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DIRITTO CIVILE Il diritto civile è l'insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti tra privati . Il Codice Civile del 1942 si articola in 6 “Libri” che disciplinano le seguenti materie: 1. Persone e Famiglia 2. Successioni 3. Proprietà 4. Obbligazioni 5. Lavoro 6. Tutela dei diritti In premessa al Codice Civile si trovano le cd. “Disposizioni sulla legge in generale”, altrimenti dette “Preleggi”, le quali disciplinano l’architettura del sistema giuridico italiano. Esse si dividono in 2 gruppi: Il primo (artt. 1-9) concerne le FONTI DEL DIRITTO Il secondo (artt. 10-31) concerne le norme relative ai CRITERI DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE (obbligatorietà, efficacia nel tempo, interpretazione della legge, ecc.) Fra i principi generali più importanti che vengono affermati nelle Preleggi vi sono: ¾ Art. 1: Le fonti del diritto ¾ Art. 10: La vacatio legis ¾ Art. 11: Irretroattività della legge ¾ Art. 12: Interpretazione della legge ¾ Art. 14: Applicazione delle leggi penali ed eccezionali ¾ Art. 15: Abrogazione delle leggi

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DIRITTO CIVILE Il diritto civile è l'insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti tra privati. Il Codice Civile del 1942 si articola in 6 “Libri” che disciplinano le seguenti materie:

1. Persone e Famiglia 2. Successioni 3. Proprietà 4. Obbligazioni 5. Lavoro 6. Tutela dei diritti

In premessa al Codice Civile si trovano le cd. “Disposizioni sulla legge in generale”, altrimenti dette “Preleggi”, le quali disciplinano l’architettura del sistema giuridico italiano. Esse si dividono in 2 gruppi:

Il primo (artt. 1-9) concerne le FONTI DEL DIRITTO Il secondo (artt. 10-31) concerne le norme relative ai CRITERI DI

APPLICAZIONE DELLA LEGGE (obbligatorietà, efficacia nel tempo, interpretazione della legge, ecc.)

Fra i principi generali più importanti che vengono affermati nelle Preleggi vi sono:

Art. 1: Le fonti del diritto Art. 10: La vacatio legis Art. 11: Irretroattività della legge Art. 12: Interpretazione della legge Art. 14: Applicazione delle leggi penali ed eccezionali Art. 15: Abrogazione delle leggi

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Preleggi: art. 1 : LE FONTI DEL DIRITTO Le fonti sono gli atti o i fatti dai quali traggono esistenza le norme giuridiche, ossia i comandi generali e astratti, rivolti a tutti i consociati, con i quali si impone loro una determinata condotta, sotto la minaccia di una sanzione. Queste sono le cd. FONTI DI PRODUZIONE, abilitate dall’ordinamento giuridico alla creazione del diritto oggettivo. Esse vanno distinte dalle FONTI DI COGNIZIONE che sono semplicemente i mezzi attraverso i quali le norme giuridiche vengono portate a conoscenza o, comunque, rese conoscibili alla generalità dei consociati (es. Gazzetta Ufficiale della Repubblica, la Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica) Sono fonti di produzione del diritto:

1. Le leggi 2. I regolamenti 3. Gli usi

Al di sopra di tutte queste fonti vi è la COSTITUZIONE, che è la fonte fondamentale dello Stato. E’ entrata in vigore il 1 gennaio del 1948. In essa sono enunciati i principi fondamentali dell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana. Tali principi rappresentano la base, il fondamento su cui poggiano tutte le altre norme dell’ordinamento. La Costituzione infatti non disciplina specifiche materie, ma esprime un complesso di valori e di idee che devono guidare il legislatore e gli altri poteri dello Stato per il corretto esercizio della funzione legislativa (Parlamento), esecutiva (Governo) e giurisdizionale (Magistratura). Le Leggi La legge ordinaria è l’atto di esercizio della potestà legislativa ordinaria affidata dalla Costituzione in via generale al Parlamento. Eccezionalmente l’esercizio della funzione legislativa viene attribuito al Governo il quale emana “Atti aventi forza di legge” che nell’ordianamento costituzionale vigente sono:

- i decreti legislativi (atti emanati dal Governo su legge di delega del Parlamento che ne determina l’oggetto, il tempo, i criteri direttivi)

- i decreti legge (atti emanati dal Governo che hanno PROVVISORIAMENTE valore e forza di legge a causa della necessità ed urgenza che li ha determinati.

