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Fiscalità dell’Import - Fiscalità dell’Import - Export Export -Le Dogane: novità normative e -Le Dogane: novità normative e giurisprudenziali- giurisprudenziali- Avv. Caterina Corrado Oliva – Avv. Caterina Corrado Oliva – Studio Uckmar Studio Uckmar [email protected] [email protected]

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Fiscalità dell’Import - ExportFiscalità dell’Import - Export-Le Dogane: novità normative e -Le Dogane: novità normative e

giurisprudenziali-giurisprudenziali-

Avv. Caterina Corrado Oliva – Studio Avv. Caterina Corrado Oliva – Studio UckmarUckmar

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- Il nuovo codice - Il nuovo codice doganale comunitario doganale comunitario

(NCDC) - (NCDC) - Istituito con il Reg. (CE) n. 450/08;Istituito con il Reg. (CE) n. 450/08;

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale L. n. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale L. n. 145 del 4 giugno 2008 145 del 4 giugno 2008 In vigore dal 24 In vigore dal 24 giugno 2008 (norme indicate all’art. 188, giugno 2008 (norme indicate all’art. 188, comma 1, NCDC);comma 1, NCDC);

Disposizioni che richiedono norme di Disposizioni che richiedono norme di applicazione applicazione in vigore “non prima” del in vigore “non prima” del 24 giugno 2009 (art. 188, comma 2, 24 giugno 2009 (art. 188, comma 2, NCDC);NCDC);

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253 articoli (CDC) 253 articoli (CDC) 188 articoli (NCDC) 188 articoli (NCDC) Culmine di un Culmine di un iteriter di globale di globale

modernizzazione dell’intera disciplina modernizzazione dell’intera disciplina doganale;doganale;

Orienta tutta la nuova disciplina nella Orienta tutta la nuova disciplina nella direzione della più completa direzione della più completa semplificazionesemplificazione dei regimi (accorpamento vecchi regimi) e dei regimi (accorpamento vecchi regimi) e del rapporto doganale;del rapporto doganale;

Offre agli operatori la possibilità di dare una Offre agli operatori la possibilità di dare una svolta organizzativa alle operazioni di svolta organizzativa alle operazioni di import/export, import/export, eliminando ogni supporto eliminando ogni supporto cartaceocartaceo, centralizzando le attività di , centralizzando le attività di sdoganamento, riducendo sensibilmente sdoganamento, riducendo sensibilmente l’incidenza dei controlli.l’incidenza dei controlli.

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Novità AEONovità AEO

Ulteriormente rafforzata la figura dell’Operatore Ulteriormente rafforzata la figura dell’Operatore Economico Autorizzato – AEO, già introdotta nel Economico Autorizzato – AEO, già introdotta nel 2006, che potrà trarre il massimo vantaggio 2006, che potrà trarre il massimo vantaggio beneficiando di controlli doganali ridotti.beneficiando di controlli doganali ridotti.

Dal canto suo, anche L’Autorità doganale Dal canto suo, anche L’Autorità doganale sarà alleggerita dall’onere di eseguire controlli sarà alleggerita dall’onere di eseguire controlli indifferenziati, potendo rivolgere l’attenzione nei indifferenziati, potendo rivolgere l’attenzione nei confronti di chi non si qualificherà come soggetto confronti di chi non si qualificherà come soggetto affidabile.affidabile.

----- art. 13, comma 2: “----- art. 13, comma 2: “Lo status di operatore economico autorizzato consta di Lo status di operatore economico autorizzato consta di due tipi di autorizzazione in base alla quale si avranno un operatore due tipi di autorizzazione in base alla quale si avranno un operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale ed un economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale ed un operatore economico autorizzato nel settore della sicurezzaoperatore economico autorizzato nel settore della sicurezza””

-----art. 13, comma 3: “-----art. 13, comma 3: “Lo status di operatore economico autorizzato è Lo status di operatore economico autorizzato è riconosciuto, fatti salvi gli articoli 14 e 15, dalle autorità doganali di tutti gli riconosciuto, fatti salvi gli articoli 14 e 15, dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri, senza pregiudizio dei controlli doganaliStati membri, senza pregiudizio dei controlli doganali””..

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Novità in materia di sanzioniNovità in materia di sanzioni

Art. 21 NCDCArt. 21 NCDC ciascuno Stato membro, in caso di ciascuno Stato membro, in caso di violazione della normativa doganale, dovrà violazione della normativa doganale, dovrà prevedere sanzioni prevedere sanzioni effettiveeffettive, , proporzionateproporzionate e e dissuasivedissuasive

E’ la prima volta che la normativa E’ la prima volta che la normativa comunitaria “richiama” gli Stati membri comunitaria “richiama” gli Stati membri affinché prevedano sanzioni e ne fissa i affinché prevedano sanzioni e ne fissa i principi.principi.

Il legislatore nazionale interverrà Il legislatore nazionale interverrà finalmente a “rivedere” le sanzioni del finalmente a “rivedere” le sanzioni del “vecchio” t.u.l.d. (d.p.r. n. 43/1973)?“vecchio” t.u.l.d. (d.p.r. n. 43/1973)?

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Novità ITV e IVONovità ITV e IVO

Modificata l’impostazione delle informazioni Modificata l’impostazione delle informazioni vincolanti in materia tariffaria (ITV) e di origine vincolanti in materia tariffaria (ITV) e di origine (IVO).(IVO).

12 CDC 12 CDC 20 NCDC 20 NCDC

In particolare, le decisioni della Dogana In particolare, le decisioni della Dogana obbligheranno anche il destinatario, e non più obbligheranno anche il destinatario, e non più solo l’Autorità doganale.solo l’Autorità doganale.

Entrambe saranno valide per un periodo di Entrambe saranno valide per un periodo di tre anni (anziché 6, come inizialmente per ITV)tre anni (anziché 6, come inizialmente per ITV)

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Novità – Origine della merceNovità – Origine della merceArt. 24 CDC Art. 24 CDC 36 NCDC 36 NCDC

Art. 36 NCDC. Acquisizione dell’origine.Art. 36 NCDC. Acquisizione dell’origine.La norma, in ottica di semplificazione, stravolge La norma, in ottica di semplificazione, stravolge

l’impostazione fin qui adottata. l’impostazione fin qui adottata. Nei casi in cui alla formazione di un Nei casi in cui alla formazione di un

prodotto concorreranno due o più Paesi sarà infatti prodotto concorreranno due o più Paesi sarà infatti rilevante solo il luogo in cui è avvenuta l’ultima rilevante solo il luogo in cui è avvenuta l’ultima ““trasformazione sostanziale”trasformazione sostanziale”, senza la , senza la previsione di alcuna altra condizione previsione di alcuna altra condizione

art. 24 CDC apponeva invece tre condizioni:art. 24 CDC apponeva invece tre condizioni:1)1) trasformazione o lavorazione sostanziale;trasformazione o lavorazione sostanziale;2)2) operazione economicamente giustificata e impresa operazione economicamente giustificata e impresa

attrezzata a tale scopo (non intervento fittizio e attrezzata a tale scopo (non intervento fittizio e assurdo, solo per fruire regime preferenziale)assurdo, solo per fruire regime preferenziale)

3)3) Fabbricazione di prodotto nuovo o fase importante Fabbricazione di prodotto nuovo o fase importante del processo di fabbricazione (c.d. salto di codice del processo di fabbricazione (c.d. salto di codice SA)SA)

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Novità “telematiche”Novità “telematiche”Dichiarazioni e procedure elettroniche Dichiarazioni e procedure elettroniche “regola” “regola”

(“vecchi” supporti cartacei (“vecchi” supporti cartacei eccezione). eccezione).

