La responsabilità in materia di tutela della sicurezza sul lavoro Casi giurisprudenziali.

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lavorolavoroCasi giurisprudenzialiCasi giurisprudenziali

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Appaltatore e committenteAppaltatore e committenteCassazione Penale, Sez. 4, 17 agosto 2011, n. Cassazione Penale, Sez. 4, 17 agosto 2011, n.

3211932119

Per i lavori svolti in esecuzione di un Per i lavori svolti in esecuzione di un contratto d'appalto incombe sull'appaltatore contratto d'appalto incombe sull'appaltatore quale datore di lavoro (per aver assunto quale datore di lavoro (per aver assunto l'onere dell'organizzazione del lavoro con l'onere dell'organizzazione del lavoro con propri mezzi e con maestranze da lui stesso propri mezzi e con maestranze da lui stesso assunte) l'obbligo primario dell'osservanza assunte) l'obbligo primario dell'osservanza delle disposizioni antinfortunistiche, ma è delle disposizioni antinfortunistiche, ma è anche configurabile, in talune circostanze, anche configurabile, in talune circostanze, una responsabilità concorrente anche del una responsabilità concorrente anche del committente in caso di verificazione di committente in caso di verificazione di incidenti sul lavoro.  incidenti sul lavoro. 

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A costui risalirà invero la corresponsabilità A costui risalirà invero la corresponsabilità dell'evento ove questo si colleghi dell'evento ove questo si colleghi causalmente anche alle sua condotta causalmente anche alle sua condotta colposa commissiva od omissiva, qualora, ad colposa commissiva od omissiva, qualora, ad esempio, abbia consentito lo svolgimento esempio, abbia consentito lo svolgimento del lavoro in presenza di situazioni o con del lavoro in presenza di situazioni o con l'impiego di mezzi dai quali potevano l'impiego di mezzi dai quali potevano generarsi rischi per l'incolumità dei generarsi rischi per l'incolumità dei lavoratori ovvero si sia ingerito lavoratori ovvero si sia ingerito nell'esecuzione delle stesse operazioni, nell'esecuzione delle stesse operazioni, contrattualmente demandata contrattualmente demandata all'appaltatore.  all'appaltatore. 

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Limiti alla cooperazione ed Limiti alla cooperazione ed alla corresponsabilità alla corresponsabilità

nell’appaltonell’appaltoCass., Sez. 4, 09 giugno 2011, n. 23316Cass., Sez. 4, 09 giugno 2011, n. 23316

Deve essere esclusa la sussistenza di profili di Deve essere esclusa la sussistenza di profili di responsabilità del committente nel contratto di appalto per responsabilità del committente nel contratto di appalto per inosservanze alle misure di prevenzione che non attengano inosservanze alle misure di prevenzione che non attengano ai rischi comuni dei lavoratori dipendenti del committente ai rischi comuni dei lavoratori dipendenti del committente stesso e dell'appaltatore, ma riguardino i soli dipendenti stesso e dell'appaltatore, ma riguardino i soli dipendenti dell'appaltatore, giacchè l'obbligo di cooperazione posto a dell'appaltatore, giacchè l'obbligo di cooperazione posto a carico dei datori di lavoro al fine di predisporre ed carico dei datori di lavoro al fine di predisporre ed applicare le misure di prevenzione e protezione necessarie applicare le misure di prevenzione e protezione necessarie non può intendersi come obbligo del committente di non può intendersi come obbligo del committente di intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in intervenire in supplenza dell'appaltatore tutte le volte in cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le cui costui ometta, per qualsiasi ragione, di adottare le misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi misure di prevenzione prescritte a tutela soltanto dei suoi lavoratori, poichè la cooperazione, se così la si intendesse, lavoratori, poichè la cooperazione, se così la si intendesse, si risolverebbe in un'inammissibile "ingerenza" del si risolverebbe in un'inammissibile "ingerenza" del committente nell'attività propria dell'appaltatore al punto committente nell'attività propria dell'appaltatore al punto di stravolgere completamente la figura dell'appalto. di stravolgere completamente la figura dell'appalto. 

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Ciò, perchè il rapporto tra committente e Ciò, perchè il rapporto tra committente e appaltatore va apprezzato tenendo conto appaltatore va apprezzato tenendo conto dell'indicazione legislativa secondo cui "i datori di dell'indicazione legislativa secondo cui "i datori di lavoro cooperano all'attuazione delle misure di lavoro cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto" di guisa che l'obbligo della dell'appalto" di guisa che l'obbligo della cooperazione tra committente ed appaltatore è cooperazione tra committente ed appaltatore è limitato all'attuazione delle misure prevenzionali limitato all'attuazione delle misure prevenzionali rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti incidere sia sui dipendenti dell'appaltante/committente sia su quelli dell'appaltante/committente sia su quelli dell'appaltatore.dell'appaltatore.

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In altri termini, la cooperazione deve In altri termini, la cooperazione deve ritenersi doverosa per eliminare o ritenersi doverosa per eliminare o ridurre i "rischi comuni" ai lavoratori ridurre i "rischi comuni" ai lavoratori delle due parti, mentre, per il resto, delle due parti, mentre, per il resto, ciascun datore di lavoro deve ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendosene la subordinati, assumendosene la relativa responsabilità.relativa responsabilità.

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La marcatura CELa marcatura CECass., Sez. 4, 8 agosto 2011, n. 31751Cass., Sez. 4, 8 agosto 2011, n. 31751

Il datore di lavoro ha 1'obbligo di garantire Il datore di lavoro ha 1'obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro e la sicurezza dell'ambiente di lavoro e dunque anche quello di accertarsi che i dunque anche quello di accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri ed idonei all'uso, lavoratori siano sicuri ed idonei all'uso, rispondendo in caso di omessa verifica dei rispondendo in caso di omessa verifica dei danni subiti da questi ultimi per il loro danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento e ciò a prescindere cattivo funzionamento e ciò a prescindere dalla eventuale configurabilità di autonome dalla eventuale configurabilità di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari fabbricante o del fornitore dei macchinari stessi. stessi.

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Il datore di lavoro, quale responsabile della Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati e risponde di legge dei macchinari utilizzati e risponde dell'infortunio occorso a un dipendente a dell'infortunio occorso a un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o marchiatura di conformità "CE" o 1'affidamento riposto nella notorietà e nella 1'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità.  ad esonerarlo dalla sua responsabilità. 

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Datore di lavoro e Datore di lavoro e lavoratorelavoratore

Nesso di causalità Nesso di causalità Cass., Sez. 4, 8 agosto 2011, n. 31569Cass., Sez. 4, 8 agosto 2011, n. 31569

Il datore di lavoro, destinatario delle norme Il datore di lavoro, destinatario delle norme antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo antinfortunistiche, è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del dipendente sia abnorme. quando il comportamento del dipendente sia abnorme.