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Essi devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 gg. altrimenti decadono

Le Preleggi stabiliscono che la formazione delle leggi ordinarie e l’emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge, sono disciplinate da leggi di carattere costituzionale. Diversa infatti dalla legge ordinaria è la legge costituzionale e le leggi di revisione della Costituzione. Le leggi di revisione costituzionale sono quelle con le quali il Parlamento può modificare il testo della Costituzione o abrogare determinate norme. Le leggi costituzionali sono quelle con le quali il Parlamento integra il contenuto della Costituzione. La stessa Costituzione riserva alcune materie a tali leggi es. art. 137 Cost. – la legge costituzionale stabilisce le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte Costituzionale. PROCEDIMENTO AGGRAVATO Le leggi costituzionali e quelle di revisione costituzioanle sono adottate da ciascuna Camera con 2 successive deliberazioni, ad intervallo non minore di 3 mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. I regolamenti Il termine regolamento indica in generale i vari tipi di atti che possono essere emanati dal Governo. Questi atti sono solo formalmente amministrativi in quanto emanati da organi del Potere Esecutivo, ma sostanzialmente normativi in quanto innovano l’ordinamento giuridico nei limiti previsti dalla legge. Sono infatti qualificati FONTI SECONDARIE DEL DIRITTO in quanto la normativa che essi pongono è subordinata a quella emanata dalle c.d. fonti primarie. I regolamenti vengono emanati con decreti del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato; sono sottoposti al visto e alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Consiglio di Stato (art. 100 Cost. è un organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell’amministrazione. E’ formato da 7 sezioni di cui 4 svolgono funzione consultiva, cioè esprimono pareri richiesti dall’amministrazione statale o

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regionale sulla legittimità e sulla opportunità degli atti amministrativi, mentre le restanti 3 esercitano la funzione giurisdizionale. Il Consiglio di Stato, infatti, è l’organo al quale vanno proposti gli atti di appello contro le sentenze dei TAR) Corte dei Conti (art. 100 Cost. esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l’indipendenza dei 2 Istituti e dei loro componenti di fronte al Governo I regolamenti sono fonti-atti di rango secondario, che, oltre che alla Costituzione, devono essere conformi, a pena di illegalità, anche alla legge (principio di legalità). Disciplinati da ultimo dalla legge n. 400 del 1988, e contemplati nell'art. 1 delle Preleggi, i regolamenti governativi hanno una posizione tra le fonti secondarie. Essi sono di sei tipi: 1. regolamenti di esecuzione; vengono adottati per dare più agevole applicazione alle leggi, agli atti aventi valore di legge ed ai regolamenti comunitari. 2. regolamenti di attuazione e integrazione; sono emanati nei casi in cui norme di rango primario pongano una disciplina di principio che, per produrre i suoi effetti, abbisogni di una disciplina di dettaglio. 3. regolamenti indipendenti, che regolano, appunto, settori non disciplinati dalla legge e su cui non gravi una riserva di legge assoluta, (sulla cui legittimità costituzionale autorevole dottrina ha avanzato seri dubbi); 4. regolamenti organizzativi, che di norma regolano il funzionamento delle pubbliche amministrazioni; 5. regolamenti delegati o di delegificazione, 6. regolamenti ministeriali e interministeriali (quali i decreti ministeriali). Questi ultimi sono considerati, però, fonti di terzo grado poiché sono sottoposti non soltanto alla Costituzione e alle legge ma anche agli altri regolamenti governativi, adottati dal Governo nella sua interezza.

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Gli usi Gli usi sono regole non scritte osservate dalla generalità dei consociati in modo costante ed uniforme per un congruo periodo di tempo nel convincimento che si tratti di norme giuridiche vincolanti. Gli elementi costitutivi degli usi sono:

l’elemento oggettivo consistente: - nella generalità dell’uso (occorre che il comportamento sia tenuto

dalla generalità dei consociati) - nella costanza dell’uso (uniformità e continuità degli atti compiuti in

situazioni analoghe) - nella durata nel tempo

l’elemento soggettivo consistente:

- nel convincimento di uniformarsi ad un precetto giuridico.

Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati. Nel nostro ordinamento pertanto gli usi occupano l’ultimo posto nella gerarchia delle fonti. Essi pertanto possono regolare:

- materie NON disciplinate da leggi o regolamenti oppure - materie già disciplinate da tali fonti scritte qualora queste facciano espresso rinvio agli usi

DIRITTO COMUNITARIO Nell’ambito del Diritto Comunitario si individuano: Regolamenti: atti a portata generale ed astratti, direttamente applicabili negli ordinamenti di tutti gli Stati membri a tutti i soggetti;

