DIRITTO CIVILE - keyeditore.it · PROFILI GIURISPRUDENZIALI Enrico Bertrand Cattinari DIRITTO...
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Cendon / Book
IL CONSENSO INFORMATO
AI TRATTAMENTI SANITARI
PROFILI GIURISPRUDENZIALI
Enrico Bertrand Cattinari
DIRITTO CIVILE PROFESSIONAL
Edizione LUGLIO 2015
Copyright © MMXV KEY SRL VIA PALOMBO 29 03030 VICALVI (FR) P.I./C.F. 02613240601
ISBN 978-88-6959-303-1
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Cendon / Book
DIRITTO CIVILE
Professional
IL CONSENSO INFORMATO
AI TRATTAMENTI SANITARI
PROFILI GIURISPRUDENZIALI
Enrico Bertrand Cattinari
L'autore
Enrico Bertrand Cattinari è avvocato, Dottore di Ricerca europeo in Scienze Giuridiche con una tesi sugli aspetti filosofico-giuridici del consenso informato ai trattamenti sanitari. Dopo un periodo di studio presso il Centre for Advanced Study in Bioethics della Westfälische Wilhelms-Universität di Münster, ha svolto attività di ricerca post-dottorato presso il S.C. di Medicina Legale e Gestione del Rischio dell’A.U.S.L. di Modena (Progetto P.A.I.A.C.T., Procedure aziendali di informazione e acquisizione del consenso ai trattamenti). Dal 2011 collabora con il Prof. Gianfrancesco Zanetti ed è cultore della materia in Filosofia del Diritto (IUS/20) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena e Reggio Emilia. In questo ambito, oltre a tenere lezioni seminariali per i Corsi di Teoria dell’argomentazione normativa e Teoria e prassi dei diritti umani, con specifica attenzione al diritto alla salute e alle questioni bioetiche, partecipa alle attività del Seminario di Teoria del diritto e Filosofia pratica. Ha pubblicato articoli e recensioni su numerose riviste, tra cui “Bioetica”, “Diritto immigrazione e cittadinanza”, “Filosofia Politica”, “Notizie di Politeia”, “Persona e Danno”, “Salute e Società”, “Sociologia del Diritto”, “University of Leicester School of Law Research Paper Series”. Ha partecipato, in veste di relatore, a conferenze nazionali e internazionali sui temi bioetici e fa parte, come referente scientifico, di diverse associazioni impegnate per il pieno riconoscimento del diritto alla salute e all’autodeterminazione terapeutica.
L’Opera
Si intende contestualizzare all’interno della loro dimensione pratica e teorica i principi fondamentali espressi dalle norme nazionali e comunitarie in materia di autodeterminazione terapeutica, in modo da consentire una rilettura consapevole ed ‘efficace’ dei più recenti orientamenti assunti dalla giurisprudenza civile sulla responsabilità dei sanitari derivante da violazione del consenso ai trattamenti.
INDICE
Capitolo Primo
RUOLO E FONTI DEL CONSENSO 1. L’autodeterminazione terapeutica - 1.1. La disciplina comunitaria - 1.2. Le norme nazionali - 1.3. La giurisprudenza - 1.4. La deontologia medica
Capitolo secondo
L’OBBLIGO DI INFORMAZIONE 2. I requisiti dell’autonomia - 2.1 Il contenuto dell’informazione - 2.2. I rischi remoti - 2.3. La condizione della struttura ospedaliera - 2.4. La personalizzazione della comunicazione - 2.5. L’informazione nei trattamenti estetici
Capitolo Terzo
MODI E TEMPI DEL CONSENSO 3. Modalità di manifestazione - 3.1. Casi in cui è richiesto il consenso scritto - 3.2. I tempi del consenso - 3.3. Fasi e sessioni del trattamento - 3.4. La revocabilità del consenso
Capitolo Quarto
CAPACITÀ E CONSENSO 4. Pretese ingestibilità - 4.1 Repliche - 4.2. Linguaggi diversi
- 4.3. - Duttilità aquiliane - 4.4. Regole di decisione - 4.5.
