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Le principali novità in materia Le principali novità in materia di riscossione delle entrate di riscossione delle entrate

comunali dal 2013comunali dal 2013

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Affidamento dell’attività di riscossione

Decreto legge n. 203 del 2005

Art. 3

(modificato dall’art. 9, comma 4, del decreto legge n. 174 del 2012)

•Equitalia S.p.A. effettua (senza obbligo di gara) le attività di riscossione fino al 30 giugno 2013

•fino al 30 giugno 2013 possono essere prorogati i contratti in corso (al 30 settembre 2005) tra gli enti locali e le società iscritte all’albo dei concessionari

•dal 30 giugno 2013 l’affidamento delle attività di riscossione, spontanea e coattiva, deve essere effettuato con procedure ad evidenza pubblica

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La proroga dell’abbandono di Equitalia

Decreto legge n. 70 del 2011

Art. 7 - comma 2, lettera gg-ter)

(modificato dall’art. 9, comma 4, del decreto legge n. 174 del 2012)

•A decorrere dal 30 giugno 2013, in deroga alle vigenti disposizioni, Equitalia Spa nonché le società per azioni dalla stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia Spa, cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate

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La riduzione dell’aggio

Riscossione spontanea a mezzo ruolo

(art. 17 del Decreto legislativo n. 112 del 1999 e D.M. 4 agosto 2000)

Pagamento entro 60 giorni dalla notifica

della cartella

Pagamento oltre 60 giorni dalla notifica

della cartella

A carico del contribuente

0 1%

A cario dell’ente impositore

1% 0

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La riduzione dell’aggio

Riscossione coattiva a mezzo ruolo

Fino al 31 dicembre 2012

(art. 17 del Decreto legislativo n. 112 del 1999)

Dal 1° gennaio 2013

(art. 5, comma 1, del Decreto legge n. 95 del 2012)

Pagamento entro 60 giorni dalla notifica della cartella

Pagamento oltre 60 giorni dalla notifica della cartella

A carico del contribuente

4,65% 9%

A cario dell’ente impositore

4,35% 0

Pagamento entro 60 giorni dalla notifica

della cartella

Pagamento oltre 60 giorni dalla notifica

della cartella

A carico del contribuente 4,65% 8%

A cario dell’ente impositore

3,35% 0

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Importi iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31/12/99

Legge 24 dicembre 2012, n. 228

Art. 1 – commi 527-529

•importi fino ad € 2.000,00 (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni):

– automaticamente annullati dal 1° luglio 2013

– con decreto del MEF sono stabilite:

• le modalità di trasmissione agli enti dell’elenco delle quote annullate

• le modalità di rimborso agli agenti della riscossione delle relative spese per le procedure esecutive poste in essere

– conseguenze:

• discarico

• eliminazione dalle scritture patrimoniali dell’ente creditore

… segue

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Importi iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31/12/99

Legge 24 dicembre 2012, n. 228

Art. 1 – commi 527-529

•importi superiori ad € 2.000,00 (comprensivi di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni):

– l’agente della riscossione dà notizia all’ente creditore, anche in via telematica, di aver esaurito le attività di propria competenza

– con decreto del MEF sono stabilite le modalità per la comunicazione di cui al punto precedente

•in entrambi i casi non si applicano le procedure previste per il discarico per inesigibilità ex artt. 19 e 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112

•fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativa e contabile

… segue

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Importi iscritti in ruoli resi esecutivi fino al 31/12/99

• la disposizione riguarda:– qualsiasi tipologia di entrata iscritta a ruolo– qualsiasi importo ancora da pagare (totalmente o parzialmente)– non è rilevante la eventuale pendenza di un giudizio avverso la cartella di

pagamento– non è rilevante la fase in cui si trova la riscossione (la riscossione deve

essere interrotta)

• annullamento d’ufficio senza necessità di istanza da parte del debitore

• nella determinazione dell’importo non bisogna considerare:– le spese di notifica– l’aggio dell’agente della riscossione– gli interessi di mora– le spese delle procedure cautelari ed esecutive

• l’importo va verificato a giugno 2013 (da gennaio a giugno 2013 si può procedere alla riscossione)

• l’agente della riscossione risulta formalmente discaricato dalle sue responsabilità anche se non ha svolto le attività previste dalla legge

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Termine per la presentazione delle comunicazioni di inesigibilità

Fonti legislative:art. 3, comma 12, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 convertito dalla legge 02 dicembre 2005, n. 248

Contenuto:•Equitalia, entro il 31 dicembre 2013, deve trasmettere le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli consegnati entro il 31 dicembre 2010

Legge 24 dicembre 2012, n. 228

Art. 1, comma 530

 

La norma differisce al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale Equitalia deve presentare le comunicazioni di inesigibilità per tutti

i ruoli consegnati fino al 31 dicembre 2011

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Termine triennale per il controllo delle comunicazioni di inesigibilità

Fonti legislative:

•art. 36, comma 4-sexies, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31

Contenuto:•Per tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, da presentarsi entro il 31 dicembre 2013, il termine triennale (previsto dal comma 3 dell’art. 19 del decreto legislativo n. 112 del 1999) decorso il quale Equitalia è automaticamente discaricata decorre dal 1° gennaio 2014

Legge 24 dicembre 2012, n. 228

Art. 1, comma 530

Differisce al 1° gennaio 2015 il termine triennale per il controllo di tutte le comunicazioni di inesigibilità, anche integrative, da

presentarsi entro il 31 dicembre 2014

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Riscossione coattiva di debiti fino ad € 2.000,00

Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106

Art. 7comma 2, lettera gg-quinquies)

•per la riscossione coattiva dei debiti fino ad € 2.000,00 intrapresa a partire dal 13 luglio 2011, le azioni cautelari ed esecutive devono essere precedute dall’invio, mediante posta ordinaria, di 2 solleciti di pagamento a distanza di almeno 6 mesi l’uno dall’altro

Non riguarda le cartelle e le ingiunzioni già notificate alla data del 13 luglio 2011

È sufficiente dimostrare la spedizione (protocollo della posta in uscita)

Disposizione abrogata dall’art. 1, comma 545, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013)

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Riscossione coattiva di debiti fino ad € 1.000,00

Legge 24 dicembre 2012, n. 228

Art. 1 – comma 544

 La norma prevede che in tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino ad € 1.000,00, intrapresa dal 1° gennaio 2013, non si procede alle azioni

cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall’invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle

iscrizioni a ruolo

 

Non riguarda le cartelle e le ingiunzioni già notificate alla data del 31 dicembre 2012

 

È sufficiente dimostrare la spedizione (protocollo della posta in uscita)

La disposizione non si applica qualora l’ente creditore abbia notificato al debitore, ai sensi del comma 539 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012, la

comunicazione di inidoneità della documentazione prodotta per la sospensione della riscossione

 

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Sospensione della riscossione e annullamento delle partite

Legge 24 dicembre 2012, n. 228

Art. 1 – commi 537-543La norma prevede (analogamente a quanto stabilito dalla Direttiva di Equitalia n. 10

del 2010) che, dal 1° gennaio 2013, con riferimento alla riscossione dei tributi:

• il contribuente, entro 90 giorni dalla notifica del primo atto di riscossione ovvero di un atto della procedura cautelare o esecutiva intrapresa, può presentare al concessionario della riscossione, anche con modalità telematica, una dichiarazione che documenti che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella ovvero l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati da:– prescrizione o decadenza del credito precedete alla esecutività del ruolo– sgravio emesso dall’ente creditore– sospensione amministrativa o giudiziale– sentenza di annullamento, totale o parziale, emessa in un giudizio al quale il

concessionario per la riscossione non ha preso parte;– un pagamento effettuato a favore dell’ente creditore in data antecedente alla

formazione del ruolo– qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito

… segue

 

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Sospensione della riscossione e annullamento delle partite

• gli enti e le società incaricate della riscossione dei tributi (di seguito denominati “concessionario per la riscossione”), ricevuta la predetta dichiarazione e con riferimento alle partite ivi contenute:– devono sospendere immediatamente ogni ulteriore azione– entro 10 giorni devono trasmettere all’ente creditore la dichiarazione

presentata dal contribuente e la documentazione allegata

• decorso il termine di ulteriori 60 giorni (termine ordinatorio), l’ente creditore deve notificare al contribuente, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata, la:– conferma della documentazione prodotta:

• trasmettere, in via telematica, al concessionario della riscossione il conseguente provvedimento di sospensione o sgravio

– inidoneità della documentazione prodotta a mantenere sospesa la riscossione:

• darne immediata notizia al concessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di recupero del credito iscritto a ruolo

… segue

 

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Sospensione della riscossione e annullamento delle partite

• qualora l’ente creditore non ottemperi ai suoi obblighi, decorsi 220 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del contribuente al concessionario della riscossione, le partite indicate nella dichiarazione sono annullate di diritto:– conseguenze:

• discarico automatico per il concessionario della riscossione;• eliminazione dei corrispondenti importi dalle scritture

patrimoniali dell’ente creditore

• fermo restando la responsabilità penale, nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa (non si applica al caso di documentazione inidonea), si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell’ammontare delle somme dovute (quelle indicate nell’atto notificato al debitore), con un minimo di € 258,00 (la sanzione è applicata dal Comune così come la denuncia all’Autorità Giudiziaria – nota Equitalia del 14 gennaio 2013)

• i concessionari per la riscossione sono tenuti a fornire agli enti creditori il massimo supporto per l’automazione delle fasi di trasmissione di provvedimenti di annullamento o sospensione dei carichi iscritti a ruolo

… segue

 

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Sospensione della riscossione e annullamento delle partite

• le predette disposizioni si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima del 1° gennaio 2013:

– l’ente creditore notifica l’esito dell’esame delle dichiarazioni entro il 29 marzo 2013 (termine ordinatorio)

– qualora l’ente non ottemperi entro il 6 agosto 2013, le partite riportate nelle dichiarazioni sono annullate di diritto:

• conseguenze:– discarico automatico per il concessionario della

riscossione;– eliminazione dei corrispondenti importi dalle scritture

patrimoniali dell’ente creditore

• dalle predette disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

la procedura non sospende né interrompe il termine per impugnare l’atto notificato

… segue

 

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Sospensione della riscossione e annullamento delle partite

Linee guida dell’Ifel

Nota 4 febbraio 2013

Il procedimento non è limitato alla riscossione a mezzo ruolo ma si estende anche alla riscossione coattiva effettuata da parte dei Concessionari minori

Procedimento per le domande già presentate alla data del 1° gennaio 2013:

• verificare all’interno degli uffici comunali preposti alla riscossione coattiva la presenza di eventuali domande di sospensione, presentate a partire dal 6 maggio 2010, a cui non sia stato dato formale riscontro;

• richiedere, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo con data certa, quante e quali siano state le richieste che il soggetto addetto alla riscossione coattiva ha inviato al Comune stesso e che non sono state riscontrate formalmente anche al soggetto debitore

 

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Ripetibilità delle spese di Ripetibilità delle spese di notificanotifica

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Ripetibilità delle spese di notifica

Fino al 29 ottobre 2012

Decreto MEF 8 gennaio 2001

Dal 30 ottobre 2012

Decreto MEF 12 settembre 2012

Modalità di notifica Importo ripetibile

Raccomandata A/R € 3,10

Art. 60 del DPR n. 600 del 1973 € 5,16

Art. 14 della legge n. 890 del 1982 € 5,16

Modalità di notifica Importo ripetibile

Raccomandata A/R € 5,18

Art. 60 del DPR n. 600 del 1973 € 8,75

Art. 14 della legge n. 890 del 1982 € 8,75

Notifiche eseguite all’estero € 8,35

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Le novità in materia di tributo Le novità in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui comunale sui rifiuti e sui

serviziservizi

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L’estensione della esclusione alle aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non abitative

Fonti legislative:• art. 14, comma 4, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201• art. 10, comma 3, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito dalla legge

_________

Contenuto:• sono escluse dal tributo:

– aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni (nella TARSU - art. 1, c.3, d.l.n.8/99 – e nella TIA1 e TIA2 erano escluse tutte le aree, non operative, pertinenziali o accessorie a tutti gli immobili. Nel TARES, quindi, sono imponibili le aree, suscettibili di produrre rifiuti, pertinenziali o accessorie dei locali non abitativi, ad es. le aree a verde, i parcheggi, ecc.)

– aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva (tetti, scale, portici, cortili, alloggio del portiere se non occupato, lavanderia, riscaldamento centrale, ecc.)

Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito dalla legge ____________Art. 10, comma 3

Nel sostituire il comma 4 dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011, estende l’esclusione anche alle aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze

non abitative, chiarendo che non sono escluse soltanto le aree scoperte operative

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L’utilizzo a regime del metodo normalizzato

Fonti legislative:

• art. 14, commi 9, 12 e 30, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201

• art. 1, comma 387, lettere b) e d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228

Contenuto:

• con regolamento ministeriale, da approvare entro il 31 ottobre 2012, sono stabiliti i criteri per:

– la commisurazione delle tariffe (comma 9)– l’individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la

determinazione delle tariffe (comma 12)– la determinazione del costo del servizio da coprire con la tariffa di cui al

comma 29 (comma 30)

• il regolamento si applica a decorrere dall'anno successivo alla data della sua entrata in vigore. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (comma 12)

… segue

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L’utilizzo a regime del metodo normalizzato

• la lettera b) del comma 387 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012, nel modificare il comma 9 dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011:

– elimina la previsione del rinvio al regolamento ministeriale per la determinazione dei criteri per la commisurazione delle tariffe

– prevede l’applicazione, fin dall’origine ed a regime, del decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999

• la lettera d) del comma 387 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 abroga il comma 12 dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011

(con l’abrogazione del comma 12 è venuta meno l’individuazione dei criteri per la determinazione del costo del servizio da coprire

con la tariffa di cui al comma 29)

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L’utilizzo a regime del metodo normalizzato

Consiglio di stato, sez. VI, sentenza 4 dicembre 2012, 6208

• Il regolamento statale sul metodo normalizzato non viola la normativa comunitaria, anche se consente ai Comuni l’utilizzo di criteri presuntivi non rapportati all’effettiva produzione di rifiuti. Del resto, “il diritto comunitario non impone agli stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile, persino oneroso, determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore”.

