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Arch. Malossetti Enrico Settore Direzione e Controllo OO.PP. Comune di Ascoli Piceno LA DIREZIONE LAVORI DI OPERE PUBBLICHE D.Lgs. 163/06 D.P.R. 207/10 Anno 2011

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Arch. Malossetti Enrico

Settore Direzione e Controllo OO.PP. Comune di Ascoli Piceno

LA DIREZIONE LAVORI DI OPERE PUBBLICHE

D.Lgs. 163/06 D.P.R. 207/10

Anno 2011

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LA DIREZIONE LAVORI DI OPERE PUBBLICHE

Indice Generale

� L’appalto in generale

� Determinazione del Corrispettivo

� La Direzione Lavori

� Gli organi della Direzione Lavori

� Direzione Lavori e Sicurezza Cantieri

� Il termine di esecuzione

� La consegna Lavori

� Le sospensioni

� L’accettazione dei materiali

� Gli ordini di servizio

� Sinistri e Danni di Forza Maggiore

� Le varianti

� I lavori in economia

� Le riserve

� Il collaudo

� La contabilità

Arch. Malossetti Enrico email: [email protected] Settore Direzione e Controllo OO.PP.

Comune di Ascoli Piceno

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L’Appalto in generale

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L’Appalto in generale

È opportuno accennare ai caratteri peculiari del contratto di appalto, al fine di comprendere il ruolo e la funzione svolti dal direttore dei lavori nell’ambito dell’esecuzione di un’opera pubblica. Il contratto di appalto, come è noto, è disciplinato in generale dagli artt. 1655 ss., cod. civ. Con la sua stipula un soggetto assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. Quindi, il particolare tipo di prestazione richiesta all’appaltatore è l’elemento caratterizzante del contratto d’appalto. Infatti, è tale soggetto a dover organizzare autonomamente i mezzi necessari per garantire il risultato promesso, assumendosi il rischio della relativa gestione. Com’è noto, il contratto di appalto si differenzia nettamente da quello di lavoro subordinato , perché il lavoratore subordinato pone a disposizione del creditore una determinata quantità delle proprie energie lavorative e non assume il rischio del risultato finale. Il debitore, quindi, si pone alle dipendenze dell’altra parte che impiega ed indirizza le sue energie lavorative. Si parla, in tal caso, di locatio operarum (locazione di opere), in contrapposizione alla locatio operis (locazione di opera), che riguarda, invece, il contratto di appalto e di lavoro autonomo . In quest’ultimo, il debitore si obbliga ugualmente a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, senza vincolo di subordinazione nei confronti del creditore committente; manca, però, quel necessario elemento della organizzazione di impresa e di prevalenza del capitale sul lavoro proprio che, invece,come sopra accennato, definisce il contratto di appalto. Locatio operarum «locazione di opere». È il contratto con il quale un soggetto si obbliga, verso corrispettivo, a prestare ad un altro soggetto le proprie energie lavorative (lavoro subordinato). Locatio operis «locazione di opera». Si ha quando una persona si obbliga, verso corrispettivo, a fornire ad un'altra persona un determinato risultato della propria attività Pertanto, parlando di locatio operis, occorre distinguere tra i contratti in cui il debitore compie l’opera con l’impiego di lavoro prevalentemente proprio e quelli in cui organizza, dirige e coordina il lavoro altrui. Nel primo caso ricorre l’ipotesi del contratto d’opera disciplinato dagli artt. 2222 ss. cod. civ., nel secondo caso il contratto di appalto. La «locatio operis», e cioè l'obbligazione di compiere un'opera o un servizio, dà luogo, secondo i casi, al contratto di appalto (art. 1655 c.c.) o a quello di opera (art. 2222 c.c.).

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L’Appalto in generale

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Art. 1655 Appalto Nozione L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. Art. 2222 Contratto d'opera Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti). Ne consegue che l’autonomia di cui gode l’appaltatore, nella realizzazione del risultato promesso, è elemento fondamentale dell’appalto. L’appaltatore, normalmente, è un imprenditore. Infatti, di regola, non esegue direttamente l’opera o il servizio, ma organizza e gestisce come meglio crede i mezzi e gli uomini necessari alla produzione del risultato. L’autonomia, con cui opera l’appaltatore, è collegata al rischio della gestione che il medesimo assume su di sé. L’opera oggetto del contratto, infatti, passa in proprietà del committente solo una volta portata a termine. Pertanto, se dal lavoro non è derivato il risultato promesso o quest’ultimo è stato ottenuto ad un costo più alto di quanto si prevedeva, l’appaltatore o non acquisisce il diritto al corrispettivo o l’acquisisce restando a suo carico il maggior costo affrontato. In buona sostanza, proprio in virtù di questa autonomia, con il contratto d’appalto non viene garantito un’utile all’impresa. Ciò, ovviamente, facendo salvi i casi specificatamente disciplinati riguardanti le variazioni necessarie al progetto, onerosità, difficoltà o impossibilità sopravvenute nella esecuzione dell’opera. Verifica ed accettazione Si aggiunga, poi, che la prestazione del committente sottostà al principio della postnumerazione, in virtù del quale il corrispettivo va corrisposto solo dopo che la prestazione dell’appaltatore sia adempiuta, cioè quando l’opera è stata realizzata , verificata ed accettata art.1665 del cod.civ. “ omissis ….Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente.” Non produce accettazione il semplice versamento di acconti, art .1666 del cod.civ. “Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti” Di regola, quindi, il committente non ha un interesse concreto nell’intromettersi nell’esecuzione del contratto tranne il c.d. “dovere di cooperazione” imposto dagli artt. 1175 e 1375, cod. civ. di cui si parlerà in seguito. Ciò perché l’ obbligo di pagare il corrispettivo pattuito si concretizza solo nel momento in cui l’operato dell’appaltatore sia stato da lui stesso verificato ed accettato.

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L’Appalto in generale

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Ciò non esclude che il committente possa effettuare controlli nel merito durante tutto lo svolgimento dei lavori, al fine di verificarne lo stato. Lo stesso codice civile espressamente gli riconosce la facoltà di compiere, a proprie spese, verifiche in corso d’opera art. 1662, cod. civ. “Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato.” Queste, però, non comportano rinuncia alla verifica finale, cosicché, una volta terminata l’opera, il committente potrà ancor a sollevare qualsiasi obiezione sulla bontà del risultato ai sensi degli artt. 1665 , cod. civ. (Verifica e pagamento dell'opera) Altra importante forma di controllo è esercitata dal committente tramite il direttore dei lavori, che sovrintende all’intera esecuzione dell’opera ed ha la veste di suo rappresentante, ma, solo sul piano delle manifestazioni di volontà di carattere tecnico. La Direzione Lavori nell’appalto Pubblico / Privato Negli appalti privati la figura del direttore dei lavori è diversa da quella del direttore dei lavori per conto della Pubblica Amministrazione. In sintesi: - Negli appalti privati , come collaboratore professionale dell’imprenditore o rappresentante del committente, ha il dovere di provvedere all’esecuzione dell’opera da un punto di vista tecnico, organizzando e vigilando sui lavori. - Negli appalti Pubblici, invece, ha solo il compito di controllare la corrispondenza dell’opera al contratto, rispondendo dell’adempimento di tale obbligo solo verso il committente. L’obbligo della Direzione dei Lavori negli appalti pubblici. La figura del direttore dei lavori, relativamente ai rapporti tra privati, è prevista come obbligatoria in quelle circostanze in cui l’esecuzione di un’opera richieda l’intervento di un tecnico, nell’interesse della collettività. È questo il caso, ad esempio, della realizzazione di opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica, ovvero delle costruzioni in zone sismiche, ovvero ancora degli interventi soggetti a concessione edilizia o al rilascio del certificato di abitabilità. Per l’esecuzione di lavori pubblici, “affidati in appalto”, invece, le Amministrazioni aggiudicatrici sono “obbligate” ad istituire un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti. Dlgs.163/06 Art. 130 (Direzione dei lavori) 1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

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La Determinazione del Corrispettivo

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La Determinazione del Corrispettivo

Due sono i sistemi principali di determinazione del corrispettivo: 1- a corpo 2- a misura Si tratta di due “tipologie contrattuali” essenzialmente diverse. Il contratto a corpo rappresenta un “patto di assicurazione” (Planiol) in cui si ha la “certezza della spesa” (circ. Di Pietro) indipendentemente dalle quantità utilizzate in fase esecutiva (salvo alcune eccezioni). In questo caso l’importo, riferito all’esecuzione dell’opera nel suo complesso, è fisso ed invariabile. Nel contratto a misura , invece, il costo dell’opera e solo presuntivo. Il prezzo dell’opera varia in funzione delle quantità effettivamente utilizzate per il suo compimento (siano esse determinate a misura od a corpo). In buona sostanza non si deve mai confondere l’unità di misura, della singola quantità (ml.; mc.; A corpo ; cadauna), con la tipologia contrattuale che definisce invece il metodo di determinazione del corrispettivo totale. In definitiva in un appalto a corpo il prezzo è “fisso ed invariabile”, mentre, nell’appalto a misura tale costo “può variare, tanto in più quanto in meno, secondo la quantità effettiva delle opere eseguite”. Trasformare un appalto a corpo in un lavoro a misura non è possibile proprio in virtù della differente tipologia contrattuale (vedi anche A.V.) Dlgs.163/06 Art. 53 c.4 (Tipologia e oggetto dei c ontratti pubblici di lavori, servizi e forniture) - Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. - Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Il corrispettivo è sempre dovuto anche quando le parti non lo hanno stabilito. Esso è calcolato con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi ed in mancanza è definito dal giudice Cod. Civ. Art. 1657 Determinazione del corrispettiv o

Se le parti non hanno determinato la misura del corrispettivo né hanno stabilito il modo di determinarla, essa è calcolata con riferimento alle tariffe esistenti o agli usi; in mancanza, è determinata dal giudice.

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La Determinazione del Corrispettivo

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Il Pagamento del Corrispettivo Il diritto del pagamento al corrispettivo sorge quando l’opera è non soltanto ultimata, ma accettata dal committente (Art.1665 cod. civ.). Negli appalti di lavori pubblici l’accettazione avviene con il collaudo dell’opera. Ovvero con la verifica che essa è stata realizzata correttamente ed in conformità al contratto. In altri termini , è soltanto con l’approvazione del collaudo che il credito dell’appaltatore diviene certo. Il principio civilistico del pagamento ad opera accettata viene mitigato nei lavori pubblici con la previsione di acconti in corso d’opera. Ciò è una facoltà negoziale delle parti (“Salvo diversa pattuizione”) e non un obbligo. Nel caso di lavori pubblici, però, la previsione della corresponsione di acconti è pressoché obbligatoria in ragione di una maggior economicità generale dell’appalto oltre ad una maggior garanzia di ultimazione dell’opera. Gli acconti, perciò rappresentano mere anticipazioni sul corrispettivo ed hanno la finalità di agevolare l’attività dell’appaltatore evitandogli un eccessivo ricorso al credito bancario. Art. 1665 Verifica e pagamento dell'opera

“Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando l'opera è accettata dal committente”. Il pagamento di acconti non incide però sul principio generale che il credito dell’appaltatore diviene certo soltanto con il collaudo dell’opera. Gli acconti in quanto mere anticipazioni non hanno un carattere definitivo e non implicano l’accettazione anche parziale dell’opera. Ne consegue che l’Amministrazione mantiene inalterato il suo potere di controllo (ordinando demolizioni e rifacimenti) oltre al diritto di rifiutare l’opera ove ritenuta affetta da vizi tali da renderla inidonea alle sue finalità . Analoga portata va attribuita alla rata di saldo, il cui pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art.1666 del cod. civ. essendo anch’essa nella sostanza un “acconto” poiché riferita al Collaudo Provvisorio. Infatti l’accettazione diviene certa solo con il Collaudo Definitivo. Art. 1666 Verifica e pagamento di singole partite

2“Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.”

Dlgs. 163/06 Art.141 c.9 (Collaudo dei lavori pubbl ici Collaudo dei lavori

pubblici)

“ Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. “ Pertanto anche dopo il collaudo provvisorio l’Amministrazione conserva il suo potere di rifiutare l’approvazione del collaudo e perciò rifiutare l’opera ed ordinare un nuovo collaudo .

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La Determinazione del Corrispettivo

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Dpr. 207/10 art.234 c.3 ” Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.” Dlgs. 163/06 Art. 141 (Collaudo dei lavori pubblici ) c.3. Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine c.10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Dpr. 207/10 art.229 c.3 ultimo periodo (Certificato di collaudo) “ Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. “ Dpr. 207/10 Art. 124. Fideiussione a garanzia dell' anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi 3. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 1. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo ai sensi dell’articolo 141, comma 3, del codice. In tale periodo si effettua quello che è stato definito come la “sperimentazione” dell’opera. Pagamento diretto ai subappaltatori L’Amministrazione, nel bando di gara, può indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dei lavori eseguiti . In tal caso l’appaltatore comunica all’Amministrazione la parte dei lavori eseguiti con indicazione dell’importo e proposta motivata di pagamento. In caso di contenzioso interviene la novità dispositiva contenuta nell’art.170 c.7 del Dpr 207/10. Con ciò si vuol evitare il ricorso, da parte dell’appaltatore, a contenziosi effettuati in danno del subappaltatore del tutto pretestuosi. Dlgs 163/06 Art. 118 c.3 “Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro” 3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto

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La Determinazione del Corrispettivo

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per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa , che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Dpr. 207/10 Art. 170. c.7 ( Subappalto e cottimo) 7. In caso di mancato rispetto da parte dell’esecutore dell’obbligo di cui all’articolo 118, comma 3, del codice, qualora l’esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’esecutore sia accertato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante sospende i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corr ispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura a ccertata dal direttore dei lavori. Pagamento diretto di contributi e stipendi. Con la stipula del contratto l’appaltatore assume delle obbligazioni non solo verso il committente ma anche nei confronti del proprio personale dipendente per il pagamento dei contributi e stipendi. Ciò lo si ricava dall’art. 207 c.3 del dpr 207/10 e art.4, 5 e 6 del Dpr 207/06 nonché dalle disposizioni riguardanti il Durc. Ovvero in caso di inadempienza, la stazione appaltante, può sostituirsi all’appaltatore per il pagamento di quanto dovuto attuando un “intervento sostitutivo” nelle forme e modi definiti dall’art.4 e 5 del Dpr 207/10. Dpr 207 Art. 123. c.3 Cauzione definitiva “….Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Dpr 207 Art. 4 c.2. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore

“Nelle ipotesi previste dall’articolo 6, commi 3 e 4, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dai soggetti di cui

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La Determinazione del Corrispettivo

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all’articolo 3, comma 1, lettera b), direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.” Dpr 207 Art. 5. Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza retributiva dell’esecutore e del subap paltatore “1. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 118, comma 8, ultimo periodo, del codice, impiegato nell’esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), possono pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi degli articoli 37, comma 11, ultimo periodo e 118, comma 3, primo periodo, del codice. 2. I pagamenti, di cui al comma 1, eseguiti dai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati. 3. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 1, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.” I termini per il pagamento degli acconti e del sald o Dpr 207/10 Art. 143 Termini di pagamento degli acc onti e del saldo “1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. 2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’articolo 141, comma 9, del codice. Nel caso l’esecutore non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. 3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire termini inferiori.”

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La Determinazione del Corrispettivo

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Determinazione degli acconti nell’appalto a misura ed a corpo Le due tipologie contrattuali, a corpo ed a misura, danno luogo a diversi modi di “accertamento e registrazione dei fatti producenti spesa”. - Nell’appalto a misura verranno annotate nei documenti contabili le quantità delle lavorazioni effettivamente realizzate. - Nell’appalto a corpo verranno annotate nei documenti contabili “la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria, rilevabile dal contratto, che è stata eseguita.” Art.184 Dpr 207/10 Rispetto al previgente art.159 del dpr 554/99 la nuova formulazione definisce un maggior grado di definizione delle quote percentuali ora strutturate in “voci disaggregate” di “varie categorie di lavorazioni” In quest’ultimo caso la disposizione normativa dell’annotazione delle quantità effettivamente eseguite risulterebbe in contrasto con l’art. 53 del Codice ovvero “Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione.”. Tale disposizione è però mitigata dalla previsione contenuta nel comma3 dell’art.184 qualora stabilisce che “Le progressive quote percentuali delle voci disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllarne l'ordine di grandezza attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale” In realtà nell’appalto a corpo le quantità delle lavorazioni eseguite dovranno valutarsi in rapporto alle effettive previsioni esecutive. Ciò in ragione del fatto che le quantità progettuali (computo metrico) potrebbero discostarsi dalla realtà ed indurre il direttore dei lavori ad effettuare delle annotazioni errate. In buona sostanza nell’appalto a misura si avrà una valutazione oggettiva delle quantità, effettivamente eseguite, basata sulle norme di misurazione prestabilite, mentre nell’appalto a corpo la valutazione delle quantità, effettivamente eseguite, è strettamente “soggettiva” ovvero è basata su “valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori”.

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Direzione Lavori e Sicurezza Cantieri

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La Direzione dei Lavori

L’istituzione della Direzione lavori. Ai sensi dell’art.10, comma 1, lett.l, del Reg., l’istituzione dell’ufficio di direzione dei lavori è promossa dal responsabile del procedimento prima dell’esperimento di gara per l’affidamento dei lavori (Art.147 del Reg.). Sia se operi come organo tecnico a sé stante (D.L. esterna), sia se agisca come strumento operativo dell’ufficio tecnico direzionale o dello stesso committente (D.L. interna), nei confronti dell’appaltatore il direttore dei lavori rappresenta l’amministrazione committente . Da ciò il divieto assoluto di intrattenere rapporti professionali con l’appaltatore vista la necessità di garantire che il direttore dei lavori vigili sulla corretta esecuzione dell’opera nell’esclusivo interesse della pubblica amministrazione. Vi è chi ha sottolineato come il direttore dei lavori sia solo un organo tecnico e non un organo decisionale dell’amministrazione, nel senso che non è titolare del potere di manifestare la volontà di quest’ultima, ma un mero tramite che è tenuto ad eseguirne le disposizioni e a comunicare qualsiasi evenienza al responsabile del procedimento, senza possibilità di assumere decisioni definitive . L’obbligazione del direttore dei lavori L’obbligazione del direttore dei lavori, sia interno che esterno, avendo per oggetto la prestazione di un’opera intellettuale, è un’obbligazione di mezzi e non di risultato . Secondo una distinzione tradizionale e ancora seguita in dottrina (non senza dissensi) e in giurisprudenza, la prestazione del direttore dei lavori, appartiene alla categoria delle obbligazioni “di mezzi ”, per distinguerle da quelle “di risultato ”, avendo ad oggetto le prime "solo" un comportamento professionalmente adeguato, le seconde il risultato stesso che il creditore ha diritto di conseguire. L'obbligazione del Direttore dei Lavori sarebbe pertanto quella di porre in essere un comportamento professionalmente adeguato, espressione della diligenza ordinaria, non essendo al contrario tenuto a far conseguire un risultato consistente nell’esito finale, giacché solo in parte legata alla prestazione che gli viene richiesta. Ciò in contrapposizione con la prestazione tipica d ell’appaltatore che è, invece, il compimento dell’opera e quindi costituis ce un “obbligazione di risultato”.

