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S T U D I O L E G A L E B A R A Z Z E T T I – C A R R A R O LE OPPORTUNITA’ OFFERTE NEL VICINO MERCATO DELLA SVIZZERA E DEL CANTON TICINO 1- LE PRINCIPALI FORME SOCIETARIE SVIZZERE Tra le società di persone: - la ditta individuale - le società in nome collettivo Tra le società di capitale: - la società anonima (SA) - la società a garanzia limitata (SAGL) 2- ALCUNI ASPETTI ATTINENTI ALLA FLESSIBILITA’ DEL MERCATO DEL LAVORO con particolare riguardo a: - disdetta del rapporto di lavoro - valori medi degli stipendi e dei salari - oneri sociali 3- LA NECESSITA’ DI ESSERE IN POSSESSO DI UN PERMESSO DI LAVORO - Permesso B,G,L 4- UNA PANORAMICA GENERALE SUL REGIME DELLE IMPOSTE IN SVIZZERA con particolare riguardo a: - imposte dirette delle persone fisiche - imposta alla fonte - imposte dirette delle persone giuridiche - società di capitali – reddito imponibile - imposte indirette (IVA) 5- IL RECUPERO CREDITI E LE ESECUZIONI ITALIA – SVIZZERA / SVIZZERA - ITALIA Per mezzo di: - procedure esecutive - accordi e convenzioni - delibazione/giudizio di exequatur COMO Via T. Grossi 17 22100 Como - Italia Tel. +39 031 30 37 21 Fax +39 031 30 72 94 CHIASSO Via E. Bossi 4 C.P. 1432 6830 Chiasso - Switzerland Tel. +41 (0) 91 682 11 10 Fax +41 (0)91 682 11 21 [email protected] www.studiolegalebarazzetti.it [email protected] 1

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Le opportunità offerte nel vicino mercato della Svizzera e del Canton Ticino. Note tecniche, legali, fiscali, societarie

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LE OPPORTUNITA’ OFFERTE NEL VICINO MERCATO DELLA SVIZZERA EDEL CANTON TICINO

1- LE PRINCIPALI FORME SOCIETARIE SVIZZERETra le società di persone:- la ditta individuale - le società in nome collettivo

Tra le società di capitale:- la società anonima (SA)- la società a garanzia limitata (SAGL)

2- ALCUNI ASPETTI ATTINENTI ALLA FLESSIBILITA’ DEL MERCATO DEL LAVOROcon particolare riguardo a:- disdetta del rapporto di lavoro- valori medi degli stipendi e dei salari- oneri sociali

3- LA NECESSITA’ DI ESSERE IN POSSESSO DI UN PERMESSO DI LAVORO- Permesso B,G,L

4- UNA PANORAMICA GENERALE SUL REGIME DELLE IMPOSTE IN SVIZZERAcon particolare riguardo a:- imposte dirette delle persone fisiche- imposta alla fonte- imposte dirette delle persone giuridiche- società di capitali – reddito imponibile- imposte indirette (IVA)

5- IL RECUPERO CREDITI E LE ESECUZIONI ITALIA – SVIZZERA / SVIZZERA - ITALIAPer mezzo di:- procedure esecutive - accordi e convenzioni- delibazione/giudizio di exequatur

COMO Via T. Grossi 17 22100 Como - Italia Tel. +39 031 30 37 21 Fax +39 031 30 72 94CHIASSO Via E. Bossi 4 C.P. 1432 6830 Chiasso - Switzerland Tel. +41 (0) 91 682 11 10 Fax +41 (0)91 682 11 21 [email protected] www.studiolegalebarazzetti.it [email protected]

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1- LE PRINCIPALI FORME SOCIETARIE SVIZZERE (le più utilizzate)

In particolare le società sono trattate e regolamentate dal Codice delle Obbligazioni

LE SOCIETA’ DI PERSONE:Le società di persone, così come previsto anche dal diritto italiano, sono consigliate per piccole attività in cui l’azienda si identifica chiaramente con i PROPRIETARI dell’azienda stessa, direttamente coinvolti nella gestione ed hanno una responsabilità illimitata verso i creditori, nel senso che ogni socio risponde ed è responsabile con TUTTO il suo patrimonio, anche personale, per gli impegni presi dall’azienda.