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Direttive: atti che vincolano gli stati membri al raggiungimento dei risultati per i quali sono state emanate, lasciando a questi la scelta dei mezzi giuridici più idonei con i quali raggiungerli. Decisioni: atti con portata individuale, indirizzati a singoli Stati membri o a soggetti privati e obbligatori in tutti i loro elementi soltanto per i destinatari; Raccomandazioni: atti non vincolanti diretti a sollecitare il destinatario ad adottare un determinato comportamento, o a cessare da un comportamento specifico (in entrambi i casi, contrario agli interessi comuni dei Paesi membri); Pareri: atti non vincolanti destinati a fissare il punto di vista dell'istituzione che lo emette, in ordine ad una specifica questione. Atti atipici (Regolamenti interni delle Istituzioni Comunitarie, risoluzioni, accordi interistituzionali, dichiarazioni comuni, posizioni comuni, codici di condotta, libri "verdi" e libri "bianchi"). Delle varie fonti, solo le prime 3 hanno natura vincolante, mentre le altre hanno natura di atti non vincolanti o di atti amministrativi o ancora di indirizzo politico. Preleggi: art. 10 : LA VACATIO LEGIS Le leggi ed i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. L’obbligatorietà indica la vincolatività, per la generalità dei consociati, dei precetti normativi. La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale assolve alla funzione di rendere note alla generalità dei consociati le leggi realizzando inoltre l’esigenza di certezza del diritto. Il periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione del precetto normativo e l’inizio della sua obbligatorietà viene detto VACATIO LEGIS ( 15 giorni). Trascorso tale periodo opera una presunzione di conoscenza da parte di tutti i destinatari della norma per cui vale il principio ignorantia legis non excusat Nono sono sottoposti alla vacatio legis, e devono considerarsi obbligatori dal giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti ministeriali.

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Preleggi: art. 11 : IRRETROATIVITA’ DELLE LEGGI L’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale si occupa dell’efficacia della legge nel tempo, sancendo che la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo (di qui il principio di irretroattività delle leggi). Il principio di irretroattività della legge è un principio generale in virtù del quale la legge no si riferisce ai rapporti verificatesi nel tempo PRECEDENTE alla sua emanazione. Questo principio si ispira ad esigenze di CERTEZZA DEL DIRITTO ma ha rango costituzionale SOLO in materia penale. Ciò significa che, essendo privo di rango costituzionale, può essere derogato dal legislatore ordinario. Pertanto il legislatore può ritenere opportuno estendere gli effetti di una legge anche al passato (es. aumenti di stipendio con decorrenza retrodatata). Sono retroattive le leggi penali più favorevoli al reo. Preleggi: art. 12 : INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE L’interpretazione è l’attività diretta a ricercare ed a precisare il significato da attribuire all’atto normativo. L’art. 12 delle preleggi sancisce che: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse – interpretazione letterale -, e dalla intenzione del legislatore – interpretazione logica -. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione – lacuna -, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe – analogia legis -; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato – analogia iuris -;”. L’interpretazione letterale è dunque quella volta ad attribuire alla norma il significato che si evince immediatamente dalle parole utilizzate. L’interpretazione logica è quella che, superando il significato immediato della disposizione, mira a stabilire il suo vero contenuto ossia lo scopo – la ratio - che il legislatore ha inteso realizzare emanandola. L’analogia legis ammissibile soltanto se basata sui seguenti presupposti: a) il caso in questione non deve essere previsto da alcuna norma b) devono ravvisarsi somiglianze tra la fattispecie disciplinata dalla legge e quella non prevista c) il rapporto di somiglianza deve concernere gli elementi della fattispecie nei quali si ravvisa la giustificazione della disciplina dettata dal legislatore (eadem ratio) L’analogia iuris. La dottrina prevalente ritiene che i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato vadano identificati in norme ad alto grado di generalità (es. art. 1176 C.C. – nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon

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padre di famiglia e cioè la cura e l’attenzione che può richiedersi ad un uomo medio nell’esercizio di un’attività -, di importanza fondamentale per l’intero sistema giuridico (es. art. 1322 autonomia contrattuale – le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge) In relazione ai soggetti che compiono l’interpretazione, essa può essere:

GIUDIZIALE – compiuta dal giudice nell’esercizio della sua funzione giurisdizionale. Tale interpretazione vincola solo le parti del giudizio DOTTRINALE – compiuta senza alcuna forza vincolante dagli studiosi delle materie giuridiche AUTENTICA – compiuta dal legislatore che emana talvolta alcune norme per chiarire il significato di disposizioni preesistenti. Tale interpretazione ha efficacia erga omnes

In relazione ai risultati, l’interpretazione può essere:

DICHIARATIVA – se risultati dell’interpretazione grammaticale coincidono con quelli dell’interpretazione logica ESTENSIVA – se l’ambito di applicazione della norma è più ampio di quanto si ricava dalla sua formulazione letterale RESTRITTIVA – se l’ambito di applicazione della norma è più ristretto di quanto si ricava dalla sua formulazione letterale.

