DIRITTO CIVILE - lex.unict.it · 7 G. P. CHIRONI di diritto civile nella R Universitb di...

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G . P . C H I R O N Idi diritto civile nella R Universitb di Torino

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STUDI E QUESTIONI

DIRITTO CIVILE

PARTE GENERALE - PARTE SPECIALE

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--.- .---. .~

L'INDIVIDUALISMO E LA FUNZIONE SOCIALE"

.

Le superbe conquiste per cui alta s’affermu nel campo dellescienze sporimeutali LI. signoria dello spirito umano, a nuove inda-gini occitarono, ed a piii saggi metodi di ricerca persuasero gli stu-diosi di cose sociali: e, quasi tumultuosamente, spinti essi per unverso da questo soffio di vita nuova, dimostrante dove la debolezza,dove il vecchiume desolato di lor cost,ruzioni scientifiche, e premutipoi dallo stato della società odierna chiedente alla scienza che algrido di trionfo dell’operosità economica non si unisca la voce didolore di tanti infelici che soffrono, intesero tutto a rifarsi. E nel-l’attività febbrile, ammalata, di tal rinnovamento, le menti psr-vero inebriarsi nella distruzion dell’antico, ritenuto ormai ostacoloall’elevatezza delle costruzioni scientifiche, ed alle utili applicazionidell’arte: si volle il nuovo, e con esso la luce desiderata, invocata,e si credette di wnquintnrln~ estjondo~~do alla vita sociale le leggicerte e le spiegazioni probabili dei fouorneni della vita fisiologica,e fermando cos’1 con audace e brillante generalizzazione le leggidell’essere. .g$_; ‘S”Q

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tati scoraggiamenti, e dell’illusione che s’ebbe di costruire facilmente ,<. (, ,&;:

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(‘1 Discorso inaugurale dell’anno universitario torinese 1898.1899. ,,.~h$^‘<.h<,,_ j ‘:. ,; ,$-1-.,lr.‘;I’:

Fu questa operositA produttiva? Non parrebbe, a veder lo scon-forto che s’è venuto insinuando in molti già fiduciosi del mutatoindirizzo di studi, ed il nessun giovamento al malessere sociale cheper più rispetti s’appalesa grave ; onde gli avversari di noyità eb-bero modo di gridare al “ fallimento della scienza II, al che d’altraparte si rispose con un lavoro di ricerca pii1 intenso, se non piùricco di risultati migliori.

Di questa incertezza, ch’è frutto di soverchie speranze e di affret-

22 WNCEzICh-1 DEI, IIIRITTO PRIVATO NELLA SUA FUNLIONE ROCIALR, RflC.mI_-.-.-.~ - --. .- ~-.-. -._ -.._ ---___._ ._.___.

Sulle conquiste delle scienze sperimentali una scienza socialr, glIi&

certa e sicura dell’arte politica, SOJ~R pensare che quelle scienze uti

d’un t,ratto si rinnovarono, nè tutte le novitu proposte aneor ferma-vano. io dirò brevemente in questa solenne ricorrenza, resa ancor

yiìI solenne dalla presenza di t;nnta~ giovent,ìI universitaria straniera,

affratellantesi all’it,aliana negli a1t.i idan.li della. scienza, ff negli en-tusiasmi invidiati della giovittezza. 15 rostringerì~ il mio dire slla

lotta che si combnt,te intorno all’idea. del diritto: c spo~ialrnent~e

del diritto civile odierno, cltc p~ww i tIovat,ori ha mala fama dim o n u m e n t o consacrante It+ nntirhr e wstanti oppressioni cici fortis u i deboli, in conl.l.nd~lizioll~~ ai I&cqni sociali dc1 Illornollt.o, PI{ al]:\StCfw& rnpioir d i (wcw dolln swic~l~t un1n11:1.

1.

Nella prima matk di questo secolo, clw tra il contlitto di speranze

e di paurose ansie precipita n.1 suo termine, quol fenomeno, dirciquasi psicopatico, del romant~icismo, che titola di sè un lungo periodo

d e l l a letterahwa, eurolwa. PI’R. pur s i g n o r e d e l l e mcnt,i voll,e alla

ricerca dei problemi sociali non ancora nettamente determinantisi.

F, le concezioni socialisticlIr apparirono allora come figure dnl(:~-

mente moventisi nell’azzurro, o reazioni gentili di menti sognanti Inp e r f e z i o n e ideale dell’umanitn : n.nIi stcsRi ricei*on.t,ori niono fanI: -siosi, l’antagonismo, che poi &~vc!:I. romporo in potcwla urto I,ra w-pitale e lavoro , a p p a r i v a conipost~o JICI wnuclko, ~110 in ro:~ltit s iriduceva ad una parola splendida, di “ fwmm~i~ wotm~rirlrr ,, , hl n~~wdo fenomeno di coscienze addorment,aIIt~isi Iwl uirvn.n:~, inlinite

non poteva. durare, troppo dandovi di cozzo la rade realtà, dellavit,a: e cadde il romanticismo soth: i fiori colpi del pensiero n11ov0,

nrmcrnti dal riw st,rirhtc di I\ rrigo 1 Icinc, 0 lo stiirlio ilcllt! scionzr?

sociali fu :ivviato pel metodo posit,ivn da. August.0 (hntn, Ih dn.lltt

wril il ripor~ose della meccfi~uica t,oIIt~ìb tl’irItlIIrrc~ C dctfwIIiIInrC IC

It& dcllR stnt,im c ddln d i n a m i c a socinle.

E da allora, qual movinlcnto di ricnwa. qual succedersi di costru-z i on i propost,e, coIIihnt.tIIte 0 ~dutn. iIIl,orno nll’esserc dolln socktk.o delle societk umane ! 1 primi cribri d’iudagiuc positiva induw-

vano a considerwe nell’sgprt~gat~o sociale un’unione di forze: poi,

lo sviluppo meraviglioso deile scicuze biologiche, 4 il potente in-

L’INDIVIDUALIRMC R LA PIJNZIONE SOCIALE 23. _ _.___. _ __..

centivo che a piti profondi studi veniva dalle dottrine socialistiche,non più sognanti lo stato ideale di felicità, ma invocanti la totalemutazione degli ordini sociali, titolati d’iniqui perchè opposti ai 6nicomuni della collettivitit, suggerì la nuova concezione della U ttitmsocicrle fl e quindi l’altra più ampia del ” colyo sociak “, di cui sidescrissero organi e funzioni, adattandovi con analogia spesso vo-luta, i termini propri alla vita fisiologica. Per tal modo, le ardentirivendicazioni socialiste, passando a traverso l’osservazione positivadegli studiosi, si mutarono in materiali di ricerca profonda, e cosìampia, che a.ncor oggi paiono incerte le linee del suo dominio Rcien-tifico: chit tale ì: difatti la sociologia; e la concezione del diritto,cormidorato qual IIWI tra i fenomeni socia,li d’ordine più generale,

è diventata campo di fiero dihattito, così rispetto ai termini suoi,come al modo di esplicarli nei rapporti della vita.

Fenomeno generale dissi la concezion giuridica: potrei ben dire,che dei fenomeni sociali è il più elementare, è quello ch’è presup-posto fondamentale agli altri. Non ch’io. voglia qui discutere, o pursoltanto accennarlo, il vasto prohiéma. della classificazion dellescienze: nè ch’io voglia contraddire alle dottrine che di questi fattisociali assegnano la priorità nel tempo allo ’ .scu&ìcl n : od a quelle,che determinando il rapporto tra I’economiwsoti~le~l diritto,pongono il fenomen6 wormmicu-qtikle ragion generativa,.del giuri-dico. Ben SO che il diritto ha valore non come costruzione metafisica,ma in qlianl.0 pIi! flar norma ad ogni triodo di trannazione sociale,e che il hiwgno, sc tletcrmina il fntt,o cco~~omico, vi a t t e g g i a i ldiritto in guisa che a tal necessità non contraddica: e pure, ciòsignifica soltanto, che la legge dov’essere interpretat.a seguendone ilprocesso formativo, e rilevando perciò il momento economico-socialein cui è sorta; e non deve far credere che il solo fenomeno econo-mico debba essere la ragion prima, immediata, degli istituti atte-nenti al diritko privato ed al pubblico. (Ihi può impugnare che lo” scuw&o “, per cui s’estrinseca In necessità della vita sociale im-posta all’uomo, sia il fenomeno economico piìi remoto e più gene-rale? Ma Si potrit leggermente negare, ch’esso sia preceduto danno stato che lo prepara, e che si riferisce alla condiaion personaledelle parti tra cui s’effettua, al concetto cioè del ’ dure per ricmere n,alla relazion di credito ch’è contenuta nell’atto2 Certo, si potràben dire che nella storia del fenomeno questa considerazione appa-risce come stato psirologico, non giuridico: e che importa? La co-

24 C~~?lCKZl~~?iI DEL DIRITTO PRIVATO NRLLA SUA FIINLIONIC Sr)(!lAI.F:, IW’.-----~~- - _ ~. ___. ..- . _ _

scienza giuridica vi è di già rilevata, e come eccita allo scambio,gli dk forza: sotto il fatto economico l’analisi trova dunque un l’e-nomeno più remoto, il concetto di obbligazione, che non bene a.ncotsi delinea, ma che non 6 meno presente alla coscienza individuale.

J” perchè con la ” coscitwzfl cli sE ~ ogni uomo ha puro in sì! laragion del diritto ; il bisogno, il seutimcwt~o della consociazione pos-sono costringere questa ragion giuridica indiridnalr a, subir I’adnt-tamento all’ambiente sociale, mn. uon In. t,nlgnno: In temperano. lamodificano nella fìnalitk sua., non In sopprimono. Lo stato tlclla CO-scienza che in sì, si ritlcltca, a sì: si rivela, di1 all’uomo In prnvn ticisuo oswr<\ C’oIllc p<‘l‘“On:\, cot110 xcrpgc>i l.(j tli dil.itt,o : w~wr>, sn cl~'cgl j

plh dkigwt: I'divith sIla. VCI'SO i fhìi dl'f?gli VilOlf~; ~JWSOJI</, S:l <:II(~

questa possibilit,8 R. lui unturnlc, ì: un potwo, una signoria cl10 l,oglief igura di tli~~itto per In forza che lo tutela, e che gli viw linti-

\t,at,a nell’estension sua da un fat,to che a lui è pur naturale, lasocialità.

