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THE WORLD OF NUMERO 9 15 LUGLIO 2011 IL CONSULENTE IL CONSULENTE NUMERO 9 15 LUGLIO 2011 ADALBERTO BERTUCCI La misura è colma MANIFESTAZIONE "NON SON DEGNO DI TE" ANTONIO CARLO SCACCO Dalla subordinazione funzionale alla di- pendenza economica GIUSEPPE MASTROTOTARO Luci e ombre del Colle- gato lavoro Pubblicazione Quindicinale Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma THE WORLD OF

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ADALBERTO BERTUCCI La misura è colma  MANIFESTAZIONE "NON SON DEGNO DI TE"  ANTONIO CARLO SCACCO Dalla subordinazione funzionale alla dipendenza economica  GIUSEPPE MASTROTOTARO Luci e ombre del Collegato lavoro

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T H E W O R L D O F

NUMERO 9 15 LUGLIO 2011

IL CONSULENTE

IL CONSULENTE

NUMERO 9 15 LUGLIO 2011 ADALBERTO BERTUCCI

La misura è colma MANIFESTAZIONE "NON SON DEGNO DI TE"

ANTONIO CARLO SCACCO Dalla subordinazione funzionale alla di-

pendenza economica GIUSEPPE MASTROTOTARO Luci e ombre del Colle-

gato lavoroPubblicazione Quindicinale Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

T H E W O R L D O F

IL CONSULENTET H E W O R L D O F

NUMERO 9 15 LUGLIO 2011

Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

I n F o c u s

R u b r i c h e

La misura è colma

Manifestazione "Non son degno di te"

4

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In copertina: un momento della manifestazione "Non son degno di te", Roma, Holy Hotel, 1 luglio

2011

AA.VV.

Luci e ombre del Collegato lavoro16

I misteri di Roma di Andrea Tommasini

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Dalla subordinazione funzionale alla dipendenza economica

IL CONSULENTE

Direttore responsabile

Comitato scientifico

Gabriella Di Michele - Aldo Forte - Giuseppe Sigillò

Massara - Pierluigi Matera - Antonio Napolitano - Mauro

Parisi - Vincenzo Scotti - Virginia Zambrano

Antonio Carlo Scacco

Progetto grafico e digitalizzazione

Antonio Carlo Scacco

Editore

NUMERO 9 15 LUGLIO 2011

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House Organ del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma Pubblicazione quindi-cinale.

Redazione

Eleonora Marzani

Massimiliano Pastore

Daniele Donati

Giuseppe Marini

Andrea Tommasini

Aldo Persi

Ordine dei Consulenti del Lavoro - Consiglio Provinciale di Roma

00145 Roma - via Cristoforo Colombo, 456Tel. 06/89670177 r.a. - Fax 06/86763924 -

Segreteria: [email protected] di Diritto Pubblico - Legge 11-1-

1979 N.12

Per contributi e suggerimenti

Questo numero è stato chiuso in redazione il 14 luglio 2011

[email protected]

Antonio Carlo Scacco

Adalberto Bertucci

Giuseppe Mastrototaro

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Voci dal territorio

La Consulta IX

I N D I C E

Tu es Petrus

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26Ordine nella vita ... vita nell'Ordine

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E ED D

I IT T

O OR R

I IA A

L LE E

Nell’ultima riunione del Consiglio Nazionale ANCL, tenutasi a Roma il 1 luglio u.s., è stata presentata ufficialmente una mozione che impegnava la dirigenza a porre in atto tutte le azioni necessarie affinchè la scandalosa situazione della UP ANCL romana addivenisse a soluzione. Ebbene non ci siamo stupiti più di tanto quando il Consiglio Nazionale ANCL ha votato a grande maggioranza contro l’approvazione della mozione.

Dalla vicenda è possibile trarre alcune conclusioni: in primo luogo che è definitivamente caduta la “foglia di fico” secondo la quale l’ANCL nazionale non avrebbe competenza nella vicenda in quanto ( si legge in uno degli ultimi editoriali di Longobardi pubblicati dalla 1081) “le iscrizioni sono di competenza delle Unioni Provinciali che insindacabilmente decidono in materia.”. Con la votazione del 1 luglio l’ANCL nazionale diventa complice di certi comportamenti e ne diventa, in prima persona, responsabile. In secondo luogo, spiace dirlo, ma restano confermati tutti nostri peggiori sospetti sulla reale natura – oggi - del sindacato unitario che dovrebbe (il condizionale è d’obbligo) rappresentare tutta la Categoria: quando si avvallano ed approvano comportamenti sopraffatori e totalmente antidemocratici ci si autodefinisce, implicitamente ed esplicitamente, un sindacato sopraffatorio ed antidemocratico.

