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TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE ANNO XXIII OTTOBRE-DICEMBRE 2014 n. 4 • 2014 . . . . . . . . . . . . . . Sommario . . . . . . . . . . . . . . Editoriale Siamo la patria del Diritto o… delle Leggi? di Gianfilippo Lo Masto .... 1 Approfondimenti Problematiche d’attualità nella gestione degli impianti sportivi di Dario Bugli .................XX Speciale Il decreto legge 133/2014 e le ricadute sulla nostra professione di Antonio Gnecchi ........XX Vita associativa ed eventi a cura della Redazione ...XX Direttore responsabile Cesare Romano Responsabile di Redazione Gianfilippo Lo Masto Sede legale Via del Carpino, 8 47822 Santarcangelo di Romagna Recapito postale Segreteria Unitel Via G. Garibaldi, 57 86100 Campobasso (CB) Tel./Fax 0874/493958 [email protected] Stampa: Maggioli s.p.a. - Stabilimento di Santarcangelo di Romagna (RN) Pubblicazione registrata al Tribunale di Rimini al n. 25/90 Registro Stampa Periodici Il Nuovo Giornale dell’UNITEL viene spedito gratuitamente a tutti i Soci. Chiunque può abbonarsi provvedendo ad un versamento di 50 sul CC postale n. 76149004 intestato a UNITEL - Via del Carpino, 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) con la causale: abbonamento a “il Nuovo Giornale dell’UNITEL” anno 2014. Per informazioni rivolgersi alla sede del Giornale Sped. in a.p. - 45% -, art. 2, comma 20/b, legge 662/96 -D.C.I. Umbria Editoriale di Gianfilippo Lo Masto (*) G IORNALE IL NUOVO DELL UNITEL UNIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI Q uesto era il dubbio posto dal grande giurista austria- co Hans Kelsen ai colleghi italiani ad inizio secolo. Considerato che il fil rouge di que- sto 2014 è stato il tormentone cor- ruzione, l’assorbimento della AVCP nell’Anac, scandali MOSE, Mon- do di mezzo, il commissariamen- to dell’EXPO (almeno è preventivo; a “Roma Nuoto 2009” sono inter- venuti a babbo morto…), pensavo di inventarmi interessanti commen- ti in merito. Per mia e Vostra fortu- na, languendo nella sala di attesa del mio odontoiatra, ed alternan- do letture di riviste gossip e di “co- se serie”, sono stato “fulminato” ol- tre che da immagini di fondoschie- na stratosferici, da una intervista di Maurizio Tortorella pubblicata su Panorama al Procuratore aggiunto di Venezia Carlo Nordio (metteremo sul sito la scansione dell’articolo). Ritengo sia ampiamente bastevole selezionare senza alcun commen- to piccoli stralci del pensiero di Nordio che stimo interessantissi- mi, sui quali potrete fare le valuta- zioni che la Vostra esperienza pro- fessionale guida con competenza. Temi dell’intervistatore – risposte di Nordio: pene più severe: …” … le pene andrebbero abbassate, non au- mentate, purché rese più serie, cioè effettivamente applicate”, “… tutti sanno che l’effetto intimida- torio della pena è zero, più leggi si fanno meno vengono prese sul serio”. controlli: ...”…se le norme sono chiare le verità sono facili, in questo guazzabuglio normativo si moltiplicano gli organi di vigilanza e le occasioni di corruzione”;…”.. se devi bussare a 100 porte, oliar- ne qualcuna diventa inevitabile, la burocrazia è fonte di corruttela”… cosa deve fare la politica per con- trastare i corrotti: …”…semplifica- re le procedure, individuare meglio le competenze, eliminare le norme inutili e bizantine e sostituirle con regole comprensibili e trasparen- ti”. la prescrizione dei reati e’ trop- po veloce: …”…il rimedio non è l’aumento dei termini: è lo snelli- mento delle procedure e la defla- zione del contenzioso, con molte depenalizzazioni e con l’abroga- zione dell’obbligatorietà dell’azio- ne penale”; La Stampa: “…spes- so i giornalisti, ossessionati dallo scoop, scrivono senza verificare. È stato un errore molto grave: l’in- teressato avrebbe diritto alle scu- se e a un risarcimento quantome- no morale”. Mi pare ogni commento sia su- perfluo, e mi auguro che Cantone abbia incorniciato ed affisso l’arti- colo sopra la sua prestigiosa scri- vania. Buon 2015. (*) Consigliere Nazionale Unitel. Siamo la patria del Diritto o… delle Leggi?

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TRIMESTRALE DI INFORMAZIONE • ANNO XXIII • OTTOBRE-DICEMBRE 2014

n. 4 • 2014. . . . . . . . . . . . . .

Sommario. . . . . . . . . . . . . .

• EditorialeSiamo la patria del Diritto o… delle Leggi?di Gianfilippo Lo Masto .... 1

• ApprofondimentiProblematiche d’attualità nella gestione degli impianti sportividi Dario Bugli .................XX

• SpecialeIl decreto legge 133/2014 e le ricadute sulla nostra professionedi Antonio Gnecchi ........XX

• Vita associativa ed eventia cura della Redazione ...XX

Direttore responsabile Cesare RomanoResponsabile di Redazione Gianfilippo Lo MastoSede legale Via del Carpino, 8 47822 Santarcangelo di RomagnaRecapito postale Segreteria Unitel Via G. Garibaldi, 57 86100 Campobasso (CB) Tel./Fax 0874/493958 [email protected]: Maggioli s.p.a. - Stabilimento di Santarcangelo di Romagna (RN)

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Periodici Il Nuovo Giornale dell’UNITEL viene

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con la causale: abbonamento a “il Nuovo Giornale dell’UNITEL” anno 2014.

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Editorialedi Gianfilippo Lo Masto (*)

Giornaleil NUOVO DELL’UNITEL

UNIONE NAZIONALE ITALIANA TECNICI ENTI LOCALI

Questo era il dubbio posto dal grande giurista austria-co Hans Kelsen ai colleghi

italiani ad inizio secolo. Considerato che il fil rouge di que-sto 2014 è stato il tormentone cor-ruzione, l’assorbimento della AVCP nell’Anac, scandali MOSE, Mon-do di mezzo, il commissariamen-to dell’EXPO (almeno è preventivo; a “Roma Nuoto 2009” sono inter-venuti a babbo morto…), pensavo di inventarmi interessanti commen-ti in merito. Per mia e Vostra fortu-na, languendo nella sala di attesa del mio odontoiatra, ed alternan-do letture di riviste gossip e di “co-se serie”, sono stato “fulminato” ol-tre che da immagini di fondoschie-na stratosferici, da una intervista di Maurizio Tortorella pubblicata su Panorama al Procuratore aggiunto di Venezia Carlo Nordio (metteremo sul sito la scansione dell’articolo). Ritengo sia ampiamente bastevole selezionare senza alcun commen-to piccoli stralci del pensiero di Nordio che stimo interessantissi-mi, sui quali potrete fare le valuta-zioni che la Vostra esperienza pro-fessionale guida con competenza.Temi dell’intervistatore – risposte di Nordio:pene più severe: …” … le pene andrebbero abbassate, non au-mentate, purché rese più serie,

cioè effettivamente applicate”, “…tutti sanno che l’effetto intimida-torio della pena è zero, più leggi si fanno meno vengono prese sul serio”. controlli: ...”…se le norme sono chiare le verità sono facili, in questo guazzabuglio normativo si moltiplicano gli organi di vigilanza e le occasioni di corruzione”;…”..se devi bussare a 100 porte, oliar-ne qualcuna diventa inevitabile, la burocrazia è fonte di corruttela”…cosa deve fare la politica per con-trastare i corrotti: …”…semplifica-re le procedure, individuare meglio le competenze, eliminare le norme inutili e bizantine e sostituirle con regole comprensibili e trasparen-ti”. la prescrizione dei reati e’ trop-po veloce: …”…il rimedio non è l’aumento dei termini: è lo snelli-mento delle procedure e la defla-zione del contenzioso, con molte depenalizzazioni e con l’abroga-zione dell’obbligatorietà dell’azio-ne penale”; La Stampa: “…spes-so i giornalisti, ossessionati dallo scoop, scrivono senza verificare. È stato un errore molto grave: l’in-teressato avrebbe diritto alle scu-se e a un risarcimento quantome-no morale”.Mi pare ogni commento sia su-perfluo, e mi auguro che Cantone abbia incorniciato ed affisso l’arti-colo sopra la sua prestigiosa scri-vania. Buon 2015.(*) Consigliere Nazionale Unitel.

Siamo la patria del Diritto o… delle Leggi?

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Approfonfimenti

PROBLEMATICHE D’ATTUALITÀ NELLA GESTIONE

DEGLI IMPIANTI SPORTIVIdell’Ing. Dario Bugli – Presidente della S.C.A.I.S.

(relazione per il 10°convegno annuale dell’Unasci)

Nell’accogliere con entusia-smo l’invito dell’amico Bru-no Gozzelino a partecipare al 10° Convegno UNASCI in qua-lità di relatore, ho accettato con particolare interesse la ri-chiesta di affrontare le princi-pali problematiche attualmen-te connesse alla gestione degli impianti sportivi.Il binomio presente nello sport tra l’attività e l’impianto co-stituisce da sempre lo sno-do fondamentale e più deli-cato nel raggiungimento degli obiettivi di ogni Società Spor-tiva, caratterizzandone il pieno successo o determinando, nei casi negativi, il non raggiungi-mento dei propri obiettivi.Sicuramente la storia di ogni Società iscritta nell’UNASCI, proprio per la passione, la vo-lontà e una tradizione più che centenaria nelle diverse disci-pline sportive, sono di per sé una garanzia assoluta sulla ca-pacità organizzativa e di rag-giungimento degli obiettivi dal punto di vista organizzativo e sportivo di ogni Società.Differente è invece fornire una corretta definizione e valuta-zione della rispondenza del patrimonio impiantistico spor-tivo in quanto quest’ultimo è

soggetto alla variazione di di-versi parametri che, valutati in diverse fasi temporali, posso-no condizionarne fortemente la rispondenza normativa e la piena funzionalità, con conse-guenze a volte disastrose sul servizio sportivo che si intende offrire alla propria utenza.La gestione degli impian-ti sportivi, elemento base per ogni Società che gestisce di-rettamente i propri spazi di at-tività, diventa quindi un insie-me decisamente articolato e complesso con aspetti, mol-te volte reiterativi, che influen-zano in modo notevole i costi di gestione oltre alla funziona-lità e rispondenza dell’impian-to stesso.Per circoscrivere l’analisi, altri-menti fin troppo vasta, si è de-ciso di valutare solamente il tema degli impianti sportivi già realizzati, rinviando quindi ad altra occasione ogni valutazio-ne sui principi di progettazio-ne di nuovi impianti per i quali oggi sono disponibili maggiori informazioni sulle buone prati-che da attuare per raggiungere un risultato ottimale.Non essendo possibile, in oc-casione di questo Convegno, affrontare per ovvi motivi di

tempo nel dettaglio ogni sin-gola caratteristica che pos-sa interferire sugli impian-ti, si ritiene utile invece analiz-zare alcuni aspetti che hanno comunque un notevole peso ponderale sulla vita e sull’uti-lizzo di ogni impianto sportivo.

Rispondenza normativa de-gli impiantiLa rispondenza normativa de-gli impianti è da sempre og-getto di notevoli problemati-che per ogni Società Sporti-va, proprietaria o concessio-naria, con pesanti ripercussio-ni per la gestione stessa. Tra le principali cause che influisco-no sulla mancata risponden-za è da annoverare l’età ana-grafica dell’impianto, cioè la data in cui è stato realizzato. La maggioranza degli impian-ti italiani, come risulta dai cen-simenti svolti da CONI, CNEL ed ISTAT, è datata a livello na-zionale per il 63% dell’edifi-cato al periodo antecedente al 1980, per il 29% degli im-pianti nel periodo 1981‐1990, per il 5% degli interventi tra il 1991‐1996 e solamente per il 3% degli impianti con realizza-zione dopo tale data. Dunque il patrimonio immobiliare spor-

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Approfonfimenti

tivo italiano, seppure con mo-deste variazioni tra le singole macro aree geografiche, risul-ta essere stato realizzato per circa i 2/3 della sua consisten-za in un tempo decisamente remoto e quindi risente pesan-temente dei riferimenti norma-tivi vigenti all’epoca. Dappri-ma il regio decreto n. 635 del 6 maggio 1940 e poi la circola-re n. 16 del 15 febbraio 1951, hanno a lungo delineato sola-mente alcuni aspetti ineren-ti gli impianti sportivi nell’am-bito delle “Norme di sicurezza per la costruzione, l’esercizio e la vigilanza dei teatri, cine-matografi e altri locali di pub-blico spettacolo”. Tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessan-ta, non esistendo una specifi-ca normativa nella edificazio-ne degli impianti sportivi e, an-cora peggio, non essendo sta-ti dettagliati, conosciuti e stu-diati a fondo gli standard di ri-ferimento a cui attenersi nella loro costruzione, con esclusio-ne di alcuni impianti progetta-ti da quei pochi professionisti “esperti” in materia che han-no provato a intraprendere un diverso approccio progettua-le, l’unico riferimento a cui at-tenersi era proprio quello del-la circolare n. 16 del 1951. In questo contesto ad esempio, vedi l’articolo 109, nelle pisci-ne il rapporto dei praticanti tra uomini e donne veniva valuta-to 4 a 1, e da questo conse-guiva una forte differenziazio-ne nel dimensionamento degli spazi spogliatoi come capien-za necessaria e in cui veniva indicata in 2 docce la neces-sità stimata ogni 40 bagnanti. Se si considera che ormai da

diversi anni il rapporto di pre-senza nell’utenza nelle pisci-ne, come nella quasi totalità di tutte le discipline sportive, è di piena parità, valutato cioè 1 a 1, è facile intuire come un im-pianto edificato in quegli an-ni non possa oggi più minima-mente garantire, se non in pre-senza di una profonda trasfor-mazione (non sempre possibi-le), il rispetto degli attuali stan-dard richiesti. Analogamen-te, nella dotazione dei servizi di supporto, affinché uno spo-gliatoio sia oggi risponden-te ad ospitare 40 bagnanti de-ve essere dotato di almeno 10 docce, 1 per ogni 4 utenti, e non certamente delle 2 stima-te all’epoca. Merita attenzione la riflessio-ne che tali riferimenti norma-tivi sono rimasti vigenti fino al 1986 quando, con una serie di d.m. emanati a ridosso dei Campionati Mondali di Cal-cio del 1990, si sono emanate nuove normative più adeguate e conformi alle variazioni che la pratica sportiva aveva intra-preso da tempo nella realtà. Con il d.m. degli Interni del 10 settembre 1986 e con le leg-gi quadro di finanziamento per gli impianti sportivi l. 65/1987 e l. 92/1989 arriva finalmente un quadro normativo specifico per lo sport, a cui si aggiun-ge nello stesso periodo l’ema-nazione di alcune Normative UNI‐Sport per definire le ca-ratteristiche di pavimentazioni sportive, attrezzi ed attrezzatu-re, livelli di illuminamento artifi-ciale degli impianti e altro, che contribuiscono a colmare il di-vario fino allora esistente ri-spetto a molti altri Paesi Euro-

pei. Solamente con il d.m. de-gli Interni del 18/03/96 viene riconosciuto, a livello legislati-vo, per la prima volta il princi-pio di valenza e applicabilità di una specifica Normativa CO-NI che, d’allora in poi, è stata oggetto di periodiche revisio-ni in accordo con il variare del-le esigenze delle Federazioni Sportive Nazionali. Attualmen-te le vigenti Norme CONI per gli impianti sportivi sono quel-le approvate con deliberazio-ne del Consiglio Nazionale del CONI n. 1379 del 25 giugno 2008. Tornando all’età anagra-fica dello specifico patrimonio a livello nazionale fino alla da-ta del 1996, anno in cui entra-no in vigore le Norme CONI, sono da annoverarsi a quella data circa il 97% degli impianti sportivi italiani. È evidente co-me la “vetustà” degli impian-ti, realizzati secondo i model-li di riferimento dell’epoca, ab-bia condizionato e continui a condizionare pesantemente la rispondenza di moltissimi im-pianti rispetto alle attuali esi-genze delle discipline sporti-ve e alle richieste degli speci-fici Regolamenti Tecnici del-le Federazioni. La “non rispon-denza” diventa sicuramente più evidente quando si proce-de ad eseguire lavori di ristrut-turazione che, modificando la distribuzione e le caratteristi-che degli spazi sportivi e del-le superfici dei locali di sup-porto (spogliatoi, servizi, doc-ce, magazzini, ecc.) per ag-giornarli alle nuove esigenze, rendono estremamente com-plicato per la Società Sportiva, proprietaria o concessionaria dell’impianto preesistente, riu-

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Approfonfimenti

scire ad ottenere nuovamente l’omologazione sportiva, il col-laudo e l’agibilità della struttu-ra interessata se non vengono rispettati tutti i nuovi standard.