• Quindi, il comune di Prato ha legittimamente deliberato il coefficiente massimo di produzione per gli alberghi con ristorazione, perché è un dato di comune esperienza che questa attività sia potenzialmente produttiva di rifiuti in misura maggiore rispetto ad altre utenze e “non è irragionevole ritenere che un albergo con ristorante possa produrre rifiuti in quantità cinque volte superiore rispetto a quelli prodotti dalle utenze domestiche”.

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Le modifiche alla base imponibileLe modifiche alla base imponibile

Fonti legislative:

• art. 14, commi 9 e 10, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201

• art. 1, comma 387, lettere b) e c), della legge 24 dicembre 2012, n. 228

Contenuto:

• per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria (sono a destinazione ordinaria i gruppi catastali “A”, “B” e “C”), la base imponibile è la superficie calpestabile (comma 9)

Definizione di superficie utile calpestabile

(fonte Osservatorio del mercato immobiliare)

È la superficie al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali.

Sono esclusi:

• i locali con altezza inferiore a 1,5 mt

• le rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili

• le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni

• le scale all’interno dell’unità immobiliari da considerare solo per la proiezione orizzontale

• i locali tecnici

… segue

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Le modifiche alla base imponibileLe modifiche alla base imponibile

• per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la base imponibile è l’80 per cento della superficie catastale (comma 9)

 

Determinazione dell’Agenzia del Territorio del 09 agosto 2005

La superficie catastale ai fini dell’applicazione dell’art. 1, comma 340, della legge n. 311 del 2004 è determinata apportando alcune modifiche ai criteri di computo della superficie catastale dettati dal DPR 138/1998.

Infatti, ad esempio:

• sono calcolate tutte le superfici dei vani principali ed accessori a servizio diretto (bagni, ripostigli, ingressi, corridoi);

• sono calcolate tutte le superfici dei vani accessori a servizio indiretto (cantine, soffitte, ecc);

• non sono applicate le percentuali di riduzione previste dal DPR 138/98;

• non si tiene conto delle aree scoperte delle unità immobiliari ad uso residenziale (balconi, terrazze, aree pertinenziali);

• non si considerano nel computo i locali con altezza utile inferiore a 1,5 mt:

• in caso di altezza unica < 1,5 mt si esclude l’intero locale;

• in caso di altezza max e minima si esclude se l’altezza max <1,5 mt, si include se max > 1,5 mt a prescindere dalla minima 

… segue

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Le modifiche alla base imponibileLe modifiche alla base imponibile

• Per gli immobili già denunciati, i Comuni modificano d’ufficio, dandone comunicazione agli interessati, le superfici che risultano inferiori alla predetta percentuale. Nel caso in cui manchino, negli atti catastali, gli elementi necessari per effettuare la determinazione della superficie catastale, gli intestatari catastali provvedono, a richiesta del Comune, a presentare all’ufficio provinciale dell’Agenzia del territorio la planimetria catastale del relativo immobile, per l’eventuale conseguente modifica, presso il Comune, della consistenza di riferimento (comma 9)

• in sede di prima applicazione, per le unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, prive di planimetria catastale, nelle more della presentazione, l’Agenzia del territorio procede alla determinazione di una superficie convenzionale, sulla base degli elementi in proprio possesso. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi corrispondente è corrisposto a titolo di acconto e salvo conguaglio. Le medesime disposizioni, si applicano ai c.d. “fabbricati fantasma” ai quali è stata attribuita la rendita presunta (comma 9)

• nulla viene disposto per le aree scoperte (si applica, quindi, la superficie calpestabile)

• nella determinazione della superficie non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente (comma 10)

… segue

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Le modifiche alla base imponibileLe modifiche alla base imponibile

• la lettera b) del comma 387 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012, nel modificare il comma 9 dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011:– conferma l’utilizzo della superficie calpestabile per

tutte le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria

– prevede che per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano:

• la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati

• ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU, TIA 1 o TIA 2

… segue

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Le modifiche alla base imponibileLe modifiche alla base imponibile

• ai fini dell’attività di accertamento, il Comune può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all’80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138

• con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, sono stabilite le procedure di interscambio dei dati tra i Comuni e la predetta Agenzia

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 marzo 2013L’Agenzia delle Entrate rende disponibili ai Comuni i dati relativi alla superficie

catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, con riferimento alle unità

immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria. L’Agenzia rende disponibili ai Comuni, ai fini delle attività di accertamento di cui all’art.

14, comma 9, del decreto legge n. 201 del 2011, i dati relativi alla superficie determinata scorporando, per le sole destinazioni abitative, le superfici di balconi,

terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti. La data dalla quale è assicurata la fruibilità dei dati di cui ai commi precedenti è stabilita

con apposito comunicato del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato sul sito internet della stessa Agenzia.

I Comuni, laddove riscontrino scostamenti significativi della superficie rispetto ai dati in loro possesso, possono segnalare tali incongruenze all’Agenzia.

I canali di comunicazione utilizzati per l’interscambio dei dati sono costituiti dalle piattaforme informatiche denominate “Portale per i Comuni” e “Sistema di

Interscambio”. L’interscambio dei dati di cui all’articolo 2 viene effettuato secondo le regole tecniche

pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, nell’area relativa alle attività già di competenza dell’Agenzia del Territorio, all’indirizzo:

http://www.agenziaterritorio.it/site.php?id=6255 . … segue

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Le modifiche alla base imponibileLe modifiche alla base imponibile

• la suddetta disciplina si applica fino all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 9bis

• la lettera c) del comma 387 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012, aggiunge il comma 9bis all’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che:– nell’ambito della cooperazione tra i Comuni e l’Agenzia del

territorio per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l’allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all’80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998

– i Comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell’articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (garantire l’effettiva conoscenza da parte dei contribuenti)

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I dati da indicare nella dichiarazioneI dati da indicare nella dichiarazione

Fonti legislative:

• art. 14, commi 33 e 34, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

• art. 1, comma 387, lettera e), della legge 24 dicembre 2012, n. 228

 

Contenuto:

• i soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine stabilito dal Comune nel regolamento, fissato in relazione alla data di inizio del possesso, dell’occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo (nella TARSU 20 gennaio successivo)

• nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti

• la dichiarazione deve essere redatta su modello messo a disposizione dal Comune

• la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito dal Comune nel regolamento

… segue

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I dati da indicare nella dichiarazioneI dati da indicare nella dichiarazione

• la lettera e) del comma 387 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012, aggiunge al comma 34 dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011 la previsione secondo la quale:– al fine di acquisire le informazioni riguardanti la

toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati:

• i dati catastali• il numero civico di ubicazione dell’immobile• il numero dell’interno, ove esistente

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Maggiorazione tariffariaMaggiorazione tariffariaFonti legislative:• art. 14, comma 13, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201

convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214• art. 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito

dalla legge _________Contenuto:• alla tariffa si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro

quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei Comuni

• con deliberazione del consiglio comunale, la maggiorazione può essere aumentata fino a 0,40 euro, anche graduandola in ragione della tipologia dell’immobile e della zona ove è ubicato

Disciplina per l’anno 2013Art. 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito

dalla legge ________I Comuni non possono aumentare la maggiorazione standard di

0,30 euro per metro quadratoLa predetta maggiorazione standard è riservata allo Stato

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Riduzione di risorseRiduzione di risorseFonti legislative:• art. 14, comma 13bis, del decreto legge 6/12/1111, n. 201 convertito dalla legge

22/12/11, n. 214• art. 10, comma 2, del decreto legge 8/04/13, n. 35 convertito dalla legge ___Contenuto:• a decorrere dal 2013, il fondo sperimentale di riequilibrio e il fondo perequativo ed

i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna sono ridotti in misura corrispondente al gettito derivante dalla maggiorazione standard (0,30 euro per metro quadrato). In caso di incapienza ciascun Comune versa all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue

• con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d’Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano, assicurano il recupero al bilancio statale del predetto maggior gettito dei Comuni ricadenti nel proprio territorio. Fino all’emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso articolo 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, è accantonato un importo pari al maggior gettito di cui al precedente periodo

Disciplina per l’anno 2013Art. 10, comma 2, del decreto legge 8/04/13, n. 35 convertito dalla legge ___

Avendo previsto che la maggiorazione (0,30 euro per metro quadrato) è riservata allo Stato, non si applica la riduzione del Fondo di solidarietà

comunale che, di conseguenza, viene aumentato di € 943,00 milioni

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Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui serviziVersamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Fonti legislative:

• art. 14, comma 35, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201

• art. 1, comma 387, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228

• art. 1bis, del decreto legge 14 gennaio 2013, n. 1

• art. 10, comma 2, del decreto legge 8/04/13, n. 35 convertito dalla legge ___ 

Contenuto:

• in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il tributo è versato esclusivamente al Comune

• in mancanza di diversa deliberazione comunale:– il versamento è effettuato mediante bollettino di conto corrente

postale ovvero con modello F24 (dovrà essere approvato il modello ovvero dovranno essere istituiti i codici tributo)

– il versamento del tributo comunale per l’anno di riferimento è effettuato in 4 rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno

… segue

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Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui serviziVersamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

la lettera f) del comma 387 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012 ha sostituito il comma 35 dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011

disponendo che:

• in deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997:

– i Comuni possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa di cui al comma 29 (e la maggiorazione?), ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA 1 o della TIA 2

– il tributo e la maggiorazione sono versati esclusivamente al Comune (la tariffa di cui al comma 29, invece, è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti)

… segue

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Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui serviziVersamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

• in deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997:– il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29

nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato con il modello F24 nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale

– con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del MEF, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento (decreto 14 maggio 2013)

… segue

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Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui serviziVersamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Decreto 14 maggio 2013 (in G.U. n. 116 del 20 maggio 2013)

• approva il modello di bollettino di c/c postale

• il modello può essere utilizzato dal 1° luglio 2013

• Il versamento può essere effettuato presso qualsiasi ufficio postale ovvero tramite servizio telematico gestito da Poste Italiane S.p.A.; non è, invece, possibile il versamento tramite bonifico

• il numero di conto corrente (1011136627) è unico per tutti i Comuni ed è obbligatoriamente intestato a “PAGAMENTO TARES”

• Poste Italiane S.p.A. riversa all’Agenzia delle entrate le somme riscosse e trasmette alla struttura di gestione dell’F24 i dati analitici dei bollettini

• la struttura di gestione dell’F24 accredita ai Comuni il gettito del tributo e della maggiorazione e all’affidatario del servizio di gestione dei rifiuti quello della tariffa ex comma 29

… segue

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Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui serviziVersamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Decreto 14 maggio 2013 (in G.U. n. 116 del 20 maggio 2013)

• per l’anno 2013:

– la maggiorazione è riversata allo Stato

– il tributo è riversato, in caso di affidamento della riscossione al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti, a quest’ultimo

• la rendicontazione è eseguita, con cadenza settimanale, utilizzando il portale Siatel v2.0 – Punto Fisco

• sul medesimo portale, i Comuni devono indicare alla struttura di gestione dell’F24 il codice IBAN e l’intestazione dei conti sui quali accreditare le somme riscosse

• Allegato 3: modello di bollettino reperibile presso gli uffici postali

• Allegato 2: modello precompilabile (previa autorizzazione alla stampa in proprio)

Nel bollettino manca lo spazio relativo al tributo provinciale (Tefa)

La Tares giornaliera (ivi compresa la maggiorazione giornaliera e la Tefa giornaliera) come si pagano?

… segue

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Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui serviziVersamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

• il versamento del tributo, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l’anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre (dal 1° al 16 di ciascun mese - decreto 14 maggio 2013)

• i Comuni possono variare la scadenza e il numero delle rate di versamento

• è consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno (dal 1° al 16 giugno - decreto 14 maggio 2013)

… segue

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Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui serviziVersamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

• per l’anno 2013:

– il termine di versamento della prima rata è comunque posticipato ad aprile (a luglio, ai sensi dell’art. 1bis, del decreto legge 14 gennaio 2013, n. 1), ferma restando la facoltà per il Comune di posticipare ulteriormente tale termine

– fino alla determinazione delle tariffe ai sensi dei commi 23 e 29, l’importo delle corrispondenti rate è determinato in acconto, commisurandolo all’importo versato, nell’anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA 1 oppure di TIA 2

– per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l’importo delle corrispondenti rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA 1 oppure alla TIA 2 applicate dal Comune nell’anno precedente

– in ogni caso il versamento a conguaglio è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe

… segue

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Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui serviziVersamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

• per l’anno 2013:– il pagamento della maggiorazione di cui al comma 13 è

effettuato in base alla misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa di cui al comma 29, alla scadenza delle prime tre rate

– l’eventuale conguaglio riferito all’incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro è effettuato al momento del pagamento dell’ultima rata

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Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui serviziVersamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Versamento

il comma 2 dell’art. 10 del decreto legge 8 aprile 2013, convertito dalla legge ____________, ha stabilito che, in deroga all’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011, per il solo anno 2013, operano le seguenti disposizioni:

• la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento

Circolare 29 aprile 2013, n. 1/DF

• La competenza è del Consiglio Comunale

• In assenza di fissazione da parte del Comune del numero e della scadenza delle rate per l’anno 2013, ai sensi del comma 35 dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2013, il versamento deve essere effettuato in due rate con scadenza, rispettivamente, a luglio ed ottobre 2013

… segue

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Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui serviziVersamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Versamentoil comma 2 dell’art. 10 del decreto legge 8 aprile 2013, convertito dalla legge

____________, ha stabilito che, in deroga all’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011, per il solo anno 2013, operano le seguenti disposizioni:

• ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i Comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA 1 o della TIA 2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013

Circolare 29 aprile 2013, n. 1/DF

Nelle more dell’approvazione dei codici tributo per l’F24 e del bollettino di c/c postale “ministeriale”, non è possibile aprire un conto corrente postale intestato alla Tares né modificare l’intestazione degli strumenti di pagamento già in uso

nel corso del 2012• la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato (riservata allo

