ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE  di riscossione...LA RISCOSSIONE Il nuovo modello di accertamento c.d....

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ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE

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LA RISCOSSIONE Le fasi della riscossione possono riassumersi nella:

riscossione volontaria (che comprende anche il ravvedimento operoso)

riscossione coattiva .

Con riferimento a quest’ultima, gli enti locali potranno:

• svolgere il servizio in gestione diretta o associata tramite risorse interne;

• affidare il servizio a società in house, mediante convenzione;

• affidare il servizio tramite le ordinarie procedure ad evidenza pubblica a società miste (socio privato iscritto all’albo) o “concessionari minori” iscritti in apposito albo;

• avvalersi dell’ente pubblico economico Agenzia Entrate –Riscossione, titolare dello svolgimento delle funzioni di riscossione nazionale, previa delibera consiliare.

La notifica del titolo esecutivo costituisce il presupposto per attivare azioni cautelari (fermo amministrativo o ipoteca) ed esecutive (pignoramento presso terzi, espropriazione mobiliare, espropriazione immobiliare).

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LA RISCOSSIONE Fino al 2020, per poter procedere alla riscossione coattiva dei tributi locali, dovevano essere notificate) la cartella di pagamento (se la riscossione era affidata all’AER) ovvero l’ingiunzione fiscale (negli altri casi). Dopo la notifica del titolo esecutivo (cartella o ingiunzione fiscale) era possibile attivare azioni cautelari ed esecutive.

Dal 2020, gli accertamenti emessi dagli enti locali relativi a tributi propri ed entrate patrimoniali (con esclusione delle multe disciplinate dal codice della strada) sono, invece, immediatamente esecutivi, decorso il termine utile per il pagamento; ad essi, pertanto, non seguiranno più la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale per poter procedere alla riscossione coattiva.

L’immediata esecutività, decorso il termine utile per il pagamento, riguarda tutti gli atti emessi dagli enti locali dal 1° gennaio anche con riferimento ai rapporti pendenti a tale data.

Per gli avvisi di accertamento già emessi entro il 2019, i comuni potranno attivare la riscossione coattiva, utilizzando gli strumenti del ruolo o dell’ingiunzione fiscale. Si apre, così, una fase a doppio binario, fino a quando l’accertamento esecutivo non entrerà a pieno regime.

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LA RISCOSSIONE Il nuovo modello di accertamento c.d. esecutivo dovrà contenere, di conseguenza, anche l’intimazione al pagamento degli importi entro il termine di presentazione del ricorso, ovvero entro 60 giorni dalla notifica in caso di riscossione delle entrate patrimoniali (termine ultimo per il pagamento). L’atto di accertamento condenserà, in tal modo, 3 diverse funzioni e 3 diverse nature: di atto impositivo, di titolo esecutivo e di precetto.

In caso di ricorso alla commissione tributaria provinciale avverso l’accertamento esecutivo tributario si applicheranno le disposizioni in tema di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio, per cui il carico affidato riguarderà l’intero tributo del tributo locale ma non le sanzioni (dovute nella misura dei 2/3 solo dopo la soccombenza nel primo grado di giudizio).

Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

L’esecuzione forzata è sospesa per legge per un periodo di 180 giorni dall’affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione dell’atto (120 giorni, se la riscossione delle somme richieste è effettuata dal medesimo soggetto che ha notificato l’avviso di accertamento), senza che sia richiesto al contribuente alcun adempimento. La sospensione non opera per le misure cautelari e, in ogni caso, in caso di fondato pericolo per la riscossione.

L’ente locale creditore o il soggetto affidatario su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, può concedere la rateazione del carico. La sospensione non si applica, però, con riferimento alle azioni cautelari (ipoteca e fermo) e conservative e ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.

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Riscossione- Poteri di ricerca

Preliminare all’azione esecutiva è l’attività di investigazione, analisi e ricerca che rappresenta un momento essenziale per acquisire conoscenze utili per le successive procedure coattive.

A tal fine, gli enti creditori e i soggetti cui hanno affidato il servizio di riscossione delle proprie entrate, sono autorizzati ad accedere gratuitamente alle informazioni relative ai debitori presenti nell’Anagrafe tributaria.

