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1 NECSI srl, società di ingegneria – Via Ten. E. Velo, 28 Romano d’Ezz. (VI) – www.necsi.it Terre e rocce da scavo: indirizzi normativi e giurisprudenziali ing. Marco Borile – NECSI srl Aspetti tecnici ed applicativi delle disposizioni normative in materia di terre e rocce da scavo Ing. Gabriele Rampanelli - Provincia Autonoma di Trento 10 dicembre 2009 - Incontro tecnico gratuito TERRE E ROCCE DA SCAVO: Quando possono essere riutilizzate? Servizio Politiche Risanamento dei Siti Inquinati e Gestione Rifiuti PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Normativa nazionale di riferimento: D.Lgs. 16 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni Normative di riferimento per la Provincia Autonoma di Trento: D.G.P. 22 maggio 2009, n. 1227 D.G.P. 03 luglio 2009, n. 1666 N.B.: Le Delibere Provinciali sono delle linee guida di applicazione della normativa nazionale e non si sostituiscono ad essa. PREMESSA

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NECSI srl, società di ingegneria – Via Ten. E. Velo, 28 Romano d’Ezz. (VI) – www.necsi.it

• Terre e rocce da scavo: indirizzi normativi e giurisprudenziali ing. Marco Borile – NECSI srl

• Aspetti tecnici ed applicativi delle disposizioni normative in materia di terre e rocce da scavoIng. Gabriele Rampanelli - Provincia Autonoma di Trento

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TERRE E ROCCE DA SCAVO: Quando possono essere riutilizzate?

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DI TRENTO

Normativa nazionale di riferimento:

D.Lgs. 16 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni

Normative di riferimento per la Provincia Autonoma di Trento:

D.G.P. 22 maggio 2009, n. 1227

D.G.P. 03 luglio 2009, n. 1666

N.B.: Le Delibere Provinciali sono delle linee guida di applicazione della normativa nazionale e non si sostituiscono ad essa.

PREMESSA

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A partire dal Decreto Ronchi (D. Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) fino ad oggi si sono succeduti, da parte del legislatore italiano, svariati tentativi di escludere a priori le terre e le rocce da scavo dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti.

Tali tentativi sono sempre stati cassati da parte delle Commissione Europea e dopo molte procedure di infrazione e altrettante modifiche normative si è arrivati alla prima stesura del D.Lgs. 152/06 e nello specifico dell’art. 186.

La disciplina introdotta in materia di terre e rocce da scavo dall’art. 186 non ha però posto fine al contenzioso comunitario, in quanto riproduce sostanzialmente il contenuto delle disposizioni contestate dalla Commissione europea ed oggetto di un ricorso alla Corte di giustizia in atto al momento dell’emanazione del D.Lgs152/06.

EVOLUZIONE NORMATIVA

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Con il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4, si è modificata completamente la versione iniziale dell’art. 186 del D.Lgs. 152/06 per adeguarlo ai dettami comunitari.Questo ha portato ad una modifica radicale nell’approccio alle terre e rocce da scavo.

D.Lgs. 4/08 – nuovo Art. 186 (D.Lgs. 152/06)

Approccio ante D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4

Le terre e rocce da scavo non sono rifiuti purché vi sia la certezza dell’utilizzo e non provengano da siti contaminati; l’eccezione è che siano rifiuti.

Approccio post D.Lgs. 16 gennaio 2008, n.4

Le terre e rocce da scavo sono rifiuti fatto salvo che non siano identificabili some sottoprodotti; l’eccezione ora è che non siano rifiuti

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Definizione di rifiutoDefinizione di rifiuto prevista dall’art. 183 del D.Lgs. 152/06

Comma 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

let. a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso (abbia l’intenzione) o abbia l'obbligo di disfarsi

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Definizione di rifiutoLe parole: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi", si interpretano come segue:

a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attivitàdi smaltimento o di recupero.

b) "abbia deciso": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, sostanze, materiali o beni

c) "abbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi

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Limiti al campo di applicazione D.Lgs. 152/06

c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività' di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato.

Con Legge 28 gennaio 2009, n. 2 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185”, è stato modificato l’art. 185 del D.Lgs. 152/2006 dove sono indicati i limiti al campo di applicazione di tale normativa.

In particolare è stata introdotta, al comma 1, la lettera c-bis che prevede l’esclusione dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti per:

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Limiti al campo di applicazione D.Lgs. 152/06Come applicare tale esclusione?

“suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale”

Rispetto CSC ed eventualmente CSR (bonifiche) o solamente assenza fonti presenti o passate di potenziale contaminazione?

Suggerimento: sempre analisi chimica del materiale presente!

Certezza di utilizzo

Esplicita previsione all’interno del progetto dell’opera.

N.B.: se si esce dal campo di applicazione del D.Lgs. 152/06 non si è soggetti ai limiti temporali previsti per i rifiuti dall’art. 183 ne a quelli per i sottoprodotti fissati dall’art. 186

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Comma 1: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

……..

Art. 186 - D.Lgs. 152/06

Definizione di sottoprodotto prevista dal comma 1, lettera p, dall’art. 183 del D.Lgs. 152/06

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1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;

2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;

3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;

4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione;

5) abbiano un valore economico di mercato.

Definizione di sottoprodottocomma 1, lettera p, dall’art. 183 del D.Lgs. 152/06

p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

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Comma 1: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

Art. 186 - D.Lgs. 152/06

a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;

b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;

c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

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Comma 1: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185, Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

Art. 186 - D.Lgs. 152/06

d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonificaai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

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Comma 2: Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

Comma 3: Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalitàdella dichiarazione di inizio di attività (Dia).

Art. 186 - D.Lgs. 152/06

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Comma 4: Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a Via né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista

Comma 5: Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

Comma 6: La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

Art. 186 - D.Lgs. 152/06

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Comma 7: (regime transitori)

Comma 7-bis: Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

Art. 186 - D.Lgs. 152/06

Comma 7-ter: i fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo……

a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalitàper attività agro-silvo-pastorali;

b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;

c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

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Normativa Provincia Autonoma di Trento

D.G.P. 29 agosto 2008, n. 2173 (non più vigente)

D.G.P. 22 maggio 2009, n. 1227 (sostituisce la DGP 2173/08)

D.G.P. 03 luglio 2009, n. 1666 (integra la DGP 1227/09)

N.B.: Le Delibere Provinciali sono delle linee guida di applicazione della normativa nazionale e non si sostituiscono ad essa.

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D.G.P. 1227 del 22 maggio 2009

1. Ambito di applicazione

2. Presupposti per l’utilizzo

3. Modalità di utilizzo

4. Requisiti di qualità ambientale

5. Deposito provvisorio

6. Adempimenti e documentazione

7. Verifiche finali

8. Esclusioni particolari

9. Criteri di accertamento delle caratteristiche di qualità ambientale

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1. Ambito di applicazione

Ai sensi dell’art. 185, comma 1, lettera c bis), del D. lgs. n. 152 del 2006, il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato, è escluso dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e delle presenti linee guida.

Per l’utilizzo di terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti1, si applica l’art. 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, con le precisazioni ed i chiarimenti di seguito riportati.

