Patrimonio culturale e mondo digitale
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Patrimonio culturale e mondo digitale
Giovanni Maria Riccio Professore di Legislazione dei beni culturali
Università di Salerno [email protected]
DiriEo romano
• Beni come boGno di guerra • Beni pubblici (res quasi publica) • DicaKo ad patriam • DicaKo ad cultum • Il monumento è tesKmonianza della memoria colleGva
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DiriEo medievale
• Si perde l’interesse per il patrimonio culturale
• I beni dell’anKchità sono beni del paganesimo
• I beni vengono riuKlizzaK per altre funzioni • Bisognerà aEendere il Rinascimento per una rinnovata importanza dei beni anKchi
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StaK pre-‐unitari
• Il periodo post-‐rivoluzionario e specialmente le invasioni napoleoniche intensificarono le prassi di spoliazione delle opere d’arte
• La caduta di Napoleone consenR la resKtuzione di molte opere
• Negli StaK pre-‐unitari, la maggiore aEenzione era riservata dallo Stato VaKcano
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EdiEo Pacca (1820)
• La tutela era estesa a molte tipologie di beni • Regolamentava gli scavi archeologici • Regolamentava le esportazioni • Si stabiliva il principio della catalogazione • Si prevedevano vincoli anche sui beni privati • Si istituirono precisi organi di controllo • Anche dopo l’Unità d’Italia si conKnuò a fare riferimento all’EdiEo Pacca
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Legge Rosadi Legge n. 364/1909 circa le an)chità e le belle ar), PunK fondamentali della legge Rosadi sono: • Inalienabilità di beni demaniali e patrimonio pubblico
• Obbligo di denuncia: in caso di trasferimento di proprietà e di possesso per i beni di interesse appartenenK ai privaK
• DiriEo di prelazione: previsto a favore dello Stato nel caso di alienazione dei beni dei privaK.
• L’esportazione è vietata se arreca grave danno.
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Regime fascista
• Leggi BoEai • “impegno di rispeEare, in caso di guerra, gli edifici monumentali, i musei, le biblioteche degli avversarsi ed a provocare accordi internazionali” per evitare che i beni potessero diventare “preda bellica”
• Legge 1 giugno 1939, n. 1089 • Legge 29 giugno 1939, n. 1497
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Legge 1089/1939
• Prima legge sulla “tutela delle cose di interesse arKsKco e storico”
• “cose mobili ed immobili, che presentano interesse arKsKco, storico, archeologico, o etnografico”
• Non era considerato l’ambiente, ma occorre pensare al contesto storico dell’Italia e alla realtà rurale dominante
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Codice 1942 Demanio pubblico / Demanio Necessario ü lido del mare ü Spiaggia ü rade e i porK ü fiumi, ü torrenK, ü laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia
ü opere desKnate alla difesa nazionale
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Demanio accidentale • Strade • autostrade • strade ferrate • Aerodromi • AcquedoG • immobili riconosciu, d'interesse storico, archeologico e
ar,s,co • raccolte dei musei, delle pinacoteche degli archivi, delle
biblioteche • altri beni che sono dalla legge assoggeEaK al regime
proprio del demanio pubblico
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Inalienabilità dei beni demaniali
• I beni che fanno parte del demanio pubblico, sono inalienabili e non possono formare oggeEo di diriG a favore di terzi, se non nei modi e nei limiK stabiliK dalle leggi che li riguardano (art. 823 c.c.)
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Patrimonio indisponibile dello Stato
• I beni appartenenK allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicaK dagli arKcoli precedenK, cosKtuiscono il patrimonio dello Stato o, rispeGvamente, delle province e dei comuni.
• Insieme ai beni demaniali, sono i beni pubblici in senso stre7o perché
ü sono di proprietà di enK pubblici ü sono desKnaK all’uso da parte della colleGvità
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Tutela cosKtuzionale
• Art. 9: La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scienKfica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e arKsKco della Nazione.
• Art. 33: L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
NormaKva internazionale
• Conv. Unesco (1954) – uKlizza per la prima volta l’espressione “beni culturali”
• Conv. Unesco (1970) – beni facenK parte del patrimonio culturale di ciascuno Stato + “i beni che a Ktolo religioso o profano, sono designaK da ciascuno Stato come importanK per l’archeologia, la preistoria, la storia, la leEeratura, l’arte o la scienza”
• Convenzione Unesco 1972 – beni che appartengono al patrimonio “di tuG i popoli del mondo”
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Codice dei beni culturali
• D. Lgs. 26 gennaio 2004,n. 42 • Tutela: individuare i beni che cosKtuiscono il patrimonio culturale e garanKre la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione
• Valorizzazione: promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di fruizione pubblica del patrimonio stesso”
• Funzioni concorrenK tra Stato e enK locali
StruEura del Codice -‐ Parte Prima: Disposizioni Generali (arE. 1-‐9). Definisce il patrimonio
culturale e disegna il rapporto fra Stato e Regioni sulle competenze in materia di tutela e valorizzazione.
