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NOTIZIARIO N. 10 – 16 MAGGIO 2014 ATTIVITA’ ISTITUZIONALE Paolo Agnelli – il dramma dei suicidi degli imprenditori. pag. 3 Camera dei Deputati – Proposta di Legge (C. 1454) su agevolazioni per l’introduzione di sistemi anticontraffazione – audizione CONFIMI IMPRESA. pag. 6 AFFARI GENERALI Camera di Commercio di Ravenna: Marchio di Qualità “OSPITALITÀ ITALIANA”. pag. 11 Scadenzario: trimestre aprile – maggio – giugno 2014. pag. 14 Lugo - cent’anni di giro d’Italia di ciclismo: 9^ tappa domenica 18 maggio. pag. 15 AMBIENTE E SICUREZZA Aggiornamenti su SISTRI: in G.U. il Decreto che esclude i produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti. pag. 16 ECONOMICO Riaperto il Fondo Energia che finanzia gli investimenti nella green economy. pag. 18 ESTERO Eurosportello di Ravenna: servizio di assistenza specialistica – Mediterraneo, Serbia, Russia e America Latina. pag. 19 FISCALE Le novità del c.d. “Decreto Renzi”. pag. 21 SINDACALE E PREVIDENZIALE CCNL CONFIMI MECCANICA del 1° ottobre 2013: stampa e distribuzione del testo contrattuale. pag. 26 Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati: istituzione del codice tributo e ulteriori chiarimenti (Agenzia delle Entrate e INPS). pag. 28 Differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive: domanda (telematica) entro il 31 maggio 2014. pag. 51 Comunicazioni obbligatorie: chiarimenti INPS sulla «pluriefficacia» di quelle effettuate dal datore di lavoro/committente. pag. 52 «Detassazione» 2014 (sulle retribuzioni previste dai contratti di secondo livello siglati con le RSU/RSA e/o le OO.SS.). pag. 59 Elezioni europee e amministrative di domenica 25 maggio: dipendenti che svolgono funzioni presso gli uffici elettorali. pag. 64 INAIL: indicazioni operative per l’applicazione della riduzione dei premi e dei contributi. pag. 66 Indice di rivalutazione T.F.R. mese di aprile 2014. pag. 86 Il Consorzio per l’Energia di CONFIMI RAVENNA Acquistiamo e risparmiamo insieme, ecco come: Realizzando consulenze per l’analisi dei dati di consumo e di costo e per l’individuazione del profilo di consumo Espletando le procedure di gara per l’affidamento delle forniture di energia elettrica e gas Redigendo e gestendo direttamente i contratti Fornendo assistenza, pre e post acquisto, sulla corretta applicazione delle clausole contrattuali Garantendo assistenza amministrativa per lavori di installazione, spostamento, chiusura, sostituzione contatori Garantendo assistenza in caso di contenzioso e conciliazione

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NOTIZIARIO N. 10 – 16 MAGGIO 2014 ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

� Paolo Agnelli – il dramma dei suicidi degli imprenditori. pag. 3 � Camera dei Deputati – Proposta di Legge (C. 1454) su agevolazioni per

l’introduzione di sistemi anticontraffazione – audizione CONFIMI IMPRESA. pag. 6 AFFARI GENERALI

� Camera di Commercio di Ravenna: Marchio di Qualità “OSPITALITÀ ITALIANA”. pag. 11

� Scadenzario: trimestre aprile – maggio – giugno 2014. pag. 14

� Lugo - cent’anni di giro d’Italia di ciclismo: 9^ tappa domenica 18 maggio. pag. 15 AMBIENTE E SICUREZZA

� Aggiornamenti su SISTRI: in G.U. il Decreto che esclude i produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti. pag. 16

ECONOMICO

� Riaperto il Fondo Energia che finanzia gli investimenti nella green economy. pag. 18 ESTERO

� Eurosportello di Ravenna: servizio di assistenza specialistica – Mediterraneo, Serbia, Russia e America Latina. pag. 19

FISCALE

� Le novità del c.d. “Decreto Renzi”. pag. 21 SINDACALE E PREVIDENZIALE

CCNL CONFIMI MECCANICA del 1° ottobre 2013: stampa e distribuzione del testo contrattuale. pag. 26

Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati: istituzione del codice tributo e ulteriori chiarimenti (Agenzia delle Entrate e INPS). pag. 28

� Differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive: domanda (telematica) entro il 31 maggio 2014. pag. 51

� Comunicazioni obbligatorie: chiarimenti INPS sulla «pluriefficacia» di quelle effettuate dal datore di lavoro/committente. pag. 52

� «Detassazione» 2014 (sulle retribuzioni previste dai contratti di secondo livello siglati con le RSU/RSA e/o le OO.SS.). pag. 59

� Elezioni europee e amministrative di domenica 25 maggio: dipendenti che svolgono funzioni presso gli uffici elettorali. pag. 64

� INAIL: indicazioni operative per l’applicazione della riduzione dei premi e dei contributi. pag. 66

� Indice di rivalutazione T.F.R. mese di aprile 2014. pag. 86

Il Consorzio per l’Energia di

CONFIMI RAVENNA

Acquistiamo e risparmiamo insieme,

ecco come:

• Realizzando consulenze per l’analisi dei dati di consumo e di costo e per l’individuazione del

profilo di consumo

• Espletando le procedure di gara per l’affidamento delle forniture di energia elettrica e gas

• Redigendo e gestendo direttamente i contratti

• Fornendo assistenza, pre e post acquisto, sulla corretta applicazione delle clausole contrattuali

• Garantendo assistenza amministrativa per lavori di installazione, spostamento, chiusura,

sostituzione contatori

• Garantendo assistenza in caso di contenzioso e conciliazione

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

OGGETTO: PAOLO AGNELLI - IL DRAMMA DEI SUICIDI DEGLI IMPRENDITORI

COMUNICATO STAMPA

PAOLO AGNELLI – Presidente Confimi Impresa

"Desidero ringraziare il Presidente della Repubblica Napolitano per aver dato attenzione

alla lettera del presidente Francesco Ferrari della nostra associazione Confimi

Apindustria Mantova – ha dichiarato Paolo Agnelli, Presidente di Confimi Impresa,

l'associazione che rappresenta le piccole e medie imprese del settore manifatturiero.

E ha proseguito: “nel dichiararci in sintonia con Federcontribuenti e la sua denuncia alla

Corte Costituzionale di Giustizia dell'Aja circa i suicidi di Stato, Confimi Impresa vuole

sottolineare la relazione tra i suicidi e i mancati pagamenti dello Stato tramite la Pubblica

Amministrazione e la spesso contemporanea azione di sequestro da parte di Equitalia agli

impianti di quelle imprese impossibilitate a pagare il dovuto allo stesso Stato

inadempiente".

"Con queste azioni – ha concluso Paolo Agnelli - non solo si bloccano le attività industriali,

ma anche la chiusura degli affidamenti bancari conseguenti ai pignoramenti.

La chiusura e il fallimento dell’azienda è inevitabile e in certi casi il suicidio di chi vive

l'azienda come la propria famiglia.

Occorre un onesto ed immediato intervento dello Stato su questo argomento".

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

OGGETTO: CAMERA DEI DEPUTATI – PROPOSTA DI LEGGE (C. 1454) SU

AGEVOLAZIONI PER L’INTRODUZIONE DI SISTEMI

ANTICONTRAFFAZIONE – AUDIZIONE CONFIMI IMPRESA

Con riferimento alla Proposta di Legge “Agevolazioni per l’introduzione di sistemi di

anticontraffazione per consentire al consumatore l’identificazione dei prodotti di origine

italiana o interamente prodotti in Italia mediante l’apposizione di segni unici e non

riproducibili associati a codici a barre bidimensionali” (C. 1454), l’11 aprile scorso la

nostra Confederazione è stata invitata ad una audizione presso la 10^ Commissione attività

produttive, commercio e turismo della Camera dei Deputati.

Di seguito pubblichiamo il documento di approfondimento elaborato e consegnato

nell’occasione da CONFIMI IMPRESA.

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tel. 06 86971894 – fax 06 81172498

E –mail: [email protected] – www.confimi.it

Camera dei Deputati

X Commissione Attività produttive, commercio e turismo

AUDIZIONE PROPOSTA

DI LEGGE SENALDI E ALTRI recante

Agevolazio i per l’i troduzio e di siste i di

anticontraffazione per consentire al consumatore

l’ide tifi azio e dei prodotti di origine italiana o

interamente prodotti in Italia mediante l’apposizio e di

segni unici e non riproducibili associati a codici a barre

idi e sio ali

C. 1454

Audizione 11 Aprile 2014

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Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,

Confimi Impresa (Confede azio e dell’I dust ia Ma ifattu ie a Italia a e dell’I p esa Privata) ringrazia per la convocazione odierna.

Co fi i i p esa as e o l’i te to della tutela e della salvaguardia del prodotto

manifatturiero italiano. Pertanto tutte le iniziative proposte ed intraprese dal

legislato e so o pe oi u ’o asio e g adita pe u p ofi uo e ost uttivo confronto.

Nel e ito della p oposta di legge .1 he ha pe oggetto l’i t oduzio e di siste i e st u e ti fi alizzati all’a ti o t affazio e e l’ide tificazione del prodotto,

ci preme considerare quanto segue:

1. Rileviamo un notevole tasso di contraddizione su quanto proposto dalla

o issio e pe l’i dustria commercio e turismo del Senato, laddove viene

proposto dalla medesima, l’i t oduzio e di u uovo a hio Italia Quality o l’i te to di alla ga e le aglie del a hio di o igi e, pe favo i e g ossi

produttori i quali usufruendo dei vantaggi forniti da processi di

delocalizzazione produttiva, possono utilizzare un nuovo marchio che faccia

riferimento alla qualità italiana, aga i utilizza do l’ulti a fase di lavo azio e eseguita in Italia, rivendicandolo con la paternità doganale e trascurando

invece tutta la fase della descrizione della filiera e la tracciabilità della materia

prima utilizzata.

2. Queste due proposte di legge di segno contraddittorio vengono proposte in

u o e to di totale i e tezza o ativa da pa te dell’U io e Eu opea la quale è combattuta tra le forti pressioni lobbistiche dei grandi Buyer-Tedeschi

ed Olandesi i quali per ragioni di globalizzazione dei marcati non considerano

il marchio di qualità requisito indispensabile per la competitività sui mercati

bensì solo una logica di prezzo.

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3. Alla luce di quanto sopra sorge evidente la necessità di maggiore chiarezza

politica che piuttosto garantisca il manifatturiero italiano attraverso una

tutela di prodotto che lo contraddistingue per qualità ed originalità.

4. Confimi I p esa esse do app ese ta te dell’i p esa a ifattu ie a condivide lo spirito normativo introdotto con la proposta di legge n.1454 che

mira a valorizzare il prodotto italiano introducendo una metodologia con il

codice a barre personalizzato che darà chiara trasparenza al consumatore

fi ale di uale sia l’o igi e, o e è o posta la filie a di p oduzio e, e uindi

la completa tracciabilità del prodotto.

5. Confimi impresa avendo tra le proprie aziende anche diverse aziende di

produzione e trasformazione alimentare si fa carico delle necessità della

tutela del vero prodotto italiano come ad esempio olio, vino, parmigiano, etc.

6. Per ciò che concerne le modalità della regolamentazione del codice a barre

condividiamo la necessità di costituire un registro nazionale dei fabbricanti,

così come già esiste in altri settori (vedi Sanità) a cui si può accedere soltanto

dopo aver scrupolosamente osservato un severo disciplinare redatto dal

Ministero, e se del caso, utilizzare come uffici decentrati sul territorio le

Ca e e di Co e io he già e etto o i e tifi ati d’o igi e del prodotto,

aggiungiamo noi, in collaborazione con le associazioni di categoria interessate.

Proponia o u a volta ostituito l’al o, la necessità di verifiche periodiche a

campione per verificare che le aziende iscritte all’al o ispetti o el te po le

regole del disciplinare stesso.

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Confimi Impresa chiede inoltre che si costituisca una commissione mista con la

partecipazione dei rappresentanti delle imprese mirate alla gestione delle regole

anche in rapporto alle normative europee future.

In conclusione ci preme sottolineare il valore intrinseco che rappresenta codesta

iniziativa parlamentare, in quanto mira a rimettere al centro il valore del prodotto

a ifattu ie o italia o he se o do oi app ese ta l’u i a spo da possi ile pe aiutare a trascinare fuori dalla crisi le aziende italiane, che dovrebbero anche essere

aggio e te assistite el p o esso d’i te azio alizzazio e he è se p e stato u grosso problema per le nostre imprese.

La scommessa del futuro si gioca sempre più su tre fattori: Mercato, Lavoro,

Finanza.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 AFFARI GENERALI

OGGETTO: CAMERA DI COMMERCIO DI RAVENNA

MARCHIO DI QUALITA’ “OSPITALITA’ ITALIANA”

La Giunta camerale, con delibera n. 64 del 14/04/2014, ha approvato il bando relativo alle

nuove candidature al Marchio di Qualità “OSPITALITA’ ITALIANA” promosso dalle Camere

di Commercio e da Is.na.r.t. (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) per le imprese turistiche

della provincia di Ravenna.

In aggiunta alle 95 imprese già certificate nel territorio provinciale, avranno la possibilità di

candidarsi ulteriori 7 strutture alberghiere e 5 imprese di ristorazione della provincia di

Ravenna.

Le schede di adesione dovranno pervenire alla Camera di commercio di Ravenna entro il 30

luglio 2014.

In allegato la comunicazione integrale della Camera di Commercio e il relativo bando.

Per scaricare la documentazione cliccare il seguente link:

http://www.ra.camcom.it/news-eventi/marchio-ospitalita-iy

Per informazioni è a disposizione l’Ufficio Promozione della CCIAA: Tel. 0544.481489 / 425

- e-mail: [email protected].

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Marchio di Qualità Isnart

Bando per candidature Marchio 2015

Allegato A) alla deliberazione di Giunta n 64 del 14/04/2014

1. FinalitàIl Marchio di Qualità “OSPITALITA' ITALIANA” è un riconoscimento che le strutture turistiche possonoutilizzare ai fini promozionali offrendo al cliente la garanzia del rispetto dei requisiti qualitativi definitinel disciplinare predisposto dall’ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche). L’ottenimento delmarchio comporta l’inserimento della struttura nel catalogo nazionale pubblicato e diffuso anche viaweb a cura di ISNART

2. Modalità di partecipazionePossono partecipare al progetto le imprese turistiche alberghiere e di ristorazione aventi sedeoperativa nella provincia di Ravenna. Le strutture interessate dovranno inviare l’apposita Scheda diAdesione alla Camera di Commercio di Ravenna, Ufficio Promozione e [email protected] Tel. 0544 481489 - 425 - 438 , entro e non oltre il 30 luglio 2014. Incaso di spedizione postale farà fede il timbro di spedizione. Il termine previsto potrà essere prorogatonel caso in cui si renda necessario arrivare al raggiungimento del numero dei partecipanti previsto.

3. Ammissione al progettoAl progetto saranno ammessi 7 esercizi alberghieri e 5 imprese di ristorazione. La CCIAA procederàall’esame delle Schede di Adesione pervenute e, sulla base delle indicazioni in esse contenute,verranno selezionate le imprese ritenute idonee a partecipare al progetto. La CCIAA si riserva diammettere un numero diverso da quello indicato di esercizi alberghieri o imprese di ristorazione aseconda delle numero e della tipologia di domande presentate.Nel caso in cui il numero degli esercizi ritenuti idonei a partecipare al progetto superi il numeromassimo prestabilito, per l'ammissione si darà priorità alle strutture iscritte alla carta dei ServiziTuristici di Qualità promossa dall’ente camerale. Come secondo criterio di priorità si terrà contodell'ordine cronologico di arrivo della Scheda di Adesione.Le Strutture ammesse al progetto riceveranno, tramite servizio postale o posta elettronica, appositacomunicazione con l’indicazione del periodo in cui verrà svolta la visita. In caso di rinuncia allapartecipazione al progetto da parte di strutture ammesse si procederà con ammettere gli eventualiesercizi idonei presenti in graduatoria.

4. Visite di ControlloLa verifica consiste in un sopralluogo presso la struttura, effettuato senza preavviso da personalequalificato (valutatore), volto a verificare la rispondenza strutturale e dei servizi offerti ai clienti rispettoai requisiti definiti nel disciplinare. Le aree oggetto di verifica saranno quelle comuni e non, anche senon accessibili al pubblico, secondo quanto indicato nel disciplinare. La verifica dei requisiti verràdocumentata attraverso la compilazione di una lista di riscontro, dalla documentazione richiesta dalvalutatore e da supporto fotografico rilevato durante la visita di valutazione. Quanto osservato dalvalutatore in sede di verifica verrà rielaborato per l’attribuzione del punteggio.

5. La Commissione di valutazionePresso la CCIAA è costituita una Commissione di valutazione, nella quale sono chiamati apartecipare i rappresentanti di:

- CCIAA- Isnart- Confcommercio - Confesercenti- Rappresentante dei Consumatori

Sulla base del punteggio ottenuto e certificato dall’ente di valutazione, la commissione istituita pressola CCIAA rilascerà alla struttura il Marchio di qualità, dandone relativa comunicazione.

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Marchio di Qualità Isnart

Bando per candidature Marchio 2015

Allegato A) alla deliberazione di Giunta n 64 del 14/04/2014

Le strutture che non otterranno il punteggio minimo per l’ottenimento del marchio riceverannocomunicazione delle motivazioni di esclusione e potranno ripresentare la domanda non prima di seimesi e comunque avendo provveduto ad eliminare le carenze riscontrate.

La struttura alla quale viene rilasciato il marchio di qualità riceverà un certificato ed una vetrofania cheattesteranno per l’anno 2015 la conformità ai requisiti previsti dalla Specifica e sarà inserita nellaGuida Nazionale ISNART.

6. Promozione del marchioLa promozione del Marchio viene realizzata annualmente attraverso i canali tradizionali (es. Borse,Fiere di settore, stampa specializzata) e innovativi (sito Internet, web); nonchè all’estero tramite ilcircuito camerale estero.

Al fine di rendere il progetto valido ed efficiente, è necessario promuovere in modo efficace il Marchiodi Qualità, per renderlo un elemento distintivo e di scelta da parte del cliente e un plus commercialeper l’operatore. A tal fine si realizzano le seguenti azioni promozionali:

Attestato e vetrofania

Decalogo per i clienti

Guide e catalogo

Sito internet come portale

Presenza alle fiere

Accordi con editori

Educational

Pubblicità sui mercati esteri

Nuove tecnologie

Inoltre si fornirà con periodicità a tutti gli operatori premiati per via telematica i risultati delle propriericerche sull’Osservatorio Nazionale del Turismo.In particolare sono previste le seguenti azioni di supporto:

Questionari di controllo anche in Internet

Mistery Guest

Informazione da Isnart (invio dei risultati degli osservatori che Isnart fa a livello nazionale perUnioncamere, o di altre informazioni di carattere locale in accordo con la Camera diCommercio.)

7. Validità e Mantenimento del Marchio Il marchio è annuale. Al fine di garantire la credibilità del livello qualitativo attestato dal marchio lestrutture accreditate sono soggette a visite ed azioni (es. telefonate) di controllo a campione (senzapreavviso). Le imprese che hanno ottenuto il marchio sono tenute a:

Rispettare quanto previsto nel Disciplinare per l’applicazione del marchio (Allegati 1 e 2);

Esporre l’Attestato e la Vetrofania rispettivamente all’interno del locale e sulla porta d’ingresso

principale della struttura;

8. Soggetti promotoriIl progetto “Marchio di Qualità” è promosso dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio ed èrealizzato dalle Camere di Commercio e dalle aziende Speciali Camerali di diverse province italianein collaborazione con l’ISNART.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 15/05/2014 AFFARI GENERALI

OGGETTO: SCADENZARIO

TRIMESTRE APRILE – MAGGIO - GIUGNO 2014

Pubblichiamo lo scadenzario relativo ai principali adempimenti previsti nel 2° trimestre 2014.

Naturalmente è possibile che i termini indicati possano subire variazioni a seguito di modifiche

normative.