Decisamente più difficile diven-ta, in altri casi, l’adeguamen-to delle superfici di gioco o de-gli spazi di attività sportiva. Gli ampliamenti a volte sono im-possibili per la preesistenza di vincoli spaziali quali sottostrut-ture, muri di confine, altri ma-nufatti, alberature, sistema via-rio, ecc. a cui sono da aggiun-gere anche difficoltà connes-se agli impianti tecnologici a supporto specifico dell’impian-to sportivo. Con l’attuale siste-ma costruttivo e a fronte di im-pianti sportivi realizzati diversi anni addietro, sarebbe più con-veniente in molti casi, a livel-lo economico, funzionale e di raggiungimento del risultato fi-nale, procedere con la demoli-zione totale o parziale dell’esi-stente ed edificare una nuova costruzione, così come avvie-ne in molti altri Paesi nel mon-do. Il complicato sistema am-ministrativo e burocratico italia-no, con un iter approvativo dai tempi incerti e con procedure spesso conflittuali, difficilmen-te porta a questo tipo di scel-ta anche se in molti casi risulti la più economica e funzionale. Ma questa è un’altra storia … Negli anni passati ad esempio, con l’entrata in vigore e ado-zione dell’Atto di Intesa Sta-to‐Regioni in merito alle carat-teristiche delle piscine, si è as-sistito ad una completa ristrut-turazione degli impianti natato-ri. Moltissime piscine pubbliche e buona parte di quelle private,

comunque aperte ad una uten-za esterna, sono state ogget-to di importanti modifiche dei sistemi di filtrazione delle ac-que e della frequenza dei tem-pi di ricircolo connessi, oltre che di trasformazione dei siste-mi di immissione ed emissione dell’acqua, con il passaggio dal sistema con skimmer a quel-lo con bordi a sfioro. L’aggior-namento e l’adeguamento di questi sistemi, che garantisco-no una maggiore qualità e sani-tà dell’acqua a favore dell’uten-za, ha comportato notevoli dif-ficoltà per molti gestori sia dal punto di vista tecnico che della fruibilità delle vasche, altrimen-ti soggette a inagibilità, ma an-cora di più sono stati causa di elevati costi per affrontare i la-vori di ristrutturazione. Ovvia-mente le difficoltà non sono so-lamente connesse all’epoca di edificazione dell’impianto spor-tivo ma, in molti casi, sono col-legate anche alla evoluzione di specifiche normative di setto-re che nel tempo si sono suc-cedute per il subentro di diver-se normative e regolamentazio-ni. Dall’abbattimento delle bar-riere architettoniche, atto dovu-to nel rispetto della piena frui-bilità da parte di ogni atleta di-versamente abile, alle più re-centi normative per il conteni-mento energetico degli edifi-ci, per il trattamento e ricam-bio forzato dell’aria, per l’utiliz-zo di fonti energetiche alterna-tive quali solare termico, foto-voltaico, cogenerazione, recu-pero acque, ecc., fino alla so-stituzione di infissi e vetri bas-so emissivi, diventa molto va-sto ed articolato il quadro di ri-ferimento a cui gli impianti deb-

bono rispondere. Molte volte, oltre a dover procedere ad ese-guire lavori di ristrutturazione per sopravvenuti obblighi nor-mativi e/o contingenze specifi-che, diventa fondamentale a li-vello gestionale decidere di in-tervenire con un profondo re-styling dell’impianto sportivo sia per renderlo più funziona-le ed appetibile alle richieste ed alle esigenze dei propri iscritti e fruitori ma, ancora di più, per cercare di contenere i consu-mi e i costi energetici che ne-gli ultimi anni hanno inciso pe-santemente sui bilanci gestio-nali di tutti gli operatori sporti-vi. Sicuramente l’adeguamento a livello impiantistico e tecno-logico, seppure con i tanti pro-blemi pratici connessi e con la necessità di investimenti eco-nomici rilevanti, contribuisco-no in un periodo medio ‐ breve ad abbattere molti costi gestio-nali, spesso agendo sulle vo-ci di maggiore peso del busi-ness plan annuale delle Società Sportive e aumentando la red-ditività dell’impianto.

Oltre a ricorrere ai diversi si-stemi di contenimento ener-getico e di energie rinnovabi-li, anche l’applicazione sempre più massiva di automatismi e della domotica contribuisco-no a cambiare notevolmente la gestione quotidiana di tan-ti impianti sportivi, rendendo-la molto più vantaggiosa eco-nomicamente. Se si pensa, ad esempio, all’utilizzo dei badge da parte degli iscritti con ap-positi punti di accesso control-lato per accedere in ogni parte o in aree diversificate dell’im-pianto sportivo, con la possi-

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Approfonfimenti

bilità di rilevazione e verifica immediata anche da postazio-ne remota della singola situa-zione individuale ed economi-ca dell’utente (iscrizione, cer-tificato idoneità medica, saldo quote, ecc.) e al contestuale risparmio di risorse umane al-trimenti impegnate nei controlli o, analogamente, al rilevamen-to e temporizzazione dell’ac-censione delle luci negli spo-gliatoi o dei flussi delle acque calde sanitarie nelle docce, ri-sulta evidente l’importanza al ricorso di tali sistemi nel con-tenimento dei costi per con-sumi e personale. Un accenno è necessario anche per le va-riazioni che si sono succedu-te negli ultimi tempi nel cam-po della sicurezza dell’impian-to sportivo. Senza voler entra-re nella sicurezza propria del-le attrezzature e degli spazi sportivi, aspetto fondamentale per garantire una serena prati-ca sportiva da parte di tutti gli utenti, sono diverse le incom-benze gravanti per le variazio-ni normative che a vario titolo si sono succedute nel tempo.

Dalle disposizioni sempre più dettagliate e complesse di ri-spondenza dei materiali e de-gli apparecchi esistenti per l’ottenimento e rilascio del CPI Certificato Prevenzione Incen-di, basilare per essere auto-rizzati ad iniziare l’attività ne-gli ambienti dell’impianti spor-tivo, fino a quelle relative al-la disponibilità di vie d’esodo, uscite di sicurezza, sistemi ri-levazione incendi, si aggiun-gono anche quelle connesse al posizionamento dell’impian-to sportivo come localizzazio-

ne geografica e idrogeologica a livello territoriale. L’aggior-namento delle zone classifica-te a rischio sismico, ad esem-pio, ha ampliato notevolmen-te l’elenco dei comuni italia-ni classificati come soggetti al rischio sismico, con la conse-guente necessità di rispetta-re le disposizioni per le costru-zioni della normativa antisismi-ca a livello strutturale non so-lo per le nuove edificazioni ma anche, in alcuni casi, per le costruzioni già realizzate pro-cedendo con il miglioramen-to o l’adeguamento struttura-le dell’esistente. Molti impian-ti con forte presenza di pubbli-co, quali Stadi e Palasport, so-no oggi alle prese con tali ob-blighi sopravvenuti non sem-pre di facile soluzione per il rinnovo dell’agibilità da parte delle Commissioni Provincia-li di Vigilanza sui Locali Pub-blici. Analogamente le varia-zioni riscontrate recentemen-te a livello climatico in mol-te aree del territorio nazionale, stanno comportando una revi-sione critica di diversi aspet-ti che interessano anche alcu-ne tipologie di impianti sporti-vi. Se pensiamo alle improvvi-se piene riscontrate su diversi fiumi e al coinvolgimento del-le strutture sportive presen-ti, quali galleggianti, barconi, pontili per il canottaggio op-pure gli alaggi per le imbarca-zioni, eventi che spesso han-no causato distacchi, danneg-giamenti e/o perdite di queste infrastrutture a seguito delle ondate di piena, è facile pen-sare alle successive necessi-tà di verifica e di modifica de-gli ancoraggi e dei sostegni a

riva oltre che delle sagome di quanto immerso per resiste-re meglio alla fluidodinamica, così come in molte altre strut-ture sportive presenti anche li-vello marino quali ad esempio i pontili galleggianti dei Circo-li Velici. A questi aspetti carat-teristici di una “sicurezza” pro-pria degli spazi e degli am-bienti si deve aggiungere an-che la “sicurezza” nella gestio-ne degli eventi e di quanti so-no presenti e operano nell’im-pianto sportivo. Il d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, noto anche come “Testo unico in mate-ria di salute e sicurezza sul la-voro”, regola le attività in ma-teria di sicurezza, igiene e sa-lute dei lavoratori. Il provvedi-mento si applica di fatto in tut-ti i settori produttivi e a tutti i rapporti contrattuali o di lavo-ro che esistono tra un Datore di lavoro e Lavoratore, poten-ziando la centralità della for-mazione e informazione dei la-voratori ritenendola essenzia-le per l’innalzamento del livello di tutela e prevenzione nei luo-ghi di lavoro Art.36 e 37. L’im-pianto Sportivo indipenden-temente dalla sua specificità (es. calcio, pallacanestro, pal-lavolo, ecc.), dalla sua struttu-ra gerarchica e organizzativa, nonché dalla sua dimensione, è soggetto all’applicazione del D.Lgs. 81/08. In conclusione, gli impianti sportivi sono chia-mati a rispondere obbligatoria-mente ad una serie molto arti-colata di norme, disposizioni e regolamenti, a loro volta sog-getti a periodiche revisioni ed aggiornamenti, che compor-tano per il Gestore una atten-zione continua e puntuale per

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Approfonfimenti

garantire la piena risponden-za dell’impianto al variare dei diversi parametri che formano il quadro normativo. È un im-pegno costante che compor-ta una necessaria pianificazio-ne delle risorse economiche e umane per garantire la piena funzionalità dell’impianto spor-tivo.

Nuove tendenze nello sport e negli impiantiAldilà della specifica rispon-denza normativa degli impian-ti, un altro aspetto caratteriz-za l’utilizzo del patrimonio im-mobiliare sportivo ed è costi-tuito dalle nuove tendenze ri-scontrate nella pratica spor-tiva. Una interessante ricer-ca effettuata dall’Università La Sapienza di Roma ‐ Facoltà di Sociologia, su commissione del Dipartimento Sport di Ro-ma Capitale nell’ambito di uno studio conoscitivo per lo svi-luppo di un Piano Regolato-re per lo Sport e l’impiantisti-ca Sportiva, ha analizzato con interviste dirette un campio-ne rappresentativo di cittadi-ni. Il risultato ottenuto è un’a-nalisi degli orientamenti e del-le tendenze riscontrate in te-ma di sport, catalogati per le diverse fasce di età, per tipo-logia di sport e per numero di sport praticati. Seppure con il limite proprio di una ricerca a carattere territoriale, è interes-sante conoscere i alcuni dei dati riepilogativi che caratte-rizzano maggiormente l’attua-le domanda di sport, ineren-ti le mode e il concetto di po-lisportività. Non si vuole certamente pre-tendere, con la elaborazione di

tabelle, di indirizzare le future scelte gestionali degli impianti sportivi oggi presenti ma sem-plicemente acquisire informa-zioni sulle preferenze o mode degli sport più richiesti e pra-ticati e su un dato interessan-te quale la percentuale di chi pratica più di uno sport. Per una corretta pianificazione e gestione degli impianti sporti-vi è basilare conoscere anche gli aspetti che costituiscono la variazione dinamica dell’uten-za per poterla affrontare con un’adeguata offerta del ser-vizio sportivo che si intende proporre.

Collaborazione SCAIS ‐ UNASCII colleghi sanno che SCAIS è un’associazione senza sco-po di lucro, nata dalla passio-ne per lo sport e dalla voglia di promuoverlo dei suoi soci fon-datori. Sosteniamo i nostri as-sociati con competenza e re-sponsabilità, con team forma-ti da professionisti del setto-re: ingegneri, architetti, avvo-cati, formatori, manager e ge-stori, per assicurare risposte complete a ogni tipo di esi-genza dei nostri associati. Nel 2004 un importante riconosci-mento premia le attività a ca-rattere scientifico, tecnico e a vocazione sportiva, propagan-date e diffuse in anni di stu-di, ricerca e pratica nel setto-re: SCAIS diventa un’Associa-zione Benemerita del CONI, con delibera n. 67 della Giun-ta Esecutiva. La SCAIS ope-ra su tutto il territorio nazio-nale e conta a oggi numero-si iscritti; attualmente è Pre-sidente il sottoscritto ing. Da-

rio Bugli. La SCAIS, per raffor-zarsi ulteriormente sul Territo-rio, ha stipulato per l’impianti-stica sportiva diversi protocolli d’intesa. In collaborazione con Unitel, ad esempio, ha già rea-lizzato convegni su tutto il ter-ritorio nazionale, con il contri-buto di relatori provenienti dal mondo accademico, dalle isti-tuzioni (Autorità di Vigilanza, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Tribunali Amministra-tivi, Ministeri, Protezione Civi-le, etc.) e dalle Professioni. La SCAIS è in grado di proporre lo svolgimento di regolari cor-si di formazione per “Coordi-natori della sicurezza” e RSPP (riconosciuti ai sensi del d.lgs. 81/2008) con rilascio valido di attestazioni di frequenza e cre-diti formativi, grazie ad una apposita convenzione stipula-ta con INARSIND Roma (Sin-dacato Ingegneri e Architetti li-beri professionisti della Provin-cia di Roma, ma comprensiva anche dei Colleghi della P.A.) soggetto abilitato ai sensi del d.lgs. 81/2008. La SCAIS inol-tre promuove un ampio pro-gramma di seminari informati-vi e/o di formazione per i tec-nici e i professionisti, con di-versi Ordini degli Ingegneri e degli Architetti e Collegi pro-fessionali. La missione della SCAIS è di Offrire il più ampio e qualificato supporto tecni-co all’ideazione e progettazio-ne d’impianti sportivi. Promuo-vere ricerche e gruppi di stu-dio nell’ambito dell’impiantisti-ca sportiva.Istituire corsi di formazione professionale, di alta forma-zione e di seminari nelle ma-terie inerenti: la progettazio-

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Approfonfimenti

ne, gestione, amministrazio-ne dell’impiantistica sportiva. Favorire e organizzare eventi, manifestazioni sportivo‐cultu-rali, per la promozione dell’im-piantistica sportiva. Attiva-re iniziative sportive e culturali in collaborazione con altri enti, associazioni, enti locali, fede-razioni sportive, per la promo-zione dell’impiantistica sporti-va efficace ed efficiente. Sia-mo convinti che il programma intrapreso rappresenti una ef-

ficace azione per definire un percorso consapevole di tutte le criticità che caratterizzano le diverse fasi del progetto, dal-la nascita dell’idea alla gestio-ne dell’impianto, una esigen-za dunque dell’intero Sistema Sport e, in questo senso, la SCAIS vuole contribuire affin-ché i professionisti e gli ope-ratori sportivi possano, in li-nea con i programmi del CONI e l’Istituto per il Credito Sporti-vo, assumere un ruolo di pro-

motori e coordinatori di cono-scenze e di risorse di sistema. Con tale spirito, nell’ambito di un’amichevole collaborazio-ne tra le due Associazioni Be-nemerite, la SCAIS offre a tito-lo gratuito alle Società affilia-te all’UNASCI la propria com-pleta disponibilità a supporto ed assistenza di ogni proble-matica connessa con l’impian-tistica sportiva per agevolare il raggiungimento reciproco del-le proprie finalità.

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Speciale

LO SBLOCCA ITALIA LE RICADUTE SULLA PROFESSIONE DEL TECNICO

DEGLI ENTI LOCALIdi Antonio Gnecchi – Geometra, Unitel Brescia

Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito dal-la legge 11 novembre 2014, n. 164 (Sblocca Italia) recan-te misure urgenti per l’apertu-ra dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digi-talizzazione del Paese, l’emer-genza del dissesto idrogeolo-gico e per la ripresa delle at-tività produttive ha importanti ricadute sulla professione del tecnico degli enti locali.Il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 contiene solo due articoli significativi che riguar-dano la materia in commen-to e titola «semplificazione ed altre misure edilizie» e sono gli articoli 17 e 25.Il primo modifica in parte il d.P.R. 6 giugno 2001, n, 380 e il solo l’articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 che disciplina i piani attuativi, men-tre il secondo integra e modifi-ca, in parte, alcuni aspetti del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio.Con la legge di conversione 164 dell’11 novembre 2014, sono stati aggiunte, all’articolo 25, comma 1, tra le norme in materia di procedimento am-ministrativo, tre nuove disposi-zioni che modificano gli artico-li 19, 21-quinquies e 21-nonies

della legge 7 agosto 1990, n. 241, che interferiscono con la SCIA in edilizia. L’intendimento del legislatore, con questo provvedimento e molti altri emanati in questi ul-timi anni, mira alla semplifica-zione della materia per incen-tivare anche la ripresa econo-mica del Paese. Lo stesso le-gislatore ha cambiato, modi-ficato e integrato il Testo Uni-co Edilizia (TUE) per persegui-re gli obiettivi e le finalità che si era prefissato per l’apertu-ra dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la sem-plificazione burocratica e la ri-presa economica del Paese.Con la legge di conversione si è cercato (purtroppo invano) di correggere o migliorare il testo del Decreto Legge emanato dal Presidente della Repubbli-ca, senza grossi risultati, alme-no per quanto riguarda la ma-teria in commento.Si è messo mano praticamen-te a quasi tutti gli articoli che erano stati oggetto di modifi-che ed integrazioni del Testo Unico dell’Edilizia, approvato con d.P.R. n. 380 del 2001 con l’intento di migliorarne il testo e renderlo rispondente alle fi-nalità e agli obiettivi che il Go-verno si era prefissato di per-

seguire.Purtroppo, però, a ben vedere, i risultati sperati non sono sta-ti raggiunti a parere di chi scri-ve e non solo.Restano molte criticità e mol-ti dubbi sulla reale e concreta applicazione delle norme cor-rette dal decreto legge, che non hanno risolto né sembra-no andare nella giusta direzio-ne per risolvere, in primo luo-go, la semplificazione delle procedure ed in secondo luo-go e, per certi aspetti più rile-vanti per le finalità che si pro-pone la legge n. 164/2014, l’incentivazione e la ripresa dell’attività edilizia per la cre-scita economica del Paese. Di seguito si riportano le no-vità introdotte con il decre-to in commento e le modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge di conversione, con i ri-spettivi approfondimenti.

Testo unico delle disposizio-ni legislative e regolamentari in materia edilizia, approva-to con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.Articolo 3 – Definizione degli interventi edilizi.Una prima modifica riguarda la definizione degli interventi di manutenzione straordinaria di

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Speciale

cui all’art. 3, comma 1, lette-ra b), del d.P.R. 380/2001, me-diante l’esecuzione di un insie-me di lavori e di opere, fissan-do l’unica limitazione di non alterare la volumetria comples-siva degli edifici.È stato aggiunto però una nuova forma di manutenzio-ne straordinaria simile a quel-la della LR 12/2005, con la dif-ferenza che tali trasformazioni possono variare il carico urba-nistico, purché, anche in que-sto caso, non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e sempre che manten-gano la destinazione d’uso ori-ginaria.La legge di conversione non ha modificato il testo emanato con il decreto legge 133/2014.