Stato) è versata in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale

• i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani

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Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui serviziVersamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Versamento

A regimeIn deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997:- il tributo e la maggiorazione sono versati esclusivamente al Comune;- la tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di

gestione dei rifiuti- il versamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione è effettuato

con il modello F24 ovvero con il bollettino di conto corrente postale

La gestione del tributo e della maggiorazione è effettuata direttamente dal Comune, salvo l’affidamento all’esterno ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997

Salvo diversa deliberazione comunale, il versamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione è effettuato in 4 rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il mese di giugno

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Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui serviziVersamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

VersamentoPer l’anno 2013

Modalità di gestione e riscossioneIn deroga all’art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997:- i Comuni possono affidare la gestione del tributo e della tariffa

ai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2012, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tarsu o della Tia

I Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti

La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti

… segue

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Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui serviziVersamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

VersamentoPer l’anno 2013

Scadenza, numero ed importo delle rateLa scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono

stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento

Fino alla determinazione delle tariffe, l’importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all’importo versato, nell’anno precedente, a titolo di TARSU o di TIA

Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013, l’importo delle rate di cui al periodo precedente è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TARSU o alla TIA applicate dal Comune nell’anno precedente

… segue

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Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui serviziVersamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

VersamentoPer l’anno 2013

Modalità di pagamentoAi fini del versamento delle prime due rate del tributo, e

comunque ad eccezione dell’ultima rata dello stesso, i Comuni possono utilizzare le modalità di pagamento già in uso per la Tarsu o la Tia

Dalla terza rata, e comunque per l’ultima rata, il versamento è effettuato esclusivamente con il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale

… segue

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Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui serviziVersamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

VersamentoPer l’anno 2013

MaggiorazioneLa maggiorazione standard (pari a 0,30

euro per metro quadrato) è versata, direttamente allo Stato, in unica soluzione unitamente all’ultima rata del tributo, utilizzando il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale

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Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui serviziVersamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Ipotesi di riscossione per l’anno 2013Riscossione senza avviso “bonario”

Pagamento 2013 in n. 3 rate (2 acconti ed un saldo):

• rata acconto (notificata) scadenza 30 giugno 2013, importo pari a 6/12 della Tarsu (senza ex Eca e Meca) o della Tia (senza Iva) 2012 (per le occupazioni, detenzioni o possesso iniziate nel corso del 2013, commisurazione in base al numero effettivo di mesi fino a giugno 2013 applicando le tariffe 2012). Al predetto importo va applicato il tributo provinciale (Tefa)

• rata acconto (notificata) scadenza 30 settembre 2013, importo pari a 3/12 della Tarsu (senza ex Eca e Meca) o della Tia (senza Iva) 2012 (per le occupazioni, detenzioni o possesso iniziate nel corso del 2013, commisurazione in base al numero effettivo di mesi fino a settembre 2013 applicando le tariffe 2012). Al predetto importo va applicato il tributo provinciale (Tefa). È possibile prevedere la possibilità di pagare entrambe le rate dell’acconto in unica soluzione entro il 30 giugno 2013 (scadenza della prima rata di acconto)

… segue

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Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui serviziVersamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Ipotesi di riscossione per l’anno 2013Riscossione senza avviso “bonario”

Pagamento 2013 in n. 3 rate (2 acconti ed un saldo):

• rata saldo (notificata) scadenza 31 dicembre 2013, importo Tares anno 2013 al netto degli importi richiesti (indipendentemente da quanto effettivamente pagato) per gli acconti. Al predetto importo va applicato il tributo provinciale (Tefa). In sede di saldo deve essere richiesta anche la maggiorazione di 0,30 euro a metro quadrato dovuta per l’intero anno 2013

… segue

Page 53: Pagina 1 Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano .

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Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui serviziVersamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Ipotesi di riscossione per l’anno 2013Riscossione senza avviso “bonario”

Pagamento 2013 in n. 3 rate (2 acconti ed un saldo):

• notifica dell’eventuale conguaglio, per le variazioni intervenute ovvero dichiarate, entro il termine previsto dal regolamento comunale, dopo il calcolo del saldo (scadenza da stabilirsi nei primi mesi del 2014, in considerazione anche del termine previsto per la presentazione delle dichiarazioni di variazione) pari all’importo effettivamente dovuto a titolo di Tares, maggiorazione e tributo provinciale (Tefa) per l’anno 2013 al netto di quanto richiesto (indipendentemente da quanto effettivamente pagato) con gli acconti ed il saldo. In questa sede si deve effettuare anche il conguaglio relativo alle occupazioni o detenzioni temporanee, ex commi da 24 a 27 dell’art. 14 del decreto legge n. 201 del 2011

• tutto quanto non versato alle diverse scadenze è recuperato, mediante avviso di accertamento, con applicazione della sanzione del 30% e degli interessi di mora

… segue

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Versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui serviziVersamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

Altra Ipotesi di riscossione per l’anno 2013Riscossione con avviso “bonario”

Pagamento 2013 in n. 3 rate (2 acconti ed un saldo):

• per le rate di acconto e saldo si applica la medesima disciplina sopra descritta (non si procede, però, alla notifica di una intimazione di pagamento bensì alla comunicazione di un invito al pagamento). Il conguaglio, invece, è pari all’importo effettivamente dovuto per l’anno 2013 al netto di quanto eventualmente già pagato. Il conguaglio (da notificare) contiene l’intimazione di pagamento e può prevedere anche più rate

• l’importo contenuto nel conguaglio e non versato dal contribuente è recuperato, mediante avviso di accertamento, con applicazione della sanzione del 30% e degli interessi di mora

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L’applicazione del tributo L’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui comunale sui rifiuti e sui

serviziservizi

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Le attività del Consiglio ComunaleLe attività del Consiglio Comunale

• approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

• procedere alla assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani

• approvare il Piano Finanziario

• approvare le tariffe

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Il regolamentoIl regolamento

Fonti legislative:

• art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

• art. 13, comma 15, del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201

• art. 14 del decreto legge 06 dicembre 2011, n. 201

 

Contenuto:

• il Comune può disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

• per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge

• limiti alla potestà regolamentare:– individuazione e definizione:

• delle fattispecie imponibili• dei soggetti passivi• dell’aliquota massima

• organo competente:– il regolamento è approvato con deliberazione del consiglio comunale

… segue

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Il regolamentoIl regolamento

• termine:

– entro il termine previsto dalla legge statale per l’approvazione del bilancio di previsione

• pubblicazione:

– ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011, la deliberazione deve essere inviata al MEF entro trenta giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione

– il mancato invio delle deliberazioni, nei predetti termini, è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti

– la pubblicazione in oggetto sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

• impugnazione:

– il Ministero ovvero altro soggetto che ha interesse ad agire possono impugnare il regolamento per vizi di legittimità avanti al Tar

– il Tar può annullare il regolamento

– il giudice tributario può, invece, soltanto disapplicare le disposizioni regolamentari ritenute illegittime ma non può annullare il regolamento

… segue

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Il regolamentoIl regolamento

Con il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

• si deve istituire e disciplinare il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi

• bisogna classificare le categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti

• per le utenze domestiche bisogna disciplinare i criteri di determinazione del numero degli occupanti

• per le utenze non domestiche bisogna disciplinare i criteri di applicazione della tariffa unica quando sono rinvenibili diverse tipologia di occupazioni

… segue

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Il regolamentoIl regolamento

Con il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

• bisogna disciplinare l’applicazione del tributo in presenza di occupazioni miste (domestiche e non domestiche)

• bisogna disciplinare le riduzioni obbligatorie per:

– la raccolta differenziate da parte delle utenze domestiche

– i rifiuti assimilati avviati al recupero

– le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta

– il mancato svolgimento del servizio ovvero l’effettuazione in grave violazione della disciplina di riferimento ovvero per l’interruzione del servizio

… segue

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Il regolamentoIl regolamento

Con il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

• è possibile prevedere e disciplinare le riduzioni facoltative:

– abitazioni con unico occupante

– abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo

– locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente

– abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero

– fabbricati rurali ad uso abitativo

• è possibile prevedere e disciplinare ulteriori riduzioni ed esenzioni

… segue

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Il regolamentoIl regolamento

Con il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

• è possibili individuare le categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nella obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta

• bisogna disciplinare l’obbligo dichiarativo

• è possibile stabilire il numero di rate e la scadenza dei versamenti

• bisogna stabilire la modalità di applicazione del tributo giornaliero

… segue

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Il regolamentoIl regolamento

Con il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

• è possibile sostituire la tassa con una tariffa avente natura corrispettiva

• è possibile affidare la gestione della tassa e della tariffa, limitatamente all’anno 2013, ai soggetti che, al 31 dicembre 2012, svolgevano, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tarsu, della Tia1 o della Tia2

• è possibile posticipare il versamento della prima rata dell’anno 2013

• è possibile disciplinare i conguagli… segue

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Il regolamentoIl regolamento

Con il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi:

• nell’applicazione delle sanzioni è possibile stabilire circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale

• è possibile stabilire il tasso di interessi sia per gli accertamenti sia per i rimborsi

• è possibile stabilire gli importi minimi al di sotto dei quali non si effettua il versamento e non si dispongono i rimborsi

• è possibile disciplinare la compensazione

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L’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbaniL’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Definizione di rifiuto – Art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006Definizione di rifiuto – Art. 183 d.lgs. n. 152 del 2006

Ogni sostanza od oggetto di cui il detentore:

• si disfi

• abbia l’obbligo di disfarsi

• abbia deciso di disfarsi

Per disfarsi si intende la destinazione della sostanza:

• allo smaltimento

• al recupero

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L’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbaniL’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Classificazione dei rifiuti – Art. 184 d.lgs. n. 152 del 2006Classificazione dei rifiuti – Art. 184 d.lgs. n. 152 del 2006

I rifiuti sono classificati:

• secondo l’origine:– rifiuti urbani– rifiuti speciali

• secondo le caratteristiche di pericolosità:– in rifiuti pericolosi– rifiuti non pericolosi

… segue

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L’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbaniL’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Classificazione dei rifiuti – Art. 184 d.lgs. n. 152 del 2006Classificazione dei rifiuti – Art. 184 d.lgs. n. 152 del 2006

Sono rifiuti urbani:

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), e) ed e)

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L’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbaniL’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Classificazione dei rifiuti – Art. 184 d.lgs. n. 152 del 2006Classificazione dei rifiuti – Art. 184 d.lgs. n. 152 del 2006

Sono rifiuti speciali:

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis

c) i rifiuti da lavorazioni industriali

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali

e) i rifiuti da attività commerciali

f) i rifiuti da attività di servizio

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie

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L’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbaniL’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Non rifiuti – Artt. 185 e 186 d.lgs. n. 152 del 2006Non rifiuti – Artt. 185 e 186 d.lgs. n. 152 del 2006

Non sono rifiuti:

• acque di scarico

• rifiuti radioattivi

• rifiuti minerari e di cava

• carogne, materie fecali e altre sostanze naturali utilizzate in agricoltura

• esplosivi in disuso

• vegetali non contaminati da alvei di scolo e irrigui

• materiale litoide estratto dalla manutenzione di corsi d’acqua

• terre e rocce da scavo destinate all’effettivo utilizzo

• sottoprodotti impiegati senza operazioni preliminari

• materiali che all’origine, senza trasformazioni preliminari, hanno carattere di materie secondarie

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L’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbaniL’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Delibera di assimilazione – Art. 198, c.2, lettera g), del d.lgs. n. 152 Delibera di assimilazione – Art. 198, c.2, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006del 2006

Natura giuridica:

• atto regolamentare di competenza del consiglio comunale

Modalità di adozione:

• deliberazione interministeriale del 27 luglio 1984 (in quanto non è stato ancora emanato il decreto ministeriale, previsto dalla lettera e) del comma 2 dell’art. 195 del decreto legislativo n. 152 del 2006, per la definizione dei criteri di assimilabilità dei rifiuti speciali a quelli urbani)

• assimilazione esplicita

• limiti qualitativi

• limiti quantitativi (Corte di Cassazione, sez. trib., 16 giugno 2012, n. 9631)

… segue

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L’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbaniL’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Delibera di assimilazione – Art. 198, c.2, lettera g), del d.lgs. Delibera di assimilazione – Art. 198, c.2, lettera g), del d.lgs. n. 152 del 2006n. 152 del 2006

Sostanze assimilabili:

• rifiuti non domestici e non pericolosi

Sostanze non assimilabili:

• non rifiuti

• rifiuti pericolosi

• imballaggi terziari (art. 226 del decreto legislativo n. 152 del 2006)

• imballaggi secondari se non è stata attivata la raccolta differenziata (art. 226 del decreto legislativo n. 152 del 2006)

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L’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbaniL’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Rifiuti sanitari assimilabiliRifiuti sanitari assimilabili

DPR 15 luglio 2003, n. 254

Art. 2, comma 1, lett. g)

• rifiuti delle cucine

• rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi

• vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi, rifiuti ingombranti

• spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani

• indumenti e lenzuola monouso

• gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi, pannolini pediatrici e i pannoloni, contenitori e sacche delle urine

• rifiuti verdi

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L’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbaniL’assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani

Linee guida Mef

• Per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a mq. ___ (es. 500), si ha l’assimilazione qualora il rapporto tra la quantità globale (in Kg) di rifiuti prodotti e la superficie non superi il ___ % del valore massimo del corrispondente parametro Kd

• [Opzionale] Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune verifiche, specifichi - entro … giorni dalla dichiarazione presentata ai sensi dell’articolo 10, comma 5, dalle utenze che ritengono di superare il predetto limite quantitativo di assimilazione - le specifiche misure organizzative atte a gestire tali rifiuti.

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Il Piano FinanziarioIl Piano Finanziario

Fonti legislative:

• decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

 

Contenuto:

• con il Piano Finanziario si determinano i costi del servizio:

– distinguendoli in costi fissi e costi variabili

• i costi sono classificati in:

– costi operativi di gestione (CG)

– costi comuni (CC)

– costi d’uso del capitale (CK)… segue

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Il Piano FinanziarioIl Piano Finanziario

• Il piano finanziario comprende:

– a) il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti

– b) il piano finanziario degli investimenti, che indica l’impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;

– c) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi, o all’affidamento di servizi a terzi;

– d) le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali

 … segue

Page 76: Pagina 1 Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano .

Pagina 76

Il Piano FinanziarioIl Piano Finanziario

• Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:– a) il modello gestionale ed organizzativo prescelto;– b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere

commisurata la tariffa;– c) la ricognizione degli impianti esistenti;– d) con riferimento al piano dell’anno precedente,

l’indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le relative motivazioni

 … segue

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Pagina 77

Il Piano FinanziarioIl Piano Finanziario

Predisposizione del Piano Finanziario:

• collaborazione tra soggetto gestore del ciclo integrato dei rifiuti e Comune

Approvazione del Piano Finanziario:

• Consiglio Comunale

Pubblicazione del Piano Finanziario:

• all’albo pretorio per 15 giorni

Trasmissione del Piano Finanziario:

• il soggetto gestore del ciclo integrato dei rifiuti urbani ovvero il Comune provvedono annualmente, entro il mese di giugno, a trasmettere all'Osservatorio nazionale sui rifiuti copia del piano finanziario e della relazione

• i dati relativi alle componenti di costo della tariffa sono comunicati annualmente

Determinazione delle tariffe:

• sulla base del Piano Finanziario sono determinate le tariffe a copertura integrale dei costi

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Il Piano FinanziarioIl Piano Finanziario

• i costi operativi di gestione (CG):– Costi di gestione del ciclo dei servizi sui RSU indifferenziati

(CGIND):• Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL) -

FISSI• Costi di Raccolta e Trasporto RSU (CRT) - VARIABILI• Costi di Trattamento e Smaltimento RSU (CTS) - VARIABILI• Altri Costi (AC) (ad es. accantonamenti per rischi vari, costi per

campagne informative, ecc.) – FISSI– Costi di gestione del ciclo della raccolta differenziata (CGD):

• Costi di Raccolta Differenziata per materiale (CRD) - VARIABILI• Costi di Trattamento e Riciclo (CTR) (al netto dei proventi della

vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti) - VARIABILI– Nel computo dei costi CGD non sono inclusi:

• i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio coperti dal Conai• i costi relativi alla raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e

terziari, a carico dei produttori e utilizzatori… segue

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Pagina 79

Il Piano FinanziarioIl Piano Finanziario

I costi operativi di gestione fanno riferimento alle voci di bilancio per le seguenti categorie:

• B6 = Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)

• B7 = Costi per servizi

• B8 = Costi per godimento di beni di terzi

• B9 = Costo del personale

• B11 = Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

• B12 = Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali

• B13 = Altri accantonamenti

• B14 = Oneri diversi di gestione

… segue

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Il Piano FinanziarioIl Piano Finanziario

Nel Costo del personale (B9) va ricompreso anche il personale interinale, ma non il lavoro autonomo (va in B7). Comprende salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili (art. 2425 c.c.). Si computa entro il 50% e la parte restante va in CGG (Costi generali di gestione).

Tributo speciale per lo smaltimento dei rifiuti in discarica: costituisce elemento di costo (CTS) e come tale va inserito sotto la voce servizi (B7).

 

Operazioni di sgombero della neve: i costi non vanno inseriti nel Piano

Risorse con impiego promiscuo: imputazione pro quota.

Verde pubblico. No manutenzione e gestione del verde. Sì raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti verdi.

… segue

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Il Piano FinanziarioIl Piano Finanziario

Accantonamenti per rischi (B12): passività probabili

- fondo rischi per cause in corso (ad es. per danni a terzi) escluse quelle relative a imposte (che vanno imputate alla voce B14);

- il fondo rischi per garanzie prestate a terzi (fidejussioni, avalli, girate, ecc.);

- il fondo per rischi non assicurati.

Altri accantonamenti (B13):

- fondo sostituzione e ripristino beni gratuitamente devolvibili (art.107, comma 2, TUIR);

- il fondo manutenzione e ripristino dei beni di azienda condotta in affitto o in usufrutto;

- fondo recupero ambientale.

Non vi rientrano gli accantonamenti per quiescenza e previdenza di cui all’art.107, comma 2, TUIR, in quanto già ricompresi nel costo del

personale (voce B9).… segue

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Il Piano FinanziarioIl Piano Finanziario

Oneri diversi (B14): gestione isole ecologiche, relativi sistemi informativi, azioni tese alla riduzione dei rifiuti (compostiere domestiche), attività di educazione ambientale mirata e campagne informative relative all’uso dei servizi.

Mutui. Nel caso in cui il comune abbia stipulato mutui per investimenti in attrezzature, impianti o immobili, le rate di mutuo non rientrano in quanto tali nei costi da inserire nel PEF, perché esse rappresentano un mero movimento di danaro, che non trova spazio in un documento redatto secondo criteri di contabilità economica. Rilevano, invece, gli interessi passivi di mutuo, da qualificare come costi comuni (CC), nonché le quote di ammortamento o i nuovi investimenti finanziati col mutuo, da qualificare come costi d’uso del capitale (CK).

… segue

Page 83: Pagina 1 Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano .

Pagina 83

Il Piano FinanziarioIl Piano Finanziario

• i costi comuni (CC):– Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso (CARC) -

FISSI • costi del personale, compensi per consulenze, acquisto di beni e servizi da terzi

– Costi Generali di Gestione (CGG) - FISSI• quelli relativi al personale, di cui alla lettera B9 del precedente punto in misura non

inferiore al 50% del loro ammontare– Costi Comuni Diversi (CCD) - FISSI

• al netto del recupero dell’evasione e del contributo del MUIR• costi per studi e consulenze non inseribili nei costi operativi o nei costi amministrativi• il fondo rischi crediti• gli interessi passivi• i Crediti inesigibili (per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da

garanzia assicurativa) divengono CCD quando:– la perdita risulta da elementi “certi e precisi”– se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali

Il criterio di allocazione dei costi comuni raccomandato è fondato sulla ponderazione rispetto all'incidenza del costo degli addetti (70%) ed alla incidenza del costo operativo sul totale (30%).

… segue

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Pagina 84

Il Piano FinanziarioIl Piano Finanziario

• i costi d’uso del capitale (CK):

– Ammortamenti (Amm.) - FISSI

– Accantonamenti (Acc.) - FISSI

– Remunerazione del capitale investito (R) – FISSI

(2) CKn = Ammn + Accn + Rn

la remunerazione del capitale (Rn) è, almeno inizialmente, pari al prodotto tra tasso di remunerazione indicizzato all’andamento medio annuo del tasso dei titoli di Stato (Ts) aumentato di 2 punti percentuali e capitale netto investito dell’anno precedente (KNn-1) aumentato dei nuovi investimenti (In), ossia:

Rn = (Ts + 2%) x (KNn-1+ In)

… segue

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Pagina 85

Il Piano FinanziarioIl Piano Finanziario

Il metodo prevede altresì che “in seguito” la remunerazione del capitale (Rn) è sviluppata nel tempo in base alla seguente formula:

(3) Rn = rn (KNn-l + In + Fn)

dove:

rn = tasso di remunerazione del capitale impiegato, non meglio identificato;

KNn-1 = capitale netto contabilizzato dell’esercizio precedente (immobilizzazioni nette);

In = investimenti realizzati nell’esercizio di riferimento;

Fn = fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l’eventuale

scostamento negativo ex-post, cioè riferito all’anno precedente, tra investimenti realizzati e

investimenti programmati.

La maggior indeterminatezza di quest’ultima formula ne consiglia un uso assai cauto.

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Pagina 86

TariffeTariffe

Fonti legislative:

• decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158

 

Contenuto:

• con la delibera di fissazione delle tariffe bisogna imputare i costi alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche

• con la delibera di fissazione delle tariffe bisogna determinare:

– per la parte variabile delle utenze domestiche:

• il coefficiente Kb (coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare)

– per la parte fissa delle utenze non domestiche:

• il coefficiente Kc (coefficiente potenziale produzione)

– per la parte variabile delle utenze non domestiche:

• il coefficiente Kd (coefficiente produzione Kg/m2anno)… segue

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TariffeTariffe

Tariffa:

Parte fissa: in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti

Parte variabile: rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione

La tariffa è articolata per fasce di utenza domestica e non domestica

La tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune

… segue

Page 88: Pagina 1 Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano .

Pagina 88

TariffeTariffe

Tariffa per le utenze domestiche:

Parte fissa: è determinata in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali

Parte variabile:

• è rapportata ai Kg di rifiuti differenziati ed indifferenziati prodotti da ciascuna utenza

• gli enti locali che non abbiano validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti possono applicare un sistema presuntivo, prendendo a riferimento la produzione media comunale procapite, desumibile da tabelle predisposte annualmente sulla base dei dati elaborati dalla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti

… segue

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Pagina 89

TariffeTariffe

Tariffa per le utenze non domestiche:

Si applica alle comunità, alle attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere

Parte fissa: coefficiente di potenzialità di produzione dei rifiuti per unità di misura (stabilito dal Comune tra un minimo ed un massimo)

Parte variabile:

• quantità di rifiuti effettivamente prodotta da ciascuna utenza

• gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento, per ciascuna tipologia di attività, la produzione annua per mq ritenuta congrua nell’ambito degli intervalli determinati

… segue

Page 90: Pagina 1 Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano .

Pagina 90

TariffeTariffe

Agevolazioni e coefficienti di riduzione:

• gli enti locali assicurano le agevolazioni per la raccolta differenziata attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota, determinata dai medesimi enti, proporzionale ai risultati, singoli o collettivi, raggiunti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata

• per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione, da determinarsi dall'ente locale, proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi

• L'ente locale può elaborare coefficienti di riduzione che consentano di tenere conto delle diverse situazioni relative alle utenze domestiche e non domestiche non stabilmente attive sul proprio territorio

… segue

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Pagina 91

TariffeTariffe

Tariffa di riferimento:

La tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la seguente equivalenza:

(1) Tn = (CG + CC)n-1 (1 + IPn - Xn) + CKn

Tn = totale delle entrate tariffarie di riferimento

CGn-1 = costi di gestione del ciclo dei servizi attinenti i rifiuti solidi urbani dell'anno precedente

CCn-1 = costi comuni imputabili alle attività relative ai rifiuti urbani dell'anno precedente

IPn = inflazione programmata per l'anno di riferimento

Xn = recupero di produttività per l'anno di riferimento

CKn = costi d'uso del capitale relativi all'anno di riferimento

Nel Tares “tributo” l’IVA non è detraibile e non va addebitata agli utenti

… segue

Page 92: Pagina 1 Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano .

Pagina 92

TariffeTariffe

Suddivisione della tariffa:

La tariffa si compone di due parti:

• Parte fissa

• Parte variabile

(4) T = TF + TV

dove:

T = tariffa

TF = tariffa fissa

TV = tariffa variabile

… segue

Page 93: Pagina 1 Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano .

Pagina 93

TariffeTariffe

Suddivisione della tariffa:

La parte fissa ( TF) deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

(5) TF = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

dove:

CSL = Costi Spazzamento e Lavaggio strade e piazze pubbliche

CARC = Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso

CGG = Costi Generali di Gestione

CCD = Costi Comuni Diversi

AC = Altri Costi

CK = Costi d'uso del capitale

Gli enti locali che conferiscono a smaltimento i rifiuti indifferenziati presso impianti di terzi, richiedono che il soggetto gestore dell'impianto evidenzi,

all'interno del prezzo richiesto, la quota relativa ai costi riconducibili all'impiego del capitale (CK), al fine di attribuirli nella parte fissa della tariffa

… segue

Page 94: Pagina 1 Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano .

Pagina 94

TariffeTariffe

Suddivisione della tariffa:

La parte variabile ( TV) deve coprire i costi indicati nella seguente equivalenza:

(6) TV = CRT + CTS + CRD + CTR

dove:

CRT = Costi di Raccolta e Trasporto RSU

CTS = Costi di Trattamento e Smaltimento RSU

CRD = Costi di Raccolta Differenziata per materiale

CTR = Costi di Trattamento e Riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti)

… segue

Page 95: Pagina 1 Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano .

Pagina 95

TariffeTariffe

Tariffa utenze domestiche:

Quota fissa:

(7) TFd(n, S) = Quf · S · Ka(n)

dove:

TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

n = Numero di componenti del nucleo familiare

S = Superficie dell'abitazione (m2)

Quf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka)

. … segue

Page 96: Pagina 1 Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano .

Pagina 96

TariffeTariffe

Tariffa utenze domestiche:

Quota fissa:

(8) Quf = Ctuf/ aStot(n) · Ka(n)

dove:

Ctuf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche

Stot(n) = Superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

Ka(n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nelle tabelle 1a e 1b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente, sulla base dei dati ISTAT . … segue

Page 97: Pagina 1 Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano .

Pagina 97

TariffeTariffe

Tabella 1a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

. … segue

Comuni con popolazione > 5.000 abitanti

Numero componenti del nucleo familiare

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare

Nord Centro Sud

1 0,8 0,86 0,81

2 0,94 0,94 0,94

3 1,05 1,02 1,02

4 1,14 1,1 1,09

5 1,23 1,17 1,1

6 o più 1,3 1,23 1,06

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TariffeTariffe

Tabella 1b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

. … segue

Comuni con popolazione < 5.000 abitanti

Numero componenti del nucleo familiare

Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare

Nord Centro Sud

1 0,84 0,82 0,75

2 0,98 0,92 0,88

3 1,08 1,03 1,00

4 1,16 1,10 1,08

5 1,24 1,17 1,11

6 o più 1,30 1,21 1,10

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Pagina 99

TariffeTariffe

Definizione dell'Area Geografica in accordo con la suddivisione ISTAT

Nord: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio

Sud: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

 

. … segue

Page 100: Pagina 1 Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano .

Pagina 100

TariffeTariffe

Tariffa utenze domestiche:

Quota variabile:

(9) TVd = Quv · Kb(n) · Cu

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare.

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

. … segue

Page 101: Pagina 1 Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano .

Pagina 101

TariffeTariffe

Tariffa utenze domestiche:

Quota variabile:

(10) Quv = Qtot/ n N(n) · Kb(n)

 dove:

Qtot = Quantità totale di rifiuti

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare.

Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 2.

  . … segue

Page 102: Pagina 1 Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano .

Pagina 102

TariffeTariffe

Tabella 2 - Coefficienti per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

. … segue

Comuni

Numero componenti del nucleo familiare

Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare

Minino Massimo Medio

1 0,6 1 0,8

2 1,4 1,8 1,6

3 1,8 2,3 2

4 2,2 3 2,6

5 2,9 3,6 3,2

6 o più 3,4 4,1 3,7

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Pagina 103

TariffeTariffe

Tariffa utenze non domestiche:

Quota fissa:

(11) TFnd(ap, Sap) = Qapf · Sap (ap) · Kc(ap)

 

dove:

TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = Quota unitaria (€/m2), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc)

. … segue

Page 104: Pagina 1 Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano .

Pagina 104

TariffeTariffe

Tariffa utenze non domestiche:

Quota fissa:

(12) Qapf = Ctapf/ ap Stot(ap) · Kc(ap)

 

dove:

Ctapf = Totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche.

Stot(ap) = Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap.

Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, che dovrà essere determinato dall'ente locale, sono riportati nelle tabelle 3a e 3b e sono stati elaborati per le tre aree geografiche e per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5000 abitanti rispettivamente.

. … segue

Page 105: Pagina 1 Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano .

Pagina 105

TariffeTariffe

Tabella 3a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

. … segue

Attività per comuni > 5000 abitanti

Kc Coefficiente potenziale produzione

Nord Centro Sud

min max min max min max

1Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 0,4 0,67 0,43 0,61 0,45 0,63

2 Cinematografi e teatri 0,3 0,43 0,39 0,46 0,33 0,47

3Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta 0,51 0,6 0,43 0,52 0,36 0,44

4Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi 0,76 0,88 0,74 0,81 0,63 0,74

5 Stabilimenti balneari 0,38 0,64 0,45 0,67 0,35 0,59

6 Esposizioni, autosaloni 0,34 0,51 0,33 0,56 0,34 0,57

7 Alberghi con ristorante 1,2 1,64 1,08 1,59 1,01 1,41

8 Alberghi senza ristorante 0,95 1,08 0,85 1,19 0,85 1,08

Page 106: Pagina 1 Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano .

Pagina 106

TariffeTariffe

Tabella 3a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

. … segue

Attività per comuni > 5000 abitanti

Kc Coefficiente potenziale produzione

Nord Centro Sud

min max min max min max

9 Case di cura e riposo 1 1,25 0,89 1,47 0,9 1,09

10 Ospedali 1,07 1,29 0,82 1,7 0,86 1,43

11 Uffici, agenzie, studi professionali 1,07 1,52 0,97 1,47 0,9 1,17

12 Banche ed istituti di credito 0,55 0,61 0,51 0,86 0,48 0,7913 Negozi abbigliamento, calzature,

libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

0,99 1,41 0,92 1,22 0,85 1,13

14Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

1,11 1,8 0,96 1,44 1,01 1,5

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

0,6 0,83 0,72 0,86 0,56 0,91

16Banchi di mercato beni durevoli

1,09 1,78 1,08 1,59 1,19 1,67

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Pagina 107

TariffeTariffe

Tabella 3a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

. … segue

Attività per comuni > 5000 abitanti

Kc Coefficiente potenziale produzione

Nord Centro Sud

min max min max min max17 Attività artigianali tipo botteghe:

parrucchiere, barbiere, estetista1,09 1,48 0,98 1,12 1,19 1,5

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

0,82 1,03 0,74 0,99 0,77 1,04

19Carrozzeria, autofficina, elettrauto

1,09 1,41 0,87 1,26 0,91 1,38

20 Attività industriali con capannoni di produzione

0,38 0,92 0,32 0,89 0,33 0,94

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

0,55 1,09 0,43 0,88 0,45 0,92

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

5,57 9,63 3,25 9,84 3,4 10,28

23Mense, birrerie, amburgherie

4,85 7,63 2,67 4,33 2,55 6,33

24Bar, caffè, pasticceria

3,96 6,29 2,45 7,04 2,56 7,36

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Pagina 108

TariffeTariffe

Tabella 3a - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza . … segue

Attività per comuni > 5000 abitanti

Kc Coefficiente potenziale produzione

Nord Centro Sud

min max min max min max25

Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

2,02 2,76 1,49 2,34 1,56 2,44

26Plurilicenze alimentari e/o miste

1,54 2,61 1,49 2,34 1,56 2,45

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

7,17 11,29 4,23 10,76 4,42 11,24

28Ipermercati di generi misti

1,56 2,74 1,47 1,98 1,65 2,73

29Banchi di mercato genere alimentari

3,5 6,92 3,48 6,58 3,35 8,24

30Discoteche, night club

1,04 1,91 0,74 1,83 0,77 1,91

Page 109: Pagina 1 Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano .

Pagina 109

TariffeTariffe

Tabella 3b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

. … segue

Attività per comuni fino a 5000 abitanti

Kc Coefficiente potenziale produzione

Nord Centro Sud

min max min max min max1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni,

luoghi di culto0,32 0,51 0,34 0,66 0,29 0,52

2 Campeggi, distributori carburanti 0,67 0,8 0,7 0,85 0,44 0,74

3 Stabilimenti balneari 0,38 0,63 0,43 0,62 0,66 0,75

4 Esposizioni, autosaloni 0,3 0,43 0,23 0,49 0,34 0,52

5 Alberghi con ristorante 1,07 1,33 1,02 1,49 1,01 1,55

6 Alberghi senza ristorante 0,8 0,91 0,65 0,85 0,85 0,99

7 Case di cura e riposo 0,95 1 0,93 0,96 0,89 1,2

8 Uffici, agenzie, studi professionali 1 1,13 0,76 1,09 0,9 1,05

Page 110: Pagina 1 Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano .

Pagina 110

TariffeTariffe

Tabella 3b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

. … segue

Attività per comuni fino a 5000 abitanti

Kc Coefficiente potenziale produzione

Nord Centro Sud

min max min max min max9 Banche ed istituti di credito 0,55 0,58 0,48 0,53 0,44 0,63

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

0,87 1,11 0,86 1,1 0,94 1,16

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 1,07 1,52 0,86 1,2 1,02 1,52

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

0,72 1,04 0,68 1 0,78 1,06

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 0,92 1,16 0,92 1,19 0,91 1,45

14 Attività industriali con capannoni di produzione

0,43 0,91 0,42 0,88 0,41 0,86

15 Attività artigianali di produzione beni specifici

0,55 1,09 0,53 1 0,67 0,95

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 4,84 7,42 5,01 9,29 5,54 8,18

Page 111: Pagina 1 Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano .

Pagina 111

TariffeTariffe

Tabella 3b - Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

I coefficienti potenziali di produzione si intendono come parametri di rapporto tra le varie categorie di utenza.

. … segue

Attività per comuni fino a 5000 abitanti

Kc Coefficiente potenziale produzione

Nord Centro Sud

min max min max min max17 Bar, caffè, pasticceria 3,64 6,28 3,83 7,23 4,38 6,32

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

1,76 2,38 1,91 2,66 0,57 2,8

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 1,54 2,61 1,13 2,39 2,14 3,02

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 6,06 10,44 6,58 10,89 0,34 10,88

21 Discoteche, night club 1,04 1,64 1 1,58 1,02 1,75

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Pagina 112

TariffeTariffe

Tariffa utenze non domestiche:

Quota variabile:

(13) TVnd(ap,Sap) = Cu · Sap(ap) · Kd(ap)

 

dove:

TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Cu = Costo unitario(€/kg). Tale costo é determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva;

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m2 anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nelle tabelle 4a e 4b sono riportati, per le tre aree geografiche per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti rispettivamente, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

. … segue

Page 113: Pagina 1 Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano .

Pagina 113

TariffeTariffe

Tabella 4a - Interventi di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

. … segue

Attività per comuni > 5000 abitanti

Kd Coefficiente produzioneKg/m2anno

Nord Centro Sud

min max min max min max

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

3,28 5,50 3,98 5,65 4,00 5,50

2 Cinematografi e teatri 2,50 3,50 3,60 4,25 2,90 4,12

3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

4,20 4,90 4,00 4,80 3,20 3,90

4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi

6,25 7,21 6,78 7,45 5,53 6,55

5 Stabilimenti balneari 3,10 5,22 4,11 6,18 3,10 5,20

6 Esposizioni, autosaloni 2,82 4,22 3,02 5,12 3,03 5,04

7 Alberghi con ristorante 9,85 13,45 9,95 14,67 8,92 12,45

8 Alberghi senza ristorante 7,76 8,88 7,80 10,98 7,50 9,50

Page 114: Pagina 1 Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano .

Pagina 114

TariffeTariffe

Tabella 4a - Interventi di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

. … segue

Attività per comuni > 5000 abitanti

Kd Coefficiente produzioneKg/m2anno

Nord Centro Sud

min max min max min max

9 Case di cura e riposo 8,20 10,22 8,21 13,55 7,90 9,62

10 Ospedali 8,81 10,55 7,55 15,67 7,55 12,60

11 Uffici, agenzie, studi professionali 8,78 12,45 8,90 13,55 7,90 10,30

12 Banche ed istituti di credito 4,50 5,03 4,68 7,89 4,20 6,93

13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

8,15 11,55 8,45 11,26 7,50 9,90

14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 9,08 14,78 8,85 13,21 8,88 13,22

15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato

4,92 6,81 6,66 7,90 4,90 8,00

16 Banchi di mercato beni durevoli 8,90 14,58 9,90 14,63 10,45 14,69

Page 115: Pagina 1 Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano .

Pagina 115

TariffeTariffe

Tabella 4a - Interventi di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

. … segue

Attività per comuni > 5000 abitanti

Kd Coefficiente produzioneKg/m2anno

Nord Centro Sud

min max min max min max

17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista

8,95 12,12 9,00 10,32 10,45 13,21

18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista

6,76 8,48 6,80 9,10 6,80 9,11

19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 8,95 11,55 8,02 11,58 8,02 12,10

20 Attività industriali con capannoni di produzione

3,13 7,53 2,93 8,20 2,90 8,25

21 Attività artigianali di produzione beni specifici

4,50 8,91 4,00 8,10 4,00 8,11

22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

45,67 78,97 29,93 90,55 29,93 90,50

23 Mense, birrerie, amburgherie 39,78 62,55 24,60 39,80 22,40 55,70

24 Bar, caffè, pasticceria 32,44 51,55 22,55 64,77 22,50 64,76

Page 116: Pagina 1 Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano .

Pagina 116

TariffeTariffe

Tabella 4a - Interventi di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

. … segue

Attività per comuni > 5000 abitanti

Kd Coefficiente produzioneKg/m2anno

Nord Centro Sud

min max min max min max

25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

16,55 22,67 13,72 21,55 13,70 21,50

26 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,60 21,40 13,70 21,50 13,77 21,55

27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio

58,76 92,56 38,90 98,96 38,93 98,90

28 Ipermercati di generi misti 12,82 22,45 13,51 18,20 14,53 23,98

29 Banchi di mercato genere alimentari 28,70 56,78 32,00 60,50 29,50 72,55

30 Discoteche, night club 8,56 15,68 6,80 16,83 6,80 16,80

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TariffeTariffe

Tabella 4b - Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

. … segue

Attività per comuni fino a 5000 abitanti

Kd Coefficiente produzioneKg/m2anno

Nord Centro Sud

min max min max min max

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2,60 4,20 2,93 5,62 2,54 4,55

2 Campeggi, distributori carburanti 5,51 6,55 5,95 7,20 3,83 6,50

3 Stabilimenti balneari 3,11 5,20 3,65 5,31 5,80 6,64

4 Esposizioni, autosaloni 2,50 3,55 1,95 4,16 2,97 4,55

5 Alberghi con ristorante 8,79 10,93 8,66 12,65 8,91 13,64

6 Alberghi senza ristorante 6,55 7,49 5,52 7,23 7,51 8,70

7 Case di cura e riposo 7,82 8,19 7,88 8,20 7,80 10,54

8 Uffici, agenzie, studi professionali 8,21 9,30 6,48 9,25 7,89 9,26

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TariffeTariffe

Tabella 4b - Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

. … segue

Attività per comuni fino a 5000 abitanti

Kd Coefficiente produzioneKg/m2anno

Nord Centro Sud

min max min max min max

9 Banche ed istituti di credito 4,50 4,78 4,10 4,52 3,90 5,51

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

7,11 9,12 7,28 9,38 8,24 10,21

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 8,80 12,45 7,31 10,19 8,98 13,34

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

5,90 8,50 5,75 8,54 6,85 9,34

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 7,55 9,48 7,82 10,10 7,98 12,75

14 Attività industriali con capannoni di produzione

3,50 7,50 3,57 7,50 3,62 7,53

15 Attività artigianali di produzione beni specifici

4,50 8,92 4,47 8,52 5,91 8,34

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 39,67 60,88 42,56 78,93 48,74 71,99

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Pagina 119

TariffeTariffe

Tabella 4b - Intervalli di produzione kg/m2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni fino a 5000 abitanti

Kd Coefficiente produzioneKg/m2anno

Nord Centro Sud

min max min max min max

17 Bar, caffè, pasticceria 29,82 51,47 32,52 62,31 38,50 55,61

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

14,43 19,55 16,20 22,57 5,00 24,68

19 Plurilicenze alimentari e/o miste 12,59 21,41 9,60 20,35 18,80 26,55

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 49,72 85,60 55,94 92,55 3,00 95,75

21 Discoteche, night club 8,56 13,45 8,51 13,42 8,95 15,43

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I recenti interventi in materia I recenti interventi in materia di IMUdi IMU

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IMU: sospensione del IMU: sospensione del versamento dell’acconto 2013versamento dell’acconto 2013

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La sospensione del versamento dell’acconto 2013

Decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 (in G.U. n. 117 del 21.05.2013)

Artt. 1 e 2

Sospensione del termine per il versamento dell’acconto 2013 per:

•l’abitazione principale e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

•le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari

•gli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp

•i terreni agricoli

•i fabbricati rurali (abitativi e strumentali)