DATA ADEMPIMENTO

APRILE

10 Presentazione degli elenchi clienti e fornitori per l’anno 2013, c.d. Spesometro, per i soggetti IVA mensili

16 Versamento RITENUTE IRPEF

16 IVA liquidazione e versamento per contribuenti MENSILI

16 Versamento INPS contributi dipendenti, collaboratori ed amministratori

16 Presentazione telematica dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di marzo

22 Presentazione degli elenchi clienti e fornitori per l’anno 2013, c.d. Spesometro, per i soggetti IVA trimestrali

28 Presentazione telematica elenchi Intrastat mensili e trimestrali

30 Termine ultimo per la richiesta del credito IVA infrannuale relativamente al primo trimestre 2014

30 Termine per la presentazione del modello 730 al sostituto d’imposta

30 Dichiarazione operazioni oltre 500,00 € con paesi Black list per il mese di marzo o il primo trimestre 2014

30 Termine ordinario per l’approvazione dei bilanci chiusi al 31.12.2013

30 Termine invio telematico acquisti da San Marino a marzo 2014

MAGGIO

16 Presentazione telematica dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di aprile

16 Versamento RITENUTE IRPEF

16 IVA liquidazione e versamento per contribuenti MENSILI/TRIMESTRALI

16 Versamento INPS contributi dipendenti, collaboratori ed amministratori

16 INPS art/comm. con Partita IVA e soci soc. persone e srl 1a rata fissa 2014 (i dati per il versamento sono

disponibili sul Cassetto Previdenziale consultabile telematicamente sul sito internet dell’INPS)

16 Autoliquidazione INAIL e versamento premi a regolazione 2013 e acconto 2014 (scadenza di febbraio posticipata

per l’anno 2014)

20 ENASARCO rappresentanti versamento contributi I trimestre

26 Presentazione telematica elenchi Intrastat mensili

30 Deposito al registro imprese dei bilanci approvati entro il 30 aprile (120 giorni da fine 2013)

GIUGNO

3 Termine per la presentazione del modello 730 al CAF

3 Dichiarazione operazioni oltre 500,00 € con paesi Black list per il mese di aprile 2014

3 Termine invio telematico acquisti da San Marino ad aprile 2014

6 Decorrenza fattura elettronica obbligatoria verso Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti di Previdenza

16 Versamento RITENUTE IRPEF

16 IVA liquidazione e versamento per contribuenti MENSILI

16 Versamento INPS contributi dipendenti, collaboratori ed amministratori

16 Presentazione telematica dei dati relativi alle dichiarazioni di intento ricevute nel mese di maggio

16 Contributi INPS saldo 2013 e 1° acconto 2014 per liberi professionisti senza cassa di previdenza

16 Versamento imposte sui redditi e IRAP saldo 2013 e 1° acconto 2014

16 Versamento conguaglio INPS su redditi 2013 e 1a rata acconto INPS 2014 art/comm.

16 Pagamento IVA annuale con maggiorazione (contribuenti che presentano il modello Unico)

16 Pagamento diritto annuale alla Camera di Commercio

16 Pagamento prima rata IMU 2014

16 Pagamento Mini IMU 2013 (su prima casa e terreni) per comune di Ravenna e eventuali altri

16 1a di 3 rate annuali dell’importo dovuto per la rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa

25 Presentazione telematica elenchi Intrastat mensili

30 Pagamento 2a rata imposte da dich. redditi rateazione dal 16/6 (contribuenti senza partita IVA)

30 Dichiarazione operazioni oltre 500,00 € con paesi Black list per il mese di maggio

30 3a di 3 rate dell’imposta rivalutazione terreni e partecipazioni possedute al 01/07/2011 D.L. 70/2011

30 2° di 3 rate dell’imposta rivalutazione terreni e partecipazioni possedute al 01/01/2013, L. 228/2012

30 1a di 3 o unica rata dell’imposta rivalutazione terreni e partecipazioni possedute al 01/01/2014, L. 147/2013

30 Presentazione Dichiarazione IMU per le variazioni intervenute nel 2013

30 Termine invio telematico acquisti da San Marino a maggio 2014

30 Attivazione POS per imprese e professionisti

Studio Consulenti Associati – Ravenna

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 AFFARI GENERALI

OGGETTO: LUGO – CENT’ANNI DI GIRO D’ITALIA DI CICLISMO

9^ TAPPA DOMENICA 18 MAGGIO

Il 18 maggio 2014partirà da Lugo la 9^ Tappa del Giro d'Italia 2014 LUGO -SESTOLA.

Questo evento celebra il centenario dell'arrivo a Lugo della penultima tappa del Giro 1914, che

si concluse a Milano con la vittoria di Alfonso Calzolari.

La partenza di una tappa del Giro d'Italia, che darà alla città di Lugo una visibilità mondiale, è

l'occasione di un grande numero di eventi, sportivi e culturali, che accompagnerà la città fino al

prossimo dicembre.

Per dare il massimo di visibilità a questo programma è stato appositamente creato un sito web:

www.lugocentannidigiro.it e una relativa pagina facebook.

E' stato anche creato un omonimo logo che comparirà su tutte le pubblicazioni promosse entro

l'anno 2014.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 AMBIENTE E SICUREZZA

OGGETTO: AGGIORNAMENTI SU SISTRI

IN G.U. IL DECRETO CHE ESCLUDE I PRODUTTORI INIZIALI DI

RIFIUTI PERICOLOSI FINO A 10 DIPENDENTI

Sulla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile u.s. è stato pubblicato l’annunciato e tanto atteso Decreto

Ministeriale su Sistri che introduce alcuni importanti aggiornamenti.

Il Decreto, datato 24 aprile 2014 e denominato “Disciplina delle modalità di applicazione a

regime del Sistri del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti

obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 152 del

2006”, esclude i piccoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi dall’obbligo di aderire a

Sistri. Il concetto di piccolo produttore iniziale resta legato per ora unicamente al numero di

addetti (fino a 10) e non, purtroppo, alla quantità di rifiuti prodotta.

Confimi Impresa, che partecipa al Tavolo di coordinamento Sistri istituito presso il Ministero,

ha avanzato alcune proposte affinché il criterio della quantità prodotta possa ampliare l’ambito

delle esenzioni.

Ricordiamo che l’intera filiera dei rifiuti NON pericolosi era già stata esclusa da Sistri

rispettivamente con i provvedimenti 101/2013 (convertito con Legge 125/2013) e legge

15/2014 (conversione del D.L. mille proroghe).

Analogamente quindi a quanto già sta avvenendo per la filiera dei rifiuti NON pericolosi,

diventa possibile fin da subito anche per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 10

addetti (il D.M. è in vigore dal 1 maggio 2014) richiedere la cancellazione e restituire a

Sistri i dispositivi USB. Sistri non ha definito una procedura ufficiale per la restituzione dei

dispositivi da parte dei soggetti non più obbligati.

Si consiglia di fare una dichiarazione attestante che non si è più soggetti obbligati, inviarla alla

mail [email protected] e poi spedire il dispositivo USB per raccomandata con ricevuta di

ritorno al seguente indirizzo:

SISTRI - Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Via Cristoforo Colombo 44

00147 Roma

Restano del tutto invariati (e sanzionati) per questi soggetti gli obblighi relativi alla tenuta dei

registri di carico e scarico e dei registri rifiuti.

Un ulteriore novità riguarda il termine entro il quale va versato il contributo Sistri 2014 (a

questo punto non più dovuto dai produttori iniziali di rifiuti pericolosi fino a 10 addetti), che è

stato spostato dal 30 aprile al 30 giugno 2014.

Cita testualmente l’art.4:

“Oneri contributivi anno 2014

1. I soggetti tenuti ad aderire al Sistri sono tenuti al versamento del contributo annuale entro

il 30 giugno 2014, nella misura e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

Effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli operatori dovranno comunicare al Sistri

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 AMBIENTE E SICUREZZA

gli estremi di pagamento esclusivamente tramite accesso all'area "gestione aziende"

disponibile sul portale Sistri in area autenticata.

2. Restano confermati i costi di sostituzione dei dispositivi previsti per l'anno 2013.”

A tal proposito si ricorda che per effetto del disposto della legge 15/2014 TUTTE le

sanzioni per le violazioni in materia di Sistri, comprese quelle per l’omesso o ritardato

pagamento dei contributi, sono in ogni caso sospese fino al 31 dicembre 2014.

Si ricorda altresì che è opportuno verificare, per i soggetti che eventualmente abbiano pagato un

contributo di importo superiore al dovuto negli anni 2010-2011 o che abbiano versato

comunque l’importo per gli anni 2012-2013, la possibilità di richiedere, compilando l’apposita

modulistica, la compensazione.

Si raccomanda ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che decidano, nonostante tutto, di

partire con il sistema Sistri di mantenere sempre anche la registrazione cartacea, perché

le sanzioni sui registri e sui formulari di trasporto, diversamente da quelle sull’uso di

Sistri, non sono state sospese.

L’Area Tecnica dell’Associazione è sempre disponibile per chiarimenti, approfondimenti e

informazioni.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 ECONOMICO

OGGETTO: RIAPERTO IL FONDO ENERGIA CHE FINANZIA GLI INVESTIMENTI

NELLA GREEN ECONOMY

OBIETTIVO

Dal 14 aprile 2014 è stata riattivata la possibilità di presentare domanda al

fondo rotativo di finanza agevolata per la green economy, gestito dalla Ati

Fondo Energia formata dai consorzi fidi regionali Confidi e Unifidi. Possono essere agevolati gli investimenti delle imprese destinati a

migliorare l’efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili attraverso la produzione o l’autoconsumo, nonché l'utilizzo di tecnologie che consentano la riduzione dei consumi energetici da fonti tradizionali.

Scopo ulteriore del fondo è promuovere la nascita di nuove imprese operanti

nel campo della green economy, incentivare gli investimenti immateriali volti

all’efficienza energetica dei processi o a ridurre il costo energetico incorporato

nei prodotti.

DESTINATARI E

REQUISITI

Beneficiari possono essere le PMI industriali, artigiane e dei servizi alla

persona aventi localizzazione produttiva in Emilia-Romagna.

SPESE

AMMISSIBILI E

CONTRIBUTI

Si tratta di un finanziamento a tasso agevolato con provvista mista, derivante

per il 40% da risorse pubbliche a tasso zero e per il restante 60% da risorse

messe a disposizione dagli Istituti di credito convenzionati ad un tasso pari

all’euribor 6 mesi + spread massimo del 4,75%.

Il TAEG complessivo dell’operazione è oggi inferiore al 3%.

L’entità minima e massima dei finanziamenti varia dai 20 mila euro a

1 milione di euro. Sono considerate ammissibili le seguenti tipologie di spese, sostenute a

partire dal 1° gennaio 2013:

• interventi su immobili strumentali quali costruzione, acquisizione,

ampliamento e/o ristrutturazione;

• acquisizione di macchinari e impianti

• acquisizione di brevetti, licenze, marchi, avviamento;

• investimenti per la gestione logistica, energetica e ambientale;

• consulenze tecniche e/o specialistiche;

• spese del personale adibito al progetto;

• spese per la produzione della documentazione tecnica necessaria per la

presentazione della domanda.;

• spese generali pari al max 20% dell’importo delle spese ammissibili.

La durata massima dei finanziamenti è fissata in 7 anni.

Il finanziamento è concesso in regime De minimis (Reg. CE 1407/2013)

PRESENTAZIONE

DELLA

DOMANDA

Le domande devono essere presentate online sul sito ufficiale

www.fondoenergia.eu a partire dal 14 aprile fino ad esaurimento risorse.

I progetti verranno sottoposti a valutazione di ammissibilità tecnica sulla

base di indicatori di qualità e di coerenza con le finalità del bando. In caso di

esito positivo, l’azienda sarà invitata a presentare la seconda parte della

documentazione integrativa ai fini della valutazione del merito creditizio

all’Ente gestore e all’Istituto di Credito. Quest’ultimo comunicherà l’esito

dell’istruttoria all’Ente Gestore che redigerà la graduatoria.

L’azienda entro 18 mesi dalla comunicazione di ammissione all’agevolazione

dovrà presentare la rendicontazione di spesa.

INFO

Per informazioni e servizio di assistenza predisposizione pratica

SVILUPPO PMI SRL

Dott.ssa Monica Morelli Tel.: 0544/280280 – E-mail: [email protected]

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 ESTERO

OGGETTO: EUROSPORTELLO DI RAVENNA SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA – MEDITERRANEO, SERBIA, RUSSIA E AMERICA LATINA

L’Eurosportello di Ravenna, nell’ambito delle attività della rete Enterprise Europe Network,

organizza una giornata di INCONTRI INDIVIDUALI DI APPROFONDIMENTO con i

consulenti esperti dei Paesi:

• SERBIA

• TURCHIA

• EGITTO

• TUNISIA

• ALGERIA

• MAROCCO

• RUSSIA

• AMERICA LATINA

Gli incontri impresa-consulente sono rivolti alle aziende che hanno o intendono sviluppare

azioni commerciali o produttive nei Paesi sopra elencati e sono finalizzati a presentare e a

fornire un servizio di assistenza mirata e personalizzata ai processi di internazionalizzazione

delle imprese ravennati.

Tale Servizio di Assistenza Specialistica - S.A.S. - vuole essere una risposta efficace e di

qualità alle specifiche esigenze di quelle imprese che hanno un reale interesse e una reale

intenzione di internazionalizzazione e che richiedono un servizio di accompagnamento sul

mercato, che permetta loro di conoscere e valutare le effettive opportunità di business.

Gli incontri si svolgeranno:

GIOVEDI 29 MAGGIO 2014 | ore 9.45 – ore 17.00 c/o

CCIAA Ravenna | Sala Verde

Via di Roma, 89

Gli incontri sono gratuiti e saranno su appuntamento, avranno una durata di circa 45 minuti

e sono accessibili alle sole aziende della provincia di Ravenna: l’agenda di appuntamenti

prefissata sarà comunicata ai partecipanti qualche giorno prima.

Si tratta di un PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO guidato da esperti con strutture che operano nei Paesi di riferimento.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 ESTERO

I mercati nei quali è possibile ricevere un SAS nel 2014 sono:

• MEDITERRANEO: Consulenza aziendale personalizzata con l'obiettivo di sviluppare

il proprio business nei paesi del Mediterraneo: Turchia, Tunisia, Egitto, Algeria,

Marocco ed Emirati Arabi - - Il servizio è svolto dalla società Onemedit Srl.

• SERBIA: Consulenza aziendale personalizzata con l'obiettivo di entrare o sviluppare il

proprio business in Serbia.

• RUSSIA: Ricerca di partner commerciali, organizzazione di incontri d'affari e visite

aziendali in Russia.

• AMERICA LATINA (Brasile, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Messico): ricerca,

selezione e contatto partner commerciali e/o industriali, organizzazione incontri d'affari

in loco.

Per maggiori informazioni:

http://www.ra.camcom.it/eurosportello/servizi-per-linternazionalizzazione/assistenza-personalizzata

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare è necessario compilare e inviare la scheda allegata (lettera e scheda di adesione)

al fax 0544.218731 oppure alla e-mail [email protected] -

[email protected], entro venerdì 23 maggio 2014.

Sarà data priorità alle aziende di produzione e di servizi (e non consulenti aziendali)

regolarmente iscritte alla Camera di Commercio di Ravenna.

I Servizi di Assistenza Specialistica – SAS - prevedono un costo che varia in base ai Paesi e ai

servizi richiesti.

Info Eurosportello Ravenna: Dott.ssa Francesca Triossi - Tel. 0544.481482 - [email protected]

Dott.ssa Pina Macrì - Tel. 0544.481414 - [email protected]

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 FISCALE

OGGETTO: LE NOVITA’ DEL C.D. “DECRETO RENZI”

Riferimenti: Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 Circolare Agenzia delle Entrate n. 8 del 24 aprile 2014 A decorrere dal 24/04/2014, è entrato in vigore il D.L. n. 66/2014, c.d. “Decreto Renzi”,

nell’ambito del quale, oltre ad una serie di disposizioni concernenti la riduzione della spesa

pubblica, sono contenute alcune previsioni di carattere fiscale. Esaminiamo di seguito quelle

ritenute di maggior interesse.

RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE (BONUS 80 EURO)

Per il 2014, per effetto dell’introduzione del nuovo comma 1-bis all’art. 13, TUIR, è previsto il riconoscimento di un credito a favore dei lavoratori dipendenti, noto come “bonus 80 euro”. Il credito in esame spetta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati. Pertanto, l’agevolazione spetta, tra l’altro, ai collaboratori coordinati e continuativi, ai collaboratori a progetto e ai lavoratori socialmente utili, mentre rimangono esclusi

dall’agevolazione i titolari di redditi da pensione. Il nuovo bonus, riguarda i contribuenti dei seguenti redditi:

• compensi dei soci lavoratori delle cooperative; • indennità e compensi percepiti a carico di terzi dai prestatori di lavoro dipendente per

incarichi svolti in relazione a tale qualità; • borse di studio e assegni di formazione professionale; • compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i

contratti di lavoro “a progetto”; • remunerazioni dei sacerdoti; • prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare; • compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili. Il credito non spetta ai c.d. “incapienti”, cioè a coloro per i quali la detrazione da lavoro dipendente azzera l’imposta. Il credito, quindi, viene riconosciuto qualora l’IRPEF risulti superiore alla detrazione per

reddito di lavoro dipendente ed assimilato. L’importo è, poi, riconosciuto in misura differenziata in base al reddito complessivo del lavoratore:

REDDITO COMPLESSIVO CREDITO SPETTANTE (PER IL 2014)

Superiore a € 8.000 ma non a € 24.000 € 640

Superiore a € 24.000 ma non a € 26.000 € 640 x 26.000 – reddito complessivo

2.000

Superiore a € 26.000 0

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 FISCALE

In pratica, nella generalità dei casi, il bonus è destinato a “spalmarsi” su otto retribuzioni mensili del 2014, a partire da maggio fino a dicembre. Il sostituto d’imposta (datore di lavoro o committente) deve ripartire il credito tra le retribuzioni erogate dopo il 24/04/2014 (data di entrata in vigore del Decreto Legge in esame), a partire dalla prima retribuzione utile, utilizzando: • le ritenute fiscali disponibili nel periodo di paga, anche a titolo di addizionali ed imposta

sostitutiva, fino alla loro capienza; • i contributi previdenziali dovuti nello stesso periodo di paga, per i quali è previsto l’esonero

dal relativo versamento, per l’eccedenza. Il credito è riconosciuto in forma automatica dal sostituto d’imposta. Non è necessaria nessuna richiesta da parte del beneficiario, ma è necessario che il sostituto di imposta (datore di lavoro o committente) verifichi le condizioni richieste per usufruire dell’agevolazione, tenendo conto del reddito di lavoro dipendente o assimilato che si prevede di corrispondere nel 2014 e le informazioni fornite dal lavoratore su altri rapporti di lavoro nell’anno. Se il lavoratore supera il reddito limite di 26.000,00 euro, deve comunicarlo al datore di lavoro o committente che potrà recuperare il bonus già erogato dagli emolumenti dei periodi di paga successivi e, comunque, entro il termine delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Il contribuente che abbia percepito dal sostituto d’imposta un bonus in tutto o in parte non spettante, è tenuto alla sua restituzione in sede di dichiarazione dei redditi (per il 2014: 730/2015 o UNICO 2015 PF). Se, invece, il bonus spettante non è stato riconosciuto in tutto o in parte, dal sostituto d’imposta, potrà essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al 2014. Alle stesse condizioni, il bonus spetta anche ai lavoratori di soggetti che non sono sostituti d’imposta (es. collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa). In tal caso, il bonus potrà essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al 2014, oppure utilizzato in compensazione nel modello F24 o, infine, chiesto a rimborso. L’importo del bonus riconosciuto dovrà essere indicato nel modello CUD, ma non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF (comprese le relative addizionali) né ai fini contributivi. I bonus riconosciuti dai sostituti d’imposta non incidono sul calcolo dell’IRAP dovuta dai soggetti eroganti.

RIDUZIONE ALIQUOTE IRAP

Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013 (generalmente dal 2014) è disposta la riduzione delle aliquote IRAP, secondo il seguente prospetto:

SOGGETTI ALIQUOTA

FINO AL 2013 DAL 2014

Generalità dei soggetti 3,90% 3,50% Imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori

4,20% 3,80%

Banche ed enti e società finanziari 4,65% 4,20% Imprese di assicurazione 5,90% 5,30%

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Imprese operanti nel settore agricolo e coop della piccola pesca e loro consorzi

1,90% 1,70%

Acconto 2014

Ai fini della determinazione dell’acconto IRAP 2014 con l’utilizzo del metodo previsionale,

tuttavia, può essere applicata l’aliquota del 3,75% (generalità dei soggetti), 4% (imprese concessionarie), 4,50% (banche), 5,70% (assicurazioni) e 1,80% (imprese agricole). Resta l’applicazione dell’aliquota del 3,9% per il calcolo dell’acconto con il metodo “storico”.

TASSAZIONE RENDITE FINANZIARIE E CAPITAL GAIN

A decorrere dal 01/07/2014 è stabilita al 26% l’aliquota della ritenuta applicabile alle rendite finanziarie di persone fisiche, enti non commerciali e società semplici, ossia: • agli interessi, premi e altri proventi di cui all’art. 44, TUIR; • ai redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis) a c-quinquies), TUIR. In particolare, le modifiche in esame riguardano gli utili e le plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, che saranno assoggettate al 26% (rispetto all’attuale 20%). Lo stesso aumento riguarda anche la ritenuta fiscale sugli interessi attivi bancari. Per il momento, non è stata modificata la tassazione riferita: � agli utili e plusvalenze relativi a partecipazioni qualificate; � agli interessi e canoni corrisposti a società residenti in uno Stato UE di cui all’art. 26, comma

8-bis, DPR n. 600/73; � agli utili corrisposti a società ed enti soggetti alle imposte sui redditi delle società in Stati UE

o del SEE “white list” (ritenuta dell’1,375% ex art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73); � agli interessi pagati sui Titoli emessi dalla Repubblica Italiana; � ai risultati derivanti dai fondi pensione, per i quali è confermata l’imposta sostitutiva

dell’11%. La decorrenza delle nuove disposizioni è la seguente: – dividendi e proventi assimilati percepiti dal 01/07/2014; – interessi e altri proventi derivanti da c/c e depositi bancari e postali, obbligazioni, titoli

similari ex art. 26, DPR n. 600/73 maturati dal 01/07/2014; – in caso di obbligazioni e titoli similari di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 239/96, agli

interessi, premi e altri proventi di cui al citato art. 44, maturati dall’1.7.2014; – proventi derivanti da riporti e pronti contro termine di cui alla lett. g-bis) del comma 1 del

citato art. 44, nonché agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari ex D.Lgs. n. 239/96 dal giorno successivo alla data di scadenza del contratto di pronti contro termine stipulato anteriormente al 01/07/2014 e avente durata non superiore a 12 mesi.

ABROGRAZIONE RITENUTA SU BONIFICI ESTERI

È abrogato il comma 2 dell’art. 4, D.Lgs. n. 167/90 che prevedeva: • l’assoggettamento a ritenuta/imposta sostitutiva dei redditi derivanti dagli investimenti esteri

e dalle attività di natura finanziaria da parte degli intermediari residenti ai quali gli stessi erano affidati in gestione, custodia o amministrazione;

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• l’applicazione, da parte degli intermediari finanziari, della ritenuta del 20% sui flussi finanziari dall’estero (bonifici esteri), introdotta dalla Legge n. 97/2013 e già oggetto di sospensione, fino al 30/06/2014, ad opera dell’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 19/02/2014.