Deve definirsi abnorme la condotta del lavoratore che Deve definirsi abnorme la condotta del lavoratore che sia stata posta in essere da quest'ultimo del tutto sia stata posta in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - oppure rientri nelle mansioni per il datore di lavoro - oppure rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistita in qualcosa di che gli sono proprie ma sia consistita in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro. lavoratore nella esecuzione del lavoro.

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Obbligo di controllo del Obbligo di controllo del datore di lavorodatore di lavoro

Cass., Sez. 4, 20 giugno 2011, n. 24547Cass., Sez. 4, 20 giugno 2011, n. 24547L'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che L'obbligo di prevenzione si estende agli incidenti che derivino da negligenza, imprudenza e imperizia derivino da negligenza, imprudenza e imperizia dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del dell'infortunato, essendo esclusa, la responsabilità del datore di lavoro e, in generale, del destinatario datore di lavoro e, in generale, del destinatario dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che dell'obbligo, solo in presenza di comportamenti che presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza. direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

In ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato In ogni caso, nell'ipotesi di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, dall'assenza o dall'inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale venga attribuita al nessuna efficacia causale venga attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento.neutralizzare proprio il rischio di siffatto comportamento.

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Il comportamento omissivo posto in essere dal ricorrente di Il comportamento omissivo posto in essere dal ricorrente di non essersi sincerato, prima di azionare il telecomando, che non essersi sincerato, prima di azionare il telecomando, che nessuno fosse presente nei pressi della macchina (per altro nessuno fosse presente nei pressi della macchina (per altro tale cautela era necessario che si attuasse proprio perchè tale cautela era necessario che si attuasse proprio perchè egli era ben consapevole che il dipendente stava egli era ben consapevole che il dipendente stava collaborando con lui nella riparazione della macchina), è collaborando con lui nella riparazione della macchina), è strettamente legata da nesso di causalità con l'infortunio, il strettamente legata da nesso di causalità con l'infortunio, il cui comportamento, certo, non è da ritenersi abnorme, in cui comportamento, certo, non è da ritenersi abnorme, in quanto inserito in quella attività cui era adibito. quanto inserito in quella attività cui era adibito.

L'applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul L'applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro sottendono proprio allo scopo di evitare che l'errore lavoro sottendono proprio allo scopo di evitare che l'errore umano, possibile e, quindi, prevedibile, influente su di una umano, possibile e, quindi, prevedibile, influente su di una condotta lavorativa diversa da quella corretta, ma pur sempre condotta lavorativa diversa da quella corretta, ma pur sempre posta in essere nel contesto lavorativo, possa determinare il posta in essere nel contesto lavorativo, possa determinare il verificarsi di un infortunio. verificarsi di un infortunio.

Se tutti i dipendenti fossero sempre diligenti, esperti e periti Se tutti i dipendenti fossero sempre diligenti, esperti e periti non sarebbe necessario impartire disposizioni con regole di non sarebbe necessario impartire disposizioni con regole di condotta e dotare i luoghi di lavoro e le macchine di sistemi condotta e dotare i luoghi di lavoro e le macchine di sistemi di protezione.di protezione.

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Modalità di lavoro e Modalità di lavoro e formazioneformazione

Cass., Sez. 4, 19 luglio 2011, n. 28800Cass., Sez. 4, 19 luglio 2011, n. 28800

L'infortunio era stato determinato, da un lato, dalla L'infortunio era stato determinato, da un lato, dalla complessiva inidoneità della postazione sulla quale complessiva inidoneità della postazione sulla quale fu chiamato ad operare il lavoratore, dall'altro dalla fu chiamato ad operare il lavoratore, dall'altro dalla impreparazione tecnica dello stesso, che svolgeva impreparazione tecnica dello stesso, che svolgeva originariamente mansioni di autista e non aveva originariamente mansioni di autista e non aveva mai ricevuto una formazione professionale quale mai ricevuto una formazione professionale quale addetto al caricamento dei cassonetti addetto al caricamento dei cassonetti dell'immondizia sul camion compattatore, e dalla dell'immondizia sul camion compattatore, e dalla sua conseguente incapacità di affrontare il pericolo sua conseguente incapacità di affrontare il pericolo derivante dalla inidoneità del camion compattatore derivante dalla inidoneità del camion compattatore in uso quel giorno che era munito di pedane in uso quel giorno che era munito di pedane posteriori per l'alloggiamento dei due addetti al posteriori per l'alloggiamento dei due addetti al caricamento dei cassonetti prive di adeguati presidi caricamento dei cassonetti prive di adeguati presidi anticaduta. anticaduta.

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Responsabilità del Responsabilità del lavoratorelavoratore

Cass., Sez. 3, 23 giugno 2011, n. 25205 Cass., Sez. 3, 23 giugno 2011, n. 25205 Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 63, comma 1 prevede Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 63, comma 1 prevede che i luoghi di lavoro debbano essere conformi ai requisiti indicati che i luoghi di lavoro debbano essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato 4 e che l'articolo 64 prevede che tale obbligo gravi sul nell'allegato 4 e che l'articolo 64 prevede che tale obbligo gravi sul datore di lavoro, che, ai sensi dell'articolo 68, è sanzionato datore di lavoro, che, ai sensi dell'articolo 68, è sanzionato penalmente se non vi ottemperi. penalmente se non vi ottemperi.

Il medesimo Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 59 (come Il medesimo Decreto Legislativo n. 81 del 2008, articolo 59 (come sostituito dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, articolo 36) sostituito dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106, articolo 36) prevede, però, sanzioni penali anche per i lavoratori "per la prevede, però, sanzioni penali anche per i lavoratori "per la violazione dell'articolo 20 comma 2 lettera b), c), d), e), f), g), h) ed i), violazione dell'articolo 20 comma 2 lettera b), c), d), e), f), g), h) ed i), e articolo 43, comma 3, primo periodo". e articolo 43, comma 3, primo periodo".

E tra le violazioni sopra indicate rientrano anche quelle riguardanti la E tra le violazioni sopra indicate rientrano anche quelle riguardanti la osservanza delle disposizioni e delle istruzioni ai fini della protezione osservanza delle disposizioni e delle istruzioni ai fini della protezione collettiva ed individuale, la corretta utilizzazione delle attrezzature di collettiva ed individuale, la corretta utilizzazione delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati pericolosi, nonchè dei lavoro, delle sostanze e dei preparati pericolosi, nonchè dei dispositivi di sicurezza, e la utilizzazione in modo appropriato dei dispositivi di sicurezza, e la utilizzazione in modo appropriato dei dispositivi di protezione. E, secondo la contestazione, al ricorrente dispositivi di protezione. E, secondo la contestazione, al ricorrente veniva addebitato di aver operato imprudentemente in violazione di veniva addebitato di aver operato imprudentemente in violazione di idonee misure di sicurezza. idonee misure di sicurezza.