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A questa idea così elementare si riduce pur sempre la lotta chesi combatte intorno l’entità del fenomeno giuridico : o meglio, come

c questo 6 fenomeno neccssiwinnionte sociale, intorno alla questione1 si! ampia della relazione ch’d tra l’individuo e la societA. Ila JIIIOVR

Scienza (nuova certo pel nome: se scienza si dubita.) ch’è! la sncio-

iogia, volta tutta a considerare Ia ’ ritn socicrle nr ed R dctcrmi-nere gli organi e le funzioni dell’essere vivente che sn.robhc laS,wir$&, rollo consi~ltrrart: I’intlividuo conw Ilniljil st,ii)l’lic:isRi)l)r1,ch’esiste in quanto associato : oade l a teoria, clw :r~~nlog:~~nc~~l~~ ft,quel che avviene della vita fisiologica, non l’individuo pw SCI, 1113l’individuo associato, il ywppo cioè, sia l’unitA prima, vera, di quc-st’organismo ch’è il cwJ?o soci&. I’osto il qual concetto, s’intendeIn nuova base scientifica che n’ebbero le teorie socialistiche, Cheriducendo ogni rclnzion dell’individuo ad una necessaria rela.zionsociale, asserirono non sol« il predominio Ml’intaresnc collet,tivosiill’indiridrlalc, ma. il naturale iwsnrbimcnto dell’iudividualc t)f:l

collet.tivo. ondc parrebbe che la considorazion tlcll’iudividuo per s+s ia ant isocia le , pereh nll’csisl~euxa sua A In. sociot5 ~uczzo nerns-sa.rio. FI la clot,triua sociologica s’U ripercossa nel campo giuridico :s’è fatta qu&ioue tl’iridivitlunlisnio nrl diritto, s’ò chiesto se gliiatit,nt,i di diritto pubblico e privato nou siano dura manifestazionedel ~entiuicnto brutalmente egoistico che avrcbho fin qui dominutoil governo dei fenomeni sociali, e da molte parti si chicdo Che l’ele-

L’INIJI~IDLIALWWO E LA RUNIIWE ROCIALE 25 -.-. ._.~. -.___.__ ..-__

mento sociale penetri di sb,moderno.

rinnovandolo, l’organismo giuridico

f”‘- Ma è davvero esatta, come vorrebbe parere, la dottrina di quei:” sociologi, che nell’unità ridotta al grrr2ipo fanno scomparire la con-kiderazion dell’individuo% e si può giustificarla nell’ampiezza sua,

asserendo che l’individuo, porchè deve vivere nell’associazione, hadiritti non per sL), IEI sollanto c&& ct&ociuto? IX”questo io dubito

s,assai.- -.x

Qunudo tempo 8, nel .nome di U socioboyin n parve che las&nza dichiarante la formazione c la vita della società umanasnrgowe con obbietto proprio, sperdendo i sogni di una metafisicaininginosa, c«l ~~wccwn rigorosn.rnonlx posi t,ivo, si s.~lut,i) il suo ap-pnriro con xpernnzo vivissime: pel uuovo indirizzo di studi la so-cictk vcunc considerata e studiata qual ” corpo scciale “,organi

e gli

del ’e le funzioni sue si designarono per analogia a quelle

corpo individualo n : cellula vivente si disse il gruppo, ed imomenti che nella vita fisiologica son segnalati come lotta del-l’esistenza, necossitik di adattamento, ereditarietà, si riscontraronopure nella vita sociale, Che piìl? Le malattie che colpiscono gliindividui vennero estese a questo nuovo organismo, e così s’ebbeuna patoloyits sociale, esposta, ch’è poco, in modo quasi sistematicoda uuo tra i sociologi pii1 dominati dallo spirito di esagerazione;ed a compiere il lavoro vennero pur asserite al corpo sociale leanomalie psichiche individuadi, ottenendosi così la figura della massaclf:linquont,c.

Sononchè, la .sic:urczztr con la quale questi concetti sono compostia dottrina, non li ha resi più certi, c la critica, di taluni ha mo-strato la poca rilnv~nza, ed altri ha disfatto. S’e arrivati nellareazion distruttiva a contestare alla, sociologia l’entità di scienza,per l’indeterminatezza del suo oggetto: e non s’è osservato, che ildisaccordo su taluno particolari&, non toglie ch’essa, derivando daifenomeni sociali che le varie scienze ricercano. le leggi con cui siformano, e l’azion complessiva loro nella vita sociale, ha contenutoproprio, distinto. Ma si potria rendere in colpa chi affermi che lasociologia non tenne il metodo positivo ch’elesse? 8eguì essa forsele continue ricerche sulla ragion della vita fisiologica, che dei prin-cipi creduti saldamente posti, alcuni accolsero, altri mutarono? Epoi, le cosidette ’ Eeygi socioloyic~~c ,, ebbero sempre a fondamentol’osservazione severa e giudiziosa dei fatt,i?

E pare a me, che da fenomeni incompiutamente studiati, assai

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33 CONCEZIOKI DEL DIRITTO PHIVATO NELLA 81’A FUNZIONA SOCIALE, iW(!.__.______ _~ ..~ .._.._..~__.- . . --.. ._~ .._. __~ _. ..--_-__ _ ~_

affret#tatamente siansi tratti risultati, dei quali alcuni non reggono,altri a.ux~~a~~o difetto grave di misura. Si pensò cha certe analogiedi fatti che si riscontrano dov’i! un ’ cr~l!/rcrl1~~~1~~1~1’10 tli wifil n

esistente per newssitA naturale, licenzi ad asserire I’identitH distruttura del corpo individuale e della. sociot~k, della vita (isiologicae della vita socialtI, quando troppe so11 lo differenze che separanoIr totiiic y’irw di questo due cntitk; tnnt.‘ti, che pochi sociologi t,rnt-tarlo ora del * c*o)yw socitrlr * com’c~ixterrzn vara, determinata, (1perciì) come oggetto definito di lor scienza; si pensò di applicaioalla forninzioli della vita sncinlo In lcgg(l dolIa7ù&t~ pecl’esistenza,n n d c LassalIe dodusso la sua “ fwm~ IPI~~ drl mirrrio n( nò si vido. .

- ‘7110 f.rol,i)n ri wsislcvano 1:) nnl ut’:1 Itlotxl~! d~~ll*ll(TIh), 0 qiiintli do1. ^y~~~~~yo, pfw4lè ad nntngonismo tra i gruppi si vorrelJ~o o g g i r i -durla, costi(.ucsndo la sociologia in scienza della lotta per l’cpemoniatra i S?ì gruppi sociaii ; si pensb . , . . . ; mn ben lungi mi conduprobbe il dire tutl,o ciò che non osnorvnndo, od osservando poco, sipensò come legae do1 movimento sociale. IJirò soltn.nto, Clio questawarsitk d i wwrvazione ha yinI,o Ililiwfcld, cha 1~ pure ~qmt;a-

zione tra. i sociologi, a scrivwe che t,rn In n u o v a s c i e n z a cd i l

dogma religioso wistinno non vi ha dissidio: perchò i vincoli clwst,ringono gli individui alla lor Chiesa ROII In paroh ed i sacramenti.e ques t i s i servono di w)10 /)wtr r?B sosfr~~za i~~Icwsll~/nw, c’om’&

l’acqua pel ba.t ksimo: ora, i+ Iìossihilc clic si pensi c si scriva così,smiza clit: i l Iwsilivisino lwi~l:L i.iit~io I’~Y.w~I~ silo?

I l tlifolto 1icll’o~scw3r~~, IIII :1111w v i z i o prwllissc~: I’ctsnhrc’i.nxioiicl

cioè nel modo di considerare la socielIi rispetto all’individuo. Siesagerò per amore della coskuzionc logica., I)ewhU ~on~poneiido IC

leggi Sgovornanti la vita socinlé,‘si mosso dall’idea che alla societHnon basti l’individuo per sè, e le ahbisogni il gt:uI@Y’ ik-:lii I’in-dividuo s’infut)urn: l a visione d i ut1 ” C’OrpO socicrte vcw, esiste~h? *,

fissò così l’unit8 elementare nel gruppo, trascurando I’individnn.Ma non si osservò che l’individuo-nomo non ì, Iter natura SII~ l’ill-

dividuo-unit,il della vita tisiologicn : l’uomo. per gli elctmnti psichico-morali che con~pongoi~o l’esser suo, (Ipera 0 si muove con ampiaindipendenza di azione. Certo, ogli non I~otrcbbe, senza perire, in-frangere il vincolo sociale che Io lega n.i suoi simili: ma non tia.vvinto alla socie& di cui R pmte, e puh R sua voglia aggregarsiad altra che gli paia più risponde& ai bisogni suoi; e di questovincolo egli. in concorso degli altri associati, dckermina la misnra,

L’INDIVIDCALIRMO E LA FUNZIONE I.OCIALE-- ------ 27

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i

1--~---~- --__. --_- ~._ _

!in modo che l’interesse dei singoli e l’interesse comune armonica-

i mnte si compongano. 8i è invece intesa la necessit,à del viveresociale come ragion del totale asnnrhimento dell’interesse indivi-~litale nel generale: non s’è pensato che pei fini dell’individuo PdeIla società questi interessi IIO~I del,hono stare in conflitto e elle

Ia legge, vobtà comune degli associati, ì: volta R coordinaili, se-wando all’individuo i termini entro i quali 11n pieoa libertà d’ini-ziativa e di aziono.

/--*Due elementi stan dunque di fronte, la signoria individuale da

t

un lato, ed il freno della socialitk dall’altro, che tal signoria co-

‘.sbinac 0 tempora: 0 come avviene di ogni cosa in natura, s’equi-librano, 0 da ogni spostamento che li t,urhi sono spinti a nuova-monte comporsi in qnoll’insieme ch’è la vita sociale. E se a questa_. .~Indipendenza cosciente dell’individuo la societi lmb soltanto im-porre limiti moderatori, è ben naturale che alla ricchezza delleattivilk individuali corrisponda una maggior pienezza di vita sociale,e che nnitir di tal vita non sia il gruppo, hr~+ l’indiriduo: eglin e l l a aociotik opers , si muove, e la socio& opera, si inuGC4 per lui.Ila, pwwpazion0 di mantenere inaltcrat:r l’analogia tra la vita

:‘, fìsioIogicx c> la vita sociale persuase a f,rascIIrare oltre ogni modo

k, 4, il fenomeno della coscicnzn e doll’a.zione indipendente individuale;ma-dove si consideri la vita sociale negli elementi suoi riferentisialla natura morale dell’uomo, ~1 potere ch’egli 11~ di dirigersi edirigere il ,gwppn cui nnvlw4t.i. lwn si vcidrir. nclln. sor:ir+il il vinpnln

‘\,p s i ch ico , (L ImIIn vita socialn il risultato flclla vita intellettrrair H,_rnoraln cloi singoli itidividiii.