IMPOSTA SOSTITUTIVA RIVALUTAZIONE BENI D’IMPRESA

È previsto che l’imposta sostitutiva dovuta ai fini della rivalutazione ex Finanziaria 2014 dei beni d’impresa risultanti dal bilancio 2012 e ancora presenti al 31/12/2013, nonché per l’affrancamento della riserva da rivalutazione, sia versata in unica soluzione “entro il termine

di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al

31/12/2013”. Non è pertanto più consentito il versamento in 3 rate annuali.

OBBLIGO UTILIZZO SERVIZI TELEMATICI PER I VERSAMENTI

Dal 01/10/2014 i versamenti di imposte e contributi devono essere effettuati: • utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per i modelli

F24 “a zero”; • utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e dagli

intermediari della riscossione convenzionati con la stessa qualora siano state effettuate

compensazioni ed il mod. F24 presenti un saldo “da versare”; • esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate

e dagli intermediari della riscossione convenzionati per i modelli F24 di importo superiore

a € 1.000. Il possesso della partita IVA, quindi, non è più rilevante ai fini dell’obbligo della trasmissione telematica del mod. F24. Da ottobre 2014 le regole sopra accennate sono applicabili anche ai contribuenti privati. In definitiva, dal 01/10/2014 la presentazione del mod. F24 cartaceo sarà possibile solo per importi fino a € 1.000.

IMU E TERRENI AGRICOLI “MONTANI”

A seguito della modifica dell’art. 5-bis, D.L. n. 16/2012, l’esenzione IMU ex art. 7, comma 1, lett. h), D.Lgs. n. 504/92, prevista per i terreni agricoli, ricadenti in aree montane o di collina site nei Comuni individuati da un apposito DM, sarà riconosciuta a seconda dell’altitudine e differenziata a seconda che siano posseduti da coltivatori diretti e IAP o da altri soggetti, ed avrà effetto già a partire dall’IMU 2014.

FATTURA ELETTRONICA ALLA P.A.

Con decorrenza dal 6 giugno 2014 è obbligatoria la fattura elettronica nei confronti delle Agenzie Fiscali e degli Enti di Previdenza (INPS, Casse di previdenza professionali ecc.). Per le fatture da emettere nei confronti di atri enti pubblici la decorrenza dell’obbligo era originariamente stabilita al 6 giugno 2015. Il D.L. 24/04/2014 n. 66 contiene alcune modifiche ed integrazioni alla disciplina relativa all’obbligo di fatturazione elettronica delle cessioni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni. Il Decreto in

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 FISCALE

esame ha anticipato al 31/03/2015 la decorrenza dell’obbligo della fattura elettronica nei confronti delle “altre” Amministrazioni pubbliche (originariamente fissata al 06/06/2015). È fissata al medesimo termine anche la decorrenza dell’obbligo per le Amministrazioni locali. Inoltre è previsto che nelle fattura elettronica devono essere indicati il Codice identificativo

di gara (CIG), ed il Codice unico di Progetto (CUP), in mancanza dei quali la P.A. non potrà effettuare il pagamento della fattura. Al riguardo, si ricorda che il D.M. 03/04/2013 n. 55 ha definito le regole tecniche di operatività dell’obbligo e ne ha individuato la decorrenza, distinguendo per classi di Pubbliche Amministrazioni. Con l’entrata in vigore di tale disciplina, le Pubbliche Amministrazioni non potranno procedere al pagamento delle fatture trasmesse in forma cartacea.

CREDITI “COMMERCIALI” VERSO LA P.A. E PIATTAFORMA ELETTRONICA

A favore dei soggetti che vantano crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, è prevista la possibilità di comunicare, tramite la piattaforma elettronica, i dati delle fatture e delle richieste di pagamento emesse dal 01/07/2014, con l’obbligo di riportare, ove previsto, il Codice identificativo di gara (CIG).

COMPENSAZIONE CREDITI “COMMERCIALI” CON SOMME DA ISTITUTI

DEFLATTIVI

Le imprese ed i lavoratori autonomi che effettuano somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali nei confronti di Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali nonché del SSN, possono compensare le somme “da accertamento tributario” dovute relativamente ad alcuni istituti definitori della pretesa tributaria e deflattivi del contenzioso (accertamento con adesione, adesione ai PVC, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, reclamo e mediazione, ecc.) utilizzando i crediti vantati nei confronti dello Stato, delle Regioni e degli altri Enti, ancorché maturati successivamente al 31/12/2012, essendo stato eliminato il riferimento ai crediti maturati fino a detta data.

COMPENSAZIONE CREDITI “COMMERCIALI” CON SOMME ISCRITTE A

RUOLO

È differito dal 31/12/2012 al 30/09/2013 il termine, stabilito dal D.M. 19/10/2012, entro il quale devono essere stati notificati i ruoli al fine di poter compensare le relative somme con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato, Enti pubblici, Regioni, Enti locali, nonché del SSN per somministrazioni, forniture e appalti. In altre parole, ora è possibile compensare i crediti con le somme iscritte in ruoli notificati entro il 30/09/2013. A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna

www.consulentiassociati.ra.it La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 SINDACALE E PREVIDENZIALE

OGGETTO: CCNL CONFIMI MECCANICA DEL 1° OTTOBRE 2013 – STAMPA E

DISTRIBUZIONE DEL TESTO CONTRATTUALE

Il 1° ottobre 2013 è stato siglato il primo contratto sottoscritto dal nostro sistema associativo

che rappresenta, nel settore metalmeccanico, una storica e concreta innovazione nella gestione

dei rapporti di lavoro.

Un importante traguardo che ha permesso alle aziende del sistema Confimi di dotarsi di un

CCNL adatto alle proprie esigenze con l’introduzione di importanti novità.

Dopo aver organizzato un incontro di approfondimento nello scorso mese di ottobre per

l’illustrazione del nuovo contesto normativo-contrattuale, siamo oggi giunti nella fase di raccolta delle prenotazioni per la stampa del nuovo CCNL.

Con l’occasione rammentiamo che l’articolo 84 del vigente CCNL prevede la consueta e

non derogabile consegna di una copia del contratto a ciascun lavoratore in forza. Il settore metalmeccanico, negli anni precedenti, aveva prodotto esclusivamente integrazioni ai

contratti vigenti lasciando inalterate intere parti normative.

Oggi invece, essendo in un contesto differente nel quale la novazione assume un carattere

essenziale, il conseguente obbligo di informare i lavoratori diviene un elemento necessario.

Tant’è che in caso di mancata distribuzione della copia al lavoratore, lo stesso potrebbe

contestare la violazione di un preciso obbligo contrattuale e di conseguenza l’illegittimità e/o l’inapplicabilità di una serie di norme specifiche contenute nel contratto quali, ad

esempio, provvedimenti disciplinari, licenziamenti per il superamento del periodo di

comporto, flessibilità degli orari, comando di ore di prestazioni straordinarie, etc. Pertanto invitiamo le aziende associate che applicano il CCNL CONFIMI MECCANICA

01/10/2013 – 31/05/2016, a prenotare con cortese sollecitudine le copie di propria competenza

utilizzando il modulo allegato alla presente circolare.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 SINDACALE E PREVIDENZIALE

Spett.le

CONFIMI IMPRESA RAVENNA

Fax: 0544/270210

Email: [email protected]

OGGETTO: SCHEDA PRENOTAZIONE CCNL CONFIMI MECCANICA

01/10/2013 – 31/05/2016

La sottoscritta società ……………………………………………………………………..

con sede in ……………………………………………….……... cap. …………………...

via ……………………………………………………………….. n. …………………….

P. IVA ………………………..……………. C.F. ……………………………………......

P R E N O T A

N. ……copie x € 11,00 (cad) = Tot. € ……………(+ rimborso per eventuali spese di spedizione)

A tal fine allega la contabile del bonifico effettuato presso:

Beneficiario: Confimi Impresa Ravenna

IBAN: IT 29 Q 08542 13104 037000063044

Causale versamento: pagamento n. …….. copie del CCNL CONFIMI MECCANICA

…………………………………. ………………………………

(luogo e data) (timbro e firma)

Nota bene: a pagamento eseguito l’Associazione provvederà ad emettere apposita ricevuta

per uso contabile.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 SINDACALE E PREVIDENZIALE

OGGETTO: RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI

E ASSIMILATI - ISTITUZIONE DEL CODICE TRIBUTO E ULTERIORI

CHIARIMENTI (AGENZIA DELLE ENTRATE E INPS)

Allo scopo di ridurre nell’immediato la pressione fiscale e contributiva sul lavoro e nella

prospettiva di una complessiva revisione del prelievo finalizzata alla riduzione strutturale del

cuneo fiscale, l’art. 1 del d.l. n. 66/2014, in vigore dal 24 aprile scorso, riconosce un credito ai

titolari di reddito da lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati (CONFIMI RAVENNA

NEWS n. 9/2014), il cui importo:

a) per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro, è pari a 640 euro;

b) in caso di superamento del limite annuo di 24.000 euro, decresce fino ad azzerarsi al

raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro;

c) deve essere riconosciuto automaticamente da parte dei sostituti d’imposta, senza attendere

alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari, ripartendone il relativo ammontare sulle

retribuzioni erogate a partire dal primo periodo di paga utile successivo alla data di entrata

in vigore del d.l.

Al fine di consentire ai sostituti di imposta di riconoscere agli aventi diritto il credito di cui si

tratta e di recuperare – mediante l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del d.lgs. n.

241/1997 (*)

– il relativo importo:

a) l’Agenzia delle Entrate (dopo quelli diramati il 28 aprile scorso – CONFIMI RAVENNA

NEWS n. 9/2014):

1) con circolare n. 9/E del 14/05/14 (allegato 1), ha fornito chiarimenti su varie questioni

poste alla sua attenzione, concernenti i soggetti beneficiari, l’applicazione del credito da

parte dei sostituti d’imposta, il recupero del credito erogato e il coordinamento con altre

misure agevolative;

2) con la risoluzione n. 48/E del 7/05/14, ha comunicato l’istituzione del codice tributo

“1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai

sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”.

In sede di compilazione del modello di versamento F24 il codice tributo è esposto nella

sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a

credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.”

e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione

del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”;

b) l’INPS, con circolare n. 60 del 12 maggio scorso (allegato 2), ha illustrato “le modalità che i

datori di lavoro/committenti dovranno utilizzare (per recuperare l’importo del credito

corrisposto agli aventi diritto, ndr)… allorquando, esaurita la sfera fiscale, possano essere

aggredite le contribuzioni dovute all’Istituto (**)

”.

(*)

Art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre

somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti,

dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche

presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 SINDACALE E PREVIDENZIALE

effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o

relativo a periodi inferiori all’anno dell’imposta sul valore aggiunto, per importi superiori a 5.000 euro annui,

può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione

o dell’istanza da cui il credito emerge.

2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:

a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento

diretto ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le

ritenute di cui al secondo comma del citato articolo 3 resta ferma la facoltà di eseguire il versamento presso la

competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e’ ammessa la compensazione;

b) all’imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all’articolo 74;

c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto;

d) all’imposta prevista dall’articolo 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

d-bis) lettera soppressa dal d.lgs. n. 360/1998.

e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate

da enti previdenziali, comprese le quote associative;

f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di

collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

g) ai premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del

testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell’articolo 20;

h-bis) al saldo per il 1997 dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30

settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del

contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all’articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da

ultimo modificato dall’articolo 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;(2)

h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del

tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;

h-quater) al credito d’imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.

h-quinquies) alle somme che i soggetti tenuti alla riscossione dell’incremento all’addizionale comunale

debbono riversare all’INPS, ai sensi dell’articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e successive modificazioni.

(**)

Ai sensi dell’art. 1, comma 5, del d.l. n. 66/2014, ai fini del recupero dell’importo corrisposto agli aventi

diritto, “il sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in

ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga”.

***

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CIRCOLARE N. 9/E

Roma, 14 maggio 2014

OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del

cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati - Ulteriori

chiarimenti

Direzione Centrale Normativa

Direzione Centrale Servizi ai contribuenti

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2

INDICE

PREMESSA 2

1. SOGGETTI BENEFICIARI 3

1.1. Soggetti non residenti 3

1.2. Computo del periodo di lavoro 3

1.3. Prestazioni a sostegno del reddito 4

1.4. Eredi del lavoratore 6

1.5. Interessi su crediti da lavoro 6

2. CALCOLO DEL CREDITO 7

2.1. Calcolo del credito da erogare nel periodo di paga 7

2.2. Calcolo del credito e precedenti rapporti di lavoro 10

2.3. Rapporti di lavoro contestuali 11

2.4. Ricalcolo delle condizioni di spettanza del credito 13

2.5. Redditi assoggettati a cedolare secca 14

3. COORDINAMENTO CON ALTRE MISURE AGEVOLATIVE 14

3.1 Imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività 14

3.2 Retribuzioni convenzionali e altre disposizioni di favore 16

4. ALTRE QUESTIONI 17

4.1. Credito d’imposta per le imprese marittime 17

4.2. Modalità di recupero delle somme erogate dai sostituti 17

PREMESSA

Con la circolare n. 8/E del 28 aprile 2014 sono stati dati i primi

chiarimenti sull’applicazione del credito (di seguito, “credito”) previsto per

l’anno 2014 dall’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (di seguito,

“decreto”), concernente la “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti

e assimilati”, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni

redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata

su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro

spettanti.

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3

Con la presente circolare si forniscono ulteriori chiarimenti su varie

questioni poste all’attenzione della scrivente, concernenti i soggetti beneficiari,

l’applicazione del credito da parte dei sostituti d’imposta, il recupero del credito

erogato e il coordinamento con altre misure agevolative.

1. SOGGETTI BENEFICIARI

1.1. Soggetti non residenti

D. Il credito deve essere erogato anche a lavoratori non residenti

fiscalmente in Italia? In caso affermativo come si calcola il reddito complessivo?

R. L’art. 24 del TUIR riconosce ai soggetti fiscalmente non residenti nel

territorio dello Stato, titolari di redditi di lavoro imponibili in Italia, le detrazioni

previste dall’art. 13 del TUIR. Si ritiene che, al ricorrere dei presupposti stabiliti

dal comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, spetti il credito ivi previsto. Il credito non

spetta, comunque, nell’ipotesi in cui il reddito di lavoro non sia imponibile in

Italia per effetto dell’applicazione di convenzioni contro le doppie imposizioni o

di altri accordi internazionali.

Il reddito complessivo dei non residenti si calcola in base alle ordinarie

regole previste dall’art. 3 del TUIR, secondo cui per i soggetti non residenti il

reddito complessivo è formato dai redditi prodotti nel territorio dello Stato.

1.2. Computo del periodo di lavoro

D. Si chiede di conoscere se spetti il credito nelle particolari ipotesi di

aspettativa non retribuita, part time ed erogazione di premi dopo la cessazione del

rapporto di lavoro.

R. In base al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR il credito spetta se

l’imposta lorda sui redditi di lavoro è superiore alle detrazioni per lavoro. In linea

generale, si ritiene che nella verifica della spettanza del credito, il disposto del

comma 2 dell’art. 1 del decreto, secondo cui il credito è rapportato al periodo di

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lavoro nell'anno, debba essere inteso facendo riferimento ai giorni che danno

diritto alle detrazioni per lavoro.

Nei casi prospettati, quindi, vale quanto già precisato con la circolare del

Ministero delle finanze n. 3/E del 1998 secondo cui dai giorni per cui spettano le

detrazioni vanno sottratti i giorni per i quali non spetta alcun reddito, come in

caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni, mentre nessuna

riduzione delle detrazioni va effettuata in caso di particolari modalità di

articolazione dell'orario di lavoro, quali il part time verticale o orizzontale.

Per quanto concerne i premi di risultato erogati in anni successivi alla

cessazione del rapporto di lavoro, si ricorda che nel calcolo del numero dei

giorni, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli

compresi in periodi di lavoro per i quali si è già fruito in precedenza delle

detrazioni. Nel caso prospettato, è presumibile che le detrazioni per lavoro

dipendente siano state già fruite in precedenza durante il periodo di lavoro che ha

dato diritto al premio e, quindi, che il credito non spetti.

1.3. Prestazioni a sostegno del reddito

D. Gli importi percepiti dai lavoratori a titolo di cassa integrazione

guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione danno diritto al

credito? Chi lo riconosce?

R. Le somme percepite dai lavoratori a titolo di cassa integrazione

guadagni, indennità di mobilità e indennità di disoccupazione costituiscono

proventi conseguiti in sostituzione di redditi di lavoro dipendente e, in base al

comma 2 dell’art. 6 del TUIR, costituiscono redditi della stessa categoria di

quelli sostituiti.

I percettori di dette somme hanno diritto alle detrazioni per lavoro

dipendente previste dal comma 1 dell’art. 13 del TUIR. A tal riguardo il

Ministero delle finanze ha specificato che le detrazioni competono nell'anno in

cui i redditi per i quali sono concesse sono assoggettati a tassazione, ciò anche

con riferimento ai redditi sostitutivi di quelli di lavoro dipendente, quali, ad

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esempio, le indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti, per le quali le

detrazioni spettano in relazione ai giorni che danno diritto all'indennità (ad

esempio, per l'indennità di disoccupazione, con riferimento ai giorni di

disoccupazione che hanno dato diritto alla corresponsione dell'indennità) e alle

borse di studio (circolare n. 3/E del 1998).

Ciò premesso, si evidenzia che per espressa previsione dell’articolo 1 del

decreto, il credito “è rapportato al periodo di lavoro nell’anno” (comma 2) e che

le disposizioni “si applicano per il solo periodo d'imposta 2014” (comma 3).

Considerato che le indennità in esame costituiscono reddito di lavoro dipendente

e danno diritto alle relative detrazioni, si ritiene che il credito vada calcolato per

le erogazioni effettuate nel 2014, tenendo conto dei giorni che danno diritto alle

indennità.

L’ente erogatore, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto a riconoscere

il credito “in via automatica”, determinando la spettanza del credito e il relativo

importo sulla base dei dati reddituali a sua disposizione (cfr. circolare n. 8/ del

2014, par. 3). L’ente che corrisponde i redditi che danno diritto al credito, quindi,

nel calcolarne la spettanza e l’importo da erogare, dovrà avvalersi dei dati a

propria disposizione riguardanti i redditi percepiti dal lavoratore (ad esempio, i

dati desunti dal casellario delle pensioni o quelli relativi a prestazioni

previdenziali direttamente erogate ai medesimi lavoratori).

Resta fermo che i contribuenti che non hanno i presupposti per il

riconoscimento del beneficio, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto

d’imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli

emolumenti da corrispondere nei periodi di paga successivi a quello nel quale è

resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle

operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto (cfr. circolare n. 8/E del

2014, par. 6).

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1.4. Eredi del lavoratore

D. Per un lavoratore deceduto ad aprile, per i primi mesi dell’anno spetta

il credito agli eredi? Come lo devono considerare gli eredi?

R. In base al comma 2 dell’articolo 1 del decreto, il credito “è rapportato

al periodo di lavoro nell’anno”. Con la circolare 8/E del 2014, par. 5, è stato

specificato che la possibilità di richiedere il credito nella dichiarazione dei redditi

si applica anche ai contribuenti per i quali il credito in commento, spettante per

l’anno d’imposta 2014, non sia stato riconosciuto, in tutto o in parte, dai sostituti

d'imposta, ad esempio perché relativo a un rapporto di lavoro cessato prima del

mese di maggio. Il credito spetta, quindi, anche ai lavoratori deceduti in relazione

al loro periodo di lavoro nel 2014 e sarà calcolato nella dichiarazione dei redditi

del lavoratore deceduto presentata da uno degli eredi, secondo modalità che

saranno specificate nel relativo modello.

Nel caso in cui il lavoratore sia deceduto dopo l’inizio dell’erogazione

del credito da parte sostituto d’imposta, la parte di credito eventualmente

maturata nel periodo di paga in cui è avvenuto il decesso, e materialmente

percepita dagli eredi, continua a mantenere la sua qualificazione fiscale e, quindi,

non costituisce reddito per gli stessi.

1.5. Interessi su crediti da lavoro

D. Come devono essere considerate le somme di cui all’art. 429, ultimo

comma, del c.p.c., considerate equiparate al reddito di lavoro dipendente in base

all’art. 49, comma 2, lett. b), del TUIR?

R. L’art. 429, ultimo comma, del c.p.c. prevede che il giudice, quando

pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di

lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno

subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al

pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del

diritto. Si tratta, in sostanza, degli interessi su crediti di lavoro e della

rivalutazione, che rientrano nei redditi di lavoro dipendente. Anche per queste

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somme è necessario verificare se spettino le detrazioni per lavoro, come

specificato nei paragrafi precedenti.

2. CALCOLO DEL CREDITO

2.1. Calcolo del credito da erogare nel periodo di paga

D. Si chiede di conoscere le modalità di calcolo del credito da erogare in

ciascun periodo di paga che devono seguire i sostituti d’imposta.

R. In base alle disposizioni introdotte dal decreto occorre calcolare il

credito spettante al lavoratore su base annua e successivamente determinare

l’importo che il sostituto deve erogare in ciascun periodo di paga. In particolare, i

sostituti d’imposta che erogano i redditi che danno diritto al credito devono:

- verificare la “capienza” dell’imposta lorda sui redditi da lavoro rispetto alle

detrazioni per lavoro (comma 1-bis dell’art. 13);

- calcolare l’importo del credito spettante in relazione al reddito complessivo

(comma 1-bis dell’art. 13), tenendo conto che il credito va rapportato al periodo

di lavoro nell'anno (comma 3 dell’art. 1 del decreto);

- determinare l’importo da erogare in ciascun periodo di paga (commi 3 e 4

dell’art. 1 del decreto).

