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Diritto Civile Contemporaneo Rivista trimestrale online ad accesso gratuito ISSN 2384-8537 www.dirittocivilecontemporaneo.com Anno II, numero III, luglio/settembre 2015 La Cassazione su astreinte, danni punitivi e (funzione della) responsabilità civile Nicoletta Sciarratta

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Diritto Civile Contemporaneo

Rivista trimestrale online ad accesso gratuito ISSN 2384-8537

www.dirittocivilecontemporaneo.com

Anno II, numero III, luglio/settembre 2015

 

La Cassazione su astreinte, danni punitivi e (funzione della) responsabilità civile

Nicoletta Sciarratta

 

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La Cassazione su astreinte, danni punitivi e (funzione della) responsabilità

civile

di Nicoletta Sciarratta

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 15.4.2015 n. 7613 Rel. Nazzicone (già

in Dir. civ. cont., 17 aprile 2015), si pronuncia sul delicato tema delle cc.dd. pene

private – nella specie, riguardo ad una particolare misura prevista

dall’ordinamento belga – affermando il principio di diritto per cui “le astreintes

previste in altri ordinamenti dirette ad attuare, con il pagamento di una somma

crescente con il protrarsi dell’inadempimento, una coercizione per propiziare

l’adempimento di obblighi non coercibili in forma specifica, non sono

incompatibili con l’ordine pubblico italiano”.

La decisione in esame fornisce lo spunto per un’attenta rimeditazione in merito

alla funzione da attribuire alla responsabilità civile e al risarcimento del danno nel

nostro ordinamento, ricollegandosi, in questo modo, ad un dibattito che già da

tempo ha impegnato la migliore civilistica italiana (cfr. sui danni punitivi:

PONZANELLI, I punitive damages nell’esperienza nordamericana, in Riv. dir. civ., 1983,

4, 435 ss.; ID., I Danni Punitivi, in Nuova Giur. Civ. comm., 2008, 25 ss;

CALABRESI, La complessità della responsabilità civile: il caso dei punitive damages,

intervento svolto nelle Lezioni Pisane di Diritto civile, Scuola Superiore

Sant’Anna, Pisa, 25 maggio 2007; SPILLARE, I danni punitivi: mito o realtà?, in

Studium Iuris, 2014, 1407 ss. Sulla funzione della responsabilità civile: ROPPO,

Responsabilità oggettiva e funzione deterrente. Note sparse, in Nuova Giur. civ. comm.,

2008, 288 ss., PATTI, Il risarcimento del danno e il concetto di prevenzione, in La resp.

Civ., 2009, 165 ss; PERLINGERI, Le funzioni della responsabilità civile, in Rass. Dir.

civ., 2011, 119 ss., MONATERI, La responsabilità civile, Torino, 1998, 19, ALPA,

La responsabilità civile, Trattato di diritto civile, Milano, 1999, 132 ss., FRANZONI,

Il danno risarcibile, Trattato della responsabilità civile, vol. 2, Milano, 2010, 734 ss.).

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Da sempre, soprattutto in giurisprudenza, l’orientamento nettamente

maggioritario in materia è stato nel senso di assegnarvi una funzione

principalmente, se non esclusivamente, compensativa; infatti, l’idea dominante era

quella di vedere nella responsabilità civile uno strumento attraverso il quale

risarcire solo i danni sofferti e ricostituire lo status quo ante, dovendosi negare che la

stessa potesse, al contempo, mirare al raggiungimento di altre finalità (v.

PONZANELLI, Danni punitivi, cit., 27-28; QUARTA, La funzione deterrente della

responsabilità civile, Napoli, 2010, 142 ss.)

Ma proprio questa recentissima sentenza della Cassazione lascia intravedere il

manifestarsi di un’interpretazione evolutiva del sistema, nel momento in cui fa

proprie alcune considerazioni che già da anni sono state elaborate all’interno del

formante dottrinale.

In questa decisione la Suprema Corte si è trovata ad affrontare il problema della

compatibilità con l’ordine pubblico italiano delle astreintes previste da altri

ordinamenti, di quelle misure – cioè – che sono volte a coartare l’adempimento di

obblighi non coercibili in forma specifica, tramite il pagamento di una somma di

denaro crescente con il protrarsi dell’inadempimento stesso (su questa figura, cfr.