LA DITTA INDIVIDUALE

Una persona fisica puo’ esercitare un’attività commerciale in qualità di UNICO TITOLARE dell’azienda , assumendo quindi la gestione della stessa in prima persona ed accollandosi ogni responsabilità patrimoniale in modo illimitato.

NON ESISTONO PARTICOLARI FORMALITA’ per poter aprire una ditta individuale e non esiste nemmeno L’OBBLIGO di iscrivere al Registro di Commercio (equivalente alla Camera di Commercio italiana), a condizione che si superi un introito lordo annuo di CHF 100'000.--.

La ditta individuale deve avere una sede nel Cantone, idonea a svolgere l’attività per cui è stata costituita (es.: se si tratta di un’attività per cui si presuppone necessaria l’esistenza di un magazzino, la ditta dovrà avere un idoneo locale adibito a magazzino).Diversamente possono insorgere in Svizzera problemi non tanto di natura fiscale, ma attinenti al rilascio del permesso di lavoro.

LA SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO

La società in nome collettivo raggruppa due o più persone allo scopo di esercitare attraverso una ditta comune un commercio, un’industria o un’impresa.Essa è regolata dal Codice delle Obbligazioni, i soci rispondono illimitatamente e solidalmente.Non è previsto un atto costitutivo, ma è obbligatorio iscriversi al Registro di Commercio.

LE SOCIETA’ DI CAPITALI:Le società di capitali devono essere obbligatoriamente iscritte al Registro di Commercio per acquistare capacità giuridica propria; esse impegnano i soci solo per il capitale sottoscritto nella società.Gli azionisti non sono direttamente coinvolti nella gestione della società, ma possono limitarsi a detenere le quote azionarie.

LA SOCIETA’ ANONIMA (SA)E’ la tipologia di società più diffusa ed è equivalente alla S.p.A. di diritto italiano.Il capitale sociale è di 100,000chf, con possibilità di effettuare conferimenti in natura (previo esame e certificazione da parte di una società di revisione specializzata)

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Le azioni possono essere o nominative o al portatore (valore per azione non inferiore ad un centesimo)Per le azioni nominative esiste un apposito registro mentre per le azioni al portatore il trasferimento VIENE EFFETTUATO MEDIANTE CONSEGNA DEL TITOLO. (DA CUI DISCENDE L’ANONIMATO DEGLI AZIONISTI).

COSTITUZIONELa società può essere costituita da una o più persone fisiche e/o giuridiche o da altre società commerciali.La società deve essere iscritta al Registro di Commercio del luogo in cui ha sede, così come i membri del consiglio di amministrazione e l’organo di revisione

La costituzione avviene con atto pubblico notarileLe spese legali (comprensivi di onorario notarile e di tassa al Registro di Commercio) ammontano in circa CHF 3.000, per una società con capitale minimo di CHF100.000.Tempistica (2-3 settimane).

Tassa di registro pari all’1% del capitale azionario.

STATUTILe informazioni contenute negli Statuti sono:- nome, sede, scopo dell’impresa- ammontare del capitale azionario e valore nominativo delle singole azioni, indicando se nominative o al portatore- diritti e doveri dell’assemblea generale, del consiglio di amministrazione e dell’organo di revisione

ORGANILa legge prescrive:

- l’Assemblea Generale degli azionisti- il Consiglio di Amministrazione- l’Ufficio di Revisione

- ASSEMBLEA:L’Assemblea è l’organo supremo della SA, si riunisce 6 mesi prima della chiusura dell’esercizio annuale e possiede le seguenti competenze:- approvazione e modifica degli Statuti- nomina del CDA e dell’Ufficio di Revisione- approvazione della relazione sulla gestione, del conto annuale (bilancio, conto economico), la deliberazione sull’impiego dell’utile, con particolare riguardo alla determinazione del dividendo e della partecipazione agli utili ed il discarico degli amministratori.