Per quanto concerne il primo punto (verifica della “capienza”), si precisa

che i termini di confronto devono essere omogenei e, quindi, occorre calcolare le

detrazioni spettanti in base ai soli redditi che danno potenzialmente diritto al

credito. In sostanza, l’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

deve essere di importo superiore alle detrazioni calcolate su un reddito

complessivo formato dai medesimi redditi che hanno determinato l’imposta lorda

stessa.

In relazione al secondo punto (calcolo del credito spettante), il comma 1-

bis dell’art. 13 del TUIR prevede che se il reddito complessivo:

- non è superiore a 24.000 euro, il credito è di importo pari a 640 euro;

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- è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro, il credito di 640 euro spetta per

la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del

reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro.

Ad esempio, per un lavoratore impiegato per l’intero 2014 il cui reddito

complessivo è di 24.800 euro, l’importo del credito spettante è pari a:

credito = 640 x [(26.000 – 24.800)/2.000] = 640 x 1.200/2000 = 640 x 0,6 = 384.

Per un lavoratore impiegato per l’intero 2014 il cui reddito complessivo è

di 25.200 euro, l’importo del credito spettante è pari a:

credito = 640 x [(26.000 – 25.200)/2.000] = 640 x 800/2000 = 640 x 0,4 = 256

L’importo del credito si azzera al raggiungimento di un livello di reddito

complessivo pari a 26.000 euro.

Se il periodo di lavoro nell’anno 2014 è inferiore a 365 giorni, l’importo

del credito spettante, come precedentemente determinato, deve essere

parametrato al numero dei giorni di lavoro dell’anno, calcolati tenendo conto

delle regole ordinariamente applicabili per l’applicazione delle detrazioni

previste dall’art. 13 del TUIR.

Ad esempio, un lavoratore il cui reddito complessivo è di euro 22.000 e

che:

- ha cessato il rapporto di lavoro il 30 aprile 2014 (120 giorni di lavoro nel 2014)

avrà diritto soltanto a parte del credito, pari a euro 640/365 x 120 = euro 210,41;

- ha iniziato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato il 3 giugno 2014 (212

giorni di lavoro del 2014) avrà diritto soltanto a parte del credito, in quanto euro

640/365 x 212 = euro 371,73.

In relazione al terzo punto (erogazione del credito da parte dei sostituti

d’imposta), il comma 4 dell’art. 1 del decreto prevede che i sostituti d’imposta

riconoscono il credito “ripartendolo fra le retribuzioni erogate successivamente

alla data di entrata in vigore del presente decreto, a partire dal primo periodo di

paga utile”, mentre il successivo comma 5 prevede che il credito “è attribuito

sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga rapportandolo al

periodo stesso”.

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Con la circolare n. 8/E del 2014, considerata la data di entrata in vigore

del decreto, è stato specificato che i sostituti d’imposta riconosceranno il credito

spettante ai beneficiari a partire dalle retribuzioni erogate nel mese di maggio.

Solo nella particolare ipotesi in cui ciò non sia possibile per ragioni

esclusivamente tecniche legate alle procedure di pagamento delle retribuzioni, i

sostituti riconosceranno il credito a partire dalle retribuzioni erogate nel

successivo mese di giugno, ferma restando la ripartizione dell’intero importo del

credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014.

Per la ripartizione del credito spettante, come in precedenza determinato,

tra i periodi di paga che vanno da maggio a dicembre (o da giugno a dicembre), o

comunque tra i periodi di paga interessati in relazione all’eventuale durata

infrannuale del rapporto di lavoro, occorre considerare che il credito deve essere

parametrato al numero di giorni lavorati nell'anno.

Ne consegue che la ripartizione del credito spettante tra i periodi di paga

potrà avvenire tenendo conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di

paga.

Ad esempio, per le erogazioni da maggio a dicembre 2014 (245 giorni),

per trovare l’importo da erogare nel mese il credito complessivamente spettante

dovrebbe essere diviso per 245 e poi moltiplicato per i giorni di ciascun mese.

Supponendo un importo del credito spettante complessivamente pari a 640 euro,

l’importo del credito erogato in ciascun periodo di paga sarà pari a euro 640/245

x 31 = 80,98 per i mesi di maggio, luglio, agosto, ottobre e dicembre, e pari a

euro 640/245 x 30 = 78,37 per i mesi di giugno, settembre e novembre. Per le

erogazioni da giugno a dicembre 2014 (214 giorni), l’importo del credito erogato

in ciascun periodo di paga sarà pari a euro 640/214 x 31 = 92,71 per i mesi di

luglio, agosto, ottobre e dicembre, e pari a euro 640/214 x 30 = 89,72 a giugno,

settembre e novembre.

Il medesimo criterio di calcolo vale anche per i periodi di lavoro

infrannuali. Ad esempio, per un rapporto di lavoro che inizia il 15 maggio 2014 e

termina il 15 settembre 2014, per un totale di 124 giorni di lavoro, supponendo

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un reddito complessivo fino a 24.000 euro, il credito spettante parametrato al

numero di giorni lavorati è pari a euro 640/365 x 124 = 217,42, da ripartire in

base ai giorni di lavoro in ciascun mese: 29,81 euro per i 17 giorni di maggio;

52,60 euro per i 30 giorni di giugno; 54,36 euro per i 31 giorni di luglio e agosto;

26,30 euro per i 15 giorni di settembre.

Per semplicità di applicazione, è comunque possibile utilizzare anche

altri criteri, purché oggettivi e costanti, ferma restando la ripartizione dell’intero

importo del credito spettante tra le retribuzioni dell’anno 2014.

Ad esempio, è possibile ripartire l’importo del credito spettante

considerando il numero dei periodi di paga in cui il credito stesso è erogato.

Per i rapporti di lavoro che si protraggono per l’intero anno 2014, in cui

non appare rilevante ai fini in esame la considerazione dell’esatto numero dei

giorni di ciascun mese, l’importo del credito di 640 euro su base annua potrà

essere erogato per un importo pari a 80 euro al mese per ciascuno degli 8 mesi

che vanno da maggio a dicembre 2014. Ovviamente, se l’erogazione avvenisse

per motivi tecnici nei 7 mesi da giugno a dicembre 2014 l’importo sarebbe di

91,43 euro al mese.

Non è consentito, invece, dividere l’importo del credito di 640 euro su

base annua per le 12 mensilità, ed erogare euro 53,33 per ciascuno degli 8 mesi

che vanno da maggio a dicembre 2014 (totale euro 426,67), erogando solo a

conguaglio la differenza (euro 213, 33).

2.2. Calcolo del credito e precedenti rapporti di lavoro

D. Si chiede di conoscere come si debba comportare un sostituto

d’imposta in caso di assunzione nel corso del 2014 di un lavoratore che abbia

intrattenuto un precedente rapporto di lavoro nel medesimo anno.

R. Si premette che in base all’art. 4 del DPR n. 322 del 1998, i sostituti

d’imposta sono tenuti al rilascio del CUD entro dodici giorni dalla richiesta degli

interessati in caso di interruzione del rapporto di lavoro. Fino alla data di

pubblicazione del modello CUD 2015 per il periodo d’imposta 2014, l’importo

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del credito erogato al lavoratore, nonché quello maturato e non erogato, dovranno

essere indicati nelle annotazioni del CUD 2014 con codice ZZ.

Se l’interessato consegna il CUD al nuovo datore di lavoro, quest’ultimo

dovrà tenere conto dei dati ivi esposti per calcolare la spettanza del credito e il

relativo importo.

In questo caso, la verifica della “capienza” dell’imposta lorda rispetto

alle detrazioni per lavoro dipendente e assimilato andrà effettuata tenendo conto

anche dell’importo del reddito e dei giorni per cui spettano le detrazioni per

lavoro, indicati nel CUD relativo al precedente rapporto di lavoro, così come la

determinazione dell’importo del credito spettante in relazione al reddito

complessivo andrà effettuata tenendo conto anche del reddito indicato nel

medesimo CUD.

Dall’importo del credito spettante dovrà essere detratto quanto

eventualmente riconosciuto dal precedente sostituto d’imposta. L’importo del

credito residuo da erogare dovrà essere ripartito tra i periodi di paga, tenendo

conto del numero di giorni lavorati in ciascun periodo di paga, secondo le

modalità indicate nel paragrafo precedente.

Se il nuovo assunto non produce il CUD relativo al precedente rapporto

di lavoro il sostituto d’imposta è tenuto a determinare la spettanza del credito e il

relativo importo sulla base dei soli dati reddituali a propria disposizione, fermo

restando che il nuovo assunto è tenuto a comunicare al sostituto stesso di non

avere i presupposti per il riconoscimento del credito, ad esempio perché

sommando i redditi derivanti dai due rapporti di lavoro ha un reddito

complessivo superiore a quello che consente il relativo riconoscimento.

2.3. Rapporti di lavoro contestuali

D. Nell’ipotesi in cui un soggetto abbia in corso contemporaneamente

più rapporti di lavoro che danno diritto al credito, come si devono comportare i

sostituti nei confronti del soggetto?

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R. Si premette che il riconoscimento del credito da parte dei sostituti

d’imposta è previsto dal decreto “in via automatica” e, quindi, deve essere

erogato senza attendere alcuna richiesta esplicita da parte dei beneficiari. Nella

circolare n. 8/E del 2014 è stato specificato che i lavoratori che non hanno i

presupposti per il riconoscimento del beneficio, ad esempio perché titolari di un

reddito complessivo superiore a euro 26.000 derivante da redditi diversi da quelli

erogati dal sostituto d’imposta, sono tenuti a darne comunicazione al sostituto

d’imposta il quale potrà recuperare il credito eventualmente erogato dagli

emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la

comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di

conguaglio di fine anno o di fine rapporto” (par. 6).

Nei casi in cui un soggetto sia titolare di redditi di lavoro derivanti da più

rapporti di lavoro contestuali che isolatamente considerati danno diritto al

credito, ma l’importo del reddito complessivamente derivante dai rapporti in

essere ecceda quello massimo previsto dal comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR,

non sussiste il presupposto per il riconoscimento del credito e il lavoratore è

tenuto a comunicare detta circostanza ai sostituti d’imposta. Questi ultimi, sulla

base della comunicazione ricevuta, non riconosceranno il credito.

Ad esempio, se un soggetto è titolare di due rapporti di collaborazione,

per i quali è previsto un compenso, rispettivamente, di euro12.000 e di euro

18.000, i due sostituti d’imposta devono riconoscere il credito in via automatica.

Il lavoratore, tuttavia, sa che sommando il reddito lordo dei due rapporti

raggiunge un reddito complessivo di euro 30.000 e non ha diritto al credito. Per

effetto di quanto indicato nella circolare, il lavoratore è tenuto comunicare ai due

sostituti d’imposta di non aver diritto al credito.

Nella diversa ipotesi in cui l’importo del reddito complessivamente

derivante dai rapporti in essere non ecceda quello massimo previsto dal comma

1-bis dell’art. 13 del TUIR, sussiste il presupposto per il riconoscimento del

credito e il lavoratore è tenuto a chiedere a uno dei due sostituti d’imposta di non

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riconoscere il credito. In tal modo, il credito sarà riconosciuto da un solo sostituto

d’imposta.

2.4. Ricalcolo delle condizioni di spettanza del credito

D. Si chiede se sia possibile effettuare il ricalcolo delle condizioni di

spettanza del credito già erogato nei periodo di paga successivi, per anticipare il

recupero del credito non spettante rispetto al conguaglio di fine anno o di fine

rapporto.

R. Il sostituto d’imposta, a fronte di variazioni del reddito o delle

detrazioni riferite alle somme e valori che il sostituto stesso corrisponderà

durante l’anno, nonché a fronte dei dati di cui entra in possesso, potrà effettuare

il ricalcolo del credito spettante e recuperarlo nei periodi di paga successivi a

quello di erogazione del credito, anche prima del conguaglio di fine anno o di

fine rapporto.

Ad esempio, se l’aumento di retribuzione, derivante da una promozione

o da un premio, comporta l’erogazione di un reddito di 26.000 euro o superiore

nel corso del 2014, facendo venir meno i presupposti previsti dal comma 1-bis

dell’art. 13 del TUIR, il sostituto d’imposta potrà recuperare l’eventuale credito

già erogato nei periodi di paga successivi, anche prima del conguaglio di fine

anno o di fine rapporto. Si evidenzia che il venir meno dei presupposti per la

fruizione del credito potrebbe derivare anche da variazioni in diminuzione della

retribuzione, ad esempio per una riduzione dell’orario di lavoro, che abbiano

l’effetto di rendere incapiente l’imposta lorda sui redditi da lavoro rispetto alle

detrazioni per lavoro.

Si precisa, che se le variazioni di retribuzione, in aumento o in

diminuzione, comportano la maturazione a favore del lavoratore del diritto al

credito, in precedenza non spettante, il sostituto deve riconoscere il credito in via

automatica a partire dal primo periodo di paga utile o, in mancanza, in sede di

conguaglio di fine anno o di fine rapporto. Potrebbe essere il caso, ad esempio, di

un aumento di retribuzione che rende capiente l’imposta lorda sui redditi da

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lavoro rispetto alle detrazioni per lavoro, o di una riduzione dell’orario di lavoro

che comporta l’erogazione di un reddito inferiore a 26.000 euro nel corso del

2014.

2.5. Redditi assoggettati a cedolare secca

D. Al fine di verificare il limite di 26.000 euro si devono considerare

anche i redditi assoggettati a cedolare secca?

R. I redditi assoggettati a cedolare secca devono essere considerati nella

determinazione del reddito complessivo rilevante ai fini della verifica della

spettanza del credito di cui al comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR. In base al

comma 7 dell’art. 3 del d.lgs. n. 23 del 2011, infatti, “Quando le vigenti

disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la

determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di

natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto

anche del reddito assoggettato alla cedolare secca. Il predetto reddito rileva

anche ai fini dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) di

cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.”.

3. COORDINAMENTO CON ALTRE MISURE AGEVOLATIVE

3.1 Imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività

D. Si chiede di conoscere se nel calcolo del credito si debba tenere conto

dei redditi assoggettati all’imposta sostitutiva per gli incrementi di produttività.

R. Si premette che il DPCM del 19 febbraio 2014, concernente le

Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della

produttività del lavoro nel periodo 1º gennaio - 31 dicembre 2014 (recentemente

pubblicato nella GU n. 98 del 29 aprile 2014), al comma 1 dell’art. 1 prevede

l’applicazione dell’imposta sostitutiva per i titolari di reddito da lavoro

dipendente non superiore, nell'anno 2013, ad euro 40.000, al lordo delle somme

assoggettate nel medesimo anno 2013 all'imposta sostitutiva, mentre al

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successivo comma 2 stabilisce che la retribuzione di produttività individualmente

riconosciuta che può beneficiare dell'agevolazione non può comunque essere

complessivamente superiore, nel corso dell'anno 2014, ad euro 3.000 lordi.

Il DPCM stabilisce al comma 4 dell’art. 1 che “Continuano ad essere

applicate, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013.”.

Il DPCM del 22 gennaio 2013, al comma 4 dell’art. 1, prevede che

“Restano applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 2 a 4

dell’articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.”.

L’art. 2, comma 2, del DL n. 93 del 2008 stabilisce che i redditi di cui al

comma 1 non concorrono ai fini fiscali alla formazione del reddito complessivo

del percipiente entro il limite massimo di 3.000 euro.

Ne consegue che il reddito assoggettato all’imposta sostitutiva in esame

non deve essere computato nel reddito complessivo al fine di calcolare l’importo

del credito spettante in relazione alla soglia dei 26.000 euro di cui al comma 1-

bis dell’art. 13 del TUIR.

Tuttavia, ad evitare penalizzazioni per i lavoratori dipendenti che hanno i

presupposti per la fruizione dell’imposta sostituiva per incrementi di produttività,

in coerenza con la ratio della norma richiamata, il reddito di lavoro dipendente

assoggettato a imposta sostitutiva deve comunque essere sommato ai redditi

tassati in via ordinaria per la verifica della “capienza” dell’imposta lorda

determinata sui redditi da lavoro rispetto alle detrazioni da lavoro spettanti.

Rimane ferma la possibilità per i soggetti interessati di optare per la

tassazione ordinaria del reddito di lavoro dipendente in luogo dell’applicazione

dell’imposta sostitutiva.

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3.2 Retribuzioni convenzionali e altre disposizioni di favore

D. Il credito deve essere erogato anche ai lavoratori che determinano il

reddito in base alle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 51, comma 8-bis, del

TUIR?

R. Il decreto che ha introdotto il credito, nello stabilire i presupposti per

la sua erogazione, non ha definito anche regole volte a differenziarne

l’applicazione in funzione delle eventuali disposizioni particolari che interessino

determinate tipologie di lavoratori.

Pertanto, al di fuori dei casi in cui tali altre disposizioni particolari

prevedano diversamente (come, ad esempio, nel caso dell’imposta sostitutiva

sugli incrementi di produttività), la verifica della spettanza del credito deve

essere effettuata in base alle regole generali.

Quindi, i lavoratori che determinano il reddito di lavoro dipendente in

base alle retribuzioni convenzionali di cui al comma 8-bis dell’art. 51 del TUIR,

ove sussistano i requisiti previsti dal comma 1-bis dell’art. 13 del TUIR, possono

fruire del credito, in quanto si tratta di contribuenti i cui redditi di lavoro

dipendente, sia pure determinati con modalità diverse da quelle ordinarie,

confluiscono comunque nel reddito complessivo.

Per i lavoratori c.d. frontalieri, l’art. 1, comma 175, della legge n. 147 del

2013 prevede che “A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro

dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al

territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da

soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito

complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.”.

Per detti lavoratori, la verifica della spettanza del credito e la

determinazione del relativo importo in relazione al reddito complessivo va

effettuata tenendo conto del reddito di lavoro dipendente eccedente l’importo di

6.700 euro.

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4. ALTRE QUESTIONI

4.1. Credito d’imposta per le imprese marittime

D. L’importo del credito abbatte le ritenute d’acconto al fine di applicare

il credito d’imposta per le imprese marittime, di cui all’art. 4, comma 1, della

legge n. 30 del 1998?

R. Il credito non abbatte l’importo delle ritenute ai fini dell’agevolazione

di cui all’art. 4, comma 1, della legge n. 30 del 1998. Ciò in quanto il calcolo

delle ritenute da applicare sui redditi di lavoro corrisposti dai sostituti d’imposta

rimane immutato rispetto alla situazione preesistente al decreto, lasciando

immutato anche il corrispondente credito d’imposta per le imprese marittime

commisurate alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente corrisposti ai marinai

imbarcati su navi iscritte nel registro internazionale.

4.2. Modalità di recupero delle somme erogate dai sostituti

D. Come avviene il recupero del credito da parte dei sostituti d’imposta a

seguito dell’emanazione della risoluzione 48 del 2014 che ha istituito il relativo

codice tributo?

R. Con risoluzione 48/E del 7 maggio 2014, al fine di consentire ai

sostituti d’imposta il recupero delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del

decreto-legge n. 66 del 2014, mediante l’istituto della compensazione di cui

all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è stato istituito il

codice tributo “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta

delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.

66”.

Per le stesse finalità alla compensazione non si applica il limite di cui

all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Pertanto, il menzionato recupero da parte dei sostituti d’imposta avviene

mediante compensazione con le somme a debito utilizzando il modello di

pagamento F24.

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La suddetta modalità di recupero e il relativo codice tributo può essere

adottata anche dai sostituti d’imposta tenuti all’utilizzo del modello F24 enti

pubblici per i versamenti fiscali e contributivi, come delineato dalla circolare n.

20/E del 5 marzo 2001. In particolare, detti sostituti utilizzano:

il modello F24 ordinario con saldo complessivo pari a zero, indicando

nella colonna “importi a credito compensati” le somme da recuperare e

nella colonna “importi a debito versati” il corrispondente ammontare di

ritenute e contributi previdenziali;

il modello F24 enti pubblici, indicando i relativi codici e causali, per

eventuali somme da versare.

Per quanto riguarda le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici,

compresi coloro che utilizzano il modello F24 enti pubblici, si conferma la

possibilità di recuperare il bonus erogato mediante scomputo dalle ritenute e dai

contributi dovuti.

***

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i

principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle

Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Attilio Befera

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 SINDACALE E PREVIDENZIALE

***

Allegato 2

INPS - Circolare 12 maggio 2014, n. 60

OGGETTO: DL 24 aprile 2014, n. 66. Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti

e assimilati.

Premessa

Sulla GU n. 95 del 24 aprile 2014 è stato pubblicato il DL 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti

per la competitività e la giustizia sociale”.

Il provvedimento, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, contiene, tra l’altro,

disposizioni dirette alla riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati.

1. Contenuto della norma.

In particolare, per l’anno 2014, l’articolo 1 del decreto riconosce - ai titolari di reddito di lavoro

dipendente e di taluni redditi assimilati, la cui imposta lorda sia superiore alle detrazioni da lavoro loro

spettanti – un credito così articolato:

• per i possessori di reddito complessivo non superiore a 24.000 euro, il bonus è pari a 640 euro;

• in caso di superamento del limite di 24.000 euro, il credito decresce fino ad azzerarsi al

raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 26.000 euro.

Stante l’evidente natura fiscale, la materia è stata disciplinata dall’Agenzia delle entrate con la circolare

n. 8/E del 28 aprile 2014 (allegato 1), cui si rimanda integralmente per quanto riguarda il complesso

degli aspetti di carattere normativo.

L’impianto del decreto prevede che il credito venga erogato sugli emolumenti corrisposti in ciascun

periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Ai fini del recupero degli importi riconosciuti, il

sostituto d’imposta utilizza, fino a capienza, l’ammontare globale delle ritenute disponibili in ciascun

periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.