D.G.P. 1227 del 22 maggio 2009

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2. Presupposti per l’utilizzo:

2.1. le terre e rocce da scavo non devono provenire dall’interno della perimetrazione di siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2.2. devono garantire, fin dalla fase di produzione, il rispetto dei requisiti di qualitàambientale specificati al punto 4;

2.3. il loro utilizzo non deve richiedere la necessità di preventivo trattamento o trasformazioni preliminari, inclusa la miscelazione se ha come effetto la diluizione di inquinanti, per soddisfare i requisiti di qualità ambientale specificati al punto 4 e i requisiti merceologici di cui al citato 186, comma 1, lettera c). Non sono considerate operazioni di preventivo trattamento o di trasformazione preliminare la riduzione volumetrica, la macinatura e la vagliatura, finalizzate all’adeguamento delle caratteristiche geotecniche del materiale, a condizione che siano sempre verificati e rispettati i requisiti di qualità ambientale e merceologici di cui alle presenti linee guida per ciascuna aliquota;

2.4. non siano contenuti elementi estranei alle terre e rocce da scavo, quali, ad esempio, rifiuti o materiali derivanti da operazioni di demolizione.

D.G.P. 1227 del 22 maggio 2009

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2. Presupposti per l’utilizzo:2.1. ….le terre e rocce da scavo non devono provenire dall’interno della perimetrazione di siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, …..;

D.G.P. 1227 del 22 maggio 2009

In relazione alla definizione dei fondi naturali, con conseguente esclusione dalla possibile classificazione del sito come contaminato, la D.G.P. n. 1666 del 3 luglio 2009 ha stabilito:

1) di approvare – al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni legislative statali e delle norme provinciali – una prima cartografia recante la perimetrazione di macro-aree interessate da fenomeni naturali che abbiano determinato il superamento di una o piùconcentrazioni soglia di contaminazione (CSC).

2) di dare atto che all’ interno delle macro-aree è ammesso il superamento dei valori limite per gli specifici metalli caratteristici, qualora non associati ad eventi o lavorazioni di origine antropica, assumendo che le concentrazioni massime riscontrate siano le nuove CSC per ogni singolo sito in cui dovessero essere misurate.

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2. Presupposti per l’utilizzo:2.3. ….Non sono considerate operazioni di preventivo trattamento o di trasformazione preliminare la riduzione volumetrica, la macinatura e la vagliatura, finalizzate all’adeguamento delle caratteristiche geotecniche del materiale, …..;

D.G.P. 1227 del 22 maggio 2009

Questa condizione equivale a dire che non è possibile lavorare le terre e rocce da scavo con la finalità di miscelarle se questo ha come effetto la diluizione degli inquinanti o di creare due aliquote con caratteristiche, conformità ai limiti di colonna A o colonna B, differenti da quelle del materiale di partenza.

Se il materiale iniziale rispetta i limiti di tabella B tutte le aliquote prodotte dovranno essere gestite come se presentassero tali caratteristiche; non è possibile vagliare un terreno caratterizzato da valori sotto colonna B per ottenere una aliquota che rispetti colonna A e una che rispetti i limiti di colonna B.

In pratica il trattamento non deve avere come finalità una diluizione e/o una separazione degli inquinanti rilevati nel terreno tal quale.

È importante rilevare come tali interventi possano essere realizzati sia nel sito d’origine sia in quello di destino.

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2. Presupposti per l’utilizzo:2.3. ….Non sono considerate operazioni di preventivo trattamento o di trasformazione preliminare la riduzione volumetrica, la macinatura e la vagliatura, finalizzate all’adeguamento delle caratteristiche geotecniche del materiale, …..;

D.G.P. 1227 del 22 maggio 2009

In relazione alla operazioni che è possibile effettuare sulle terre e rocce da scavo laD.G.P. n. 1666 del 3 luglio 2009 ha introdotto una particolare possibilità di omogeneizzazione dei materiali provenienti da aree caratterizzate da fondi naturali.

La D.G.P. n. 1666 del 3 luglio 2009 ha infatti aggiunto alla fine del punto 4.4 b) della D.G.P. 1227/09 la seguente parte:

b) ... Per la definizione del valore di fondo naturale del luogo di destino si ammette una variabilità massima del 20% dei valori analitici ivi riscontrati. E’ ammessa l’omogeneizzazione di terre e rocce da scavo con presenza di concentrazioni superiori alle CSC per diversi elementi purchè dovute a fenomeni di origine naturale, al fine di migliorare le caratteristiche ambientali finali delle terre e rocce da scavo da utilizzare nel sito di destino

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L’omogeneizzazione delle terre può essere fatta, sempre secondo le indicazione di APPA, purché:

4. Requisiti di qualità ambientale

D.G.P. 1227 del 22 maggio 2009

1. Sia effettuata su frazioni che superano singolarmente le CSC per presenza naturale;

2. Si tratti di frazioni tutte provenienti dal medesimo sito di origine;

3. L’omogeneizzazione sia effettuata nel sito di origine;

4. Le analisi siano fatte prima dell’omogeneizzazione per evitare la diluizione di inquinanti antropici;

5. Successivamente all’omogeneizzazione siano ripetute le analisi per verificare la compatibilità del materiale prodotto col sito di destinazione.

Modifica introdotta dalla D.G.P. n. 1666 del 3 luglio 2009 – omogeneizzazione:

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3. Modalità di utilizzo:

3.1. sono consentiti gli utilizzi per reinterri, riempimenti, rimodellazione e rilevati;

3.2. é consentito l’utilizzo nei processi industriali, in sostituzione dei materiali di cava.

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4. Requisiti di qualità ambientale

D.G.P. 1227 del 22 maggio 2009

4.1. ai fini dell’utilizzo in processi industriali in sostituzione dei materiali di cava, le terre e rocce da scavo devono avere composizione compatibile con i valori di colonna A;qualora rispettino i valori della colonna B possono essere utilizzati per la produzione di conglomerati bituminosi e cementizi, nel rispetto delle norme tecniche di settore;

4.2. se la destinazione d’uso del sito ove è previsto il reimpiego corrisponde a verde pubblico, verde privato ovvero a zona residenziale o agricola, è ammesso l’utilizzo di terre e rocce da scavo solo se le stesse presentano caratteristiche compatibili con la colonna A;

Con riferimento alla tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – relativa alle concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alle specifiche destinazioni d’uso – deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non sia contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo e che detto materiale sia compatibile con il sito di destinazione. In particolare l’utilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti è consentito esclusivamente nel rispetto dei seguenti criteri:

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4.3. se la destinazione d’uso del sito ove è previsto il reimpiego corrisponde a zona commerciale o industriale, è ammesso l’utilizzo di terre e rocce da scavo con caratteristiche anche non compatibili con la colonna A purché, in ogni caso, nel rispetto dei valori della colonna B;

4.4 in deroga a quanto disposto nei punti 4.2 e 4.3, il reimpiego di terre e rocce con presenza di elementi in concentrazioni superiori a quanto ivi previsto, è ammissibile solo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

a) tale presenza sia dovuta a fenomeni naturali, riconosciuti ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale ovvero riconosciuti a livello locale dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;

b) l’operazione di reimpiego sia effettuata all’interno di aree nelle quali la Giunta provinciale o l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente abbiano riconosciuto la presenza di fenomeni naturali analoghi, purché i valori dei parametri che eccedono i valori limite per la specifica destinazione d’uso non siano superiori ai valori di fondo naturale ivi riconosciuti.

