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  • Diritto Civile Contemporaneo

    Rivista trimestrale online ad accesso gratuito ISSN 2384-8537

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    Anno IV, numero I, gennaio/marzo 2017

    LORDINANZA DI RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE IN TEMA DI USURA SOPRAVVENUTA

    Guglielmo Guarina

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    Lordinanza di rimessione alle Sezioni Unite in tema di usura

    sopravvenuta

    di Guglielmo Guarina

    Con lordinanza n. 2482/2017, la Prima Sezione Civile ha rimesso gli atti al Primo

    Presidente per leventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite Civili in

    relazione al contrasto sorto con riguardo alla sorte dei contratti di mutuo pendenti

    allentrata in vigore della disciplina antiusura (l. 108/1998).

    Il problema si presentato a seguito dellentrata in vigore della l. n. 108/1996, che

    fissava nuovi criteri per determinare gli interessi usurari, rendendo, cos, usurari

    interessi pattuiti prima in maniera lecita.

    Sullefficacia della normativa antiusura sui contratti sorti anteriormente alla l.

    108/1996, intervenuta, poi, la l. 24/2001 (di interpretazione autentica)

    stabilendo che: ai fini dellapplicazione dellarticolo 644 del c.p. e dellarticolo

    1815, 2 comma, c.c. si intendono usurari gli interessi che superano il limite

    stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque

    convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro

    pagamento.

    Tale norma stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte Costituzionale

    (sent. n. 29/02): la norma in esame trova giustificazione, sotto il profilo della

    ragionevolezza, nellesistenza di tale obiettivo dubbio ermeneutico sul significato

    delle espressioni si fa dare [...] interessi [...] usurari e facendo dare [...] un

    compenso usurario di cui allart. 644 cod. pen., in rapporto al tenore dellart.

    1815, secondo comma, cod. civ. (se sono convenuti interessi usurari) ed agli

    effetti correlativi sul rapporto di mutuo. Lart. 1, comma 1, del decreto legge n.

    394 del 2000, nel precisare che le sanzioni penali e civili di cui agli artt. 644 cod.

    pen. e 1815, secondo comma, cod. civ. trovano applicazione con riguardo alle sole

    ipotesi di pattuizioni originariamente usurarie, impone tra le tante astrattamente

    possibili uninterpretazione chiara e lineare delle suddette norme codicistiche,

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    come modificate dalla legge n. 108 del 1996, che non soltanto pienamente

    compatibile con il tenore la ratio della suddetta legge ma altres del tutto

    coerente con il generale principio di ragionevolezza.

    Una volta constatato il consolidamento, nel diritto vivente, della fattispecie

    dellusura sopravvenuta, la questione di maggiore attualit consiste nella

    individuazione delleventuale rimedio che lordinamento deve apprestare tutte le

    volte in cui tale fenomeno venga riscontrato.

    Parte della giurisprudenza ritiene, in primo luogo, che le vicende sopravvenute del

    tasso soglia non incidano sulla validit della pattuizione del tasso di interesse

    (Cass., 25 settembre 2013, n. 21885; App. Napoli, 1 ottobre 2010). Da questo

    orientamento, viene valorizzato il dato testuale dellart 1 d.l. n. 394/2000 ed, in

    particolare, la locuzione indipendentemente dal loro pagamento.

    La legittimit iniziale del tasso pattuito, pertanto, spiegherebbe la sua efficacia per

    tutta la durata del rapporto, nonostante la sopravvenuta disposizione imperativa

    che, per una frazione o per tutta la durata del contratto successiva al suo sorgere,

    ne rilevi la natura usuraria.