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Responsabilità del Responsabilità del lavoratorelavoratore

Cass., Sez. 4, 22 dicembre 2011, n. Cass., Sez. 4, 22 dicembre 2011, n. 4782047820La sentenza impugnata ha aderito, fornendo un'adeguata La sentenza impugnata ha aderito, fornendo un'adeguata

e congrua motivazione, alla ricostruzione dei fatti che e congrua motivazione, alla ricostruzione dei fatti che implica una leggerezza del lavoratore che, una volta implica una leggerezza del lavoratore che, una volta accertato il mancato funzionamento del perno di accertato il mancato funzionamento del perno di bloccaggio, avrebbe dovuto limitarsi a convocare la bloccaggio, avrebbe dovuto limitarsi a convocare la squadra di manutenzione , astenendosi dall'intervenire di squadra di manutenzione , astenendosi dall'intervenire di persona. Ha peraltro rilevato la sussistenza di una prassi persona. Ha peraltro rilevato la sussistenza di una prassi esistente in azienda secondo cui era il lavoratore che esistente in azienda secondo cui era il lavoratore che effettuava una prima verifica onde pervenire, se effettuava una prima verifica onde pervenire, se possibile, ad una rapida riparazione del guasto. possibile, ad una rapida riparazione del guasto. Non può pertanto essere considerata abnorme la Non può pertanto essere considerata abnorme la condotta del lavoratore infortunato, atteso che il datore condotta del lavoratore infortunato, atteso che il datore deve apprestare tutte le necessarie misure affinché i deve apprestare tutte le necessarie misure affinché i lavoratori siano tutelati anche con riguardo a loro lavoratori siano tutelati anche con riguardo a loro comportamenti improntati a leggerezza. comportamenti improntati a leggerezza.

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RSPP RSPP Sez. feriale, sent. n. 32357 del 12-08-2010Sez. feriale, sent. n. 32357 del 12-08-2010

In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la responsabilità penale del datore di lavoro non la responsabilità penale del datore di lavoro non è esclusa per il solo fatto che sia stato designato è esclusa per il solo fatto che sia stato designato il responsabile del servizio di prevenzione e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, trattandosi di soggetto che non è protezione, trattandosi di soggetto che non è titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all'osservanza della normativa antinfortunistica e all'osservanza della normativa antinfortunistica e che agisce, piuttosto, come semplice ausiliario che agisce, piuttosto, come semplice ausiliario del datore di lavoro, il quale rimane direttamente del datore di lavoro, il quale rimane direttamente obbligato ad assumere le necessarie iniziative obbligato ad assumere le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio. idonee a neutralizzare le situazioni di rischio.

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SegueSegueCass., Sez. IV, sent. n. 32195 del Cass., Sez. IV, sent. n. 32195 del

15-7-201015-7-2010

Il responsabile del servizio di prevenzione e Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur in assenza di una previsione protezione, pur in assenza di una previsione normativa di sanzioni penali a suo specifico normativa di sanzioni penali a suo specifico carico, può essere ritenuto responsabile, in carico, può essere ritenuto responsabile, in concorso con il datore di lavoro od anche a titolo concorso con il datore di lavoro od anche a titolo esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni esclusivo, del verificarsi di un infortunio, ogni qual volta questo sia oggettivamente qual volta questo sia oggettivamente riconducibile ad una situazione pericolosa che riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e egli avrebbe avuto l'obbligo di conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a neutralizzare tale situazione.idonee a neutralizzare tale situazione.

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seguesegueSez. IV, sent. n. 2814 del 21-12-2010Sez. IV, sent. n. 2814 del 21-12-2010

Il responsabile del servizio di prevenzione Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione risponde a titolo di colpa e protezione risponde a titolo di colpa professionale, unitamente al datore di professionale, unitamente al datore di lavoro, degli eventi dannosi derivati dai lavoro, degli eventi dannosi derivati dai suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata suoi suggerimenti sbagliati o dalla mancata segnalazione di situazioni di rischio, dovuti segnalazione di situazioni di rischio, dovuti ad imperizia, negligenza, inosservanza di ad imperizia, negligenza, inosservanza di leggi o discipline, che abbiano indotto il leggi o discipline, che abbiano indotto il secondo ad omettere l'adozione di misure secondo ad omettere l'adozione di misure prevenzionali doverose.prevenzionali doverose.

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AmiantoAmiantoTrib. Torino, 28 aprile 2011Trib. Torino, 28 aprile 2011

In caso di morte derivata da mesotelioma pleurico – In caso di morte derivata da mesotelioma pleurico – patologia monofattoriale unanimemente ricondotta patologia monofattoriale unanimemente ricondotta all’inalazione di fibre di amianto – insorto in un all’inalazione di fibre di amianto – insorto in un lavoratore che aveva subito, dapprima, una elevata lavoratore che aveva subito, dapprima, una elevata esposizione al cancerogeno per un brevissimo lasso esposizione al cancerogeno per un brevissimo lasso temporale (circa un mese), e successivamente una bassa temporale (circa un mese), e successivamente una bassa esposizione al medesimo fattore di rischio, di tipo esposizione al medesimo fattore di rischio, di tipo ambientale, per un periodo di media durata (sei anni), ambientale, per un periodo di media durata (sei anni), sussiste un sussiste un dubbio – reso dubbio – reso ragionevoleragionevole dall’incertezza  dall’incertezza scientifica che contrassegna la materia scientifica che contrassegna la materia de qua de qua – in merito – in merito alla individuazione del concreto decorso causale che ha alla individuazione del concreto decorso causale che ha determinato la patologia – ossia se la stessa debba essere determinato la patologia – ossia se la stessa debba essere riferita soltanto alla prima esposizione, piuttosto che riferita soltanto alla prima esposizione, piuttosto che soltanto alla seconda, ovvero ad entrambe quali concause soltanto alla seconda, ovvero ad entrambe quali concause dell’evento – con la conseguenza che gli imputati in dell’evento – con la conseguenza che gli imputati in relazione alla seconda esposizione devono essere assolti relazione alla seconda esposizione devono essere assolti con la formula “perché il fatto non sussiste”  con la formula “perché il fatto non sussiste” 

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AmiantoAmiantoCass. pen., sez. IV, 17.9.2010Cass. pen., sez. IV, 17.9.2010

Se presso la comunità scientifica sia sufficientemente Se presso la comunità scientifica sia sufficientemente radicata, su solide ed obiettive basi una legge radicata, su solide ed obiettive basi una legge scientifica in ordine all’effetto acceleratore della scientifica in ordine all’effetto acceleratore della protrazione dell’esposizione dopo l’iniziazione del protrazione dell’esposizione dopo l’iniziazione del processo carcinogenticoprocesso carcinogentico..

Nell’affermativa, occorrerà determinare se si sia in Nell’affermativa, occorrerà determinare se si sia in presenza di legge universale o solo probabilistica in presenza di legge universale o solo probabilistica in senso statistico.senso statistico.

Nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo Nel caso in cui la generalizzazione esplicativa sia solo probabilistica occorrerà chiarire se l’effetto probabilistica occorrerà chiarire se l’effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto alla acceleratore si sia determinato nel caso concreto alla luce di definite e significative acquisizioni fattuali.luce di definite e significative acquisizioni fattuali.