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Il Responsabile del Procedimento Di fatto il Responsabile del Procedimento è parte integrante dell’Ufficio di direzione lavori anche se la normativa lo pone formalmente fuori da tale ambito. Infatti la responsabilità della corretta esecuzione dell’opera fa capo al Responsabile del Procedimento, mentre il direttore dei lavori rappresenta solo il suo “braccio operativo” Art.9 del reg. “1. Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, …omissis” Il responsabile del procedimento deve possedere due requisiti fondamentali:

a) titolo di studio e competenza adeguata all’intervento da realizzare b) abilitazione all’esercizio della professione

Tale istituzione è stata altresì confermata per i Lavori Pubblici nonché estesa anche per gli appalti di Forniture e Servizi (Resp. Proc. e Direttore dell’ Esecuzione) (Nella Relazione al Regolamento dpr 554/99) “Il responsabile del procedimento è la figura centrale del nuovo sistema di realizzazione dei lavori pubblici” ed egli “è il vero dominus, il vero centro unitario di imputazione delle funzioni di scelta, controllo e vigilanza” titolare “dei compiti di un vero e proprio “project manager”, sull’esempio del modulo organizzativo che più è diffuso all’estero”. L’Appaltatore come esecutore qualificato e sua auto nomia L’appaltatore è tenuto ad eseguire l’opera a regola d’arte ed in conformità alle clausole contrattuali. L’appaltatore non è un nudus minister, e cioè un mero esecutore materiale, ma un esecutore altamente qualificato ed è tenuto a segnalare all’Amministrazione qualsiasi fatto che possa determinare vizi all’opera. L’appaltatore è perciò tenuto a segnalare tempestivamente gli errori progettuali o l’erroneità di un ordine o qualsiasi altra circostanza che può incidere sulla corretta esecuzione dell’opera. Solo adottando tale comportamento egli può assumere la veste di nudus minister a meno che non provi che il controllo richiedeva cognizioni tecniche eccedenti i limiti della diligenza dovuta. L’Appaltatore, invece, non è esonerato da responsabilità qualora prosegua l’esecuzione dell’opera nonostante abbia riscontrato che i lavori possano causare danni a terzi o provocare conseguenze penali. Il potere di controllo e di vigilanza del direttore dei lavori non annulla l’autonomia dell’appaltatore che, salvo patto contrario, rimane tenuto a rispettare, nell’esecuzione dell’appalto, le regole dell’arte, al fine di assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente.

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D.M. 145/2000 Art. 4. Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore 1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. 2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori. Il Direttore di Cantiere Diversa è la figura del direttore di cantiere, collaboratore dell’appaltatore, che assicura, ai sensi dell’art. 6 del Capitolato generale, l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere e cura gli interessi dell’appaltatore nei confronti della pubblica amministrazione. Art. 6. Disciplina e buon ordine dei cantieri 2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. 5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. 6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali. Le funzioni del Direttore dei Lavori. L’ufficio di direzione lavori Le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono l’Ufficio di direzione lavori conferendogli «il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento» (art. 147, c. 1, reg.). L’ufficio è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’opera secondo le disposizioni contrattuali. Tale formulazione ha destò qualche perplessità, già in occasione del dpr 554/99, inducendo a ritenere mutata da monocratica a collegiale la natura del soggetto incaricato della direzione dei lavori. Ma appare evidente che l’Ufficio di direzione dei lavori deve essere inteso non come organo collegiale, ma come semplice ufficio che svolge la sua attività a supporto del direttore dei lavori, il solo in grado di impegnare la stazione appaltante verso l’esterno (ed avente, quindi, natura monocratica.)

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Ciò in ragione dell’ Art.148 del reg . ”2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attivit à di tutto l'ufficio di direzione dei lavori , ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. “ I componenti dell’Ufficio di direzione lavori “sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto , senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali” Art.161 c.11 del reg. La composizione dell’Ufficio di direzione lavori Le stazioni appaltanti istituisco, prima della gara, “un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente , in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.” (Art.147) Si ravvisa, quindi, un concetto di proporzionalità fra composizione dell’Ufficio e la dimensione e tipologia dell’inter vento . Le Mansioni del Direttore dei Lavori I compiti Principali del Direttore dei Lavori Al direttore dei lavori sono attribuiti essenzialmente i seguenti compiti e responsabilità: a) Controllare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al

progetto ed alle condizioni contrattuali b) L’accettazione dei materiali dpr 207/10 Art. 148 (Direttore dei lavori) 1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto. 3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, e successive modificazioni.

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La regola d’arte Per regole dell’arte si intendono le norme, i criteri e le cognizioni generali dettati dalla tecnica e le massime di esperienza professionale che costituiscono patrimonio comune di tutti coloro che esercitano una determinata attività e, nell’appalto, anche i principi elaborati dalla scienza delle costruzioni (Cianflone Givannini). Esse sono strettamente relative alla natura della singola opera ed alla funzione tipica cui la stessa è normalmente destinata. Le regole dell’arte cui l’appaltatore è obbligato ad attenersi sono quelle comuni e generalmente seguite in quel determinato luogo e in quella determinata epoca, non quelle eccezionali che implichino l’adozione di procedimenti tecnici del tutto speciali o particolarmente dispendiosi. In tema di opere pubbliche, pur in mancanza di una specifica prescrizione contrattuale, i materiali da impiegare nell’esecuzione dell’opera debbono essere della migliore qualità . (Art.167 c.1 del reg.) Conformità al contratto e sua interpretazione La natura del contratto d’appalto impone che la sua interpretazione venga effettuata secondo le regole che disciplinano l’interpretazione dei contratti tra privati contenute negli articoli del cod. civ. dal 1362 al 1371. Nell’interpretare il contratto il direttore dei lavori dovrà ricostruire l’effettiva volontà delle parti . e nel caso Disposizione di particolare importanza è la norma contenuta nell’ art.1370 in base alla quale le clausole contrastanti o dubbie vanno interpretate a favore di chi non ha redatto l’atto, ovvero vanno interpretate a favore dell’appaltatore. L’accettazione dei materiali (Vedi relativo capitolo) Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche dei controlli quantitativi e qualitativi e degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche che egli può disporre (art. 148, comma 3, reg.). L’autonomia decisionale del direttore dei lavori Il direttore dei lavori non può in alcun modo determinare modifiche al progetto e al contratto. Egli è infatti chiamato proprio ad assicurare la corrispondenza dell’opera ai patti contrattuali salvo alcune eccezioni:

1- Le variazioni di dettaglio previste dall’art. 132, comma 3, primo periodo della legge quadro (le c.d. non varianti).

2- Nei casi di somma urgenza ovvero in quei casi che “non

consentono alcun indugio” (Art. 176 del reg.). Norma che di fatto surroga alle disposizioni che erano contenute nell’abrogato art. 342 L. n. 2248 del 1865, All. F

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L’obbligazione del direttore dei lavori è un’obbligazione di mezzi e non di risultato. Tuttavia, questo non significa che il suo incarico debba ritenersi limitato al riscontro della conformità dell’opera al progetto, giacché il direttore dei lavori, come l’appaltatore, è tenuto all’individuazione e alla correzione di eventuali carenze progettuali che impediscono la buona riuscita del lavoro . In merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto, il direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore. Altre mansioni del Direttore dei Lavori Le mansioni del direttore dei lavori sono definite, oltre che dalle fonti normative e dai capitolati generali e speciali, anche dalla prassi amministrativa . Sono state redatte numerose elencazioni dei suoi compiti specifici al fine di definirne il preciso ambito di competenza. Pur tenendo conto della complessità dei compiti del direttore dei lavori e della varietà delle situazioni possibili, possono così elencarsi, senza pretesa di esaustività, le mansioni del direttore dei lavori quali risultano dal complesso normativo vigente : 1. studio di tutti gli elementi progettuali, tecnici, catastali ed amministrativi, con particolare riferimento al capitolato speciale d’appalto ed al contratto; 2. verifica del progetto in relazione alla situazione dei suoli, ai tracciamenti ed alla sussistenza di tutti i benestare, concessioni, nulla osta, autorizzazioni preliminari necessari; 3. verifica dei progetti di strutture ed impianti, con particolare riferimento al rispetto della normativa nazionale e comunitaria, alla norme antisismiche, alle norme sulla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici, alla eliminazione delle barriere architettoniche ecc., controfirmando, ove previsto dalle norme stesse, i progetti medesimi; 4. redazione del verbale di consegna; 5. verifica della “cantierabilità” od “appaltabilità” dell’opera. Attività di verifica che dovrebbe produrre una “minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso” (relazione al regolamento) Art. 54 c. 7 . Il rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica riporta le risultanze dell’attività svolta e accerta l’avvenuto rilascio da parte del direttore lavori della attestazione, di cui all’articolo 106, comma 1. Art. 106. Disposizioni preliminari per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici 1. L'avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone l'avvenuta validazione del progetto di cui all'articolo 55 del regolamento, previa acquisizione da parte del responsabile del procedimento dell'attestazione del direttore dei lavori in merito: a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto; c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori.

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6. redazione accurata di tutti i documenti contabili di propria competenza e controllo della corretta tenuta da parte degli assistenti di quelli a loro affidati; 7. Organizzazione e supervisione dell’ufficio di direzione lavori Spetta, inoltre, al direttore dei lavori : – esercitare personalmente o a mezzo degli assistenti l’alta sorveglianza sui

lavori, verificando il rispetto del progetto approvato,la corretta esecuzione, la qualità, l’idoneità e la corretta messa in opera dei materiali;

– disporre gli adattamenti richiesti dalle necessità della minuta tecnica, redigendo o facendo redigere dall’impresa, su proprie indicazioni, i disegni costruttivi con conseguente assunzione di relative responsabilità; Art.15 c.4 del reg. “4. Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell’intervento nel suo ciclo di vita utile, gli elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, a cura dell’esecutore e con l’approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell’opera o del lavoro.”

– introdurre le variazioni cosiddette di dettaglio di cui all’art.132, comma 3, primo periodo, del d.lgs 163/06;

– esigere, previa motivata comunicazione, l’allontanamento del direttore di cantiere e del personale dell’impresa per indisciplina, incapacità o grave negligenza;

– collaborare con tutti i soggetti aventi causa per la migliore riuscita dei lavori e formulare proposte per la risoluzione di particolari problematiche, sempre nell’ambito e nei limiti delle proprie competenze;

– proporre al responsabile del procedimento eventuali varianti, assestamenti, concordamento nuovi prezzi, perizie e partecipare alle eventuali riunioni con i progettisti;

– esaminare le variazioni migliorative in diminuzione proposte dall’appaltatore;

– procedere in contraddittorio con l’appaltatore alla misura delle opere ed ai controlli tecnici;

– verificare in corso d’opera il rispetto dei tempi esecutivi in relazione al tempo utile complessivo ed assumere i conseguenti provvedimenti in caso negativo;

– segnalare l’insorgenza di ritardi e la maturazione di penali; – impartire gli eventuali ordini di servizio all’appaltatore sulla base delle

necessità del lavoro e delle disposizioni del responsabile del procedimento; – accertare periodicamente il possesso e la regolarità da parte

dell’appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

– controllare il rispetto della normativa antimafia anche nei rapporti tra appaltatore ed eventuali subappaltatori, nella conservazione ed aggiornamento delle tabelle dei lavori, nella verifica dei contratti, nella corretta sorveglianza del cantiere ecc.;

– curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione

– disporre le sospensioni e le riprese dei lavori, ai sensi dell’art. 158, reg.; – redigere il certificato di ultimazione dei lavori; – redigere gli eventuali verbali di accertamento di danni di forza

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maggiore e relative perizie; – redigere i verbali per lavori di urgenza e somma urgenza se a ciò incaricato

dal responsabile del procedimento; – denunciare eventuali sinistri alle persone o danni alle proprietà e redigerne

apposita relazione; – provvedere all’esecuzione delle prove necessarie per accertare la qualità

dei materiali e dei componenti approvvigionati, dopo l’approvazione delle campionature;

– provvedere alle verifiche statiche delle strutture in corso d’opera ed alle prove di funzionamento di apparecchiature ed impianti;

– provvedere tempestivamente alla liquidazione dei lavori, al calcolo eventuale del prezzo chiuso sulla base del cronoprogramma ed alla definizione del saldo nei termini;

– provvedere al calcolo degli eventuali interessi per ritardato pagamento a favore dell’appaltatore;

– dare comunicazione al responsabile del procedimento delle contestazioni eventualmente insorte con l’appaltatore;

– segnalare al responsabile del procedimento il raggiungimento delle condizioni per il tentativo di accordo bonario;

– mettere a disposizione del collaudatore tutti i documenti necessari previsti; – partecipare alle visite di collaudo ovvero provvedere a redigere il certificato

di regolare esecuzione nelle particolari condizioni in cui sia previsto; – predisporre entro i termini contrattuali la contabilità finale; – redigere, se prevista, la relazione a struttura ultimata; – predisporre il certificato di regolare esecuzione; – pronunziarsi in merito alle riserve avanzate dall’appaltatore . – collaborare con il responsabile del procedimento nell’affidamento di

eventuali lavori in economia. – Informare periodicamente responsabile del procedimento sull’andamento

dei lavori. Art.152 c.1del dpr 207/10 – Predisporre quanto necessario per “l’aggiornamento prezzi” art.133 del

D.lgs 163/2006 Ordini di servizio Risolta in via definitiva il “conflitto di attribuzione” in merito all’emanazione degli “ordini di servizio” non più di esclusiva competenza del responsabile del procedimento come da lettura dell’ art.128 c.2 del dpr 554/99. Condizione questa che era correttamente mitigata dalle disposizioni contenute nell’art.18 del dm 145/2000. Ora “ L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite all’esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori” mentre “Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto .” Inoltre tale atto torna ad essere “atto dell'appalto idoneo” a ricevere l’iscrizione di riserve.

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Art. 152. Disposizioni e ordini di servizio 1. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.

2. Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto. 3. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite all’esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L’ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all’esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l’ordine di servizio sia impartito dal direttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento. L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.

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Gli organi della direzione lavori La varietà e complessità dei compiti demandati al direttore dei lavori rende impossibile per il professionista incaricato della direzione assicurare la presenza quotidiana e seguire personalmente i lavori, i quali possono essere articolati magari su più cantieri anche molto distanti tra loro. D’altronde, le varie incombenze attribuite al direttore dei lavori non sono tali da richiedere necessariamente la sua presenza conti nua sul luogo di esecuzione delle opere , presenza, invece, ritenuta obbligatoria solo in occasione delle visite di collaudo (art. 224, comma 3, reg.). Viene confermata la riforma introdotta dal dpr 554/99, infatti, l’ufficio di direzione lavori deve essere composto da un direttore e, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria di intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Da segnalarsi però una importante modifica, in materia sicurezza, introdotta dall’art.151. Questi soggetti garantiscono l’assistenza giornaliera, la tenuta della contabilità e, quindi, la presenza assidua in canti ere. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del co ordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio (art. 148 c.2 del reg.). I Direttori Operativi Gli assistenti con funzioni di direttore operativo collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali. Ai sensi dell’art. 149, comma 1, reg., i direttori operativi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori, il quale, in tale veste, può essere assimilato ad un dirigente di servizio. I Direttori Operati sono, in pratica, dei sostituti del Direttore dei Lavori, poiché lo assistono nell’eliminare le cause che possono determinare una esecuzione dei lavori non corretta e non conforme al progetto. Rispetto alla vecchia normativa svanisce attribuzione del compito meramente contabile ovvero “di collaborare alla tenuta dei libri contabili “ e si aggiungono le mansioni di supplenza in merito alla “direzione di lavorazioni specialistiche”. Art. 149 (Direttori operativi) 1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. 2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti: a) verificare che l’esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori; c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi; d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;

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e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive; f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo; g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti; h) direzione di lavorazioni specialistiche. Gli Ispettori di Cantiere Gli ispettori sono presenti a tempo pieno durante i l periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quot idiano , nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Gli ispettori di cantiere svolgono funzioni più specifiche poiché tra l’altro, provvedono alla predisposizione degli atti contabili ed al minuzioso controllo sulla regolare esecuzione dei lavori. Ne consegue che, nei casi in cui non siano nominati né direttori operativi né ispettori di cantiere si determina l’obbligo del direttore dei lavori di assicurare la presenza continua in cantiere onde assolvere ai necessari controlli. Art. 150. Ispettori di cantiere 1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. 2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti: a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore; b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; c) il controllo sulla attività dei subappaltatori; d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali; e) l’assistenza alle prove di laboratorio; f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; g) la predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori; h) l’assistenza al coordinatore per l’esecuzione.

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Novità non priva di conseguenze è l’introduzione di alcune “precisazioni volte a meglio definire i diversi compiti e responsabilità” dei soggetti dell’Ufficio di Direzione Lavori. Ciò era previsto in maniera meno chiara nel vecchio regolamento considerata la doppia attribuzione di “collaborare alla tenuta dei libri contabili” attribuita al Direttore Operativo e “la predisposizione degli atti contabili” assegnata all’ispettore di cantiere. Nella nuova formulazione della norma prevede la possibilità di demandare all’ispettore dei lavori la “predisposizione degli atti contabili e l’esecuzione delle misurazioni”. Formulazione di maggior coerenza con le disposizioni contenute nell’art. 185 (Modalità della misurazione dei lavori ).

Il Direttore dei Lavori quale Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva

In base al vecchio regolamento, competevano al direttore dei lavori le funzioni attribuite al coordinatore per l’esecuzione dei lavori in base alla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri (ex art. 127, comma 1, reg.). Quindi la vecchia normativa imponeva che i compiti di CSE fossero svolti in via prioritaria dal Direttore dei lavori. Il tenore letterale dell’articolo, quindi, definiva come residuale la previsione di due figure separate specialmente in quei casi di affidamento esterno. Dpr 554/99 Art. 127 (Sicurezza nei cantieri) 1. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell’eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l’esercizio delle relative funzioni. La nuova formulazione contenuta nel Dpr 207/10 prevede la possibilità di avere due figure separate proprio in ragione della specificità dei ruoli. Tale nuova formulazione comunque non libera il Direttore dei Lavori da eventuali responsabilità derivanti dall’obbligo derivante dal“coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori”(art.148) visto che il CSE altro non è che un Direttore Operativo. Art. 151. Sicurezza nei cantieri 1. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri possono essere svolte dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell’eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

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Più in generale in tema di responsabilità e sicurezza dei lavori: “In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro chiunque, in qualsiasi modo abbai assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 547/1955, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla vale che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un qualsiasi e autonomo titolo.” Cass.Pen. Sez. IV, di pr 3948 del 30 marzo 1998. Il rispetto dell’autonomia organizzativa e gestiona le dell’impresa Proprio in virtù di quell’autonomia imprenditoriale definita nell’art.1655 del Codice Civile è data possibilità all’impresa di presentare modifiche ed integrazioni al PSC; oltre all’obbligo di presentazione del POS “per quanto attiene alle proprie scelte autonome” (Piano da considerarsi come documento “complementare e di dettaglio” proprio in virtù di quella autonomia imprenditoriale sancita dall’art.1655 del codice civile). Art. 131. Piani di sicurezza Dlgs 163/06 2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32: a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; (ora decreto legislativo n. 81 del 2008) b) ..”omissis” c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora decreto legislativo n. 81 del 2008), ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora decreto legislativo n. 81 del 2008), proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

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Gli oneri per la sicurezza Gli oneri per la sicurezza prima della la 109/94 e 494/96 Gli oneri per la sicurezza non sono nati con la109 o 494 ma si riferiscono a disposizioni legislative precedenti (es. dpr 547/1955 ecc.). Tali costi rientravano negli oneri generali a carico dell’impresa le quali evitavano di attuare le necessarie misure di prevenzione e protezione per poter ottenere il maggior utile possibile. Gli Oneri per la sicurezza dopo la 109/94 e 494/96 Con la 109/94 e 494/96 , invece, per evitare ciò si è passati da un onere generale ed indeterminato, a carico dell’impresa, ad un costo specifico da calcolarsi a parte e da non porre a ribasso. Vale la pena ricordare come gli oneri generali a carico dell’impresa sono rappresentati da quei costi accessori, contrattualmente definiti (ma non stimati), necessari per la realizzazione dell’opera. Sarà quindi la stessa impresa appaltatrice che, in fase d’offerta, dovrà definirne l’ammontare economico. Gli oneri per la sicurezza, al contrario, sono stimati nel PSC (ex art.12 della 494/96) e non sono soggetti al ribasso d’asta. Più propriamente il PSC va inteso quale “progetto per la sicurezza” a cui corrisponde uno specifico computo dei relativi oneri. Tale computo dovrà essere, parimenti a qualsiasi altro progetto, coerente alle previsioni progettuali per la sicurezza. Ciò in considerazione della non recente comunicazione dell’autorità di vigilanza : “la mancata previsione degli oneri per la sicurezza, così come un loro inadeguato calcolo, comporta una grave elusione delle prescrizioni normative comunitarie e nazionali in materia.” Deliberazione n. 127 del 09/05/2007 - d.lgs 163/06 Articoli 131, 34, 36, 37 “I costi della sicurezza si distinguono in costi della sicurezza “contrattuali”, ai quali l’impresa è vincolata contrattualmente in quanto previsti nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, e costi della sicurezza “ex lege”, che il datore di lavoro è comunque obbligato a sostenere a norma del Titolo IV del d. lgs. n. 626/1994 per l’esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione compresa nell’appalto. Detti costi della sicurezza sono intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei relativi prezzi unitari. Ai sensi dell’assetto normativo introdotto dal d.P.R. 222/2003, esclusivamente i costi della sicurezza “contrattuali” sono esclusi dal ribasso” (cfr determinazione n. 4/2006) Il nuovo regolamento richiama più volte la necessità di adottare, per ogni specifico cantiere, una vera e propria progettazione della sicurezza. Ovvero il nuovo regolamento enuncia più volte la necessità di realizzare un PSC riferito allo “specifico cantiere”. Quindi parimenti a qualsiasi altra attività progettuale il PSC deve contenere una fase di analisi con “l’individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione” una fase più propriamente progettuale e di stima che contenga le “misure di concreta fattibilità” per la sicurezza ed i relativi costi “derivanti dall’attuazione delle misure individuate” ovvero “deve prevedere l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere”.