4. Requisiti di qualità ambientale

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DI TRENTO

Come anticipato in precedenza il punto 4.4 b) è stato così modificato dalla D.G.P. n. 1666 del 3 luglio 2009 :

b) l’operazione di reimpiego sia effettuata all’interno di aree nelle quali la Giunta provinciale o l’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente abbiano riconosciuto la presenza di fenomeni naturali analoghi, purché i valori dei parametri che eccedono i valori limite per la specifica destinazione d’uso non siano superiori ai valori di fondo naturale ivi riconosciuti. Per la definizione del valore di fondo naturale del luogo di destino si ammette una variabilità massima del 20% dei valori analitici ivi riscontrati. E’ammessa l’omogeneizzazione di terre e rocce da scavo con presenza di concentrazioni superiori alle CSC per diversi elementi purchè dovute a fenomeni di origine naturale, al fine di migliorare le caratteristiche ambientali finali delle terre e rocce da scavo da utilizzare nel sito di destino

4. Requisiti di qualità ambientale

D.G.P. 1227 del 22 maggio 2009

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Per la definizione del valore di fondo naturale del luogo di destino interno alle sopracitate macro-aree secondo le indicazioni di APPA è necessario seguire la seguente procedura:

4. Requisiti di qualità ambientale

D.G.P. 1227 del 22 maggio 2009

1. Prelevare almeno 1 Campione composito ogni 5000 m2 di superficie del sito di destino;

2. Formare il campione con almeno 5 incrementi

3. Spingere i singoli incrementi ad una profondità di almeno 1 m dal p.c.

Modifica introdotta dalla D.G.P. n. 1666 del 3 luglio 2009 – fondo naturale :

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Le terre e rocce da scavo, che presentino concentrazioni superiori ai valori di colonna A, devono rispettare i limiti previsti per il test di cessione di cui all’Allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186, ad esclusione del parametro COD e dell’Amianto.

Detti limiti previsti per il test di cessione devono essere rispettati anche nel caso di terre e rocce da scavo aventi le caratteristiche di cui al punto 4.4 a), fatta eccezione per gli elementi identificati come fondo naturale.

4. Requisiti di qualità ambientale

D.G.P. 1227 del 22 maggio 2009

6.1 la verifica analitica delle loro caratteristiche chimiche, in riferimento al seguente set di parametri minimi: Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Selenio, Zinco, Rame, Cromo totale, Mercurio, Idrocarburi C>12; il soggetto incaricato del campionamento si assume la responsabilità dell’eventuale presenza di altri analiti specifici del singolo caso, che devono essere oggetto di analisi;

In relazione al rispetto dei limiti di colonna A o colonna B al successivo punto 6.1 della DGP 1227/09 è specificato che per i terreni è richiesta:

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4. Requisiti di qualità ambientale

D.G.P. 1227 del 22 maggio 2009

Al punto 6 della DGP 1227/09 è anche specificato che nel caso di utilizzo dei terreni per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati realizzati a beneficio dell’agricoltura, ivi comprese le destinazioni a pascolo, il modello A deve essere affiancato da una relazione agronomica, corredata da opportune indagini analitiche, volta a dimostrare l'idoneità del materiale per la formazione e l'uso del suolo agricolo.

È quindi necessario predisporre una specifica relazione agronomica.

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4. Requisiti di qualità ambientale

D.G.P. 1227 del 22 maggio 2009

Concentrazioni comprese fra i limiti di colonna A e quelli di colonna B, sito con destino commerciale, industriale o

assimilabili a tali tipologie e valori di cessione conformi

all. 3 del D.M. 186/06

Caratteristiche terreni:

Qualsiasi tipologia di processo industriale in sostituzione dei materiali di cava

Solamente processi industrilai finalizzati alla produzione di conglomerati

bituminosi e cementizi

Siti con destino Verde pubblico/privato, zona residenziale, area agricola o

assimilabili a tali tipologie

Destini possibili:

Siti con destino commerciale, industriale o assimilabili a tali tipologie

Concentrazioni inferiori ai limiti di colonna A

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4. Requisiti di qualità ambientale

D.G.P. 1227 del 22 maggio 2009

Concentrazioni superiori ai limiti previsti per la tipologia di destino d’uso ma situazione dovuta a fenomeni naturali

riconosciuti dalla Giunta Provinciale o da APPA

Caratteristiche terreni:

Solamente processi industrilai finalizzati alla produzione di conglomerati bituminosi

e cementizi per quei terreni rispettanti colonna B e test cessione

Destini possibile:

Siti con destino commerciale, industriale o assimilabili a tali tipologie per quei terreni

rispettanti colonna B e test cessione

In aree in cui siano stati riconosciuti, dalla Giunta Provinciale o da APPA, fenomeni

naturali analoghi.

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5. Deposito provvisorio

D.G.P. 1227 del 22 maggio 2009

L’eventuale deposito in attesa di utilizzo delle terre e rocce da scavo presso il sito di produzione, o presso aree individuate dall’apposito progetto, non può avere durata superiore ad un anno.

Tuttavia, nel caso di interventi di scavo previsti da progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale e per i quali sia previsto l’utilizzo delle terre e rocce da scavo nello stesso progetto, i tempi dell’eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto, purché in ogni caso non superino i tre anni.

Le scadenze sopra indicate non si applicano alle terre e rocce da scavo trasferite presso il sito di utilizzo nel rispetto del provvedimento urbanistico-edilizio di autorizzazione alla realizzazione delle opere per le quali è previsto l’utilizzo delle stesse.

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5. Deposito provvisorio

D.G.P. 1227 del 22 maggio 2009

Alla luce della lettera c-bis del comma 1 dell’articolo 185, che prevede l’esclusione dall’ambito di applicazione della normativa sui rifiuti per il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso dell'attività' di costruzione ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui e' stato scavato, l’eccezione prevista per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale che permette il deposito provvisoria fino ai tre anni deve essere ovviamente associata al deposti dei materiali effettuasti esternamente al cantiere dove sono stati prodotti.

….

Tuttavia, nel caso di interventi di scavo previsti da progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale e per i quali sia previsto l’utilizzo delle terre e rocce da scavo nello stesso progetto, i tempi dell’eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto, purché in ogni caso non superino i tre anni.

….

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5. Deposito provvisorio

D.G.P. 1227 del 22 maggio 2009

Va posta particolare attenzione al fatto che il deposito provvisorio è definito:

“eventuale”

“in attesa di utilizzo”

Utilizzo che deve essere certo fin dall’inizio e quindi non è possibile mettere in deposito il materiale senza aver definito prima, almeno formalmente, il suo effettivo destino.

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6. Adempimenti e documentazione

D.G.P. 1227 del 22 maggio 2009

Modello A – elaborato progettuale

Deve essere presentato, congiuntamente alla domanda di rilascio dei titoli abilitativi, alle autorità competenti riassunte in tabella.

Servizio che realizza l’opera e p.c. al Comune territorialmente competente

Lavori pubblici non soggetti né a VIA né a permesso di costruire o denuncia di inizio attività.

Comune territorialmente competenteOpere o attività soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.

Settore Tecnico dell’APPA e p.c. al Comune territorialmente competenteOpere o attività sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale.

U.O. Valutazione Impatto Ambientale dell’APPA e p.c. al Comune territorialmente competenteOpere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale.

AUTORITA’ COMPETENTEAMBITO ATTIVITA’ DI SCAVO

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6. Adempimenti e documentazione

D.G.P. 1227 del 22 maggio 2009

Modello A – elaborato progettuale

Qualora l’elaborato progettuale (Mod. A) non precisi in via definitiva il sito o l’impianto di reimpiego del materiale da scavare o il sito di deposito provvisorio o, comunque, qualora si renda necessario modificare tali informazioni contenute nel Mod. A – anche in esito alle indagini analitiche, il proponente deve presentare alle autorità competenti sopraindicate un’apposita comunicazione recante le predette informazioni prima di procedere a qualsiasi forma di reimpiego delle terre e rocce.

Fatte salve le deroghe previste al punto 8 della delibera stessa, anche le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo, dichiarate nel Mod. A, devono essere verificate prima di procedere a qualsiasi forma di reimpiego delle terre e rocce .

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6. Adempimenti e documentazione

D.G.P. 1227 del 22 maggio 2009

Modello A – elaborato progettuale

Quante analisi? Punto 9 della DGP 1227/09.