Articolo 3-bis – Interventi di conservazione.Con l’obiettivo di semplifica-re le procedure edilizie, ridur-re gli oneri a carico dei citta-dini e delle imprese, nonché di assicurare processi di svilup-po sostenibile, con particolare riguardo al patrimonio edilizio esistente, il legislatore ha vo-luto che lo strumento urbani-stico generale individui gli edi-fici esistenti non più compati-bili con la pianificazione urba-nistica locale, prevedendo una forma di compensazione per la loro riqualificazione, in alterna-tiva all’espropriazione, pur con la volontà di rispettare l’im-parzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa.È sicuramente ipotizzabile l’in-dividuazione delle singole fatti-specie attraverso il Piano delle Regole del PGT, risultando, di fatto, già un’imposizione d’uf-

ficio al pari di tutti gli altri piani attuativi previsti dallo strumen-to urbanistico generale, con la sola differenza che la nuo-va norma prevede la riqualifi-cazione delle aree in cui sono collocati tali edifici attraverso forme di compensazione, ma limitando l’azione dei proprie-tari degli edifici ai soli inter-venti conservativi, qualora non procedano alla loro riqualifica-zione attraverso un piano at-tuativo. In difetto di tale adem-pimento, per i proprietari dei fabbricati all’interno di questi ambiti, sarà possibile demolire e ricostruire gli stessi solo nel caso tali interventi siano giu-stificati da “obiettive ed impro-rogabili ragioni di ordine stati-co od igienico sanitario”.Quello che non sarà di faci-le applicazione sarà l’iniziati-va privata volta ad attuare gli interventi di conservazione di questi edifici, in primo luogo perché alternativa all’espro-priazione pur con le forme di compensazione che l’ammini-strazione comunale vorrà con-cordare con i proprietari, ed in secondo luogo perché la loro riqualificazione parte dall’ob-bligo di predisporre un piano attuativo con ciò che ne con-segue. In urbanistica ci sono già gli strumenti pianificatori di det-taglio per il recupero di questi edifici che vengono individua-ti, ai sensi dell’articolo 27 del-la legge 5 agosto 1978, n. 457, negli specifici ambiti di recu-pero degli strumenti urbanisti-ci generali, nei quali, per ragio-ni di degrado, si rende oppor-tuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esisten-

te, mediante interventi rivol-ti alla conservazione, al risana-mento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patri-monio stesso.Dette zone possono compren-dere singoli immobili, com-plessi edilizi, isolati ed aree, nonché edifici da destinare ad attrezzature.L’amministrazione comuna-le può individuare le aree e gli immobili di cui sopra per i quali il rilascio dei titoli abili-tativi sono subordinati alla for-mazione dei piani di recupero di cui al successivo articolo 28 della stessa legge. Questi piani attuativi sono già in grado di costituire gli stru-menti che si propongono la conservazione e la riqualifica-zione di tali ambiti dovendo stabilire, al loro interno, pre-visioni subordinate alle diver-se tipologie di intervento, sia conservativo che ricostrutti-vo, nonché, limitatamente agli interventi di rilevante interes-se pubblico, interventi diret-ti all’adeguamento delle urba-nizzazioni, alla cessione del-le aree o all’assoggettamento di uso pubblico, ovvero alla lo-ro monetizzazione, il tutto me-diante la sottoscrizione di una convenzione tra il comune e gli operatori.Sempre la legge urbanistica nazionale prevede inoltre un altro strumento che persegue gli obiettivi dell’amministrazio-ne di recuperare gli edifici de-gradati collocati in questi am-biti o aree ed è il piano parti-colareggiato previsto dall’ar-ticolo 13 della legge n. 1150 del 1942 che consente all’en-te pubblico anche l’esproprio.

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Se coniughiamo, quindi, le due norme sopra citate emerge chiaramente che non era ne-cessaria la nuova disposizio-ne che, ad avviso di chi scrive, non produrrà grandi effetti.Con la legge di conversio-ne l’articolo 3-bis ha subi-to una modifica che riguarda una precisazione sulle forme di compensazione che l’Am-ministrazione comunale rico-nosce ai proprietari degli edi-fici da riqualificare, stabilendo una doppia limitazione e cioè che devono risultare “inciden-ti sull’area interessata e senza aumento di superficie coper-ta”.Questa ulteriore modificazio-ne peggiora maggiormente la nuova norma introdotta con il DL 133/2014, ponendo l’inter-rogativo di quali forme di com-pensazione si tratti, escluden-do quella volumetrica o di Slp.

Articolo 6 – Attività edilizia li-bera.Una seconda modifica del de-creto legge n. 133 del 2014 ri-guarda l’attività edilizia libe-ra normata dall’articolo 6 del TUE.In particolare sono stati rivisti e corretti i seguenti commi:- comma 2, lett. a) – interventi di manutenzione straordinaria: è stata rimossa la limitazione che riguardava l’aumento delle unità immobiliari e l’incremen-to dei parametri urbanistici,- comma 2, lett. e-bis) – le mo-difiche interne dei fabbrica-ti adibiti ad esercizio d’impre-sa: è stata fissata la limitazio-ne di non toccare le parti strut-turali dell’edificio,- comma 4: è stato sostitui-

to interamente stabilendo una diversa procedura di assen-so che prevede la trasmissio-ne allo SUE, da parte dell’inte-ressato, di una comunicazio-ne di inizio lavori, asseverata da un tecnico abilitato circa la conformità alla pianificazione edilizia/urbanistica locale, ol-tre ad attestare che l’interven-to non incide sulle parti strut-turali dell’edificio. Nella comu-nicazione dell’interessato, che contiene l’asseverazione del tecnico, devono essere indica-ti i dati identificativi dell’impre-sa alla quale sono affidati i la-vori. Ci sono da notare, al ri-guardo, due aspetti:1) la conformità fa riferimento agli strumenti urbanistici ap-provati e ai Regolamenti edili-zi vigenti e non, quindi a quel-li adottati. Questo significa che non si applica la legge 1902 del 1952 sulla salvaguardia che, invece, rimane applicabile nei procedimenti per il rilascio dei permessi di costruire,2) la comunicazione è unica ed è inviata dall’interessato (aven-te titolo) al comune indicando la data dell’inizio lavori, il no-minativo dell’impresa alla qua-le è stata affidata l’esecuzio-ne delle opere con i suoi da-ti identificativi, e l’asseverazio-ne del tecnico abilitato circa la conformità edilizia-urbanistica degli interventi.- comma 5: anche questo comma è stato interamente so-stituito e vuole che la semplice comunicazione di inizio lavori per gli interventi di cui al com-ma 2 (quindi dalla lettera a) alla lettera e-bis)), sia valida anche ai fini catastali. Inoltre lo SUE dovrebbe trasmettere la stes-

sa comunicazione all’Agen-zia delle Entrate per quanto di sua competenza. Sembra im-probabile che la comunicazio-ne di cui trattasi possa esse-re valida anche ai fini dell’acca-tastamento. È auspicabile che questa norma sia ulteriormente modificata, in fase di approva-zione del decreto legge.- comma 6: prevede alcuni adempimenti a carico delle re-gioni a statuto ordinario. Sono state soppresse le lettere b) e c), sostituendo le stesse con la sola lettera b), attribuendo alle regioni il compito di disciplina-re le modalità per l’effettuazio-ne dei controlli,- comma 7: è stato modifica-to nella parte che prevedeva la mancata trasmissione del-la relazione tecnica prescritta dalla precedente formulazio-ne, facendo ora riferimento al-la mancata comunicazione di inizio lavori di cui sopra.La legge di conversione del decreto legge ha apportato tre modifiche a questo artico-lo che disciplina l’attività edili-zia libera.È stato integrato il comma 1, lettera a) che riguarda gli in-terventi di manutenzione ordi-naria, facendo riferimento al-la definizione stabilita dal pre-cedente articolo 3, comma 1, lettera a), ed aggiungendo tra questi, anche “gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza no-minale utile inferiore a 12 Kw”.Per gli interventi individuati al-le lettere a) ed e-bis) e cioè, ri-spettivamente, di manuten-zione straordinaria e modifi-che interne dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa, è sta-

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to aggiunto, oltre all’obbligo di trasmettere allo SUE la comu-nicazione di inizio lavori asse-verata da un tecnico abilitato di conformità agli strumenti urba-nistici e al Regolamento edili-zio, anche la compatibilità con la normativa sismica ed ener-getica, fermo restando di non interferire con le parti struttura-li dell’edificio, e di indicare i da-ti identificati dell’impresa.Al comma 5 è stata aggiun-ta un’integrazione alla facoltà della presentazione della co-municazione prevista per gli interventi individuati al comma 2, ponendo a carico dell’inte-ressato anche l’obbligo di co-municare la fine dei lavori.

Articolo 10. Interventi subordi-nati al permesso di costruire.Il decreto legge del settembre 2014 ha apportato una modi-fica alla definizione degli inter-venti della ristrutturazione edi-lizia di cui alla lettera c), primo comma, di questo articolo, in-cludendo in questa tipologia di intervento la possibilità di mo-dificare la volumetria comples-siva degli edifici e i prospetti.In sostanza si può sostenere che:- la modifica dei prospetti de-termina una ristrutturazione edilizia e, come tale, soggetta al rilascio del permesso di co-struire e, conseguentemente, al pagamento del contributo di costruzione,- la modifica della volumetria complessiva potrà comporta-re ugualmente l’aumento delle unità immobiliari e delle super-fici purché all’interno della vo-lumetria complessiva, - la possibilità di modificare la

volumetria complessiva de-gli edifici, potrà comportare, di conseguenza, anche la modifi-ca della sagoma e del sedime in quanto una diversa distribu-zione della cubatura dei fab-bricati potrebbe comportare anche una diversa occupazio-ne del suolo nel caso in cui si preveda alla demolizione e ri-costruzione degli stessi.Saranno poi le regioni a legife-rare sulla definizione degli in-terventi di ristrutturazione edi-lizia che, però, in questo ca-so avrà la legittimazione della normativa statale a sostegno di quanto sopra affermato.La legge di conversione nul-la ha cambiato in ordine alla nuova parte di definizione de-gli interventi di ristrutturazione edilizia subordinati al rilascio del permesso di costruire che, pur allargando, da un lato, le maglie di questi interventi, lo ha ristretto dall’altro sottopo-nendo a questo titolo abilitati-vo un elevato numero di mo-difiche dei prospetti di faccia-ta che i comuni sottoporranno al pagamento del contributo di costruzione in virtù di quanto dispone l’articolo 16 del dPR 380/01 in base al quale “il ri-lascio del permesso di costru-zione comporta la correspon-sione di un contributo commi-surato all’incidenza degli one-ri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione …. “.Alla stessa stregua la legge re-gionale n. 12 del 2005 che sta-bilisce, con l’articolo 43, che gli interventi di nuova costru-zione (compreso gli amplia-menti/sopralzi), di ristruttura-zioni urbanistiche e di ristrut-turazioni edilizie sono onerosi.

Articolo 14 – permesso di co-struire in deroga agli strumen-ti urbanistici.L’introduzione del comma 1-bis aggiunge una nuova ipo-tesi di permesso di costruire in deroga che riguarda gli inter-venti di ristrutturazione edili-zia e urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse (e non in via di dismissione) per i quali è possibile cambiare la destinazione d’uso che, però, deve essere «autorizzata» dal consiglio comunale.C’è da precisare che tale ipo-tesi non dovrebbe riguarda-re solo le aree «produttive» poiché la norma cita la parola “anche”, sempre che sussista l’interesse pubblico di tali in-terventi riconosciuto da parte del consiglio comunale al qua-le è demandata la competenza di concedere tale deroga.Questa previsione rischia di ral-lentare le operazioni e le finali-tà volute dalla stessa norma, ma soprattutto di limitare l’uti-lizzazione di tale deroga che in-teressa anche altri aspetti che vengono approfonditi nel pro-seguo del commento.Le modifiche introdotte con la legge di conversione sono le seguenti.Il permesso di costruire in de-roga non è più ammesso per gli interventi di ristrutturazione urbanistica. Tale titolo abilitati-vo rimane solo per gli interven-ti di ristrutturazione edilizia.Il comma 1-bis, introdotto dal d.l. 133/2014, pone, per il rila-scio del permesso di costrui-re in deroga, una limitazione e cioè che “il mutamento di de-stinazione d’uso non compor-ti un aumento della superfi-

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cie coperta prima dell’inter-vento di ristrutturazione, fer-mo restando, nel caso di inse-diamento commerciale, quan-to disposto dall’articolo 31, comma 2, del d.l. 201/2011, convertito dalla legge 214 del 2011 e s.m.i.”.Questa nuova modificazione impone una limitazione e con-sente una liberalizzazione La prima consiste nel vincolo del-la superficie coperta all’inter-no degli edifici sottoposti a ri-strutturazione nel caso si mo-difichi la destinazione d’uso degli immobili, mentre la se-conda ammette, a fronte del-la norma sopra richiamata, l’a-pertura di nuovi esercizi com-merciali senza contingenta-mento, limiti o altri vincoli di qualsiasi natura.

Articolo 15 – Efficacia e deca-denza del permesso di costruire.L’eliminazione della paro-la “esclusivamente” dal com-ma 2, vuole significare che la proroga di validità del per-messo può essere accorda-ta, con provvedimento motiva-to del responsabile del provve-dimento, in maniera meno rigi-da rispetto al passato, sempre in relazione alla mole dell’ope-ra o alle sue particolari carat-teristiche tecnico-costruttive, nel caso di costruzioni esegui-te da privati, da richiedere pri-ma della data di scadenza dei termini di inizio e di ultimazio-ne lavori.La proroga di cui sopra, che interessa sia l’inizio che l’ulti-mazione dei lavori, è accorda-ta (quindi assentita con prov-vedimento espresso), sia nei casi sopra esposti sia qualo-

ra i lavori non possono esse-re iniziati o conclusi per moti-vi ostativi intervenuti per ini-ziativa dell’amministrazione o dell’autorità giudiziaria rileva-tesi infondate.Anche questo articolo è stato sottoposto a modifiche, con la legge di conversione.È stato sostituito interamente il comma 2, riformulando i ter-mini di efficacia temporali del permesso di costruire e l’even-tuale possibilità di proroga.Vengono in sostanza compa-rati i termini per l’inizio dei la-vori (1 anno) e per l’ultimazio-ne dei lavori (3 anni), decorsi i quali il permesso di costrui-re decade di diritto, ma limita-tamente alla parte non esegui-ta. Questo significa però che, se non vengono iniziati i lavo-ri, entro un anno dalla data del rilascio del permesso, lo stes-so decade automaticamente, mentre se scade il termine dei tre anni, il permesso non è più efficace per la parte non ulti-mata.La norma ammette che l’inte-ressato possa richiedere, pri-ma che scadano i termini per l’inizio e per la fine dei lavori, la proroga del permesso.La proroga però può essere concessa, con provvedimento motivato dal responsabile del servizio o del dirigente, per li-mitati casi che, come nella vecchia versione della norma, sono legati a fatti sopravvenuti ed estranei alla volontà del ti-tolare del permesso (non certo la mancanza di risorse econo-miche) e solo in considerazio-ne della mole dell’opera da re-alizzare e delle particolari ca-ratteristiche costruttive o rela-

tiva difficoltà esecutive inter-venute dopo l’inizio dei lavori.La proroga può essere accor-data pure per opere pubbliche da finanziare in più riprese, sempreché sussistano le sud-dette fattispecie di condizioni.Restano in vigore, comunque, le altre due disposizioni che ri-guardano il rilascio del per-messo di costruire contenute nell’articolo 30, comma 3, del-la legge n. 98 del 2013, in ba-se al quale: “salva diversa di-sposizione regionale, i termi-ni di inizio lavori e di ultimazio-ne lavori sono prorogati di due anni per i titoli rilasciati o for-malizzati prima del 21 agosto 2012.