Un sindacato da un lato che sembra essere prono alle direttive ed ai diktat di qualcuno che col sindacato nulla ha a che fare; dall’altro lato un sindacato che ha una solenne paura del ruolo che potrebbe giocare una grande provincia come

quella romana all’interno della stessa associazione a favore di un reale processo democratico. Il sospetto è che qualcuno voglia salvaguardare le proprie poltrone impedendo ad ogni costo l’ingresso della provincia di Roma ( e, a quanto ci è dato di sapere, non solo).

A questo disegno – che se fosse confermato sarebbe davvero criminale - risponderemo con i fatti.

Il Consiglio che mi onoro di presiedere ha già ricevuto numerosissime istanze di Colleghi che denunciano il contenuto ingiurioso delle lettere di diniego della UP ANCL di Roma ( ulteriormente dimostrato dalla lettera “di scuse” successivamente inviata loro dal Presidente della medesima UP) con contestuale richiesta di sanzioni disciplinari, a fronte delle quali il Consiglio convocherà immediatamente le parti per la eventuale adozione dei provvedimenti del caso. In secondo luogo sappiamo che i Colleghi ingiuriati hanno già iniziato un procedimento penale avverso i consiglieri della UP ANCL di Roma ( e, in ipotesi, verso l’ANCL nazionale), con stratosferiche richieste di risarcimento danni.

Spiace ricorrere a simili strumenti per tutelare le proprie – sacrosante – ragioni ma la misura è – davvero – colma.

LA MISURA E' COLMA

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ROMA, HOLY HOTEL, 1 LUGLIO 2011 "NON SON DEGNO DI TE"

Numerosissimi gli "indegni" convenuti all'Holy Hotel di Ro-ma per la manifesta-zione "Non son degno di te" !!

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ROMA, HOLY HOTEL, 1 LUGLIO 2011 "NON SON DEGNO DI TE"

INDEGNI O ... INDIGNADOS ?

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ROMA, HOLY HOTEL, 1 LUGLIO 2011 "NON SON DEGNO DI TE"

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Ma cosa vo-gliono que-

sti ???

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PRESIDENTE, ALLORA ... ?10

Alla manifestazione è interve-nuto, a titolo strettamente personale, l'attuale Presi-dente della U.P. ANCL di Ro-ma, Nevio Bianchi. Nelle foto lo vediamo intrattenersi con gli "indegni" che non hanno mancato di manife-stargli tutte le loro perplessità sulla vicenda: ne è nato un di-battitto all'insegna - ovvia-mente - del massimo rispetto reciproco

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PRESIDENTE, ALLORA ... ?

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Foto di Cubagallery

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I rapporti di lavoro cristallizzati nel codice civile del ’42 ruotano attorno alla dicotomia lavoro subordinato (presenza della subordinazione) e lavoro autono-mo (assenza di subordinazione), laddove il primo si caratterizza per la messa a disposizione funzionale di tecniche orga-nizzative e processi altrui delle prestazioni lavorative (subordina-zione tecnico-funzionale), mentre il secondo si caratterizza per i contenuti professionali dell’opera prestata e, conse-guentemente, per la capacità di autoregolamentarsi [1]. Quindi, il concetto di subordinazione (che prende il posto della prece-dente locatio operarum del codi-ce del 1865) è fondamentale nel più recente impianto codicistico atteso che anche lo stesso lavo-ro autonomo si caratterizza, in fondo, per esserne privo.Ora, poiché qualsiasi attività umana può essere svolta in forma autonoma o subordinata, e stante la assoluta incapacità “discretiva”[2] dell’attuale formulazione dell’articolo 2094 c.c., lo sport nazionale della giuri-

sprudenza lavoristica ( e della dottrina) maggiormente prati-cato nel dopoguerra è stato la individuazione dei cd. “indici” presuntivi della subordinazione (assoggettamento al potere diretti-vo e disciplinare, etero-controllo ec.). Ne è seguita una generale confusione qualificatoria ulte-riormente alimentata, negli ulti-mi tempi, da tumultuosi processi di destrutturazione e disintegra-zione della impresa[3] che hanno determinato, come conse-guenza immediata, la destruttura-zione e la disintegrazione del suo principale fattore di produzio-ne: il lavoro. Una miriade di figu-re professionali nuove, sospese nel limbo incerto ed oscuro della para-subordinazione o della para-autonomia, fluttuano nell’aere di un diritto astruso ed ermetico che solo raramente mo-stra di accorgersene tanto da concedere loro la dignità di istitu-to lavoristico. E quando lo fa non raramente rischia di conse-gnare alla storia dei veri e propri ossimori giuridici all’interno dei quali tutto sembra essere il contrario di tutto e nei cui meandri quasi sempre il prestato-

re di lavoro, al contrario del mu-gnaio di Postdam, potrà ragionevolmente essere sicuro di trovare un giudice a Berlino. E quando non lo fa, ed è la stra-grande maggioranza dei casi, ali-menta uno dei più ferrei e strutturati sistemi di apartheid mai visti nella storia recente, tra un partito di “bianchi” coinci-dente con i lavoratori subordi-nati a tempo indeterminato, ed un partito di “neri” composto di lavoratori a progetto, precari, “somministrati”, “NEET” ec.Se non possiamo fare a meno della “subordinazione” è possi-bile, almeno, convivere con es-sa ?Le tre ipotesi maggiormente accreditate per superare l'impasse sono[4]: 1) la creazio-ne di un tertium genus giuridica-mente anodino: il lavoro

Quando l'ordinamento sembra accorgersi delle nuove figure

professionali, non raramente ri-schia di consegnare alla storia

dei veri e propri ossimori giuridi-ci , nei cui meandri quasi

sempre il prestatore di lavoro, al contrario del mugnaio di Postdam, potrà ragione-

volmente essere sicuro di trova-re un giudice a Berlino..