Introdotta la formula della “dichiarazione sommaria”, da Introdotta la formula della “dichiarazione sommaria”, da presentarsi mediante un procedimento informatico, prima presentarsi mediante un procedimento informatico, prima dell’arrivo della merce in dogana.dell’arrivo della merce in dogana.

Tale dichiarazione dovrà contenere una firma Tale dichiarazione dovrà contenere una firma elettronica o un altro mezzo di autenticazione.elettronica o un altro mezzo di autenticazione.

Potranno essere presentati per via telematica anche tutti i Potranno essere presentati per via telematica anche tutti i documenti a corredo della dichiarazione, previa documenti a corredo della dichiarazione, previa autorizzazione (diversamente, in luogo della presentazione autorizzazione (diversamente, in luogo della presentazione della documentazione di riferimento, la Dogana potrà della documentazione di riferimento, la Dogana potrà accettare di accedere ai relativi dati nel sistema informatico accettare di accedere ai relativi dati nel sistema informatico dell’operatore economico);dell’operatore economico);

““Sdoganamento centralizzatoSdoganamento centralizzato”” - 106 NCDC (mutuato - 106 NCDC (mutuato all’attuale procedura di domiciliazione) all’attuale procedura di domiciliazione) le Autorità doganali potranno autorizzare gli operatori a le Autorità doganali potranno autorizzare gli operatori a

presentare una dichiarazione presso l’Ufficio competente del presentare una dichiarazione presso l’Ufficio competente del luogo in cui l’interessato è stabilito luogo in cui l’interessato è stabilito anche per le merci anche per le merci presentate fisicamente presso un altro Ufficio della Comunità.presentate fisicamente presso un altro Ufficio della Comunità.

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Novità – Regimi “Speciali”Novità – Regimi “Speciali”

Drastica rimodulazione dei regimi sospensivi ed Drastica rimodulazione dei regimi sospensivi ed economici, economici,

definiti “speciali”definiti “speciali”proposti in sole 4 distinte declinazioni: proposti in sole 4 distinte declinazioni:

1)1) il TRANSITO, esterno ed interno; il TRANSITO, esterno ed interno; 2)2) il DEPOSITO, che comprende la custodia il DEPOSITO, che comprende la custodia

temporanea, il deposito doganale e le zone temporanea, il deposito doganale e le zone franche; franche;

3)3) l’USO PARTICOLARE, che comprende l’USO PARTICOLARE, che comprende l’ammissione temporanea e l’uso finale; l’ammissione temporanea e l’uso finale;

4)4) il PERFEZIONAMENTO, attivo e passivo, nella il PERFEZIONAMENTO, attivo e passivo, nella cui configurazione transita l’attuale previsione cui configurazione transita l’attuale previsione della trasformazione sotto controllo doganale, della trasformazione sotto controllo doganale, non più espressamente contemplata. non più espressamente contemplata.

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- Classificazione - - Classificazione -

Qualificazione della natura della merce Qualificazione della natura della merce oggetto di scambio necessaria per oggetto di scambio necessaria per identificare le formalità connesse identificare le formalità connesse all’importazione.all’importazione.

Tale qualificazione costituisce il c.d. Tale qualificazione costituisce il c.d. “Codice doganale” (o voce tariffaria), “Codice doganale” (o voce tariffaria), che determina l’entità dell’aliquota che determina l’entità dell’aliquota daziaria eventualmente applicabile.daziaria eventualmente applicabile.

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Finalità della classificazioneFinalità della classificazione

Quantificare il dazio dovuto all’importazione;Quantificare il dazio dovuto all’importazione; Determinare gli elementi in base ai quali Determinare gli elementi in base ai quali

applicare le misure di carattere doganale, applicare le misure di carattere doganale, diverse dai dazi (misure di politica diverse dai dazi (misure di politica commerciale e divieti economici), impiegando commerciale e divieti economici), impiegando la nomenclatura doganale di riferimento;la nomenclatura doganale di riferimento;

Consentire, nelle movimentazioni Consentire, nelle movimentazioni transnazionali, l’individuazione delle aliquote transnazionali, l’individuazione delle aliquote Iva, nonché, eventualmente, delle accise, delle Iva, nonché, eventualmente, delle accise, delle restrizioni quantitative, delle disposizioni restrizioni quantitative, delle disposizioni sanitarie o fitosanitarie.sanitarie o fitosanitarie.

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Il Sistema armonizzatoIl Sistema armonizzato 1988. Convenzione internazionale del Sistema Armonizzato di 1988. Convenzione internazionale del Sistema Armonizzato di

designazione e di codificazione delle merci (alla quale hanno designazione e di codificazione delle merci (alla quale hanno aderito quasi tutti gli Stati), finalizzata alla unificazione delle aderito quasi tutti gli Stati), finalizzata alla unificazione delle varie nomenclature doganali fino ad allora esistenti.varie nomenclature doganali fino ad allora esistenti.

Sistema comune che rappresenta le proprietà caratteristiche Sistema comune che rappresenta le proprietà caratteristiche delle merci movimentate.delle merci movimentate.

Esso è costituito da: 1) codici di 6 cifre (prime 4, voce Esso è costituito da: 1) codici di 6 cifre (prime 4, voce doganale; successive 2, sottovoce di S.A.), descrizione delle doganale; successive 2, sottovoce di S.A.), descrizione delle merci relative; 2) note legali all’inizio di ciascun Capitolo e di merci relative; 2) note legali all’inizio di ciascun Capitolo e di ciascuna Sezione. I codici del S.A. costituiscono la base alla ciascuna Sezione. I codici del S.A. costituiscono la base alla quale ogni Stato aggiunge altre cifre – estendendo quindi la quale ogni Stato aggiunge altre cifre – estendendo quindi la descrizione – per adattarlo alle proprie esigenze specifiche.descrizione – per adattarlo alle proprie esigenze specifiche.

L’U.E. ha aggiunto due cifre, formando la c.d. Nomenclatura L’U.E. ha aggiunto due cifre, formando la c.d. Nomenclatura Combinata (N.C.) di 8 cifre, più altre 2 (codice TARIC) legate Combinata (N.C.) di 8 cifre, più altre 2 (codice TARIC) legate non alla composizione fisica della merce, ma ad altre non alla composizione fisica della merce, ma ad altre circostanze quali la destinazione di impiego, le modalità di circostanze quali la destinazione di impiego, le modalità di fabbricazione, etc., a cui corrispondono tassazioni finali fabbricazione, etc., a cui corrispondono tassazioni finali diverse ovvero misure economiche specifiche.diverse ovvero misure economiche specifiche.

