LA NORMATIVA E LA FAMIGLIA Principi fondamentali e ragionamenti giurisprudenziali.

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LA NORMATIVA E LA LA NORMATIVA E LA FAMIGLIAFAMIGLIA

Principi fondamentali e Principi fondamentali e ragionamenti giurisprudenzialiragionamenti giurisprudenziali

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COSTITUZIONE ART. 29COSTITUZIONE ART. 29

““La Repubblica riconosce i diritti della famiglia La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e matrimonio è ordinato sulla eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare”legge a garanzia dell’unità familiare”

Principio di autonomia della famigliaPrincipio di autonomia della famiglia

Principio di uguaglianza fra i coniugiPrincipio di uguaglianza fra i coniugi

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COSTITUZIONE ART. 30COSTITUZIONE ART. 30 ““E’ dovere e diritto dei genitori mantenere, E’ dovere e diritto dei genitori mantenere,

istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dei istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dei matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità”paternità”

Principio di tutela dei figli nati fuori del Principio di tutela dei figli nati fuori del matrimoniomatrimonio

Principio dell’autonomia educativaPrincipio dell’autonomia educativa

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COSTITUZIONE ART. 31COSTITUZIONE ART. 31

““La Repubblica agevola con misure economiche e La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”favorendo gli istituti necessari a tale scopo”

Principio del sostegno pubblico ai compiti Principio del sostegno pubblico ai compiti educativi della famigliaeducativi della famiglia

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Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugiconiugi

1) Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano1) Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi dirittigli stessi diritti e assumono e assumono i medesimi doverii medesimi doveri

(UGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI)(UGUAGLIANZA MORALE E GIURIDICA DEI CONIUGI)

2) Dal matrimonio deriva 2) Dal matrimonio deriva l’obbligol’obbligo reciproco alla fedeltà, reciproco alla fedeltà, all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione all’assistenza morale e materiale, alla collaborazione

nell’interesse della famiglia e alla coabitazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione (INDEROGABILITA’ DEI DOVERI CONIUGALI)(INDEROGABILITA’ DEI DOVERI CONIUGALI)

3) Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle 3) Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro

professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.famiglia.

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Gli obblighi reciproci sonoGli obblighi reciproci sono::

obbligo di obbligo di fedeltàfedeltà

obbligo di obbligo di assistenza morale e materialeassistenza morale e materiale

obbligo di obbligo di collaborazionecollaborazione familiare familiare

obbligo di obbligo di coabitazionecoabitazione

Non possono essere limite delle libertà personali intangibili (es. Non possono essere limite delle libertà personali intangibili (es. segretezza della corrispondenza – scelta dell’attività lavorativa segretezza della corrispondenza – scelta dell’attività lavorativa sempre che non crei contrasto e disaccordo motivato)sempre che non crei contrasto e disaccordo motivato)

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OBBLIGO DI FEDELTAOBBLIGO DI FEDELTA’’

Comporta la dedizione fisica e spirituale e può Comporta la dedizione fisica e spirituale e può prescindereprescindere da quella puramente sessuale da quella puramente sessuale

Il Giudice può dare una valutazione differente Il Giudice può dare una valutazione differente considerando le eventuali considerando le eventuali cause di genesicause di genesi

E’ connesso con la coabitazione e quindi E’ connesso con la coabitazione e quindi incompatibileincompatibile con la separazione con la separazione

Non comporta più conseguenze penali, salvo per la Non comporta più conseguenze penali, salvo per la previsione dell’art. 570 c.p. (assistenza familiare)previsione dell’art. 570 c.p. (assistenza familiare)

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ASSISTENZA E ASSISTENZA E COLLABORAZIONECOLLABORAZIONE

AssistenzaAssistenza è è mutuo sostegnomutuo sostegno a livello personale a livello personale

Ne è violazione l’Ne è violazione l’irrisioneirrisione pubblica del coniuge pubblica del coniuge

Ne è violazione una sorta di Ne è violazione una sorta di mobbingmobbing anche anche privatoprivato