Volume da scavare < 3.000 m3 almeno 1 campione

Volume da scavare > 3.000 m3 almeno 1 campione+

1 campione aggiuntivo ad ogni multiplo intero di 3.000 m3

Per terreni boschivi il volume di riferimento è di 10.000 m3;

Nel caso di presenza di eterogeneità litologiche o di utilizzo del sito è necessario incrementare il numero di campioni in modo da renderli rappresentativi delle diverse tipologie di materiali presenti.

Per scavi per gallerie naturali il numero di campioni deve essere definito nel progetto in funzione delle formazioni geologiche.

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6. Adempimenti e documentazione

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Modello A – elaborato progettuale

Come campionare i materiali? Punto 9 della DGP 1227/09.

Le operazioni di campionamento devono essere effettuate con modalità conformi alla norma UNI 10802. La preparazione dei campioni da depositare in laboratorio deve essere conforme a quanto previsto dall’allegato 2 al titolo V della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paragrafo “Analisi chimica dei terreni”.

Campione privo della frazione > 2 cm

Analisi sulla frazione < 2 mm

- Concentrazione riferita alla totalità dei materiali secchi comprensiva dello scheletro (caratterizzazione)

- Analisi secondo la norma UNI EN 12457-2 – 95% in peso < 4 mm; 24 h (cessione)

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6. Adempimenti e documentazione

D.G.P. 1227 del 22 maggio 2009

Modello A – elaborato progettuale mod_A.pdf

Tornando al modello A:

• Deve essere compilato dal Progettista o D.L. o altro tecnico che si assume la responsabilità della corretta compilazione.

• Deve riportare il “Volume di scavo stimato” e il “volume massimo stimato destinato a utilizzo fuori sito”: tali dati devono essere ricavati dal progetto dell’opera e non necessariamente corrisponderanno ai volumi effettivi scavati (fattore di espansione) che saranno dichiarati nel Mod. B (ovvero nel Mod. C).

• Deve riportare le caratteristiche merceologiche del materiale indicando una descrizione fedele del suo aspetto fisico (es. terra vegetale, sabbia, limo,ghiaia,…).

• Deve riportare le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche: se non sono ancora state eseguite le analisi chimiche tali dati possono essere ipotizzati sulla base della relazione geologica; in seguito si dovranno comunque verificare tramite le analisi.

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6. Adempimenti e documentazione

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Modello A – elaborato progettuale mod_A.pdf

Tornando al modello A:

• Deve essere compilato un unico Mod. A anche per più siti di destinazione.

• Si dovranno indicare i sito di destinazione o di deposito provvisorio; si avrà la possibilitàdi modificare tali informazioni in un secondo momento tramite apposita comunicazione alle autorità competenti o dichiarazione che dovrà comunque essere resa prima di procedere al reimpiego.

• Si dovranno inserire le eventuali autorizzazioni urbanistico/edilizia relativa all’intervento nel sito di utilizzo delle terre.

• Nella parte relativa alle modalità di trasporto andrà specificato se quanto indicato nella sezione “Sito di destinazione” è uno stoccaggio intermedio o il sito di riutilizzo finale.

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6. Adempimenti e documentazione

D.G.P. 1227 del 22 maggio 2009

Modello A – elaborato progettuale mod_A.pdf

Tornando al modello A:

• Deve essere compilato e firmato dal Progettista, dalla D.L. o da altro tecnico che si assume la responsabilità della corretta compilazione.

• Deve essere sottoscritto dal proprietario del sito di origine.

• Devono essere allegati obbligatoriamente la planimetria e le sezioni dell’area con indicazione delle zone di escavazione e la relazione geologica di progetto.

• Nel caso di utilizzo a beneficio dell’agricoltura dovrà essere allegata anche la relazione agronomica.

• Nel caso fossero già state effettuate si dovranno allegare anche le analisi chimiche.

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6. Adempimenti e documentazione

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Modello B – Documento di trasporto mod_B.pdf

In tutti i casi di utilizzo di terre e rocce da scavo, il materiale deve essere accompagnato durante il trasporto da un documento che ne attesti la provenienza e la destinazione (Mod. B allegato alle presenti linee guida): tale documentazione deve essere conservata in originale, fino all’ultimazione dei lavori, dal D.L. o dal proprietario dell’opera prevista nel sito di utilizzo e, qualora richiesto, deve essere esibita agli organi di controllo.

È un modello specifico per i trasporti effettuati dallo stesso automezzo a partire da un unico sito di origine verso un unico sito di utilizzo o di deposito provvisorio.

Va redatto in unica copia.

Deve essere conservato in originale dal responsabile del sito di utilizzo ( D.L. o proprietario del sito) fino all’ultimazione dei lavori.

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6. Adempimenti e documentazione

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Modello B – Documento di trasporto mod_B.pdf

Deve essere:

• aggiornato dall’autista ad ogni trasporto;

• sottoscritto fin dal primo trasporto da parte del soggetto che ha la disponibilità del sito di origine;

• controfirmato dal soggetto che ha la disponibilità del sito o dell’impianto di utilizzo al termine di tutti i trasporti.

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7. Verifiche finali

D.G.P. 1227 del 22 maggio 2009

Modello C – Dichiarazione di avvenuto utilizzo mod_C.pdf

Al completamento degli interventi di produzione e di utilizzo di terre e rocce da scavo, i soggetti che hanno la disponibilità del sito di origine e di utilizzo o i D.L. delle opere ivi previste, o i soggetti responsabili dell’impianto industriale in cui le terre e rocce sono utilizzate in sostituzione dei materiali di cava, devono produrre all’autorità competente di cui al punto 6, nonché al comune territorialmente competente in relazione al sito di utilizzo la documentazione atta a dimostrare l’effettivo reimpiego dei materiali scavati.

Sito di origine

Al termine dei lavori di scavo: 1 mod C all’autorità competente per il sito di origine

1 mod C ai comuni per ogni sito di utilizzo delle terre

Sito di utilizzo

Al termine dei lavori di utilizzo: 1 mod C all’autorità competente per ogni sito di origine

1 mod C al comune del sito di utilizzo delle terre

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DI TRENTO

È una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e deve quindi essere sottoscritta, previa identificazione, in presenza del dipendente addetto, oppure presentata unitamente a fotocopia non autenticata del documento di identità

Il volume dichiarato deve essere quello effettivo e deve corrispondere a quello dichiarato nel Mod. B anche se può non corrispondere a quello stimato nel Mod. A

La prima parte deve essere compilata dal responsabile del sito di origine, la seconda parte dal responsabile del sito di utilizzo.

Il Mod. C va compilato per ogni sito di origine e per ogni sito di destinazione

7. Verifiche finali

D.G.P. 1227 del 22 maggio 2009

Modello C – Dichiarazione di avvenuto utilizzo mod_C.pdf

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1. Scavi di modesta entità (volume da scavare < 100 mc).

purché: - area non compresa nell’anagrafe dei siti da bonificare;- sito non “potenzialmente contaminato”;- non si rilevi necessità di indagine ambientale.

Il Mod. D è una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel quale si dichiara che l’area di scavo non è stata interessata da attività o eventi di potenziale contaminazione ambientale.

Tale modello sostituisce il Mod. A. e il Mod. C, non il mod. B per il trasporto, e può essere utilizzato in caso di:

8. Esclusioni Particolari

D.G.P. 1227 del 22 maggio 2009

Modello D – Dichiarazione di non sottoposizione ad indagine ambientale mod_D.pdf

2. Sistemazioni idrauliche e forestali (previste e realizzate ai sensi degli Artt. 10 e 84 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11).