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Art. 39. Piano di sicurezza e di coordinamento e qu adro di incidenza della manodopera (ex art. 41, d.P.R. n. 554/1999) 1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l’organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l’individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Il piano contiene misure di concreta fattibilità , è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto pre visto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 20 08, n. 81. La stima dei costi della sicurezza derivanti dall’attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all’articolo 16, comma 1, punto a.2). 2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamen to sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi all e misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo quanto riportato nell’allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. In particolare la relazione tecnica, corredata da t avole esplicative di progetto, deve prevedere l’individua zione, l’analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all’area e al l’organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti e d ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività de lle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi. 3. Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto , il costo del lavoro di cui all’articolo 86, comma 3-bis, del codice. Il quadro definisce l’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro. Condizione già contenuta nell’art.41c.2 del Dpr 554/99 “Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.” Tale considerazione imponeva, anche prima del dpr 222/2003, un calcolo analitico per singole voci basato sulle prescrizioni del PSC. Quindi già prima del Dpr 207/10 il PSC era inteso come un progetto per la sicurezza ed al pari di qualsiasi altro progetto era composto da una parte di analisi, una parte progettuale ed una parte dedicata alla stima. Possiamo distinguere due diverse tipologie di costi per la sicurezza: A) gli oneri per la sicurezza di cui al d.lgs.163/96 e d.lgs. 81/08 B) le spese generali per la sicurezza dpr 207/10 art.32 c.4 lettera “O” Per i costi di tipologia A notoriamente “vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta” e la loro stima dovrà essere congrua, analitica, per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati (Allegato XV del D.Lgs. 81/08).

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Per i costi di tipologia B con il nuovo combinato disposto dell’ art.32 c.4 del d.lgs.207/10 e art.86. c.3-bis del Codice vanno indicati ai fini della valutazione dell’anomalia delle offerte (vedi anche c.3 ter ). D.p.r. 207/10 Art. 32. Elenco dei prezzi unitari, c omputo metrico estimativo e quadro economico del progetto definiti vo 4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore , si intendono: o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali , ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 86, comma 3-bis, del codice; D.lgs.163/96 Art. 86. Criteri di individuazione del le offerte anormalmente basse “3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza , il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, ... omissis” “3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta.” A) GLI ONERI PER LA SICUREZZA Attualmente la tipologia dei costi per la sicurezza è definita dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08. Si riporta parte della Relazione al Regolamento dell’ex dpr 222/2003 “Questi costi, previsti dall'art.12, comma 1, del d.lgs, n. 494/96 e dall'art. 31, comma 2, della legge n. 109/94, che sono parte del costo complessivo dell'opera, vanno evidenziati a parte, per escluderli dal ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. L'obiettivo di tale disposizione è quello di garantire che le misure, preventive ed organizzative previste nel piani di sicurezza, in quanto se ne è stimato il valore economico, scomputandolo dai costi generali , vengano interamente messe in atto , in modo da garantire che i lavori siano svolti con il livello di sicurezza richiesto. Tali disposizioni discendono direttamente dalla ratio della norma comunitaria, secondo la quale "il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un miglior livello di sicurezza e di salute sui cantieri temporanei o mobili, costituisce un imperativo al fine di garantire la s icurezza e la salute dei lavoratori e, pertanto, tale considerazione non può prescindere da valutazioni economiche .”

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ALLEGATO XV Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantier i temporanei o mobili

4. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA 4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi: a) degli apprestamenti previsti nel PSC; ( apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;) (Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere. ) b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti; ( misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute) c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; ( I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono : segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze) e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; (def.procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;) f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva. 4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I, del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori. 4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci s ingole, a corpo o a misura , riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco

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prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento. 4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. 4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso. 4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto. B) LE SPESE GENERALI PER LA SICUREZZA Le “spese per l’adeguamento del cantiere” non vanno confuse con gli oneri per la sicurezza di cui al punto A. Tali costi rappresentano, infatti, una quota-parte di quelle spese generali a totale “carico dell'esecutore” e quindi si configurano come oneri gestionali per la sicurezza (quali ad esempio la sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori ecc.). Essendo oneri a carico dell’esecutore non vanno stimati dalla stazione appaltante ma indicati dal singolo operatore economico nella propria offerta poiché sottoposti a verifica di congruità ovvero vanno indicati ai fini della valutazione dell’anomalia delle offerte di cui all’art. 86, comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006. D.p.r. 207/10 Art. 32. Elenco dei prezzi unitari, c omputo metrico estimativo e quadro economico del progetto definiti vo 4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore , si intendono: o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali , ai fini degli adempimenti previsti dall’articolo 86, comma 3-bis, del codice;

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Il carattere non essenziale del termine Di regola negli appalti di lavori pubblici il termine contrattuale di ultimazione non è essenziale (art. 1457 del cod.civ.). Come è noto l’essenzialità del termine discende dall’inutilità di una prestazione tardiva. Condizione che in genere non si verifica negli appalti pubblici poiché l’opera anche se tardivamente ultimata mantiene sempre la sua utilità. Ciò trova conferma nelle disposizioni legislative che consentono ,per motivi di forza maggiore, di sospendere i lavori o stabilire termini suppletivi per l’ultimazione dell’opera. In teoria non si può escludere che per casi del tutto eccezionali il termine contrattuale assuma carattere essenzialità (es. realizzazione di un palco e relative opere accessorie per manifestazioni non differibili). Definizione del termine contrattuale Il termine di esecuzione è stimato e determinato dal Responsabile del Procedimento in sede di predisposizione degli atti. La valutazione di detto termine deve essere effettuata tenendo nella dovuta considerazione la tipologia, la categoria, l'entità e la complessità dell'intervento (art. 145, co. 2, del reg.). Inoltre, di estrema rilevanza è la disposizione secondo cui nella determinazione del tempo contrattuale di esecuzione deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole (art. 40, co. 3, reg.). Ciò vuol dire che il termine complessivo è stimato tenendo conto della minor produttività causata dai giorni di maltempo previsti in quella zona per quel determinato periodo. Quindi una sospensione per “avverse condizioni climatiche” potrà ritenersi legittima solo per quei particolari eventi che esulano da quella ordinarietà già stimata nel termine contrattuale come “prevedibile incidenza”. Tale disposizione non è innovativa ma è doveroso sottolinearne la maggior leggibilità derivante da un testo ora unitario.

Art. 40. Cronoprogramma “3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.” Art.145. Penali e premio di accelerazione “2. I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.” Art. 158. Sospensione e ripresa dei lavori “1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.”

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Art. 159. Ulteriori disposizioni relative alla sosp ensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei la vori “1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma 1, nei casi di avverse condizioni climatiche , di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte; la sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l’interruzione dell'esecuzione dell'appalto.” Cronoprogramma e termine contrattuale Il cronoprogramma, redatto dal progettista, deve stabilire, in via convenzionale, l'importo dei lavori che devono essere eseguiti ogni anno a decorrere dalla consegna dei lavori. Ciò esclusivamente ai fini della quantificazione dell'eventuale maggiorazione del corrispettivo per “l'adeguamento del prezzo” (art.133 c.6-bis del cod.). Se il responsabile del procedimento stima una scadenza difforme da quella risultante dal cronoprogramma tale documento dovrà essere adeguato al diverso termine di esecuzione dei lavori. Art. 40. Cronoprogramma “1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni. Il cronoprogramma è composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. Il cronoprogramma è redatto al fine di stabilire in via convenzionale, nel caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l’importo degli stessi da eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna, nonché ai fini di quanto previsto dall’articolo 171, comma 12. 2. Nei casi di cui all’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, il cronoprogramma è presentato dal concorrente unitamente all'offerta.” Programma esecutivo dei lavori Oltre al cronoprogramma è prevista (art. 43, c.10, reg.) l’elaborazione di un documento concernente i tempi esecutivi ovvero il “Programma esecutivo dei Lavori”. E’ infatti stabilito, in tale articolo, che il capitolato speciale prescrive l'obbligo per l'impresa appaltatrice di presentare prima dell'inizio dei lavori un programma esecutivo riguardante l'indicazione dello sviluppo temporale delle lavorazioni e gli importi parziali e progressivi dell’avanzamento dei lavori per il pagamento delle rate di acconto. Il programma esecutivo può anche non combaciare con il cronoprogramma, ma evidentemente deve conformarsi al termine di ultimazione contrattuale; esso infatti ha la finalità di consentire al direttore dei lavori controlli puntuali circa eventuali ritardi da parte dell'appaltatore nel corso dei lavori. Tale documento concilia l’esigenza, della Stazione Appaltante, di monitorare l’andamento dei lavori con il diritto, sancito dall’art.1655 del Codice Civile, della piena autonomia gestionale dell’Appaltatore.

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E da notarsi che l’efficacia della norma, ad eccezione di quanto contenuto nell’art.145 c.4, è subordinata all’attenta definizione contrattuale di “grave ritardo” ovvero dovranno strutturarsi, in tale atto, tutte “le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore” anche in relazione alla tempistica di realizzazione durante il corso dei lavori e non solo in riferimento al termine ultimo di esecuzione. Dpr 207/10 Art. 43. Schema di contratto e capitolat o speciale d'appalto “1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale, se menzionato nel bando o nell’invito, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a: a) termini di esecuzione e penali; b) programma di esecuzione dei lavori ; …omissis” 10. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l’esecutore di presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato , anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 40, comma 1, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.” Dpr 207/10 Art.152 Disposizioni e ordini di servizi o ”C1 ….omissis…. il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni.“ Dpr 207/10 Art. 145. Penali e premio di accelerazio ne “4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 136 del codice” Dlgs 163/06 Art. 136. Risoluzione del contratto pe r grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo “4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma , il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.

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6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile d el procedimento, delibera la risoluzione del contratto . “ Dlgs 163/06 Art. 140. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto per grav e inadempimento dell'esecutore. 1. Le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara che, in caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, potranno interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. 2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Novità introdotta dal dpr 207/10 è l’esecuzione d’ ufficio in danno dell’esecutore . Art. 146. Inadempimento dell’esecutore “1. Qualora l’esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall’articolo 136, commi 4 e 5, del codice , può procedere d’ufficio in danno dell’esecutore inadempiente ai sensi dell’articolo 125, comma 6, lettera f), del codice e nel limite di importo non superiore a 200.000 euro previsto all’articolo 125, comma 5, del codice. 2. In caso di risoluzione del contratto, il verbale di accertamento tecnico e contabile previsto dall’articolo 138, comma 2, del codice, è redatto con le modalità indicate all’articolo 223.” Il Programma esecutivo dei lavori è di fondamentale importanza anche nei seguenti casi: Art. 24. Sospensione e ripresa dei lavori 7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del regolamento, si applicano i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'impresa. Art. 159. Ulteriori disposizioni relative alla sosp ensione e ripresa dei lavori - Proroghe e tempo per la ultimazione dei la vori 14. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del codice ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall’esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 43, comma 10, e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

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Art. 145. Penali e premio di accelerazione 4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione . Qualora il ritardo nell’adempimento determina un importo massimo della penale superiore all’importo previsto al comma 3, il responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste dall’articolo 136 del codice. Art. 154. Processo verbale di consegna 3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell'articolo 153, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall’esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni. 7. In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell’articolo 158. Art. 155. Differenze riscontrate all'atto della con segna 3. Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l’importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell’importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell’opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l’esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione di cui all’articolo 154, comma 7.

Art. 157. Riconoscimenti a favore dell’esecutore in caso di ritardata consegna dei lavori 2. Ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori Il termine di ultimazione impossibile L'appaltatore che accerti, nel corso dell'esecuzione, l'oggettiva inadeguatezza del termine, ed abbia la possibilità di darne dimostrazione secondo i criteri e le regole della tecnica delle costruzioni, può richiedere che venga dichiarata la nullità della clausola contenente il termine di esecuzione impossibile ai sensi dell'art. 1419 cod. civ. In casi del genere, l’effetto dell’accertamento del carattere impossibile del termine contrattuale è che l'appaltatore è esonerato da responsabilità per il

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ritardo nel compimento dell'opera ed ha diritto alla determinazione (da parte dell'amministrazione o, in caso di diniego di questa, da parte del giudice) di un termine suppletivo di esecuzione adeguato all'entità e difficoltà dell'opera da realizzare (art. 1183, co. 1, cod. civ.). I ritardi per colpa dell'appaltatore. La penale. La risoluzione del contratto. Può verificarsi che l'appaltatore ritardi nell'esecuzione dei lavori per sua negligenza. In tal caso egli incorre in sanzioni che hanno carattere diverso a seconda dei casi. Preliminarmente, va chiarito che il ritardo configura un'ipotesi di responsabilità contrattuale, sicché, in base ai principi generali, l'amministrazione deve semplicemente provare il fatto oggettivo del superamento del termine finale, mentre è l'appaltatore che, qualora voglia evitare di incorrere nelle responsabilità conseguenti al ritardo, deve dimostrare che questo non è a lui imputabile (art. 1218 cod. civ.). Per i ritardi dovuti per colpa dell'appaltatore il capitolato speciale stabilisce la penale da applicare, per ogni giorno di ritardo, nella misura variabile tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale (art.145, co.3, reg.). L'entità della penale è stabilita dal responsabile del procedimento nel capitolato speciale posto a base di gara insieme al progetto e deve essere determinata in relazione alla gravità delle conseguenze dipendenti dall'eventuale ritardo colpevole. Il direttore dei lavori, in corso d'opera, deve scrupolosamente controllare eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto al programma esecutivo dei lavori e deve riferirne tempestivamente al responsabile del procedimento (art. 145, co. 4, reg.). In base all'art. 145, co. 4, parte seconda, reg., qualora il ritardo colpevole constatato nel corso dei lavori sia tale da comportare l'applicazione di una penale per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo netto del contratto, il responsabile del procedimento deve senz'altro dare avvio alla procedura per la risoluzione del contratto per colpa dell'appaltatore ai sensi dell'art. 136 del Codice dei Contratti. I ritardi non imputabili all'appaltatore. Il termin e suppletivo o proroga Può avvenire che il ritardo nell'ultimazione dell'opera non derivi da negligenza dell'appaltatore, ma da cause di forza maggiore oppure da comportamento illegittimo dell'amministrazione. Sia nel caso della forza maggiore, sia in quello della colpa dell'amministrazione, l'appaltatore, oltre ad essere esonerato da responsabilità, ha diritto ad un termine suppletivo per l'ultimazione dei lavori corrispondente al ritardo prodotto dalla causa a lui non imputabile. Secondo alcuni autori, la nozione di "cause non imputabili all'appaltatore", di cui all’ 159 del dpr 207/10, coincide con l’ipotesi di “cause di forza maggiore“. Per cui l'amministrazione non può negare la proroga qualora la prova fornita dall’appaltatore sia valida.

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Modalità di applicazione Quando l'amministrazione non dia luogo alla risoluzione del contratto per il ritardo colpevole dell'appaltatore rispetto al termine di ultimazione contrattuale dei lavori, essa applica la penale, e cioè la detrazione dal credito dell'appaltatore di un importo la cui entità è calcolata in base alla percentuale stabilita nel capitolato speciale di appalto per ogni giorno di ritardo. Competente a disporre l'applicazione della penale è il responsabile del procedimento, che vi dà luogo sulla base delle indicazioni ricevute dal direttore dei lavori (art. 10, co. 1, lett. Z ed art. 145, co. 3 del reg.). Il direttore dei lavori ha perciò l'obbligo di informare tempestivamente il responsabile del procedimento dei ritardi onde consentirgli di disporre utilmente l'applicazione della penale; di disporla, cioè, in un momento in cui residui ancora un credito dell'appaltatore superiore alla penale stessa. Pertanto, la penale viene applicata di regola in sede di conto finale con detrazione sulla rata di saldo; ma quando quest'ultima non sia sufficiente a coprire l’importo della penale, essa potrà in parte essere applicata anche sugli stati di avanzamento precedenti. In sede di applicazione, la penale, non può eccedere il 10% dell'importo del contratto, sicché ove superi tale limite il responsabile del procedimento deve automaticamente ridurla al 10%. Qualora la penale non sia stata tempestivamente applicata o la rata di saldo su cui applicarla non risulti sufficiente, l'amministrazione può rivalersi sulla cauzione definitiva. Perché l'appaltatore possa richiedere la disapplicazione della penale da lui ritenuta illegittima (perché, per es., il ritardo è dipeso da causa di forza maggiore o da colpa dell'amministrazione) deve iscrivere riserva nel registro di contabilità all'atto della sua applicazione, poiché diversamente, ai sensi dell'art. 190, co. 5, reg., fatti registrati (tra cui è l'applicazione della penale) si intendono da lui definitivamente accettati, con conseguente decadenza del diritto. La normativa contenuta nell’art.145 c.5 e 43 c.10 del regolamento prevede la possibilità di applicare la penale anche durante il corso dei lavori qualora la disciplina contrattuale preveda scadenze differenziate. Dpr 207/10 Art. 145 c.5 “ Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nel capitolato speciale di appalto. “ Dpr 207/10 Art. 43. Schema di contratto e capitola to speciale d'appalto c.10 ultimo periodo “…omissis … E' in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.”