-‐ Parte Seconda: Beni Culturali (arE. 10-‐130). Individua i beni culturali disciplinandone la Tutela (Titolo I), la fruizione e la valorizzazione (Titolo II); il Titolo III è dedicato a norme transitorie e finali di riferimento.
-‐ Parte Terza: Beni PaesaggisKci (arE. 131-‐159). È dedicata ai Beni PaesaggisKci con un unico Titolo riferito alla tutela e alla valorizzazione.
-‐ Parte Quarta: Sanzioni (arE. 160-‐181). Disciplina le sanzioni amministraKve e penali con riferimento alla parte seconda e alla parte terza del Codice.
-‐ Parte Quinta: Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore (arE. 182-‐184).
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Nozione di patrimonio culturale
La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura (art. 1 Cod. beni culturali)
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Patrimonio culturale
• Il patrimonio culturale è cosKtuito dai beni culturali e dai beni paesaggis,ci.
• Sono beni culturali le cose immobili e mobili che presentano interesse arKsKco, storico, archeologico, etnoantropologico, archivisKco e bibliografico e le altre cose che sono tesKmonianze avenK valore di civiltà.
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Quali sono i beni culturali?
• Art. 10 Codice • Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenK allo Stato, alle regioni, agli altri enK pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed isKtuto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enK ecclesiasKci civilmente riconosciuK, che presentano interesse arKsKco, storico, archeologico o etnoantropologico
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Altri beni culturali • le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi esposiKvi dello Stato, delle regioni, degli altri enK pubblici territoriali nonché di ogni altro ente ed isKtuto pubblico
• gli archivi e i singoli documenK dello Stato, delle regioni, degli altri enK pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed isKtuto pubblico
• le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enK pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e isKtuto pubblico
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Beni culturali – Dichiarazione ex art. 13
• le cose immobili e mobili che presentano interesse arKsKco, storico, archeologico o etnoantropologico parKcolarmente importante, appartenenK a soggeG non pubblici
• gli archivi e i singoli documenK, appartenenK a privaK, che rivestono interesse storico parKcolarmente importante
• le raccolte librarie, appartenenK a privaK, di eccezionale interesse culturale
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(segue) • le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenK, che rivestono un interesse parKcolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia poliKca, militare, della leEeratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali tesKmonianze dell'idenKtà e della storia delle isKtuzioni pubbliche, colleGve o religiose
• le collezioni o serie di oggeG, a chiunque appartenenK, che, per tradizione, fama e parKcolari caraEerisKche ambientali, ovvero per rilevanza arKsKca, storica, archeologica, numismaKca o etnoantropologica, rivestono come complesso un eccezionale interesse arKsKco o storico.
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Beni di interesse arKsKco, storico, archeologico, etnoantropologico
• paleontologia, preistoria e primiKve civiltà • interesse numismaKco rare o di pregio, anche storico • manoscriG, autografi, carteggi, ecc. rare o di pregio • le carte geografiche e gli sparKK musicali rare o di pregio • le fotografie, con relaKvi negaKvi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i
supporK audiovisivi in genere, rare o di pregio • le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse arKsKco o storico • le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperK urbani di interesse arKsKco o
storico • i siK minerari di interesse storico od etnoantropologico • le navi e i galleggianK avenK interesse arKsKco, storico od etnoantropologico; • le architeEure rurali avenK interesse storico od etnoantropologico quali
tesKmonianze dell'economia rurale tradizionale.
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Valorizzazione (art. 6)
ü La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso al fine di promuovere lo sviluppo della cultura.
ü La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.
ü La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.
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Valorizzazione (art. 111) ü 1. Le aGvità di valorizzazione dei beni culturali consistono
nella cosKtuzione ed organizzazione stabile di risorse, struEure o reK, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all’arKcolo 6.
ü La valorizzazione è ad iniziaKva pubblica o privata. ü La valorizzazione ad iniziaKva pubblica si conforma ai
principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggeG, conKnuità di esercizio, parità di traEamento, economicità e trasparenza della gesKone.
