PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE (ART. 138 COST.)

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PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE (ART. 138 COST.) Due deliberazioni successive di ciascuna Camera = in totale quattro deliberazioni sul medesimo testo. - Prima deliberazione = anche a maggioranza relativa Navette - Seconda deliberazione = intervallo minimo di tre mesi dalla prima deliberazione

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PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE (ART. 138 COST.)

• Due deliberazioni successive di ciascuna Camera = in totale quattro deliberazioni sul medesimo testo.

• - Prima deliberazione = anche a maggioranza relativa

• Navette

• - Seconda deliberazione = intervallo minimo di tre mesi dalla prima deliberazione

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MAGGIORANZE DELLA SECONDA DELIBERAZIONE

• 1) Consenso dei 2/3 = entrata in vigore della legge costituzionale

• 2) Se non c’è consenso dei 2/3 è sufficiente la maggioranza assoluta

• Non c’è approvazione definitiva• Pubblicazione notiziale per 3 mesi sulla G.U.• Opzione del referendum

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REFERENDUM (ART. 138 COST.)

• Minoranze del corpo elettorale (500.000 firme)

• Minoranze territoriali (5 Consigli regionali)

• Minoranze parlamentari (1/5 membri di una Camera)

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REFERENDUM (ART. 138 COST.)

• NO QUORUM MINIMO DI VOTANTI

• DIFFERENZA TRA REFERENDUM COSTITUZIONALE (ART. 138 COST.) E REFERENDUM ABROGATIVO (ART. 75 COST.)

• REFERENDUM COSTITUZIONALE (ART. 138 COST.) = EVENTUALE, SOSPENSIVO E OPPOSITIVO

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LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE

• Art. 139 Cost.: “La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale”.

• Referendum istituzionale 2 giugno 1946 = potere costituente

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LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE

• Forma repubblicana: elettività del Capo dello Stato, principio della sovranità popolare = art. 139 e art. 1, C. 2 Cost.: “La sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”

• Art. 2 Cost. (Diritti inviolabili dell’uomo)• Art. 5 Cost. (Repubblica una e indivisibile)

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LIMITI ALLA REVISIONE COSTITUZIONALE

• CORTE COSTITUZIONALE:• DISTINZIONE TRA NORME COSTITUZIONALE E

PRINCIPI SUPREMI COSTITUZIONALI

• Sent. Corte cost. n. 18/1982 = inviolabilità del diritto di difesa.

• Sent. Corte cost. n. 1146/1988 = principi supremi parametro anche delle leggi costituzionali

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LE FONTI ESTERNE: IL DIRITTO INTERNAZIONALE CONSUETUDINARIO

• Art. 10, c. 1 Cost.: “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”

• - Forma di adattamento automatico

• - rinvio mobile, formale, non recettizio = rinvio alla fonte di un ordinamento esterno.

• - adeguamento automatico anche alle modifiche

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SENTENZA N. 48 DEL 1979

• L’IMMUNITA’ DEGLI AGENTI DIPLOMATICI DALLA GIURISDIZIONE CIVILE = CONSUETUDINE INTERNAZIONALE (FONTE FATTO)

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RAPPORTO FRA CONSUETUDINI INTERNAZIONALI E NORME COSTITUZIONALI

• Consuetudini preesistenti alla Costituzione = principio di specialità

• Consuetudini successive alla Costituzione = deroga alla Costituzione = unico limite i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale

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RANGO DI FONTE DELLE CONSUETUDINI INTERNAZIONALI

• - possibilità di derogare alla Costituzione ad eccezione dei principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale

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IL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO

• Traduzione di in vincolo internazionale nell’ordinamento nazionale

• Rinvio fisso, materiale o recettizio

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IL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO

• - Art. 80 Cost.: “Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi”

• - Art. 87, c. 8 Cost.: il Presidente della Repubblica “ratifica i trattati internazionali, previa, quando, occorra, l’autorizzazione delle Camere”

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DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO = I TRATTATI INTERNAZIONALI

• PROCEDIMENTO COMPLESSO:

• - NEGOZIAZIONE FRA STATI;• - FIRMA DEI PLENIPOTENZIARI;• - DISEGNO DI LEGGE• - APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA• - RATIFICA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA• - ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE NELL’ORDINAMENTO

INTERNAZIONALE= SCAMBIO DELLE RATIFICHE O DEPOSITO DELLE RATIFICHE

• - RATIFICA = “IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E’ AUTORIZZATO A RATIFICARE IL TRATTATO”

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LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA DEI TRATTATI INTERNAZIONALI

• FONTE ATIPICA

• NON INNOVA L’ORDINAMENTO GIURIDICO

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EFFETTI NELL’ORDINAMENTO INTERNO DEL TRATTATO

• ESECUZIONE

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IL RINVIO FISSO

Rinvio fisso = specifico atto di un ordinamento(Diritto internazionale pattizio = trattati

internazionali).

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IL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO (ART. 80 COST.)

• ADATTAMENTO DELL’ORDINAMENTO NAZIONALE AL DIRITTO INTERNAZIONALE PATTIZIO:

• 1) legge di esecuzione:• Ricezione diretta del trattato internazionale.

• 2) ordine di esecuzione:• Rinvio fisso (materiale o recettizio)

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RANGO DI FONTE = LEGGE DI ESECUZIONE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE

• LEGGE ORDINARIA

• GERARCHICAMENTE SUBORDINATA ALLA COSTITUZIONE E ALLE LEGGI COSTITUZIONALI

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RAPPORTO TRA UNA LEGGE DI ESECUZIONE DEL TRATTATO E UNA LEGGE

CRITERIO CRONOLOGICO = LEX POSTERIOR

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ASPETTO PECULIARE DELLA LEGGE DI ESECUZIONE DEI TRATTATI INTERNAZIONALI

• ART. 75 COST.:• DIVIETO DI REFERENDUM ABROGATIVO: leggi di

autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali ma anche le leggi di esecuzione dei trattati internazionali

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LE LEGGI DI ESECUZIONE DEI PATTI LATERANENSI

• Art. 7 Cost.: “Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”

• Ordinamenti originari

• Concordato = strumento di regolazione dei rapporti reciproci

• Principio concordatario

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I PATTI LATERANENSI

• Cosa sono: • Un Trattato internazionale (1929)

• I Patti lateranensi secondo la Costituzione (art. 7, c. 2): i rapporti fra Stato e Chiesa “sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”

• principio concordatario = non decisione unilaterale dello Stato

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IL REGIME CONCORDATARIO

• Nuovo Concordato del 1984 (l.n. 121/1985);

• Pluralismo religioso e laicità = il principio di laicità non esclude valutazioni positive da parte dell’ordinamento = garanzia del principio di eguaglianza (art. 3, c.1 Cost.).

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LEGGI DI ESECUZIONE DEI PATTI LATERANENSI: CHE FONTI SONO?

• - non possono essere modificate da una legge statale ordinaria

• - possono essere modificate solo da una legge preceduta da un accordo bilaterale

• - possono derogare alle norme costituzionali eccetto i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale (Corte cost. n. 30/1971; 18/1982)

• - efficacia di fonte costituzionale• - forza attiva e forza passiva atipiche• - divieto di referendum abrogativo

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L’ART. 117, c. 1 COST.

• “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”

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SIGNIFICATO DI OBBLIGHI INTERNAZIONALI

• - dovere di dare esecuzione ai trattati stipulati e ratificati?

• NO

• Quali sono i trattati che vincolano le leggi statali e regionali?

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L. n. 131/2003

• - leggi di esecuzione di trattati che prevedono cessioni paritarie e reciproche di sovranità = ordinamento europeo;

• - leggi di esecuzione di trattati che prevedono delimitazioni reciproche di sovranità da parte di soggetti sovrani (ordinamento esterno strumentale = art. 7 Cost.)

• - e poi?

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ART. 117, c. 1 Cost.

- leggi di esecuzione di trattati che attuano integrando le norme costituzionali.

- CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO (CEDU)

- legge di esecuzione CEDU = norma interposta tra Costituzione e legge ordinaria

- Se una legge nazionale viola CEDU = incostituzionalità per norma interposta

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LE FONTI EUROPEE

• Fondamento dell’Unione europea = art. 11 Cost.:

• “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”

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DIRITTI EUROPEO

• Diritto convenzionale (Trattati)

• Diritto derivato (Regolamento, Direttiva, Decisioni)

• La Corte di giustizia dell’Unione europea (art. 19 TUE) = assicura il rispetto del diritto nella interpretazione e nell’applicazione del presente Trattato

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IL REGOLAMENTO EUROPEO

• - portata generale

• - obbligatori in tutti i loro elementi

• - direttamente applicabili

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LA DIRETTIVA EUROPEA

• - vincolanti verso gli Stati per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi

• - termine

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LE DECISIONI

• - obbligatorie in tutti i loro elementi

• - direttamente applicabili

• - destinatari specifici (Stato membro o persona giuridica)

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DIRETTA APPLICABILITA’ ED EFFETTI DIRETTI

• Regolamento europeo = diretta applicabilità

• Direttive self executing = effetti diretti = le norme non gli atti

• Ragione dell’effetto diretto = prevalenza del diritto europeo sul diritto interno quando lo Stato non attua la direttiva

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DIRETTIVA EUROPEA SELF EXECUTING

• - norma chiara, precisa e non condizionata dall’atto del legislatore nazionale;

• - attributiva ai singoli di un diritto

• - componente sanzionataria nei confronti dello Stato inadempiente (Corte di giustizia: sentenze Van Gend and Loos e Francovich).

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• Corte di giustizia: effetto diretto = prevalenza del diritto europeo sulle leggi nazionali;

• Adesione all’U.E.:• Necessità di revisioni costituzionali?• In Italia NO

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ADESIONE DELL’ITALIA ALL’U.E.

• Art. 11 Cost. = clausola di autolimitazione della sovranità;

• Legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di Roma e dei trattati successivi (Lisbona TUE e TFUE)

• Ordine di esecuzione

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LE FASI DEL CAMMINO COMUNITARIO SECONDO LA CORTE COSTITUZIONALE: LE ANTINOMIE

1) Criterio cronologico (sent. n. 14/1964) = contrasto tra Corte costituzionale e Corte di giustizia

2) Criterio gerarchico = leggi nazionali contrastanti con un regolamento europeo precedente = violazione indiretta dell’art. 11 Cost. = giudizio di costituzionalità

3) Sent. Granital n. 170/1984 (La Pergola): a) teoria dualistica; b) non c’è un vero conflitto fra fonti; c) ripartizione di competenze fra due ordinamenti; d) conflitto fra norme = interpretazione = non applicazione della norma interna contrastante con la norma europea

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LA NON APPLICAZIONE

• Scelta della norma competente

• Non c’è vizio dell’atto (disapplicazione)

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QUADRO DI RIFERIMENTO

• - conflitto tra legge ordinaria e norma europea self executing (regolamento, direttiva con effetti diretti) = non applicazione della legge ordinaria;

• conflitto tra legge ordinaria e norma europea non self executing (direttiva) = questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale;

• - conflitto tra norma costituzionale e norma europea = norme europee possono derogare alle norme costituzionali non ai principi fondamentali della Costituzione

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I CONTROLIMITI

• Se una norma europea lede un principio fondamentale della Costituzione cosa accade?

• Si impugna la legge di esecuzione dei trattati nella parte in cui consente l’ingresso delle norme europee confliggenti con il principio fondamentale.

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LE LEGGI ORDINARIE

• Art. 70 Cost. = leggi formali• Art. 70 Cost.: “La funzione legislativa è esercitata

collettivamente dalle Camere”

• Fonti tipiche = corrispondenza tra forma ed efficacia• Forma = soggetti; procedimento di formazione.• Efficacia = lato attivo e lato passivo

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LEGGI ATIPICHE E RINFORZATE

Atipicità = dissociazione tra forma ed efficacia• = rinforzo:• - Leggi di esecuzione dei Patti lateranensi e delle

loro successive modificazioni;• - Leggi di esecuzione dei trattati istitutivi delle

Comunità e dell’Unione Europea;• - Leggi esecutive dei trattati vincolanti la

legislazione ordinaria e regionale;• - Leggi di attuazione delle direttive europee

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Atipicità e rinforzo = fonti ‘comunitarie’

• - leggi di variazione territoriale delle Regioni che dispongono il passaggio di una Provincia o di un Comune da una Regione ad un’altra (art. 132, c.2 Cost.)