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Disapplicazione della penale La possibilità per l'appaltatore di avanzare all'Amministrazione motivata richiesta di disapplicazione totale o parziale della penale è ammessa per due motivi: a) quando il ritardo non è imputabile all’appaltatore ; la disapplicazione può essere totale o parziale. In tale caso vi è l’obbligo di iscrivere riserva pena l’inammissibilità della domanda. b) quando il ritardo è imputabile all'appaltatore , ma la penale è manifestamente sproporzionata rispetto al danno subito dall’Amministrazione. In tal caso non vi è obbligo di iscrivere riserva in quanto la decisione dipende da valutazioni autonome dell’Amministrazione che deve valutare l’eccessiva onerosità della penale rispetto al danno prodotto. In ragione del carattere prevalentemente sanzionatorio delle clausole penali la disapplicazione (riduzione ad equità) può essere solo parziale (ovvero la riduzione può essere applicata alla sola parte risarcitoria della penale). In ambedue i casi la disapplicazione della penale non può comportare il riconoscimento di compensi o indennizzi all’esecutore. Con tale norma si vuole che la stazione appaltante esamini le motivate richieste dell’Appaltatore al fine di evitare che l’applicazione della penale possa configurarsi come un “arricchimento senza giusta causa”.

L'ultimazione dei lavori. Come si è visto, la data dell'ultimazione dei lavori riveste un’importanza vitale poiché, ove l'ultimazione avvenga oltre il termine contrattuale, l'appaltatore incorre nell'applicazione della penale; è perciò stabilito che l'appaltatore deve tempestivamente comunicare per iscritto l'avvenuta ultimazione al Direttore dei Lavori, il quale procede immediatamente alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'appaltatore stesso e, in caso di esito positivo, emette il certificato di ultimazione dei lavori che sottopone alla firma dell'appaltatore (art. 159, co. 12 ed art. 199, co. 1, reg.). Novità introdotta dal nuovo regolamento è che, in ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori. A seguito dell'avvenuta ultimazione, nasce a carico dell'appaltatore il relativo obbligo della custodia e della manutenzione dell'opera fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione (Dpr 207/10 Art. 34, co. 4). Dalla data dell'ultimazione dei lavori decorre il termine di sei mesi (3 mesi per il certificato di regolare esecuzione) per il compimento del collaudo con l'emissione, da parte del collaudatore, del relativo certificato di collaudo (art. 141del cod.) Qualora questo venga emesso in ritardo (e cioè oltre il termine di sei o tre mesi decorrenti dall'ultimazione), l'appaltatore è tenuto a proseguire nella

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custodia e manutenzione, ma ha diritto al ristoro degli oneri sostenuti dopo la scadenza del termine per l’emissione del collaudo. Nei casi in cui siano da completarsi lavorazioni di piccola entità che non incidono sull’uso e sulla funzionalità dell’opera il direttore dei lavori emette il certificato di ultimazione lavori assegnando però all'appaltatore un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento delle lavorazioni mancanti (art. 199, c. 2, del reg.). Adempimenti connessi all’ultimazione In relazione alla comunicazione di intervenuta ultimazione dei lavori da parte dell’appaltatore, il direttore dei lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l’appaltatore, rilascia il certificato di ultimazione da compilarsi in doppio esemplare con le medesime modalità previste per il verbale di consegna. Novità introdotta dal dpr 207/10 è l’adempimento contenuto nel secondo periodo dell’art.199 c.1 per cui “In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttor e dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di const atazione sullo stato dei lavori. “ Art. 199. Certificato di ultimazione dei lavori 1. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal con tratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'esecutore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori. 2. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

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La Consegna dei Lavori Il contratto viene posto in esecuzione dall’Amministrazione con “La consegna dei lavori”. Si tratta, complessivamente, di una serie di atti di carattere giuridico e di operazioni materiali , con cui l’appaltatore viene “immesso nel possesso dell’area” su cui deve sorgere l’opera e, eventualmente, dell’area destinata alla formazione del cantiere. Ovviamente non si tratta di un possesso in senso proprio ma di detenzione strumentale all’esecuzione dell’opera stabilita. Infatti da questo momento l’appaltatore è obbligato alla custodia ed manutenzione delle opere. Il termine utile per il compimento dei lavori decorre dalla data del relativo verbale (Art. 153, comma 6, reg.).

Il dovere di cooperazione La consegna dei lavori è un atto dovuto dell’amministrazione appaltante inquadrabile come un apporto collaborativo affinché l’appaltatore possa effettivamente adempiere agli obblighi contrattualmente assunti. La consegna, quindi, deve essere effettiva, in modo da garantire all’appaltatore la piena disponibilità dei luoghi, condizione che dovrà permanere durante tutta l’esecuzione dell’opera. Nei casi in cui questa disponibilità venga meno nel corso dei lavori per fatto comunque riferibile al committente quest’ultimo risponderà dei danni derivanti dalla eventuale sospensione dei lavori. Qualunque omissione, totale o anche parziale, nel procedimento di consegna, dalla quale derivi impedimento all’esecuzione delle opere, si configura come violazione al dovere di cooperazione imposto dagli artt. 1175 e 1375, cod. civ. Art. 1175 Comportamento secondo correttezza “Il debitore e il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza” Art. 1375 Esecuzione di buona fede “Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede” Ciò può dar luogo a grave inadempimento suscettibile di determinare la risoluzione del contratto per fatto e colpa della stessa Amministrazione. Procedura A seguito dell’approvazione del contratto e, ove prevista, dopo la registrazione del decreto di approvazione del contratto, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi (art. 153, c. 1, reg.). Il direttore dei lavori, allora, comunica all’appaltatore, presso il domicilio eletto, il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo e delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra,il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Il direttore dei lavori che consegni all’impresa aggiudicataria, senza autorizzazione alcuna e di sua esclusiva iniziativa, i lavori prima

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dell’approvazione del contratto di appalto, è responsabile dei danni derivati al comune per revisione dei prezzi in conseguenza dell’immediata sospensione dei lavori per consentire la redazione di una perizia di variante motivata da esigenze paesaggistiche (C. conti, reg.Sicilia, 19/10/94, n.175 R). Essenzialità del termine Il termine fissato per la consegna dei lavori (45 gg.) non può considerarsi essenziale ma la sua inosservanza può dar luogo alle conseguenze di seguito riportate. Mancata consegna per colpa dell’Appaltatore Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione prestata dall’aggiudicatario. E’ da notare che all’Amministrazione è riconosciuta la facoltà e non l’obbligo di risolvere il contratto, perciò nulla impedisce che si possano tentare altre convocazioni. Mancata consegna per colpa della Stazione Appaltant e Se, invece, la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, è l’appaltatore che può chiedere di recedere dal contratto . La stazione appaltante, quindi, è responsabile ogniqualvolta venga riscontrato in capo alla stessa un comportamento caratterizzato da negligenza, imprudenza o imperizia che abbia determinato il ritardo di cui sopra. - L’eventuale accoglimento dell’istanza di recesso dà diritto al rimborso, a favore dell’appaltatore, di tutte le spese contrattuali, nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate nei limiti di quanto riconosciuto dall’Art. 157 c.1 del Regolamento. - Nei casi in cui l’istanza dell’impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. (Art.157 c.2 del Regolamento). - Qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo e senza, tuttavia,che l’appaltatore abbia proceduto alla messa in mora dell’Amministrazione, secondo una parte della dottrina, la stessa p.a. non è tenuta al rimborso dei maggiori oneri per il ritardo, poiché, in base ai principi della mora credendi (mora del creditore), solo la previa messa in mora della pubblica amministrazione obbliga quest’ultima a risarcire all’appaltatore per i maggiori

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oneri derivanti dal ritardo e dallo spostamento del tempo di esecuzione dei lavori . Allorché l’appaltatore si presenti alla consegna, si fa luogo al tracciamento e sono collocati i picchetti, i capisaldi, le sagome e i termini che si riconoscano necessari. L’appaltatore è responsabile della loro conservazione. La consegna dei lavori deve risultare da processo verbale redatto in doppio esemplare in contraddittorio con l’appaltatore. Il verbale di consegna dei lavori è un atto meramente ricognitivo delle situazioni di fatto, ed ha, quindi, soltanto la funzione di constatare che le condizioni dei luoghi siano conformi a quelle del progetto, ma da esso non si può desumere la volontà di rinunciare a maggior compensi per l’esistenza di ostacoli e situazioni non contestati all’atto della consegna. (Lodo arbitrale, 11 maggio 1990, n. 38). Contenuti Nel processo verbale di consegna il direttore dei lavori indica: a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi; b) le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori; c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l’ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori. Stato apparente dei luoghi e media diligenza La dichiarazione di cui al punto c deve, usando la media diligenza, riferirsi esclusivamente allo stato apparente dei luoghi e per nessun motivo può essere estesa a quei fatti rilevabili solo a seguito di indagini, sondaggi o analisi approfondite. Per cui la mancata iscrizione della riserva non preclude le future richieste di maggiori compensi derivanti dalle difformità tra stato dei luoghi e progetto. Il documento è firmato dall’imprenditore aggiudicatario e dal direttore dei lavori e dalla sua formazione decorre il termine contrattuale per l’esecuzione dei lavori. Un esemplare del verbale di consegna è inviato dal direttore dei lavori al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all’appaltatore, ove questi la richieda . Il verbale di consegna, pertanto, riveste una notevole importanza, in quanto in esso sono riportati i dati che potranno assumere rilevanza durante l’esecuzione dei lavori. Tale atto ha valenza meramente ricognitiva delle situazioni di fatto descritte nel progetto ed ha la funzione di constatare la rispondenza delle condizioni dei luoghi a quelle definite nel progetto stesso.

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Differenze riscontrate all’atto della consegna Il direttore dei lavori è responsabile dinnanzi all’Amministrazione committente della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori e l’effettivo stato dei luoghi (art. 155, comma 1, reg.). a) Differenze rilevanti Nei casi in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna , e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l’importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare. (Art.155 c.2 reg.) “Sussiste la responsabilità per danno erariale a carico del direttore dei lavori che, in violazione dell’art. 11, r.d. 25 maggio 1895, n. 350 regolamento dei lavori pubblici, non ha sospeso la consegna dei lavori riscontrando difformità fra il progetto e le condizioni necessarie per la sua esecuzione e determinando così le negative conseguenze della sospensione per fatto imputabile all’amministrazione “ (C. conti, reg. Marche, 1° aprile 1998, n. 1710). b) Differenze minime Tuttavia, tenuto conto di quanto previsto dal nuovo art.155, c.3 del reg. si ritiene che se si tratta di variazioni funzionalmente irrilevanti e compatibili con l’importo contrattuale (quinto d’obbligo) si può ugualmente disporre la “consegna parziale” dell’opera. Rimane ferma comunque la possibilità per l’appaltatore, come previsto dalla norma, di formulare una specifica riserva nel verbale di consegna, se presume che le modifiche riscontrate possano avere effetti sui costi e sulle modalità dell’appalto. Art.155 ultimo comma 4. Qualora l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all’articolo 190. L’importanza delle verifiche preliminari Art. 106 del reg. Condizione perché si dia avvio alle procedure di scelta del contraente è l’avvenuta validazione del progetto, previa acquisizione dell’attestazione del direttore dei lavori, se già nominato, del permanere delle condizioni per l’immediata esecuzione dei lavori. Tale documento rappresenta l’atto conclusivo dell’attività di validazione progettuale (art.54 del reg.) Pertanto, laddove il direttore medesimo, in sede di consegna dei lavori, riscontri per la prima volta differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, avrà cura di specificare le ragioni per cui esse, se antecedenti, non sono emerse già nel corso del precedente sopralluogo. In mancanza, sarà responsabile per non averle constatate tempestivamente e per aver, così, indotto l’amministrazione appaltante alla successiva celebrazione della gara o, comunque, alla stipulazione del contratto.

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Consegna d’urgenza Dal complesso delle norme si evince che la consegna in via d’urgenza è istituto eccezionale che comporta l’applicazione di norme altrettanto particolari (art.11 c.9 del codice e art.153 del reg.). Più in generale l’istituto della “consegna dei lavori in via di urgenza” è un istituto che ricorre in casi eccezionali e richiede l’esistenza di oggettive ragioni d’urgenza ovvero “nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.“ (Art.11 c.9). Per cui divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva e qualora ricorrano ragioni di urgenza qualificata “Il responsabile del procedimento autorizza, altresì, ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del codice, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.” (Art. 153 del reg.). In tal caso, il processo verbale deve indicare a quali materiali l’appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall’impresa. La norma è diretta, da una parte, ad assicurare che vengano eseguiti solo quei lavori che l’urgenza richiede, dall’altra, ad impedire che l’appaltatore possa prendere iniziative in contrasto con l’incertezza della situazione contrattuale. Se le parti, successivamente, addivengono alla stipula del contratto, il Direttore dei Lavori revoca le eventuali limitazioni (art. 154, c. 3, reg.). Quanto predisposto o somministrato dall’appaltatore a sue spese, a seguito della consegna d’urgenza, viene registrato dal direttore dei lavori. Infatti, nell’ipotesi in cui non segua la definitiva stipula del contratto, l’impresa ha diritto al solo rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Art. 153 c.4. ” In caso di consegna ai sensi del comma 1, secondo periodo, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.” Trattandosi di rimborso delle spese la reintegrazione sarà effettuata in base ai costi di mercato e non in base ai prezzi stabiliti nel contratto poiché quest’ultimo deve essere considerato come mai intervenuto. I prezzi contrattuali possono essere assunti come base di calcolo previa decurtazione degli utili (10%). Le conseguenze L’Appaltatore avrà diritto ad un termine suppletivo corrispondente alla minor produzione realizzata tra la data di consegna in via d’urgenza e la data di tardiva stipula del contratto. Ove si riscontri l’inesistenza delle ragioni che rendono la consegna in via d’urgenza legittima l’Appaltatore avrà diritto al risarcimento del danno subito anche quando è stata presentata istanza di recesso.

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Determinazione n. 2 del 02/03/2005 Le stazioni appaltanti possono fare ricorso all’istituto della “consegna dei lavori sotto riserva di legge” soltanto in presenza di entrambe le condizioni di seguito elencate: 1) a seguito di aggiudicazione definitiva e nelle more della successiva stipulazione od approvazione del contratto; 2) in presenza di oggettive ragioni di urgenza. E’ necessario ricordare, al riguardo, che deve trattarsi di “un’urgenza qualificata e non generica tale da potersi fondamentalmente ritenere che il rinvio dell’intervento per il tempo necessario all’approvazione del contratto comprometterebbe, con grave pregiudizio dell’interesse pubblico, la tempestività o l’efficacia dell’intervento stesso” (Corte Conti, sez. contr., 23 gennaio 1986 n. 1625). In sostanza l’urgenza, deve: - scaturire da cause impreviste ed imprevedibili, “ancorate cioè a condizioni chiare e riconoscibili che portano ad escludere, obiettivamente, la possibilità di prefigurarsi l’evento” (determinazione dell’Autorità n. 9 del 2003); - avere carattere cogente, vale a dire essere tale da “obbligare” l’amministrazione a provvedere senza indugio, al fine di evitare il pregiudizio per l’interesse pubblico che sicuramente scaturirebbe da un posticipato inizio di esecuzione dei lavori; - avere, altresì, carattere obiettivo, non deve cioè essere originata da comportamenti omissivi o negligenti da parte dell’amministrazione. Consegna Frazionata In casi particolari la consegna può non riguardare la globalità delle aree e può perciò non essere perfezionata in un’unica soluzione. Ricorre questa ipotesi quando: 1 - la natura o l'importanza dei lavori o dell’opera lo richieda 2 - si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. Condizione generale perché si possa dar luogo a questo tipo particolare di consegna è che la possibilità sia espressamente stabilita nel CSA e pertanto prevista fin dalla programmazione dell’opera. Essendo la consegna frazionata un particolare tipo di consegna, è da ritenere che l’ultimo verbale ( quello che conclude la consegna e da cui decorrono i termini di ultimazione) debba perfezionarsi entro il termine generale dei 45 gg. Consegna Parziale Come precedentemente evidenziato si può disporre la “consegna parziale” dell’opera nei casi di cui all’Art.155, c.3 del reg. Consegna Continuata Questo ultimo tipo di consegna avviene in più giorni a causa dell’estensione delle aree ed a conclusione delle relative operazioni viene redatto un unico verbale con il quale si consegna l’intera area dei lavori.

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Sospensione Necessaria Dalla data indicata nel processo verbale di consegna dei lavori decorre il termine utile per il compimento dell’opera. Tuttavia, durante il corso dei lavori possono insorgere «circostanze speciali» che impediscono temporaneamente di eseguirli a regola d’arte. In tal caso, il direttore dei lavori ha l’obbligo di sospendere i lavori, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna (art. 158, comma 1, reg.). Per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all’appaltatore alcun compenso o indennizzo (art. 159, c.5), salvo il diritto alla rifusione dei maggiori oneri che derivano dal prolungamento della sospensione ( c.d. discrezionale) oltre i termini stabiliti dall’art.159, c.4 “Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l’esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità” Circostanze speciali giustificative della sospensio ne dei lavori. Il Regolamento chiarisce che costituiscono circostanze speciali giustificative le avverse condizioni climatiche, i casi di forza maggiore e le altre circostanze che impediscono l’esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori . (art. 159 c. 1). Si tratta, comunque, di ipotesi tutte riconducibili al concetto civilistico di “forza maggiore“ poiché devono avere carattere oggettivo ovvero non devono dipendere da responsabilità imputabili all’Amministrazione (in tal caso sarebbero illegittime) o all’Appaltatore (in tal caso l’Amministrazione non sarebbe tenuta a sospenderli). Considerazioni in merito alle avverse condizioni c limatiche Si ricorda che nella definizione del tempo contrattuale “deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole” (Art.40 c.3). Quindi le avverse condizioni climatiche, che giustificano una Sospensione dei Lavori saranno, solo quelle aventi carattere eccezionale o comunque non riconducibili al normale “andamento stagionale”.

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Altre circostanze speciali Altresì sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera di cui articolo 132, comma 1, lettere a), b), c), d) del codice: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile; Circostanze tutte riconducibili a fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Per cui non sono ammissibili sospensioni determinate da errori od omissioni progettuali (art.132 lett. e del codice) in tal caso infatti vi è una precisa responsabilità dell’Amministrazione che non ha compiutamente verificato il progetto. Non sono ammissibili, inoltre, le sospensioni determinate per la redazione di varianti o per l’esecuzioni di variazioni di dettaglio di cui all’art.132 c.3 Sospendere una lavorazione comporta evidenti danni all’appaltatore per cui il legislatore ha voluto limitarne l’uso a quegli eventi imprevedibili che si manifestano durante il corso dei lavori. È illegittima la sospensione dei lavori dovuta a circostanze riconducibili alla sfera di responsabilità della stazione appaltante che per imprevisione progettuale e difetto di coordinamento degli interventi, ha impedito l’adempimento da parte dell’appaltatore nei modi e nei termini stabiliti nel contratto. Limiti temporali La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l’interruzione dei lavori. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto. Quindi in via generale non si ravvisano limiti temporali per le sospensioni necessarie. Indennizzo Tale tipologia di sospensione dei lavori ha durata indeterminata e non dà luogo a nessun indennizzo, compenso o alla possibilità di recesso contrattuale.