ü La valorizzazione ad iniziaKva privata è aGvità socialmente uKle e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.
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Uso strumentale dei beni culturali
• Art. 107 Codice dei beni culturali • Il Ministero, le regioni e gli altri enK pubblici territoriali possono consenKre la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna
• È di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi, per contaEo, dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano faG.
Art. 108 Codice beni culturali (Canoni di concessione, corrispeGvi di riproduzione, cauzione) 1. I canoni di concessione ed i corrispeGvi connessi alle
riproduzioni di beni culturali sono determinaK dall’autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
a) del caraEere delle aGvità cui si riferiscono le concessioni d’uso;
b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni; c) del Kpo e del tempo di uKlizzazione degli spazi e dei beni; d) dell’uso e della desKnazione delle riproduzioni, nonché dei
benefici economici che ne derivano al richiedente.
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Importo dei canoni CorrisposK in via anKcipata Il canone non è dovuto per: a) riproduzioni di privaK per uso personale o per moKvi di
studio b) di soggeG pubblici o privaK per finalità di valorizzazione,
purché aEuate senza scopo di lucro
ü Il canone è fissato dall’Amministrazione che ha in gesKone il bene.
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Sono libere se, svolte senza scopo di lucro, per finalità di
studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creaKva, promozione della conoscenza del patrimonio culturale, le aGvità di
a) riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivisKci aEuata con modalità che non comporKno alcun contaEo fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenK luminose, né, all'interno degli isKtuK della cultura, l'uso di staKvi o treppiedi
b) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legiGmamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodoEe a scopo di lucro, neanche indireEo.
Accesso e riuKlizzo dei daK
Quadro norma,vo • DireGva 2003/98/CE (non si applica ai beni culturali)
• Recepimento con D. Lgs. 24/1/2006 n. 36 • DireGva 2013/37/CE (Public Sector InformaKon) • Recepimento con D. Lgs. 18/5/2015 n. 102 • Codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. 202/2005)
• Le PA devono provvedere affinché i documenK siano riuKlizzabili a fini commerciali o non commerciali
• Inclusi i documenK i cui diriG di proprietà intelleEuale sono detenuK da biblioteche, musei e archivi
• Documento la rappresentazione di aG, faG e daK a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell'organismo di diriEo pubblico
• Riu,lizzo l'uso del dato di cui è Ktolare una PA, da parte di persone fisiche o giuridiche, a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il documento che lo rappresenta è stato prodoEo nell'àmbito dei fini isKtuzionali
• Licenza standard per il riuKlizzo il contraEo nel quale sono definite le modalità di riuKlizzo dei documenK delle PA
CAD
• Linee Guida AGID sulla valorizzazione del patrimonio informaKvo
• Art. 52: open by default • Art. 68: dato aperto • Portale dei daK aperK dei beni culturali • L’amministrazione decide la risoluzione
Open by default
• I daK e i documenK che le amministrazioni Ktolari pubblicano, con qualsiasi modalita, senza l’espressa adozione di una licenza, si intendono rilasciaK come daK di Kpo aperto
• L’eventuale adozione di una licenza è moKvata • L’Agenzia per l’Italia digitale promuove le poli-‐ Kche di valorizzazione del patrimonio informaKvo pubblico nazionale
Dato aperto • Disponibile (requisito giuridico) secondo i termini di una licenza che ne permeEa l'uKlizzo da parte di chiunque, anche per finalita commerciali, in formato disaggregato
• Accessibile (requisito tecnologico) aEraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in formato aperto e con i relaKvi metadaK
• Gratuito (requisito economico): disponibili gratuitamente oppure disponibili ai cosK marginali sostenuK per la loro riproduzione, messa a disposizione e divulgazione.
PunK chiave
• La PA deve pubblicare un Regolamento sui daK che possiede, specificando come è disciplinato l’accesso e il riuKlizzo
• Possibilità di fare istanza alle PA per il riuKlizzo dei daK
• Può includere il pagamento alla PA: le PA sono in grado di costruire dei modelli di business funzionali? E’ conforme all’art. 9 cost.?
• Circa 3.000.000 di beni culturali censiK • Possibilità di ricerca con codice o per parole chiave • Mappa dei beni presenK in un’area geografica • Diffusione con Radio3 • Integrazione con altri processi di open access • UKlizzo di licenzaCommons CreaKve AEribuKons – Share alike 3.0 :