Fanno parte integrante del S.A. anche le norme delle “Note Fanno parte integrante del S.A. anche le norme delle “Note esplicative del Sistema Armonizzato” (norme giuridiche esplicative del Sistema Armonizzato” (norme giuridiche internazionali).internazionali).

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Tariffa doganale della Comunità Tariffa doganale della Comunità europea (TDC)europea (TDC)

Art. 20, par. 1 e 2 CDC Art. 20, par. 1 e 2 CDC artt. 33 e 34 del artt. 33 e 34 del NCDC.NCDC.

Si tratta di una codificazione ad 8 cifre che Si tratta di una codificazione ad 8 cifre che riunisce tutti i codici della Nomenclatura riunisce tutti i codici della Nomenclatura Combinata (NC, Allegato I al reg. CEE n. Combinata (NC, Allegato I al reg. CEE n. 2658/1987) e dei relativi dazi ad essi 2658/1987) e dei relativi dazi ad essi applicabili, che si suddividono in: applicabili, che si suddividono in:

1)1) autonomi, decisi dalla Comunità con autonomi, decisi dalla Comunità con proprio regolamento in ragione di accordi proprio regolamento in ragione di accordi bilaterali o concessi unilateralmente, come bilaterali o concessi unilateralmente, come nei confronti dei Paesi in via di sviluppo; nei confronti dei Paesi in via di sviluppo;

2)2) convenzionali, consolidati in sede al Gatt convenzionali, consolidati in sede al Gatt ((General Agreement on Tariffs and TradeGeneral Agreement on Tariffs and Trade).).

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Ruolo della Corte di GiustiziaRuolo della Corte di Giustizia

La Corte di Giustizia La Corte di Giustizia interpreta la Tariffa e la interpreta la Tariffa e la Nomenclatura Combinata in Nomenclatura Combinata in modo che vengano applicate modo che vengano applicate uniformemente in tutta la uniformemente in tutta la Comunità.Comunità.

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- Origine delle merci - - Origine delle merci -

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Ogniqualvolta un rapporto Ogniqualvolta un rapporto commerciale implica una cessione di commerciale implica una cessione di beni tra Stati diversi si impone – al beni tra Stati diversi si impone – al passaggio della frontiera doganale – la passaggio della frontiera doganale – la necessità di stabilire l’origine dei necessità di stabilire l’origine dei prodotti oggetto della transazione.prodotti oggetto della transazione.

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Regole di origineRegole di origine a) a) PreferenzialiPreferenziali • Trattamento daziario privilegiato basato su accordi Trattamento daziario privilegiato basato su accordi

di libero scambio o a base unilaterale.di libero scambio o a base unilaterale.

• Trattamento preferenziale subordinato a due Trattamento preferenziale subordinato a due condizioni.condizioni.

1) 1) regola del “trasporto diretto”regola del “trasporto diretto” i prodotti originari del Paese i prodotti originari del Paese accordatario devono essere trasportati direttamente a accordatario devono essere trasportati direttamente a destinazione;destinazione;

2) le merci devono aver acquisito il carattere di 2) le merci devono aver acquisito il carattere di prodotti prodotti “originari”“originari”, giustificato secondo le regole di cooperazione , giustificato secondo le regole di cooperazione amministrativa previste in ogni atto o accordo (es. regola del amministrativa previste in ogni atto o accordo (es. regola del “salto del codice SA”/art. 24 CDC - art. 36 NCDC).“salto del codice SA”/art. 24 CDC - art. 36 NCDC).

• Gli effetti delle preferenze sono circoscritti ai soli Gli effetti delle preferenze sono circoscritti ai soli profili daziari, senza avere alcun riflesso sulle misure profili daziari, senza avere alcun riflesso sulle misure di politica economica o altre restrizioni o divieti di politica economica o altre restrizioni o divieti all’importazione.all’importazione.

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b) b) Non preferenzialiNon preferenziali

• Regola generale che connota tutte le operazioni Regola generale che connota tutte le operazioni ed i prodotti che vengono importati da Paesi ed i prodotti che vengono importati da Paesi con i quali l’UE non ha perfezionato alcun con i quali l’UE non ha perfezionato alcun accordo tariffario.accordo tariffario.

• Si applica anche negli scambi con Paesi con cui Si applica anche negli scambi con Paesi con cui vigono accordi specifici laddove una spedizione vigono accordi specifici laddove una spedizione di merci sia priva della documentazione di merci sia priva della documentazione comprovante l’effettiva origine del prodotto.comprovante l’effettiva origine del prodotto.

• L’aliquota daziaria applicabile è quella riportata L’aliquota daziaria applicabile è quella riportata nel testo della tariffa doganale comune.nel testo della tariffa doganale comune.

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Determinazione dell’origineDeterminazione dell’origine 1) Art. 23 CDC (nozione di merce originaria di un 1) Art. 23 CDC (nozione di merce originaria di un

Paese): “Paese): “sono originarie le merci interamente ottenute sono originarie le merci interamente ottenute in tale Paesein tale Paese”;”;

2) Artt. 24 e 25 CDC. Attribuzione dell’origine a 2) Artt. 24 e 25 CDC. Attribuzione dell’origine a prodotti la cui genesi non è univocamente prodotti la cui genesi non è univocamente determinabile;determinabile;

3) Convenzione di Kyoto. Criterio della regola 3) Convenzione di Kyoto. Criterio della regola percentuale percentuale ad valorem ad valorem (c.d. criterio del valore (c.d. criterio del valore aggiunto);aggiunto);

4) Il c.d. “4) Il c.d. “Roll upRoll up”;”;

5) Regole particolari: cumulo bilaterale; cumulo 5) Regole particolari: cumulo bilaterale; cumulo regionale; cumulo completo; cumulo diagonale; cumulo regionale; cumulo completo; cumulo diagonale; cumulo multilaterale, multilaterale, etcetc..

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Certificazione di origineCertificazione di origine

La prova dell’origine viene data da un La prova dell’origine viene data da un documento denominato documento denominato certificato certificato di originedi origine. .

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Modello Eur. 1Modello Eur. 1 Per i Paesi legati all’Unione da accordi bilaterali.Per i Paesi legati all’Unione da accordi bilaterali. Rilasciato dalle autorità doganali del Paese di Rilasciato dalle autorità doganali del Paese di

esportazione su domanda scritta dell’esportatore.esportazione su domanda scritta dell’esportatore. Le autorità doganali del Paese di esportazione Le autorità doganali del Paese di esportazione

intraprendono le iniziative necessarie per la intraprendono le iniziative necessarie per la verifica dell’origine delle merci e per il controllo verifica dell’origine delle merci e per il controllo degli altri dati del certificato Eur. 1.degli altri dati del certificato Eur. 1.

La Dogana del Paese importatore non può La Dogana del Paese importatore non può rifiutare di accettare il certificato né contestare rifiutare di accettare il certificato né contestare all’importatore l’origine dichiarata, o qualsiasi all’importatore l’origine dichiarata, o qualsiasi altra irregolarità formale e/o sostanziale.altra irregolarità formale e/o sostanziale.

Può essere rilasciato anche ad esportazione Può essere rilasciato anche ad esportazione avvenuta (dicitura “rilasciato a posteriori”).avvenuta (dicitura “rilasciato a posteriori”).