    In altre pronunce giurisprudenziali (Cass., 25 febbraio 2005, n. 4092; Cass., 31

    dicembre 2006, n. 2104) si ritenuto, invece, che le norme che prevedono la

    nullit dei patti contrattuali che determinano degli interessi con rinvio agli usi, o

    che fissano la misura in tassi cos elevati da raggiungere la soglia dellusura

    (introdotte con la l. 7 marzo 1996, n. 108, art.4), non siano retroattive (come

    precisato da l. 28 febbraio 2001, n. 24 - secondo la quale ai fini dellapplicazione

    dellart. 644 c.p. e dellart. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi

    che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi

    o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del

    loro pagamento), e pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro

    entrata in vigore, non influiscono sulla validit delle clausole dei contratti stessi,

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    ma possono soltanto incidere sul rapporto determinandone linefficacia ex nunc,

    rilevabile solo su eccezione di parte.

    Se, infatti, vero che il giudizio di validit deve essere condotto alla stregua delle

    norme vigenti al momento della formazione, tuttavia appare inammissibile che, a

    seguito dellentrata in vigore di una norma imperativa, un contratto continui a

    produrre effetti vietati dalla nuova norma.

    Sebbene latto di autonomia privata si sia compiuto nel passato, esso trova il

    proprio limite proprio nellordine pubblico e nelle norme imperative

    (PASSAGNOLI, Fonti europee, successione di leggi e rapporti contrattuali pendenti, in Riv.

    dir. privato, 2005, 560).

    La vicenda in esame impone, in primo luogo, di verificare quali conseguenze

    produca una norma imperativa sopravvenuta su un rapporto contrattuale in corso

    di esecuzione; e, in particolare, se un contratto valido al momento della

    stipulazione possa essere successivamente reso nullo da una norma

    sopravvenuta dopo la sua conclusione.

    Ci si chiede, quindi, se fatti sopravvenuti, quali una nuova norma imperativa,

    possano incidere sulla validit del negozio.

    Orbene, il giudizio di nullit del contratto si svolge in base alle norme vigenti al

    momento della conclusione, perch la nullit vizio genetico dellatto (c.d.

    principio della contemporaneit dellinvalidit al negozio).

    Tuttavia, fautori della categoria della nullit sopravvenuta (DONISI, In tema di

    nullit sopravvenuta, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1967, 755 ss.; MESSINEO, Il contratto

    in generale, in Tratt. di dir. civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, 2, Milano, 1972,

    182; BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, in Tratt. dir. civ., diretto da Vassalli,

    XV, Torino, 307 ss. e 488 ss.; STOLFI, Teoria del negozio, Padova, 1947, 63)

    osservano che, ogniqualvolta la conclusione del contratto non realizzi

    completamente i suoi effetti come nei contratti ad effetti non istantanei, vale a

    dire nei contratti ad effetti differiti e soprattutto in quelli da cui scaturiscono

    rapporti di durata lo stesso contratto (non esaurendosi) conserva la sua vitalit e

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    continua a rimanere la fonte e la ragione giustificativa della programmazione non

    ancora compiutamente realizzata.

    In questi contratti, dunque, si ammetterebbe la categoria della nullit

    sopravvenuta.

    Lefficacia differita dei suddetti contratti di durata consente, infatti, per effetto

    della sopravvenienza di una nuova circostanza ogniqualvolta latto non abbia

    ancora esaurito i propri effetti la declaratoria di nullit dello stesso atto anche se

    originariamente conforme allo schema normativo.

    Tali circostanze sopravvenute suscettibili di privare latto dalla sua originaria

    validit consisterebbero, innanzitutto, nel venir meno di un elemento essenziale

    (come la causa o loggetto), o di un requisito relativo ad un tale elemento, oppure,

    in secondo luogo, in un mutamento della legge che lo disciplina, tale da

    determinare una sopravvenuta difformit rispetto allo schema legale (CARIOTA

    FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1950, 374;

    CARRESI, Il contratto, Milano, 1987, 623 ss.).