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DALLA SUBORDINAZIONE FUNZIONALE

ALLA DIPENDENZA ECONOMICA

Antonio Carlo Scacco

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parasubordinato e semindi-pendente, di natura coordinata e continuativa; 2) non regolare le diverse fattispecie di contratto, ma partire dal presupposto che tutti i contratti di lavoro in cui è implicata la persona, richiedono protezioni adeguate al diverso status lavorativo[5] e quindi crea-re una sorta di “tutela diffe-renziata”; 3) la mutazione della nozione di subordinazione (tecni-co)funzionale in subordinazione o dipendenza “economica”.Questa ultima ipotesi, ragione-volmente, ci sembra quella maggiormente percorribile. La “subordinazione”, in tale conte-sto, non sarebbe più individuabi-le nell’assoggettamento (funzionale) della prestazione lavorativa a processi tecnici ed organizzazione altrui, ma sa-rebbe direttamente desumibile dall’articolo 36 Costituzione, più in particolare dalla norma che enuncia il principio secondo cui ”la retribuzione deve essere in ogni caso sufficiente ad assicura-re al lavoratore ed alla sua fami-glia una esistenza libera e dignitosa (principio della retribu-zione sufficiente o della retribu-zione familiare).”. In altri termini l’assoggettamento non è più tanto all’organizzazione dato-rile quanto, piuttosto, alla soddi-sfazione del bisogno (la esistenza libera e dignitosa per il lavoratore e la propria famiglia) che quella organizzazione deve garantire. Se quella organizzazio-ne soddisfa interamente, o gran parte, quel bisogno, se cioè quella organizzazione garantisce la interezza o la gran parte della retribuzione definibile “suffi-ciente” secondo i parametri costi-tuzionali, c’è assoggettamento, ovvero subordinazione: ma è una

subordinazione “mediata” , “indi-retta” , perché la dipendenza del lavoratore è – ovviamente - verso il suo bisogno di una “suffi-ciente” retribuzione, non verso l’organizzazione di un altro soggetto.Se nella isola di Robinson Cru-soe l’unico albero di frutta per soddisfare la fame di Venerdì fos-se nella esclusiva disponibilità del signor Crusoe, allora po-tremmo dire che il lavoro pre-stato da Venerdì a favore di Crusoe è di natura “subordi-nata”; viceversa se nell’isola vi fossero altri signori Crusoe con altri alberi da frutta, i lavori pre-stati da Venerdì per tutti questi si-gnori Crusoe non potrebbero essere considerati singolarmente di natura “subordinata”, dal mo-mento che il bisogno di Venerdì di riempirsi lo stomaco dipende complessivamente da tutti i signo-ri Crusoe, ma da nessuno di loro in particolare.E’ evidente che, in tali termini, la nozione di “subordinazione” troverebbe “indizi presuntivi” tanto poco incerti e tanto poco presuntivi da assurgere, fi-nalmente, a valore di prove:a) la retribuzione percepita do-vrebbe essere parametrata, sotto il profilo quantitativo, al limite della retribuzione ritenuta “suffi-ciente” ( a sua volta variabile in funzione del parametro familiare ec.)b) la retribuzione percepita do-vrebbe essere parametrata, sotto il profilo qualitativo, al reddito “complessivo” del lavoratore (e della sua famiglia): oltre una certa soglia, convenzionalmente fissata dalla legge, il lavoratore è “subordinato” con tutte le conse-guenze che a tale nozione il no-stro ordinamento ricollega.

E’ evidente che anche un lavo-ratore “autonomo”, ad esempio un professionista, che ritrae da un singolo rapporto professiona-le con un suo cliente una percentuale rilevante del suo intero reddito (poniamo, ad esempio, l’80%), ovviamente compatibile con la nozione ed il livello di una “retribuzione suffi-ciente”, dovrebbe essere conside-rato subordinato o dipendente economico di quel cliente e, conseguentemente, godere delle garanzie stabilite dalla legge in presenza di subordinazione.Ci sembra che una tale nozione di subordinazione, da intendersi come sussistenza di reali forme di dipendenza economica e perciò, in quanto tali, meritevoli di tutela, sia assai più rispettoso del dettato costituzionale che tu-tela il lavoro “in tutte le sue forme”. E sarebbe forse la stra-da, finalmente, per superare un vigente regime di “apartheid” che non fa onore alla nostra co-scienza civile e che tanto contra-sta con i nostri – asseriti – principi costituzionali di egua-glianza e pari dignità.