Possono essere rilasciati duplicati in caso di Possono essere rilasciati duplicati in caso di smarrimento e/o furti (dicitura “duplicato”).smarrimento e/o furti (dicitura “duplicato”).

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Modello Eur 2Modello Eur 2

Previsto per spedizioni contenenti Previsto per spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore ad un valore unitario non superiore ad un importo in euro variabile in ragione importo in euro variabile in ragione del diverso accordo.del diverso accordo.

Compilato e firmato direttamente Compilato e firmato direttamente dall’esportatore o, sotto la sua dall’esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato.rappresentante autorizzato.

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Form AForm A

Utilizzato per tutti gli altri Paesi beneficiari del Utilizzato per tutti gli altri Paesi beneficiari del SPG o per quelli beneficiari di agevolazioni SPG o per quelli beneficiari di agevolazioni tariffarie concesse unilateralmente dall’Unione.tariffarie concesse unilateralmente dall’Unione.

Rilasciato su richiesta scritta dell’esportatore o Rilasciato su richiesta scritta dell’esportatore o del suo rappresentante autorizzato.del suo rappresentante autorizzato.

Corredato di ogni altro documento giustificativo Corredato di ogni altro documento giustificativo utile a comprovare che i prodotti da esportare utile a comprovare che i prodotti da esportare sono originari ed hanno quindi diritto al sono originari ed hanno quindi diritto al trattamento preferenziale.trattamento preferenziale.

Stesse considerazioni fatte per l’Eur 1 circa la Stesse considerazioni fatte per l’Eur 1 circa la competenza della Dogana di importazione a competenza della Dogana di importazione a verificarne la correttezza nonché relativamente verificarne la correttezza nonché relativamente alla possibilità di emettere copie a posteriori o alla possibilità di emettere copie a posteriori o duplicati.duplicati.

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Dichiarazione su fatturaDichiarazione su fattura

Utilizzabile da qualsiasi esportatore per le Utilizzabile da qualsiasi esportatore per le spedizioni consistenti in uno o più colli contenenti spedizioni consistenti in uno o più colli contenenti prodotti originari della Comunità, il cui valore non prodotti originari della Comunità, il cui valore non superi i 6.000,00 euro - o il valore precisato nel superi i 6.000,00 euro - o il valore precisato nel singolo accordo -, o da un esportatore autorizzato.singolo accordo -, o da un esportatore autorizzato.

Redatta dall’esportatore, in lingua inglese o Redatta dall’esportatore, in lingua inglese o francese, sulla fattura, sulla bolletta di consegna, francese, sulla fattura, sulla bolletta di consegna, o su altro documento commerciale.o su altro documento commerciale.

Recante la firma manoscritta dell’esportatore, Recante la firma manoscritta dell’esportatore, salvo che lo stesso non sia autorizzato.salvo che lo stesso non sia autorizzato.

L’esportatore deve essere in grado di presentare L’esportatore deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento alle autorità doganali che ne in qualsiasi momento alle autorità doganali che ne facciano richiesta tutti i documenti atti a provare facciano richiesta tutti i documenti atti a provare il carattere originario dei prodotti esportati.il carattere originario dei prodotti esportati.

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ATRATR

Utilizzato nell’ambito dell’accordo Utilizzato nell’ambito dell’accordo tra UE e Turchiatra UE e Turchia

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Sentenza BeemsterboerCorte di Giustizia, 9 marzo 2006,

causa C- 293/04

Inesattezza certificati di origineInesattezza certificati di origineOnere della provaOnere della prova

220 CDC220 CDC

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Art. 220, n. 2, lett. b, CDCArt. 220, n. 2, lett. b, CDCNon si procede alla contabilizzazione a Non si procede alla contabilizzazione a

posteriori se:posteriori se: ““1. L’importo dei dazi legalmente 1. L’importo dei dazi legalmente

dovuto non è stato contabilizzato dovuto non è stato contabilizzato per un per un erroreerrore dell’autorità dell’autorità doganale, che non poteva doganale, che non poteva ragionevolmenteragionevolmente essere scoperto essere scoperto dal debitore avendo questi agito in dal debitore avendo questi agito in buona fedebuona fede e rispettato tutte le e rispettato tutte le disposizioni previste dalla disposizioni previste dalla normativanormativa in vigore riguardo alla in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.dichiarazione in dogana.

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2. Quando la posizione preferenziale di una merce è 2. Quando la posizione preferenziale di una merce è stabilita in base ad un stabilita in base ad un sistema di cooperazione sistema di cooperazione amministrativaamministrativa che coinvolge le autorità di un Paese che coinvolge le autorità di un Paese terzo,terzo,

il rilascio da parte di queste ultime di un certificato, ove il rilascio da parte di queste ultime di un certificato, ove esso si riveli esso si riveli inesattoinesatto, costituisce, ai sensi del primo , costituisce, ai sensi del primo comma,comma,

un errore che non poteva ragionevolmente essere un errore che non poteva ragionevolmente essere scopertoscoperto..

3. Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce 3. Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore in tal senso se il certificato si basa tuttavia un errore in tal senso se il certificato si basa su una su una situazione fattuale inesatta riferita situazione fattuale inesatta riferita dall’esportatoredall’esportatore

salvo se, salvo se, in particolare, è evidente che le autorità che hanno in particolare, è evidente che le autorità che hanno

rilasciato il certificato rilasciato il certificato erano informate o avrebbero erano informate o avrebbero ragionevolmente dovuto essere informateragionevolmente dovuto essere informate che le che le merci non avevano diritto al regime preferenziale.merci non avevano diritto al regime preferenziale.

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La fattispecieLa fattispecie

La Società “Hoogwegt” acquista alcuni La Società “Hoogwegt” acquista alcuni quantitativi di burro dall’impresa estone “Lacto”.quantitativi di burro dall’impresa estone “Lacto”.

Tali quantitativi vengono dichiarati all’ingresso nei Tali quantitativi vengono dichiarati all’ingresso nei Paesi Bassi dalla “Beemsterboer” (spedizioniere Paesi Bassi dalla “Beemsterboer” (spedizioniere doganale) operante per conto della Hoogwegt.doganale) operante per conto della Hoogwegt.

L’Estonia viene indicata come Paese di origine L’Estonia viene indicata come Paese di origine delle merci.delle merci.

Le merci vengono immesse in libera pratica con Le merci vengono immesse in libera pratica con applicazione della tariffa preferenziale sulla base applicazione della tariffa preferenziale sulla base di un accordo di libero scambio tra Estonia e UE.di un accordo di libero scambio tra Estonia e UE.

Per provare l’origine del burro ciascuna Per provare l’origine del burro ciascuna dichiarazione doganale è accompagnata da un dichiarazione doganale è accompagnata da un certificato Eur. 1, rilasciato dalle autorità doganali certificato Eur. 1, rilasciato dalle autorità doganali estoni su richiesta della Lacto.estoni su richiesta della Lacto.