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Sospensione Discrezionale Al di fuori di queste ipotesi oggettive di stretta interpretazione, la sospensione dei lavori può essere “ordinata” dal Responsabile del Procedimento per comprovate ragioni di pubblico interesse o necessità (art. 158, c. 2, reg.). Nella sospensione dei lavori per pubblico interesse non vi è una causa di forza maggiore, impeditiva all’esecuzione dei lavori sicché i lavori potrebbero regolarmente proseguire. Quindi il Responsabile del Procedimento deve valutare l’interesse pubblico prevalente fra la sospensione o la prosecuzione dei lavori. Naturalmente la discrezionalità non deve essere viziata da illogicità, incoerenza o sviamento del pubblico interesse. Ovvero le ragioni di “pubblico interesse o necessità”, pur se discrezionalmente apprezzate, devono sempre avere un fondamento di obiettività, cioè senza potersi identificare in soggettivi interessi od esigenze dell’Amministrazione (ad esempio, per riparare ad una precedente negligenza dei funzionari) o dell’appaltatore (ad esempio, per attendere un nuovo lavoro). Nelle ragioni pubblico interesse rientrano “l’interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici”. Limiti temporali Tale sospensione dei lavori ha limiti temporali ( 1/4 del tempo contrattuale o comunque 6 mesi) superati i quali l’appaltatore ha la possibilità di chiedere all’amministrazione lo scioglimento del contratto (senza indennizzi). Se l’amministrazione nega il suo assenso l’appaltatore avrà diritto al ristoro dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Verbale di sospensione Il verbale di sospensione è sempre redatto dal Direttore dei Lavori con l’intervento dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante, con l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale indica, tra l’altro, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale di sospensione deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione. Durata della sospensione e ripresa dei lavori. La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l’interruzione dell’esecuzione dell’appalto.

a) Sospensione discrezionale Tale sospensione dei lavori ha limiti temporali ( 1/4 del tempo contrattuale o comunque 6 mesi) superati i quali l’appaltatore ha la possibilità di chiedere all’amministrazione assenso allo scioglimento del contratto (senza indennizzi).

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Se l’amministrazione nega il suo assenso l’appaltatore ha diritto al ristoro dei maggiori oneri sopportati nel periodo eccedente i termini prima detti. b) Sospensione necessaria Tale sospensione dei lavori ha durata indeterminata e non dà luogo a nessun indennizzo, compenso o alla possibilità di recedere dal contratto.

Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante,il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto. Invariabilità del Termine Contrattuale In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all’appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l’esecuzione dei lavori (art. 159 c.6 del reg.). Compiti del Direttore dei Lavori durante la Sospens ione Durante la sospensione, il direttore dei lavori dispone ispezioni presso il cantiere, ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti. Il direttore dei lavori dispone, inoltre, le misure necessarie per contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria ad evitare danni alle opere già eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori . Ripresa dei Lavori Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, viene redatto da parte del direttore dei lavori il verbale di ripresa dei lavori, il quale è firmato dall’appaltatore e inviato al responsabile del procedimento nei termini e nei modi previsti per il verbale di sospensione. Nei casi di cui all’art. 158 c.2 del reg. (sospensione discrezionale), sarà il responsabile del procedimento ad individuare il momento del venir meno delle ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a disporre la sospensione dei lavori (art. 159 c. 4 del reg.). Interpretazione Estensiva sulle “cessazione delle c ause” La ripresa deve essere disposta quando sia possibile proseguire i lavori a regola d’arte e non quando cessano le cause che ne hanno determinato la sospensione. Quindi alla cessazione delle cause può non corrispondere alla possibilità di riprendere utilmente le lavorazioni. Si pensi ad eventi meteorologici verificatisi durante operazione di scavo.

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Sospensione parziale. Se durante il corso dei lavori insorgono circostanze che solo parzialmente impediscono il regolare svolgimento dei lavori, l’appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili con apposito verbale in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale (art. 158 c. 7 del reg.). Sospensioni illegittime e contestazioni. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle previste dalla norma sono illegittime e attribuiscono all’appaltatore il diritto ad ottenere il risarcimento del danno prodotto (art. 160 c.1). Tale danno derivante dal fermo cantiere è quantificato secondo i criteri indicati all’art. 160, commi 2 e 3. Perché la sospensione possa considerarsi illegittima e quindi possa dar luogo al risarcimento dei danni è indispensabili che derivi da responsabilità attribuibili all’Amministrazione. E quindi deve provarsi il “nesso di casualità” fra responsabilità, sospensione lavori e derivante danno. Sospensioni originariamente Legittima che diviene I llegittima La sospensione dei lavori legittimamente disposta può divenire illegittima a seguito di comportamenti colpevoli dell’Amministrazione nei due casi: 1) quando al cessare delle cause che hanno determinato la sospensione non sia stata disposta la ripresa dei lavori. 2) quando si ecceda dai tempi strettamente necessari per l’approvazione della variante. In tali casi si configura inadempimento della p.a. al dovere primario di assicurare il regolare svolgimento del rapporto contrattuale e quindi il correlativo diritto dell’appaltatore al rimborso dei maggiori oneri, e alla risoluzione del contratto . È riscontrabile responsabilità per danno erariale a carico degli amministratori e del direttore dei lavori che, operando con grave negligenza, abbiano causato ripetute sospensioni ingiustificate di lavori pubblici, determinando maggiori oneri, altrimenti non dovuti, a favore dell’impresa appaltatrice . Pertanto, venute meno le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori, qualora la stazione appaltante non abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, l’appaltatore può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento ad impartire le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora l’appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione (art. 159 c.3 del reg.).

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Le contestazioni dell’Appaltatore Art. 158 c.8 del dpr 207/10 “Le contestazioni dell’esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l’iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l’esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell’articolo 190.” Va precisato che nel verbale di sospensione, in genere, non è possibile esplicitare un’esatta quantificazione poiché trattasi di danni futuri, sicché è sufficiente indicare soltanto la “causa pendenti” e cioè la ragione della domanda. Quindi la quantificazione andrà fatta nel verbale di ripresa ed ovviamente ripetuta nel registro. La firma senza riserva del verbale di sospensione dei lavori preclude all’appaltatore di ipotizzare successivamente l’illegittimità della sospensione, a meno che la sospensione inizialmente legittima sia divenuta successivamente illegittima. In tali casi il nuovo regolamento, diversamente dal dpr 554/99, prevede esplicitamente la possibilità di iscrivere riserva nel verbale di ripresa dei lavori. I Pagamenti in acconto Dpr 207/10 Art. 141 c.3 (Pagamenti in acconto) “3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.” Diversamente dal dpr 554/99 art.114 si è passati da novanta a quarantacinque giorni.

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L’Accettazione dei Materiali I materiali e i componenti possono essere messi in opera dall’appaltatore solamente dopo l’accettazione del direttore dei lavori. Ciò comporta l’obbligo per l’appaltatore di sottoporre a verifica i materiali e componenti che egli intende impiegare. Essi devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della «migliore qualità» (art. 167 c.1 del reg.). Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non siano conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto. In quest’ultimo caso il direttore dei lavori, con ordine di servizio, intima all’appaltatore di rimuoverli dal cantiere e di sostituirli con altri a sue spese entro un dato termine. L’accettazione dei materiali e dei componenti compiuta dal direttore dei lavori diviene «definitiva» solo dopo la loro posa in opera (art. 167 c.1 del reg.). Ciò significa esclusivamente che il preposto alla direzione dei lavori non potrebbe più revocarla o riesaminarla. Comunque “Pur dopo la posa in opera, ove venisse scoperto ( “in qualunque tempo” ) che i materiali adoperati non corrispondono alle condizioni prescritte ovvero siano di cattiva qualità o viziati, il direttore dei lavori, anche se inizialmente ebbe ad accettarli, può ordinare la demolizione delle opere che per tale motivo risultassero difformi o comunque viziate. (Cianflone Giovannini) Art. 167. Accettazione, qualità ed impiego dei mate riali. “2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.” Accettazione di materiali difformi o lavorazioni d i minor pregio Il direttore dei lavori, per specifiche ragioni di necessità o di convenienza , può autorizzare l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità .Per le stesse ragioni di necessità o di convenienza possono altresì autorizzarsi lavorazioni di minor pregio. Per tali ipotesi, è prevista un’adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve, comunque, le determinazioni definitive dell’organo di collaudo. (art. 167 c.5 del reg.). La direzione lavori, anche di propria iniziativa, sottopone i materiali e i componenti ad accertamenti di laboratorio e a verifiche tecniche dei loro requisiti (art. 167 c.7 e 8 del reg.).

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Le spese necessarie per le ispezioni obbligatorie e per quelle specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, sono a carico della stazione appaltante . Dpr 207/10 art. 167 Accettazione, qualità ed imp iego dei materiali 7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. 8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore. Materiali o lavorazioni di maggior pregio L’appaltatore è rigidamente assoggettato al rispetto dei vincoli contrattuali e non potrà introdurre nessuna “variazione o addizione al progetto approvato” (art.161 c.1) e non avrà diritto a nessun compenso se di sua iniziativa abbia “impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata”. Dpr 207/10 art. 167 comma 5 “5.L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.”

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Gli ordini di servizio e l’ingerenza del direttore dei lavori nell’esecuzione dell’appalto.

Le mansioni del Direttore dei Lavori sono solo in parte previste e regolate da norme e dai capitolati d’appalto. Una restante parte di mansioni del direttore dei lavori scaturisce, invece, dalle tradizioni professionali e dalla prassi amministrativa. Ciò perché il direttore dei lavori può redigere tutti gli atti che ritiene opportuni, al fine di curare che i lavori “siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità del progetto e del contratto”, anche se non espressamente previsti nella normativa. Più in generale va detto che nel diritto amministra tivo, infatti, vige il principio di libertà formale degli atti, in base al quale tali interventi, salva esplicita disposizione di legge, possono assu mere qualsiasi forma, purché idonea allo scopo prefissato. Tale principio non si applica all’ordine di servizio, atto espressamente disciplinato dal regolamento. Così come riportato in precedenza è stata risolta in via definitiva il “conflitto di attribuzione” in merito all’emanazione degli “ordini di servizio”, ora non più di esclusiva competenza del responsabile del procedimento (come da lettura dell’ art.128 c.2 del dpr 554/99). Condizione questa che era correttamente mitigata dalle disposizioni contenute nell’art.18 del dm 145/2000. Ora invece “L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite all’esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori” mentre “Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della g estione dell’appalto .” Altrà novità e che tale atto torna ad essere “atto dell'appalto idoneo” a ricevere l’iscrizione di riserve diversamente a quanto disposto nell’Art. 128 c.1 del D.p.r. 554/99. Art.13 R.D. n.350/1895 - Il direttore prenderà la iniziativa di ogni disposizione necessaria, acciocché i lavori a cui è preposto, siano eseguiti a perfetta regola d'arte, ed in conformità dei relativi progetti e contratti. Per quei provvedimenti che, a norma del regolamento pel servizio del genio civile, e delle disposizioni del presente regolamento, non sono di sua attribuzione, farà le proposte all'ingegnere capo e ne eseguirà gli ordini. Le comunicazioni agli appaltatori dovranno sempre riportare il visto dell'ingegnere capo, salvo i casi d'urgenza, nei quali il direttore dei lavori dovrà, nel dare le disposizioni che stimerà necessarie, informarne contemporaneamente l'ingegnere capo. D.p.r. 554/99 Art. 128 (Ordini di servizio) 1. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento al direttore dei lavori e da quest’ultimo all’appaltatore. L’ordine di servizio è

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redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato all’appaltatore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. L’ordine di servizio non costituisce sede per la iscrizione di eventuali riserve dell’appaltatore.

D.p.r. 207/10 Art. 152. Disposizioni e ordini di s ervizio 1. Il responsabile del procedimento impartisce al direttore dei lavori con disposizione di servizio le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguirsi nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all’importanza dei lavori, la periodicità con la quale il direttore dei lavori è tenuto a presentare un rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. 2. Nell’ambito delle disposizioni di servizio impartite dal responsabile del procedimento al direttore dei lavori resta di competenza di quest’ultimo l’emanazione di ordini di servizio all’esecutore in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto. 3. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite all’esecutore tutte le disposizioni e istruzioni da parte del responsabile del procedimento ovvero del direttore dei lavori. L’ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all’esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l’ordine di servizio sia impartito dal dire ttore dei lavori, deve essere vistato dal responsabile del procedimento . L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve. In pratica è il responsabile del procedimento (con disposizione di servizio e non più con ordine di servizio) a stabilire l’ordine da seguirsi nella esecuzione dei lavori e la periodicità con cui il direttore dei lavori deve presentare il proprio rapporto sull’andamento delle lavorazioni e le attività del cantiere . L’ordine di servizio porta una numerazione progressiva ed è redatto in due copie sottoscritte dal direttore dei lavori emanante e comunicato all’appaltatore che lo restituisce firmato per presa conoscenza. Gli ordini di servizio, devono essere impartiti in forma scritta, e possono costituire sede idonea per la iscrizione di eventuali riserve. L’inosservanza degli ordini di servizio da parte dell’appaltatore costituisce inadempimento, che può dar luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 136 del Codice. Altro caso è costituito dagli “Ordini di Esecuzione” impartiti dal Direttore dei Lavori, e cioè ordini diretti a far sì che i lavori si eseguano in conformità del contratto e delle regole d’arte. In questo ambito si tratta di interpretare, di specificare, quanto già contenuto nel progetto e nel contratto. Spesso vi è divergenza fra appaltatore e direttore dei lavori sull’interpretazione del progetto o del contratto, spesso il progetto è incerto o manchevole in talune parti e necessita perciò di alcune istruzioni integrative (Ordini di Esecuzione). In questi casi non è prescritta la forma scritta però nell’eseguire tale disposizione verbale l’appaltatore potrà trovarsi in difficoltà mancando la prova.

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Sinistri e Danni di Forza Maggiore

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Sinistri e Danni di Forza Maggiore Nell’appalto privato sono a carico dell’appaltatore i danni cagionati alle opere eseguite da causa non imputabile a nessuna della parti (e perciò da causa di forza maggiore) prima che sia avvenuta la loro accettazione da parte del committente. (art. 1673 del cod. civ.) Nell’appalto di Lavori Pubblici vige una disciplina particolare che deroga al principio civilistico dell’art.1673. Tale deroga, infatti, è giustificata dalla necessità di assicurare il completamento dell’opera pubblica. Nella previgente normativa, nel caso in cui eventi di forza maggiore avessero determinato danni, competeva all’appaltatore un risarcimento corrispondente all’importo dei lavori necessari per le riparazioni ed i rifacimenti. (ex art.139 Reg.; art.20 CGA ed art 348 L.2248/1865 ora abrogati) Ora, con le modifiche introdotte nel nuovo regolamento, il risarcimento del danno è quantificabile in maniera diversa ovvero in virtù dell’art. 138 c.2 lettera d) “i limiti di riconoscimento dei danni da forza maggiore di cui all’articolo 166, comma 1” dovranno essere disciplinati nei contratti e capitolati speciali ciò in considerazione della mancata riproposizione dell’art.20 del CGA. “2. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.” Art. 166. Danni cagionati da forza maggiore 1. L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. L’evento di Forza Maggiore Deve trattarsi di un evento imprevisto, imprevedibile ed inevitabile, che deve essere valutato in relazione “al dovere di preveggenza” adottato dell’appaltatore in quanto persona esperta e qualificata che deve attuare qualsiasi sforzo per prevenire ed evitare danni alle opere. Si ha, quindi forza maggiore quanto l’evento oltre che imprevedibile sia sproporzionato allo sforzo messo in atto dall’appaltatore per resistere all’evento. La necessità del nesso di casualità fra evento e danno esclude che l’appaltatore possa acquisire diritto a compenso quando i danni stessi siano prodotti per mancate predisposizioni a suo carico o per non aver impiegato lo sforzo necessario al fine di prevenire o evitare od attenuare i danni a causa di sue negligenze o in genere per colpa sua e delle sue maestranze. Art.166 c.5 . “Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.” Il nesso di causalità Il nesso di causalità è quella relazione tra due eventi che identifica l’uno come conseguenza dell’altro.

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La riparazione dei danni come obbligo contrattuale Il dissenso con l’Amministrazione sul diritto al compenso per danni da forza maggiore dà soltanto titolo all’appaltatore di iscrivere riserva. Non gli dà invece titolo per non eseguire le riparazioni occorrenti alla prosecuzione dei lavori. Ciò in ragione del fatto che col contratto è stata posta a carico dell’appaltatore la prestazione consistente nella realizzazione dell’opera. Resta fermo il diritto alla risoluzione del contratto, qualora non venga riconosciuto il danno, per “sopravvenuta eccessiva onerosità” della prestazione. Variante e Somma Urgenza Per quanto il Regolamento ed il Capitolato Generale nulla dicono in merito è evidente che al verbale di accertamento del danno di forza maggiore debba far seguito la predisposizione di un perizia contenente le quantità delle categorie di lavoro occorrenti. Si fa eccezione per le sole riparazioni di Somma Urgenza per le quali trova applicazione l’art.176 del Reg. ovvero quando ricorrano “ circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio”. Art. 166. Danni cagionati da forza maggiore 1. L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. 2. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento , a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. 3. L’esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti. 4. Appena ricevuta la denuncia di cui al comma 2, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell’esecutore, all'accertamento: a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente; b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore; c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile; d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori; e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore stesso. 5. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere. 6. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, l’esecutore può dare la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

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Le responsabilità per danni a terzi Nei casi in cui dall’esecuzione dell’opera pubblica derivino danni a terzi, occorre valutare, ai fini delle conseguenti responsabilità, le cause che hanno originato l’evento dannoso. L’appaltatore è sempre responsabile nei confronti dei terzi per i danni che questi abbiano subito a causa di inosservanza di norme tecniche o della comune diligenza. Nei casi in cui i danni discendano da violazioni del direttore dei lavori o dalle direttive da lui impartite, può configurarsi un concorso di colpa tra il direttore dei lavori e l’appaltatore ma non il completo esonero di quest’ultimo da ogni responsabilità, a meno che l’appaltatore abbia agito senza alcun potere decisionale e di determinazione (Cass. civ. - sez. III - 9 febbraio 1991, n. 1346 e 4 giugno 1999, n. 5455). L’imputabilità è soltanto del soggetto appaltante qualora i danni provengano direttamente da fatti della stazione appaltante, come nel caso in cui il responsabile del procedimento imponga le sue direttive, riducendo l’imprenditore-appaltatore al rango di “nudus minister” (Cass. civ. - sez. I - 20 novembre 1997, n. 11566 e sez. III - 9 dicembre 1997, n. 12449). Art. 165. Sinistri alle persone e danni 1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengono sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose. 2. Sono a carico dell’esecutore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. 3. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’esecutore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa. Le difformità e i vizi dell’opera Salvo quanto disposto dall’art. 1669 c.c., l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, sebbene riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (decorsi due anni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio). La responsabilità in questione è fondata sulla colpa, per cui è compito del soggetto appaltante, qualora riscontri la presenza di imperfezioni più o meno gravi, darne la prova attraverso ogni mezzo utile; invece, l’appaltatore, perchè vada esente da responsabilità, deve comprovare l’assenza di colpa, nel senso di aver adottato tutte le misure necessarie per evitare il danno. Conseguentemente, nei casi in cui il risultato sia stato cagionato da scelte del committente non mai contestate, l’appaltatore è

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Sinistri e Danni di Forza Maggiore