-----------------------[1] I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, Volume 4 a cura di M. Sella, 2008[2] Sella, cit.[3] Collins (1990), Independent Contractors and the Challenge of Verti-cal Disìntegratìon to Employment Pro-tection Laws, in OJLS, v. 10[4] Bruno Caruso, Il contratto di lavoro come istituzione europea, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona” .INT – 84/2010[5] Per es. Davidov G. (2005) Who is a Worker?, in ILJ, 34:1.

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Pari opportunità (articolo 21).

Si ribadisce che le pubbliche ammi-nistrazioni debbono garantire parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orienta-mento sessuale, alla razza, all'origi-ne etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazio-ne professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni, poi, so-no chiamate a garantire, anche, un ambiente di lavoro improntato al be-nessere organizzativo e si impegna-no a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza mo-rale o psichica al proprio interno. Per realizzare questi principi e mis-sioni, tutte le amministrazioni pubbliche, al proprio interno, entro 120 giorni dall'entrate in vigore della presente legge, dovranno costi-tuire un "Comitato unico di ga-ranzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni". Tale organo sostituirà, unificando le competenze in un solo organismo, i comitati per le pari opportunità e i comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, costituiti in applicazione della contrattazione collettiva, dei quali assume tutte le funzioni previ-ste dalla legge, dai contratti colletti-

vi relativi al personale delle amministrazioni pubbliche o da altre disposizioni.

Delega per congedi, aspettative e permessi (articolo 23).

Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di conge-di, aspettative e permessi che spetta-no a lavoratori dipendenti, pubblici e privati. La delega deve essere esercitata entro 6 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esa-me senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono: il coordinamento, formale e sostanzia-le, delle disposizioni vigenti in mate-ria; l'indicazione esplicita delle norme abrogate; il riordino delle ti-pologie degli istituti; la razionalizza-zione e semplificazione di criteri e modalità per la fruizione dei benefi-ci e della documentazione da pre-sentare (il principio relativo alla documentazione è posto con partico-lare riferimento alle fattispecie in cui rientrino soggetti in condizione di handicap grave o affetti da patolo-gie di tipo neurodegenerativo o onco-logico).

Permessi per l'assistenza a portatori di handicap (articolo 24).

Modifiche alla normativa sui permes-si lavorativi per l'assistenza a

soggetti portatori di handicap. Vengono novellate le norme sul di-ritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito, per l'assistenza a un fami-liare, parente o affine con handicap in situazione di gravità, e sulla pos-sibilità di scelta della sede di lavo-ro, in relazione ad analoga esigenza. Si dispone che le pubbli-che amministrazioni comunichino alla Funzione pubblica alcuni dati, relativi ai propri dipendenti che frui-scano dei permessi mensili retribui-ti summenzionati o dei permessi retribuiti previsti (nel limite di 2 ore quotidiane) per i minori con handicap in situazione di gravità e di età non superiore ai tre anni. Il Dipartimento creerà una banca dati dove far confluire le comunicazioni.

Lotta al lavoro sommerso (articolo 4).

Novità in materia di sanzioni relati-ve all'impiego di lavoro irregolare. La novità si riferisce all'impiego, da parte di datori privati, di lavo-ratori subordinati senza preventiva comunicazione dell'instaurazio-ne del rapporto di lavoro, anzi-ché all'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligato-ria. Le nuove norme non si appli-cano nel caso di lavoro domestico. Negli altri casi di la-voro "sommerso", oltre alle sanzioni previste, si applica

LUCI E OMBREDEL COLLEGATO

LAVOROGiuseppe Mastrototaro

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Terza e ultima parte

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anche una sanzione amministrativa fino a 12mila euro per ciascun lavo-ratore irregolare, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo della sanzione è ridotta a 8mila euro per ciascun lavo-ratore irregolare, maggiorato di 30 euro per ciascuna giornata di lavoro irregolare, nel caso in cui il lavorato-re risulti regolarmente occupato per un periodo lavorativo successivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'evasione dei contributi e dei premi riferiti a ciascun lavo-ratore irregolare di cui ai periodi pre-cedenti è aumentato del 50 per cento. Tutte queste sanzioni non tro-vano applicazione qualora, dagli adempimenti di carattere contributi-vo precedentemente assolti, si evi-denzi comunque la volontà di non occultare il rapporto, anche se tratta-si di differente qualificazione. Si pre-vede, infine, che nel settore turistico il datore di lavoro che non sia in possesso di uno o più dati ana-grafici inerenti al lavoratore può inte-grare la comunicazione entro il terzo giorno successivo a quello dell'instaurazione del rapporto di la-voro, purché dalla comunicazione preventiva risultino in maniera ine-quivocabile la tipologia contrattuale e l'identificazione del prestatore di lavoro. Il meccanismo riguarda qualsiasi tipologia di assunzione e, pertanto, lascia in vita la deroga spe-cifica per i lavoratori c.d. extra previ-sti dall’articolo 10 del D.Lgs. 368/2001.