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In seguito ad indicazioni relative ad una frode In seguito ad indicazioni relative ad una frode riguardante quantitativi di burro commercializzato tra riguardante quantitativi di burro commercializzato tra l’Unione europea e l’Estonia, una delegazione istituita l’Unione europea e l’Estonia, una delegazione istituita dalla Commissione CE, in collaborazione con le dalla Commissione CE, in collaborazione con le autorità doganali nazionali, effettua un controllo a autorità doganali nazionali, effettua un controllo a questo proposito.questo proposito.

Emerge che la Lacto (esportatore) non aveva Emerge che la Lacto (esportatore) non aveva conservato i documenti originari comprovanti l’origine conservato i documenti originari comprovanti l’origine del burro esportato (negligenza dell’esportatore).del burro esportato (negligenza dell’esportatore).

L’ispettorato delle dogane estone dichiara nulli i L’ispettorato delle dogane estone dichiara nulli i certificati Eur. 1 e provvede alla loro revoca.certificati Eur. 1 e provvede alla loro revoca.

Nell’impossibilità di stabilire l’origine del burro le Nell’impossibilità di stabilire l’origine del burro le autorità doganali olandesi procedono al recupero a autorità doganali olandesi procedono al recupero a posteriori nei confronti della Beemsterboer.posteriori nei confronti della Beemsterboer.

Nel corso del procedimento giudiziale Nel corso del procedimento giudiziale conseguentemente insorto, il Gerechtshof te conseguentemente insorto, il Gerechtshof te Amsterdam decide di sospendere il giudizio e di adire Amsterdam decide di sospendere il giudizio e di adire la Corte di Giustizia con rinvio pregiudiziale.la Corte di Giustizia con rinvio pregiudiziale.

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Questioni pregiudizialiQuestioni pregiudizialisottoposte all’esame della CGCEsottoposte all’esame della CGCE

1) (…)1) (…) 2) “2) “se un certificato Eur. 1 del quale sia impossibile accertare se un certificato Eur. 1 del quale sia impossibile accertare

l’effettiva inesattezzal’effettiva inesattezza, in quanto ad un controllo a posteriori , in quanto ad un controllo a posteriori l’origine delle merci per le quali il certificato è stato rilasciato l’origine delle merci per le quali il certificato è stato rilasciato non ha potuto esser confermata, mentre tali merci per questo non ha potuto esser confermata, mentre tali merci per questo solo motivo vengono private del trattamento preferenziale, solo motivo vengono private del trattamento preferenziale, sia sia un “certificato inesatto”, ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b)un “certificato inesatto”, ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b) CDC e, ove così non fosse, se un interessato possa invocare CDC e, ove così non fosse, se un interessato possa invocare vittoriosamente tale disposizione”;vittoriosamente tale disposizione”;

3) “in caso di soluzione affermativa della seconda questione, 3) “in caso di soluzione affermativa della seconda questione, su chi gravi l’onere di provare:su chi gravi l’onere di provare: che il certificato è basato su una che il certificato è basato su una inesatta presentazione dei fattiinesatta presentazione dei fatti

da parte dell’esportatore, e/o da parte dell’esportatore, e/o che che le autoritàle autorità che hanno rilasciato il certificato (Eur. 1) che hanno rilasciato il certificato (Eur. 1)

manifestamente sapevano o avrebbero dovuto saperemanifestamente sapevano o avrebbero dovuto sapere che le che le merci non potevano beneficiare di un trattamento preferenziale”;merci non potevano beneficiare di un trattamento preferenziale”;

4) (…)4) (…)

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Interpretazione della Corte di Interpretazione della Corte di Giustizia CEGiustizia CE

Qualora a seguito di un controllo a posteriori l’origine delle merci Qualora a seguito di un controllo a posteriori l’origine delle merci risultante da u n certificato Eur. 1 non possa più essere confermata risultante da u n certificato Eur. 1 non possa più essere confermata tale certificato tale certificato deve essere considerato come un certificato inesattodeve essere considerato come un certificato inesatto ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b) CDC.ai sensi dell’art. 220, n. 2, lett. b) CDC.

Conformemente alle regole tradizionali di ripartizione Conformemente alle regole tradizionali di ripartizione dell’onere della dell’onere della prova, spetta alle autorità doganaliprova, spetta alle autorità doganali che intendano avvalersi dell’art. che intendano avvalersi dell’art. 220, n. 2, lett. b), comma 3, initio, CDC, per procedere al recupero a 220, n. 2, lett. b), comma 3, initio, CDC, per procedere al recupero a posteriori, fornire, a sostegno della loro pretesa, la prova che il posteriori, fornire, a sostegno della loro pretesa, la prova che il rilascio dei certificati inesatti è imputabile all’inesatta presentazione rilascio dei certificati inesatti è imputabile all’inesatta presentazione dei fatti da parte dell’esportatore.dei fatti da parte dell’esportatore.

Laddove, tuttavia, le Autorità doganali non abbiano la possibilità di Laddove, tuttavia, le Autorità doganali non abbiano la possibilità di dimostraredimostrare la correttezza o meno delle informazioni fornite in vista la correttezza o meno delle informazioni fornite in vista del rilascio di un certificato Eur. 1 (del rilascio di un certificato Eur. 1 (perché per esempio l’esportatore perché per esempio l’esportatore non ha conservato, presso di sé, i documenti probatori, malgrado non ha conservato, presso di sé, i documenti probatori, malgrado l’obbligo di conservare per almeno tre annil’obbligo di conservare per almeno tre anni la necessaria la necessaria documentazione comprovante il carattere originario dei prodotti in documentazione comprovante il carattere originario dei prodotti in questione, come imposto dall’art. 28, n. 1, del Protocollo n. 3), questione, come imposto dall’art. 28, n. 1, del Protocollo n. 3), spetta spetta al debitore provare che i detti certificati rilasciati dalle Autorità del al debitore provare che i detti certificati rilasciati dalle Autorità del Paese terzo erano fondati su un’esatta presentazione dei fatti.Paese terzo erano fondati su un’esatta presentazione dei fatti.

Spetta agli operatori economici adottare, nell’ambito dei loro rapporti Spetta agli operatori economici adottare, nell’ambito dei loro rapporti contrattuali, i provvedimenti necessari per premunirsi contro i contrattuali, i provvedimenti necessari per premunirsi contro i rischi rischi di un’azione di recupero a posteriori.di un’azione di recupero a posteriori.

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Massima della Corte di Giustizia Massima della Corte di Giustizia CECE

““ In linea di principio spetta alle autorità doganali In linea di principio spetta alle autorità doganali che intendano avvalersi dell’art. 220, n. 2, lett. b), che intendano avvalersi dell’art. 220, n. 2, lett. b), comma 3, comma 3, initioinitio, per procedere al recupero a , per procedere al recupero a posteriori, fornire la prova che il rilascio dei posteriori, fornire la prova che il rilascio dei certificati inesatti è imputabile all’inesatta certificati inesatti è imputabile all’inesatta presentazione dei fatti da parte dell’esportatore. presentazione dei fatti da parte dell’esportatore. Tuttavia, qualora, a seguito di una negligenza Tuttavia, qualora, a seguito di una negligenza imputabile soltanto all’esportatore, le autorità imputabile soltanto all’esportatore, le autorità doganali si trovino nell’impossibilità di fornire la doganali si trovino nell’impossibilità di fornire la prova necessaria del fatto che il certificato Eur. 1 prova necessaria del fatto che il certificato Eur. 1 è stato rilasciato sulla base della presentazione è stato rilasciato sulla base della presentazione esatta o inesatta dei fatti da parte dell’esportatore esatta o inesatta dei fatti da parte dell’esportatore stesso, incombe al debitore dei dazi dimostrare stesso, incombe al debitore dei dazi dimostrare che tale certificato rilasciato dalle autorità del che tale certificato rilasciato dalle autorità del Paese terzo si basava su un’esatta presentazione Paese terzo si basava su un’esatta presentazione dei fatti”.dei fatti”.