DE STEFANO, L’esecuzione indiretta: la coercitoria, via italiana alle “astreintes”, in Corr.

mer., 2009, 1181 ss.; CAPPONI, Astreintes nel processo civile italiano?, in Giust. civ.,

1999, II, 157 ss.; PATTI, Pena privata, in Dig. disc. priv., Torino, 1995, 349 ss.;

PONZANELLI, Pena privata, in Enc. giur., XXII, Roma, 1990, 1 ss.; MOSCATI,

Pena privata e autonomia privata, in Riv. dir. civ., 1985, 511 ss.). Nel dichiarare tali

misure compatibili con l’ordine pubblico, la Corte tocca anche il profilo qui

esaminato, relativo al ruolo della responsabilità civile e al rapporto tra risarcimento

e quella particolare figura rappresentata dai punitive damages, posto che, nella specie,

uno dei motivi di ricorso si basava proprio sulla pretesa identificazione della

misura coercitiva de qua con l’istituto dei danni punitivi, non ammessi nel nostro

ordinamento (su questo specifico profilo v. BARATTA, Diritto privato

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internazionale, Milano, 2010, 284 ss. Sulla compatibilità tra punitive damages e ordine

pubblico v. PONZANELLI, Danni punitivi: no grazie, in Foro it., 2007, I, 1461 ss.;

PARDOLESI, Danni punitivi all’indice?, in Danno e resp., 2007, 1126 ss.;

SARAVALLE, I “punitive damages” nelle sentenze delle Corti europee e dei tribunali

arbitrali, in Riv. dir. int. priv. proc., 1993, 867 ss.).

In prima battuta la Corte si sofferma sul significato da attribuire all’espressione

“ordine pubblico”: tale clausola mira, innanzitutto, a salvaguardare la coerenza

interna dell’ordinamento e va interpretata restrittivamente, come anche chiarito

dalla Corte di Giustizia in una recente pronuncia. “Contrarietà” all’ordine

pubblico non equivale a “diversità” di disciplina, tant’è che al giudice è richiesto,

piuttosto, di verificare se gli effetti dell’applicazione di una determinata sentenza

possano risultare in contrasto con i principi dell’ordinamento, ma sotto lo

specifico profilo della liceità. L’ordine pubblico riguarda le regole fondamentali

poste dalla Costituzione e dalla legge a base degli istituti giuridici e consiste nel

complesso di principi fondanti l’ordinamento e caratterizzanti la struttura etico-

sociale della comunità di riferimento in un determinato momento storico.

Fatta questa premessa, la Suprema Corte non può che condividere la decisione

della Corte territoriale che ha considerato l’astreinte oggetto di impugnazione

compatibile con l’ordine pubblico italiano, attesa la presenza, nel corpus del codice

di procedura civile, di un istituto come quello di cui all’art. 614 bis ad essa

assimilabile (su quest’ultimo istituto cfr. CONSOLO, Una buona “novella” al c.p.c.: la

riforma del 2009 (con i suoi artt. 360 bis e 614 bis) va ben al di là della sua dimensione

processuale, in Corr. giur., 2009, 737 ss.; MAZZAMUTO, L’esordio della comminatoria

di cui all’art. 614 bis nella giurisprudenza di merito, in Giur. it., 2010, 3 ss.; PROTO

PISANI, La riforma del processo civile: ancora una legge a costo zero (note a prima lettura), in

Foro it., V, 2009, 221 ss.).

Quanto, invece, al principale motivo dedotto dai ricorrenti – la presunta

coincidenza tra la misura in esame e i danni punitivi – la stessa Cassazione rievoca

due dei suoi precedenti nei quali emerge chiaramente l’atteggiamento di radicale

chiusura da sempre manifestato a riguardo dalla giurisprudenza (trattasi di

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Cassazione 19.1.2007 n. 1183, in Foro it., 2007, 1460 ss. con nota di

PONZANELLI, ult. op. cit., e di SPOTO, I punitive damages al vaglio della

giurisprudenza italiana, in Nuova giur. civ. comm., 2007, 981 ss. e di Cassazione

8.2.2012 n. 1781, in Danno e resp., 2012, 609 ss. con nota di PONZANELLI, La

Cassazione bloccata dalla paura di un risarcimento non riparatorio e in Corr. giur., 2012,

1068 ss. con nota di PARDOLESI, La Cassazione, i danni punitivi e la natura

polifunzionale della responsabilità civile: il triangolo no!).