Non io dunque negherò IC analogie tra. 1~1 .~ocirtG IICI senso fisio-logico, e la soci& umana: no11 orano essi0 sfuggite agli antichigiwisti che lo nssoci:rziorìi chiamarono corl)i,

meglio determinandone il concetto,ed ni canonisti. che

le dicevano COrIJi mistici :e neppur negherò l’effclko che nella societR umana ese rc i t anoalcune leggi imposte nd ogni aggruppamento di esseri viventi, comel’ereditarietà esplicantesi in ispecial modo COII l’imitazione, l’adat-tamento, e, in termini n,nsai modesti, la lotta pf?r l’esistenza. Siadunque la società umana organismo vero, reale,; ma non F;i dica

l’it09fio 6 come I’rmitk fisiologica dcll’orgnnismo corporeo vi-che la societik è I’essere, 0 che tul,te le nnitb vivono in lei

.,$ per lei. NO : questo livellamento morale voluto in nome di unpreteso livellamento fisiologico-sociale, ripugna alla, natura psichica

dell’nonln e de l la societil u m a n a : la societu non può costringerel’aziono individuale in modo ch’essa appaia soltanto COllIe pnrte del‘risultato unico che sarebbe l’azione sociale ; non può comprimeresotto il peso d’immaginariP leggi fatali la libera iniziativa, l’aziowindipendente dell’individuo, che nell’associaGone cerca non la ragion<lolla mort~a, ma il font,o della vita. Quella scienza e c(ne1l’nr~l.n po-lit,ica, che attribuissero al potero so&lc un’nzionc assorbcntc~ 0compriment,e l’espansione delle forze individuali, c non il solo po-tere di dirigerle e moderarle, inaridirebbero i fonti vivi del hetws-

sere degli individui e della societik: e quando Io Stn.to, eecedwdoIn giusta funziono nwtiw~txiw sun, volwse wigcrsi n dispetls~t~0lT

d i bcui, cd nll~~vi;ltorc~ tloi m a l i , vwrel,lM?rcb u1eno 1 0 nrdit.0 (: fP-c~mclo ir~izi:~.t.irc inilividnnli. e caon I’n,,y<wxvin inxopport~l~ile delleimposizioni. s’~l~ord~tw la kwgn onth di misoria :kggrwgliant,e tut,ti

nel coinuno infortunio twwomico, c nel freddo tramont, d i o g n ialta idenlitk

Il.

Se qllest,a è la condizione dell’individuo nel gruppo sociale dicui è parte: se nell’nzion sua s’esplica il movente, l’interesse &?gli it lwsonn1~, P ch’ì: legitkimo quando ncn contraddica all’inte-I’csse C«lllllll@ : se, dl111~(11(~, ntl ogni suo n t t o incrisco l’olornrntotIcIl:\ socinlit h, I:I qllwt,iorio sort,:l. iril.orno al oosillotto ” iUflil*itll<t/-lixrlro ” ne l d i r i t to , uou n,vrobbo rngionct vcrwm di essero. IC p1lWè gmvc. Ih uil ht,o il socinlismo che vow:l~bo nrutnrc! rnclic~lrneut~~IR struttura, la concezione stessa del diritto privat,o odinrno c11’ossarappresenta come il trionfo dell’egoismo individuale, e la nagazione

< di quel vincolo sociale per cui l’atto dell’individuo è giusto sol che

, lo si consideri qua le fo rza de l l a cornunitit imperante etl ngwltr ;

j

dall’altro, i puristi del diritto privato, che contraddicendo a questo! modo di osservare e valutare I’aziou cosciente dcll’indivitlrro, W-)

1

stringono In. ra.gion del diritto nlln voloilt,k, nll’int,c?ressct porscmnle:da 1111 lato. dunque, il rinnovamento profondo di tutti gli istituti

1 E’u~uridici trndizionnli,dnll’altr~~ lo tc~lltlcnzestrctta~nentecolrselvat,rici.E i due concetti rappresentano ognuno l’esagerazione difettosa

di un’idea ch’è pur giust.a : il socialistico rimprovera all’individua-lista In nessuna n l’esigua considornxione dovuta al vincolo sociale.

7L’INDIVIDUALISMO E LA FUNZIONE SOCIALE 29__.__~_~__~~~_

che all’uomo è termine necessario di esistere, ma eccede nel mi-surare questo estremo, fino ad assorbire l’individuo nella società:I’individualk&a poi, considerando nell’azion dell’individuo la solavoIontA cosciente, trascura oltremodo l’elemento sociale. Ma non+vc trascurarlo il giurista: il quale, SC della concezion sO~TGGa

+ha ripugnanza, perkhti il diritto ò JJoteru, 0 questo ì3 dolK~&GhtcJw opera, ben ka che i l diri t to cotnC ?agion di agire-dm-‘essere

V%%‘f%o tra chi 10 pretende e chi deve osservarlo. onde la relszion: i giuridica è necessariamente per sè relazione sociale. Vana discus-

-8ione parrebbe dunque questa, se il criterio individuale od il so-ciale debbano dominnrc nel diritto, perchè individuale e sociale inpari tempo è, c per la na.tura delle cose dev’essere, l’ordinamentogiuridico: vana, se non fosse invece ben viva. lc convien dire chea renderla piii acuta hanno concorso un metodo non scientifico di

$1/

fc

tudJ. o l’opera sposso mal destra dei legislatori. Gli studiosi del

! diritto, sJ)ecialmonte quelli del dirit,to privato, riducendo a sistema

\l’organismo componente la lor scienza,, c tutto riducendo al con-

L‘x0_ cctto di ’ poh-c n

. -2il contenutn dell’idea giuridica.. troppo conces.

ero alla signoria della persona agente: 0 la costruzione così con-

95dotta e chiusa s’ebbe, tanto parvero fermi e resistenti gli istitutiordinati, come una consacrazione d’immutabilità. 1 legislatori, poi,molto sacrificarono a questa resistenza dei giuristi ad innovazionigravi degli schemi fissati, e talvolta, quando spinti da necessità lavinsero, la forza di reazione li condusse oltre il segno: cos>, domi-nati n volta tlall’obhedienza passiva a principi giuridici tradizio-nali, eccitati a volte da sentimento eccessivo di rivolt’a, resero più

I acuto il dmsidio tra la scienza e l’arte giuridica, considerata spe-cialmente nella sua funzione legislativa.

Se il giurista puro, anche per un ist.antc, obliasse che il dirittoè relaxiom, ò fenomeno della vita sociale, e perciò, o volesse ser-bare intatta la costruzione logica fissata, o volesse spingerla oltre

V i termini della realità, il legislatore non dovrebbe egli dimenticarlo,E l’averlo dimenticato indusse ad attribuire alla concezione deldiritto quel che è o potrebbe essere difetto dell’opera legislativa:

ied il diritto, privato odierno vien perciò detto da molti eredità nonbuona del diritto romano, al quale si fa carico d’essersi svolto at-

! torno al criterio ordinatore dell’egoismo individuale. Critica ingiusta:! quando pur sia vero che la legge non rispecchi le condizioni so-

ciali del momento, ciò non significa certo che il concetto del di-

%

80 COXCRGIOZII DEL D1RITTO PRIVATO XRLLA Srh FlIN%IONB SOCIALE, RC<*.---~ ~_ ___._- -_ .~ --.. - - _.~. ~~.-_--._-~-__ _._.___

’ imli~idzcde n : è l’arte che qui fallirebbe al suo scopo,,non la scienza. Ora. del modo di porre in accordo la scienza e

l’arte giuridicu. il diritto romano è, e star8 sempre, monun~entoinsignn : seblw ciò non voglia dire cha si dohba ndnttarlo allasocieta odierma, in quello parti che son l’espressione di condizionidi vita profondamente mutate. Non t? forwe tra i concetti elemw-tarissimi ch’esso pose, qnesto che il diritto serve nybi ~wui~i? Non

a l l ’ u o m o : ag l i u o m i n i , all’now~ associ:Ito, peuhì~ non ì! pura m a -

nifestazione di volontk o d’interesso individuarlo, bensì di tal volontk,di questo inkresse, coordinato al superiore interesse dcll’associn-zione: ~1 tal coordinamonto Ir tutto affidato alla giusta osservazione,al prll~ellt~o tIisc:crlìiltlol~to tIO1 It~giSlil.t.0l~C‘ , al qun.lo spetta di misu-r a r e fin dovo Ia coriLtitlur:tzior\(~ tl~ll’cl~~~i~c~ilt« sociale noll’ordine~Guridico debba niod~~ar~, ma umi sopprimero, i f,attori oworrcnti,_):\ll’esistrnzn, a l l ’ a z i o n e indipendnnto dell’individno. (21s.1, q11:1nd0

rispot,to :l,ll’ordin:tnlonto do1 lavoro unii3110, si chiedo che il poterc!wcialo imponga il riposo dornenic!nlo, 1:t. liiiiikwione della giornat:tdi lavoro, IR fissnziono del tipo del contrntto agrario, R d’al trap:lrte si a f f e rma che i diritti assoluti della libertik individuale edclln. lwopriet8 R ci0 s’oppongono, la contraddizione non è giuri-dica: il diritto per l’enti& sua, per la natura dell’associazione eh’+la sua ragion di essere, non è la semplice estrinsecazione dell’ar-bitrio individnale. Vero, che considerazioni di ordine economicopossono sconsigliaro il legislabor~~ dnll’accoglioie mutazioni chiesten o n dn.i bisogni sociali, sil&no dal tlositlwio di por.hi, o (Irli sognidi molti ; IIM quando lo stnto dell’n.ARoci:\ziontr wnl~nrrnto lo esiga.11011 ei p u ò reSpiIlgePle in 1101110 d’ith.t1 > giuridiclict 1,rndizionali. A l t r i -

menti, ben lungi dal conservare gli istituti, si alimnnta contro di. .

essi 11 soffio odioso della rcnzionc. ch0 rirlln forza srm non IM cri-

terio e misura.Cosicchè, non la costruzione sociologica opprimente l’individuo

fino a farlo scomparire nella considerazion del gruppo: non il so-cialismo, che su tal concetto contraddicente alla natura dell’uomoe della società costruisce il sogno dell’intero rinnovamento del-I’umanit8, si potranno mai imporre al giurista: il quale ben sa cheil diritto dell’associazione deve necessariamente entrare r~nllu corri--

posizione di ogni ordinamento giuridico, o prevalervi SO il supremobisogno delln societii lo richiegga. Ma vero è tlcl pari, cl10 questa

dottrina sociologica, e qnesto movimento socialistico, cui il giurista

I

F L’INDIVIDUALISIO E LA FUNZIONE SOCIALE_I_- 31

non può consentire, rondono un gran servigio alla scienza ed all’artegiuridica: la sociologia ha richiamato gli studiosi della scienza deldiritto alla necessita di valutare in ogni istituto l’elemento sociale

liberato I’idoa del diritto dalle astrazioni pnramente metafisiche:le ha ridato quel movimento che nell’esagerazione delle costrn-

zioni sistematicha pareva avesse perduto. Ed ha pur avviato la

+ per un metodo swmmente positivo: pcrchè, rilevata la ti-

:i /-gura del diritto qual fenomeno sociale, si sontl il bisogno di stu-

f \. diarne la ragion sua, e di esplicarla nella pratica, non soltantoi,; nella storia del concetto giuridico puro, ma ilella storia civile ed