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responsabile, in quanto egli è tenuto a fornire un’opera eseguita a regola d’arte e non già ad obbedire supinamente alle istruzioni del committente. L’appaltatore, in concreto, è tenuto a verificare la validità del progetto fornitogli dal committente e nei limiti della sua perizia e delle sue capacità tecniche a segnalare eventuali errori o difetti del progetto: se non lo fa in modo tempestivo diviene responsabile dei vizi dell’opera (Cass. civ. - sez. II - 22 febbraio 2000, n. 1965). L’appaltatore è esente da responsabilità quando invece abbia segnalato i fatti, o nell’ipotesi in cui la causa dei vizi dipenda da gravi errori progettuali richiedenti cognizioni tecniche che l’appaltatore non è tenuto a possedere. Va ricordato che la stessa procedura di collaudo conosce una fase di transizione di due anni fra il collaudo provvisorio e quello definito volto proprio alla sperimentazione dell’opera . In caso di difformità e vizi dell’opera, il committente può chiedere: a) l’eliminazione a spese dell’appaltatore b) la riduzione del prezzo (nel caso in cui il vizio non sia eliminabile o nel caso in cui sussista una difformità che non pregiudica la destinazione e l’utilizzazione dell’opera: la riduzione del prezzo va determinata quale differenza tra il valore dell’opera dedotta in contratto e il valore dell’opera come eseguita, in relazione alle difformità e vizi riscontrati.) c) la risoluzione del contratto (soltanto nel caso in cui le difformità e i vizi siano tali da rendere l’opera assolutamente inaccettabile, considerata nella sua unicità e complessità, perchè inadatta alla sua destinazione o perchè diversa da quella del tutto voluta.) La responsabilità decennale dell’appaltatore Per gli edifici o altri immobili destinati per loro natura a lunga durata, si ha la responsabilità decennale dell’appaltatore (art. 1669 c.c) per vizi che determinano la rovina totale o parziale dell’opera; evidente pericolo di rovina, gravi difetti incidenti sugli elementi strutturali, che derivino da difetto del suolo o da difetto di costruzione la durata decennale decorre dall’approvazione del collaudo ovvero dal momento in cui è decorso il termine per l’approvazione del collaudo.L’ esperibilità dell’azione, ex art. 1669 c.c., e` subordinata alla condizione che il committente abbia fatto denuncia dei vizi entro il termine decadenziale di un anno dalla scoperta, sempre che questa sia avvenuta entro il decennio; dalla data della denuncia l’amministrazione ha un anno per proporre la relativa domanda giudiziale

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Le Varianti

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Le Varianti L’attuale regime delle variazioni ed addizioni al contratto di appalto di lavori pubblici è stabilito dall’articolo 132 del Dlgs 163/06 e dal Regolamento . L’Appalto Nell’appalto di lavori pubblici l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire le prestazioni secondo le quantità e qualità indicate nel progetto, senza la possibilità di apportare unilateralmente variazioni od addizioni (cod. civ. art.1659). In tal senso anche l’articolo 161 del Regolamento Generale, dopo aver precisato che “Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’esecutore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del codice.”, dispone che l’esecuzione non autorizzata di lavori in variazione non dà titolo al pagamento e “comporta, salva diversa valutazione del responsabile del procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell’esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.” Cod. Civ. Art. 1659 Variazioni concordate del proge tto “L'appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell'opera se il committente non le ha autorizzate. L'autorizzazione si deve provare per iscritto . Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l'appaltatore, se il prezzo dell'intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione. “ L’Ufficio di direzione dei Lavori Il direttore dei lavori svolge un ruolo rilevante anche in relazione al diritto dell’Amministrazione di apportare variazioni e addizioni al progetto approvato. In tal modo, il direttore dei lavori, può essere considerato responsabile della progettazione delle eventuali perizie di variante o suppletive in corso d’opera. I componenti dell'ufficio della direzione lavori (direttore dei lavori e, eventualmente, direttori operativi ed ispettori di cantiere) sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza delle procedure previste per l’approvazione di varianti (Art.161 del Regolamento) e “delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.” L’ufficio di direzione lavori è anche responsabile nel caso in cui le lavorazioni non autorizzate vengano riconosciute in sede di collaudo. Art.228 Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato “2. L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate, non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire . “

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L’Amministrazione All’amministrazione, invece, è riconosciuto il diritto potestativo di apportare variazioni ed addizioni al contratto, purché vi siano i presupposti, anche quantitativi e qualitativi, all’uopo stabiliti da Legge e Regolamento. Art. 161 “12. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132, comma 1, del codice, la stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto…” Di converso, l’appaltatore è tenuto ad eseguire i maggiori lavori, purché le varianti siano stabilite entro i determinati limiti. L’Appaltatore Come detto in precedenza l’appaltatore non potrà introdurre nessuna variazione o addizione al progetto approvato. Il rigore letterale della norma è ora mitigato dalla nuova disposizione introdotta nell’art. 228 (ex art.198 dpr 554/99) per cui il collaudatore se riscontra l’esecuzione di “lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, le ammette nella contabilità, previo parere vincolante della stazione appaltante, solo se le ritiene indispensabili per l'esecuzione dell'opera e se l'importo totale dell'opera, compresi i lavori non autorizzati, non ecceda i limiti delle spese approvate;” Il Limite quantitativo del Quinto d’Obbligo In ogni caso, nelle ipotesi previste dall’articolo 132 del codice dei contratti, la potestà di ordinare l’esecuzione dei lavori può essere esercitata sino alla concorrenza di un quinto dell’importo dell’appalto (art.161 c.12 del reg.), intendendosi come tale la somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell’ammontare dei compensi, diversi di quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’appaltatore ai sensi degli articoli 239 e 240 del codice. In tali casi “l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario” La Diminuzione dei lavori entro il Quinto d’obbligo Art. 162. Diminuzione dei lavori e varianti miglio rative in diminuzione proposte dall’esecutore “1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del codice, la stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel contratto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto come determinato ai sensi dell’articolo 161, comma 4, del presente regolamento, e senza che nulla spetti all’esecutore a titolo di indennizzo. 2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all’esecutore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.”

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Il superamento del limite quantitativo del Quinto d’Obbligo Le varianti devono avere un carattere accessorio rispetto all’opera contrattualmente stabilita per cui, quando si supera il limite del 20%, si dovrà parlare non di variante ma di nuovo contratto (variazioni extracontrattuali). Nel caso di varianti ammissibili, ai sensi dell’art.132 comma1 del Codice, che dovessero superare il limite del quinto d’obbligo si deve procedere a norma dell’art.161 comma 13 del reg. “13. Se la variante, nei casi previsti dal comma 12, supera tale limite il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all’esecutore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’esecutore le proprie determinazioni. Qualora l’esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del responsabile del procedimento si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall’esecutore” Il Limite Qualitativo delle modifiche essenziali L’Amministrazione non ha nessun potere di pretendere dall’Appaltatore l’esecuzione di lavori che comportino modifiche essenziali alla natura dell’opera appaltata. Ove si verificasse tale eventualità l’Appaltatore avrebbe titolo di rifiutare legittimamente l’esecuzione, non essendo obbligato ad eseguire la prestazione richiesta sostanzialmente diversa da quella contrattualmente stabilita. Art.161 c.16. “Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee di cui all’articolo 3, comma 1, lettera s), modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all’esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.” Art.161 c.4. “L’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.” Il Limite quantitativo “interno” del quinto dei va ri gruppi di lavorazione E’ da ritenere che all’appaltatore competa un equo compenso qualora, a seguito di variazioni quantitative dei vari gruppi di lavorazione oltre il 20% delle quantità originarie, sia dimostrato che egli subisca un “notevole pregiudizio economico”. Art.161 c.“16. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee di cui

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all’articolo 3, comma 1, lettera s), modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all’esecutore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore originario e solo per la parte che supera tale limite.” Il subappalto in caso di variante Art.118 c.2 del codice “….L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: 1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

Classificazione in base alla tipologia delle varian ti Fondamentalmente le variazioni introdotte possono individuarsi tre diverse tipologie: a) Varianti in corso d’opera Art.132 comma1 del Dlgs 163/06 b) Varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità Art.132 comma3 secondo periodo del Dlgs 163/06 c) Variazioni di dettaglio Art.132 comma3 primo periodo del Dlgs 163/06 Classificazione in base alla natura delle variazion i da apportare, avremo: - variazioni qualitative , allorché l’importo contrattuale venga lasciato invariato, ma vengano introdotto nuove tipologie di opere; per compensare le nuove prestazioni, tuttavia, sarà necessario determinare nuovi prezzi, secondo il disposto del Regolamento; - variazioni quantitative , quando il progetto dell’intervento rimanga pressoché immutato, ma venga a cambiare l’importo contrattuale per l’esecuzione; in tale ipotesi, di norma, non è necessario rideterminare nuovi prezzi; - variazioni miste , che comportano entrambe le tipologie di variante; Classificazione in base ai rapporti tra le varianti e l’opera preventivata: - variazioni contrattuali , sono quelle necessarie anche per il miglioramento dell’opera, senza che intervengano modifiche sostanziali al progetto originario; Art.161 del Reg. “3. Qualora, ai sensi dell’articolo 132, comma 1, del codice, sia necessario introdurre in corso d’opera variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, non previste nel contratto, ,…omissis” “4. L’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.”

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- variazioni extracontrattuali , che comportano lavori estranei al carattere proprio dell’opera, comportando così modifiche rilevanti (per quantità e/o natura delle opere). La Procedura delle Varianti Sotto il profilo della procedura e delle competenze l’articolo 132 del Codice precisa che: - le varianti possono ammettersi sentito il progettista ed il direttore dei lavori; - gli interventi che non comportano varianti ma solo variazioni di dettaglio sono disposti dal direttore dei lavori; Qualora sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto (purché rientranti nelle ipotesi tassative previste dall’articolo 132 del Codice), il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante (articolo 161 del Regolamento). “… il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al responsabile del procedimento.” L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso d’opera di cui al comma 1 dell’articolo 132 del Codice, è affidato al responsabile del procedimento, “che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.” L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto e, sotto il profilo quantitativo, non superino l’importo di un quinto dell’appalto. Le variazioni devono essere approvate dalla stazione appaltante, ed il Direttore dei lavori deve darne indicazione negli ordini impartiti all’impresa. La procedura, invece, non è necessaria per quegli interventi di dettaglio che non costituiscono variante. L’approvazione L’approvazione delle perizie di variante avviene ad opera di soggetti diversi a seconda della tipologia e dell’ammontare. 1) Competenza dell’Organo decisionale - La competenza ad approvarle (corredate dei necessari pareri e autorizzazioni) è attribuita all’ "organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto"(art161c.9), qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;

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2) Competenza del Responsabile del Procedimento “Negli altri casi” le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento (“sempre che non alterino la sostanza del progetto ”) b1) quando le perizie di variante non comportino un aumento della spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico, sempre che non alterino la sostanza del progetto; b2) allorché si tratti di varianti finalizzate al miglioramento dell’opera, di cui all’art.132 c.3 del codice, comportanti un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara. In tale ipotesi il responsabile del procedimento deve anche accertare l’imprevedibilità delle situazioni che giustificano la variazione. In relazione alla evidenziata ripartizione delle competenze, quindi, assume rilevanza il concetto di perizia suppletiva, ovvero di quella perizia che non sia finanziata nel quadro economico, e che comporta, appunto, la necessità di un ulteriore stanziamento. I Documenti necessari per la compilazione delle per izie suppletive e di variante ed Atto di Sottomissione Non si desume nella normativa vigente nessuna particolare norma per la compilazione di una perizia suppletiva e di variante. (Valentinetti) Comunque le perizie sono assimilabili a veri e propri progetti esecutivi che fanno tuttavia riferimento, per la parte amministrativa ed economica, al contratto esistente e che si limitano, quindi, essenzialmente alla parte tecnica, descrittiva e grafica di aggiornamento e modifica dei lavori. Si ricorda, comunque, che nel diritto amministrativ o vige il principio di libertà formale degli atti, in base al quale tali i nterventi, salva esplicita disposizione di legge, possono assumere qualsiasi f orma, purché idonea allo scopo prefissato. L’atto di sottomissione (atto unilaterale) ha come “scopo di dimostrare all’autorità cui è demandata l’approvazione che per l’esecuzione dei lavori variati o suppletivi non si avranno complicazioni con l’impresa” (Valentinetti). Quindi l’atto di sottomissione esclude la possibilità di avanzare riserve per condizioni accettate. Nella pratica, analogo documento, da tradursi poi in formale atto aggiuntivo (nel quale saranno riportati gli estremi di approvazione della perizia), viene redatto nel caso di lavori eccedenti il quinto d’obbligo (Valentinetti). Tale condizione è ora dettagliatamente argomentata dal nuovo c.4 dell’art.161 c.4 del reg. “4. L’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Per il mancato adempimento dell’esecutore si applicano le disposizioni di cui all’articolo 164. Qualora l’importo delle

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variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 12, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 13, è condizionata tale accettazione.” Documenti necessari: -relazione di perizia -elaborati grafici e progettuali -verbale/elenco nuovi prezzi -atto di sottomissione/atto aggiuntivo -computo metrico estimativo -quadro comparativo a) VARIANTI IN CORSO D’OPERA Ovvero le varianti in corso d’opera che possono essere ammesse “esclusivamente” in quei casi riportati nell’ Art. 132 c.1 del Dlgs 163/06 Esse possono dividersi fondamentalmente in due gruppi: 1°- Varianti per Sopravvenute circostanze non imputabili a responsabilità di nessuno a cui non corrisponde alcun limite quantitativo salvo le varianti non necessarie ma migliorative ammissibili senza aumenti di costo. 2°- Varianti dovute ad errore progettuale e quindi riferibile a precise responsabilità il cui limite quantitativo non può superare il 20% dell’importo contrattuale. Le varianti del 1° Gruppo possono altresì suddivide rsi in: 1 - Varianti necessarie determinate da forza maggio re 2 - Varianti non necessarie ma solo migliorative 1- Varianti necessarie determinate da forza maggiore ( limite quantitativo : essenzialmente nessuno )

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; (obbligo se espressamente previsto dalla normativa “tempus regit actum”) b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento…(omissis) c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile; (imprevisto geologico)

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2- Varianti non necessarie ma solo migliorative ( limite quantitativo : senza aumento di costo ) b) …(omissis) ..o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali,

componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;

2° Gruppo : Errore progettuale e quindi circostanz a imputabile a

precise responsabilità 3- Varianti determinate da errore progettuale ( limite quantitativo : massimo 20% dell’importo contrattuale ) e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista. 6. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. b) VARIANTI FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DELL’OPERA E

ALLA SUA FUNZIONALITA’ ( limite quantitativo : massimo 5% dell’importo contrattuale ) Art. 132 c. 3 secondo periodo del Dlgs 163/06 “Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.” Caso Residuale delle Varianti Migliorative proposte dall’Appaltatore Art. 162. Diminuzione dei lavori e varianti migliorative in d iminuzione proposte dall’esecutore “3. Ad eccezione dei contratti affidati ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettere b) e c), del codice, l’esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 132, comma 3, secondo periodo, del codice di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. …omissis…

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7. I capitolati speciali possono stabilire che le economie risultanti dalla proposta migliorativa approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l’esecutore.” c) VARIAZIONI DI DETTAGLIO (limite quantitativo : nessun costo aggiuntivo, variazione categorie 5-10 %) Art. 132 comma 3 primo periodo della Dlgs 163/06 “3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.” Queste ultime, ai sensi dell’art. 132, comma 3, primo periodo, sono disposte autonomamente dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e non sono soggette ad approvazione dell’amministrazione appaltante. In tal caso, i relativi interventi non influiscono sulle scelte progettuali di fondo e sulle caratteristiche dell’opera e non devono comportare un aumento dell’importo del contratto. Se consistono in lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro, non possono superare l’importo del 10 per cento, mentre se consistono in altre categorie di lavoro non possono superare l’importo del 5 per cento. Le Varianti non Autorizzate ma indispensabili Il rigore delle disposizioni sulle varianti è attenuato dalla previsione dell’Art. 228 del reg. qualora il collaudatore accerti l’avvenuta esecuzione di lavorazioni non autorizzate ma “meritevoli di collaudo ” . In tal caso l’Amministrazione può approvare variazioni non autorizzate se le ritenga “indispensabili per l’esecuzione dell’opera” ovvero “utili e strumentali alle finalità prefissate”. Ciò fa nascere il diritto al corrispettivo visto che il mancato ripristino può configurarsi come un’ “arricchimento senza giusta causa”. L’avvenuto riconoscimento dell’utilità o necessità dei lavori eseguiti “non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire. “ Art.228 c.2 del reg. Responsabilità definita, per componenti dell'ufficio della direzione lavori, dall’art.161 c.11 del reg. “… omissis… Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto , senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietà delle stazioni appaltanti.”

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Determinazione ed Approvazione di Nuovi Prezzi e So vrapprezzi Sul piano materiale un nuovo prezzo è pur sempre una variante poiché modifica le condizioni contrattuali. Nei Lavori pubblici, però, si parla propriamente di variante qualora ricorrano determinate condizioni fissate dalla normativa. Dpr 207/10 Art.163 “1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano: Quindi la determinazione del nuovo prezzo può ricorrere in due ipotesi: a) All’interno di una perizia di variante b) Quando sia necessario effettuare una variazione di dettaglio I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano: a) desumendoli dal prezzario di cui all’articolo 32, comma 1; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto; c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o

parzialmente da nuove regolari analisi. In caso di nuove analisi al prezzo della lavorazione dovrà aggiungersi: 1- una percentuale variabile tra il 13 e il 17 per cento, a seconda della

importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;

2- al risultato ottenuto dovrà aggiungersi una percentuale del 10 per cento per utile dell'esecutore.

Dovrà inoltre valutarsi se le nuove lavorazioni mutino gli oneri per la sicurezza. Da notarsi la correzione apportata al vecchio Art.136 c.2 del Dpr 554/99 ora: Dpr 207/10 Art.163 “2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.” Distinzione fra nuovo prezzo e sovrapprezzo:

1- Il nuovo prezzo : è un prezzo autonomo che compensa un tipo di lavoro non previsto

2- Il sovrapprezzo : è un prezzo complementare che integra un prezzo già esistente per condizioni o modalità esecutive più onerose.

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I Lavori in Economia “VITO POLI PRINCIPI GENERALI E REGIME GIURIDICO DEI CONTRATTI STIPULATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. (anno 2002) 5.9. Le procedure contrattuali in economia. Il mezzo normale con cui la p.a. provvede ai lavori, le forniture e i servizi è il contratto concluso con imprenditori ...omissis... Tuttavia, per particolari ragioni di urgenza o per l'indole stessa del lavoro, del servizio o della fornitura, può accadere che si presenti all'amministrazione la necessità o la viva opportunità di provvedere direttamente, a mezzo dei propri organi ed agenti, senza ricorrere all'opera di privati imprenditori. Le attività che per la loro natura devono farsi in economia sono determinate e rette da speciali regolamenti ….omissis…. Secondo la tesi tradizionale mentre il rapporto derivante dal contratto di appalto si instaura fra l'amministrazione e l'imprenditore e questi è responsabile dell'organizzazione e della gestione dei lavori che si è impegnato ad eseguire, il rapporto che deriva dalla conduzione in economia si instaura direttamente fra il funzionario ed il privato (artigiano, tecnico, commerciante) scelto in assoluta discrezionalità che diviene suo ausiliario. Sicché il funzionario diviene direttamente responsabile nei confronti dell'amministrazione per l'esecuzione dei lavori, dei servizi e delle forniture. ….omissis….. I servizi che per loro natura debbono farsi in economia vanno individuati tenendo conto non già della qualità del soggetto che svolge l'attività stessa (agente della p.a. o impresa terza) quanto delle connotazioni dell'attività da compiere, quali la qualità della prestazione, la destinazione, le sue modalità di esecuzione, la limitata estensione del servizio nel tempo, la sua provvisorietà, l'entità della spesa, l'urgenza; tali caratteristiche devono essere oggettive, in modo da rendere evidente l'impraticabilità e la antieconomicità delle normali procedure di contrattazione (cfr. Cons. Stato, ad. gen., 6 aprile 1995, n. 39). Da ultimo, come si dirà subito appresso, i recenti regolamenti che hanno ridisegnato la materia, si sono preoccupati da un lato di contenere il ricorso a tali speciali procedure nei limiti di soglia comunitaria, dall'altro di accentuare le garanzie procedimentali per la pubblica amministrazione, aumentando al contempo gli spazi di competitività per gli operatori di settore. Ne discende, segnatamente con riferimento al cottimo fiduciario, una forte attenuazione delle differenze con le procedure negoziate ed in particolare con la trattativa privata, di cui il cottimo appare sempre più una species. ” Il regolamento parla, per la verità in modo assai confuso, di lavori in economia con riferimento a due fattispecie tra loro del tutto diverse : A) Lavori in economia extracontrattuali (ovvero come sistema autonomo di affidamento ed esecuzione) B) Lavori in economia contrattuali Ciò in relazione all’art.32 del reg.