In entrambi i casi la Corte doveva stabilire se riconoscere sentenze rese negli Stati

Uniti in tema di responsabilità da prodotto difettoso che avevano condannato al

pagamento di ingenti somme di denaro (peraltro in misura superiore rispetto a

quanto chiesto dal danneggiato), con la precisazione, però, che solo nella prima

delle due pronunce si indicava nella figura dei danni punitivi il titolo fondante il

risarcimento, mentre nell’altra non vi era alcun riferimento a tale figura, tant’è che

in questa seconda occasione, la Corte d’Appello non aveva ravvisato alcun

ostacolo al riconoscimento della decisione (Appello Venezia 15 ottobre 2001, in

Nuova giur. civ. comm., 2002, 765 ss. con nota di CAMPEIS-DE PAULI, Danni

punitivi, ordine pubblico e sentenze straniere delibande a contenuto anfibio, nonché in Riv.

dir. int. priv proc., 2002, 1021 ss., con nota di CRESPI REGHIZZI, Sulla

contrarietà all’ordine pubblico di una sentenza straniera di condanna a punitive damages).

Nel primo caso si era tentato di superare l’ostacolo della contrarietà all’ordine

pubblico richiamando due fattispecie previste dal nostro ordinamento ed, in

qualche modo, assimilabili ai punitive damages: la clausola penale e il danno morale.

Nonostante l’innegabile fascino della ricostruzione, la Suprema Corte non si è

mostrata affatto sensibile a queste argomentazioni ed è anzi rimasta ferma sulla

propria posizione: ha affermato, infatti, che l’accostamento prospettato non

poteva essere condiviso, atteso che la clausola penale è solo uno strumento di

stimolo all’adempimento e di agevolazione probatoria e che la figura del danno

morale corrisponde pur sempre ad una lesione subìta dalla vittima dell’illecito e

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che solo a questa sarà ragguagliato il risarcimento, non potendosi scorgere nel

risarcimento nessun’altra funzione se non quella compensativa. Qualche anno

dopo, il giudice di legittimità si limiterà a ribadire tali principi e ad affermare a

chiare lettere l’estraneità, rispetto al nostro sistema di responsabilità civile, di

qualunque idea di sanzione.

Tale diffidenza nei confronti dei danni punitivi va ricercata in quel lungo processo

evolutivo che ha portato a separare nettamente la responsabilità civile da quella

penale. Quel principio di netta divaricazione tra le due sfere ha portato le Corti a

guardare con circospezione quelle figure di danno che travalicano la tipica

funzione della responsabilità e che assumono connotati propriamente

sanzionatori, considerati tipici dell’area del penalmente rilevante. Solo lo Stato è

considerato il titolare di una potestà punitiva, legittimato ad intervenire con

sanzioni criminali quando siano offesi i valori fondamentali su cui si basa

l’equilibrio sociale, anche in funzione della tassatività delle ipotesi di illecito

penale. Quindi, la punizione sarebbe compito inderogabile del legislatore penale e

non potrebbe essere annoverata tra le finalità proprie del diritto civile. (cfr.

PONZANELLI, Danni punitivi, cit., 27-28).

Con questa giurisprudenza concorda peraltro una parte autorevole della dottrina,

(CASTRONOVO, Del non risarcibile aquiliano: danno meramente patrimoniale, c.d. perdita

di chance, danni punitivi, danno c.d. esistenziale, in Liber amicorum per F.D. Busnelli,

Milano, 2008, 349 ss.) che scorge una conferma di tale tesi in alcuni dai normativi:

in primo luogo nell’art. 1223 c.c. da cui si ricaverebbe l’idea per cui l’esclusiva

finalità del risarcimento sia quella di ristorare il pregiudizio subìto; inoltre si

sostiene che se gli si riconoscesse anche una funzione sanzionatoria, il fatto di

responsabilità diventerebbe fonte di un arricchimento ingiustificato, quando il

danno – si dice – non può e non deve essere risarcito in misura superiore alla

mera riparazione; d’altronde tale ricostruzione si reputa confermata anche

dall’istituto del risarcimento in forma specifica e dal fatto che quello per

equivalente si risolva in una semplice traduzione in termini monetari della perdita

in natura.