,.%, economica.-. ,‘-,A quel modo che la sociologia fa per la scienza, il socialismo

ammonisce poi l’arte del diritto, specialmente la legislativa, che lasocietit si muove, CIIO lo condizioni di coordinamento dell’interessecomune e dell’individuale cangiano sempre con varia intensità edestensione, e che gli ordinamonti giuridici gi& ricevuti, se offronoresistenza naturale, e savia, alle mutazioni, non debbono poi essereostacolo insuperabile. Chi, scienziato o governante egli eia, non hacoscienza di ciò, nega alla scienza ed alla società la forza vitalech’è in esse, c scambiando la conservazione con l’immutabilità,crede e fa credere che siano socialistiche,essere saviamente conservatrici ;

idee che dovrebberoonde hanno incoraggiamento le

esagerazioni, vane, ma non scevre di pericoli, di sognate rivendi-cazioni sociali. Nelle dottrine sociologiche spesso l’osservazionerigorosa è dominata c. vinta dalla fantasia: nel socialismo imperal’illusiono; ma In scienza dc1 diritto, procedente con severi& nellaricerca, con prndenza nella fissazione dei risultati, deve ascoltareciò eho sociologia e socialismo a lei ed all’arte politica gravementericordano: che il diritto non è solt,anto per l’individuo, e che l’uomoesiste por sè o per la società, come la socie& ftsiste ~(1 opera perognuno 8 per tutti.

u,: .:

,,

.,

Il diritto civile nella sua ultima evoluzione.

Col discorso che precede, 1’A. apriva. nel novembre 1898, l’anno

scolf&ico nello studio torinese. Con quello che or segue, avea inau-gurato nel dicembre 1881 1’nfBcio suo nello Studio Senese, dov’ornstato eletto R professare diritto civile: od il raffronto dir& conqllnli intendimenti egli n cih s’wcingessc. Il discorso avea il titolocbo ora gli si ConsorvR: il diritto civile nella .sud ulfima evoluzione: e per

quel che vi 6 detto convien si tenga conto del tempo in cui fu

scritto. Così diceva:

Compreso altamente della gravita dell’ufficio che a me, nuovoalle dotte e gravi cure dello insegnamento, era dato, mi chiesi 9~’ill modo degno della scienza giuridica, dell’illustre Ateneo cheln’nccoglie a professarla, e del valor dei giovani che vi stanno astIridio, i o pot& compioin .21 clovcr mio. Nì: iguoto m’era il vnut,o

oude fin da LenIpi wuioti questa Universikii, cha COII 11110 o1101’0

lil’accoglie trae nou piccola nH ristretta I’mllR: istitxito che ramincnt4~

Ia gloriosa epoca iu cui la vostra cittfk, per liberth liorcntc, lo cost i-tuiva, 0 che AC attcst,n In potenza c la illnmitinta mente degli avi

che lo fondarono, dimostra pure che solo la scienza fra 10 altcrnr:v i c e n d e d e l tempo sorvivc!. IC q11al ~OSSC: In tropidanza mia, voi

intenderete meglio ch’io non dica; trepidanza che cessò quandoconobbi gli onorevoli Colleghi miei gentili quanto dotti, e viddi

che non mente la fama, quando di cortesissima fra le citti italianealla vostra citt$ dh il nome. Città alla quale non ROIO porchè postain terra italiana io, come italiano ho reverenza ed affetto: maperchè ai Sardi riconoscenti k nota l’accoglienza che qui pelIungl\i anni s’ebbe un dotto figlio della Sardegna, valoroso inse-qnante di una nobile parte degli studii giuridici.

Il. UIRITTO 0IVII.E N E L L A SUA U L T I M A EVOLWIONE 33- - -.. _.~____ _

k onorata e buona consuetudine preludere ad un corso svol-gendo qualche argomento che pur dicendo in generale della materiada insegnare, annunci il pensiero ed il metodo di chi la professa:a tale usanza compio, dicendo in breve del movimento più recenteche s’ì? operato no1 diritto civile.

Lunga c non piana è la via che allo st,udio della legge civile èsegnata, siccome quello che ha tratto alle svariatissime maniere dirapporti che nella societa si corrispondono e s’intrecciano; rapportich’è non solo difEcile, ma quasi impossibile regolare nella molte-plicitk loro, e che solo con una retta, con una larga posizionu diprincipii è agevole valutare. Ni7 della importanza del diritto civileio fo parola; perchè se dirne reputassi necessario, mi parrebbe edi offonderc la scienza,, c la società che in questa parte della leggetrova precipua regola agli atti che in essa avvengono, e l’intel-ligenza vostra. 18 voro, cl10 come da mutuo legame sono unit.ele scienze, CONI tutte 10 parti del diritto che nello insieme formanola scienza giuridica, si sorreggono e si trovano a contatto; ma lostudio del diritto civile è fondamento vero della educazione legale.Perciò le cure dei legislatori con maggior premura vi furon semprerivolte, perchè, nelle regole sue è disciplinata tutta l’attività giuridicadella persona: l’accompagnano in ogni momento dell’azione giuridicasua, animano il ” soggetto del diritto n col sentimento di dignit.àch’è dato dalla signoria di & nell’esercizio dei potori che giuat,a-mente gli spettatlo : oridc dlrt ragion civile spctkn ancora i l nomedi ragione generale, COI~III~C.

Cosicchè, pur essendo norma ai privati rapporti, il diritto civilepresenta intorn la condiziono del popolo che lo ha. ii: vetta che nonvi è legge che non sia il riflesso dei bisogni, delle attitudini delpaese ove ha impero, e che perciò ogni legge C documento che damodo di render giudizio dello stato dei popoli che la osservano:ma se ovvia una ta.le indagino è resa dalla maggiore o minor per-fezione delle diverse leggi, nel progresso della legislazione civile siha guida più sicura per determinare quale e quanta sia la civiltkdel popolo che con lei si governa.

E col volgere dei tempi. col mutar delle condizioni sociali moltoha mutato la legge civile: non vi ebbero cangiamento le normeche stanno qual necessnris, espressione di sentimenti onde ha

CIIIKOSII Slwfi c </rrralin»i ~- 1. R

costnnt,e segnalazione nel tempo la psiche della gente: ma le parti,R tlir così, caduche, mutarono segnn.ndo in definitiva un progrossoche intimamente risponde al mutare dei tempi: il diritto è la vitastessa della societk che a sè lo forma. 6 così che sebbene In le-gislazione attuale risalga come a sua natura1 fonte, al diritto romano,questo in molte parti è diritto estinto; ì? la profonda differenzafra la società moderna e la societh antica, che ha indotti concettie sistemi nuovi.

Già le grandi evoluzioui politiche segnarono fortemente di loroimpront,a anche la dot,trina e gli ordinamenti proprii al diritto ci-v i le : ~t,ahilirono nuovi rapporti fin la pii1 ant,icn tlollc ist,ituzinni,In fnniiglin, 0 lo St,at,o: 0 di nuova oonsitlnrnxinnc circontlwono ilInvero umano. Onde avvennero grn.ndi Gfwrne ne l la Icgislazionccivile: CL per altre che si desidrrano ci trnvnglinm noi, 0 si tra-vagliano alt.rc nazioni.

Preludendo a1 corso di cui vi esporrò in seguito il metodo cheterrò a guida, e prima. ch’io dica della condizione dell’insegnamentodel diritto civile in Italia, segnalerò alla vostra attenzione t,alunefra le grandi mutazioni che nelle leggi civili si vanno introducendo,e le riforme che da molte parti sono invocate.

L’Italia, maestra già nella scienza del diritto, mostra una condi-zione diversa di cose fra In sua legislazione civile e lo studio voltoad illustrarla. Del codice francese si disse formare monumento im-perituro di scienza; o davvero, chi pensi che quella ’ compilazione Vt o l t a p o i prossochò genornlmontx n motlcllo, risnlvct~i.0 u n o Atigrandi problemi che piU volte s’erano i publ,liciat,i poslo innnnxi,la difticoltH 0 In utilitìd cik della codificazione, l’elogio non prlìtdirsi immeritato. Raggruppare con ordino il piil corrett,amento giu-ridico i principii cl10 debbon rogolare gli atti, i rnpporki nntlf*hanno esistenza i diritti, tra cosa pih volte tentata dai pot,eri dellarivoluzione; e dopo t.ant.e provo fallite, parca si dovesse smott~credallo aMuare un concettIo, un piano così vasto. Ma le difficoltkfurori vinte: e la pubhlicaziono del codice civile venne S~lllti~t43qunle t5rionfo dcll’opc~~a lcgisln.tiva, H insieme qual conquista dellascienza.

Mn l a l~gg’ non i? clogma tkl quali, sia. cnrnttorc l a immu-tnbilit&; In legge scritta non 110. n rinchiiidwsi in un assolutc~ senzavita. S c ci<) thlln codilìcnzionc tlovwsr temer9i~ nossunn esitcr~hbnA condannnrln in nome del progresso che illumina costnntcnwnto

IL IJlRl’TTO t!IVILE NELLA SUA ULTIMA EVOLUZIONE 3.5

le vie dell’umanità; il congegno d’una formola, non può nè deveprevalere all’evoluzione feconda delle idee. No: la legge ohe emanadal pensiero ohe non riconosce termini fissi ; che varii atteggiamentitoglie secondo il variar dei rapporti nella civil comunanza, nonha un codice come suggello. Perciò, esteso che fu il codice fran-cese a vari stati, e quando venne poi tenuto a guida nella forma-zione di codici nazionali, energico impulso n’ebbero i giuristi arilevarne i pregi e le mende; alle loro discussioni s’aggiunsero irisultati cui eran giunti gli studii fatti in altre parti del diritto, eparticolarmente nella storia degli istituti : e così si prepararono quellegrandi riforme che trovarono accoglienza nel nuovo codice italiano.