Articolo 16 – Contributo per il rilascio del permesso di co-struireL’obbligo di corrisponde-re il contributo di costruzione, commisurato agli oneri di ur-banizzazione e al costo di co-struzione, riguarda gli inter-venti subordinati al permesso di costruire di cui all’articolo 10 del d.P.R. 380/2001 (quin-di nuove costruzioni, ristruttu-razioni urbanistiche e ristrut-turazioni edilizie che compor-tino modifiche della volume-tria complessiva degli edifici o dei prospetti, ecc.), mentre per gli interventi di trasformazio-ne urbana complessi che sono previsti al successivo comma 2-bis il contributo di costru-zione è limitato alla sola quota del costo di costruzione. Comma 2-bis): dopo il primo periodo che prevede l’esecu-zione diretta delle opere di ur-banizzazione previste dagli strumenti attuativi (o atti equi-

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valenti, quali piani di recupe-ro, programmi integrati di in-tervento, etc.), di importo infe-riore alla soglia comunitaria (€ 5.186.000 – art. 28, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 163/2006), per i quali non si applica il decre-to sui contratti pubblici, è sta-to inserito un secondo perio-do che dispone l’onerosità de-gli ambiti di trasformazione ur-bana complessi.Per questi ambiti, che saran-no verosimilmente individua-ti dal PGT, al pari di tutti gli al-tri piani attuativi, è comunque prevista l’esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione funzionali alla trasformazione degli stessi ambiti, l’esclusio-ne da gare a valenza pubbli-ca per importi inferiore all’im-porto della somma comunita-ria, ed il contributo di costru-zione dovuto per il rilascio dei permessi di costruire degli in-terventi di trasformazione ur-bana complessi limitato al solo il costo di costruzione. Gli am-biti di trasformazione urbana complessi sono quelli defini-ti dal decreto ambientale (alle-gato IV, parte II, numeri 7 e 8, d.lgs. n. 152/2006).La riduzione del contributo li-mitata alla sola quota del co-sto di costruzione, è motiva-ta dalla finalità di incentivare il recupero e riuso degli immobi-li esistenti in questi ambiti di-smessi.Anche il secondo periodo del comma 2-bis dispone la pre-disposizione di un piano at-tuativo per gli interventi di tra-sformazione urbana complessi che, ovviamente, formeranno ambiti o zone particolari da in-dividuare all’interno del Piano

delle regole dei PGT, da con-venzionare con l’amministra-zione comunale.In questi casi le opere di urba-nizzazione da realizzare a cura e spese degli operatori di tali “ambiti”, devono essere quan-tificate secondo i “parametri” definiti dalle tabelle comunali e restano di proprietà privata.L’operatore di questi ambiti di trasformazione deve assicu-rare, in ogni loro fase operati-va, le modalità atte a garanti-re la corretta esecuzione delle OO.UU., le infrastrutture pre-viste, l’insediabilità degli inter-venti, la sostenibilità economi-ca finanziaria, le finalità gene-rali delle opere eseguite e i lo-ro usi.Anche in questo caso lo stru-mento urbanistico generale in-dividuerà le aree o gli ambiti di trasformazione urbana com-plessi, subordinandoli a pia-ni attuativi, mediante un’impo-sizione d’ufficio al pari di tutti gli altri piani attuativi, subordi-nandoli al convenzionamento, con la differenza che si paghe-rà il solo costo di costruzione e non gli oneri di urbanizzazio-ne per gli interventi previsti al loro interno.Questi particolari strumen-ti attuativi risulteranno, a tut-ti gli effetti, dei piani urbanisti-ci di dettaglio, con tutti gli ob-blighi convenzionali a cui sot-tostare, quali, la cessione di aree o il loro assoggettamen-to all’uso pubblico, la realizza-zione diretta delle opere di ur-banizzazione (risultando priva-te alla conclusione degli inter-venti, anziché cedute al comu-ne), tempi, obiettivi, contenuti, contributo della sola quota del

costo di costruzione, garanzie e spese.Nella norma non si fa cenno all’esonero dell’eventuale mo-netizzazione per la manca-ta cessione delle aree di uso pubblico il che fa supporre, al pari dei piani attuativi generi-ci, si debbano recuperare gli “standard”, ovvero pagare al comune la monetizzazione nel caso di mancata cessione del-la dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale.Due cose però da precisare:- la definizione di interventi di trasformazione urbana com-plessi è rimandata al d.lgs. n. 152 del 2006 ed in particola-re a quei progetti che sono as-soggettati a VIA. L’allegato IV richiama i progetti dell’Allega-to III, elenco B, n. 7 e 8 che ri-guardano, rispettivamente, i progetti di sviluppo di zone in-dustriali o produttive e i pro-getti di sviluppo di aree urba-ne, di grandi estensioni. È il caso di ricordare come il se-condo periodo del comma 2-bis precisi che gli interven-ti riguardano la trasformazio-ne urbana e ciò fa ritenere che siano da escludere quelli a ca-rattere industriale o produttivo.- I lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione, il cui importo è inferiore alla soglia comunitaria (euro 5.168.000 – art. 28, d.lgs. n. 163/2006), non sono da assoggettare al-le norme del decreto dei con-tratti sopra citato ed i sogget-ti che assumono in via diretta l’esecuzione dette opere pos-sono beneficiare dell’esenzio-ne del costo di costruzione per il rilascio dei permessi di co-

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struire per gli interventi previsti dai piani. Come si evince dal-lo stesso articolo l’amministra-zione comunale che provvede-rà ad espletare il procedimen-to di approvazione dello stru-mento attuativo e a rilasciare i permessi di costruire “conven-zionati”, chiederà all’interes-sato l’indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate le opere e lo sche-ma del relativo contratto di ap-palto.In buona sostanza l’innovazio-ne normativa “tocca” margi-nalmente le piccole realtà lo-cali, limitando tale previsione alle aree degradate urbane at-torno alle città.Comma 4 d-bis): pone a cari-co delle amministrazioni co-munali di differenziare l’inci-denza degli oneri di urbanizza-zione primaria e secondaria tra gli interventi finalizzati a incen-tivare il recupero delle zone o ambiti di maggior densità ur-bana da quelli di normale “ri-strutturazione edilizia” esegui-ti sul resto del territorio e da quelli previsti per le nuove co-struzioni.Comma 5: si tratta di una semplice precisazione che prevede la definizione delle ta-belle parametriche da parte delle amministrazioni comuna-li (con deliberazione del consi-glio comunale) in caso di iner-zia della regione, facendo ri-ferimento ai criteri stabiliti dal comma 4, modificato come sopra detto.Comma 10: sempre per incen-tivare gli interventi di recupe-ro edilizio del patrimonio edili-zio esistente, la norma preve-de che i comuni ai quali vanno

i soldi per tali interventi, qua-li risorse finanziarie esigibili tra quelle scarse disponibili, de-liberino che il costo di costru-zione relativo agli interventi di ristrutturazione edilizia (ai sen-si del modificato art. 3, com-ma 1, lett. d), del TUE), sia in-feriore al valore determinato per le nuove costruzioni.Già l’articolo 48, comma 6, della legge regionale n. 12 del 2005 prevede che tale costo non sia superiore al valore de-terminato per le nuove costru-zioni ed ora la nuova formula-zione dell’articolo 16, comma 10, secondo periodo, stabili-sce la stessa cosa.Va da sé che tali interventi, di-versi da quelli che prevedono il recupero del patrimonio edi-lizio esistente da eseguire nel-le zone più degradate e per i quali il contributo di costruzio-ne risulterà agevolato, in par-te, non lo sarà per quelli di manutenzione straordinaria di cui si dirà a proposito del suc-cessivo articolo 17, comma 4, d.P.R. 380/2001.Sono diverse le modifiche ed integrazioni appartate al pre-sente articolo dalla legge di conversione che di seguito si riportano.Sono stati soppressi i due nu-meri che facevano riferimento agli interventi di trasformazio-ne urbana complessi e al re-lativo contributo di costruzio-ne limitato all’incidenza del so-lo costo di costruzione.È stata prevista una nuova e diversa formulazione per l’ap-plicazione del contributo, de-mandata alle regioni dal quar-to comma, ovvero:- differenziare gli oneri di urba-

nizzazione tra gli interventi da realizzare nelle aree a maggior densità del costruito (da inten-dere gli ex interventi di trasfor-mazione urbana complessi) da quelli di semplice ristruttura-zione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d), del TUE) e da quelli di nuova costruzione,- stabilire o valutare il maggior valore generato dagli inter-venti realizzati nelle aree o su-gli immobili che determinano variante urbanistica, oppure quelli realizzati in deroga o con cambio di destinazione d’uso. Questa valutazione deve es-sere calcolata dall’amministra-zione comunale e dovrà esse-re suddivisa in misura non in-feriore al 50% tra il comune ed il privato proponente gli inter-venti. Il 50 % di competenza privata deve però essere ce-duta al comune sotto forma di contributo straordinario. Que-ste somme sembrano, a tutti gli effetti, una forma di mone-tizzazione per i benefici godu-ti dal privato per queste tipo-logie di intervento, a favore del comune per finalità pubbliche.Con l’inserimento del nuovo comma 4-bis, e cioè la valu-tazione del maggior valore del “fabbricato” a seguito di va-riante urbanistica o interven-to in deroga o con cambio di destinazione d’uso, sono fat-te salve le diverse disposizio-ni della legislazione regionali o quelle degli strumenti urbani-stici generali locali.L’ultima modifica del presente articolo riguarda il comma 5, secondo il quale, in assenza di provvedimenti regionali in or-dine alla definizione delle tarif-fe degli oneri di urbanizzazio-

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ne, provvede il comune secon-do i parametri del precedente comma 4-bis e cioè a seconda che si tratti di normale ristrut-turazione edilizia, di ristruttu-razione edilizia su immobili po-sti in aree a maggior densità del costruito, da quelli di nuo-va costruzione, differenziati tra loro.

Articolo 17 – Riduzione o eso-nero del contributo di costru-zione.Un’assurdità introdotta dal de-creto legge 133/2014 in com-mento è rappresentata dal nuovo testo del comma 4, là dove, tra gli interventi non soggetti al contributo di co-struzione o alle limitazioni del-lo stesso, si fa riferimento agli interventi “da realizzare su im-mobili di proprietà dello Sta-to, nonché per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 6, comma 2, lett. a), dPR 380/01, il contributo di costruzione è commisurato all’incidenza delle sole opere di urbanizzazione”.Al riguardo sono doverose al-cune riflessioni:1) la prima riguarda un aspet-to generale e cioè se da un la-to la riforma parziale del TUE, che vuole da un lato la sempli-ficazione della materia edilizia e agevolare la riqualificazio-ne del patrimonio edilizio esi-stente, nelle sue varie forme, dall’altro si penalizza la stessa materia subordinando ad un balzello economico i più ele-mentari interventi di manuten-zione e conservazione dello stesso tessuto urbano,2) fino ad oggi infatti, sebbe-ne con qualche distinguo tra la

normativa statale e quella re-gionale, si era determinata una situazione in base alla quale tutti gli interventi edilizi mino-ri erano esclusi dal pagamen-to del contributo di costruzio-ne. Si parla, ovviamente, de-gli interventi di manutenzione straordinaria (scontata la gra-tuità di quelli di manutenzione ordinaria) e di restauro e risa-namento conservativo, a me-no che si trattasse di interventi con previsione di mutamenti di destinazione d’uso, per i qua-li s’imponeva, sia per previsio-ne legislativa regionale o per giurisprudenza prevalente e consolidata, il pagamento del maggior importo dovuto per la nuova destinazione rispetto a quella precedente, calcolata al momento dell’intervenuta va-riazione.Ora, invece, con l’integrazio-ne del comma 4 dell’art. 17, si impone a coloro che eseguo-no interventi di manutenzione straordinaria di pagare la quo-ta di contributo afferente i soli oneri di urbanizzazione.3) La norma in commento, in-fatti, là dove dopo le paro-le “per gli interventi da realiz-zare su immobili di proprie-tà dello Stato” è stato aggiun-to “nonché per gli interventi di cui all’art. 6, comma 2, lette-ra a)”, impone, di fatto, l’obbli-go di corrispondere il contribu-to di costruzione commisurato all’incidenza delle opere di ur-banizzazione.Ricordo, a questo proposito, come il citato articolo 6, com-ma 2, lett. a), d.P.R. 380/2001, già in precedenza commenta-to sottopone alla previa comu-nicazione di inizio lavori (an-

che telematica) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 3, comma 1, lett. b), comprendendo anche quel-li che prevedono “l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino la parti struttu-rali dell’edificio”.4) È ovvio che, con il richiamo all’art. 3, comma 1, lett. b), del TUE, la nuova norma inten-de prevedere non solo il ver-samento degli oneri di urba-nizzazione (primari e seconda-ri) per questi interventi, ma an-che per “le opere e le modifi-che necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strut-turali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servi-zi igienici sanitari e tecnologi-ci, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici”.Questo significa, in conclu-sione, che tutti gli interven-ti di manutenzione straordina-ria sono soggetti a contributo e che, se pur limitati alla sola quota degli oneri di urbanizza-zione, da una parte le innova-zioni volute dal legislatore na-zionale volevano agevolare e incrementare gli interventi edi-lizi sul patrimonio edilizio esi-stente (quali la ristrutturazio-ne edilizia nelle sue varie for-me), dall’altra si colpiscono gli interventi edilizi minori che so-no la stragrande maggioran-za delle iniziative private tese a recuperare il tessuto urbano esistente, con il minimo delle spese, senza aggravio dei pro-cedimenti.5) A proposito del parziale contributo dovuto, c’è da pre-cisare che gli oneri di urbaniz-

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zazione dovuti, salvo l’even-tuale rimozione dell’assurda norma introdotta nel decreto, sarà calcolata come per gli in-terventi di ristrutturazione edi-lizia, vale a dire: - calcolando la volumetria o la superficie virtuale e applican-do le tariffe comunali per gli interventi di recupero edilizi,- chiedendo allo SUE che gli oneri di urbanizzazione sia-no riferiti alla volumetria o al-la superficie reale interessate dall’intervento.Se non verrà eliminata questa ingiusta e controproducente norma dal testo della legge di conversione, sarà opportuno valutare quale delle due opzio-ni sopra esposte adottare, ve-rificando quale sia la più con-veniente, facendo un calcolo approssimativo, prima di pre-sentare la DIA O LA SCIA. 6) A poco serve per certi ver-si semplificare (se così si vuole dire) le procedure tecnico am-ministrative per agevolare ta-li interventi, se poi si penaliz-zano gli stessi facendo pagare loro un balzello che non sarà sicuramente indolore per i cit-tadini.7) Questa “innovazione”, se così si può definire (anche se sarebbe meglio chiamarla “ca-stroneria”) non viene incontro alle esigenze dei cittadini ita-liani, tenuto conto che le re-gioni a statuto ordinario non potranno esimersi, al momen-to di recepire le disposizioni statali, dal discostarsi da tale imposizione, in capo allo Sta-to.8) Si precisa inoltre, per com-pletezza di informazioni, che saranno soggette alla sola

quota di contributo anche gli interventi comportanti il fra-zionamento o l’accorpamen-to delle unità immobiliari con esecuzione di opere, nonché quelli che prevedono variazioni delle singole unità immobiliari o incremento del carico urba-nistico. 9) Un’annotazione importante da fare, però, riguarda le com-petenze dello Stato e delle re-gioni, in quanto queste ultime esercitano la podestà legislati-va concorrente in materia edili-zia nel rispetto dei principi fon-damentali della legislazione statale desumibili dalle disposi-zioni contenute nel testo unico.Secondo lo stesso articolo 2, comma 2, del TUE, pur se mo-dificato ed integrato dalle nor-me contenute nel d.l. n. 113 del 2014, “le disposizioni, an-che di dettaglio, del d.P.R. 380/2001, attuative dei princi-pi di riordino in esso contenu-ti, operano direttamente nei ri-guardi delle regioni a statu-to ordinario, fino a quando es-se non si adeguano ai principi medesimi”Inoltre, sempre ai sensi del successivo comma 5, “in nes-sun caso le norme del presen-te testo unico possono essere interpretate nel senso della at-tribuzione allo Stato di funzio-ni e compiti trasferiti, delega-ti o comunque conferiti alle re-gioni e agli enti locali dalle di-sposizioni vigenti alla data del-la sua entrata in vigore”.Secondo poi un altro princi-pio generale in base al qua-le, qualora tra la norma stata-le e quella regionale, in ambi-to di materia concorrente, non vi sia conflitto tra le due diver-

se disposizioni, è legittimo ap-plicare la norma regionale fino all’adeguamento di quest’ulti-ma con quella nazionale. Essendo quindi materia con-corrente tra Stato e regioni ed in base al fondamentale prin-cipio di cedevolezza della nor-ma statale nei confronti di quella regionale in vigore, è ra-gionevole sostenere, ad avvi-so di chi scrive, che in regione Lombardia si debbano ancora osservare le norme della legge regionale n. 12 del 2005 e suc-cessive modificazioni.In base alle norme attualmen-te in vigore ed in considerazio-ne delle ragioni sopra espo-ste, è sostenibile l’ipotesi del-la gratuità degli interventi edi-lizi minori, compreso quel-li di manutenzione straordina-ria, in conformità a quanto sta-bilisce l’articolo 43 della legge regionale n. 12/2005 che pre-scrive il pagamento del contri-buto per gli interventi di nuova costruzione (compreso gli am-pliamenti e sopralzi), di ristrut-turazione edilizia e di ristruttu-razione urbanistica.Quello che risulta maggior-mente assurdo nel testo li-cenziato in sede di emanazio-ne del d.l. 133/2014 era certa-mente l’onerosità a cui erano sottoposti gli interventi di ma-nutenzione straordinaria.La modifica introdotta all’ar-ticolo 17 dal decreto legge ri-sultava già da subito assurda e controproducente per i moti-vi sopra esposti, ma si spera-va che la legge di conversione rimuovesse l’onerosità di que-sti interventi, anche se limitati alla sola incidenza degli oneri di urbanizzazione.