Orario di lavoro (articolo 7).

Modifiche al regime sanzionatorio in materia di orario di lavoro. Vengo-no ridefinite le sanzioni per le ipote-si di violazione della disciplina relativa alla durata media dell'orario di lavoro, al riposo settimanale, alle ferie annuali retribuite. Si rifanno il look anche le sanzioni per il caso di violazione della normativa sul ripo-so giornaliero. Si chiarisce, però, che tutte le novità in arrivo possono essere derogate mediante contratti

collettivi stipulati a livello naziona-le con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentati-ve. In assenza di specifiche disposi-zioni nei contratti collettivi nazionali, le deroghe possono esse-re stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizza-zioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazio-nale o territoriale. Il ricorso alle dero-ghe deve, comunque, consentire la fruizione di periodi di riposo più fre-quenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per i lavorato-ri marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve du-rata o adibite a servizi portuali.

Ispezioni (articolo 33).

Si riscrive la materia delle ispezioni sui luoghi di lavoro. Si prevede, in particolare, che il personale ispetti-vo acceda presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso, viene rila-sciato al datore di lavoro o alla perso-na presente all'ispezione, con l'obbligo della tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di pri-mo accesso ispettivo, che deve conte-nere, tra l'altro, l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del lo-ro impiego (?). In caso di constatate inosservanze, e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrati-ve, questi provvede a diffidare il tra-sgressore alla regolarizzazione delle inosservanze comunque mate-rialmente sanabili, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazio-ne del verbale. In caso di ottempe-ranza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido, è ammesso al pagamento, entro 15 giorni, di una somma pari all'importo della sanzione nella misu-ra del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in mi-

sura fissa. Il pagamento dell'importo della predetta somma nel termine fissato estingue il proce-dimento sanzionatorio limitata-mente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

Conciliazione monocratica (articolo 38).

Prevista dall'articolo 11 del Dlgs 124/2004: il relativo verbale è di-chiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata.

Lavori usuranti (articolo 1).

Delega per la revisione della disci-plina pensionistica dei soggetti che svolgono lavori usuranti. La delega deve essere esercitata entro 3 mesi dall'entrata in vigore del provvedi-mento. In pratica, vengono riaperti i termini della precedente disciplina di delega (non esercitata) in mate-ria. Lo scopo è quello di permette-re ai lavoratori dipendenti impegnati in particolari lavori o attività e che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1º gennaio 2008, di andare in pensione con un re-quisito anagrafico ridotto di 3 anni, fermi restando un limite mi-nimo pari a 57 anni di età, il re-quisito di anzianità contributiva pari a 35 anni e la disciplina relati-va alla decorrenza del pensiona-mento (cosiddette "finestre"). Previsto un meccanismo di priorità nella decorrenza dei trattamenti pensionistici (in ragione della matu-razione dei requisiti agevolati, e, a parità degli stessi, della data di pre-sentazione della domanda), qualo-ra, nell'ambito della funzione di accertamento del diritto al benefi-cio, emergano scostamenti tra il nu-mero di domande accolte e la copertura finanziaria a disposizione.

Indennizzi aziende commerciali in crisi (articolo 35).

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L'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale (Dlgs 207/1996) è concesso ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal ci-tato Dlgs 207, nel periodo compre-so tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. Si prevede, poi, che per i soggetti che nel mese di compi-mento dell'età pensionabile siano anche in possesso del requisito contributivo minimo richiesto per conseguire la pensione di vecchiaia, il predetto indennizzo spetta fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia medesima. Si chiarisce, inoltre, che gli indennizzi concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 272, della legge 30 di-cembre 2004, n. 311, in pagamento alla data del 31 dicembre 2008, so-no prorogati fino alla data di de-correnza della pensione di vecchiaia purché i titolari dell'indennizzo siano in possesso, nel mese di compimento dell'età pensionabile, anche del requisito contributivo minimo richiesto per

conseguire la pensione di vecchiaia.

Contributi figurativi (articoli 40 e 45).

Si chiarisce che ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabi-le, e per la liquidazione delle presta-zioni a sostegno o integrazione del reddito, per i periodi successivi al 31 dicembre 2004, il valore retributi-vo da attribuire per ciascuna settima-na ai periodi riconosciuti figurativamente per gli eventi previ-sti dalle disposizioni in vigore e veri-ficatisi nel corso del rapporto di lavoro, sia pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di pre-stazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. L'importo deve essere determinato dal datore di lavo-ro sulla base degli elementi retributi-vi ricorrenti e continuativi (nuova definizione del concetto di retribu-zione?). Si prevedono, inoltre, dispo-sizioni ad hoc in materia di contribuzione figurativa per i perio-

di di malattia. In particolare, si sta-bilisce che il limite dei 22 mesi non si applica, a partire dall'insorgenza dello stato di inabilità ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222, ai soggetti che abbia-no conseguito tale inabilità a segui-to di infortunio sul lavoro, in sostituzione della pensione di inabi-lità, fermo restando che, in tal caso, non è dovuta la prestazione econo-mica di malattia a carico dell'ente previdenziale.