Infine, per ciò che attiene alle condotte anteriori Infine, per ciò che attiene alle condotte anteriori all’iniziazione […] si dovrà appurare se, alla luce del all’iniziazione […] si dovrà appurare se, alla luce del sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura sapere scientifico, possa essere dimostrata una sicura relazione condizionalistica rapportata all’innesco del relazione condizionalistica rapportata all’innesco del processo carcinogenetico”. processo carcinogenetico”.

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AmiantoAmiantoCass., Sez. IV, ud. 10 giugno 2010, n. Cass., Sez. IV, ud. 10 giugno 2010, n.

3899138991 Nella valutazione della sussistenza del nesso di Nella valutazione della sussistenza del nesso di causalità, quando la ricerca della legge di causalità, quando la ricerca della legge di copertura deve attingere al “sapere scientifico”, la copertura deve attingere al “sapere scientifico”, la funzione strumentale e probatoria di quest’ultimo funzione strumentale e probatoria di quest’ultimo impone al giudice di valutare dialetticamente le impone al giudice di valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e di motivare la specifiche opinioni degli esperti e di motivare la scelta ricostruttiva della causalità, ancorandola ai scelta ricostruttiva della causalità, ancorandola ai concreti elementi scientifici raccolti.concreti elementi scientifici raccolti. Una opzione Una opzione ricostruttiva fondata sulla mera opinione del ricostruttiva fondata sulla mera opinione del giudice attribuirebbe a questi, in modo giudice attribuirebbe a questi, in modo inaccettabile, la funzione di elaborazione della inaccettabile, la funzione di elaborazione della legge scientifica e non invece, come consentito, legge scientifica e non invece, come consentito, della sua utilizzazionedella sua utilizzazione

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AmiantoAmiantoTrib. Verbania, 19.7.2011 - rinvio da Cass., Trib. Verbania, 19.7.2011 - rinvio da Cass.,

38991/201038991/2010Nel caso in cui un soggetto, adibito durante la vita lavorativa a Nel caso in cui un soggetto, adibito durante la vita lavorativa a mansioni comportanti l’esposizione ad amianto, contragga – mansioni comportanti l’esposizione ad amianto, contragga – eventualmente con esito letale – un tumore polmonare, eventualmente con esito letale – un tumore polmonare, l’accertamento del nesso causale tra l’evento lesivo e la condotta l’accertamento del nesso causale tra l’evento lesivo e la condotta del datore di lavoro imputato – o dei datori di lavoro imputati del datore di lavoro imputato – o dei datori di lavoro imputati – deve articolarsi nelle due verifiche a) e b) precedentemente – deve articolarsi nelle due verifiche a) e b) precedentemente illustrate. Particolarmente problematica risulta già la prima delle illustrate. Particolarmente problematica risulta già la prima delle citate verifiche, atteso che, citate verifiche, atteso che, pur essendo pacifica nel mondo pur essendo pacifica nel mondo scientifico la capacità dell’amianto di provocare il tumore scientifico la capacità dell’amianto di provocare il tumore polmonare, quest’ultimo costituisce una patologia multifattoriale, polmonare, quest’ultimo costituisce una patologia multifattoriale, ed in particolare può essere indotto dal fumo di sigaretta. ed in particolare può essere indotto dal fumo di sigaretta. Pertanto, qualora i soggetti ammalatisi risultino essere fumatori, Pertanto, qualora i soggetti ammalatisi risultino essere fumatori, e non sia dunque possibile escludere l’incidenza di tale fattore di e non sia dunque possibile escludere l’incidenza di tale fattore di rischio alternativo, il giudice dovrà pronunciare sentenza rischio alternativo, il giudice dovrà pronunciare sentenza assolutoria, assolutoria, a meno che non emerga un’affidabile legge a meno che non emerga un’affidabile legge scientifica che dimostri il ruolo concausale esercitato scientifica che dimostri il ruolo concausale esercitato dall’amianto, in concorso col fumo di sigaretta, nello sviluppo del dall’amianto, in concorso col fumo di sigaretta, nello sviluppo del tumoretumore

(Nel caso di specie il giudice ha assolto gli imputati, dopo aver (Nel caso di specie il giudice ha assolto gli imputati, dopo aver constatato che tutti – tranne uno – i soggetti colpiti da tumore constatato che tutti – tranne uno – i soggetti colpiti da tumore polmonare erano fumatori, e che polmonare erano fumatori, e che non esiste una legge scientifica non esiste una legge scientifica attendibile in grado di individuare una relazione sinergica tra attendibile in grado di individuare una relazione sinergica tra l’effetto cancerogeno dispiegato dall’amianto e quello derivante l’effetto cancerogeno dispiegato dall’amianto e quello derivante dal fumo di sigarettadal fumo di sigaretta)  ) 

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AmiantoAmiantoCass., Sezione 4, 27 ottobre 2011, n. Cass., Sezione 4, 27 ottobre 2011, n.

3887938879Un'ancor più recente pronunzia, la Sezione 4 di questa Un'ancor più recente pronunzia, la Sezione 4 di questa stessa Corte (sentenza n. 43786 del 2010), riesaminando stessa Corte (sentenza n. 43786 del 2010), riesaminando funditus la questione di rilievo centrale in siffatti funditus la questione di rilievo centrale in siffatti procedimenti penali, dell'accertamento del nesso di procedimenti penali, dell'accertamento del nesso di causalità tra le violazioni antinfortunistiche, ascrivibili al causalità tra le violazioni antinfortunistiche, ascrivibili al datore di lavoro e l'evento - morte - dovuta a datore di lavoro e l'evento - morte - dovuta a mesotelioma pleurico - di un lavoratore reiterata mente mesotelioma pleurico - di un lavoratore reiterata mente esposto all'amianto durante la prestazione professionale esposto all'amianto durante la prestazione professionale resa all'interno di un'officina ferroviaria, resa all'interno di un'officina ferroviaria, ha in ha in particolare posto l'accento sull'"particolare posto l'accento sull'"effetto acceleratore effetto acceleratore della protrazione dell'esposizione all'amiantodella protrazione dell'esposizione all'amianto, dopo , dopo l'iniziazione del processo cancerogenetico" da sottoporre l'iniziazione del processo cancerogenetico" da sottoporre a necessaria verifica alla stregua di una legge scientifica a necessaria verifica alla stregua di una legge scientifica universale ovvero solo probabilistica, essendo universale ovvero solo probabilistica, essendo ineludibile, in tale caso, accertare se "l'effetto ineludibile, in tale caso, accertare se "l'effetto acceleratore si sia determinato nel caso concreto alla acceleratore si sia determinato nel caso concreto alla luce di definitive e significative acquisizioni fattuali". è luce di definitive e significative acquisizioni fattuali". è evidente che la sede propria di siffatti approfondimenti evidente che la sede propria di siffatti approfondimenti di ordine scientifico e medico - legale non può che essere di ordine scientifico e medico - legale non può che essere il dibattimento.il dibattimento.

