PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE (ART. 138 COST.)
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PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE (ART. 138 COST.)
• Due deliberazioni successive di ciascuna Camera = in totale quattro deliberazioni sul medesimo testo.
• - Prima deliberazione = anche a maggioranza relativa
• Navette
• - Seconda deliberazione = intervallo minimo di tre mesi dalla prima deliberazione
MAGGIORANZE DELLA SECONDA DELIBERAZIONE
• 1) Consenso dei 2/3 = entrata in vigore della legge costituzionale
• 2) Se non c’è consenso dei 2/3 è sufficiente la maggioranza assoluta
• Non c’è approvazione definitiva• Pubblicazione notiziale per 3 mesi sulla G.U.• Opzione del referendum
REFERENDUM (ART. 138 COST.)
• Minoranze del corpo elettorale (500.000 firme)
• Minoranze territoriali (5 Consigli regionali)
• Minoranze parlamentari (1/5 membri di una Camera)
REFERENDUM (ART. 138 COST.)
• NO QUORUM MINIMO DI VOTANTI
• DIFFERENZA TRA REFERENDUM COSTITUZIONALE (ART. 138 COST.) E REFERENDUM ABROGATIVO (ART. 75 COST.)
• REFERENDUM COSTITUZIONALE (ART. 138 COST.) = EVENTUALE, SOSPENSIVO E OPPOSITIVO
LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE
• Art. 139 Cost.: “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”.
• Referendum istituzionale 2 giugno 1946 = potere costituente
LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE
• Forma repubblicana: elettività del Capo dello Stato, principio della sovranità popolare = art. 139 e art. 1, C. 2 Cost.: “La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”
• Art. 2 Cost. (Diritti inviolabili dell’uomo)• Art. 5 Cost. (Repubblica una e indivisibile)
LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE
• CORTE COSTITUZIONALE:• DISTINZIONE TRA NORME COSTITUZIONALE E
PRINCIPI SUPREMI COSTITUZIONALI
• Sent. Corte cost. n. 18/1982 = inviolabilità del diritto di difesa.
• Sent. Corte cost. n. 1146/1988 = principi supremi parametro anche delle leggi costituzionali
LE FONTI ESTERNE: IL DIRITTO INTERNAZIONALE CONSUETUDINARIO
• Art. 10, c. 1 Cost.: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”
• - Forma di adattamento automatico
• - rinvio mobile, formale, non recettizio = rinvio alla fonte di un ordinamento esterno.
• - adeguamento automatico anche alle modifiche
SENTENZA N. 48 DEL 1979
• L’IMMUNITA’ DEGLI AGENTI DIPLOMATICI DALLA GIURISDIZIONE CIVILE = CONSUETUDINE INTERNAZIONALE (FONTE FATTO)
RAPPORTO FRA CONSUETUDINI INTERNAZIONALI E NORME COSTITUZIONALI
• Consuetudini preesistenti alla Costituzione = principio di specialità
• Consuetudini successive alla Costituzione = deroga alla Costituzione = unico limite i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale
RANGO DI FONTE DELLE CONSUETUDINI INTERNAZIONALI
• - possibilità di derogare alla Costituzione ad eccezione dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale
IL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO
• Traduzione di in vincolo internazionale nell’ordinamento nazionale
• Rinvio fisso, materiale o recettizio
IL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO
• - Art. 80 Cost.: “Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi”
• - Art. 87, c. 8 Cost.: il Presidente della Repubblica “ratifica i trattati internazionali, previa, quando, occorra, l’autorizzazione delle Camere”
DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO = I TRATTATI INTERNAZIONALI
• PROCEDIMENTO COMPLESSO:
• - NEGOZIAZIONE FRA STATI;• - FIRMA DEI PLENIPOTENZIARI;• - DISEGNO DI LEGGE• - APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA• - RATIFICA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA• - ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE NELL’ORDINAMENTO
INTERNAZIONALE= SCAMBIO DELLE RATIFICHE O DEPOSITO DELLE RATIFICHE
• - RATIFICA = “IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E’ AUTORIZZATO A RATIFICARE IL TRATTATO”
LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI
• FONTE ATIPICA
• NON INNOVA L’ORDINAMENTO GIURIDICO
EFFETTI NELL’ORDINAMENTO INTERNO DEL TRATTATO
• ESECUZIONE
IL RINVIO FISSO
Rinvio fisso = specifico atto di un ordinamento(Diritto internazionale pattizio = trattati
internazionali).