Si noti che l’interpretazione estensiva non va confusa con l’analogia. Con la prima si rimane sempre nell’ambito della norma, pur se dilatata fino al limite della sua massima espansione. Preleggi: art. 14: APPLICAZIONE DELLE LEGGI PENALI ED ECCEZIONALI Questa importante norma pone il DIVIETO DEL RICORSO ALL’ANALOGIA nel diritto penale. La norma recita: “Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi, non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”. Preleggi: art. 15: ABROGAZIONE DELLE LEGGI L’abrogazione non è altro che la cessazione di efficacia di una norma giuridica. L’art. 15 delle Preleggi recita: “Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore – abrogazione espressa -, o per incompatibilità tra

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le nuove disposizioni e le precedenti o perché la legge nuova regola l’intera materia già regolata dalla legge anteriore – abrogazione tacita -”. A tali ipotesi di abrogazione vanno aggiunte:

• L’abrogazione a seguito di referendum popolare. Ai sensi dell’art. 75 della Cost. può essere indetto referendum popolare per deliberare l’abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente forza di legge quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 Consigli Regionali

• L’abrogazione per cause intrinseche. Ricorre quando la legge è emanata solo per un certo periodo di tempo o per particolari circostanze (es. leggi eccezionali)

• L’abrogazione per decisione di illegittimità costituzionale pronunciata dalla Corte Costituzionale.

LIBRO I codice civile “DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA” I diritti di famiglia sono quelli che spettano al titolare in quanto componente di una famiglia nei confronti degli altri componenti della stessa. Per famiglia si intende l’insieme di persone legate tra loro da vincoli di:

- matrimonio - parentela - affinità

Il libro primo del Codice Civile agli artt. 1 e 2 definisce due tipologie importanti di capacità di una persona fisica:

1. capacità giuridica 2. capacità di agire

La capacità giuridica è l’idoneità di una persona ad essere titolare di diritti e doveri. Si acquista al momento della nascita con la separazione del feto dal grembo materno e con il primo vagito La capacità di agire è la capacità di compiere atti giuridici e si acquista con la maggiore età (ora fissata in 18 anni)

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LIBRO II codice civile “DELLE SUCCESSIONI” La successione indica una fase di passaggio nella quale una persona subentra ad un’altra, acquistandone i relativi diritti e obblighi. Si distingue in:

a) successione inter vivos: si verifica quando una persona vivente trasferisce il suo diritto ad un’altra persona (es. mediante un contratto)

b) successione mortis causa: si verifica quando una persona vivente prende il posto di una persona defunta, assumendosene gli obblighi e acquistandone i diritti.

In entrambi i casi il soggetto che trasferisce il diritto si definisce autore o dante causa, il soggetto che lo acquista, invece, successore o avente caus.

Nell’ambito della successione mortis causa distinguamo: - successione a titolo universale: si ha quando una persona acquista tutti i diritti e

gli obblighi del defunto - successione a titolo particolare: si ha quando una persona acquista solo uno o più

diritti o obblighi determinati Infine la successione può essere:

- LEGITTIMA – trova il suo fondamento non nella volontàd del defunto, bensì nella legge (manca il testamento)

- TESTAMENTARIA – trova il suo fondamento nella volontà del defunto (testamento)

Ultimo aspetto è la capacità a succedere. È necessario che le persone chiamate all'eredità abbiano la capacità di succedere e che non siano indegne. Sono capaci di succedere sia le persone fisiche sia le persone giuridiche (associazioni,fondazioni,società,enti, riconosciuti o non riconosciute) Possono succedere non solo le persone nate e concepite al momento della morte del de cuius ma anche eventuali nascituri di una persona vivente al momento della morte del defunto. Alcuni dei casi di indegnità a succedere sono: - chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta;

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- chi ha indotto con violenza o dolo la persona, della cui successione si tratta, a fare, revocare o mutare testamento; - chi ha soppresso, celato o alterato il testamento dal quale la successione sarebbe stata regolata; - chi ha formato un testamento falso o ne ha fatto scientemente uso.

Poiché si possa parlare di successione è necessaria non solo la morte ma anche l'accettazione dell'eredità. L'accettazione è un "atto unilaterale tra vivi avente contenuto patrimoniale" (art. 1324 cc) e può essere pura e semplice oppure con beneficio di inventario. Si ha un'accettazione pura e semplice quando a seguito dell'accettazione si realizza una commistione tra l'eredità ricevuta e il patrimonio dell'erede. Pertanto i creditori dell'erede potranno rifarsi anche nei confronti dell'eredità. L'accettazione con beneficio d'inventario è invece un'accettazione che permette di non confondere il patrimonio del defunto con quello dell'erede, in modo che i creditori si possono soddisfare solamente entro l'attivo ereditario, e non possono aggredire il patrimonio personale dell'erede.