Con la presente circolare si illustrano le modalità che i datori di lavoro/committenti dovranno utilizzare

per il recupero del bonus erogato allorquando, esaurita la sfera fiscale, possono essere aggredite le

contribuzioni dovute all’Istituto.

2. Modalità di recupero.

Disciplinando le modalità dei recuperi, il comma 5 dell’articolo 1, prevede che “il sostituto di imposta

utilizza, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga

e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga…..”.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 48/E del 7 maggio 2014 (allegato 2) ha istituito

il codice tributo “1655” denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai

sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”.

Secondo le indicazioni contenute nella risoluzione, il nuovo codice tributo andrà esposto nella sezione

“Erario” del modello F24, in corrispondenza delle somme inserite nella colonna “importi a credito

compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 SINDACALE E PREVIDENZIALE

riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente

nel formato “00MM” e “AAAA”.

Trovando applicazione l’istituto della compensazione ex articolo 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241,

datori di lavoro e committenti potranno utilizzare il nuovo codice per recuperare le somme erogate

anche a valere sui contributi previdenziali.

3. Modalità di recupero nella gestione Inps.

Al fine di consentire il completo recupero del bonus anche alle Amministrazioni pubbliche che possono

avere difficoltà a operare in compensazione con il modello F24, viene prevista, all’interno della

gestione contributiva INPS, la modalità di recupero di seguito descritta.

3.1 Amministrazioni pubbliche titolari di una posizione contributiva Inps DM (DM2013).

Le Amministrazioni pubbliche titolari di una posizione contributiva DM riferita ai dipendenti

(DM2013), per il recupero del bonus non compensabile in F24, utilizzeranno la denuncia contributiva

riferita a detta posizione.

La somma relativa al periodo di paga interessato, che non potrà eccedere la contribuzione

complessivamente dovuta, dovrà essere indicata con il codice conguaglio “L650” da valorizzare

all’interno della sezione <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale>.

Ai fini dell’individuazione della quota aggredibile, si precisa che la stessa è costituita dall’ammontare

dei contributi dovuti, al lordo delle possibili partite a credito.

3.2 Amministrazioni pubbliche (ex INPDAP).

In alternativa a quanto indicato al precedente punto 3.1, ovvero ad integrazione di quanto già

recuperato con il codice conguaglio “L650”, le Amministrazioni iscritte alle gestioni pubbliche che

assumono il ruolo di dichiarante in ListaPosPA possono recuperare il bonus erogato ai lavoratori

(dipendenti e collaboratori) riducendo l’ammontare dei versamenti, dovuti per il medesimo periodo di

paga, dell’importo esposto in un nuovo elemento <AltriImportiAConguaglio> (percorso:

DenunceMensili/ Azienda/ListaPosPA).

In ogni caso il recupero può essere effettuato nei limiti della quota dei contributi che rimane a carico

del dichiarante, al netto dei versamenti effettuati da altri soggetti indicati nell’elemento Ente versante.

Ai fini dell’individuazione del limite utilizzabile possono essere considerati esclusivamente i contributi

correnti, segnatamente quelli afferenti ai valori indicati negli elementi <E0_Periododelmese> e negli

elementi <V1_PeriodoPrecedente>, codice causale “1”, corrispondenti a retribuzioni erogate nel mese

della denuncia. Non possono essere considerati i contributi che discendono dagli elementi V1 con

codici causali diversi da “1”.

In particolare, nell’ambito del tracciato Uniemens, gli elementi di <AltriImportiAConguaglio> devono

essere compilati come di seguito indicato:

<TipologiaConguaglio>: indicare il valore “001”;

<ImportoConguagliato>: indicare l’importo del credito di imposta di cui all’art.1, D.L. n. 66/2014,

recuperato sui contributi riferiti alle gestioni pubbliche della dichiarazione contributiva.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 SINDACALE E PREVIDENZIALE

L’importo indicato nell’elemento <ImportoConguagliato> riduce i versamenti dei contributi delle

gestioni pubbliche relativi allo stesso mese e anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, a

partire dalla gestione identificata dal codice “1- Cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti statali”

fino alla gestione identificata dal codice “9-Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali”,

secondo l’ordine progressivo indicato nell’elenco (allegato 3) e nei limiti dell’importo da compensare.

Nel modello F24 EP i versamenti relativi al periodo di riferimento delle competenze correnti devono

essere esposti al netto delle compensazioni effettuate.

Le operazioni di recupero sopra illustrate potranno essere effettuate a far tempo dal periodo di paga

“maggio 2014”.

Ai fini di una più dettagliata disamina dei nuovi codici ed elementi istituiti, si rinvia a quanto illustrato

nell’ultima versione del documento tecnico del flusso UniEmens presente nell’apposita sezione del sito

istituzionale www.inps.it.

Allegati omissis

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 SINDACALE E PREVIDENZIALE

OGGETTO: DIFFERIMENTO DEGLI ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI PER FERIE

COLLETTIVE - DOMANDA (TELEMATICA) ENTRO IL 31 MAGGIO 2014

I Comitati provinciali dell’INPS hanno la facoltà di concedere il differimento degli

adempimenti contributivi a causa della chiusura degli uffici per ferie collettive.

A tal fine, il datore di lavoro deve inoltrare la richiesta - che può essere accolta relativamente

agli adempimenti contributivi di un solo mese anche se il periodo di ferie è a cavallo tra due

mesi - entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.

Il versamento dei contributi dovrà essere effettuato in unica soluzione:

- tassativamente entro il giorno indicato nell’autorizzazione dell’Istituto di previdenza, con

applicazione dell’interesse di differimento, pari – come riportato nella circolare INPS n.

158/2013 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 27/2013) – al 6,25 % dal 13 novembre 2013;

- avendo cura di registrare l’importo nella denuncia retributiva e contributiva mensile

UNIEMENS nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteADebito>, con la causale

“D 100” - “Interessi differimento” (nessun dato deve essere indicato in “N. Dipendenti”,

“N. Giornate”, “Retribuzioni”).

La richiesta di differimento deve essere presentata esclusivamente attraverso il canale

telematico disponibile sul sito www.inps.it, accessibile mediante PIN (messaggio INPS n.

8609/2012 - API INDUSTRIA NOTIZIE n. 10/2012).

Il Consiglio di Amministrazione dell’INPS, pur confermando al 31 maggio di ogni anno il

termine di presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro, ha a suo tempo concesso

ai Comitati provinciali la facoltà di autorizzare al differimento contributivo anche quelle

aziende che, trovandosi in situazioni particolari, non rispettino tale scadenza.

In caso di reiezione della domanda di differimento è possibile presentare istanza di riesame al

Consiglio di Amministrazione dell’INPS, per il tramite della sede provinciale. L’autorizzazione

al differimento non ha comunque carattere vincolante: il datore di lavoro può quindi scegliere

di provvedere al versamento dei contributi entro la normale scadenza o, visto l’alto tasso di

interesse, pagarli anche prima del termine concesso.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 SINDACALE E PREVIDENZIALE

OGGETTO: COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE - CHIARIMENTI INPS SULLA

«PLURIEFFICACIA» DI QUELLE EFFETTUATE DAL DATORE DI LAVORO/COMMITTENTE

Come noto:

- l’art. 4-bis, comma 6, del d.lgs. n. 181/2000 stabilisce che “Le comunicazioni di assunzione,

cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato,

associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente,

inviate al Servizio competente (ovvero il Centro per l’Impiego, ndr) nel cui ambito

territoriale è ubicata la sede di lavoro, (…), sono valide ai fini dell’assolvimento degli

obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro,

dell’Istituto nazionale della previdenza sociale, dell’Istituto nazionale per l’assicurazione

contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché

nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo e delle province, ai fini delle

assunzioni Obbligatorie” (API INDUSTRIA NOTIZIE n. 1/2008);

- l’art. 9, comma 5, del d.l. n. 76/2013, convertito in legge n. 99/2013, con una disposizione

di interpretazione autentica, stabilisce che “le previsioni di cui al comma 6 dell’articolo 4-

bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 si interpretano nel senso che le

comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga ivi previste (effettuate

dal datore di lavoro/committente, ndr) sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli

obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine, sono posti anche a carico dei lavoratori nei

confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro, dell’INPS, dell’INAIL o di altre

forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura - Ufficio

territoriale del Governo e delle Province” (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 20/2013).

Con l’acclusa circolare n. 57/2014 – di cui abbiamo evidenziato, sottolineandole, le parti

ritenute più significative –, l’INPS ha fornito chiarimenti circa la validità delle comunicazioni

obbligatorie effettuate dai datori di lavoro/committenti ai fini dell’assolvimento dell’obbligo

del lavoratore di comunicare la propria “rioccupazione” qualora risulti titolare di prestazioni di

cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, di mobilità (ordinaria o in deroga)

nonché dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, ASpI e mini-ASpI.

***

INPS - Circolare 6 maggio 2014, n. 57

OGGETTO: Art. 9, comma 5, decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni,

dalla Legge 9 agosto 2013 n. 99 - Validità delle comunicazioni obbligatorie dei datori di

lavoro anche ai fini degli obblighi di comunicazione della rioccupazione del lavoratore titolare

di prestazioni di integrazione salariale (ordinaria, straordinaria e in deroga), mobilità ordinaria e

in deroga, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI.

1. Premessa

L’art. 9, comma 5, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge

9 agosto 2013 n. 99, attraverso l’interpretazione autentica dell’art. 4-bis, comma 6, del decreto

legislativo 21 aprile 2000, n. 181, ha disposto che le comunicazioni di assunzione, cessazione,

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 SINDACALE E PREVIDENZIALE

trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre

esperienze professionali, previste dalla normativa vigente a carico del datore di lavoro ed inviate dallo

stesso datore di lavoro al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di

lavoro“sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione che, a qualsiasi fine,

sono posti anche a carico dei lavoratori nei confronti delle Direzioni regionali e territoriali del lavoro,

dell’INPS, dell’INAIL o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della

Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e delle Province”.

La nuova disposizione, di dichiarata natura interpretativa estensiva, influisce sugli effetti delle predette

comunicazioni e deve essere necessariamente coordinata con quanto disposto dall’art. 8, comma 5 del

Decreto Legge 21 marzo 1988 n. 86 convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 1988 n. 160,

in materia di integrazioni salariali ordinarie, straordinarie, in deroga, dall’art. 9, comma 1, lett. d), della

Legge 23 luglio 1991 n. 223 relativamente all’indennità di mobilità, anche in deroga, dall’art. 3 del

D.M. 17 febbraio 1993 n. 142, di applicazione dell’art. 7, comma 5, della legge 23 luglio 1991 n. 223,

relativo ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, nonché dall’art. 2 della Legge 28 giugno

2012 n. 92 in materia di disoccupazione ASpI e miniASpI.

2. Quadro generale di riferimento precedente al decreto legge n. 76 del 2013 convertito con

modificazioni dalla Legge n. 99 del 2013: a) integrazioni salariali ordinarie, straordinarie e in

deroga; b) mobilità ordinaria e in deroga, corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità e

trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia; c) disoccupazione ASpI e miniASpI

a) Integrazione salariali ordinarie, straordinarie e in deroga

L’art. 8 del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio

1988, n. 160, al comma 4, prevede: “Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato

durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro

effettuate”.

Il successivo comma 5 specificamente dispone: “il lavoratore decade dal diritto al trattamento di

integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede

provinciale dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività”.

L’elaborazione giurisprudenziale della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, consolidatasi

in un costante indirizzo, ha puntualizzato che, nel caso in cui il lavoratore non adempia all’obbligo

della comunicazione preventiva all’Istituto, decade dall’intero periodo di concessione del trattamento di

integrazione salariale.

Quindi, prima della novella legislativa in argomento, il lavoratore che riprendeva a svolgere attività

lavorativa remunerata in costanza del trattamento di integrazione salariale, doveva in ogni caso

comunicare preventivamente la rioccupazione per evitare di incorrere nella sanzione decadenziale

comportante la perdita del diritto al trattamento fin dall’inizio della sua concessione.

b) Mobilità ordinaria e in deroga, corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità e trattamenti

speciali di disoccupazione per l’edilizia.

In costanza del trattamento dell’indennità di mobilità, i lavoratori hanno facoltà di svolgere attività di

lavoro subordinato remunerato, a tempo parziale o a tempo determinato, mantenendo l’iscrizione nella

lista di mobilità (art. 8, commi 6 e 7 della Legge n. 223 del 1991), con la sospensione della relativa

indennità. In tali ipotesi i lavoratori beneficiari del trattamento di mobilità, anche in deroga, devono

darne comunicazione alla competente struttura territoriale dell’INPS entro 5 giorni dall’avvenuta

rioccupazione.

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Si evidenzia, inoltre che, a seguito della corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità di cui

all’art. 7 comma 5 della Legge 23 luglio 1991 n. 223, l’art. 3. del D.M. 17 febbraio 1993 n. 142, di

applicazione del predetto articolo 7, comma 5, dispone l’obbligo in capo al lavoratore di comunicare,

entro 10 giorni, l’eventuale rioccupazione intervenuta nei 24 mesi successivi alla data della

corresponsione dell’anticipazione, che determina la restituzione di quanto percepito.

Quindi, prima della novella legislativa in argomento, l’omissione di dette comunicazioni entro il

termine di legge, determinava, in ogni caso nell’ipotesi di cui all’art. 9, comma 1, lett. d, Legge n. 223

del 1991, come modificato dall’art. 4, comma 38, della Legge n. 608 del 1996 la cancellazione dalle

liste di mobilità e la decadenza dal diritto al trattamento con decorrenza dall’inizio della rioccupazione,

mentre nel caso di cui all’art 3, del D.M. 17 febbraio 1993 n. 142, la restituzione di quanto corrisposto,

maggiorato degli interessi.

La suddetta disciplina inerente all’indennità di mobilità di cui sopra, ordinaria e in deroga, si applica

anche ai trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia di cui all’art. 11, comma 2, Legge n. 223

del 1991 e di cui all’art. 3, comma 3, decreto legge n. 299 del 1994 convertito dalla Legge n. 451 del

1994.

c) Disoccupazione ASpI e miniASpI

L’art. 2, commi 15 e 23, della legge 28 giugno 2012 n. 92, dispone che in

caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, le indennità

di disoccupazione ASpI e MiniASpI sono sospese d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie

di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con

modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, rispettivamente fino

ad un massimo di sei mesi e fino ad un massimo di cinque giorni al termine dei quali l’indennità

riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

3. Nuova disciplina delle comunicazioni di rioccupazione con riferimento alle integrazioni

salariali ordinarie, straordinarie e in deroga.

La norma di cui all’art. 8, 5° comma, della legge n. 160 del 1988 è stata emanata in un periodo in cui

non vigeva l’obbligo per il datore di lavoro di presentare la comunicazione preventiva di assunzione,

introdotto dall’art. 1, comma 1180, della Legge n. 296 del 2006 che ha novellato l’art. 9 bis del decreto

legge n. 510 del 1996, convertito dalla Legge n. 608 del 1996.

Con la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, si è introdotto l’obbligo di comunicazione preventiva, entro le

ore 24 del giorno antecedente a quello di effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, per i datori di

lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni,

per le tipologie di rapporto di lavoro subordinato e alcune tipologie di lavoro autonomo (in forma

coordinata e continuativa), anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di

associato in partecipazione con apporto lavorativo, nonché nei casi di tirocini di formazione e di

orientamento e di ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata (art. 9 bis della Legge n.

608 del 1996 come modificato dall’art. 1, comma 1180, della Legge n. 296 del 2006).

Le predette comunicazioni preventive obbligatorie dei datori di lavoro sono gestite dal Ministero del

lavoro e delle politiche sociali tramite il sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (mod.

“UNILAV”) e acquisite nelle procedure INPS.

Con l’introduzione dell’art. 9, comma 5, del decreto legge n. 76 del 2013 si è, in sostanza, attribuito

alla previsione normativa di cui all’articolo 4-bis, comma 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 SINDACALE E PREVIDENZIALE

181, la funzione di assolvere a qualsiasi obbligo informativo ulteriore eventualmente connesso, anche

indirettamente, al rapporto di lavoro, in omaggio al principio della “pluriefficacia della

comunicazione”.

In merito alla decadenza dal diritto di cui all’art. 8, comma 5, Legge n. 160 del 1988, il Ministero del

lavoro e delle politiche sociali, con risposta all’interpello n. 19 del 1 agosto 2012 aveva già ritenuto che

“non trovi più applicazione, almeno con riferimento alle tipologie lavorative oggetto della

comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto, l’obbligo imposto al prestatore di lavoro di

comunicare all’Istituto lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo

di integrazione salariale ex art. 8, comma 4, L. n. 160/1988”.

Per effetto dell’intervento della predetta norma interpretativa, le comunicazioni preventive del datore di

lavoro sono ora valide anche ai fini dell’assolvimento degli obblighi di comunicazione posti a carico

del lavoratore dall’art. 8, comma 5, Legge n. 160 del 1988, per le integrazioni salariali ordinarie,

straordinarie e in deroga.

4. Nuova disciplina delle comunicazioni di rioccupazione con riferimento all’indennità di mobilità

anche in deroga, alla corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità ed ai trattamenti

speciali di disoccupazione per l’edilizia.

L’ampia formulazione della norma in esame, stabilendo che le comunicazioni obbligatorie a carico del

datore di lavoro sono valide ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione a qualsiasi

titolo posti anche a carico dei lavoratori nei confronti dell’INPS, è applicabile anche alle comunicazioni

previste dall’art. 9, comma 1, lett. d, Legge n. 223 del 1991 e dall’art. 3, del D.M. 17 febbraio 1993 n.

142, riguardanti l’inizio della rioccupazione durante la fruizione dell’indennità di mobilità, compresa

quella in deroga, nei 24 mesi successivi alla corresponsione anticipata della mobilità e dei trattamenti

speciali di disoccupazione per l’edilizia.

Pertanto, anche in tali casi, la comunicazione preventiva obbligatoria del datore di lavoro è equipollente

alla comunicazione obbligatoria gravante sul lavoratore beneficiario delle prestazioni in argomento.

5. Disciplina della comunicazione nelle ipotesi di rioccupazione in forma parasubordinata con

riferimento alla disoccupazione ASpI e miniASpI.

Come innanzi accennato, in caso di rioccupazione con un rapporto di lavoro subordinato la riforma

introdotta con la legge 92 del 2012 ha già previsto e disciplinato che la comunicazione obbligatoria

effettuata dal datore di lavoro sia sufficiente a determinare la sospensione dell’indennità di

disoccupazione ASpI e miniASpI (art. 2, commi 15 e 23 L. n. 92/2012). Relativamente, invece, alla

ripresa del lavoro con un rapporto di collaborazione in forma coordinata e continuativa, anche nella

modalità a progetto, l’art. 2, commi 17 e 40, della citata legge 92 del 2012 dispone, a pena di

decadenza, l’obbligo del lavoratore di informare l’INPS, entro un mese dall’inizio dell’attività,

dichiarando il reddito annuo che si prevede di trarre dall’attività medesima.

La norma oggetto della presente circolare introdotta dal decreto legge n. 76/2013, mentre considera

valide, ai fini dell’assolvimento di tutti gli obblighi di comunicazione posti anche a carico del

lavoratore, le comunicazioni obbligatorie effettuate dal committente (mod.”UNILAV”), non esonera il

lavoratore percettore di indennità di disoccupazione dall’obbligo di rendere detta dichiarazione

reddituale.

Pertanto, come già illustrato nella circolare dell’Istituto n. 142 del 2012, si verifica la decadenza dalla

prestazione nel caso in cui, nel termine di un mese dalla rioccupazione in forma parasubordinata, il

lavoratore non provveda a comunicare il reddito annuo che prevede di trarre da tale attività. Ciò al fine

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 SINDACALE E PREVIDENZIALE

di consentire all’INPS di verificare che il reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione

dello stato di disoccupazione e di ridurre conseguentemente il pagamento dell’indennità di un importo

pari all’80 per cento dei proventi preventivati. In questa ipotesi, acquisite le informazioni relative al

reddito presunto, l’INPS provvederà tempestivamente a riattivare il pagamento della prestazione

rimasto sospeso al momento della comunicazione obbligatoria di rioccupazione, nella misura

percentuale ridotta cumulabile con l’attività di lavoro in forma parasubordinata.

6. Aspetti applicativi

A) Disciplina generale

In presenza della preventiva comunicazione obbligatoria del datore di lavoro di inizio attività

lavorativa, acquisita dal sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (mod. “UNILAV”),

l’Istituto deve sospendere il trattamento di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga,

l’indennità di mobilità ordinaria o in deroga, i trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia,

l’indennità di disoccupazione ASpI e miniASpI, senza procedere alla dichiarazione di decadenza dal

diritto anche qualora il lavoratore abbia omesso le comunicazioni poste per legge a suo carico.

Nel caso di corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, l’Istituto non dovrà procedere alla

richiesta degli interessi sulla somma da restituire.

L’art. 9, comma 5 del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76, quale norma di interpretazione autentica, si

applica anche ai rapporti ancora pendenti tra l’assicurato e l’INPS in tutte le ipotesi in cui il datore di

lavoro abbia regolarmente effettuato la preventiva comunicazione obbligatoria acquisita nel sistema

informatico per le comunicazioni obbligatorie (mod. “UNILAV”).

Al contrario, la novella legislativa non produce alcun effetto sui rapporti ormai irreversibilmente

esauriti in conseguenza di intervenuto giudicato, oppure a causa della loro consolidata intangibilità

ascrivibile all’avveramento della prescrizione estintiva.

Resta fermo che i predetti trattamenti di integrazione salariale, ordinaria, straordinaria, in deroga, di

indennità di mobilità ordinaria e in deroga, corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, dei

trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, così come le indennità di disoccupazione ASpI e

miniASpI eventualmente erogati dopo la data della comunicazione obbligatoria del datore di lavoro

risultante nel sistema informatico per le comunicazioni obbligatorie (mod. “UNILAV”) coincidenti con

il periodo di rioccupazione, devono essere comunque recuperati dall’Istituto.