11 quale s’apre con un’idea ohe in quanto è sua 6 diritto nostrointerno, ma ohe ì? dettato vero della comuni& delle genti: lo stra-niero è pareggiato presso noi al cittadino in rispetto all’eserciziodei diritti civili. Ancor una volta, la nostra terra si è posta a ducedel movimento legislativo coordinato alla scienza del diritto: ementre per ragion di stato avvien di rado ohe le asserzioni dellascienza trovino subito adeguato posto nelle leggi, da noi si accettòcon entustasmo un principio ohe le altre nazioni si mostrarono e simostrano peritanti ad accogliere, dubitando quasi che trasformandola dottrina in legge positiva non abbia offeso il vero interesse loro.Quasi tutte hanno nella lor legge sancito il diritto cosidetto direciprocità ; ma più che dalla sapienza giuridica cotesta è dispo-sizione segnata dall’egoismo internazionale, oh0 il riconoscimentodella capacitil giuridica lega moglio cha ad una legge, porche? ognilegge dev’essere informata alla pih alta linalitH, umana, ad un pattoohe in preveggenza uvrobbc nei codici la sua sanzione. Certo Homanella sua più antica legislazione non riconosceva personalità ope-rante cui mancasse lo stato di cittadino: lo straniero era nemico:ma le ragioni di socia1 convivenza, le necessità del commercio,alimentatore di ricchezza e insieme di civiltà e di ordinamenti nuovi,indusse la formazione di classi intermedie che ebbero diritti e pro-tezione speciali; ciò ohe poi contribuì d’assai ad addolcire, a miti-gare, a perfezionare la stretta ragion civile. E tal diffidenza versogli stranieri, il vietare che nel territorio nazionale venisse ad altriche non fosse cittadino riconosciuto I’esurcizio dei diritti civili, simantenne come tradizione: la dottrina avea levato 3ì fiera pro-testa contro un sistema avversante il diritto che all’uomo spetta:

ma la nostra legge rompendo la chiusa tradizione del passato, Iilwri)

la ragion del la personalitk dalle strette tnorie che vi ripugnavnuo,

c iniziò l’opera sua riformatrice. Infrante così IC. vecchie norme uw

piìl compat ib i l i con 10 sp i r i to de i tempi, proclamò che i diri1 ti

civili attengono alla personalitA umaua, non alla condizione di ~SSCTC

cittadino dello stato dalla cui legge hanno garanzia.

E i l codice che s’apriva con una norma che non s’era mostx:Ita

fin’allora, s e n o n c o m e a s p i r a z i o n e sentiolcnt~nlistica, 0 q11n1 tlot-t r ina de l l a rag ion na~turalc, non poteva ch iuders i con un t,itolo

che la coscienza giuridica altamente riprova. L’otnc la neccss:lriaovoluzionc poi+ì~ i l riconoscimouto tini dirit,t i civili uofili RI 12k-

nieri, c o s ì fow q u a s i canc~ollnr dalla lcgg~ l’ist~it~iil,o dcll’nïrrstc~

personale dei debitxwi : r i g i d a u s a n z a trasmessn, :i noi tlnlln legge

a n t i c a , ~110 andb man JJIRJIO indcl~olcndo a xccw~~tln. del canpiarsidelle idee. Ciò dimostra che i principi ordinatori si formauo wn

svo lg imento g radua le : operano sulla collettivitk e sulla coscionzs

g iur id i ca . e poi questa a sua volta col mutar di sue condizioni

opera n sua volta su di essi, in modo che la veste può rimancrc

e i l contenuto è tutto mutato: la storia politica ed economica, P la

storia delle pure forma giuridiche, mostrano bene a noi come riccr-cando gli istituti per entro la lungaopera dei secoli s’appalesino fruttodi una selezione lunga e continua. L’arresto personale era unapallida riproduzione dell’n.ddicfio della pii1 ant,ica legge romana:il rigore, lo invnirn affatto inutili, ltr snvizio fuor d’opera con1 1.0u n debitoro insolvibile olJl1c~1~0 nel t,onipo divcrsn. mprcssioilc, t?:1l Ia

facoltà data al ciedil,oro di porre ira cnppi il dot,it,oro o VOIII~PI+~come schiavo, a,I diritto di chiodarne In dctcnzionc. Mn I’out,icoo r d i n a m e n t o C h e avea 1% sua rwgion d’rssrrc nel JllOdo di col~ce-

p i re 1’obbIignzionc. d’intondcre I’wionr o la procedura g iud i z ia r ia .

d o w n m u t a r e col cangiare di t,Rli concez ion i : a lmeno mutò nolIoscoi”‘: e si Wwl~enJic ncI lino di coazione nd oseguiro, 0 COIIIC p’j,~pI+dti dd non aver eseguito. Da noi i l c o d i c e prirlla, gli oryji-

namwti spocinli poi, Io tolsero alla IcgisIazi«nn: &JVQ npp:Iriva

quale inutile spet~tncolo. S così cl10 1~3 Imiti deboli cirll’of,crn lcgis-

lntjiw cedOn IleIIn lott% evolutiva. che Ir! ti~asforlil;l (li colltinuo fillo

a d c+minarlc :Iff:tt~t.o : 6 (*osi che collratt,i i qrinli s’nnnnnainno ill

qualche Iww tenno della legge, coll‘nncirtr drl tempo, con I’inC(+

sante progredire delle condizioni sociali, raggiungono l)oi la cntith di

vero ist,ituto giuridico.

IL DIRITTO CJVILFÌ NELLA SI!.\ ULTIBIA EFOLUXIO‘IE 37-_---_- - - - - ---.

Ma più largo campo ebbe il fecondo svolgimento delle idee, inaltra parte della nostra legislazione civile. Nh solo fra noi: ma

pressochè in tutte le nazioni che appartengono alla schiatta latina

è pari il travaglio che prenunzia grandi riforme nell’istituto fami:gliare (1).

*Mossi dallo spirito innovatore che imponeva di rovesciare levecchie istituzioni ond’era circondata la crollante monarchia fran-cese, i legislatori della grande rivoluzione dettero opera a ridarealla famiglia il prestigio, la dignità che in Francia col decadere diogni cosa s’era andata sminuendo. La famiglia, prima istituzionesocialo, nucleo originnrio intorno al qual0 vanno a se r rars i tu t t e

le comunanze che col loro riunirsi a gradi formano la grande asso-ciazione politica, dovea ricevere dalla legge le garanzie necessariead impedirne ogni ultoriore abbassamento, e idonee a ridarle ilprestigio morale sminuito e pressochè perduto. E lo Stato con-forme all’ufficio suo, ha ben potere di promovere efficace ktelaall’ordine della famiglia, perchè il male che può affliggere questaistituzione fondamentale si estende poi a tutta quella unione collettivadi forze che ha nello Stato l’ultima e più energica espressione sua;lo Stato che non pensa a regolare la famiglia, non ha cura dellasua propria esistenza. E fu nel nome di questo concetto banditodalla tribuna dai più ardenti oratori, che la famigIia, fu come istitutosociale-giuridico sottratta al puro dominio della cura religiosa; siv o l l e regolarne 0 protoggorno I’osistonxa,, tIon s o l o di fronte a ld o g m a roligiono, mn nrldJo dinnlIxi ah legge c i v i l e . (Così s’chbe i l

matrimonio secolarizzato; e la logge potè regolaro l’atto pii1 grande,più importante dolln vita, cnmc rt~~cllo cui si conncttc l’essere dellacollettività.

Quando si tien parola d’un principio fondamentale, segnandonelo sviIuppo nell’opera legislativa, non dobbiamo intendere talesvolgimento ristretto ad un solo Stato: la ragione ch’è nell’istitutonon è mai limitata ad un lembo di territorio, ma il suo dominios’estende a quanti popoli hanno tra sè comunanza od affinità diorigini, analogia molta di tradizioni, di cultura, di ordini legis-lativi. Perciò, quando la dottrina segnala idee nuove, di queste

(1) Ba&Si: questo discorso era pronunciato, come S’avvertì, Sul finir del 1881;e RllOrct DClkt ViCin<t Francia Si faceva, piìl intensa per opera tIe1 NAQUET l’agi.tazione a favore del ' divow.io ". Che poi finì con In legga che lo introdusse.

seguiamo il corso nella legislazione dei paesi dovs appaiono: o chesubito vi siano accolte, o che all’accoglienza preceda un lavoroidoneo di successive trasformazioni.

Fermat,a in Francia l’istituzione del matrimonio civile, lo fuappena in qualche Stato della nostra pcninola. Ciò dimostra che danoi il principio della separazione della Chiesa dallo Stato non el’aancora ccnwtto opport.uno, rho riyondondo ad im Jmnl,o nel tcmJ)otrionfasse come meglio disposto a nuove idec. Ma abolito il privi-legio del foro chiesastico, n 1imit)atn. la ingerenza diretta degli uomini

d i Chiesa. ncgli riffa.... int~wcssnnti le pul~hliche amminist,raxioni. l afOIWld% Ia lihfrcl Cltirsrr i1r lihrm Nd,, * I'il impwwa dal nuovo pwr i o d o p o l i t i c o i n c u i enf~rnva c:oJ gnrwno il destino dcJ pn.osc ;della sua. influenza dovS qiiiutli riscnt,irsi la legislazione civile, Rla secolarizzazione do1 ma,trimonio vanno sancita. Tstituzionn gover-nat,a dalla legge religiosa. la famiglia non era soggetta all’azionregolatriw dello Stato : e quando i criteri detcrminant,i l’assrtt,opolitico drl paese fermarono ntahilmente un principio, non nuovodel rest,o nel governo di molte Jjarti della penisola, e ciob la cost.i-tuzione dello Stato e della Chiesa quali due poteri che agir detbhonoindipendentemente nell’orbita delle rispettive att,rihuzioni designatr+dallo spirito di lor fondazione; quando lo Stat,o rivendicb R sì, unafunzione che la Chiesa da sola non poteva esercitare, l’ordinamentodella famiglia spetkò alla vigile direzione dello Stato, avendo egline1 nome dolla civil sociot5 che rapprosonta, pntnrn c dnvorc di CII-rare che non vi km0 ncll’nssoainxionn forze nnn cospiranti nl finncomune. Ilinunciare ad ogni aut,oritil diret,ta a regolnr la famiglia,e lasciare in ciì) libera la giurisdizione drll’autorità ecclosinsticn, sa-rehbe stata offesa del principio lisnn.tn: lungi dnll’ottonoro lo wi-luppo armonico delle fiiuzintii dc110 St,ato 0 della Chiesa., non snl(jn e snrebbo us2it.a diniozxat~a l’autoriti dc1 po te re laicn, ma r;ri sa-rehbe lasciata a quello ecclesiastico un’arma pericolosa in danuodello Stn.to madenimo. Previsione non infondat,a; spncialmontn quandosi pensi la lotta che contro la istit,uzione del matrimonio civile simosse. lotta che in molte provincir, si cnngi<k in avvorsinne decki,determinando Cosi un numero non indifferente di nawito illogittinw,fonte poi di gravi mali alle famiglie nlie qunli i nnti avrel~lwro po-tuto appartener legnlmento. Ond’è necessario sia rimossa al t,ul tnuna causa di non lievi perturbazioni nell’ordine famigliare: ì3 news-swio che rispettando la libertix di coscienza si pensino e s’attuino

le riforme attenenti ad un istituto cui è legata la vita stessa delpoter civile.