• - leggi di ricezione delle intese fra Stato e confessioni acattoliche (art. 8, c. 3 Cost.)

• - leggi di ricezione di intese fra Stato e Regioni (art. 116, c. 3 Cost.)

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• - Leggi di istituzione di Nuove Provincie e di mutamento delle loro circoscrizioni e denominazioni (art. 133, c. 1 Cost.);

• - Leggi di amnistia e indulto (art. 79, c. 2 Cost.) = fonte comunitaria interna

• - Leggi sulla condizione giuridica dello straniero (art. 10, c. 2 Cost.: “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali”)

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I DECRETI LEGGE

• Art. 77 Cost., commi 2 e 3: • “2. Quando in casi straordinari di necessità e urgenza, il

Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere, che anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione.

• 3. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito”

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I DECRETI LEGGE

- Eccezione al principio della divisione dei poteri

• - Decreto legge = atto con forza di legge

• - Deliberazione del Consiglio dei Ministri

• - Emanazione del Presidente della Repubblica

• - Art. 15 l. n. 400/1988 = preambolo e clausola di presentazione al Parlamento per la conversione in legge

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IL DECRETO LEGGE

• Conversione in legge del decreto legge

• Governo = il decreto legge come allegato di un disegno di legge “è convertito in legge il decreto legge concernente ……….”

• Termine tassativo di sessanta giorni

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IL DECRETO LEGGE

• Presupposti:

• 1) casi straordinari = eccezionali o imprevedibili;

• 2) di necessità = impossibilità di ricorrere a strumenti ordinari

• 3) d’urgenza = bisogna provvedere immediatamente

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CHI CONTROLLA L’ESISTENZA DEI PRESUPPOSTI DEL DECRETO LEGGE

• - in via preventiva = Presidente della Repubblica

• - in via successiva = Corte costituzionale• (requisiti di straordinarietà, necessità e

urgenza = condizioni di validità del decreto legge)

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ASSENZA DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 77, C. 2 COST.

• - vizio di legittimità costituzionale del decreto legge;

• - vizio in procedendo della legge di conversione (sent. n. 29/1995; n. 171/2007)

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MANCATA CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE ENTRO I SESSANTA GIORNI

• - Decadenza del decreto legge

• - Effetti su tutti i rapporti che sono il frutto del decreto legge

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• Art. 77, c. 3 Cost.: “Le Camere possono, tuttavia, regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto non convertito”

• Legge di sanatoria = legge formale = riserva di legge formale

• Si può sanare tutto? NO. Il caso del decreto legge decaduto che aveva introdotto un’imposta

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• Art. 77, c.2 Cost.: “Il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori”

• Responsabilità del Governo (dei ministri):• - politica;• - giuridica (penale, civile, amministrativa-contabile)

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LA REITERAZIONE DEI DECRETI LEGGE

• - non conversione dei decreti legge entro i 60 giorni (anche da parte di una Camera);

• - ‘nuovo’ (???) decreto legge che riproduce quello scaduto

• - nuovo decreto = retroagisce alla data di entrata in vigore del decreto legge reiterato

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CORTE COSTITUZIONALE (SENT. N. 360/1996)

• - reiterazione del decreto legge:• 1) viola la natura provvisoria del decreto legge;• 2) fa perdere di importanza al carattere della

straordinarietà;• 3) attenua la sanzione della perdita retroattiva di

efficacia del decreto legge non convertito

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QUANDO DI PUO’ REITERARE IL DECRETO LEGGE?

• Nuovo decreto deve basarsi su autonomi e straordinari motivi di necessità e urgenza