso, come condizione essen-ziale per l’indennizzabilità delmedesimo, tutte le chiavi dell’im-pianto antifurto.

8.31 DETERMINAZIONE DEL DANNOLa constatazione dei danni dovrà stabilirel’entità, la natura e la causa degli stessi, ilvalore delle merci assicurate nella condi-zione in cui le stesse si trovano a seguitodel sinistro.La differenza fra questi due valori serviràper stabilire l’entità del danno.

8.32 SPESE DI RIPARAZIONE O RIM-PIAZZOIn caso di danno o di perdita di una partequalunque di merci riparabili, Reale Mutuarisponderà solo del valore della parte dan-neggiata o perduta ed indennizzerà sol-tanto le spese di riparazione o di rimpiazzodella parte medesima, escluso ogni de-prezzamento dell’oggetto cui apparteneva.

8.33 LIMITE DELL’INDENNIZZOIl massimale costituisce il limite del-l’indennizzo dovuto da Reale Mutuaper ogni viaggio oltre i compensi deisuoi Periti. Le spese straordinarie, non inconsi-deratamente fatte per evitare o dimi-nuire il danno, sono rimborsate anchein eccedenza alla somma massimaassicurata secondo quanto previstodall’art. 1914 del Codice Civile.

8.34 DOCUMENTAZIONE DA PRO-DURRE IN CASO DI SINISTROAl verificarsi di un sinistro il Contra-ente o l’Assicurato deve presentarela seguente documentazione:1 copia del documento di trasporto;2 copia dell’eventuale fattura di

vendita o d’acquisto della mercetrasportata;

3 eventuale richiesta di indennizzodel danno da parte del ricevitore;

4 copia della denuncia all’Autorità,nel caso di furto o rapina dell’interoautocarro o furto parziale di merci.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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Page 78: Professione Artigiano Reale

AZIENDE ASSICURABILI

Codice di attività Settore merceologico

ALIMENTARIPRODUZIONE E/OTRASFORMAZIONE

11.11 Acque gassose e minerali, bibiteanalcoliche, Birra, Succhi e sciroppidi frutta e di ortaggi.

11.31 Distilleria per produzione spiritiesclusi alcoli di sintesi

11.41 Vini e Spumanti, Cantine Sociali edenopoli, Bibite alcoliche e Liquori(Escluso Distillerie di Spiriti e alcolidi sintesi).

12.11 Molini in genere, riseria.12.31 Paste alimentari12.61 Fornaio, Panificio13.41 Gelati, Caramelle, Cioccolato

nocciolati, Cacao, Torrone13.51 Pasticcerie, Biscotti, Panettoni,

Pane, Grissini, Paste dolci, Amido,Fecola, Glucosio.

13.71 Patatine fritte, Snacks, cerealisoffiati e prodotti similari.

14.20 Marmellate - confetture – mostarde- canditi e conserve di prodottiortofrutticoli – miele - ProdottiLiofilizzati e vegetali disidratati

14.40 Prodotti alimentari surgelati, precottie confezionati, carni in scatola,pesci in scatola (senza pesca),Estratti di Carne, Insaccati,Prosciutti, Salumi. (Esclusoproduzione liofilizzati)

15.20 Mangimi per animali16.11 Formaggi, burro naturale, latticini,

latterie sociali e centrali del latte -latte condensato, evaporato o inpolvere

16.31 Oli e grassi alimentari di origineanimale o vegetale

16.51 Frantoi, Olio di oliva17.10 Maturazione artificiale ed

essicazione di cereali e frutta.17.21 Caffè e surrogati del caffè17.61 The, Camomilla e altre erbe

aromatiche, LiquiriziaLAVORAZIONE E/OINSTALLAZIONE

14.51 Pesca con eventuale preparazione,conservazione e inscatolamento delpescato

16.61 Macelli, Macellai con Macelli,Mattatoi

98.98 Gastronomia, preparazione di cibi

Codice di attività Settore merceologico

METALLOPRODUZIONE E/OTRASFORMAZIONE

22.11 Carpenteria metallica, esclusainstallazione

22.20 Macchine operatrici, macchineutensili, apparecchi idraulicicompresa la posa in opera

22.21 Apparecchi idraulici esclusa la posaopera, Macchine operatrici, utensilie motrici non elettriche e partimetalliche ed elementi metallicidelle stesse senza lavorazione dititanio, zirconio, magnesio e leghecon più del 75% di magnesio