LIBRO III codice civile “DELLA PROPRIETA’ ” LA PROPRIETA’ è il più importante DIRITTO REALE. Il diritto reale è un diritto che ha per oggetto una cosa (in latino res) e la segue indipendentemente dal suo proprietario. Caratteristiche peculiari dei diritti reali sono:

- l'assolutezza, cioè possono essere fatti valere erga omnes, contro tutti - l'immediatezza del potere sulla cosa, cioè il titolare di un diritto reale può trarre

dalla cosa tutte le utilità che vuole senza che sia necessaria la cooperazione di altri, diversamente da quanto accade per i diritti relativi

- tipicità, cioè sono solo quelli stabiliti dalla legge - patrimonialità, in quanto il contenuto è prevalentemente economico.

Nel nostro sistema giuridico sono a numero chiuso, numerus clausus, e tra di essi spicca • il diritto di proprietà (il diritto reale fondamentale),

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affiancata dai cosiddetti "diritti reali minori" (o "diritti reali su cosa altrui"), che a loro volta si distinguono in: • diritti reali di godimento: o l'enfiteusi, o il diritto di superficie, o l'usufrutto, o l'uso, o l’abitazione, o le servitù; • diritti reali di garanzia: o il pegno, o l'ipoteca. Ogni diritto reale consiste di uno o più poteri che il suo titolare può esercitare sul bene oggetto del diritto e che, nel loro insieme, formano il cosiddetto contenuto del diritto. La proprietà è il diritto reale che consente la più ampia sfera di poteri che un soggetto possa esercitare su un bene; si concretizza in un insieme di poteri illimitatamente esercitabili entro i limiti e nei modi che la legge prevede. Tra le azioni a difesa della proprietà (petitorie) più importanti ricordiamo:

o l’azione di rivendicazione: è concessa a favore di colui che si afferma proprietario di un bene ma, non avendone il possesso, ne pretende la consegna da colui che lo possiede o detiene

o l’azione negatoria: è concessa al proprietario o per far cessare eventuali molestief o turbative di fatto provocate da altri sul suo bene o per far cessare eventuali molestie di diritto – cioè per far dichiarare inesistenti diritti di godimento che altri vantino sulla cosa (es. Tizio sostiene di essere titolare di un diritto di servitù e pertanto di avere il diritto di passare sul mio fondo) -.

IL POSSESSO Il possesso è una situazione di fatto e NON di diritto come la proprietà. Il possesso è il potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un’attività corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale. Il possesso è costituito da un elemento oggettivo – corpus possessionis – cioè il potere di fatto sulla cosa, e da un elemento soggettivo – animus possidendi – ovvero dall’intenzione di esercitare sulla cosa una signoria corrispondente alla proprietà o altro diritto reale.

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Da non confondere con il possesso è la detenzione: mero potere di fatto sulla cosa NON accompagnato dall’intenzione di compiere un’attività corrispondente all’esercizio di un diritto reale (quindi senza animus possidendi). Il detentore è consapevole di non poter vantare alcun diritto reale sulla cosa. Tra le azioni a difesa del possesso (possessorie) più importanti ricordiamo:

o l’azione di reintegrazione: è quella con cui il possessore, spogliato del suo possesso, chiede di essere reintegrato in esso

o l’azione di manutenzione: è quella diretta a tutelare i possessori contro le molestie altrui

LIBRO IV codice civile “DELLE OBBLIGAZIONI” Per obbligazione s’intende un vincolo giuridico esistente tra 2 o più soggetti, in virtù del quale l’uno, CREDITORE, ha diritto di pretendere dall’altro, DEBITORE, un determinato comportamento PRESTAZIONE. Detto comportamento può consistere in un dare, fare ovvero in un non fare. FONTI DELLE OBBLIGAZIONI L’art. 1173 del Codice Civile recita che: “Le obbligazioni derivano da contratto o da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”.

I CONTRATTI Secondo l'art. 1321 del Codice Civile, il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. I contratti possono essere classificati secondo numerose categorie. Si distinguono: • contratti tipici e contratti atipici, a seconda che le parti abbiano deciso di utilizzare uno schema negoziale (o tipo) già previsto dal legislatore o se, invece, abbiano deciso di costruire uno schema negoziale nuovo, purché sia diretto a realizzare "interessi meritevoli di tutela" secondo l'ordinamento giuridico