IL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO (ART. 80 COST.)
• ADATTAMENTO DELL’ORDINAMENTO NAZIONALE AL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO:
• 1) legge di esecuzione:• Ricezione diretta del trattato internazionale.
• 2) ordine di esecuzione:• Rinvio fisso (materiale o recettizio)
RANGO DI FONTE = LEGGE DI ESECUZIONE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE
• LEGGE ORDINARIA
• GERARCHICAMENTE SUBORDINATA ALLA COSTITUZIONE E ALLE LEGGI COSTITUZIONALI
RAPPORTO TRA UNA LEGGE DI ESECUZIONE DEL TRATTATO E UNA LEGGE
CRITERIO CRONOLOGICO = LEX POSTERIOR
ASPETTO PECULIARE DELLA LEGGE DI ESECUZIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI
• ART. 75 COST.:• DIVIETO DI REFERENDUM ABROGATIVO: leggi di
autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali ma anche le leggi di esecuzione dei trattati internazionali
LE LEGGI DI ESECUZIONE DEI PATTI LATERANENSI
• Art. 7 Cost.: “Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”
• Ordinamenti originari
• Concordato = strumento di regolazione dei rapporti reciproci
• Principio concordatario
I PATTI LATERANENSI
• Cosa sono: • Un Trattato internazionale (1929)
• I Patti lateranensi secondo la Costituzione (art. 7, c. 2): i rapporti fra Stato e Chiesa “sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”
• principio concordatario = non decisione unilaterale dello Stato
IL REGIME CONCORDATARIO
• Nuovo Concordato del 1984 (l.n. 121/1985);
• Pluralismo religioso e laicità = il principio di laicità non esclude valutazioni positive da parte dell’ordinamento = garanzia del principio di eguaglianza (art. 3, c.1 Cost.).
LEGGI DI ESECUZIONE DEI PATTI LATERANENSI: CHE FONTI SONO?
• - non possono essere modificate da una legge statale ordinaria
• - possono essere modificate solo da una legge preceduta da un accordo bilaterale
• - possono derogare alle norme costituzionali eccetto i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale (Corte cost. n. 30/1971; 18/1982)
• - efficacia di fonte costituzionale• - forza attiva e forza passiva atipiche• - divieto di referendum abrogativo
L’ART. 117, c. 1 COST.
• “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”
SIGNIFICATO DI OBBLIGHI INTERNAZIONALI
• - dovere di dare esecuzione ai trattati stipulati e ratificati?
• NO
• Quali sono i trattati che vincolano le leggi statali e regionali?
L. n. 131/2003
• - leggi di esecuzione di trattati che prevedono cessioni paritarie e reciproche di sovranità = ordinamento europeo;
• - leggi di esecuzione di trattati che prevedono delimitazioni reciproche di sovranità da parte di soggetti sovrani (ordinamento esterno strumentale = art. 7 Cost.)
• - e poi?
ART. 117, c. 1 Cost.
- leggi di esecuzione di trattati che attuano integrando le norme costituzionali.
- CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO (CEDU)
- legge di esecuzione CEDU = norma interposta tra Costituzione e legge ordinaria
- Se una legge nazionale viola CEDU = incostituzionalità per norma interposta
LE FONTI EUROPEE
• Fondamento dell’Unione europea = art. 11 Cost.:
• “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”
DIRITTI EUROPEO
• Diritto convenzionale (Trattati)
• Diritto derivato (Regolamento, Direttiva, Decisioni)
• La Corte di giustizia dell’Unione europea (art. 19 TUE) = assicura il rispetto del diritto nella interpretazione e nell’applicazione del presente Trattato
IL REGOLAMENTO EUROPEO
• - portata generale
• - obbligatori in tutti i loro elementi
• - direttamente applicabili
LA DIRETTIVA EUROPEA
• - vincolanti verso gli Stati per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi
• - termine
LE DECISIONI
• - obbligatorie in tutti i loro elementi
• - direttamente applicabili
• - destinatari specifici (Stato membro o persona giuridica)
DIRETTA APPLICABILITA’ ED EFFETTI DIRETTI
• Regolamento europeo = diretta applicabilità
• Direttive self executing = effetti diretti = le norme non gli atti
• Ragione dell’effetto diretto = prevalenza del diritto europeo sul diritto interno quando lo Stato non attua la direttiva
DIRETTIVA EUROPEA SELF EXECUTING
• - norma chiara, precisa e non condizionata dall’atto del legislatore nazionale;
• - attributiva ai singoli di un diritto
• - componente sanzionataria nei confronti dello Stato inadempiente (Corte di giustizia: sentenze Van Gend and Loos e Francovich).
• Corte di giustizia: effetto diretto = prevalenza del diritto europeo sulle leggi nazionali;
• Adesione all’U.E.:• Necessità di revisioni costituzionali?• In Italia NO
ADESIONE DELL’ITALIA ALL’U.E.
• Art. 11 Cost. = clausola di autolimitazione della sovranità;
• Legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Roma e dei trattati successivi (Lisbona TUE e TFUE)
• Ordine di esecuzione
LE FASI DEL CAMMINO COMUNITARIO SECONDO LA CORTE COSTITUZIONALE: LE ANTINOMIE
1) Criterio cronologico (sent. n. 14/1964) = contrasto tra Corte costituzionale e Corte di giustizia
2) Criterio gerarchico = leggi nazionali contrastanti con un regolamento europeo precedente = violazione indiretta dell’art. 11 Cost. = giudizio di costituzionalità
3) Sent. Granital n. 170/1984 (La Pergola): a) teoria dualistica; b) non c’è un vero conflitto fra fonti; c) ripartizione di competenze fra due ordinamenti; d) conflitto fra norme = interpretazione = non applicazione della norma interna contrastante con la norma europea
LA NON APPLICAZIONE
• Scelta della norma competente
• Non c’è vizio dell’atto (disapplicazione)
QUADRO DI RIFERIMENTO
• - conflitto tra legge ordinaria e norma europea self executing (regolamento, direttiva con effetti diretti) = non applicazione della legge ordinaria;
• conflitto tra legge ordinaria e norma europea non self executing (direttiva) = questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale;
• - conflitto tra norma costituzionale e norma europea = norme europee possono derogare alle norme costituzionali non ai principi fondamentali della Costituzione
I CONTROLIMITI
• Se una norma europea lede un principio fondamentale della Costituzione cosa accade?
• Si impugna la legge di esecuzione dei trattati nella parte in cui consente l’ingresso delle norme europee confliggenti con il principio fondamentale.
LE LEGGI ORDINARIE
• Art. 70 Cost. = leggi formali• Art. 70 Cost.: “La funzione legislativa è esercitata
collettivamente dalle Camere”
• Fonti tipiche = corrispondenza tra forma ed efficacia• Forma = soggetti; procedimento di formazione.• Efficacia = lato attivo e lato passivo
LEGGI ATIPICHE E RINFORZATE
Atipicità = dissociazione tra forma ed efficacia• = rinforzo:• - Leggi di esecuzione dei Patti lateranensi e delle
loro successive modificazioni;• - Leggi di esecuzione dei trattati istitutivi delle
Comunità e dell’Unione Europea;• - Leggi esecutive dei trattati vincolanti la
legislazione ordinaria e regionale;• - Leggi di attuazione delle direttive europee
Atipicità e rinforzo = fonti ‘comunitarie’
• - leggi di variazione territoriale delle Regioni che dispongono il passaggio di una Provincia o di un Comune da una Regione ad un’altra (art. 132, c.2 Cost.)
