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Pordenone 5 aprile 2011 SEMINARIO GRATUITO Gestione dei rifiuti ing. Marco Borile

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Pordenone 5 aprile 2011

SEMINARIO GRATUITO

Gestione dei rifiuti

ing. Marco Borile

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PROGETTAZIONECONSULENZAFORMAZIONE

VenetoTrentino Alto Adige

LombardiaFriuli Venezia Giulia

Società di ingegneria

ENERGIA SICUREZZA AMBIENTE

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iutiGestione dei rifiuti in azienda

■ La classificazione dei rifiuti e le verifiche analitiche

■ Il deposito temporaneo

■ SISTRI e Compilazione di registri e formulari

■ ALBO GESTORI AMBIENTALI

■ MUD2011

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La classificazione dei rifiuti e le verifiche analitiche

PRIMA PARTE

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Identificazione del rifiuto

D.Lgs. 152/2006 – allegato D

Ogni rifiuto è univocamente identificato da un codice di 3 coppie di numeri, eventualmente seguite da un asterisco per i rifiuti pericolosi:

� la prima coppia indica l’origine e va da 01 a 20;– 08. Rifiuti PFFU rivestimenti, adesivi, sigillanti e inchiostri

per stampa

� la seconda coppia individua il processo produttivo;– 08.03 Rifiuti PFFU inchiostri per stampa

� la terza coppia specifica la natura del rifiuto.– 08.03.18 toner per stampa esauriti

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Identificazione del rifiuto attribuzione del codice CER

Codice CERXX YY ZZ

XX = 01 ÷ 12XX = 17 ÷ 20

ZZ <> 99

CER trovato?

FINE

XX = 13 ÷ 15ZZ <> 99

CER trovato?

FINE

XX = 16ZZ <> 99

CER trovato?

FINE

XX = 01 ÷ 20 ZZ = 99

FINE

si

no

si

no

si

no

N.B.Inoltre valutare sempre se è

opportuno/necessario eseguire analisi

XX = attività che genera il rifiuto YY = sottoprocessoZZ = natura del rifiuto generato

XX

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Identificazione del rifiuto

Per attribuire il corretto codice CER occorre procedere come segue:

� identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20; risalire quindi al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99;

� se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 risulta adeguato, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15;

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Identificazione del rifiuto

■ se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16;

■ se un determinato rifiuto non e classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (dei capitoli di cui alla lettera a).

■ N.B. I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

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Identificazione del rifiuto

Rifiuto pericoloso:

Art. 183 comma 1 lettera b)

b)“rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o piùcaratteristiche di cui all’allegato I della parte quarta del presente decreto;

Art. 184 comma 5

5. L’elenco dei rifiuti di cui all’allegato D …[CER]… èvincolante per quanto concerne la determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. ..”;

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Identificazione del rifiuto

In alcuni casi la natura del rifiuto è tale da renderlo inequivocabilmente pericoloso o non pericoloso; ad esempio:

� 17 04 05 ferro e acciaio

� 16 06 01* batterie al piombo

Ma attenzione

CER solo non pericoloso a volte dubbio!

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Identificazione del rifiuto

Alcuni rifiuti, possono presentare due codici CER “a specchio”, uno pericoloso e l’altro non pericoloso; ad esempio:

� 15.02.02 * assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

� 15.02.03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15.02.02

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Identificazione del rifiuto

Sempre, ma in particolare in presenza di voci “a specchio”, l’identificazione del corretto codice CER necessita:

1. un’approfondita analisi del ciclo produttivo

2. la verifica delle schede di sicurezza delle sostanze utilizzate

3. la realizzazione di specifiche analisi di laboratorio.

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Identificazione del rifiuto

Con D.Lgs. 205/2010 è stato definito che:

1. L'attribuzione delle caratteristiche di pericolo «tossico» (e «molto tossico»), «nocivo», «corrosivo» e «irritante»«cancerogeno», «tossico per la riproduzione», «mutageno» ed «ecotossico» è effettuata secondo i criteri stabiliti …. relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose.

2. Ove pertinente si applicano i valori limite …. relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

Metodi di prova:

I metodi da utilizzare sono quelli descritti nell'allegato V della direttiva 67/548/CEE e in altre pertinenti note del CEN.

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Identificazione del rifiuto

Definizioni CER e Frasi H

● etichettatura rifiuti in deposito temporaneo

● compilazioni registri e formulari e un domani SISTRI

E altre attività correlate:

● Valutazione del rischio chimico

● Trasporto materie pericolose su strada (ADR)

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Divieto di Miscelazione

Con D.Lgs. 205/2010 è stato modificato l’art.187

1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi

Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi con frasi di rischio differenti

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Identificazione del rifiuto

DISCARICA – D.M. 27/09/10: Annuale

RECUPERO SEMPLIFICATO – D.M. 05/02/98: Biennale

ALTRI CASI: In base al provvedimento autorizzativo

Quando analizzare il rifiuto

Sempre quando si modifica il ciclo produttivo che ha generato il rifiuto.