Ritenute previdenziali (articolo 39).

Si stabilisce che l'omesso versa-mento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal committente sui compensi dei lavo-ratori a progetto e dei titolari di collaborazioni coordinate e continuative iscritti alla gestione separata configuri le ipotesi di reato previste dall'articolo 2 della legge 638/1983 (reclusione fino a 3 anni e multa fino a 2 mi-

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lioni di vecchie lire).

Imprese artigiane (articolo 43).

Ai fini del contenimento degli oneri previdenziali, si stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, tutti gli atti e i provvedimenti relativi alle modificazioni dello stato di fatto e di diritto, compresa la cessazione delle imprese indivi-duali e di tutti i soggetti comunque iscritti all'albo delle imprese artigia-ne, sono inopponibili all'Inps, de-corsi 3 anni dal verificarsi dei relativi presupposti, e sentite le commissioni provinciali dell'artigia-nato e gli altri organi o enti compe-tenti le cui potestà restano comunque ferme. Si prevede che l'Inps, attui apposite forme di comu-nicazione nei confronti dei destinata-ri delle disposizioni del presente articolo per favorire la correttezza delle posizioni contributive indivi-duali. Domanda: a cosa serve la pro-cedura “COMUNICA”?

Certificati di malattia (articolo 25).

Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nei settori pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, viene esteso al datore di lavoro privato, a decorre-re dal 1° gennaio 2010, il sistema obbligatorio di trasmissione telemati-ca della documentazione attestante la malattia

Trattamenti di malattia e responsabi-lità di terzi (articolo 42).

A decorrere dal 1° giugno 2010, nei casi di infermità comportante incapa-cità lavorativa, derivante da re-sponsabilità diterzi, il medico è tenuto a darne se-gnalazione nei certificati di malattia al fine di consentire all'ente assicu-ratore l'esperibilità delle azioni surro-gatorie e di rivalsa. In caso di eventi occorsi in danno di soggetti aventi diritto all'indennità di ma-lattia erogata dall'Inps e imputabili a responsabilità di terzi, l'impresa di assicurazione, prima di procedere all'eventuale risarcimento del danno, è tenuta a darne immediata comunicazione all'Inps. Entro 15

giorni dal ricevimento della comu-nicazione, l'Inps trasmette all'impre-sa di assicurazione un "certificato di indennità corrisposte" (Cir), atte-stante l'avvenuta liquidazione dell'indennità di malattia e il relati-vo importo. L'impresa assicuratrice procede, conseguentemente, ad accantonare e rimborsare preventi-vamente all'Inps l'importo così certi-ficato.

3 . terza e ultima parte

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IL CONSULENTET H E W O R L D O F

NUMERO 9 15 LUGLIO 2011

Pubblicazione Ufficiale del Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma

Presidente

SCHIAVELLO ANTONIO

Altri componenti

TURELLA MARCOVENANZI ANTONIO

COSTA ALFREDOSCROCCA ANDREA

NEZZO CARLOBASILI LORENZO

LA COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA I

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IL TERRITORIOIl quartiere Appio-Latino nasce con il Piano Regolatore del 1909 con confini ben precisi: le Mura, la Ferrovia e la zona archeologica dell’Appia Antica.Il quartiere previsto da questo Piano è incentrato sull’asse viario dell’Appia Nuova, con al centro Piazza dei Re di Roma, piazza a stella caratteristica del modello urbanistico francese.Il nome Appio-Latino è dovuto al fatto che il territorio del quartiere si estende tra le vie Appia Antica e Nuova ed è attraversato dalla via Latina.La toponomastica stradale è a tema storico. Si trovano città e regioni dell'impero romano e della Grecia e storici italiani.