• - leggi di ricezione delle intese fra Stato e confessioni acattoliche (art. 8, c. 3 Cost.)
• - leggi di ricezione di intese fra Stato e Regioni (art. 116, c. 3 Cost.)
• - Leggi di istituzione di Nuove Provincie e di mutamento delle loro circoscrizioni e denominazioni (art. 133, c. 1 Cost.);
• - Leggi di amnistia e indulto (art. 79, c. 2 Cost.) = fonte comunitaria interna
• - Leggi sulla condizione giuridica dello straniero (art. 10, c. 2 Cost.: “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”)
I DECRETI LEGGE
• Art. 77 Cost., commi 2 e 3: • “2. Quando in casi straordinari di necessità e urgenza, il
Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.
• 3. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito”
I DECRETI LEGGE
- Eccezione al principio della divisione dei poteri
• - Decreto legge = atto con forza di legge
• - Deliberazione del Consiglio dei Ministri
• - Emanazione del Presidente della Repubblica
• - Art. 15 l. n. 400/1988 = preambolo e clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge
IL DECRETO LEGGE
• Conversione in legge del decreto legge
• Governo = il decreto legge come allegato di un disegno di legge “è convertito in legge il decreto legge concernente ……….”
• Termine tassativo di sessanta giorni
IL DECRETO LEGGE
• Presupposti:
• 1) casi straordinari = eccezionali o imprevedibili;
• 2) di necessità = impossibilità di ricorrere a strumenti ordinari
• 3) d’urgenza = bisogna provvedere immediatamente
CHI CONTROLLA L’ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DEL DECRETO LEGGE
• - in via preventiva = Presidente della Repubblica
• - in via successiva = Corte costituzionale• (requisiti di straordinarietà, necessità e
urgenza = condizioni di validità del decreto legge)
ASSENZA DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 77, C. 2 COST.
• - vizio di legittimità costituzionale del decreto legge;
• - vizio in procedendo della legge di conversione (sent. n. 29/1995; n. 171/2007)
MANCATA CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE ENTRO I SESSANTA GIORNI
• - Decadenza del decreto legge
• - Effetti su tutti i rapporti che sono il frutto del decreto legge
• Art. 77, c. 3 Cost.: “Le Camere possono, tuttavia, regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito”
• Legge di sanatoria = legge formale = riserva di legge formale
• Si può sanare tutto? NO. Il caso del decreto legge decaduto che aveva introdotto un’imposta
• Art. 77, c.2 Cost.: “Il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori”
• Responsabilità del Governo (dei ministri):• - politica;• - giuridica (penale, civile, amministrativa-contabile)
LA REITERAZIONE DEI DECRETI LEGGE
• - non conversione dei decreti legge entro i 60 giorni (anche da parte di una Camera);
• - ‘nuovo’ (???) decreto legge che riproduce quello scaduto
• - nuovo decreto = retroagisce alla data di entrata in vigore del decreto legge reiterato
CORTE COSTITUZIONALE (SENT. N. 360/1996)
• - reiterazione del decreto legge:• 1) viola la natura provvisoria del decreto legge;• 2) fa perdere di importanza al carattere della
straordinarietà;• 3) attenua la sanzione della perdita retroattiva di
efficacia del decreto legge non convertito
QUANDO DI PUO’ REITERARE IL DECRETO LEGGE?
• Nuovo decreto deve basarsi su autonomi e straordinari motivi di necessità e urgenza