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Il legislatore, pur accorgendosi di aver assunto una decisione sbagliata rispetto agli obietti-vi e alle finalità che si propo-neva con la parte del decreto che interessa la materia edi-lizia, non ha voluto ammette-re pienamente il proprio erro-re, ma ha cercato di alleviare la norma introducendo due li-mitazioni all’applicazione della stessa. La riduzione del contributo di costruzione prevista, oltre che per gli interventi da realizza-re su immobili di proprietà del-lo Stato, commisurato all’inci-denza dei soli OO.UU., ora so-no limitati agli interventi di ma-nutenzione straordinaria di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) del d.P.R. 380/2001 (quindi an-che a quelli definiti dal prece-dente art. 3, comma 1, lettera b), stesso TUE), qualora questi interventi comportino aumento del carico urbanistico e purché ne derivi un aumento della su-perficie calpestabile.Il legislatore nazionale non ha voluto ammettere l’enorme sbaglio in cui è incorso con l’introduzione del balzello eco-nomico a carico dei cittadini per la stragrande maggioran-za degli interventi manutenti-vi, precedentemente gratuiti, ad opera del d.l. 133, così da voler, solo in parte, corregge-re l’errore cercando un rimedio a metà strada tra la gratuità e l’onerosità di questi interventi.L’aver ribadito l’onerosità de-gli interventi di manutenzio-ne straordinaria di cui all’art. 6, comma 2, lettera a), com-prensivi anche di quelli defini-ti con l’art. 3, comma 1, lette-ra a), comporta l’applicazione

del contributo, anche se limi-tato ai soli oneri di urbanizza-zione, quando si determinino, contemporaneamente, le se-guenti due condizioni:1. gli interventi edilizi compor-tino un aumento del carico ur-banistico il che fa presumere, quando meno, un mutamento della destinazione d’uso, qua-le ad esempio da abitazione ad ufficio, da abitazione ad at-tività commerciale, etc. A que-sto proposito, però, si dovrà tenere conto di quanto è sta-to disciplinato dal nuovo art. 23-bis sul mutamento d’uso urbanisticamente rilevante e cioè che si passi da una all’al-tra delle diverse categorie fun-zionali elencate dal citato arti-colo,2. gli stessi interventi determi-nino, al contempo, un aumen-to della superficie calpestabile il che fa presumere che le ope-re ed i lavori interessino su-perfici all’interno degli immo-bili sottoposti a recupero edi-lizio precedentemente non uti-lizzate dalle funzioni originarie, ma che vengono destinate alle nuove funzioni, desumibili dal-le proposte progettuali.Quindi, a quanto pare di ca-pire, nel caso in cui venga-no eseguiti interventi di manu-tenzione straordinaria in un al-loggio che viene, nello stesso tempo, trasformato in ufficio, occupando degli spazi mag-giori rispetto a quelli utilizza-ti dall’abitazione preesistente, si devono pagare gli oneri di urbanizzazione (primaria e se-condaria).Alla stessa stregua qualo-ra nell’ambito degli interventi di straordinaria manutenzione

sia previsto il frazionamento di unità immobiliari che compor-tino la realizzazione di più ap-partamenti con un indubbio aumento delle persone occu-pate (maggior carico urbani-stico) e sempre che da que-sta trasformazione ne derivi un aumento della superficie cal-pestabile, rispetto alla prece-dente situazione (originaria).La modifica introdotta con la legge di conversione non cam-bia l’opinione e la valutazione negativa sulla norma in parola, anche se più limitativa di ca-si sui quali si dovrà applicare il contributo di costruzioni per questi interventi edilizi.In primo luogo perché non in linea con gli obiettivi e le finali-tà della legge, come già osser-vato in precedenza.In secondo luogo perché le nuove modificazioni lasciano aperte delle interpretazioni che saranno, in prima battuta, la-sciate alla discrezionalità dei comuni i quali, dovendo appli-care la norma, saranno tenuti a far corrispondere gli oneri di urbanizzazione (pur se ridotti perché qualificabili come recu-peri edilizi), qualora compor-tino aumento del carico urba-nistico e contestuale aumento della superficie calpestabile.A far pendere la bilancia a fa-vore della prima condizione non aiuta la nuova definizio-ne della manutenzione straor-dinaria contenuta nell’art. 3, comma 1, lettera b), del dPR 380/01, nella parte in cui, tra questi interventi sono ricom-presi anche quelli “consistenti nel frazionamento o accorpa-mento di unità immobiliari …. anche se comportanti la varia-

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zione delle superfici delle sin-goli unità immobiliari, nonché del carico urbanistico … e si mantenga l’originaria destina-zione d’uso”.In base appunto all’articolo 17, comma 4, non ci sono obblighi per i comuni, come per gli in-terventi di ristrutturazione edi-lizia degli immobili dismessi o in via di dismissione, di defini-re i criteri e le modalità appli-cative per la relativa riduzio-ne, per cui saranno i respon-sabili dello SUE a dover stabi-lire l’onerosità degli interven-ti di manutenzione straordina-ria riconducibili a questa fat-tispecie, con la conseguenza che potranno verificarsi conte-stazioni tra gli utenti e lo SUE sulla corretta applicazione del-la norma.L’altra modifica dell’artico-lo 17 riguarda il comma 4-bis concernente gli interventi di ri-strutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismes-si o in via di dismissione, ade-guandolo a quanto preceden-temente stabilito a proposito del costo di costruzione da far corrispondere per gli interven-ti eseguiti su immobili ricaden-ti nelle aree a maggior densità del costruito (art. 16, comma 4, lettera d-ter)), ma non com-portanti i casi di varianti urba-nistiche, deroghe o cambi di destinazione d’uso degli im-mobili.

Articolo 20 – Procedimento per il rilascio del permesso di costruire.L’unica modifica riguarda il comma 7, circa i termini per la definizione del procedimento di rilascio del permesso di co-

struire per i comuni con più di 100.000 abitanti. Ora la nuova norma non prevede più il nu-mero degli abitanti, ma la par-ticolarità dei progetti presen-tati che devono essere “com-plessi” e che devono essere dichiarati tali da una risoluzio-ne del RUP.È evidente che dovrà proprio il RUP motivare tale circostan-za che potrà riferirsi non a tut-ti i progetti presentati, ma solo a quelli di particolari caratteri-stiche tecnico-costruttive da eseguire, ovvero che riguar-dino sempre particolari con-dizioni di interesse pubblico o generale.All’articolo 17, comma 2, del decreto, così come modifica-to dalla legge di conversione, è stato inserito il comma 2-ter, che introduce una norma tran-sitoria al procedimento di rila-scio del permesso di costruire disciplinato dall’articolo 20 del TUE.È stata inserita una disposizio-ne in base alla quale il raddop-pio dei termini nei soli casi di progetti particolarmente com-plessi, non si applica per i co-muni obbligati all’esercizio in forma associata alla gestione urbanistica ed edilizia, prima che sia decorso 1 anno dal 12 novembre 2014.

Articolo 22 – Interventi subor-dinati a DIAIl nuovo provvedimento ha modificato il capo iii del ti-tolo ii, parte I, del d.P.R. n. 380/2001, sostituendo il titolo “DIA” con “SCIA e DIA”.All’interno poi dell’articolo 22 tutti i riferimenti alla DIA sono stati sostituiti con la SCIA.

Dopo il comma 2 è stato inse-rito il comma 2-bis in base al quale si può presentare una SCIA anche per una diversa ti-pologia di varianti al permes-so di costruire e in particola-re quelle che non configurano una variazione essenziale, me-diante attestazione di un tecni-co abilitato e sempre che sia-no conformi alla disciplina edi-lizia urbanistica locale, nonché siano acquisiti, dove sia richie-sto dalla normativa di settore, ogni atto di assenso da par-te degli enti preposti alla tute-la dei vincoli.Questa fattispecie di variante, a mio giudizio, si scontra con le limitazioni imposte dal pre-cedente comma 2, in quanto la Scia ammette le varianti ai per-messi di costruire “che non in-cidono sui parametri urbanistici e sulla volumetria, che non mo-dificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia”.Le condizioni che limitano l’applicazione della SCIA a va-rianti che prevedono l’inci-denza sui parametri urbanisti-ci, vale a dire l’alterazione del-la volumetria, della Slp, del-le altezze, delle distanze mini-me o mutamenti di destinazio-ne d’uso che determinino ca-renza di aree per servizi e at-trezzature di interesse pubbli-co o generale, sono le stes-se che possono determinare le variazioni essenziali che co-stituiscono, a loro volta, una li-mitazione all’applicazione del-la SCIA prevista dal comma 2-bis).Non sembra rilevante il fatto che le modifiche apportate alle opere oggetto di permesso di costruire rilasciati, pur non co-

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stituenti variazioni essenziali, siano conformi alla previsioni e prescrizioni edilizie-urbani-stiche locali, qualora incidano sui parametri urbanistici e sul-la volumetria, ecc., per essere ammesse all’applicazione del-la Scia, senza neppure incor-rere in alcuna violazione edili-zia.Sembrerebbe, di fatto, una sa-natoria edilizia, codificata dal-la norma, senza neppure l’ap-plicazione di sanzioni ammini-strative, né tantomeno penali come nel caso delle variazioni essenziali.Non v’è neppure un accen-no, come nei casi previsti per il comma 2-bis, della loro pre-sentazione prima della dichia-razione di ultimazione lavori.È rimasta, invece, la possibili-tà prevista dal comma 3, di re-alizzare gli interventi di cui so-pra, in alternativa al permesso di costruire, mediante Dia, an-ziché la Scia, pur rimanendo fermo l’obbligo di acquisizione preventiva di ogni atto di as-senso, comunque denomina-to, nel caso di interventi sotto-posti a vincoli e a tutela. La legge di conversione non ha apportato modificazio-ni al testo originario introdotto con il decreto legge n. 133 del 2014.

Art. 23 – Disciplina della DIADopo l’articolo 23-bis è sta-to aggiunto l’articolo 23-ter sul mutamento d’uso urbanistica-mente rilevante.La legge di conversione non ha apportato modificazio-ni al testo originario introdotto con il decreto legge n. 133 del 2014.

Articolo 23-ter: mutamento d’uso urbanisticamente rile-vante.L’articolo introdotto con il de-creto legge 133/2014 ha codi-ficato una distinzione tra le di-verse categorie funzionali che precedentemente erano state desunte dall’applicazione del DM 1444 del 1968 per la for-mazione degli strumenti urba-nistici, demandando alle leggi regionali una diversa previsio-ne delle stesse.Nell’articolo si ribadisce la de-lega alle regioni di disciplinare il mutamento d’uso urbanisti-camente rilevante per ogni for-ma di utilizzo degli immobili, o delle singole unità immobilia-ri diverse da quelle originarie, ancorché non accompagnata da opere edilizie.L’articolo distingue le diverse categorie funzionali in quattro gruppi tra quelle sotto elencate:a) residenziale e turistico-ricet-tivab) produttiva e direzionalec) commercialed) ruraleche però non sembrano per-fettamente in sintonia con la consolidata distinzione che i comuni hanno fatto sino-ra all’interno dei PRG ed ora i PGT ed in particolare:- destinazioni residenziali- destinazioni turistico- ricetti-ve- destinazioni commerciali e direzionali- destinazioni produttive (arti-gianali, industriali e agricole)- destinazioni pubbliche in ge-neraleIndipendentemente da que-ste ultime che assolvono del-le funzioni particolari all’inter-

no degli strumenti urbanisti-ci, le altre sono state previste, all’interno dei PRG e dei PGT, distinguendo quelle a desti-nazione prevalente, da quel-le compatibili e quelle comple-mentari.Pare poco sostenibile che la funzione turistico-ricettiva possa sussistere con quella residenziale, se non in manie-ra compatibile e limitata, così come quella produttiva con la direzionale perché quest’ulti-ma si può considerare compa-tibile e complementare sia con le destinazioni residenziali che con quelle commerciali.Saranno comunque le regio-ni a legiferare in merito e sta-remo, quindi, a vedere come verranno distinte le categorie funzionali proposte con l’ar-ticolo 23-ter del decreto, co-sì come le previsioni che co-stituiranno i mutamenti rilevan-ti della destinazione d’uso de-gli immobili, ancorché non ac-compagnati da opere edilizie. Con la legge di conversione n. 164 del 2014 è stata modifica-ta in modo limitata la formu-lazione contenuta nell’art. 23-ter del decreto legge, al qua-le sono stati corretti due pun-ti. Il primo riguarda una diversa categoria funzionale tra quel-le elencate al comma 1 ed in particolare è stata introdotta la lettera a-bis) turistico-ricettiva, togliendola dall’assimilazio-ne alla residenza e rendendo-la autonoma rispetto anche al-le altre tre (produttiva/direzio-nale, commerciale e rurale).La seconda riguarda la desti-nazione d’uso in termini gene-rali prevedendo che le regioni devono adeguare la propria le-

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gislazione ai principi enuncia-ti dall’articolo 23-ter, entro 90 giorni dal 12 novembre 2014; in difetto valgono le “regole” stabilite dallo stesso articolo 23-ter.

Art. 24 – Certificato di agibilitàAl comma 3 le parole “DIA” sono state sostituite con la pa-rola “SCIA” a significare che il rilascio del certificato di agibi-lità può interessare sia gli in-terventi edilizi eseguiti median-te il permesso di costruire ov-vero la presentazione appunto della Scia.Resta fermo il fatto che a con-clusione dei lavori, è neces-sario presentare la richiesta di agibilità secondo le altre di-sposizioni contenute nello stesso articolo e le procedure del successivo articolo 25 del Testo Unico dell’Edilizia.La legge di conversione non ha apportato modificazioni al testo originario introdotto con il de-creto legge n. 133 del 2014.

Art. 25 – Procedimento di rila-scio del certificato di agibilitàIl comma 5-ter, già modificato nel 2013, è stato ulteriormente cambiato disponendo sempli-cemente che le regioni a sta-tuto ordinario disciplinano con legge le modalità per l’attua-zione dei controlli sul rilascio del certificato.La legge di conversione non ha apportato modificazio-ni al testo originario introdotto con il decreto legge n. 133 del 2014.

Art. 28 – Vigilanza su opere di amministrazioni stataliÈ stato aggiunto l’art. 28-bis

che riguarda il permesso di costruire convenzionato.Con l’art. 17, comma 2, del decreto in esame, si è voluto sancire che l’espressione del-la DIA citata nel TUE è sostitu-ita dalla SCIA, con l’esclusione degli articoli 22, 23 e 24, com-ma 3, dove s’impone rimanga tale titolo abilitativo.Con il successivo comma 3, il decreto legge dispone che le regioni, mediante l’emanazio-ne di proprie leggi, garantisca-no l’attivazione del potere so-stitutivo allo scadere dei termi-ni assegnati ai comuni per l’a-dozione da parte degli stessi enti dei piani attuativi (comun-que denominati) in base alla normativa statale e regionale).L’ultima modifica alla normati-va urbanistica è stata introdot-ta con il comma 4 che interes-sa l’articolo 28 della legge ur-banistica del 1942, in ordine alla disciplina dei piani attua-tivi. La nuova norma, di fatto, dispone che l’attuazione de-gli interventi previsti dalle con-venzioni possono avvenire per stralci “funzionali” e per “fasi e tempi distinti”.La modifica vuole però che, per ogni stralcio, siano quanti-ficati gli oneri di urbanizzazio-ne e le opere di urbanizzazio-ne e sempre che l’attuazione parziale sia coerente con l’in-tero comparto o ambito ogget-to degli interventi.La legge di conversione non ha apportato modificazio-ni al testo originario introdotto con il decreto legge n. 133 del 2014.

Art. 28-bis – Permesso di co-struire convenzionato.

Con il presente articolo si vuo-le disciplinare il rilascio del permesso di costruire conven-zionato, fornendo alle regioni e ai comuni i principi fondamen-tali a cui attenersi e che riguar-dano sostanzialmente:1. il rilascio di un permesso di costruire convenzionato può avvenire qualora siano soddi-sfatte le esigenze di adeguate e sufficienti opere di urbaniz-zazione,2. la formalizzazione di una convenzione urbanistica che garantisca il soddisfacimen-to di interessi pubblici a fronte dei benefici che trae il privato dal rilascio del titolo abilitativo, se pur convenzionato, 3. i contenuti della convenzio-ne urbanistica che può preve-dere l’attuazione degli inter-venti previsti, anche per stral-ci, garantendo l’adeguamento delle opere di urbanizzazione e le relative garanzie, con tempi modulati in relazione agli stral-ci previsti,4. assicurare che il procedi-mento di rilascio del permes-so convenzionato sia lo stesso di quello per il rilascio del per-messo di costruire ordinario.Le correzioni introdotte dal-la legge di conversione del de-creto 133, sono tre e riguarda-no:1. il richiamo al controllo del comune per le esigenze di ur-banizzazione legate al rilascio del permesso di costruire con-venzionato,2. la convenzione urbanistica prevista per il rilascio del per-messo di costruire convenzio-nato è approvata, con delibera del consiglio comunale, salvo che la regione disponga diver-

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samente. La cosa non cam-bia di molto perché già attual-mente, in regione Lombardia, i comuni devono aver adotta-to uno schema di convenzio-ne urbanistica per il rilascio del permesso di costruire conven-zionato previsto già dalla no-stra legislazione regionale.3. l’ultima correzione interes-sa il procedimento di forma-zione del permesso di costrui-re convenzionato con l’esat-to riferimento al procedimen-to del permesso di costruire ordinario, e cioè quello stabili-to dall’articolo 20 del TUE, ov-vero l’art. 38 della LR n. 12/05 per la Lombardia.

Art. 31 – Interventi eseguiti in assenza di permesso di co-struire, in totale difformità o con variazioni essenzialiIn sede di conversione del de-creto 133, è stata introdotta una nuova norma che riguar-da l’articolo 31 del TUE con-cernente gli interventi esegui-ti in assenza del permesso di costruire in totale difformità o con variazioni essenziali.Dopo il comma 4, infatti, so-no stati aggiunti i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.Con il comma 1-bis si vuo-le ulteriormente punire colo-ro che non ottemperano all’or-dine di ingiunzione alla demo-lizione, prevedendo che l’au-torità competente (dirigente o responsabile), una volta con-statata l’inottemperanza, irro-ga una sanzione amministra-tiva pecuniaria per un importo tra 2.000 e 20.000 euro, fermo restando le altre sanzioni vi-genti, compreso quelle penali.Qualora, sempreché il respon-

sabile dell’abuso non abbia ot-temperato all’ordinanza di de-molizione, l’abuso sia stato re-alizzato in zona di inedificabili-tà ovvero in aree vincolate, ivi comprese quelle a rischio idro-geologico (elevato o molto ele-vato), si applica la suddetta sanzione nella misura massima.È prevista anche la responsa-bilità del dirigente o responsa-bile dello SUE qualora questi, in difetto dell’emanazione del provvedimento o del ritardo nel promulgarlo. La mancata o tardiva emanazione del prov-vedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce un elemento di va-lutazione sul comportamento del dirigente o del responsabi-le al quale viene attribuita una responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile, co-me a dire che pagherà anche lui una sanzione pecuniaria ol-tre a quella che dovrà pagare il responsabile dell’abuso.Nell’art. 31, oltre al nuo-vo comma 4-bis, sono sta-ti inseriti anche i commi 4-ter e 4-quater che, sostanzialmente, prevedono:Comma 4-ter: la destinazione dei proventi delle sanzioni ri-scosse con l’applicazione del-la norma sopra citata, devo-no essere destinate esclusiva-mente alla demolizione e al-la rimessione in pristino delle opere abusive, nonché all’ac-quisizione e attrezzature di aree destinate al verde.Non sono molto convinto che, in difetto della demolizione di un edificio o di un manufatto abusivo, la somma massima della sanzione sia sufficiente a ripristinare lo stato dei luo-

ghi tenuto conto che servirà un progetto, un piano di sicu-rezza, una stima dei lavori, un appalto concorsuale per l’as-segnazione dei lavori di demo-lizione, senza contare che, in caso di ulteriore inottemperan-za al pagamento della sanzio-ne, si renderà necessario pro-cedere alla riscossione coatti-va delle somme dovute all’am-ministrazione comunale.Comma 4-quater: ad ulterio-re penalizzazione delle previ-ste sanzioni, le regioni posso-no aumentare l’importo del-le stesse e stabilire che siano periodicamente reiterate qua-lora permanga l’inottemperan-za all’ordine di demolizione.

Legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150È stato integrato l’art. 28 del-la legge urbanistica 1150 del 1942 che disciplina le lottizza-zioni delle aree, introducendo la possibilità di attuare questi ambiti o zone, per stralci fun-zionali e per fasi e tempi di-stinti.Questo significa che i PA ri-guardanti aree o ambiti d’inter-vento, liberi o già edificati, pre-valentemente vasti e senza la presenza di OO.UU. adegua-te all’urbanizzazione di que-sti, possono comunque avve-nire prevedendo delle sub aree o sub ambiti autonomi e fun-zionali dalle destinazioni pre-ordinate, sempre che siano re-alizzate le OO.UU. necessarie a soddisfare le loro esigenze, garantendo l’esecuzione degli interventi, il pagamento degli oneri ancora dovuti, con le re-lative garanzie per i successivi stralci funzionali.

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Le amministrazioni comunali dovranno valutare queste pos-sibilità che sono rivolte ai sog-getti attuatori in modo che le previsioni planivolumetriche siano individuabili e individua-te già al momento della pre-sentazione del PA, e siano in-serite nello schema di conven-zione urbanistica includendo le condizioni sopra richiamate.Restano altresì discreziona-li, a questo proposito, le fa-si ed i tempi di attuazione che, secondo l’art. 28, prima par-te, sono previste nella conven-zione urbanistica, da esegui-re contemporaneamente, sia le OO.UU., gli interventi edilizi previsti, le cessioni delle aree a standard e quelle necessarie per le OO.UU., nonché le ga-ranzie finanziarie per l’adegua-mento degli obblighi conven-zionali, nel termine non supe-riore ai dieci anni.La legge di conversione non ha apportato modificazioni al testo originario introdotto con il de-creto legge n. 133 del 2014.

Regolamento Unico dell’EdiliziaCon la legge di conversione del decreto 133, dopo l’artico-lo 17, è stato aggiunto l’artico-lo 17-bis che introduce il Re-golamento Unico Edilizio, a in-tegrazione dell’articolo 4 del d.P.R. 380/2001 che appunto disciplina tale argomento.Dopo infatti il comma 1-quin-quies dell’articolo 4, è stato in-serito il nuovo comma 1-se-xies, secondo il quale ver-rà adottato uno schema di re-golamento Edilizio, al fine di semplificare e uniformare le norme e gli adempimenti.

Tale Regolamento edilizio ti-po indicherà i requisiti presta-zionali degli edifici, con parti-colare riguardo alla sicurezza e al risparmio energetico. Sa-rà adottato dai comuni nei ter-mini fissati dagli accordi dei soggetti incaricati di definire lo schema, entro i termini previ-sto dall’articolo 2, della legge n. 241 del 1990.

Codice dei beni culturali e del Paesaggio – Decreto legislativo 22 gennaio 2044, n. 42 Scompare il ricorso alla Confe-renza di Servizi nell’ambito del procedimento di rilascio dell’au-torizzazione paesaggistica, pri-ma abolita dal d.l. 84/2014, poi reintegrata con la legge di con-versione, oggi nuovamente scomparsa con l’art. 25, com-ma 3, del d.l.n. 133/2014.Sono stati soppressi il primo e secondo periodo dell’art. 146, comma 9, del d.lgs. n. 42/2004, e successive modificazioni, mentre il terzo periodo è stato sostituito prevedendo che “de-corsi inutilmente 60 gg dalla ri-cezione degli atti da parte del soprintendente senza che que-sti abbia reso il prescritto pare-re, l’Amministrazione compe-tente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”.La legge di conversione non ha apportato modificazioni al testo originario introdotto con il de-creto legge n. 133 del 2014

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo – Legge 7 agosto 1990, n. 241.Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazio-

ni, all’art. 14-ter, dopo il com-ma 8 (lavori in sede di Confe-renza di Servizi) il nuovo com-ma 8-bis dispone che “i termi-ni di validità di tutti i pareri, au-torizzazioni, concessioni, nul-la osta o atti di assenso co-munque denominati acquisi-ti nell’ambito della Conferenza di Servizi”, decorrono a far da-ta dall’adozione del provvedi-mento finale”.Ovviamente la norma dovrà essere rispettata per quei pro-cedimenti in cui è prevista la convocazione della Conferen-za di Servizi.La legge di conversione n. 164 del 20144, ha modificato, inte-grandolo, il testo di tre articoli di questa legge, rispetto al te-sto del Decreto legge del set-tembre 2014.Tralasciando quanto modifi-cato all’articolo 14, comma 3, perché ininfluente agli aspet-ti dei temi in commento, si espongono le integrazioni in-trodotte all’articolo 19 della legge 241 del 1990 che tratta il tema della SCIA in edilizia.Al comma 3, secondo pe-riodo, dove prevede la pos-sibilità di adottare, da parte dell’amministrazione comuna-le, provvedimenti in via di au-totutela ai sensi dell’artico-lo 21-quinquies e 21-nonies, ora la modifica prescrive che gli stessi sono limitati ai casi di cui al comma 4 stesso ar-ticolo e cioè solo se in pre-senza del pericolo di danno per il patrimonio e l’ambiente, per la salute o per la sicurez-za pubblica.Nel contempo sono stati mo-dificati gli articoli 21-quin-quies e 21-nonies che interfe-

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riscono appunto con l’artico-lo 19, comma 3, per i casi di accertata carenza dei requisi-ti e presupposti per l’applica-zione della SCIA, sia per la re-voca che l’annullamento della stessa.La prima modifica interessa l’articolo 21-quinquies, com-ma 1, in base alla quale la nuo-va formulazione stabilisce che la revoca del provvedimento è ammessa “per sopravvenu-ti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamen-to della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’a-dozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimen-ti di autorizzazione o di attribu-zione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interes-se pubblico originario”.Se ricorreranno quindi i pre-supposti per i soli casi indivi-duati al comma 4 dell’artico-lo 19, e per i motivi enunciati al precedente articolo 21-quin-quies, l’amministrazione co-munale, attraverso il suo diri-gente o responsabile, potrà re-vocare la SCIA.La seconda modifica riguar-da l’articolo 21-nonies, com-ma 1, in base alla quale è pos-sibile l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministra-tivi in violazione di legge o vi-ziati, ma non per quelli adottati in violazione di norme sul pro-cedimento o sulla forma degli atti, perché non ritenuti illegit-timi ai sensi del precedente ar-ticolo 21-octies.Si restringe, di fatto, il cam-po di revoca o di annullamen-to della SCIA in relazione alle modifiche introdotte con il de-creto “Sblocca Italia”.

Il responsabile o il dirigente dello SUE, nell’ambito di ap-plicazione della SCIA in edilizia previsto dall’articolo 19 del-la legge n. 241 del 1990, può disporre la revoca o l’annulla-mento, nei trenta giorni sta-biliti dal successivo comma 6-bis, solo qualora sussistano le condizioni ed i presuppo-sti degli articolo 21-quinquies e 21-nonies, modificati dal de-creto 133, convertito dalla leg-ge 164/2014. Le modifiche introdotte agli articoli della legge sull’azio-ne amministrativa dalla legge di conversione del decreto di-minuiscono le azioni di revo-ca e annullamento delle SCIA, ma non hanno impedito al le-gislatore di preoccuparsi e di sottolineare le responsabilità del dirigente o del responsabi-le dello SUE qualora non adot-ti il provvedimento di annulla-mento.

Ulteriori approfondimenti sui temi trattatia) Interventi di manutenzione straordinariaRelativamente agli interven-ti di manutenzione straordi-naria che potranno accorpa-re o dividere le unità immobi-liari, purché permanga l’origi-naria destinazione d’uso, an-che se aumenta il carico urba-nistico di un immobile (e che ne derivi un aumento della su-perficie calpestabile), non sa-ranno soggetti all’obbligo del permessi di costruire (fermo restando che in regione Lom-bardia era già così anche pri-ma del decreto) e non si do-vrebbe pagare il contributo di costruzione ai sensi dell’art.

16, comma 1, d.P.R. 380/2001, secondo il quale il contributo è dovuto, salvo i casi di esclu-sione o riduzione, per gli inter-venti subordinati a permesso di costruire.Ma in realtà nel successivo art. 17, comma 4, del d.P.R. mo-dificato (riduzione o esone-ro dal contributo di costruzio-ne), dopo aver stabilito che gli interventi da realizzare su im-mobili di proprietà dello Sta-to sono subordinati al contri-buto di costruzione commisu-rato all’incidenza dei soli oneri di urbanizzazione, si limita ta-le obbligo per gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’art. 6, comma 1, lett. a), comprendendo, di fatto, anche quelli definiti nel precedente art. 3, comma 2, lettera a), del TUE, qualora comportino au-mento del carico urbanistico e ne derivi un aumento della su-perficie calpestabile.Se da una parte si inten-de semplificare la procedura, dall’altra si mortificano gli in-terventi di manutenzione stra-ordinaria sottoponendoli all’o-nerosità, anche se limitata agli oneri di urbanizzazione. Per questi interventi di manu-tenzione straordinaria, comun-que ora disciplinati dall’art. 17, co. 4, del d.P.R. 380/2001 per il loro regime economico, avessero previsto, anche pri-ma dell’entrata in vigore del d.l. 133/14, avessero previsto la variazione della destinazio-ne d’uso con incremento del carico urbanistico degli edifi-ci, avrebbero pagato gli oneri di urbanizzazione dovuti per la differenza tra la nuova destina-zione e la precedente, deter-

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minata al momento dell’inter-venuta variazione.Tale conclusione viene confer-mata anche dal nuovo art. 23-bis del TUE in base al quale il mutamento d’uso urbanisti-camente rilevante avviene tra le diverse categorie funzionali stabilite dalla citata norma, co-sì che il mutamento d’uso, an-corché non accompagnato da opere edilizie, comporta l’ob-bligo di corrispondere il contri-buto di costruzione per la so-la incidenza degli oneri di ur-banizzazione, come sopra pre-cisato.Non sembrano quindi, a mag-gior ragione, un’innovazione né soprattutto una semplifica-zione le modifiche e le integra-zioni che riguardano la manu-tenzione straordinaria introdot-te dal decreto in parola.Se pensiamo poi all’assurdi-tà di presumere la validità an-che ai fini dall’accatastamen-to di tali opere attraverso la semplice comunicazione di ini-zio lavori al comune, le cose si complicano soprattutto nei ca-si in cui vengano eseguite una o più varianti alla CIL, pur non qualificabili come variazioni essenziali.In sede di conversione del de-creto, la validità dell’accata-stamento a seguito della co-municazione di inizio lavori, in-tegrata con la comunicazio-ne di fine dei lavori e l’obbli-go del comune di trasmettere tale comunicazione all’Agen-zia delle Entrate, non è stata tolta per cui rimane in essere questo adempimento da parte dello SUE. Altre e ulteriori precisazioni meritano gli interventi di ma-

nutenzione straordinaria:1) per gli interventi di manu-tenzione straordinaria e le modifiche interne di caratte-re edilizio, eseguiti su fabbri-cati adibiti ad esercizio di im-presa, sempre che non riguar-dino le parti strutturali dell’edi-ficio, ovvero le modifiche del-la destinazione d’uso dei loca-li ad esercizio di impresa (art. 6, comma 2, lett. a) ed e-bis), d.P.R. 380/2001, non è neces-sario produrre, in allegato al-la comunicazione, la relazio-ne tecnica a firma di un tecni-co abilitato e gli elaborati gra-fici. Con il nuovo comma 4 dell’art. 6, ora è sufficiente la CIL. Questa comunicazione, come si diceva in precedenza, viene presentata dall’interes-sato e asseverata da un tec-nico abilitato attestante sot-to la propria responsabilità, la conformità urbanistica e ai Re-golamenti edilizi e che i lavori non interessano le parti strut-turali dell’edificio. L’interessato deve indicare i dati identificati-vi dell’impresa alla quale inten-de affidare l’esecuzione dei la-vori.2) sono subordinati invece a SCIA e alla presentazione di tutti i documenti, allegati, ela-borati tecnici e atti prescrit-ti dalle relative norme di rife-rimento, gli interventi di ma-nutenzione straordinaria che comprendono le opere e le modifiche necessarie per ri-muovere ed integrare par-ti anche strutturali degli edifici, nonché realizzare ed integrare i servizi igienici, sanitari e tec-nologici, sempre che non al-terino la volumetria comples-siva degli edifici e non com-

portino modifiche delle desti-nazioni d’uso. In questo tito-lo abilitativo sono pure ricon-dotti gli interventi consisten-ti nel frazionamento o accor-pamento delle unità immobilia-ri, con esecuzione di opere an-che se comportanti variazione delle superfici delle singole UI, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’origina-ria destinazione d’uso (art. 3, co. 1, lett. b, dPR 380/2001).3) A seguito delle modifiche in-trodotte all’articolo 6, comma 7, ad opera della legge di con-versione del decreto, è stata aumentata la sanzione ammini-strativa pecuniaria per la man-cata comunicazione di inizio e fine dei lavori o della relazione tecnica asseverata da allegare alla comunicazione, passando da 258 a 1.000 euro.

b) Interventi di ristrutturazione edilizia.Pur articolate, risultano di più semplice comprensione le mo-difiche e le integrazioni che ri-guardano gli interventi di ri-strutturazione edilizia.Nell’articolo 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001, resta la de-finizione “originaria”, mentre nell’art. 10, comma 1, lett. c), la nuova formulazione prevede la modifica della sola volume-tria complessiva e dei prospet-ti degli edifici senza fare, ov-viamente, riferimento al rispet-to della sagoma. Questa ultima considerazione fa ritenere che, potendo modificare la volume-tria degli edifici, si può, conse-guentemente, modificare an-che la sagoma degli stessi.

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Quello che non cambia è l’o-nerosità di tutti gli interven-ti di ristrutturazione edilizia in quanto non esiste, in regione Lombardia, una distinzione tra la ristrutturazione edilizia “or-dinaria” (art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001) e quella “pesante” (art. 10, comma 1, lett. c), stesso decreto), per cui in vigenza dell’articolo 43 della legge regionale n. 12 del 2005, tutti gli interventi di ristruttura-zione edilizia, sono e restano onerosi.Quello che preoccupa, sia a li-vello nazionale che regionale è la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia che l’articolo 10, comma 1, lettera c), del TUE ha riformulato la-sciando tra gli interventi sog-getti a permesso di costrui-re quelli che operano anche la modifica dei prospetti.Stante la formulazione del-la norma, tutti i comuni d’Ita-lia (compresi quelli, ovviamen-te della Lombardia) si atter-ranno a quanto dispone il suc-cessivo articolo 16, comma 1, in base al quale, esclusi i casi di esonero o di riduzione, “…., il rilascio del permesso di co-struire comporta la correspon-sione di un contributo commi-surato all’incidenza degli one-ri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate dal pre-sente articolo, e fatte salve le disposizioni concernenti gli in-terventi di trasformazione ur-bana complessi di cui al com-ma 2-bis”.I comuni, basandosi sul tenore letterale delle due disposizio-ni sopra citate intenderanno si-curamente onerosi gli interventi

di ristrutturazione edilizia anche quando modificano in modo li-mitato i prospetti di un edificio (pensiamo, ad esempio, all’al-largamento o allo spostamen-to di una porta esterna o di una finestra o la realizzazione di un poggiolo o di una pensilina su una facciata) e faranno paga-re l’intero costo di costruzione (oneri e costo), escludendo che si tratti di un intervento di recu-pero edilizio manutentivo o in-tegrativo.Il paradosso che emerge da queste norme “di semplifica-zione ed altre misure in mate-ria edilizia” è che si tratta, in ef-fetti, di un “pastrocchio” del-la materia se pensiamo, per re-stare nel campo della ristrut-turazione edilizia, che si toglie “l’aumento delle unità immobi-liari, modifiche del volume, dei prospetti o delle superfici”, per lasciare il posto alle “modifi-che della volumetria comples-siva degli edifici o dei prospet-ti”, con il risultato che si potrà comunque aumentare il nume-ro delle unità immobiliari, mo-dificare la volumetria preesi-stente pur rimanendo in quel-la complessiva, si potranno al-tresì modificare anche le super-fici interne degli edifici esisten-ti sempre rimanendo all’inter-no della volumetria complessi-va modificata, nonché cambia-re la sagoma degli edifici, ma qualora si vogliano modificare solo i prospetti, questi interven-ti non rientreranno più tra quelli di manutenzione straordinaria, ma nella ristrutturazione edili-zia, soggetta a contributo.

c) Contributo di costruzione.L’unica differenza che il nuovo

decreto ha introdotto è quel-la rappresentata dal comma d-bis) dell’articolo 16 del d.P.R. 380/2001 in base al quale l’in-cidenza degli oneri di urba-nizzazione deve essere diffe-renziata tra gli interventi di ri-strutturazione edilizia favoren-do quelli nelle aree a maggior densità abitativa, al fine di in-centivare il loro recupero, da quelli di ristrutturazione “or-dinaria” (art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001), da quelli di nuova costruzione. Il comu-ne deve stabilire questi oneri differenziati con deliberazione del consiglio comunale. In regione Lombardia c’è già questa distinzione all’inter-no della legge regionale n. 12/2005, tra gli interventi di ri-strutturazione edilizia e nuo-va costruzione e tra quelli di ri-strutturazione edilizia eseguita con o senza la demolizione e ricostruzione degli edifici esi-stenti. A mio giudizio il comune do-vrebbe limitarsi a deliberare le tariffe degli oneri di urbanizza-zione per i soli interventi di ri-strutturazione che riguarda-no quelli da eseguire nella zo-ne di maggior densità abita-tiva che lo strumento urbani-stico dovrà individuare, oltre a stabilire la percentuale di ridu-zione (non inferiore al 20% del contributo di costruzione (one-ri e costo) per gli interventi di ristrutturazione, recupero e riu-so degli immobili dismessi o in via di dismissione ai sensi del nuovo comma 4-bis) dell’arti-colo 17 del TUE.L’obbligo di differenziare l’inci-denza degli oneri di urbanizza-zione secondo quanto dispone