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Va presentato all’autorità competente, prima del rilascio dei titoli abilitativi a carattere urbanistico-edilizio, o allegato al progetto dell’opera, ed è compilato dal proprietario del terreno nel caso di scavi di modesta entità o dall’autorità competente all’esecuzione dei lavori nel caso di interventi di sistemazione idraulica e forestale.

8. Esclusioni Particolari

D.G.P. 1227 del 22 maggio 2009

Modello D – Dichiarazione di non sottoposizione ad indagine ambientale mod_D.pdf

Compilazione del punto 1) è sempre obbligatoria mentre quella del punto 2) è richiesta solo nei casi di presenza di fenomeni naturali.

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DI TRENTO

CRITICITA’ SPESSO TRASCURATE

CONSIDERAZIONI FINALE

Valore economico di mercato: chi riceve le terre e rocce da scavo deve comprarle e non essere pagato per ritirarle

Provenienza del materiale da siti contaminati: superamento limiti di colonna A in aree con destino Verde pubblico/privato, zona residenziale, area agricola o assimilabili a tali tipologie

Aspetti tecnici ed applicativi delle disposizioni normative in materia di terre e rocce da scavo

Ing. Gabriele Rampanelli - Provincia Autonoma di Trento

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DI TRENTO

Articolo 183 - Definizioni• 1. Ai fini della parte quarta del presente decreto e

fatte salve le ulteriori definizioni contenute nelle disposizioni speciali, si intende per:

• a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

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Articolo 185, comma 1, lettera c bis)• il suolo non contaminato e altro materiale allo stato

naturale escavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui èstato scavato, è escluso dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di gestione dei rifiuti

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Art.186 del D.Lgs 152/06 e s.m

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• 1. Le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché:

Cos’è un sottoprodotto? D.Lgs 152/06 art.183 comma 1 lettera p:

p) sottoprodotto: sono sottoprodotti le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni:1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati;4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato;

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a) siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;

b) sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;

Quindi sia il cantiere dove effettuo lo scavo sia il cantiere dove effettuo il riutilizzo sono preventivamente individuati.

c) l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;

Requisiti merceologici, quindi la matrice del terreno riutilizzato deve avere senso in funzione all’opera che si va a realizzare ….(in bonifica agraria non va bene qualsiasi materiale scavato..)

Quali parametri vado ad analizzare?

Quanto incide il campionamento? Anche per il 100%, il campionamento va eseguito secondo la norma UNI 10802 producendo un verbale di prelievo, quindi non la solita dicitura “campione esibito dal committente”. Se siete il destinatario del materiale da scavo accettate analisi prodotte da laboratori non accreditati?

d) sia garantito un elevato livello di tutela ambientale;

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e) sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V della parte quarta del presente decreto;

Ne consegue che anche la bonifica di un’area residenziale (colonna A) produca dei rifiuti anche se questi hanno composizione e/o contenuto di contaminati che rientrano nei limiti per le aree industriali (colonna B) dove non possono essere impiegati come sottoprodotti.

f) le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento alla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione;

Come lo dimostriamo?

La non contaminazione in riferimento alla destinazione d’uso riferimento ai limiti previsti dalla normativa quindi come faccio nelle zone dove il fondo naturale supera tale limite?

g) la certezza del loro integrale utilizzo sia dimostrata. L'impiego di terre da scavo nei processi industriali come sottoprodotti, in sostituzione dei materiali di cava, è consentito nel rispetto delle condizioni fissate all'articolo 183, comma 1, lettera p).

Altro riferimento alla rintracciabilità dell’utilizzo delle terre e rocce scavo. Per produrre un materiale utilizzabile in qualsiasi area (commerciale e/o industriale) quale composizione deve avere il materiale avviato ai processi industriali in deroga alla normativa sui rifiuti? Composizione/grado di contaminazione entro i limiti della colonna A. Ovviamente le cose possono cambiare in funzione della destinazione successiva del materiale lavorato

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DI TRENTO

Il concetto di progettualità nel riutilizzo delle terre e rocce da scavo

2. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall'autorità titolare del relativo procedimento. Nel caso in cui progetti prevedano il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel medesimo progetto, i tempi dell'eventuale deposito possono essere quelli della realizzazione del progetto purché in ogni caso non superino i tre anni.

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3. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell'ambito della realizzazione di opere o attività diverse da quelle di cui al comma 2 e soggette a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono essere dimostrati e verificati nell'ambito della procedura per il permesso di costruire, se dovuto, o secondo le modalità della dichiarazione di inizio di attività (Dia).

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4. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nel corso di lavori pubblici non soggetti né a Via né a permesso di costruire o denuncia di inizio di attività, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare un anno, devono risultare da idoneo allegato al progetto dell'opera, sottoscritto dal progettista.

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5. Le terre e rocce da scavo, qualora non utilizzate nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di cui alla parte quarta del presente decreto.

QUINDI?

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Discarica abusivaApporto ripetuto ed organizzato di rifiuti

• Suprema Corte, sentenza 28 dicembre 1994 n.12753 (Pres. Zucconi Galli Fonseca, Rel. Raimondi), ha delineato con precisione il concetto di realizzazione e gestione di discarica; “[…] la realizzazione consiste nella destinazione e allestimento a discarica di una data area, con la effettuazione, di norma delle operazioni a tal fine occorrenti: spianamento del terreno impiegato, aperturadei relativi accessi, sistemazione perimetrazione, recinzione, ecc. Tale ipotesi, per la sua struttura, ricorda da vicino il reato di costruzione abusiva, che è permanente fino all’ultimazione dell’opera. Dopodiché diventa ad effetti permanenti […]

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6. La caratterizzazione dei siti contaminati e di quelli sottoposti ad interventi di bonifica viene effettuata secondo le modalità previste dal Titolo V, Parte quarta del presente decreto. L'accertamento che le terre e rocce da scavo di cui al presente decreto non provengano da tali siti è svolto a cura e spese del produttore e accertato dalle autorità competenti nell'ambito delle procedure previste dai commi 2, 3 e 4.

7. Fatti salvi i casi di cui all'ultimo periodo del comma 2, per i progetti di utilizzo già autorizzati e in corso di realizzazione prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, gli interessati possono procedere al loro completamento, comunicando, entro novanta giorni, alle autoritàcompetenti, il rispetto dei requisiti prescritti, nonché le necessarie informazioni sul sito di destinazione, sulle condizioni e sulle modalità di utilizzo, nonché sugli eventuali tempi del deposito in attesa di utilizzo che non possono essere superiori ad un anno. L'autorità competente può disporre indicazioni o prescrizioni entro i successivi sessanta giorni senza che ciò comporti necessità di ripetere procedure di Via, o di Aia o di permesso di costruire o di Dia.

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7-bis. Le terre e le rocce da scavo, qualora ne siano accertate le caratteristiche ambientali, possono essere utilizzate per interventi di miglioramento ambientale e di siti anche non degradati. Tali interventi devono garantire, nella loro realizzazione finale, una delle seguenti condizioni:

• a) un miglioramento della qualità della copertura arborea o della funzionalità per attività agro-silvo-pastorali;

• b) un miglioramento delle condizioni idrologiche rispetto alla tenuta dei versanti e alla raccolta e regimentazione delle acque piovane;

• c) un miglioramento della percezione paesaggistica.

7-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, i residui provenienti dall'estrazione di marmi e pietre sono equiparati alla disciplina dettata per le terre e rocce da scavo. Sono altresì equiparati i residui delle attività di lavorazione di pietre e marmi derivanti da attività nelle quali non vengono usati agenti o reagenti non naturali. Tali residui, quando siano sottoposti a

un'operazione di recupero ambientale, devono soddisfare i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettare i valori limite, per eventuali sostanze inquinanti presenti, previsti nell'Allegato 5 alla parte IV del presente decreto, tenendo conto di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente derivanti dall'utilizzo della sostanza o dell'oggetto.