Illeciti fra coniugi
Capitolo Quinto
IL CONSENSO DELL’INCAPACE 5. Volontà attuali e volontà anticipate - 5.1. Le dichiarazioni
anticipate di trattamento - 5.2. La nomina di un fiduciario -
5.3. L’amministratore di sostegno e le decisioni sanitarie -
5.4. La nomina “de futuro” dell’amministratore di sostegno -
5.5. Il consenso del minore
Capitolo Sesto
NECESSITÀ E URGENZA 6. L’attività d’urgenza e il consenso - 6.1. La decisione del
medico - 6.2. Lo stato di necessità e il consenso presunto -
6.3. Il rifiuto espresso in precedenza - 6.4. Stato di necessità
e diritto a non curarsi - 6.5. Il consenso nei trattamenti
sanitari obbligatori
Capitolo Settimo
IL DANNO RISARCIBILE 7. L’omissione dell’informazione - 7.1. L’esito infausto e le conseguenze pregiudizievoli - 7.2. La perdita chance - 7.3. La violazione del diritto all’autodeterminazione - 7.4. L’onere della prova - 7.5. Il caso del danno da nascita indesiderata
Capitolo Ottavo
IL CONSENSO NELL’ATTTIVITÀ DI ÉQUIPE 8. Il soggetto obbligato - 8.1. Il principio dell’affidamento - 8.2. Il capo della équipe - 8.3. Il dovere secondario di controllo - 8.4. La responsabilità sussidiaria della struttura ospedaliera
Capitolo Nono
IL CONSENSO NELLE SPERIMENTAZIONI 9. Benificalità e ricerca scientifica - 9.1 Le sperimentazioni cliniche - 9.3. I requisiti dell’informazione - 9.4. L’acquisizione del consenso - 9.4. Le sperimentazioni su minori o adulti incapaci - 9.5. Il consenso alla sperimentazione clinica dei farmaci
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Capitolo Primo
RUOLO E FONTI DEL CONSENSO
SOMMARIO 1. L’autodeterminazione terapeutica - 1.1. La
disciplina comunitaria - 1.2. Le norme nazionali - 1.3. La
giurisprudenza - 1.4. La deontologia medica
1. L’autodeterminazione terapeutica
Da ormai molti anni il principio di autodeterminazione
terapeutica, sia in quanto diritto dell’individuo di decidere
sulla propria salute, sia in quanto garanzia della sua
identità e dignità, è entrato a fare parte della cultura
giuridica del rispetto per la persona umana. Chi intende
sottoporsi ad un trattamento sanitario deve essere messo
in condizione di compiere la propria scelta liberamente e
deve ricevere tutte le informazioni necessarie a valutarne
l’opportunità, sia per quanto riguarda le sue condizioni di
salute, sia per quanto attiene alle caratteristiche del
trattamento, ai suoi rischi e alle possibili alternative
terapeutiche. Tale principio, originariamente invocato
soprattutto per garantire la persona dal pericolo di abusi,
nelle sperimentazioni cliniche, si è progressivamente
imposto come generale criterio di legittimità dell’intervento
del medico.
Oggi il principio di autodeterminazione terapeutica copre
l’intero ambito dell’attività sanitaria, sia sotto il profilo
soggettivo, ossia con riferimento alla condizione fisica e
psichica della persona interessata, sia sotto il profilo
oggettivo, quanto cioè alle diverse tipologie di trattamenti.
Sotto il primo profilo esso tende a tutelare la persona che si
sottopone ad un trattamento, qualunque sia la sua
condizione, sia essa in perfetta salute oppure gravemente
malata, in condizione di assumere una decisione
responsabile, oppure in stato di incoscienza. Quanto
all’aspetto oggettivo, invece, il principio di
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autodeterminazione, avendo come scopo la tutela della
libertà e della dignità della persona, prima ancora che della
sua salute, non trova applicazione solo per quei trattamenti
la cui finalità è prettamente terapeutica, bensì, più in
generale, per ogni intervento nel campo della salute e
quindi anche per tutti gli interventi diagnostici, così come
per le decisioni sanitarie in ambito procreativo, di aborto o
di fine vita.
1.1. La disciplina comunitaria
La generale consacrazione, del principio di
autodeterminazione terapeutica, nel linguaggio giuridico
dei paesi membri del Consiglio d’Europa, si deve alla
Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e la
dignità dell’essere umano riguardo alle applicazioni della
biologia e della medicina, approvata a Oviedo nel 1997. Il
trattato, più comunemente noto come “Convenzione
d’Oviedo”, prevede, come regola generale, che “un
intervento nel campo della salute non può essere effettuato
se non dopo che la persona interessata abbia dato
consenso libero e informato” e stabilisce il diritto della
persona a ricevere “un’informazione adeguata sullo scopo
e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i
suoi rischi” (art. 5).
Il ruolo fondamentale che tale principio è venuto a rivestire
per la cultura e la tradizione giuridica europea è reso
evidente dalla sua introduzione tra i presupposti
fondamentali della tutela della dignità umana, sanciti dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. La Carta
si occupa della tutela della salute nel Titolo IV, intitolato
“Solidarietà”, prevedendo il diritto per ogni persona “di
accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure
mediche” e stabilendo che, all’interno dell’Unione deve
essere garantito “un livello elevato di protezione della
salute” (art. 35).