Riscossione tributaria e competenza territoriale

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RISCOSSIONE TRIBUTARIA E COMPETENZA TERRITORIALE A cura del dott. Rocco Greco O&S Law Firm Aggiornato ad Aprile 2016

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RISCOSSIONE TRIBUTARIA E COMPETENZA TERRITORIALE

A cura del dott. Rocco Greco

O&S Law Firm

Aggiornato ad Aprile 2016

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L’ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE SVOLTA DA EQUITALIA

L'agente della riscossione, secondo la legge italiana, è quel soggetto incaricato dieffettuare l'attività di riscossione. Tra i diversi agenti della riscossione, un ruolopreminente è occupato da Equitalia.

Equitalia esercita sia la riscossione non da ruolo, che riguarda, per esempio, l’ICI e leentrate pagate con modello F23, sia la riscossione a mezzo ruolo, effettuata sullabase della notifica di una cartella di pagamento.

Dal punto di vista procedurale:

1. le somme richieste al contribuente, tramite avviso di accertamento o mediantele c.d. comunicazioni bonarie, vengono iscritte a ruolo dall’ente impositore (e.g.Agenzia delle entrate, INPS ecc.);

2. il ruolo, entro determinati termini, viene consegnato all’Agente dellaRiscossione;

3. quest’ultimo notifica al contribuente la cartella di pagamento.

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LA RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE IN EQUITALIA

EQUITALIA NORD

REGIONI E PROVINCE DI COMPETENZA

1. Lombardia

2. Piemonte

3. Valle d’Aosta

4. Liguria

5. Trentino Alto Adige

6. Friuli Venezia Giulia

7. Veneto

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LA RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE IN EQUITALIA

EQUITALIA CENTRO

REGIONI E PROVINCE DI COMPETENZA

1. Emilia Romagna

2. Toscana

3. Abruzzo

4. Sardegna

5. Marche

6. Umbria

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LA RIPARTIZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE IN EQUITALIA

EQUITALIA SUD

REGIONI E PROVINCE DI COMPETENZA

1. Lazio

2. Molise

3. Campania

4. Puglia

5. Basilicata

6. Calabria

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E LA SICILIA?

In territorio siciliano Equitalia non ha competenza.

Infatti è Riscossione Sicilia (ex Serit Sicilia), che si occupa della riscossionedei tributi in Sicilia. Dalla fine del 2012 sostituisce la Serit Sicilia S.p.A. – Agentedella riscossione per le province siciliane.

Riscossione Sicilia non fa parte del Gruppo Equitalia in quanto il pacchettoazionario di maggioranza è detenuto dalla Regione Siciliana (99,885%) e solo lo0,115% da Equitalia S.p.A.

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LA RISCOSSIONE FUORI DAL TERRITORIO DI COMPETENZA

Ex art.46 D.P.R. 602/'73 l'Agente della Riscossione a cui è affidato il ruolo, se lariscossione deve avvenire fuori dal territorio di sua competenza delegatelematicamente l'Agente nel cui territorio bisogna procedere.

In assenza di delega l'atto è nullo a seguito della mancanza di poterida parte di Equitalia.

Questo principio è stato confermato dalla recente giurisprudenza, in particolaredalla Commissione Tributaria Regionale Milano - Sez. 29 -Sentenza 1379/2015 del09.04.2015.

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IL CASO

La xxxxx s.p.a. impugnava la cartella di pagamento emessa da Equitalia Nord riguardante il "Canone diConcessione Tributo 9510 - Ente Attività Portuale di Bari - anno 2010H per i motivi indicati nel ricorso e,pregiudizialmente, per incompetenza dell' Agente della Riscossione "Equitalia Nord s.p.a.all'emissione ed alla notifica della cartella di pagamento. Costituitasi, Equitalia chiedeva di dichiararela carenza di giurisdizione della Commissione Tributaria adita, ex artt. 2 e 19 del D.lgs 546/92, nonrisultando la pretesa di carattere tributario.

[…..]

Per quanto concerne la competenza di Equitalia Nord S.p.A., la Commissione osserva che il ruoloriportato in cartella è stato reso esecutivo dall'Autorità Portuale di Bari, per cui doveva essere l'Agentedella Riscossione territorialmente competente, quindi Equltalia Sud s.p.a., ad emettere ed anotificare la cartella di pagamento in questione, non risultando agli atti l'obbligatoria delegaprevista dall'art. 46 del D.P.R. 602/73.