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Segue…Segue…Nè pare infine possa dubitarsi dell'astratta Nè pare infine possa dubitarsi dell'astratta configurabilità di profili anche di colpa specificaconfigurabilità di profili anche di colpa specifica (cosiccome contestati agli imputati e da rimettere, (cosiccome contestati agli imputati e da rimettere, anch'essi, correttamente al vaglio critico anch'essi, correttamente al vaglio critico dibattimentale) dibattimentale) posto che, anche prima dell'entrata in posto che, anche prima dell'entrata in vigore della speciale normativa di cui al Decreto vigore della speciale normativa di cui al Decreto Legislativo n. 277 del 1991, la disciplina dell'igiene sul Legislativo n. 277 del 1991, la disciplina dell'igiene sul lavoro dettata dalla speciale normativa in vigore a lavoro dettata dalla speciale normativa in vigore a partire dagli anni 1956 e 1965, volta a salvaguardare la partire dagli anni 1956 e 1965, volta a salvaguardare la salute dei lavoratori dal rischio di contrarre l'asbestosi salute dei lavoratori dal rischio di contrarre l'asbestosi (malattia professionale determinata dal contatto con (malattia professionale determinata dal contatto con l'amianto) disciplinava ed indicava (come peraltro l'amianto) disciplinava ed indicava (come peraltro riportato nel capo di imputazione) le cautele da riportato nel capo di imputazione) le cautele da adottare doverosamente negli ambienti di lavoro al fine adottare doverosamente negli ambienti di lavoro al fine di contrastare o contenere la dispersione dell'amianto di contrastare o contenere la dispersione dell'amianto quali: impianti di aspirazione; l'uso di mezzi di quali: impianti di aspirazione; l'uso di mezzi di protezione individuali come guanti e mascherine, protezione individuali come guanti e mascherine, essendo già nota la nocività dell'amianto per la salute.essendo già nota la nocività dell'amianto per la salute.

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Il dovere di tutela – sent. Il dovere di tutela – sent.

ThyssenKruppThyssenKrupp Il "dovere di tutela" in capo al datore di lavoro, discende non Il "dovere di tutela" in capo al datore di lavoro, discende non solo dalla normativa di settore, di cui il D.Lgs 626/94 è, solo dalla normativa di settore, di cui il D.Lgs 626/94 è, insieme ad altre leggi e regolamenti, espressione, ma altresì insieme ad altre leggi e regolamenti, espressione, ma altresì dalla norma generale di cui all'art. 2087 codice dalla norma generale di cui all'art. 2087 codice civile:civile:"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio "L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro"lavoro"; così la Corte di Cassazione nella sentenza n. 23944 ; così la Corte di Cassazione nella sentenza n. 23944 del 23/6/2010: del 23/6/2010: "È principio non controverso quello secondo "È principio non controverso quello secondo cui il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente cui il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle assicurando anche l'adozione da parte dei dipendenti delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa; tale obbligo minimo i rischi connessi all'attività lavorativa; tale obbligo dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, dovendolo ricondurre, oltre che alle disposizioni specifiche, proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087c.c."proprio, più generalmente, al disposto dell'art. 2087c.c." (e  (e v., tra le altre, anche la sentenza Corte di Cassazione n. v., tra le altre, anche la sentenza Corte di Cassazione n. 18628/2010). 18628/2010). Ancora prima, questo dovere lo troviamo nella nostra Carta Ancora prima, questo dovere lo troviamo nella nostra Carta Fondamentale, all'art. 41 della Costituzione: Fondamentale, all'art. 41 della Costituzione: "L'iniziativa "L'iniziativa economica privata è libera.economica privata è libera.Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"umana". .

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Corte cost., n. 312/1996Corte cost., n. 312/1996 La sola via per rendere indenne l'art. 41, comma 1, del La sola via per rendere indenne l'art. 41, comma 1, del

d.lgs. n. 277 del 1991 dalla denunciata violazione d.lgs. n. 277 del 1991 dalla denunciata violazione dell'art. 25 della Costituzione è, allora, quella di dell'art. 25 della Costituzione è, allora, quella di fornirne, in sede applicativa, fornirne, in sede applicativa, una lettura tale da una lettura tale da restringere, in maniera considerevole, la restringere, in maniera considerevole, la discrezionalità dell'interprete. Tutto ciò nella discrezionalità dell'interprete. Tutto ciò nella consapevolezza che, attesa la scelta del legislatore di consapevolezza che, attesa la scelta del legislatore di sanzionare penalmente il generale dovere di protezione sanzionare penalmente il generale dovere di protezione della sicurezza dei lavoratori, che trova nell'art. 41 della sicurezza dei lavoratori, che trova nell'art. 41 della Costituzione il suo fondamento, il principio di della Costituzione il suo fondamento, il principio di determinatezza incide sulla fattispecie penale, di determinatezza incide sulla fattispecie penale, di necessità, in maniera peculiare. necessità, in maniera peculiare. 

Tale principio viene ad essere, invero, soddisfatto non Tale principio viene ad essere, invero, soddisfatto non già attraverso la descrizione dettagliata dei già attraverso la descrizione dettagliata dei comportamenti penalmente vietati, ma con un comportamenti penalmente vietati, ma con un restringimento della discrezionalità dell'interprete, la restringimento della discrezionalità dell'interprete, la quale, rispetto a norme che impongono la realizzazione quale, rispetto a norme che impongono la realizzazione di risultatidi risultati (minimizzazione del rischio di esposizione al (minimizzazione del rischio di esposizione al rumore o, se si preferisce, massimizzazione della rumore o, se si preferisce, massimizzazione della sicurezza), è, per la struttura di queste, bensì sicurezza), è, per la struttura di queste, bensì riducibile, ma non sopprimibile. riducibile, ma non sopprimibile.

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Segue…Segue… E il modo per restringere, nel caso in esame, la E il modo per restringere, nel caso in esame, la

discrezionalità dell'interprete è ritenere che, discrezionalità dell'interprete è ritenere che, là dove là dove parla di misure "concretamente attuabili", il parla di misure "concretamente attuabili", il legislatore si riferisca alle misure che, nei diversi legislatore si riferisca alle misure che, nei diversi settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad settori e nelle differenti lavorazioni, corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate e applicazioni tecnologiche generalmente praticate e ad accorgimenti organizzativi e procedurali ad accorgimenti organizzativi e procedurali altrettanto generalmente acquisiti, sicché penalmente altrettanto generalmente acquisiti, sicché penalmente censurata sia soltanto la deviazione dei censurata sia soltanto la deviazione dei comportamenti dell'imprenditore dagli standard di comportamenti dell'imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive. Ed è in questa direzione diverse attività produttive. Ed è in questa direzione che dovrà, di volta in volta, essere indirizzato che dovrà, di volta in volta, essere indirizzato l'accertamento del giudice: ci si dovrà chiedere non l'accertamento del giudice: ci si dovrà chiedere non tanto se una determinata misura sia compresa nel tanto se una determinata misura sia compresa nel patrimonio di conoscenze nei diversi settori, ma se patrimonio di conoscenze nei diversi settori, ma se essa sia accolta negli standard di produzione essa sia accolta negli standard di produzione industriale, o specificamente prescritta. industriale, o specificamente prescritta. 