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Art. 32. Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo “3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d’appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.” A- Lavori in economia extracontrattuali Trattasi di "lavori in economia", come sistema autonomo di affidamento e di esecuzione di un lavoro pubblico, nelle due forme del cottimo e dell'amministrazione diretta ; la relativa disciplina è contenuta nel art.125 del codice e nel Dpr 207/10. Devono trattarsi, in questo caso, di lavorazioni autonome non strettamente riconducibili all’appalto principale (al fine di evitare “un illecito frazionamento” dell’opera art.29 c.3 del codice) oppure devono riferirsi a lavori, riconducibili all’appalto principale, ma determinati da eventi imprevedibili. Possono altresì riferirsi a lavori collegati all’opera principale per i quali vi sia un legittimo impedimento derivante dalla specificità delle opere (art.32 del reg.). Dalla normativa di settore si evince la natura residuale di tale forma di affidamento ed esecuzione. Ciò lo si deduce anche dall’art.125 c.6 del codice e dalla necessità di adottare una regolamentazione specifica. “6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali: a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122; b) manutenzione di opere o di impianti; c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti; f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori. “ Ciò è ribadito anche dall’art.33 del regolamento Art. 33. Documenti componenti il progetto esecutivo “1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare.” In buona sostanza, il fatto che la progettazione esecutiva deve “definire compitamente l’opera da realizzare”, esclude, in generale, che i lavori in economia possano riferirsi a lavorazioni prevedibili al momento della progettazione ed esclude altresì che si possa frazionare il progetto salvo casi particolari (ovvero in base alle “specifiche caratteristiche dell’intervento”).

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Il limite quantitativo in fase progettuale è definito dall’art.42 c.3 del dpr 207/10 “b) l'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;” L.Oliveri “ Per tale ragione, per amministrazione diretta si è intesa quella forma procedurale nella quale il responsabile dell'ente si procura i materiali necessari, assume il personale ed esegue i lavori, sotto la propria personale responsabilità. Questa definizione appare appropriata e corretta se riferita, in particolare, all'esecuzione di lavori: infatti, nell'ambito delle opere pubbliche il funzionario che realizza i lavori in amministrazione diretta finisce, in sostanza, per agire come fosse un appaltatore nei confronti dell'ente. Pertanto, organizza i mezzi necessari alla realizzazione dell'opera e per questo, oltre a disporre del personale in servizio presso l'ente, nell'ambito delle risorse stanziate in bilancio, può assumere ulteriore personale a termine ed acquisire direttamente, personalmente, i materiali e i mezzi (anche noleggiandoli) occorrenti per l'esecuzione dei lavori. La finzione giuridica di agire “come se” fosse un appaltatore è ancora più forte e i confini con la gestione ordinaria ancora maggiori. Unico ulteriore possibile sconfinamento laddove, in applicazione dell’articolo 338 del D.P.R. 207/2010 l’ente delegasse il responsabile di procedere al pagamento delle spese per l’acquisizione di beni e servizi in economia mediante aperture di credito emesse in suo favore, ai sensi degli articoli da 56 a 61-bis del r.d. 240/1923 e dell’articolo 9 del D.P.R. 367/1994.” Riepilogo Lavori in economia extracontrattuali Amministrazione diretta Nell’amministrazione diretta la p.a. provvede direttamente al compimento del lavoro a mezzo di un proprio ufficio facente oggi capo al responsabile del procedimento, il quale di volta in volta assume la manodopera o impiega operai dipendenti dell’Amministrazione, acquista i materiali, noleggia i mezzi d’opera e di trasporto, acquista o noleggia quanto altro occorra per l’esecuzione, organizza e gestisce il lavoro. Cottimo Tradizionalmente il cottimo costituisce una specie di locazione d’opera in cui manca l’elemento tipico dell’organizzazione d’impresa. In tal caso pur se si riscontra una rudimentale forma di organizzazione quale è data dalla costituzione della squadra di operai si è fuori dal concetto d’impresa. Ciò in ragione del fatto che il cottimo e l’amministrazione diretta fanno parte della stessa tipologia giuridica per cui le due forme di realizzazione non sono fra loro incompatibili ed anzi è prevista la possibilità della forma mista . Tale condizione non fa altro che rafforzare il ruolo organizzativo svolto dall’Amministrazione che in tali casi si comporta alla stesso modo di un imprenditore privato che organizza e gestisce il lavoro.

“Ed in effetti, sulla base della concreta combinazione delle clausole inserite negli atti stipulati, i contratti semplificati possono essere di volta in volta riconducibili alla locazione d’opera, all’appalto, alla compravendita, alla somministrazione Dunque, gli atti con cui l’amministrazione - nell’ambito dei sistemi in economia - assicura la provvista di beni o la realizzazione di veri e

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propri obiettivi complessi sono contratti stipulati in forma semplificata, rispetto a quelli inerenti agli appalti veri e propri. “ Ne consegue che i lavori a cottimo sono più che altro caratterizzati da “uniformità e semplicità della prestazione” . Non a caso l’atto di cottimo è privo di tutti quegli elaborati di complessa portata tecnico-gestionale che caratterizzano invece l’appalto tradizionale. In buona sostanza in tali casi l’Amministrazione si comporta come all’appaltatore privato che organizza quanto è necessario per il compimento dell’opera affida i lavori a cottimisti e/o realizza l’opera in “amministrazione diretta” con propri mezzi ed operai. L’atto di cottimo deve ora contenere a norma dell’art.173 del reg. c.1 lettera g “ le garanzie a carico dell'esecutore.” Cod. Civ. Art. 2222 Contratto d'opera Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV .

Cod. Civ. Art. 1655

L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. B - Lavori in economia contrattuali I lavori in economia contemplati all'interno dei contratto di appalto non hanno, come nel caso precedente, una propria autonomia, costituendo semplicemente una o più lavorazioni all'interno di un contratto principale. Art. 179. Lavori in economia contemplati nel contra tto “1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con appli cazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. “ In sede dì progettazione di un'opera pubblica può risultare difficile quantificare nel dettaglio alcune lavorazioni accessorie e di rifinitura che, pertanto, non vengono analiticamente definite nei disegni, ma lasciate alla futura individuazione da parte del direttore dei lavori secondo le esigenze del caso (si pensi ad alcune particolari pitture o recinzioni o manutenzioni in corso d'opera, ecc ... ). Quindi si tratta di lavorazioni fondamentalmente prevedibili ma indeterminate nella sostanza. In queste ipotesi il progettista non determina specifiche lavorazioni, ma stima in modo generico una determinata somma che presumibilmente potrà occorrere, appunto, per lavori da eseguire in economia. Generalmente nella

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pratica vengono riportate e stimate nel computo le semplici lavorazioni quali i materiali, la manodopera ed i noli. Tali previsioni non possono definirsi come “lavori in economia” poiché stimare voci elementari di costo significa eseguire delle regolari analisi del prezzo (ovvero voce a misura). Sarà poi il direttore dei lavori nel corso dell'esecuzione dell'opera, in base al manifestarsi delle specifiche esigenze, ad attingere alle somme stanziate per lavori in economia, dando luogo alle relative lavorazioni secondo specifiche modalità. Occorre precisare che ì lavori in economia generalmente sono previsti nel contesto degli appalti a misura, nei quali una delle voci dell'elenco prezzi è costituita, appunto, dalla dizione "lavori in economia" col relativo importo. In tal caso, dunque, i lavori in economia altro non sono che una delle varie categorie costituenti l'oggetto dell'appalto, i cui importi, sommati, rappresentano l'ammontare dell'appalto stesso. Ne consegue che anche i lavori in economia sono soggetti al ribasso d'asta ed eccezione però della mano d’opera. Rimane in vita l’art Art. 5 comma 2 del dm 145/2000 “Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'appaltator e” “2. L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto. “ Naturalmente, poiché i lavori in economia - come detto - sono indeterminati, il progettista può prevederli soltanto per lavorazioni accessorie e di modesta entità. Non è stabilito un limite quantitativo, ma è da ritenere che, secondo canoni di ragionevolezza, la loro entità debba essere contenuta entro la misura di pochi punti percentuali dell'importo dell'appalto. Alla esecuzione di lavori in economia contemplati in contratto può darsi luogo in due modi ( la cui scelta è rimessa di volta in volta al direttore dei lavori ) stabiliti, rispettivamente, negli artt. 186 e 187 reg., e cioè: a) su fattura b) su liste settimanali In realtà, dette disposizioni attengono alle modalità di contabilizzazione, ma da esse è dato evincere una profonda differenza sostanziale tra le due figure. Di estrema importanza l’introduzione nel regolamento di un nuovo articolo in merito alla possibilità di redigere per il lavori in economia una contabilità semplificata. Art. 210. Contabilità semplificata “1. Per i lavori in amministrazione diretta di importo inferiore a 20.000 euro e per i lavori effettuati mediante cottimo fiduciario di importo inferiore a 40.000 euro, la contabilità può essere redatta in forma semplificata mediante apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. Detto visto attesta la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, secondo valutazioni proprie del direttore dei lavori che tengono conto dei lavori effettivamente eseguiti.

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2. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa. “ Lavori in economia su Fattura Il direttore dei lavori dà luogo ai lavori in economia su fattura nei casi in cui richieda all'appaltatore una prestazione che l'appaltatore stesso debba commissionare a terzi (es., un cancello in ferro, una apparecchiatura, ecc ...). In questa ipotesi, il direttore dei lavori deve preventivamente dare il benestare su un preventivo del terzo e successivamente, una volta eseguita la prestazione o la somministrazione, verificare la corrispondenza al preventivo del pagamento effettuato dall'appaltatore su fattura del terzo. Il pagamento della fattura va fatto all'appaltatore previa dimostrazione, da parte di questo, di aver effettuato l'intero pagamento al terzo mediante produzione di quietanza (art. 186 reg.). Lavori in economia su Liste Settimanali Quando, invece, il direttore dei lavori dà luogo ai lavori in economia mediante “liste settimanali”, l'appaltatore mette a sua disposizione gli operai, i mezzi d'opera necessari e materiali (arg., ex art. 187) ed il direttore dei lavori, avvalendosi di essi, procede alle lavorazioni occorrenti (art. 5 co. 2, CGA). Il costo degli operai, dei mezzi d'opera e materiali è poi annotato dall'assistente su un “brogliaccio ” e poi scritte su un documento contabile denominato “lista settimanale ” per poi essere riversato nel documento contabile essenziale che è il registro di contabilità. Detti costi di operai e mezzi d'opera (es., un operaio specializzato per 10 ore; un escavatore per 5 ore; ecc.) vanno quantificati sulla base di appositi prezzi che devono essere indicati in contratto (costo orario dell'operaio specializzato; costo orario dell'escavatore) (art. 179 del reg.). Art. 179. Lavori in economia contemplati nel contra tto “1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, sono liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con appli cazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi. “ Precedentemente il dpr 554/99 disponeva Art. 153 (Lavori in economia contemplati nel contra tto) ”1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta. “ Quando si preveda in sede di progettazione di dar luogo a lavori in economia su liste settimanali, è perciò necessario stabilire in progetto due elementi:

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l'importo complessivo dei lavori in economia ed i prezzi orari dei vari tipi di macchinari, dei vari tipi di operai e materiali. L'importo complessivo dei lavori in economia, poiché fa parte dell'ammontare contrattuale, è soggetto al ribasso d'asta, tranne il costo della manodopera su cui non si applica il ribasso. I lavori in economia su liste settimanali non costituiscono più un mero rimborso dei costi vivi sostenuti dall'appaltatore (ex dpr 554/99 art.153 “al lordo del ribasso d'asta”) ma sono incrementati delle spese generali e dell’utile d’impresa e sono soggette però al ribasso d’asta. Considerazioni Generali I lavori in economia rappresentano, in via generale, un sistema di realizzazione residuale riferito a specifiche e motivate esigenze. Ciò lo si deduce dall’Art. 32 del reg “3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d’appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.” Ed Art.174 del reg. “2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali , sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.” Tale disposizione va letta in relazione all’art.33 del reg. allorquando specifica che “1. Il progetto esecutivo ….definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impianti stico l’intervento da realizzare” . Si esclude quindi la possibilità, oramai diventata prassi, di eseguire, in economia, opere complementari od accessorie non previste in progetto. Possiamo quindi distinguere: 1 - Lavori in economia contemplati nel contratto 2 - Lavori in economia previsti in progetto ma esclusi d’appalto 3 - Lavori in economia per cause impreviste (non dovute ad errori o omissioni progettuali)

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Art. 174. Autorizzazione della spesa per lavori in economia 1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 125, comma 6 , del codice , nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento. 2. Nel caso di esigenze impreviste , non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta. Art. 175. Lavori d'urgenza 1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza , questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. 2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori. Art. 176. Provvedimenti in casi di somma urgenza 1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio , il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. 2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico. 3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5. 4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. 5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

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La Sintesi della disciplina sulle Riserve Nel corso dell'esecuzione dell'appalto può accadere o che l'amministrazione avanzi delle pretese nei confronti dell'appaltatore o, al contrario, che questi accampi pretese nei confronti della prima. 1- L’Amministrazione : in caso di pretese può agisce in via di autotutela nei casi consentiti dalla legge (ordine di demolizione o rifacimento; detrazioni dal corrispettivo dell'appaltatore per vizi delle opere realizzate; ecc.). 2- L’Appaltatore : Relativamente alle pretese dell'appaltatore, la legislazione sui lavori pubblici pone un complesso di garanzie affinché l'appaltatore possa far valere le sue pretese formulando tempestivamente le sue domande in una serie di atti dell'appalto. Dal punto di vista terminologico la definizione di "riserva" è impropria poiché le richieste dell'appaltatore sono infatti delle domande. Si parla propriamente di riserva nei casi in cui l'appaltatore non sia in grado di formulare contestualmente le sue domande; in tal caso egli firma con l'apposizione, accanto alla sottoscrizione,della dizione "con riserva", che ha un duplice effetto: 1- Escludere che la sottoscrizione abbia il suo significato tipico che è quello

dell'accettazione; 2- Consentirgli di formulare la sua domanda nei 15 giorni successivi, così

impedendo la decadenza che altrimenti conseguirebbe alla mancata formulazione della stessa.

Le pretese dell'appaltatore nei confronti dell'amministrazione possono suddividersi in tre categorie: 1) pretese di maggiori corrispettivi rispetto a quelli determinati nella contabilità dei lavori ; ciò accade quando l'appaltatore ritenga che siano state contabilizzate quantità di lavori inferiori a quelle realmente eseguite; ovvero quando alle quantità eseguite siano stati applicati prezzi di elenco inferiori a quelli dovuti . 2) pretese connesse a fatti di forza maggiore che rend ono più onerosa la prestazione dell'appaltatore rispetto a quella c ontrattualmente prevista (es., l'equo compenso per un imprevisto geologico ai sensi dell'art. 1664, co. 2, cod. civ.); 3) pretese di natura risarcitoria , in quanto traggono origine da comportamenti illeciti dell'amministrazione (es., una sospensione dei lavori illegittima perché conseguente a negligenze dell'ente appaltante).

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L’appaltatore per evitare la decadenza delle sue pretese deve: a) formulazione della domanda sul “primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fat to che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore” (Art.191 c.1 del reg.); b) riproporre la riserva nel registro di contabilità ed entro 15 giorni esplicarla, sempre sullo stesso atto, indicando con precisione il compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Poiché, in genere, il registro viene sottoposto all'appaltatore in occasione di ogni stato di avanzamento lavori, si può affermare che l'onere in argomento va assolto in occasione dello stato di avanzamento immediatamente successivo al fatto; Art.190 c.1 del reg. “Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato . “ c) conferma delle domande sul conto finale dei lavori (art. 174, co. 2 e 3, reg.; art. 191, co. 2, CGA). art. 174 “2. L'esecutore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 239 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 240 del codice, eventualmente aggiornandone l'importo. 3. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente a ccettato .” Art. 191 c.2 “Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonat e. “ La riserva deve essere formulata negli atti prima detti e non può essere sostituita da equipollenti, quali l'invio di una lettera o di una diffida. La funzione delle riserve Le teorie in merito alle funzioni della riserva e alla sua tempestività: 1- Fornire all'amministrazione la possibilità di effettuare con immediatezza i necessari controlli circa la fondatezza delle riserve. 2- Di dare certezza e incontestabilità alle partite di lavoro via via registrate. Da ciò l'onere di immediata proposizione delle riserve soltanto quando esse si riferiscono a partite registrate o a queste direttamente connesse.

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3- Necessità di consentire agli organi dell'amministrazione una continua verifica circa l'andamento e l'entità della spesa dell'opera. La teoria dominante del controllo dalla spesa . L’istituto della riserva ha come scopo principale di dare certezza giuridica alla contabilità ovvero di rendere incontestabili i “fatti producenti spesa” (Art.180c.2) definitivamente accertati e registrati al fine di ottenere un concreto controllo della spesa. Per tale ragione non sorge l’onere della riserva per quelle lavorazioni per le quali “non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione “ (Partita Provvisoria) Art.190 c.6 del reg. “6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. “ In tal caso il Direttore dei Lavori, poiché limita il diritto di Controllo della spesa, deve darne espressa motivazione sullo Stato di Avanzamento dei Lavori. Art.168 c.3 del reg. ”lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.” Tempestività delle riserve. Fatti ad effetti istant anei e fatti continuativi. l'art. 191, co. 2 testualmente recita “Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore.” Appare quindi necessario, onde giustificare il doppio riferimento al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, distinguendo tra i fatti ad effetti istantanei ed i fatti ad effetti continuativi. 1- i fatti ad effetti istantanei sono quelli che producono istantaneamente il pregiudizio per l'appaltatore, come, per esempio, un’errata contabilizzazione. 2- i fatti ad effetti continuativi sono invece quelli in cui il pregiudizio non si esaurisce in un solo momento, ma si prolunga per un lasso di tempo più o meno ampio. Per i fatti di questo secondo tipo, che generalmente in dottrina ed in giurisprudenza vengono qualificati come, fatti continuativi l'onere di formulazione della riserva a pena di decadenza sorge al momento della cessazione del fatto stesso ovvero quando sarà possibile esplicitare con esattezza il danno subito ovvero quando si potrà formulare la “precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute” (art.191c.3)

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Contenuto delle riserve Art.190 c.3 del reg .” 3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possi bili al momento della formulazione della stessa , egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni , le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. “ Relazione al Regolamento Art. 190 – 191 - Gli articoli riproducono rispettivamente l’articolo 165 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, relativo alle eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di contabilità e l’articolo 31 del d.m. ll.pp.. 19 aprile 2000, n. 145, che detta disposizioni concernenti la forma ed il contenuto delle riserve, eliminando ogni possibile incongruenza interpretativa in merito alla previsione che l’esecutore possa firmare con riserva il registro il contabilità, ed esplicarne i motivi, a pena di decadenza, entro i quindici giorni successivi qualora l'esplicazione e la quantificazione della riserva non siano possibili al momento della formulazione della stessa. Nella precisazione della riserva è perciò sufficiente che l’Appaltatore esponga i fatti che stanno a fondamento delle sue domande in modo da far comprendere all'amministrazione le ragioni sostanziali che le giustificano. L’esigenza da soddisfare è perciò quella di una esposizione dei fatti chiara e completa, tale cioè da rendere edotta l'amministrazione del rapporto esistente tra gli stessi ed il pregiudizio subito dall'appaltatore. Una domanda priva di questi elementi sarebbe da considerare generica, inefficace poiché non assolverebbe alla funzione di consentire all'amministrazione di valutare il fondamento della pretesa e quindi il reale concreto possibile incremento del costo dell'opera. Riserve che traggono origine dal conto finale, dal certificato di ultimazione dei lavori e dal certificato di collaud o Sul Conto Finale Il principio della tempestività delle riserve e della decadenza di quelle tardive comporta che l'appaltatore non può iscrivere sul conto finale riserve nuove rispetto a quelle precedentemente formulate nel corso dei lavori. Nel conto finale devono, a pena di decadenza, essere soltanto confermate le riserve precedentemente formulate e non si possono “ iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità” (art. 201 reg.). Tuttavia, non può escludersi che in casi particolari il conto finale possa costituire sede idonea per la formulazione, per la prima volta, di riserve e perciò per la proposizione di riserve nuove rispetto a quelle già iscritte qualora tale documento sia il “primo atto dell'appalto idoneo a riceverle” (Art.191) Ciò accade quando per esempio rispetto all'ultimo stato di avanzamento la DL rettifichi la contabilità in danno dell'appaltatore o comunque vi

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introducano riduzioni o detrazioni che l'appaltatore ritenga ingiustificate o illegittime. Sul Certificato di Ultimazione Anche il certificato di ultimazione dei lavori può essere sede di nuove riserve, quando traggano origine dal certificato stesso (per es. quando esso attesti un ritardo rispetto al termine contrattuale di esecuzione che l'appaltatore intende contestare). In tal caso, poiché il certificato di ultimazione precede il conto finale, l'appaltatore deve confermare la riserva su quest'ultimo, secondo la regola generale. Sul Certificato di Collaudo Esistono infine riserve che l'appaltatore può avanzare per la prima volta sul certificato di collaudo. Infatti “All'atto della firma egli può aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.” … “Tali richieste devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal presente regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.” (art. 233 reg.). Sull’Ordine di Servizio Rispetto alla previgente normativa l’ordine di servizio torna ad essere “atto dell'appalto idoneo” a ricevere l’iscrizione di riserve. Art. 152 c.3 “...omissis… L’esecutore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.” Le contestazioni tra stazione appaltante ed appalta tore (il precontensioso) In corso d’opera possono sorgere dissensi in merito ad aspetti tecnici o contestazioni che riguardano fatti. Il regolamento disciplina questa evenienza (art.164) al fine di evitare che le contestazioni si trasformino poi in contenzioso. 1- Per gli aspetti tecnici : Il direttore dei lavori o l'esecutore comunicano le contestazioni insorte al responsabile del procedimento il quale convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. 2- Per i fatti : il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale, delle circostanze contestate, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.