    La figura della nullit sopravvenuta, invero, stata frequentemente negata in

    dottrina (TOMMASINI, voce Nullit, in Enc. dir., Milano, 899 ss.; ID., voce

    Invalidit, in Enc. dir., XXII, Milano, 1972, 591 ss.; ALPA e BESSONE, Contratti in

    generale, Torino, 1992; SCALISI, voce Inefficacia, in Enc. dir., 368; GIOIA, Interessi

    usurari: rapporti in corso e ius superveniens, in Corr. giur., 1998, 192; GENTILI, Le

    invalidit, in Tratt. dei contratti diretto da Rescigno, I contratti in generale a cura di

    Gabrielli, tomo II, Torino, 1999, 1289) ed in giurisprudenza (Cass., 21 febbraio

    1995, n. 1877, in Mass. Foro it., 1995; Cass., 27 ottobre 1995, n. 11196, in Foro it.,

    1996, I, c. 2866; Cass., 28 gennaio 1998, n. 831, in Foro it., 1998, I, c. 770).

    Muovendo, infatti, da una netta scissione tra fattispecie ed effetti e tra atto e

    rapporto, si assume come necessariamente contemporanea linvalidit del

    contratto con il momento della sua conclusione.

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    I fautori della nullit sopravvenuta per cercare di superare le obiezioni che si

    muovono allammissibilit di uno stato patologico del contratto causato da fatti

    sopravvenuti hanno proposto, allora, di riconoscere effetti ex nunc alla nullit, in

    tema di contratti non ancora esauriti, vale a dire di durata o ad effetti differiti

    Il contratto affetto da nullit sopravvenuta, infatti, nel periodo precedente

    allinvalidazione valido. Non essendo riscontrabile sin dallorigine quella

    situazione patologica, non si giustifica loperativit ex tunc, come avviene per la

    nullit del contratto originariamente invalido.

    Leffetto ex nunc troverebbe piena giustificazione anche da un punto di vista

    sistematico.

    Nei rapporti di durata, infatti, il legislatore ha escluso leffetto retroattivo in tutta

    quella serie di ipotesi in cui gli eventi sopravvenuti incidono sugli effetti del

    contratto, ad esempio: nella disciplina della condizione risolutiva (art. 1360, 2

    comma, c.c. ); in quella del recesso unilaterale (art. 1373, 2comma, c.c. ); in quella

    della risoluzione per inadempimento (art. 1458 c.c. ) e per eccessiva onerosit

    sopravvenuta (art. 1467 c.c. ).

    Questa ricostruzione, tuttavia, lascia perplessa parte della dottrina (TOMMASINI,

    Nullit, cit., 899 ss.; ID., Invalidit, cit., 591 ss.).

    Una nullit ex nunc che non incide sullatto, ma solo sugli effetti, appare un

    controsenso.

    La nullit vizio genetico del contratto, che riguarda latto e non il rapporto; non

    si pu qualificare come invalido un contratto e contemporaneamente fare salvi gli

    effetti gi prodotti dallatto; in tal modo si rischia di confondere il piano della

    validit con quello dellefficacia.

    pur vero, infatti, che la nullit non va pi intesa rigidamente come assoluta

    improduttivit di effetti dellatto, in quanto sono numerose oggi le ipotesi di

    nullit speciali che comportano comunque la produzione di taluni effetti; tuttavia,

    una nullit ex nunc appare pur sempre una contraddizione in termini: un atto

    sarebbe contemporaneamente valido e invalido.

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    In realt, la confusione deriva dalla ambiguit della nozione di nullit

    sopravvenuta.

    Come stato correttamente puntualizzato dalla dottrina pi attenta, la nullit

    sopravvenuta si pu configurare solo allorquando latto non abbia ancora

    prodotto alcuno dei suoi effetti fra le parti (SANTORO PASSARELLI, Dottrine

    generali del diritto civile, Napoli, 1983, 250-251, afferma esplicitamente che la figura

    della nullit successiva, se pure sia da ammettere, ci che dubbio, si verifica

    solamente se il negozio sia ancora inidoneo a produrre i suoi effetti).

    La nullit successiva si verifica solo se un atto originariamente valido viene

    privato di un elemento essenziale quando ancora sia inidoneo a produrre i suoi

    effetti.