- AMMINISTRAZIONE:Il CDA si compone di uno o più membri. Le persone giuridiche non possono far parte del CDAIl CDA può deliberare su tutte le questioni non espressamente attribuite all’Assemblea Generale

COMO Via T. Grossi 17 22100 Como - Italia Tel. +39 031 30 37 21 Fax +39 031 30 72 94CHIASSO Via E. Bossi 4 C.P. 1432 6830 Chiasso - Switzerland Tel. +41 (0) 91 682 11 10 Fax +41 (0)91 682 11 21 [email protected] www.studiolegalebarazzetti.it [email protected]

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Gli amministratori sono responsabili verso gli azionisti e i creditori del controllo degli organi esecutivi in rapporto al conseguimento degli obiettiviIl CDA rappresenta la società nei confronti di terziLA SOCIETA’ DEVE ESSERE RAPPRESENTATA DA ALMENO UNA PERSONA CHE HA IL DOMICILIO IN SVIZZERA. Tale requisito può essere adempiuto da un direttore o da un membro del CDA

- UFFICIO DI REVISIONECon l’entrata in vigore della nuova normativa in materia di sorveglianza dei revisori sono previsti due tipi di revisione:- ordinaria- limitata

Soggetti alla revisione ordinaria sono:

a) le società con azioni quotate in borsab) le società che oltrepassano per 2 esercizi consecutivi 2 dei 3 valori determinati (somma di bilancio di 10 mio CHF, cifra d’affari di 20 mio di CHF, 50 posti di lavoro a tempo pieno in media annua)c) società obbligate ad allestire un conto di gruppo

Soggetti a revisione limitata:

La società che ha una media annua di dipendenti inferiore a 10, può, con atto notarile, rinunciare all’organo di revisione.

L’Ufficio di Revisione deve essere indipendente ed esprimere valutazioni oggettive.

LA SOCIETA’ A GARANZIA LIMITATA (SAGL)

- La società a garanzia limitata è l’equivalente italiano della S.r.l.- La SAGL è una società di capitale fortemente imperniata sulla persona dei soci- I diritti dei soci di una SAGL, per esempio, sono: diritto di ottenere ragguagli sulla gestione, diritto di veto su determinate decisioni, possibilità di recedere)- I doveri, per esempio, sono: divieto di concorrenza, l’obbligo di determinate decisioni.- La SAGL ha diritto ad una gestione semplificata e consente una gestione più personalizzata da parte dei soci.

CAPITALE SOCIALE:

Capitale minimo: CHF 20.000Quota minima per socio CHF 100

SAGL UNIPERSONALE:Con la nuova normativa è prevista la possibilità di costituire, sempre con atto pubblico notarile, SAGL unipersonali, gestite cioè da un solo socio (sia persona fisica che giuridica

COMO Via T. Grossi 17 22100 Como - Italia Tel. +39 031 30 37 21 Fax +39 031 30 72 94CHIASSO Via E. Bossi 4 C.P. 1432 6830 Chiasso - Switzerland Tel. +41 (0) 91 682 11 10 Fax +41 (0)91 682 11 21 [email protected] www.studiolegalebarazzetti.it [email protected]

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La rappresentanza della società può essere conferita ad un gerente (figura tipica del diritto svizzero) , ad un solo socio, oppure anche ad una persona esterna.FONDAMENTALE E’ IL REQUISITO DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA’ CHE DEVE AVERE IL SUO DOMICILIO IN SVIZZERALe quote della SAGL non garantiscono l’anonimato (a differenza della SA) in quanto i diretti intestatari risultano dal Registro di Commercio

ORGANI DELLA SAGL:

- ASSEMBLEA DEI SOCIVedi quanto detto per la SA

- UFFICIO DI REVISIONEVedi quanto detto per la SA

ULTIMA SOCIETA’ DI CAPITALE DI DIRITTO SVIZZERO E’ LA SOCIETA’ IN ACCOMANDITA PER AZIONI (SAA)

BRANCH – SUCCURSALE SVIZZERA DI SOCIETA’ ESTERA

Ogni società estera può costituire in Svizzera una succursale, chiedendone l’iscrizione al Registro di Commericio, con espressa menzione della propria ragione sociale.Il responsabile della Branch Svizzera deve avere il domicilio in Svizzera e gli organi sono quelli della società estera.

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2. ALCUNI ASPETTI ATTINENTI ALLA FLESSIBILITA’ DEL MERCATO DEL LAVORO

DISDETTA

Art. 335b1

b. durante il tempo di prova

1 Durante il tempo di prova, il rapporto di lavoro può essere disdetto in ogni momento, con preavviso di sette giorni; è considerato tempo di prova il primo mese di lavoro.

2 Deroghe possono essere convenute per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo; il tempo di prova non può comunque superare i tre mesi.

3 Il tempo di prova, se viene effettivamente ridotto in seguito a malattia, infortunio o adempimento di un obbligo legale non assunto volontariamente, è prolungato di un periodo equivalente.