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Segue…Segue… L'art. 41 della Costituzione e il pregnante L'art. 41 della Costituzione e il pregnante

dovere, che da esso è desumibile, di protezione dovere, che da esso è desumibile, di protezione dei lavoratori, potrebbe, è vero, pretendere dei lavoratori, potrebbe, è vero, pretendere dall'imprenditore assai di più e giustificare una dall'imprenditore assai di più e giustificare una raffigurazione legislativa che assegni raffigurazione legislativa che assegni all'impresa il compito di realizzare innovazioni all'impresa il compito di realizzare innovazioni finalizzate alla sicurezza, finalizzate alla sicurezza, nella quale il ruolo di nella quale il ruolo di impulso fosse assegnato al giudice civile ed alla impulso fosse assegnato al giudice civile ed alla pubblica amministrazionepubblica amministrazione. Ma la scelta di . Ma la scelta di sanzionare penalmente, con una norma sanzionare penalmente, con una norma generale e onnicomprensiva, tutte le fattispecie generale e onnicomprensiva, tutte le fattispecie in cui l'imprenditore si sottragga a questo in cui l'imprenditore si sottragga a questo ruolo, ha di necessità il suo contrappeso ruolo, ha di necessità il suo contrappeso costituzionale, che è dato dall'esigenza di costituzionale, che è dato dall'esigenza di restringere, in una interpretazione restringere, in una interpretazione costituzionalmente vincolata, le potenzialità costituzionalmente vincolata, le potenzialità della disposizione, per non vanificare il canone della disposizione, per non vanificare il canone di determinatezza della fattispecie penale.  di determinatezza della fattispecie penale. 

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ThyssenKruppThyssenKruppTribunale di Torino, 14 novembre 2011Tribunale di Torino, 14 novembre 2011

La Corte non ignora una ipotizzabile difficoltà, La Corte non ignora una ipotizzabile difficoltà, per il datore di lavoro, di conoscere per il datore di lavoro, di conoscere effettivamente come comportarsi - in particolare effettivamente come comportarsi - in particolare rispetto alla sua responsabilità penale - a fronte rispetto alla sua responsabilità penale - a fronte di un di un dovere generale di solidarietà e di una dovere generale di solidarietà e di una espressione di ampio contenutoespressione di ampio contenuto quale quella di quale quella di cui all'art. 2087 c.c.;cui all'art. 2087 c.c.; in particolare, un dovere in particolare, un dovere generale ed una espressione di ampio contenuto generale ed una espressione di ampio contenuto si prestano, apparentemente, ad entrare in si prestano, apparentemente, ad entrare in collisione con il fondamentale principio di collisione con il fondamentale principio di "determinatezza" della responsabilità penale"determinatezza" della responsabilità penale: : il il cittadino-imprenditore deve conoscere cittadino-imprenditore deve conoscere effettivamente il suo obbligo, omettendo il quale effettivamente il suo obbligo, omettendo il quale -e accertato il nesso di causalità fra tale obbligo -e accertato il nesso di causalità fra tale obbligo omesso e l'evento - deve rispondere.omesso e l'evento - deve rispondere.

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Segue…Segue…La Corte ritiene che i due - fondamentali - profili La Corte ritiene che i due - fondamentali - profili debbano, ma altrettanto in concreto "possano", nella debbano, ma altrettanto in concreto "possano", nella interpretazione ed applicazione delle norme, interpretazione ed applicazione delle norme, contemperarsi: perché il dovere generale di tutela, contemperarsi: perché il dovere generale di tutela, derivante dalla Costituzione e dall'art. 2087 c.c., derivante dalla Costituzione e dall'art. 2087 c.c., funge da - elementare, ma altrettanto fondamentale funge da - elementare, ma altrettanto fondamentale --criterio interpretativo per tutta la legislazione in criterio interpretativo per tutta la legislazione in materia di sicurezza e di salute dei lavoratorimateria di sicurezza e di salute dei lavoratori, a , a cominciare dal D.Lgs 626/94 - v. nelle prioritarie cominciare dal D.Lgs 626/94 - v. nelle prioritarie enunciazioni di cui all'art. 3: "misure generali di enunciazioni di cui all'art. 3: "misure generali di tutela" - passando per i decreti ministeriali, per tutela" - passando per i decreti ministeriali, per giungere alle giungere alle norme "tecniche"norme "tecniche", , le quali ultime, le quali ultime, riproducendo lo "stato dell'arte"riproducendo lo "stato dell'arte" (nel nostro caso, (nel nostro caso, relativo alla materia di prevenzione antincendio), relativo alla materia di prevenzione antincendio), costituiscono il "contenuto" preciso del rinvio alla costituiscono il "contenuto" preciso del rinvio alla "tecnica" ed alle "conoscenze acquisite in base al "tecnica" ed alle "conoscenze acquisite in base al progresso tecnicoprogresso tecnico" come indicate all'art. 2087 c.c. e " come indicate all'art. 2087 c.c. e all'art. 3 D.Lgs 626/94. all'art. 3 D.Lgs 626/94.

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Segue…Segue…Questo è l'attuale sistema su cui si fonda, nel nostro Questo è l'attuale sistema su cui si fonda, nel nostro Paese, il tema della sicurezza sul lavoro; la Corte deve Paese, il tema della sicurezza sul lavoro; la Corte deve qui ricordare che, qui ricordare che, negli anni '50negli anni '50 dello scorso secolo, dello scorso secolo, le le omissioni contestate al datore di lavoro si riferivanoomissioni contestate al datore di lavoro si riferivano, , secondo la normativa in allora vigente, secondo la normativa in allora vigente, a specifiche a specifiche prescrizioni di singole disposizioni di tipo "tecnico"prescrizioni di singole disposizioni di tipo "tecnico" (ed. (ed. valutazione ex lege del rischio); ma valutazione ex lege del rischio); ma tale sistema è stato tale sistema è stato profondamente modificatoprofondamente modificato, come sopra esposto, tra , come sopra esposto, tra l'altro non per autonomo impulso interno, ma in l'altro non per autonomo impulso interno, ma in attuazione di una serie di direttive europee; a conferma attuazione di una serie di direttive europee; a conferma che che l'impossibilità, da parte del legislatore, di poter l'impossibilità, da parte del legislatore, di poter prevedere e quindi indicare come prevenire i rischi in prevedere e quindi indicare come prevenire i rischi in tutte le infinitamente varie realtà economico-produttive, tutte le infinitamente varie realtà economico-produttive, in tutti i diversi "processi produttivi" in tutti i diversi "processi produttivi" ed invece la ed invece la possibilità - ed il conseguente dovere - dell'imprenditore possibilità - ed il conseguente dovere - dell'imprenditore di valutare egli stesso i rischi ed attivarsi per prevenirli di valutare egli stesso i rischi ed attivarsi per prevenirli nella sua attività economico-produttiva, è constatazione - nella sua attività economico-produttiva, è constatazione - e patrimonio - comune non solo nel nostro, ma anche e patrimonio - comune non solo nel nostro, ma anche negli altri Paesi Europei.negli altri Paesi Europei.