Entro il 31 agosto 2013 dovrà essere attuata la riforma della fiscalità sugli immobili, includendo anche la Tares

In caso di mancata riforma entro la predetta data, il termine per il versamento della rata sospesa è fissato al 16 settembre 2013

… segue

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La sospensione del versamento dell’acconto 2013

Decreto legge 21 maggio 2013, n. 54 (in G.U. n. 117 del 21.05.2013)

Artt. 1 e 2Copertura:

•Ulteriore incremento, sino al 30 settembre 2013, del limite massimo di ricorso all’anticipazione di tesoreria (3/12, per il 2013 5/12) di un importo, come risultante per ciascun Comune, dall’allegato A al presente decreto, pari al 50%:

– del gettito IMU 2012 dell’abitazione principale e relative pertinenze (aliquota di base o quella maggiorata se deliberata dal Comune) – € 2,041 miliardi

– del gettito IMU 2012 degli immobili Coop e Iacp (comprensivo delle variazioni deliberate dal Comune) – € 38,1 milioni

– del gettito IMU 2012 dei terreni agricoli e dei fabbricati rurali (comprensivo delle variazioni deliberate dal Comune) - € 347,2 milioni

•Gli oneri per interessi a carico dei Comuni (€ 18,2 milioni) per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria sono rimborsati a ciascun Comune dal ministero dell’interno, con le modalità e termini fissati con decreto del ministero da adottare entro il 10 giugno 2013

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IMU: i termini per IMU: i termini per l’approvazione e la l’approvazione e la

pubblicazione delle aliquote e pubblicazione delle aliquote e del regolamentodel regolamento

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L’approvazione e la pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti dal 2013

Approvazione delle aliquote e del regolamento

•Aliquote (art. 1, c. 169, legge n. 296 del 2006):– entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione– effetti dal 1° gennaio– proroga «automatica»

•Regolamenti (art. 52, decreto legislativo n. 446 del 1997):– entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione

Art. 53, c.16, legge 388 del 2000le tariffe, le aliquote ed i regolamenti se approvati successivamente all’inizio

dell’esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio

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L’approvazione e la pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti dal 2013Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia

Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (legge finanziaria 2013)

Art. 14, comma 29

•il bilancio deve essere approvato entro 60 giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale in materia di patto di stabilità interno

•in presenza di motivate esigenze, l’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, con proprio decreto, potrà ulteriormente differire tale termine

art. 14, comma 32

Gli enti locali del Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, limitatamente:

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;

b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dall'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.

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L’approvazione e la pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti dal 2013

Approvazione delle aliquote e del regolamento:

Art. 1, comma 444, della legge 24 dicembre 2012, n. 228Per il ripristino degli equilibri di bilancio (art. 193 TUEL), le

aliquote e le tariffe dei tributi comunali possono essere modificate entro il termine previsto per la deliberazione della

salvaguardia degli equilibri di bilancio(30 settembre)

Applicabilità: solo aliquote (no regolamento)Condizione: accertato squilibrioLimiti: importo necessario per il riequilibrioEffetti: non applicabile all’acconto

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L’approvazione e la pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti dal 2013

Pubblicazione delle aliquote e del regolamento

Art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011

•le deliberazioni (aliquote e regolamento) delle entrate comunali devono essere inviate al Mef, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenute esecutive e, comunque, entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione

•il mancato invio delle deliberazioni, nei predetti termini, è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti

•non bisogna pubblicare l’avviso in Gazzetta Ufficiale

•la pubblicazione è conoscitiva e non costitutiva … segue

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L’approvazione e la pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti dal 2013

Art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 (prima della modifica)

•a decorrere dall’anno d’imposta 2013, l’efficacia della deliberazione delle aliquote e della detrazione decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del MEF. Gli effetti retroagiscono al 1° gennaio dell’anno di pubblicazione a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell’anno di riferimento. A tal fine, l’invio deve avvenire entro il 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno

Risoluzione 28 marzo 2013, n. 5/DFIl Comune che intende modificare le aliquote dell’imposta municipale propria e/o la detrazione prevista per l’abitazione principale per l’anno 2013 deve trasmettere la relativa delibera al Ministero dell’economia e delle finanze entro il prossimo 23 aprile, per permetterne la pubblicazione entro il successivo 30 aprile.In caso di mancata pubblicazione, ai fini del calcolo dell’acconto, si utilizzano le aliquote 2012.L’invio deve essere effettuato esclusivamente in via telematicaQualora il Comune vuole, invece, confermare per il 2013 le aliquote deliberate per l’anno 2012, non essendo necessaria una delibera confermativa, deve soltanto accertarsi che queste ultime siano state pubblicate sul sito informatico del Mef; in caso contrario, deve inviare la delibera con le medesime modalità sopra riportate.

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L’approvazione e la pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti dal 2013

Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35Art. 10, comma 4, lettera b)

• La norma sostituisce il comma 13bis dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011

• Conferma, a decorrere dall’anno 2013, l’obbligo di pubblicare le deliberazioni delle aliquote e delle detrazioni, esclusivamente per via telematica, sul sito del Mef

• Chiarisce che la pubblicazione avviene mediante l’inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale

• Estende il predetto obbligo anche ai regolamenti • Prevede che, nella stessa sezione del Portale, i Comuni devono

inserire anche gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni fornite dal Mef sentita l’Anci

• Conferma che l’efficacia delle deliberazione decorre dalla data di pubblicazione delle stesse nel sito del Mef (valenza costitutiva)

• Elimina la previsione della condizione della pubblicazione delle delibere entro il 30 aprile per fare retroagire gli effetti al 1° gennaio

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L’approvazione e la pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti dal 2013

Decreto legge 8 aprile 2013, n. 35Art. 10, comma 4, lettera b)

• Prevede che per il versamento dell’acconto bisogna tenere conto

degli atti pubblicati sul sito Mef entro il 16 maggio (il Comune deve inviarli entro il 9 maggio); in mancanza, il versamento è effettuato nella misura del 50% dell’imposta calcolata sulla base delle aliquote e della detrazione (e dei regolamenti) dell’anno precedente

• Prevede che per il versamento del saldo per l’intero anno, a conguaglio dell’acconto, bisogna tenere conto degli atti pubblicati sul sito Mef entro il 16 novembre (il Comune deve inviarli entro il 9 novembre); in mancanza, si applicano gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell’anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l’anno precedente

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Aliquote – Pubblicazione - Disciplina dal 2013Aliquote – Pubblicazione - Disciplina dal 2013

Circolare 29 aprile 2013, n. 1/DF

• La natura costitutiva della pubblicazione sul sito del Mef riguarda anche il regolamento IMU e non più, come in passato, soltanto le aliquote e la detrazione

• La compilazione della griglia riassuntiva delle aliquote e dei regimi agevolativi deliberati non incide sull’efficacia costitutiva delle deliberazione che è data esclusivamente dalla pubblicazione di tali atti nel sito informatico del Mef

• Per le modalità di inserimento dei dati in questione e per la data di attivazione di tale sistema occorre, comunque, attendere, come prescrive la stessa disposizione, le indicazioni fornite da questo Dipartimento, sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia (ANCI)

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IMU: la modifica della riserva IMU: la modifica della riserva di gettito a favore dello Statodi gettito a favore dello Stato

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La riserva di gettito a favore dello Stato La riserva di gettito a favore dello Stato (per l’anno 2012)(per l’anno 2012)

Fonti legislative:

• art. 13, commi 10 e 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

Contenuto:

• il comma 11 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 riserva allo Stato il gettito dell’imposta, calcolata allo 0,38%, relativo a tutti gli immobili ad esclusioni:

– di quelli adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (con la circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF è stato chiarito che la riserva di gettito non spetta, altresì, per gli immobili che il Comune, con proprio regolamento, ha assimilato all’abitazione principale)

– dei fabbricati rurali ad uso strumentale per l’esercizio dell’attività agricola– degli immobili posseduti dal Comune nel proprio territorio

• il comma 10 dello stesso art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 esclude dalla riserva anche:

– le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari

– gli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP

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La riserva di gettito a favore dello Stato La riserva di gettito a favore dello Stato (per l’anno 2012)(per l’anno 2012)

Contenuto:

• il comma 11 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 dispone, altresì, che:

– la quota di imposta riservata allo Stato è versata allo stesso unitamente all’imposta di competenza del Comune

– per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria

– le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni (agli interpelli deve dare risposta il Comune – Risoluzione 6/7/12, n. 73/E)

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Modifica della riserva di gettito a favore dello Stato Modifica della riserva di gettito a favore dello Stato (dall’anno 2013)(dall’anno 2013)

Fonti legislative:

• art. 1, comma 380, lettere a), f), g), h) ed i), della legge 24 dicembre 2012, n. 228

 

Contenuto:

• il comma 380 dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012:– alla lettera a) sopprime la riserva di gettito a favore dello Stato– alla lettera f) istituisce a favore dello Stato la riserva di gettito dell’imposta,

calcolata allo 0,76%, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D

– alla lettera g) stabilisce che, con riferimento ai predetti immobili, i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota dello 0,76%

– alla lettera h) abroga il comma 11 dell’art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011

– alla lettera i) prevede che la riserva dello 0,76% può essere modificata a seguito della verifica del gettito dell’imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi entro il mese di febbraio 2013 ai sensi del comma 3 dell’art. 5 dell’Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali

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Modifica della riserva di gettito a favore dello Stato Modifica della riserva di gettito a favore dello Stato (dall’anno 2013)(dall’anno 2013)

Accordo 01/03/2012 Conferenza Stato-città ed autonomie locali – Art. 5

3. Entro il mese di febbraio del 2013 verranno effettuate le ulteriori verifiche in ragione del pagamento a saldo del mese di dicembre, in base ai dati disponibili attraverso il modello F24.

Decreto legge 10/10/2012, n. 174 convertito dalla legge 7/12/2012, n. 213 – Art. 9

6-bis. A seguito della verifica del gettito dell’imposta municipale propria dell’anno 2012, da effettuare entro il mese di febbraio 2013, si provvede all’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i comuni, nell’ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali previste a legislazione vigente.

 

Legge 24 dicembre 2012, n. 228 - Art. 1

383. La verifica del gettito dell’imposta municipale propria dell’anno 2012, di cui al comma 6-bis dell’articolo 9 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, avviene utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli Comuni e raccolti dall’IFEL nell’ambito dei propri compiti istituzionali sulla base di una metodologia concordata con il Ministero dell’economia e delle finanze.

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Modifica della riserva di gettito a favore dello Stato Modifica della riserva di gettito a favore dello Stato (dall’anno 2013)(dall’anno 2013)

Fabbricato accatastato in categoria “D” (no D/5). Aliquota base non variata

Fabbricato accatastato in categoria “D” (no D/5). Aliquota base all’1%

… segue

Rendita Valore Aliquota Imposta lorda

Quota spettante

Stato 1.000,00 68.250,00 0,76 518,70 518,70

Comune 0

Rendita Valore Aliquota Imposta lorda

Quota spettante

Stato 1.000,00 68.250,00 1 682,50 518,70 (68.250*0,76%)

Comune 1.000,00 68.250,00 1 682,50 163,80(68.250*0,24%)

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Modifica della riserva di gettito a favore dello Stato Modifica della riserva di gettito a favore dello Stato (dall’anno 2013)(dall’anno 2013)

Conseguenze e commenti:

• anche per il 2013 ed il 2014 vi sarà ancora l’anomala previsione di un gettito erariale su un tributo comunale

• la nuova riserva si è resa necessaria per garantire i saldi programmati di finanza pubblica

• diversa incidenza sulle risorse dei singoli Comuni in considerazione della presenza più o meno importante di fabbricati D (tutto dipenderà dai criteri di alimentazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale)

• per i possessori di immobili diversi da fabbricati D si semplificano gli adempimenti (gli effetti sulla pressione fiscale dipenderanno dalle scelte dei Comuni)

… segue

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Modifica della riserva di gettito a favore dello Stato Modifica della riserva di gettito a favore dello Stato (dall’anno 2013)(dall’anno 2013)

Conseguenze e commenti:

• per i possessori di fabbricati D gli effetti sulla pressione fiscale dipenderanno dalle scelte dei Comuni, però, le conseguenze dirette sono:

– la scomparsa della possibilità, prevista per il 2012, di applicare una aliquota inferiore allo 0,76% (fino allo 0,46% ovvero fino allo 0,4%, per gli immobili, tra i quali anche quelli accatastati nel gruppo D, non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell’art. 43 del TUIR ovvero posseduti dai soggetti passivi Ires ovvero locati ovvero fino allo 0,38% per i cc.dd. “beni merce”) – Risoluzione 28 marzo 2013, n. 5/DF

– semplificazione del calcolo dell’imposta e degli obblighi di versamento (l’imposta è dovuta interamente allo Stato). Detta semplificazione non si avrà se il Comune deciderà di aumentare l’aliquota dello 0,76% (sarà ancora necessaria la ripartizione dell’imposta tra Comune e Stato)

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Modifica della riserva di gettito a favore dello Stato Modifica della riserva di gettito a favore dello Stato (dall’anno 2013)(dall’anno 2013)

Dubbi applicativi:

• mancato coordinamento normativo:– quale aliquota si applica ai fabbricati strumentali all’esercizio

dell’attività agricola accatastati nel gruppo “D” (per quelli non esenti ai sensi del comma 8 dell’art. 9 del decreto legislativo n. 23 del 2011)? Lo 0,76% ovvero lo 0,2% riducibile allo 0,1%?

Risoluzione 28 marzo 2013, n. 5/DFSi applica lo 0,2% non riducibile ed il gettito va allo Stato

Necessità di un nuovo codice F24

– quale aliquota si applica ed a quale soggetto è attribuito il gettito dei fabbricati “a valore contabile” ai quali non è stata ancora attribuita la categoria catastale?

– quale aliquota si applica ed a quale soggetto è attribuito il gettito dei fabbricati non accatastati ma accatastabili nel gruppo “D”?