L’accesso ai dati contenuti nell’Anagrafe tributaria consente di acquisire molteplici informazioni: generali, sui rapporti di lavoro, sui beni mobili posseduti (veicoli a motore), sui beni immobili ( trascrizioni, iscrizioni, annotazioni), sulle successioni, sui redditi da locazione, sui redditi da dichiarazione, sui rimborsi, sugli atti del registro (conferimenti per costituzione di società, per aumento di capitale sociale, apporti degli associati, compravendite, donazioni, locazioni, costituzione di garanzie reali, ecc.), sulle utenze, sui titoli. E’, così, per operare i pignoramenti presso terzi, percettori di canoni di locazione sono estraibili dai dati sui contratti registrati ai fini dell’imposta di registro in possesso del comune attraverso l’accesso all’Anagrafe tributaria, così come percettori di redditi da sostituti d’imposta sono estraibili dai dati delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta. Di ausilio, altresì, per individuare i titolari di conti correnti sono le informazioni sui bonifici bancari e postali, a favore di contribuenti residenti nel comune, per ristrutturazioni edilizie e riqualificazione energetica (soggetto che ha effettuato il bonifico, soggetto beneficiario, importo del bonifico, estremi banca da dove è stato effettuato il bonifico).

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Riscossione- Misure cautelari Al fine di indurre il debitore moroso all’adempimento senza ricorrere al pignoramento e per evitare la dispersione del bene nelle more dell’esecuzione, l’ordinamento prevede, in particolare, due istituti: il fermo amministrativo e l’ipoteca.

La procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati (veicoli, imbarcazioni, aeromobili) è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, mediante iscrizione del provvedimento che lo dispone nei registri mobiliari, salvo che il debitore o i coobbligati, nel predetto termine, dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività di impresa o della professione.

Decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme (data di esecutività) indicate nell’avviso di accertamento esecutivo, i soggetti legittimati alla riscossione coattiva possono iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. Prima di procedere all’iscrizione, l'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca. Per nessuna ragione l’ipoteca può essere iscritta se l'importo complessivo del credito per cui si procede è inferiore complessivamente a 20.000 euro.

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Riscossione- Procedure esecutive

Fra le procedure esecutive, è l’espropriazione presso terzi quella più funzionale per la riscossione coattiva delle entrate comunali, di norma di modesta entità.

La peculiarità della procedura di espropriazione presso terzi posta in essere dall’agente della riscossione è data dalla possibilità di procedere ad ordinare al terzo di pagare il credito spettante al debitore fiscale direttamente all’agente stesso, in luogo della citazione davanti al tribunale del terzo e del debitore prevista dal codice di procedura civile all’art. 543 a seguito della quale il terzo rende la c.d. dichiarazione di quantità di cui all’art. 547 c.p.c. Nel caso di inottemperanza all’ordine di pagamento non sono previste sanzioni e il riscossore dovrà attivare le ordinarie procedure con citazione del terzo intimato e del debitore davanti al giudice dell’esecuzione.

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Riscossione – Procedure esecutive Per facilitare l’individuazione dei crediti, l’art. 75 bis del DPR n. 602/73 ha attribuito al riscossore la facoltà di chiedere al terzo debitore del soggetto destinatario di cartella/ingiunzione/accertamento esecutivo o dei coobbligati di rendere la dichiarazione (la cui natura in questo caso è stragiudiziale) nella quale, specularmente a quanto prescrive il codice di procedura civile, vengano indicate le cose o le somme dovute al creditore.

Esistono specifici limiti di pignorabilità dello stipendio e delle altre indennità connesse al rapporto di lavoro. In particolare, le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro. Resta ferma la misura di un quinto cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile, se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.

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LA RISCOSSIONE In un sistema come quello italiano, essenzialmente fondato sull’adempimento spontaneo, è indispensabile che il sistema di riscossione coattiva abbia una logica deterrente. Altrimenti, l’adempimento spontaneo rimane disancorato da una logica di costi e benefici e rimesso sostanzialmente a una motivazione etica. Alla riscossione coattiva ci si è arrivati perché il cittadino ha evaso i propri obblighi, non si è ravveduto, non ha pagato e ha costretto l’ente impositore a procedere coattivamente alla riscossione delle somme dovute. Il rispetto dovuto ai cittadini che adempiono ai loro obblighi contributivi va assicurato anche attraverso un efficace e giusta riscossione coattiva.