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PETRUSAndrea Tommasini

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Per conoscere Roma nella magia di tutte le sue spigolature è certamente necessario pensare alla definizione di Città Eterna, ma ancor più a quella di Caput Mundi. Ad una comunità pellegrina e cosmopolita in eterno movimento, all’interno della quale convivono e si muovono infinite realtà. Il luogo dove iniziano percorsi materiali e spirituali di ogni genere.Milioni di persone di tutto il mondo che si rapportano quotidianamente nell’incontro d’infiniti percorsi ricchi di significato simbolico. Pellegrinaggi interiori, non necessariamente legati alla fede. Infinite lanterne di Diogene alla ricerca, ciascuno, della soddisfazione dei propri bisogni, delle proprie aspettative e dei propri desideri.Un magma vitale che contiene nel suo stesso DNA l’informazione basica della convivenza di differenti spiritualità e culture. Il luogo dove storicamente la fede cattolica ha scritto e scrive quotidianamente importanti capitoli della sua storia. Un luogo di pellegrinaggio alla tomba dell’Apostolo Pietro, colonna della Chiesa insieme con Giacomo e gli altri Apostoli.Nelle infinite sfaccettature e spigolatura di una Roma che convive da secoli con la storia e la tradizione della fede Cattolica Apostolica Romana, un piccolo stralcio del racconto di un volontario del Sovrano Militare Ordine di Malta che presta da molti anni il proprio servizio ai pellegrini in Piazza San Pietro, attraverso il quale mi aiuterò a spiegare perché Roma non è solo di Pietro ma anche di Giacomo.“…In una domenica d’estate, ormai giunti al termine del turno, abbastanza stanchi e provati dai molteplici interventi che si erano susseguiti nella giornata, mentre si stavano predisponendo le operazioni di chiusura del Posto di Soccorso, serrata la porta di accesso al posto di primo soccorso,

sentiamo bussare concitatamente alla stessa. Mi reco ad aprire e sull’uscio e vi era una Signora con due figlie, pallida in volto e che, in lingua spagnola, con voce flebile chiede di essere aiutata perché si sentiva male e non voleva far spaventare le bambine.La facciamo naturalmente entrare subito ed il medico effettua i suoi primi controlli. Al termine dell’intervento, durato oltre mezz’ora, la signora chiede come avremmo potuto aiutarla ulteriormente per ritrovare suo marito e l’altro figlio. Viste le precarie condizioni della signora, decido di farla salire sulla mia macchina e girare con Lei per aiutarla a ricongiungersi ai suoi familiari. La stessa non ricordava nemmeno in quale albergo fossero alloggiati. Prendo l’autovettura, faccio salire la signora e le sue due bambine ed iniziamo il nostro piccolo pellegrinaggio caritatevole alla volta della ricerca del suo nucleo familiare. La signora mi descrive il marito e dopo oltre un ora di girovagare intorno a San Pietro con continue soste e richieste ai poliziotti in servizio di zona se avessero visto un uomo con un bimbo, come per incanto, dinanzi la Chiesa di San Giacomo in Augusta, al corso, ritroviamo il marito ed il terzo figlio e finalmente con grande gioia di tutti riusciamo a ricomporre questa famiglia. Il marito mi spiega in quale albergo riaccompagnarli e durante il tragitto mi raccontano di essere una famiglia nobile di Santiago, custodi della c.d. via francigena e di essersi recati a Roma in pellegrinaggio per rendere omaggio alla tomba dell’Apostolo Pietro….”Questo piccolo aneddoto reca a mio avviso un profondo sentire interiore in quanto, la valenza simbolica dell’accaduto, è stata forte e rappresentativa: si sono incontrati, attraverso un volontario i differenti cammini della Fede nella Città Eterna. Si è rappresentato simbolicamente l’incontro tra il Santo Giacomo

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Colonnato del Bernini, foto di Fedewild by Flickr

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Apostolo, Patrono dei Pellegrini che nel calendario Romano si festeggia il 25 luglio.Riflettere e saper leggere simbolicamente la nostra vita e quello che in ogni piccolo istante passa nella nostra città, sviluppa certamente quel sentimento di contemplazione necessario a noi tutti per saper apprezzare e sentire quello che ci circonda.Il servizio volontario al Successore dell’Apostolo Pietro, in ossequio al carisma Melitense di San Giovanni Battista, è già di per se stesso un pellegrinaggio interiore che si confronta quotidianamente con le migliaia di pellegrini che convengono quotidianamente a Piazza San Pietro. Il privilegio del servizio che diviene itinerante nell’offerta interiore di carità e di amore alle infinite diversità con le quali ci si confronta nel nostro operare quotidiano al servizio dei milioni di persone che ogni anno convengono nella nostra città ed in particolare a Piazza San Pietro.Nell’incontro dei custodi del cammino, nel luogo del cammino alla tomba dell’Apostolo Pietro, ho visto due camini che si sono incontrati per rendere omaggio alla magnificenza di Dio e per suggellare l’Amore di Dio, ma anche per riportare alla luce il forte senso di una Roma pellegrina e di una Roma giacobea.Questo forte richiamo lo fece in piu’ occasioni anche il grande Papa Giovanni Paolo II quando, parlando di identità spirituale dei luoghi, nel messaggio d’inizio dell’Anno Santo jacobeo del 2004 - il primo del terzo millennio del cristianesimo - scrisse: “il Cammino di Santiago non può dimenticare la sua dimensione spirituale. Il fenomeno jacobeo non può alterare la propria identità a causa dei fattori culturali, economici e politici che porta con sé. Nei secoli, l’essenza del pellegrinaggio a Santiago de Compostella, è stata la conversione al Dio vivente attraverso l’incontro con Gesù Cristo. Il pellegrinaggio, dunque, nonostante il suo rigore e la sua fatica, è un gioioso annuncio di fede, un cammino personale di testimonianza sull’esempio del “Figlio del Tuono”, l’Apostolo Giacomo, amico del Signore”.Ancor più forte il senso di protezione della nostra Roma Pellegrina da parte dell’Apostolo Giacomo, nel testo della preghiera del Santo Padre Giovanni Paolo II per la Sua visita Pastorale di sabato 19 agosto 1989 a Santiago de Compostela (Spagna), dinanzi alla tomba di San Giacomo, in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù dove recitava:

“San Giacomo!