50,06PCB

Sommatoria Organici

Toluene

Benzene

Floruri

Cianuri

Zinco

Stagno

Piombo

Nichel

Cromo Totale

Cadmio

Berilio

Arsenico

Antimonio

1001

500.5

20.1

2000100

1001

1500150

3501

1000100

500120

800150

25020

102

5020

3010

Siti ad uso commercialeB (mg/Kg SS)

Siti ad uso verde pubblicoA (mg/Kg SS)

Allegato 5, Tab 1, Concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d’uso dei siti da bonificare

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D.G.P. n. 1227 del 22 maggio 2009

Linee guida e indicazioni operative perl’utilizzo di terre e rocce

derivanti da operazioni di scavo

4. Requisiti di qualità ambientale

Con riferimento alla Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – relativa alle concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alle specifiche destinazioni d’uso – deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non sia contaminato con riferimento alla destinazione d’uso del medesimo, e che detto materiale sia compatibile con il sito di destinazione. In particolare il riutilizzo di terre e rocce da scavo come sottoprodotti è consentito esclusivamente nel rispetto dei seguenti criteri:

4.1.….4.2. se la destinazione d’uso del sito ove è previsto il reimpiego corrisponde a verde pubblico, verde

privato, ovvero a zona residenziale o agricola, è ammesso l’utilizzo di terre e rocce da scavo solo se le stesse presentano caratteristiche compatibili con la colonna A;

4.3. se la destinazione d’uso del sito ove è previsto il reimpiego corrisponde a zona commerciale o industriale, è ammesso l’utilizzo di terre e rocce da scavo con caratteristiche anche non compatibili con la colonna A e in ogni caso nel rispetto dei valori della colonna B;

4.4.il reimpiego di terre e rocce con presenza di elementi in concentrazioni superiori a quanto disposto in colonna B è ammissibile solo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

a) tale presenza sia dovuta a fenomeni naturali, riconosciuti ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale ovvero riconosciuti a livello locale dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;

b) l’operazione di reimpiego sia effettuata all’interno dell’area individuata dalla Provincia, purché i valori dei parametri che eccedono la colonna B non siano superiori al valore limite di fondo naturale come sopra riconosciuti. Per la definizione del valore di fondo naturale del luogo di destino si ammette una variabilità massima del 20% dei valori analitici ivi riscontrati. E’ ammessa l’omogeneizzazione di terre e rocce da scavo con presenza di concentrazioni superiori alle CSC per diversi elementi purchè dovute a fenomeni di origine naturale, al fine di migliorare le caratteristiche ambientali finali delle terre e rocce da scavo da utilizzare nel sito di destino

Le terre e rocce da scavo, che presentino concentrazioni superiori ai valori di colonna A, devono rispettare i limiti previsti per il test di cessione di cui all’Allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 così come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186, ad esclusione del parametro COD e dell’Amianto.Detti limiti previsti per il test di cessione devono essere rispettati anche nel caso di terre e rocce da scavo aventi le caratteristiche di cui al punto 4.4 a), fatta eccezione per gli elementi identificati come fondo naturale.

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6. Adempimenti e documentazione

Prima di operare qualsiasi forma di utilizzo di terre e rocce da scavo – diversa da quella del reimpiego nel luogo in cui sono state prodotte – deve essere predisposto un elaborato progettuale, secondo quanto previsto dall'art. 186, commi 2, 3 e 4, del d.lgs. n. 152/2006 e dalle presenti linee guida.L'elaborato progettuale concernente l'utilizzazione delle terre e rocce da scavo è formulato in conformitàal modello Mod. A e relativi allegati, di cui alle presenti linee guida, e si fonda sulla relazione geologica di progetto. Esso è finalizzato ad evidenziare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4 ed è presentato all'autorità competente per i procedimenti di cui ai commi 2 (valutazione di impatto ambientale; autorizzazione integrata ambientale) e 3 (concessione edilizia; denuncia di inizio di attività) del precitato art. 186 del d.lgs. 152/2006 ovvero viene allegato al progetto nel caso di cui al comma 4 (lavori pubblici non soggetti a VIA, né a concessione edilizia, né a DIA) del medesimo art. 186.Fatto salvo quanto previsto al punto 8., le caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle terre e rocce da scavo, dichiarate nel Mod. A, devono essere successivamente verificate – secondo le indicazioni della relazione geologica - mediante le sondaggi ovvero in fase di scavo, effettuando le seguenti indagini analitiche sui campioni:

6.1 la verifica analitica delle loro caratteristiche chimiche, in riferimento al seguente set di parametri minimi: Arsenico, Berillio, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Selenio, Zinco, Rame, Cromo totale, Mercurio, Idrocarburi C>12; il soggetto incaricato del campionamento si assume la responsabilitàdell’eventuale presenza di altri analiti specifici del singolo caso, che devono essere oggetto di analisi;

6.2 l'effettuazione del test di cessione sulle terre e rocce in conformità all’Allegato 3 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, così come modificato dal decreto ministeriale 5 aprile 2006, n. 186, ad esclusione del parametro COD e dell’Amianto, per verificare le interazioni con le acque superficiali e sotterranee. Il soggetto incaricato del campionamento si assume la responsabilità dell’eventuale presenza di altri analitispecifici del singolo caso, che devono essere oggetto di analisi. Il test di cessione non è richiesto per le terre e rocce da scavo che presentino concentrazioni entro i valori limite stabiliti dalla colonna A.

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D.G.P. 1666 del 3 luglio 2009

Ulteriori indicazioni integrative per l'utilizzo di terre e rocce da scavo provenienti da aree interessate da

fenomeni naturali che abbiano determinato il superamento di una o più concentrazioni soglia di

contaminazione

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Fonte: CARTA LITOLOGICA-MINERARIA DEL TRENTINO ALTO-ADIGE a cura di Ciro Andreatta

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Art. 240, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 152/2006:

b) concentrazioni soglia di contaminazione” (CSC) “i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica, come individuati nell'Allegato 5 alla parte quarta del presente decreto. Nel caso in cui il sito potenzialmente contaminato sia ubicato in un’area interessata da fenomeni antropici o naturali che abbiano determinato il superamento di una o piùconcentrazioni soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al valore di fondo esistente per tutti i parametri superati.

Quindi, quando si fa riferimento alla Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con le concentrazioni soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferite alle specifiche destinazioni d’uso dei siti, va anche tenuto conto di eventuali fenomeni naturali.I limiti tabellari diventano quelli di fondo naturale, se quest’ultimo ha valori superiori.

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La DGP n. 1666/2009 stabilisce:

1) di approvare – al fine di assicurare una corretta applicazione delle disposizioni legislative statali e delle norme provinciali in premessa citate – la prima cartografia recante la perimetrazione di macro-aree interessate da fenomeni naturali che abbiano determinato il superamento di una o piùconcentrazioni soglia di contaminazione (CSC), allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che all’ interno delle macro-aree è ammesso il superamento dei valori limite per gli specifici metalli caratteristici, qualora non associati ad eventi o lavorazioni di origine antropica, assumendo che le concentrazioni massime riscontrate siano le nuove CSC per ogni singolo sito in cui dovessero essere misurate;

3) di aggiungere al punto 4.4 b) della deliberazione di Giunta provinciale n. 1227 del 22 maggio 2009 i seguenti periodi: “Per la definizione del valore di fondo naturale del luogo di destino si ammette una variabilità massima del 20% dei valori analitici ivi riscontrati. E’ ammessa l’omogeneizzazione di terre e rocce da scavo con presenza di concentrazioni superiori alle CSC per diversi elementi purchè dovute a fenomeni di origine naturale, al fine di migliorare le caratteristiche ambientali finali delle terre e rocce da scavo da utilizzare nel sito di destino”.