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- Valore delle merci - - Valore delle merci -

Procedura di valutazione di Procedura di valutazione di ciascuna transazioneciascuna transazione

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Criterio base: valore di Criterio base: valore di transazionetransazione

Art. 29Art. 29

Il valore di transazione corrisponde “Il valore di transazione corrisponde “al al prezzo effettivamente pagato o da prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale destinazione del territorio doganale della Comunitàdella Comunità” ”

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Affinché l’equità e la centralità del metodo del valore di Affinché l’equità e la centralità del metodo del valore di transazione non siano vanificate da particolari situazioni in transazione non siano vanificate da particolari situazioni in cui possono venire a trovarsi le parti contraenti è necessario cui possono venire a trovarsi le parti contraenti è necessario che siano rispettate determinate condizioniche siano rispettate determinate condizioni(pena l’inapplicabilità di tale regola).(pena l’inapplicabilità di tale regola).

Non devono esistere restrizioni per la cessione o l’utilizzazione Non devono esistere restrizioni per la cessione o l’utilizzazione delle merci da parte del compratore, al di fuori di quelle delle merci da parte del compratore, al di fuori di quelle imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella Comunità, o che limitino l’area geografica nella quale le merci Comunità, o che limitino l’area geografica nella quale le merci possono essere rivendute, ovvero non intacchino possono essere rivendute, ovvero non intacchino sostanzialmente il oro valore;sostanzialmente il oro valore;

La vendita o il prezzo non deve essere subordinato a condizioni La vendita o il prezzo non deve essere subordinato a condizioni o prestazioni il cui valore non possa essere determinato in o prestazioni il cui valore non possa essere determinato in relazione alle merci da valutare;relazione alle merci da valutare;

Nessuna parte del prodotto, relativo a qualsiasi rivendita o Nessuna parte del prodotto, relativo a qualsiasi rivendita o successiva cessione, deve ritornare direttamente o successiva cessione, deve ritornare direttamente o indirettamente al venditore, a meno che non possa essere indirettamente al venditore, a meno che non possa essere operata un’adeguata rettifica;operata un’adeguata rettifica;

Non devono esserci legami tra l’acquirente e il Non devono esserci legami tra l’acquirente e il venditore che abbiano influenzato la determinazione venditore che abbiano influenzato la determinazione del prezzo (se vi è un legame, il valore di del prezzo (se vi è un legame, il valore di transazione deve essere “accettabile” a fini doganali, transazione deve essere “accettabile” a fini doganali, exex art. 29, par. 2, CDC) art. 29, par. 2, CDC)

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Metodi alternativi di valutazioneMetodi alternativi di valutazioneSe il valore di transazione non può essere Se il valore di transazione non può essere determinato, determinato, si dovrà ricorrere ai c.d. “metodi alternativi”:si dovrà ricorrere ai c.d. “metodi alternativi”: Valore di transazione di merci identiche;Valore di transazione di merci identiche; Valore di transazioni di merci similari;Valore di transazioni di merci similari; Valore dedotto dal prezzo di rivendita in UE;Valore dedotto dal prezzo di rivendita in UE; Valore calcolato o ricostruito sulla base dei Valore calcolato o ricostruito sulla base dei

costi di produzione;costi di produzione; Valore calcolato con il c.d. “metodo Valore calcolato con il c.d. “metodo

ragionevole” (a condizione del rispetto dei ragionevole” (a condizione del rispetto dei principi GATT).principi GATT).

N.B. ciascuno di essi può essere utilizzato solo N.B. ciascuno di essi può essere utilizzato solo quando il precedente sia quando il precedente sia inadeguato/inapplicabile.inadeguato/inapplicabile.

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Elementi da aggiungere al valore Elementi da aggiungere al valore di transazionedi transazione

Commissioni e spese di mediazione, Commissioni e spese di mediazione, escluse le commissioni di acquisto;escluse le commissioni di acquisto;

Costo dei contenitori considerati, ai Costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un fini doganali, come formanti un tutt’unico con la merce;tutt’unico con la merce;

Costo dell’imballaggio, Costo dell’imballaggio, comprendente sia la manodopera comprendente sia la manodopera che i materialiche i materiali

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Materie, componenti, parti ed elementi Materie, componenti, parti ed elementi similari incorporati nelle merci similari incorporati nelle merci importate;importate;

Utensili, matrici, stampi ed oggetti Utensili, matrici, stampi ed oggetti similari utilizzati per la produzione delle similari utilizzati per la produzione delle merci importate;merci importate;

Materie consumate durante la Materie consumate durante la produzione delle merci importate;produzione delle merci importate;

Lavori di ingegneria, di studio, di arte e Lavori di ingegneria, di studio, di arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un di design, piani e schizzi, eseguiti in un Paese non membro della Comunità e Paese non membro della Comunità e necessari per produrre le merci necessari per produrre le merci importate.importate.

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I corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle I corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;effettivamente pagato o da pagare;

Il valore di ogni parte di rivendita di qualsiasi Il valore di ogni parte di rivendita di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzazione delle ulteriore rivendita, cessione o utilizzazione delle merci importate spettante direttamente o merci importate spettante direttamente o indirettamente al venditore;indirettamente al venditore;

Le spese di trasporto e di assicurazione delle Le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e le spese di carico e di merci importate e le spese di carico e di movimentazione connesse al trasporto delle movimentazione connesse al trasporto delle merci importate.merci importate.

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Elementi da sottrarre al valore di Elementi da sottrarre al valore di transazionetransazione

Spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel Spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo di introduzione del territorio doganale della luogo di introduzione del territorio doganale della Comunità;Comunità;

Spese relative a lavori di costruzione, di installazione, Spese relative a lavori di costruzione, di installazione, di montaggio, di manutenzione, di assistenza tecnica di montaggio, di manutenzione, di assistenza tecnica iniziati dopo l’importazione sulle merci importate (ad iniziati dopo l’importazione sulle merci importate (ad esempio, impianti, macchinari, materiale industriale);esempio, impianti, macchinari, materiale industriale);

Commissioni di acquisto;Commissioni di acquisto; Spese relative al diritto di riproduzione nella Spese relative al diritto di riproduzione nella

Comunità delle merci importate;Comunità delle merci importate; Interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento Interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento

concluso dal compratore e relativo all’acquisto di concluso dal compratore e relativo all’acquisto di merci importate;merci importate;

Dazi all’importazione e altre imposizioni da pagare Dazi all’importazione e altre imposizioni da pagare nella Comunità a motivo dell’importazione e della nella Comunità a motivo dell’importazione e della vendita delle merci.vendita delle merci.