Sulla scorta di questi motivi, la Commissione Tributaria Regionale, riformando la sentenza di primo grado, annullava la cartella di pagamento e condannava Equitalia Nord S.p.A. alle spese di lite liquidate in complessivi € 4.000,00, oltre accessori di legge.

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LA MASSIMA

Sulla base della recente pronuncia giurisprudenziale della Commissione TributariaRegionale Lombarda e su altre sentenze precedenti ad essa conformi (es. Comm.trib. prov.le Como, sez. II, 12/03/2013, n. 31), possiamo ricavare la seguentemassima:

«L'art. 46 d.P.R. n. 602 del 1973 impone all'agente della riscossione di avvalersi diun soggetto delegato qualora l'attività debba esplicarsi al di fuori dellapropria competenza territoriale.

La delega è necessaria perché il concessionario per la riscossione è titolare di unapotestà esecutiva che può esprimersi solo nell'ambito territoriale assegnatogli enon al di fuori di esso. Pertanto una cartella di pagamento notificata daun agente della riscossione territorialmente non competente nei confronti delcontribuente è illegittima».

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L’ATTRIBUZIONE DEL RUOLO ALL’AGENTETERRITORIALMENTE INCOMPETENTE

Cosa succede nel caso in cui l’Ufficio Accertatore consegni il ruolo ad un Concessionarioterritorialmente incompetente?

La disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 1 (come modificato dalla L. n.311 del 2004, art. 1) dispone che l'Ufficio accertatore «forma ruoli distinti per ciascunodegli ambiti territoriali in cui i concessionari operano». Inoltre lo stesso D.P.R. all’ art. 24statuisce che «l'ufficio consegna il ruolo al concessionario dell'ambito territoriale cuiesso si riferisce...».

Recente ma consolidata giurisprudenza (Cassazione civile, sez. trib., 01/10/2014, n.20669) afferma come in tal caso «viene in considerazione esclusivamente la relazionetra il domicilio fiscale del contribuente iscritto a ruolo - che deve ricadere in uno deiComuni ricompresi nell'ambito territoriale di competenza del Concessionario: D.P.R. n.602 del 1973, art. 12 "In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuentiche hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo siriferisce" - e l'ambito territoriale di operatività del Concessionario.

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L’ATTRIBUZIONE DEL RUOLO ALL’AGENTETERRITORIALMENTE INCOMPETENTE

Prosegue la S.C. «La individuazione della competenza del Concessionario (oraAgente) in relazione al domicilio fiscale del contribuente appare del tuttocoerente con il sistema della riscossione coattiva dei tributi a mezzo ruolo, e sigiustifica in considerazione delle esigenze di speditezza ed efficienza dell'attivitàamministrativa, tenuto conto che, nella fase successiva alla notifica dellacartella di pagamento, si instaura un rapporto diretto tra il contribuente e taleorgano della riscossione (competente a ricevere i pagamenti ed a rilasciare lerelative quietanze; competente ad iniziare la espropriazione), e che apparirebbe,pertanto, del tutto illogico attribuire tali poteri, come ipotizza la societàricorrente, ad un soggetto territorialmente distante dal luogo in cui risiede ilcontribuente, come si verificherebbe nel caso di specie, atteso che l'Ufficiodoganale accertatore è quello di Alessandria, mentre la società ha sede inCremona.»

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CONCLUSIONE

In sintesi ed in conclusione, relativamente alla competenza territoriale dell’Agentedella Riscossione, la cartella di pagamento notificata da quest’ultimo sarà affettada illegittimità nei seguenti casi:

1. L’assegnazione del ruolo da parte dell’Ufficio Accertatore sia erronea, in quanto,senza tener conto del domicilio fiscale del contribuente, abbia assegnato ilruolo ad Agente della Riscossione territorialmente incompetente.

2. L’attività di riscossione si debba esercitare fuori dal territorio di competenzadell’Agente della Riscossione e questi non abbia delegato l’Agenteterritorialmente competente.

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FINE

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Dott. Rocco GrecoLegal Consultant & Trainee Lawyer

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