4) di dare atto che le indicazioni derivanti dal presente provvedimento, trovano applicazione a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento;

5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige.

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Metodologia adottataIn considerazione della complessità delle problematiche affrontate, e della estensione areale del territorio, si è adottata una metodologia semplificata al fine di delineare lo stato attuale delle conoscenze senza precludere la possibilità di futuri approfondimenti. Pertanto la cartografia ad oggi realizzata costituisce un primo tassello il cui progressivo affinamento permetterà, nel tempo, una delimitazione più mirata

In considerazione dei differenti tipi di metallogenesi e delle conseguenti differenti attività estrattive che si sono succedute per centinaia di anni sul territorio provinciale (quali ad es. l’area del monte Calisio, che è stata oggetto di coltivazione nel medioevo per l’estrazione di argento) sono state prodotte le delimitazioni di alcune macro-aree. Queste macro-aree sono caratterizzate da una costituzione geologica che determina una relativa omogeneità nella presenza di metalli e metalloidi in suoli e rocce, associati alle varie mineralizzazioni esistenti.

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Le cartografie sono state realizzate attingendo alle seguenti fonti:- catasto dei vecchi siti minerari realizzato dal Servizio Minerario e dal Servizio

Geologico: per localizzare i giacimenti e quindi individuare le principali aree sorgenti;- catasti storici: per localizzare antiche aree di coltivazione;- cartografia geologica: per contestualizzare i giacimenti minerari e conseguentemente

individuare altri siti in cui, con ogni probabilità, il contenuto mineralogico, pur non raggiungendo valori sfruttabili commercialmente, può comunque determinare un arricchimento in quantità di alcuni elementi;

- analisi geomorfologica: finalizzata ad individuare le principali aree in cui l’evoluzione geomorfologica ha con ogni probabilità comportato un arricchimento degli elementi caratteristici nei depositi quaternari. In questo contesto assume grande rilevanza la definizione dei principali bacini imbriferi, perché individuano le aree di erosione e deposito;

- analisi esistenti: i risultati delle analisi chimiche sino ad oggi effettuate ed in possesso delle strutture provinciali competenti, per una prima verifica delle delimitazioni cartografiche elaborate sulla base delle considerazioni precedenti.

Si sottolinea come l’individuazione di macro-aree distinte per genesi e tipologia dei giacimenti esistenti non significa automaticamente significative differenze nella possibile presenza di elementi in concentrazioni superiori alle CSC. Infatti, seppur in concentrazioni differenti, l’insieme degli elementi presenti a volte in concentrazioni superiori alle CSC è abbastanza omogeneo. Di fatto la variabilitàprincipale della composizione di terre e rocce da una macro-area all’altra è relativa ai rapporti percentuali tra i singoli elementi, piuttosto che alla presenza o assenza del singolo metallo o metalloide. Ad esempio nell’area dell’Alta Valsugana si riscontra frequentemente nei suoli la presenza di Arsenico associato sporadicamente a Piombo. Al contrario, nell’area del monte Calisio si osserva una presenza diffusa di Piombo talvolta associato ad Arsenico.

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Allo stato attuale si presentano due macro-aree:1. Macro-area Alta Valsugana: considera le aree interessate dai giacimenti

minerari presenti principalmente nell’area della Panarotta (val dei Mocheni, Vetriolo, Calceranica etc..);

2. Macro-area Monte Calisio: considera le aree oggetto di coltivazione per l’estrazione di solfuri e argento in epoca medievale.

Gli elementi che sono stati riscontrati più comunemente nelle analisi chimiche di campioni di suoli e rocce in queste due macro-aree sono, per entrambe: Piombo, Rame, Zinco, Stagno, Arsenico, Cadmio, Selenio, Cobalto, Tallio, Berillio.

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Versione attuale delle linee guida, punto 4.4:

4.4.il reimpiego di terre e rocce con presenza di elementi in concentrazioni superiori a quanto disposto in colonna B è ammissibile solo al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

a) tale presenza sia dovuta a fenomeni naturali, riconosciuti ed approvati con deliberazione della Giunta provinciale ovvero riconosciuti a livello locale dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente;

b) l’operazione di reimpiego sia effettuata all’interno dell’area individuata dalla Provincia, purché i valori dei parametri che eccedono la colonna B non siano superiori al valore limite di fondo naturale come sopra riconosciuti. Per la definizione del valore di fondo naturale del luogo di destino si ammette una variabilità massima del 20% dei valori analitici ivi riscontrati. E’ammessa l’omogeneizzazione di terre e rocce da scavo con presenza di concentrazioni superiori alle CSC per diversi elementi purchè dovute a fenomeni di origine naturale, al fine di migliorare le caratteristiche ambientali finali delle terre e rocce da scavo da utilizzare nel sito di destino

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3 - Studio del fondo naturale dei suoli dei Comuni

1. Lo studio viene fatto dall’Ente Locale e validato dalla PAT ( pareri A.P.S.S. – A.P.P.A. e Servizio Geologico)

2. Collaborazione da I.S.S. e A.P.A.T3. Le analisi dei suoli vengono validate dal Laboratorio A.P.P.A.4. L’Ente locale fornisce così al Tecnico che opera nel campo

ambientale uno strumento certificato che evita poi singole indagini all’interno del territorio comunale

5. Definisce eventuali livelli di fondo naturali di metalli nei suolo

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Valori di concentrazione dei metalli – fondi naturali

Arsenico Col A 20 [mg/kg]

Col B 50 [mg/kg] Rame Col A

120 [mg/kg] Col B

600 [mg/kg]

[mg/kg] Set dati iniziale Set dati fondo naturale [mg/kg] Set dati iniziale Set dati fondo

naturale conteggio 164 120 conteggio 164 117 media 43.6 45.9 media 78.1 68.2 dev stand 39.4 25.6 dev stand 118.6 54.1 max 312.8 124.7 max 976.9 259.6 min 0.4 6.7 min 3.7 4.7 90° perc 82.8 81.5 90° perc 148.0 138.8

Cadmio Col A

2 [mg/kg] Col B

15 [mg/kg] Selenio Col A 3 [mg/kg]

Col B 15 [mg/kg]

[mg/kg] Set dati iniziale Set dati fondo naturale [mg/kg] Set dati iniziale Set dati fondo

naturale conteggio 164 114 conteggio 164 118 media 0.61 0.43 media 0.51 0.45 dev stand 1.20 0.20 dev stand 0.38 7.8E-16 max 12.45 0.96 max 4.00 0.45 min 0.03 0.07 min 0.45 0.45 90° perc 0.78 0.73 90° perc 0.45 0.45

Cobalto Col A

20 [mg/kg] Col B

250 [mg/kg] Stagno Col A 1 [mg/kg]

Col B 350 [mg/kg]

[mg/kg] Set dati iniziale Set dati fondo naturale [mg/kg] Set dati iniziale Set dati fondo

naturale conteggio 164 118 conteggio 164 119 media 4.4 3.0 media 1.9 1.8 dev stand 16.8 2.1 dev stand 1.3 0.9 max 212.3 10.1 max 10.3 4.0 min 0.1 0.4 min 0.3 0.3 90° perc 6.4 6.1 90° perc 3.0 3.0

Piombo Col A

100 [mg/kg] Col B

1000 [mg/kg] Zinco Col A 150 [mg/kg]

Col B 1500 [mg/kg]

[mg/kg] Set dati iniziale Set dati fondo naturale [mg/kg] Set dati iniziale Set dati fondo

naturale conteggio 164 119 conteggio 164 118 media 66.0 59.2 media 136.4 119.9 dev stand 121.9 40.0 dev stand 203.6 73.7 max 1241.8 185.0 max 1842.9 335.2 min 0 8.0 min 2.0 17.2 90° perc 123.0 115.2 90° perc 229.5 210.9

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ALCUNI ESEMPI…

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Regole generali

La compatibilità delle terre e rocce si valuta tramite le analisi chimiche. Il valore da rispettare sul luogo di destino è il valore massimo tra le CSC di tab. A o B (a seconda della destinazione urbanistica) e il valore di fondo naturale del luogo. In caso di fondo naturale superiore a tab. B, allora è presente una tolleranza del 20%.