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Sentenza CarboniSentenza CarboniCorte di Giustizia, 28 Corte di Giustizia, 28

febbraio 2008, C- febbraio 2008, C- 263/06263/06

Determinazione del valore in Determinazione del valore in Dogana per l’applicazione di un Dogana per l’applicazione di un dazio antidumping variabile. dazio antidumping variabile. Valore di transazioneValore di transazione..

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La fattispecieLa fattispecie La Società “Carboni e Derivati s.r.l.” acquista dalla La Società “Carboni e Derivati s.r.l.” acquista dalla

“Commercio Materie Prime CMP s.p.a., con sede in Genova, “Commercio Materie Prime CMP s.p.a., con sede in Genova, una partita di ghisa ematite originaria della Russia, a sua una partita di ghisa ematite originaria della Russia, a sua volta acquistata dalla cipriota “OME-DTECH Electronics volta acquistata dalla cipriota “OME-DTECH Electronics LTD”.LTD”.

La mandataria della Carboni, SPA – MAT s.r.l., presenta alla La mandataria della Carboni, SPA – MAT s.r.l., presenta alla Dogana di Molfetta (BA), per conto della Carboni, la Dogana di Molfetta (BA), per conto della Carboni, la dichiarazione relativa all’importazione di tale partita, il cui dichiarazione relativa all’importazione di tale partita, il cui valore era dichiarato su una base di ECU 151 per tonnellata.valore era dichiarato su una base di ECU 151 per tonnellata.

Le autorità doganali, con verbale di accertamento, informano Le autorità doganali, con verbale di accertamento, informano la Carboni, tramite la mandataria, che all’importo liquidato la Carboni, tramite la mandataria, che all’importo liquidato va aggiunto, conformemente alla decisione n. 67/94, un dazio va aggiunto, conformemente alla decisione n. 67/94, un dazio antidumping pari alla differenza tra il prezzo di ECU 149 per antidumping pari alla differenza tra il prezzo di ECU 149 per tonnellata, e il valore doganale dichiarato (quello di 151 per tonnellata, e il valore doganale dichiarato (quello di 151 per tonnellata non venne ritenuto plausibile dalle Autorità).tonnellata non venne ritenuto plausibile dalle Autorità).

La Carboni fornisce garanzia fideiussoria per il pagamento La Carboni fornisce garanzia fideiussoria per il pagamento della somma richiesta a titolo di dazio antidumping dal della somma richiesta a titolo di dazio antidumping dal garante, cioè la RAS, ma conviene in giudizio quest’ultima e garante, cioè la RAS, ma conviene in giudizio quest’ultima e il Ministero dinanzi al Tribunale di Bari contestando la il Ministero dinanzi al Tribunale di Bari contestando la fondatezza della richiesta del dazio nonché, di conseguenza, fondatezza della richiesta del dazio nonché, di conseguenza, la necessità del deposito in garanzia.la necessità del deposito in garanzia.

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Le ragioni della CarboniLe ragioni della Carboni

La Carboni fa valere che il prezzo di La Carboni fa valere che il prezzo di ECU 151 per tonnellata, indicato ECU 151 per tonnellata, indicato nella fattura emessa dalla CMP, è nella fattura emessa dalla CMP, è superiore al prezzo minimo di superiore al prezzo minimo di importazione (ECU 149 per importazione (ECU 149 per tonnellata), tonnellata),

non ci sarebbe motivo di imporre un non ci sarebbe motivo di imporre un dazio antidumping.dazio antidumping.

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Le ragioni dell’UfficioLe ragioni dell’Ufficio

L’Ufficio sostiene che il prezzo indicato sulla L’Ufficio sostiene che il prezzo indicato sulla fattura pro forma della CMP è fattura pro forma della CMP è inattendibile.inattendibile.

La fattura relativa alla vendita precedente, La fattura relativa alla vendita precedente, invero, rilasciata dalla OME-DTECH, indica invero, rilasciata dalla OME-DTECH, indica un prezzo di vendita alla CMP di ECU 130, un prezzo di vendita alla CMP di ECU 130, 98 per tonnellata (di molto inferiore, 98 per tonnellata (di molto inferiore, quindi, al prezzo minimo di importazione quindi, al prezzo minimo di importazione stabilito dalla decisione n. 67/94).stabilito dalla decisione n. 67/94).

Sulla base della differenza tra 149 Ecu e Sulla base della differenza tra 149 Ecu e 130,98, l’Ufficio recupera i diritti doganali.130,98, l’Ufficio recupera i diritti doganali.

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Tribunale di BariTribunale di Bari

Respinge il ricorso della CarboniRespinge il ricorso della Carboni

la difesa del mercato europeo attraverso la difesa del mercato europeo attraverso l’imposizione di un dazio antidumping l’imposizione di un dazio antidumping deve essere attuata deve essere attuata al momento al momento dell’ingresso nella Comunitàdell’ingresso nella Comunità, ,

vale a dire al vale a dire al momento del primo momento del primo acquisto da parte di un operatore acquisto da parte di un operatore comunitario comunitario (nel caso, la CMP).(nel caso, la CMP).

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Corte di Appello di BariCorte di Appello di Bari

Respinge l’appello della CarboniRespinge l’appello della Carboni

l’espressione “immissione in libera l’espressione “immissione in libera pratica” di cui all’art. 201 del CDC pratica” di cui all’art. 201 del CDC designa l’introduzione della merce nel designa l’introduzione della merce nel mercato comunitario e ciò impone di mercato comunitario e ciò impone di prendere in considerazione prendere in considerazione la fase la fase commerciale di acquisto della merce da commerciale di acquisto della merce da parte del primo operatore comunitarioparte del primo operatore comunitario..

Diversamente, la normativa antidumping Diversamente, la normativa antidumping verrebbe facilmente aggirata.verrebbe facilmente aggirata.

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Corte di CassazioneCorte di Cassazione

Dinanzi alla Corte di Cassazione, la Carboni sostiene:Dinanzi alla Corte di Cassazione, la Carboni sostiene: l’immissione in libera pratica si verifica l’immissione in libera pratica si verifica solo nel solo nel

momento in cui la merce entramomento in cui la merce entra nel territorio doganale nel territorio doganale della Comunità e della Comunità e non quando viene semplicemente non quando viene semplicemente acquistata da un soggetto comunitarioacquistata da un soggetto comunitario in uno Stato in uno Stato situato fuori dalla Comunità. situato fuori dalla Comunità.

La funzione del dazi antidumping non è quella di La funzione del dazi antidumping non è quella di sanzionare lo Stato produttore per impedirgli di sanzionare lo Stato produttore per impedirgli di esportare ad un prezzo determinato, ma di evitare esportare ad un prezzo determinato, ma di evitare che merce sottocosto entri nel mercato comunitario, che merce sottocosto entri nel mercato comunitario, producendo effetti negativi sulla concorrenza.producendo effetti negativi sulla concorrenza.

Inoltre, ai sensi dell’art. 29, n. 1, c. 1, del CDC, il Inoltre, ai sensi dell’art. 29, n. 1, c. 1, del CDC, il “valore in dogana delle merci importate è il valore di “valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato”.transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato”.