La La collaborazionecollaborazione è diretta all’organizzazione è diretta all’organizzazione familiare e familiare e variavaria per possibilità e capacità del per possibilità e capacità del singolosingolo

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COABITAZIONECOABITAZIONE

Abitazione sotto lo stesso tetto come Abitazione sotto lo stesso tetto come centrocentro di di vita e degli interessi familiarivita e degli interessi familiari

I coniugi possono I coniugi possono concordareconcordare di avere abitazione di avere abitazione differentidifferenti

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CONTRIBUZIONECONTRIBUZIONE

Si basa sul principio Si basa sul principio solidaristicosolidaristico

Vale nei limiti delle condizioni di Vale nei limiti delle condizioni di vita possibilivita possibili

Ha rilevanza economica il Ha rilevanza economica il lavoro casalingolavoro casalingo

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Art. 143 bis Cognome della moglieArt. 143 bis Cognome della moglie

La moglie La moglie aggiungeaggiunge al proprio cognome al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozzenuove nozze

Diritto-dovere a garantire l’unitarietà familiareDiritto-dovere a garantire l’unitarietà familiareMa la legge consente l’utilizzo del proprio nome originaioMa la legge consente l’utilizzo del proprio nome originaio

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Art. 144. Indirizzo della vita familiare e Art. 144. Indirizzo della vita familiare e

residenza della famigliaresidenza della famiglia

1) I coniugi concordano tra loro 1) I coniugi concordano tra loro l'indirizzo l'indirizzo della vita familiaredella vita familiare e fissano la residenza e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.stessa.

E’ il progetto di azione futura per la gestione degli E’ il progetto di azione futura per la gestione degli affari di famiglia come nucleoaffari di famiglia come nucleo

2) A ciascuno dei coniugi spetta il 2) A ciascuno dei coniugi spetta il potere di potere di attuareattuare l'indirizzo concordato l'indirizzo concordato

Responsabilità solidale fra i coniugi di fronte a terzi, Responsabilità solidale fra i coniugi di fronte a terzi, per spese necessarie alla famigliaper spese necessarie alla famiglia

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Art. 145 Intervento del Art. 145 Intervento del giudicegiudice

1) In caso di 1) In caso di disaccordodisaccordo ciascuno dei coniugi può chiedere, ciascuno dei coniugi può chiedere, senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le senza formalità, l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai opinioni espresse dai coniugi e, per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata.tenta di raggiungere una soluzione concordata.

2) Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la 2) Ove questa non sia possibile e il disaccordo concerna la fissazione della residenza o altri affari essenziali, il fissazione della residenza o altri affari essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento congiuntamente dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle non impugnabile, la soluzione che ritiene più adeguata alle esigenze dell'unità e della vita della famiglia.esigenze dell'unità e della vita della famiglia.

Norma assai poco utilizzata anche perché il giudice ha solo potere Norma assai poco utilizzata anche perché il giudice ha solo potere discrezionale di indirizzo, ma non potere coercitivodiscrezionale di indirizzo, ma non potere coercitivo

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Art. 146 Allontanamento dalla Art. 146 Allontanamento dalla residenza familiareresidenza familiare

1) Il diritto all'assistenza morale e materiale 1) Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dall'articolo 143 è sospeso nei previsto dall'articolo 143 è sospeso nei confronti del coniuge che, allontanatosi confronti del coniuge che, allontanatosi senza giusta causa dalla residenza senza giusta causa dalla residenza familiare, rifiuta di tornarvi.familiare, rifiuta di tornarvi.

Nel passato esisteva tale previsione sanzionatoria solo nei Nel passato esisteva tale previsione sanzionatoria solo nei confronti della moglie; oggi finalmente ….confronti della moglie; oggi finalmente ….

Perdita del diritto al mantenimentoPerdita del diritto al mantenimento

Obbligo di fedeltà (basta il non disdoro del coniuge Obbligo di fedeltà (basta il non disdoro del coniuge abbandonato)abbandonato)

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2) La proposizione della domanda di separazione o di 2) La proposizione della domanda di separazione o di annullamento o di scioglimento o di cessazione degli annullamento o di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio costituisce effetti civili del matrimonio costituisce giusta causa giusta causa di allontanamentodi allontanamento dalla residenza familiare. dalla residenza familiare.