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Segue…Segue…Così insegna la Suprema Corte: Così insegna la Suprema Corte: "È principio non "È principio non controverso quello secondo cui il datore di lavoro deve controverso quello secondo cui il datore di lavoro deve sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività sempre attivarsi positivamente per organizzare le attività lavorative in modo sicuro, garantendo anche l'adozione lavorative in modo sicuro, garantendo anche l'adozione delle doverose misure tecniche ed organizzative per delle doverose misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa" ridurre al minimo i rischi connessi all'attività lavorativa" (così sentenza n. 23944/2010).(così sentenza n. 23944/2010).Ecco quindi la sopra illustrata "responsabilizzazione" del Ecco quindi la sopra illustrata "responsabilizzazione" del datore di lavoro, che peraltro vige da diversi lustri datore di lavoro, che peraltro vige da diversi lustri precedenti il caso di specie; precedenti il caso di specie; ecco che ben si comprende ecco che ben si comprende perché perché non esista una specifica "norma" che indichi non esista una specifica "norma" che indichi espressamente al datore di lavoro come, in tutti i espressamente al datore di lavoro come, in tutti i particolari e considerato anche, solo come esempio, il particolari e considerato anche, solo come esempio, il tenore del "piano di emergenza", debba valutare il rischio tenore del "piano di emergenza", debba valutare il rischio incendio nella zona di entrata di una linea di ricottura e incendio nella zona di entrata di una linea di ricottura e di decapaggio attrezzata come la Linea 5, inserita nel di decapaggio attrezzata come la Linea 5, inserita nel processo produttivo di uno stabilimento come quello di processo produttivo di uno stabilimento come quello di Torino, in un dato momento storico; e poi espressamente Torino, in un dato momento storico; e poi espressamente gli imponga di prevedere ed installare, in quell'area, gli imponga di prevedere ed installare, in quell'area, l'impianto x e/o le altre misure y.  l'impianto x e/o le altre misure y. 

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Segue…Segue…Una siffatta "norma" non esiste (né potrebbe Una siffatta "norma" non esiste (né potrebbe esistere, considerate le infinite variabili di ogni esistere, considerate le infinite variabili di ogni singola realtà economico-produttiva)singola realtà economico-produttiva); ma alla ; ma alla domanda -legittimamente, più volte, posta dai domanda -legittimamente, più volte, posta dai difensori nel corso del presente dibattimento - in difensori nel corso del presente dibattimento - in base a quali norme, nel caso di specie, in capo base a quali norme, nel caso di specie, in capo agli attuali imputati gravasse l'obbligo - omesso - agli attuali imputati gravasse l'obbligo - omesso - di proteggere anche quell'area, di proteggere anche quell'area, la risposta deve la risposta deve essere: in base all'obbligo di tutela, precisato essere: in base all'obbligo di tutela, precisato dal D.L.gs 626/94dal D.L.gs 626/94  in tutte le sue articolazioniin tutte le sue articolazioni, , specificato dai decreti ministeriali in materia - in specificato dai decreti ministeriali in materia - in particolare- antincendio, integrato nel suo particolare- antincendio, integrato nel suo contenuto "tecnico" dalle relative norme.  contenuto "tecnico" dalle relative norme. 

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Segue…Segue…Richiamando qui tutto quanto esposto in tema Richiamando qui tutto quanto esposto in tema di dovere generale di tutela e di valutazione del di dovere generale di tutela e di valutazione del rischio, occorre ora esaminare in particolare, rischio, occorre ora esaminare in particolare, come già sopra indicato, come già sopra indicato, se, in relazione al caso se, in relazione al caso di specie, esistesse un quadro normativo che di specie, esistesse un quadro normativo che imponesse l'obbligo, a carico dell'azienda imponesse l'obbligo, a carico dell'azienda (vedremo infra le singole "posizioni di (vedremo infra le singole "posizioni di garanzia") di installare, anche nella zona di garanzia") di installare, anche nella zona di entrata della Linea 5 in cui si è sviluppato entrata della Linea 5 in cui si è sviluppato l'incendio del 6/12/2007, un impianto di l'incendio del 6/12/2007, un impianto di rivelazione e di spegnimento automaticorivelazione e di spegnimento automatico: : così così come contestato dalla Pubblica Accusacome contestato dalla Pubblica Accusa al capo al capo sub A), configurante il reato di cui all'art. 437 sub A), configurante il reato di cui all'art. 437 commi 1 e 2 c.p.  commi 1 e 2 c.p. 

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Segue…Segue…

Come abbiamo già sopra esposto Come abbiamo già sopra esposto non non è certo necessario, per affermare è certo necessario, per affermare l'esistenza di tale obbligo, l'esistenza di tale obbligo, l'individuazione di una norma l'individuazione di una norma giuridica specificagiuridica specifica che imponga di che imponga di installare un impianto di quel tipo installare un impianto di quel tipo nella zona di entrata di una linea di nella zona di entrata di una linea di ricottura e decapaggio montata ed ricottura e decapaggio montata ed attrezzata esattamente come la linea 5 attrezzata esattamente come la linea 5 nello stabilimento di Torino nello stabilimento di Torino

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Segue…Segue…Fermo il richiamo a quanto già esposto, si deve qui Fermo il richiamo a quanto già esposto, si deve qui solo citare quanto afferma, proprio su tale punto, solo citare quanto afferma, proprio su tale punto, la sentenza della Corte di Cassazione n. la sentenza della Corte di Cassazione n. 20370/06: 20370/06: "La difesa obietta, inoltre, che nessuna "La difesa obietta, inoltre, che nessuna norma giuridica e nessuna ragione di carattere norma giuridica e nessuna ragione di carattere tecnico imponevano di collocare, proprio in quel tecnico imponevano di collocare, proprio in quel punto (nel punto dove era collocata la valvola B), punto (nel punto dove era collocata la valvola B), una valvola a saracinesca. Ma anche questa una valvola a saracinesca. Ma anche questa obiezione appare inconferente, posto che obiezione appare inconferente, posto che giustamente i giudici di merito hanno argomentato giustamente i giudici di merito hanno argomentato che che nessuna norma prevede 'al metro o al nessuna norma prevede 'al metro o al centimetro' dove installare le valvole, ma il DPR centimetro' dove installare le valvole, ma il DPR 547 del 1955 detta criteri generali e funzionali al 547 del 1955 detta criteri generali e funzionali al fine di evitare danni alle persone in caso di rotture fine di evitare danni alle persone in caso di rotture o fughe"o fughe"..