22.31 Minuterie metalliche – rubinetterie -stoviglie e articoli casalinghi dimetallo (esclusi elettrodomestici -attrezzi ed utensili metallici esclusidispositivi elettrici - armi bianche eda fuoco)

22.41 Catene, funi, fili, lamiere, lamierini,laminati, nastri, profilati, reti e tele dimetallo, stagnole, tubi saldati senzaoperazioni di laminazione, trafilaturae estrusione - scatolame, fustame eprodotti in genere in lamiera sottileo latta

23.20 Lampade a incandescenza – tubiluminescenti - semiconduttori -termistori - transistori - valvoletermoioniche - tubi elettronici -circuiti integrati e microcircuiti -schede elettroniche, cavi e conduttorielettrici isolati, cavi con fibre ottiche

23.21 Macchine e apparecchiatureelettriche metalliche - apparecchielettrici metallici per illuminazione esegnalazione escluse lampade adincandescenza e tubi luminescenti

23.61 Accumulatori elettrici, pile elettriche24.11 Macchine per ufficio escluso

macchine elettroniche –strumentazione scientifica nonelettronica compresa fabbricazionedi lenti – meccanica di precisione emicromeccanica

24.21 Apparecchi e strumenti elettronici –apparecchi per radio etelecomunicazioni – radar –audiovisivi

25.41 Motoveicoli – biciclette25.71 Allestimento di qualsiasi tipo di

scafo prevalentemente in metallo

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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Page 79: Professione Artigiano Reale

AZIENDE ASSICURABILI

Codice di attività Settore merceologico

26.11 Apparecchi domestici a gas oelettrici esclusi audiovisivi –bruciatori

26.31 Mobili metallici e casseforti27.11 Oggetti di metallo in genere, posate,

stoviglie, utensileria28.41 Gioielli - bigiotteria - pietre preziose

anche artificiali esclusa produzionedi pietre preziose artificiali - avorio -corallo - corno - madreperla – osso- tartaruga (sempre esclusi metallipreziosi)

97.00 Estintori ed impianti antincendiocompresa manutenzione, ricarica eposa in opera

97.01 Estintori ed impianti antincendioesclusa manutenzione, ricarica eposa in opera

97.10 Carpenteria metallica, compresainstallazioneLAVORAZIONE E/OINSTALLAZIONE

22.40 Serramenti in metallo senzarimozione posa

24.10 Orologiaio25.21 Carrozzerie per qualsiasi tipo di

veicolo25.31 Officine meccaniche – Autofficine,

Elettrauto, escluse stazioni diservizio

28.10 Zincatura - brunitura – bronzatura -Galvanostegia - Trattamento termicodei metalli - Smaltatura

28.40 Orafo97.02 Arrotino97.03 Lattoniere (senza lavori di

carpenteria)97.04 Saldatore97.05 Fabbro (senza lavori di carpenteria)97.09 Serramenti in metallo con rimozione

e posaLEGNOPRODUZIONE E/OTRASFORMAZIONE

27.10 Strumenti musicali31.11 Segherie di tronchi, pallets,

lavorazione tronchi e squadraturasul posto

32.21 Compensati - lastre o fogli perimpiallacciatura

32.40 Travi lamellari, paniforti, pannellitruciolari

Codice di attività Settore merceologico

32.52 Nobilitazione e laminazione dicompensati, paniforti, pannellitruciolari, impiallacciature

33.10 Oggetti di legno anche con altrimateriali combustibili, Natantiprevalentemente in legno

33.11 Palchetti per pavimento produzionesenza posa

34.12 Mobili di legno, laminati plastici,solo Assemblaggio, compresa posamobili

34.14 Mobili di legno, laminati plastici,esclusa posa mobili

34.21 Mobili di legno, laminati plastici,compresa posa mobili

34.34 Mobili di legno, laminati plastici,Solo Assemblaggio, esclusa posamobiliLAVORAZIONE E/OINSTALLAZIONE

31.21 Carpenterie di legno esclusainstallazione

32.10 Serramenti in legno senza rimozioneposa

33.20 Cofani funerari44.60 Tappezzieri per mobili, di divani e

poltrone 97.07 Carpenterie di legno, compresa

installazione97.08 Serramenti con rimozione e posa98.00 Corniciai in genere98.01 Falegname, Ebanista98.02 Intagliatori, intarsiatori, incisori98.03 Laccatore98.04 Palchettista, Posa in opera palchetti

esclusi lavori edili98.05 Restauratore, Restauro mobili

CARTA, PELLI, PLASTICA, GOMMAPRODUZIONE E/OTRASFORMAZIONE

41.51 Carta in fogli, blocchi, oggetti eformati di Carta - Cartoni ondulati eglobulari (senza cartiera) -Cartotecnica compresa stampa eplasticatura.