La tutela del credito pubblico è stata incisa da alcune misure specifiche, ad esempio:

• la possibilità di iscrivere l’ipoteca legale solo nel caso di crediti non inferiori a 20.000 euro e comunque dopo la notifica di una comunicazione preventiva;

• l’impignorabilità dell’unico immobile di proprietà del debitore in cui lo stesso risieda, ad esclusione delle abitazioni di lusso;

• l’impignorabilità assoluta dei beni immobili per debiti inferiori a 120.000 euro e, comunque, se il valore del bene è inferiore all’importo di 120.000 euro;

• l’obbligo di sollecito di pagamento per debiti fino a 1000 euro e l’impossibilità di procedere ad azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di 120 giorni dall’invio.

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LA RISCOSSIONE Ciò ha causato un progressivo indebolimento dell’effetto deterrente del sistema e della capacità di riscossione ove si pensi che i debitori fino a 1000 euro rappresentano il 52,35% dei soggetti debitori, percentuale che sale al 73,45% per debitori fino a 5.000 euro. Peraltro, gli impatti finanziari sono diversi a seconda degli enti impositori, con un’incidenza più negativa specie per i comuni i cui crediti medi non superano i 1000 euro. Se si aggiunge la possibilità per il debitore, anche dopo la notifica del preavviso di fermo, di accedere all’istituto della rateazione, evitando così, fino all’eventuale decadenza dalla stessa, l’iscrizione del fermo amministrativo, si comprendono le difficoltà che gli enti locali incontrano nel migliorare la loro capacità di riscossione.

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Strategie di azione per migliorare l’efficacia della riscossione

A fianco della riduzione dell’evasione fiscale, occorre attuare un efficace governo del “sistema riscossione” per garantire gli incassi delle somme dovute dai contribuenti e non vanificare l’attività di controllo, con il conseguente incremento dei residui attivi e crisi di liquidità.

Questa esigenza di migliorare la capacità di accertamento e riscossione dei tributi propri costituisce per il comune fattore strategico, anche a seguito dell’importanza acquisita dall’indicatore “capacità di riscossione” quale determinante essenziale per gli equilibri di bilancio e per il mantenimento della capacità di spesa a fronte dell’introduzione obbligatoria del Fondo crediti di dubbia esigibilità. La dimensione delle mancate riscossioni delle entrate proprie, calcolata sui dati del quinquennio precedente, produce, infatti, in modo diretto un accantonamento obbligatorio corrispondente di risorse che impedisce di impegnare spese non sostenute da una prospettiva di sollecita realizzazione delle risorse locali.

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Misure per la Riscossione E’ chiaro che l’emersione del sommerso è vana, se non si riesce a riscuotere, incrementandosi, così i residui attivi.

Occorre incrementare la riscossione agendo a monte e a valle.

A monte, è essenziale intervenite sui regolamenti tributari

L’art. 15-ter del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, prevede un valido strumento di deterrenza a supporto del contrasto alla regolarità del pagamento dei tributi locali. La norma consente, infatti, ai comuni di subordinare, con norma regolamentare, il rilascio di autorizzazioni, concessioni e licenze per negozi, esercizi pubblici e altre attività produttive, come pure il rinnovo e la permanenza in esercizio, alla verifica della regolarità dei versamenti dei tributi locali. È importante che gli enti locali definiscano le fattispecie sanzionatorie in termini puntuali e secondo un criterio di proporzionalità (una o più annualità d’imposta, singole tipologie di tributi, ammontare mancati pagamenti, ecc.) e un procedimento di irrogazione che non aggravi la gestione di rilascio delle autorizzazioni. Lo strumento regolamentare deve essere in linea con la capacità operativa e i sistemi informatici propri dell’organizzazione interna e prevedere un’automazione della procedura che, attraverso l’uso delle banche dati, eviti formali richieste fra ufficio SUAP e ufficio tributi.

Quanto alla Tari, che è destinata a coprire il costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, vanno previste nel regolamento più rate. Ciò, oltre a rendere più agevole il pagamento, consentirà di avvicinare il momento del saldo mensile del servizio con quello di riscossione del tributo.