Sono qui, nuovamente, presso il tuo sepolcro

al quale mi avvicino oggi, pellegrino da tutte le strade del mondo, per onorare la tua memoria ed implorare la tua protezione.Giungo dalla Roma luminosa e perenne, fino a te che ti sei fatto pellegrino sulle orme di Cristo ed hai portato il suo nome e la sua voce fino a questo confine dell’universo.Vengo dai luoghi di Pietro e, quale suo successore, porto a te che sei con lui colonna della Chiesa, l’abbraccio fraterno che viene dai secoli ed il canto che risuona fermo ed apostolico nella cattolicità. Viene con me, san Giacomo, un immenso fiume giovanile nato dalle sorgenti di tutti i paesi della terra. Qui lo trovi, unito e sereno alla tua presenza, ansioso di rinnovare la sua fede nell’esempio vibrante della tua vita.Veniamo a questa soglia benedetta in animato pellegrinaggio. Veniamo immersi in questo copioso esercito che sin dalle viscere dei secoli è venuto portando le genti fino a questa Compostela dove tu sei pellegrino ed ospite, apostolo e patrono. E giungiamo qui al tuo cospetto perché andiamo uniti nel cammino. Camminiamo verso la fine di un millennio che desideriamo sigillare con il sigillo di Cristo. Camminiamo ancora oltre, verso l’inizio di un millennio nuovo che desideriamo aprire nel nome di Dio. San Giacomo, abbiamo bisogno per il nostro pellegrinaggio del tuo ardore e del tuo coraggio. Per questo veniamo a chiederteli fino a questo “finis-terrae” delle tue imprese apostoliche. Insegnaci, Apostolo ed amico del Signore, la via che porta a lui. Aprici, predicatore delle Spagne, alla verità che hai imparato dalle labbra del Maestro.Dacci, testimone del Vangelo, la forza di amare sempre la vita. Mettiti tu, patrono dei pellegrini, alla testa del nostro pellegrinaggio di cristiani e di giovani. E come i popoli all’epoca camminarono verso di te, vieni tu in pellegrinaggio con noi incontro a tutti i popoli.Con te, san Giacomo apostolo e pellegrino,desideriamo insegnare alle genti d’Europa e del mondo che Cristo è - oggi e sempre - la via, la verità e la vita.”

Buon viaggio a noi tutti nella nostra Roma pellegrina.

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Il Consiglio provinciale dell'Odine dei Consulenti del lavoro di Roma, al fine di agevolare i propri iscritti, ha sottoscritto un'integrazione alla convenzione con la EFI ADR - Camera Nazionale di Concilia-zione. In virtù di tale convenzione la EFI applicherà, ai ns. iscritti e clienti dei ns. iscritti, per le Concilia-zioni instaurate presso l' organismo, una riduzione del 25% sulle tariffe delle spese di procedura della Conciliazione, così come dettagliate nella tabella allegata alla presente. La EFI inoltre, favorirà in via pre-ferenziale per la nomina a Conciliatore gli iscritti dell’Ordine che siano stati formati da EFI Spa – Ente di Formazione accreditato, nelle materie di loro specifica competenza. Inoltre a far data dal 16 maggio p.v. sarà operativo l'Organismo di Conciliazione, per i consulenti del lavoro, presso la sede dell'Ordine.

CONVENZIONE CON LA EFI - ADR

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CROCE ROSSA ITALIANACOMITATO PROVINCIALE DI ROMA

Gruppo Donatori di Sangue “Oreste Bertucci”

Cari colleghi,Vi ricordiamo che su iniziativa del nostro Consiglio Provinciale di Roma in collaborazione con l’Unione Giovani Consulenti del Lavoro di Roma, è stato costituito dal 2008 il Gruppo donatori di sangue “Oreste Bertucci”.Scopo del Gruppo è quello di raccogliere tra gli iscritti, i loro amici e parenti,

sacche di sangue a favore della “Croce Rossa Italiana”.La seconda iniziativa dell’anno 2011 è la raccolta del 23 Luglio p.v. (dalle ore 7:45 alle ore 11:30) sotto la Sede dell’Ordine.

Per motivi organizzativi Vi chiediamo di confermare la Vostra presenza all’indirizzo e-mail [email protected].

Nella speranza di incontrarVi numerosi il 23 luglio, vi inviamo i più cordiali saluti.Gruppo Donatori di Sangue “Oreste Bertucci”della Croce Rossa Italiana