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• contratti ad efficacia reale e contratti ad efficacia obbligatoria, a seconda che trasferiscano la proprietà di una cosa determinata, diritti reali o altri diritti con il semplice consenso legittimamente manifestato o se, invece, creino solo obbligazioni. • contratti consensuali e contratti reali, a seconda che si concludano con il semplice consenso manifestato o se, invece, necessitino della consegna materiale della cosa al fine della valida stipulazione (es. pegno) • contratti unilaterali e contratti a prestazioni corrispettive; i primi prevedono che solo una delle parti del rapporto debba dare, fare o non fare qualcosa, laddove i secondi prevedono uno scambio di prestazioni (questi ultimi vengono anche detti "sinallagmatici", dal nome dello scambio corrispettivo, il c.d. sinallagma) • contratti a titolo oneroso, contratti a titolo gratuito; i primi sono contratti che prevedono un sacrificio patrimoniale in cambio di un acquisto, i secondi vedono un acquisto patrimoniale senza sacrificio (es. donazione) • contratti formali e contratti a forma libera, a seconda che sia stata espressamente prevista una forma specifica per la loro stipulazione o meno. • contratti di durata e contratti istantanei, a seconda che essi regolino un rapporto destinato a durare nel tempo, con una pluralità di prestazioni e controprestazioni (ad es. contratto di utenza telefonica) o se, invece, regolino un rapporto che si svolge in un solo momento (ad es. compravendita). Requisiti essenziali del contratto Tale negozio deve contenere alcuni elementi essenziali; inoltre, può contenere alcuni elementi accidentali. Gli elementi essenziali del contratto elencati all'art 1325 del c.c. sono: • l’accordo delle parti (o consenso), è il fondamento del contratto; • la causa, ossia la funzione economico-sociale dell’atto negoziale; • l’oggetto, ossia la prestazione che deve essere eseguita dal debitore in favore del creditore; dev'essere: POSSIBILE (quando è un qualcosa che esiste o può venire ad esistenza), LECITA (quando non è contrario a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume) DETERMINATO o DETERMINABILE (quando viene determinata quantità e qualità) • la forma, ove prevista dalla legge ha pena di nullità. La mancanza anche di uno solo di questi requisiti genera nullità del contratto. Gli elementi accidentali del contratto sono:

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All'interno di un contratto possono essere previsti degli elementi non essenziali, ma che hanno comunque la funzione di rispondere a specifiche esigenze della vita di scambio e sono: • la condizione; può essere definita come un avvenimento futuro e incerto dal quale dipende il prodursi degli effetti del contratto. Se dall’evento dipende l’efficacia la condizione è detta sospensiva. Il contratto è validamente compiuto, ma non produce effetti. Li comincerà a produrre nel momento in cui la condizione si verificherà. Se dall’evento dipende la cessazione degli effetti del contratto, la condizione è detta risolutiva. Fino all’avverarsi della condizione, il contratto produce i suoi effetti. • il termine; può essere definito come l'evento futuro e certo dal quale si producono gli effetti del contratto. Il termine può essere iniziale (segna l’inizio degli effetti del contratto) o finale (segna la fine dell’efficacia del contratto). • il modo è l’onere posto a carico del beneficiario di un negozio a titolo gratuito: testamento, comodato, donazione. Il modo è pertanto un elemento che viene inserito nel negozio per imporre al beneficiario uno o più obblighi. Rientrano inoltre fra gli elementi accidentali del contratto tutte quelle clausole che le parti decidono di apporvi allo scopo di precisarne o modificarne il contenuto Formazione dei contratti Il contratto si forma attraverso: • lo scambio di una proposta e di una accettazione • la redazione comune del testo negoziale seguita dal consenso delle parti La proposta, è l’atto con il quale una parte prospetta all’altra il contenuto del contratto. L’accettazione, esprime la volontà di vincolarsi al contenuto della proposta. Il contratto si considera concluso quando il proponente viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. L'art. 1335 statuisce che la conoscenza si presume nel momento in cui la dichiarazione giunge all'indirizzo del destinatario, ossia del proponente. Essa è accertabile con una raccomandata con ricevuta di ritorno. Efficacia dei contratti L'articolo 1372 del Codice civile tratta dell'efficacia dei contratti. Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge.

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L’espressione “il contratto ha forza di legge tra le parti” significa che le parti non possono sottrarsi al dovere di osservare il contratto, secondo il tenore di esso nel suo complesso e nelle sue singole parti. Chi tra i contraenti risulta inadempiente ne sopporta la responsabilità. Il vincolo contrattuale resta in vita per tutto il tempo del contratto. Il contratto produce effetti grazie al consenso prestato dalle parti. Il contratto perde la sua efficacia quanto:

- nullo - annullabile - risolto - rescisso

NULLITA’ La nullità è il rimedio più forte che l'ordinamento giuridico offre per sanzionare l'invalidità di un atto giuridico. La categoria dottrinaria (non codificata) dell'inesistenza, a livello teorico ancora più radicale, è comunque assimilabile alla nullità. Presupposti L'art. 1418 c.c., rubricato "Cause di nullità del contratto", individua nei suoi tre commi le fattispecie di nullità del contratto. Per quanto riguarda gli atti unilaterali l'art. 1324 c.c. estende, ove compatibile, la disciplina contrattualistica. I casi sono: • contrarietà a norme imperative: con questo termine si intendono le norme non derogabili (non dispositive) dalla volontà privata. • mancanza di un requisito essenziale ex art. 1325: la mancanza totale del consenso, della causa, dell'oggetto (o di suoi requisiti ex art. 1346) o la mancanza della forma ove prevista a pena di nullità. • illiceità della causa (artt. 1343-44) o dei motivi (art. 1345): nel caso della illiceità del motivo, questo deve essere comune alle parti, unico e determinante. • altri casi stabiliti dalla legge (nullità speciali). Disciplina L'azione di nullità può essere esercitata da chiunque ne abbia interesse (cfr. art. 100 c.p.c.) o anche rilevata d'ufficio dal giudice. L'azione è imprescrittibile.

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L'art. 1419 permette, in ossequio al principio di conservazione del contratto, di limitare la dichiarazione di nullità a singole clausole (nullità parziale) a meno che queste non siano da considerarsi essenziali nell'interesse delle parti. Il comma secondo prevede un'ulteriore ipotesi di nullità parziale: la sostituzione ex lege delle clausole che violino norme imperative. L'ordinamento proibisce in via generale la convalida del negozio nullo. Il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso se sussistono i requisiti di sostanza e forma e se le parti hanno interesse al mantenimento del vincolo così ridimensionato (conversione del contratto nullo). Effetti La dichiarazione di nullità da parte del giudice opera retroattivamente (ex tunc) cancellando l'atto nullo e tutti i suoi effetti. Una particolare fattispecie di eccezione alla nullità ex tunc del contratto “nullo” si verifica nel caso di nullità del contratto di lavoro subordinato. Infatti, il 1° comma dell'art. 2126 c.c. (Prestazione di fatto con violazione di legge), se da un lato dispone che "la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa", d'altro canto, il 2° comma dello stesso articolo, sotto determinate ipotesi (nullità, o annullabilità, per violazione di norme a tutela del lavoratore), fa salvo l'effetto dell'obbligo di corresponsione dela retribuzione: "se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione" (la c.d. "prestazione di fatto"). Dalla salvezza dell'obbligo retributivo, ne conseguono anche, in forza di altre leggi, gli effetti obbligatori in materia di sicurezza, previdenza e assicurazioni sociali. ANNULLABILITA’ Vengono individuate quattro subfattispecie: • Incapacità di una delle parti. • Errore. • Violenza. • Dolo Disciplina La disciplina relativa all'istituto dell'annullabilità è, a differenza di quanto si osserva per la nullità, caratterizzata dal principio di tipicità nel senso che non esistono altre fattispecie che quelle indicate dalla legge, ed i rimedi correlati sono attivabili solo su

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istanza della parte che riceve pregiudizio dal vizio (non sono quindi rilevabili nemmeno d'ufficio da parte del giudice). L'azione di annullabilità si prescrive in 5 anni, mentre la sua eccezione è imprescrittibile. La legittimazione è relativa, spetta cioè solo al soggetto nel cui interesse è posta la norma (es. vittima della violenza). Esiste un solo caso di annullabilità assoluta e riguarda gli atti posti in essere da un interdetto legale, e possono essere quindi impugnati da chiunque vi ha interesse. Cessione del contratto È il negozio che realizza il mutamento di una delle parti del contratto attraverso il trasferimento dell'intera posizione giuridica negoziale in favore del terzo acquirente. Esecuzione dei contratti Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede. L’invalidità riguarda il contratto come atto, la risoluzione invece, opera direttamente sul rapporto contrattuale. L’invalidità, infatti, sussiste quando sono presenti difetti originari nel contratto che lo viziano. RISOLUZIONE Si parla di risoluzione del contratto quando quest'ultimo si scioglie, e sono 3 i casi di risoluzione contrattualistica: • inadempimento, • eccessiva onerosità • impossibilità sopravvenute RESCISSIONE L'art. 1448 del Codice civile descrive la rescissione come un mezzo processuale per porre rimedio a negozi "sproporzionati", ossia carenti dal punto di vista della cd. giustizia contrattuale. Sono di fatto fattispecie poco utilizzate nella pratica, in quanto il reato d’usura è regolato penalmente (illiceità della causa che comporta la NULLITA’ del contratto!). Gli elementi costitutivi Sono elementi costitutivi della complessa fattispecie rescissoria: • le condizioni inique che generano lo squilibrio tra le prestazioni, ossia l'alterazione del sinallagma (art. 1447 cod. civ.), nella proporzione della cd. lesione ultra dimidium (art. 1448 cod. civ.) • lo stato di necessità o bisogno di una delle parti • la conoscenza e l'approfittamento del bisogno altrui