Previsione quindi sospesa in caso di procedimento di separazionePrevisione quindi sospesa in caso di procedimento di separazione

3) Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il 3) Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei benisequestro dei beni del coniuge allontanatosi, nella del coniuge allontanatosi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.previsti dagli articoli 143, terzo comma, e 147.

A garanzia degli obblighi di contribuzioneA garanzia degli obblighi di contribuzione

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Art. 147 Doveri verso i figliArt. 147 Doveri verso i figli

Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligoobbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.delle aspirazioni dei figli.

Diritto-dovere al mantenimento nei vari ambiti (abitativo, Diritto-dovere al mantenimento nei vari ambiti (abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, morale ….)scolastico, sportivo, sanitario, sociale, morale ….)

Diritto-dovere all’istruzione (operare scelte, vigilare Diritto-dovere all’istruzione (operare scelte, vigilare sull’operato, sul profitto)sull’operato, sul profitto)

Diritto-dovere all’educazione (anche con il proprio esempio Diritto-dovere all’educazione (anche con il proprio esempio e senza il ricorso all’abuso di metodi correttivi)e senza il ricorso all’abuso di metodi correttivi)

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MANTENIMENTOMANTENIMENTO

Se ci si trova in situazione di separazione deve tendere a Se ci si trova in situazione di separazione deve tendere a manteneremantenere lo lo stesso livello di vitastesso livello di vita

Il non ottemperare è stato qualificato come Il non ottemperare è stato qualificato come maltrattamentomaltrattamento e quindi e quindi penalmentepenalmente passibile passibile

Obbligazione globaleObbligazione globale di risultato per cui non importa con di risultato per cui non importa con quanto quanto ognunoognuno dei genitori contribuisce dei genitori contribuisce

Dura sino all’Dura sino all’indipendenzaindipendenza economica del figlio economica del figlio ancheanche maggiorennemaggiorenne

Cessa Cessa in caso di rifiutoin caso di rifiuto di lavoro da parte del figlio di lavoro da parte del figlio maggiorennemaggiorenne

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ISTRUZIONEISTRUZIONE

ObbligoObbligo di ottemperare alle spese anche di ottemperare alle spese anche oltreoltre la la maggiore etàmaggiore età

DirittoDiritto di scelta insindacabile di scelta insindacabile finofino alla maggiore alla maggiore etàetà

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EDUCAZIONEEDUCAZIONE

LegittimoLegittimo riferimento all’esempio familiare come riferimento all’esempio familiare come cultura, religione, credo politicocultura, religione, credo politico

IllegittimaIllegittima l’indicazione in contrasto con il sistema l’indicazione in contrasto con il sistema normativonormativo

IllecitoIllecito l’abuso dei mezzi educativi/correttivi l’abuso dei mezzi educativi/correttivi

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PROTEZIONEPROTEZIONE

ProteggereProteggere guidando guidando

Guidare Guidare armandoarmando

ArmareArmare proteggendo proteggendo

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Art. 148 Art. 148 Concorso negli oneriConcorso negli oneri

1) I coniugi devono adempiere l'obbligazione 1) I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in prevista nell'articolo precedente in proporzioneproporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.loro doveri nei confronti dei figli.

Obbligazione globale ma Obbligazione globale ma ripartitaripartita differentemente fra i differentemente fra i coniugiconiugi

Gli ascendenti sono obbligati in caso di Gli ascendenti sono obbligati in caso di indigenza di indigenza di entrambientrambi i figli/genitori i figli/genitori

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Permane l’obbligazione Permane l’obbligazione globale e solidaleglobale e solidale dei dei genitorigenitori

Il giudice adotta criteri Il giudice adotta criteri elasticielastici di valutazione di valutazione

Il giudice adotta criteri Il giudice adotta criteri discrezionalidiscrezionali di valutazione di valutazione

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Art. 149 Art. 149 Scioglimento del Scioglimento del matrimoniomatrimonio

1) Il matrimonio si scioglie 1) Il matrimonio si scioglie con la mortecon la morte di di uno dei coniugi e negli altri casi previsti uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla dalla leggelegge..