    Questo lunico modo per rendere coerente la figura della nullit successiva con il

    concetto di nullit tradizionalmente accolto. Ci per non confondere i piani della

    validit e dellefficacia.

    Si quindi sottolineato che la nullit sopravvenuta pu colpire solo i negozi con

    effetti differiti e, in particolare, quelli che fanno parte di una fattispecie complessa

    a formazione successiva, ad esempio: la nullit del testamento a seguito della

    condanna allergastolo (art. 32, 2 comma, c.p., ora modificato dallart. 119, l. n.

    689/1981) o la revocazione del testamento per sopravvenienza di figli (art. 687

    c.c.)

    Di conseguenza, nel caso di contratti di durata quando le prestazioni sono state

    gi parzialmente eseguite non si pu parlare di nullit sopravvenuta, perch

    latto ha gi prodotto effetti.

    Le norme imperative sopravvenute, quindi, non possono determinare la nullit

    successiva seppure ex nunc dei contratti in corso di esecuzione.

    Del resto, lo ius superveniens incide solo sul rapporto e non sullatto genetico.

    Pertanto non pu sussistere una nullit, neppure sopravvenuta.

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    Coloro che negano che un fatto sopravvenuto o una norma sopravvenuta possano

    provocare la nullit successiva del contratto, affermano che in questi casi la

    reazione dellordinamento non contro il contratto ma contro i suoi effetti, e che

    piuttosto che di invalidit sopravvenuta occorre dunque parlare di sopravvenuta

    inefficacia (GENTILI, Le invalidit, in Tratt. dei contratti diretto da Rescigno, I

    contratti in generale, a cura di Gabrielli, tomo II, Torino, 1999, 1289).

    Linefficacia successiva , dunque, anchessa una vicenda causata da fatti

    sopravvenuti che, a differenza della nullit sopravvenuta, non provocano alcuna

    alterazione della fattispecie contrattuale, ma incidono unicamente sulla funzione

    dellatto che quella non solo di produrre effetti ma anche di farli durare .

    Mentre la nullit sopravvenuta incide immediatamente sullatto ed estende i suoi

    effetti anche sulle prestazioni gi eseguite che sullatto si fondano, linefficacia

    sopravvenuta reagisce unicamente sugli effetti dellatto che rimane in s valido.

    Anchessa opera per retroattivamente, tuttavia incontra un duplice limite al quale

    invece non soggiace la nullit sopravvenuta.

    Tale limite costituito, da un verso, dalle situazioni che, sulla base degli effetti gi

    prodotti, si sono costituite in favore dei terzi fino alla domanda intesa a far

    dichiarare linefficacia (artt. 1452, 1458, 2 comma, 1467, 2901 c.c.) e, dallaltro,

    dalle prestazioni gi eseguite nei contratti di durata.

    Appare pi convincente, allora, la tesi che sostiene linefficacia sopravvenuta dei

    contratti sui quali incide una nuova norma imperativa.

    Linefficacia successiva (o sopravvenuta), come la nullit successiva, una vicenda

    causata da fatti sopravvenuti, i quali, per, non alterano la struttura della

    fattispecie negoziale, ma incidono unicamente sulla funzione dellatto, che quella

    non solo di produrre effetti, ma anche di farli durare (ROMANELLI, Sulla

    cosiddetta invalidit successiva degli atti amministrativi, in Jus, 1942, 123 ss.).

    La figura della inefficacia sopravvenuta sembra, quindi, idonea a risolvere il

    problema del contrasto fra norme imperative sopravvenute e contratto.

    Le prestazioni gi eseguite e gli effetti gi prodotti dallatto, infatti, rimangono

    fermi, mentre se ne impedisce la prosecuzione.