La differenza di prezzo tra acquisto e rivendita, nel La differenza di prezzo tra acquisto e rivendita, nel caso di specie, è giustificata da diversi fattori quali caso di specie, è giustificata da diversi fattori quali l’attività di intermediazione, le spese di trasporto e l’attività di intermediazione, le spese di trasporto e l’assunzione dei rischi.l’assunzione dei rischi.

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Secondo il Secondo il MinisteroMinistero, invece, , invece,

la la ratio legisratio legis della normativa antidumping della normativa antidumping conduce a ritenere che il pregiudizio al conduce a ritenere che il pregiudizio al mercato comunitariomercato comunitario

nonnon si realizza si realizza soltantosoltanto con la concreta con la concreta immissione nel territorio immissione nel territorio doganale doganale comunitario di merci sottocosto,comunitario di merci sottocosto,

ma anche ma anche nel caso in cui nel caso in cui un operatore un operatore comunitario acquisti dette merci ad un comunitario acquisti dette merci ad un prezzo inferiore rispetto ad altri prezzo inferiore rispetto ad altri operatori comunitarioperatori comunitari. .

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Questione pregiudizialeQuestione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede se la normativa Il giudice del rinvio chiede se la normativa doganale comunitaria legittimi le autorità doganale comunitaria legittimi le autorità doganali a determinare il valore doganale, ai doganali a determinare il valore doganale, ai fini dell’applicazione del dazio antidumping fini dell’applicazione del dazio antidumping istituito dalla decisione n. 67/94, istituito dalla decisione n. 67/94, sulla base del sulla base del prezzo pattuito per le medesime merci in una prezzo pattuito per le medesime merci in una vendita precedente a quella per la quale è stata vendita precedente a quella per la quale è stata resa la dichiarazione in doganaresa la dichiarazione in dogana..

Occorre cioè verificare se le autorità doganali possano, in Occorre cioè verificare se le autorità doganali possano, in generale, fare riferimento, ai fini dell’applicazione del generale, fare riferimento, ai fini dell’applicazione del dazio antidumping, al prezzo stabilito per le stesse dazio antidumping, al prezzo stabilito per le stesse merci in una vendita precedente, anche qualora il merci in una vendita precedente, anche qualora il prezzo dichiarato corrisponda a quello che prezzo dichiarato corrisponda a quello che l’importatore ha effettivamente pagato o dovrà pagare. l’importatore ha effettivamente pagato o dovrà pagare.

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Soluzione della CGCESoluzione della CGCE Occorre innanzitutto interpretare la nozione di “valore Occorre innanzitutto interpretare la nozione di “valore

doganale doganale dichiaratodichiarato”, ai sensi dell’art. 1, n. 2, della ”, ai sensi dell’art. 1, n. 2, della decisione n. 67/94.decisione n. 67/94.

Per valore doganale si intende il valore in dogana delle Per valore doganale si intende il valore in dogana delle merci importate come definito dalla normativa doganale.merci importate come definito dalla normativa doganale.

Riferimento all’art. 29, n. 1, del CDC, che definisce il Riferimento all’art. 29, n. 1, del CDC, che definisce il valore doganale come il “valore di transazione, cioè il valore doganale come il “valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano quando siano vendute per l’esportazione a vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della destinazione del territorio doganale della ComunitàComunità”, previa eventuale rettifica effettuata ”, previa eventuale rettifica effettuata conformemente alle altre disposizioni del CDC.conformemente alle altre disposizioni del CDC.

Deve quindi essere dimostrato, al momento della vendita, Deve quindi essere dimostrato, al momento della vendita, che le merci originarie di uno Stato terzo sono destinate che le merci originarie di uno Stato terzo sono destinate al territorio doganale della Comunità.al territorio doganale della Comunità.

Il fatto che le merci oggetto di una vendita siano Il fatto che le merci oggetto di una vendita siano dichiarate per l’immissione in libera pratica è da dichiarate per l’immissione in libera pratica è da considerarsi un’indicazione sufficiente che detta considerarsi un’indicazione sufficiente che detta condizione sia soddisfatta. condizione sia soddisfatta.

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MassimaMassima Le autorità doganali non possono determinare il Le autorità doganali non possono determinare il

valore doganale ai fini dell’applicazione del dazi valore doganale ai fini dell’applicazione del dazi antidumping sulla base del prezzo fissato per le antidumping sulla base del prezzo fissato per le merci di cui trattasi in una vendita precedente a merci di cui trattasi in una vendita precedente a quella per la quale è stata resa la dichiarazione in quella per la quale è stata resa la dichiarazione in dogana, qualora il prezzo dichiarato corrisponda a dogana, qualora il prezzo dichiarato corrisponda a quello effettivamente pagato o da pagare da parte quello effettivamente pagato o da pagare da parte dell’importatoredell’importatore

(147 DAC – facoltà solo per operatore)(147 DAC – facoltà solo per operatore)

La base di applicazione del dazi antidumping non La base di applicazione del dazi antidumping non è il valore doganale in quanto tale, ma il valore è il valore doganale in quanto tale, ma il valore doganale dichiarato dall’importatore.doganale dichiarato dall’importatore.

Ne consegue che i prezzi delle vendite Ne consegue che i prezzi delle vendite anteriori a quella il cui prezzo è stato scelto anteriori a quella il cui prezzo è stato scelto dall’importatore ai fini della dichiarazione in dall’importatore ai fini della dichiarazione in dogana non possono essere presi in dogana non possono essere presi in considerazione per applicare un dazi antidumping.considerazione per applicare un dazi antidumping.

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Per contro, nel caso in cui le Autorità abbiano Per contro, nel caso in cui le Autorità abbiano fondati dubbifondati dubbi (181 bis DAC) (181 bis DAC) sulla veridicità sulla veridicità del valore dichiarato e tali dubbi persistano del valore dichiarato e tali dubbi persistano dopo che siano state richieste informazioni dopo che siano state richieste informazioni complementari e sia stata concessa complementari e sia stata concessa all’interessato una ragionevole possibilità di all’interessato una ragionevole possibilità di far valere il proprio punto di vista riguardo ai far valere il proprio punto di vista riguardo ai motivi alla base di detti dubbi, ma non sia motivi alla base di detti dubbi, ma non sia stato possibile dimostrare il prezzo stato possibile dimostrare il prezzo effettivamente pagato o da pagare, le autorità effettivamente pagato o da pagare, le autorità doganali possono, ai sensi dell’art. 31 del doganali possono, ai sensi dell’art. 31 del CDC, calcolare il valore doganale ai fini CDC, calcolare il valore doganale ai fini dell’applicazione del dazio antidumping dell’applicazione del dazio antidumping facendo riferimento al prezzo concordato per facendo riferimento al prezzo concordato per le merci di cui trattasi nella vendita le merci di cui trattasi nella vendita precedente più vicina a quella per la quale è precedente più vicina a quella per la quale è stata resa la dichiarazione in dogana, della cui stata resa la dichiarazione in dogana, della cui veridicità dette autorità non abbiano veridicità dette autorità non abbiano oggettivamente alcun modo di dubitare.oggettivamente alcun modo di dubitare.