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Il deposito temporaneo

SECONDA PARTE

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Il Deposito Temporaneo

D.Lgs. 152/2006 - Art. 183 – comma 1 – lettera bb)

bb) “deposito temporaneo”: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

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2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

• con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;

• quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

Il Deposito Temporaneo

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3) il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose.

Il Deposito Temporaneo

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• codice CER,

• descrizione del rifiuto

• se si tratta di un rifiuto pericoloso, l’indicazione delle frasi H e apposita “R” nera su fondo giallo; è opportuno apporre anche le etichette di pericolo ADR se necessario.

La cartellonistica di identificazione dei depositi deve contenere:

Il Deposito Temporaneo

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Deliberazione (naz.) del 27/07/1984

■ i recipienti, fissi e mobili, destinati a contenere rifiuti tossici e nocivi devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazioni alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti;

■ i rifiuti incompatibili che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e tossici, ovvero allo sviluppo di notevole quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non poter venire a contatto tra di loro;

Il Deposito Temporaneo

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Se lo stoccaggio dei rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio;

qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità almeno uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi (in ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi).

Deliberazione (naz.) del 27/07/1984

Il Deposito Temporaneo

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Se lo stoccaggio avviene in cumuli, questi devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti; i rifiuti stoccati in cumuli devono essere protetti dalla azione delle acque meteoriche e dall'azione del vento;

Il dilavamento da acque meteoriche dei depositi esterni non deve determinare la contaminazione degli scarichi, che divengono altrimenti “scarichi industriali”

Deliberazione (naz.) del 27/07/1984

Il Deposito Temporaneo

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D.Lgs. 152/2006 – art. 266 – c. 4

I rifiuti provenienti da attività di

- manutenzione o - assistenza sanitaria

si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività.

RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE O ASSISTENZA SANITARIA (D.Lgs. 152/2006, art. 266)

Il Deposito Temporaneo

Chi è il produttore ?Numerose sentenze della Corte di Cassazione hanno confermato che il produttore dei rifiuti da manutenzione è colui il quale materialmente esegue la manutenzione.

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RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE O ASSISTENZA SANITARIA (D.Lgs. 152/2006, art. 266)

Questo cosa significa:

- i rifiuti possono essere raccolti presso la sede in deposito temporaneo;

- trattandosi di un deposito temporaneo anche se “fittizio” non èrichiesta un’autorizzazione per effettuarlo;

- sulla necessità che il trasporto dal luogo di reale produzione a quello di deposito temporaneo debba essere fatto con Formulario sussistono pareri differenti e quindi cautelativamente è meglio redigerlo.

Il Deposito Temporaneo

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RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE (D.Lgs. 152/2006, art. 230)

1. Il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture […] può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attivitàmanutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

2. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 èeseguita non oltre sessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La documentazione relativa alla valutazione tecnica è conservata, unitamente ai registri di carico e scarico, per cinque anni.

3. ..

4. […] I registri di carico e scarico relativi ai rifiuti prodotti dai soggetti e dalle attività di cui al presente articolo possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti così come definito dal comma 1.

Il Deposito Temporaneo

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RIFIUTI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DELLE INFRASTRUTTURE (D.Lgs. 152/2006, art. 230)

Differenza rispetto ad articolo 266 comma 4:

- qui la possibilità di movimentare il materiale verso un destino diverso da luogo di produzione sembrerebbe possibile solo ed esclusivamente per il materiale da sottoporre a valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento.

Il Deposito Temporaneo

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SISTRI e Compilazione di registri e formulari

TERZA PARTE

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� Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

� Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi dicui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/06 con 11 o più dipendenti;

� Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;

� Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiutiper conto dei consorziati;

� Imprese che, ai sensi dell’212, comma 5del D.Lgs. 152/06, raccolgono e trasportano rifiuti speciali;

� Imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

SISTRI - Chi deve iscriversi

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Possono aderire volontariamente:

� Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. 152/06 con meno di 11 dipendenti;

� Imprese che, ai sensi dell’212, comma 8, del D.Lgs. 152/06, raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi.

� Imprenditori agricoli che non producono rifiuti pericolosi;

� Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi diversi da quelli derivanti da lavorazioni industriali o artigianali e da attività di smaltimento rifiuti, fanghi di depurazione acque e abbattimento fumi.

SISTRI - Soggetti ad iscrizione facoltativa

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SISTRI – E cantieri edili

SISTRI a chiarito che:

…..le imprese che producono i rifiuti speciali derivanti da costruzione e demolizione (art. 184 - comma 3 - lettera b) non sono soggette ad iscrizione. Quindi nel caso di produzione di rifiuti di imballaggi non pericolosi, derivanti unicamente dalleattività di costruzione o demolizione, l’impresa non è tenuta all’iscrizione al SISTRI come produttore di rifiuti, a meno che non rientri in una delle altre categorie di soggetti obbligati.

Esclusione non solo per i codici 17 ma per tutti i non pericolosi prodotti sul cantiere!!!!!!!!!