2) Gli effetti civili del matrimonio celebrato 2) Gli effetti civili del matrimonio celebrato con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82, o con rito religioso, ai sensi dell'articolo 82, o dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, dell'articolo 83, e regolarmente trascritto, cessano alla cessano alla mortemorte di uno dei coniugi e negli di uno dei coniugi e negli altri casi previsti dalla altri casi previsti dalla leggelegge..

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Art. 150 Art. 150 Separazione Separazione

personalepersonale 1) È ammessa la separazione personale dei coniugi.1) È ammessa la separazione personale dei coniugi. AllentamentoAllentamento del vincolo matrimoniale del vincolo matrimoniale Prevalenza degli interessi Prevalenza degli interessi privatiprivati dei coniugi dei coniugi

2) La separazione può essere giudiziale o 2) La separazione può essere giudiziale o consensuale.consensuale.

3) Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o 3) Il diritto di chiedere la separazione giudiziale o l'omologazione di quella consensuale spetta l'omologazione di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi. (esclusivamente ai coniugi. (Diritto inalienabileDiritto inalienabile))

((Separazione Separazione di fatto)di fatto)

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MEDIAZIONE FAMILIAREMEDIAZIONE FAMILIARE

Opera in caso diOpera in caso di::

Separazione Separazione giudizialegiudiziale

Separazione Separazione consensualeconsensuale

Separazione Separazione di fattodi fatto

Separazione di Separazione di coppie di fattocoppie di fatto

DivorzioDivorzio

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Art. 151 Art. 151 Separazione Separazione giudizialegiudiziale

1) La separazione può essere chiesta quando si 1) La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzioneintollerabile la prosecuzione della convivenza o da della convivenza o da

recare grave pregiudizio alla educazione della prole.recare grave pregiudizio alla educazione della prole.

Valutazione Valutazione oggettivaoggettiva dell’intollerabilità, inutile se già condivisa dell’intollerabilità, inutile se già condivisa

Valutazione Valutazione concordataconcordata di separazione di separazione

Il riferimento alla prole è un Il riferimento alla prole è un nonsensenonsense

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2) Il giudice, pronunziando la separazione, 2) Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabileaddebitabile la separazione, in la separazione, in considerazione del suo comportamento considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal contrario ai doveri che derivano dal matrimoniomatrimonio..

Addebito, ma Addebito, ma non più colpa (previsioni tassative)non più colpa (previsioni tassative)

Solo Solo su istanzasu istanza di parte di parte

Ma con valutazione Ma con valutazione discrezionalediscrezionale del giudice del giudice

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Art. 152 Art. 152 Separazione per condanna Separazione per condanna penalepenale

1) La separazione può essere anche chiesta 1) La separazione può essere anche chiesta contro il coniuge che è stato condannato contro il coniuge che è stato condannato alla pena dell'ergastolo o della reclusione alla pena dell'ergastolo o della reclusione per un tempo per un tempo superiore ai cinque annisuperiore ai cinque anni, , ovvero è stato sottoposto all'interdizione ovvero è stato sottoposto all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in perpetua dai pubblici uffici, tranne il caso in cui la condanna o l'interdizione è anteriore cui la condanna o l'interdizione è anteriore al matrimonio e l'altro coniuge ne è al matrimonio e l'altro coniuge ne è consapevole.consapevole.

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Art. 153 Art. 153 Separazione per non Separazione per non

fissata residenzafissata residenza

1) La 1) La mogliemoglie può chiedere la separazione può chiedere la separazione quando il marito, senza giusto motivo, non quando il marito, senza giusto motivo, non fissa una residenza, o, avendone i mezzi, fissa una residenza, o, avendone i mezzi, ricusa di fissarla in modo conveniente alla ricusa di fissarla in modo conveniente alla sua condizione.sua condizione.

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Art. 154 Art. 154 RiconciliazioneRiconciliazione

1) La riconciliazione tra i coniugi comporta 1) La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domandal'abbandono della domanda di separazione di separazione personale già proposta.personale già proposta.