Nel caso di aree il cui valore di fondo del luogo di destino è stato approvato con DGP (es. Levico Terme), quest’ultimo rappresenta il valore di CSC per l’areale di studio. Non sono necessarie indagini per valutare il valore effettivo dell’area. E’ comunque possibile effettuarle per verificare la presenza di zone maggiormente mineralizzate.

QUANDO si è in presenza di dati che mostrano un possibile fondo naturale, se questi sono stati raccolti all’interno di una macro-area allora l’approvazione dello stato di fondo naturale è automatica. In caso contrario va presentata domanda di riconoscimento di fondo naturale all’APPA.

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PRODUZIONE• Area residenziale• Analisi < tab. A

DESTINO• Area residenziale

Utilizzo possibile

1

Obiettivo: tab. A

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PRODUZIONE• Area residenziale• Analisi < tab. A

DESTINO• Area produttiva

Utilizzo possibile

2

Obiettivo: tab. B

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PRODUZIONE• Area residenziale• Analisi > tab. A• No fondo naturale

DESTINO• Area residenziale

Utilizzo NON possibile. Il sito di produzione è un sito potenzialmente contaminato

3

Obiettivo: tab. A

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PRODUZIONE• Area residenziale• Analisi > tab. A• Fondo naturale

DESTINO• Area residenziale• No fondo naturale

Utilizzo NON possibile. Il sito di destino non ècompatibile.

4

Obiettivo: tab. A

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PRODUZIONE• Area residenziale• Analisi > tab. A• Analisi < tab. B• Fondo naturale

DESTINO• Area produttiva• No fondo naturale

Utilizzo possibile.

5

Obiettivo: tab. B

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PRODUZIONE• Area residenziale• Analisi > tab. B• Fondo naturale

DESTINO• Area produttiva• No fondo naturale

Utilizzo NON possibile. Il sito di destino non ècompatibile.

6

Obiettivo: tab. B

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PRODUZIONE• Area produttiva• Analisi < tab. B

DESTINO• Area residenziale• No fondo naturale

Utilizzo possibile solo se le analisi del terreno da riutilizzare rientrano anche entro tab. A

7

Obiettivo: tab. A

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TERRE E ROCCE DA SCAVO: Quando possono essere riutilizzate?

Servizio Politiche Risanamento dei Siti Inquinati e

Gestione RifiutiPROVINCIA AUTONOMA

DI TRENTO

PRODUZIONE• Area produttiva• Analisi < tab. B

DESTINO• Area produttiva

Utilizzo possibile

8

Obiettivo: tab. B

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DI TRENTO

PRODUZIONE• Area produttiva• Analisi > tab. B• No fondo naturale

DESTINO• Area produttiva• No fondo naturale

Utilizzo NON possibile. Il sito di produzione è un sito potenzialmente contaminato e il sito di destinazione non è compatibile.

9

Obiettivo: tab. B

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DI TRENTO

PRODUZIONE• Area produttiva• Analisi > tab. B• Fondo naturale

DESTINO• Area produttiva• No fondo naturale

Utilizzo NON possibile. Il sito di destino non ècompatibile.

10

Obiettivo: tab. B

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DI TRENTO

PRODUZIONE• Area residenziale• Analisi > tab. A• Fondo naturale

DESTINO• Area residenziale• Fondo naturale

Utilizzo possibile SE il valore di fondo naturale del sito di destino è maggiore del valore massimo delle analisi dei terreni. (con tolleranza del 20%) (*)

11

Obiettivo: valore di fondo

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PRODUZIONE• Area residenziale• Analisi > tab. A• Fondo naturale

DESTINO• Area produttiva• Fondo naturale

Utilizzo possibile SE il valore di fondo naturale del sito di destino è maggiore del valore massimo delle analisi dei terreni. (con tolleranza del 20%) (*)

12

Obiettivo: valore di fondo

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DI TRENTO

PRODUZIONE• Area produttiva• Analisi > tab. B• Fondo naturale

DESTINO• Area residenziale• Fondo naturale

Utilizzo possibile SE il valore di fondo naturale del sito di destino è maggiore del valore massimo delle analisi dei terreni. (con tolleranza del 20%)

13

Obiettivo: valore di fondo

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DI TRENTO

PRODUZIONE• Area produttiva• Analisi > tab. B• Fondo naturale

DESTINO• Area produttiva• Fondo naturale

Utilizzo possibile SE il valore di fondo naturale del sito di destino è maggiore del valore massimo delle analisi dei terreni (con tolleranza del 20%).

14

Obiettivo: valore di fondo

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Esempi pratici

Segue una serie di esempi pratici. Si considera per semplicità il solo elemento Arsenico.Tab. A : 20 mg/kg SSTab. B : 50 mg/kg SS

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PRODUZIONE• Area produttiva• As: 65 mg/kg SS• In macroarea

DESTINO• Area produttiva• No fondo naturale

Utilizzo NON possibile. Il sito di produzione, però, non èclassificato come potenzialmente contaminato.

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Obiettivo: 50 mg/kg SS

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PRODUZIONE• Area produttiva• As: 65 mg/kg SS• In macroarea

DESTINO• Area produttiva• As: 70 mg/kg SS• In macroarea

Utilizzo possibile. Il sito di produzione non è classificato come potenzialmente contaminato e la concentrazione èinferiore al valore-obiettivo.

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Obiettivo: 70 mg/kg SS

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PRODUZIONE• Area produttiva• As: 65 mg/kg SS• In macroarea

DESTINO• Area produttiva• As: 60 mg/kg SS• In macroarea

Utilizzo possibile. Il sito di produzione non è classificato come potenzialmente contaminato e la concentrazione èinferiore al valore-obiettivo + 20% (72 mg/kg SS).

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Obiettivo: 60 mg/kg SS

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PRODUZIONE• Area residenziale• As: 65 mg/kg SS• Non in macroarea

DESTINO• Area produttiva• Area Levico

Utilizzo possibile. Va richiesto all’APPA il riconoscimento di fondo naturale sul sito di produzione. In questo caso il sito di produzione non è classificato come potenzialmente contaminato e la concentrazione è inferiore al valore-obiettivo. Non servono analisi sul sito di destino.

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Obiettivo: 81.5 mg/kg SS

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PRODUZIONE• Area residenziale• As: 65 mg/kg SS• Non in macroarea

DESTINO• Area produttiva• As: 60 mg/kg SS• Non in macroarea

Utilizzo possibile. Va richiesto all’APPA il riconoscimento di fondo naturale sul sito di produzione e sul sito di destino. In questo caso il sito di produzione e di destino non è classificato come potenzialmente contaminato e la concentrazione è inferiore al valore-obiettivo + 20%.

19

Obiettivo: 60 mg/kg SS

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Grazie per l’attenzionee arrivederci al prossimo incontro NECSI

SICUREZZA MACCHINE:Scusa non era marcata CE?!

14 gennaio 2010 - Trento