B) Limiti

L’art. 9 bis del decreto legge n. 510 del 1996, convertito dalla Legge. n. 608 del 1996, come modificato

dall’art. 1, comma 1180, della Legge n. 296 del 2006, precisa che costituiscono oggetto delle

comunicazioni obbligatorie i rapporti di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e

continuativa (c.d. parasubordinati), anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e

di associato in partecipazione con apporto lavorativo.

Con note del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relative agli adempimenti connessi alla

instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro, sono state individuate, alla stregua

della legislazione vigente, le tipologie di lavoro riconducibili all’obbligo della preventiva

comunicazione obbligatoria posta a carico del datore di lavoro e quelle per le quali detto obbligo non

sussiste.

Alla luce di tali criteri applicativi, a cui si fa specifico riferimento, devono ritenersi esclusi dall’obbligo

della comunicazione preventiva obbligatoria a carico del datore di lavoro:

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 SINDACALE E PREVIDENZIALE

a) le categorie del pubblico impiego per le quali il rapporto di lavoro non ha natura contrattuale ma è

regolato dalla legge (personale in regime di diritto pubblico ex art. 3 decreto legislativo n. 165 del

2001);

b) tutti i rapporti di lavoro autonomo la cui attività non sia resa in forma coordinata e continuativa.

Considerato, inoltre, che l’art. 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, al comma 6 dispone

che le comunicazioni obbligatorie sono dirette al Servizio competente nel cui ambito territoriale è

ubicata la sede di lavoro, nel caso in cui il rapporto di lavoro sia costituito sul territorio di uno Stato

estero e, quindi, fuori dell’ambito di competenza territoriale dei Centri per l’impiego, non è previsto

alcun obbligo di comunicazione del datore di lavoro nei confronti di tali servizi competenti (cfr.

Interpello n. 47 del 2009 Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali).

Pertanto, devono ritenersi esclusi dall’obbligo della comunicazione obbligatoria UNILAV anche tutti i

rapporti di lavoro instaurati con datori di lavoro esteri sul territorio di Paesi stranieri.

Si deve, inoltre, ricordare che in virtù del disposto di cui al secondo comma del medesimo art. 4 bis del

decreto legislativo n. 181/2000 il lavoratore ha il diritto/dovere di ricevere dal datore di lavoro “all’atto

dell’instaurazione del rapporto di lavoro, prima dell’inizio della attività di lavoro…(omissis)…una

copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del

decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510….”. Ciò può consentire al lavoratore medesimo di verificare

tempestivamente l’adempimento dell’obbligo datoriale di comunicazione preventiva. Infatti, in caso di

mancata comunicazione preventiva da parte del nuovo datore di lavoro, per effetto del combinato

disposto della normativa richiamata in premessa rimarrebbe, pena la decadenza della prestazione a

sostegno del reddito in corso di erogazione, comunque l’obbligo in capo al lavoratore di comunicare

all’Istituto l’avvenuta rioccupazione.

Il disposto dell’art. 9, comma 5, del decreto legge n. 76 del 2013, è, quindi, applicabile limitatamente ai

casi di rioccupazione comunicati dal datore di lavoro tramite il citato sistema informatico per le

comunicazioni obbligatorie, (mod. “UNILAV”), verificabili dall’Istituto, con la conseguenza che i

lavoratori potranno essere ancora assoggettati alla sanzione di cui all’art. 8, comma 5, Legge n. 160 del

1988, all’art. 9, comma 1, lett. d, Legge n. 223 del 1991, all’art 3, del D.M. 17 febbraio 1993 n. 142 e

art. 2, comma 40 lettera b) Legge n. 92 del 2012, nelle seguenti ipotesi:

1) in tutti i casi in cui la nuova attività lavorativa intrapresa dal lavoratore beneficiario di trattamento di

integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, indennità di mobilità ordinaria o in deroga,

trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI, per la tipologia

del rapporto non è assoggettata all’obbligo della preventiva comunicazione dell’assunzione da parte del

datore di lavoro, così come sopra già indicato per il pubblico impiego non privatizzato e le attività di

lavoro autonomo rese in forma non coordinata e continuativa ;

2) in tutti i casi in cui la nuova attività lavorativa intrapresa dal lavoratore beneficiario di trattamento di

integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, indennità di mobilità ordinaria o in deroga,

corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, trattamento speciale di disoccupazione per

l’edilizia, disoccupazione ASpI e miniASpI, sia relativa a rapporto di lavoro instaurato con datori di

lavoro stranieri sul territorio di uno Stato estero;

3) nei casi previsti negli ultimi due periodi del comma 2 dell’art. 9-bis, del decreto legge n. 510 del

1996, convertito in legge n. 608 del 1996, in relazione ai quali si prevede che le Agenzie di

somministrazione sono tenute a comunicare l’assunzione dei lavoratori temporanei entro il ventesimo

giorno del mese successivo alla data di assunzione (modello UNIFICATO SOMM). Lo stesso termine

di comunicazione deve essere rispettato dalle pubbliche amministrazioni.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 SINDACALE E PREVIDENZIALE

In entrambe le suddette ipotesi, la comunicazione del datore di lavoro, non essendo preventiva, non può

esonerare il lavoratore percettore di integrazione salariale ordinaria, straordinaria, in deroga, di

indennità di mobilità ordinaria o in deroga, di corresponsione anticipata dell’indennità di mobilità, di

trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia, dagli obblighi di cui all’art. 8, comma 5, Legge n.

160 del 1988 e all’art. 9, comma 1, lett. d, Legge n. 223 del 1991.

Pertanto, nei sopraelencati casi, qualora il lavoratore, beneficiario di integrazioni salariali (ordinaria,

straordinaria, in deroga), indennità di mobilità ordinaria o in deroga, corresponsione anticipata

dell’indennità di mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia e indennità di

disoccupazione ASpI e miniASpI, si sia rioccupato senza ottemperare ai doveri di comunicazione

sanciti dall’art. 8, comma 5, Legge n. 160 del 1988 e dall’art. 9, comma 1, lett. d, Legge n. 223 del

1991 e dell’ art. 2, comma 40 lettera b) Legge n. 92 del 2012, e dall’art 3, del D.M. 17 febbraio 1993 n.

142, dovrà essere irrogata la prevista sanzione della decadenza o della richiesta degli interessi.

Si rammenta, inoltre, che per il personale pilota dei vettori aerei in CIGS o mobilità, non ricorre

l’obbligo della comunicazione preventiva nel caso in cui sia dimostrata un’attività lavorativa

remunerata, finalizzata esclusivamente al mantenimento delle abilitazioni di volo (Circolare n. 94/2011,

paragrafo C).

Infine, anche per i datori di lavoro agricolo sussiste l’obbligo di comunicazione di assunzione,

cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro subordinato. Tuttavia la particolarità dello

svolgimento del rapporto di lavoro agricolo, a tempo determinato, comporta che la comunicazione

obbligatoria tramite UNILAV fornisce il dato di inizio e fine del contratto di lavoro, ma non il dato

delle giornate effettivamente lavorate che possono determinare la sospensione delle integrazioni

salariali, dell’indennità di mobilità ordinaria o in deroga, e la sospensione o la decadenza dell’indennità

ASpI o miniASpI.

Ne consegue che, nel caso di beneficiario delle sopra richiamate prestazioni che si rioccupi con

contratto di lavoro subordinato agricolo, si rende necessaria l’integrazione delle informazioni contenute

in UNILAV con una dichiarazione del lavoratore, tramite il modello ASpI-com o miniASpI-com per le

indennità ASpI e miniASpI e tramite le consuete modalità per le altre prestazioni, relativamente alle

giornate effettivamente lavorate e alla loro articolazione nel periodo di contratto di lavoro considerato.

Le presenti istruzioni integrano e sostituiscono, ove non compatibili, quelle precedenti diramate

dall’Istituto in materia di decadenza ex art. 8 comma 5, Legge n. 160 del 1988, ex art. 9 comma 1 lett.

d, Legge n. 223 del 1991, ex art. 2, comma 40, Legge n. 92 del 2012.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 SINDACALE E PREVIDENZIALE

OGGETTO: «DETASSAZIONE» 2014 (SULLE RETRIBUZIONI PREVISTE DAI

CONTRATTI DI SECONDO LIVELLO SIGLATI CON LE RSU/RSA E/O LE OO.SS.)

L’art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012 prevede: “Per la proroga, nel periodo dal 1°

gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l’incremento della produttività del

lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L’agevolazione di cui al primo periodo trova

applicazione nel limite massimo di onere di 950 milioni di euro per l’anno 2013 e di 400

milioni di euro per l’anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di

concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nel rispetto dell’onere massimo fissato

al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma”.

Pertanto, con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 19/02/14 (allegato

1), pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 98 del 29/04/14 e in vigore dal 14 maggio scorso,

sono stati fissati i parametri per l’applicazione, per l’anno 2014, di un’imposta sostitutiva

dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento (c.d. «detassazione» -

si vedano, da ultimo, CONFIMI RAVENNA NEWS n. 20, n. 11 e n. 9 del 2013).

Ai sensi del DPCM:

a) continuano a essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto

22/01/13, relativo alla detassazione per l’anno 2013, riportato su CONFIMI RAVENNA

NEWS n. 9/2013. Di conseguenza:

a.1) anche per il 2014 l’imposta sostitutiva troverà applicazione sulle somme erogate a

titolo di “retribuzione di produttività” – come di seguito individuata –, in esecuzione

di contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da

associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,

ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operanti in azienda.

Ai fini dell’applicazione della detassazione, per “retribuzione di produttività” si

intendono le «voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso

riferimento a indicatori quantitativi di

produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione, o, in alternativa, le voci

retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una

misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate:

• ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili,

anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione

dei mercati finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo

a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione

mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;

• introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una

programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti

le due settimane;

• adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con

la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l’attivazione di

strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;

• attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione

delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.»;

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 SINDACALE E PREVIDENZIALE

a.2) entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, i datori di lavoro devono depositare i contratti collettivi presso la competente Direzione territoriale del lavoro (Dtl), allegandovi un’autodichiarazione di conformità alle disposizioni del DPCM. Per i

contratti già sottoscritti al 14 maggio 2014 (analogamente a quanto indicato dal

ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con circolare n. 15/2013 - CONFIMI

RAVENNA NEWS n. 9/2013): (I) il termine di 30 giorni decorre da tale data e quindi

i contratti dovranno essere depositati entro il 13 giugno 2014; (II) qualora il contratto

sia già stato depositato presso la Dtl, l’autodichiarazione potrà esserle inviata anche

tramite posta certificata e dovrà riportare gli estremi del contratto depositato; (III)

l’agevolazione non potrà applicarsi per il periodo precedente la data di sottoscrizione

del contratto collettivo (qualora sia stato siglato, per es., l’1 febbraio 2014, l’imposta

sostitutiva sarà applicabile soltanto a partire da tale mese); (IV) «per i contratti

sottoscritti in vigenza della previgente disciplina che prevedano l’erogazione di una

“retribuzione di produttività” coincidente con una o entrambe le nozioni contenute del

DPCM, sarà possibile l’applicazione dell’agevolazione sin dal 1° gennaio del corrente

anno» - in tal caso la “autodichiarazione” sarà evidentemente volta a confermare la

corrispondenza dei contenuti del contratto con le condizioni stabilite dal decreto

19/02/14;

b) l’imposta sostitutiva troverà applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e

per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2013, a 40.000 euro lordi;

c) la “retribuzione di produttività” individualmente riconosciuta che potrà beneficiare

dell’imposta sostitutiva non potrà essere complessivamente superiore a 3.000 euro lordi

(nel 2013, invece, la “retribuzione di produttività” detassabile non poteva essere superiore a

2.500 euro).

Per quanto sopra indicato, nel 2014: - come già avvenuto nel 2013 (e contrariamente a quanto accaduto, invece, negli anni

precedenti), l’agevolazione fiscale non si potrà applicare sulle somme erogate in

esecuzione di quanto previsto (solo) dalla contrattazione collettiva nazionale; - l’applicazione della «detassazione» è condizionata:

1) alla sottoscrizione - anche precedente alla pubblicazione in G.U. del DPCM – di

contratti collettivi aziendali o territoriali che prevedano l’erogazione della

“retribuzione di produttività” come innanzi descritta; 2) al deposito, da parte dei datori di lavoro, dei contratti collettivi presso la competente Dtl,

unitamente all’autodichiarazione di conformità degli accordi alle disposizioni del DPCM

(della quale riportiamo un fac-simile – allegati 2 e 3).

***

Allegato 1

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 febbraio 2014 Modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro

nel periodo 1º gennaio - 31 dicembre 2014.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 SINDACALE E PREVIDENZIALE

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il comma 481 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013),

che dispone la proroga nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013 di misure sperimentali per

l’incremento della produttività del lavoro, introducendo una speciale agevolazione, nel limite

massimo di 950 milioni di euro nel 2013 e di 400 milioni di euro nel 2014 e prevedendo che

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia

e delle finanze, nel rispetto del richiamato onere massimo, siano stabilite le relative modalità di

attuazione;

Visto il comma 482 del medesimo art. 1 della legge n. 228 del 2012, secondo cui le misure di

cui al comma 481 si applicano con le medesime modalità anche per il periodo dal 1° gennaio

2014 al 31 dicembre 2014 entro il limite massimo complessivo di 800 milioni di euro,

prevedendo che il relativo onere non possa essere superiore a 600 milioni di euro per l’anno

2014 e a 200 milioni di euro per l’anno 2015 e fissando il termine per l’emanazione del decreto

del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 al 15

gennaio 2014;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale 29 marzo 2013, n. 75, con il quale sono state definite le modalità di

attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel periodo

1° gennaio - 31 dicembre 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 481, legge 24 dicembre 2012, n.

228;

Considerata la necessità di definire le predette misure sperimentali applicabili per il periodo dal

1° gennaio al 31 dicembre 2014 entro il limite delle risorse stanziate dal citato comma 482

dell’art. 1 della legge n. 228 del 2012;

Decreta:

Art. 1 Misura dell’agevolazione

1. Nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014 l’agevolazione di cui all’art. 1,

comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, trova applicazione con esclusivo riferimento

al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2013,

ad euro 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2013 all’imposta

sostitutiva di cui all’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22

gennaio 2013.

2. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare

dell’agevolazione di cui al comma 1, non può comunque essere complessivamente superiore,

nel corso dell’anno 2014, ad euro 3.000 lordi.

3. Entro il 30 giugno 2014 il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero del lavoro e

delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico effettuano un monitoraggio

sull’andamento della speciale agevolazione di cui ai commi 1 e 2, anche al fine dell’eventuale

adozione di specifiche proposte e iniziative di revisione.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 SINDACALE E PREVIDENZIALE

4. Continuano ad essere applicate, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013.

II presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2014 ***

Allegato 2

(Da utilizzare qualora l’autodichiarazione sia resa contestualmente al deposito del contratto collettivo presso la Dtl)

Luogo e data

Spett.le

Direzione territoriale del lavoro di Ravenna

Via Alberoni 37

48121 Ravenna (RA)

OGGETTO: Autodichiarazione di conformità ai sensi del DPCM 19 febbraio 2014.

Con la presente, la Società __________________, con sede in _____________ (RA), Via ____________, C.F. e

Partita IVA ___________________, in persona del Legale Rappresentante, Sig./Sig.ra _________________

PREMESSO CHE

- il giorno _____________, la Società _____________, le RSU/RSA e/o le Organizzazioni sindacali

____________________ della provincia di Ravenna hanno sottoscritto un contratto integrativo aziendale –

in vigore dal __________al ____________ – che prevede, tra l’altro, l’erogazione di un ______________

(per es. Premio di risultato);

- in data odierna il suddetto contratto integrativo aziendale è stato depositato presso la Direzione territoriale

del lavoro di Ravenna;

DICHIARA CHE

il contratto integrativo aziendale innanzi menzionato è conforme alle disposizioni del DPCM 19 febbraio 2014.

Distinti saluti.

Società __________________________

________________________________

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Allegato 3

(Da utilizzare qualora il contratto collettivo sia già stato depositato presso la Dtl)

Luogo e data

Spett.le

Direzione territoriale del lavoro di Ravenna

Via Alberoni 37

48121 Ravenna (RA)

[email protected]

(indirizzo pec della Dtl di Ravenna)

OGGETTO: Autodichiarazione di conformità ai sensi del DPCM 19 febbraio 2014.

Con la presente, la Società ___________________, con sede in _____________ (RA), Via ____________, C.F.

e Partita IVA ___________________, in persona del Legale Rappresentante, Sig./Sig.ra _________________

PREMESSO CHE

- il giorno _____________ la Società _____________, le RSU/RSA e/o le Organizzazioni sindacali

______________ della provincia di Ravenna hanno sottoscritto un contratto integrativo aziendale – in vigore

dal _________al __________– che prevede, tra l’altro, l’erogazione di un _________________(per es.

Premio di risultato);

- il giorno ______________ tale contratto è stato depositato presso la Direzione territoriale del lavoro di

Ravenna;

DICHIARA CHE

il contratto integrativo aziendale innanzi menzionato è conforme alle disposizioni del DPCM 19 febbraio 2014.

Distinti saluti.

Società ___________________

__________________________

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OGGETTO: ELEZIONI EUROPEE E AMMINISTRATIVE DI DOMENICA 25 MAGGIO

DIPENDENTI CHE SVOLGONO FUNZIONI PRESSO GLI UFFICI

ELETTORALI

Giova riepilogare la disciplina legislativa applicabile ai lavoratori dipendenti impegnati nelle

operazioni relative alle elezioni europee e amministrative, che si svolgeranno nella (sola)

giornata di domenica 25 maggio, dalle ore 7 alle ore 23 (art. 1, comma 399, legge n. 147/2013).

Ai sensi dell’art. 119 del d.P.R. n. 361/1957 - interpretato in modo autentico dall’art. 1 della

legge n. 69/1992 -, in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della

Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali (nominati

presidente, segretario, scrutatore di seggio ovvero rappresentante di lista o di gruppo) hanno

diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative

operazioni.

I giorni di assenza dal lavoro compresi in tale periodo sono considerati, a tutti gli effetti, giorni

di attività lavorativa.

Alla luce delle indicazioni fornite dal legislatore, il dipendente ha diritto, per i giorni occupati

nello svolgimento di operazioni elettorali, alla normale retribuzione ovvero ai riposi

compensativi, a seconda che si tratti o meno di giorni lavorativi.

Il datore di lavoro, quindi, ha la possibilità di scegliere uno tra i due seguenti trattamenti:

1) pagamento della retribuzione relativa a tutte le giornate in cui si sono svolte le operazioni

elettorali;

2) riposo compensativo retribuito per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi

nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali (oltre, ovviamente, alla retribuzione

relativa ai giorni lavorativi).

Pertanto, il lavoratore che parteciperà alle prossime operazioni elettorali - da sabato 24 a lunedì

26 maggio - beneficerà:

a) delle indennità corrispostegli dallo Stato;

b) della normale retribuzione relativa al lunedì, qualora l’orario settimanale di lavoro sia

articolato da lunedì a venerdì;

c) di due giorni di riposo compensativo a fronte dell’attività prestata ai seggi il sabato e la

domenica; oppure, in alternativa, di quote di retribuzione relative alle giornate del sabato e

della domenica.

Il conteggio dei giorni di assenza sarà effettuato sulla base di adeguata documentazione

presentata dal lavoratore. Il dipendente chiamato al seggio deve anzitutto consegnare al datore

di lavoro il certificato di chiamata e successivamente esibire la copia di tale certificato firmata

dal presidente di seggio, con l’indicazione delle giornate di effettiva presenza al seggio e

l’orario di chiusura dello stesso.

I lavoratori che devono recarsi a votare in comuni diversi da quello del luogo di lavoro,

possono ottenere permessi non retribuiti per lo specifico scopo.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 SINDACALE E PREVIDENZIALE

Infine, si segnala che la giurisprudenza di merito ha affermato il principio per il quale l’unità di

misura adottata dal legislatore per indicare l’estensione del beneficio concesso debba essere

necessariamente il giorno e pertanto non possa frazionarsi (a mezze giornate o a ore) il periodo

da considerarsi rilevante ai fini della concessione del beneficio di legge: principio che

troverebbe giustificazione in un equo bilanciamento tra l’impegno richiesto durante le

operazioni di voto e le operazioni di spoglio (sentenze del Tribunale di Torino 29/03/99 e della

Pretura di Torino 02/09/94).

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 SINDACALE E PREVIDENZIALE

OGGETTO: INAIL - INDICAZIONI OPERATIVE PER L’APPLICAZIONE DELLA

RIDUZIONE DEI PREMI E CONTRIBUTI

L’art. 1, comma 128, della legge n. 147/2013 ha previsto che, con effetto dall’1 gennaio 2014,

con decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro

dell’Economia e delle Finanze, su proposta dell’INAIL, tenendo conto dell’andamento

infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell’importo dei premi e

contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel

limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di

euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016 (CONFIMI

RAVENNA NEWS n. 3/2014).

Facendo seguito alla propria Determina n. 67 dell’11/03/14 – con la quale ha stabilito che, per

l’anno 2014, “la misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti

per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (…) è pari al

14,17 %” (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 9/2014) –, l’INAIL, con l’acclusa circolare 7

maggio 2014, n. 25, ha illustrato i criteri e le modalità operative per l’applicazione della

riduzione di cui si tratta, definite nella medesima Determina sopra citata.