Non è nell’indole di questa prolusione esaminare e neppur ac-cennare le relazioni che hanno gli Stati dei diversi popoli dellaschiatta latina col potere ecclesiastico. Basti qui l’avvertire il mo-vimento che si va operando in essi per togliere alla Chiesa ogniingiusta ingerenza che possa inceppare le loro funzioni; e gli effettidi tal moto si manifestano per l’appunto nella legislazione civile, enella parte così importante, così vitale, che riguarda la famiglia.Nella Francia si ebbe, non ha guari, un disegno sul divorzio, e [email protected]~~. si occupì> dolIa riformn intorno nll’nutorità che ha lo Statodi regolare il matrimonio; riforma yuost’ultima che suscitò ire in-fondate, e mal giustificate proteste.

Come fenomeno relativo a questo diritto che lo Stato, dopo lottesecolari, potè rivendicare, si agita in Francia e si agita pure inItalia, la questione del divorzio. Durante il corso io avrò agio diesporre le mie idee su tale argomento: molti scrittori nostri augu-rano che tale riforma penetri nell’ordinamento famigliare: ma inveri& tale desiderio nessun’eco ha trovato nel popolo, che cosìdimostra non essere in tali condizioni di vita che reclamino un’inno-vazione contraria alla lunghissima t,radizione etica e giuridicanostra : contraria cioè a quella ragion intima di vita che allanostra gente compone la sua speciale e vigorosa personalità.

Il primo Cor~xolo disse, in sono nl Consiglio di Stato, clro il ma-trimonio ì: l’unione dnllo animcb, e cessa col cessar di questa: con-cetto alto: ma cha ad estenderlo fuori di ogni limite perde di ve-riti&, avendo nell’abuso che se nc faccia il germe stesso che lodistrugge. Validamente si affermì, che il divorzio, vagheggiatonell’interesse della donna per dare a lei un rimedio contro le con-seguenze di un matrimonio malaugurato, 6 ben lungi dal eollevarela condizione morale sua, distruggendo la special funzione cl10nella civil convivenza natura ed educazione le assegnano. Col darvita ad una nuova famiglia perde il nome e gli affetti che lalegavano alla prima; i figli non potranno educarsi a quei sensi chesolo la parola d’una madre sa destare nel cuore umano: e la fred-dezza, l’odiosità che poi li allontanerà da un’altra donna chiamataad occupare a fianco del genitore il posto lasciato da quella ch’erala madre loro, ad altre cure chiamata, non può certo inspirare

quei moti gentili che sono il fonte dei più nobili sentimenti. DavantiR situazione così sciagurata,, di fronte al minacciato sfacelo dellafamiglia., gli stessi autori che sostengono come giusto e razionalol’istituto del divorzio, provano un senso di esit.azione, una stretknal cuore; che determina negli oppositori l’avversione pii1 rigidne pii1 convinta, perchb non move solo dal sentimento, ma dal la

considerazione della uovvw Y~~CCI, che nolln civil coscienza delle genteitalica è posta dalln. rel igione o ddln. leggo con l’opnrn dei secoli.È in gioco la costituzione. l’ordino dolle famiglie: guai SC Ima.

malintesa deduzione rigorosa di concetti no compromette l’essellza!Che vale il diro cho il divorzio ò rcgoln ili vario Irggi civili, (3

che dov’e&& di rado vien chicsto? 15 vero che in molti StilIiH legge il divorzio: ma ò pur voro cha diverse lcgish1zioni nell’am-m&erlo ne pronunciarono implicitamenta la condanna, viotnntlo- stranissima disposizione - ai coniugi divorziati di pii1 riunirsi!F: S C frisse v e r o ISlle poche ilx&n.nze d i d i v o r z i o s o n o prcsontatr!

a i t r i b u n a l i , ciì) d i m o s t r a c h e l ’ i s t i t u t o n o n è p u n t o conforme alla

volonth dei consociati, che non risponde al loro interesse mornI(b.Così la legge non sarebbe giusta: le farebbe difetto la nccessitil,l’opportunith: e non cont,ompernn~losi alle circostanza tlcll~ vita, essa

non ha ragione di esistere. lIegel giustamente afferma chn ciì) CIICè reale, è pure razionale, e che il fatto si converte nel vero; C SCdel divorzio, nessuna necessitiI. d’n.ttunzione si sente fra noi, perchi:lontano dalla coscienza naxionade, vcrnmrnt.e tmzionnle, l’introdurloComo isti tuto tIolla I~ggo civile n o n ~:wol~bc opera provvida (’prudeste. La necessit& di mm riforma legislnliv:~ non ~W’CSRWI~suggerita dall’entusiasmo che possono destare IC calde pagine d’uno

scrittore, o dagli applausi che può suscitare nel pubblico la fnrnta.vaga, genkle d’un lavoro drammatico: motivi pib severi occorronoall’opera del legislatore. Quando la nccessit,i~ di una riforma non b

sent,ita, wsa 6 poco m e n o t1’1lnn. i d e a spostSnt~n; i d e a che piiìb i ngrazia deI fuor di tempo in cui ì!, lascinrc intliffcrenti, m a pliì)twtw> facilnientr causa di ag i taz ion i . d i pnrturbnzioni rnnducrntiil. mnli senza i~imedio ( 1 ) .

IL DIIIITTO (:lVILE NELLA SUA IJLTIYA EV1~LlXIONE 4 1 ;

: $7

Del pari a conseguenze pericolose per l’ordine delle famiglie con-durrebbe il consentire nella legge la ricerca della paternità, sefatto nel modo il $1 assoluto; è necessario circondarlo di mo-daliti tali che diano bastevole tutela alla tranquilli& sociale.

Mentre fra le unzioni che appartengono alla schiatta latina ilmovimento innovntorn pel diritto privato concerne in special modoil diritto di famiglia, fra lo anglo-sassoni c IC germaniche procedemeglio sui problemi della proprieth e del lavoro. Anche qui ilmovimento apparisce com’eccitato da concetti politici: ma le con-soguenzo poi sori parke intima flclln. legislazione civile.

L’Inghilterra s’agita nolle atrotte della questione irlandese; que-stione che, a parte ogni veduta politica, investe direttamente il di-

_*.

ritto civile, svolgendosi sul tema dei rapporti che debbono intercederefra proprietari fondiari e coltivatori. Le diverse forme per cui si andò i:svolgendo il cowxtto wonomico-sociale del graduale affrancamento ‘:della proprie@ mostrano nello varie leggi inglesi u n a v v i a m e n t o

c o n t i n u o v e r s o la risoluzione radicale del conflitto: ì, da segnalarfra IC altre la lcgg(* che introduce in modo ancor più largo il sistemaaccolto nello legislazioni coutinentnli, folldnto sulla 1ibert.à del con-tratto in riguardo ni compensi pei miglioramenti eseguiti dal fit-t,aiuolo; legge ch’ebbe poi modificazioni assicuranti il lavoro dell’af-fittuario, attribuendogli quasi un diritto sulla terra che coltiva, eimpedendo al proprictnrio d’innalzaro R dismisura il prezzo del fitto.

15 una qucstionc politica clro nell’antico rcgt~o britannico si discute:si tondo :I liberaro In proprietit dai ceppi del vecchio sistema feudale.o I’nspotto giuridico ond’ì! mal celato il problema che con palliativiuon pot& certamcnto risolversi, lo studio intorno ai varii provve-dimenti che meglio assicurano i tliritt,i doi fittniuoli, dicono soltanto

i varii punti che toccò finora il processo evolutivo dell’affranca-mento dclln propric1.l~ fondiaria. Nb io ~~ossn qui discutere se IC

leggi omanato abbiano n meno raggiunto lo scopo; sarebbe unadisamina questa che m’allontanerebbe assai dai limiti posti al miostudio, involvendo una ricerca sulle condizioni politiche ed econo-miche del paese. Devo sol notare il riflettersi della questionepolitica sul diritto civile: e da questo lato, si dee riconoscere chele leggi inglesi pubblicate dal 1860 in poi, rendono nei rapporticoi padroni del suolo più integra la personalità del fittaiuolo. Unostudio sulle due ultime leggi, potrk anche chiarire come venne in

parte abbandonato il sistema della libertà di contrattare ch’eranell’atto dc1 1860; ma chiari& del pari, ch’esso dinotano unost,adio pii1 avanzat.0 cui è giunta la quest’ione dc1 nuovo ordinamentodella proprietk

La Germania, cl10 ferma In unitil conquistata con la nnificnzioneproposta della legislazione civile, se in parte ti pur agitata dallaqw3stione non lieve della proprie& foaldiaria polacca, si move ora,con intensità gra.nde di st’udio e di volere attorno alla nccessitksociale di proteggere il lavoro umano, non solo negli infortuni in-dustrindi, ma no110 condizioni di vita dei lavoratori. 11 movimentoinizialo ti pur qui politico: i risriltnl.i, qunndo s ’ a v r a n n o , ctl èdrt augurarsi cht? sinn quali In solidnriotk IIIIIRIIR c lo c o n d i z i o n iliiwve dcil’itidrlst,l,in larorntriw esigono, tlcbbono d i nocwsit,jl pe-11ctrWn i l diritto privnto. Movinwnk cl10 pur ds noi s’inizirt C o 1 1

q u a l c h e oflkacc istit,uzione di prcvidcuzn (1 J.Ih quwko indagini parziali vango ora al risultato, alla sintesi,

onde poter bonc delineare la natura do1 movimento cl10 si compienelle varie legislazioni civili.

È lm moto verso la libertà. 1 mutamenti che in breve volger ditempo si compierono; quelli che si preveggono necessari, e fannodi già oggetto ampio di studio, sori frutto del progresso continuo,ch’è lo spirit,o delle moderne istituzioni liberali. LibertA dello Statod i frcm(n n tu t t i g l i nlt.ri edi, in m o d o rho In srm funziono s isY»lp:k iiitliI~~~~i~lrlitc~, c wiixn. viol:iw gli nlhi t1irikt.i nld)iR qiicl

potiw d i vigilanza 1:11c, lwr xitn Iinhrn gli sjwtt,fi.; lilwrt,ii tlf~llo per-sane nel coniporw 1:1, strio svari& di rapport i c:lte cosl.iCiriscontrl’intreccio della vita sociale. IVIa non libortil alrrenata: I’iudivi-du:tlitli ìl tomporaln tl:IIl:L rngiin s o c i a l e drl tliritto: I’intlivitlru~ i)tale sì. tnx tale nella collettivita: quindi la cura d’introdurre Htutelare nei rapporti I’e~y~w~~litr~rzrr coordinata alla libcrtd tlcllo parliinteressate: quindi il divieto di ogni abuso illegittimo del diritto.Ecco la grande evoluzione che si compie nella legislazione comein tutto il mondo morale; la liberti nell’ordine è leggo che go-verna i fatti naturali; che opera costante no1 vastissimo concat.P-

(1) È: notevole poi nelle leggi civili estere, cllcb qunsi t.utlr, anïl~e quelliche l’avevano nbolita - f3tsbiliscono 1% uCsurn~ dell’interesse convenzionalo.Upual movimento cominci& a. prodursi nnche in Italia: nè pre non debhn con-srntirlo In IilwrtR garantitcl ai contraenti.