41.61 Astucci, Scatole, Tubetti eContenitori di cartone o dicartoncino

41.71 Buste, sacchi, sacchetti, etichette dicarta e di cellofane

42.21 Litografia, Tipografia e laboratori dimatrici tipografiche, Serigrafia

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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AZIENDE ASSICURABILI

Codice di attività Settore merceologico

42.61 Carte da parati (senza posa in opera)43.41 Articoli in cuoio, pelle naturale o

artificiale (escluse calzature)44.31 Oggetti di materia plastica non

espansa o alveolare senzaproduzione delle resine (Fogli, tubi,laminati e film, contenitori invetroresina) - Plasticatura

44.51 Semilavorati di materia plastica nonespansa o alveolare senzaproduzione delle resine (Fogli, tubi,laminati e film, contenitori invetroresina) - Plasticatura

44.61 Targhe, timbri, insegne, cartellipubblicitari

45.11 Oggetti di gomma naturale osintetica non espansa o alveolare, diebanite, di guttaperca, esclusaproduzione di pneumatici, digommaspugna o microporosa e digomma sintetica

46.11 Bottoni46.31 Dischi, films, nastri e simili per

macchine scriventi, elaboratori,registratori, videoregistratori e simili- materiali fotosensibili

46.41 Occhiali46.81 Laboratori per lo sviluppo e stampa

di materiale cine - fotografico47.11 Scope, spazzole, pennelli47.31 Ombrelli48.13 Calzature con parti in plastica,

plastica espansa, gommaspugna,gomma sintetica

48.21 Calzature con parti in gomma,gomma e tela, corda e tela, tessuto

48.41 Calzature di cuoio o pelle naturaleLAVORAZIONE E/OINSTALLAZIONE

25.32 Gommisti esclusa produzione erigenerazione di pneumatici; esclusestazioni di servizio

42.50 Rilegatore42.51 Legatoria42.60 Tappezziere con posa in opera44.30 Serramenti in plastica senza

rimozione e posa

Codice di attività Settore merceologico

99.22 Serramenti in plastica con rimozionee posaEDILIZIA, VETRO, CERAMICAPRODUZIONE E/OTRASFORMAZIONE

51.21 Macinazione di rocce asfaltiche obituminose senza estrazione dibitumi o di oli minerali

51.41 Smalti silicei e vetrosi - fusione disilicati

52.11 Terrecotte – grès - ceramiche –porcellane, idrotermosanitari (senzarimozione, posa e manutenzionepresso terzi), Calci aeree, gesso,cementi e calci idrauliche

53.11 Laterizi – refrattari54.11 Manufatti per edilizia a base di

calce, cemento e gesso, anche conaltri materiali escluso materieplastiche espanse o alveolari

54.13 Manufatti per edilizia a base dicalce, cemento e gesso senzaimpiego di materiali combustibili omaterie plastiche

54.43 Manufatti per edilizia a base dicalce, cemento e gesso, anche conmaterie plastiche espanse oalveolari

55.31 Oggetti di vetro o cristallo, soffiatori,modellatori, tagliatori e levigatori,vetrerie, specchi

97.06 Vetro in fibre o tessuti, mica, lana divetro, lana di roccia, Mole, carte etele smeriglio ed altri mezziabradentiLAVORAZIONE E/OINSTALLAZIONE

51.11 Lavorazione di pietre e marmi(senza estrazione) senza posa inopera

53.20 Ceramista (senza posa in opera)55.11 Vetraio (installazione e taglio del

vetro)99.17 Piastrellista, Posatore di rivestimenti

senza opere di muratura99.18 Lavorazione di pietre e marmi (senza

estrazione) con posa in opera

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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AZIENDE ASSICURABILI