***

66

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Direzione generale Direzione centrale rischi Direzione centrale servizi istituzionali settore navigazione Circolare n. 25

Roma, 7 maggio 2014

Al Ai

Direttore generale vicario Responsabili di tutte le Strutture centrali e territoriali

e p.c. a: Organi istituzionali Magistrato della Corte dei conti delegato all'esercizio del controllo Organismo indipendente di valutazione delle performance Comitati consultivi provinciali

Oggetto Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128, legge 147/2013. Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative.

Quadro Normativo

Legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”. Art. 1, comma 128;

Decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi”. Art. 2, comma 3 concernente il differimento al 16 maggio 2014 dei termini per il pagamento dei premi assicurativi;

Determina del Presidente dell’ Inail n. 67 dell’11 marzo 2014 “Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Provvedimenti attuativi dell’art. 1, comma 128 legge 27 dicembre 2013 n. 147 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014). Misura della riduzione per il 2014 e modalità applicative”;

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D.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modificazioni;

Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modificazioni;

Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica del 12 dicembre 2000 “Nuove tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario, altre attività e relative modalità di applicazione”;

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e successive modificazioni;

Delibera n. 155 del 9 ottobre 2006 del Consiglio di amministrazione dell’ex Istituto di previdenza per il Settore marittimo, con cui è stato approvato il piano delle aliquote contributive della relativa gestione assicurativa;

Determina del Presidente Inail n. 62 del 10 marzo 2014 “Adeguamento del Piano Tariffario del Settore navigazione”.

Premessa L’art. 1, comma 128, della legge 147/20131 ha disposto che con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Inail, tenendo conto dell'andamento infortunistico aziendale, è stabilita la riduzione percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. La stessa legge ha inoltre stabilito che la riduzione è applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e che detto aggiornamento dovrà essere operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo. A fronte delle minori entrate derivanti dall’applicazione della riduzione in discorso, la legge ha disposto un trasferimento all’ Inail da parte del bilancio dello Stato pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da computare

1 Allegato 1.

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anche ai fini del calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39, primo comma, del d.p.r. 1124/19652. In ogni caso é stabilito che a decorrere dal 2016 l’ Inail effettui una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dai ministeri vigilanti. In attuazione delle predette disposizioni, l’Istituto ha adottato la determina presidenziale 67/20143, con cui sono state definite le modalità applicative della riduzione percentuale dei premi e contributi assicurativi nonché la misura per l’anno 2014. Con la presente circolare si illustrano i criteri e le modalità operative per l’applicazione della riduzione. 1. Premi e contributi oggetto della riduzione.

La riduzione si applica a tutte le tipologie di premi e contributi dovuti per l’anno 2014 e per gli anni seguenti fino alla revisione delle tariffe e precisamente: A. ai premi della gestione industria di cui al titolo I del d.p.r. 1124/1965

determinati ai sensi dell’art. 41 in base ai tassi previsti dalle Tariffe approvate con il d.m. 12 dicembre 2000 (cd. premi ordinari);

B. ai premi della gestione navigazione di cui al citato titolo I determinati in base al piano tariffario vigente;

C. ai premi speciali di cui al citato titolo I determinati ai sensi dell’art. 42 del d.p.r. 1124/1965 e ai premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive di cui alla legge 93/1958;

D. ai contributi assicurativi della gestione agricoltura di cui al titolo II del citato d.p.r. 1124/1965, riscossi in forma unificata dall’Inps.

Per espressa previsione di legge sono invece esclusi dalla riduzione: i premi per l’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico4; i contributi per fini assicurativi contro gli infortuni per il lavoro occasionale

accessorio5; i contributi per l’assicurazione degli apprendisti6, riscossi dall’Inps in forma unificata;

2 Secondo cui: L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le casse

di cui all'art. 127 (alle quali é subentrato l’Ipsema nel 1994 e poi l’inail dal 31.15.2010) debbono sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale le tabelle dei coefficienti per il calcolo dei valori capitali attuali delle rendite di inabilità e di quelle a favore dei superstiti. Dette tabelle sono soggette a revisione almeno ogni quinquennio.

3 Allegato 2. La determina è stata approvata con decreto 22 aprile 2014 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in corso di registrazione.

4 Articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493 e successive modifiche e dd.mm. del 15 settembre 2000.

5 Articolo 72 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche ed integrazioni.

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i contributi dovuti per l’assicurazione degli addetti ai servizi domestici e familiari7, anch’essi riscossi in modalità unificata dall’Inps.

2. Riduzione percentuale per il 2014 e modalità di applicazione Per il 2014, sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale dell’ Inail e del limite di 1 miliardo di euro stabilito dalla legge di stabilità 2014, la misura della riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi é pari al 14,17%. La percentuale del 14,17% si applica in uguale misura a tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, in presenza dei criteri generali illustrati al successivo paragrafo 3. che, nelle more della revisione tariffaria, valgono per il triennio 2014–2016. La riduzione si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente ad altro titolo per specifici settori8 o per incentivare l’occupazione di determinate categorie di lavoratori e si applica al premio finale dovuto al netto di tutti gli altri “sconti” ed agevolazioni. Sull’importo del premio o contributo determinato a seguito della riduzione si applicano infine le eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni9. La percentuale di riduzione fissata per ciascun anno si applica ai premi/contributi di competenza di detto anno. Per i premi di autoliquidazione la percentuale di riduzione stabilita per un determinato anno si applica quindi alla rata anticipata dovuta per l’anno in questione e alla regolazione o conguaglio dovuto per il medesimo anno, da versare con l’autoliquidazione dell’anno successivo. La suddetta percentuale è aggiornata per ciascuno degli esercizi successivi al 2014, con determina del Presidente dell’ Inail sulla base delle elaborazioni della Consulenza statistico attuariale dell’Istituto, comunicata entro il 31 ottobre dell’anno precedente quello di riferimento, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell’economia e delle finanze per l’approvazione tramite decreto direttoriale da emanarsi entro la fine dell’anno precedente quello di riferimento. 3. Criteri generali – Individuazione dei destinatari Sono stati previsti criteri differenziati per l’individuazione dei destinatari della riduzione, sulla base dei seguenti parametri:

6 Articolo 1, comma 773, della legge 29 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni. 7 Articolo 5 del d.p.r. 31 dicembre 1971 n. 1403 e successive modifiche e integrazioni. 8 Per le modalità di calcolo si rinvia alla Guida autoliquidazione 2013/2014 pubblicata in

www.inail.it dove sono riportati tutti gli esempi. 9 Addizionale ex Anmil e addizionale Fondo vittime amianto, ove dovuta.

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A. Inizio delle lavorazioni10; A.1. Lavorazioni iniziate da oltre un biennio; A.2. Lavorazioni iniziate da non oltre un biennio;

B. gestione assicurativa (gestione industria articolata a fini tariffari in industria, artigianato, terziario e altre attività, gestione navigazione, gestione assicurazione medici RX, gestione agricoltura) e tipologia di premio/contributo (ordinario, speciale, ad aliquota fissa).

La legge di stabilità 2014 ha fissato il principio dell’andamento infortunistico aziendale quale criterio guida per l’individuazione dei beneficiari della riduzione, in linea con le politiche assicurative in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali dell’ Inail e con le vigenti modalità di determinazione dei premi assicurativi ordinari, soggetti appunto all’oscillazione dei tassi per andamento infortunistico dopo i primi due anni di attività11. L’andamento infortunistico per le attività iniziate da oltre un biennio é osservato con riferimento ai primi tre anni del quadriennio precedente l’anno di decorrenza del provvedimento di oscillazione stesso12, fermo restando che nell’ipotesi di attività iniziata da meno di quattro anni, occorre comunque almeno un anno completo di attività13. La verifica del possesso del requisito dell’andamento infortunistico aziendale è operata mediante il confronto dell’andamento infortunistico di ogni singola lavorazione svolta dall’azienda con quello medio nazionale previsto per ciascuna delle lavorazione in questione, ritenendo sussistente il requisito ai fini della riduzione qualora l’andamento infortunistico registrato nella singola lavorazione aziendale risulti inferiore o uguale a quello rilevato a livello medio nazionale e viceversa nel caso in cui risulti superiore. Relativamente alle lavorazioni iniziate da oltre un biennio assicurate con il sistema dei premi ordinari della gestione industria, determinati ai sensi dell’art. 41 del d.p.r. 1124/1965, é stato pertanto adottato il criterio del confronto tra il tasso applicabile (TA) e il tasso medio di tariffa (TM), ai fini dell’individuazione dei destinatari della riduzione.

10 D.m. 12.12.2000, articolo 4 “Lavorazioni”:

1. Agli effetti delle tariffe, per lavorazione si intende il ciclo di operazioni necessario perché sia realizzato quanto in esse descritto, comprese le operazioni complementari e sussidiarie purché svolte dallo stesso datore di lavoro ed in connessione operativa con l'attività principale, ancorché siano effettuate in luoghi diversi.

11 In proposito, l’articolo 22 del d.m. 12.12.2000 stabilisce che trascorsi i primi due anni dalla data di inizio dell'attività, il tasso medio di tariffa è ogni anno suscettibile di una oscillazione in riduzione o in aumento determinata in relazione all'andamento degli infortuni e delle malattie professionali dell'azienda, tenuto conto del tasso specifico aziendale e del numero dei lavoratori - anno del periodo

12 Ad esempio per i tassi 2014, deve essere osservato l’andamento infortunistico relativo al triennio 2010–2012.

13 Ad esempio per i tassi 2014, deve essere osservato l’andamento infortunistico relativo all’intero anno 2012.

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Sempre relativamente alle lavorazioni iniziate da oltre un biennio, per tutti gli altri premi e contributi assicurativi - vale a dire per i premi del settore marittimo, per i premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del d.p.r. 1124/1965, per i premi per l’assicurazione contro l’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive e per i contributi della gestione agricoltura riscossi dall’Inps - è stato utilizzato, ai fini dell’individuazione dei soggetti destinatari della riduzione, il criterio del confronto tra l’indice di gravità medio (IGM) e l’indice di gravità aziendale (IGA), che consente di tenere conto dell’andamento infortunistico. L’indice di gravità esprime, infatti, il numero di giornate di lavoro perse mediamente da ciascun addetto – anno a seguito di un infortunio in ambiente di lavoro o di malattia professionale, inclusi i postumi permanenti e gli eventi mortali, quantificate sulla base delle convenzioni internazionali recepite dall’Ente nazionale italiano di unificazione (Uni) attraverso la norma 7249/2007. Analogamente a quanto avviene per la determinazione del tasso applicabile, sono esclusi dall’indice di gravità gli infortuni in itinere14, in quanto non correlati strettamente al rischio della specifica attività lavorativa svolta dall’infortunato. Per tutte le gestioni assicurative con premi diversi da quelli ordinari, la Consulenza statistico attuariale dell’ Inail ha calcolato gli indici di gravità medi (IGM)15, come da tabella 1 allegata alla determina 67/2014, con riferimento al triennio 2010 – 2012 e sulla base degli stessi parametri è prevista annualmente l’elaborazione dell’indice di gravità aziendale (IGA). Gli IGM indicati sono validi per tutto il triennio 2014 – 2016. Per le imprese/soggetti che hanno iniziato l'attività da non oltre un biennio, la legge ha correlato l’applicazione della riduzione al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 1916 e 2017 delle modalità per l'applicazione delle tariffe approvate con il d.m. 12 dicembre 2000.

14 Articolo 2, comma 3, articolo 6 e articolo 210, comma 5, del d.p.r. 1124/1965. 15

L’Indice di Gravità Medio è elaborato sulla base della seguente formula:

T+P+M IGM =------------ E Dove: - Inabilita temporanea (T): giornate effettivamente perdute, compresi i giorni di carenza; - Inabilità permanente (P): 75 giornate perdute per ogni grado di inabilità; - Morte (M): 7500 giornate perdute per ciascun evento mortale. - E: esposti, sono rappresentati dagli addetti-anno ossia quelli equivalenti ad una

esposizione annua di rischio. 16 D.m. 12.12.2000, articolo 19 “Oscillazione del tasso medio nei primi due anni di attività”:

1. Nei primi due anni dalla data di inizio dell'attività può essere applicata una riduzione o un aumento del tasso medio di tariffa in misura fissa del quindici per cento, in relazione alla situazione dell'azienda per quanto riguarda il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, ai sensi degli articoli 20 e 21.

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L’applicazione della riduzione, riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica, è regolamentata dalle disposizioni contenute negli articoli 19 e 20 delle modalità per l’applicazione delle tariffe e per il pagamento dei premi assicurativi, di cui al decreto ministeriale 12 dicembre 2000, anche ai fini della durata massima del beneficio. Per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio, qualunque sia la gestione assicurativa e il sistema di determinazione del premio/contributo, quindi la riduzione è riconosciuta a seguito di istanza presentata con modalità telematica. Ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2014 le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 201218. Si riepilogano di seguito le condizioni in presenza delle quali si applica la riduzione, a seconda che le lavorazioni siano iniziate da oltre un biennio oppure da non oltre un biennio, per ciascuna tipologia di premio/gestione. 3.1 Lavorazioni iniziate da oltre un biennio

A. Premi ordinari industria

I premi della gestione industria di cui al titolo I del d.p.r. 1124/1965 sono determinati ai sensi dell’articolo 41 in base ai tassi previsti dalle vigenti tariffe dei premi di cui al d.m. 12 dicembre 2000, differenziati a seconda dell’inquadramento del datore di lavoro, ai fini tariffari, nelle quattro gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività.

2. La misura dell'oscillazione resta in vigore sino al 31 dicembre dell'anno in cui si completa il

predetto biennio. 17 D.m. 12.12.2000, articolo 20 “Riduzione del tasso medio nei primi due anni di attività”:

1. Il datore di lavoro, per ottenere la riduzione di cui all'articolo 19, deve presentare, all'atto della denuncia dei lavori, motivata istanza corredata degli elementi, le notizie e le indicazioni definiti a tal fine dall' Inail; qualora da tali elementi risulti l'osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, l' Inail applica la riduzione del tasso medio nella misura fissa del quindici per cento a decorrere dalla data di inizio dei lavori se denunciati nei termini di legge. 2. Il datore di lavoro può, comunque, chiedere in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio di attività, la riduzione di cui all'articolo 19, con istanza motivata - da spedire alla competente Sede territoriale dell' Inail con lettera raccomandata con avviso di ricevimento - e corredata degli elementi, delle notizie e delle indicazioni di cui al comma 1. In caso di accoglimento, la riduzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. Analoga decorrenza si applica nel caso di tardiva presentazione della denuncia dei lavori.

18 Ai fini del computo del biennio cfr. Circ. 2/1989: per i lavori iniziati dal 2 gennaio (compreso) il biennio di attività deve ritenersi maturato al 31 dicembre dell'anno successivo, in considerazione della festività del primo giorno dell'anno.

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A.1 Premi determinati ai sensi delle Tariffe approvate con decreto 12.12.2000. Per le lavorazioni iniziate da oltre un biennio la riduzione si applica se per l’anno di competenza il tasso applicabile è inferiore o almeno pari al tasso medio di tariffa. Il tasso applicabile è comunicato ogni anno dall’ Inail a ciascun soggetto tenuto al versamento dei premi ordinari con il modello 20SM19, con indicazione dei relativi criteri di calcolo e dei dati di sintesi del periodo di osservazione (triennio o minor periodo). In www.inail.it20 sono comunque pubblicati il facsimile del modello 20SM e la guida alla lettura del modello stesso. A.2 Premi determinati con il tasso medio ponderato Per i premi relativi alle posizioni assicurative istituite prima del d.m. 12.12.2000 con più lavorazioni in ponderazione, la riduzione si applica se il tasso medio ponderato applicabile è inferiore o almeno pari al tasso medio ponderato21. A.3 Premi per somministrazione di lavoro La riduzione si applica sempre ai premi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori con contratto di somministrazione, in relazione alla specificità delle modalità di calcolo del premio ed alla circostanza che i tassi applicabili in tali fattispecie sono uguali ai tassi medi di tariffa. La normativa vigente22 stabilisce infatti che i premi sono determinati in relazione al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per l’attività svolta dall'impresa utilizzatrice, nella quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei, oppure in base al tasso medio, o medio ponderato, della

19 D.m. 12.12.2000, articolo 23 “Comunicazione dell'oscillazione dei tassi medi per andamento

infortunistico”: L' Inail comunica al datore di lavoro per ogni anno il tasso da applicare in base ai criteri di

cui all'articolo 22. Il relativo provvedimento, motivato con l'indicazione delle retribuzioni, del numero dei casi di inabilità temporanea, di inabilità permanete e di morte, nonché dei relativi oneri, compresa la riserva sinistri, del numero dei lavoratori - anno e del tasso specifico aziendale di ciascun anno e del trienni o del minor periodo interessato, è spedito al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di spedizione.

20http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Gestionerapportoassicurativo/Pagareilpremioassicurativoinautoliquidazione/Consultareitassiapplicabili/index.html .

21 D.m. 18 giugno 1988, articolo 8 “Tasso medio ponderato”: Se un datore di lavoro esercita un’attività complessa articolata in più lavorazioni e qualora queste non costituiscano un complesso unitario previsto da una specifica voce di tariffa e non sia possibile stabilire una netta demarcazione tra le stesse – pur individuabili nei loro elementi tecnici e classificabili, quindi, con appropriata voce di tariffa – e tra le corrispondenti masse di retribuzioni, è applicato un tasso unico, risultante dalla ponderazione dei tassi attribuibili alle singole lavorazioni in ragione delle premibili retribuzioni afferenti a ciascuna di esse.

22 Articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche.

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voce di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal lavoratore temporaneo, nel caso in cui presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia già assicurata. A.4 Premi supplementari per silicosi Se la riduzione spetta sul premio ordinario, in quanto il tasso applicabile è inferiore o almeno pari al tasso medio di tariffa, si applica anche, nella stessa misura percentuale, al premio supplementare23. B. Premi industria gestione navigazione I premi a carico degli armatori delle navi o di coloro che sono ritenuti tali dalla legge, nei confronti degli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima24, nonché dei radiotelegrafisti di bordo, sono determinati in base al piano tariffario in vigore dal 1° gennaio 2006, approvato con delibera dell’ex Ipsema 155/200625. I predetti premi hanno la particolarità di non essere soggetti all’oscillazione del tasso per andamento infortunistico, ancorché esulino dalla categoria di quelli “speciali” ai sensi dell’art. 42 d.p.r. 1124/1965; di conseguenza ai fini dell’individuazione dei destinatari della riduzione si fa ricorso al criterio del confronto tra l’IGM e l’IGA. A tal fine, per ciascuna delle nove categorie di naviglio del vigente piano tariffario sono stati calcolati gli indici di gravità medi (IGM), indicati nella tabella 1 allegata alla determina Inail n. 67 del 2014. La riduzione si applica se per la nave l’IGA elaborato per l’anno di riferimento é inferiore o uguale all’IGM. C. Premi speciali industria Ai sensi dell’articolo 42 del d.p.r. 1124/1965 per quelle lavorazioni, rispetto alle quali esistano, in dipendenza della loro natura o delle modalità di svolgimento o di altre circostanze, difficoltà per la determinazione del premio di assicurazione con le modalità ordinarie, sono previsti premi speciali unitari in base ad altri elementi idonei quali il numero delle persone, la durata della lavorazione, il numero delle macchine, e così via. C.1 Premi speciali unitari per gli artigiani Per l’assicurazione dei titolari di aziende artigiane, dei soci artigiani, dei familiari coadiuvanti del titolare artigiano e degli associati in partecipazione ad

23 Articoli 153 e 154 del d.p.r. 112471965. 24 Articolo 4, comma 5, articolo 9, comma 2, terzo alinea e articolo 127 del d.p.r. 1124/1965. 25 Il Piano tariffario del Settore navigazione è stato, da ultimo, adeguato con determina del

Presidente Inail n. 62 del 10 marzo 2014.

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imprenditore artigiano sono stabiliti premi speciali unitari, in relazione alla retribuzione annua non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti ed alla classe di rischio in cui è compresa l’attività svolta. Per ciascuna delle nove classi di rischio della vigente Tariffa artigiani di cui al d.m. 1.2.2001 sono stati calcolati gli indici di gravità medi (IGM), indicati nella tabella 1 allegata alla determina Inail n. 67 del 2014. La riduzione si applica se per la classe di rischio presente nella polizza autonomi artigiani l’IGA elaborato per l’anno di riferimento é inferiore o uguale all’IGM. C.2 Premi speciali facchini e vetturini, barrocciai, ippotrasportatori Per queste tipologie di polizze è stato calcolato un unico IGM pari a 4,53; la riduzione si applica se per la polizza di interesse l’IGA elaborato per l’anno di riferimento è inferiore o uguale all’IGM. C.3 Premi speciali alunni e studenti delle scuole o istituti di qualsiasi ordine e grado non statali Per queste polizze26 l’IGM è pari 0,03; la riduzione si applica se per la polizza speciale scuola l’IGA elaborato per l’anno di riferimento é inferiore o uguale all’IGM. C.4 Premi speciali per la piccola pesca Il sistema dei premi speciali unitari si applica ai pescatori autonomi e ai pescatori associati in cooperative o compagnie della piccola pesca marittima e delle acque interne27. Per queste polizze l’IGM è pari a 4,22; la riduzione si applica se per la polizza speciale pescatori l’IGA elaborato per l’anno di riferimento è inferiore o uguale all’IGM. C.5 Premi speciali per i frantoi Per queste polizze è stato calcolato un IGM pari a 17,14; la riduzione si applica se per la polizza frantoi l’IGA elaborato per l’anno di riferimento è inferiore o uguale all’IGM.

26 Vedi articolo 1, comma 3, articolo 4, commi 1 e 5, e articolo 9 del d.p.r. 1124/1965, 27 I familiari dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne e cioè il coniuge,

figli, gli altri parenti, ecc., sono invece assicurati con le modalità ordinarie.