IL DIRITTO UIVILE NELLA SUA irLTIYh EVOLUZIONE-

narsi dei fatti umani in cospirazione di cause e di effetti, e do-mina la vita dello spirito: domina in tutt,e le relazioni nel cuicomplesso la socie& ha vita.

L’Italia t\ la nazione che seguì con maggior fiducia nella sualegislazione civile il moto dottrinale. Ma gli studii che su questa

iparte della scienza giuridica oggi si fanno in Italia, corrispondono IIallo stato così progredito della legge, son degni delle grandi tradi-

_. i>’

zioni dell’antica scuola italiana?I.

iMi si consenta che su tal punto io fermi alquanto la vostra

cortese attenzione; perchè dalle considerazioni sullo stato degli studidel diritto civile in Jtalia, si abbia eccitamento a dar al metodo d’in-segnamento quel rigore scientifico operante nella vit.a della praticaapplicazione, che solo può ridare alla cattedra lo splendore d’un tempo.

& sconforta.nte il dirlo: ma ben poco innanzi sono fra noi glistudii di diritto civile (1). J1’antico insognamento procedeva daldiritto comwe, scaturigine viva di salda dot,trina, mai inutile odoziosa; o quando col sovrapporsi di legislazioni straniere l’orgn-nismo giuridico vecchio mutìj, l’insegnamento del diritto civile ri-mase legato dogmaticamente ad un po’ dei vecchi principii tolti

T alle istituzioni del diritto romano, a qualche po’ dei lavori prepa-ratorii dei codici; ma più all’ammirazione dei repertorii, delle enci-clopedie giuridiche francesi, - alle quali un valore era d’altronderelativamente innegabile: e perdette quella nota di originalità chesola puìl dnr conto dal come c dc1 perchò si studii. Ti&-grandi com-pilazioni da tanto pulhlicsi,n mila vicina Francia, era.no stimate etenute conlini non silpcrabili doll~ scienza ; 1:~ ?itossn venorazione cbenei tempi medievali si aveva pel tmmtfo di Ihwnetto Latini quasifosse l’ultimo punto cui giunger potesse la ra.gione umana, sitcbnno dai nostri uomini cli logge par Io onciclopcdio in cui erano

, trattato le quest,ioni di diritto con ampio corredo di giurisprudenza

PSi consultarono con tutta riverenza quasti autori; l’opera lorodoveva essere il nogt plus ~clfrn degli studii di diritto civile, e siricorreva al diritto romano sol per avvalorarne l’avviso. ti veroche i legislatori dei varii stati della penisola nella formazionedei loro codici civili s’erano serbati ligi al codice francese; e sigli uomini della, cattedra che quelli del foro non seppero svin-

(1) l’arri fuor di luogo I’avvertirlo ancora: mi\ lo scritto, badi+ si riferiscea cib che L’A. OSWXSWB nel 1881.

II ~w~*~noxl IIRI. IIIIII~P~PO Iwv.k’ro sw,h PIIA I~NXI~I~‘F. 90(-IAI.E. li.<‘,‘..

colarsi dnl1u t,radizione, non seppero imprimoro al proprio lavoroun movimento R sì?, u n a vit,a proprin. e t~ennero di continuo I nnostra legislazione sotto In tutela altrui. Nelle provincie nwridionali,dove il diritto civile si studiava con speciale bont8 di foudamcntoe di criterio direttivo, si stava quasi paghi a tradurre quelli clwall’epoca potevano chiamarsi i rapolavori della giurisprudenza fran-cese; se nella traduzione c nei rnfffronti I’originalo scapitnwe d’assai.non voglio dire. E sì. clin Ifa provincio nicridionnli aveano nltissirnetradizioni di studii tanto originali quanto profondi, aveano lat,radizionr, il nomo de l Vico. (~1~ prhìs dnr~ n.gli st,ndii di giurispro-tli~nzil 1111 irnp~~lsf) uuovo, tliriiinnd~i cliwi pi’iric*ilbii c!lw p o i I’i~i~or~c~wlitln Iuisc‘ :111:1 sci~olri st,ol.iw gpr11b:i~lic’:t! l’r:l ~IIIOR~O sorvilisilfo (Ii

L~gislnziom~ (1 di svil~~ppo tloti~riimlo, ROI~~, il ww. li3 n o i , fwiw

nobilisaimn p1~1f~stf1, wl I:~vorc~ c:lic Ct i~~o~~~~lw~~t,o vfm d i wiwzn :è qilc~]o die t r e g r a n d i Ilif?ridkJ~~li, il Rlancini, i1 1kne1li c l oScialojn. dett’cro sul codice di rito civile sardo. Ma fu UII lampodi risveglio, e null’nlt.ro: la nostra giurisprudenza non pot& t,oglierouna piega propria, originale. Ebbimo pure il Forti, ingegno illumi-nato e robusto, il Forti che scrisse come egli solo allora sapeva,di diritto civile; ma 1a sua scuola cadde con lui. L’ammirazioneche si aveva pei lavori cht ci venivano d’oltr’alpe; la persuasionoche in quei commenti fosse esaurita la interpretazione del patriodiritto, il che in fondo valeva quanto una confessione di impot,enz:ta iìioVO1~~ r\lciitr vot’o I:i.voro c:ril,icw, ojirli I,IIOI~ hiiiclixio tlclilirilivtr;

0 ~l’:tltrn pnrtcl i l c0nviwilr~nnt.o cl10 n.lIn. wwh I.VWI IlIni p01 ww

mancare il vanto di maestra della legge, pcrchò il diritto IWUI~WJs’era imposto al mondo, e che le istituzioni giustiuinnoc, ed il titolodelle pnndet,te salle regole del diritto bastassero n formnlw 1111 giu-rwonsulto. furon cnusn dc1 decadere dogli studii di diritto cirilonrl nost,ro paew, che solo vivea nclh mwit~ata fama delIft sua dottaw101n pPnnlP.

Al cader giìl dello studio della patria legge civile s’era unito ilktndo complet~n al mctodo di ricerca che trionfava nella scuola,~fwnnnira di diriHo romano. Gli studii di esegesi storica, di a1t.afilologix clic compivansi sui testi. e ch conducovano poi a formareil sistema, erano pressocIt ignorati ; si riteneva irriverente loallont~nnarsi dal grotko d o g m a t i s m o clw sorrnva in un moliticosmbicnte le nostre scuole. Cosi resa impossibile la discussione, iper& non alimentata dalla nozione di studii e di ricerche recenti, I

I L UIMTTO C I V I L E N E L L A RUA ULTIMA IWOWZIONY: 4 5_ .~.~~~

l’iutelligenza si stava senza uno slancio di vita: le stesse scopertearcheologiche, che affinità avevano con quegli studii a segno dacangiare affatto le cognizioni che su qualche parte del veochiodiritto s’erari venute via via insegnando, erari riguardate comenovitir inutili.

Qual fu la causa, onde IC nuove generazioni accettavano sempredallo vecchie questo metodo, senza curarsi di mutarlo come impone-nevano le scienze rispecchianti in sè i hisogni della vita?

Uno fra i piU dotti uomini del secolo, il Rlomm~en, scrisse esservivariei% di energia o tl’ntkitudine nella razza latina e germanica:CIIC 90 nlln latinn ì! cl:ito cwglicro il lato osteiiorn dello cosn. I’intfAl.llfipoi è tutto sorbnto qual sii0 miiip di conquista, al genio tedcsuo.Oworvnziona infondata, pwchi, non è punh vrtro clio la razza latinasorprondn nppona IC rclnzioni dello coso, c non sia dotata poi d’in- ,::t\lizionc profonda ed acuta; furono uomini nati sotto ilcielo che in dircrw epoche impressero alla scienza i nuovi modi;e ben altra è la causa che determinò la decadenza dei buoni studiidi diritto civile in Italia.

Non è che da noi non si potesse sentire il nuovo alito di vitacha ci veniva d’oltr’alpe; ti011 ò che l’ingegno italiano fosse alienodit.1 romperla coi vecchi metodi di studio. No; in Italia la questione&litica pregiudici) d’assai lo svolgersi rapido dei nuovi sistemi,

tolse tempo R modo di curare il contributo scient,ifico di studii nuovifrut,to mnt5riïo d i nriginnlo pc,nsioro. 1,~ mnnti fwn.nn dif&,rat,tc dR

’ wra 1biii gravf! : Ia t1ominnziono slrauiwa iw~dcvn. odio4fk nn&o jfi

.i’ wionzrc clio xi propn~rtvr~~ wi libri tlottnt,i col lingurlggio dogli o p -

nressori, o si teuevano estranee alle indagini profmide che anda-vano compiendosi nelle matcric giuridiche. Una-sola cosa era, nellamente, nell’animo d’ogui ita.linno che sentisse alt.ament,c dei destini*lolla patria: l’unione italiana; di fronte a t.ant,o dovere si sacri-ficava ogni altra idea, si sacrificava il piacere della meditazione,si sacrificava la vita.. Si pensava solo a lavori geniali dirett.i aserbare vivissimo negli animi il oontimento dell’amor patrio; l’ideatlell’indipendenza assorbiva, com’era doveroso, tutt,a l’attività, tuttala vita dogli italiani. Fu quest’epopea cl10 distolse dalle cure scien-itifiche la giovcntì1; cha iti altre condizioni di cose avrebbe certosaputo pwndere un’iniziativa prnpria, c valendosi dell’altezza cui lagiurisprudenza civile era giunt,a in Uurmnnin ed in l?rancia, dareforte e fiorente vita ad una scuola italiana.

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16 CCS(‘E%IONI D E L DIRITTII PRIVATO NiBLLA SI’A PI~N%lf>NF. SI~CIAI,~‘, J+‘(‘.-. - _.---_~--___ __._

Quietate le menti, e volte le cure agli studi, i lavori che pre-pararono l’unificazione legislativa nel nuovo regno dimostrano cheI’mutno della critica, In int,uizione profonda, JJotJ mancano cortoall’ingegno italiano. Lavori di merito in forma di commento sivanno ora pubblicando; e fra gli altri n 1JJe è caro rammentarequello che tanto onora I’ilhJstxe mio predecessore nello insegna-Jnento del diritto civile in questa Università, giurista eGmio cbc,onore del nostro Ateneo, è ora decoro del Collegio Supremo subal-pino, Francesco Bianchi. Ma il potente risveglio che si ebbe nellostudio del dirit’to roJnano, per opera di maestri che altamonteonornilo gli &ldi it,nliniii, 0 (iin. qui ric:oi&tt,i con gratitildille vi-lippa Sera f in i , Prancrnco Schupfor o Nico la I )e-(.Trcsconxio, od il

J~lovi~JJ0lJlo clw d i gih s’nvvcrtl IJIbgli sl,lIdi hl tliritt,o c i v i l e , ix

o r a pii1 officncc~J~c~Ji(~ dilnostxnto in I:J.w-wi &c, sotto In forrJnJ nlo-desta di JJJonografie, segnalaao che R Iato della grande scuola pc~nnlsitaliana, comiJJcia a sorgere IR scuola civile, con lJuovo intendi-mento di critka, ampiezza e giustezza di vedute, così da poterfinalmente costituire una scuola nazionale.