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Modifica della riserva di gettito a favore dello Stato Modifica della riserva di gettito a favore dello Stato (dall’anno 2013)(dall’anno 2013)

Dubbi applicativi:

• abrogazione dell’intero comma 11 dell’art. 13 del d.l. n. 201 del 2011:

– come sarà versata l’imposta relativa alla quota riservata allo Stato?

– per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso quali disposizioni si applicheranno?

– l’accertamento e la riscossione della quota erariale da chi saranno effettuate?

– è dovuta l’imposta per i “D” posseduti dal Comune?

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Codici F24 per IMUCodici F24 per IMUAgenzia delle Entrate - Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 33/E del 21 maggio 2013

Codice Denominazione Beneficiario

3912 IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE

Comune

3913 IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE

Comune

3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE Comune

3915 IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO Stato

3916 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE Comune

3917 IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO Stato

3918 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE Comune

3919 IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO Stato

3925 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO

Stato

3930 IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

Comune

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Codici F24 per IMUCodici F24 per IMUAgenzia delle Entrate - Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 33/E del 21 maggio 2013

Il codice tributo “3925” è utilizzato anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D. Per detti immobili non è invece possibile utilizzare il codice “3930” non potendo i Comuni incrementare la relativa aliquota, come chiarito nella risoluzione n. 5/DF del 2013 

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D è utilizzato il codice tributo “3913”

In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta

Codice Denominazione Beneficiario

3923 IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE

Comune

3924 IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE

Comune

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Nuovi codici F24 per ICINuovi codici F24 per ICIAgenzia delle Entrate - Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012

I codici “3901”, “3902”, “3903” e “3904” non sono più utilizzabili.

I codici tributo istituiti con risoluzione n. 32 del 2 marzo 2004 per il versamento degli interessi (“3906”) e sanzioni (“3907”) relativi all’imposta comunale sugli immobili restano invariati.

L’efficacia operativa di quanto previsto nella presente risoluzione decorre dal 18 aprile 2012.

Codice vecchio

Codice nuovo

Denominazione

3901 3940 Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale

3902 3941 Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli

3903 3942 Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili

3904 3943 Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati

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Codici F24EP per IMU Enti pubbliciCodici F24EP per IMU Enti pubbliciRisoluzione n. 53/E del 5 giugno 2012

Risoluzione 33/E del 21 maggio 2012

Codice Denominazione Beneficiario

350E IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE

Comune

351E IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE Comune

352E IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO Stato

353E IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE Comune

354E IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili – STATO Stato

355E IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE Comune

356E IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – STATO Stato

359E IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO

Stato

360E IMU - imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE

Comune

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Codici F24EP per IMU Enti pubbliciCodici F24EP per IMU Enti pubbliciRisoluzione n. 53/E del 5 giugno 2012

Risoluzione 33/E del 21 maggio 2012

Il codice tributo “359E” è utilizzato anche per i fabbricati rurali ad uso strumentale classificati nel gruppo catastale D. Per detti immobili non è invece possibile utilizzare il codice “360E” non potendo i Comuni incrementare la relativa aliquota, come chiarito nella risoluzione n. 5/DF del 2013

Per i fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D è utilizzato il codice tributo “350E”

In caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta

Codice Denominazione Beneficiario

357E IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE

Comune

358E IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE

Comune

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IMU: differimento del termine IMU: differimento del termine per la presentazione della per la presentazione della

dichiarazionedichiarazione

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Quando deve essere presentata la dichiarazioneQuando deve essere presentata la dichiarazione

Art. 12ter del decreto legge n. 201 del 2011(prima della modifica)

•per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012 al 5 novembre 2012: entro il 4 febbraio 2013

•per gli immobili per i quali l’obbligo dichiarativo è sorto dal 6 novembre 2012: entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta

Art. 10, comma 4, lettera a), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35Sostituisce il termine di 90 giorni con il 30 giugno dell’anno

successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione

dell'imposta

Applicazione: a tutte le variazioni intervenute dal 1° gennaio 2012

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IMU: esenzione per gli enti IMU: esenzione per gli enti non commercialinon commerciali

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Esenzione enti non commercialiEsenzione enti non commercialiFonti legislative:• art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504• art. 91bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1• art. 9, commi 6, 6ter e 6quinquies, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 Contenuto:• sono esenti dall’imposta gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all’art.87 (art.73 dal 1°

gennaio 2004), comma 1, lettera c), del DPR 917/86 destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222

 Possesso ed utilizzo

Corte Costituzionale, ordinanza 429 del 19 dicembre 2006Corte Costituzionale, ordinanza n. 19 del 19 gennaio 2007Corte di Cassazione, sez. trib., 30 agosto 2006, n. 18838Corte di Cassazione, sez. trib., 7 agosto 2008, n. 21329

Corte di Cassazione, sez. trib., 3 settembre 2008, n. 22201Corte di Cassazione, sez. trib., 17 ottobre 2008, n. 25376Corte di Cassazione, sez. trib., 24 marzo 2010, n. 7091

necessità di coincidenza tra utilizzatore e possessoreGli IACP non utilizzano direttamente gli immobili

(Corte di Cassazione, sez. unite, 26 novembre 2008, n. 28160; Corte di Cassazione, sez. trib., 16 febbraio 2012, n. 2202)

… segue

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Esenzione enti non commercialiEsenzione enti non commercialiContenuto:

• i requisiti generali e di settore per qualificare le attività come svolte con modalità non commerciali sono stati definiti con il decreto 19 novembre 2012, n. 200

• a partire dal 2013:

– qualora l’unità immobiliare abbia una utilizzazione mista, l’esenzione si applica soltanto alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell’unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell’art. 2, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto fiscale a partire dallo 01/01/2013

– nel caso in cui non sia possibile procedere come detto al punto precedente, l’esenzione si applica in proporzione all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita dichiarazione:

• le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale sono stati definiti con il decreto 19 novembre 2012, n. 200

• in ogni caso, l’esenzione non si applica alle fondazioni bancarie … segue

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Esenzione enti non commercialiEsenzione enti non commerciali

Decreto 19 novembre 2012, n. 200 - Individuazione del rapporto proporzionale:

Il rapporto proporzionale è determinato con riferimento allo spazio, al numero dei soggetti nei confronti dei quali vengono svolte le attività con modalità commerciali ovvero non commerciali e al tempo.

Per le unità immobiliari destinate ad una utilizzazione mista, la proporzione è prioritariamente determinata in base alla superficie destinata allo svolgimento delle attività diverse da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, e delle attività di cui alla citata lettera i), svolte con modalità commerciali, rapportata alla superficie totale dell'immobile.

Per le unità' immobiliari che sono indistintamente oggetto di un'utilizzazione mista, la proporzione è determinata in base al numero dei soggetti nei confronti dei quali le attività sono svolte con modalità commerciali, rapportato al numero complessivo dei soggetti nei confronti dei quali è svolta l'attività.

Nel caso in cui l'utilizzazione mista è effettuata limitatamente a specifici periodi dell'anno, la proporzione è determinata in base ai giorni durante i quali l'immobile è utilizzato per lo svolgimento delle attività diverse da quelle previste dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, ovvero delle attività di cui alla citata lettera i) svolte con modalità commerciali.

Le predette percentuali si applicano alla rendita catastale dell'immobile in modo da ottenere la base imponibile da utilizzare ai fini della determinazione dell'IMU dovuta.

… segue

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Esenzione enti non commercialiEsenzione enti non commerciali

Risoluzione 3 dicembre 2012, n. 1/DF

 

• decorrenza applicazione criteri

– il riferimento al 2013 riguarda esclusivamente l’individuazione del rapporto proporzionale mentre i requisiti di non commercialità delle attività sono già applicabili per l’anno d’imposta 2012

– il versamento dell’IMU per l’anno 2012, da effettuarsi a saldo entro il 17 dicembre 2012, deve considerare i requisiti generali e di settore stabiliti dagli articoli 3 e 4 del decreto n. 200 del 2012

– a partire dall’anno d’imposta 2013, invece, si dovrà tenere conto, oltre che dei predetti requisiti, anche del rapporto proporzionale

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Esenzione enti non commercialiEsenzione enti non commerciali

Risoluzione 11 gennaio 2013, n. 1/DF

Presentazione della dichiarazione IMU:

• per la presentazione della dichiarazione IMU gli enti non commerciali non devono rispettare la scadenza del 4 febbraio 2013 né devono utilizzare il modello approvato con il decreto ministeriale 30 ottobre 2012

• al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e di razionalizzare gli strumenti a disposizione dei Comuni nell’ambito della verifica dell’esatto adempimento dell’obbligazione tributaria, la dichiarazione IMU relativa agli immobili degli enti non commerciali deve essere unica e per la sua presentazione bisogna attendere l’emanazione del decreto di approvazione del relativo modello, nel quale verrà indicato anche il termine per la presentazione della stessa

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Esenzione enti non commercialiEsenzione enti non commerciali

Risoluzione 4 marzo 2013, n. 4/DF

• L’esenzione prevista dalla lettera i) del comma 1 dell’art. 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992 spetta anche nel caso in cui non vi sia coincidenza tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore del bene, purché l’ente non commerciale ceda l’immobile in comodato d’uso gratuito ad un altro ente non commerciale.

L’interpretazione ministeriale non appare convincente e si pone in contrasto con la giurisprudenza in materia di ICI

Inoltre, successivamente alla pronuncia giurisprudenziale (Corte di Cassazione, ordinanza n. 11427 del 30 maggio 2005) utilizzata dal Ministero per giungere

alle conclusioni contenute nella risoluzione n. 4/DF, la stessa Corte ha esaminato proprio il caso della gratuità della concessione del bene da parte dell’ente non commerciale. In particolare, con le sopra ricordate sentenze nn. 21329 e 22201 del 2008, la Corte di Cassazione ha affermato che non rileva la natura, gratuita od onerosa, della cessione del bene ad altri, in

quanto il mancato utilizzo diretto del bene da parte del possessore preclude il riconoscimento della esenzione

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IMU: imposta dovuta dagli IMU: imposta dovuta dagli IacpIacp

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Imposta dovuta dagli IacpImposta dovuta dagli Iacp

Alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp

ICI: equiparazione per legge all’abitazione principaleIMU: equiparazione all’abitazione principale né per legge né per

regolamento

Art. 13, comma 10, decreto legge n. 201 del 2011• detrazione € 200,00• non si applica la riserva a favore dello Stato

Conseguenze• l’imposta dovuta dagli Iacp è versata interamente a favore del

Comune• nessuna riduzione dell’imposta dovuta dagli Iacp

No esenzione ex art. 7, comma 1, lettera i), d.lgs.n.504 del 1992Gli IACP non utilizzano direttamente gli immobili

(Corte di Cassazione, sez. unite, 26 novembre 2008, n. 28160; Corte di Cassazione, sez. trib., 16 febbraio 2012, n. 2202)

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IMU: i terreni diversi da quelli IMU: i terreni diversi da quelli agricoli o edificabiliagricoli o edificabili

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ICIICI

Art. 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992

Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività agricole ex art. 2135 del codice civile

Esclusione:• i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengono

svolte attività agricole contemplate nel novellato art. 2135 del codice civile. Trattasi di terreni normalmente inutilizzati (c.d. incolti) o utilizzati per attività diverse da quelle agricole (ad esempio, terreni utilizzati per depositi di ghiaia o di sabbia)

• i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale. Trattasi di piccoli appezzamenti di terreno (c.d. orticelli) coltivati in modo occasionale senza strutture organizzative

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IMU: presuppostoIMU: presupposto

Decreto legge n. 201 del 2011 – Art. 13, comma 2(prima del decreto legge n. 16 del 2012)

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all‘articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi comprese l'abitazione principale

e le pertinenze della stessa

Decreto legge n. 201 del 2011 – Art. 13, comma 2(dopo il decreto legge n. 16 del 2012)

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le

pertinenze della stessa; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre

1992, n. 504

… segue

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IMU: presuppostoIMU: presupposto

Circolare n. 3/DF del 2012 e nota Ifel del 3 gennaio 2013Nel presupposto dell’IMU rientrano anche i terreni incolti,

abbandonati o coltivati in forma non imprenditoriale

Codici F24 – Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012

3914 IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE

3915 IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO

Bollettino di c/c postale - decreto del Mef 23.11. 2012, terreni

Dichiarazione IMU - decreto Mef 30 ottobre 2012terreni

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IMU: base imponibileIMU: base imponibile

Decreto legge n. 201 del 2011 – Art. 13, comma 5(prima del decreto legge n. 16 del 2012)

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al

1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, un moltiplicatore pari a 130. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza

agricola il moltiplicatore è pari a 110

Decreto legge n. 201 del 2011 – Art. 13, comma 5(dopo il decreto legge n. 16 del 2012)

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al

1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n.

662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza

agricola il moltiplicatore è pari a 110… segue

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IMU: base imponibile dei terreniIMU: base imponibile dei terreni

• Terreni:

– Reddito dominicale (rivalutato del 25%) X:

… segue

Classificazione ICI IMU Incremento

Terreno agricolo 75 135 80,00%

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola

75 110 46,67%

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IMU: base imponibile dei terreniIMU: base imponibile dei terreni

Quale coefficiente si applica per:• un terreno non edificabile abbandonato ovvero non coltivato ma

non posseduto e condotto da un coltivatore diretto o da un IAP? • un terreno non edificabile coltivato in forma non imprenditoriale

(c.d. orticello)? • un terreno non edificabile utilizzato per lo svolgimento di attività

diverse da quelle agricole (deposito di ghiaia o di sabbia o altro)?

Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF• per i terreni non coltivati (non posseduti e condotti dai coltivatori

diretti e dagli IAP) il coefficiente è 135

Ifel nota del 3 gennaio 2013• valore di mercato

… segue

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IMU: base imponibile dei terreniIMU: base imponibile dei terreni

Possibile soluzione:• coefficiente di 135 o 110 a titolo di accontoPossibile modifica legislativa:

• “Per i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110”; in tal caso ai terreni “incolti” si sarebbe applicato il coefficiente di 135

• “Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, nonché per tutti gli altri terreni diversi dalle aree fabbricabili, il moltiplicatore è pari a 110”; in tal caso ai terreni “incolti” si sarebbe applicato il coefficiente di 110

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IMU: EsenzioneIMU: Esenzione

Art. 7, comma 1, decreto legislativo n. 504 del 1992Sono esenti: h) terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art.15 della legge

27 dicembre 1977, n. 984 (vedi circolare Ministero delle finanze 14 giugno 1993, n. 9)

Sono esenti i terreni “incolti”?