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il nuovo comma d-bis), deriva dal tenore letterale della dispo-sizione generale là dove utiliz-za il termine “è stabilita” presu-mendo un obbligo per i comu-ni attraverso una deliberazione del consiglio comunale.Una ulteriore agevolazione è costituita dall’obbligo che è stato imposto ai comuni di ri-durre in misura non inferiore al 20 per cento il contributo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione, recupero e riu-so degli immobili dismessi o in via di dismissione.Non è chiaro se questi immo-bili debbano essere individua-ti dallo strumento urbanistico generale, ovvero possano es-sere riconosciuti tali in sede di presentazione del progetto per richiesta dell’interessato e ac-certamento da parte del co-mune. Di fatto, però, sarà ne-cessario stabilire la loro con-sistenza, distinguendo quel-li da sottoporre a semplice ri-strutturazione edilizia da quelli dismessi o in via di dismissio-ne, per differenziare la riduzio-ne del contributo. La cosa giusta, a ben vedere, è quella di individuare, all’in-terno del Piano delle Rego-le del PGT, anche questi ambi-ti al pari degli interventi di tra-sformazione complessi di cui all’art. 16, comma 2-bis), seb-bene con riduzioni del contri-buto differenti a seconda della norma di riferimento.

d) Obiettivi della semplificazio-ne e procedure.L’obbiettivo che il legislato-re ha, di fatto, maggiormen-te perseguito con queste “mi-sure per il rilancio dell’econo-

mia” non è tanto la semplifi-cazione, quanto l’accelerazio-ne delle procedure, allargando il consenso dell’amata/odia-ta SCIA, mettendo in un ango-lo, per così dire, sia il permes-so di costruire, ma soprattutto la SCIA.Entrata ormai a pieno titolo nel nostro ordinamento nor-mativo edilizio (e giuridico), la SCIA sostituisce la Dia a tutti gli effetti, che sopravvive solo ove prevista in sostituzione del permesso di costruire.Anche in questo caso sem-bra che il legislatore nazionale abbia copiato quello regiona-le lombardo nell’istituire la Su-perDIA, anche se il TUE pre-vede questa possibilità condi-zionata all’interno dell’art. 22, comma 3, lasciando alle stes-se regioni la facoltà di amplia-re o ridurre l’ambito di applica-zione della Dia.In questo titolo abilitativo (SCIA) rientrano le varianti an-che ai permessi di costruire, purché le varianti apportate al progetto approvato siano con-formi alle prescrizioni del PGT (vigente e adottato), siano pre-ventivamente acquisiti i neces-sari atti di assenso e sempre che non configurino variazioni essenziali.

e) Mutamento di destinazione d’usoÈ stato introdotto “il mutamen-to di destinazione d’uso urba-nisticamente rilevante”, anche se la giurisprudenza ammini-strativa consolidata e preva-lente ha sempre supportato la tesi secondo la quale è dovu-ta la quota del contributo affe-rente gli oneri di urbanizzazio-

ne quando il mutamento com-porta un incremento del peso insediativo tra una categoria funzionale inferiore rispetto a una superiore, come tra la re-sidenza e il direzionale o com-merciale, tra l’agricola e quel-la produttiva o residenziale o commerciale/direzionale.Saranno poi le regioni a rego-lamentare tale disciplina, tenu-to conto delle innovazioni in-tervenute con il decreto e le disposizioni già vigenti in re-gione Lombardia all’interno della legge regionale n. 12 del 2005.

f) Permesso di costruire con-venzionatoUn articolo nuovo introdotto nel TUE è quello che disciplina il permesso di costruire con-venzionato, già per altro utiliz-zato in regione Lombardia che, potrà, in parte, sostituire la pianificazione attuativa e i lo-ro procedimenti di approvazio-ne. Sarà utilizzato soprattutto negli ambiti o aree già parzial-mente o totalmente urbanizza-te.È prevista, ovviamente, la con-venzione per il soddisfacimen-to delle esigenze pubbliche ed in particolare, come nel caso dei comuni piani attuativi, la cessione di aree uso pubblico, l’utilizzo dei diritti edificatori e la realizzazione delle opere di urbanizzazione.Potrà avvenire per stralci fun-zionali, assicurando però gli oneri dovuti, la realizzazione delle OO.UU. e le relative ga-ranzie.I termini potranno essere di-versi da quelli previsti dall’art. 28 della legge n. 1150/1942

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(10 anni) in relazione agli stral-ci funzionali previsti dalla con-venzione.Il procedimento di formazione del permesso di costruire con-venzionato è quello previsto per il permesso di costruire or-dinario, mentre per la conven-zione si applica la disciplina dell’art.11, legge n. 241/1990, vale a dire il coinvolgimento dei soggetti contro interessa-ti per la presa visione degli atti e la presentazione di eventuali memorie e/o osservazioni.Un aspetto controverso è rap-presentato dagli interventi di conservazione, introdotto dal decreto con il nuovo art. 3-bis) del TUE, in quanto, sebbene potrà essere ragionevolmente semplice individuare gli edifici esistenti “non più compatibili con gli indirizzi della pianifica-zione”, più problematico sarà il loro recupero da parte dei di-retti interessati qualora l’ammi-nistrazione comunale impon-ga loro il recupero conservati-vo, anche se fondata da forme di compensazione, attraverso una buona azione amministra-tiva.

g) Mutamenti d’uso urbanisti-camente rilevantiRelativamente ai mutamen-ti d’uso urbanisticamente rile-vanti, il decreto vuole codifica-re, lasciando però alle regioni la facoltà di disporre diversa-mente, le categorie di destina-zione urbanistica, qualificanti, quali appunto:a) la residenza e il turismo-ri-cettivob) il produttivo e il direzionale,c) il commerciale, d) il rurale.

Si considerano rilevanti e, co-me tali, comportanti un mag-gior carico urbanistico, sog-getti al pagamento degli oneri di urbanizzazione anche sen-za esecuzione di opere, solo quelli che passano da una ca-tegoria all’altra, mentre i muta-menti che avvengono all’inter-no della stessa categoria sono sempre ammissibili.È ovvio che:a) la nuova destinazione d’uso non deve essere preclusa dalle previsioni e prescrizioni di zo-na del PdR del PGT,b) il maggior contributo affe-rente gli oneri di urbanizzazio-ne tra la nuova e la preceden-te destinazione d’uso degli im-mobili, che avviene senza l’e-secuzione di opere edilizie, quale mutamento funzionale, è dovuto solo nel caso la nuova destinazione preveda un mag-gior carico urbanistico tra una e l’altra delle diverse catego-rie funzionali, commisurata tra l’eventuale maggior somma di oneri dovuti per la nuova de-stinazione rispetto a quella ori-ginaria,c) i mutamenti d’uso urbanisti-camente rilevanti che avven-gono mediante l’esecuzione di opere edilizie, quali i muta-menti strutturali, sono onero-si, anche nel caso di interven-ti di manutenzione straordina-ria ai sensi del nuovo art. 17, comma 4, d.P.R. 380/2001, li-mitatamente all’incidenza de-gli oneri di urbanizzazione, mentre per gli interventi di li-vello superiore, quali il restau-ro e risanamento conservati-vo e la ristrutturazione edilizia, il contributo di costruzione sa-rà commisurato all’incidenza

degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzio-ne, secondo le modalità previ-ste dalla stesso TUE.d) Il mutamento di destinazio-ne d’uso all’interno della stes-sa categoria funzionale è sem-pre consentito, salvo che la re-gione disponga diversamente e ciò soprattutto per quelli che avvengono attuati senza opere edilizie, ovvero, siano esclusi dal PGT, come affermato nel-la precedente lettera a), anche all’interno della stessa catego-ria funzionale.

h) Applicazioni della SCIASecondo quanto dispone l’art. 22, comma 1, del TUE, sono realizzabili con SCIA gli inter-venti non riconducibili all’elen-co di cui all’art. 10 (soggetti a permesso di costruire) e all’art. 6 (attività edilizia libera, ovve-ro a CIL limitatamente agli in-terventi di cui alle lett. a) ed e-bis), purché conformi alle pre-visioni del PGT.Sono realizzabili mediante Scia anche le varianti a per-messi di costruire che non configurano variazioni essen-ziali, a condizione che siano conformi alla disciplina urba-nistica e siano eseguite dopo l’acquisizione di eventuali atti di assenso in presenza di vin-coli o specifiche norme di set-tore.Questo significa che, sep-pur ammesse con Scia, in presenza di vincoli o obbli-go di acquisizione di autoriz-zazioni, nulla osta, concessio-ni, comunque denominate, pri-ma debbono essere acquisi-te queste ultime, e poi si pos-sono attuare le varianti, da co-

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municare allo SUE alla fine di queste opere e lavori.Queste varianti non sono quel-le previste dal secondo com-ma dell’art. 22 che possono, invece, essere presentate pri-ma della dichiarazione di ulti-mazione dei lavori (e non a fine lavori delle varianti eseguite).Le varianti urbanistiche a per-messi di costruire che non in-cidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non mo-dificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non altera-no la sagoma dell’edificio qua-lora sottoposto a vincolo d.lgs. n. 42/20014 e non violano le prescrizioni contenute nel per-messo di costruire, fanno par-te integrante del procedimento relativo al permesso dell’inter-vento principale e non possono essere perseguite per violazio-ni edilizie.L’articolo 17, dopo aver mo-dificato ed integrato gli artico-li del TUE sopra commenta-to, rettifica l’espressione “DIA” ovunque menzionata nel d.P.R. 380/2001, ad eccezione di tre articoli (22, 23 e 24, comma 3), sostituendoli con la “SCIA”.Una ulteriore integrazione al d.l. 133, introdotta all’art. 6, comma 2-bis del d.P.R. 380/2001, riguarda le modali-tà e i controlli affidati dalla re-gione ai comuni sulle attività di edilizia libera (articolo 6, com-ma 2, d.P.R. 380/2001, non soggette ad alcun titolo abili-tativo, che devono essere di-sciplinati dalle regioni entro 60 giorni dal 12 novembre 2014.

i) Permesso di costruire – in-terventi subordinati a permes-so di costruire in deroga

Nel primo titolo abilitativo è stato ristretto il campo de-gli interventi di ristrutturazio-ne edilizia subordinati al suo rilascio. Riguarda, infatti, la ri-strutturazione edilizia che comporti modifiche della volu-metria complessiva (e non au-mento) o dei prospetti degli edifici. Vengono di conseguen-za cancellati i riferimenti all’au-mento di unità immobiliari, le modifiche del volume, dei pro-spetti o delle superfici.Ovviamente restano subordina-ti al rilascio del permesso di co-struire gli interventi di nuova co-struzione e gli interventi di ri-strutturazione urbanistica e altri interventi che la regione intende ulteriormente individuare qua-lora incidono sul territorio e sul carico urbanistico o i mutamenti d’uso, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche.Per questi ultimi interventi non si applicano, però, le sanzioni penali.È ovvio che, potendo modifi-care la volumetria complessi-va degli edifici, sarà possibi-le modificare anche la sagoma dei fabbricati, restando l’obbli-go, a mio giudizio, di rispettare comunque, qualora ne ricor-rano le condizioni, le distanze dai fabbricati circostanti.L’aver cambiato la definizio-ne della ristrutturazione edilizia soggetta a permesso di co-struire fa ritenere che gli inter-venti di ristrutturazione edilizia che prevedano l’aumento di unità immobiliari e la modifica delle superfici sono così su-bordinati alla SCIA o alla DIA.Nel secondo titolo abilitativo viene ampliata la casistica rife-rita al suo rilascio.

La scelta è basata sulla finali-tà di contenere il consumo di suolo, con l’obiettivo di riqua-lificare e recuperare le aree e gli ambiti esistenti. Il nuo-vo co. 1-bis) dell’art. 14, d.P.R. 380/2001, ed aveva esteso, in un primo momento, alle ri-strutturazioni edilizie ed urba-nistiche proposte nelle aree in-dustriali dismesse la possibili-tà di richiedere il permesso di costruire in deroga che, sino ad ora, era ammesso solo per gli edifici pubblici o di interes-se pubblico.Poi, in sede di conversione del decreto 133/2014, il legislato-re nazionale ha escluso la pos-sibilità di utilizzare il permesso di costruire in deroga per gli interventi di ristrutturazione ur-banistica.Posto che questa deroga è in-serita nell’art. 14 significa che è possibile, per questi inter-venti, derogare, oltre ai limiti di densità edilizia, alle altezze e distanze tra fabbricati, nonché alle destinazioni d’uso previste dallo strumento urbanistico previa deliberazione da parte del consiglio comunale che ne attesti l’interesse pubblico.Tale deroghe sono rinvenibili nell’integrazione del comma 3 nel quale è stato aggiunto il ri-ferimento all’applicazione del-la deroga anche per questa ri-strutturazione edilizia di aree industriali dismesse.

l) Permesso di costruire con-venzionatoÈ forse una delle più signifi-cative novità del decreto per-ché, sebbene disciplinato an-che dalle regioni per taluni interventi di trasformazione

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edilizia-urbanistica circoscrit-ti, consente effettivamente di attivare un procedimento ra-pido e nello stesso tempo ef-ficace.Si tratta, in buona sostanza, di un progetto che ha tutti i con-notati di un PA, ma che può portare, in un tempo limitato, sia al rilascio del permesso di costruire sia alla sua attuazio-ne, anche per stralci.Deve avere come presuppo-sto la necessità di soddisfare le esigenze di urbanizzazione e di interesse pubblico.L’interesse pubblico può, nel-la maggior parte dei casi, sus-sistere proprio perché tali in-terventi hanno finalità di inte-grare, completare o recupe-rare il tessuto urbano consoli-dato, ma soprattutto realizzare e/o integrare le opere di urba-nizzazione primaria e secon-daria, nonché prevedere, oltre alla loro cessione, le aree pub-bliche o di uso pubblico.Il vantaggio per gli operatori è inoltre quello di poter utilizza-re, a fronte della cessione di queste aree, i diritti edificatori compensativi.Come ogni PA è d’obbligo la sottoscrizione della conven-zione urbanistica che ne re-gola l’attuazione in ogni suo aspetto e, per quanto riguarda la tempistica, possono essere previsti tempi più ridotti rispet-to ai 10 anni di cui all’art. 28, legge n. 1150 del 1942In più possono essere attuati anche per stralci, pur con le do-vute garanzie, da stabilire in se-de di convenzione urbanistica.

m) Semplificazione ammini-strativa e di accelerazione del-

le procedure in materia am-bientaleGià la legge n. 106/2014 ave-va previsto l’emanazione di un Regolamento che discipli-nasse le categorie di interven-ti di “lieve entità” che potesse-ro usufruire di una procedura semplificata per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.A questo fine si dovranno ap-portare modifiche all’elenco contenuto nell’Allegato 1 del d.P.R. n. 139/2010, che preve-de 39 tipi di intervento a basso impatto ambientale.Speriamo soprattutto che, a differenza di quanto sosten-gono le Soprintendenze, pos-sano usufruire della procedura semplificata, anche due o più interventi contenuti nell’elenco da integrare.Con l’art. 25 del d.l. 133/2014 viene data ulteriore potere a tale Regolamento, proprio per-ché sarà la stessa legge (di conversione) che ne attribuirà la forza. Il regolamento dovrà indivi-duare:- le tipologie di intervento per i quali l’autorizzazione paesag-gistica non è richiesta, ai sen-si dell’art. 149 del Codice, sia per quanto riguarda gli inter-venti di lieve entità, sia me-diante la definizione di ulteriori interventi minori con scarsa ri-levanza paesaggistica,- le tipologie di interventi di lie-ve entità (comprese quelle in-tegrate) che potranno essere sub delegati agli enti preposti, dopo l’accordo tra Ministero, regioni ed enti locali.Come già detto è stata rimos-sa dall’art.146, comma 9, del Codice la Conferenza di Ser-

vizi all’interno della procedura per il rilascio dell’autorizzazio-ne paesaggistica.Nel caso di mancato parere da parte della Soprintendenza nei termini previsti dall’art. 146, il comune è obbligato a decidere sull’istanza e a provvedere alla chiusura del procedimento.

n) Contributo di costruzione – esonero o riduzioneAll’interno dell’art. 17 del d.P.R. 380/2001, con il decre-to legge 133/2014, sono state introdotte due novità, una del-le quali si ritiene estremamen-te riduttiva rispetto alle aspet-tative degli obiettivi della ma-novra e che riguarda, in parti-colare, gli interventi di manu-tenzione straordinaria assog-gettata al contributo di costru-zione commisurato all’inciden-za delle sole opere di urbaniz-zazione.Se da un lato il d.l. vuole favo-rire la ripresa economica ita-liana, non si capisce come si possa raggiungere tale risul-tato prevedendo, da una par-te la riduzione della “pressio-ne contributiva” per gli inter-venti di ristrutturazione edilizia, mentre dall’altro si penalizza-no i predominanti interventi di manutenzione straordinaria, anche se limitati al pagamento della sola quota di oneri di ur-banizzazione.In sede di conversione del de-creto, però, le cose sono cam-biate di poco perché il legisla-tore non ha voluto rimuovere del tutto l’onerosità degli inter-venti di straordinaria manuten-zione (anche se limitata ai soli oneri di urbanizzazione) e co-sì ha limitato tale applicazio-

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ne a quegli interventi che, pur definiti di straordinaria manu-tenzione, aumentano il carico urbanistico e ne derivi un au-mento della superficie calpe-stabile.Ritengo sarà modesta l’appli-cazione della norma sulla pre-vista riduzione del contribu-to che riguarda gli interven-ti di densificazione edilizia, per gli interventi di ristrutturazio-ne, recupero e riuso degli im-mobili dismessi o in via di di-smissione per i quali il contri-buto di costruzione è ridotto in misura non inferiore al 20% ri-spetto a quello previsto per le nuove costruzioni.Per gli interventi di ristruttura-zione edilizia, in Lombardia, è già previsto un doppio criterio di riduzione del contributo, di-stinto tra quello che prevede la ristrutturazione edilizia di edifi-ci senza la demolizione e suc-cessiva ricostruzione e quella ricostruttiva, per i quali:- per gli interventi, non riguar-danti la demolizione e ricostru-zione, gli oneri sono quelli pre-visti per le nuove costruzioni, ridotti del 50%,- per gli interventi, sempre non riguardanti la demolizione e ri-costruzione, il costo di costru-zione è determinato in relazio-ne al costo reale delle opere e

dei lavori effettivamente ese-guiti, così come individuati dal progetto presentato e comun-que per un importo non supe-riore al valore determinato per le nuove costruzioni.In ogni caso i comuni devono definire criteri e modalità ap-plicative della riduzione, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del d.l. 133 del 2014.