Codice di attività Settore merceologico

TESSILI E ABBIGLIAMENTOPRODUZIONE E/OTRASFORMAZIONE

61.80 Filatura64.11 Preparazione filati e fiocco65.10 Tessitura65.61 Tessuti in spugna66.32 Lavatoi, lavanderie di fibre e tessuti

vari con impiego di infiammabili66.33 Lavatoi, lavanderie di fibre e tessuti

vari senza impiego di infiammabili66.41 Rivestimento fili di gomma con fibre

tessili67.41 Garze67.81 Reti67.92 Tappeti e stuoie esclusi quelli di

feltro e di gomma68.11 Abiti e confezioni in genere (escluse

pellicce) con impiego di tessutigommati o cerati

68.21 Abiti e confezioni in genere (esclusepellicce) senza impiego di tessutigommati o cerati

68.31 Calze escluse quelle elastiche68.40 Cappelli, borse in tessuto68.42 Vimini e materiali affini

LAVORAZIONE E/OINSTALLAZIONE

61.90 Stiro, torcitura di fibre artificiali osintetiche,filande e filatoi,lavorazione crine e peli

65.51 Stamperia (di tessuti)67.10 Tendaggi (compresa la posa in

opera) cordaggi, cordaio68.71 Nastri - passamanerie - merletti -

trine – ricami99.07 Sarto/a

CHIMICAPRODUZIONE E/OTRASFORMAZIONE

73.41 Colori e inchiostri con impiego diinfiammabili

73.45 Colori e inchiostri senza impiego diinfiammabili

74.10 Concimi chimici esclusa produzionedi nitrato ammonico

74.31 Anticrittogamici - antiparassitari –diserbanti – disinfestanti anche conimpiego di infiammabili

Codice di attività Settore merceologico

74.33 Anticrittogamici - antiparassitari –diserbanti – disinfestanti senzaimpiego di infiammabili

75.10 Cosmetici - profumi, essenze(escluso sintetiche) senza impiegodi infiammabili

75.11 Cosmetici - profumi, essenze(escluso sintetiche) con impiego diinfiammabili

75.41 Prodotti antibiotici e biologici -preparati farmaceutici con impiegodi infiammabili

75.43 Prodotti antibiotici e biologici -preparati farmaceutici senzaimpiego di infiammabili

78.11 Elettrochimica85.11 Gelatine, colle a base di gelatina e

simili85.25 Adesivi e mastici senza impiego di

infiammabili87.41 Detersivi liquidi o in polvere

LAVORAZIONE E/OINSTALLAZIONE

73.92 Verniciatura con impiego diinfiammabili esclusivamente incabina a velo d’acqua

73.93 Verniciatura senza impiego diinfiammabiliSERVIZI ED ATTIVITA’ VARIELAVORAZIONE E/OINSTALLAZIONE

91.50 Pontatori e Ponteggiatori,montaggio strutture tubolari. Astruttura metallica o autosollevante

92.11 Allestimento veicoli speciali(Ambulanze, Camion-frigo, UfficiMobili)

98.43 Spurgo fognature e pozzi neri99.00 Odontotecnici (escluso metalli

preziosi)99.01 Imprese di pulizia99.02 Allestimento di strutture espositive99.03 Antennista, Elettricista, installazione

di impianti televisivi, satellitari,radiofonici

99.04 Caldaista, Idraulico, installazione diimpianti di riscaldamento, termici, direfrigerazione e condizionamento diambienti, installazione pompe,turbine, compressori

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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AZIENDE ASSICURABILI

Codice di attività Settore merceologico

99.05 Calzolaio99.06 Fotografo, Servizi fotografici99.08 Catering e rinfreschi compresa la

preparazione dei cibi99.09 Giardiniere con abbattimento di

piante ad alto fusto99.10 Giardiniere, senza abbattimento di

piante ad alto fusto99.11 Imbalsamatore99.12 Imbianchini, decoratori, stuccatori,

pulitori di facciate.99.13 Imprese edili, opere murarie,

installatori di impianti di isolamentoe insonorizzazione

99.14 Installazione e manutenzione diascensori, montacarichi, e scalemobili

Codice di attività Settore merceologico

99.15 Riparatore di elettrodomestici99.16 Montaggio e smontaggio di impianti

industriali99.19 Sale di registrazione, incisione e

doppiaggio escluse riprese esterne99.20 Servizi nei cimiteri, pompe funebri e

trasporti funebri99.21 Spargimento di sostanze chimiche e

fertilizzanti od antiparassitarie conimpiego di mezzi terrestri o natanti,trattamenti chimici perdisinfestazione dei prodotti delsuolo, merci e materie varie senzaimpiego di gas o di sostanzetossiche ed infiammabili

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato

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Professione Artigiano Reale

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:- Nota Informativa, comprensiva del Glossario- Condizioni di Assicurazionedeve essere consegnato al contraenteprima della sottoscrizione del contratto.

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Mod. 5399/FI INC - Ed. 05/11

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Il presente documento è stampato su carta ecologica FSC®. Il marchioFSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da forestegestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standardambientali, sociali ed economici.

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