La risposta deve quindi essere positiva: perché La risposta deve quindi essere positiva: perché tale tale obbligo deriva, obbligo deriva, de planode plano,, dal complesso normativo dal complesso normativo già esaminatogià esaminato, applicato alle condizioni di lavoro , applicato alle condizioni di lavoro nello stabilimento, come accertate e descritte.nello stabilimento, come accertate e descritte.

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Commissione Pisapia 2006 Commissione Pisapia 2006 per la riforma del codice per la riforma del codice

penalepenaleIl principio di determinatezza ha come Il principio di determinatezza ha come destinatari il legislatore e il giudicedestinatari il legislatore e il giudice: al primo è : al primo è fatto carico di provvedere alla fatto carico di provvedere alla predeterminazione del contenuto normativo in predeterminazione del contenuto normativo in forma chiara e precisaforma chiara e precisa; ; al secondo è fatto al secondo è fatto divieto di ricostruire il significato della norma divieto di ricostruire il significato della norma in termini differenti da quelli risultanti dalla in termini differenti da quelli risultanti dalla formulazione di essa e di ampliarlo, quindi, a formulazione di essa e di ampliarlo, quindi, a casi diversi da quelli espressamente previsti.casi diversi da quelli espressamente previsti. Nella sua funzione di regola di garanzia, il Nella sua funzione di regola di garanzia, il principio esplica i suoi effetti anche sul principio esplica i suoi effetti anche sul versante della tutela del diritto di difesa versante della tutela del diritto di difesa dell'imputato e dell'obbligatorietà dell'azione dell'imputato e dell'obbligatorietà dell'azione penale, in quanto penale, in quanto la descrizione precisa della la descrizione precisa della fattispecie è condizione necessaria della fattispecie è condizione necessaria della verifica della rispondenza del fatto concreto verifica della rispondenza del fatto concreto all'astratta previsione normativa. all'astratta previsione normativa.

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Segue…Segue…Analogo discorso deve essere fatto in relazione al Analogo discorso deve essere fatto in relazione al principio di “chiarezza” della norma penaleprincipio di “chiarezza” della norma penale: è : è indubitabile, del resto, che indubitabile, del resto, che formulazioni oscure formulazioni oscure ed ambigue finiscono per intralciare la possibilità ed ambigue finiscono per intralciare la possibilità di individuazione del reale oggetto dell'accusa, di individuazione del reale oggetto dell'accusa, nonchè le attività difensive e giudiziali nonchè le attività difensive e giudiziali nell'accertamento dei fatti.nell'accertamento dei fatti.Anche il Anche il principio di tassativitàprincipio di tassatività, inerente al , inerente al momento applicativo o interpretativo della legge momento applicativo o interpretativo della legge penale, si pone in rapporto di strettissima penale, si pone in rapporto di strettissima connessione con il principio di determinatezza e, connessione con il principio di determinatezza e, al pari di quest'ultimo, costituisce uno dei profili al pari di quest'ultimo, costituisce uno dei profili del principio di stretta legalità: quest'ultimo del principio di stretta legalità: quest'ultimo implica necessariamente la implica necessariamente la giuridica giuridica impossibilità per il giudice di estendere il impossibilità per il giudice di estendere il precetto penale oltre i casi previsti e di applicare precetto penale oltre i casi previsti e di applicare pene diverse, per specie e quantità, da quelle pene diverse, per specie e quantità, da quelle stabilite dalla legge penale. stabilite dalla legge penale.

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La sentenza ThyssenKruppLa sentenza ThyssenKrupp

……ed invece la possibilità - ed il ed invece la possibilità - ed il conseguente dovere - conseguente dovere - dell'imprenditore di valutare egli dell'imprenditore di valutare egli stesso i rischi ed attivarsi per stesso i rischi ed attivarsi per prevenirli nella sua attività prevenirli nella sua attività economico-produttiva, è constatazione economico-produttiva, è constatazione - e patrimonio - comune non solo nel - e patrimonio - comune non solo nel nostro, ma anche negli altri Paesi nostro, ma anche negli altri Paesi Europei.Europei.

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AmiantoAmiantoTrib. Torino, 28 aprile 2011Trib. Torino, 28 aprile 2011

Nella evoluzione della giurisprudenza della Corte, gli obblighi positivi si traducono nella necessità, giuridicamente imposta dal rispetto della norma di cui all’art. 2, di adottare tutte le misure necessarie alla protezione della vita, e si impone agli Stati membri il dovere, fondamentale, ulteriore, di apprestare un quadro legislativo ed amministrativo tendente ad una prevenzione efficace e dissuasiva del pregiudizio alla vita

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Segue…Segue…A fronte di un fenomeno di così vaste proporzioni anche a livello numerico si fronteggiano due fondamentali esigenze, entrambe di rango altissimo: da un lato quella sempre più forte – mano mano che è maturata sul punto la coscienza sociale di tutela del lavoratore all’interno dell’ambiente di lavoro – di proteggere anche nel processo le persone che a causa del loro lavoro si siano gravemente ammalate o, peggio, siano morte; dall’altra quella non certo di minor peso di addivenire ad una pronuncia di penale responsabilità solo allorché – secondo quanto sancisce l’art. 533 del codice di rito – ‚l’imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio”.

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Segue…Segue…Ancora si osserva che – come molti studiosi hanno affermato - anche laddove vi siano i presupposti per affermare la penale responsabilità dei datori di lavoro per la omissione colposa di comportamenti che avrebbero dovuto o potuto essere tenuti , gli stessi non possono ritenersi gli unici colpevoli delle morti o gravi malattie per esposizioni nocive. Va da sé che – come in purtroppo moltissime altre materie – l’Italia si sia adeguata con imputabile ritardo alla normativa europea in merito alla utilizzazione dell’amianto.

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Segue…Segue…Non solo: pur avendo a disposizione moltissimi studi di altissimo livello effettuati da validissimi scienziati italiani e pubblicati su riviste scientifiche italiane, il nostro Stato ( lento, disinteressato e talora anche latitante) non se ne è avvalso per poter prendere conseguenti decisioni politiche.

In sintesi solo un perfetto rapporto osmotico tra legislatore, ricerca scientifica, Stato e giurisprudenza potranno consentire la eliminazione del fenomeno o, perlomeno, un suo forte ridimensionamento.

Page 43: La responsabilità in materia di tutela della sicurezza sul lavoro Casi giurisprudenziali.

Segue…Segue…Sicuramente questa è una delle materie in cui più forte è stato l’imprinting integrativo – se non suppletivo – della produzione giurisprudenziale, la quale ha individuato dei profili di garanzia e degli obblighi di informazione sempre più elevati per contestualizzare la responsabilità del datore di lavoro. Ma ciò non può arrivare sino alla ‚amputazione dei requisiti costitutivi della causalità, come autorevole dottrina ha osservato, mettendo in ginocchio principi fondamentali del nostro Stato di diritto quali quello della certezza processuale e dell’‛in dubio pro reo‛.