Art. 335c1

c. dopo il tempo di prova

1 Il rapporto di lavoro può essere disdetto dopo la fine di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio incluso con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre mesi.

2 Questi termini possono essere modificati per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo; possono essere resi inferiori a un mese soltanto per contratto collettivo e per il primo anno di servizio.

Diversamente ex art. 335 a CO non possono essere convenuti termini piu’ brevi rispetto a quelli previsti dal codice.

StraordinariLa legge sul lavoro consente un lavoro straordinario massimo di 170 ore all’anno per dipendente.Il lavoro notturno (prestato dopo le 23:00) è soggetto ad approvazione da parte dell’autorità.

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STIPENDI SALARI

Retribuzione media annua (compresa 13a mensilità) nel ramo industriale (stime orientative):

SENZA QUALIFICHE CHF 47.000 = EUR 39.000 c.a.SEMI QUALIFICATO CHF 64.000 = EUR 53.000 c.a.ESPERTO, CON QUALIFICHE SPECIALIZZATE CHF 78.000 = EUR 65.000 c.a.

Retribuzione media annua (compresa 13a mensilità) nel terziario (stime orientative):

SENZA QUALIFICHE CHF 52.000 = EUR 43.000 c.a.SEMI QUALIFICATO CHF 66.000 = EUR 55.000 c.a.ESPERTO, QUADRO CHF 110.000 = EUR 91.000 c.a.

ONERI SOCIALI

Pensione e invalidità (AVS/AI)Cassa pensione (LPP)Assegni famigliari (AF)Assicurazione infortuni (LAINF)Assicurazione disoccupazione (AD)Assicurazione perdita di salario (APSM)

Totale a carico del datore di lavoro c.a. 17%

Totale a carico del dipendente c.a. 15%

(Stime basate su età, tipologia del rischi ed altri parametri variabili che possono far oscillare i dati sopra riportati)

ESEMPIO SU STIPENDIO:

stipendio mensile lordo CHF 5.000

stipendio mensile netto per il lavoratore (5.000 – 15%) = CHF 4.250

Costo mensile per l’azienda (5.000 + 17%) = CHF 5.850

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3. LA NECESSITA’ DI ESSERE IN POSSESSO DI UN PERMESSO DI LAVOROChi intende esercitare in Svizzera un’attività lavorativa deve munirsi di un permesso di lavoro che cambia a seconda della tipologia del lavoro che verrà esercitata, del numero di giorni che si rimarrà in Svizzera, del tipo di contratto di lavoro.Ciò, nonostante l’entrata in vigore degli accordi sulla libera circolazione delle persone (ALC) DEL 1 GIUGNO 2002.

ISTANZA PREVENTIVA:

Questa tipologia di istanza può essere richiesta alle autorità competenti per il rilascio del permesso di lavoro, preventivamente rispetto all’inizio dell’attività stessa, al fine di conoscere prima se si adempiono tutti i requisiti richiesti per poter esercitare una attività lucrativa in Svizzera.

DATI RICHIESTI:dati economici previsionali della costituenda societàdescrizione dell’attivitàmansione e remunerazione del richiedentecurriculum vitae del richiedente

PERMESSI PER CITTADINI UE

PERMESSO DI DIMORA B- contratto di lavoro della durata di un anno o a tempo indeterminato- durata del permesso: 5 anni- diritto di ricongiungimento familiare- diritto alla mobilità professionale su tutto il territorio nazionale- diritto all’esercizio di un’attività indipendente

PERMESSO PER DIMORANTI TEMPORANEI L- contratto di lavoro inferiore ad 1 anno- durata del permesso equivalente alla durata del contratto di lavoro (rinnovabile)- diritto al ricongiungimento familiare- diritto alla mobilità su tutto il territorio nazionale

PERMESSO PER FRONTALIERI G- contratto di lavoro- durata subordinata alla durata del contratto di lavoro (da 1 a 5 anni)- obbligo di rientro settimanale al proprio domicilio all’estero - mobilità sul territorio nazionale- diritto di poter cambiare posto di lavoro- diritto all’esercizio di un’attività indipendente

4. UNA PANORAMICA GENERALE SUL REGIME DELLE IMPOSTE IN SVIZZERAL’assoggettamento fiscale delle persone fisiche si ha nel momento in cui una persona possiede il domicilio o la dimora fiscale in Svizzera.