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In questo recente arresto giurisprudenziale si nota, invece, un cambio di

prospettiva, in quanto la stessa Cassazione riconosce come nel nostro

ordinamento siano presenti figure analoghe all’astreinte, considerate come misure –

generali o speciali – atte ad ottenere l’adempimento di un obbligo mediante la

pressione esercitata sulla volontà dell’inadempiente. Oltre all’art. 614 bis c.p.c.,

vengono citate quelle misure compulsorie indirette previste in tema di brevetti e

marchi, quelle di cui all’art. 114 del d.lgs. 140 del 2010, 140, comma 7 del codice

del consumo o 709 ter c.p.c. (PALADINI, Misure sanzionatorie e preventive per

l’attuazione dei provvedimenti riguardo ai figli, tra responsabilità civile, punitive damages e

astreintes, in Fam. Dir., 2012, 853 ss.; PLAIA, La inibitoria cautelare e la misura

compulsoria a tutela del diritto d’autore, in Contr. Impr, 2001, 750 ss.;

D’ALESSANDRO, Pronunce americane di condanna al pagamento di punitive damages e

problemi di riconoscimento in Italia, in Riv. dir. civ., 2007, 395 ss.). Si tratta di interventi

normativi con cui il legislatore ha introdotto strumenti di coartazione che paiono

avere funzioni diverse da quelle tradizionali proprie del risarcimento del danno.

La Corte poi fa riferimento all’art 4. della legge 281 del 2006 in materia di

intercettazioni telefoniche illegali e all’art. 96, comma 3 c.p.c., introdotto dalla

legge 69 del 2009. La prima disposizione citata, insieme alla disciplina dettata in

tema di proprietà industriale, era già stata richiamata da parte della dottrina come

esempio di fattispecie in cui l’ammontare del risarcimento supera la misura del

concreto danno subìto dalla vittima, in cui, pertanto, si assiste ad un

allontanamento dal modello semplicemente riparatorio. La ratio di tali previsioni è

quella di evitare arricchimenti ingiustificati e, sebbene, come già anticipato,

determinino una deviazione dal modulo classico del danno-conseguenza

(risarcimento delle sole “conseguenze” dannose sofferte) e finiscano col ristorare

il danno-evento (la lesione), non si risolvono in misure a carattere punitivo,

almeno non nell’accezione tipica del common law. Infatti, il punto delicato è

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esattamente questo, e consiste nel tenere distinti tali diversi piani, come fa anche la

Cassazione nella pronuncia esaminata.

Una volta conclusa l’elencazione, la Corte constata, quindi, come lo strumento di

coercizione indiretta del comportamento sia presente nel nostro ordinamento,

senza che da ciò discenda, sic et simpliciter, una piena assimilazione tra tali figure e il

danno punitivo.

Invero, se da un lato il risarcimento del danno è chiaramente distinguibile

dall’astreinte in quanto presenta una funzione prettamente reintegrativa mentre

l’altra coercitiva (nello stesso senso DE STEFANO, L’esecuzione indiretta, cit.,

1181), probabilmente meno limpida è la differenza tra quest’ultima e i punitive

damages, i quali, secondo la Cassazione, hanno invece struttura e finalità diverse.

Per gli ermellini, infatti, “le differenze restano fondamentali: permane il fatto che

l’astreinte non ripara il danno in favore di chi l’ha subito, ma minaccia un danno nei

confronti di chi si comporterà in modo indesiderato”. Quindi, entrambe le

fattispecie presentano un tratto comune rappresentato dal fatto di mirare

all’adempimento, di stimolare comportamenti desiderati, ma l’astreinte si

limiterebbe a minacciare una conseguenza in danno dell’inadempiente.