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Adempimenti della Direzione Lavori Art. 190. Eccezioni e riserve dell'esecutore sul re gistro di contabilità 4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Dlgs 163/06 Art. 240. Accordo bonario 3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata. Art. 200. Conto finale dei lavori “2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente: …omissis… f) la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una relazione riservata relativa alle riserve dell'esecutore non ancora definite; “ Art. 225. Valutazioni dell'organo di collaudo “3. Con apposita relazione riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle riserve e domande dell'esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.”

Art. 237. Certificato di regolare esecuzione “3. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all’articolo 229. 4. Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235”

Dpr 207/10 “Ritenuto che, in relazione all'articolo 234, commi 1 e 2, la previsione circa il riferimento alla relazione riservata sulle richieste dell'appaltatore non contrasti con la disposizione di cui all'articolo 229, che disciplina i contenuti del certificato di collaudo, in quanto la relazione riservata è un documento distinto dalla relazione di collaudo contenuta nel certificato di collaudo, che viene trasmesso a corredo di esso solo in caso di iscrizione di riserve da parte dell'appaltatore;”

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Il Collaudo Elementi generali Nei casi di lavori di importo limitato e di non particolare complessità è prevista una procedura di verifica, della corretta esecuzione dell’opera, più agile rispetto al collaudo. Si tratta del certificato di regolare esecuzione che viene perfezionato dal direttore dei lavori e sostituisce a tutti gli effetti il collaudo. Per i lavori superiori a 500.000 euro e non eccedenti il 1.000.000 di euro “è in facoltà soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione” Art.141 del Codice. In alcun modo, però, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il collaudo in corso d’opera.” Aut. di Vig. Autorità di Vigilanza “tra il certificato di regolare esecuzione e quello di collaudo in corso d’opera non esiste alcun rapporto di sostituibilità e, pertanto, il collaudo in corso d’opera sarà obbligatorio ove ricorrano le condizioni fissate dall’art.187 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 e s.m.” Il collaudo deve essere eseguito entro 6 mesi dall’ultimazione dei lavori oppure fino ad un anno nei casi “di particolare complessità dell'opera da collaudare” (art.141 del codice e art.3 del reg.). Il certificato di regolare esecuzione va emesso non oltre 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori dal direttore dei lavori; e va confermato dal responsabile del procedimento. Normalmente il collaudo non interviene dopo l’ultimazione dell’opera, ma dopo un determinato periodo di tempo. E’ questo un periodo di attesa che ha la specifica funzione di garanzia poiché è predisposto al fine di testare il comportamento dell’opera successivamente al suo compimento. (Cianflone-Giovannini) Il certificato di regolare esecuzione, essendo un equipollente del certificato di collaudo, è soggetto ad approvazione da parte dell’Amministrazione. Art. 237. Certificato di regolare esecuzione “ 1. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 141, comma 3, del codice, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei lavori 2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.” Il collaudo ha lo scopo di: − verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le regole tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e conseguenti atti di sottomissione debitamente approvati; − verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono tra loro e con le risultanze di fatto; Comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste da leggi di settore. − esaminare le riserve dell’appaltatore sulle quali non sia intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, qualora iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei modi e termini prescritti.

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Dall’obbligatorietà del collaudo discende che: a) l’amministrazione appaltante non può accettare, né prendere definitivamente in consegna l’opera, né procedere al pagamento del saldo, né alla restituzione delle cauzioni e delle ritenute di garanzia, se non è effettuato il collaudo; b) l’appaltatore può pretendere l’esecuzione del collaudo, perchè esso non è solo un diritto dell’amministrazione ma anche un obbligo per la definizione dell’appalto. La verifica: natura e contenuti La verifica è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri giudicati necessari. La verifica è il complesso delle attività materiali e tecniche svolte dal collaudatore ai fini del giudizio sull’opera. Anche nel caso di certificato di regolare esecuzione le verifiche, effettuate dal direttore dei lavori, dovranno riguardare la regolarità contabile al fine di apportare le necessarie rettifiche al conto finale. Emissione del certificato di regolare esecuzione Il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo entro 2 anni dalla data della relativa emissione. Decorsi i 2 anni il collaudo si intende approvato ancorché l’atto di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del suddetto termine. Conseguenza della natura provvisoria del certificato di regolare esecuzione è che l’impresa risponde delle difformità e dei vizi dell’opera, occulti, occultati o riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante, prima che il certificato assuma carattere definitivo ovvero: Art.414 del Codice “c. 3. Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. ..omissis... c. 9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. c. 10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.” Art.229 del Regolamento “c.3. Qualora nel biennio di cui all'articolo 141, comma 3, del codice, dovessero emergere vizi o difetti dell'opera, il responsabile del procedimento

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provvederà a denunciare entro il medesimo periodo il vizio o il difetto e ad accertare, sentiti il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ed in contraddittorio con l'esecutore, se detti difetti derivino da carenze nella realizzazione dell'opera; in tal caso proporrà alla stazione appaltante di fare eseguire dall'esecutore, od in suo danno, i necessari interventi. Nell'arco di tale biennio l'esecutore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. “ Fino a colludo definitivo, l’appaltatore è quindi tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera “ancorché riconoscibili” in sede di collaudo provvisorio. Con la sottoscrizione o mancata sottoscrizione del certificato di regolare esecuzione, l’appaltatore decade dal diritto di contestare la liquidazione finale, fatte salve le riserve già inserite nel registro di contabilità e confermate nel conto finale (T.A.R. Lombardia - Brescia - 20 gennaio 1990, n. 11). Con l’emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio va effettuato lo svincolo della cauzione e, previa garanzia fideiussoria, il pagamento (non oltre il novantesimo giorno) della rata di saldo. Art. 235. Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo 1. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento. 2. Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. 3. Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell’esecutore dal collaudo stesso, determina l’estinzione di diritto della garanzia fideiussoria relativa alla cauzione di cui al comma 1. Spettano all’appaltatore “le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;” Art. 32 c.4 lettera n) del Regolamento Il pagamento della rata di saldo previa garanzia fideiussoria non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2, c.c.

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La Contabilità Gli atti contabili Al direttore dei lavori compete la redazione degli atti contabili che hanno ad oggetto “l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa” , tali documenti sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge. (Art.180) La predisposizione degli atti contabili può essere attribuita ai collaboratori del Direttore dei lavori ma sempre sotto la sua diretta responsabilità. “L’accertamento e la registrazione dei fatti produc enti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere” al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell’importo dei medesimi, nonché dell’entità dei relativi fondi, l’ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado: a) di rilasciare prontamente gli stati d’avanzamento dei lavori ed i certificati

per il pagamento degli acconti; b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite

disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;

c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di

deficienza di fondi. In base a quanto stabilito dal regolamento, la contabilità può essere tenuta anche mediante programmi informatici. In tali casi è di fondamentale importanza l’apposito “Brogliaccio” Art. 180 del reg. “7. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono. Se la direzione dei lavori è affidata a professionisti esterni, i programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal responsabile del procedimento. “ Possibilità di frazionare la Contabilità Art.197 del reg. “1. Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.” Art. 10. del reg. “Il responsabile del procedimento fra l’altro…omissis…cura che sia richiesto il codice unico di progetto (CUP) di cui all’articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e che lo stesso sia riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili concernenti il progetto ;”

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I DOCUMENTI CONTABILI Art. 181. Elenco dei documenti amministrativi e con tabili 1. I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono: a) il giornale dei lavori; b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste; c) le liste settimanali; d) il registro di contabilità; e) il sommario del registro di contabilità; f) gli stati d'avanzamento dei lavori; g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; h) il conto finale e la relativa relazione. Il giornale dei lavori (Art.182) Nel giornale dei lavori vengono annotati giornalmente tutti i fatti di ordine tecnico-economico e la descrizione del reale andamento dei lavori. Art. 182 1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata per l'esecuzione dei lavori nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. 2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili. 3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi. 4. Il direttore dei lavori , ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente.

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Libretti delle misure Il direttore dei lavori tiene i libretti delle misure. Spetta al direttore dei lavori eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni. La mansione può essere da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma. Cura, inoltre, che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall’appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure. Pertanto,l’appaltatore deve essere sempre invitato alle misurazioni e, qualora non intervenga o non sottoscriva i libretti delle misure ed i brogliacci, il direttore dei lavori procede alla presenza di due testimoni, i quali firmano i documenti ora indicati. Art.185 c1 2°p. “ Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. “ L’utilizzo del Brogliaccio In base al comma 3 dell’art. 183 del reg. è di fondamentale importanza, nel caso di contabilità computerizzata, utilizzare dei brogliacci come supporto documentale contenente le annotazioni delle misure eseguite in contraddittorio. Art.183 c3 . ” Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata , la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito brogliaccio ed in contraddittorio con l'esecutore. Nei casi in cui è consentita l'utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, preventivamente accettati dal responsabile del procedimento, la compilazione dei libretti delle misure deve esse re effettuata sulla base dei dati rilevati nel broglia ccio , anche se non espressamente richiamato.” Art. 185. Modalità della misurazione dei lavori

“1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. “ Il contenuto dei Libretti di Misura delle lavorazi oni e provviste Art. 183. Libretti di misura dei lavori e delle pro vviste 1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare: a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto; b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;

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c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose, devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni; d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione. Nota: nell’art.183 comma 1 viene ribadita la necessità di produrre una contabilità chiara e leggibile in modo da consentire la immediata identificazione delle annotazioni contabili anche in tempi successivi. È da sottolineare che il nuovo regolamento richiede una maggior strutturazione delle aliquote percentuali per le annotazioni dei lavori a corpo. Art. 184. Annotazione dei lavori a corpo

“1. I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa categoria , rilevabile dal contratto, che è stata eseguita. “ Art. 43. Schema di contratto e capitolato speciale d'appalto “6. …omissis…Al fine del pagamento in corso d’opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali . I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite , di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettiva mente eseguita.” Art. 186. Lavori e somministrazioni su fatture 1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all'esecutore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate. Art. 187. Liste settimanali delle somministrazioni

1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'esecutore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'esecutore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite, nominativo, qualifica e numero di ore degli operai impiegati per ogni giorno della settimana, nonché tipo ed ore quotidiane di impiego dei mezzi d'opera forniti ed elenco delle provviste eventualmente fornite, documentate dalle rispettive fatture quietanzate. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo

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La nozione contenuta nell’art.213 c.3 definisce chiaramente quali siano i limiti di accettazione delle annotazioni riportate sul libretto delle misure. Art. 213. Operazioni in contraddittorio con l'esecu tore. 1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio con l'esecutore ovvero con chi lo rappresenta. 2. Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure. 3. La firma dell'esecutore o del tecnico dell'esecu tore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure p rese. Registro di Contabilità e riserve Art.188 Il registro di contabilità continua ad essere il documento più importante della contabilità dei lavori. A tal fine l'art. 188 prevede che il documento in parola debba offrire la documentazione cronologica dell'opera nel suo svolgimento, per accertarne quantità, classificazioni, prezzi ed importo. Art.188 c1 “Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'esecutore.” Il direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, personale da lui designato, tiene il registro di contabilità di cui all’art. 188, del regolamento. Tale registro reca in ordine cronologico le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni trascritte dai libretti delle misure. Le sue pagine sono preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall’appaltatore. Il direttore dei lavori interviene con i suoi poteri istruttori pure allorché l’appaltatore ritenga di iscrivere domande nel registro di Contabilità. Infatti, se l’appaltatore firma con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se omette di giustificare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l’amministrazione sia tenuta a sborsare (art. 190 del reg.) . Rispetto al dpr 554/99 è da segnalarsi un’innovazione per la tenuta del registro in caso di contabilità computerizzata. Art. 188. Forma del registro di contabilità “4. Nel caso di tenuta informatica del registro di contabilità, i fogli stampati e numerati devono essere firmati dal responsabile del procedimento e dall'esecutore e devono essere raccolti in un unico registro .”

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Nel caso in cui non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria quantità dedotte da misurazioni sommarie. A seguito di ciò, l’onere della immediata riserva da parte dell’appaltatore diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie (art. 190, comma 6, reg.). Art. 192. Titoli speciali di spesa 1. Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista settimanale è riportato sul registro. 2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilità sotto un capo distinto. 3. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto. “Nel caso in cui l’appaltatore sottoscriva il registro di contabilità senza eccepire alcunché ovvero non espliciti la riserva nel termine perentorio appena sopra visto, decadrà dal diritto di avanzare domande in ordine alle annotazioni già operate dal direttore dei lavori. …omissis… Questa decadenza, peraltro, essendo posta a presidio di un interesse pubblico, è insuscettibile di essere rimossa sia ad opera dell’appaltatore – mediante iscrizione di domande tardive, magari all’atto della successiva presentazione alla firma del registro di contabilità se non addirittura all’atto della sottoscrizione del conto finale – sia ad opera del direttore dei lavori ovvero del collaudatore o comunque dalla stazione appaltante.”(F. Pittaluga) Sommario del registro di contabilità Art.193 E’ il documento attraverso il quale è dato evincere una generale visione della contabilità dell'opera attraverso il raggruppamento, per articoli, dei lavori descrivendone le quantità eseguite. “3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal registro di contabilità.” Stato di avanzamento dei lavori Art.194 Lo stato di avanzamento è il documento, compilato a cura dei direttore dei lavori, attraverso il quale effettuare il pagamento all'appaltatore di una rata di acconto, qualora ciò sia dovuto in relazione alle modalità indicate nel contratto. “1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel contratto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel contratto, uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi , indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell'articolo 163. 2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo 193.

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3. Quando ricorrano le condizioni di cui agli articoli 186 e 190, comma 6, e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d'avanz amento mediante opportuna annotazione. ” Nota: Al SAL va allegata una copia del verbale di concordamento nuovi prezzi. Inoltre, il direttore dei lavori dovrà fornire adeguata motivazione, nel SAL, all’ annotazione di lavorazioni in partita provvisoria. Ciò in ragione dell’art.190 c.6 in base alla quale, per tali quantità, l’onere della tempestività della riserve diviene operante in sede di contabilizzazione definitiva. Art. 190. c.6 “ Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie. “ Il certificato per il pagamento delle rate di accon to Il certificato per il pagamento delle rate di acconto costituisce il documento nel quale viene liquidato il credito maturato in favore dell'appaltatore. Il responsabile dei procedimento è tenuto ad emettere il certificato in parola, che deve essere rilasciato “nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal contratto" Art. 195. Certificato per pagamento di rate “1. Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal contratto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l'emissione del mandato di pagamento. 2. Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è annotato nel registro di contabilità. “ Fa eccezione il caso in cui la sospensione permanga per più di 45 giorni in tali casi a norma dell’art.141c.3 “la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione”. Il precedente limite fissato dal dpr554/99 era di 90 gg. Art. 143 del reg. ”1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.”

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Art. 141. Pagamenti in acconto

1. Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell’appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal contratto ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. 2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine fissato dal contratto o non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata. 3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata sup eriore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispon e comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino al la data di sospensione . Conto finale dei lavori Art. 200. Conto finale dei lavori 1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento. 2. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente: …omissis Art. 202. Relazione del responsabile del procedimen to sul conto finale

1. Firmato dall'esecutore il conto finale, o scaduto il termine di cui all'articolo 201, il responsabile del procedimento, entro i successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti: ..Omissis…. 2. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all'articolo 239 del codice o l'accordo bonario di cui all'articolo 240 del codice.

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I Tempi di compilazione ed emanazione Libretto delle misure/ Brogliaccio / Registro di co ntabilità L’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato. 2. Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Il Sommario del Registro in occasione di ogni stato d'avanzamento Stato d’Avanzamento lavori Secondo le modalità ed i termini specificati dal contratto. Certificato di pagamento Nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal contratto (che non può superare i 45 giorni) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori Mandato di pagamento Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Certificato di ultimazione Viene emesso dal Direttore dei Lavori “senza ritardo alcuno” a seguito di positivo riscontro dell’avvenuta ultimazione comunicata dall’appaltatore. Avviso ai creditori All'atto della redazione del certificato di ultimazione il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione. Conto Finale dei lavori Entro il termine stabilito nel capitolato speciale. Termine che logicamente non può superare quello previsto per il collaudo (6 mesi oppure 1 anno) o certificato di regolare esecuzione (3 mesi). Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

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Collaudo / Certificato di regolare esecuzione - Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi oppure

un anno dall'ultimazione dei lavori. - Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi

dalla data di ultimazione dei lavori. Rata di saldo Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. Le Firme Art. 181. Elenco dei documenti amministrativi e con tabili “…omissis 2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento dei lavori, il conto finale e la relazione sul conto finale sono firmati dal direttore dei lavori. 3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall'esecutore o dal tecnico dell'esecutore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'esecutore. 4. I certificati di pagamento e la relazione di cui all'articolo 202 sono firmati dal responsabile del procedimento. “ Art. 188. Forma del registro di contabilità 1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e dall'esecutore. Art. 182. Giornale dei lavori 4. Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente. Art. 190. Eccezioni e riserve dell'esecutore sul re gistro di contabilità 1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

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Bibliografia

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Bibliografia essenziale su testi di:: - Matteo Mazzone e Cesare Loria - Antonio Cianflone, Giorgio Giovannini

Arch. Malossetti Enrico email: [email protected] Settore Direzione e Controllo OO.PP.

Comune di Ascoli Piceno