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Misure per la riscossione Per dare concreta attuazione allo sviluppo della tax compliance ovvero l’adesione spontanea dei contribuenti a pagamenti ed adempimenti di natura tributaria, con l’assistenza e con strumenti che incentivino l’auto-regolarizzazione, in parallelo all’azione di contrasto va approvato dal Consiglio un pacchetto di regolamenti tributari finalizzato a facilitare i pagamenti e ad agevolare la regolarizzazione della propria posizione tributaria. Un primo regolamento sulla rateazione deve consentire a coloro che hanno ricevuto avvisi di accertamento e dichiarano di trovarsi in temporanea situazione di difficoltà economica di rateizzare il proprio debito. Un secondo regolamento deve valorizzare il ravvedimento operoso. Sarà così possibile sanare le violazioni per omesso o parziale versamento del tributo, oltre alle violazioni per omessa o infedele dichiarazione, fino alla scadenza dei termini previsti per l’accertamento (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere eseguiti). E’ necessario, però, che non siano stati già notificati atti di accertamento. I cittadini che non hanno pagato i tributi comunali possono regolarizzare la propria posizione tributaria beneficiando di sanzioni ridotte, eseguendo il pagamento spontaneo: • del tributi dovuto; • degli interessi calcolati al tasso legale annuo dal giorno il cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene eseguito; • della sanzione in misura ridotta, graduata in proporzione alla tempestività dell’autocorrezione.

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Misure per la riscossione In coerenza con l’impianto normativo sopradescritto, devono seguire le azioni gestionali.

Il Comune deve concedere un’ulteriore possibilità prima di notificare gli avvisi di accertamento, ad esempio, per omesso pagamento TARI e procedere al recupero coattivo delle somme, con aggravio di sanzioni ed interessi. “L’operazione compliance” è finalizzata a dialogare con i contribuenti ed informare che attraverso il ravvedimento operoso è possibile risparmiare significativamente sulle sanzioni. I morosi dovranno ricevere una lettera con cui si comunica che il mancato versamento può essere regolarizzato avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso che prevede il versamento del tributo dovuto con l’applicazione degli interessi legali e l’applicazione delle sanzioni ridotte.

Ad esempio, sanzione del 4,29% pari a un settimo, anziché del 30%, per l’omesso versamento dell’IMU 2018 se effettuato entro la fine del 2020 ( 1/7 entro due anni dall’omissione). Così come, a fronte di una diffusa azione mirata all’accertamento delle omesse dichiarazioni TARI, va pubblicizzata l’opportunità che se il contribuente non ha presentato dichiarazione TARI, ad esempio nel 2016, può presentarla con una riduzione della sanzione dal 100% al 16,65% (1/6 oltre due anni dall’omissione).

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Misure per la Riscossione

E’ evidente che alla prevenzione occorre affiancare le azioni esecutive contro i morosi.

A valle, devono essere pianificati specifici percorsi d’indagine che, attraverso l’incrocio di banche dati, consentono di collegare soggetti morosi con beni e somme in possesso da pignorare.

Il comune può estinguere le proprie obbligazioni mediante compensazione legale con propri crediti certi, liquidi ed esigibili ai sensi dell’art. 1243 c.c. E’ il caso, ad esempio, in cui il comune sia creditore di importi contenuti, in un avviso di accertamento/constatazione di violazioni, definitivo in assenza di ricorso, e, nel contempo, sia debitore nei confronti dello stesso soggetto per forniture, lavori, prestazione di servizi, resi e fatturati. Ciò contribuirà a un più efficace governo del “sistema riscossione” che garantisca gli incassi delle somme dovute dai contribuenti e non vanifichi l’attività di controllo.

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Servizi ai cittadini

Insieme all’accertamento e alla riscossione, il terzo pilastro di un fisco efficiente sono i servizi ai contribuenti. Il tutto nell’ottica dell’instaurazione di un diverso rapporto tra amministrazione e cittadino, non più di contrasto, bensì di cooperazione. Particolare attenzione sarà rivolta, pertanto, ai servizi telematici finalizzati a rilasciare informazioni e assistenza senza recarsi agli uffici sul territorio e a ridurre i tempi di attesa per i cittadini che si rivolgono agli sportelli. L’uso del cassetto fiscale deve essere sempre più diffuso e ricco di opportunità. Occorre attivare un’azione mirata in collaborazione con le organizzazioni d’impresa e gli ordini professionali. Ciò comporterà un deciso passo in avanti verso la sostituzione della carta con gli scambi on line. Questa una sintesi delle possibili istanze inoltrabili attraverso il cassetto: • Rateizzazione • Ravvedimento operoso • Pagamento online • Iscrizione di una nuova utenza/Cessazione di una utenza/Variazione di una utenza • Richiesta di Agevolazione o riduzione o esenzione o esclusione • Cambio di residenza/ Emigrazione presso altro comune • Annullamento/Rettifica accertamento in autotutela • Variazione di Abitazione parte della quale viene destinata ad attività professionale (studio, agenzia,…)

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