La misura coercitiva indiretta, sostiene la Suprema Corte, riguarda un obbligo già

posto all’interno della relazione diretta tra le parti, “in quanto derivante dal

provvedimento giudiziale e da adempiersi in futuro”, quando, invece, la

caratteristica del danno punitivo sta nel fatto di mirare sì all’adempimento futuro

di un obbligo, “restando però il contenuto suo proprio quello di sanzione per il

responsabile”; prosegue affermando che “il parallelismo si estende in senso

inverso, perché l’astreinte, se mira a convincere all’adempimento, ex post funziona

anche come sanzione per il suo contrario”. Ed è qui che il ragionamento pare

meno limpido e che, come spesso accade quando si abbandona il piano teorico, la

distinzione si fa meno netta.

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Si intravede, e si apprezza, un certo percorso evolutivo che induce la Corte stessa

ad accettare che il risarcimento, sia pure in un sistema che vede il suo perno nella

funzione compensativa, abbia anche altre finalità.

Un ultimo cenno, trattandosi di tema strettamente collegato a quello appena

analizzato, va fatto al già citato art. 96, comma 3 c.p.c. (cfr. BUSNELLI,

L’enigmatico ultimo comma dell’art. 96 c.p.c.: responsabilità aggravata o “condanna punitiva”?,

in Danno e resp., 2012, 585 ss.; DALLA MASSARA, Terzo comma dell’art. 96 c.p.c.:

quando, quanto e perché?, in Nuova giur. civ. comm., 2011, 55 ss.), che sin dalla sua

entrata in vigore, ha contribuito ad alimentare il dibattito relativo all’attuale ruolo

svolto dalla responsabilità civile e dal risarcimento nel nostro ordinamento.

Secondo la ricostruzione più accreditata, il tratto caratteristico di tale disposizione

va colto nella sua spiccata funzione sanzionatoria, diretta a scoraggiare l’abuso del

processo e a colpire iniziative processuali strumentali e pretestuose. Alcuni

ritengono che tale carattere sia confermato da alcuni dati che differenziano tale

comma dai due precedenti, quali la natura officiosa della pronuncia giudiziale, la

mancata previsione dell’onere di allegazione e di prova del danno, oltre che

l’assenza di qualunque riferimento all’elemento soggettivo o ad indici di cui

dovrebbe tenere conto il giudice sia in merito all’an che al quantum della condanna.

L’opinione, tuttavia, è tutt’altro che pacifica, registrandosi, anche in seno alla

giurisprudenza, opinioni diverse circa la riconducibilità dell’articolo citato

all’interno dell’area della responsabilità civile. Da più parti si sostiene che sebbene

il rimedio contemplato al terzo comma dell’art. 96 non sia prettamente riparatorio,

non si possa per questo automaticamente qualificare come punitivo; potrebbe

essere etichettato come “pena privata” (come fanno, per esempio, Trib. Bari

28.4.2011, in Foro it., 2011, I, 2171 ss., Trib. Varese 30.10.2009, in Nuova giur.

civ.,2010, 488 ss. o Cassazione 30.7.2010 n. 17902, in Foro it., 2011, I, 3134 ss.)

che si contraddistingue per la mancanza di una necessaria corrispondenza tra il

vantaggio pecuniario conseguito dal soggetto leso e il danno effettivamente patito,

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concetto che ricorre anche nelle altre fattispecie già analizzate ed elencate nella

pronuncia della Corte di Cassazione. Quest’ultima, in definitiva, nel recente

arresto, prendendo atto dell’esistenza nel nostro ordinamento di numerose ipotesi

di cc.dd. “pene private” non fa che riconoscere l’enorme potenzialità dello

strumento risarcitorio, che, anziché essere limitata al solo fine riparatorio,

andrebbe pienamente sfruttata anche sugli altri versanti, con il solo sicuro limite di

non consentire l’ingresso nel nostro sistema di responsabilità civile di istituti che

gli sono pur sempre estranei, quali appunto quello dei punitive damages.

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Questa Nota può essere così citata:

N. SCIARRATTA, La Cassazione su astreinte, danni punitivi e (funzione della)

responsabilità civile, in Dir. c iv . cont ., 7 luglio 2015