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LIBRO V codice civile “DEL LAVORO” Il presente libro introduce la disciplina sul lavoro – subordinato ed autonomo –. Il nostro Codice Civile NON parla di impresa ma di imprenditore. La dottrina infatti sostiene che l’impresa non è altro che il frutto dell’attività dell’imprenditore. L’art. 2082 del C.C. sancisce che: “E’ imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di serivizi” Professionalmente significa che l’attività dell’imprenditore deve essere costante e sistematica, NON occasionale. In merito alla definizione giuridica di imprenditore vanno sottolineati alcuni aspetti: - può essere imprenditore sia una persona fisica che una persona giuridica - per attività economica si intende ogni attività volta ad utilizzare i fattori produttivi (capitali, lavoro e materie prime) per ottenere un prodotto (bene o servizio): fine dalla produzione; - i beni e servizi che costituiscono il prodotto dell'impresa sono solo quelli che hanno un valore economico - la destinazione al mercato dei consumatori è fondamentale perché si possa parlare di attività imprenditoriale: chi coltiva il proprio terreno per consumarne i frutti o vi costruisce sopra per poi abitarvi non può essere considerato imprenditore dal momento che l'attività imprenditoriale deve essere volta a soddisfare i bisogni altrui; - organizzazione: come contraltare al fatto che sull'imprenditore ricada il rischio d'impresa ovvero il rischio del risultato economico dell'attività intrapresa, l'imprenditore ha il potere di organizzare come meglio crede i fattori produttivi che concorrono all'impresa operando le scelte relative alla conduzione dell'impresa stessa: cosa produrre (o scambiare), come, dove, quando e con quali mezzi; - professionalità: per professionalità si intende l'"abitualità" all'esercizio dell'impresa; - nella norma non si fa accenno allo scopo che l'imprenditore si prefigge con l'attività imprenditoriale: così, sebbene sia lo scopo "normalmente" perseguito nell'attività d'impresa, non è necessario il fine di lucro; un'impresa è infatti tale (con riguardo alla norma del Codice Civile) anche se gestita con il criterio dell'economicità (ottenimento dell'uguaglianza tra costi e ricavi) ed, al limite, anche quando si tratti di un'impresa "di erogazione" nella quale, cioè, non si badi al rapporto tra costi e ricavi (ad esempio una mensa per poveri).

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LE SOCIETA’ Due sono i grandi sottoinsiemi in cui si raggruppano le società lucrative: le società di persone e le società di capitali. A distinguere le prime dalle seconde sono due elementi: il grado di autonomia patrimoniale ed il riconoscimento o meno della personalità giuridica da parte del legislatore (contratto di società è il conferimento, da parte di due o più soggetti, di beni e servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica organizzata, al fine di dividerne gli utili). Più in particolare, riguardo all'autonomia patrimoniale: • Le società di capitali sono caratterizzate da un'autonomia patrimoniale perfetta e così i soci rispondono delle obbligazioni sociali nei limiti della quota conferita • Le società di persone, al contrario, vedono un'autonomia patrimoniale imperfetta. Ne consegue che i soci sono, in via sussidiaria illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni della società Inoltre, l'ordinamento riconosce la personalità giuridica alle sole società di capitali (art 2331 c.c.). Le società di persone sono comunque caratterizzate da soggettività giuridica, ossia costituiscono un soggetto distinto dai soci, titolare di propri rapporti giuridici e di un proprio patrimonio. Sono società di persone: • La società semplice • la società in nome collettivo (S.n.c.) • la società in accomandita semplice (S.a.s.). Sono società di capitali: • la società per azioni (S.p.A.) • la società a responsabilità limitata (S.r.l.) • la società in accomandita per azioni (S.a.p.a.). Sono società cooperative: le società caratterizzate da scopo mutualistico. Lo scopo di lucro è quello tipico della società che si propone di destinare ai soci i proventi dell'attività economica esercitata. Lo scopo mutualistico è quello di fornire ai soci beni, servizi o occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che otterrebbero sul mercato.

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LIBRO VI codice civile “DELLA TUTELA DEI DIRITTI” Il libro VI disciplina:

1. la trascrizione degli atti 2. le prove 3. la responsabilità patrimoniale 4. la tutela giurisdizionale dei diritti 5. la prescrizione e la decadenza

Importanti sono le definizioni di prescrizione e di decadenza. La prescrizione è una causa di estinzione del diritto per inattività o non uso, da parte del titolare, per un periodo di tempo determinato dalla legge. L’art. 2934 del Codice Civile ESTINZIONE DEI DIRITTI: Ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge. La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere La decadenza è la perdita della possibilità di esercitare un diritto a causa del mancato compimento di una determinata attività o di un determinato atto nel termine indicato dalla legge.