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C.6 Premi speciali per l’assicurazione dei medici e degli altri soggetti esposti all’azione dei raggi X Per queste polizze28 l’IGM è pari a 0,17; la riduzione si applica se per la polizza speciale RX l’IGA elaborato per l’anno di riferimento è inferiore o uguale all’IGM. C.7 Premi speciali per l’assicurazione dei medici e degli altri soggetti esposti all’azione delle sostanze radioattive Per queste polizze l’IGM è pari a 6,00; la riduzione si applica se per la polizza speciale istituita per l’esposizione alle sostanze radioattive l’IGA elaborato per l’anno di riferimento è inferiore o uguale all’IGM. D. Contributi assicurativi gestione agricoltura I contributi per l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali in agricoltura dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi, ai sensi del titolo II del d.p.r. 1124/196529, sono accertati e riscossi dall’Inps, che ne dispone la ripartizione tra l’ Inail e le gestioni di pertinenza. Per gli operai agricoli dipendenti l’IGM è pari a 8,32 mentre per i soggetti autonomi l’IGM è pari 12,84. Per entrambe le categorie è prevista annualmente l’elaborazione dell’IGA e la riduzione si applica se l’IGA è inferiore o uguale all’IGM. L’ Inail comunicherà pertanto all’Inps l’elenco dei soggetti destinatari della riduzione del 14,17%, da applicarsi ai contributi dovuti a partire dal primo trimestre 2014. Sul punto, si fa rinvio alle ulteriori istruzioni operative per la concreta applicazione della riduzione che saranno successivamente emanate dall’ Inail e dall’Inps. 3.2 Lavorazioni iniziate da non oltre un biennio Come già illustrato, ai fini dell’applicazione della riduzione per l’anno 2014 le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio sono quelle iniziate dal 3 gennaio 2012, sempre che sussista il rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi di quanto previsto dai citati articoli 19 e 20 delle modalità per l'applicazione delle tariffe approvate con il d.m. 12 dicembre 2000.

28 Legge 20 febbraio 1958, n. 93 e legge 4 agosto 1965, n. 1103. 29 Articoli 205 e seguenti.

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A. Premi ordinari industria Per quanto riguarda i premi ordinari della gestione industria, la riduzione del 14,17% é applicata se è presentata e accettata dall’ Inail l’istanza per la riduzione del tasso medio di tariffa nel primo biennio di attività ai sensi dell’articolo 20 del d.m. 12 dicembre 2000, tramite l’apposito servizio telematico e si cumula con quest’ultimo beneficio. Il modulo di domanda “20 MAT” infatti consente al datore di lavoro di dichiarare che nel luogo di lavoro sono rispettate le disposizioni in materia di prevenzione infortuni e di sicurezza - requisito previsto dalla legge anche per l’applicazione della riduzione in esame - ed all’Istituto di attivare le opportune verifiche. Oltre che all’atto delle denuncia dei lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.m. 12.12.2000, l’istanza per la riduzione del tasso medio nei primi due anni di attività può essere presentata dal datore di lavoro in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio di attività. Relativamente al 2014 per i soggetti che hanno già presentato ed è stata accettata nel corso del biennio di riferimento l’istanza ex art. 20 delle M.A.T., in relazione alle lavorazioni interessate dalla polizza ordinaria dipendenti e per le quali è stata riconosciuta per l’anno in esame la riduzione del tasso medio di tariffa prevista dall’art. 19 delle M.A.T., sarà automaticamente applicata, per il medesimo anno, senza presentazione di una nuova istanza, anche l’ulteriore riduzione del 14,17% prevista dalla legge 147/2013, sempre in relazione a ciascuna lavorazione iniziata da non oltre un biennio. Per consentire di usufruire della riduzione, qualora il primo biennio scada nel periodo tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2014, il termine per la presentazione dell’istanza é stato differito al 30 giugno 2014. Il differimento vale anche ai fini del riconoscimento della riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa del 15 %, ai sensi dell’articolo 19 MAT, che ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e resta in vigore sino al 31 dicembre dell'anno in cui si completa il predetto biennio. La riduzione del 14,17% si applica al premio relativo al periodo per il quale é riconosciuta la riduzione del 15 % del tasso medio per l’anno 2014. Si ricorda che per fruire dell’oscillazione del tasso in riduzione ai sensi degli articoli 19 e 20 MAT, il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva. Si precisa infine che il biennio si considera sempre per singola voce di lavorazione/tariffa.

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B. Premi diversi da quelli ordinari La riduzione del 14,17% per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio é applicata se è presentata e accettata dall’ Inail apposita istanza telematica anche per i premi speciali determinati ai sensi dell’art. 42 del d.p.r. 1124/1965, per i premi per l’assicurazione contro l’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive. A tal fine, tenuto conto del rinvio30 per l’applicazione della riduzione agli articoli 19 e 20 MAT nonché per esigenze di semplificazione, è stato predisposto il nuovo modulo OT/20 MAT31 opportunamente aggiornato per i titolari di polizze artigiani e/o speciali, con cui poter chiedere32 l’applicazione della riduzione prevista dalla legge 147/2013. Sul punto, si fa rinvio alle ulteriori istruzioni operative che saranno successivamente emanate dall’Istituto. Per i soggetti che nell’ambito della stessa posizione assicurativa territoriale siano titolari sia di una polizza ordinaria dipendenti che di una polizza artigiana e/o speciale, deve essere presentata un’unica istanza per l’applicazione contestuale della riduzione del 14,17% ad entrambe le polizze, oltre all’agevolazione prevista dall’articolo 20 MAT con riferimento esclusivo alla polizza ordinaria dipendenti. Per i premi speciali unitari artigiani, il parametro del biennio é applicato alle classi di rischio e rilevano quindi quelle con data inizio dal 3 gennaio 201233. Analoga riduzione è applicata ai premi del settore marittimo, previa presentazione ed accettazione di apposita istanza telematica tramite il nuovo modulo34 da inviare utilizzando il nuovo servizio presentazione istanza riduzione premio legge stabilità disponibile sul portale dell’Istituto35. Sul punto, si fa rinvio alle ulteriori istruzioni operative che saranno successivamente emanate dall’Istituto. Anche per il settore marittimo le navi con inizio attività da non oltre un biennio sono quelle armate a decorrere dal 3 gennaio 2012. Per consentire di usufruire della riduzione, qualora il primo biennio scada nel periodo tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2014, il termine per la presentazione dell’istanza è stato fissato al 30 giugno 2014. Nel caso di premi speciali frazionabili, la riduzione del 14,17% per l’anno 2014 si applica al premio afferente il periodo dal primo giorno del mese successivo a

30 Art. 1, comma 128, secondo periodo della legge 147/2013. 31www.inail.it>Modulistica>Gestione rapporto assicurativo>Datore di lavoro >Oscillazione del

tasso > Mod. OT/20 >Domanda >Istruzioni per la compilazione. 32www.inail.it>Servizi online>denunce>modulo ot20. 33 Vedi nota 17. 34 www.inail.it > Naviganti>Vai alla modulistica>settore navigazione>domanda riduzione

premio nei primi due ani di attività. 35 www.inail.it >naviganti>accedi ai Servizi on line>presentazione istanza riduzione premio

legge stabilità.

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quello in cui sono state adottate le misure di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro al 31 dicembre dello stesso anno. Per i premi non frazionabili, la riduzione si applica all’intero premio dovuto per l’anno 2014. Relativamente al 2014, per i soggetti che nell’ambito della stessa posizione assicurativa territoriale siano titolari sia di una polizza ordinaria dipendenti che di una polizza speciale, qualora abbiano già presentato ed è stata accettata nel corso del biennio di riferimento l’istanza ex art. 20 M.A.T. in relazione alle lavorazioni classificate nella polizza ordinaria dipendenti, l’applicazione per l’anno in questione della riduzione del tasso medio di tariffa in misura fissa del 15% per le predette lavorazioni, comporta l’automatico riconoscimento anche della riduzione del 14,17% per i premi dell’anno 2014 relativi sia alla polizza ordinaria che a quella speciale, sempre in relazione a ciascuna lavorazione iniziata da non oltre un biennio. C. Contributi assicurativi gestione agricoltura Anche ai soggetti assicurati nella gestione agricoltura la riduzione contributiva del 14,17% prevista per le lavorazioni iniziate da non oltre un biennio è applicata a seguito di presentazione ed accoglimento di analoga istanza a quella prevista dall’art. 20 delle M.A.T. che attesti l’osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene nei luoghi di lavoro. La riduzione può essere richiesta sia per i contributi dovuti per l’assicurazione dei lavoratori dipendenti, sia per i contributi dovuti dai lavoratori agricoli autonomi. A tal fine gli interessati devono presentare le istanze in parola entro il 30 giugno 2014, tramite apposito servizio telematico, attualmente in corso di realizzazione. A seguito dell’istruttoria sulle istanze pervenute l’ Inail comunicherà all’Inps l’elenco dei soggetti beneficiari della riduzione del 14,17%, da applicarsi ai contributi dovuti per il 2014. Sul punto, si fa rinvio alle ulteriori istruzioni operative per la concreta applicazione della riduzione che saranno successivamente emanate dall’ Inail e dall’Inps. 4. Istruzioni operative per i premi 2014 Si ricorda che per consentire l’applicazione della riduzione già dal corrente anno, l’articolo 2, comma 3, del d.l. 28.1.2014, n. 436, ha differito al 16 maggio 201437 i termini per i versamenti e gli adempimenti relativi all’autoliquidazione 2013/2014 dei premi ordinari e dei premi speciali unitari artigiani, nonché i termini per il pagamento, antecedenti al 16 maggio 2014,

36 Convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2014, n. 50 37 Vedi note D.c. rischi prot. 495 del 23.1.2014 e prot. 816 del 3.2.2014.

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degli altri premi speciali anticipati dovuti per il 2014 che non erano ancora scaduti alla data del citato decreto legge. 4.A. Autoliquidazione 2013/2014 per i soggetti titolari di codici ditta/PAT Come noto l’ Inail elabora ogni anno le basi di calcolo per l’autoliquidazione nelle quali sono indicati tutti gli elementi necessari per il conteggio dei premi ordinari e dei premi artigiani, e provvede a inviarle ai soggetti assicuranti38. Sono inoltre disponibili in www.inail.it i servizi telematici visualizza e ricerca basi di calcolo con cui le imprese e i loro intermediari possono consultare ed estrarre i dati. Per l’autoliquidazione 2013/2014, in sostituzione di quelle già predisposte entro la fine del 2013, sono state elaborate nuove basi di calcolo nelle quali, in aggiunta ai dati già previsti finora, sono indicati ulteriori elementi funzionali all’applicazione della riduzione disposta dalla legge 147/2013. Per le polizze dipendenti le nuove basi di calcolo comprendono i seguenti campi: - tasso medio di tariffa - tasso applicabile - tasso applicato - oscillazione OT 20 MAT - riduzione legge 147/2013 Per le polizze autonomi artigiani sono stati previsti i seguenti nuovi campi: - classe di rischio - IGM della classe di rischio - IGA della classe di rischio - istanza I/P legge 147/2013 - riduzione legge 147/2013. Se sussistono i requisiti per l’applicazione della riduzione legge 147/2013 alla rata 2014 il campo riduzione legge 147/2013 è valorizzato con l’indicazione della misura percentuale del 14,17%. Se non sussistono i requisiti il campo non è valorizzato. Per ulteriori informazioni si rinvia al paragrafo Basi di calcolo premi della Guida autoliquidazione 2013/2014, già pubblicata in www.inail.it . Per quanto riguarda il pagamento in quattro rate del premio di autoliquidazione ai sensi delle legge 449/1997 e 144/1999, quest’anno il versamento delle prime due rate pari al 50% del premio annuale deve essere effettuato entro il 16 maggio 2014 senza maggiorazione di interessi39.

38 Come previsto dall’articolo 28, comma 3, secondo periodo, d.p.r. 1124/1965. 39 Vedi nota D.c. rischi prot. 495 del 23.1.2014.

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Le rate successive alla prima, ognuna pari al 25% del premio annuale, devono essere versate entro il 20 agosto 2014 (data alla quale è differito di diritto40 il termine originario del 16 agosto) e entro il 17 novembre 2014, maggiorate degli interessi calcolati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato nel 2013, pari al 2,08%41. Per quanto riguarda i premi speciali artigiani si ribadisce42 che l’autoliquidazione per la rata 2014 deve essere effettuata sugli importi della retribuzione minima, giornaliera ed annuale e dei corrispondenti premi annuali aggiornati per l’anno 2014. Ad integrazione di quanto indicato nella circolare 21/2014 si precisa infatti che il differimento al 16 maggio 2014 consente di provvedere regolarmente all’autoliquidazione del premio di rata anticipata 2014 sulla base dei minimali vigenti per il predetto anno. Con riguardo agli altri aggiornamenti, si ricorda che quest’anno è stata modificata la dichiarazioni delle retribuzioni43 e sono stati aggiornati i codici delle riduzioni delle retribuzioni parzialmente o totalmente esenti. Per l’illustrazione più dettagliata di tutte le novità si rinvia alla Guida autoliquidazione 2013/2014, dove sono inseriti anche gli esempi di calcolo con le riduzioni previste dalla normativa vigente, nonché alle istruzioni operative44 già pubblicate in www.inail.it . Si ricorda infine che i servizi AL.P.I. online, Invio telematico dichiarazioni salari, Visualizza basi di calcolo e Ricerca basi di calcolo sono già stati resi disponibili dal 4 aprile scorso, mentre il servizio Riduzione presunto é attivo già da gennaio 2014. 4.b. Autoliquidazione 2013/2014 per il settore marittimo Dal 1°gennaio 2014 per il settore marittimo è in vigore il nuovo piano tariffario approvato, con la determina 62/2014 del Presidente dell’Inail, per adeguarlo alle modifiche introdotte dalla legge 99/2013. Pertanto gli applicativi e le procedure on line sono stati aggiornati per consentire il calcolo del premio provvisorio anticipato per l’anno 2014, con le

40 L’articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con

modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto che All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

41 Vedi nota D.c. rischi prot. 2580 del 7.4.2014 con cui sono stati comunicati i coefficienti da applicare alle ultime due rate.

42 Vedi nota D.c. rischi prot. n. 2721 dell’11.04.2014. 43 Vedi circolare 60/2013. 44 Vedi note prot. 495 del 23.1.2014, prot. 816 del 3.2.2014, prot. 2576 e prot. 2580 del

7.4.2014.

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nuove tariffe e per consentire l’applicazione automatica della riduzione del premio previsto dalla Legge di stabilità per il 2014. Per il settore marittimo l’IGA è riferito alla singola nave e cioè al singolo certificato. Ciascuna impresa di armamento accedendo agli applicativi on line del settore navigazione, per il calcolo del suddetto premio, vedrà indicato l’IGA riferito alla nave e l’IGM che è l’indice di gravità assicurativo della categoria cui appartiene la nave stessa. Se l’IGA è uguale o inferiore all’IGM l’applicativo calcola automaticamente il premio anticipato con la riduzione del 14,17%. Per l’illustrazione più dettagliata si rinvia alle istruzioni operative sull’autoliquidazione 2013/2014 per il settore marittimo che saranno successivamente emanate. 4.C. Premi per somministrazione di lavoro La riduzione del 14,17% si applica ai versamenti da effettuare: - entro il 16 maggio 2014 per il trimestre gennaio-marzo 2014 - entro il 20 agosto 2014 (data alla quale è differito di diritto45 il termine

originario del 16 agosto) per il trimestre aprile-giugno 2014 - entro il 17 novembre 2014 per il trimestre luglio-settembre 2014 - entro il 16 febbraio 2015 per il trimestre ottobre-dicembre 2014. Come già illustrato la riduzione deve essere applicata con le stesse modalità anche al premio supplementare silicosi. Nel caso in cui siano applicabili le riduzioni contributive previste dalla vigente normativa per incentivare l’occupazione, il conteggio per il calcolo del premio46 dovrà essere effettuato sulla quota di retribuzione non esente, inserita nell’applicativo per il contratto di prestazione di interesse e relativa al lavoratore per il quale si fruisce del beneficio contributivo, che peraltro deve essere indicato con il relativo codice di agevolazione nel modello unificato som. 4.D. Determinazione dei premi speciali di rata 2014 diversi da quelli artigiani Si é provveduto a calcolare i premi anticipati dovuti per il 2014 e sono in corso di spedizione le richieste di pagamento.

45 L’articolo 3-quater, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con

modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto che All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione".

46 Per le modalità di calcolo del premio dovuto per i lavoratori in somministrazione con applicazione della riduzione del 14,17% prevista dalla legge 147/2013 vedasi la nota di istruzioni operative della D.c rischi prot. n. 2899 del 18 aprile 2014.

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In presenza di IGA uguale o almeno inferiore all’IGM é stata applicata la riduzione del 14,17%. Nelle comunicazioni in corso di spedizione sono indicati gli IGA e gli IGM ed é specificato se è stata applicata o non è stata applicata la riduzione al premio da versare entro il 16 maggio 2014. Per le scuole che hanno già versato al 16 dicembre 2013 la rata anticipata di premio per il 2014 in base alle richieste di pagamento ricevute a novembre, sono in corso di ricalcolo gli importi dovuti con applicazione della riduzione ove spettante. L’eventuale maggior importo pagato potrà essere utilizzato in compensazione con F24 per effettuare altri pagamenti. Anche per le scuole saranno predisposte ed inviate apposite comunicazioni, nelle quali si da atto dell’applicazione o meno della riduzione. 4.e. Rettifica degli IGA Nel caso in cui l’IGA risulti superiore all’IGM a causa di infortuni o malattie professionali erroneamente attribuiti, gli interessati devono segnalare i casi alla sede Inail competente, che provvederà a ridefinire l’evento nell’applicativo GRAI. Una volta effettuato il suddetto aggiornamento l’IGA sarà elaborato nuovamente e qualora pari o inferiore all’IGM di riferimento sarà rideterminato il premio dovuto per il 2014 con applicazione della riduzione del 14,17%. 4.F. Revoca della riduzione prevista dalla legge 147/2013

Come già illustrato, l’applicazione della riduzione dei premi e contributi assicurativi per i soggetti con lavorazioni iniziate da non oltre un biennio è connessa al rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, espressamente dichiarato dal datore di lavoro nell’apposita istanza telematica OT 20 MAT e dagli altri soggetti assicuranti negli analoghi modelli appositamente predisposti per il settore navigazione e per la gestione agricoltura. Se la domanda è accettata, sui premi e contributi assicurativi dovuti per il 2014 deve essere applicata la riduzione del 14,17%, secondo le decorrenze già indicate. L’articolo 21 delle MAT prevede poi che l' Inail, qualora risulti da provvedimenti degli Organismi pubblici competenti in materia la mancata osservanza da parte del datore di lavoro delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro, applica d'ufficio l'aumento del tasso medio di tariffa nella misura fissa del quindici per cento. Il relativo provvedimento motivato è comunicato dall' Inail al datore di lavoro con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e decorre dalla data di inizio dei lavori.

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Fermo restando quindi che la revoca dell’oscillazione del tasso medio di tariffa nel primo biennio di attività per la polizza dipendenti determina l’applicazione del tasso oscillato in aumento e la revoca della riduzione ex legge 147/2013, per la polizza artigiani e per le altre polizze speciali l’effetto della mancata applicazione delle norme di igiene e prevenzione determina la sola revoca della predetta riduzione. Del pari, per i premi del Settore navigazione e per i contributi assicurativi della gestione agricoltura, in caso di mancata osservanza delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, sempre risultante da provvedimenti adottati dagli organismi pubblici competenti in materia, si dovrà procedere alla revoca della riduzione già applicata. E’ appena il caso di soggiungere che in tutte le ipotesi di revoca della riduzione occorrerà procedere al recupero degli importi non versati, con relativi oneri accessori di legge.

Il Direttore generale f.to Giuseppe Lucibello

Allegati: - Art. 1, comma 128, legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014);

- Determina Presidente Inail 67/2014.

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CONFIMI RAVENNA NEWS N. 10 DEL 16/05/2014 SINDACALE E PREVIDENZIALE

OGGETTO : INDICE DI RIVALUTAZIONE TFR MESE DI APRILE 2014

A partire dal mese di gennaio 2011 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di

operai e impiegati, senza tabacchi, ha come base di riferimento non più il 1995, ma il 2010.

L’ISTAT, Istituto Centrale di Statistica, ha diffuso l’indice nazionale dei prezzi al consumo per

le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di aprile 2014 pari a 107,4

(base 2010 = 100).

In applicazione dell’articolo 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato

risolto nel periodo tra il 15 aprile 2014 e il 14 maggio 2014 la percentuale di rivalutazione

(ISTAT di aprile 2014) da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a

0,710084%.

La predetta percentuale viene così determinata:

indice ISTAT relativo al mese di dicembre 2013 107,1

indice ISTAT relativo al mese di aprile 2014: 107,4

incremento in cifra rispetto a dicembre 2013 (107,4 – 107,1): 0,3

incremento in percentuale rispetto a dicembre 2013 al 100%

(0,3 x 100 /107,1): 0,280112

75% dell’incremento in percentuale (0,280112 x 0,75): 0,210084

valore di incremento fisso 1,5% annuo rapportato al mese di

aprile 2014 (1,5 / 12 x 4): 0,500

indice ISTAT / T.F.R. relativo al mese di aprile 2014

non arrotondato (0,210084 + 0,500): 0,710084

indice ISTAT arrotondato relativo al mese di aprile 2014 (da

applicare al T.F.R. accantonato al 31 dicembre 2013): 0,710084

L’indice dei prezzi al consumo relativo al mese di maggio 2014 sarà reso noto dall’Istat - e,

quindi, pubblicato sul presente Notiziario - successivamente al 14 giugno; da tale giorno,

inoltre, potrà essere richiesto anche al nostro Ufficio Segreteria (tel. 0544/280211).

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