Rilevanza ai fini IrpefArt. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 23 del 2011

L’IMU sostituisce:• l’ICI• l’IRPEF e le relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati escluso il reddito

agrario Il reddito dominicale di un terreno non locato non è più assoggettato all’Irpef

Art. 9, comma 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011

Sono comunque assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ove dovute, gli immobili esenti dall’imposta municipale propria

… segue

Page 168: Pagina 1 Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano .

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IMU: EsenzioneIMU: Esenzione

Mef: circolare n. 3/DF del 2012 e decreto 30 ottobre 2012 (dichiarazione IMU)

• l’esenzione si rende applicabile ai terreni (senza riportare la parola “agricoli”) ricadenti in aree montane o di collina;

• per detti terreni non deve essere presentata la dichiarazione, in quanto la delimitazione delle aree montane o di collina è nota ai Comuni.

Ifel: nota 3 gennaio 2013

• In considerazione del principio della “stretta interpretazione”, l’esenzione non si estende ai terreni “incolti”

• con l’unica eccezione dei terreni non coltivati posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola in quanto, comunque, considerati agricoli

… segue

Page 169: Pagina 1 Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano .

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IMU: EsenzioneIMU: Esenzione

Circolare 11 marzo 2013, n. 5/E

L’applicazione dell’esenzione IMU ai “terreni incolti” siti in aree montane e di collina è stata oggetto di un’interrogazione parlamentare rivolta al Ministro dell’economia e delle finanze (cfr. interrogazione a risposta in Commissione 5-08397).

In risposta all’interrogazione il Sottosegretario per l’economia e le finanze ha precisato che “L'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 504 del 1992, applicabile anche all'IMU, infine, prevede l'esenzione dal pagamento dell'imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. I terreni incolti ricadenti nelle aree montane e di collina, dunque, in base ad un'interpretazione strettamente letterale della normativa, non potrebbero rientrare nella disposizione di esenzione, in quanto sfuggono, come evidenziato nell'interrogazione in esame, alla definizione di «terreno agricolo» di cui al citato articolo 2 del decreto legislativo n. 504 del 1992. … segue

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IMU: EsenzioneIMU: Esenzione

Circolare 11 marzo 2013, n. 5/E

Tuttavia, si deve sottolineare che una lettura sistematica delle disposizioni citate, porta a ritenere che, nell'ambito di applicazione dell'esenzione, devono rientrare anche i terreni incolti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 7, lettera h) suddetto, proprio perché, si ribadisce, rispetto all'ICI, nel presupposto dell'IMU rientra il possesso di qualunque immobile. A conferma di ciò, il Dipartimento delle finanze segnala che nel decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 258 del 5 novembre 2012 – recante l'approvazione del modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni – vengono richiamate le fattispecie di esenzione e, tra queste, viene fatto, in generale, riferimento ai «terreni ricadenti nelle aree montane e di collina» e non più ai soli terreni agricoli, manifestando in tal modo l'intento di escludere dall'assoggettamento al tributo in argomento anche i terreni cosiddetti incolti.”.

… segue

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IMU: EsenzioneIMU: Esenzione

Conclusioni:

• è da privilegiare la interpretazione fornita dall’Ifel

• è urgente un intervento legislativo modificativo o chiarificatore

• dubbi di legittimità costituzionale

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Riduzione d’impostaRiduzione d’imposta

Fonte:• decreto legge n. 201 del 2011 (art.13, c.8bis)

Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti nella previdenza agricola – riduzione del:

• 100% dell’imposta gravante sul valore fino a € 6.000

• 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

• 50% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

• 25% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000

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Riduzione terreni condotti direttamenteRiduzione terreni condotti direttamente

Confronto IMU/ICI

IMU ICI

100% fino a € 6.000 100% fino a € 25.822,84

70% da € 6.000 a € 15.500 70% da € 25.822,84 a € 61.974,83

50% da € 15.500 a € 25.500 50% da € 61.974,83 a € 103.291,38

25% da € 25.500 a 32.000 25% da € 103.291,38 a € 129.144,22

0% oltre € 32.000 0% oltre € 129.144,22

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Riduzione d’impostaRiduzione d’imposta

Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF

• In caso di possesso di più terreni, deve essere calcolata proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e deve essere rapportata al periodo dell’anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso

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Riduzione d’impostaRiduzione d’imposta

 La modalità di applicazione della suddetta riduzione disciplinata con la circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF è “inventata”, in

quanto la norma, a differenza dell’ICI, non la prevede

Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504

Art. 9

2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul territorio di più comuni; l’importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto disposto nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 4.

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IMU: abitazione principale, IMU: abitazione principale, pertinenze ed assimilazionipertinenze ed assimilazioni

Page 177: Pagina 1 Gli ultimi interventi in materia di riscossione, Tares ed Imu di Luigi Giordano .

L’abitazione principale ai fini ICI

Abitazione principale:

Art. 8, comma 2, decreto legislativo n. 504 del 1992

Abitazione principale: quella nella quale il contribuente e i suoi familiari dimorano

abitualmente

Art. 1, comma 173, lett. b), legge n. 296 del 2006

Abitazione principale: si intende, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica

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L’abitazione principale ai fini ICI (giurisprudenza)

• Il pagamento della TARSU non è sufficiente a dimostrare la dimora abituale (Corte di Cassazione, sez. trib., 17 maggio 2010, n. 12050)

• Dimora abituale della famiglia e non soltanto del contribuente (Corte di Cassazione, sez. trib., 15 giugno 2010, n. 14389)

• Abitazioni catastalmente censite in maniera separata (Corte di Cassazione, sez. trib., 29 ottobre 2008, n. 25902; Corte di Cassazione, sez. trib., 09 dicembre 2009, n. 25729; Corte di Cassazione, sez. trib., 12 febbraio 2010, n. 3397)– Anche se di proprietari diversi (Corte di Cassazione, sez.

trib., 19 maggio 2010, n. 12269)

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IMU: definizione di abitazione principaleIMU: definizione di abitazione principale

Abitazione principale:

• si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile

… … seguesegue

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IMU: definizione di abitazione principaleIMU: definizione di abitazione principale

Scissione nuclei familiari(in assenza di separazione legale)

• Caso 1:

– il marito è proprietario dell’abitazione A e la moglie è proprietaria dell’abitazione B

– ognuno dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’abitazione di propria proprietà

– le abitazioni sono ubicate nelle stesso Comune

Solo un’abitazione può essere considerata principale: obbligo di dichiarazione da parte del contribuente che beneficia del

trattamento agevolato

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IMU: definizione di abitazione principaleIMU: definizione di abitazione principale

Scissione nuclei familiari(in assenza di separazione legale)

• Caso 2:

– il marito è proprietario dell’abitazione A e la moglie è proprietaria dell’abitazione B

– ognuno dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’abitazione di propria proprietà

– le abitazioni sono ubicate in Comuni diversi

Entrambe le abitazione sono considerate principali

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IMU: definizione di abitazione principaleIMU: definizione di abitazione principale

Scissione nuclei familiari(in assenza di separazione legale)

• Caso 3: – il marito e la moglie sono contitolari delle abitazioni A e B– Il marito dimora abitualmente e risiede anagraficamente

nell’abitazione A e la moglie dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’abitazione B

– le abitazioni sono ubicate nello stesso Comune

Solo un’abitazione può essere considerata principale:

- obbligo di dichiarazione da parte del contribuente che beneficia del trattamento agevolato

- qualora l’abitazione principale fosse la A: - per il marito l’abitazione A si considera principale mentre quella B

no- per la moglie nessuna delle due è da considerarsi abitazione

principale

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IMU: definizione di abitazione principaleIMU: definizione di abitazione principale

Scissione nuclei familiari(in assenza di separazione legale)

• Caso 4: – il marito e la moglie sono contitolari delle abitazioni A e B– Il marito dimora abitualmente e risiede anagraficamente

nell’abitazione A e la moglie dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell’abitazione B

– le abitazioni sono ubicate in Comuni diversi

Per il marito l’abitazione A si considera principale mentre quella B no

Per la moglie l’abitazione B si considera principale mentre quella A no

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Le pertinenze ai fini ICI

Pertinenze:

Artt. 817 ed 818 del codice civile

Qualunque bene al servizio od ornamento del bene principale

Salvo diversa disposizione regolamentare

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IMU: definizione di pertinenzaIMU: definizione di pertinenza

Pertinenza dell’abitazione principale:

• si intendono esclusivamente i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo

Circolare 18 maggio 2012, n. 3DF

• Con il regolamento, il comune non può intervenire sulla individuazione delle pertinenze

• Se insieme alla casa sono accatastate una cantina ed una soffitta (entrambe accatastabili in C/2), si considera pertinenza soltanto un’altra unità C/6 ovvero C/7

Dichiarazione IMU

non devono essere dichiarate in quanto il Comune dispone di tutti gli elementi necessari per la verifica dell’esatto

versamento

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Possibili equiparazioni all’abitazione principalePossibili equiparazioni all’abitazione principaleICI:• uso gratuito (con regolamento)• anziani e disabili (con regolamento)• cittadini italiani residenti all’estero (per legge)• Iacp e cooperative edilizie a proprietà indivisa (per legge)• coniugi non assegnatari (per legge)

IMUEquiparazione con regolamento comunale:• il Comune può considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità

immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (non deve essere presentata la dichiarazione IMU, in quanto il Comune è a conoscenza del trasferimento della residenza)

• Il Comune può considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (deve essere presentata la dichiarazione IMU)

È applicabile anche la maggiorazione della detrazione per i figli

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Coniugi separatiConiugi separatiDecreto legge n. 201 del 2011 - Art. 13, comma 10

(Omissis) L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all‘articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (omissis)

Decreto legislativo n. 504 del 1992 - Art. 6, comma 3bisIl soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove e' ubicata la casa coniugale (da ritenersi tacitamente abrogata – Circolare 18/05/2012, n. 3DF)

Decreto legge n. 16 del 2012 - Art. 4, comma 12-quinquiesAi soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (omissis) l'assegnazione della

casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione

Dichiarazione IMULa dichiarazione deve essere presentata, dal coniuge assegnatario, soltanto nel caso in cui

l’immobile assegnato non ricade né nel comune nel quale si è contratto matrimonio né in quello di nascita del coniuge assegnatario.

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Coniugi separatiConiugi separatiRisoluzione 28 marzo 2013, n. 5/DF

Il soggetto passivo dell’imposta municipale propria è in ogni caso il coniuge assegnatario salvo quando l’immobile era detenuto in locazione.

Secondo il Ministero, l’espressione “in ogni caso” utilizzata dal legislatore deve essere riferita ad ogni caso in cui non vi sia una diversa espressa disposizione.

Pertanto, in considerazione che l’art. 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 prevede che “in caso di separazione giudiziale, di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dello stesso, nel contratto di locazione succede al conduttore l’altro coniuge, se il diritto di abitare nella casa familiare sia stato attribuito dal giudice a quest’ultimo”, in caso di locazione, la soggettività passiva IMU non si rinviene in capo al coniuge assegnatario; quest’ultimo, infatti, sulla base della previsione della successione nel contratto di locazione, utilizza l’immobile sulla base di un titolo giuridico diverso da quello del diritto reale di abitazione previsto dal comma 12quinquies dell’art. 4 del decreto legge n. 16 del 2012.

Ne consegue, sempre secondo il Ministero, che il coniuge assegnatario è soggetto passivo IMU nel caso in cui l’immobile sia di proprietà, interamente o pro-quota, del coniuge non assegnatario ed in quello in cui lo stesso immobile sia stato concesso in comodato agli ex coniugi e non anche in quello in cui l’immobile era detenuto da questi ultimi in locazione.

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Coniugi separatiConiugi separati

Risoluzione 28 marzo 2013, n. 5/DF

L’interpretazione del Ministero non appare convincente per diverse ragioni.

L’espressione “in ogni caso” non lascia spazio ad alcuna eccezione

Qualora il legislatore avesse voluto “salvare” precedenti disposizioni, infatti, avrebbe utilizzato una diversa espressione quale, ad esempio, “salva diversa disposizione” ovvero “restano ferme le disposizioni previste da ….”.

Le due disposizioni legislative sopra richiamate sono assolutamente differenti, in quanto mentre la legge n. 392 del 1978 prevede una successione in un diritto di natura personale, il decreto legge n. 16 del 2012 disciplina una successione in un diritto reale (manca anche la casistica “dell’annullamento”).

Inoltre, ai sensi dell’art. 155quater del c.c. anche in caso di comodato quando si assegna la casa ad uno dei coniugi si ha l’assegnazione di un diritto di natura personale.

All’espressione “in ogni caso” dovrebbe essere attribuito un diverso significato, ossia in ciascuna delle quattro casistiche previste dalla legge ovvero con riferimento a qualunque quota di possesso, a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, rinvenibile in capo al coniuge non assegnatario.

La ratio della disposizione è quella di traslare la soggettività passiva, per tutta o parte dell’imposta, dal coniuge non assegnatario a quello assegnatario senza incidere, in alcun modo, sulla soggettività passiva in capo a soggetti “estranei” dal matrimonio.

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IMU: fabbricati ruraliIMU: fabbricati rurali

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Fabbricati rurali

Decreto del MEF del 26 luglio 2012

• Si applicano le disposizioni dell’art. 9 del decreto legge n. 557 del 1993, convertito dalla legge n. 133 del 1994

• I fabbricati, sia abitativi sia strumentali, sono classificati, in base alle regole ordinarie, in una delle categorie catastali del quadro generale di qualificazione

• Per i fabbricati, diversi da quelli accatastati in D/10, è apposta una specifica annotazione

• La presentazione delle domande e l’inserimento negli atti catastali dell’annotazione producono effetti a decorrere dal quinto anno precedente a quello di presentazione della domanda

Dichiarazione IMU

I fabbricati rurali non devono essere dichiarati in quanto sono riportati in catasto con la specifica annotazione