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Dal momento in cui si risiede all’estero, l’assoggettamento fiscale svizzero opera quando si possiede un’attività lucrativa con domicilio svizzero.

In questo caso il contribuente è assoggettato per gli elementi imponibili in Svizzera CON L’APPLICAZIONE DELL’ALIQUOTA CORRISPONDENTE ALLA SOMMA DI TUTTI I REDDITI CHE POSSIEDE.

IMPOSTE DIRETTE PERSONE FISICHEIn Canton Ticino le persone fisiche sono tassate sul REDDITO e sulla SOSTANZA (patrimonio complessivo).Per quanto concerne l’individuazione del reddito imponibile, entrano in considerazione le seguenti deduzioni, divise per categorie:a) di natura organica (spese connesse con l’acquisizione del reddito)b) generali (spese che influenzano la capacità contributiva del soggetto fiscale)c) sociali (situazione personale del contribuente)

L’imposizione è quindi di tre livelli:COMUNALE (Es.: moltiplicatore 75% dell’imposta cantonale)CANTONALEFEDERALE

Es.:Reddito 80.000 aliquota 12,5%Reddito 120.000 aliquota 16,70%

In caso si sia coniugati e/o coniugati con figli, l’aliquota si abbassa notevolmente

Esiste una sorta di concorrenza tra Cantoni e Comuni per l’acquisizione di soggetti fiscali, in considerazione del fatto che Cantoni e Comuni regolano internamente le proprie aliquote.

SULLA SOSTANZA (PATRIMONI)Aliquota progressiva cantonale (max. 3,5 per mille)Esenzioni:se la sostanza è inferiore a CHF 200.000, al netto delle deduzioni e dei debiti, essa è esente dall’imposta

IMPOSTA ALLA FONTEI lavoratori stranieri in possesso di un permesso di tipo B, L,G sono assoggettati ad una trattenuta alla fonte per il loro reddito.Si applica una scaletta molto dettagliata (media generale c.a. 10%)

IMPOSTE DIRETTE PERSONE GIURIDICHELe società di capitali sottostanno all’imposizione fiscale

CANTONALE con aliquota al 9%FEDERALE con aliquota al 8,50%COMUNALE con aliquota al 4,50% - 9% ( a seconda del moltiplicatore comunale)

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La normativa svizzera prevede la possibilità di considerare le imposte come componente negativa del reddito e quindi deducibili come costo.

A livello cantonale è altresì prevista una imposta pari all’1,5 per mille del capitale proprio (capitale sociale + riserve + utili riportati).

ALCUNE DEDUZIONI FISCALMENTE AMMESSE:- svalutazione fino ad 1/3 del magazzino- creazione di un fondo rischi su debitori (fino ad un 10% su crediti esteri)- deducibilità delle imposte- ammortamenti accelerati

IMPOSTA PREVENTIVAAl momento della distribuzione degli utili è prelevata l’imposta preventiva del 35%.

IMPOSTA INDIRETTAIMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA)

L’aliquota IVA è dell’8%. Sono esenti le esportazioni di beni e le prestazioni comprovate di servizi destinate all’estero.E’ prevista un’aliquota del 2,5% per alcune categorie di prima necessità.La normativa svizzera definisce espressamente quelle categorie che sono esenti dall’IVA:postesettore sanitariosicurezza socialeeducazioneculturaassicurazionimercati monetari e dei capitalivendita e affitto di immobilietcc..

E’ assoggettato all’imposta chiunque svolga un’attività indipendente, commerciale o professionale, diretta al conseguimento di entrate, nella misura in cui le sue forniture e i suoi servizi ed il consumo proprio in Svizzera SUPERINOI CHF 100.000 annui.Quindi sia per le persone fisiche (ditte individuali), società di persone (snc) che le persone giuridiche di diritto privato e di diritto pubblico.Chi risponde a questi requisiti dovrà richiedere all’Amministrazione federale delle contribuzioni il numero IVA.

5. IL RECUPERO CREDITI E LE ESECUZIONI ITALIA – SVIZZERA / SVIZZERA - ITALIANormativa di riferimento (fonti principali)

SVIZZERA:LDIP (Legge Federale sul Diritto Internazionale Privato)

ITALIA:Legge 218 del 31 maggio del 1995 (riforma del sistema italiano di Diritto Internazionale privato)

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CONVENZIONE DI LUGANOConvenzione concernente la competenza giurisdizionale,il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

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