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Scadenza pagamento quota annuale entro il 31/01

28 gennaio 2011 sito www.sistri.it

Pagamento contributi anno 2011

Si informa che è in fase di registrazione finale e di successiva pubblicazione sulla G.U. il Testo Unico dei decreti ministerialiche hanno disciplinato il SISTRI.

Il provvedimento stabilisce lo slittamento del termine relativo al pagamento dei contributi dal 31 gennaio al 30 aprile p.v.

SISTRI - Contributi di iscrizione

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Introdotto con D.Lgs. 205/2010

Art. 39 – comma 1 – disposizioni transitorie

1. Le sanzioni del presente decreto relative al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’art. 188-bis, comma 2, lett. a), si applicano a partire dal giorno

successivo alla scadenza del termine di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto del Ministro dell’ambiente e della Tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009 e successive modificazioni.

SISTRI – Sistema sanzionatori

D.M. 22/12/2010

Termine al 31 maggio 2011

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D.M. 9 luglio 2010: operatività dal 1 ottobre 2010

SISTRI – Operatività

D.M. 28 settembre 2010: conferma operatività dal 1 ottobre 2010

doppio regime fino al 31 dicembre 2010

no sanzioni fino a tale data

D.M. 22 dicembre 2010: doppio regime fino al 31 maggio 2011

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Caratteristiche e modalità di tenuta del registro sempre previste dal D.M. n. 148 del 1° aprile 1998

Soggetti tenuti alla compilazione:

Registro di carico e scarico

• Tutti gli iscritti al SISTRI fino temine doppio regime

• Soggetti con adesione volontaria al SISTRI non iscritti

• Trasportatori propri rifiuti non pericolosi (art. 212 - c.8)

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Novità del D.Lgs. 205/2010

Registro di carico e scarico

Trasporto propri rifiuti non pericolosi (art. 212 c.8) dovrà registrare movimenti su registri di carico e scarico.

Registro unico per il trasporto o registro per ogni cantiere?

UN UNICO REGISTRO

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Caratteristiche e modalità di compilazione dei formulari sempre previste dal D.M. n. 145 del 1° aprile 1998

Soggetti tenuti alla compilazione:

Formulari di trasporto dei rifiuti

• Tutti gli iscritti al SISTRI fino temine doppio regime

• Trasportatori propri rifiuti non pericolosi (art. 212 - c.8)

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ALBO GESTORI AMBIENTALI

QUARTA PARTE

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Albo Gestori Ambientali

Modifiche art. 212 comma 8

Iscrizioni effettuate prima del 24/02/2008?

Entro 30/06/2011 presentazione aggiornamento

- indicare targhe mezzi

- indicare codici CER (attenzione ai 20)

- si dichiara idoneità mezzi

Validità limitata a 10 anni dalla data rilascio

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Albo Gestori Ambientali

Modifiche art. 212

Iscrizione trasporto pericolosi (cat. 5) può comprendere trasporto non pericolosi (cat. 4) – (nuovo comma 7)

Cancellate le garanzie finanziarie (nuovo comma 10)

Scompaiono le categorie semplificate cat. 2 e cat. 3 (cancellazione vecchio comma 18)

Obbligo iscrizione, entro 19/04/2011 per intermediari senza detenzione.

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Albo Gestori Ambientali

SGOMBERO NEVE

Art. 183 lettera oo)

spiazzamento delle strade: modalità di raccolta dei rifiuti su strada modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilitàe la sicurezza del transito.

Articolo 214-bis - (Sgombero della neve)

1. Le attività di sgombero della neve effettuate dalle pubbliche amministrazioni o da loro delegati, dai concessionari di reti infrastrutturali o infrastrutture non costituisce detenzione ai fini della lettera a) comma 1 dell'articolo 183

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MUD2011

QUINTA PARTE

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MUD 2011 – soggetti obbligati

D.M. 17 dicembre 2009

Fra i sogetti obbligati all’adesione al SISTRI devono fare MUD:

- produttori di rifiuti

- gestori di rifiuti

Non più obbligo per:

- trasportatori professionali

- intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione

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MUD 2011 – soggetti obbligati

Fra i sogetti non obbligati all’adesione al SISTRI devono fare MUD:

- comuni

- produttori di AEE

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MUD 2011 - scadenze

D.M. 22 dicembre 2010

Dati relativi al 2010 denuncia entro 31 aprile 2011

Dati relativi al 2011 denuncia entro 31 dicembre 2011

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MUD 2011 - come presentarlo

Circolare Min. Ambiente del 02/03/2011

Produttori e gestori di rifiuti (no demolitori/rottamatori/ecc.)

Dati relativi al 2010 modulistica analoga a quella del 2010

o

comunicazione in ambiente SISTRI

Dati relativi al 2011 comunicazione in ambiente SISTRI

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MUD 2011 - come presentarlo

Circolare Min. Ambiente del 02/03/2011

Demolitori/rottamatori

Dati relativi al 2010 solo modulistica analoga a quella del 2010

Dati relativi al 2011 comunicazione in ambiente SISTRI

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MUD 2011 - come presentarlo

Circolare Min. Ambiente del 02/03/2011

Produttori di AEE e comuni

Continueranno con modalità e modulistica già utilizzata nel 2010