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Art. 155 Art. 155 Provvedimenti riguardo ai Provvedimenti riguardo ai figlifigli

1) Anche in caso di separazione personale dei 1) Anche in caso di separazione personale dei genitori genitori il figlio minore ha il dirittoil figlio minore ha il diritto di mantenere un di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.genitoriale.

Affido Affido condivisocondiviso

Minori Minori titolarititolari del diritto del diritto

Genitori Genitori interpretiinterpreti dell’obbligo dell’obbligo

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……continuacontinua

2) Per realizzare la finalità indicata dal primo 2) Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi adotta i provvedimenti relativi alla prolealla prole con esclusivo riferimento all'interesse con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figlise non contrari all'interesse dei figli, degli accordi , degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.provvedimento relativo alla prole.

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3) La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i 3) La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono sono assunte di comune accordoassunte di comune accordo tenendo conto delle tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.potestà separatamente.

Gestione alla stessa stregua del Gestione alla stessa stregua del durante l’unionedurante l’unione

In caso di disaccordo, su elementi In caso di disaccordo, su elementi importantiimportanti, si può , si può rimettere alla decisione del giudice rimettere alla decisione del giudice

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4) Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti 4) Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:determinare considerando:

1) le 1) le attualiattuali esigenze del figlio; esigenze del figlio; 2) il 2) il tenore di vita godutotenore di vita goduto dal figlio in costanza di dal figlio in costanza di

convivenza con entrambi i genitori; convivenza con entrambi i genitori; 3) 3) i tempi di permanenzai tempi di permanenza presso ciascun genitore; presso ciascun genitore; 4) le 4) le risorserisorse economiche di entrambi i genitori; economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei 5) la valenza economica dei compiti domesticicompiti domestici e di e di

cura assunti da ciascun genitore.cura assunti da ciascun genitore.

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Art. 155 bis Art. 155 bis Affidamento a un solo Affidamento a un solo genitore e opposizione genitore e opposizione

all‘affidamento condivisoall‘affidamento condiviso

11) Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno ) Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento provvedimento motivatomotivato che l'affidamento all'altro sia contrario che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.all'interesse del minore.

2) Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, 2) Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i possibile, i diritti del minorediritti del minore previsti dal primo comma previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

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Art. 155 ter Art. 155 ter Revisione delle Revisione delle disposizioni concernenti disposizioni concernenti

l'affidamento dei figlil'affidamento dei figli

I I genitori hanno diritto di chiedere in ogni genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'concernenti l'affidamentoaffidamento dei figli, dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della l'attribuzione dell'esercizio della potestà potestà su su di essi e delle eventuali disposizioni relative di essi e delle eventuali disposizioni relative alla alla misura e alla modalitàmisura e alla modalità del contributo del contributo..

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Art. 155 quater Art. 155 quater Assegnazione Assegnazione della casa familiare e prescrizioni della casa familiare e prescrizioni

in tema di residenzain tema di residenza

1) Il godimento della casa familiare è 1) Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figlidell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il . Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economicirapporti economici tra i genitori, considerato tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al l'eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario nel caso che l'assegnatario non abiti o cessinon abiti o cessi di di abitare stabilmente nella casa familiare o abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.

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2) Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la 2) Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l'altro coniuge può residenza o il domicilio, l'altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell'affidamento, la ridefinizione le modalità dell'affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economiciivi compresi quelli economici..

L’assegnazione è effettuata nell’L’assegnazione è effettuata nell’interesseinteresse dei figli dei figli ““PrioritariamentePrioritariamente” quindi anche al coniuge non allocatario” quindi anche al coniuge non allocatario Tener conto delle Tener conto delle differenti differenti condizioni economichecondizioni economiche

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Art. 155 quinquies Art. 155 quinquies Disposizioni in Disposizioni in favore dei figli maggiorennifavore dei figli maggiorenni

1) Il giudice, valutate le circostanze, può 1) Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto.versato direttamente all'avente diritto.