Non è con ciò, ch’io intenda ad uno studio ristretto R quantosi potrà pensare o scrivere entro le cerclJia delle JJostre alpi: sccosì fosse, la riforJJJa, il progresso vagheggiati si dileguerebberocome il piU lieve dei sogni. Seguiamo sì gli slxdii che si fanJJoall’estero, con la virtù di assimilazione geniale ch’è nel carxttawIntino: JIJR Io rkorco o d i hJltnt,i ofknJJ1Jt.i n o n siario po,.to c:llih sCienzn sia ghllih, h?JJsì illiZi0 di ~~IOVi~~~OJl~~II llllOvO. (hl IpI’Ht i

studii S i a n o c o r r e d o scionlilico, c:IJo niulino n. liil, pomil~ilI~lc’Jll ab

m e g l i o , e iJJ essi mai ristagni la scienza giuritlioa fra noi. POCO

il voto nlio! Se così non fosse, rimawoJJJJn0 seJJJiJr0 w1 tloJnini0del piil vieto dogmatismo, accettando, senza discnterle, le teoricbche ci vengono di fuori.

La scieoza, è vero. non si restringe uri confni di uno strato;e patnmonio di tutti i popoli dove il pcnsioro sia liboro. M nciwxn popolo il cui spirito sia disposto a11 una mobilit,l~ infinita,n e l rispettnrx I’nniversaliG dolln scicnzn, v i Inscin, coltivn.rldol~i,una traccia ir~delebiln, un seguo clw tliuotn. i l g e n i o p~wllin~~c~tiPIl:l subint~ta ; le ~~ngiiizioni (*lip v(1n+pno tIai I:l,vori strfi11ipri s i;wsinlihno, c p01 Ir1 lott:l. foc*olltl:7. nhc! gcrilliiiR dnll’at,i ivit,il, 0

si ampliar~o. 0 s i cou~bnttorm. i4 cosinopolitn I:I s&llzn: 11J:l v’Il:1

IJIl:l wrloln. s t o r i c a tedeacn. 6: v’hanno nlt,w srnole in (ternwrlin d10

__._____I L D I R I T T O CIVILE NELLA SUA ULTIXA RVCLI’ZJCIR

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ponendosi SU diverse vie Ia combattono, escogitando nuovi criteriinuovi concetti, e rafforzandoli di studii potenti, condotti con acu:tezza meravigliosa; ma noi non abbiamo ancora una scuola na-zionale. È cosmopolita la scienza: ma B vero che anche oggi inItalia si mettono spesso a nuovo le teorie dei vecchi commenta-t0J.i francesi senza punto curarsi del cont,inuo svolgimento ch’esse

_>,.,< ‘+*ebbero nella Francia stessa, o, ciì> che 0 piiJ deplorabile, dimenti--.- cando nella smania della imitazione la tradizione storica, e tal-volta la stessa lettera della patria legislazione. Che da noi si studii,si segua incessantemente il progresso che il diritto civile fa pressogli altri popoli, ì: bonc, ì~ uoccssnrio: nut. cl10 pRFIR~JltlI) per ]e nost1.emani, i lavori dei giuristi stranieri ci portino aIla investigazione

“indipendente, c non 54’ impongnuo‘sistema insuperabile.

aIla nostra intclligcnzn come

Questo pensiero da qualche tempo, brevissimo se vuolsi, hascosso gli animi in Italia, e lo segnalo con piena fede in un avve-nire migliore.

così I’evohxzione il cui corso avvertii in riguardo alla legislazionecivile si continua nel suo studio: anche da noi l’attività scientificasi svolgerà indipendente, e - giova sperarlo - fortemente conser-vando e con prudente audacia innovando. Cosi, lo studio del dirittocivile potrà procedere anche in Italia sicuro di sè: non sarà piùun congegno di questioni tolte parte ai romanisti del secolo scorsop a r t e a i commr?ntatnri dc1 aorlicc, fmncnxc, rnn :rvr:t lino fipiri+o:un organismo suo: cnrchcriì nella logge In, t-ngionct, 1% frnalit,h clrel’anima, e in coerenza allfJ RCOpO, la svolgorII, In spieghcrk c o m -ba t tendo col lume della critica qlJr!lle (lottrine e quelle piaticheforense che ne siano erronea applicazione. E avremo allora unsistema vero di diritto civile italiano: e vi avremo quella parteche va sotto il nome di ’ parte generale W, e che è il lavoro piìJserio, più difficile cui possa un giurista accingersi; lavoro che 6la sintesi coordina,ta di tutti i principii cui i diversi istituti gin-ridici s’informano.

IO non pretendo certo che tanto edifizio possa e debba il mioinsegnamento innalzare: sarai pago se potessi sol corIcorrere agittarne le fondamenta. AII e visioni ch’ebbi l’onore di esporvisarà inspirato il metodo mio: ricercare nelln, Icggo In ragion eh0la mm, chiedendola ad ogni scaturigine di storia. economica PO-

!

litica, civile o prettamente giuridica; e svolgerla nelle varie teArie,

4s (‘(,Yi’F.,.,,ly, ,,fi,. ,\(,t,1”1‘,, V,<LVA’l‘,l NI:,,,,, SI’A I’I’N%II~NI~: SIM!1 4l,K, IX’I<.

Iricercando se le sia conforme lo stato della giurisprudenza; wco

IR hnm CM mio insegnamento. I’erchè non v’hn errore $1 grave,,Ter la pratica applicazione dello norme, di certe massime che i

tribunali talvolta dichiarano, e che si allontanano non ~010 dallefonti Onde la disposizione legislativa è tratta, ma sono il disco-noscimento de110 stesso senso letterale. F:WOIT, perchè il giudice siimpone alla legge; se dall’esame di essa si ò condotti a mo-verle biasimo, non perciò si deve consentire ai giudici di attribuirleuno spirito che non B il suo: il magistrato deve pensare che nullat! pi8 savio della legge, e piil prudente. Richiamerò, perchè s’abbiaIIna, com~wsixionc? org:ltìiu:l di c«ncetti, lc dinpo9ixioni di lrggi Sp-ciali CJIP 11o11 tIi ~*n(to st,nbilincollo IIO~INO divnrse, o tnl~c~ll,:~ qunsicont,radditOrie n. quolIe do1 wdice ; richinnwri~, sott,(ll’on’:ndoli acritica disaminn i lavori della dottrina e dclla giurisprudenzaestera: e se non verrà così facilmente raggiunto lo scopo di sta-bilire uno studio che togliendo a motAo il ” provando e riprovando Pdelle scienze sperimentali, si eriga lilwro, e con una vitalitìl t,uttapropria, si avrà però il modo conducente a conseguire il risultatoambito. Nè m’imporrò come guida altra autoritit se non quella

c

del fine della legge: chiesto alla sua storia, e intoso secondo lecondizioni sociali dal moment,o in cui la nornm deve rnostrnrsicome realth vivente.

ìC quosto il rncl.odo ch’io spora potA riuscire atta R .wconflawil moto cha oggi si nota nogli studii do1 rlirit,t,O.

La questiono politica può dirsi risoluta, e il nostro paese ha lalibertà per cui la vecchia generazione tanto ha combattuto, e vinto.Politicamente l’Italia ha conseguita la sua indipendcnzn : bisogna nrsliberarla da altro servaggio, e darle una compiuta indipendenzae autnritn scirntilica cl1’6 il c‘~~randc strumouto at tn n. prncurn,ro a lpaese anche l’aut,orit;h c la indipendenza economica. Questo è ilcòmpito tracciato alla nuova 3w3erazinnc. Che essa studii; che innonle delle grandi tradizioni nrGontifì(:bc italiane consacri allos t u d i a In. fwnwzza dolla ~olont.ir, l’onorgia tiell’i~~tclligc~~xa: c InIegislnxiouc civile ed il ~1x1 studio at,tiugernnn» allora l’auspicatogrado di Alto « progrcsxivo sviluppo, P nvrcwn in Italia una RCIIO~Rdi diritto civile wrnmcntc itnliann.

LE CODE CIYIL ET SON INFLUENGE EN ITALIE (*)

Lorsque, dans les dix premières annBea du XIX” siècle, le CodeNapoléon entra en vigucur dans I~R diverscs parties de la I’énin-sule italienne, constituc:o on lkats &parés, on pcut dire qu’aunouvel ordre de choses les esprits étaient déjk pleinement pré-par&. Sans doute, la ’ nationalité “, ainsi conférée, en quelquesorte sans réserve (1), à un corps de lois adapté d’une fapon spé-ciale aux hesoins et aux conditions de I’éthique sociale du peuplefrangais, rompait le tours de la tradition juridique italienne, tellequ’elle s’était développée pendant de longs siècles ; mais les bien-faits de la nouvelle acquisition étaient tek qu’ils suffirent à fairedisparaitre peu il peu les regrets du passé, camme s’étaient évs-nouis les dangers que l’on avait pu craindre du changement sur-venu. Pour celui-ci d’ailleurs les temps étaient mtirs: déjà, avantmdme qu’cirt f%f: formf: lo firoit qu’allait proclamnr pour tOus l e spouples la grnrltlo Itc:vnlutinn,de civilisation,

loc; principos dc cr) nouveau atadeles tloc:triuos rlcn cn~ycloptidistes, ava ien t , dans

difffkentes partiesélevk ;

de la Péninsulo, conquis les esprits les plusen particulier dans le Midi, qu’illuminait, si l’on peut

dire, l’intelligente souveraine de *J.-R. Vico, s’était levée unepléiade illustre de jurisconsultes philosophes, qui par l’analyse pu-roment spkculative des nouvellcs conceptions rationnelles admisesau point de vue socia], poussaient d’une facon dirette et urgenteji I’étude des réformes les plus hardies et les plus complexes en

(“) Vedi nota in fine.(1) Ihtv~ le Royaume de Naplas seulement, le Code civil fre.ncairr était publi6

)UU l e Roi .Jo:whim Murat, il I’exception des dispositiona .w referane au di-wrce; main peu de moicì après, tette réserve é ta i t elle-meme Rupprimée p a r~lhcret du 26 dccembre 1809.