ConclusioniIndipendentemente dalle no-vità introdotte con il decre-to legge 133, con le modifi-che ed integrazioni intervenute in sede di conversione in leg-ge, è necessario e indispensa-bile precisare come le regio-ni a statuto ordinario debbano affrontare gli adeguamenti e gli aggiustamenti previsti dalle norme entrate in vigore dal 12 novembre 2014, fermo restan-do che dal 13 settembre 2014 quelle contenute nel decreto in commento dovevano comun-que essere rispettate, fermo restando quanto sopra detto a proposito delle competen-ze delle regioni in questa ma-teria..La regione Lombardia già do-veva affrontare talune modifi-che ed integrazioni alla norma-tiva della legge regionale n. 12 del 2005, previste dalle recenti

normative nazionali, riguardan-ti il TUE, approvato con il dPR 6 giugno 2001, n. 380, quali:- l’art. 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e) f), g) e h), del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1013, n. 98- l’art. 30, comma 3, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla leg-ge 9 agosto 1013, n. 98, come modificato dall’art. 3-quater, comma 2, del d.l. n. 91/2013, convertito con modificazio-ni, dalla legge n. 112/2013 e s.m.i.,- l’art. 41, comma 4, del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla leg-ge 9 agosto 1013, n. 98 e suc-cessivamente dall’art. 10-ter del d.l. n. 47/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2014.Ora la regione sarà chiamata ad adeguare e integrare la pro-pria normativa edilizia alle pre-cedenti disposizioni legislative del 2013, cercando di coordi-nare e coniugare l’attuale leg-ge regionale n. 12 del 2005 al-le nuove norme di “semplifica-zione” in materia edilizia con-tenute nella legge 11 novem-bre 2014, n. 164, di conver-sione del decreto legge n. 133 del 2014.

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Vita associativa ed eventi

APPUNTAMENTI, CONVEGNI E NOVITÀSi riportano, fra le varie iniziative, i più interessanti eventi organizzati o patrocinati da Unitel, pre-mettendo che omissioni derivano unicamente da mancanza di spazio. Come sempre ricordiamo che, con la quotidiana consultazione del nostro sito, le novità riguardanti l’Unione possono essere agevolmente conosciute da tutti i Soci ed i Colleghi.

Ottobre

AL SAIE SI PARLA ANCORA DI IMPIANTISTICA CON IL CREDITO SPORTIVOil Convegno “Progettare im-pianti sportivi: opportuni-tà e finanziamenti”, in replica di quello di settembre in Ro-ma, si è svolto alla Fiera di Bo-logna il 23 del mese. L’incon-tro, svolto nell’ambito del SA-IE ed organizzato da Scais ed Unitel, ha avuto luogo nel Sa-lone denominato “SAIE Sport & Technologies” – Padiglione 21 sull’impiantistica sportiva e il tempo libero di cui a segui-re si riporta una breve descri-zione: “SAIE Sport & Techno-logies” è il salone biennale de-dicato alle strutture, ai sistemi e ai materiali innovativi utiliz-zati negli impianti sportivi. La prima edizione, svoltasi a Bo-logna nel 2012, è stata un’ini-ziativa senza precedenti, na-ta grazie all’incontro tra Bolo-gna Fiere e Figc LND. Il nuo-vo salone tematico ha attirato migliaia di professionisti e ad-detti ai lavori che hanno potu-to conoscere a fondo le pro-cedure di qualificazione, i ma-teriali e le tecnologie di cui l’I-talia è all’avanguardia, in pri-mis quelle utilizzate per i manti in erba artificiale che assicura-no vantaggi considerevoli per i

campi di gioco. Nel 2014 SA-IE Sport & Technologies è tor-nato a Bologna con nuove ini-ziative culturali e tecnico‐in-formative e aprendo ancor di più il salone tutte le altre disci-pline sportive. Fulcro del sa-lone è stata la piazza di SA-IE Sport & Technologies Padi-glione 21 dove un’area forum ospita esperti e studiosi che approfondiscono le tematiche più interessanti e nevralgiche del settore. Nel 2014 nuove iniziative animeranno la piazza con test dal vero e aree dimo-strative per mostrare le carat-teristiche e le prestazioni dei prodotti più innovativi esposti in fiera. L’area è arricchita da-gli spazi dedicati alle Federa-zioni sportive italiane ed inter-nazionali, in primo luogo FI-FA e FIGC LND. Nell’ambi-to del Convegno è intervenuto il consigliere nazionale di Uni-tel, arch. Sergio Mancini con una interessante panoramica rispetto al complesso sistema della gestione degli impianti da parte degli EE. LL. (relazio-ne scaricabile dal ns. sito as-sociativo)

IMPORTANTE ATTESTAZIONE PER UNITEL BASILICATA!Due Colleghi di Unitel Basili-cata sono stati inclusi nel co-

stituente gruppo di lavoro per la stesura di un testo modifi-cativo della legge regionale n. 57/2000 “Usi civici e loro ge-stione in attuazione della leg-ge n. 1766/1927 e regio decre-to n. 332/1928”. Il team è sta-to istituito dal Dipartimento Po-litiche Agricole e Forestali del-la Regione Basilicata. Un altro passo avanti per rafforzale la presenza dell’associazione nel-la realtà del nostro Paese, per la crescita e il riconoscimento della professionalità del tecni-co dell’ente locale (deliberazio-ne di G.R.B. n.. 1147/2014).

LIETO EVENTO NELLA “CITTÀ IPPOCRATICA”!La nascita della sede provin-ciale di Unitel Salerno, avve-nuta in data 24 ottobre u.s. nella sede del Comune di Pa-lomonte, ha segnato anche un momento celebrativo con l’in-contro di tutti gli associati del-la zona Vallo di Diano – Cilen-to – Golfo di Policastro nel Co-mune di Sapri.L’incontro è stato coordinato dal vice presidente ing. Cono Gallo ed ha contato della pre-senza del neo presidente pro-vinciale, geom. Antonio Ar-mando Giglio, accolto con en-tusiasmo e familiarità dagli in-tervenuti.

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Vita associativa ed eventi

Il presidente, nel suo interven-to ha voluto rimarcare la ne-cessità di un’azione sistemi-ca della Sezione, su una pro-vincia che è tra le più estese (e belle..) dello Stivale.È stata altresì sottolineata la necessità di allargare la ba-se associativa per il 2015 per procedere poi alla costituzio-ne del Consiglio direttivo, co-me previsto dallo statuto. La serata, oltre ad essere sta-ta segnata da interventi di alto contenuto tecnico/professio-nale, si è conclusa in manie-ra conviviale, un con l’augurio di buon lavoro al Presidente e, naturalmente, a tutti i Soci che sostengono l’Unione a livello provinciale.

Novembre

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO A PESCARAIl 12 del mese ha avuto luogo con successo un interessante

incontro, patrocinato da Ani-em Abruzzo e da Mercurio In-gegneria (www.mercurioinge-gneria.it), che ha affrontato le ultime novità in tema sulla ma-teria di affidamento di contrat-ti pubblici, in particolare quel-le recate dalla L. 114/2014; dal decreto “Sblocca Italia”. Si è parlato anche de: le regole per gli incentivi ai Tecnici degli ee.ll.; di come va reinterpreta-to il principio di tassatività del-le cause di esclusione con la nuova norma che prevede una sanzione pecuniaria per chi in-corre in «irregolarità essenzia-le degli elementi e delle dichia-razioni; le centrali di commit-tenza per i comuni non capo-luogo; le nuove norme in ma-teria contenzioso amministrati-vo; la sburocratizzazione della P.A.; le nuove norme per pre-venire le infiltrazioni mafiose per la iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servi-zi ed esecutori dei lavori. Do-po l’introduzione del presiden-te nazionale Unitel arch. Pri-miani e Regionale arch. Ma-

raldi, dell’ing. Facciolini di Ani-em Abruzzo, si sono alternati sul banco degli oratori il Con-sigliere Corte Conti Catala-no, l’avv. Scalèra del Foro di Sulmona, esperta in contrat-ti pubblici, il dott. Bellagamba, formatore e Battista Bosetti, della “Bosetti e Gatti” s.r.l.

A MILANO CON “LEGGI D’ITALIA” SI PARLA DI CONTRATTI PUBBLICIGli argomenti dell’incontro so-no stati “Il nuovo art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici: il soccorso istruttorio a paga-mento”, trattato dalla avvoca-ta Cavarra, cha ha illustrato le modifiche introdotte dalla Leg-ge n. 114/2014 che hanno de-terminato un significativo am-pliamento dello strumento del soccorso istruttorio, limitan-do fortemente le possibilità di esclusione diretta dalle proce-dure ad evidenza pubblica di offerte che presentano profili di irregolarità essenziali. Si è chiarito che e nuove di-sposizioni pongono tutta-via alcuni aspetti problemati-ci sotto il profilo operativo, a partire dalla concreta defini-zione ed individuazione del-le irregolarità essenziali. Altro tema significativo è rappre-sentato dall’applicazione del-la sanzione pecuniaria, con ri-guardo sia alla sua funzione, sia al momento della sua ef-fettiva escussione. L’avv. Casati ha discusso di “Avvalimento come modali-tà di partecipazione alla gara tra principio di massima par-tecipazione e rispetto dei re-quisiti previsti dalla lex specia-lis di gara”, infatti l’avvalimen-

Foto di gruppo dei Colleghi della nuova Sezione provinciale di Salerno

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Vita associativa ed eventi

to è strumento ormai entrato nella sua piena operatività co-me meccanismo incentivan-te la partecipazione alle proce-dure di gara. Tuttavia, ancora oggi si pongono all’attenzione degli operatori importanti te-mi applicativi, soprattutto con riferimento alla determinazio-ne dell’oggetto del contratto di avvalimento. Il presidente di Unitel Primiani e la professo-ressa Colombo del Politecni-co hanno introdotto e modera-to l’incontro mentre Leggi d’I-talia ha presentato gli innova-tivi moduli “In Pratica” per gli uffici tecnici degli enti locali e della P.A.

Il saluto di un Collega partico-lare all’atto del pensionamen-to…

UN SALUTO AI COLLEGHIGiovedì 27 novembre 2014.Domani si conclude la mie esperienza lavorativa nel set-tore pubblico e in questo en-te (la Provincia di Roma – Di-partimento Edilizia Scolasti-ca, n.d.r.). Devo dire che spe-cialmente nell’ultimo periodo è stata molto fattiva e formati-va. Adesso mi attende un nuo-vo capitolo della vita principal-mente dedicata alla famiglia e, spero, a sviluppare alcuni inte-ressi personali e sociali che ho maturato in questi ultimi tempi.Sapete tutti dei fatti funesti che mi hanno toccato esat-tamente cinque anni fa e per i quali, assieme a me, ave-te partecipato alle vicissitudi-ni giudiziarie ed emotive che la mia famiglia ha vissuto. Di questa vicinanza e partecipa-zione io vi ringrazio profonda-

mente. Non potrò mai dimen-ticare il modo con cui voi col-leghi mi avete dimostrato par-tecipazione, affetto e intima partecipazione ad una vicenda che in fondo sentivate anche vostra. Per questo mi sento di affermare ad alta voce che per voi Stefano era come un figlio, un fratello, un amico, e che av-vertivate ed avvertite profon-damente che quei fatti terribi-li possono ancora accadere a tutti.Ecco la ragione per cui noi continuiamo a combattere la nostra battaglia, perché que-sto non possa succedere più a nessuno. E che nessuna fa-miglia “normale “ possa es-sere trafitta da queste orribi-li vicende. La nostra battaglia spero continuerà nell’ambito sociale, per il quale vorremmo creare in una nostra struttura familiare un centro per il recu-pero degli “ultimi”, con l’aiuto di organismi pubblici e privati, nel territorio provinciale. Inol-tre vorremmo dare a Stefano un luogo ove riposare degna-mente, dove possa essere ri-cordato e dove il suo esempio di dignità possa essere cono-sciuto e divulgato. Il mio salu-to a voi e il congedo da que-ste strutture avviene non sen-za difficoltà anche perché questi luoghi hanno visto svi-luppare la mia fanciullezza e gioventù, oltre che essere sta-ti di sfondo all’attività lavorati-va. Ma soprattutto perché ho sentito che la solidarietà non è ancora persa nell’ambito dei rapporti umani, che c’è an-cora una speranza di recupe-ro, nelle persone, di quel sen-so di “umanità” che ci è inve-

ce stata negata in quei male-detti sette giorni in cui alcu-ni preposti di strutture pub-bliche, invece che garantir-ne l’integrità, hanno tollerato che una giovane vita si spe-gnesse, ed in quel modo or-ribile. Quindi occorre spera-re sempre, soprattutto in oc-casioni come questa. Rivol-go perciò un affettuoso saluto a tutti voi, ed un sincero au-gurio che possiate progredire sempre nell’ambito sia del la-

voro che familiare, nella spe-ranza che il prossimo cambia-mento legato alla trasforma-zione dell’Ente possa essere più fattivo possibile, nel senso di un maggiore sviluppo del-le attitudini di ciascuno di voi, debitamente curate e svilup-pate dalla Dirigenza, a cui va il mio sincero saluto. Grazie a tutti e buon proseguimento.Geom. Giovanni Cucchi

Dicembre

CON SCAIS A PADOVAGiovedì 11 dicembre al-le ore 15.00 si è svolto pres-so la Sala Convegni dell’Or-dine degli Architetti, P.P.C. di Padova, in Piazza G. Salve-mini 20, il convegno dal tito-lo: “Prospettive di sviluppo nel settore dell’impiantisti-ca sportiva”. L’incontro pro-posto dalla SCAIS, Società di Consulenza e Assistenza Im-piantistica Sportiva – Asso-

Il consigliere Lo Masto porta i sa-luti di Unitel all’amico e collega tecnico Cucchi

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Vita associativa ed eventi

ciazione Benemerita del CO-NI, ha la finalità di informa-re i Professionisti in merito alle realtà e alle nuove pro-spettive per la Progettazione e il Finanziamento di impian-ti sportivi anche alla luce del recente progetto “Mille can-tieri – Mille nuove opportunità per lo sport” presentato dal Sottosegretario on. Graziano Delrio lo scorso 7 Novembre. Il Presidente della SCAIS, ing. Dario Bugli, ha presen-tato gli interventi di numerosi e qualificati relatori, tra i qua-li il Presidente dell’Ordine de-gli Architetti PPC di Padova arch. Giuseppe Cappochin e il Vice Presidente e Assesso-re allo Sport della regione Ve-neto ing. Marino Zorzato, il consigliere Unitel arch. Filosi, l’avv. Salvatore Volpe, penali-sta del Foro di Roma, .Sono stati affrontati diversi temi: il recupero e lo sviluppo degli impianti sportivi attraverso fi-nanziamenti pubblici e priva-ti, le buone pratiche per la lo-

ro accessibilità, fruibilità e si-curezza, nonché gli aspet-ti di una corretta gestione de-gli stessi e le responsabili-tà dei Professionisti in mate-ria. Per Unitel, co-organizza-trice dell’evento, il Consiglie-re Filosi ha parlato delle pro-blematiche delle amministra-zioni comunali connesse al-la gestione dell’impiantistica sportiva.( www.youtube.com/scais channel)

Gennaio

UN NUOVO SERVIZIO DI UNITEL AD I SOCI IN MATE-RIA DI DIRITTO PENALEDal 2015 i nostri Soci vedran-no ampliarsi l’offerta di servizi del sito Unitel e del Giornale.In aggiunta alla pluriennale pubblicazione delle risposte ai quesiti de “L’esperto rispon-de”, in materia di diritto civile ed amministrativo, il Consiglio ha ritenuto utile attivarsi per

fornire linee comportamentali riguardo alle delicate situazio-ni connesse alle responsabili-tà penali degli amministratori e dei funzionari pubblici. L’Avvo-cato Salvatore Volpe, speciali-sta per i reati dei pubblici uffi-ciali, titolare dell’omonimo no-to studio penale in Roma, se-lezionerà mensilmente la do-manda ritenuta più interes-sante per il nostro settore, for-nendo utili indirizzi, dottrinali e pratici, che possano orientare nell’esercizio della nostra de-licata professione. Prossima-mente verrà pubblicato sul si-to un articolo del penalista, il quale in tal modo si presente-rà alla nostra Comunità, che peraltro ha già avuto modo di conoscere a Caserta, nel cor-so del nostro ultimo Congres-so, al quale è stato presente con la delegazione della Scais, e nel convegno comune con Unitel sull’impiantistica spor-tiva dello scorso settembre presso la Casa dell’Architettu-ra a Roma.

PER AGGIORNARE LA RE-DAZIONE RIGUARDO AGLI EVENTI, ED INVIARE I RELA-TIVI CONSUNTIVI, INDIRIZ-ZARE TELECOPIE O LA PO-STA ELETTRONICA ALL’IN-DIRIZZO DI SEGRETERIA: (+39)0874/493958 – telefo-no e fax – [email protected] – OD ANCHE DELLA RE-DAZIONE: [email protected], AL FINE DELLA PUBBLICAZIONE SUL GIOR-NALE O PER I QUESITI AI CONSULENTI.

PER COMUNICARE CON IL PRESIDENTE: [email protected]

PER COMUNICARE CON IL SEGRETARIO NAZIONALE: [email protected]

PER COMUNICARE CON LA CASA DELL’UNITEL IN CAM-POBASSO: [email protected]

PER COMUNICARE CON LE SEZIONI TERRITORIALI:

- [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

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