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    Linefficacia che deriva dalla norma sopravvenuta pu pertanto assimilarsi agli

    effetti prodotti dalla risoluzione. La risoluzione, infatti, vicenda che riguarda il

    contratto come rapporto e non come atto. Quando una prestazione risulti in

    contrasto con la norma imperativa sopravvenuta, si potrebbe allora pensare ad

    una situazione analoga alla risoluzione per impossibilit sopravvenuta. Le

    prestazioni dovute in base al contratto diverrebbero, alla luce della nuova norma,

    impossibili giuridicamente e ci comporterebbe la risoluzione. Con la

    conseguenza di salvare le prestazioni gi eseguite e impedirne la prosecuzione,

    secondo il principio della irretroattivit degli effetti della risoluzione nei contratti

    di durata.

    Una volta riconosciuta linefficacia delle clausole che prevedono interessi usurari

    pattuite ante l. n. 108/1996 si pone il problema delle conseguenze.

    Un orientamento, muovendo dal disposto dellart. 1815, 2 comma, c.c., fa

    discendere lazzeramento di tutti gli interessi dovuti nel periodo in cui lusura

    sopravvenuta si verificata (Trib. Roma, 3 luglio 2014, n. 14443).

    Una ulteriore tesi, propugnata dalla Suprema Corte e di gran lunga maggioritaria,

    ritiene, invece, che il rimedio consiste nella riconduzione alla soglia della misura

    degli interessi (Cass., 11 gennaio 2013, n. 603.; Trib. Napoli, 24 giugno 2012; Trib.

    Roma, 30 gennaio 2014; Trib. Torino, 31 ottobre 2014; ABF Napoli, 3 aprile

    2013, n. 1796, in Banca Borsa, 2013, 5, II, 487, con nota di QUARANTA; ABF

    Roma, 29 febbraio 2012, n. 620).

    Secondo tale orientamento ove vengano superate le misure consentite dalla

    legge gli interessi corrispettivi e moratori successivamente maturati vanno

    considerati usurari e dunque automaticamente sostituiti, anche ai sensi degli artt.

    1419, 2 comma, e 1339, in relazione ai diversi periodi, dai tassi soglia pro tempore

    vigenti.

    Non mancano tuttavia in dottrina le critiche a tale soluzione fondate sul rilievo

    che, in assenza di una norma positiva che venga a consentire il transito della

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    decisione di autonomia dal livello vietato a quello del limite ammesso, la sanzione

    di ricondurre gli interessi addebitati in misura usuraria alle soglie pro tempore

    vigenti, determinerebbe per listituto di credito linutilit di tenere un

    comportamento virtuoso nei confronti del contratto.

    Infatti, solo l dove il cliente muovesse vittoriosamente una contestazione vi

    sarebbe per la Banca il rischio di vedersi ricondotto al limite massimo consentito

    dalla legge il tasso usurario.

    Infine, una recente pronuncia del Tribunale di Monza (Trib. Monza, 7 luglio 2015)

    ha avanzato unaltra soluzione: esigere un credito da interessi oltre la soglia legale

    prevista dalla l. n. 108/1996 costituisce un abuso del diritto, giacch se vero che

    lusura ab origine va riguardata esclusivamente con riferimento al tasso soglia

    vigente al momento della stipulazione dellaccordo, altrettanto vero che lesigere

    interessi che superano la soglia stessa in base al variare di questa in corso di

    rapporto costituisce una modalit censurabile dellesercizio del diritto stesso

    ancorch, alla luce del disposto dellart. 1815 c.c. in connessione con quello della l.

    n. 24/2001, tale richiesta possa apparire esercizio del diritto formalmente

    rispettoso della cornice attributiva dello stesso. In altri termini, il giudice ritiene

    non tutelabile dallordinamento la richiesta di interessi che nel momento in cui

    vengono a maturare sono oggettivamente usurari.

    -

    Questa Nota pu essere cos citata:

    G. GUARINA, Lord inanza d i r imess ione a l l e Sez ion i Unit e in t ema d i usura

    sopravvenuta , in Dir. c iv . cont ., 15 marzo 2017