Mantenimento Mantenimento fino all’indipendenzafino all’indipendenza economica come per la economica come per la vecchia normativavecchia normativa

Anche versamento Anche versamento direttodiretto al figlio maggiorenne al figlio maggiorenne

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Art. 155 sexies Art. 155 sexies Poteri del giudice Poteri del giudice

e ascolto del minoree ascolto del minore 1) Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, 1) Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria,

dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice dei provvedimenti di cui all'articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, può assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi mezzi di provadi prova. Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del . Il giudice dispone, inoltre, l'audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.anche di età inferiore ove capace di discernimento.

Qualora Qualora non abbianon abbia altro mezzo di valutazione altro mezzo di valutazione

““Convenzione europea di Strasburgo del 1996 ratificata con Convenzione europea di Strasburgo del 1996 ratificata con l. 20.3.2003, n. 77 e Convenzione di New York del l. 20.3.2003, n. 77 e Convenzione di New York del 20.11.1989, ratificata con l. 27.5.1991, n. 176”: 20.11.1989, ratificata con l. 27.5.1991, n. 176”: diritto del diritto del

minoreminore ad essere ascoltato ad essere ascoltato

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2) Qualora ne ravvisi l'opportunità, il 2) Qualora ne ravvisi l'opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l'adozione dei consenso, può rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 155 per provvedimenti di cui all'articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una esperti, tentino una mediazionemediazione per per raggiungere un accordoraggiungere un accordo, con particolare , con particolare riferimento alla tutela riferimento alla tutela dell'interesse morale dell'interesse morale e materiale dei figlie materiale dei figli..

Dal conflitto al consensoDal conflitto al consenso Soluzione concordata del conflittoSoluzione concordata del conflitto

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Art. 156 Art. 156 Effetti della separazione Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i sui rapporti patrimoniali tra i

coniugiconiugi 1) Il giudice, pronunziando la separazione, 1) Il giudice, pronunziando la separazione,

stabilisce a vantaggio del coniuge cui non stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo necessario al suo mantenimentomantenimento, qualora , qualora egli egli non abbianon abbia adeguati redditi propri. adeguati redditi propri.

ScioglimentoScioglimento del regime di comunione legale del regime di comunione legale

AllentamentoAllentamento del vincolo del vincolo

SospensioneSospensione degli obblighi non patrimoniali (coabitazione, degli obblighi non patrimoniali (coabitazione, fedeltà, assistenza, collaborazione) fedeltà, assistenza, collaborazione)

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2) L'entità di tale somministrazione è 2) L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle determinata in relazione alle circostanze e circostanze e ai redditiai redditi dell'obbligato. dell'obbligato.

ConservazioneConservazione del tenore di vita del tenore di vita Solo alimentiSolo alimenti in caso di addebitamento di responsabilità in caso di addebitamento di responsabilità

MantenimentoMantenimento dei diritti ereditari dei diritti ereditari Loro Loro perditaperdita in caso di addebitamento di responsabilità in caso di addebitamento di responsabilità

RiduzioneRiduzione del mantenimento in caso di nuova convivenza del mantenimento in caso di nuova convivenza

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Grazie per la Grazie per la pazienza pazienza

e l’attenzionee l’attenzione

GaddoGaddo de Annade Anna

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QUESITI PER DISCUSSIONEQUESITI PER DISCUSSIONE

1) Con un figlio di 17 anni che lavori e sia 1) Con un figlio di 17 anni che lavori e sia regolarmente retribuito, si è tenuti a proseguire regolarmente retribuito, si è tenuti a proseguire con l’assegno di mantenimento?con l’assegno di mantenimento?

2) Nel caso di revisione dell’assegno per un figlio 2) Nel caso di revisione dell’assegno per un figlio maggiorenne, chi è legittimato a presentare maggiorenne, chi è legittimato a presentare l’istanza?l’istanza?

3) Nel caso di nuova convivenza del coniuge 3) Nel caso di nuova convivenza del coniuge allocatario, l’assegno per il figlio viene ridotto? Se allocatario, l’assegno per il figlio viene ridotto? Se si, con che criterio?si, con che criterio?